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| n. 5-2006 - © copyright |
LUIGI VIOLA
(Magistrato del T.A.R. Puglia, Sez. di Lecce e Professore a contratto
di diritto sportivo nell’Università di Udine e di diritto
civile nell’Università di Trieste)
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| Riforma del processo civile
e giudizio amministrativo: l’attenuazione del principio di
strumentalità della misura cautelare.
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Sommario: 1. L’attenuazione
del principio di strumentalità della misura cautelare
nel processo civile “competitivo” – 2.
Il principio della strumentalità della misura cautelare
nel processo amministrativo: la situazione attuale
– 3. Verso un processo amministrativo
“competitivo”? – 4. Il principio
di strumentalità attenuata della misura cautelare
come forma di “autocoscienza” del giudizio amministrativo.
1. L’attenuazione del principio di strumentalità
della misura cautelare nel processo civile “competitivo”.
1) Tra le novità più importanti apportate al diritto
processuale civile dal cd. decreto legge sulla competitività[1]
(d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in l. 14 maggio
2005 n. 80), un posto di primo piano deve certamente
essere assicurato alla decisa modificazione dell’intera
strutturazione dei rapporti tra giudizio cautelare
e procedimento di merito, oggi innovativamente caratterizzata
dalla “mera facoltatività dell’instaurazione del
procedimento di merito, e più in generale, (dalla)
significativa attenuazione del vincolo di strumentalità
della tutela cautelare rispetto al giudizio di merito[2]“.La
nuova soluzione ha già “esordito” nel nostro ordinamento
nel cd. nuovo rito societario; in particolare gli
artt. 23, 1°- 4° comma (per il procedimento cautelare
ante causam) e 24, 3° comma (per il procedimento
in corso di causa), del d.lgs. 17 gennaio 2003 n.
5 hanno recepito una strutturazione innovativa che
esclude che la mancata instaurazione del giudizio
di merito o la successiva estinzione dello stesso
possa importare la caducazione dei “provvedimenti
d'urgenza e (degli) altri provvedimenti cautelari
idonei ad anticipare gli effetti della decisione
di merito”; provvedimenti che continuano, al contrario,
a mantenere efficacia (e possono essere eventualmente
modificati o revocati dal giudice che ha provveduto
sull’istanza cautelare: art. 23, 3° comma d.lgs.
5/2003).La nuova strutturazione della materia cautelare
del cd. rito societario, fortemente criticata dalla
dottrina[3], è “ora estesa (con non trascurabili
miglioramenti) al rito cautelare uniforme[4]“.In
particolare, la nuova formulazione dell’art. 669
octies, 6° comma c.p.c. (aggiunto
dall'art. 2, 3° comma lett. e-bis del d.l.
14 marzo 2005 n. 35 conv. in l. 14 maggio 2005 n.
80 [5]) esclude ogni possibilità di applicare la
previsione dell’art. 669 nonies, 1° comma
c.p.c. (che prevede l’inefficacia del provvedimento
cautelare, ove il giudizio di merito non sia instaurato
in termine o comunque si estingua) “ai provvedimenti
di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 e agli
altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
gli effetti della sentenza di merito, previsti dal
codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti
emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di
danno temuto ai sensi dell’art. 688”, lasciando
a ciascuna parte la scelta se iniziare o meno il
giudizio di merito (“ciascuna parte può iniziare
il giudizio di merito”).La nuova sistematica è poi
completata dal nuovo 7° comma dell’art. 669 octies,
c.p.c. (sempre aggiunto dall'art. 2, 3° comma lett.
e-bis del d.l. 14 marzo 2005 n. 35) che recita:
“l'estinzione del giudizio di merito non determina
l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo
comma, anche quando la relativa domanda è stata
proposta in corso di causa” e dal nuovo 8° comma
che esclude che “l’autorità del provvedimento cautelare”
possa essere invocata in un diverso processo.Del
tutto evidente è il forte legame tra nuova strutturazione
del processo cautelare (o, meglio, dei rapporti
tra giudizio cautelare e merito) e “gli obiettivi
di effettività …….. perseguiti mediante l’utilizzo
di congegni volti a rendere nei limiti del possibile
superfluo lo svolgimento di giudizi di merito, ove
non sorretti da un “adeguato” interesse. A questo
filone va ricondotta la generalizzazione al rito
ordinario della regola di attenuazione della strumentalità
dei provvedimenti cautelari d’urgenza ex art.
700 c.p.c. nonché di quelli anticipatori, affrancati
oggi dalla necessità di instaurazione della causa
di merito (e dalla “minaccia” di caducazione in
caso di successiva estinzione del giudizio di merito)[6]“;
obiettivi di effettività che in sostanza si traducono,
sotto altro profilo, nell’applicazione di un congegno
normativo che “realizzando l’economia processuale,
appare perfettamente coerente alla necessità di
assicurare la ragionevole durata del processo (art.
111, 2° comma, Cost.)[7]“.Per effetto della nuova
sistematica, quindi, “chi abbia visto accogliere
l’istanza per la concessione di una misura cautelare
d’urgenza o anticipatoria non è tenuto a notificare
né la citazione introduttiva del giudizio di merito,
né la domanda di arbitrato[8]“.Al contrario, nella
nuova sistematica, la scelta se instaurare o meno
il giudizio di merito è esclusivamente rimessa,
senza imposizioni normative, alla libera valutazione
delle parti che possono decidere, per varie ragioni,
di instaurare o proseguire il giudizio di merito:
“ovviamente, tutto questo non può escludere che
il giudizio di merito sorga e termini comunque,
ma ciò è lasciato alla libera determinazione della
parte, che potrà essere tanto la parte che ha richiesto
la misura cautelare, quanto chi l’ha subita[9]“.In
sostanza, quindi, la ratio della nuova disciplina
non prevede più l’obbligatorietà dell’instaurazione
del giudizio di merito, ma si fonda tutta sulla
sostanziale attribuzione dell’”onere del processo
a cognizione piena su chi ritenga di pervenire col
giudizio di merito a un risultato diverso da quello
conseguito in sede di cognizione sommaria cautelare
(ovvero abbia necessità dell’efficacia di cui all’art.
2909 c.c.)[10]“.Siamo quindi in presenza di due
possibilità (l’instaurazione o la prosecuzione del
processo ad opera dell’una ovvero dell’altra parte)
che “in concreto e su un piano statistico…… potranno
essere equivalenti [11]“.Da una parte è, infatti,
di tutta evidenza l’interesse della parte che “subisce
la misura cautelare……..ad un riesame, questa volta
di merito, che gli consenta di liberarsene[12]“;
con riferimento a questa prima ipotesi, deve anzi
registrarsi la forte perplessità di una parte della
dottrina che ha rilevato come l’affidare l’iniziativa
del proporre il giudizio di merito a chi subisce
la misura cautelare possa far gravare su questa
parte l’onere “gravissimo” di provare “l’insussistenza
del diritto già accertato esistente[13]“.Dall’altra,
“è anche vero che chi ha ottenuto la misura a volte
necessita di una sua conferma nel merito, od altre
volte confida in un successo anche nella fase di
merito, per cui agisce anche per il merito[14]“;
si tratta, quindi, di una scelta della parte che
può radicarsi sull’attenta considerazione della
situazione di fatto ed in particolare, di “quelle
situazioni in cui la situazione di diritto sostanziale
richied(e) sia una tutela in via di urgenza, sia
una tutela definitiva, con l’accertamento del diritto
che si assume leso[15]“.Nel caso in cui il giudizio
di merito si concluda con una sentenza di merito
che accerti l’inesistenza del diritto fatto valere
in sede cautelare, il provvedimento cautelare diventa
inefficace, ai sensi dell’immutato 669 nonies,
3° comma c.p.c. (che non è stato modificato); la
nuova sistemazione dei rapporti tra cautelare e
merito ha indotto, anzi, una parte della dottrina
a prospettare il permanere del provvedimento cautelare,
nei casi in cui “la sentenza di merito respinga
per ragioni di rito la domanda cui era strumentale
il ricorso cautelare[16]“.Per quello che riguarda
l’ambito applicativo, la nuova formulazione dell’art.
669 octies, 6° comma c.p.c. (introdotto dall’art.
