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ALBERTO ZITO

Il difficile rapporto tra l’interesse del consumatore e la disciplina antitrust: storia di un paradosso in via di risoluzione*


Sommario: 1. Considerazioni introduttive sul problematico rapporto tra disciplina antitrust e figura del consumatore. 2. Il mancato riconoscimento della diretta rilevanza dell’interesse del consumatore nell’ambito della disciplina antitrust: la ragioni di fondo. 3. … (Segue): il riferimento alla tutela dell’iniziativa economica privata contenuto nella legge n. 287 del 1990. 4. … (segue): cenni sull’inadeguatezza della ricostruzione della figura del consumatore nella riflessione giuridica degli anni Sessanta: cenni. 5. La negazione della legittimazione attiva del consumatore nell’ambito della disciplina sulla pubblicità ingannevole. 6. Dalla involuzione alla evoluzione della giurisprudenza sul problema della rilevanza dell’interesse del consumatore (e dell’imprenditore concorrente) nella disciplina antitrust ed in quella sulla pubblicità ingannevole. 7. I possibili sviluppi ricostruttivi, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, della problematica del mercato e della tutela della concorrenza: cenni.


1. Considerazioni introduttive sul problematico rapporto tra disciplina antitrust e figura del consumatore.

Il rapporto tra la disciplina antitrust, introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 287 del 1990, e la figura del consumatore, singolo o associato, è sempre stato particolarmente problematico. Da un lato, infatti, non è parso possibile negare che l’interesse del consumatore abbia qualcosa a che fare con la normativa in questione e ciò per lo meno per tre ordini di ragioni: in primo luogo perché il consumatore è indubbiamente un attore del mercato e dunque di quella porzione di realtà che rappresenta l’oggetto della disciplina antitrust; in secondo luogo perché, se si sta alle riflessioni degli economisti, il consumatore riceve dalla tutela della concorrenza effetti benefici sia sul piano della qualità dell’offerta dei beni sia sul piano del prezzo; in terzo luogo perché la legge n. 287 del 1990 prende in considerazioni il consumatore ed il suo interesse in più norme. D’altro canto però non si è mai riconosciuto, sino ad un recente passato, che il consumatore, singolo o associato, potesse utilizzare la disciplina in questione a tutela della propria posizione.
Alcuni esempi possono chiarire quanto si è appena detto. In proposito si pensi all’orientamento, più volte manifestato dal giudice amministrativo nel corso degli anni Novanta del secolo scorso, volto a negare al singolo consumatore e alle associazioni rappresentative dello stesso, la legittimazione a proporre ricorso nei confronti dei provvedimenti adottati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ovvero a resistere in qualità di controinteressati avverso il ricorso proposti da soggetti terzi (le sentenze che hanno inaugurato tale orientamento sono in particolare Tar Lazio, Sez. I, 1 agosto 1995, n. 1474, e Consiglio di Stato, Sez. Vi, 30 dicembre 1996, n. 1792). Ancora si pensi che un analogo orientamento è stato assunto dal giudice ordinario in relazione alla azionabilità da parte del consumatore della domanda di risarcimento dei danni derivanti da comportamenti anticoncorrenziali tenuti dalle imprese. Ed infine la stessa situazione di chiusura si è determinata con riferimento alla disciplina sulla pubblicità ingannevole, di cui al d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, che pure è funzionale alla tutela del corretto svolgersi del principio concorrenziale.
Quanto ricordato suona quasi come un vero e proprio paradosso: a stare alle posizioni giurisprudenziali richiamate ne consegue che l’ordinamento giuridico, nel disciplinare un fenomeno reale, qual è il mercato nella sua forma concorrenziale, abbia inteso escludere da tale processo di giuridicizzazione un elemento del fenomeno che, lungi dall’essere accidentale, risulta invero essenziale, atteso che, come si è già avuto modo di accennare, il consumatore rappresenta un attore necessario di tale istituzione economica.
Il paradosso in questione sembra comunque avviato a soluzione. Recentemente, infatti, si sono avute alcune pronunce, sia del giudice amministrativo sia del giudice ordinario, che vanno in una direzione nuova rispetto al passato. In presenza di tale circostanza, che va senza dubbio valutata positivamente, non è senza utilità allora da un lato analizzare le ragioni, che hanno nel passato determinato la chiusura, di cui si è detto, e dall’altro verificare la portata del nuovo orientamento inaugurato dalla giurisprudenza ed il contributo, che esso può dare, all’inquadramento sistematico dell’intera vicenda.

