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n. 5-2006 - © copyright

 


FRANCESCO MUNARI
(Ordinario di diritto dell’Unione europea nell’università di Genova)


Il contesto comunitario e il ruolo degli organi europei


Com’è noto, l’energia costituisce una priorità nella nascita del fenomeno comunitario: due delle tre Comunità europee – CECA ed Euratom – riguardano, infatti, l’energia. L’energia è inoltre una merce, ed è quindi, in astratto, soggetta pure alla prima delle libertà fondamentali previste nel Trattato CE.


Tutti sanno, peraltro, che per molto tempo i mercati energetici degli Stati membri sono rimasti del tutto immuni da ogni forma di … contaminazione derivante dalle norme relative al mercato comune, essendo in realtà generalmente organizzati secondo modelli monopolistici pubblici, gestiti cioè da imprese di proprietà degli Stati membri.
In effetti, solo da pochi anni, e all’interno di un processo tuttora incompiuto, la Comunità ha adottato norme idonee a scalfire quell’immunità di cui si accennava poc’anzi. È un fatto, peraltro, che la rivoluzione nei mercati energetici europei ha avuto luogo largamente – se non esclusivamente – quale conseguenza di iniziative provenienti dall’ordinamento comunitario e segnatamente in esito all’adozione delle norme di armonizzazione in chiave di liberalizzazione che, a varie riprese, sono state adottate dalla Comunità europea.
Così, per citare soltanto le norme più rilevanti, siamo già alla seconda edizione di specifiche Direttive in materia, rispettivamente la n. 2003/54/CE sull’elettricità e la n. 2003/55/CE sul gas, che tuttavia non esauriscono il panorama normativo di settore: di grande importanza appaiono infatti anche i Regolamenti n. 1228/2003 e n. 1775/2005 rispettivamente in tema di condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e alle reti di trasporto del gas naturale. In precedenza, norme di portata più limitata erano state adottate, relativamente alla necessità di consentire scambi transfrontalieri di energia e gas mediante il transito sulle grandi reti .
Tali normative, peraltro, non esauriscono affatto il panorama delle iniziative poste in essere nel settore in esame dalle Autorità comunitarie, e in particolare dalla Commissione, di cui tratteremo anche a breve.
Ai fini della presente relazione, e visti anche i limiti di tempo concessimi, darò largamente – e ovviamente – per scontati i contenuti delle Direttive sul mercato interno dell’elettricità e del gas, che peraltro ritengo noti e soprattutto ampiamente commentati in dottrina, cercando piuttosto di concentrarmi sull’approccio utilizzato dalla Comunità europea per disciplinare questo comparto, su un’analisi dei profili più problematici nell’attuazione del mercato unico europeo dell’energia, e sulle prospettive che nell’immediato futuro, appaiono di maggiore interesse per lo sviluppo della politica e delle norme comunitarie nel settore.
1. Limitandoci ovviamente alla Comunità europea, se si guarda al comparto dell’energia nel contesto comunitario, è necessario innanzitutto individuare, da un lato, quali competenze e materie risultano interessate a livello di diritto primario, e quindi, dall’altro lato, verificare se e come queste norme e competenze siano state nella prassi utilizzate.
Innanzitutto, l’adozione di «misure in materia di energia» è compresa tra le attività che la Comunità europea è competente ad assumere «alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal … trattato» ai sensi dell’art. 3.1, lett. u) CE quale strumento per la realizzazione dei compiti e degli obiettivi della Comunità ai sensi dell’art. 2 CE.
L’energia è poi oggetto di specifica attenzione all’interno del Titolo XV, relativo alle reti transeuropee, alla cui realizzazione, com’è noto, la Comunità concorre insieme con gli Stati membri al fine del perseguimento degli obiettivi riguardanti l’instaurazione del mercato interno e la coesione economica e sociale, onde consentire ai cittadini dell’Unione di «beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti da uno spazio senza frontiere interne», ai sensi dell’art. 154 CE.
L’energia è anche parte integrante delle competenze comunitarie in materia di ambiente (Titolo XIX), in cui la Comunità esercita competenze per l’adozione, tra l’altro, di «misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo» (art. 175.2, terzo alinea, CE).
2. Se si guarda ora alla disciplina di diritto derivato, ci si rende conto che, nella sostanza, il cuore dell’azione comunitaria nel settore in esame è costituito essenzialmente dell’attuazione delle misure atte a consentire la realizzazione del mercato interno: quindi, utilizzando lo strumento normativo di cui all’art. 95 CE, che in effetti costituisce la base giuridica delle diverse direttive di liberalizzazione del comparto energetico. Giova peraltro osservare che l’azione della Comunità funzionale alla realizzazione del mercato interno non comporta che siano state del tutto trascurate le altre competenze: la realizzazione delle reti transeuropee per l’energia è oggetto di specifica attenzione sin dalla Decisione n. 1254/96, oggi sostituita dalla Decisione n. 1229/2003, la quale stabilisce orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore energia, muovendosi nella logica tipica della disciplina relativa al settore in esame, e cioè quella del co-finanziamento comunitario dei progetti più importanti, e del coordinamento delle iniziative adottate dagli Stati membri nell’ottica della creazione di queste reti.
