Giustizia Amministrativa - on line
 
Articoli e Note
n. 5-2006 - © copyright

 

FILIPPO LUBRANO

In tema di motivazione nei concorsi notarili


1. Le presenti note sono dirette ad esaminare un particolare problema che si è concretamente posto in relazione alla valutazione degli elaborati scritti nei concorsi notarili, valutazione che, oltre al principio generale di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241 relativo alla necessità della motivazione in tema di procedure concorsuali, risente specificamente della disciplina dettata per i concorsi notarili dall’art. 26 del r.d. 14 novembre 1926, n. 1953. In particolare, ai fini dell’analisi svolta in relazione all’art. 24 r.d. n. 1953/1926, ha assunto rilievo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che, per le ipotesi in cui la valutazione si concretizza nelle assegnazioni di un punteggio, ha costantemente seguito il principio secondo il quale l’assegnazione del punteggio vale motivazione, onde non è necessaria una specifica motivazione “letteraria” di ulteriore specificazione del punteggio numerico.

2. Il problema si è specificamente prospettato in quanto, ai sensi del terzo comma dell’art. 24 r.d. n. 1953/1926, “non è ammesso agli orali il candidato che non abbia riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso delle prove scritte”. Ai fini dell’assegnazione del punteggio, peraltro, la procedura si scinde in due operazioni, in quanto, ai sensi del precedente secondo comma, “prima dell’assegnazione dei punti, la Commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l’approvazione” e solo “nell’affermativa (cioè ove la prova venga ritenuta sufficiente del minimo richiesto di trenta punti) ciascun commissario dichiara quanti punti intende assegnare al candidato: la somma di tali punti costituisce il voto definitivamente attribuito”. Secondo questa norma, quindi, la prima valutazione di pertinenza della Commissione è una valutazione (ossia un giudizio) in ordine alla sufficienza (ossia raggiungimento del minimo di trenta punti): ove tale giudizio sia negativo, trattandosi appunto di un giudizio di inidoneità, la Commissione non può esimersi (e, di fatto, ha in passato seguito la regola di non esimersi) dal formulare la relativa motivazione, in relazione alla quale è possibile una contestazione in sede di impugnazione; ove, invece, il giudizio sia positivo, trattandosi di una valutazione di sufficienza, la Commissione esprime solo in via generale tale giudizio e, non avendo questo carattere negativo, prescinde da ogni motivazione; procedendo, quindi, nell’ipotesi della riconosciuta sufficienza dell’elaborato, nella successiva operazione ciascun componente la Commissione e questa nel complesso procedono all’assegnazione del c.d. punteggio aggiuntivo (“dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato” e “la somma di questi punti costituisce il voto definitivamente attribuito”) onde, trattandosi di assegnazione di punteggi, non è formulata alcuna motivazione.
Questa particolare articolazione dell’attività ha comportato, come si è accennato, la singolare situazione in dipendenza della quale il candidato inidoneo in quanto insufficiente gode di una motivazione che può contestare (c.d. deliberazione di non raggiungimento del minimo per l’approvazione), mentre il candidato sufficiente non gode nella prima fase di alcuna motivazione (appunto perché il giudizio è di sufficienza) e si vede poi assegnati punteggi necessariamente non motivati, che possono portare alla sua inidoneità non raggiungendo nel complesso il punteggio globale di almeno centocinque nel complesso delle prove scritte.

3. In relazione a tale particolare procedura la giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche se solo in sede cautelare (Sezione Sesta 7 ottobre 2005, n. 4718), ha stabilito il criterio che nella valutazione dei (tre) elaborati scritti nel concorso notarile “la valutazione di sufficienza dei singoli elaborati (almeno trenta punti) espressa in forma numerica, come espressamente previsto dal citato art. 24 (r.d. 14 novembre 1926, n. 1953), non richiede una ulteriore specifica motivazione, ancorché non consenta l’ammissione alla prova orale per il mancato raggiungimento del punteggio totale di centocinque nel complesso delle tre prove scritte”. L’orientamento del Consiglio di Stato (difforme da quello seguito dal Tribunale amministrativo regionale) si è, quindi, manifestato nel senso che, mentre i non idonei insufficienti (punteggio inferiore a 30 punti in una singola prova e a 90 punti complessivi) vedono specificamente motivata la propria inidoneità (e possono, quindi, articolare una impugnativa in sede giurisdizionale), i non idonei sufficienti (punteggio da 90 a 104 punti complessivi) vedono determinata la propria inidoneità in modo esclusivamente numerico (e sono, quindi, nella impossibilità di articolare una qualsiasi impugnativa in sede giurisdizionale).
Se ci si riferisce al tenore letterale della norma, la soluzione seguita dal Consiglio di Stato è corretta. Certo, dal punto di vista logico essa è del tutto aberrante, posto che il candidato insufficiente (e, quindi, inidoneo) viene ad avere un trattamento privilegiato (motivazione e, quindi, possibilità di impugnazione) rispetto al candidato sufficiente (in base ad un giudizio non motivato) ma inidoneo (in quanto consegue punteggi bassi nella successiva assegnazione del c.d. punteggio aggiuntivo). In questa situazione, nella quale la Commissione avrebbe anche potuto rendere assolutamente inoppugnabili i giudizi di inidoneità (bastava limitarsi a valutare i candidati da 90 a 104 come sufficienti ma inidonei), forse il Giudice amministrativo avrebbe dovuto porsi il problema se anche il (primo) giudizio di sufficienza non dovesse essere motivato (per consentire quindi un controllo sulla logicità della successiva assegnazione dei punteggi numerici) o se, invece, non si ponessero problemi di legittimità costituzionale nell’originaria formulazione della norma.

