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| n. 5-2006 - © copyright |
MARIA CRISTINA CAVALLARO
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| Della nullità del provvedimento
per mancanza di uno degli elementi essenziali
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Convegno di studi
Il diritto amministrativo degli anni 2000
Itinerari legislativi e interpretazioni giurisprudenziali
Avezzano – L’Aquila, 2-3 dicembre 2005
1. Scopo di questo breve intervento è quello
di soffermare l’attenzione dell’interprete su un
particolare profilo della nullità del provvedimento
amministrativo.
Ai sensi dell’art. 21 septies della novellata
legge 241/1990, «è nullo il provvedimento per mancanza
di uno degli elementi essenziali». La norma
evoca la disposizione contenuta nell’art. 1418 c.c.,
che sanziona con la nullità il contratto che manchi
di uno dei suoi requisiti essenziali: e tuttavia,
mentre nell’impianto codicistico il legislatore
ha precisato, all’art. 1325 c.c., quali sono i requisiti
essenziali del contratto, disposizione analoga è
assente nell’odierna legge sul procedimento amministrativo.
Ritengo che sia compito dell’interprete tentare
di colmare la lacuna normativa, da più parti lamentata[1],
e individuare gli elementi del provvedimento amministrativo.
2. Com’è noto, agli inizi del secolo trascorso,
la dottrina amministrativistica, sensibile agli
stimoli della pandettistica tedesca[2], aveva tentato
di definire i caratteri dell’atto amministrativo
seguendo il modello del negozio giuridico: così,
secondo Ranelletti, gli atti amministrativi vanno
distinti in negozi giuridici, ossia atti giuridici
i cui effetti sono voluti dall’agente, e meri atti,
che producono effetti, ma non in quanto voluti dall’agente,
bensì in quanto previsti dalla legge[3]. Nella costruzione
di Cammeo si distinguono, non senza forzature, elementi
essenziali dell’atto amministrativo, che sono la
capacità dell’agente, la volontà, e i relativi vizi,
la causa, l’oggetto dell’atto e la forma; nonché
elementi accidentali, che sono la condizione, il
termine e il modo[4].
Mancava, a quel tempo, una distinzione tra atti
interni al procedimento amministrativo ed atti produttivi
di effetti esterni, nei riguardi di soggetti terzi
rispetto all’amministrazione: la distinzione riguardava
la volontarietà degli effetti dell’atto,
sicché l’atto conclusivo del procedimento era inteso
quale «atto di volontà», che si contrapponeva «agli
atti amministrativi di conoscenza»[5].
Fu Giannini che, nel criticare la teoria dell’atto
amministrativo come negozio giuridico, individuò
delle caratteristiche autonome del provvedimento
amministrativo, affrancando così lo studio degli
atti dei pubblici poteri dalle influenze della pandettistica.
Per Giannini, il provvedimento amministrativo è
l’atto attraverso il quale la pubblica amministrazione
provvede alla cura di un interesse pubblico,
quell’interesse pubblico primario, per usare una
terminologia cara a Giannini, di cui essa è, per
legge, attributaria[6]. Il provvedimento è atto
unilaterale, in quanto capace di produrre i suoi
effetti attraverso una manifestazione di volontà
proveniente da un unico soggetto, la pubblica amministrazione;
è espressione dell’autorità, in quanto «comprime
o sopprime la libertà di taluni amministrati»[7];
è, infine, un atto tipico, in quanto è la legge
che ne predetermina il contenuto[8].
La giurisprudenza, dal canto suo, in qualche pronuncia
ha accolto il principio della nullità del provvedimento
per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali:
si legge in una delle più note pronunce sul tema
che «l’eccezionale ipotesi di nullità di un atto
amministrativo è limitata ai casi di mancanza assoluta
di un elemento essenziale dell’atto stesso, necessario
“ex lege” a costituirlo, quale può essere
la radicale carenza di potere da parte dell’autorità
procedente ovvero il difetto della forma, della
volontà, dell’oggetto o del destinatario»[9].