Sul versante della politica ambientale, di rilievo è anche la Direttiva n. 2001/77 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, forse meno celebrata delle altre in materia di energia, che fissa gli obiettivi di incremento della produzione energetica ad opera di tali fonti rinnovabili, individua strumenti atti a consentirne lo sviluppo, mediante strumenti di sostegno, stabilisce l’obbligo di identificazione delle energie prodotte da fonti rinnovabili ai fini di consentire alle imprese interessate di trarre i rilevanti benefici dalle norme applicabili al riguardo, e impone agli Stati membri di garantire l’accesso alle reti di trasmissione e distribuzione all’energia così prodotta.
Come si osservava, esistono anche altre misure di settore, talune delle quali considerate in appresso; esse, tuttavia, in estrema sostanza, non modificano il quadro normativo qui rappresentato, né, quindi, offrono spunti significativi per una riflessione preliminare di tenore diverso rispetto a quanto appena accennato.
Questa ricostruzione, si sarà notato, evidenzia un elemento essenziale a mio avviso per la comprensione dei fenomeni qui in esame: segnatamente, nel comparto energia la Comunità gode di competenze specifiche e in qualche modo compartimentate; soprattutto, non dispone di una generale competenza in tema di politica energetica, che rimane in capo agli Stati membri. Il che, come vedremo, appare di estremo rilievo.
3. Benché quindi si possa affermare che, rispetto alle basi giuridiche del Trattato CE, le competenze comunitarie in subiecta materia siano state esercitate su tutti i diversi versanti relativamente ai quali la Comunità poteva adottare regole in tema di energia, è noto che, in realtà, sono le Direttive sul mercato interno quelle che hanno catalizzato l’attenzione in generale da parte di tutti gli interessati.
Ciò non può né deve sorprendere: da un lato, infatti, nel contesto della liberalizzazione dei mercati regolati, e segnatamente del superamento dei monopoli pubblici nazionali per la fornitura di servizi essenziali, la Comunità – e in particolare la Commissione – avevano già acquisito un’importante esperienza e potevano contare su modelli e soluzioni già sperimentate; dall’altro lato, proprio per l’interesse suscitato da questa rivoluzione copernicana nel settore dell’energia, è evidente che anche a livello di Stati membri le implicazioni di questa iniziativa furono enormi, e ciò non soltanto per le soverchie conseguenze che il recepimento delle direttive comunitarie avrebbe imposto.
Sotto questo profilo, e sempre sul fronte delle disposizioni di diritto comunitario primario, non va dimenticato che, al di là della base giuridica contenuta negli articoli 4 e soprattutto 95 CE, il settore di cui trattasi, per come risulta disciplinato negli Stati membri, rientra senz’altro nel novero di quelli contemplati dall’art. 86.2 CE, con conseguenti quanto note complessità nell’assetto dei rapporti tra i primi e la Comunità.
Il che, per altro verso, costituisce anche – almeno dal punto di vista strettamente normativo – la ragione per la quale le Direttive sul mercato interno dell’energia, pur contenendo profili innegabili di innovatività nella disciplina dei rapporti tra Stati membri, Comunità, e soggetti privati interessati al fenomeno in esame, presentino spazi di problematicità, già largamente evidenziatisi, e inducano prospettive più ampie di riflessione rispetto alle iniziative già annunciate per completare ovvero modificare e migliorare la disciplina comunitaria di settore.
4. Volendo sintetizzare al limite del semplicismo i connotati della disciplina contenuta nelle Direttive sul mercato interno dell’energia nella loro prospettiva diacronica, si possono enfatizzare, ai fini della presente relazione, alcune caratteristiche salienti.
In primo luogo, ed è questo il frutto (forse avvelenato) delle prime Direttive 96/92/CE sull’energia elettrica 98/30/CE sul gas naturale, l’attribuzione di un ampio potere discrezionale in capo agli Stati membri quanto al grado di liberalizzazione (e privatizzazione) dei rispettivi mercati nazionali. In secondo luogo, un’altrettanto ampia attribuzione di competenze in capo alle Autorità nazionali, realizzata in particolare con le Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, non già quindi nella direzione di istituire una centralizzazione di poteri regolatori in capo alla Commissione, quanto piuttosto in un modello che è stato efficacemente definito come una sorta di “terza via”, quella cioè della regolazione attraverso la cooperazione orizzontale delle diverse Autorità nazionali, nel quale la Commissione svolge una funzione di guida e di coordinamento, peraltro soprattutto in chiave correttiva rispetto al funzionamento della “rete” dei rapporti tra Autorità nazionali, ed evolutiva rispetto al progressivo sviluppo e affinamento del mercato interno dell’energia. A monte di queste caratteristiche, e in realtà all’origine delle stesse, un dato fondamentale, costituito dal principio di attribuzione quale motore delle competenze comunitarie (ordinamento derivato rispetto a quello degli Stati membri), e dalla già rilevata assenza di una competenza comunitaria in materia di politica dell’energia.
