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| n.5-2006 - © copyright |
FRANCESCO ASTONE
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L’influenza del diritto
comunitario
(Relazione alla Giornata di studio su: «Il nuovo Codice
dei contratti pubblici: prime riflessioni» Lamezia Terme,
18 maggio 2006)
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1. L’immagine di Paese in
ritardo cronico rispetto all’adempimento dei propri
obblighi comunitari ha accompagnato l’Italia sin
dagli esordi del processo di integrazione. Tanto
forte è stato tradizionalmente il sostegno italiano
per una idea di Europa integrata ed autorevole,
tanto debole la capacità (e spesso la volontà) di
rispettare nei tempi e modi dovuti gli impegni contratti
in sede comunitaria[1].
Il settore degli appalti non si sottrae certo a
tale negativo giudizio; ed anzi - per molti profili
- lo conferma[2].
Ed invero, ad un iniziale atteggiamento di sostanziale
inerzia, il legislatore italiano - soprattutto dopo
l’emanazione della legge La Pergola (n. 86/1989)
- ha fatto seguire comportamenti e misure dirette
ad un convulso e disorganico smaltimento degli oneri
arretrati, con risultati generalmente insoddisfacenti.
La tecnica utilizzata al fine di provvedere al recepimento
delle direttive comunitarie sugli appalti è infatti
per lungo tempo consistita nella pedissequa ed acritica
trasposizione delle disposizioni comunitarie nei
provvedimenti di attuazione, con adattamenti del
tutto marginali[3]. Se tale originaria scelta è
stata giustificata ex post in considerazione
dell’elevato grado di dettaglio proprio della normativa
CEE (la più parte delle direttive in materia di
appalti sono state ritenute avere carattere self-executing),
essa ha di fatto impedito in radice il coordinamento
anche minimo tra la normativa nazionale e la disciplina
comunitaria, con il risultato ultimo di dar vita
a due complessi legislativi ispirati a principi
e finalità divergenti e distinti - quanto alla loro
sfera di applicazione - esclusivamente sulla scorta
del criterio del valore dei lavori, delle forniture
o dei servizi oggetto d’appalto[4].
Nel disomogeneo contesto normativo sommariamente
descritto le differenze tra disciplina interna e
comunitaria risultavano infatti di primario rilievo;
e forse, alla luce della attenzione rivolta già
dalle direttive comunitarie di “prima generazione”
(la n. 71/35 e la n. 77/62) alla disciplina di profili
dell’azione amministrativa estranei alla normativa
contabilistica (ed ancor più alla luce della valenza
generale dei principi sottesi alla normativa comunitaria),
sarebbe stato necessario un più tempestivo e deciso
intervento del legislatore, volto alla compenetrazione
dei due distinti complessi normativi.
In ragione dei suoi stessi connotati peculiari,
l’impatto giuridico riconducibile alla legislazione
comunitaria in materia di appalti avrebbe dovuto
auspicabilmente prodursi a livello di produzione
normativa piuttosto che sul piano strutturale ed
organizzativo delle amministrazioni pubbliche: ma
in concreto - e per lungo tempo - non si è realizzato
compiutamente né l’uno, né l’altro effetto. Per
un verso è in gran parte fallito (se mai il legislatore
se lo è seriamente posto) l’obiettivo del coordinamento
tra i due livelli normativi[5]; per l’altro, le
innovazioni imposte dal recepimento della disciplina
comunitaria si sono necessariamente snodate lungo
la direttrice della integrazione e/o modificazione
delle procedure nazionali ovvero della imposizione
alle amministrazioni aggiudicatrici di adempimenti
magari nuovi ma potenzialmente gestibili dalle strutture
esistenti.
La situazione comincia a mutare quando si pone l’esigenza
del recepimento delle direttive emanate dalla Comunità
nel biennio 1992/93; ma la vera svolta (passando,
a livello interno, per la Merloni[6] nelle sue plurime
versioni) si produce in modo compiuto con le due
direttive comunitarie n. 17 e n. 18 del 2004 che
sono state oggetto di recepimento per il tramite
del Codice oggetto di attenzione nell’odierna giornata
di studi.
2. Prima della loro emanazione il diritto
comunitario disciplinava con tre distinte direttive
gli appalti e concessioni (di lavori, servizi e
forniture) nei settori ordinari e con una ulteriore
direttiva gli appalti nei c.d. settori esclusi.