3. Quanto alle novità introdotte dal legislatore,
può essere utile riprendere l’originaria formulazione
del d.d.l. n. 4860 A.S., presentato alla XIII legislatura,
il cui art. 8 disponeva[10]:
«È nullo il provvedimento amministrativo:
che è stato adottato in carenza della forma richiesta
sotto pena di nullità da legge o regolamento;
che è stato adottato da un ente pubblico locale
incompetente per territorio;
che è stato adottato in carenza di oggetto o contenuto
determinato o determinabili;
che è destinato a soggetto inesistente».
Questa formulazione, anche se non contiene un’indicazione
esplicita degli “elementi essenziali”, in qualche
modo li presuppone, o ne presuppone alcuni: la forma
(quando sia richiesta a pena di nullità), l’oggetto
(esistenza, determinazione o determinabilità). Rinvia
anche al soggetto: l’autore del provvedimento (nullo
l’atto adottato al di fuori della competenza per
territorio), il destinatario (la sua inesistenza
determina la nullità del provvedimento).
Il testo definitivo dell’art. 21 septies
non fornisce, invece, ausilio alcuno nella identificazione
degli elementi essenziali. Rimette tale compito
alla dottrina e alla giurisprudenza.
4. Proviamo a ragionare a partire dalle categorie
civilistiche.
Anzitutto la volontà. Ogni provvedimento
amministrativo è espressione di una precisa volontà
dell’organo. L’assenza di volontà dovrebbe rappresentare
la prima ipotesi di provvedimento nullo. Tale ipotesi
può essere ricondotta, ad esempio, all’incapacità
naturale della persona fisica titolare dell’organo,
che provvede «in istato di pazzia, di delirio febbrile,
di suggestione ipnotica e simili», come ci ha insegnato
Ranelletti[11]. Ovvero all’ipotesi, non necessariamente
scolastica, del funzionario che firma il provvedimento
perché costretto con la minaccia.
In realtà, l’assunto che la volontà sia un elemento
essenziale del provvedimento si scontra, a prescindere
dai casi limite sopra richiamati, con un dato strutturale
delle organizzazioni pubbliche: la volontà che l’amministrazione
manifesta attraverso i suoi organi è una volontà
procedimentalizzata, che si palesa attraverso la
necessaria scansione in fasi dell’agire amministrativo[12].
Possiamo immaginare che in talune ipotesi la violazione
delle norme che presiedono al procedimento di formazione
della volontà dell’organo è così grave da rendere
il procedimento nullo? Tale, ad esempio, potrebbe
essere l’ipotesi di un provvedimento adottato in
mancanza della preventiva e necessaria valutazione
di impatto ambientale.
Diversa dalla volontà è la capacità, la cui
qualificazione è ambigua anche in diritto civile:
non è elemento del contratto perché inerisce al
soggetto e non all’atto: ma nello stesso tempo refluisce
sull’atto che è annullabile se posto in essere da
soggetto incapace di contrarre (art. 1425 c.c.).
Possiamo dire che tale disciplina sia estensibile
al provvedimento? Anche qui la conclusione parrebbe
diversa.
Il provvedimento adottato dal dirigente il cui incarico
sia stato revocato o annullato può ritenersi nullo:
sulla falsa riga di quanto dispone il d.l. 293 del
1994, convertito in legge con la l. 444/1994, che
in materia di proroga degli organi amministrativi
dispone la nullità degli atti adottati dall’organo
il cui mandato sia cessato e sia altresì scaduto
il termine di proroga[13]. Nullo è pure il provvedimento
adottato dall’organo collegiale che abbia deliberato
in mancanza del quorum strutturale[14]: ossia
in una palese condizione di incapacità.