2. Il mancato riconoscimento della diretta rilevanza dell’interesse del consumatore nell’ambito della disciplina antitrust: la ragione di fondo

Le difficoltà, che si sono manifestate nel riconoscere una piena e diretta rilevanza dell’interesse del consumatore nell’ambito della disciplina antitrust, hanno, a parere di chi scrive, una ragione di fondo costituita dal fatto che storicamente nella nostra cultura giuridica la concorrenza è stata percepita come un affare di pertinenza dei soli concorrenti e dunque essenzialmente delle imprese. Insomma, per dirla in altri termini, per lungo tempo è stato dominante un paradigma teorico, per usare la terminologia degli epistemologi, non particolarmente adatto al riconoscimento della diretta rilevanza dell’interesse del consumatore nell’ambito del mercato e del suo modo (concorrenziale) di strutturarsi.
A riprova di quanto detto è sufficiente richiamare la partita che si è giocata sul terreno della disciplina codicistica sulla concorrenza sleale, di una disciplina cioè che, sebbene diversa (e minore) per ampiezza e contenuto rispetto alla disciplina antitrust, pure si pone un analogo obiettivo, ossia garantire che le relazioni di mercato si svolgano secondo modalità e condizioni rispettose del principio concorrenziale. Che tra le due discipline vi sia una stretta parentela è peraltro pacifico: a tacere altro basta ricordare il notevole dibattito che si è svolto, dopo l’entrata in vigore del trattato di Roma del 1957, circa la possibilità di utilizzare la disciplina della concorrenza sleale ed in particolare l’art. 2600 del Codice civile al fine di risarcire i danni sofferti dalle imprese concorrenti a seguito della violazione della normativa antimonopolistica comunitaria (originariamente gli artt. 85 e 86 del Trattato). Dibattito che, indipendentemente dall’esito prodotto, non si è mai sopito del tutto, nel senso che da allora la dottrina ha sempre continuato ad analizzare le possibili interferenze e sinergie applicative tra l’una e l’altra disciplina (fino al 1990 con riferimento solo alla disciplina antitrust comunitaria e dal 1990 con riferimento anche e soprattutto alla nostra).
Tanto ricordato il punto di maggior interesse in questa sede risiede nel fatto che la disciplina codicistica sulla concorrenza sleale è stata sempre interpretata sulla base dell’idea di fondo che la relativa regolamentazione costituisca un diritto di categoria (quella degli imprenditori) le cui radici affondano direttamente nei codici di comportamento vigenti nelle corporazioni medioevali. Nelle sue ricostruzioni la dottrina ha naturalmente offerto alcuni elementi desumibili dal tenore letterale delle disposizioni codicistiche. Così, ad esempio, muovendo dal disposto di cui all’art. 2598, n. 3, del codice civile, ai sensi del quale compie atto di concorrenza sleale chiunque si valga direttamente od indirettamente di ogni mezzo, che non sia conforme ai principi della correttezza professionale e che risulti idoneo a danneggiare l’altrui azienda, si è sostenuto come tanto il concetto di correttezza professionale quanto quello di idoneità a danneggiare l’altrui azienda presuppongano lo status di imprenditore. Ed ancora ulteriori ragioni a sostegno di questa idea hanno tratto forza da considerazioni di tipo sistematico basato sulla natura del bene oggetto di tutela. Tale bene infatti, sia pure all’interno di un panorama dottrinale piuttosto variegato, è stato individuato ora nell’avviamento, ora nell’azienda, ora nel diritto al probabile guadagno derivante dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale in regime di concorrenza: è stato individuato, cioè, in un modo che riconduce il suddetto bene sempre e comunque nell’ambito della sfera giuridica e dunque degli interessi dell’imprenditore. Tuttavia non c’è dubbio che tali elementi, non sarebbero apparsi così decisivi (e ad essi si sarebbero potute contrapporre ricostruzioni sistematiche di segno opposto ugualmente plausibili), se non fossero stati alimentati e sostenuti anche e soprattutto da una concezione di fondo incentrata sull’idea che la concorrenza sia vicenda che riguardi essenzialmente gli imprenditori.
Nella stessa lunghezza d’onda peraltro è sembrata muoversi anche la Corte costituzionale. Quest’ultima, investita della questione relativa alla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 2601 del codice civile (per violazione del principio di eguaglianza nella parte in cui, consentendo la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti di concorrenza sleale alle associazioni professionali e di categoria, non prevede la legittimazione di altre categorie organizzate come i consumatori) ha dichiarato con ordinanza l’inammissibilità della questione con argomentazioni molto stringenti, ma nel contempo molto significative. La Corte ha infatti affermato che le associazioni dei consumatori hanno finalità diverse dal potenziamento del commercio di un determinato prodotto e che quindi fanno valere interessi del tutto estranei alla correttezza dei rapporti economici (donde la conseguenza che il confronto, in termini di parità di trattamento giuridico, tra associazioni di categoria, che rappresentano interessi imprenditoriali, e associazioni dei consumatori non è neppure ipotizzabile rispetto alla materia della tutela della concorrenza).