La direttiva 2004/18, relativa al “Coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi” unifica
la disciplina degli appalti e concessioni di lavori,
servizi, forniture nei “settori ordinari”; la direttiva
2004/17, relativa al “Coordinamento delle procedure
di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali”, si occupa invece dei settori “speciali”
(rectius “ ex esclusi”). Entrambe riproducono,
in buona parte, le precedenti, con aggiustamenti
formali; per un’altra parte, più ridotta, le direttive
introducono nuovi istituti e strumenti, volti a
rendere più flessibile e moderna l’attività contrattuale
della pubblica amministrazione, e al tempo stesso,
volti a meglio garantire sia la concorrenza, sia
le esigenze sociali e ambientali che spesso sono
toccate dall’attività contrattuale pubblica. La
loro natura di direttive di coordinamento non deve
tuttavia trarre in inganno, dato che la prima dottrina
che si è occupata di esse ha subito evidenziato
come ci si trovi di fronte ad una sorta di “codice
europeo degli appalti”, recante una disciplina compiuta
e dettagliata di tutte le fasi del procedimento[7]
e che prevede la semplificazione e razionalizzazione
della vigente disciplina (che dovrebbe produrre
una maggiore efficienza e concorrenzialità nel mercato
degli appalti pubblici); la modernizzazione procedurale,
con il sistematico ricorso alle nuove tecnologie
dell’informazione e delle telecomunicazioni anche
nel settore dei pubblici appalti (il c.d. e-procurement)[8];
ed infine una più accentuata flessibilità degli
strumenti giuridici utilizzati, in grado di rendere
più agevole la gestione dei procedimenti contrattuali
da parte delle amministrazioni committenti.
3. I principi sinteticamente rammentati costituiscono
poi la cornice di riferimento entro cui il legislatore
delegato nazionale ha costruito la struttura del
codice.
Già la legge delega (18 aprile 2005 n. 62) fissa
i criteri direttivi cui l’Esecutivo è stato tenuto
a conformarsi in sede di recepimento. La norma di
delega (art. 25) era infatti – come è stato rilevato
dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, Adunanza del 6 febbraio 2006 Sez.
335/06 – di ampia portata, riproducente tutti gli
obiettivi già fissati dal legislatore comunitario
(semplificazione, modernizzazione, flessibilità),
e fa riferimento all’esigenza di far confluire in
un unico testo normativo conforme ai principi del
Trattato le novità introdotte a livello comunitario:
sempre il Consiglio di Stato nell’esprimere parere
sullo schema di decreto legislativo rileva come
il riferimento ad “un unico testo…chiarisce che
non ci si intende limitare ad una mera raccolta
di norme preesistenti, sia pure coordinate con le
direttive: è l’intero settore degli appalti…che
deve trovare…la sua disciplina unitaria e coordinata”;
e che consenta anche – è il caso di aggiungere –
una semplificazione delle procedure di affidamento
che non costituiscono applicazione diretta delle
normative comunitarie, raccogliendo la disciplina
degli appalti e delle concessioni sia sopra che
sotto – soglia comunitaria.
A questo scopo è stata quindi istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione
composta di esperti del settore, deputata alla concreta
elaborazione del testo di attuazione[9], da operarsi
ovviamente secondo le direttrici ed i criteri contenuti
nella delega.
4. Alla vigilia dell’emanazione del Codice
il diritto interno degli appalti si presentava infatti
eccessivamente frammentato, essendo costituito da:
a) tre distinti decreti legislativi a disciplinare,
rispettivamente, gli appalti sopra-soglia comunitaria
nei settori classici delle forniture (d.lg. 24 luglio
1992, n. 358) e dei servizi (d.lg. 17 marzo 1995,
n. 157) e nei settori speciali di lavori, servizi
e forniture (d.lg. 17 marzo 1995, n. 158);
b) la legge-quadro 11 febbraio 1994, n. 109, sui
lavori pubblici (c.d. Legge Merloni) sia sopra che
sotto-soglia, seguita da numerosi interventi modificativi,
talora frutto di compromessi e mediazioni, che hanno
esposto l’assetto complessivo a forti critiche[10]
e da una cospicua normativa secondaria volta a dare
attuazione ed esecuzione alle previsioni della legge-quadro[11];
c) un regolamento in materia di appalti pubblici
di forniture sotto-soglia (D.P.R. 18 aprile 1994,
n. 573);
d) la legislazione di contabilità di Stato 1923-1924,
applicabile agli appalti di servizi sottosoglia
in mancanza di una disciplina organica del settore,
integrata dai principi del Trattato UE;
e) il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di spese in economia per forniture e servizi sotto-soglia
(d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384);
f) un’articolata disciplina dei lavori in economia,
regolati in linea generale dal d.P.R. n. 554/99;
g) il d.lg. 20 agosto 2002, n. 190, novellato dal
d.lg. 17 agosto 2005, n. 189, che prevede speciali
procedure di affidamento per le grandi infrastrutture.
Anche successivamente alla sua emanazione per gli
aspetti non espressamente disciplinati nel Codice[12],
continuano invece a trovare applicazione: per le
procedure di affidamento e le altre attività amministrative
in materia di contratti pubblici (c.d. «serie procedimentale»),
i principi sul procedimento amministrativo di cui
alla legge n. 241/90 e successive modificazioni
e integrazioni; per l’attività contrattuale delle
stazioni appaltanti, degli enti e dei soggetti aggiudicatori
definiti dall’art. 3 del Codice (c.d. «serie negoziale»)
- in linea con un recente trend che vuole
l’attività della P.A. sempre più frequentemente
regolata dalle norme di diritto privato (v., sul
punto l’art. 1-bis, comma 2, della l. n.
215/05 di riforma della l. n. 241/90, ai sensi del
quale «La pubblica amministrazione, nell’adozione
di atti di natura non autoritativa, agisce secondo
le norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente») - i principi stabiliti dal codice
civile.