2, 3° comma lett. e-bis del d.l. 35 del 2005)
è poi caratterizzata da una clausola di rinvio molto
ampia (provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
dell’art. 700[17] e altri provvedimenti cautelari
idonei ad anticipare gli effetti della sentenza
di merito, previsti dal codice civile o da leggi
speciali, oltre ai provvedimenti emessi a seguito
di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai
sensi dell’art. 688 c.p.c.) che “presenta sicuramente
confini più netti rispetto al suo immediato antecedente
(l’art. 23 del d.lgt. 5/2003)[18]“ e, soprattutto,
relega la distinzione “finora meramente teorica,
tra provvedimenti cautelari anticipatori e provvedimenti
cautelari conservativi[19]“, ai soli “provvedimenti
cautelari non previsti dal codice di procedura civile[20]“.In
definitiva, è quindi sostanzialmente nel giusto
quella dottrina che, già con riferimento al cd.
nuovo rito societario, aveva rilevato come “in virtù
della ratio (di economia processuale) sottesa
alla norma …..l’espressione «provvedimenti d’urgenza
e altri provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti
della decisione di merito» debba essere interpretata
non tanto come identificativa di un insieme comprendente
tutte (e solo) le misure cautelari rigorosamente
inquadrabili nei due genera, ma piuttosto
quale criterio comprensivo di tutte le misure cautelari
idonee a realizzare la tutela giurisdizionale anche
se non seguite dal giudizio di merito[21]“; il nucleo
fondamentale della riforma si riduce, infatti, nella
lettura estensiva delle disposizioni proposta dalla
dottrina, alla sostanziale attribuzione di una possibile
definitività alle misure cautelari oggettivamente
idonee a raggiungere il risultato finale che costituisce
il nucleo fondamentale della tutela giurisdizionale.Ma
dopo le innovazioni legislative in questione (e,
soprattutto, dopo la generalizzazione del meccanismo
sopra individuato, all’intera materia cautelare
del nuovo processo civile “competitivo”), ha ancora
senso parlare di principio di strumentalità (o sussidiarietà[22])
della misura cautelare?Come noto, il principio di
strumentalità della misura cautelare individua la
funzione fondamentale dei provvedimenti cautelari
che sono posti, per così dire, al servizio del provvedimento
definitivo, sulla base di una relazione di “strumentalità
qualificata, ossia elevata, per così dire, al quadrato:
essi sono infatti, immancabilmente, un mezzo predisposto
per la miglior riuscita del provvedimento definitivo,
che a sua volta è un mezzo per l’attuazione del
diritto; sono cioè, in relazione alla finalità ultima
della funzione giurisdizionale, strumenti dello
strumento[23]“.Un primo significato del principio
di strumentalità è quindi legato all’”efficacia
nel tempo del provvedimento cautelare, nel senso
che nasce in attesa del provvedimento principale,
in mancanza del quale rimane privo di scopo e, quindi,
è irrimediabilmente destinato a perdere efficacia……..È
per questo che il provvedimento cautelare, ove sia
pronunciato ante causam, perde efficacia
nel caso in cui non sia iniziato il giudizio di
merito. È per questo che perde altresì efficacia
nel caso in cui il giudizio di merito si estingua.
Il provvedimento cautelare, infatti, in queste ipotesi
rimane privo di causa e, quindi, non può sopravvivere[24]“.Non
è possibile però dimenticare come il principio di
strumentalità della misura cautelare assuma un ruolo
fondamentale nella determinazione di uno dei presupposti
fondamentali “della tutela cautelare: il fumus
boni iuris. Il giudice del cautelare deve valutare
sommariamente la probabile esistenza del diritto
controverso, a cautela del quale è richiesto il
provvedimento cautelare, in quanto la tutela cautelare
deve ovviare ad un danno giuridico e non
sussiste per definizione un tale danno, se non è
verosimile che esista il diritto controverso da
cautelare: mancherebbe la giuridicità del danno.
Conseguentemente la tutela deve essere negata, anche
se fosse pacifica l’esistenza di un grave pregiudizio
nel ritardo. Si parla di strumentalità ipotetica,
nel senso che i provvedimenti cautelari funzionano
come mezzi per assicurare l’efficacia pratica dei
provvedimenti principali, nell’ipotesi che sia prevedibile
l’adozione di tale provvedimento principale[25]“.Indiscutibilmente,
il principio di strumentalità della misura cautelare
gioca poi un ruolo fondamentale nell’individuazione
dello “stesso contenuto del provvedimento
cautelare (che) sarà in funzione del provvedimento
definitivo, al fine di assicurarne l’utilità e la
fruttuosità, e non già in funzione del rapporto
litigioso e della necessità di trovare provvisoriamente
una regolamentazione dello stesso[26]“.In concreto,
quindi, il principio di strumentalità della misura
cautelare assume un ruolo definitorio con riferimento
ad almeno due aspetti, costituiti:1)dalla durata
della misura cautelare nel tempo e dalla sostanziale
provvisorietà della tutela cautelare, in
attesa della tutela definitiva assicurata dalla
sentenza;dalla stessa definizione dei presupposti
(fumus boni iuris, vale ad dire, possibile
o probabile esistenza del diritto controverso) e
dei contenuti (che saranno quelli più idonei ad
anticipare la decisione del merito) della misura
cautelare.Ora, è di tutta evidenza come la nuova
strutturazione della tutela cautelare presente nel
cd. nuovo processo societario e nel nuovo art. 669
octies comma c.p.c. incida solo sul primo
aspetto del principio di strumentalità della misura
cautelare (quello relativo alla provvisorietà del
provvedimento), lasciando impregiudicati gli aspetti
relativi al fumus boni iuris e al contenuto
della misura: “finché, quindi, si rimane nell’alveo
della struttura della tutela cautelare così delineata,
anche se si scolora la necessità di iniziare il
giudizio di merito facendola degradare a mera facoltà
e si elimina la necessità di giungere ad un provvedimento
definitivo, rimangono inalterati gli altri corollari
della c.d. strumentalità ipotetica, legata al fumus
boni iuris. Il provvedimento cautelare nasce
non in attesa del provvedimento di merito,
ma pur sempre in funzione del diritto
controverso [27]“.È quindi possibile immaginare
una strutturazione della tutela cautelare che attenui
o superi gli aspetti legati alla provvisorietà della
misura (aspetti sostanzialmente rimessi ad una scelta
di opportunità del legislatore[28]), mantenendo,
per il resto, le valenze logiche fondamentali espresse
dal cd principio di strumentalità ipotetica e relative
alla valutazione del fumus boni iuris e all’individuazione
dei possibili contenuti del provvedimento cautelare.Ed
è proprio per questo che la dottrina, già a partire
dal nascere del cd. nuovo processo societario, ha
continuato sostanzialmente a seguire percorsi ricostruttivi
già collaudati, coniando la nuova categoria dogmatica
della cd. strumentalità “allentata[29]“ o “attenuata[30]“;
categoria che ben si attaglia ed è già stata applicata
anche al nuovo processo civile “competitivo”.
2. Il principio della strumentalità della misura
cautelare nel processo amministrativo: la situazione
attuale.
Anche il processo amministrativo è sicuramente caratterizzato
dalla forte presenza del cd. principio di strumentalità
della misura cautelare.Ad un primo livello è, infatti,
sicuramente presente il primo aspetto del principio
di strumentalità della misura cautelare, esaminato
al § precedente e costituito dalla sostanziale provvisorietà
della misura cautelare che è strettamente collegata
alle sorti del rapporto processuale principale:
“il rapporto di dipendenza dall’azione principale,
sia nel senso di complementarietà che di strumentalità,
ricollega le sorti della domanda incidentale di
sospensiva e dell’eventuale provvedimento di concessione
alle vicende del rapporto processuale principale.
Da ciò discende che la sospensione non possa essere
chiesta, in mancanza di specifica previsione normativa,
prima della proposizione del ricorso principale
e che la cessazione del rapporto processuale principale
comporti la cessazione di quello incidentale; così
la reiezione della domanda principale fa cessare
gli effetti del provvedimento cautelare già concesso[31]“.