E veniamo alla causa. Tradizionalmente, si
dice, essa coincide con il perseguimento dell’interesse
pubblico: e poiché ogni provvedimento amministrativo
è funzionale alla realizzazione dell’interesse
pubblico, non è ipotizzabile un provvedimento
che manchi di una sua causa[15].
Anche qui, però, si potrebbe ipotizzare una soluzione
diversa. È possibile, cioè, immaginare un provvedimento
che non è finalizzato alla cura di un interesse
pubblico? Così ad esempio, il provvedimento di espropriazione
che manchi della preventiva dichiarazione di pubblica
utilità: l’assenza della dichiarazione di p.u.,
in questo caso, impedisce che l’espropriazione sia
preordinata alla realizzazione della pubblica utilità.
Ovvero il diniego di concessione edilizia adottato
in previsione della realizzazione di una scuola
nella zona in cui ricade il terreno, ove il privato
intende costruire.
L’ipotesi non è astratta: in una nota sentenza[16]
la Corte di Cassazione si occupò di una vicenda
così sintetizzabile[17]. Nel 1939 Tizio chiese all’amministrazione
comunale l’autorizzazione ad edificare un immobile,
sulla base del relativo progetto allegato alla domanda.
L’amministrazione rispose negativamente, motivando
il diniego con la necessità che su quel fondo fosse
costruita una scuola, senza che però la stessa amministrazione
avesse emesso la doverosa dichiarazione di pubblica
utilità. Questa, invece, fu emessa a distanza di
12 anni, cioè nel 1951 e, poi, nel 1957 fu adottato
il relativo decreto di espropriazione[18]. La questione
oggi è la seguente: il provvedimento che nega al
privato di costruire, in virtù di un’ipotetica
modifica al Piano regolatore, può oggi essere ritenuto
nullo per mancanza della realizzazione dell’interesse
pubblico che l’amministrazione deve perseguire?
Sono ben consapevole del fatto che questa tipologia
di vizio tradizionalmente confluisce nel vizio di
eccesso di potere, inteso come vizio tipico della
discrezionalità[19]. Sul punto, la giurisprudenza
del Consiglio di Stato ha affermato che: «non può
parlarsi di inesistenza dell’atto amministrativo
allorché si discuta unicamente vizi del procedimento
che lo ha preceduto, in ciò risolvendosi la mancata
corrispondenza del procedimento concreto al relativo
paradigma normativo, e, perciò, delle modalità di
esercizio del potere che fa capo all'amministrazione
e di cui questa si è avvalsa; in tali ipotesi il
vizio non attiene alla esistenza dell’atto finale,
che rimane integro nei suoi elementi essenziali
e costitutivi, ma alla validità dello stesso e dei
suoi presupposti e, quindi, alla legittimità del
complessivo comportamento tenuto dall’autorità»[20].
È evidente, tuttavia, che, mentre prima l’unica
specie di invalidità dell’atto amministrativo, normativamente
prevista, era l’illegittimità intesa come annullabilità[21],
oggi l’interprete deve misurarsi con una nuova specie,
che è appunto la nullità del provvedimento: sicché
non è da escludere che quelle ipotesi di invalidità
che un tempo necessariamente dovevano trovare collocazione
nel vizio di eccesso di potere, oggi potrebbero
avere una rilevanza diversa.
Sotto tale profilo, un aiuto può ricavarsi dall’art.
3 della legge 241 del 1990, secondo il quale la
motivazione del provvedimento deve indicare «i presupposti
di fatto e le ragioni di diritto» che hanno indotto
l’amministrazione ad adottare il provvedimento.
Sia chiaro: non è la mancanza di motivazione a determinare
la nullità del provvedimento, ma è l’assenza dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche
che ne giustificano l’adozione[22].
Ad esempio, per riprendere la disciplina della proroga
degli organi amministrativi, l’art. 3 della l. n.