Questa situazione spiega anche i motivi dell’approccio seguito dalle Direttive comunitarie, e soprattutto da quelle della prima generazione, caratterizzate, come accennato, dalla facoltà lasciata agli Stati membri di procedere a diverse velocità nell’apertura dei propri mercati nazionali. Tale scelta ha prodotto alcuni risultati negativi, e forse, quanto meno ex post, essi si sarebbero anche potuti prevedere. Infatti, e com’è noto, seguendo schemi ben descritti in letteratura, alcuni Stati membri hanno utilizzato in chiave strategica la mancata (o alquanto minore) apertura dei loro mercati rispetto alle decisioni adottate da altri Stati membri, sfruttando così a vantaggio dei propri “campioni nazionali” le asimmetrie determinatesi dalle diverse velocità di apertura dei mercati nazionali. Usando una terminologia presa dalla teoria dei giochi, non vi è stata, quindi, sufficiente “cooperazione” tra gli Stati membri destinatari della prima serie di Direttive, dovendosi anzi registrare condotte senz’altro opportunistiche da parte di alcuni di essi a danno degli Stati membri che avevano proceduto ad un recepimento delle normative comunitarie in senso più coerente agli obiettivi di liberalizzazione e creazione del mercato interno dell’energia a livello europeo.
Con questo, non si può assumere in generale che tali fenomeni di opportunismo, di per sé, possano integrare una violazione delle norme del Trattato CE: peraltro, in presenza di principi importanti presenti nell’ordinamento comunitario, ad esempio l’art. 10 CE, va quanto meno enfatizzato che, a ben vedere, ci si poteva attendere un comportamento più … leale da parte di alcuni Stati membri, a conferma purtroppo di una coesione e solidarietà europea assai spesso più dichiarata che praticata.
Il che, fra l’altro, e com’è noto, ha anche determinato reazioni unilaterali ad opera di quegli Stati membri che, subendo le conseguenze negative della loro scelta di aprire maggiormente rispetto ad altri i propri mercati nazionali, hanno inteso limitare gli effetti svantaggiosi delle asimmetrie cui si è accennato. E tuttavia, è inutile nascondersi che questi meccanismi, in realtà molto vicini all’introduzione del criterio di reciprocità nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea, evocano schemi comportamentali di stampo internazionalpubblicistico, assai lontani da quelli che, nel contesto comunitario, si sono faticosamente sviluppati nei decenni di vita della Comunità europee.
5. Da questo angolo visuale, un ulteriore limite – che si cerca di correggere con le Direttive sul mercato interno attualmente in vigore – deriva dal noto principio di neutralità del diritto comunitario rispetto al regime della proprietà, previsto all’art. 295 CE.
Questo principio ostacola in effetti il pieno sfruttamento delle potenzialità degli obblighi di separazione (o unbundling) delle imprese operanti nel settore energia, atteso che, trattandosi di imprese erogatrici di servizi pubblici, la proprietà pubblica delle stesse risulta almeno storicamente una costante a livello degli Stati membri.
Sotto questo profilo, la separazione tende a realizzare i massimi effetti quando determina anche la separazione proprietaria delle imprese verticalmente integrate. Infatti, la diversità di assetti proprietari esclude – o quanto meno riduce largamente – il verificarsi di conflitti di interesse, ostativi ad esempio al raggiungimento dell’obiettivo dell’accesso alle reti, necessario a garantire il passaggio dei flussi di energia o di gas naturale. E in un settore, come quello dell’energia, che originariamente è pubblico, ciò comporta la privatizzazione, per lo meno di quelle componenti (delle ex imprese verticalmente integrate) che non gestiscono infrastrutture essenziali, come le reti di trasmissione o distribuzione dell’energia elettrica.
Tra l’altro, sotto i profili qui evidenziati, la privatizzazione si salda intimamente con l’obiettivo della Comunità di realizzare la cessione di importanti assets in precedenza appartenenti a monopoli nazionali pubblici, nella logica di creare concorrenza a livello europeo, e cioè di integrare i mercati nazionali nell’ambito dell’unico mercato interno.
Tuttavia, ancora una volta, la privatizzazione non è un obbligo previsto dalle direttive in esame, stante il citato principio di neutralità, né è detto che essa corrisponda in effetti alle volontà politiche al riguardo da esprimersi all’interno dei singoli Stati membri: conseguentemente, essa rimane una scelta di quelli che intendano procedervi, ciò che finisce per determinare altre asimmetrie.
Rispetto alle criticità qui evidenziate, è innegabile che le Direttive n. 2003/54 e n. 2003/55 intendano migliorare notevolmente la situazione determinata dalle norme previgenti, non solo perché il principio di separazione viene notevolmente rafforzato nell’ottica di ridurre al massimo i conflitti di interesse , ma anche per l’introduzione di norme volte ad obbligare gli Stati membri a istituire e designare Autorità nazionali di regolazione dotate di effettivi requisiti di indipendenza e di potestà di intervento “forti” nei confronti delle imprese operanti nel settore dell’energia .
Peraltro, la riluttanza con la quale gli Stati membri (o almeno alcuni di essi), stanno procedendo all’attuazione di queste norme, e le diverse iniziative contenziose che, come accenneremo, la Commissione è stata costretta ad instaurare, costituiscono un evidente segnale di come la situazione sia complessa, e di quali conseguenze negative – anche nell’ottica di una generale diminuzione della propensione a cooperare tra Stati membri – siano derivate dalle asimmetrie consentite (e abusate) dalla prima edizione delle Direttive sul mercato interno dell’energia.
6. L’altro profilo qualificante la normativa in esame, come si osservava, riguarda gli assetti regolatori del settore, largamente basati su una cooperazione orizzontale tra Autorità nazionali di regolazione, e nei quali il ruolo della Commissione non è affatto quello di regolatore centralizzato, limitandosi a svolgere, come vedremo, funzioni più defilate e piuttosto di ispirazione e quindi di correzione rispetto a possibili disfunzioni del sistema.