4.
Il problema è stato recentemente riprospettato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che, con la sentenza Sezione Prima 11 novembre 2005, n. 11027, ha mostrato di rendersi conto della irrazionalità del trattamento deteriore fatto ai candidati inidonei ma sufficienti rispetto ai candidati inidonei in quanto insufficienti ed ha specificamente rilevato che “non si vede la ragione per la quale anche i candidati che vengano esclusi nonostante abbiano raggiunto la sufficienza non debbano essere (rectius: possano non essere) garantiti nella stessa misura di coloro che vengono esclusi per non averla raggiunta”: si è affermato, quindi che, avendo l’Amministrazione stabilito un criterio di trasparenza, non avrebbe potuto determinare “una situazione disparitaria rispetto a situazioni analoghe, limitando la garanzie – e i diritti di difesa – esclusivamente e proprio a discapito di quella più meritevole fra le due categorie degli esclusi”.
Si è, conseguentemente, posto il problema di assicurare anche ai candidati sufficienti ma inidonei una idonea motivazione del loro giudizio, il che avrebbe potuto avvenire da due distinti punti di vista: in relazione al giudizio di idoneità pronunciato a seguito della prima valutazione, nel senso che ove motivato avrebbe poi potuto costituire base per giudicare della legittimità dei punteggi numerici aggiuntivi (che potrebbero risultare ingiustificati in quanto insufficienti rispetto alla precedente motivata valutazione di sufficienza), o in relazione ai punteggi aggiuntivi, che pur se numerici avrebbero potuto essere corredati da una adeguata motivazione. La soluzione ipotizzata presenta aspetti dubbi in ambedue le prospettazioni: nel primo caso (motivazione del giudizio di sufficienza) l’elemento motivazionale non costituisce certo un elemento particolarmente “forte” per assicurare la valutazione di congruenza dei successivi punteggi numerici; d’altro canto l’affermazione che anche i punteggi numerici debbano essere motivati forse poteva essere ancora troppo “avanzata” per fidare nella sua completa adozione da parte della giurisprudenza amministrativa (per gli inevitabili riflessi di carattere generale, come è del resto dimostrato anche da quanto affermato nella prima parte della sentenza richiamata).

5.
La questione appare ora risolta dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, in tema di concorsi notarili, che ha eliminato la distinzione tra semplice sufficienza (almeno 90 punti) e idoneità (almeno 105 punti): la prima valutazione (un giudizio) è di idoneità e comporta il riconoscimento di 105 punti, ai quali possono aggiungersi i punti aggiuntivi; viene, altresì, precisato che, ove negativo, il giudizio di idoneità è motivato, laddove nel giudizio di idoneità il punteggio (originario e aggiuntivo) vale motivazione (art. 11).
Il riferimento alla motivazione è, d’altro canto, integrato dalla norma precedente, ai sensi della quale “la commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati” (art. 10). Evidentemente, infatti, la singola motivazione di idoneità deve avere riferimento a tali criteri e specificare l’individuazione nel complesso degli elaborati del candidato degli elementi indicati nei criteri di correzione quale dati di valutazione: sembra che debba trattarsi di una valutazione globale relativa ai tre elaborati, venendo così meno la distinzione dei punteggi assegnabili a ciascun elaborato, laddove questi possono singolarmente rilevare in applicazione della speciale disposizione che deroga al criterio della globalità di valutazione prevedendo che l’inidoneità possa essere senz’altro essere dichiarata “nel caso in cui della lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione” (nella quale ipotesi, peraltro, la motivazione deve essere particolarmente specifica in dipendenza della deroga al criterio della “globalità” della valutazione).
Il principio della motivazione viene, poi, normativamente affermato anche per la prova orale, per la quale, premesso che “la commissione prima dell’inizio delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove”, è previsto che “la mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione” (art. 12). Tale disposizione è particolarmente importante, in quanto introduce, probabilmente per la prima volta in relazione alla valutazione di prove orali, il criterio della motivazione in caso di giudizio di non idoneità, in tal modo dando una specifica applicazione al principio dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il riferimento al principio generale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 manifesta peraltro l’insufficienza della soluzione adottata da altro punto di vista. Nella specie, infatti, non si tratta di una procedura di idoneità, nella quale l’interesse del singolo candidato è limitato alla possibilità del sindacato della motivazione di inidoneità per vedere affermato il proprio interesse al riconoscimento dell’idoneità, ma di un procedimento di concorso, nel quale l’interesse del singolo concorrente è esteso alla contestazione di tutti i punteggi assegnati (anche, anzi soprattutto, in quanto di idoneità) per vedere affermato il proprio interesse a conseguire un punteggio tale da comportare l’inserimento (o un migliore inserimento) nella graduatoria dei vincitori: in questa prospettiva il problema si allarga alla motivazione dei giudizi di idoneità (propri e, al limite, anche di altri candidati idonei) in quanto proprio il sindacato di tale punteggio può consentire la piena realizzazione dell’interesse a base della partecipazione alla procedura concorsuale.

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento