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n. 5-2006 - © copyright

 

ALFONSO CELOTTO

Giudici nazionali e Carta di Nizza: disapplicazione o interpretazione conforme? (*)


(*) Relazione al Convegno “La Carta e le Corti” - Roma 28 e 29 aprile 2006, organizzato da Magistratura democratica – Rappresentanza della Commissione europea in Italia – Fondazione Basso




1. I giudici nazionali possono (o, anzi, debbono) disapplicare norme nazionali in contrasto con la Carta di Nizza?
Per rispondere a questa domanda occorre ragionare su due piani paralleli: da un lato, sull’efficacia della Carta; dall’altro, sulla portata della disapplicazione.
Il primo ragionamento è più semplice.
Sappiamo che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata soltanto proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000, assumendo una valenza meramente declaratoria e simbolica, quale momento fondamentale nel cammino verso una Europa dei diritti.
Sappiamo anche che la sua forza politica è da subito apparsa chiara, avendo Parlamento, Consiglio e Commissione tenuto fede all’obbligo politico di rispettare la Carta - anche attraverso “test di coerenza”, talora un po’ troppo formali - nel processo formativo degli atti normativi.
Sappiamo ancora che dal punto di vista della forza giuridica della Carta si è sviluppato un dibattito stimolante e fecondo, sia in dottrina, sia in giurisprudenza:
a) parte della dottrina si è concentrata sul «plusvalore» della Carta, partendo dal rilievo che assume la scrittura stessa di un catalogo dei diritti (PACE), scrittura che contribuisce a dare certezza ed evidenza allo sviluppo pretorio della tutela dei diritti (VILLANI), aumenta la consapevolezza della comune identità dei cittadini europei (ANZON, RODOTÀ), rappresenta uno strumento di soft law, utile soprattutto a fini interpretativi (DIEZ-PICAZO, L.S. ROSSI) e comunque comporta una “codificazione organica” dei diritti in ambito comunitario (DE SIERVO, POCAR), in attesa del passaggio verso il Trattato costituzionale europeo. Altri autori hanno cercato di delineare i percorsi di una immediata vincolatività della Carta, avvicinandola alle decisioni di cui all’art. 249 TCE (POCAR); ritenendola vincolante in base al portato dell’art. 6 TUE (DE SIERVO), leggendola come atto sostanzialmente costituzionale, quale fonte atipica, comunque direttamente produttiva (BARBERA) o come base per la formazione di una consuetudine europea in materia di diritti fondamentali (MASTROIANNI).
b) la giurisprudenza ha richiamato numerose volte la Carta di Nizza oscillando fra tre posizioni: una mediana, secondo cui la Carta rappresenta un elemento integrativo e confermativo dell’interpretazione in tema di diritti (assumendo il ruolo di sostegno interpretativo); e due estreme: da una parte, l’impassibile e quasi provocatorio silenzio della Corte di giustizia; dall’altra, qualche “coraggioso” tentativo di applicazione diretta della Carta.
In questa sede è davvero superfluo effettuare una ennesima ricognizione di questi orientamenti della giurisprudenza. Basta solo ricordare che la Carta è stata richiamata in numerose decisioni delle più svariate giurisdizioni (in Italia da Corte costituzionale, Corte di cassazione, Consiglio di Stato, in altri Stati membri da Tribunali costituzionali come quello spagnolo e quello portoghese, e ancora dalla Corte di Strasburgo e più volte del Tribunale di I istanza), in quanto essa “pur se non dotata di forza giuridica vincolante, dimostra l’importanza, nell’ordinamento comunitario, dei diritti che essa enuncia” (Trib. I istanza, sent. 15 gennaio 2003, cause riunite T-377/00 ed altre, Philips Morris International, Inc. e altri, § 122), “pur senza avere efficacia giuridica obbligatoria, può essere richiamata nel suo esprimere principi comuni agli ordinamenti europei” (Tribunal constitucional portoghese, acordao n. 275/02).
In fondo la Carta di Nizza, per la giurisprudenza dominante, è un “anche”. Lo cogliamo nitidamente nella sentenza con cui la Corte costituzionale italiana ha dichiarato illegittimo il celibato quale requisito per il reclutamento nella Guardia di finanza, ritenendo che viola il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici e incide altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio, discendente – ecco il punto - “dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (e vedi oggi anche l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000)” (sentenza n. 445 del 2002, punto 3 del Considerato in Diritto, corsivo aggiunto).
Accanto a questa posizione dominante abbiamo le due posizioni estreme, entrambe opinabili.
Da un lato, troviamo l’orientamento ostinatamente chiuso della Corte di giustizia, quasi in una sorta di “sfida” rispetto agli Avvocati generali, che tante volte l’hanno richiamata quale «fonte preziosissima» e «strumento privilegiato» per identificare i diritti fondamentali e i principi generali del diritto comunitario (le prime conclusioni in tal senso sono state presentate dall’Avvocato generale A. Tizzano l’8 febbraio 2001, causa 173/99, BECTU/ Secretary of State for Trade and Industry).
Dall’altro, le sporadiche e forse un po’ frettolose ipotesi in cui si è fatta immediata e diretta applicazione, come nella ben nota ordinanza dalla Corte d’appello di Roma 11 aprile 2002 in tema di gratuito patrocinio, nella quale si rileva che “la Carta dei diritti, anche se non ancora inserita nei Trattati, è ormai considerata pienamente operante come punto di riferimento essenziale non solo per l’attività delle istituzioni comunitarie, ma anche per l’attività interpretativa dei giudici europei tanto che è costantemente richiamata negli atti degli organi europei, ma anche invocata più volte nelle conclusioni dell’avvocato generale nei giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia europea”.