Anche a questo proposito, peraltro, queste soluzioni risultano in qualche modo necessitate dalle attribuzioni rispettivamente spettanti agli Stati membri e alla Comunità nel settore in esame, e non possono quindi destare particolari sorprese.
Giova piuttosto osservare che, salvo un riferimento alla procedura di comitologia previsto all’art. 30 della Direttiva n. 2003/55, la funzione della Commissione quale organismo in qualche modo “arbitro” della gestione del mercato interno dell’energia da parte delle Autorità nazionali di regolazione non è neppure descritta nelle due Direttive elettricità e gas, quanto in altri atti normativi, che assumono, pertanto, sotto i profili qui indicati, un’importanza preminente.
Il riferimento va al Regolamento n. 1228/2003 e al successivo Regolamento n. 1775/2005, rispettivamente relativi alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e di gas naturale. Da notarsi che la scelta del Regolamento, quale atto a portata generale dotato di diretta e immediata applicazione, costituisce un dato “politico” importante, in verità piuttosto e quanto meno eccentrico, rispetto alla base giuridica scelta per ambedue gli atti sopra accennati, che è e rimane l’art. 95 CE, il quale, notoriamente, si riferisce a «misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno», e cioè, indubitabilmente, alle direttive. Tanto che non constano precedenti in cui l’art. 95 CE sia stato usato come base giuridica per un regolamento, l’unico altro caso in qualche modo assimilabile essendo dato dal Regolamento n. 2408/92 CE sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la cui base giuridica era l’art. 7A (oggi l’art. 14).
Senza entrare ovviamente nel merito di tale scelta legislativa, essa evidenzia comunque, e quanto meno, una consapevolezza delle Autorità comunitarie con riguardo alla circostanza che, in materia, lo strumento della direttiva rischia di apparire inadeguato rispetto agli obiettivi di enforcement di misure comunitarie immediate, efficaci e uniformi con riferimento all’essenziale profilo della circolazione transfrontaliera dell’elettricità e del gas.
Ciò premesso, per quanto riguarda il settore elettrico, il citato Regolamento n. 1228/2003 attribuisce alla Commissione diversi poteri, tra cui, innanzitutto, quello di emanare «orientamenti» alle Autorità nazionali di regolazione riguardanti (i) la procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri; (ii) la procedura di pagamento da seguire per le compensazioni derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia sulle reti; (iii) metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione, nonché i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri; (iv) il trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo; (v) la partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua; (vi) la fissazione di adeguate norme volte ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della fissazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali (art. 8).
Inoltre, va ricordato il potere di fissare i corrispettivi in compensazione per l’accesso alle reti dei flussi transfrontalieri di energia (art. 3.4), e quello di operare come decisore di ultima istanza su eventuali esenzioni richieste alle competenti Autorità nazionali di regolazione da cd. nuovi interconnector rispetto agli obblighi di assegnare capacità di interconnessione a favore delle imprese produttrici e distributrici di energia elettrica (art. 7).
Naturalmente, nella logica della “cooperazione orizzontale”, i meccanismi individuati dal Regolamento n. 1228/2003 prevedono un costante scambio (o meglio, raccolta) di informazioni non solo dalle Autorità nazionali di regolazione, ma anche dalle stesse imprese interessate (massime, gli stessi gestori delle reti); tanto che l’inosservanza degli obblighi di informare (compiutamente e fedelmente) la Commissione consente a quest’ultima di adottare decisioni che impongono la comunicazione delle informazioni (art. 10) e di imporre sanzioni pecuniarie alle imprese che si siano sottratte agli obblighi di informativa (art. 12). Tra l’altro, è stato al riguardo previsto in sostanza un potere della Commissione di sostituirsi alle Autorità nazionali di regolazione (cui il Regolamento n. 1228/2003 attribuisce un potere/dovere di acquisire informazioni dalle imprese interessate funzionale a consentire il trasferimento delle stesse dalle prime alla Commissione), a conferma dell’esigenza, ormai acclarata, di … imporre livelli coerenti di cooperazione (in senso ampio) a tutti gli Stati membri e loro Autorità nazionali di regolazione.
Meno incisivo appare il ruolo della Commissione nel settore del gas naturale, anche a motivo della circostanza secondo cui la disciplina omologa al Regolamento n. 1228/2003, fornita con Regolamento n. 1775/2005, già individua, in allegato, gli orientamenti (qui definiti «linee guida») concernenti i servizi di accesso per i terzi, i principi alla base dei meccanismi di assegnazione della capacità, procedure di gestione della congestione e loro applicazione in caso di congestione contrattuale, la definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema, la definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza e le informazioni da pubblicare al riguardo. Il Regolamento n. 1775/2005 prevede il solo potere della Commissione di modificare le suddette linee guida, peraltro in conformità con la procedura di comitologia già individuata nell’art. 30 della Direttiva n. 2003/55 (articoli 7 e 14). La Commissione resta il collettore di tutte le informazioni rilevanti ai fini applicativi del Regolamento (art. 11), ma non dispone di un potere di irrogare sanzioni, che viene invece lasciato agli Stati membri (art. 13).
