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| n. 5-2006 - © copyright |
FEDERICA PORCELLANA
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| Servizi pubblici locali
e deroghe alla concorrenza: la Corte salva l’in house
nazionale
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Il modello gestorio in house[1]
dell’attività della pubblica amministrazione rappresenta
un possibile strumento di elusione della normativa
comunitaria e dei suoi principi di concorrenza e
di par condicio.
A riguardo la giurisprudenza della Corte di Giustizia
è sempre stata un punto di riferimento per gli affidamenti
in house, ed è proprio in ragione di essa
che il legislatore nazionale ha riformulato le modalità
di gestione dei servizi pubblici locali[2].
L’opportunità che un’amministrazione affidi ad un
ente dalla stessa controllato la prestazione di
servizi, forniture o lavori, designata con la più
generale espressione in house providing,
sottolinea un modello di organizzazione in cui la
PA provvede ai propri bisogni tramite lo svolgimento
di attività “interna” contrapposto al modello dell’
“outsourcing” (o “contracting out”), in cui il pubblico
si rivolge al privato “esternalizzando” l’esercizio
stesso dell’attività amministrativa o, più semplicemente,
la produzione ed il reperimento delle risorse necessarie
al suo svolgimento. Oltre che in termini di delegazione
interorganica, dunque, l’in house providing
può essere qualificato in termini di autoproduzione
del servizio pubblico, attraverso una forma organizzativa
che è propria dell’amministrazione[3].
Le difficoltà di inquadramento dell’in house
sono evidenziate dall’ampio dibattito che si è svolto
con riferimento al recente iter normativo comunitario
per l’elaborazione della direttiva di coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi[4]: infatti
l’iniziale testo proposto dalla Commissione non
prevedeva alcuna disposizione concernente gli affidamenti
in house, ed il tentativo del Parlamento
europeo di inserirne una si è scontrato con la ferma
resistenza da parte del Consiglio, che ha potuto
beneficiare del totale favore della Commissione[5].
In particolare, il Parlamento aveva proposto di
inserire un articolo in cui si esplicitasse l’intento
di escludere dal campo di applicazione della direttiva
gli appalti stipulati da un’amminitrazione aggiudicatrice
con un’entità da essa totalmente dipendente o con
un’impresa in partecipazione costituita dall’amministrazione
aggiudicatrice insieme ad altre amministrazioni
aggiudicatici[6]. Per inciso, la nuova Direttiva
2004/18/CE nulla prevede sugli affidamenti in
house, lasciando validi gli indirizzi giurisprudenziali,
mentre la Direttiva 2004/17/CE[7], dettata per i
settori speciali, contiene una disciplina su di
essi, ammettendo l’affidamento diretto ad imprese
collegate ed a joint ventures, in modo sostanzialmente
più rigoroso di quello previgente. A livello nazionale,
in fase di recepimento della direttiva, il Consiglio
dei Ministri ha deciso di stralciare dal testo del
Codice degli Appalti l’articolo 15[8], che riguardava
gli affidamenti in house[9]: questo
fa comprendere quanto sia importante il problema,
ma mette in risalto anche l’estrema difficoltà di
far prevalere l’interesse generale di apertura e
di sviluppo del mercato, non consentendo una crescita
della competitività e della concorrenza.
Ed è in questo contesto che si inserisce l’opera
della giurisprudenza. Il persistente sforzo interpretativo
ed applicativo dell’istituto in esame ha determinato
numerose questioni pregiudiziali (come ad esempio:
causa C-26/03, C-231/03, e C-458/03) di cui è stata
investita la Corte di Giustizia, miranti ad ottenere
una chiarificazione dei criteri che consentono di
accertare l’esistenza di una relazione del tipo
in house. Anche la sentenza in commento dimostra
siffatta difficoltà interpretativa, avendo ad oggetto
un affidamento diretto, e specificamente l’affidamento
del servizio di trasporto pubblico ad una società
a totale partecipazione pubblica, la AMTAB, da parte
del Comune di Bari.
Il TAR Puglia - Bari[10] ha chiesto alla Corte di
indagare se la norma di diritto interno – l’art.
