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| n. 5-2006 - © copyright |
FABIO SAITTA
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| Codice dei contratti pubblici
e tutela giurisdizionale: prime riflessioni*
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1. Preciso subito che la mia relazione
non toccherà nè l’art. 240, che disciplina l’accordo
bonario risolutivo delle riserve iscritte, già previsto
dall’art. 31-bis della Legge Merloni, né
gli artt. 241, 242 e 243, in tema di arbitrato,
in relazione ai quali è previsto un intervento specifico.
Mi limiterò, pertanto, a qualche breve cenno sull’art.
244, in materia di giurisdizione, per poi soffermarmi
maggiormente sul successivo art. 245, da cui in
definitiva è tratto il titolo della relazione, e
concludere con due rapidissime considerazioni sull’art.
246, recante disposizioni processuali per le grandi
infrastrutture.
2. Ancorché, nella sua relazione, l’Amministrazione
avesse riferito che l’art. 244 è sostanzialmente
riproduttivo dell’art. 6, 1° comma, della legge
n. 205 del 2000 e dell’art. 4, 7° comma, della Legge
Merloni, il Consiglio di Stato, nel rendere il parere
sullo schema di decreto legislativo, aveva espresso
l’avviso che, a prescindere dalla fondatezza sistemica
di tale tesi, l’innovazione proposta, attenendo
all’ambito degli istituti e delle procedure di natura
giurisdizionale, fosse al di fuori del perimetro
della delega e dovesse essere, quindi, eliminata[1].
Il rilievo mi sembra fondato, perché, come rilevato
dal Consiglio di Stato, a prescindere dalle sue
indubbie potenzialità innovative, restano estranee
alla delega le innovazioni normative che «affrontano
profili di organizzazione istituzionale e nessi
interpretativi che hanno bisogno di un apposito
scrutinio legislativo in ordine all’assetto che
si intende dare agli interessi coinvolti»: tra questi
ambiti v’è certamente la materia della giurisdizione.
Nè è vero che la norma sia completamente riproduttiva
dell’esistente, atteso che, tanto per esemplificare,
nel riprodurre l’art. 4, 7° comma, della Legge Merloni,
il 2° comma dell’art. 244 ha implicitamente eliminato
il termine di trenta giorni per il ricorso innanzi
al giudice amministrativo avverso i provvedimenti
sanzionatori dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, così incidendo – poco importa se
opportunamente o meno – sulla materia processuale
del tutto fuori delega.
Per il resto, può dirsi che il 1° comma lascia irrisolte
tutte le questioni problematiche già poste dall’art.
6 della legge n. 205 del 2000, mentre il 3° comma,
a prescindere dal rilevato eccesso di delega, pone
qualche problema interpretativo in ordine all’ampiezza
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo[2].
3. Passando all’art. 245, non meritano particolare
attenzione i primi due commi, che – come giustamente
rilevato dal Consiglio di Stato nel predetto parere
– avrebbero potuto essere eliminati sia perché meramente
ricognitivi degli strumenti di tutela messi a disposizione
dall’ordinamento, sia perché anch’essi esorbitanti
dal perimetro della delega.
Assai importanti sono, invece, i commi successivi,
che disciplinano la tutela cautelare ante causam,
la cui introduzione nel processo amministrativo
relativo agli appalti pubblici – come riferito dall’Amministrazione
nella relazione – era ormai da tempo imposta dalla
giurisprudenza comunitaria[3] e, trattandosi
del recepimento delle direttive comunitarie nn.
2004/17 e 2004/18, rientrava certamente nella delega
legislativa.
Si pone, semmai, come frequentemente accade in presenza
di così importanti innovazioni (si pensi, ad es.,
all’ampliamento dei mezzi di prova nell’ambito della
giurisdizione esclusiva operato dall’art. 35, 3°
comma, del decreto legislativo n. 80 del 1998),
il problema – prontamente segnalato dal Consiglio
di Stato – della possibile disparità di trattamento
che potrebbe ingenerare la previsione della tutela
cautelare ante causam soltanto nel settore
degli appalti pubblici; problema che, se l’innovazione
produrrà, com’è auspicabile, una sorta di «effetto
volano», potrebbe essere risolto attraverso un ulteriore
intervento legislativo inteso a generalizzare il
nuovo strumento di tutela.