5. La complessità della normativa descritta
permette, quindi, di apprezzare ancora di più il
Codice degli appalti[13]; e tuttavia ci si limiterà
in questa sede - anche per evidenti ragioni di contenimento
della trattazione - alla enunciazione degli obiettivi
che il legislatore ha perseguito.
In merito agli aspetti più generali si osserva innanzitutto,
in via preliminare, che la Commissione istituita
presso la Presidenza del Consiglio ha ritenuto,
in un’ottica di semplificazione e di riassetto complessivo
della materia, di adottare la soluzione del testo
normativo unico, disciplinando con un’unica fonte
di rango primario[14] i profili regolati dalle direttive
nn. 17 e 18/04, i profili essenziali della disciplina
già dettati dalla legge Merloni e il contenzioso
(accordi bonari, arbitrati, giurisdizione, riti
processuali speciali), lasciando invece alle fonti
secondarie la disciplina degli aspetti di dettaglio[15].
Va qui detto che, malgrado la norma delegante non
è stata collocata nelle più recenti leggi di semplificazione
(in particolare la legge n. 229 del 2003 - legge
di semplificazione per il 2001 - e la legge n° 246
del 2005 - legge di amplificazione per il 2005),
essa si innesta a pieno titolo nel più ampio processo
di cui tali leggi costituiscono la più recente esemplificazione.
Per una esigenza di semplificazione e riordino della
materia (leggi “riassetto normativo”) è stata prevista
nel Codice: la determinazione delle nuove soglie,
con diminuzione del numero delle soglie differenti
previste nei tre settori; L’espressa indicazione
di tutte le soglie in euro; l’aumento di valore
in relazione all’incidenza sul mercato unico[16]
(si tratta comunque di regole in gran parte già
codificate precedenti direttive e recepite nel diritto
italiano); b) l’adozione in via generalizzata di
un vocabolario e di una nomenclatura comune in materia
di appalti (CPV, Common Procurement Vocabulary)[17].
All’obiettivo del rafforzamento corrispondono invece:
a) le modifiche apportate alla disciplina delle
specifiche tecniche, che attengono come è noto al
contenuto ed alle modalità di formulazione delle
offerte e sono dirette a garantire una maggiore
competizione e una più estesa partecipazione degli
operatori alle procedure di aggiudicazione, anche
attraverso un più ampio ricorso al principio di
equivalenza[18]; l’intervento sulla regolamentazione
dei criteri di aggiudicazione, realizzato prevedendo
l’obbligo relativo dell’amministrazione aggiudicatrice
di indicare nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
le modalità di ponderazione e valutazione scelti
in relazione alla natura dell’appalto anche attraverso
l’introduzione di una “forcella” (e qui va rilevato
che, considerata la situazione del mercato italiano
dei pubblici appalti ed il frequente “sovraffollamento”
delle gare sarebbe forse opportuno per le amministrazioni
aggiudicatici fissare un numero minimo di imprese
da invitare superiore a quello previsto dal diritto
comunitario); l’introduzione di modifiche significative
in merito ai requisiti di qualificazione (riconoscendo
a tutti i concorrenti la possibilità di dimostrare
la propria capacità economico-finanziaria e tecnico
organizzativa avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei
rapporti che li legano a questi ultimi); l’inserimento
di rigidi criteri di esclusione dell’offerente che
sia stato condannato con sentenza passata in giudicato
per i reati di criminalità organizzata, corruzione
o frode ai danni della Comunità[19] e delle caratteristiche
sociali ed ambientali, quali criteri alla luce dei
quali parametrare la fissazione delle specifiche
tecniche e dei criteri di aggiudicazione[20].
La modernizzazione del settore, è invece attuata
dal Codice attraverso l’introduzione della più ampia
possibilità di ricorrere agli strumenti telematici
nelle pubblicazioni, nelle comunicazioni (come la
pubblicazione di avvisi e capitolati sul c.d. profilo
del committente, nonché la trasmissione di bandi
e avvisi alla Comunità europea per via telematica)[21]
e nella presentazione delle offerte e tramite l’introduzione
di meccanismi e procedure negoziali come i sistemi
dinamici di acquisizione e le aste elettroniche[22]
(l’art. 85 del Codice - che le disciplina - è effettivamente
innovativo dato che, mentre nel sistema delle direttive
oggetto di recepimento l’asta elettronica costituisce
l’usuale strumento di aggiudicazione per le procedure
aperte, nel sistema previgente - d.p.r. 101/2002
- il ricorso alle procedure telematiche di acquisto
costituiva una alternativa a quelle tradizionali,
da deliberarsi con specifica motivazione dalla amministrazione
interessata).
