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| n. 5-2006 - © copyright |
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RENATA
SPAGNUOLO VIGORITA
(associata di diritto amministrativo nell’Università
di Napoli Federico II)
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| La sentenza C. Cost. 204/04
e la giurisdizione sui servizi sanitari: annotazioni a margine
di una giurisprudenza minoritaria
| E’
noto che la sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale
è stata promossa, tra le altre, dall’ordinanza n.
488 del 31.7.2002 emessa dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile tra una casa di cura accreditata
e l’Azienda USL RM/E: nel quale si verteva del credito
vantato dalla struttura sanitaria privata nei confronti
dell’AUSL a fronte delle prestazioni erogate. Altrettanto
noto l’esito del giudizio innanzi alla Corte: la
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
previsioni che hanno devoluto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie
– ivi comprese quelle inerenti al servizio sanitario
nazionale – riguardanti in sostanza rapporti obbligatori.
Quello del legislatore degli anni ’98-2000 è stato
considerato “un disegno di politica legislativa”
che ha “rappresentato il punto di massima realizzazione
della tendenza espansiva della giurisdizione esclusiva”
(così, testualmente, ord. Trib. Roma 31.7.2002 n.
488, punto 5 della premessa).Ma in tale disegno,
ad avviso di alcuni[1], non era possibile
definire con chiarezza la “ragione per la quale
la pretesa creditoria, che sul piano strutturale
e funzionale, è indistinguibile da quelle che caratterizzano
i rapporti obbligatori di diritto comune, dovesse
rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo”.La
giurisprudenza, civile ed amministrativa, formatasi
all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale
204/04, è stata pressocchè pacifica: la giurisdizione
spetta al giudice ordinario quando l’oggetto del
giudizio è costituito da una pretesa che riguarda
un diritto di credito, in cui la ASL non è coinvolta
come autorità, sebbene il diritto stesso scaturisca
da un rapporto di tipo concessorio (ex lege). Alla
base di tale conclusione sta l’interpretazione del
quadro normativo fornito, appunto, dalla Corte Costituzionale,
secondo cui le controversie riguardanti servizi
pubblici (compreso quello sanitario nazionale) possono
esser oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo se in esse la p.A. agisce esercitando
il suo potere autoritativo. Così, criterio per l’attribuzione
della giurisdizione esclusiva diviene la circostanza
che il giudizio verta sull’esercizio, da parte della
P.A., del potere di cui è attributaria, e dunque
sullo svolgimento della pubblica funzione[2].Poiché,
come in parte anticipato, i rapporti credito-debito
tra soggetti erogatori del servizio in regime di
accreditamento ed ASL si risolvono tutti in contratti
(rectius: accordi contrattuali, ai
sensi dell’art. 8 quinquies d.lgvo 229/1999) accessivi
alla concessione ex lege in cui si
sostanzia l’accreditamento, essi rimangono fuori
dall’esercizio di un potere autoritativo (e dunque
dalla giurisdizione esclusiva)[3]. In questo
modo, il rapporto di natura obbligatoria derivante
dall’erogazione delle prestazioni sanitarie svolte
da soggetti privati in nome e per conto del S.S.N.
(attraverso, lo si ripete, il sistema dell’accreditamento-contratto)
viene ricostruito alla stregua della fattispecie
concessione-convenzione. In questa ottica, tutto
ciò che segue il (rectius: accede
al) provvedimento di accreditamento – che costituisce
uno dei momenti (come si avrà modo di meglio specificare
più oltre) per la costituzione del nesso organizzativo
del servizio pubblico - sarebbe da ascrivere ad
una attività autonoma, espressione dell’esercizio
del diritto di impresa[4], in cui non v’è
più traccia di quel rapporto con l’autorità cui
è speculare la posizione sostanziale di interesse
legittimo[5]. Il problema è quello di capire
quando, e con tutta sicurezza, possa dirsi che l’attività
del soggetto accreditato con il S.S.N. sia espressione
di una attività di impresa, del tutto estranea all’esercizio
della funzione. Si tratta cioè di verificare se
un rapporto di carattere obbligatorio tra il soggetto
nella titolarità del servizio sanitario pubblico
ed il soggetto privato autorizzato ad erogare prestazioni
concordate del servizio in nome e per conto del
primo non sia attraversato, nella sua intera economia,
dall’esercizio di una azione autoritativa[6].