Per il resto, con riguardo al 3° comma va, innanzitutto,
segnalato come sia rimasta senza riscontro la segnalazione
del Consiglio di Stato, che nel parere aveva opportunamente
notato che, mentre l’art. 21, 9° comma, della legge
TAR indica come presupposto per la richiesta al
presidente di misure cautelari provvisorie la sussistenza
della «estrema gravità ed urgenza, tale da
non consentire neppure la dilazione fino alla data
della camera di consiglio», la disposizione in commento
parla di «eccezionale gravità ed urgenza,
tale da non consentire neppure la previa notifica
del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie»,
sicchè, per evitare difficoltà interpretative, sarebbe
stato meglio uniformare le due previsioni dal punto
di vista lessicale, anche perché non sembra che
la diversa sfumatura delle due aggettivazioni («estrema»
ed «eccezionale») sia giustificata dalla diversa
tipologia di misura cautelare.
Ancorché – com’è ovvio – sarà la giurisprudenza
ad interpretare la nozione di «eccezionale gravità
ed urgenza, tale da non consentire neppure la previa
notifica del ricorso», si ha la sensazione che la
ricorrenza di così stringenti presupposti non potrà
essere troppo frequente: essendo sinora stati –
giustamente – assai rigorosi nel ritenere sussistente
l’«estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire
neppure la dilazione fino alla data della camera
di consiglio», che giustifica l’adozione di misure
cautelari provvisorie[4], è prevedibile che
i presidenti dei t.a.r. saranno ancora più rigidi
nel ravvisare quella gravità ed urgenza «eccezionale»,
idonea ad impedire addirittura la notifica del ricorso,
che soltanto giustifica il provvedimento cautelare
ante causam. Del resto, a ben guardare, in
quali casi la fretta di avere una misura cautelare
è tale da non consentire al difensore del ricorrente
di portare il ricorso a notifica, farsi restituire
l’originale e depositarlo, tenuto conto che (della
redazione e) del deposito del ricorso stesso non
può comunque farsi a meno? In pratica, l’introduzione
della tutela cautelare ante causam consente
al difensore del ricorrente di risparmiare soltanto
la previa notifica del ricorso; adempimento che,
se si prendono opportuni accordi con l’ufficiale
giudiziario, non porta via troppo tempo, anche perchè
le misure cautelari provvisorie vengono spesso adottate
dal presidente prim’ancora che il ricorso – che,
com’è noto, si considera ormai notificato al momento
della consegna all’ufficiale giudiziario – sia effettivamente
giunto a conoscenza delle parti intimate.
Va da sé, poi, che, in ossequio al principio di
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,
l’istanza cautelare ante causam «deve necessariamente
contenere l’indicazione dell’azione sostanziale
che si vuole tutelare; tale indicazione, se non
espressamente formulata, deve potersi desumere da
elementi plurimi ed inequivoci ricavabili dal testo
del ricorso»[5].
La disciplina di questa nuova forma di tutela cautelare
è contenuta nei successivi commi, primo fra tutti
il 4°, concernente le modalità di proposizione dell’istanza.
Scontate, per diverse ragioni, la necessità della
previa notifica e la competenza in capo ad un organo
monocratico, ergo al presidente, si ritiene
che, per contemperare il più possibile l’esigenza
di celerità con i dettami del «giusto processo»,
l’inciso «sentite, ove possibile, le parti», debba
intendersi nel senso che il contraddittorio, pur
del tutto teorico ed assai difficilmente realizzabile,
non sia da escludere a priori, ben potendo
ipotizzarsi che, qualora il presidente non sia rapidissimo
a pronunciarsi, le parti resistenti facciano in
tempo a far sentire le loro ragioni: nè più e nè
meno, insomma, di quanto accade nel caso delle misure
cautelari provvisorie previste dall’art. 21, 8°
comma, della legge TAR[6].
Nella versione definitiva del 4° comma, recependo
il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato,
è stata poi introdotta la previsione in ordine alla
rilevabilità d’ufficio delle «questioni di competenza»,
tra cui sicuramente rientra l’incompetenza territoriale
del t.a.r. adìto.
