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| n. 5-2006 - © copyright |
ALFONSO CELOTTO
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“Né di destra né di sinistra”
Verso una nuova consuetudine costituzionale sulla organizzazione del Governo?
(in margine al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181)
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In apertura della XIV legislatura vivaci critiche avevano accompagnato il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, poi convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317, con cui il Governo Berlusconi, quale primo atto del proprio mandato, aveva modificato il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.
Le critiche si erano appuntate sulla inopportunità che, in sede di prima applicazione della nuova organizzazione dei Ministeri recata dal D.lgs n. 300 del 1999, il Governo avesse provveduto ad automodificare - pro domo sua - la propria composizione, così da adeguare il riordino e l’accorpamento dei Ministeri, operati nel 1999, alle esigenze della politica.
Ha stupito non poco che anche il Governo Prodi, in apertura della XV legislatura, abbia provveduto subito a modificare – a sua volta e secondo le proprie convenienze – l’assetto dei Ministeri, con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.
I ministeri sono divenuti 18 e sono state avocate al Presidente del Consiglio una serie di funzioni che hanno consentito la creazione di ulteriori Ministri senza portafoglio.
Ora, come nel 2001, sembra che il provvedimento sia stato dettato dalle convenienze dell’assetto politico del Governo, piuttosto che da una esigenza di più organico e funzionale assetto dei Ministeri.
Non spetta certo a me scendere sul terreno delle valutazioni politiche al riguardo, ma in questo provvedimento del governo Prodi si coglie un interessante profilo di diritto costituzionale vivente.
Se il caso della nuova autoorganizzazione fosse rimasto isolato al governo Berlusconi - a ben ragione - si sarebbe potuto parlare di “colpo di mano” o di abuso nel ridisciplinare, secondo le proprie convenienze, l’assetto dei Ministeri in occasione della formazione di un nuovo governo.
La ripetizione di questa auto-modifica da parte del governo Prodi fa invece pensare che siamo di fronte alla formazione di una consuetudine (o convenzione?) costituzionale sul punto. La seconda ripetizione di questa forma di modifica, in sede di formazione del nuovo governo, ci fa capire come le esigenze della politica prevalgano su quelle del diritto riguardo all’assetto dei ministeri. Torna così, di fatto, nella disponibilità del singolo governo disporre una configurazione del proprio assetto in maniera da adeguarlo alla propria conformazione politica.
Il consolidarsi di questo orientamento ci fa, una volta ancora, apprezzare la saggezza dei padri costituenti, che non avevano voluto costituzionalizzare nulla riguardo al numero e alle competenze dei Ministeri, sapendo bene che si trattava di aspetti inevitabilmente destinati ad essere gestiti dalla maggioranza politica del momento.
Che siano davvero solo le “regole non scritte” (o, di volta in volta, riscritte) la “unica via per colmare le lacuna riscontrabili … al livello costituzionale” quanto all’organizzazione e al funzionamento del Governo (le parole virgolettate sono di Paladin, Diritto costituzionale, III ediz. Padova, 1998, 380). Oppure è da auspicare l’emanazione di disposizioni di rango costituzionale (e non di ragno legislativo come la l. n. 400 del 1988 e il D.lgs. n. 300 del 1999) sul punto, così da vincolare tutti i Governi, al di là dalla loro composizione politica?
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