3. … (Segue): il riferimento alla tutela dell’iniziativa economica privata contenuto nella legge n. 287 del 1990.

La tesi che la tutela della concorrenza costituisca materia, che dal punto di vista giuridico intercetti i (e dia rilevanza ai) soli interessi imprenditoriali, può avere trovato ulteriore conferma nella legge n. 287 del 1990, la quale indica come propria finalità quella di tutelare il diritto di iniziativa economica di cui all’art. 41, comma 1, Cost.
In proposito è ben noto come l’unico punto fermo in dottrina, relativamente all’interpretazione del richiamato articolo, sia rappresentato proprio dalla riconduzione dell’iniziativa economica nell’ambito della sfera dei soggetti imprenditoriali. Tale riconduzione naturalmente segue vie differenti e produce esiti differenti in ordine alla ampiezza della fattispecie disciplinata dalla norma. Se una parte della dottrina, infatti, tende ad identificare l’iniziativa economica di cui all’art. 41, comma 1, Cost. con la garanzia del diritto d’impresa, con la garanzia cioè di quel particolare modulo organizzativo previsto nell’art. 2082 del codice civile, un’altra parte opera un allargamento del concetto in questione. Essa infatti ritiene che l’iniziativa economica sia sintagma, che non comprenda soltanto l’impresa, ma anche tutte quelle attività che, seppure prive del requisito dell’organizzazione, non differiscono dal punto di vista finalistico dall’attività d’impresa. In questa prospettiva, per così dire allargata, il concetto di iniziativa economica si riferisce all’attività produttiva in generale e dunque anche alle ipotesi di esercizio di un’attività economica non organizzata nella forma dell’impresa (come nel caso, ad esempio, del lavoro autonomo ovvero dello svolgimento delle libere professioni).
Sulla base di quanto detto è evidente come risulti quantomeno difficile il tentativo di fondare la rilevanza dell’interesse del consumatorea partire dall’art. 41, comma 1, Cost.
Peraltro è opportuno ricordare come, a prescindere dalla rilevanza dell’interesse del consumatore, il riferimento all’art. 41, comma 1, Cost. non sia stato ritenuto dalla giurisprudenza elemento sufficiente neanche per fondare in modo univoco la rilevanza dell’interesse dell’imprenditore concorrente e dunque la sua legittimazione processuale nei confronti dei provvedimenti dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato. Su tale questione, che aggiunge paradosso a paradosso, si tornerà più diffusamente nel prosieguo del discorso.

4. … (Segue): cenni sull’inadeguatezza della ricostruzione della figura del consumatore nella riflessione giuridica degli anni Sessanta.