113, comma 5, TUEL - sia in contrasto o meno con
i principi comunitari, e precisamente con gli obblighi
di trasparenza e libera concorrenza , nella parte
in cui non pone alcun limite alla libertà di scelta
dell’Amministrazione pubblica tra le diverse forme
di affidamento del servizio pubblico, ed in particolare
tra l’affidamento mediante procedura di gara ad
evidenza pubblica e l’affidamento diretto a società
da essa interamente controllata.
In particolare, la nuova disposizione dell’art.
113, comma 5, lett. c), che descrive la gestione
«interna» di un servizio pubblico secondo la definizione
che è stata data dalla Corte al punto 50 della sentenza
Teckal[11] e da cui emerge che la
gestione «interna» di un servizio pubblico non ricade
nella sfera di applicazione del diritto comunitario
relativo alle procedure d’appalto, avrebbe indotto
l’amministrazione comunale di Bari a non proseguire
la procedura d’appalto stessa.
Ricordo brevemente che la sentenza Teckal
è la più accurata elaborazione giurisprudenziale
in materia, ed in essa si rinvengono i tratti qualificanti
dell’in house providing; nel testo della
sentenza si legge che l’applicazione delle disposizioni
della direttiva “forniture” n. 93/36/CE deve essere
esclusa tutte le volte in cui il soggetto aggiudicatario
sia un ente sul quale la stazione appaltante abbia
un controllo analogo[12] a quello esercitato sui
propri servizi ed alla condizione che l’affidatario
realizzi la parte più importante della propria attività
con l’ente che lo controlla, sul presupposto che
tale rapporto non possa essere considerato come
instaurato tra soggetti distinti[13].
La fattispecie individuata dalla sentenza Teckal
va senz’altro intesa in modo severo[14], in quanto
rappresenta una deroga alla regola generale dell’affidamento
tramite gara.
D’altronde anche la Commissione Europea, nel suo
ruolo di custode dei Trattati dell’Unione, nel Libro
Verde del 2004[15], precisamente al punto 63, conferma
l’applicazione del diritto comunitario nel caso
di appalti pubblici e delle concessioni[16]., e
ne esclude tale attuazione solo quando siano presenti
i presupposti della sentenza Teckal; testualmente
si legge nel Libro Verde: “solo le entità che soddisfano
entrambe queste condizioni possono essere assimilate
a delle entità in house rispetto all’organismo
aggiudicatore e vedersi affidare dei compiti al
di fuori di una procedura concorrenziale”.
In sostanza i principi del Trattato dovrebbero frenare
le velleità delle amministrazioni di attribuire,
senza lo svolgimento di una gara, una concessione
di pubblici servizi ad una s.p.a., il cui capitale
sociale deve essere aperto a breve termine ad altri
capitali, in virtù dell’estensione dell’oggetto
sociale a nuovi importanti settori[17]. In effetti
la legittimità della gestione in house providing
resta sempre sensibile ad eventuali modifiche dell’assetto
societario che possano far venir meno gli originari
requisiti di affidamento: in tal caso, venendo a
mancare i presupposti di un sistema di gestione
che è più che altro appena consentito, se non addirittura
meramente tollerato in sede comunitaria, la conseguenza
non potrà che essere l’immediata decadenza dell’affidamento.
Bisognerebbe però valutare in concreto che se la
costituzione di un soggetto dedicato è idonea a
garantire economie di scala, riduzione dei costi
o razionalizzazione del bacino di utenza, l'opzione
dell'ente locale non si può esporre ad alcuna censura
solo perché escludente il ricorso al confronto competitivo[18].
Più volte la Corte ha ribadito il concetto[19]
della non obbligatorietà della concorrenza, anche
se la controparte contrattuale è un ente giuridicamente
distinto dall’autorità aggiudicatrice, nell’ipotesi
in cui l’autorità pubblica, che è un’autorità aggiudicatrice,
eserciti sull’ente distinto di cui trattasi un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e
in cui tale ente realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o con gli enti
locali che lo controllano[20].