Una maggiore flessibilità degli strumenti giuridici
impiegati nel public procurement, è poi garantita
dall’ampliamento del numero e della tipologia delle
procedure di aggiudicazione. Alle classiche procedure
allargate e ristrette ed a quelle negoziate (rispetto
alle quali ci si limita a segnalare la profonda
rivisitazione dell’istituto della trattativa privata
operata dall’art. 56, con l’introduzione di una
disciplina unitaria che supera la frammentazione
del previgente sistema normativo), il nuovo Codice
degli appalti aggiunge infatti strumenti organizzativi
e negoziali come il dialogo competitivo (che consente
uno scambio di informazioni tra l'amministrazione
aggiudicatrice e i candidati ammessi alla procedura
d'appalto, allo scopo di delineare una o più soluzioni
ottimali: in base a tali soluzioni i candidati presenteranno
le offerte)[23], il sistema dinamico di acquisizione,
nonché le centrali di committenza e l’accordo quadro
(in origine previsto per i soli settori speciale
ed ora esteso anche ai settori tradizionali)[24]
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[1] Il problema ha, tuttavia, assunto
particolare rilievo solo a partire dal 1986 con
la firma dell’Atto Unico e l’avvio del progetto
di liberalizzazione del movimento di merci, persone,
capitali e servizi contenuto nel Libro bianco della
Commissione. La costruzione delle fondamenta giuridiche
su cui poggia il progetto di mercato interno ha
richiesto, infatti, ad ogni Stato membro, di adattare
il proprio ordinamento interno ad un cospicuo numero
di misure legislative, per la maggior parte direttive,
e di farlo in tempi relativamente contingentati.
Di fronte ad una tale pressione adattiva e sotto
gli sguardi vigili della Commissione e dei partner
europei, l’inadeguatezza italiana non poteva che
risaltare. Regolarmente agli ultimi posti nelle
classifiche compilate dalla Commissione europea
che riportano le performance degli Stati membri
per quanto concerne l’applicazione interna delle
normative comunitarie, l’Italia si è vista spesso
applicare l’etichetta di “ultimo della classe”.
Nel corso degli anni, il nostro paese ha spesso
detenuto un non invidiabile record in termini di
ritardo nel recepimento delle direttive, di numero
di procedure d’infrazione avviate contro e di rinvii
alla Corte di giustizia europea. L’insoddisfacente
performance italiana si è evidenziata con particolare
gravità nel ramo delle misure riguardanti il mercato
interno. In base all’ultimo scoreboard (luglio
2005) pubblicato dalla Commissione, l’Italia mantiene
la posizione di “fanalino di coda” nell’Europa a
25 per quanto concerne la mancata notifica dell’avvenuto
recepimento di direttive. Sebbene, in termini assoluti,
il deficit di trasposizione si sia ridotto ad un
semplice 4,1% del totale di direttive da recepire
(nel secondo semestre del 1990 la Commissione lamentava
un ritardo italiano per ben il 60% del totale delle
direttive), il traguardo dell’1,5%, stabilito al
Consiglio europeo di Stoccolma del 2001, rimane
ancora fuori portata per il nostro Paese.
[2] E’ noto come la Comunità, al fine di completare
il grande mercato interno, abbia emanato una serie
di direttive volte ad aprire gli appalti pubblici
alla concorrenza comunitaria. La liberalizzazione
degli appalti pubblici rivestiva, infatti, la massima
importanza, sia sotto il profilo economico generale,
sia sotto il profilo più specifico della integrazione
europea, nella prospettiva della creazione di un
grande spazio economico. Le istituzioni comunitarie
hanno rivolto la propria attenzione a tale mercato
già all’inizio degli anni ’70 con l’adozione di
due direttive di base con l’obiettivo di coordinare
le procedure di aggiudicazione degli appalti sia
dei lavori pubblici, sia di forniture. Tali iniziative
denotavano, al di là di ogni dubbio, la volontà
del legislatore comunitario di fissare una serie
di principi, volti ad instaurare la parità di condizioni
di partecipazione agli appalti pubblici in tutti
i Paesi membri ed una trasparenza, grazie alla quale
fosse possibile far rispettare la libera circolazione
delle merci, la libertà di stabilimento e la libera
prestazione di servizi.
[3] Normalmente, le direttive europee non sono direttamente
applicabili a livello interno e devono essere incorporate
in disposizioni nazionali prima di esplicare pienamente
i propri effetti. In media, il tempo consentito
per la conclusione della fase di trasposizione ammonta
a due anni, ma il ventaglio di limiti temporali
è vario e viene stabilito di caso in caso. Nell'eventualità
in cui la Commissione non riceva la notifica dell’avvenuto
recepimento di una direttiva da parte dello Stato
membro, si innesca con scadenza bimensile un procedimento
di infrazione. L’indagine dei problemi di recepimento
rappresenta di per sé un problema degno di ogni
attenzione. Come è stato a più riprese sottolineato
dalla Commissione, processi di recepimento sfasati
dal punto di vista temporale non consentono al mercato
interno di funzionare a regime ed esprimere, quindi,
le sue potenzialità di sostegno alla crescita e
allo sviluppo. Peraltro, le problematiche connesse
alla attuazione del diritto comunitario possono
ricevere risposte convincenti solo se inquadrate
nell’ottica di una crescita complessiva del livello
e della qualità della partecipazione italiana all’Unione
ed, in particolare, nella capacità di incidere adeguatamente
in sede di negoziato e nella elaborazione delle
proposte legislative comunitarie, pur se il recepimento
delle direttive costituisce adempimento dovuto,
ai cui fini diventano irrilevanti i comportamenti
tenuti dai rappresentanti nazionali durante il negoziato
che ha condotto all’adozione dell’atto normativo
comunitario: il dato normativo comunitario, ponendo
vincoli alla discrezionalità dello Stato membro
nell’adozione degli interventi normativi di trasposizione
delle norme comunitarie nell’ordinamento interno,
è, infatti, tendenzialmente stabile. Ma proprio
per questo esso deve trovare in una più efficace
e razionale partecipazione alla fase di formazione
del diritto europeo le necessarie forme di compensazione
delle rigidità della fase attuativa, idonee a consentire
una fedele rappresentazione degli interessi nazionali
nel corso del negoziato comunitario e a facilitare,
per tale via, un impatto meno meccanico del diritto
comunitario sul diritto nazionale, assicurando così
– a valle - maggiore flessibilità nei procedimenti
di recepimento delle direttive; e a monte una maggiore
adattabilità delle soluzioni normative comunitarie
alle peculiarità giuridiche della realtà italiana.
