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| n. 5-2006 - © copyright |
ARTICOLI
E NOTE
ALBERTO ZITO
(Ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Teramo e
docente stabile di diritto dell’economia e dei servizi pubblici
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione)
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| Considerazioni sui profili
funzionali del procedimento alla luce della legge n. 241 del
1990(*)
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Sommario. 1. Premessa:
i profili funzionali del procedimento nelle acquisizioni
della dottrina. 2. L’analisi funzionale del
procedimento: l’atto di iniziativa. 3. …
(Segue): la partecipazione ed il nuovo art. 10 bis
della legge 241 del 1990. 4. …(Segue): il
responsabile del procedimento e la nuova “competenza”
decisionale. 5. Profili funzionali del procedimento
e rilevanza degli atti di indirizzo politico-amministrativo:
cenni.
1. Premessa: i profili funzionali del procedimento
nelle acquisizioni della dottrina.
L’analisi dei profili funzionali del procedimento
ha tradizionalmente di mira la comprensione delle
attività, preordinate all’adozione della decisione
finale, che in esso si svolgono, colte dal punto
di vista dei contenuti sostanziali che assumono.
Detto in altri termini con la suddetta analisi si
cerca di dare una risposta alla domanda: che cosa
si fa nel procedimento?
La ricerca in tal senso ha ricevuto, nell’ambito
della scienza del diritto amministrativo, un impulso
decisivo negli studi di Benvenuti sulla funzione
amministrativa e sull’eccesso di potere, che si
collocano, come è noto, a cavallo tra gli anni Quaranta
e Cinquanta del secolo scorso. L’enucleazione del
concetto di funzione amministrativa, quale momento
di concretizzazione del potere, e la conseguente
definizione del procedimento, quale forma necessaria
dell’esercizio della funzione medesima, hanno infatti
aperto la strada alla ricerca dei contenuti sostanziali
dell’azione procedimentale, che sono stati poi studiati
con attenzione dalla dottrina degli anni Sessanta
del secolo scorso con particolare riguardo alle
modalità di introduzione degli interessi nel procedimento,
alla partecipazione e alla attività conoscitiva
della pubblica amministrazione.
Tale stagione, ricca di importanti contributi, si
chiude idealmente con la penetrazione, a partire
dagli anni Settanta del secolo scorso, del problema
dei profili funzionali del procedimento nella manualistica
attraverso la sintesi magistrale che ne dà Giannini
nel Diritto amministrativo del 1970. In quest’opera
l’illustre autore ci ricorda che “l’analisi funzionale
del procedimento attiene al procedimento in quanto
questo ha il ruolo di ponderare interessi (pubblici
e non pubblici) per decidere sul provvedimento”.
Non senza ricordarci, peraltro, che la suddetta
proposizione equivale ad altre (ad esempio a quella,
che asserisce, che il procedimento è la forma della
funzione amministrativa) in una sorta di continuità
con il pensiero di Benvenuti.
L’analisi, che ne segue, è ancora oggi di grandissimo
interesse. I profili di rilevanza dal punto di vista
funzionale sono dall’illustre autore individuati:
nell’attività di introduzione dell’interesse primario
e degli interessi secondari, che è nel contempo
anche attività rappresentativa di fatti; nella verificazione
dei fatti, che costituisce sempre un giudizio di
esistenza sui medesimi; nella identificazione di
altri fatti rilevanti; nella valutazione di tutti
i fatti presenti nel procedimento; nelle modalità
dell’istruttoria (con o senza contraddittorio);
nella valutazione degli interessi e nella decisione.
Al di là della circostanza che gli elementi descritti
rappresentano ancora oggi i necessari punti di partenza
per qualsiasi buona analisi funzionale del procedimento,
un altro grande merito dello studioso in questione
sta nell’avere strettamente collegato l’analisi
dei profili funzionali con il momento decisionale.
Ciò si ricava dalla circostanza, già ricordata,
che la suddetta analisi attiene al procedimento
in quanto momento ponderativo degli interessi in
vista della decisione. Per questa via viene instaurato
uno stretto collegamento tra dimensione funzionale
del procedimento e decisione (da formalizzare con
il provvedimento), sicché può ben dirsi che, a partire
dall’opera in questione, l’analisi dei profili funzionali
del procedimento si converte (e interamente si risolve)
in analisi del processo decisionale.