2. Passiamo alla disapplicazione, tralasciando ogni complicazione teorica circa la possibilità di qualificare questo potere-dovere dei giudici in termini di “non applicazione” (secondo i suggestivi tentativi fondati sul dualismo ad opera della Corte costituzionale italiana, soprattutto nella sent. n. 168 del 1991).
Si tratta di un principio giurisprudenziale fondato sulla primauté e sull’obbligo ex art. 10 TCE, che impone agli Stati di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'adempimento dei doveri previsti dal Trattato CE nonché di astenersi dal varare misure che possano compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato stesso.
La disapplicazione può essere ricostruita distinguendo il piano soggettivo da quello oggettivo, cioè considerando chi e rispetto a quali norme deve disapplicare.
A livello soggettivo la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto che la disapplicazione operi su tre livelli, rispetto a:
a) organi giudiziari;
b) organi amministrativi;
c) organi legislativi.

a) Organi giudiziari
L’obbligo di applicare il diritto comunitario anche in presenza di norme interne confliggenti emergeva già dalla sent. Costa/ENEL del 1964 ove la Corte di giustizia aveva sottolineato l'impossibilità per uno Stato membro di far prevalere una norma nazionale su una norma comunitaria contraria, senza fare distinzioni tra diritto nazionale anteriore e successivo.
“Tale integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da fonti comunitarie, e più in generale, lo spirito e i termini del trattato, hanno per corollario l' impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile all' ordine comune. Se l' efficacia del diritto comunitario variasse da uno Stato all'altro in funzione delle leggi interne posteriori, ciò metterebbe in pericolo l'attuazione degli scopi del trattato contemplata nell' art. 5, secondo comma, e causerebbe una discriminazione vietata dall' art. 7” (CGCE, 15 luglio 1964, C- 6/64, Costa/E.N.E.L.).
Tuttavia, solo con la sentenza Simmenthal viene esplicitamente affermato e chiarito l’obbligo di ciascun giudice di disapplicare la norma nazionale confliggente con quella comunitaria anche nei sistemi in cui il giudizio di legittimità costituzionale è di tipo accentrato: “posto che, ai sensi dell'art. 189 del trattato CEE e della costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le disposizioni comunitarie direttamente applicabili devono esplicare, a dispetto di qualsivoglia norma o prassi interna degli stati membri, piena, integrale ed uniforme efficacia negli ordinamenti di questi ultimi, anche al fine della garanzia delle situazioni giuridiche soggettive create in capo ai privati , se ne consegua che la portata di dette norme va intesa nel senso che eventuali disposizioni nazionali successive con esse contrastanti vanno immediatamente disapplicate senza che si debba attendere la loro rimozione ad opera dello stesso legislatore nazionale (abrogazione) o di altri organi costituzionali (dichiarazione di incostituzionalità), specie ove si consideri, rispetto a questa seconda ipotesi, che fino a detta dichiarazione, permanendo la piena efficacia della legge nazionale, risulta impedita l' applicazione delle norme comunitarie, e quindi non garantita la piena, integrale ed uniforme applicazione delle medesime e non protette le situazioni giuridiche create in capo ai privati (punto 7);
…dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che qualsiasi giudice nazionale, adito nell' ambito della sua competenza, ha l' obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria (punto 21);
il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell' ambito della propria competenza , le disposizioni di diritto comunitario, ha l' obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale” (punto 24)” (CGCE, 9 marzo 1978, C-106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato c. SpA Simmenthal).
Questa impostazione è stata più volte ribadita, ad es., nella sent. 19 giugno 1990, C-213/89, The Queen c. Secretary Of State For Transport, Ex Parte Factortame Ltd E Altri, in cui la Corte di Lussemburgo, dopo aver richiamato la sentenza Simmenthal, osserva: “va aggiunto che la piena efficacia del diritto comunitario sarebbe del pari ridotta se una norma di diritto nazionale potesse impedire al giudice chiamato a dirimere una controversia disciplinata dal diritto comunitario di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della pronuncia giurisdizionale sull' esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario” (punto 21);
“… il giudice nazionale chiamato a dirimere una controversia vertente sul diritto comunitario, qualora ritenga che una norma di diritto nazionale sia l' unico ostacolo che gli impedisce di pronunciare provvedimenti provvisori, deve disapplicare detta norma” (punto 23; in senso analogo cfr. CGCE, 7 febbraio 1991, C-184/89, Helga Nimz Contro Freie Und Hansestadt Hamburg; sent. 4 giugno 1992, cause riunite C-13/91 e C-113/91, Debus, punto 32; sent. 5 marzo 1998, C-347/96, Solred SA e Administración General del Estado, punto 30, sent. 8 giugno 2000, C-258/98, Carra e.a., punto 16, sent. 22 giugno 2000, C-65/98, Eyüp, punto 42; sent. 19 novembre 2002, C-188/00, Kurz né Yüce, punto 69; sent. 18 settembre 2003, C-416/00, Tommaso Morellato c. Comune di Padova; sent. 13 gennaio 2004, C-256/01, Allonby; sent. 3 maggio 2005, C 387/02, C 391/02 e C 403/02, Berlusconi, punto 72; sent. 13 ottobre 2005,C-379/04, Richard Dahms. punto 14).

