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n. 5-2006 - © copyright

 

MARIA CRISTINA CAVALLARO

Della nullità del provvedimento per mancanza di uno degli elementi essenziali


Convegno di studi
Il diritto amministrativo degli anni 2000
Itinerari legislativi e interpretazioni giurisprudenziali
Avezzano – L’Aquila, 2-3 dicembre 2005




1.
Scopo di questo breve intervento è quello di soffermare l’attenzione dell’interprete su un particolare profilo della nullità del provvedimento amministrativo.
Ai sensi dell’art. 21 septies della novellata legge 241/1990, «è nullo il provvedimento per mancanza di uno degli elementi essenziali». La norma evoca la disposizione contenuta nell’art. 1418 c.c., che sanziona con la nullità il contratto che manchi di uno dei suoi requisiti essenziali: e tuttavia, mentre nell’impianto codicistico il legislatore ha precisato, all’art. 1325 c.c., quali sono i requisiti essenziali del contratto, disposizione analoga è assente nell’odierna legge sul procedimento amministrativo. Ritengo che sia compito dell’interprete tentare di colmare la lacuna normativa, da più parti lamentata[1], e individuare gli elementi del provvedimento amministrativo.

2. Com’è noto, agli inizi del secolo trascorso, la dottrina amministrativistica, sensibile agli stimoli della pandettistica tedesca[2], aveva tentato di definire i caratteri dell’atto amministrativo seguendo il modello del negozio giuridico: così, secondo Ranelletti, gli atti amministrativi vanno distinti in negozi giuridici, ossia atti giuridici i cui effetti sono voluti dall’agente, e meri atti, che producono effetti, ma non in quanto voluti dall’agente, bensì in quanto previsti dalla legge[3]. Nella costruzione di Cammeo si distinguono, non senza forzature, elementi essenziali dell’atto amministrativo, che sono la capacità dell’agente, la volontà, e i relativi vizi, la causa, l’oggetto dell’atto e la forma; nonché elementi accidentali, che sono la condizione, il termine e il modo[4].
Mancava, a quel tempo, una distinzione tra atti interni al procedimento amministrativo ed atti produttivi di effetti esterni, nei riguardi di soggetti terzi rispetto all’amministrazione: la distinzione riguardava la volontarietà degli effetti dell’atto, sicché l’atto conclusivo del procedimento era inteso quale «atto di volontà», che si contrapponeva «agli atti amministrativi di conoscenza»[5].
Fu Giannini che, nel criticare la teoria dell’atto amministrativo come negozio giuridico, individuò delle caratteristiche autonome del provvedimento amministrativo, affrancando così lo studio degli atti dei pubblici poteri dalle influenze della pandettistica. Per Giannini, il provvedimento amministrativo è l’atto attraverso il quale la pubblica amministrazione provvede alla cura di un interesse pubblico, quell’interesse pubblico primario, per usare una terminologia cara a Giannini, di cui essa è, per legge, attributaria[6]. Il provvedimento è atto unilaterale, in quanto capace di produrre i suoi effetti attraverso una manifestazione di volontà proveniente da un unico soggetto, la pubblica amministrazione; è espressione dell’autorità, in quanto «comprime o sopprime la libertà di taluni amministrati»[7]; è, infine, un atto tipico, in quanto è la legge che ne predetermina il contenuto[8].
La giurisprudenza, dal canto suo, in qualche pronuncia ha accolto il principio della nullità del provvedimento per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali: si legge in una delle più note pronunce sul tema che «l’eccezionale ipotesi di nullità di un atto amministrativo è limitata ai casi di mancanza assoluta di un elemento essenziale dell’atto stesso, necessario “ex lege” a costituirlo, quale può essere la radicale carenza di potere da parte dell’autorità procedente ovvero il difetto della forma, della volontà, dell’oggetto o del destinatario»[9].