Insomma studiare il procedimento dal punto di vista
funzionale significa inequivocabilmente, dopo Giannini,
studiare il processo decisionale delle pubbliche
amministrazioni. Non è dunque un caso che i contributi,
che la dottrina esprimerà a partire dagli anni Ottanta
del secolo scorso sul tema, prestano grande attenzione
alla decisione e al suo corretto formarsi. Ciò accade
ad esempio nel lavoro di Cardi, in cui il procedimento
si risolve in una serie di decisioni parziali, formulate
di volta in volta sulla base della rappresentazione
dei fatti e degli interessi, che spingono verso
la decisione finale; ed accade altresì in tutti
i lavori sulla partecipazione, che fioriscono dopo
l’introduzione in via generale dell’istituto da
parte della legge n. 241 del 1990.
L’impegno costante della dottrina ha prodotto alcuni
risultati di grande rilievo teorico. In primo luogo
ha consentito di impostare il tema della decisione
amministrativa, che verrà formalizzata nel provvedimento,
come risposta ad un problema amministrativo (per
usare la terminologia di Ledda), la cui soluzione
chiama in causa interpretazione di norme, qualificazione
di fatti e valutazione di interessi; ma ha anche
consentito di enucleare nell’ambito del procedimento,
inteso come processo decisionale, la rilevanza di
alcuni profili in precedenza poco considerati, o
non considerati affatto, quali ad esempio l’attenzione
al risultato in termini di equità e giustizia secondo
l’ordine concettuale portato avanti con particolare
impegno da Iannotta.
Se dunque oggi l’analisi funzionale del procedimento
di Giannini risulta ancora assai attuale (perché
è evidente come gli elementi di tale analisi non
possano che poggiare sul binomio introduzione e
valutazione degli interessi nel procedimento-manifestazione
e qualificazione dei fatti connessi agli interessi),
non c’è dubbio che gli ulteriori contributi della
dottrina, combinati con le novità contenute nella
legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, consentono
di arricchire e precisare il quadro.
2. L’analisi funzionale del procedimento:
l’atto di iniziativa
Uno delle chiavi di volta più rilevanti per lo studio
dei profili funzionali del procedimento è costituita,
oggi più che in passato, dall’analisi dell’atto
di avvio del procedimento stesso.
Su questa tematica infatti la legge n. 241 del 1990
ha fornito un contributo decisivo per la comprensione
dei contenuti e dunque della funzione dell’atto
di iniziativa procedimentale. Sebbene nessuna disposizione
della legge espressamente si occupi dei suddetti
contenuti, questi ultimi si ricavano però inequivocabilmente,
dalla disciplina dettata in relazione all’ obbligo
di comunicazione dell’avvio del procedimento. Come
è noto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, l’amministrazione
è tenuta oggi a comunicare il predetto avvio ai
diretti destinatari del provvedimento finale, a
coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento,
e ai soggetti, individuati o facilmente individuabili,
che possono ricevere un pregiudizio dal provvedimento
medesimo. In proposito pare evidente, riflettendo
sulle categorie di soggetti, ai quali la comunicazione
deve essere rivolta, ed in particolare avendo riguardo
ai soggetti terzi “pregiudicati”, come in tanto
questi ultimi possono essere correttamente avvisati
in quanto l’amministrazione, nel momento in cui
pone in essere l’atto di iniziativa, abbia già individuato
una situazione fattuale dai contorni sufficientemente
definiti rispetto alla quale disponga già di una
ipotesi di soluzione o, se si preferisce, di una
proposta di decisione, che, proprio per il tramite
del procedimento, verrà confermata, corretta o abbandonata.
Soltanto in presenza di tali elementi è infatti
possibile per l’amministrazione assolvere all’obbligo
in questione. A sostegno di quanto detto appare
inoltre significativa la circostanza che il legislatore,
nel fissare il criterio, a mezzo del quale procedere
all’individuazione dei soggetti, cui va comunicato
l’avvio del procedimento, faccia riferimento agli
effetti del provvedimento finale. Ebbene, atteso
che al momento dell’avvio del procedimento il provvedimento
non esiste, tale riferimento non può che essere
interpretato come riferimento ad una proposta di
decisione che l’amministrazione formula e che ritiene
potenzialmente in grado di essere assunta nel provvedimento
finale. Ed ancora, a fugare probabilmente ogni dubbio,
si consideri come, ai sensi dell’art. 8, comma 2,
l’amministrazione ha, tra gli altri, l’obbligo di
indicare nella comunicazione l’oggetto del procedimento.