Si desume dallo stesso parere che tale previsione
risente della recente giurisprudenza – che, per
ragioni di brevità, mi astengo dal commentare –
che, nel tentativo di arginare il noto fenomeno
delle cc.dd. «migrazioni cautelari», ha affermato
che, qualora sia stata proposta istanza di regolamento
di competenza prima dell’esame della domanda cautelare,
il giudice amministrativo deve necessariamente procedere
alla sua preventiva delibazione e, nel caso in cui
non rilevi la sua manifesta infondatezza, deve astenersi,
almeno nei casi in cui risulti applicabile l’art.
23-bis della legge TAR, dal provvedere sulla
domanda cautelare, che dovrà essere decisa dal giudice
ritenuto competente dal Consiglio di Stato[7].
Secondo la stessa giurisprudenza, peraltro avversata
da altre pronunce[8], l’accoglimento del
regolamento di competenza che giunga dopo l’adozione
della misura cautelare determinerebbe comunque (se
non anche l’automatica caducazione della misura
cautelare già emessa, salva la riproponibilità della
relativa istanza al giudice dichiarato competente,
quantomeno) il verificarsi di un fatto sopravvenuto
idoneo a legittimare la parte che vi ha interesse
a chiedere al nuovo giudice competente la revoca
o modificazione della misura cautelare stessa[9].
Ebbene, si ha l’impressione che, portando alle estreme
conseguenze tale orientamento giurisprudenziale,
si sia finito per andare assai oltre e per codificare
un principio di dubbia opportunità, mentre sarebbe
stato forse meglio affidarsi al principio dispositivo
ed all’equilibrio del singolo magistrato.
All’interno del 5° comma, balza agli occhi soprattutto
la previsione circa la non impugnabilità del provvedimento
negativo, solo in parte compensata dalla possibilità
di riproporre la domanda cautelare dopo l’inizio
del giudizio di merito.
Al riguardo, stupisce il fatto che, nella sua relazione,
l’Amministrazione – che dice di aver attinto a piene
mani dal codice di procedura civile – menzioni l’art.
669-septies, che peraltro si limita a prevedere
la riproponibilità dell’istanza cautelare respinta
«quando si verifichino mutamenti delle circostanze
o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto»,
ma non anche il successivo art. 669-terdecies,
che è stato dichiarato costituzionalmente legittimo
proprio nella parte in cui non ammetteva il reclamo
avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare[10]
ed è stato recentemente modificato in ossequio al
pronunciamento dei Giudici delle leggi[11].
Sorprende ancor più che il Consiglio di Stato, pur
ritenendo «centrale» tale previsione, non abbia
trovato nulla da ridire in proposito, dimenticando
che – come segnalato dalla più attenta dottrina
prim’ancora dell’intervento dei Giudici delle leggi
– il processo presuppone, soprattutto in materia
cautelare, la parità delle armi tra attore e convenuto,
per assicurare la quale occorre tener presente che
non possono mettersi sullo stesso piano la riproponibilità
della domanda davanti ad uno stesso giudice e la
possibilità di impugnare il provvedimento innanzi
ad un giudice diverso ed in composizione collegiale[12].
Ferma restando l’inappellabilità, sarebbe stato,
quindi, opportuno prevedere quantomeno la reclamabilità
del provvedimento presidenziale negativo innanzi
al collegio: ancorché l’esperienza del processo
civile induca a non nutrire eccessiva fiducia in
siffatto rimedio, sarebbe stato, come si suol dire,
meglio di niente, ove si consideri che – come vedremo
tra poco – il provvedimento di accoglimento, pur
non essendo appellabile, è quantomeno revocabile
o modificabile anche dal collegio.
Come si diceva, la domanda cautelare respinta può
essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di
merito, ai sensi dell’art. 21, 8° e 9° comma, della
legge TAR: in tal caso, in sostanza, il ricorrente
deve rinunciare alla tutela cautelare ante causam
ed accontentarsi delle misure cautelari provvisorie
che possono essergli accordate dal presidente del
t.a.r., subito dopo il deposito del ricorso, allorquando
sussista l’«estrema gravità ed urgenza» che non
consenta neppure di attendere la prima camera di
consiglio utile per la delibazione collegiale.
Il 6° comma dell’art. 245 faculta il presidente
del t.a.r. a subordinare l’efficacia del provvedimento
di accoglimento alla prestazione di un’adeguata
cauzione per i danni alle parti e ai terzi.
La disciplina di tale istituto è inspiegabilmente
diversa da quella contenuta nell’art. 21, 7° comma,
della legge TAR, che, pur essendo stato infelicemente
formulato[13], consente di utilizzare l’istituto
con maggior ampiezza e, al contempo, con più rigore.