Mi sembra che questo sia l’interrogativo di fondo
sollevato da quella giurisprudenza, invero assolutamente
minoritaria, che continua a ritenere, anche dopo
la sentenza 204/04, appartenenti alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le questioni
in tema di pagamenti delle prestazioni effettuate
dalle strutture accreditate con il S.S.N.[7]Va
detto che alla conclusione nel senso della sussistenza
della giurisdizione esclusiva la giurisprudenza
appena richiamata perviene attraverso percorsi argomentativi
diversi. Una parte di essa[8], infatti, ha
ascritto i cd. accordi-contratti tra S.S.N. e soggetti
accreditati alla categoria degli accordi sostitutivi
di provvedimento, di cui all’art. 11 l. 241/90 e
s.m.i., ossia a quella fattispecie nella quale,
pur in presenza dello strumento negoziale, la Corte
ha ritenuto potersi rinvenire l’esistenza del potere
autoritativo e dunque il sussistere della giurisdizione
esclusiva.Non è questa, naturalmente, la sede per
approfondire lo specifico tema, anche perché (per
quanto opinabile) una soluzione di tal genere non
desta particolari problemi per così dire di “compatibilità”
con quanto sostenuto dalla Corte. Pur se resta tutto
da verificare – anticipando sin d’ora una questione
che verrà ripresa più oltre – quanto risponda alla
sostanza dei rapporti rintracciare l’esistenza del
potere unicamente nell’adozione di strumenti negoziali
espressamente previsti e disciplinati e non anche
in quegli atti, formalmente negoziali, ma non sostitutivi
di provvedimento, e che della struttura realmente
consensuale hanno poco o niente. Non è da escludere
che alla base dell’orientamento in questione vi
sia una “ricerca dell’autorità a tutti i costi”
(“a fini di giustificazione della giurisdizione”)[9];
tuttavia la giurisprudenza cui si fa riferimento
pone, almeno nello specifico settore del servizio
sanitario nazionale, una questione di fondo lasciata
in ombra dalla sentenza della Corte.Ci si riferisce,
più in particolare, alla natura del sistema di offerta
dei servizi, complessivamente ricavabile dalla normativa
di settore, ed alla conseguente individuazione del
tipo di attività posta in essere.Nel settore che
ci occupa, infatti, a responsabilità pubblica è
collegata l’attività del sistema; a responsabilità
pubblica ed a programmazione pubblica risponde lo
sviluppo di forme concorrenziali[10]. Cosicchè,
l’attività svolta da privati all’interno del S.S.N.
(ossia in nome e per conto del medesimo attraverso
il meccanismo dell’accreditamento-contratto) non
può – almeno in tutta sicurezza – definirsi attività
riferibile immediatamente alla iniziativa economica
privata e dunque sottoponibile tout court
alle regole sulla concorrenza[11].La
prestazione svolta dal soggetto privato imprenditore
in nome e per conto del S.S.N. consiste invero in
una attività contrassegnata dalla presenza, peraltro
cumulativa, di tutti quegli elementi la cui sussistenza
è considerata, in maniera pacifica, elemento ostativo
ad una sua possibile riconduzione ad espressione
di libera attività economica privata (o di impresa).Ed
infatti, l’attività che l’imprenditore si impegna
a svolgere, ottenuti i titoli abilitativi, per conto
del S.S.N., non è facoltativa per esser essa stessa
un segmento del servizio pubblico. Conseguentemente,
con l’interesse pubblico (o meglio con la funzione)
l’attività privata non è collegata in via strumentale
o accessoria per esserne invece parte fondante;
infine, essa é destinata direttamente ai fruitori
del servizio, cioè all’utenza. E se si guarda alle
modalità previste per la fase istitutiva del nesso
organizzativo di servizio pubblico, nonché a quelle
che regolano lo svolgimento del rapporto che ne
deriva, appare evidente come si sia in presenza
di attività amministrativa, e come totalmente procedimentalizzata
sia anche la fase nella quale viene regolamentato
l’aspetto economico della prestazione assunta.[12]E
ciò in quanto le forme convenzionali e contrattuali
previste per la gestione del servizio sono tutte
vincolate e condizionate da norme di carattere pubblicistico[13].L’autorizzazione
richiesta per la realizzazione di strutture e per
l’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria
si articola infatti in un procedimento in cui trovano