Ed anche in questo caso, in qualunque modo si voglia
qualificare l’oggetto, il riferimento ad esso presuppone
l’esistenza di una proposta di decisone allorquando
il procedimento prende avvio.
Da quanto detto discende un primo punto fermo: e
cioè che il procedimento sin dal momento iniziale
si palesa dal punto di vista funzionale nella forma
e nella sostanza di una (proposta) di decisione.
Ne segue che, rispetto alla teorica tradizionale,
si può aggiungere che, dopo la legge n. 241 del
1990, l’atto di iniziativa non rappresenta soltanto
il momento di introduzione dell’interesse pubblico
(primario) e dei connessi fatti nel procedimento.
Esso invece presenta la caratteristica di instaurare
una connessione di senso tra il caso di realtà,
inteso come accadimento problematico, e l’interesse
pubblico primario, già messo in relazione, sulla
base dello stato delle conoscenze di cui l’amministrazione
dispone, con gli interessi secondari. Da cui emerge
prima facie la regola che, sulla base della
disciplina giuridica pertinente, l’amministrazione
stessa ritiene di potere dare al caso in questione.
Insomma nell’atto di iniziativa c’è già in via provvisoria
tutto ciò che poi verrà compiutamente svolto e risolto
nel procedimento: la qualificazione dei fatti, l’interpretazione
del dato normativo, la valutazione degli interessi
(primari e secondari), la determinazione del contenuto
della decisione e dunque la previsione degli effetti
giuridici, che si potranno produrre all’adozione
del provvedimento finale ovvero che non si produrranno
nell’ipotesi di provvedimento a contenuto negativo.
Rispetto a questo schema ciò che può in concreto
variare è ovviamente la complessità dell’attività
procedimentale. Tale complessità verrà infatti a
dipendere principalmente dalla situazione reale,
dalla disciplina giuridica ad essa applicabile e
dalla natura vincolata o discrezionale del potere,
che l’amministrazione è chiamata ad esercitare.
E’ evidente infatti come, in relazione alla corretta
qualificazione del fatto dal punto di vista conoscitivo,
la sua maggiore complessità determinerà la messa
in opera di (talvolta difficili) valutazioni tecnico-scientifiche,
che potranno mancare in caso di situazioni reali
per così dire semplici, accertabili cioè in modo
univoco attraverso l’applicazione di regole di giudizio
e di metodologie standards. Del pari è evidente
come la complessità del dato normativo di riferimento
possa reagire sul terreno della (necessaria) attività
interpretativa del medesimo, che ovviamente l’amministrazione
non può non porre in essere prima di assumere la
determinazione finale. Infine la natura vincolata
o discrezionale del potere, attribuito dalla norma
alla pubblica amministrazione, produrrà nel primo
caso la mancanza dell’attività di ponderazione dell’interesse
pubblico primario con gli altri interessi (pubblici
e privati) coinvolti, mentre nel secondo caso questa
attività assumerà un ruolo centrale ai fini della
decisione finale ed in essa confluiranno valutazioni
ispirate dall’indirizzo politico e valutazioni ispirate
ai criteri di imparzialità e ragionevolezza.
La ricostruzione dal punto di vista funzionale dell’atto
di iniziativa del procedimento come proposta (provvisoria)
di decisione vale peraltro non soltanto in relazione
ai procedimenti ad iniziativa di ufficio, ma anche
in relazione a quelli ad iniziativa di parte. Qui,
a ben guardare, ciò che cambia è soltanto l’iniziale
dislocazione dei ruoli nel senso che la proposta
di decisione proviene dal privato e non dall’amministrazione.
E’ il privato infatti che, nel formulare l’istanza
volta ad ottenere un provvedimento favorevole, rappresenta
un proprio interesse ed il fatto da cui si origina,
ne asserisce la compatibilità con l’interesse pubblico
primario ed eventualmente con gli altri interessi
coinvolti, nonché con il quadro normativo di riferimento;
ed infine formula una proposta di decisione rimettendola
al giudizio e alla determinazione finale dell’amministrazione.