b) Organi amministrativi
A questo stesso obbligo di disapplicazione sono assoggettate anche le Autorità amministrative (si parla di “administrative direct effect”, quale corollario della primauté: cfr. CLAES, The National Courts’ Mandate in the European Constitution, Hart, 2005).
La Corte di giustizia più volte ha affermato che il principio della preminenza del diritto comunitario “impone non solo alle giurisdizioni, ma a tutte le istanze dello Stato membro di dare pieno effetto alla norma comunitaria (CGCE, 28 giugno 2001, C-118/00, Larsy, punto 52), per cui “tale obbligo di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario incombe non solo al giudice nazionale, ma anche a tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative” (CGCE, 9 settembre 2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi, punto 49), includendo in esse anche gli enti territoriali (CGCE, 29 aprile 1999, C-224/97, Ciola (cfr. altresì CGCE, 4 dicembre 1997, Cause riunite C-258/96 e C-253/96, Kampelmann, specie punto 46; CGCE, 12 giugno 2005, Cause riunite C 453/03, C 11/04, C 12/04 e C 194/04, Fratelli Martini e Cargill, specie punto 101).
Questa estensione della diretta applicabilità agli organi dell’Amministrazione è stata costruita facendo riferimento ad una esigenza di non contraddittorietà rispetto al potere dei giudici. “Va rilevato che il motivo per cui i singoli possono far valere le disposizioni di una direttiva dinanzi ai giudici nazionali ove sussistano i detti presupposti [incondizionatezza e sufficiente precisione] è che gli obblighi derivanti da tali disposizioni valgono per tutte le autorità degli Stati membri (…); sarebbe peraltro contraddittorio statuire che i singoli possono invocare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni di una direttiva aventi i requisiti sopramenzionati, allo scopo di far censurare l'operato dell' amministrazione, e al contempo ritenere che l' amministrazione non sia tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi. Ne segue che, qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell' amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni” (CGCE, 22 giugno 1989, C-103/88, Fratelli Costanzo SpA c. Comune di Milano, punti 30-31);
In questo quadro l’obbligo di disapplicazione è stata affermato, in particolare, per:
- le Amministrazioni fiscali …«perciò, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti d’attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello stato» (CGCE, 19 gennaio 1982, C-8/81, Ursula Becker Contro Finanzamt Muenster-Innenstadt, punto 25; analogamente, CGCE, 22 febbraio 1990, C-221/88, CECA c. Fallimento Acciaierie e Ferriere Busseni);
- le Amministrazioni che prestano servizi di sanità pubblica …«gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello stato, possono farlo indipendentemente dalla qualità nella quale questo agisce come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi e infatti opportuno evitare che lo stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario (CGCE, 26 febbraio 1986, C-152/84, M. H. Marshall c. Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, punto 49);
- le Amministrazioni incaricate di mantenere l' ordine pubblico e la pubblica sicurezza …«i singoli possono esigere, nei confronti di un'autorità statale incaricata del mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, la quale agisca in qualità di datore di lavoro, l' applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne, (…) perchè venga disapplicata una deroga a detto principio stabilita dal diritto nazionale …» (CGCE, 15 maggio 1986, C-222/84, Marguerite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, punto 57);