ingresso valutazioni chiaramente discrezionali,
che doppiano la fase dell’accertamento dei requisiti;
ed ancora attraverso queste valutazioni si realizza
un vero e proprio strumento di contingentamento
della domanda (peraltro già solo nei confronti dei
soggetti che decidono di operare al di fuori del
servizio sanitario nazionale[14]). Non diversamente
si individua il secondo dei momenti propedeutici
all’acquisto della qualifica di soggetto esercente
il servizio pubblico (titolo che deriva all’esito
della stipulazione dei cd. accordi-contratti). Ed
infatti, una volta autorizzate, le strutture private
che intendono esercitare attività sanitarie per
conto del servizio pubblico devono essere accreditate
dalla Regione (a norma dell’art. 8 quater d. lgvo
229/1999). Presupposti per l’accreditamento sono
la rispondenza delle strutture richiedenti ad ulteriori
(rispetto a quelli previsti per ottenere l’autorizzazione)
requisiti di qualificazione ed alla “funzionalità
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale”,
la verifica positiva dei risultati raggiunti e dell’attività
svolta. L’accreditamento sembra dunque atteggiarsi
come un atto che è espressione di discrezionalità
al tempo stesso tecnica (nella misura in cui accerta
il possesso dei requisiti di qualificazione), ed
amministrativa (nella parte in cui contiene una
ponderazione della funzionalità della struttura
rispetto alla programmazione sanitaria, e dunque
circa la sua stessa necessarietà in relazione al
fabbisogno assistenziale). Neppure nel momento conclusivo
del procedimento di individuazione dei soggetti
erogatori del servizio a carico (e per conto) del
S.S.N. - rappresentato dagli accordi contrattuali
(attraverso cui si definiscono, da un lato, i programmi
di attività con l’indicazione dei volumi e della
tipologia di prestazioni erogabili; dall’altro,
la remunerazione corrispettiva) - è dato scorgere
l’assenza di profili autoritativi, che anzi possono
ritenersi nettamente prevalenti rispetto a quelli
convenzionali. E ciò in quanto la remunerabilità
delle prestazioni – dunque l’oggetto stesso dell’accordo-contratto
– viene ancorata alla relativa determinazione contenuta
in tariffari predefiniti dall’A. ed all’esito, positivo,
della verifica dell’appropriatezza e della qualità
delle prestazioni rese. Gli accordi -contratto,
in altri termini, si formano sulla base di una proposta
da parte dell’Amministrazione titolare del servizio
e dell’accettazione, senza alcun ambito di contrattazione[15],
da parte delle strutture accreditate, pena l’impossibilità
di entrare nel S.S.N.[16].La contrattazione,
che costituisce l’oggetto delle questioni sottoposte
al vaglio del giudice nel momento in cui si controverte
di corrispettivi dovuti a fronte delle prestazioni
rese, si esaurisce pertanto nella fissazione unilaterale
del quantum e nella verifica del rispetto,
da parte del soggetto erogatore, dei parametri qualitativi
e quantitativi anch’essi unilateralmente definiti
ed individuati.E se anche si volesse ritenere che
gli accordi-contratto condividano con il modello
civilistico tipico la natura consensuale, va riconosciuto
che essi sono comunque frutto dell’esercizio un
potere autoritativo, anche se tradotto in atti bilaterali,
poiché espressione dell’esercizio di una attività
connotata da un potere di tipo precettivo[17]
che postula, ed al tempo stesso è indice, del necessario
intervento della p.A.Si può discutere, naturalmente,
sull’impostazione di fondo che connota l’attuale
sistema di offerta del servizio sanitario, e cioè
su di un grado di pubblicizzazione innegabile, anche
alla luce degli strumenti apprestati.Ma il tipo
di opzione prescelta dal legislatore sembra confermare
la prospettiva da cui si è partiti: e cioè che nel
settore che ci occupa, il segmento di servizio assicurato
dall’attività di un soggetto privato non assume
mai (o almeno mai completamente) i caratteri di
una qualsiasi attività imprenditoriale. Il contingentamento
del numero delle istituzioni sanitarie indica l’esistenza
(o, forse meglio, la resistenza) di un settore –
quello sanitario, appunto - ancora sostanzialmente
riservato alla p.A., Un settore nel quale l’instaurazione
del nesso organizzativo di servizio pubblico (con
i soggetti erogatori) e la quantificazione delle