Ponendo a confronto il nuovo testo dell’art. 113,
comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 267/00
s.m.i. con la giurisprudenza della Corte, si rileverà
che il legislatore italiano si è evidentemente conformato
ad essa.
Dunque la conformità della normativa nazionale con
la giurisprudenza della Corte, deve far parimenti
considerare compatibile con il diritto comunitario
qualsiasi decisione di un’amministrazione locale
che, a sua volta, risulti conforme a tale normativa.
Un altro punto saliente emerso dagli atti di causa
è che il Comune di Bari aveva mostrato l’intenzione
di cedere una partecipazione corrispondente all’80%
delle azioni della società AMTAB da esso detenute,
avviando a tal fine una procedura di gara ad evidenza
pubblica per la selezione del socio privato di maggioranza,
che comunque non ha avuto seguito.
È importante rilevare che il controllo che viene
esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice non
deve essere diluito per effetto della partecipazione,
«anche di minoranza», di un’impresa privata nel
capitale della società cui sia stata affidata la
gestione del servizio di cui trattasi e, dall’altro,
che la detta società deve realizzare la parte essenziale
delle proprie attività unitamente all’ente o gli
enti che la controllano.
Inoltre, è vero che nella fattispecie in esame vengono
soddisfatti i due criteri Teckal, ma bisogna
chiedersi se alla luce della recente posizione espressa
dalla Corte di Giustizia nella sentenza Modling[21],
non possa ritenersi che tali due criteri debbano
ritenersi integrati da «un terzo criterio», quello
della loro continuativa “soddisfazione successivamente
all’attribuzione alla società affidataria diretta
della gestione di un servizio pubblico” [22], nel
senso che i due detti criteri devono risultare soddisfatti
permanentemente.
Infatti, nell’ipotesi in cui, una volta soddisfatti
i due primi criteri all’atto dell’attribuzione della
gestione del servizio di cui trattasi, l’amministrazione
competente procedesse alla cessione di una parte,
«anche di minoranza», delle quote della società
interessata ad un’impresa privata, ne conseguirebbe
che – mediante una costruzione artificiale comprendente
varie fasi distinte, vale a dire la creazione della
società, l’attribuzione della gestione del servizio
di trasporto pubblico alla medesima e la cessione
di parte delle sue quote ad un’impresa privata –
la concessione di un servizio pubblico potrebbe
venire attribuita ad un’impresa ad economia mista
senza previa aggiudicazione in regime di concorrenza.
Nonostante la qualificazione giuridica di concessione
di servizi pubblici[23] data alla fattispecie in
esame, non giustifichi il fatto che l’amministrazione
non rispetti le regole fondamentali del Trattato
CE, l’eccezione è rappresentata dal caso in cui
il controllo esercitato sul concessionario dall’autorità
pubblica concedente sia analogo a quello che essa
esercita sui propri servizi, e se il detto concessionario
realizzi la parte più importante della propria attività
con l’autorità che lo detiene: esattamente la Corte
conclude confermando che la questione va risolta
dichiarando che gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE,
nonché i principi di parità di trattamento, di non
discriminazione sulla base della nazionalità e di
trasparenza non ostano ad una disciplina nazionale
che consente ad un ente pubblico di affidare un
servizio pubblico direttamente ad una società della
quale esso detiene l’intero capitale, a condizione
che l’ente pubblico eserciti su tale società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi, e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente che
la detiene[24].
In sostanza la formula gestionale prevista all’art.
113, comma 5, del TUEL si sostanzia in un recepimento
pieno dell’in house contemplato dalla
giurisprudenza della Corte ed in quanto tale risulta
conforme al diritto comunitario: ne discende che
i motivi di tutela della concorrenza, che giustificano
le norme comunitarie di aggiudicazione degli appalti
pubblici non si applicano e non limitano la facoltà
di scelta da parte delle amministrazioni a proposito
delle modalità di gestione dei servizi, dando tuttavia
luogo a possibili situazioni di monopolio. Verrebbe,
quindi, da concludere che quando l’eccezione diventa
la regola, come dimostrerebbe il caso di specie,
il primo che subisce gli effetti negativi sia il
mercato e indirettamente l’utenza.