- l’Autorità Antitrust …«il principio del primato del diritto comunitario esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest'ultima (…) Tale obbligo di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario incombe non solo al giudice nazionale, ma anche a tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative (…) Dal momento che un'autorità nazionale garante della concorrenza, quale l'Autorità, è investita della missione di vigilare, in particolare, sul rispetto dell'art. 81 CE e che tale norma, in combinato disposto con l'art. 10 CE, impone un obbligo di astensione a carico degli Stati membri, l'effetto utile delle norme comunitarie sarebbe affievolito se, nell'ambito di un'inchiesta sul comportamento di imprese ai sensi dell'art. 81 CE, quell'autorità non potesse accertare se una misura nazionale sia in contrasto con il combinato disposto degli artt. 10 CE e 81 CE e se, conseguentemente, non la disapplicasse» (CGCE, 9 marzo 2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato punti 45/50);
- per qualsiasi organo incaricato di pubblico servizio: “…emerge che fa comunque parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonea a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest' ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli (CGCE, 12 luglio 1990, C-188/89, Foster e altri c. British Gas Plc., punto 20).

c) Organi legislativi
Il primato del diritto comunitario opera anche nei confronti degli organi legislativi, non tanto nel senso di creare un obbligo di vera e propria disapplicazione, ma piuttosto nel senso di imporre la non adozione di atti in contrasto con norme comunitarie, anche rispetto alle direttive non ancora recepite, precludendo l’emanazione di disposizioni che possano comprometterne il risultato.
La Corte di giustizia ha precisato che “in forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l'effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere 'ipso jure’ inapplicabile (…) qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche (…) di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie” (CGCE, 9 marzo 1978, C-106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato c. SpA Simmenthal, punto 17).
Questa nozione è stata di recente sviluppata - in termini di esigenza di pre-conformazione - osservando che “quanto alla questione se il Trattato CEE osti a che gli Stati membri adottino provvedimenti contrari a una direttiva in pendenza del termine stabilito per la sua trasposizione (…) gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari a garantire che il risultato prescritto dalla direttiva sarà realizzato alla scadenza del termine stesso (…) …se gli Stati membri non sono tenuti ad adottare questi provvedimenti prima della scadenza del termine per l'attuazione, essi devono astenersi, in pendenza di tale termine, dall'adottare disposizioni che possono compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva» (CGCE, 18 dicembre 1997, C-129/96, Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région Wallonne, punto 45; analogamente, CGCE, 22 giugno 2000, C-318/98, Fornasar e.a., punto 41; sent. 5 febbraio 2004, C-157/02, Rieser Internationale Transporte, punto 66; sent. 22 novembre 2005, Werner Mangold c. Rüdiger Helm, punto 28).