prestazioni erogabili non dipende da atti di ammissione
a contenuto vincolato e dal libero gioco della concorrenza,
quanto piuttosto da valutazioni programmatiche ed
organizzativo-discrezionali dell’A. titolare del
servizio pubblico.La questione sulla giurisdizione
in ordine alle pretese di carattere meramente obbligatorio
derivanti dal complesso meccanismo autorizzazione/accreditamento
/ accordo/ contratto non va allora guardata nell’ottica
della ricerca del potere autoritativo (dunque dell’attività
amministrativa vera e propria) da collegare al momento
della pretesa patrimoniale[18].Poiché questa,
in se stessa, non si distingue effettivamente dagli
ordinari rapporti debito-credito. Ma la distinzione
risulta evidente alla luce della complessità dell’intero
sistema[19], quale enucleabile dall’impianto
normativo e dal suo inserimento in un determinato
contesto socio-economico. Il diritto alla salute,
riguardato anche alla luce degli strumenti che l’ordinamento
appresta per la sua effettiva tutela nel sistema
di welfare prescelto dal legislatore, è e rimane
un diritto sociale, un compito irrinunciabile dello
Stato, che si traduce in un obbligo di risultato
e che giustifica l’opzione per una sfera pubblica
più forte entro cui “privatizzabili sarebbero soltanto
quelle attività che non corrispondono alle funzioni
indeclinabili dello Stato di diritto ed anzi ad
esso stesso coessenziali”[20]. In questa
logica, la scelta tra lo strumento autoritativo
o paritario, la verifica dell’identità sostanziale
del mezzo giuridico prescelto deve per così dire
fare i conti con il tipo di attività svolta dalla
p.A.: certamente non di tipo regolatorio, poiché
questa presuppone in prima battuta l’esistenza di
un mercato entro il quale il servizio è fornito
da imprese private, tenute al rispetto delle regole
della concorrenza, o da attività private sottoposte
a misure di regolazione[21]. Nel campo del
servizio sanitario il mercato è solo quello che
i soggetti e/o le imprese, che non intendono (o
non sono state abilitate a) operare nello spazio
del servizio da svolgersi in nome e per conto del
S.S.N., sono in grado di trovare al di fuori del
servizio pubblico. Poiché la presenza nel mercato
di imprese tenute a fornire la qualità e la quantità
delle prestazioni individuate dalla sola p.A., nell’esercizio
di un ruolo organizzatorio, è altrimenti dosato[22]
dalla p.A. titolare del servizio, attraverso l’utilizzo
di strumenti provvedimentali e/o consensuali, mirati
comunque alla soddisfazione di bisogni collettivi
in vista del cui conseguimento si giustifica l’intervento
pubblico[23] ed il ruolo residuale del mercato[24].Qui
l’intreccio tra vicende autoritative e paritetiche,
posto dalla sentenza 204/04 a titolo legittimante
la previsione della giurisdizione esclusiva, emerge
direi in maniera plastica, poiché quello della sanità
è un campo dove persiste la divisione tra la sfera
pubblica e quella privata, la dicotomia Stato-mercato/autorità-libertà,
per la natura che risulta ancora impressa al servizio
sanitario.Guardata pertanto nella sua unitarietà
e complessità, che la materia del servizio sanitario
sia stata assegnata all’area della giurisdizione
esclusiva, non sembra scelta irragionevole o una
ingiustificata “tendenza espansiva” accordata alla
giurisdizione del giudice amministrativo, atteso
che si tratta di un settore di governo dell’economia[25]
nel quale il bisogno di tutela degli interessi pubblici
collettivi è massimo[26] e per ciò stesso
si articola in (e viene regolato da) una serie di
norme peculiari e derogatorie[27].Se quanto
detto sia sufficiente a giustificare l’esistenza
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
nei servizi sanitari, ed in particolare nei giudizi
relativi a pretese di carattere patrimoniale, è
questione naturalmente discutibile. Mentre indiscutibile
sembra il portato di soluzioni rigidamente ancorate
a dati formali e prospettate in termini assoluti:
poiché il diritto formale è “impotente” “a seguire
il divenire di una civiltà… nella sua dimensione
sociale”[28]. |
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| [1]
Cfr. M. Clarich, La giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo riletta dalla Corte Costituzione,
in Giorn.Dir.Amm. 9/2004, p. 973 ss.