L’ulteriore elemento di cooperazione orizzontale degno di nota è costituito dalla Decisione n. 2003/796 che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità, composto dai rappresentanti delle Autorità nazionali di regolazione degli Stati membri, avente funzione consultiva della Commissione, e che in tal senso ufficializza ovvero istituzionalizza il compito già esercitato dall’European Electricity Regulatory Forum (EERG) e dall’European Gas Regulatory Forum (EGRG). La Commissione, pur non essendo ovviamente parte del gruppo, partecipa comunque ai suoi incontri, e ne ospita il segretariato, creandosi così un raccordo permanente tra essa e le Autorità nazionali di regolazione.
È importante sottolineare che, in queste discipline di ultima (o penultima) generazione, la Comunità sembra aver affinato il proprio pensiero (non si può, va ribadito, parlare di una “politica” al riguardo), e ha cercato di utilizzare con la massima efficacia possibile gli strumenti (pochi, per la verità), di cui dispone per realizzare almeno in embrione un’applicazione omogenea a livello europeo degli aspetti transfrontalieri dell’energia, nell’ottica di condizionare anche l’effettivo e pieno funzionamento del (tuttora incompiuto) mercato interno.
Sotto questo profilo, e salve le considerazioni di cui in appresso, appare apprezzabile l’intento di intensificare e istituzionalizzare la cooperazione a livello di Autorità nazionali di regolazione, piuttosto che con gli Stati membri (pur presenti a livello di comitologia), attesa la natura indipendente delle prime e, quindi, la maggiore sensibilità di queste ultime rispetto ad un’applicazione “tecnica”, in luogo che “politica”, della disciplina rilevante al riguardo.
Ma ritenere che questa “terza via” sia da inquadrarsi nelle success stories del diritto comunitario è certamente da escludersi: a distanza ormai di dieci anni dal varo delle prime concrete misure volte a realizzare il mercato interno dell’energia non è ingeneroso affermare che assai meno strada sia stata compiuta rispetto a quanto ci si attendeva. E ciò è dimostrato sia dalle iniziative che la Commissione ha deciso di instaurare nei confronti degli Stati membri, in modo ormai apertamente conflittuale e di cui diremo a breve , sia dall’ipotesi di creare un’Autorità di regolazione europea per l’energia avente competenze sulle questioni transfrontaliere, annunciata per ora solo a livello “politico” nel Libro Verde, cui accenneremo in appresso , ma implicante un’evidente presa d’atto dell’inadeguatezza degli assetti attuali e degli esiti poco soddisfacenti della cooperazione orizzontale tra Stati membri.
7. Il sistema di cooperazione orizzontale dianzi osservato, e il ruolo tutto sommato limitato garantito alla Commissione dalla disciplina settoriale che si è brevemente ricordata nei precedenti paragrafi, non esclude certamente l’esistenza di altre potestà in capo alle Autorità comunitarie per sindacare comportamenti posti in essere nel mercato dell’energia. Restano infatti e innanzitutto ferme le competenze comunitarie in materia antitrust, certamente non pregiudicate dalla disciplina in esame, che anzi ne fa espressamente e ripetutamente salva l’operatività. Anzi – trattandosi di norme di diretta applicazione – la normativa comunitaria antitrust potrà e anzi dovrà essere applicata anche a livello nazionale, non solo dai giudici e dalle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, ma pure dalle Autorità nazionali di regolazione, le quali non possono comunque adottare provvedimenti in contrasto con tali norme .
Sotto questo profilo, si è anche voluto assimilare il modello di cooperazione orizzontale disegnato dal diritto comunitario secondario in materia di energia all’applicazione decentrata del diritto comunitario antitrust, notoriamente accentuatasi soprattutto a valle dell’entrata in vigore del Regolamento n. 1/2003, applicativo degli articoli 81 e 82 CE.
Peraltro, a ben vedere, le similitudini paiono più apparenti che reali, atteso che ben diversi sono i presupposti di operatività delle norme primarie rilevanti al riguardo, e ben diverse risultano le stesse competenze attribuite alla Commissione (e alla Corte di Giustizia) in materia di concorrenza rispetto al settore dell’energia. E in ogni caso, mentre l’applicazione decentrata del diritto comunitario antitrust non esclude le – e semmai si affianca alle – competenze comunque spettanti alla Commissione, nel comparto energetico la cooperazione orizzontale costituisce una necessità e un limite all’azione e alle competenze comunitarie, largamente dipendenti dall’attuazione che, delle Direttive in esame, vorranno fare gli Stati membri e le Autorità nazionali di regolazione.
D’altronde, è ovvia anche la considerazione secondo cui, mentre la regolazione avviene in un’ottica preventiva e generale rispetto ai modelli organizzativi e comportamentali che si intendono configurare nel mercato, l’operatività delle norme antitrust si colloca invece, e comunque, in una prospettiva ex post factum (salvo il caso della disciplina delle concentrazioni) e comunque in un contesto caso per caso, oltre a essere rivolta soprattutto alle imprese. Ma anche a questo riguardo, occorre aver presente che, in materia, siamo di fronte a situazioni quasi costantemente coperte dall’art. 86.2 CE, nell’ambito delle quali, quindi, la stessa diretta applicazione delle regole di concorrenza sconta le deroghe – peraltro ineccepibili – elaborate con riguardo alla disposizione sopra ricordata.