3. Per comprendere meglio la portata della disapplicazione, occorre individuare - dal punto di vista oggettivo - l’ambito in cui opera quest’istituto, valutando: I) dal punto di vista nazionale, quali disposizioni interne devono essere disapplicate; II) dal punto vista comunitario, quali disposizioni comunitarie implicano l’obbligo di disapplicazione.
I) A livello nazionale, va ricordato come la giurisprudenza della CGCE abbia rilevato che qualsiasi disposizione di diritto interno deve essere disapplicata se contrasta con il diritto comunitario, a prescindere dal grado gerarchico.
Il primato (e quindi il potere-dovere di disapplicazione) opera rispetto:
- alle norme costituzionali: “Il diritto nato dal trattato, che ha una fonte autonoma, per sua natura non può infatti trovare un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che sia posto in discussione il fondamento giuridico della stessa Comunità. Di conseguenza, il fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di uno stato membro, vuoi i principi di una costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della comunità ne la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato” così CGCE 17 dicembre 1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH, punto 3; cfr. anche CGCE, 2 aprile 2004, T-231/02, Gonnelli e AIFO, punto 57: “I ricorrenti non possono neppure sostenere nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità che, al fine di porre rimedio a questa asserita carenza di tutela giurisdizionale, la Corte costituzionale italiana potrebbe non dare applicazione agli atti comunitari incompatibili con i diritti fondamentali contenuti nella costituzione nazionale in quanto il diritto comunitario, secondo una giurisprudenza consolidata, prevale sul diritto nazionale” (prescindo qui da ogni considerazione nell’ottica della giurisprudenza costituzionale italiana, che – come noto – ha ammesso la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno di rango costituzionale, ma sempre con il presidio, quanto meno teorico, dei controlimiti, fin dalla sent. n. 98 del 1965)
- alle disposizioni non soltanto di rango legislativo ma anche di natura amministrativa: “d'altro lato, tra le disposizioni di diritto interno in contrasto con la detta disposizione comunitaria possono figurare disposizioni vuoi legislative, vuoi amministrative” (v., in tal senso, sentenza 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe, punto 43); si è così specificato: “E' nella logica di tale giurisprudenza che le disposizioni amministrative di diritto interno di cui sopra non includano unicamente norme generali ed astratte, ma anche provvedimenti amministrativi individuali e concreti... L'esistenza di una siffatta tutela non può dipendere dalla natura della disposizione di diritto interno contrastante col diritto comunitario” (CGCE, 29 aprile 1999, C-224/97, Ciola punti 30/34); ad esempio, si è così esteso l’obbligo di disapplicazione anche ai bandi di gara (sent. 27 febbraio 2003, C-327/00, Santex; si prescinde qui dall’analisi della giurisprudenza amministrativa italiana che lega invece all’onore di impugnazione la prevalenza delle norme comunitarie sugli atti amministrativi nazionali).
- ai contratti collettivi di lavoro: “analoghi rilievi devono farsi altresì nell'ipotesi in cui la disposizione contraria al diritto comunitario risulti dal contratto collettivo di lavoro. Sarebbe infatti in contrasto con la natura stessa del diritto comunitario che al giudice competente per l'applicazione di tale diritto fosse negato il potere di fare quanto necessario per disapplicare, nel contempo, le clausole di un contratto collettivo che eventualmente costituiscono ostacolo alla piena efficacia delle norme comunitarie” (CGCE, 20 marzo 2003, C-187/00, Kutz-Bauer, punti 74 e 75);
- ed anche una mera prassi: “è sufficiente ricordare a tal riguardo come la Corte abbia considerato che è incompatibile con le esigenze insite nella natura stessa del diritto comunitario qualsiasi disposizione facente parte dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all'atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino, anche solo temporaneamente, alla piena efficacia delle norme comunitarie ...” (CGCE, 28 giugno 2001, C-118/00, Larsy).
La Corte di giustizia assume un concetto di diritto nazionale recessivo rispetto al diritto comunitario molto ampio, non avendo mai considerato l’esistenza di controlimiti (affermati solo a livello nazionale).