[2] Cfr. ex multis, C.d.S., Sez.V,
10.1.2005 n. 27: sentenza nella cui motivazione
si ritiene rinvenibile una contraddizione, costituita
dalla circostanza che la ASL convenuta contestava
i presupposti della sua obbligazione al pagamento
del corrispettivo richiestole. In altri termini,
il thema decidendum non sembra circoscritto
alla sola indagine sulla spettanza di carattere
economico, venendo in discussione la portata ed
il contenuto del rapporto concessorio. E se si tiene
presente quell’orientamento espresso dalle SS.UU.
della Corte di Cassazione (sent. 10.12.1999 n. 874)
secondo cui esiste giurisdizione esclusiva del g.a.
per la controversia sui cd. diritti patrimoniali
conseguenziali di cui all’art. 5 l. 1034/1971, tutte
le volte in cui il rapporto concessorio entri a
far parte a pieno titolo del thema decidendum,
la rilevata contraddizione sembra trovare conferma.
[3] Cfr. Cass. SS.UU., 24.2.2003, secondo
cui, tra l’altro, va affermata la giurisdizione
dell’a.g.o. quando la controversia, tra concedente
e concessionario di servizio pubblico, attiene ad
attività non connesse, neppure in via strumentale
ed accessoria, all’interesse pubblico.
[4] Secondo B.G. Mattarella, Il lessico amministrativo
della Consulta e il rilievo costituzionale dell’attività
amministrativa, in Giorn. Dir. Amm. 9/04, p. 979,
la Corte ha chiarito che per potersi avere giurisdizione
esclusiva è necessario che vi sia attività amministrativa,
essendo escluso che possa aversi in controversie
relative allo svolgimento di attività economiche
private.
[5] Cfr., con particolare riferimento al
servizio sanitario, C.d.S., V, 10.1.05 n. 27 cit.;
C.d.S. V, 4.11.2004 n. 7141; V, ord. 21.12.2004
n. 8153; TAR Lazio, III, 3.2.2005 n. 952. Per il
principio per cui le “spettanze di carattere economico,
quantunque incidenti sul rapporto di concessione
di servizi pubblici, non possono rientrare nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
ove le spettanze stesse trovino la loro matrice
nella convenzione che accede alla concessione”,
cfr. C.d.S., IV, 27.10.2005 n. 6016.
[6] In presenza della quale, il conflitto
tra concedente e concessionario “si configura secondo
il binomio potere-interesse e viene attratto nella
sfera di competenza del giudice amministrativo”
(così Cass. SS.UU. n. 7861/2001 secondo cui, con
riferimento all’art. 5 l. 1034/71, la regola generale
della appartenenza alla giurisdizione dell’a.g.o.
delle controversie in tema di corrispettivi, per
riguardare sempre diritti soggettivi, è derogabile
a fronte dell’evenienza della necessità di svolgere
una verifica dell’azione autoritativa).
[7] Cfr. TAR Campania, Napoli, I, 30.12.2004
n. 19740; TAR Sicilia, Catania, II, 13.5.2005 n.
812 nonchè 21.3.2005 n. 466; TAR Calabria, Reggio
Calabria, 8.11.2005 n. 2018 e 1987; TAR Sicilia,
Palermo, I, 30.9.2004 n. 2128; C.G.A. Reg. Sicilia,
ord. 5.5.2005 n. 280 che ha rimesso all’Adunanza
Plenaria la questione in riferimento alle controversie
relative al rimborso delle prestazioni sanitarie
erogate in eccedenza.