3.
Quanto alle novità introdotte dal legislatore, può essere utile riprendere l’originaria formulazione del d.d.l. n. 4860 A.S., presentato alla XIII legislatura, il cui art. 8 disponeva[10]:
«È nullo il provvedimento amministrativo:
che è stato adottato in carenza della forma richiesta sotto pena di nullità da legge o regolamento;
che è stato adottato da un ente pubblico locale incompetente per territorio;
che è stato adottato in carenza di oggetto o contenuto determinato o determinabili;
che è destinato a soggetto inesistente».
Questa formulazione, anche se non contiene un’indicazione esplicita degli “elementi essenziali”, in qualche modo li presuppone, o ne presuppone alcuni: la forma (quando sia richiesta a pena di nullità), l’oggetto (esistenza, determinazione o determinabilità). Rinvia anche al soggetto: l’autore del provvedimento (nullo l’atto adottato al di fuori della competenza per territorio), il destinatario (la sua inesistenza determina la nullità del provvedimento).
Il testo definitivo dell’art. 21 septies non fornisce, invece, ausilio alcuno nella identificazione degli elementi essenziali. Rimette tale compito alla dottrina e alla giurisprudenza.

4.
Proviamo a ragionare a partire dalle categorie civilistiche.

Anzitutto la volontà. Ogni provvedimento amministrativo è espressione di una precisa volontà dell’organo. L’assenza di volontà dovrebbe rappresentare la prima ipotesi di provvedimento nullo. Tale ipotesi può essere ricondotta, ad esempio, all’incapacità naturale della persona fisica titolare dell’organo, che provvede «in istato di pazzia, di delirio febbrile, di suggestione ipnotica e simili», come ci ha insegnato Ranelletti[11]. Ovvero all’ipotesi, non necessariamente scolastica, del funzionario che firma il provvedimento perché costretto con la minaccia.
In realtà, l’assunto che la volontà sia un elemento essenziale del provvedimento si scontra, a prescindere dai casi limite sopra richiamati, con un dato strutturale delle organizzazioni pubbliche: la volontà che l’amministrazione manifesta attraverso i suoi organi è una volontà procedimentalizzata, che si palesa attraverso la necessaria scansione in fasi dell’agire amministrativo[12]. Possiamo immaginare che in talune ipotesi la violazione delle norme che presiedono al procedimento di formazione della volontà dell’organo è così grave da rendere il procedimento nullo? Tale, ad esempio, potrebbe essere l’ipotesi di un provvedimento adottato in mancanza della preventiva e necessaria valutazione di impatto ambientale.
Diversa dalla volontà è la capacità, la cui qualificazione è ambigua anche in diritto civile: non è elemento del contratto perché inerisce al soggetto e non all’atto: ma nello stesso tempo refluisce sull’atto che è annullabile se posto in essere da soggetto incapace di contrarre (art. 1425 c.c.).
Possiamo dire che tale disciplina sia estensibile al provvedimento? Anche qui la conclusione parrebbe diversa.
Il provvedimento adottato dal dirigente il cui incarico sia stato revocato o annullato può ritenersi nullo: sulla falsa riga di quanto dispone il d.l. 293 del 1994, convertito in legge con la l. 444/1994, che in materia di proroga degli organi amministrativi dispone la nullità degli atti adottati dall’organo il cui mandato sia cessato e sia altresì scaduto il termine di proroga[13]. Nullo è pure il provvedimento adottato dall’organo collegiale che abbia deliberato in mancanza del quorum strutturale[14]: ossia in una palese condizione di incapacità.