Sulla base delle considerazioni sin qui svolte si
può allora concludere nel senso che non soltanto
il procedimento amministrativo nel suo profilo funzionale
si risolve in una procedura decisionale, ma che,
sin dal momento del suo venire in luce, esso si
palesa nei termini di una ipotesi provvisoria di
decisione, che è insieme posizione di un problema
amministrativo comprensivo dei suoi profili fattuali
e giuridici ed ipotesi di soluzione del problema
medesimo. Ciò d’altro canto è in linea con la posizione
di chi, in ambito logico ed epistemologico, ha sostenuto
che l’ enunciazione di una situazione problematica
non ha significato se non in quanto il problema
posto ha, nei termini stessi della sua enunciazione,
rapporto con una possibile soluzione. Va dunque
una volta tanto dato merito al nostro legislatore
di avere delineato a livello normativo un modus
operandi dell’amministrazione che, sin dal momento
dell’avvio del procedimento, risulta in linea con
le acquisizioni epistemologiche più accreditate,
fornendo così un contributo razionalizzante allo
svolgimento dell’attività amministrativa procedimentale.
3. … Segue: la partecipazione e il nuovo
art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
La circostanza che, già nel momento dell’avvio il
procedimento si manifesta nei termini di una proposta
di decisione, fornisce le coordinate di base per
definire correttamente dal punto di vista funzionale
il significato dell’istituto della partecipazione,
che rappresenta uno snodo nevralgico nell’ambito
dell’attività procedimentale.
Sulla partecipazione, introdotta in via generale
con la legge n. 241 del 1990, molto è stato scritto
e non tutte le questioni possono dirsi risolte neanche
a livello di orientamenti giurisprudenziali.
Ai fini che qui interessano tuttavia è utile ricordare
il disaccordo esistente in dottrina circa il senso
ed il significato da attribuire all’istituto in
questione. La partecipazione al procedimento amministrativo
può essere (ed è stata) infatti ricostruita perlomeno
in tre modi: come funzionale alla migliore cura
dell’interesse pubblico nel senso che il partecipante,
arricchendo con le proprie prospettazioni la quantità
e la qualità del materiale informativo, contribuisce
all’adozione della decisione più corretta; come
funzionale alla difesa dell’interesse del privato
nei confronti dell'esercizio del potere amministrativo;
come funzionale alla democratizzazione del processo
decisionale nel senso che coloro, che risultino
interessati dalla decisione della pubblica amministrazione,
concorrono alla sua formazione.
Le prospettive, che si sono indicate, sono presenti,
sia pure in modo più articolato, nel panorama dottrinale
e non è chi non veda come l’aderire all’una o all’altra
comporti inevitabilmente che si diano soluzioni
differenti a molti problemi specifici. E così, a
titolo esemplificativo, in relazione alla questione
della legittimazione a partecipare al procedimento,
è evidente che, se si sostiene la tesi della funzione
collaborativa della partecipazione rispetto alla
migliore cura possibile dell’interesse pubblico
ovvero la tesi che vede nella partecipazione un
istituto di democrazia amministrativa, pare logico
ed inevitabile concludere che detta legittimazione
debba essere riconosciuta nella misura più ampia
possibile a tutti gli interessati, a prescindere
dalla circostanza che l’interesse, di cui sono titolari,
sia un interesse legittimo. Del pari è evidente
che, se la partecipazione ha soprattutto una funzione
di garanzia e difesa dell’interesse del privato
nei confronti dell’esercizio del potere, sembra
inevitabile circoscrivere tale legittimazione ad
una cerchia di soggetti meno ampia (e cioè ai soli
titolari dell’interesse legittimo o comunque di
una situazione soggettiva prevista e riconosciuta
dall’ordinamento).
Peraltro va pure detto che individuare il significato
della partecipazione dal punto di vista funzionale
è operazione da condurre necessariamente non soltanto
sulla base delle norme previste dalla legge n. 241
del 1990. La soluzione del problema chiama infatti
inevitabilmente in causa il modo di intendere il
rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini
e dunque non soltanto fonti normative di livello
più elevato (e cioè la Costituzione, ma oggi anche
il diritto dell’Unione Europea) ma gli stessi paradigmi
teorici a mezzo dei quali viene inquadrato tale
rapporto.
Pur con questa avvertenza qualche indicazione significativa,
anche alla luce delle recenti innovazioni introdotte,
può ricavarsi dalla stessa legge. Un buon punto
di partenza è fornito peraltro proprio dall’analisi
dell’atto di iniziativa quale sinteticamente delineata
in precedenza. In proposito pare evidente come,
se il suddetto atto costituisce già una proposta
di decisione, allora è gioco forza concludere che
la partecipazione del privato al procedimento debba
consistere in primo luogo in un argomentare ragionato,
che tende ad integrare o a sostituire la proposta
in questione, che tende in altre parole a conferire
al processo decisionale una direzione favorevole
all’interesse del partecipante.