Ad un livello più profondo (e strutturale) è
impossibile negare la presenza nel processo amministrativo
degli aspetti legati al cd. principio di strumentalità
ipotetica, sia per quello che riguarda i presupposti
della misura cautelare (il cd. fumus boni iuris),
sia per quello che riguarda i contenuti del provvedimento
cautelare (che “anticipano” sostanzialmente i contenuti
del provvedimento conclusivo del processo).Per quello
che riguarda i presupposti della misura cautelare,
la dottrina e la giurisprudenza amministrativa[32]
hanno, infatti, ormai superato le tesi (abbastanza
risalenti) che escludevano la necessità di valutare
anche il requisito del cd. fumus boni iuris
ai fini della concessione della misura cautelare;
la soluzione è poi stata definitivamente confermata
dalla “riscrittura” dell’art. 21, 8° comma della
l. 6 dicembre 1971 n. 1034 operata dall’art. 3 della
l. 21 luglio 2000 n. 205 che ha inserito una previsione
espressamente riferita alla motivazione delle ordinanze
cautelari con riferimento ai due elementi del periculum
in mora e del fumus boni iuris: “l'ordinanza
cautelare motiva in ordine alla valutazione del
pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad
un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione
sull'esito del ricorso[33]“.Sicuramente presente
nel giudizio amministrativo è poi l’ulteriore aspetto
del principio di strumentalità ipotetica che riguarda
i contenuti della misura cautelare (che “sarà in
funzione del provvedimento definitivo, al fine di
assicurarne l’utilità e la fruttuosità, e non già
in funzione del rapporto litigioso e della necessità
di trovare provvisoriamente una regolamentazione
dello stesso[34]“); per lungo periodo, anzi, il
principio in questione è stato oggetto di una lettura
restrittiva che ravvisava un vero e proprio “rapporto
di continenza degli effetti del provvedimento cautelare
(sospensione) rispetto agli effetti del provvedimento
definitivo (annullamento). La “strumentalità” della
tutela cautelare comporterebbe quindi limiti
specifici sul piano dei contenuti della tutela,
nel senso che la tutela cautelare non potrebbe consistere
se non nella “sospensione” dei provvedimenti positivi[35]“.Oggi,
superate le restrizioni relative all’impossibilità
di sospendere i provvedimenti negativi, il principio
in esame è desumibile dalla stessa formulazione
dell’art. 21, 8° comma della l. 1034 del 1971 (come
modificato dall’art. 3 della l. 205 del 2000) che
ha attribuito al giudice amministrativo il potere
di emanare tutte le “misure cautelari, compresa
l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono,
secondo le circostanze, più idonee ad assicurare
interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”;
previsione che, non a caso, ha indotto la dottrina
a parlare delle “sentenze del giudice amministrativo
(come) modello delle ordinanze cautelari”: “conseguenza
necessitata dell’atipicità della misura cautelare
correlata alla decisione del ricorso è che, per
stabilire quali provvedimenti urgenti possa adottare
il giudice, occorre considerare i poteri decisori
del giudice amministrativo ed esaminare questi ultimi
perché sono essi il parametro da tenere presente[36]“.Anche
la giurisprudenza amministrativa ha fatto varie
volte applicazione dei principi sopra delineati;
non mancano, infatti, decisioni che hanno richiamato
il principio di strumentalità della misura cautelare
in decisioni relative a varie problematiche, come
il permanere dell’interesse alla decisione del ricorso[37]
anche dopo l’intervento della tutela cautelare,
l’individuazione dei contenuti della tutela cautelare[38]
o la cessazione degli effetti della misura cautelare
dopo l’intervento della decisione di merito[39].A
ben guardare, però, la fase cautelare del giudizio
amministrativo è caratterizzata anche da alcuni
aspetti non pienamente in linea con il principio
di strumentalità della misura cautelare, almeno
nell’accezione oggi presente nel diritto processuale
civile.La dottrina processualcivilistica ha, infatti,
sottolineato uno dei “corollari” del principi di
strumentalità, costituito dal fatto che “la tutela
cautelare, proprio perché in funzione del diritto
controverso, non può avere effetti irretrattabili,
non può immutare in maniera irreversibile la situazione
litigiosa esistente tra le parti, pregiudicando
irrimediabilmente il provvedimento definitivo di
merito, che sarebbe inutiliter datum; limite
logico-giuridico del provvedimento cautelare così
come del provvedimento d’urgenza, in genere, è dato
dalla sua intrinseca provvisorietà e caducità; la
sua eventuale irreversibilità, infatti, lede il
diritto della parte, che subisce la misura, alla
tutela piena di merito; tale irreversibilità sussiste
nel caso in cui non sia possibile neppure una misura
ripristinatoria, seppure per equivalente[40]“.Al
contrario, il processo amministrativo è caratterizzato
da una previsione (sempre l’art. 21, 8° comma della
l. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 3 della
l. 205 del 2000) che contempla espressamente l’ipotesi
in cui dalla tutela cautelare possano derivare effetti
irreversibili: “nel caso in cui dall'esecuzione
del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili
il giudice amministrativo può altresì disporre la
prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione,
cui subordinare la concessione o il diniego della
misura cautelare. La concessione o il diniego della
misura cautelare non può essere subordinata a cauzione
quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
essenziali della persona quali il diritto alla salute,
alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni
di primario rilievo costituzionale”.La previsione,
dal significato non “del tutto chiaro[41]“, impone
sicuramente al giudice amministrativo “una valutazione
diversa ed autonoma dall’accoglimento o dal rigetto
della misura cautelare e cioè (quella della) irreversibilità
degli effetti prodotti dall’ordinanza cautelare,
in caso di accoglimento, dal provvedimento (o comportamento)
impugnato, qualora la domanda cautelare, nonostante
la irreversibilità degli effetti….non venga accolta[42]“.Del
resto, la presenza nel giudizio amministrativo di
ipotesi “problematiche” caratterizzate da una forte
tensione verso una qualche “definitività” dell’assetto
degli interessi derivante dall’intervento di misure
cautelari è storia che precede e segue la previsione
dell’art. 3 della l. 205 del 2000.Per quello che
riguarda la giurisprudenza, deve sicuramente essere
richiamata la querelle relativa al superamento
degli esami di maturità, sulla base dell’ammissione
con riserva disposta dal giudice amministrativo;
superamento che, per la giurisprudenza amministrativa,
“assorbe il giudizio di non ammissione deliberato
dal consiglio dei professori, ancorché il candidato
sia stato ammesso a sostenere gli esami di maturità
con riserva, per effetto di ordinanza cautelare
di sospensiva del giudice amministrativo, posto
che il giudizio della commissione degli esami di
maturità sostituisce a tutti gli effetti ed in ogni
sua parte il giudizio negativo d'ammissione[43]“.L’orientamento
è poi stato rimeditato in termini più generali,
dando vita ad una costruzione che attribuisce definitività
ai soli atti che “assorbano” totalmente il provvedimento
sospeso in sede cautelare: “il limite all'espansione
dell'effetto caducante sugli ulteriori atti adottati
dall'amministrazione è rappresentato dall'operatività
del c.d. principio di "assorbimento", in forza del
quale tale effetto non si esplica sugli atti ulteriori
che "assorbano" il provvedimento originariamente
impugnato, operando una nuova verifica che si ponga
come circostanza esterna e sopravvenuta. Tale limite
non è rinvenibile qualora gli atti successivamente
emessi scaturiscano dalla necessità di dare esecuzione
ai provvedimenti del giudice e siano tra loro legati
da un nesso di necessaria presupposizione[44]“.Per
quello che riguarda la normativa, è necessario richiamare
una serie di previsioni (art. 11, 3° comma d.l.
6 novembre 1989 n. 357, come modificato dalla l.
27 dicembre 1989 n. 417, per quello che riguarda
le sessioni di abilitazione riservata del personale
insegnante[45]; art. 5, 1° comma l. 2 agosto 1999
n. 264, relativa alla carriera universitaria degli
studenti iscritti a facoltà a numero chiuso, per
effetto di provvedimenti cautelari del giudice amministrativo)
che, di volta in volta, hanno disposto la definitiva
sanatoria di situazioni di “precariato” originate
da provvedimenti cautelari del giudice amministrativo.Di
recente, poi, il legislatore ha inserito nell’ordinamento
una disposizione[46] (l’art. 4, comma 2 bis
del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, aggiunto dalla l.