E veniamo alla causa. Tradizionalmente, si dice, essa coincide con il perseguimento dell’interesse pubblico: e poiché ogni provvedimento amministrativo è funzionale alla realizzazione dell’interesse pubblico, non è ipotizzabile un provvedimento che manchi di una sua causa[15].
Anche qui, però, si potrebbe ipotizzare una soluzione diversa. È possibile, cioè, immaginare un provvedimento che non è finalizzato alla cura di un interesse pubblico? Così ad esempio, il provvedimento di espropriazione che manchi della preventiva dichiarazione di pubblica utilità: l’assenza della dichiarazione di p.u., in questo caso, impedisce che l’espropriazione sia preordinata alla realizzazione della pubblica utilità. Ovvero il diniego di concessione edilizia adottato in previsione della realizzazione di una scuola nella zona in cui ricade il terreno, ove il privato intende costruire.
L’ipotesi non è astratta: in una nota sentenza[16] la Corte di Cassazione si occupò di una vicenda così sintetizzabile[17]. Nel 1939 Tizio chiese all’amministrazione comunale l’autorizzazione ad edificare un immobile, sulla base del relativo progetto allegato alla domanda. L’amministrazione rispose negativamente, motivando il diniego con la necessità che su quel fondo fosse costruita una scuola, senza che però la stessa amministrazione avesse emesso la doverosa dichiarazione di pubblica utilità. Questa, invece, fu emessa a distanza di 12 anni, cioè nel 1951 e, poi, nel 1957 fu adottato il relativo decreto di espropriazione[18]. La questione oggi è la seguente: il provvedimento che nega al privato di costruire, in virtù di un’ipotetica modifica al Piano regolatore, può oggi essere ritenuto nullo per mancanza della realizzazione dell’interesse pubblico che l’amministrazione deve perseguire?
Sono ben consapevole del fatto che questa tipologia di vizio tradizionalmente confluisce nel vizio di eccesso di potere, inteso come vizio tipico della discrezionalità[19]. Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che: «non può parlarsi di inesistenza dell’atto amministrativo allorché si discuta unicamente vizi del procedimento che lo ha preceduto, in ciò risolvendosi la mancata corrispondenza del procedimento concreto al relativo paradigma normativo, e, perciò, delle modalità di esercizio del potere che fa capo all'amministrazione e di cui questa si è avvalsa; in tali ipotesi il vizio non attiene alla esistenza dell’atto finale, che rimane integro nei suoi elementi essenziali e costitutivi, ma alla validità dello stesso e dei suoi presupposti e, quindi, alla legittimità del complessivo comportamento tenuto dall’autorità»[20].
È evidente, tuttavia, che, mentre prima l’unica specie di invalidità dell’atto amministrativo, normativamente prevista, era l’illegittimità intesa come annullabilità[21], oggi l’interprete deve misurarsi con una nuova specie, che è appunto la nullità del provvedimento: sicché non è da escludere che quelle ipotesi di invalidità che un tempo necessariamente dovevano trovare collocazione nel vizio di eccesso di potere, oggi potrebbero avere una rilevanza diversa.
Sotto tale profilo, un aiuto può ricavarsi dall’art. 3 della legge 241 del 1990, secondo il quale la motivazione del provvedimento deve indicare «i presupposti di fatto e le ragioni di diritto» che hanno indotto l’amministrazione ad adottare il provvedimento. Sia chiaro: non è la mancanza di motivazione a determinare la nullità del provvedimento, ma è l’assenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne giustificano l’adozione[22].
Ad esempio, per riprendere la disciplina della proroga degli organi amministrativi, l’art. 3 della l. n. 444/94 prevede la nullità del provvedimento adottato dall’organo in regime di proroga, laddove si tratti di un atto di straordinaria amministrazione, per il quale tuttavia non sussistono i presupposti di indifferibilità e urgenza (presupposti che per legge devono essere adeguatamente motivati). Non è questo un caso nel quale mancano “le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto” necessari all’adozione del provvedimento?

Il provvedimento amministrativo deve disporre in ordine ad un determinato oggetto, ha un suo contenuto tipico. Sotto questo profilo, non è tanto la mancanza dell’oggetto, intesa come impossibilità di determinarlo compiutamente, a rendere nullo il provvedimento (come richiede l’art. 1346 c.c., secondo il quale l’oggetto del contratto deve essere, oltre che lecito e possibile, anche determinato o determinabile; e come richiedeva il precedente d.d.l. del quale s’è fatto cenno all’inizio, per il quale era nullo il provvedimento «adottato in carenza di oggetto o contenuto determinato o determinabili»).
Poiché l’oggetto del provvedimento è tipico, non sembra potersi parlare della sua mancanza. È tuttavia possibile che l’amministrazione adotti un provvedimento, senza che si trovi nella materiale disponibilità dell’oggetto: così ad esempio, è nullo il decreto di espropriazione in ordine ad un bene del quale l’amministrazione sia già divenuta proprietaria per effetto di un’occupazione acquisitiva[23].
D’altra parte, se guardiamo le ipotesi di nullità del provvedimento già tipizzate dal legislatore, possiamo verificare che è nullo il provvedimento con il quale si dispone l’assunzione di un dipendente, senza avere preventivamente espletato la selezione concorsuale (art. 3 del T.U. n. 3 del 1957[24]); ovvero è nullo il provvedimento con il quale si assegna un dipendente dell’amministrazione allo svolgimento di mansioni superiori (art. 52 del T.U. sul p.i.). Si tratta di ipotesi per le quali, a mio avviso, la scelta della nullità da parte del legislatore è dovuta proprio al fatto che ci si trova in presenza di provvedimenti nei quali l’amministrazione non si trova nella disponibilità dell’oggetto.