[8] TAR Calabria, Reggio Calabria, 12.10.2005
n. 1987; TAR Sicilia, Catania, II, 13.5.2005 n.
812 cit.
[9] Così L. Torchia, Biblioteche al macero
e biblioteche risorte: il diritto amministrativo
nella sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale,
in www.giustizia-amministrativa.it, secondo
cui, anche sul piano applicativo, la “riaffermazione
in termini apodittici dello schema basato sulla
contrapposizione fra autorità e libertà, fra unilateralità
e consenso, potrebbe portare ad una improvvisa reviviscenza
e moltiplicazione dei poteri autoritativi”.
[10] Cfr. L. Torchia, Welfare e cittadinanza.
I livelli essenziali dei diritti civili e sociali
nella Costituzione, in Welfare e federalismo, Quaderni
di Astrid, Bologna, 2005, p. 13; F. Giglioni, I
servizi sanitari, ibidem, p. 30; e sia consentito
rinviare a R. Spagnuolo Vigorita, Politiche pubbliche
del servizio sanitario nazionale: Profili giuridici,
Napoli, 2003.
[11] Cfr. D. Sorace, Diritto delle amministrazioni
pubbliche, Bologna, 2005, pp. 132, 133, rileva che
nel servizio sanitario, come in generale in tutti
i servizi sociali, “l’intervento pubblico è necessario”e
si deve “svolgere secondo la formula del servizio
pubblico in senso stretto”.
[12] Per una sintetica quanto efficace, ai
fini che qui interessano, disamina delle norme che
disciplinano il rapporto di accreditamento con il
S.S.N. si ritiene utile rinviare a TAR Campania,
I, 30.12.2004 n. 19740 cit., che così testualmente
recita: “ la realizzazione delle strutture e l’esercizio
di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate
ad autorizzazione;
- l’accreditamento istituzionale è rilasciato….subordinatamente
alla rispondenza delle strutture ai requisiti ulteriori
di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto
agli indirizzi di programmazione regionale ed alla
verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati
raggiunti (8 quater, comma 1);
- la qualità di soggetto accreditato non costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all’art. 8 quinquies annualmente a negoziarsi
previa determinazione autoritativa dei fabbisogni
a mezzo di provvedimenti regionali (“tetti di spesa”);
- la remunerazione delle prestazioni ha luogo sulla
scorta di tariffari predefiniti dall’amministrazione
(art. 8 sexies);
- le regioni assicurano le funzioni di controllo
sull’appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni
rese (art. 8 octies) e, quindi, in concreto la remunerabilità
delle singole prestazioni”.
[13] P. De Carli, I servizi alla persona
fra privatizzazione ed esternalizzazioni, in L.
Ammannati, M. A. Cabiddu, P.De Carli (a cura di),
Servizi Pubblici Concorrenza Diritti, Milano, 2001,
p. 233 .
[14] Nel senso che l’autorizzazione di che
trattasi, in ragione del tipo di procedimento previsto
per il suo rilascio, non possa inquadrarsi tra gli
atti di accertamento costitutivo, quanto piuttosto
nello schema dell’autorizzazione con accertamento
del bisogno o, al più, in quello della concessione
costitutiva, sia consentito rinviare a R. Spagnuolo
Vigorita, Politiche pubbliche del servizio sanitario,
cit., p. 136 ss.
[15] Il contratto, come rilevato in altra
sede, cui sia ancora una volta consentito rinviare,
(R. Spagnuolo Vigorita, Politiche pubbliche del
servizio sanitario, cit. p. 145) sembra così assumere
il carattere dell’obbligatorietà nell’an
e nel quid, allorchè il soggetto che aspira
ad erogare il servizio in nome e per conto del S.S.N.
è obbligato dalla Regione ad aderire ad un assetto
di interessi pre ed eterodefiniti, dove il momento
del consenso si riduce alla scelta di aderire o
meno, secondo uno schema che potrebbe assimilarsi
ai cd. contratti per adesione.
[16] Cfr. C.E. Gallo, La concorrenza nell’erogazione
dei servizi sanitari e la posizione delle imprese
private, in Sanità pubblica e privata, 3/2003, p.