17 agosto 2005, n. 168) che dispone l’attribuzione
ope legis del titolo o dell’abilitazione
professionale ai candidati ammessi alle prove a
seguito di provvedimenti giurisdizionali (anche
cautelari) o di autotutela: “conseguono ad ogni
effetto l'abilitazione professionale o il titolo
per il quale concorrono i candidati, in possesso
dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano
superato le prove d'esame scritte ed orali previste
dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o
la ripetizione della valutazione da parte della
commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti
giurisdizionali o di autotutela”.La previsione,
formulata in termini tali da modificare alcune coordinate
fondamentali del processo amministrativo[47], ha
costituito oggetto di una recente decisione del
Consiglio di Stato che ha dichiarato la cessazione
della materia del contendere nel ricorso proposto
avverso la mancata ammissione alla prova orale dell’esame
di abilitazione alla professione legale da un candidato
che aveva successivamente superato le prove orali
in esecuzione di ordinanza cautelare del giudice
amministrativo[48].È quindi abbastanza frequente,
nel giudizio amministrativo, imbattersi in provvedimenti
cautelari idonei, per forza intrinseca o per espressa
previsione normativa, a dare vita a modificazioni
definitive dei rapporti giuridici di riferimento,
tali da rendere sostanzialmente superflua l’ulteriore
continuazione del giudizio verso il provvedimento
giurisdizionale definitivo, come accade, di norma,
nell’ordinaria sequenza dei procedimenti informati
all’applicazione piena del principio di strumentalità
della misura cautelare.Non a caso, quindi, la dottrina
che ha meglio compreso l’innovatività della previsione
dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. 30 giugno
2005 n. 115 (aggiunto dalla l. 17 agosto 2005, n.
168) ha rilevato come “la sospensiva fin da oggi
(sia) un po’ meno vassalla della pronuncia di merito,
ed i suoi effetti non (siano) più visti con benevola
tolleranza, come se chi ottenesse un remand
fosse un imitatore del Barone di Munchausen. Questi,
dovendo attraversare a cavallo una palude insidiosa,
racconta di aver preso una lunga rincorsa e poi,
giunto al limite del terreno instabile, aver spiccato
un salto di circa un chilometro. Salto reso possibile
da una particolare modo di cavalcare: con una mano
il Barone teneva le briglie, e con l’altra tirava
verso l’alto la criniera del destriero, per il tempo
necessario a superare la palude. Una sospensiva
che decidesse la controversia era considerata paradossale,
come il cavallo che supera l’ostacolo grazie al
cavaliere. Ma oggi, grazie ai contrasti tra sentenze
ed al moltiplicarsi di casi giudiziari, il legislatore
sembra intervenire concretamente nel processo amministrativo,
realizzando quella promozione sul campo che le sospensive
hanno meritato[49]“.
3. Verso un processo amministrativo “competitivo”?
Ma è possibile trasferire la nuova strutturazione
del giudizio cautelare prevista dall’art. 669 octies,
6° comma c.p.c. (aggiunto dall'art. 2, 3°
comma lett. e-bis del d.l. 14 marzo 2005
n. 35 conv. in l. 14 maggio 2005 n. 80) anche al
processo amministrativo?In altre parole, la “grande
trasformazione” del principio di strumentalità della
misura cautelare, partita dal cd. nuovo processo
societario (artt. 23, 1°- 4° comma e 24, 3° comma
del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5) e approdata all’intero
rito civile per effetto del cd. decreto legge sulla
competitività, oggi deve necessariamente confrontarsi
con la possibilità di una sostanziale estensione
giurisprudenziale (in mancanza di specifici interventi
del legislatore) alla multiforme tipologia di processi
che caratterizzano il nostro ordinamento ed in particolare,
al processo amministrativo che costituisce certamente
il campo di intervento più “vicino” al diritto processuale
civile e interessante in una prospettiva di uniformazione
dei diversi riti processuali.In termini generali,
la giurisprudenza[50] e la dottrina[51] relative
al processo amministrativo hanno affermato la possibilità
di applicare alcune previsioni del c.p.c. anche
al processo amministrativo.Punto di partenza della
costruzione dogmatica è il riconoscimento del carattere
incompleto delle norme (t.u. Cons. Stato, regolamento
di procedura Cons. Stato; l. 1034 del 1971) che
regolamentano il processo amministrativo; norme
che “non disciplinano integralmente il processo
amministrativo, in quanto non trattano la parte
generale che normalmente viene dedicata al giudice,
alle parti, agli atti ed alle nullità[52]“. Le evidenti
lacune delle fonti normative che regolamentano il
processo amministrativo possono essere pertanto
“riempite” dall’applicazione di “quelle norme del
codice di procedura civile cui espressamente rinviino
le leggi proprie del processo amministrativo o che,
costituendo espressione di principi generali sul
processo risultino, in mancanza di apposita disciplina,
compatibili con le peculiarità del processo amministrativo[53]“.La
sostanziale apertura alla funzione integrativa delle
norme del codice di procedura civile presente praticamente
in tutta la dottrina relativa al processo amministrativo
è poi definitivamente sistematizzata dagli autori[54]
che distinguono “tra norme di applicazione universale
(quelle di rilievo costituzionale e quelle di carattere
generale rinvenibili nel codice di rito) e norme
applicabili per analogia al processo amministrativo
soltanto con la dovuta cautela (quelle specificamente
processual-civilistiche)[55]“.Del resto, la ricostruzione
della problematica è decisamente più complessa della
tesi più tradizionale che si limitava a sottolineare
il presunto rapporto da genere a specie che intercorre
tra diritto processuale civile e diritto processuale
amministrativo: “a tale applicazione analogica non
costituisce ostacolo il preteso carattere eccezionale
delle norme sul procedimento amministrativo. Il
diritto processuale amministrativo deve piuttosto
considerarsi un diritto speciale nel più ampio sistema
del diritto processuale generale e poiché il codice
di procedura civile costituisce una legge generale
contenente i principi fondamentali sul processo,
l’integrazione analogica deve considerarsi ammessa,
purché non sia incompatibile con gli specifici caratteri
del processo amministrativo[56]“.La ricostruzione
più semplicistica è sostanzialmente sbagliata, proprio
“perché il processo amministrativo non costituisce
una specie del processo civile, né la legge processuale
civile può essere considerata legge processuale
generale rispetto a quella amministrativa. Il discorso
è diverso[57]“.L’analisi più approfondita della
problematica evidenzia un primo gruppo di norme-principio
che testimoniano l’evidente “fissazione” di alcuni
principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico
nel codice di procedura civile: “per note ragioni
storiche, le leggi processuali civili sono diventate
la sede (ma non la sola sede: principi della natura
di quelli di cui ora si dirà si trovano nella Costituzione
e anche in leggi su altri processi) di norme che,
per il fatto di esprimere o richiamare principi
fondamentali del nostro ordine costituzionale o
da questi immediatamente derivanti –perché relativi
all’esercizio del potere giurisdizionale considerato
nella sua essenza unitaria e in rapporto all’autonomia
dei soggetti giuridici, costituzionalmente tutelata-,
valgono per tutti i processi[58]“.Un secondo gruppo
di norme contenute nel codice di procedura civile
non è poi espressione di principi generali del diritto
processuale, ma assume il valore più limitato di
norme tecniche che esprimono “principi valevoli
ugualmente per tutti i processi ma per ragioni diverse
dalla precedente, cioè per il fatto di ricollegarsi
alla fondamentale unitaria natura della norma processuale
proprio come norma secondaria, dalla quale scaturisce
l’identica funzione tecnica di alcuni istituti quale
che sia il processo in cui trovano applicazione[59]“.Il
primo gruppo di norme è pertanto destinato ad entrare
direttamente nel processo amministrativo come “fonte
principale d’integrazione (diretta) del diritto
processuale amministrativo….data da questi principi,
che non sono però principi propri del processo civile,
ma principi di un diritto processuale comune,
pur se questo ha la sede di elezione nella legge
processuale civile[60]“.Al contrario, al secondo
gruppo di norme (norme “tecniche” del diritto processuale
civile), è riservata la più ristretta via di ingresso
nel processo amministrativo, costituita dall’integrazione
analogica: “ciò non toglie che anche norme specificamente
proprie del processo civile (come di altri processi)
possano essere utilizzate per il processo amministrativo:
ma si tratta allora di operazioni di integrazione
analogica, da compiere con la cautela che simili
operazioni comportano[61]“.Per quello che riguarda
la problematica che più direttamente ci occupa,
il punto di partenza, ad avviso di chi scrive, deve
indubbiamente essere individuato nella sostanziale
mancanza di una regolamentazione espressa della
problematica nelle norme che regolamentano la materia
cautelare del giudizio amministrativo.Come già rilevato
al § precedente, infatti, la regolamentazione espressa
della problematica si riduce, per il processo amministrativo,
ad una sola norma (l’art. 21, 8° comma della l.
6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall’art.