La forma. Un tempo si riteneva che vigesse nel diritto amministrativo il principio della libertà delle forme; oggi al contrario, dall’esigenza che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato (art. 3, l. 241/90) possiamo ricavare un’indicazione nel senso della necessità della forma scritta[25]. Sicché il provvedimento che manchi della forma scritta è un provvedimento nullo, salvo che la legge non disponga diversamente.
Come ad esempio, nel caso del silenzio c.d. provvedimentale, ipotesi nella quale la legge collega all’inerzia serbata dall’amministrazione l’effetto di accogliere o negare l’istanza del privato. In tal caso è evidente che la necessità della forma scritta è negata in radice dal legislatore. Ma se l’amministrazione intende produrre un effetto diverso da quello che si avrebbe in caso di inerzia, essa deve provvedere esplicitamente, cioè in forma scritta.
Anche l’art. 11 della legge sul procedimento può offrire qualche indicazione utile al riguardo: la norma prescrive la forma scritta a pena di nullità in caso di accordi tra privati e pubblica amministrazione. Si tratta di accordi che confluiscono nel provvedimento finale, ovvero lo sostituiscono (fra l’altro, oggi, con la novella del 2005 il ricorso allo strumento dell’accordo sostitutivo è generalizzato, non essendo più richiesto che sia la legge ad ammetterne l’utilizzo). Perché, pertanto, il provvedimento dovrebbe avere qualunque forma, mentre l’accordo che lo precede o lo sostituisce deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità? Nel codice civile esiste il principio inverso, per cui l’art. 1351 dispone che il contratto preliminare deve essere stipulato, a pena di nullità, nella stessa forma che l’ordinamento prescrive per il contratto definitivo.

5.
Qualche notazione finale.
Anzitutto, come da più parti evidenziato, la disciplina della nullità del provvedimento è fortemente penalizzata dall’assenza di una disciplina del regime della nullità, volta a chiarire quale sia il giudice competente (eccetto che nel caso di provvedimento elusivo del giudicato, dove c’è una giurisdizione esclusiva – e di merito? – del giudice amministrativo), entro che tempo impugnare il provvedimento, o agire in giudizio, ove la giurisdizione debba ritenersi del giudice ordinario, e che tipo di sentenza deve adottare il giudice. Con la conseguenza che: o la norma sulla nullità del provvedimento rimarrà, di fatto, inapplicata, proprio per la difficoltà di assegnare un regime alla nullità stessa; ovvero, soprattutto nel caso di provvedimento nullo per mancanza degli elementi essenziali, il cittadino preferirà impugnare l’atto dinanzi al giudice amministrativo, al fine di ottenerne l’annullamento, sicché le ipotesi di nullità ridonderanno, ancora una volta, nella disciplina dell’annullabilità[26].