Occorre pertanto incentivare, sia sul piano normativo
che su quello amministrativo, scelte in grado di
garantire una stretta connessione e interdipendenza
tra fase ascendente e fase discendente: tale interdipendenza
presenta, peraltro, il pregio di precostituire le
condizioni per una progressiva riduzione a regime
delle procedure di infrazione avviate in sede europea
per erroneo o incompleto recepimento di direttive
(obiettivo questo che si affianca a quello di un
tempestivo recepimento delle direttive in scadenza
entro i termini previsti e a quello della ricerca
di un adeguato livello qualitativo della legislazione
nazionale di recepimento, in specie avuto riguardo
al profilo della sua aderenza al parametro normativo
comunitario).
[4] E multis, F. MASTRAGOSTINO, L’appalto
di opere pubbliche, Bologna, Il Mulino, 1993,
123 ss..
[5] Ciò che era accaduto per le direttive di prima
generazione, si è sostanzialmente riproposto al
momento di recepire le direttive n. 89/440 e 88/265
rispetto alle quali il legislatore non ha modificato
la già evidenziata tecnica di recezione letterale:
ed invece già all’epoca sarebbe risultato assai
utile un recepimento che non si limitasse alla pedissequa
reiterazione delle disposizioni comunitarie, che
al contrario vanno per così dire “filtrate” per
poter essere poi introdotte, nel pieno rispetto
della loro ratio, nella realtà ordinamentale
italiana.
[6] Malgrado nel settore delle opere pubbliche fossero
intervenuti profondi mutamenti che hanno sostanzialmente
modificato il ruolo sia delle amministrazioni committenti
che dell’imprenditoria esecutrice dei lavori, sino
all’emanazione della legge 109/94 – e per taluni
profili anche successivamente ad essa -, la disciplina
di diritto interno in materia di appalti trovava
la sua base nel corpo della normativa contabile,
ispirata al criterio del contenimento della spesa,
piuttosto che a quello della sua attivazione in
funzione della domanda pubblica sul mercato. A tale
disciplina di base si sono aggiunte in numero assai
consistente ulteriori disposizioni aventi un campo
di applicazione più ampio rispetto alla normativa
generale, ancorché si trattasse di disposizioni
derogatorie e frammentarie. Si può quindi dire che
più che un regime giuridico delle opere pubbliche,
la normativa antecedente alla Merloni costituisse
piuttosto un insieme di deroghe, modifiche, eccezioni
che si innestavano quasi senza soluzione di continuità
sul tronco originario costituito dalla legge sui
lavori pubblici n. 2248/1865 All. F (in dottrina
e multis cfr. CIANFLONE, L’appalto di
opere pubbliche, Milano, 1950 e successive edizioni;
DI LORENZO, Sul concetto di opera pubblica e
di lavoro pubblico, in Rass. Lav. Pubbl.,
1962, 119 ss.; CARNEVALE VENCHI, Opere pubbliche
(ordinamento), in Enc. dir., XXX, Milano,
1980, 332 ss.; G. ALBISETTI, L’appalto per l’esecuzione
di opere pubbliche, di G. ALBISETTI, LUCIANA
CELATA, Roma, NISS, 1982; A. MARZANO, Appalto
di opere pubbliche, E.S.A.C., Roma, 1987, 612;
CIANFLONE, L’appalto di opere pubbliche e di
lavoro pubblico, in Trattato di diritto amministrativo,
XX, Padova, 1990, 3 ss.).
[7] Tra i vari contributi sulle nuove direttive
si segnala G. MESSINA, Le nuove direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici, in Dir. comm.
internaz., n. 1/2005, pp. 100-101; M. PROTTO,
Il nuovo diritto europeo degli appalti, in
Urban. App., n. 7/2004, p. 755 ss; G. MARCHIANÒ,
Prime osservazioni in merito alle direttive di
coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici. Direttive n. 17 e n. 18/2004,
31 marzo 2004, in Riv. trim. app., 2004,
p. 854 ss.. Già il Libro Verde sugli appalti pubblici
nell’Unione europea, adottato dalla Commissione
il 27 novembre 1996 e seguito l’11 marzo 1998 da
una Comunicazione della Commissione, aveva inaugurato
una stagione di riflessioni e di dibattiti sulla
esigenza di una incisiva riforma della normativa
comunitaria in materia di appalti, in direzione
della semplificazione della normativa vigente e
del suo riordino sistematico, reso vieppiù necessario
dalla frammentarietà e disorganicità del quadro
di riferimento normativo e della non più comprensibile
arretratezza delle procedure applicate rispetto
all’evoluzione tecnologica.