Il paradosso è che la nuova disciplina, rispetto
alla precedente, stabilita dall’art. 35 della l.
448/2001, offre sicuramente il fianco a minori critiche
sotto il profilo della compatibilità con la normativa
comunitaria, quantunque essa risulti maggiormente
di chiusura al mercato. In definitiva, con l’attuale
sentenza, l’ordinamento comunitario affida le scelte
alla coscienza del legislatore nazionale.
Resta pertanto ferma la libertà per l’amministrazione
di scegliere se svolgere un dato servizio in proprio,
direttamente o tramite un soggetto interno, oppure
ricorrendo al mercato, mutando solo la disciplina
applicabile, e tutto questo in virtù della compatibilità
della normativa nazionale alla giurisprudenza comunitaria:
credo che bisognerebbe valutare meglio in concreto
gli effetti negativi anticoncorrenziali e discriminatori
che una situazione di tal genere potrebbe produrre
sul mercato.
Anche con questa sentenza non sembra che si sia
raggiunta una maggiore certezza giuridica in materia
di disposizioni comunitarie che disciplinano l'aggiudicazione
degli appalti e concessioni, al fine di un’applicazione
uniforme delle norme comunitarie da parte degli
Stati membri.
Le numerose ordinanze di rinvio da parte degli Stati
membri alla Corte di Giustizia rivelano che fino
ad ora la giurisprudenza della stessa Corte non
è stata in grado di fornire chiare indicazioni per
gli ambienti economici interessati e per i giudici
degli Stati aderenti. Tutti i procedimenti in corso
dimostrano quindi che i requisiti Teckal
non sono esattamente dei concetti determinati, il
che comporta tutta una serie di problemi giuridici
e di distinzioni problematiche, continuando a consentire
la trasformazione dell’eccezione alla regola, e
precludendo interi spazi di mercato alla scrupolosa
osservanza di principi, quali quelli di proporzionalità,
di residualità e di concorrenza, che si pongono
quali strumenti per la tutela di valori e di libertà
cardine dell’Unione Europea.
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[1] È noto che la locuzione in
house è stata utilizzata per la prima volta
nel Libro Bianco del 1998 - “Gli appalti pubblici
nell’Unione Europea”, COM(98) 143 def., 1.3.1998,
in cui la Commissione ha individuato alcune iniziative
da adottare per sollecitare la competitività in
due settori cruciali come gli appalti pubblici e
le concessioni, al fine di ottimizzare il funzionamento
del mercato unico - ed indica “gli appalti aggiudicati
all’interno della pubblica amministrazione”, ad
esempio tra amministrazione centrale e locale, o
tra un’amministrazione ed una società da questa
interamente controllata.
[2] A livello nazionale la riforma dei modelli di
erogazione, o di gestione, dei servizi pubblici
locali in modo conforme all’ordinamento comunitario
è dovuta alla finanziaria 2004, e precisamente è
contenuta nell'art. 14 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003,
n. 326 e con l'art. 4, comma 234, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, che ha modificato l’art.
113 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Con la controriforma
del 2003 è stato recuperato lo schema dell’affidamento
diretto, subordinato al rispetto di presupposti
particolarmente rigorosi rispetto al precedente
modello, che attuava una liberalizzazione del servizio
attraverso la sua esternalizzazione tramite gara.
È rilevante ricordare che le recenti modifiche dell'art.
113 si sono inserite nell’impegno dello Stato italiano
di risolvere concretamente il contrasto creatosi
con la Comunità Europea, con la procedura di infrazione
avviata in relazione alla disciplina dei servizi
pubblici locali, in cui si denunciava la violazione
delle disposizioni dettate in materia di appalti
nei settori esclusi (93/38/CEE) e nei servizi (92/50/CEE),
normativa che determinava una palese limitazione
della concorrenza intracomunitaria.
[3] Cfr. Caia G., Autonomia territoriale e concorrenza
nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali,
in www.giustizia-amministrativa.it.
[4] Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in
G.U. L 134 del 30 aprile 2004, 114 ss..
[5] Si veda il parere della Commissione del 14 agosto
2003 (COM 2003, n. 503), reperibile in www.europa.eu.int.