3 della l. 21 luglio 2000 n. 205) che regolamenta
alcuni aspetti essenziali del principio di strumentalità
(necessità della valutazione del fumus boni iuris;
necessità di desumere i contenuti della tutela
cautelare dalla tutela somministrabile in sede di
merito; possibilità di misure cautelari ad effetti
irreversibili), ma che non prevede una normazione
espressa degli aspetti relativi alla durata nel
tempo degli effetti della misura cautelare
(aspetto che è stato sopra riportato alla sostanziale
provvisorietà della misura cautelare); manca
pertanto una regolamentazione analoga a quella prevista,
nel codice di procedura civile, dagli artt. 669
octies e nonies c.p.c. (che regolamentano
espressamente le problematiche relative alle conseguenze
della mancata instaurazione o continuazione del
giudizio; all’assorbimento della misura cautelare
da parte della decisione di merito, ecc.).Ed è proprio
per questo, in sostanza, che la giurisprudenza richiamata
al § precedente (soprattutto Cons. Stato, sez. IV,
27 marzo 1995, n. 191, relativa alla problematica
dei rapporti tra provvedimento cautelare e sentenza
di merito) ha dovuto risolvere alcuni problemi della
materia cautelare amministrativa, utilizzando il
principio generale di strumentalità della misura
cautelare e non disposizioni normative specifiche.Il
nostro sistema processuale amministrativo è pertanto
indubbiamente caratterizzato da una lacuna per quello
che riguarda la problematica della durata nel tempo
degli effetti della misura cautelare che deve essere
riempita, in qualche modo, dall’interprete.Ad avviso
di chi scrive, la lacuna presente nelle fonti normative
relative alla giustizia amministrativa, oggi non
può continuare ad essere “riempita” dalla generica
applicazione del principio di strumentalità della
misura cautelare[62] (o meglio, della versione del
principio di strumentalità della misura cautelare
anteriore all’intervento del d.l. sulla competitività),
ma deve necessariamente fare i conti con le modifiche
normative (d.lgs. sul processo societario, ma, soprattutto,
modifica dell’art. 669 octies, 6° comma
c.p.c. disposta dal d.l. n. 35 del 2005) che
hanno imposto quella riscrittura del principio che
è approdata alla nuova formulazione del cd. principio
di strumentalità attenuata o allentata (si veda,
al proposito, quanto rilevato al § 1).La problematica
può essere più agevolmente risolta mediante richiamo
della tesi dottrinale, richiamata al § 1, che ha
sottolineato lo stretto rapporto esistente tra le
modifiche normative del principio di strumentalità
della misura cautelare e la previsione costituzionale
sulla “ragionevole durata” del processo prevista
dal nuovo art. 111, 2° comma Cost. (come modificato
dall’art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999 n. 2)[63].In
buona sostanza, quindi, la nuova strutturazione
del principio di strumentalità della misura cautelare
si caratterizza, a livello sistematico, per il valore
direttamente attuativo della previsione dell’art.
111, 2° comma Cost. (che rinvia l’attuazione del
principio di ragionevole durata del processo[64]
ad apposite leggi attuative); si tratta, quindi,
con tutta evidenza, di una riforma legislativa che
si pone in sostanziale sintonia con i principi fondamentali
del giusto processo, recentemente inseriti nella
Carta costituzionale.La soluzione della problematica
deve quindi abbandonare, ad avviso di chi scrive,
il terreno più astratto e “neutro” della possibile
applicazione analogica della norma dell’art. 669
octies, 6° comma c.p.c. al processo
amministrativo; il diretto rapporto di derivazione
sistematica tra la previsione in discorso e il principio
di ragionevole durata del processo previsto dall’art.
111, 2° comma Cost. impone, infatti, il riconoscimento
dell’appartenenza della disposizione a quel diritto
processuale comune che, per la dottrina sopra
richiamata, deve essere direttamente (e non
analogicamente) applicato al processo amministrativo[65].Il
prossimo compito che dovrà affrontare la giurisprudenza
amministrativa (non sono purtroppo “in vista” interventi
legislativi che possano risolvere la problematica)
è pertanto costituito dall’opzione tra continuare
ad applicare una versione superata del principio
di strumentalità della misura cautelare (versione
che non trova più rispondenza nel diritto processuale
civile e societario) o recepire la nuova strutturazione
dell’art. 669 octies, 6° comma c.p.c.
(come già rilevato, maggiormente in linea con la
previsione dell’art. 111, 2° comma Cost.), avventurandosi
lungo i sentieri nuovi del principio di strumentalità
attenuata.È abbastanza facile prevedere le argomentazioni
che dovranno essere affrontate dalla giurisprudenza
in materia ed è quindi doveroso un qualche accenno
ai possibili punti problematici.Una prima, possibile
obiezione potrebbe essere costituita da una presunta
inconciliabilità tra principio di strumentalità
attenuata della misura cautelare e giudizi a strutturazione
impugnatoria, come per una parte rilevante dei giudizi
amministrativi; al proposito, è però fin troppo
facile rilevare come il principio di strumentalità
attenuata abbia esordito nel processo societario
(artt. 23, 1°- 4° comma e 24, 3° comma del d.lgs.
17 gennaio 2003 n. 5) e, quindi, in un contesto
che prevede spesso termini di decadenza e, soprattutto,
non è certamente estraneo alla logica impugnatoria.L’altra
possibile argomentazione critica potrebbe essere
costituita dalla presunta inconciliabilità tra principio
di strumentalità attenuata della misura cautelare
e formulazione dell’art. 21, 8° comma della l. 1034
del 1971 (come modificato dall’art. 3 della l. 205
del 2000); particolare importanza potrebbe assumere,
a questo proposito, la previsione che richiama il
carattere interinale della misure cautelari
adottate dal giudice amministrativo (“il ricorrente…..
chiede l'emanazione di misure cautelari……………..che
appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad
assicurare interinalmente gli effetti della decisione
sul ricorso”).Non bisogna però dimenticare come
la dottrina abbia rilevato come la previsione in
discorso abbia ricalcato, in sostanza, “la formula
usata dall’art. 700 c.p.c., con la sostituzione
di “provvisoriamente”, che figura nel codice di
procedura civile, con “interinalmente” e di “sul
merito”, con “sul ricorso[66]“; si tratta, quindi,
della sostanziale riproposizione della formulazione
utilizzata dall’art. 700 c.p.c. e, quindi, di una
previsione che oggi convive pienamente e non contraddice
il principio di strumentalità attenuata della misura
cautelare previsto dall’art. 669 octies,
6° comma c.p.c.Almeno sotto questi due profili,
non dovrebbero quindi sussistere grossi ostacoli
all’affermazione, anche nel giudizio amministrativo,
del principio di strumentalità attenuata della misura
cautelare.
4. Il principio di strumentalità attenuata della
misura cautelare come forma di “autocoscienza” del
giudizio amministrativo.Come già rilevato al
§ 2, la dottrina relativa alla previsione dell’art.
4, comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2005 n.