II) Ai fini di intendere se anche la Carta di Nizza possa creare un obbligo di disapplicazione diviene indispensabile ricordare rispetto a quali atti comunitari operi la primauté.
Sappiamo bene che anche su questo punto la giurisprudenza è stata assai estensiva, riconoscendo la diretta applicabilità (sempre per gli effetti verticali, con maggiori difficoltà per quelli orizzontali), rispetto a tutto l’ambito del diritto comunitario direttamente applicabile e cioè a Trattati, regolamenti, direttive, decisioni.
Ecco il punto: la primauté opera rispetto al diritto comunitario direttamente applicabile
La Corte di giustizia ne ha ammesso la prevalenza:
- rispetto alle disposizioni dei Trattati con effetti diretti, sia in senso verticale, sia in senso orizzontale (basta richiamare, da un lato, la nota sentenza 5 Febbraio 1963, C-26/62, Nv Algemene Transport - En Expeditie Onderneming Van Gend En Loos: …”il disposto dell' articolo 12 pone un divieto chiaro e incondizionato che si concreta in un obbligo non gia di fare, bensì di non fare. A questo obbligo non fa riscontro alcuna facoltà degli stati di subordinarne l' efficacia all' emanazione di un provvedimento di diritto interno. Il divieto dell' articolo 12 e per sua natura perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli stati membri ed i loro amministrati”; dall’altro, sent. 6 giugno 2000, C-281/98, Roman Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA: “la Corte ha così concluso, quanto ad una disposizione del Trattato avente natura imperativa, che il divieto di discriminazione riguarda del pari tutti i contratti che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato, come pure i contratti fra privati…(punto 34) Si deve quindi considerare che il divieto della discriminazione in base alla cittadinanza, enunciato dall'art. 48 del Trattato, si applica anche ai privati”, punto 36);
- rispetto ai regolamenti, che per loro natura comportano effetti diretti: “i regolamenti comunitari, per poter avere la stessa efficacia nei confronti dei cittadini di tutti gli stati membri, entrano a far parte dell' ordinamento giuridico nazionale, il quale deve rendere possibile l' efficacia diretta di cui all' art. 189, di guisa che i singoli possono farli valere senza vedersi opporre delle disposizioni o prassi di carattere nazionale (…) le norme di bilancio di uno stato membro non possono quindi ostare all'efficacia immediata di una disposizione comunitaria ne, di conseguenza, all'esercizio immediato dei diritti soggettivi che detta disposizione attribuisca ai singoli” (CGCE, 17 maggio 1972, C-93/71, Orsolina Leonesio Contro Ministero dell'Agricoltura e foreste della Repubblica italiana, punti 22 e 24). Con la tradizionale limitazione dei regolamenti che richiedano misure di applicazione: “si deve rilevare al riguardo che, se, in conseguenza della natura stessa dei regolamenti e della loro funzione nel sistema delle fonti del diritto comunitario, le disposizioni dei detti regolamenti, producono, in genere, effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di attuazione, talune loro disposizioni possono tuttavia richiedere, per la loro applicazione, l'adozione di misure di esecuzione da parte degli Stati membri …. considerato il margine di valutazione di cui dispongono gli Stati membri per l'applicazione di tali disposizioni, non si può ritenere che i privati possano far valere diritti sulla base di tali disposizioni in assenza di misure di esecuzione adottate dagli Stati membri” (CGCE, 17 maggio 1972, C-93/71, cit., punto 26 e 28).