Ciò detto, si deve registrare un’oggettiva difficoltà nella quale si trova dell’interprete, che deve misurarsi con una disposizione così ermetica, qual è quella contenuta nell’art. 21 septies; soprattutto ove si tenga in considerazione anche il nuovo regime dell’annullabilità delineato dall’art. 21 octies.
Nel precedente assetto normativo, l’unica ipotesi di invalidità dell’atto amministrativo era quella della sua illegittimità, ipotesi alla quale applicare il regime dell’annullabilità[27] (le ipotesi di nullità del provvedimento normativamente previste erano assai limitate e confinate a casi eccezionali; altre ipotesi di nullità erano state individuate dalla dottrina e, in parte, accolte dalla giurisprudenza). Oggi, invece, ci troviamo di fronte una legge sul procedimento che definisce le ipotesi di nullità del provvedimento, quelle di annullabilità e quelle in cui il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non è annullabile se l’amministrazione dimostra che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Posto che tutte le specie di invalidità consistono in una difformità dell’atto rispetto al parametro fissato dalla legge[28], quando tale difformità è così macroscopica da essere sanzionata con la nullità, quando invece è di minore entità tale da giustificare l’annullamento e quando infine attiene alla forma dell’atto o riguarda norme sul procedimento?
Così ad esempio, s’è detto che dovrebbe essere considerato nullo il provvedimento che manchi della volontà. E tuttavia, com’è noto, e come s’è già detto, la volontà della pubblica amministrazione è una volontà procedimentalizzata. Ebbene: quando la violazione delle norme sul procedimento per la formazione della volontà assume una rilevanza tale da potere affermare che il provvedimento adottato è nullo per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali e quando invece la violazione è di minor peso, tale da non inficiare la validità dell’atto finale, se l’amministrazione dimostra in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato? Oppure: la forma è elemento essenziale del provvedimento e la sottoscrizione del funzionario che materialmente adotta l’atto è ritenuta indispensabile ai fini della validità del provvedimento medesimo[29]. Ma in presenza dell’art. 21 octies, che rilievo dovrà darsi alla mancanza della sottoscrizione? È un vizio che incide sulla forma dell’atto, ovvero potrà essere considerata con maggiore rigore, sino a sanzionare con la nullità il provvedimento che manca della firma del funzionario?

Tutto ciò, evidentemente si traduce in un danno per il cittadino e per la certezza del diritto[30].

 