[8] Sullo sviluppo del c.d. “diritto amministrativo
elettronico” v. C. GIURDANELLA, Pubblicazione
telematica di bandi di gara in procedure di rilievo
comunitario, in Diritto dell’Internet,
n. 2/2005, p. 177.
[9] La Commissione è stata istituita con d.P.C.M.
23 maggio 2005, e affiancata nello svolgimento dei
lavori da un gruppo di studio costituito con apposito
decreto presso il DAGL, Dipartimento affari giuridici
e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. La Commissione presieduta dal Presidente
del TAR del Lazio, Pasquale De Lisi, si è avvalsa
anche dei significativi apporti di tutti i Ministeri
interessati e delle organizzazioni di settore. Più
in particolare la legge delega delle due direttive,
realizzato attraverso: 1) l’unificazione degli aspetti
comuni; 2) una disciplina unitaria dei contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi tanto sopra
quanto sotto-soglia; 3) l’individuazione, sulla
base dell’esperienza giurisprudenziale delle Corti
comunitarie, di un nucleo di principi e disposizioni
comuni applicabili a tutti i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, sia nei
settori classici che in quelli speciali, sopra e
sotto-soglia. Il recepimento delle due direttive
determina significative innovazioni soprattutto
nel “ramo-lavori”, rispetto al quale il legislatore
nazionale si era in passato distaccato in più punti
dalle indicazioni del legislatore europeo. Le novità
salienti rispetto alla legge Merloni consistono,
in particolare: 1) nella previsione di un ventaglio
più ampio di ipotesi di utilizzabilità della trattativa
privata; 2) nella attribuzione alla stazione appaltante
della scelta delle imprese da invitare in sede di
licitazione privata e del criterio, non predeterminato
per legge, tra criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso e criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa; 3) nell’introduzione di un regime
di verifica delle offerte anomale più in linea con
i principi comunitari, quanto all’oggetto e al momento
della verifica e della esibizione delle giustificazioni.
[10] V. legge 2 giugno 1995, n. 216, c.d. Merloni-bis;
legge 18 novembre 1998, n. 415, c.d. Merloni-ter;
legge 1° agosto 2002, n. 166, collegato “infrastrutture”
alla legge finanziaria 2002, c.d. Merloni-quater.
[11] D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, regolamento
di attuazione della legge Merloni; d.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34, disciplina del sistema di qualificazione
dei soggetti esecutori di lavori pubblici; d.m.
19 aprile 2000, n. 145, capitolato generale di appalto
dei lavori pubblici; d.m. 21 giugno 2000, modalità
e schemi-tipo per la redazione del programma triennale
e dell’elenco annuale dei lavori.
[12] La struttura del Codice dei contratti si presenta,
dal punto di vista strutturale, articolata in cinque
distinte parti.
1) La prima parte (artt.1-27), intitolata «Principi
e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto
o in parte dall’ambito di applicazione del codice»,
contiene le norme (titolo I) relative all’oggetto
(art. 1), ai principi (art. 2), alle definizioni
(art. 3), al riparto di competenze tra Stato e Regioni
(art. 4), all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 6
e art. 8) e all’Osservatorio (art. 7), al c.d. sportello
dei contratti pubblici (art. 9), al responsabile
del procedimento (art. 10), al diritto di accesso
agli atti (art. 13), nonché l’elencazione dei contratti
esclusi dall’ambito di applicazione del codice (cui
è dedicato l’intero titolo II. Tra questi ultimi,
in particolare, gli appalti secretati o che richiedono
particolare misure di sicurezza, gli appalti aggiudicati
in base a norme internazionali, i contratti di sponsorizzazione).
2) La seconda parte (artt. 28-205), intitolata «Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
nei settori ordinari», disciplina i contratti aventi
ad oggetto lavori, servizi, e forniture, nei settori
ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria.Nella
parte II, in particolare, si dà attuazione alla
direttiva 2004/18, suddividendo la disciplina ivi
prevista in quattro titoli, a loro volta ripartiti
in Capi e Sezioni. a) Il titolo primo (artt. 28-120)
disciplina i contratti di rilevanza comunitaria
e contiene il nucleo centrale della disciplina delle
procedure di affidamento, nonché i principi in tema
di esecuzione del contratto, costituendo il modello
generale di regolamentazione dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture (per la disciplina
di specifiche figure contrattuali o specifici settori
si fa infatti in ogni caso riferimento alla disciplina
generale ivi indicata, enucleando poi puntuali regole
derogatorie).
In quest’ambito particolare rilievo riveste il Capo
II, dedicato alla disciplina dei “Requisiti dei
partecipanti alle procedure di affidamento” (artt.