444/94 prevede la nullità del provvedimento adottato
dall’organo in regime di proroga, laddove
si tratti di un atto di straordinaria amministrazione,
per il quale tuttavia non sussistono i presupposti
di indifferibilità e urgenza (presupposti che per
legge devono essere adeguatamente motivati).
Non è questo un caso nel quale mancano “le ragioni
giuridiche e i presupposti di fatto” necessari all’adozione
del provvedimento?
Il provvedimento amministrativo deve disporre in
ordine ad un determinato oggetto, ha un suo
contenuto tipico. Sotto questo profilo, non è tanto
la mancanza dell’oggetto, intesa come impossibilità
di determinarlo compiutamente, a rendere nullo il
provvedimento (come richiede l’art. 1346 c.c., secondo
il quale l’oggetto del contratto deve essere, oltre
che lecito e possibile, anche determinato o determinabile;
e come richiedeva il precedente d.d.l. del quale
s’è fatto cenno all’inizio, per il quale era nullo
il provvedimento «adottato in carenza di oggetto
o contenuto determinato o determinabili»).
Poiché l’oggetto del provvedimento è tipico, non
sembra potersi parlare della sua mancanza. È tuttavia
possibile che l’amministrazione adotti un provvedimento,
senza che si trovi nella materiale disponibilità
dell’oggetto: così ad esempio, è nullo il decreto
di espropriazione in ordine ad un bene del quale
l’amministrazione sia già divenuta proprietaria
per effetto di un’occupazione acquisitiva[23].
D’altra parte, se guardiamo le ipotesi di nullità
del provvedimento già tipizzate dal legislatore,
possiamo verificare che è nullo il provvedimento
con il quale si dispone l’assunzione di un dipendente,
senza avere preventivamente espletato la selezione
concorsuale (art. 3 del T.U. n. 3 del 1957[24]);
ovvero è nullo il provvedimento con il quale si
assegna un dipendente dell’amministrazione allo
svolgimento di mansioni superiori (art. 52 del T.U.
sul p.i.). Si tratta di ipotesi per le quali, a
mio avviso, la scelta della nullità da parte del
legislatore è dovuta proprio al fatto che ci si
trova in presenza di provvedimenti nei quali l’amministrazione
non si trova nella disponibilità dell’oggetto.
La forma. Un tempo si riteneva che vigesse
nel diritto amministrativo il principio della libertà
delle forme; oggi al contrario, dall’esigenza che
ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato
(art. 3, l. 241/90) possiamo ricavare un’indicazione
nel senso della necessità della forma scritta[25].
Sicché il provvedimento che manchi della forma scritta
è un provvedimento nullo, salvo che la legge non
disponga diversamente.
Come ad esempio, nel caso del silenzio c.d. provvedimentale,
ipotesi nella quale la legge collega all’inerzia
serbata dall’amministrazione l’effetto di accogliere
o negare l’istanza del privato. In tal caso è evidente
che la necessità della forma scritta è negata in
radice dal legislatore. Ma se l’amministrazione
intende produrre un effetto diverso da quello che
si avrebbe in caso di inerzia, essa deve provvedere
esplicitamente, cioè in forma scritta.
Anche l’art. 11 della legge sul procedimento può
offrire qualche indicazione utile al riguardo: la
norma prescrive la forma scritta a pena di nullità
in caso di accordi tra privati e pubblica amministrazione.
Si tratta di accordi che confluiscono nel provvedimento
finale, ovvero lo sostituiscono (fra l’altro, oggi,
con la novella del 2005 il ricorso allo strumento
dell’accordo sostitutivo è generalizzato, non essendo
più richiesto che sia la legge ad ammetterne l’utilizzo).
Perché, pertanto, il provvedimento dovrebbe avere
qualunque forma, mentre l’accordo che lo precede
o lo sostituisce deve essere concluso in forma scritta
a pena di nullità? Nel codice civile esiste il principio
inverso, per cui l’art. 1351 dispone che il contratto
preliminare deve essere stipulato, a pena di nullità,
nella stessa forma che l’ordinamento prescrive per
il contratto definitivo.