A rafforzare l’idea che tra l’ interesse del consumatore e la disciplina antitrust non vi sia una parentela stretta ha contribuito anche, a parere di chi scrive, il modo attraverso il quale una parte della scienza giuridica ha, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, impostato il problema della tutela del consumatore nell’ambito del nostro sistema giuridico.
Non si deve dimenticare, infatti, come in quel periodo di tempo vengano proposte letture della tutela del consumatore marcatamente caratterizzate da una visione ideologica del problema. Il riferimento è in particolare a quelle letture che, pur muovendo dalla giusta constatazione dell’esistenza di un conflitto tra gli interessi della produzione e gli interessi del consumo, hanno sostenuto, nella variante meno radicale, che il problema della tutela del consumatore non poteva essere disgiunto dalla partecipazione del medesimo alle scelte produttive dell’impresa, e, nella variante più radicale, che tale tutela dovesse passare attraverso una generica prospettiva di rovesciamento dei rapporti di classe e dunque di radicale cambiamento del modo di produzione esistente. Come è facile capire un tale modo di intendere la rilevanza dell’interesse del consumatore era di assai scarsa utilità al fine di innestare momenti di tutela dell’interesse medesimo nell’ambito delle relazioni di mercato.
Un analogo rilievo peraltro può essere fatto anche a quelle ricostruzioni che, sempre a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, hanno tentato di predicare la diretta presa in considerazione della figura del consumatore da parte della Costituzione. Tali ricostruzioni come è noto, di fronte al silenzio del nostro dato costituzionale rispetto a questa figura ed in presenza della volontà di trovare un fondamento solido alla rilevanza dei suoi interessi, sulla cui base costruire adeguate strategie di tutela, si sono rivolte all’art. 41, comma 2, della Costituzione ed in particolare al concetto di utilità sociale, interpretato come concetto riassuntivo di tutti quei valori extra-economici aventi un contenuto sociale. Senza volere sminuire l’importanza di questo tipo di ricostruzioni, è evidente però come anche questa prospettiva, tutta incentrata sul profilo della tutela degli interessi sociali del consumatore, non fosse idonea allo scopo di attribuire rilevanza al consumatore nell’ambito delle problematiche concernenti la tutela del mercato concorrenziale. E ciò per la semplice, ma decisiva ragione, che a venire in rilievo nell’ambito del funzionamento del mercato non sono gli interessi sociali del consumatore, quali ad esempio quelli alla salute o alla sicurezza, quanto gli interessi economici del medesimo perseguiti esercitando la stessa razionalità economica dell’impresa ossia cercando di realizzare la massima utilità personale sulla base delle risorse disponibili .