34-52), ove il legislatore fissa i requisiti per
la partecipazione alle gare dei consorzi (art. 35),
la nozione di “consorzi stabili” (art. 36), i requisiti
di idoneità professionale (art. 39), nonché le vicende
soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario
(art. 51). A ciò il Codice aggiunge la previsione
delle modalità di controllo sul possesso dei requisiti
(art. 48). Particolare interesse è poi da attribuire
alla disciplina dell’avvalimento, di cui agli artt.
49 e 50, rispetto al quale il Codice fissa rigidi
criteri di ammissibilità. Nell’ambito del titolo
I, di grande importanza è pure la Sezione II (artt.
63-69), dedicata a “Bandi, avvisi, inviti”. b) Il
titolo secondo (artt. 121-125) disciplina i contratti
sotto-soglia comunitaria mediante un rinvio alla
disciplina dettata per i contratti sopra-soglia
e l’enucleazione di specifiche regole derogatorie.
c) Il titolo terzo (artt. 126-194) detta disposizioni
specifiche per i contratti relativi ai lavori pubblici,
disciplinando, in particolare, la concessione di
opere pubbliche (artt. 142-151), il promotore finanziario
(artt. 152-160), la concessione e il contraente
generale per le infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi (artt. 161-181), nonché le procedure
per la valutazione di impatto ambientale delle grandi
opere (artt. 182-185). Anche per queste figure contrattuali
il modello è costituito dalla disciplina generale
dettata per i contratti sopra-soglia, salve specifiche
deroghe. d) Il titolo quarto (artt. 195-205) disciplina
i contratti di lavori, servizi e forniture in alcuni
settori specifici, quali quello della difesa (artt.
195-196) e dei beni culturali (artt. 197-205).
3) La terza parte del Codice (artt. 206-238) è intitolata
ai «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture nei settori speciali» e contiene il
recepimento della direttiva 2004/17. Viene anzitutto
dettato un articolo di ricognizione delle norme
dei settori ordinari che trovano applicazione anche
ai settori speciali (artt. 206-214). L’archetipo
è, ancora una volta, la disciplina dettata per i
contratti di lavori, servizi e forniture sopra-soglia
comunitaria, rispetto alla quale vengono poi enucleate
le norme specifiche di tali settori speciali. Viene
infine individuato il regime dei contratti nei settori
speciali sotto soglia comunitaria (art. 238). 4)
La quarta parte (artt. 239-246), dal titolo «Contenzioso»,
contiene la disciplina degli strumenti stragiudiziali
e giudiziali di composizione delle liti in materia
di contratti pubblici e, in particolare, la transazione
(art. 239), l’accordo bonario (art. 240), l’arbitrato
(art. 241), nonché le norme in tema di giurisdizione
e riti speciali (artt. 242-244; art. 246), cui si
aggiunge la tutela cautelare ante causam (art.
245, commi 3 ss.).5) La quinta parte (artt. 247-257)
contiene le disposizioni di coordinamento e transitorie,
nonché le abrogazioni. Seguono gli Allegati, ordinati
così come nelle direttive che si recepiscono, rispetto
alle quali sono stati aggiunti due allegati che
riguardano gli appalti relativi alle infrastrutture
strategiche (l’attuale allegato XXI corrisponde
al c.d. allegato tecnico introdotto dal d.lg. n.
189 del 2005 e l’attuale allegato XXII corrisponde
all’altro allegato al d.lg. n. 190/2002).
[13] Il Codice degli appalti si inserisce in una
fase storica caratterizzata da un’intensa attività
di codificazione da parte del legislatore delegato.
Basta pensare al “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (d.lg. n. 196/03); al “Codice
delle comunicazioni elettroniche” al “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lg. n. 82/05), approvato dal Consiglio
dei Ministri nell’adunanza del 4 marzo 2005 e, da
ultimo, al “Codice del consumo” (d.lg. n.), con
cui il Governo ha proceduto - conformemente alla
delega conferitagli dall’art. 7 della l. 29 luglio
2003, n. 229, recante Interventi in materia di
qualità della regolazione, riassetto normativo e
codificazione. Legge di semplificazione 2001 -
al riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di tutela dei consumatori, nel rispetto dei principi
e i criteri direttivi stabiliti dall’art. 20 della
l. 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’art.
1 della l. n. 229 del 2003. In particolare, con
il parere n. 2/04 del 25 ottobre 2004 sul Codice
della proprietà industriale, l’Adunanza Generale
del Consiglio di Stato ha operato una approfondita
ricognizione sul significato attuale del concetto
di “semplificazione” cui si rinvia.
[14] L’opera di sistemazione e codificazione della
disciplina in materia di appalti pubblici è avvenuta,
in particolare, nel pieno rispetto dei principi
stabiliti dalla legge n. 241/90 che disciplina il
procedimento amministrativo, del recente processo
di informatizzazione della pubblica amministrazione
(d.lg. n. 82/05, recante “Codice dell’amministrazione
digitale”, approvato dal Consiglio dei Ministri
nell’adunanza del 4 marzo 2005), della semplificazione
della documentazione amministrativa, delle norme
che regolano le fasi delle procedure di affidamento
e dei relativi controlli contenute nella legislazione
sulla contabilità di Stato e della normativa antimafia.