115 (aggiunto dalla l. 17 agosto 2005, n. 168) aveva
già espresso l’auspicio che la “la sospensiva fin
da oggi (sia) un po’ meno vassalla della pronuncia
di merito, ed i suoi effetti non (siano) più visti
con benevola tolleranza, come se chi ottenesse un
remand fosse un imitatore del Barone di Munchausen[67]“.Le
argomentazioni proposte in queste pagine potrebbero
portare a concludere che la “promozione sul campo
che le sospensive hanno meritato” sia ormai avvenuta
per effetto delle modifiche all’art. 669 octies,
6° comma c.p.c. apportate dal d.l. sulla
competitività e che, quindi, non rimanga altro al
giudice amministrativo che recepire il principio
di strumentalità attenuata della misura cautelare,
secondo le due “strade maestre” costituite dall’applicazione
diretta o analogica esaminate al § precedente (soluzioni
che, ai fini concreti, si presentano sostanzialmente
equivalenti) È però opinione di chi scrive che la
soluzione della problematica non possa prescindere
da un certo grado di riflessione sulla strutturazione
del giudizio amministrativo; in particolare, la
riflessione del giudice amministrativo dovrebbe
dare vita almeno a due “percorsi di autocoscienza”
che devono precedere e seguire l’affermazione della
soluzione giurisprudenziale.La prima riflessione
(“preventiva” all’affermazione del nuovo principio)
attiene all’effettiva necessità di una modifica
della soluzione consolidata.La pratica giudiziaria
evidenzia, infatti, ogni giorno situazioni problematiche
che devono essere risolte attraverso gli stratagemmi
del Barone di Munchausen e che potrebbero essere
superate dall’affermazione del principio di strumentalità
attenuata della misura cautelare.Si pensi ad assetti
di interessi originati e stratificatisi nel tempo
per effetto di misure cautelari (improntate alla
tecnica del remand o dell’ammissione con
riserva) e che, poi, giunti alla decisione del merito,
devono necessariamente passare attraverso una decisione
di annullamento dell’atto impugnato che pone le
parti e il giudice davanti ad alternative (considerare
definitivamente acquisiti gli esiti della tutela
cautelare? oppure prospettare la rinnovazione dell’atto
impugnato in un contesto che, nella migliore delle
ipotesi, si riduce ad un mero “doppione” di valutazioni
già effettuate in sede cautelare?) che lasciano
comunque l’amaro in bocca sotto il profilo della
coerenza sistematica o della giustizia sstanziale.Ad
avviso di chi scrive, la riflessione disincantata
su questi aspetti dovrebbe evidenziare all’interprete
una “maggiore necessità” di affermare il principio
di strumentalità attenuata nel giudizio amministrativo,
rispetto ad altri contesti processuali.La seconda
riflessione (“successiva” all’affermazione del nuovo
principio) riguarda la necessità di assicurare un
contesto processuale che assicuri a tutte le parti
del giudizio il diritto di pervenire ad una decisione
di merito che possa superare anche i contenuti della
tutela cautelare; come già rilevato al § 1, il congegno
processuale può, infatti, funzionare solo se alle
parti è lasciata la libera scelta in ordine all’eventuale
prosecuzione del giudizio fino alla decisione del
merito.A questo proposito, un punto di forte problematicità
è costituito dalla costruzione giurisprudenziale
della rinuncia al giudizio amministrativo[68] ed
in particolare, dalla tradizionale soluzione che
esclude la necessità che la rinuncia sia accettata
dalla controparte[69]; possibilità di rinunciare
unilateralmente al giudizio che rischierebbe di
attribuire alla parte vittoriosa in sede cautelare
la possibilità di “chiudere la partita” ledendo
il diritto delle controparti a ridiscutere in sede
di merito l’intera problematica.La soluzione è spesso
desunta dalla natura di vocatio iudicis del
ricorso e da una costruzione in termini di “atto
unilaterale volontario, e, più specificamente, (di)
atto negoziale processuale, cui l'ordinamento giuridico
ricollega la produzione dell'effetto tipico di estinzione
del diritto di azione[70]“ della rinuncia; ed in
effetti, si tratta della ricostruzione dell’istituto
previsto dall’art. 46 del r.d. 17 agosto 1907 n.
642 (che non prevede espressamente, a differenza
dell’art. 306 c.p.c., l’accettazione delle parti
costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione
del giudizio) più utilizzata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza[71].Dell’istituto è però possibile
una giustificazione più aderente alla struttura
del giudizio amministrativo: “la disciplina dettata
dal reg. proc. Cons. St., nell'escludere, non menzionandola
espressamente, la necessità dell'accettazione della
rinuncia, registra, in sostanza, il carattere unilaterale
di una tipologia di azioni che non sono fronteggiate
da corrispondenti azioni autonome, speculari e contrarie,
intestate alle parti chiamate a resistere alle medesime
azioni impugnatorie………Si potrebbe dire, in breve….,
che l'art. 46 del reg. proc. Cons. St., registrando,
appunto, la descritta situazione processuale, sancisce
normativamente l'insussistenza a priori, in capo
alle parti resistenti nei giudizi di impugnazione,
di quello stesso potenziale “interesse alla prosecuzione”
del giudizio che l'art. 306 c.p.c., invece, impone
al giudice di verificare in concreto, in capo alle
parti costituite nel processo civile, per individuare
di volta in volta i soggetti la cui accettazione
è necessaria ai fini del perfezionamento dell'effetto
estintivo della rinuncia agli atti[72]“.Dalla precisazione
dogmatica in ordine all’assenza di un sostanziale
interesse della controparte alla prosecuzione del
giudizio, deriva la necessità di richiedere l’accettazione
della rinuncia da parte delle altre parti del giudizio
nei casi in cui, come nella giurisdizione esclusiva,
le parti resistenti siano “titolari di azioni di
accertamento autonome, anche negatorie, nei confronti
del medesimo ricorrente[73]“.Dopo l’eventuale introduzione
del principio di strumentalità attenuata della misura
cautelare nel giudizio amministrativo, anche nei
giudizi a struttura impugnatoria, può pertanto verificarsi
l’ipotesi problematica già delineata dalla dottrina,
con riferimento alla giurisdizione esclusiva; fattispecie
che deve essere risolta, non diversamente da quanto
previsto dall’art. 306, 1° comma c.p.c., subordinando
l’efficacia della rinuncia all’accettazione delle
parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione del giudizio (interesse che, nel nostro
caso, è radicato sulla chance di pervenire
ad un contenuto della decisione di merito diverso
da quello della misura cautelare).
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[1] Non a caso, la dottrina ha coniato la nuova
categoria del processo civile competitivo:
DE CRISTOFARO Il nuovo processo civile “competitivo”
secondo la legge 80/2005 in Judicium. Il
processo civile in Italia e in Europa, www.judicium.it.
[2] OLIVIERI Brevi considerazioni sulle nuove
norme del procedimento cautelare uniforme in
Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa,
www.judicium.it.
[3] È stato fortemente criticato soprattutto il
generico riferimento all’intera figura dei provvedimenti
d’urgenza, a prescindere dalla loro natura anticipatoria
o conservativa: al proposito, la dottrina ha, infatti,
rilevato l’«inaccettabilità sistematica di una durata
indefinita di regolamentazioni non coincidenti con
le tutele finali previste dalla legge sostanziale»
CONSOLO Le prefigurabili inanità di alcuni nuovi
riti commerciali, in Corr. giur., 2003,
11,1518 s.; MARINELLI, Note in tema di tutela
cautelare nel nuovo rito societario, ivi,
2004, 9, 1248.
[4] OLIVIERI Brevi considerazioni sulle nuove
norme del procedimento cautelare uniforme cit.
[5] Nuova strutturazione destinata a trovare applicazione
ai processi instaurati successivamente al 1° marzo
2006 (art. 2, comma 3 quinquies dell’art.
2 del d.l. 35/2005, come, da ultimo, modificato).
[6] DE CRISTOFARO Il nuovo processo civile “competitivo”
secondo la legge 80/2005 cit.
[7] OLIVIERI Brevi considerazioni sulle nuove
norme del procedimento cautelare uniforme cit.
[8] OLIVIERI Brevi considerazioni sulle nuove
norme del procedimento cautelare uniforme cit; NELA
Procedimenti cautelari, possessori, di istruzione
preventiva, di separazione, nel decreto sulla competitività
in Judicium. Il processo civile in Italia e in
Europa, www.judicium.it.
[9] NELA Procedimenti cautelari, possessori,
di istruzione preventiva, di separazione, nel decreto
sulla competitività cit.; PROTO PISANI
Premessa a Le modifiche al codice di procedura
civile previste dalla l. n. 80 del 2005, in
Foro it., 2005, V, c. 93.
[10] OLIVIERI Brevi considerazioni sulle nuove
norme del procedimento cautelare uniforme cit.
[11]NELA Procedimenti cautelari, possessori,
di istruzione preventiva, di separazione, nel decreto
sulla competitività cit.
[12] NELA Procedimenti cautelari, possessori,
di istruzione preventiva, di separazione, nel decreto
sulla competitività cit.
[13] PROTO PISANI Premessa a Le modifiche
al codice di procedura civile previste dalla l.
n. 80 del 2005 cit.; a chi scrive appare però
preferibile l’opinione di chi rileva come “l’onere
di prova dovrà essere regolato in base alle regole
generali, e non a seconda della attribuzione all’una
od all’altra parte dell’iniziativa nel giudizio
di merito” (NELA Procedimenti cautelari, possessori,
di istruzione preventiva, di separazione, nel decreto
sulla competitività cit.). Il rovesciamento
dell’onere di instaurare il giudizio di merito non
dovrebbe, quindi, importare modificazioni del regime
probatorio, da risolversi secondo la regola “di
base” del rapporto.
[14] NELA Procedimenti cautelari, possessori,
di istruzione preventiva, di separazione, nel decreto
sulla competitività cit.