5. La negazione della legittimazione attiva del consumatore nell’ambito della disciplina sulla pubblicità ingannevole.

In presenza del quadro, che si è tentato sia pure sommariamente di tratteggiare, non deve allora meravigliare come all’indomani dell’adozione della legge n. 287 sia la dottrina sia la giurisprudenza non si siano mostrati affatto propense a ritenere che la disciplina in questione fosse utilizzabile anche dal consumatore, singolo od associato, per tutelare il proprio interesse di attore economico leso da comportamenti anticoncorrenziali. E ciò nonostante la circostanza che perlomeno in tre articoli la legge prenda in considerazione espressamente l’interesse del consumatore. In primo luogo nell’art. 3 il quale, dopo avere vietato in via generale l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o di una sua parte, inserisce tra le fattispecie tipizzate quella rivolta ad impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico a danno dei consumatori. In secondo luogo nell’art. 4, il quale stabilisce che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può autorizzare per un periodo limitato intese o categorie di intese, vietate ai sensi dell’art. 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori. Infine nell’art. 12, comma 1, ai sensi del quale l’apertura dell’istruttoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti delle intese e dell’abuso di posizione dominante avviene a seguito della valutazione degli elementi in suo possesso o di quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori.
Peraltro una sorte analoga è stata riservata al consumatore in relazione alla disciplina sulla pubblicità ingannevole di cui al d.lgs. n. 74 del 1992. Il che risulta per certi aspetti ancora più paradossale rispetto a quanto accaduto in relazione alla disciplina antitrust, ove si consideri che il decreto in questione, per un verso, ha introdotto una tutela diretta, sia pure in via amministrativa (affidata cioè all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) del consumatore (o meglio del suo interesse) e, per altro verso, ha operato una sorta di parificazione tra la posizione dell’imprenditore concorrente, leso dalla pubblicità ingannevole, e quella del consumatore, attribuendo agli uni e agli altri gli stessi mezzi giuridici per reagire contro gli atti di pubblicità ingannevole. Tale parificazione emerge in modo difficilmente contestabile dalle disposizioni contenute nel decreto. Essa è presente già nell’art. 1, che include i consumatori nel novero dei soggetti in favore dei quali è predisposta la tutela nei confronti della pubblicità ingannevole, e trova poi coerente svolgimento nell’art. 7, che disciplina forme e modalità del procedimento dinanzi all’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato volto a sanzionare la predetta pubblicità nonché i rimedi giurisdizionali azionabili. Ai sensi del citato art. 7, comma 13, infatti, è attribuito tanto ai concorrenti quanto ai consumatori e alle rispettive associazioni un potere di iniziativa procedimentale, nel senso che questi soggetti possono chiedere all’autorità amministrativa che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole.
Eppure nonostante tutti i richiamati elementi normativi che farebbero propendere per il riconoscimento pieno e diretto della rilevanza dell’interesse del consumatore in materia di pubblicità ingannevole e dunque la sua legittimazione attiva sul piano processuale, tuttavia la giurisprudenza del giudice amministrativo ha preso ben presto un’altra direzione. Emblematica in tal senso è la sentenza del Tar Lazio, Sez. I, n. 1725 del 19 maggio 1998, in cui si afferma che il singolo consumatore o le associazioni rappresentative dello stesso, nel momento in cui presentano una denuncia o un ricorso all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, non sono legittimati ad agire avverso i provvedimenti dell’Autorità stessa in quanto si fanno portatori di un interesse pubblico assimilabile alla tutela della fede pubblica, che travalica quello proprio e coincide con quello della collettività cui appartengono.

6. Dalla involuzione alla evoluzione della giurisprudenza sul problema della rilevanza dell’interesse del consumatore (e dell’imprenditore concorrente) nella disciplina antitrust ed in quella sulla pubblicità ingannevole.