Si allude al fatto che, nel caso in esame, la cauzione
può essere utilizzata:
a) soltanto in caso di accoglimento dell’istanza
cautelare, e non anche in caso di rigetto dell’istanza
stessa, per i danni al ricorrente[14];
b) a prescindere dal fatto che dall’esecuzione del
provvedimento cautelare possano derivare effetti
irreversibili;
c) anche «quando la richiesta cautelare attenga
ad interessi essenziali della persona quali il diritto
alla salute, alla integrità dell’ambiente, ovvero
ad altri beni di primario rilievo costituzionale»[15].
In definitiva, se ne trae la sensazione che, anziché
adagiarsi supinamente sui dettami dell’art. 669-undecies
del codice di rito, nella specie sarebbe stato meglio
ispirarsi all’art. 21, 7° comma, della legge TAR.
L’efficacia del provvedimento di accoglimento cessa
comunque decorsi sessanta giorni dalla sua prima
adozione, termine entro il quale – come riferito
dall’Amministrazione nella relazione – «si stima
che […] la parte possa notificare ricorso di merito,
depositarlo, chiedere ed ottenere la tutela cautelare
ordinaria»; al di là di questo periodo, restano
efficaci le sole misure cautelari che siano confermate
o concesse ai sensi dell’art. 21, 8° e 9° comma,
della legge TAR.
A tal riguardo, va segnalato che non è stato seguito
il parere del Consiglio di Stato, che aveva suggerito
di prevedere che il provvedimento di accoglimento
divenisse inefficace «comunque non oltre la pronuncia
del collegio cui l’istanza cautelare è sottoposta
nella prima camera di consiglio utile a seguito
della proposizione del ricorso»: se la disposizione
fosse stata così formulata, l’efficacia del provvedimento
di accoglimento avrebbe potuto venir meno anche
prima di sessanta giorni qualora il ricorrente avesse
ritenuto opportuno instaurare più rapidamente il
giudizio di merito e sottoporre, quindi, al collegio
l’istanza cautelare prim’ancora del decorso di tale
periodo.
Stando così le cose, il provvedimento cautelare
ante causam viene comunque meno decorsi sessanta
giorni dalla sua adozione per essere eventualmente
sostituito dalla misura cautelare – monocratrica
e/o collegiale – emessa a seguito dell’inizio del
giudizio di merito.
Lo stesso 6° comma prevede, poi, l’inappellabilità
del provvedimento di accoglimento e la sua revocabilità
o modificabilità, fintantoché efficace, ad opera
sia del presidente che del collegio dopo l’inizio
del giudizio di merito.
Quest’ultima disposizione fa sorgere almeno due
perplessità.
La prima attiene all’omessa fissazione dei presupposti
in presenza dei quali il provvedimento di accoglimento
può essere revocato o modificato: pur nel silenzio
della norma – che si limita a dire «senza formalità»,
probabilmente alludendo ad altro – sarei comunque
propenso a ritenere che la revoca e/o modifica del
provvedimento cautelare ante causam presupponga
comunque la sussistenza di quei «fatti sopravvenuti»
o di quei «mutamenti nelle circostanze» e/o di quelle
allegazioni di «fatti anteriori di cui si è acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare»
richiesti, rispettivamente, dall’art. 21, 12° comma,
della legge TAR e dal novellato art. 669-decies
del codice di rito[16] (norma, quest’ultima,
a cui l’Amministrazione dichiara espressamente di
ispirarsi) per l’esercizio di tale potere in pendenza
del giudizio di merito. Presupposti che, ancorché
talvolta interpretati in maniera alquanto largheggiante
da giurisprudenza e dottrina[17], dovrebbero
servire ad escludere «ogni possibilità di richiesta
di riesame della domanda cautelare respinta, in
assenza del fatto nuovo»[18].