[15] NELA Procedimenti cautelari, possessori,
di istruzione preventiva, di separazione, nel decreto
sulla competitività cit. Non sembra che
la scelta di instaurare o proseguire il giudizio
possa essere influenzata dalla volontà di “scongiurare
decadenze o prescrizioni, anche perché l’effetto
interruttivo della prescrizione ed il superamento
della decadenza sono comunque assicurati dalla notifica
del ricorso in via cautelare” (NELA Procedimenti
cautelari, possessori, di istruzione preventiva,
di separazione, nel decreto sulla competitività
cit.; CAPONI Provvedimenti cautelari e
azioni possessorie Provvedimenti cautelari e azioni
possessorie, in Foro it., 2005, V, c.136).
[16]NELA Procedimenti cautelari, possessori,
di istruzione preventiva, di separazione, nel decreto
sulla competitività cit.; CAPONI, Provvedimenti
cautelari e azioni possessorie cit., 137. Sembra
comunque necessaria una valutazione caso per caso;
oltre all’estinzione del giudizio di merito (che
oggi certamente non importa anche la caducazione
del provvedimento cautelare), è necessario distinguere
tra le ipotesi in cui il provvedimento cautelare
è destinato a permanere (ad. es., vizi processuali
della citazione) e ipotesi “più radicali”, strutturalmente
incompatibili con il permanere del provvedimento
(ad es., sentenza che dichiari il difetto di giurisdizione
del giudice adito): NELA Procedimenti cautelari,
possessori, di istruzione preventiva, di separazione,
nel decreto sulla competitività cit.
[17] Che, per una parte della dottrina, possono
avere, sia natura anticipatoria che conservativa
(CAPONI, Provvedimenti cautelari e azioni possessorie
cit., 137).
[18] OLIVIERI Brevi considerazioni sulle nuove
norme del procedimento cautelare uniforme cit.
[19] COSTANTINO Il nuovo processo commerciale:
la tutela cautelare in Riv. dir. proc., 2003,cit.,
659; è ormai notissima la summa divisio dottrinale
tra provvedimenti cautelari che mirano unicamente
ad anticipare il contenuto, o alcuni dei contenuti,
della sentenza di merito e provvedimenti cautelari
non anticipatori o conservativi.
[20] Per l’approfondimento della problematica, si
rinvia a OLIVIERI Brevi considerazioni sulle
nuove norme del procedimento cautelare uniforme
cit.
[21] OLIVIERI Brevi considerazioni sulle nuove
norme del procedimento cautelare uniforme cit.;
dopo la modifica dell’art. 669 octies c.p.c.,
appare pertanto di grande utilità ermeneutica la
distinzione “fra misure autonome e non,
assegnando efficacia illimitata soltanto a quelle
in grado di porsi come provvedimenti sommari semplificati
esecutivi”. Come esattamente rilevato da SALETTI
(in SASSANI La riforma delle società. Il processo,
Torino, 2003, 223), “il limite a tale lettura estensiva
è rappresentato dalla circostanza che l’anticipazione
degli effetti non va valutata in una prospettiva
soggettiva, ma oggettiva: non sarà sufficiente a
far qualificare una misura cautelare come anticipatoria
il fatto che colui che l’ha ottenuta se ne ritenga
pago, ma sarà necessario che essa si oggettivamente
anticipatrice degli effetti della decisione di merito”.
[22] Secondo la formulazione di DIANA Le misure
conservative interinali in Studi senesi,
vol. XXVI, 1909, p. 213).
[23] CALAMANDREI Introduzione allo studio sistematico
dei provvedimenti cautelari Padova, 1936, anche
in Opere giuridiche, IX, Napoli, 1983, p.
176.
[24] BUONCRISTIANI Tutela cautelare ante
causam nel nuovo rito societario. Assenza
di strumentalità necessaria in Judicium.
Il processo civile in Italia e in Europa, www.judicium.it.
[25] BUONCRISTIANI Tutela cautelare ante
causam nel nuovo rito societario. Assenza
di strumentalità necessaria cit.
[26] BUONCRISTIANI Tutela cautelare ante
causam nel nuovo rito societario. Assenza
di strumentalità necessaria cit.
[27] BUONCRISTIANI Tutela cautelare ante
causam nel nuovo rito societario. Assenza
di strumentalità necessaria cit.
[28] BUONCRISTIANI Tutela cautelare ante
causam nel nuovo rito societario. Assenza
di strumentalità necessaria cit; LUISO Istituzioni
di diritto processuale civile Torino, 2003,
p. 285.
[29] PROTO PISANI La nuova disciplina del processo
societario (note a prima lettura) in Foro
it., 2003, V, c. 14 s.; DALMOTTO in COTTINO
(diretto da) Il nuovo diritto societario
Bologna, 2004, 2915; RUBINO in LO CASCIO (a cura
di) La riforma del diritto societario. I procedimenti
(d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5) Milano, 2003,
246; DE MATTEIS Il processo cautelare societario
in Judicium. Il processo civile in Italia e in
Europa, www.judicium.it.
[30] COSTANTINO Il nuovo processo commerciale:
la tutela cautelare cit., 651 e 656; SALETTI
in SASSANI La riforma delle società. Il processo
cit., 222; FRUS in CHIARLONI (a cura di) Il
nuovo processo societario, Bologna, 2004, 660;
OLIVIERI La tutela cautelare ante causam
e in corso di causa nella riforma del processo societario
in Judicium. Il processo civile in Italia e in
Europa, www.judicium.it; TISCINI I
nova del procedimento cautelare societario:
la cd. strumentalità attenuata e il cd. giudizio
abbreviato, ivi; LUPOI in Commentario breve
al codice di procedura civile. Appendice di aggiornamento
Padova, 2004, sub art. 23, 181.
[31] CAIANIELLO Manuale di diritto processuale
amministrativo Torino, 1988, 582.
[32] Per un sintetico quadro dell’evoluzione della
problematica, si rinvia a TRAVI Commento all’art.
21 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 in ROMANO Commentario
breve alle leggi sulla Giustizia amministrativa
Padova, II ed, 2001, 774; per la giurisprudenza,
si veda Cons. Stato Ad. plen. 8 ottobre 1982, n.
17 (in Foro amm. 1982, I, 1798; Foro it.
1983, III, 41; Riv. amm. R. It. 1982,
780; Cons. Stato 1982, I, 1197; Giur.
it. 1983, III,1, 187; Rass. avv. Stato
1983, I, 359; Dir. e prat. aviazione civ.
1984, 391; Riv. giur. scuola 1984, 130) che
ha pienamente inserito la valutazione del fumus
boni iuris nella sistematica della tutela cautelare
amministrativa.
[33] FOLLIERI La fase cautelare in SCOCA
(a cura di) Giustizia amministrativa Torino,
2003, 350 rileva come la norma imponga una congrua
motivazione, anche con riferimento alla valutazione
del fumus boni iuris effettuata dal giudicante.
[34] BUONCRISTIANI Tutela cautelare ante
causam nel nuovo rito societario. Assenza
di strumentalità necessaria cit.
[35] TRAVI Commento all’art. 21 l. 6 dicembre
1971 n. 1034 cit., 771.
[36] Le citazioni sono da FOLLIERI La fase cautelare
cit., 348; l’autore giustamente sottolinea (a
pag. 347) come, per effetto della disposizione citata,
“diventa diritto positivo il principio della strumentalità
della misura cautelare che la dottrina aveva individuato
come carattere ontologico di questi rimedi processuali”.
[37] Che “non viene meno per il solo fatto che la
p.a. intimata, a seguito della concessione di una
misura cautelare favorevole al ricorrente ed in
relazione a tale circostanza, abbia modificato,
in via interinale e cautelare, l'atto impugnato
in senso conforme alla domanda giudiziale, atteso
che in questo caso l'efficacia del nuovo provvedimento
è subordinata all'esito del giudizio di merito,
in ragione della natura strumentale della misura
cautelare”: Cons. Stato, sez. IV, 17 aprile 2003,
n. 2017 in Foro amm. CDS 2003, 1281; Riv.
giur. edilizia 2003, I, 1647.
[38] “L'ordinanza di sospensione dell'atto impugnato
ha funzione cautelare e carattere strumentale rispetto
alla decisione finale; essa, pertanto, in quanto
diretta alla temporanea salvaguardia della posizione
del ricorrente per consentirgli, qualora risultasse
vincitore nel merito, di trarre l'utilità sostanziale
offerta dalla decisione, produce utilità omogenee
e comunque non superiori rispetto a quelle che la
sentenza può procurare”: Cons. Stato, sez.
IV, 29 agosto 2002, n. 4353 in Foro amm. CDS
2002, 1673.