Riguardata a partire dal contenuto dell’atto di
iniziativa, la partecipazione si palesa, dal punto
di vista funzionale, non soltanto come una rappresentazione
di fatti ed interessi proveniente dal privato, ma
come un momento più strutturato nel quale la predetta
rappresentazione entra in un discorso avente un
contenuto propositivo di tipo decisionale, che si
confronta con l’analogo discorso messo in campo
dall’amministrazione (ovvero da quest’ultima e dal
privato, se il procedimento è ad iniziativa di parte
e se vi sono controinteressati procedimentali, che
intendono partecipare).
Quanto asserito si ricava peraltro agevolmente anche
da alcuni dati di diritto positivo. Si ricordi in
proposito come il legislatore nell’indicare lo strumento
tecnico, attraverso il quale il partecipante si
inserisce nel procedimento, parli di presentazione
di memorie scritte (art. 10, comma 1, lett. b, della
legge n. 241 del 1990) ed è ben noto come nel processo
amministrativo il termine memoria stia in primo
luogo ad indicare quel complesso di argomentazioni
attraverso le quali il resistente e il controinteressato
si oppongono alle pretese del ricorrente ed in ultima
analisi sottopongono al giudice una contrapposta
prospettazione dell’ esito del processo medesimo,
auspicando una diversa decisione rispetto a quella
richiesta dall’attore. Ma, a confermare la tesi
che la partecipazione vada inquadrata come un momento
in cui il privato avanza una propria proposta di
decisione, è probabilmente decisiva la disposizione
contenuta nell’art. 11, comma 1, della legge 241
del 1990. In qust’ultima disposizione, come è noto,
si prevede che “in accoglimento di osservazioni
e proposte presentate a norma dell’art. 10, l’amministrazione
procedente può concludere, senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti
dalla legge, in sostituzione di questo”. Ebbene
la norma, nel precisare il contenuto delle memorie,
il quale si compone insieme di osservazioni e proposte,
ribadisce che il momento propositivo costituisce
un elemento centrale della partecipazione del privato
e, posto che questo momento si innesta su una ipotesi
di decisione esistente nel procedimento, la conseguenza,
che se ne deve trarre, è la conferma che il privato
medesimo nel partecipare si pone nei confronti dell’amministrazione
e degli altri soggetti in una prospettiva di correzione
della suddetta proposta di decisione.
Sulla base delle considerazioni svolte si può allora
dire in primo luogo che il significato più pregnante
della partecipazione al procedimento, quale emerge
dal diritto positivo, non vada cercato nell’utilità
che l’apporto del privato fornisce alla migliore
cura dell’interesse pubblico da parte dell’amministrazione.
In questo modo, peraltro, non si vuole certo negare
che questa utilità vi sia. Essa però si pone in
termini strumentali rispetto alla vera ragion d’essere
della partecipazione, che va ricercata piuttosto
nel fatto che il legislatore, attraverso la disciplina
del fenomeno stesso, abbia inteso costringere l’azione
amministrativa entro quella tipica scansione dialettica,
fatta di congetture e confutazioni, per usare la
terminologia di Popper, o, se si preferisce, di
obblighi di giustificazione e diritti di contestazione,
per usare la terminologia di Habermas, che costituisce
sul piano dell’azione pratica la condicio sine
qua non per pervenire a risultati apprezzabili
dal punto di vista della razionalità della scelta
e dunque della sua correttezza.
Nella prospettiva indicata, dunque, appare certamente
riduttivo ricondurre la funzione della partecipazione
dentro una prospettiva collaborativa. La partecipazione
ha infatti nel contempo valore in sé, in quanto
momento di legittimazione della scelta finale della
pubblica amministrazione, e valore strumentale,
in quanto consente di ridurre i margini di errore
in punto di diritto, ma anche di fatto.
Quanto detto trova peraltro ampio conforto anche
dalla recente innovazione, operata dalla legge n.
15 del 2005, che ha portato all’introduzione nel
corpo della legge n. 241 del 1990 dell’art. 10 bis,
il quale statuisce, in presenza di procedimenti
ad iniziativa di parte, l’obbligo in capo all’amministrazione
di comunicare al privato prima dell’adozione del
provvedimento finale i motivi che ostano all’accoglimento
della domanda. Sempre nel predetto articolo si prevede
poi come, a seguito di tale comunicazione, si possa
innestare una fase in cui il privato ha facoltà
di presentare le proprie osservazioni per iscritto,
cui corrisponde l’obbligo per l’amministrazione
di dare conto del loro mancato accoglimento nella
motivazione del provvedimento finale.