La seconda perplessità concerne la possibilità di
revocare o modificare il provvedimento di accoglimento
anche d’ufficio, ossia in assenza di un’istanza
di parte. La disposizione si pone, ancora una volta,
in contrasto sia con l’art. 21, 12° comma, della
legge TAR – che, parlando di «domanda di revoca
o modificazione delle misure cautelari concesse»,
implicitamente esclude la revocabilità o modificabilità
ex officio – che con l’art. 669-decies
del codice di procedura civile, che espressamente
subordina l’esercizio del potere giudiziale all’«istanza
di parte»[19]. Ora, a prescindere dal fatto
che non si ravvisano valide ragioni per eludere
il principio dispositivo, è evidente che la revoca
o modificazione d’ufficio pone anche problemi di
contraddittorio, nella misura in cui l’intervento
del giudice viene operato all’insaputa del ricorrente,
che si vede così privato, senza poter interloquire,
della tutela cautelare ottenuta ante causam.
E’ proprio con riguardo a quest’ultimo aspetto che
il contrasto con la disciplina processualcivilistica
assume dimensioni preoccupanti, ove si consideri
che la dottrina, pur avendo assunto posizioni variegate
circa le modalità di presentazione dell’istanza
di revoca o modifica, è unanime nel pretendere che
la relativa decisione venga adottata in contraddittorio,
mai «prima che alla controparte sia stata data la
possibilità di esame dell’istanza»[20].
Sia per l’attuazione del provvedimento cautelare
che per la pronuncia in ordine alle spese, il 7°
comma dell’art. 245 non rimanda al codice di rito,
bensì all’art. 21 della legge TAR.
Ora, tale richiamo, mentre è certamente opportuno,
per non dire addirittura necessitato, per quanto
attiene all’attuazione del provvedimento cautelare,
a cui mal si attaglierebbe la disciplina dettata
dall’art. 669-duodecies del codice di rito,
che peraltro non garantisce un’efficienza analoga
a quella dell’ottemperanza[21], risulta,
invece, superficiale ed affrettato per quanto riguarda
la pronuncia sulle spese. Ed infatti, l’art. 21,
10° comma, della legge TAR, come novellato dalla
legge n. 205 del 2000, risolvendo un annoso problema[22],
prevede adesso che, in caso di rigetto (e/o declaratoria
d’inammissibilità e/o improcedibilità) della domanda
cautelare, il giudice «può provvedere» –
il che significa che può anche non farlo – in via
provvisoria sulle spese; disposizione, quest’ultima,
che ha senso solo con riguardo alla fase cautelare,
per così dire, post causam, a seguito della
quale è certa la prosecuzione del giudizio fino
alla sentenza di merito, con la quale si potrà,
quindi, eventualmente provvedere, a questo punto
in via definitiva, sulle spese (anche) nel caso
in cui non lo si sia già fatto, provvisoriamente,
al termine della fase cautelare, ma che, di contro,
appare del tutto inappropriata con riferimento alla
fase cautelare ante causam, alla quale non
è certo che seguirà l’instaurazione di un giudizio
di merito. Ne consegue che, poiché, in quest’ultima
ipotesi, la pronuncia sulle spese non può che essere
contenuta nel provvedimento di rigetto dell’istanza
cautelare ante causam, sarebbe stato meglio
operare sulla falsariga dell’art. 669-septies,
2° comma, del codice di procedura civile, secondo
cui, «[s]e l’ordinanza di incompetenza o di rigetto
è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito,
con essa il giudice provvede definitivamente sulle
spese del procedimento cautelare».
L’esame dell’art. 245 si conclude con l’8° ed ultimo
comma, che esclude l’applicabilità della tutela
cautelare ante causam ai giudizi d’appello.
Tale previsione – che, nella relazione, viene giustificata
osservando, da un lato, che la tutela ante causam
è di regola logicamente compatibile, proprio perché
ante causam, con il solo giudizio di primo
grado e, dall’altro, che ad eccezionali esigenze
cautelari in fase d’appello può farsi fronte mediante
l’appello immediato avverso il solo dispositivo,
ai sensi dell’art. 23-bis, 7° comma, della
legge TAR – appare del tutto condivisibile, anche
perché del tutto in linea con l’orientamento della
dottrina processualcivilistica, che, facendo leva
su analoghe argomentazioni, univocamente afferma
l’inammissibilità del provvedimento ex art.
700 c.p.c. per sospendere o modificare l’esecutività
di altri provvedimenti giurisdizionali[23].
4. Nulla di più di due rapidissime considerazioni
– come promesso – sull’art. 246, che detta ulteriori
norme processuali per le controversie relative ad
infrastrutture ed insediamenti produttivi.