[6] Tale modifica prendeva spunto dalla sentenza
Teckal, ma tuttavia l’emendamento non era in grado
di chiarire le condizioni di applicazione della
giurisprudenza e pertanto rimaneva preferibile attenersi
alle soluzioni prospettate dalla sola giurisprudenza.
In sostanza, secondo la Commissione, la sentenza
Teckal lasciava irrisolte alcune questioni, e non
si riusciva a precisare i confini dell’appalto in
house.
[7] Si veda l’art. 23 della Direttiva 2004/17/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
in G.U. , L. 134 del 30 aprile 2004, 1 ss..
[8] L’art. 15 del Codice degli appalti prevedeva
gli affidamenti interni, stabilendo che “il presente
Codice non si applica all’affidamento di servizi,
lavori e forniture a società per azioni il cui capitale
sociale sia interamente posseduto da una o più amministrazioni
aggiudicatici, a condizione che queste ultime esercitino
un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi, e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con le amministrazioni
aggiudicatici. Nella Relazione all’art. 15 si legge:
“la norma reca la disciplina dei c.d. affidamenti
in house generalizzando il principio
stabilito nella sentenza Teckal, che ha fornito
un contributo decisivo alla definizione dell’in
house providing, delineandone i limiti
ed individuando i due criteri cumulativi, la cui
contemporanea sussistenza consente di sottrarre
alle procedure di aggiudicazione previste per gli
appalti pubblici tutti quei rapporti intercorrenti
tra una pubblica amministrazione ed un ente soggetto
all’influenza di quest’ultima”. In questo modo l’in
house providing assume un fondamento autonomo
rispetto alla clausola di esclusione dell’art. 6
della Direttiva 92/50/CEE. L’amministrazione può
prescindere dall’applicazione delle procedure di
aggiudicazione previste per gli appalti pubblici
qualunque sia l’oggetto e tanto può fare non in
virtù di apposite clausole di esclusione contenute
nelle rispettive normative di settore, ma piuttosto
perchè si è in presenza di un modello di organizzazione
meramente interno, qualificabile in termini di delegazione
interorganica. Infine non può che concludersi nel
senso di ritenere applicabile la normativa europea
tutte le volte in cui l’ente pubblico sia un soggetto
distinto sul piano formale dall’amministrazione
aggiudicatrice ed autonomo da essa sul piano decisionale,
indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata.
È importante sottolineare che interpretare l’eccezione
Teckal come riferita soltanto ai casi di delegazione
interorganica e di articolazioni della struttura
organizzativa dell’ente locale significa andare
al di là della sentenza stessa, in quanto in essa
non si rinviene alcun riferimento a tali categorie.
[9] Per quanto riguarda i settori speciali, il Codice
ha recepito l’art. 23 della Direttiva 2004/17/CE
con l’art. 218 “Appalti aggiudicati ad un’impresa
comune avente personalità giuridica o ad un’impresa
collegata”.
[10] TAR Puglia Bari, Ordinanza 22 luglio 2004 n.
885.
[11] Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, n. 107,
Teckal, in Riv. It. Dir. Pubbl.Com., 2001, p.1393.
Il punto 50 così recita: “A questo proposito, conformemente
all'art. 1, lett. a), della direttiva 93/36, basta,
in linea di principio, che il contratto sia stato
stipulato, da una parte, da un ente locale e, dall'altra,
da una persona giuridicamente distinta da quest'ultimo.
Può avvenire diversamente solo nel caso in cui,
nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona
di cui trattasi un controllo analogo a quello da
esso esercitato sui propri servizi e questa persona
realizzi la parte più importante della propria attività
con l'ente o con gli enti locali che la controllano”.
[12] Il controllo analogo, ad avviso delle istituzioni
comunitarie, va inteso come un rapporto equivalente,
ai fini degli effetti pratici, ad una relazione
di subordinazione gerarchica; tale situazione si
verifica in particolare quando sussiste un controllo
gestionale e finanziario dell'ente pubblico sull'ente
societario. Cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 168/05.