Ebbene non c’è dubbio che l’avere previsto un ulteriore
momento dialettico tra l’amministrazione e il destinatario
del provvedimento, che si svolge dopo una fase in
cui vi è già stato il confronto e in cui l’istruttoria
dovrebbe essere giunta ormai ad un grado di sufficiente
completezza, conferma inequivocabilmente che la
“filosofia” della partecipazione vada rinvenuta
proprio in quella sequenza di argomentazioni e controargomentazioni,
di cui prima si è detto, e non nella sola utilità
della medesima ai fini della migliore cura dell’interesse
pubblico.
La ricostruzione della partecipazione nel modo anzidetto
non è peraltro, a parere di chi scrive, senza effetti
sull’interpretazione di altre parti della legge
ed in particolare delle novità, che sono state previste
nel art. 21 octies, pure esso introdotto
dalla legge n. 15 del 2005. Senza entrare nello
specifico delle complesse disposizioni contenute
nel suddetto articolo, pare evidente come la dequotazione
dei vizi connessi alla violazione di norme sul procedimento
e la dequotazione di quelli relativi alla mancata
comunicazione dell’avvio del procedimento, ai fini
dell’annullabilità del provvedimento, non possano
che essere interpretati, stante la centralità della
partecipazione e la filosofia che ne sta alla base,
in senso assai rigoroso e restrittivo atteso che,
se così non fosse, si finirebbe per indebolire quella
dialettica tra posizioni, che è invece chiaramente
additata come un momento essenziale per la legittimazione
della complessiva azione amministrativa e per l’assunzione
di decisioni corrette dal punto di vista della razionalità
e dell’equità.
4. … (Segue): il responsabile del procedimento
e la nuova “competenza” decisionale.
La circostanza che il procedimento si palesi dal
punto di vista funzionale come un processo decisionale,
che si snoda lungo un susseguirsi di decisioni parziali,
trova conferma anche nelle nuove disposizioni che
hanno interessato il responsabile del procedimento.
In proposito è utile ricordare come, dopo la modifica
introdotta con la legge n. 15 del 2005, il responsabile
del procedimento, ove ne abbia la competenza, adotta
il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti
all’organo competente per l’adozione. Quest’ultimo
non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria
condotta dal responsabile del procedimento, se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale
(art. 6, comma 1, lett. e).
Questa nuova previsione risulta, a parere di chi
scrive, assai rilevante perché consente di illuminare
la dinamica del processo decisionale e dunque di
precisare ancora meglio i caratteri funzionali del
procedimento.
In proposito sembra utile partire da una prima notazione
imposta dal contenuto letterale dell’art. 6, comma
1, lett. e). Quando quest’ultimo richiede la motivazione
della scelta compiuta dall’organo di discostarsi
dalle risultanze dell’istruttoria, pare evidente
come, se vera motivazione deve essere, ossia puntuale
ed esaustiva, l’organo debba trovare nelle suddette
risultanze già preformato il materiale decisionale
su cui innestare valutazioni divergenti. Detto in
altri termini l’organo, per potere operare nel senso
indicato dal legislatore, e dunque per potere assolvere
correttamente al suo obbligo di motivazione, deve
trovare già puntualmente definiti l’accertamento
dei fatti, l’individuazione e l’interpretazione
delle norme applicabili alla fattispecie concreta,
la selezione degli interessi rilevanti quali emergono
dall’apporto partecipativo, la valutazione ed eventualmente
la ponderazione degli interessi medesimi con l’interesse
pubblico curato.
Se così è, riesce difficile però dubitare del fatto
che l’insieme degli elementi indicati, che il legislatore
qualifica forse con eccessiva cautela le risultanze
dell’istruttoria, definisca già (o comunque dia
forma a) una proposta di decisione finale che l’organo
si trova ad esaminare ed eventualmente a correggere.
Una proposta di decisione, peraltro, che deve oggi
essere necessariamente formalizzata da parte del
responsabile del procedimento in un atto della serie
procedimentale. Tale proposta costituisce infatti
un momento centrale della complessiva articolazione
dell’ esercizio della funzione amministrativa e
la sua formalizzazione risulta dunque necessaria
ai fini del controllo, da parte del privato e poi
eventualmente del giudice, dell’operato della pubblica
amministrazione.