c) rispetto alle direttive, anche se tenendo distinti gli effetti diretti verticali da quelli orizzontali: “sarebbe incompatibile con l’efficacia vincolante che l’art. 189 riconosce alla direttiva l’escludere, in linea di principio, che l’obbligo da essa imposto possa esser fatto valere dalle persone interessate; particolarmente nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano , mediante direttiva, imposto agli stati membri di adottare un determinato comportamento, l’effetto utile dell’ atto sarebbe attenuto se agli amministrati fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto comunitario” (CGCE, 19 gennaio 1982, C-8/81, Ursula Becker Contro Finanzamt Muenster-Innenstadt punti 20 e 21)». Riguardo al diniego di effetti orizzontali la Corte ha specificato: “quanto all'argomento secondo il quale una direttiva non può essere fatta valere nei confronti di un singolo, va posto in rilievo che , secondo l'art. 189 del Trattato , la natura cogente della direttiva sulla quale e basata la possibilità di farla valere dinanzi al giudice nazionale , esiste solo nei confronti dello ' stato membro cui e rivolta ' . ne consegue che la direttiva non può di per se creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso” (CGCE, 26 febbraio 1986, C-152/84, M. H. Marshall c. Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, punto 48; CGCE, 14 luglio 1994, causa 91/92, Faccini Dori c. Recreb Srl.);
- rispetto alle decisioni: “sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall' articolo 189 alla decisione l' escludere, in generale, la possibilità che l' obbligo da essa imposto sia fatto valere dagli eventuali interessati . in particolare, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante decisione, obbligato uno stato membro o tutti gli stati membri ad adottare un determinato comportamento, la portata dell' atto sarebbe ristretta se i singoli non potessero far valere in giudizio la sua efficacia e se i giudici nazionali non potessero prenderlo in considerazione come norma di diritto comunitario. Gli effetti di una decisione possono non essere identici a quelli di una disposizione contenuta in un regolamento, ma tale differenza non esclude che il risultato finale, consistente nel diritto del singolo di far valere in giudizio l' efficacia dell' atto, sia lo stesso nei due casi” (CGCE, 6 ottobre 1970, C-9/70, Franz Grad Contro Finanzamt Traunstein, punto 5); “dalla giurisprudenza comunitaria emerge che una disposizione contenuta in una decisione di cui l'interessato non sia il destinatario, per poter produrre effetti diretti nei suoi confronti, deve imporre al proprio destinatario un obbligo incondizionato e sufficientemente chiaro e preciso a favore dell'interessato” (Tribunale I grado, 28 settembre 1998, C-254/97, Fruchthandelsgesellschaft Chemnitz c. Commissione. punto 29).
Emerge limpidamente che la disapplicazione può operare soltanto rispetto a disposizioni del diritto comunitario che abbiano effetti diretti, con limitazioni negli effetti orizzontali.