Tanto è vero che un semplice sguardo alla giurisprudenza – pur numericamente e oggettivamente cospicua e perspicua – elaborata dalla Corte di Giustizia nel settore dell’energia, da Almelo a ENEL , a PreussenElektra , e fino alle recenti sentenze AEM ovvero Eneco , rendono evidente che, allo stato attuale del diritto comunitario, restano comunque in capo agli Stati membri forti prerogative, soprattutto allorché si tratti di sindacare scelte da essi compiute quanto all’attribuzione di diritti speciali o esclusivi, ovvero obblighi di servizio pubblico. Né, a quanto pare, tale situazione sembra radicalmente modificata con l’entrata in vigore delle attuali Direttive elettricità e gas, benché queste ultime contengano regole e procedure assai più analitiche – e in tal senso implicanti una consistente riduzione della discrezionalità degli Stati membri – con riguardo alle potestà di questi ultimi di individuare autonomamente modelli di regolazione non rispettosi degli standard comunitari.
Per contro, resta sempre aperta l’attuazione delle norme in tema di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali, in chiave anche aggressiva rispetto a discipline nazionali che, mediante golden shares e dintorni, rendono più difficile l’accesso al mercato di imprese del settore energetico desiderose di espandersi in altri Stati membri.
Anzi, sotto il profilo qui considerato, nella misura in cui taluni mercati nazionali risultano variamente protetti rispetto alla possibilità di accedere alle reti di trasporto e trasmissione transfrontaliera, l’applicazione delle due libertà fondamentali dianzi accennate può, in effetti costituire un importante – sia pur parziale – strumento per contrastare la segregazione dei mercati nazionali.
8. L’assenza di competenze forti della Comunità nel settore dell’energia, in uno con la consapevolezza dei limiti di una sommatoria delle politiche energetiche nazionali, che l’esperienza ha dimostrato essere assai meno “cooperative” rispetto agli obiettivi comuni che pur avrebbero potuto – e dovuto – ispirare l’azione degli Stati membri quali soggetti … attuatori del mercato interno dell’energia, costituisce anche una valida spiegazione delle più recenti iniziative comunitarie.
In particolare, anche dopo il 2003, e soprattutto negli scorsi mesi, si è assistito ad una serie di nuove iniziative che danno il senso di una robusta volontà specialmente della Commissione di esercitare la massima possibile pressione sugli Stati membri per attuare gli obiettivi del mercato interno dell’energia, e per conformare le legislazioni di questi ultimi ad un modello comunitario unitario.
Così, dopo aver adottato la Direttiva 2004/67, stabilente misure volte a garantire la sicurezza nell’approvvigionamento del gas naturale, più recentemente è stata promulgata la Direttiva 2005/89, che invece individua misure questa volta per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.
Nel marzo scorso, e come si accennava all’inizio, la Commissione ha poi pubblicato il Libro Verde sulla strategia energetica in Europa per gli anni a venire, e qualche settimana dopo, in concomitanza pure con l’emergere di nuovi problemi bilaterali tra Stati membri, questa volta riconducibili alle difficoltà frapposte da uno Stato membro all’acquisizione di imprese energetiche nazionali ad opera di imprese stabilite in altri Stati membri, ha avviato una raffica di procedure di infrazione – esattamente 28 – contro ben 17 Stati membri, la cui finalità è quella di procedere ad una «risoluta azione di controllo sull’attuazione della normativa sul mercato interno dell’energia … con un esame puntuale della conformità di tutte le leggi adottate dagli Stati membri per recepire le direttive “gas” ed “elettricità”» .
Le finalità di questa iniziativa a così largo raggio sono quelle di costringere gli Stati membri ad attuare le Direttive n. 2003/54 e n. 2003/55 non solo nella forma, ma anche «nella sostanza e nello spirito», rimuovendo quindi quelli che, secondo la Commissione, costituiscono tuttora gli ostacoli principali al pieno recepimento della disciplina comunitaria.
A quanto risulta, la Commissione intende in particolare contrastare (a) la perdurante persistenza di prezzi regolamentati che bloccano l’arrivo di nuovi concorrenti, (b) l’assenza tuttora riscontabile di una separazione giuridica e l’insufficiente separazione gestionale dei gestori delle reti di trasporto e di distribuzione dell’elettricità e del gas, che non ne garantisce la necessaria indipendenza; (c) l’esistenza di situazioni di accesso discriminatorio dei terzi alla rete e di insufficiente trasparenza delle tariffe; (d) le restrizioni tuttora previste quanto alla libera scelta del fornitore di energia; (e) la mancata previsione di competenze delle Autorità nazionali di regolazione, in particolare per la fissazione delle tariffe d’accesso alle reti; (f) la persistenza di illegittime forme di accesso preferenziale per alcuni contratti storici nel settore elettrico o del gas; (g) la mancata notifica degli obblighi di servizio pubblico e l’insufficiente indicazione dell’origine dell’elettricità.
Si tratta, com’è agevole capire dalle questioni sollevate dalla Commissione, di una serie impressionante di “colli di bottiglia” tuttora sussistenti nell’ambito dell’ipotetico mercato interno dell’energia, e ciò a quasi due anni dalla scadenza del termine (1° luglio 2004) entro il quale le due Direttive gas ed elettricità avrebbero dovuto essere recepite dagli Stati membri.