Le considerazioni svolte consentono di fissare un
punto fermo di un certo interesse, che emerge dal
diritto positivo, e più precisamente che la competenza
decisionale, dopo l’ultima modifica normativa, risulta
chiaramente ripartita tra il responsabile del procedimento
e l’organo, ovviamente nell’ipotesi in cui i due
soggetti siano differenti. Naturalmente quando si
parla di competenza decisionale si intende fare
riferimento alla competenza a definire nella sostanza
il contenuto della decisione e non alla competenza
ad adottare l’atto finale che produce verso i terzi
i connessi effetti giuridici.
Oggi, dopo la riformulazione dell’art. 6, comma
1, lett. e, della legge n. 241 del 1990, sembra
pertanto in primo luogo corretto distinguere, nell’ambito
dell’analisi funzionale del procedimento, una fase
decisionale in senso stretto, deputata a fissare
il contenuto della decisione, ed una fase provvedimentale
deputata a rivestire la medesima della forma giuridica
appropriata. Ed in secondo luogo sembra necessario
riconoscere che la decisione costituisce il prodotto
di una competenza divisa tra il responsabile del
procedimento e il titolare dell’organo: tale divisione
si trasformerà in condivisione allorquando quest’ultimo
valuti corretto l’operato del responsabile e la
sua proposta e provveda dunque a formalizzarla;
viceversa tale divisione si convertirà in contrasto
allorquando l’organo si determinerà in senso diverso,
fermo restando il suo obbligo di indicarne le ragioni
nella motivazione del provvedimento finale. La motivazione
dunque costituisce il momento deputato a segnalare
la discontinuità tra quanto proposto dal responsabile
e quanto deciso dall’organo e dunque a rendere palese
il disaccordo di quest’ultimo rispetto all’accertamento
del fatto, alla interpretazione della norma ovvero
alla valutazione degli interessi. Naturalmente in
relazione a quanto appena detto va da sé che l’asserita
condivisione della decisione fra il responsabile
del procedimento e l’organo, che si realizza allorquando
il secondo formalizza la proposta di decisione del
primo, non porti, a differenza di quanto potrebbe
sembrare a prima vista, all’esito di fare gravare
in capo al responsabile ogni responsabilità per
la eventuale illegittimità del provvedimento finale.
Ciò infatti è da escludere, se solo si abbia ben
presente il fatto che l’organo può sempre, nell’esercizio
di quella funzione di direzione e di indirizzo dell’attività
degli altri uffici, che ad esso spetta, ed in ragione
della sua competenza esterna, procedere a modificare
la proposta di decisione sicché, ove a ciò non si
determini, l’organo stesso, nel condividere quanto
fatto dal responsabile del procedimento, ne assume
in pieno la responsabilità in perfetta coerenza
con il ruolo che ad esso viene assegnato dal disegno
organizzativo.
Chiarito questo non c’è dubbio peraltro che anche
in relazione alla decisione finale il procedimento
venga incardinato dal legislatore, perlomeno potenzialmente,
ossia quando vi è disaccordo tra responsabile e
organo, dentro una dimensione dialettica, interna
alla p.a., in cui a venire in rilievo è ancora una
volta il contrasto di posizioni, di prospettazioni
e nel contempo il loro superamento in perfetta sintonia
con gli altri momenti, già visti, in cui si articola
la procedura decisionale.
5. Profili funzionali del procedimento e
rilevanza degli atti di indirizzo politico-amministrativo:
cenni
Uno dei profili meno studiati dal punto di vista
dell’analisi funzionale del procedimento amministrativo
è quello della rilevanza che in esso assumono le
determinazioni di indirizzo politico-amministrativo.
Con questa affermazione non si vuole peraltro sostenere
che in ambito dottrinale sia assente lo studio approfondito
del rapporto tra attività politica ed attvità amministrativa.
Sin dal fondamentale studio di Giannini del 1939
sul potere discrezionale risulta infatti chiarito
a sufficienza come, in relazione alle scelte discrezionali,
l’indirizzo politico giochi un ruolo centrale con
particolare riguardo al momento della ponderazione
dell’interesse pubblico primario con gli altri interessi
(pubblici e privati) coinvolti dall’esercizio del
potere amministrativo. Una circostanza questa che
per certi versi, dopo lo studio richiamato, troverà
consacrazione anche a livello costituzionale stante
la prescrizione di cui all’art. 95 Cost., che affida
al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito
di mantenere l’unità di indirizzo politico-amministrativo.
Se unità ci deve essere, infatti, è gioco forza
ritenere che del tutto legittimamente l’indirizzo
politico possa (ed anzi debba) fornire la cornice
di riferimento entro cui collocare le autonome determinazioni
dell’amministrazione ispirate ai canoni costituzionali
dell’imparzialità e del buon andamento, di cui all’art.