5. Qualche notazione finale.
Anzitutto, come da più parti evidenziato, la disciplina
della nullità del provvedimento è fortemente penalizzata
dall’assenza di una disciplina del regime
della nullità, volta a chiarire quale sia il giudice
competente (eccetto che nel caso di provvedimento
elusivo del giudicato, dove c’è una giurisdizione
esclusiva – e di merito? – del giudice amministrativo),
entro che tempo impugnare il provvedimento, o agire
in giudizio, ove la giurisdizione debba ritenersi
del giudice ordinario, e che tipo di sentenza deve
adottare il giudice. Con la conseguenza che: o la
norma sulla nullità del provvedimento rimarrà, di
fatto, inapplicata, proprio per la difficoltà di
assegnare un regime alla nullità stessa; ovvero,
soprattutto nel caso di provvedimento nullo per
mancanza degli elementi essenziali, il cittadino
preferirà impugnare l’atto dinanzi al giudice amministrativo,
al fine di ottenerne l’annullamento, sicché le ipotesi
di nullità ridonderanno, ancora una volta, nella
disciplina dell’annullabilità[26].
Ciò detto, si deve registrare un’oggettiva difficoltà
nella quale si trova dell’interprete, che deve misurarsi
con una disposizione così ermetica, qual è quella
contenuta nell’art. 21 septies; soprattutto
ove si tenga in considerazione anche il nuovo regime
dell’annullabilità delineato dall’art. 21 octies.
Nel precedente assetto normativo, l’unica ipotesi
di invalidità dell’atto amministrativo era quella
della sua illegittimità, ipotesi alla quale applicare
il regime dell’annullabilità[27] (le ipotesi di
nullità del provvedimento normativamente previste
erano assai limitate e confinate a casi eccezionali;
altre ipotesi di nullità erano state individuate
dalla dottrina e, in parte, accolte dalla giurisprudenza).
Oggi, invece, ci troviamo di fronte una legge sul
procedimento che definisce le ipotesi di nullità
del provvedimento, quelle di annullabilità e quelle
in cui il provvedimento, adottato in violazione
di norme sul procedimento o sulla forma degli atti,
non è annullabile se l’amministrazione dimostra
che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato.
Posto che tutte le specie di invalidità consistono
in una difformità dell’atto rispetto al parametro
fissato dalla legge[28], quando tale difformità
è così macroscopica da essere sanzionata con la
nullità, quando invece è di minore entità tale da
giustificare l’annullamento e quando infine attiene
alla forma dell’atto o riguarda norme sul procedimento?
Così ad esempio, s’è detto che dovrebbe essere considerato
nullo il provvedimento che manchi della volontà.
E tuttavia, com’è noto, e come s’è già detto, la
volontà della pubblica amministrazione è una volontà
procedimentalizzata. Ebbene: quando la violazione
delle norme sul procedimento per la formazione della
volontà assume una rilevanza tale da potere affermare
che il provvedimento adottato è nullo per mancanza
di uno dei suoi elementi essenziali e quando invece
la violazione è di minor peso, tale da non inficiare
la validità dell’atto finale, se l’amministrazione
dimostra in giudizio che il suo contenuto non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato?
Oppure: la forma è elemento essenziale del provvedimento
e la sottoscrizione del funzionario che materialmente
adotta l’atto è ritenuta indispensabile ai fini
della validità del provvedimento medesimo[29]. Ma
in presenza dell’art. 21 octies, che rilievo
dovrà darsi alla mancanza della sottoscrizione?
È un vizio che incide sulla forma dell’atto, ovvero
potrà essere considerata con maggiore rigore, sino
a sanzionare con la nullità il provvedimento che
manca della firma del funzionario?