254, secondo cui la prevalenza del profilo autoritativo
su quello convenzionale è desumibile dal meccanismo
appena sopra descritto che “ammette che il soggetto
che è costretto ad accettare le tariffe predeterminate
dalla p.A. possa comunque contestarne in sede giurisdizionale
l’ammontare pur nel momento stesso in cui sottoscrive
l’accordo”.
[17] Così F.G. Scoca, Autorità e consenso,
in Dir. Amm. 3/2002, p. 431 e ss.
[18] Che comunque, secondo F. Saitta, Tanto
tuonò che piovve: riflessioni (d’agosto) sulla giurisdizione
esclusiva ridimensionata dalla sentenza costituzionale
n. 204/2004, in www.lexitalia.it, n. 7-8/04,
id. La plenaria interpreta (in parte) la “204”;
ma è improbabile che finisca qui, in Foro Amm.,
C.d.S., 7/8/2005, p. 2103, “facendo seguito in qualche
modo all’esercizio di potere autoritativo” potrebbe
ritenersi non del tutto “scollegata dall’esercizio
di una pubblica funzione, e per questa via attratta
nella giurisdizione del g.a.”
[19] Nel senso della preferenza di opzioni
ermeneutiche che “ripudiano” “ogni artificiosa disarticolazione
di una fattispecie sostanzialmente unitaria, al
di là dell’apparente autonomia dei plurimi atti
giuridici nei quali è scomponibile”, cfr. C.d.S.
1° luglio 2005, n. 3672, in Riv. It. Dir. Pubbl.
Com. 5/2005, pag. 1473 ss.
[20] Così, R. Ferrara, Organizzazione e principio
di aziendalizzazione nel servizio sanitario nazionale.
[21] R. Villata, Pubblici servizi, Milano
2006, p. 10 e ss.
[22] A proposito delle misure che “sostituiscono
alla libertà di accesso il dosaggio autoritativo
dell’offerta”, cfr. F. Trimarchi Banfi, Organizzazione
economica ad iniziativa privata ed organizzazione
economica ad iniziativa riservata negli artt. 41
e 43 della Costituzione, in Pol. Dir., 1992, p.
18.
[23] Sul punto si rinvia, e più ampiamente,
a R. Spagnuolo Vigorita, Politiche pubbliche del
servizio sanitario, cit., pp. 170-171.
[24] Cfr. F. Trimarchi Banfi, Considerazioni
sui “nuovi” servizi pubblici, in Riv. It. Dir. Pubbl.
Com., 2002, p. 958.
[25] Rimarca la essenzialità del giudice
amministrativo (seppure a proposito dei servizi
pubblici in generale), definendolo “giudice dell’interesse
pubblico dell’economia”, G. Montedoro, Servizi pubblici
e giurisdizione, in Dir. Proc. Amm., 1/2005, p.
141; il quale aggiunge pure: “Il giudice amministrativo
ha una funzione decisiva nello snodo dei rapporti
tra Stato e mercato, al centro della nuova divisione
fra sfera pubblica e sfera privata, al centro della
questione della modernità”.
[26] Cfr. E. Cardi, A. Nigro (a cura di),
Giustizia amministrativa, VI edizione, Bologna 2002,
p. 151, a proposito dell’evoluzione della giurisdizione
amministrativa, “avviata verso la configurazione
della stessa come giurisdizione amministrativa propria
dei più rilevanti settori di amministrazione”.
[27] Cfr. C.d.S. Ad. Plen. 1/2000, su cui,
fra tutti, A. Travi, La giurisdizione amministrativa
al bivio, in Corriere Giuridico 2000, p. 576 ss.;
F. Fracchia, Giurisdizione esclusiva servizio pubblico
e specialità del diritto amministrativo, in Foro
It., 2000, III, p. 365.; id., La giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, in F. Caringella, M.
Protto (a cura di), Il nuovo processo amministrativo,
Milano, 2001, p. 600 ss.
[28] Così testualmente, ed a proposito della
riscoperta della complessità del diritto nel transito
tra ‘800 e ‘900, P. Grossi, Il diritto tra potere
e ordinamento, Napoli, 2005, p. 28, che cita J.
Cruet, La vie du droit et l’impuissance des lois,
Paris, Flammarion, 1908, p. 336. |
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