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[1] La riforma della l. n. 241 del 1990 è stata ampiamente commentata su www.giustamm.it; si veda, in particolare, per ciò che qui interessa F. Cardarelli, V. ZenoZencovich, Osservazioni sulla “nullità” del provvedimento amministrativo e sulla sua autonomia teorica e normativa dalla “nullità” civilistica; F. Satta, La riforma della legge 241/90: dubbi e perplessità; F. Fracchia – M. Occhiena, Teoria dell’invalidità dell’atto amministrativo e art. 21-octies, l. 241/1990: quando il legislatore non può e non deve; R. Chieppa, Il nuovo regime dell’invalidità del provvedimento amministrativo; C. Varrone, Nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo. Si veda, inoltre M. R. Spasiano, Articolo 21 septies. Nullità del provvedimento, in La pubblica amministrazione e la sua azione, Torino 2005, 551.
[2] Sull’influenza della pandettistica nella scienza amministrativistica si rinvia a M.S. Giannini, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, in Studi Sassaresi, vol. XVIII, Sassari 1940, ripubblicato in Scritti, vol. II, Milano 2002, p. 147.
[3] O. Ranelletti, Atti amministrativi (1937), oggi ripubblicato in Scritti giuridici scelti, vol. III, Napoli 1992, p. 713.
[4] F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, Padova 1914, pp. 1212 e 1233.
[5] Cfr. F.G. Scoca, La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento, in Le trasformazioni del diritto amministrativo, Milano 1995, p. 259.
[6] M.S. Giannini, Atto amministrativo (voce), in Enc. del dir., Milano 1959.
[7] M.S. Giannini, Atto amministrativo (voce), cit.
[8] M.S. Giannini, Atto amministrativo (voce), cit. La teorizzazione di Giannini sul provvedimento amministrativo si è consolidata, nel corso degli anni, ed è stata comunemente accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza successive, sino a costituire, ancora oggi, il modello al quale occorre necessariamente riferirsi in uno studio sulla forma di manifestazione della potestà amministrativa. Sul punto v. F.G. Scoca, La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento, cit., p. 307.
[9] Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 1984, n. 552, in Giur. It. 1985, III, 1, 91.
[10] Sul regime della nullità dell’atto amministrativo prima dell’entrata in vigore della l. 15 del 2005 si veda A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino 2002; M. D’Orsogna, Il problema della nullità in diritto amministrativo, Milano 2004.
[11] O. Ranelletti, Atti amministrativi, cit., p. 713.
[12] M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano 1988.
[13] Art. 6; così come è nullo il provvedimento adottato in regime di proroga, ma che non rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione e manchi del carattere della indifferibilità e urgenza (art. 3): sul punto v. infra.
[14] Cfr. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1989.
[15] Cfr. A. Contieri, Le nuove patologie della funzione amministrativa tra inesistenza, nullità ed annullabilità degli atti, Relazione al Convegno “Il diritto amministrativo degli anni 2000. Itinerari legislativi e interpretazioni giurisprudenziali”, Avezzano-L’Aquila, 2-3 dicembre 2005..
[16] Cass. sez. I, 8 giugno 1961, n. 1324, in Foro amm. 1961, II, 487.
[17] La sentenza è stata commentata da G. Miele, Introduzione al tema, in AA.VV., Atti del convegno nazionale sull’ammissibilità del risarcimento del danno patrimoniale derivante da lesione di interessi legittimi, Milano 1965, p. 14.
[18] La vicenda proseguì con un’opposizione alla stima dell’indennità quantificata dall’amministrazione, attraverso la quale il proprietario chiedeva che nella stessa indennità venisse calcolato il maggior valore che avrebbe acquistato l’immobile se, conformemente al Piano regolatore dell’epoca, si fosse edificato quindici anni prima. La Corte d’appello giudicò convincenti le ragioni di Tizio e la Cassazione confermò la sentenza d’appello respingendo il ricorso del Comune.
[19] Sui limiti del sindacato giudiziario sulla discrezionalità per mezzo del sindacato sull’eccesso di potere si rinvia a C. Marzuoli, Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, in V. Parisio (a cura di), Potere discrezionale e controllo giudiziario, Milano 1998, pp. 91-94.
[20] Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 1984, n. 552, cit.
[21] Sul punto si veda G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 243.
[22] La questione è assai complessa e meriterebbe senz’altro un maggiore approfondimento, che in questa sede non è consentito. Sulla rilevanza dello “scopo giuridico” dei provvedimenti amministrativi si veda M.S. Giannini, L’interpretazione dell’atto amministrativo e la teoria giuridica generale dell’interpretazione, in M.S. Giannini, Scritti, vol. I, Milano 2000, p. 260. Sul rapporto evidente tra il requisito del perseguimento dell’interesse pubblico e la causa del contratto si veda G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Torino 2003, p. 194.
[23] Cfr. Cass. 28 marzo 1990, n. 2534.
[24] Sulla questione in realtà il Consiglio di stato ha ritenuto che si tratti di un’ipotesi di nullità per violazione di norme imperative: Cons. Stato, Ad. Plen., 29 febbraio 1992, n. 2.
[25] G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 192.
[26] In giurisprudenza, tra le prime pronunce che hanno fatto applicazione dell’art. 21 septies si veda: Tar Puglia, Bari, sez. III, 26 ottobre 2005, n. 4581, ove però si invoca il difetto assoluto di giurisdizione come ipotesi di nullità. La sentenza è tuttavia interessante poiché il giudice risolve il problema del regime giuridico dell’azione di nullità ritenendo che “l’inammissibilità di formali statuizioni dichiarative della nullità di un atto amministrativo non impedisce che ad analogo risultato possa pervenirsi mercè la pronuncia di annullamento”. Ma è come dire che il giudice amministrativo annulla un provvedimento nullo.
[27] Sul punto si veda G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 243.
[28] Si veda al riguardo G. Corso, Validità (dir. amm.), in Enc. Dir., Milano 1993.
[29] In realtà, la giurisprudenza sull’argomento ha ormai individuato un orientamento unitario, secondo il quale «se la firma apposta in calce ad un provvedimento amministrativo è illeggibile, tale atto non è automaticamente invalido per l’impossibilità di individuarne l’autore, se dall'atto stesso risultino altri elementi che consentano la predetta individuazione». Cons. Stato, sez. VI, 21 agosto 2002, n. 4246, in Riv. Cancellerie 2002, 74.
[30] M. Immordino, Certezza del diritto e amministrazione di risultato, in M. Immordino - A. Police (a cura di) Principio di legalità e amministrazione di risultati, Torino 2004, 15 ss.

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