Si veda la Circolare del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le politiche comunitarie, 19
ottobre 2001 n. 12727, “Affidamento a società miste
della gestione dei servizi pubblici locali”. Per
un commento a tale provvedimento si veda Guccione
C., Le concessioni di servizi pubblici: la Circolare
Buttiglione e gli orientamenti comunitari e nazionali,
in Giornale di Diritto Amministrativo, 2002, p.
1009 ss..
[13] I requisiti che devono sussistere perché ricorra
la fattispecie in house sono tre: i) il capitale
interamente pubblico della società; ii) l’esercizio,
da parte degli enti locali soci, di un controllo
sulla società analogo a quello esercitato sui propri
servizi; iii) la realizzazione, da parte della società,
della quota più importante della propria attività
con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
[14] In modo emblematico l’Avvocato Generale Georges
Cosmas si è espresso nelle sue conclusioni nella
causa Teckal, affermando che “se ammettiamo la possibilità
per le amministrazioni aggiudicatici di potersi
rivolgere a enti separati, al cui controllo procedere
in modo assoluto o relativo, per la fornitura di
beni in violazione della normativa comunitaria in
materia, ciò aprirebbe gli otri di Eolo per elusioni
contrastanti con l’obiettivo di assicurare una libera
e leale concorrenza che il legislatore comunitario
intende conseguire attraverso il coordinamento delle
procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici”.
[15] Libro Verde relativo ai parternariati pubblico-privati
ed al diritto comunitario degli appalti pubblici
e delle concessioni, della Commissione delle Comunità
Europeee, Bruxelles, 30 aprile 2004, COM (2004)
327, reperibile in www.europa.eu.int..
[16] Cfr. Cons. Stato, sez, V, sent. n. 2294/2002,
pronuncia in cui i Giudici di Palazzo Spada hanno
espresso il convincimento in merito alla necessità
di applicazione dei principi comunitari alla materia
degli appalti pubblici, quali il divieto di discriminazione
basato sulla nazionalità dei concorrenti, della
libera circolazione delle merci, della libertà di
stabilimento, della libera prestazione dei servizi,
della parità di trattamento, della trasparenza e
della proporzionalità, come d’altronde era stato
illustrato dalla stessa Commissione Europea nella
Comunicazione Interpretativa del 12 aprile del 2000
in cui chiariva che “gli affidamenti e le concessioni
di servizi pubblici locali non rientrano nella sfera
di applicazione né della direttiva 93/38/CEE, sui
c.d. settori esclusi (recepita con D.Lgs. 158/95
s.m.i.), né della direttiva 92/59/CEE (recepita
con D.Lgs. 157/95 s.m.i.), ma che anche quando le
concessioni non siano disciplinate da apposite direttive,
sono comunque sottoposte ai principi ed alle norme
del Trattato”. Vedi Comunicazione Interpretativa
della Commissione Europea del 12 aprile 2000, in
G.U.C.E. 121/5 del 29 aprile 2000. Per un approfondimento
si veda Carbone, Caringella, De Marzo, L’attuazione
della legge quadro sui lavori pubblici, Commentario,
Ipsoa, 2000.
[17] Corte di Giustizia, sentenza 13 ottobre 2005,
causa C- 458/03, Parking Brixen. Si veda Clarizia
A., La Corte suona il de profundis per l’in
house, in www. Giustamm.it..
[18] Caia G., Autonomia territoriale e concorrenza
nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali,
cit..
[19] Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 11 gennaio
2005, causa C- 26/03, Stadt Halle. Secondo la Corte
nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice
intenda concludere un contratto a titolo oneroso
relativo a servizi rientranti nell’ambito di applicazione
ratione materiae della direttiva 92/50/CEE
con una società da essa giuridicamente distinta,
nella quale la detta amministrazione detiene una
partecipazione insieme con una o più imprese private,
le procedure di affidamento degli appalti pubblici
previste dalla citata direttiva debbono sempre essere
applicate, il che si giustifica sulla base del rapporto
esistente tra un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione
aggiudicatrice, ed i suoi servizi, e sottostà a
considerazioni e ad esigenze proprie del perseguimento
di obiettivi di interesse pubblico.Per contro, qualunque
investimento di capitale privato in un’impresa obbedisce
a considerazioni proprie degli interessi privati
e persegue obiettivi di natura differente. In questo
caso il concetto di controllo analogo viene legato
all’elemento teleologico degli obiettivi di interesse
pubblico che devono essere perseguiti sia dal committente
sia dall’impresa affidataria, facendo discendere
da esso l’assunto che l’affidamento diretto in
house possa essere compatibile con l’ordinamento
comunitario solo se sia disposto a favore di una
società a totale partecipazione pubblica, limitando
in tal modo gli affidamenti in house.