Tutto ciò, evidentemente si traduce in un danno
per il cittadino e per la certezza del diritto[30].
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[1] La riforma della l. n. 241 del
1990 è stata ampiamente commentata su www.giustamm.it;
si veda, in particolare, per ciò che qui interessa
F. Cardarelli, V. ZenoZencovich, Osservazioni
sulla “nullità” del provvedimento amministrativo
e sulla sua autonomia teorica e normativa dalla
“nullità” civilistica; F. Satta, La riforma
della legge 241/90: dubbi e perplessità; F.
Fracchia – M. Occhiena, Teoria dell’invalidità
dell’atto amministrativo e art. 21-octies,
l. 241/1990: quando il legislatore non può e non
deve; R. Chieppa, Il nuovo regime dell’invalidità
del provvedimento amministrativo; C. Varrone,
Nullità e annullabilità del provvedimento
amministrativo. Si veda, inoltre M. R. Spasiano,
Articolo 21 septies. Nullità del provvedimento,
in La pubblica amministrazione e la sua azione,
Torino 2005, 551.
[2] Sull’influenza della pandettistica nella scienza
amministrativistica si rinvia a M.S. Giannini, Profili
storici della scienza del diritto amministrativo,
in Studi Sassaresi, vol. XVIII, Sassari 1940,
ripubblicato in Scritti, vol. II, Milano
2002, p. 147.
[3] O. Ranelletti, Atti amministrativi (1937),
oggi ripubblicato in Scritti giuridici scelti,
vol. III, Napoli 1992, p. 713.
[4] F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo,
Padova 1914, pp. 1212 e 1233.
[5] Cfr. F.G. Scoca, La teoria del provvedimento
dalla sua formulazione alla legge sul procedimento,
in Le trasformazioni del diritto amministrativo,
Milano 1995, p. 259.
[6] M.S. Giannini, Atto amministrativo (voce),
in Enc. del dir., Milano 1959.
[7] M.S. Giannini, Atto amministrativo (voce),
cit.
[8] M.S. Giannini, Atto amministrativo (voce),
cit. La teorizzazione di Giannini sul provvedimento
amministrativo si è consolidata, nel corso degli
anni, ed è stata comunemente accolta dalla dottrina
e dalla giurisprudenza successive, sino a costituire,
ancora oggi, il modello al quale occorre necessariamente
riferirsi in uno studio sulla forma di manifestazione
della potestà amministrativa. Sul punto v. F.G.
Scoca, La teoria del provvedimento dalla sua
formulazione alla legge sul procedimento, cit.,
p. 307.
[9] Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 1984, n. 552,
in Giur. It. 1985, III, 1, 91.
[10] Sul regime della nullità dell’atto amministrativo
prima dell’entrata in vigore della l. 15 del 2005
si veda A. Bartolini, La nullità del provvedimento
nel rapporto amministrativo, Torino 2002; M.
D’Orsogna, Il problema della nullità in diritto
amministrativo, Milano 2004.
[11] O. Ranelletti, Atti amministrativi,
cit., p. 713.
[12] M.S. Giannini, Diritto amministrativo,
Milano 1988.
[13] Art. 6; così come è nullo il provvedimento
adottato in regime di proroga, ma che non rientri
tra gli atti di ordinaria amministrazione e manchi
del carattere della indifferibilità e urgenza (art.
3): sul punto v. infra.
[14] Cfr. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo,
Napoli 1989.
[15] Cfr. A. Contieri, Le nuove patologie della
funzione amministrativa tra inesistenza, nullità
ed annullabilità degli atti, Relazione al Convegno
“Il diritto amministrativo degli anni 2000. Itinerari
legislativi e interpretazioni giurisprudenziali”,
Avezzano-L’Aquila, 2-3 dicembre 2005..
[16] Cass. sez. I, 8 giugno 1961, n. 1324, in Foro
amm. 1961, II, 487.