4. Ecco allora che, non essendo la Carta di Nizza idonea a produrre effetti diretti, dobbiamo ritenere che essa non può portare i giudici nazionali a disapplicare le disposizioni interne configgenti con essa.
Tuttavia, l’ostacolo della diretta applicabilità può - forse - essere aggirato.
E’ noto che la giurisprudenza comunitaria vede la disapplicazione come extrema ratio: prima di disporla occorre esperire il tentativo di interpretazione conforme.
In caso di conflitto tra norma comunitaria e norma nazionale il giudice nazionale deve “applicare” il diritto comunitario secondo un ben preciso ordine logico, salva sempre la possibilità di utilizzare il rinvio pregiudiziale in caso di dubbi (da ultimo, PRECHAL, Directives in EC Law, Oxford, 2005):
A. la norma comunitaria va utilizzata come parametro per interpretare la norma interna con essa contrastante: si cerca di applicare il diritto interno reinterpretato in chiave comunitaria (effetto di interpretazione conforme);
B. se non vi è uno spazio per leggere la norma nazionale in senso comunitariamente conforme, si procede con la applicazione immediata della norma comunitaria, la quale si sostituisce alla norma nazionale (effetto di disapplicazione).
La Corte di giustizia ha molto chiaramente “graduato” tali poteri-doveri: da costante giurisprudenza risulta che “il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione nazionale riguardante il termine di decadenza ove rilevi che essa non sia conforme alle norme del diritto comunitario e che, inoltre, non risulti impossibile alcuna interpretazione conforme della disposizione medesima” (CGCE, 18 settembre, 2003, C-125/01, Pflücke, punto 48); “è compito del giudice nazionale applicare, in via di principio, il suo diritto nazionale vegliando nel contempo affinché sia garantita la piena efficacia del diritto comunitario, il che può indurlo a disapplicare, ove occorra, una norma nazionale che vi si opponga o ad interpretare una norma nazionale adottata unicamente in vista di una situazione puramente interna al fine di applicarla alla situazione transfrontaliera di cui trattasi” (CGCE, 8 novembre 2005, C-443/03 Götz Leffler C. Berlin Chemie AG punto 51).
Non solo il tentativo di interpretazione conforme opera prima della disapplicazione, ma – punto decisivo per quanto di nostro interesse – opera anche rispetto al diritto comunitario non direttamente applicabile e anche nei rapporti orizzontali.
Come ha precisato la Corte: “L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la controversia ad esso sottoposta.
Se è vero che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, così imposto dal diritto comunitario, riguarda in primo luogo le norme interne introdotte per recepire la direttiva in questione, esso non si limita, tuttavia, all’esegesi di tali norme, bensì esige che il giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto nazionale per valutare in quale misura possa essere applicato in modo tale da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva.
A questo proposito, se il diritto nazionale, mediante l’applicazione di metodi di interpretazione da esso riconosciuti, in determinate circostanze consente di interpretare una norma dell’ordinamento giuridico interno in modo tale da evitare un conflitto con un’altra norma di diritto interno o di ridurre a tale scopo la portata di quella norma applicandola solamente nella misura compatibile con l’altra, il giudice ha l’obbligo di utilizzare gli stessi metodi al fine di ottenere il risultato perseguito dalla direttiva.
Conseguentemente, si deve concludere che un giudice nazionale cui sia sottoposta una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, nell’applicare le norme del diritto interno adottate al fine dell’attuazione degli obblighi previsti da una direttiva deve prendere in considerazione tutte le norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo da essa perseguito” (CGCE, 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer, punti 114-116, 119).
L’ampiezza dell’ambito di operatività dell’interpretazione conforme è stato di recente confermato anche rispetto alle decisioni-quadro, osservando che “Il carattere vincolante delle decisioni quadro, formulato in termini identici a quelli dell’art. 249, terzo comma, CE, comporta, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale” (CGCE, 16 giugno 2005, Causa C-105/03, Pupino, punto 34).
Assai limpide appaiono sul punto le conclusioni dell’Avv. Generale Tizzano presentate il 30 giugno 2005, C-144/04, Mangold contro Rüdiger Helml’obbligo di interpretazione conforme costituisce uno degli effetti ‘strutturali’ della norma comunitaria che consente, assieme allo strumento più ‘invasivo’ dell’efficacia diretta, l’adeguamento del diritto interno ai contenuti e agli obiettivi dell’ordinamento comunitario”. Proprio in ragione della sua indicata natura, “detto obbligo si impone con riguardo a tutte le fonti dell’ordinamento, si traducano esse in norme primarie (sentenza 4 febbraio 1988, causa 157/86, Murphy punto 11) o di diritto derivato, in atti produttivi di effetti giuridici vincolanti o non (sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, punto 48; 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, punto 20; sentenza 26 settembre 2000, causa C-443/98, Unilever 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells, punto 56; e 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, 391/02 e 403/02, Berlusconi, punto 73)”. Perfino per le raccomandazioni, infatti, la Corte ha affermato che “i giudici nazionali sono tenuti a prender[le] in considerazione ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio” (sent. 13 dicembre 1989, causa 322/88, Grimaldi, punto 18).
“E’ evidente allora che il medesimo obbligo va riconosciuto anche in relazione alle direttive il cui termine di trasposizione non sia ancora scaduto, visto che esse si inseriscono tra le fonti dell’ordinamento e producono effetti giuridici non già a partire da quel termine, ma fin dal momento della loro entrata in vigore, cioè , ai sensi dell’art. 254 CE, alla data da esse stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione”.
Ecco allora che se l’obbligo di interpretazione conforme si impone per ogni norma di diritto comunitario, a prescindere dalla diretta applicabilità, questa è la “strada maestra” per consentire ai giudici una applicazione “più vincolante” della Carta di Nizza.

 

(pubblicato l'8.5.2006)

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