[39] “Nel giudizio amministrativo l'ordinanza di
sospensione del provvedimento impugnato ha funzione
cautelare e carattere strumentale rispetto alla
decisione finale, essa è diretta alla temporanea
salvaguardia della posizione del ricorrente, onde
consentirgli - qualora risultasse vincitore nel
merito - di trarre l'utilità sostanziale offerta
dalla decisione, producendo utilità omogenee e comunque
non superiori rispetto a quelle che la sentenza
può procurare; pertanto, gli effetti della ordinanza
di sospensione sono comunque destinati a cessare
con l'emanazione della sentenza che definisce il
giudizio”: Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 1995,
n. 191 in Foro amm. 1995, 581; Cons. Stato
1995, I, 329.
[40] BUONCRISTIANI Tutela cautelare ante
causam nel nuovo rito societario. Assenza
di strumentalità necessaria cit., con riferimento
ad alcune decisioni in materia societaria non in
linea con il principio.
[41] TRAVI Commento all’art. 21 l. 6 dicembre
1971 n. 1034 cit., 770; l’autore propone, a
pag. 793, anche un’interpretazione restrittiva della
previsione, più in linea con il principio di strumentalità
della misura cautelare e riferita ad “ogni caso
in cui la pronuncia cautelare (di accoglimento di
rigetto) possa determinare effetti non agevolmente
reversibili: si pensi al caso dell’impugnazione
di un diniego di concessione edilizia, quando stia
per essere adottato uno strumento urbanistico che
vincoli l’area; oppure all’impugnazione di un ordine
di demolizione di un edificio o di un ordine di
chiusura di uno stabilimento; ecc.”.
[42] FOLLIERI La fase cautelare cit., 356;
si tratta di una valutazione caratterizzata da spazi
di autonomia che hanno giustamente indotto il Consiglio
di Stato ad ammettere la possibilità di riformare
in appello l’ordinanza cautelare, anche limitatamente
alla sola imposizione della cauzione (Cons. Stato
sez. V, ord. 14 novembre 2000 n. 5769 in Giustizia
amministrativa, 2001, 74).
[43]Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 1989, n. 178
in Foro amm. 1989, 215; Cons. Stato
1989, I, 191; 20 ottobre 1990, n. 918 in Foro
amm. 1990, fasc. 10; Cons. Stato 1990,
I, 1269; 21 gennaio 1993, n. 84 in Foro amm.
1993, 162; Cons. Stato 1993, I, 104;
Giust. civ. 1993, I, 3129 con nota di STELLA
RICHTER. Di recente, si vedano in questo senso,
T.A.R. Lazio, sez. III, 9 giugno 2005, n. 4684 in
Foro amm. TAR 2005, f. 6, 2049 e Cons. Stato,
sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 438 in Foro amm.
CDS 2005, f. 2, 322.
[44] Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2004, n. 2797
in Foro amm. CDS 2004, 1356; T.A.R. Sardegna,
4 marzo 2003, n. 256 in Foro amm. TAR 2003,
1109.
[45] Sulla previsione, si vedano Cons. Stato, sez.
VI, 2 settembre 2002 n. 4398 in Foro amm. CDS
2002, 2106; T.A.R. Sicilia Catania, 16 febbraio
1994 n. 100 in Riv. giur. scuola 1995, 307.
[46] I migliori scritti sulla disposizione sono
SAPORITO Le sospensive conquistano stabilità
ed autonomia dalla sentenza di merito in Giustizia
amministrativa, 2005, 997 e SAITTA Riflessi
processuali di una definitività ex lege degli
effetti della misura cautelare in www.GiustAmm.it
Rivista di diritto pubblico 2005.
[47] Non si tratta, infatti, solo di “una grossolana
disposizione in sanatoria”: SAPORITO Le sospensive
conquistano stabilità ed autonomia dalla sentenza
di merito cit.
[48] Cons. Stato sez. IV 6 marzo 2006 n. 1156
in www.GiustAmm.it Rivista di diritto
pubblico n. 3/2006; 6 aprile 2006 n. 1791, ivi,
n. 4/2006, in fattispecie in cui era stata rinnovata
la valutazione della prova scritta dopo l’intervento
della decisione cautelare del giudice amministrativo.
[49] SAPORITO Le sospensive conquistano stabilità
ed autonomia dalla sentenza di merito cit.
[50] In particolare, si vedano Cons. Stato Ad. plen.
8 aprile 1963 n. 6 in Foro it., 1963, III,
298 che ha ammesso l’applicabilità delle norme del
c.p.c., ad integrazione delle norme del regolamento
di procedura per i giudizi innanzi al Consiglio
di Stato (r.d. 17 agosto 1907 n. 642, applicabile
anche al processo avanti ai T.A.R., ai sensi dell’art.
19 della l. 1034 del 1971), “quando esse non abbiano
una fisionomia peculiare da farle apparire dettate
con esclusivo riferimento all’ordinario processo
civile e non contrastino con i principi propri del
processo avanti alla giurisdizione amministrativa”;
più di recente, si vedano T.A.R. Campania Napoli,
sez. I, 1 ottobre 1998 n. 3071 in Foro amm.
1999, 853; T.A.R. Calabria 7 aprile 1975 n. 16 in
T.A.R., 1975, I, 1704; 15 marzo 1978 n. 15,
ivi, 1978; I, 2401.
[51]CAIANIELLO Manuale di diritto processuale
amministrativo cit., 19 e 20; ANDREIS Commento
all’art. 19 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 in ROMANO
Commentario breve alle leggi sulla Giustizia
amministrativa cit., 636; VIRGA P. La tutela
giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione,
Milano, III ed., 1982, 262; VERDE Norme processuali
ordinarie e processo amministrativo in Foro
it., 1985, V, 157; NIGRO M. Giustizia amministrativa
Bologna V ed. a cura di CARDI e NIGRO A. 2000, 255.
[52] ANDREIS Commento all’art. 19 l. 6 dicembre
1971 n. 1034 cit., 636.
[53] CAIANIELLO Manuale di diritto processuale
amministrativo cit., 19.
[54] VERDE Norme processuali ordinarie e processo
amministrativo cit., 157 sulle orme di NIGRO
L’appello nel processo amministrativo Milano
1960, 47.
[55] ANDREIS Commento all’art. 19 l. 6 dicembre
1971 n. 1034 cit., 636.
[56] VIRGA P. La tutela giurisdizionale nei confronti
della pubblica amministrazione cit., 263.
[57] NIGRO M. Giustizia amministrativa cit.,
256.
[58] NIGRO M. Giustizia amministrativa cit.,
256.
[59] NIGRO M. Giustizia amministrativa cit.,
256.
[60] NIGRO M. Giustizia amministrativa cit.,
256.
[61] NIGRO M. Giustizia amministrativa cit.,
256-257.
[62] Come nel caso deciso dalla citata Cons. Stato,
sez. IV, 27 marzo 1995, n. 191.
[63] OLIVIERI Brevi considerazioni sulle nuove
norme del procedimento cautelare uniforme cit;
sostanzialmente sulla stessa linea ricostruttiva,
DE CRISTOFARO Il nuovo processo civile “competitivo”
secondo la legge 80/2005 cit. che sottolinea
lo stretto legame con gli obiettivi di effettività
della tutela giurisdizionale.
[64] Sul principio di ragionevole durata del processo
amministrativo, si rinvia alla ricostruzione di
SCOCA I principi del giusto processo in SCOCA
(a cura di) Giustizia amministrativa cit., 161.
[65] NIGRO M. Giustizia amministrativa cit.,
256.
[66] FOLLIERI La fase cautelare cit., 346.
[67] SAPORITO Le sospensive conquistano stabilità
ed autonomia dalla sentenza di merito cit.
[68] Sulla rinuncia, si veda FERRARI Commento
all’art. 25 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 in ROMANO
Commentario breve alle leggi sulla Giustizia
amministrativa cit., 872.
[69]Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2002 n. 4805
in Foro amm. CDS 2002, 2981 con nota di RENNA;
sez. IV, 9 luglio 2001 n. 3844 in Foro amm.
2001, f. 7-8.
[70] Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2002 n.
4805, cit.
[71] Sul punto si rinvia a RENNA Unilateralità
e irrevocabilità della rinuncia al ricorso nel processo
amministrativo in Foro amm. CDS 2002,
11, 2983.
[72] RENNA Unilateralità e irrevocabilità della
rinuncia al ricorso nel processo amministrativo
cit.
[73] RENNA Unilateralità e irrevocabilità della
rinuncia al ricorso nel processo amministrativo
cit. che prospetta l’applicabilità, in questo
caso, dell’art. 306, 1° comma c.p.c.
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