[17] La sentenza è stata commentata da G. Miele,
Introduzione al tema, in AA.VV., Atti
del convegno nazionale sull’ammissibilità del risarcimento
del danno patrimoniale derivante da lesione di interessi
legittimi, Milano 1965, p. 14.
[18] La vicenda proseguì con un’opposizione alla
stima dell’indennità quantificata dall’amministrazione,
attraverso la quale il proprietario chiedeva che
nella stessa indennità venisse calcolato il maggior
valore che avrebbe acquistato l’immobile se, conformemente
al Piano regolatore dell’epoca, si fosse edificato
quindici anni prima. La Corte d’appello giudicò
convincenti le ragioni di Tizio e la Cassazione
confermò la sentenza d’appello respingendo il ricorso
del Comune.
[19] Sui limiti del sindacato giudiziario sulla
discrezionalità per mezzo del sindacato sull’eccesso
di potere si rinvia a C. Marzuoli, Discrezionalità
amministrativa e sindacato giudiziario: profili
generali, in V. Parisio (a cura di), Potere
discrezionale e controllo giudiziario, Milano
1998, pp. 91-94.
[20] Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 1984, n. 552,
cit.
[21] Sul punto si veda G. Corso, Manuale di diritto
amministrativo, cit., p. 243.
[22] La questione è assai complessa e meriterebbe
senz’altro un maggiore approfondimento, che in questa
sede non è consentito. Sulla rilevanza dello “scopo
giuridico” dei provvedimenti amministrativi si veda
M.S. Giannini, L’interpretazione dell’atto amministrativo
e la teoria giuridica generale dell’interpretazione,
in M.S. Giannini, Scritti, vol. I, Milano
2000, p. 260. Sul rapporto evidente tra il requisito
del perseguimento dell’interesse pubblico e la causa
del contratto si veda G. Corso, Manuale di diritto
amministrativo, Torino 2003, p. 194.
[23] Cfr. Cass. 28 marzo 1990, n. 2534.
[24] Sulla questione in realtà il Consiglio di stato
ha ritenuto che si tratti di un’ipotesi di nullità
per violazione di norme imperative: Cons. Stato,
Ad. Plen., 29 febbraio 1992, n. 2.
[25] G. Corso, Manuale di diritto amministrativo,
cit., p. 192.
[26] In giurisprudenza, tra le prime pronunce che
hanno fatto applicazione dell’art. 21 septies
si veda: Tar Puglia, Bari, sez. III, 26 ottobre
2005, n. 4581, ove però si invoca il difetto assoluto
di giurisdizione come ipotesi di nullità. La sentenza
è tuttavia interessante poiché il giudice risolve
il problema del regime giuridico dell’azione di
nullità ritenendo che “l’inammissibilità di formali
statuizioni dichiarative della nullità di un atto
amministrativo non impedisce che ad analogo risultato
possa pervenirsi mercè la pronuncia di annullamento”.
Ma è come dire che il giudice amministrativo annulla
un provvedimento nullo.
[27] Sul punto si veda G. Corso, Manuale di diritto
amministrativo, cit., p. 243.
[28] Si veda al riguardo G. Corso, Validità (dir.
amm.), in Enc. Dir., Milano 1993.
[29] In realtà, la giurisprudenza sull’argomento
ha ormai individuato un orientamento unitario, secondo
il quale «se la firma apposta in calce ad un provvedimento
amministrativo è illeggibile, tale atto non è automaticamente
invalido per l’impossibilità di individuarne l’autore,
se dall'atto stesso risultino altri elementi che
consentano la predetta individuazione». Cons. Stato,
sez. VI, 21 agosto 2002, n. 4246, in Riv. Cancellerie
2002, 74.
[30] M. Immordino, Certezza del diritto e amministrazione
di risultato, in M. Immordino - A. Police (a
cura di) Principio di legalità e amministrazione
di risultati, Torino 2004, 15 ss.
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