Si veda il contributo di Clarizia A., Il privato
inquina: gli affidamenti in house solo a
società a totale partecipazione pubblica, in www.Giustamm.it..
[20] Secondo la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo
la normativa europea in tema di appalti pubblici,
in particolare di servizi, non trova invece applicazione
quando manchi un vero e proprio rapporto contrattuale
tra due soggetti, come nel caso, secondo la terminologia
della Corte, di delegazione interorganica o di servizio
affidato, in via eccezionale in house. A
riguardo, a livello nazionale, il Consiglio di Stato
ha reputato idoneo ad escludere l’obbligo di gara
l’utilizzo dello schema societario alla sola condizione
che la partecipazione pubblica risultasse tale da
garantire il controllo della società da parte dell’ente
di riferimento. Si veda Cons Stato, sez. V, sent.
n. 679/2004, in cui è stato ritenuto legittimo l’affidamento
diretto del servizio di rilevanza industriale (con
la nuova denominazione “servizio di rilevanza economica”)
di spezzamento, raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti urbani ad una SPA a capitale interamente
pubblico, “a condizione che l’ente o gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla società
un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi, e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente o gli
enti che la controllano”. Per un approfondimento
si veda Riccio M., La dubbia sanabilità degli affidamenti
in house providing, in Urbanistica e Appalti,
6/2004, pp. 689 ss..
[21] Corte di Giustizia, sentenza 10 novembre 2005,
causa C-29/04, Commissione/Austria (Modling),
riguardante l’affidamento diretto del servizio di
smaltimento dei rifiuti da parte di un comune austriaco
ad una società a capitale interamente pubblico,
le cui quote azionarie di minoranza erano state
successivamente cedute ad una società privata. In
detta pronuncia, la Corte, confermando quanto rappresentato
nella sentenza Stadt Halle, sull’impossibilità di
ricondurre allo schema in house l’affidamento
di un servizio a società a capitale misto pubblico
privato, ha approfondito il tema, affermando che
“esaminare l’aggiudicazione dell’appalto di cui
si stratta considerando esclusivamente la data in
cui è avvenuta, senza tener conto degli effetti
della cessione in termini molto brevi del 49% delle
quote della società, comprometterebbe l’effetto
utile della direttiva 92/50/CEE. La realizzazione
dell’obiettivo perseguito da quest’ultima, ossia
la libera circolazione dei servizi e l’apertura
alla concorrenza, sarebbe compromessa se le autorità
aggiudicatici potessero ricorrere a manovre dirette
a celare l’aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi a società ad economia mista”.
[22] Cfr. il punto 19 delle Conclusioni dell’Avvocato
Generale L.A. Geelhoed, presentate il 12 gennaio
2006, nella causa C- 410/04.
[23] La concessione di servizi è definita dalla
direttiva 2004/18/CE, all’art.1, comma 4, come un
contratto che presenta le stesse caratteristiche
di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione
del fatto che il corrispettivo della fornitura di
servizi consiste unicamente nel diritto di gestire
i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
L’esigenza di definire questa tipologia di gestione
dei servizi pubblici deriva dal confronto fra interesse
nazionale a regolamentare l’istituto in via esclusiva,
e l’interesse comunitario all’apertura dello stesso
istituto al mercato, anche attraverso forme di parternariato
pubblico-privato.
[24] Corte di Giustizia, sentenza 6 aprile 2006,
C-410/04, ANAV/ Comune di Bari e AMTAB Servizio.
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