97 Cost..
Ciò che invece si vuole sottolineare con il rilievo
di apertura è un profilo diverso: ossia la mancanza
di una analisi che dia conto del ruolo dell’indirizzo
politico in relazione al procedimento complessivamente
considerato come procedura decisionale. Invero questa
tematica risulta indagata, a partire dagli anni
Sessanta del secolo scorso, più nella prospettiva
degli studi di teoria dell’organizzazione che di
teoria dell’azione. In particolare essa è presente
in quelle ricostruzioni in cui la capacità dell’indirizzo
in questione di influire sull’azione amministrativa
viene collegata alla nozione di ufficio e alla funzione
direttiva che esso svolge, intesa come capacità
di rielaborare incessantemente il materiale, che
proviene dalle direttive degli organi politici,
in materiale spendibile sul piano della decisione
amministrativa concreta (Marongiu).
Ciò che oggi può essere fatto è innestare direttamente
la problematica in questione in seno al procedimento,
inteso funzionalmente come procedura decisionale,
per mostrare come l’attività di indirizzo politico
non risulti affatto confinata al momento della ponderazione
degli interessi. A tal fine non mancano certamente
dati di diritto positivo che, combinati con l’analisi
funzionale del procedimento, consentono di meglio
comprendere il ruolo dell’indirizzo politico ed
i limiti entro il quale esso può legittimamente
svilupparsi.
I dati, cui si allude, sono essenzialmente quelli
che prevedono gli atti di indirizzo politico-amministrativo
positivizzati a partire dal d. lgs. n. 29 del 1993;
e se naturalmente non è possibile in questa sede
entrare nello specifico dell’analisi dei suddetti
atti, è sufficiente, ai fini che qui interessano,
ricordare come essi siano stati definiti dalla dottrina
in termini di atti di programmazione strategica
(D’Orsogna) in quanto per il loro tramite prendono
corpo e si definiscono quell’insieme di obiettivi
e di priorità, che costituiscono la condizione necessaria,
affinché dal coacervo dei fatti di realtà possano
essere isolati quelli che si palesino in termini
problematici per l’interesse pubblico.
Se così è, pare evidente come la stessa individuazione
del problema amministrativo e della connessa ipotesi
di soluzione, che costituiscono il contenuto essenziale
dell’atto di iniziativa, secondo quanto si è avuto
modo di dire, rappresentano la prima attuazione
a livello amministrativo dell’indirizzo politico
e dunque la risposta che l’amministrazione in quanto
soggetto giuridico offre sottoponendosi alle regole
e alle garanzie giuridiche previste dall’ordinamento.
Peraltro l’attività di attuazione non si arresta
certamente a questa fase: poiché infatti nei procedimenti
discrezionali l’amministrazione deve ponderare l’interesse
pubblico primario con gli altri interessi secondari
e dunque definire ordini di priorità e scale di
valori, l’indirizzo politico torna nuovamente a
palesarsi quale criterio guida per l’azione e per
la decisione finale.
Sulla base delle considerazioni svolte si può allora
dire che il procedimento, nell’ipotesi in cui in
esso si spenda discrezionalità amministrativa, serva
funzionalmente anche ad attuare quanto deciso negli
atti di indirizzo politico-amministrativo. Con la
precisazione però che questa attuazione non è mera
esecuzione di direttive esterne all’amministrazione.
Essa è invece incessante rielaborazione ed adattamento
degli imputs aventi natura politica ai canoni
dell’azione amministrativa previsti dalla Costituzione
nell’art. 97 e alle esigenze del caso concreto.
L’attività di attuazione dell’indirizzo politico,
che si esplica nel procedimento, costituisce in
altre parole il momento in cui la forza politica
si assoggetta alle regole giuridiche, che governano
l’esercizio della funzione amministrativa, e al
sindacato giurisdizionale. Ne deriva che il procedimento
stesso non può non essere ricostruito anche come
strumento funzionalmente rivolto a far si che l’attività
di indirizzo politico possa essere fornita di valore
giuridico ed interpretata entro schemi giuridici
senza che se ne debba artificiosamente alterare
o peggio mistificare la natura o la sostanza.
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*Lo scritto è destinato al
volume curato da Vincenzo Cerulli Irelli, La disciplina
generale dell’azione amministrativa, in corso di
pubblicazione per i tipi della Jovene Editore.
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