Non è dato sapere se tutte le 28 procedure di infrazione sfoceranno in un parere motivato e se questo darà luogo a conseguenti contenziosi dinanzi alla Corte di Giustizia. Tuttavia, considerati i tempi medi dei procedimenti ex art. 226 CE e soprattutto quelli della giustizia comunitaria, non è azzardato ipotizzare che l’esito finale di questa iniziativa potrebbe giungere non prima della fine del 2008, quindi in tempi non brevi. In quest’ottica, tra l’altro, la scelta della Commissione di agire sulla base delle regole volte a contestare l’esistenza di inadempimenti in capo agli Stati membri (come si osservava, la procedura ex art. 226 CE) in luogo dell’adozione di strumenti più rapidi e tutto sommato più incisivi, come quello ex art. 86.3 CE, consente anche di ritenere che, nella fattispecie, siamo di fronte non tanto a misure nazionali specificamente censurabili e di agevole rimozione, quanto piuttosto a legislazioni nazionali sulle quali, quand’anche le iniziative della Commissione avessero esito positivo per quest’ultima, gli Stati membri sarebbero comunque competenti a intervenire in chiave correttiva, con ulteriore dispendio di tempi.
Nelle more, lo stato dei mercati nazionali continuerebbe ad essere lontano dal modello delineato dal legislatore comunitario, in una situazione in cui, giova osservare, le esistenti asimmetrie alimentano giorno dopo giorno corrispondenti pericolose distorsioni della concorrenza, aumentano i differenziali nella capacità di competere degli attori siti nei diversi Stati membri, e potrebbero in definitiva consegnare a qualche “campione nazionale” un mercato finalmente aperto, nel quale tuttavia molti altri operatori non avrebbero più la possibilità di competere ad armi pari, quanto meno per un periodo di tempo non breve. Il tutto, vieppiù, in un contesto di sistemi produttivi dei diversi Paesi membri caratterizzato dai differenziali di competitività determinati dalle stesse diverse condizioni dei mercati energetici nazionali, e da prezzi dell’energia tuttora notevolmente diversi, nei quali l’arbitraggio tra diverse fonti di approvvigionamento, la base cioè del mercato interno energetico, sembra tuttora lungi dal verificarsi.
9. Del resto, i problemi da risolvere nel settore energetico europeo risultano fortemente evidenti dal Libro Verde Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura, presentato recentemente dalla Commissione .
Nel quale, peraltro, è si direbbe finalmente, l’approccio utilizzato non è più rivolto soltanto ai profili di liberalizzazione e concorrenza, peraltro tuttora quanto meno perfettibili, ed è invece orientato ad una riflessione più ampia, che dà il senso di una reale necessità di superare l’attuale assetto di competenze tra Comunità e Stati membri, per indirizzarsi verso una politica energetica europea, la quale, se non gestita esclusivamente dalla Comunità, stanti i limiti esistenti a livello di diritto comunitario primario, certamente deve essere assai più integrata a livello comunitario rispetto all’attuale situazione di sommatoria e “competizione” delle politiche nazionali.
L’invecchiamento delle infrastrutture, la crescente dipendenza dei Paesi europei dalle importazioni di fonti energetiche, tanto più da aree del globo instabili, la concentrazione delle riserve energetiche in pochi Stati terzi, la crescita della domanda di energia e il corrispondente aumento dei prezzi, il riscaldamento climatico in corso e la necessità di intervenire per modificare i consumi energetici, sono gli argomenti discussi nel Libro Verde, e hanno una portata obiettivamente trascendente i soliti temi “regolazione o concorrenza”. Si badi: il Libro Verde si occupa anche di questi ultimi, insistendo ancora sulla necessità di realizzare un mercato interno energetico perfettamente competitivo. Tanto che, come si è visto, il naturale primo svolgimento del tema si è avuto con l’avvio delle procedure di infrazione cui si accennava nel precedente § 9.
Tutto sommato, questo tema è il più semplice, per lo meno dal punto di vista giuridico, esistendo le norme primarie e secondarie che possono guidare la Commissione e le altre Autorità comunitarie e nazionali al riguardo competenti. Certo, decisivo appare l’aumento delle capacità di interconnessione per permettere un effettivo passaggio dei flussi di energia tra Stati membri, oltre all’aumento della capacità di generazione e all’ammodernamento delle centrali e delle altre infrastrutture, soprattutto in Paesi, come il nostro, che evidentemente soffrono sia di un isolamento energetico, sia di una dipendenza dalle importazioni di energia elettrica (a tacere, ma questo non è un demerito nostro, della dipendenza dalle fonti primarie). Al riguardo, l’ulteriore apertura dei mercati soprattutto con riguardo agli scambi transfrontalieri e condizioni economiche idonee a consentire un effettivo gioco della concorrenza diventa essenziale non solo per Stati membri più piccoli, che non possono creare al loro interno un mercato concorrenziale neppure per la generazione, ma anche per Paesi come il nostro, fortemente dipendenti dalle importazioni e con problemi di autosufficienza energetica che non sarà facile colmare, quanto meno nel breve periodo.
Più difficile è invece pensare a competenze della Comunità rispetto ad altri profili discussi nel Libro Verde. Tra essi, emerge soprattutto quello relativo alle questioni esterne alla Comunità, che sono tanto essenziali quanto finora rimaste sullo sfondo del dibattito.
L’importanza strategica dell’energia, nei suoi aspetti riguardanti le fonti di approvvigionamento esterne alla Comunità, i rapporti coi paesi terzi esportatori, le reti di trasporto e di trasmissione che dall’esterno portano i flussi di energia nell’Unione europea, l’attuazione degli impegni assunti col Protocollo di Kyoto e in generale i meccanismi “globali” funzionali alla tutela dell’ambiente da questo indicati, suggeriscono un cambio di velocità e, in realtà, un’impostazione ben diversa e di altro respiro da parte dell’Unione europea.