Come riferito dall’Amministrazione nella relazione,
in tale articolo vengono sostanzialmente riprodotte
le speciali disposizioni processuali dettate, per
le anzidette controversie, dall’art. 14 del decreto
legislativo n. 190 del 2002, ragion per cui si ripresentano
adesso le medesime problematiche che aveva posto
la suddetta norma.
Si allude, innanzitutto, alle disposizioni sul processo
cautelare, oggi contenute nel 3° comma dell’articolo
in commento, con riguardo alle quali mi sembrano
pienamente condivisibili le considerazioni critiche
a suo tempo svolta dalla dottrina, che aveva acutamente
notato che, se è vero che, richiedendosi al giudice
amministrativo, prima di concedere il richiesto
provvedimento cautelare, di tenere conto delle «probabili»
(si badi bene, non solo possibili) conseguenze del
provvedimento stesso per tutti gli interessi suscettibili
di lesione, non gli si impone nulla di ulteriore
rispetto alla comparazione dei contrapposti interessi
che normalmente viene effettuata nella delibazione
in camera di consiglio, nel momento in cui gli si
chiede di tenere conto anche dell’interesse nazionale
alla sollecita realizzazione dell’opera, qualificandolo
a priori «preminente» rispetto a tutti gli
altri interessi in gioco, si finisce per precludergli
qualsivoglia comparazione: il giudice viene praticamente
chiamato a valutare un qualcosa che è già stato
previamente valutato dal legislatore, ergo
a svolgere funzioni sostanzialmente notarili, a
dar atto che l’opera pubblica si deve fare e il
più presto possibile, se del caso a discapito di
tutti i contrapposti interessi[24].
Merita un brevissimo cenno anche il successivo 4°
comma, che, escludendo, in linea con la giurisprudenza
comunitaria, la tutela reintegratoria[25],
detta una disposizione che, essendo configurata
come un’eccezione, sembra dare per scontato che
la regola sia che l’annullamento giurisdizionale
comporta la caducazione del contratto già stipulato[26],
mentre è risaputo che la questione, assai dibattuta,
è tuttora all’esame dell’Adunanza plenaria[27].
5. E’ impensabile ricondurre ad unità tutte le considerazioni
sin qui svolte nel tentativo di tirare delle conclusioni,
anche perché i tempi non sono maturi per ricondurre
a sistema le disposizioni processuali introdotte
dal nuovo Codice. A tal fine, sarà necessario attendere
pazientemente che la giurisprudenza, magari eliminando
alcune discrasie del dettato normativo, elabori
delle regole idonee a consolidare una materia per
certi versi – si pensi in particolare alla tutela
ante causam – assai innovativa.
La prima impressione che si trae dalla lettura delle
disposizioni codicistiche in tema di tutela giurisdizionale
è che si sia dato vita ad un impianto complessivamente
condivisibile, ma suscettibile di alcuni aggiustamenti,
intesi, da un lato, ad eliminare talune anomalie
già presenti, che sembrano frutto di una superficialità
sinceramente inspiegabile; dall’altro, a correggere
eventuali discrasie, allo stato imprevedibili, che
dovessero emergere dall’applicazione concreta delle
singole disposizioni.
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* Relazione
alla Giornata di studio su: «Il nuovo Codice dei
contratti pubblici: prime riflessioni» - Lamezia
Terme, 18 maggio 2006.
[1] Sez. cons. atti norm., 6 febbraio 2006
n. 355/06, in www.giustizia-amministrativa.it.
[2] Sul punto, da ultimo, V. Salamone, Il
riparto di giurisdizione dopo la sentenza della
Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004: aspetti
problematici con particolar riguardo alla attività
convenzionale, contrattuale, ai comportamenti pubblicistici
e alla tutela dell’ambiente, in www.giustizia-amministrativa.it,
§ 3.
[3] Si allude, in particolare, a Corte giust.
CE, Sez. IV, ord. 29 aprile 2004, in causa C-202/03,
in www.lexitalia.it, n. 6/2004, su cui v.,
tra i tanti, D. De Carolis, Corte di Giustizia
CE, tutela ante causam e strumentalità delle
misure cautelari nel processo amministrativo,
ivi, n. 7-8/2004. Per un’ampia ricognizione
del dibattito dottrinale in argomento sotto il profilo
dell’effettività della tutela delle posizioni del
privato, L.R. Perfetti, Tutela cautelare
inaudita altera parte nel processo amministrativo.