[15] Gli aspetti di dettaglio vengono disciplinati
da un apposito regolamento, che, in materia di lavori,
andrà a sostituire il richiamato d.P.R. n. 554/99,
regolando invece ex novo gli altri settori.
[16] V. il 17° Considerando, dir. n. 18/04. All’unificazione
segue inoltre la previsione di forme semplificate
di adeguamento delle soglie e degli allineamenti
di valore con la procedura di cui alla decisione
1999/468/CE.
[17] 36° Considerando, dir. n. 18/04.
[18] Cfr. il 29° Considerando e l’art. 23, dir.
n. 18/04, da cui emerge che l’interesse del legislatore
comunitario per il profilo delle specifiche tecniche
è connesso alla possibilità che le stesse specifiche
vengano utilizzate a fini anticoncorrenziali. In
dottrina, v. da ultimo R. INVERNIZZI, Le specifiche
tecniche, in Il nuovo diritto degli appalti
pubblici nella direttiva 2004/18/CE e nella legge
comunitaria n. 62/2005, a cura di R. Garofoli
e M.A. Sandulli, Milano, 2005, p. 269 ss..
[19] 43° Considerando, dir. n. 18/04. In dottrina,
v. R. GRECO, Le cause soggettive di esclusione,
in Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella
direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria n.
62/2005, p. 575 ss.. In merito ai requisiti
di affidabilità morale e professionale, v., tra
le altre, Corte di Giustizia, sentenza 21 dicembre
2005, n. 936, nonché Tar Toscana, Firenze, sez.
II, sentenza 7 dicembre 2005, n. 8265.
[20] Cfr. il 5° Considerando, dir. n. 18/04. La
Corte di Giustizia ha legittimato l’uso di clausole
ambientali nella definizione dei criteri di attribuzione
delle gare di appalto quando ciò avvenga nel rispetto
dei principi fondamentali del Trattato. Nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia si registra una certa oscillazione
in merito alla ricostruzione del ruolo svolto dalle
tematiche ambientali e sociali nell’ambito della
disciplina degli appalti pubblici, soprattutto ai
fini della valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ed al rapporto con l’oggetto
dell’appalto. (a riguardo cfr. in particolare:
sentenza 20 settembre 1988, Beentjes, causa
C-31/87, in Racc., 1998, p. 4635, in merito
alla possibilità di riservare l’affidamento degli
appalti ad imprese che impiegano lavoratori disabili;
sentenza 26 settembre 2000, Nord Pas de-Calais,
causa C-225/98, in Racc., 2000, pp. I-7445;
sentenza 17 settembre 2002, Concordia bus,
causa C-513/99, in Racc., pp. I-7213). In
dottrina, M. OCCHIENA, Norme di gestione ambientale,
in Il nuovo diritto degli appalti pubblici
nella direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria
n. 62/2005, p. 663 ss..
[21] Con riguardo alla pubblicazione via Internet
di un capitolato difforme da quello effettivamente
disciplinante la gara e, in generale, sulle questioni
connesse alla validità e alla rilevanza giuridica
della pubblicazione on line di bandi e avvisi
di gara, v. Tar Sardegna, sez. I, 22 ottobre 2004,
n. 1507, in Dir. dell’Internet, n. 2/2005,
p. 173 ss., con nota di C. GIURDANELLA.
[22] Il ricorso a questi strumenti produce infatti
significativi benefici in termini di trasparenza
delle operazioni di gara (per l’automatismo dei
meccanismi di aggiudicazione e di svolgimento delle
gare) e di maggiore competizione (anche) negli acquisti
di uso corrente, determinando riflessi positivi
sia sui costi diretti che sui costi di transazione.
A questo riguardo, la Commissione europea, nella
Comunicazione “Gli appalti pubblici nell’Unione
europea” del 1998, precisava che “per assicurare
la trasparenza, i servizi della commissione procederanno
ad una più ampia utilizzazione dei nuovi mezzi elettronici,
in particolare dell’Internet. Essa offrirà così
accesso ad un numero di informazioni molto più importante
di quella attualmente disponibile sulla Gazzetta
ufficiale e nella base dati TED. Essa consentirà
in particolare di consultare su Internet i capitolati
d’oneri o addirittura di stamparli direttamente,
al fine di permettere ai fornitori interessati di
ottenere immediatamente tali documenti».
[23] V. 31° Considerando, dir. n. 18/04, il quale
riconosce al dialogo competitivo il carattere di
«procedura flessibile», in grado di salvaguardare
sia la concorrenza tra operatori economici che la
necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di
discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti
dell’appalto.
[24] Cfr. 11° e 16° Considerando, dir. n. 18/04.
L’esigenza di garantire flessibilità in un settore
come quello degli appalti nasce innanzitutto dall’urgenza
di aprire al gioco concorrenziale buona parte delle
risorse, ancora sottoposte a regime di monopolio
o all’esercizio di diritti speciali e/o esclusivi,
e dalla necessità di riportare ordine e chiarezza
in uno scenario caratterizzato da una crescente
privatizzazione e dal sempre più frequente e massiccio
ingresso dei privati in settori fortemente condizionati
dall’interesse pubblico attraverso il ricorso alla
figura del partenariato pubblico-privato.
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