Ma qui gli spazi a disposizione della Comunità restano più eterei, e il Libro Verde, come purtroppo non è infrequente negli ultimi documenti della Commissione, appare piuttosto debole rispetto all’inquadramento delle competenze, delle basi giuridiche a disposizione della Comunità e dei conseguenti poteri che possono essere in concreto esercitati.
Su alcuni spunti, tuttavia, si potrebbe cercare di lavorare: il primo, ad esempio, è quello di ragionare della politica energetica verso l’esterno come direttamente collegata – e in effetti facente parte – della politica commerciale comune ai sensi degli articoli art. 131 e seguenti CE, cui possono poi collegarsi anche accordi internazionali stipulati dalla Comunità con Paesi terzi ai sensi dell’art. 300 CE. Nella medesima prospettiva, può ipotizzarsi l’esercizio di competenze esterne nella misura in cui esse siano necessarie all’attuazione di competenze interne, al riguardo utilizzando l’art. 308 CE secondo i principi enunciati dalla Corte di Giustizia fin dal caso AETS , e nel contempo condizionare l’eventuale attività esterna degli Stati membri in questo settore sulla base di quanto precisato sempre dalla Corte di Giustizia nei casi Open Skies a proposito del trasporto aereo . È in questa prospettiva, quindi, che potrebbero forse attuarsi i progetti della Commissione riguardanti il lancio di una politica comune esterna per l’energia, che ipotizza accordi misti o i partenariato con Stati terzi, in particolare la Russia.
Di rilievo appaiono quindi altri obiettivi indicati nel Libro Verde, quali la solidarietà tra Stati membri funzionale a garantire l’approvvigionamento energetico per tutti, l’elaborazione di un «mix energetico generale per l’Unione europea», l’adozione di programmi di ampio respiro per un’energia “pulita” e sostenibile (ricerca, creazione di flex-mechs per la negoziazione di “certificati bianchi” energetici europei sulla falsariga dei modelli elaborati dal protocollo di Kyoto, impegno nel settore dei trasporti nell’ottica di ridurre le emissioni e i consumi, sviluppi delle cd. energie rinnovabili), il varo di un piano strategico per le tecnologie energetiche.
Si tratta, tuttavia, di un programma ambizioso, ma anche per ora molto vago, nel quale non si stenta a riconoscere qualcosa di più di un embrione di politica energetica comunitaria, le cui sorti risultano peraltro legate a decisioni politiche di ampia portata da adottarsi a livello di Stati membri, che certamente sarebbero facilitate – o quanto meno rese meno difficili – da un serio dibattito sulla necessità di superare le competenze tuttora previste in capo agli Stati membri, non già nell’ottica di privare questi ultimi delle potestà loro riconosciute di regolare i servizi pubblici (spesso l’unico frutto percepibile, almeno prima facie, delle direttive di liberalizzazione), bensì in quella di dar corpo ad una politica europea dell’energia completa in tutti i suoi profili. Tramontato il trattato costituzionale, che al riguardo conteneva disposizioni senz’altro più coraggiose in tema di competenze dell’Unione nel comparto energetico (cfr. l’art. III-256), siamo costretti a ragionare sulla base dello stato attuale del diritto comunitario, ed farlo rapidamente.
10. Il processo di liberalizzazione del comparto energetico a livello comunitario non ha, per ora, prodotto tutti i frutti sperati: i prezzi restano alti, specialmente in taluni Paesi come il nostro, e soprattutto restano tuttora molto diversi tra Stati membri, le asimmetrie determinate dalle diverse velocità di apertura dei mercati nazionali hanno generato squilibri di difficile gestione, a posizioni dominanti pubbliche non infrequentemente si sono sostituite quelle private.
In più, l’incidenza solo parziale – per i motivi più volte ricordati – delle misure comunitarie nel settore, da un lato non ha consentito alla Comunità di esprimere compiutamente una politica energetica continentale; dall’altro ha limitato le potestà di scelta degli Stati membri, coi risultati che stiamo osservando, e che si aggravano in un periodo di … tensioni energetiche come quello in cui viviamo.
Emergono, quindi, anche a questo riguardo, i limiti, che già avevo segnalato in precedenti scritti, insiti nei processi di apertura dei mercati nazionali dei servizi pubblici fondati esclusivamente sull’obiettivo (peraltro ad oggi mancato, almeno per l’energia) di abbattere i monopoli nazionali e creare un unico grande “mercato” europeo, competitivo e contendibile. Il solo art. 95 CE, asetticamente considerato rispetto alle politiche relative ai settori nei quali si pretende di realizzare l’armonizzazione e l’integrazione dei mercati nazionali, rischia di produrre – e in effetti ha prodotto – conseguenze indesiderate e tensioni tra Comunità e Stati membri, e tra gli stessi Stati membri, che certamente non giovano, tanto meno in questo momento storico e, per quanto ci riguarda, nell’attuale situazione del comparto energetico e delle economie che da esso dipendono.
Prima se ne prenderà atto, e meglio sarà.


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AVVERTENZA
si tratta del testo non definitivo della relazione tenuta al Convegno organizzato dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri a Firenze in data 05.05.06 e avente ad oggetto «Il Nuovo diritto dell’energia tra regolazione e concorrenza»

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