Effettività della tutela ed effettività del giudizio,
in Riv. it. dir. pubbl. com. 1999, 93 ss..
Si segnala che l’art. 21 l. n. 1034/1971 era stato
sospettato di illegittimità costituzionale nella
parte in cui escludeva la tutela cautelare ante
causam: T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, ord.
pres. 15 febbraio 2001 n. 1, in Dir. proc. amm.
2002, 143, con nota di E. Di Palma, Tutela cautelare
ante causam e giudice amministrativo: un problema
che sembrava risolto.
[4] Cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia-Catania,
Sez. I, decr. 26 aprile 2006 n. 691, ined., che
ha evidenziato come la richiesta di misure cautelari
provvisorie presupponga «il quid pluris costituito
dalla concreta sussistenza o (almeno) configurabilità,
nella fattispecie, del predetto requisito dell’estrema
gravità e dell’urgenza improcrastinabile», che non
può giammai coincidere con «il normale periculum
in mora richiesto per l’erogazione della tutela
cautelare collegiale.
[5] In tal senso, ex multis, Trib.
Foggia, 5 febbraio 2004, ined.. Per maggiori approfondimenti
sul punto, cfr. L. Salvaneschi, La domanda e
il procedimento, in Il processo cautelare,
a cura di G. Tarzia, 2ª ed., Padova 2004, 293 ss..
[6] Per tale interpretazione, N. Saitta,
Sistema di giustizia amministrativa, Milano
2005, 132.
[7] Così Cons. Giust. Amm. Reg. sic., ord.
28 luglio 2004 n. 661, in www.lexitalia.it,
n. 9/2004.
[8] Ad es., T.A.R. Sicilia-Catania, Sez.
II, ord. 24 settembre 2004 n. 1475, in www.lexitalia.it,
n. 10/2004, con commento di C. Giurdanella e S.
Mattia.
[9] Cons. Giust. Amm. Reg. sic., ord. 13
giugno 2005 n. 514, in Cons. Stato 2005,
I, 1114.
[10] Corte cost., 23 giugno 1994 n. 523,
in Giur. it. 1994, I, 409, con nota di C.
Consolo, Il reclamo cautelare e la «parità delle
armi» ritrovata (e dei corollari che ne discendono,
anche in tema di giudizio possessorio).
[11] Si allude, com’è evidente, alla modifica
operata dall’art. 2, 3° c., lett. e-bis),
d.l. n. 35/2005, convertito nella l. n. 80/2005,
entrata in vigore il 1° marzo scorso.
[12] C. Consolo, Il reclamo cautelare,
la sua struttura e l’art. 3 della Costituzione,
in Corr. giur. 1994, 379. In argomento, da
ultimo, C. Delle Donne, Il difficile cammino
della parità delle armi e dell’effettività della
tutela nel processo cautelare: il caso dei provvedimenti
di ripristino, in Riv. trim. dir. proc. civ.
2006, 355 ss., spec. 357, laddove si evidenzia «il
ruolo marginale che si ridurrebbe a svolgere un
astratto riconoscimento del potere di azione in
via cautelare se poi il relativo procedimento non
fosse strutturato in modo da consentire alle parti,
in condizione di parità, il dispiegamento di ogni
mezzo atto a produrre, in anticipo sull’esito del
processo, l’utilità richiesta, o ad evitarla».
[13] Si allude al fatto che la norma fissa
il presupposto della cauzione nell’irreversibilità
degli effetti derivanti «dall’esecuzione del provvedimento
cautelare», mentre è evidente che, nel caso in cui
la prestazione della cauzione venga disposta a compensazione
del diniego della misura cautelare, gli effetti
irreversibili possono semmai derivare dall’esecuzione
del provvedimento (amministrativo) impugnato: E.
Follieri, Lo svolgimento del processo di primo
grado, in Giustizia amministrativa, a
cura di F.G. Scoca, 2ª ed., Torino 2006, 294.
[14] Di «cauzione a doppio uso» parla N.
Saitta, op. cit., 122-123, evidenziando con
dovizia di argomentazioni l’assoluta diversità delle
due situazioni.
[15] Per l’interpretazione di tale inciso
dell’art. 21, 7° c., l. n. 1034/1971, cfr. A Zito,
Tutela cautelare e casi di esclusione della cauzione
nel processo amministrativo dopo la legge n. 205
del 2000, in Cons. Stato 2001, II, 1387
ss..
[16] Si allude anche in tal caso alla modifica
operata dall’art. 2, 3° c., lett. e-bis),
d.l. n. 35/2005, convertito nella l. n. 80/2005,
entrata in vigore il 1° marzo scorso.
[17] Con riguardo al processo amministrativo,
ci si limita a segnalare la giurisprudenza secondo
cui l’art. 21, 12° c., l. n. 1034/1971 «consente
la riproposizione anche nel caso in cui il ricorrente
abbia proposto nell’ambito dello stesso processo
motivi aggiunti per impugnare ai sensi dell’art.
1 legge n. 205 cit. provvedimenti adottati in pendenza
del processo e connessi al suo oggetto» (Cons. St.,
Sez. V, ord. 7 maggio 2002 n. 1675, in Cons.
Stato 2002, I, 1425). Per quanto concerne il
processo civile, ampie indicazioni in E. Merlin,
I limiti temporali di efficacia, la revoca e
la modifica, in Il processo cautelare,
cit., 372 ss., la quale segnala, pur dissentendo
da esse, le interpretazioni volte ad identificare
le «circostanze» con le evoluzioni della situazione
processuale dovute allo svolgimento dialettico del
giudizio di merito ed a subordinare la vitalità
della misura cautelare al grado di convinzione in
ordine alla sua giustificazione che il giudice di
merito dovrebbe perciò essere incessantemente chiamato
a formarsi nel corso della causa. Non mancano, tuttavia,
interpretazioni più rigorose, cioè nel senso che
l’art. 669-septies c.p.c. «esclude la riproponibilità
di un’istanza cautelare già avanzata e definita
con ordinanza di rigetto se non quando si verifichino
mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove
ragioni di fatto o di diritto» (Trib. Salerno, ord.
2 febbraio 2004, in Foro salern. 2004, n.
2, 26).
[18] Così N. Saitta, op. cit., 139,
secondo cui è il tenore letterale della disposizione,
che adopera l’avverbio «solo», ad indurre a ritenere
che l’unico indefettibile presupposto della riproposizione
dell’istanza cautelare sia costituito dai cc.dd.
«fatti sopravvenuti», senza possibilità alternative.
Nel senso che la riproposizione della domanda «è
subordinata alla sussistenza di fatti sopravvenuti,
con la conseguenza che è inammissibile la domanda
volta in realtà ad ottenere una nuova valutazione
della questione di diritto già in precedenza affrontata»,
Cons. St., Sez. VI, ord. 20 marzo 2001 n. 1708,
in Cons. Stato 2001, I, 832.
[19] Nel senso che tale locuzione «vale naturalmente
ad escludere la possibilità di un intervento d’ufficio,
E. Merlin, op. cit., 387, nota 141,
ed ivi ulteriori indicazioni bibliografiche.
[20] E. Merlin, op. cit., 388, a cui
si rinvia per maggiori approfondimenti.
[21] C. Delle Donne, op. cit., 357-358,
nota 9.
[22] Su cui, per tutti, S. Venturi, Le
spese nel giudizio cautelare amministrativo,
in Giur. merito 1995, III, 144 ss..
[23] V. per tutti L. Dittrich, Il provvedimento
d’urgenza, in Il processo cautelare,
cit., 218-219.
[24] Così C. Volpe, Risoluzione delle
controversie e norme processuali nella legge obiettivo.
Alcune considerazioni sugli artt. 12 e 14 del D.L.vo
20 agosto 2002, n. 190, in Giust. amm.
2002, 1470-1471.
[25] Cons. St., Sez. IV, 23 febbraio 2005
n. 657, in Foro amm.: CdS 2005, 389.
[26] L’acuta osservazione è, ancora una volta,
di C. Volpe, op. cit., 1472.
[27] La questione era stata dapprima rimessa
all’Adunanza plenaria dalla Sez. IV, ord. 21 maggio
2004 n. 3355, in Foro it. 2005, III, 549,
con nota di A. Lamorgese. Successivamente, l’Adunanza
plenaria, che all’udienza dell’8 novembre 2004 non
aveva potuto far altro che prender atto della rinuncia
all’appello, si è vista rimettere nuovamente la
questione dal Cons. Giust. Amm. Reg. sic., ord.
8 marzo 2005 n. 109, in www.giustizia-amministrativa.it.
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