Se, come detto, la giurisprudenza, soprattutto quella del giudice amministrativo ha, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso, assunto una posizione contraria ad ammettere la rilevanza diretta dell’interesse del consumatore sia nella disciplina antitrust sia nella disciplina sulla pubblicità ingannevole, essa, in una sorta di progressiva involuzione, ha addirittura negato la possibilità che lo stesso imprenditore concorrente possa reagire contro le decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ad esempio impugnando un provvedimento di autorizzazione di intese anticoncorrenziali in applicazione della deroga prevista dall’art. 4 della legge n. 287 del 1990). Sul punto la sentenza che inaugura questo ulteriore orientamento restrittivo è senza dubbio quella del Tar Lazio, Sez. I, 22 ottobre 1997, n. 2216, che ha negato l’ammissibilità del ricorso presentato da una associazione rappresentativa delle imprese di comunicazione avverso una decisione di non avvio dell’istruttoria nei confronti di una intesa stipulata tra numerose organizzazioni esponenziali degli interessi dei concessionari di pubblicità, degli utenti della pubblicità, delle agenzie di pubblicità e delle imprese di comunicazione. E non occorre spendere molte parole per capire come con questo filone giurisprudenziale si sia addirittura oltrepassata l’idea tradizionale che la disciplina della concorrenza sia affare che riguardi unicamente gli imprenditori in concorrenza.
L’ effetto che si è prodotto a seguito di tale orientamento è evidente: l’imprenditore concorrente ed il consumatore sono stati parificati al ribasso quanto alla rilevanza diretta del loro interesse nell’ambito della disciplina antitrust nel senso che né l’uno né l’altro risultano titolari di una situazione giuridica soggettiva protetta nell’ambito della suddetta disciplina. Da altro angolo prospettico si può anche dire che il problema da settoriale (relativo cioè al solo consumatore) col tempo sia divenuto generale e si sia convertito nel tema della esistenza o meno di soggetti controinteressati rispetto ai provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
E’ interessante a questo punto analizzare, sia pure sinteticamente, la principale argomentazione spesa dalla giurisprudenza per predicare l’irrilevanza dell’interesse del consumatore e dell’imprenditore concorrente nell’ambito della disciplina antitrust. Con l’avvertenza che a questo stadio del discorso l’analisi può essere unitaria e dunque prescindere dal riferimento diretto all’una o all’altra figura.
Tanto precisato, il giudice amministrativo, nell’assumere la posizione ricordata, ha fatto leva sull’idea che i poteri esercitati e dunque i provvedimenti adottati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato siano preordinati esclusivamente alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica nell’ambito del libero mercato e non alla garanzia di posizioni individuali o associate di soggetti fruitori del mercato stesso. Una tale tesi è peraltro apparsa subito obsoleta e contraddittoria. Obsoleta perché la giurisprudenza riprende alcuni datati orientamenti sulla inidoneità delle norme pubblicistiche a tutelare situazioni giuridiche soggettive diverse da quelle direttamente incise dall’esercizio del potere amministrativo. Contraddittoria perché la giurisprudenza, per non entrare in contrasto con l’indicazione che proviene dalla legge n. 287 del 1990, il cui articolo di apertura finalizza la disciplina in questione alla tutela della posizione di libertà di cui all’art. 41, comma 1, Cost., è costretta ad ipotizzare una tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica nell’ambito del libero mercato di cui difficilmente si riesce ad afferrare il senso: se con questa locuzione si vuole infatti dire che l’elemento soggettivo, ossia il diritto di iniziativa economica, si può correttamente svolgere soltanto ove sia garantito l’elemento oggettivo, ossia la struttura concorrenziale del mercato, va da sé che non c’è alcuna inconciliabilità tra la garanzia di questa struttura e la protezione diretta della posizione individuale.
La fragilità della pozione assunta dalla giurisprudenza è assai probabilmente alla base del recente mutamento operato dalla medesima. Come si è detto in apertura del lavoro sia il giudice ordinario sia il giudice amministrativo hanno riconosciuto nell’ambito della disciplina antitrust e nell’ambito di quella sulla pubblicità ingannevole la titolarità di situazioni giuridiche soggettive in capo a tutti gli attori del mercato.
Con specifico riferimento alla posizione del consumatore merita di essere ricordata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 4 febbraio 2005, n. 2207, che ha ammesso la legittimazione di tale figura e delle relative associazioni a proporre l’azione di nullità di una intesa restrittiva in materia assicurativa e a richiedere il conseguente risarcimento dei danni.
A tale conclusione la Corte è giunta attraverso una serie di passaggi particolarmente significativi. In primo luogo nella sentenza si afferma che, contrariamente all’opinione espressa in precedenza dalla Cassazione stessa, “la legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato ovvero di chiunque abbia interesse … alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da potere allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere”. In secondo luogo si valorizzano i dati normativi presenti nella disciplina antitrust. La Cassazione infatti sottolinea come, mentre l’ esclusione della legittimazione del consumatore non sia prevista espressamente dalla legge n. 287 del 1990, l’art. 4 di quest’ultima indichi, tra i presupposti che giustificano il potere dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato di autorizzare una intesa, che sarebbe altrimenti vietata, il requisito del sostanziale beneficio per i consumatori. In terzo luogo nella sentenza in questione la ricostruzione giuridica della figura del consumatore viene delineata in stretta sintonia con i caratteri che essa presenta nella realtà del mercato. Al riguardo non soltanto si afferma che “il consumatore, che è l’acquirente finale del prodotto offerto al mercato, chiude la filiera che inizia con la produzione del bene”, ma si sottolinea come la funzione illecita di una intesa si realizzi con la sostituzione del diritto del consumatore “di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente”. Tale ultimo passaggio è, a ben vedere, particolarmente significativo e su di esso si tornerà in chiusura del discorso. Il riconoscimento del fatto che il consumatore sia titolare di un diritto di scelta apre infatti la strada per una corretta considerazione della natura dell’interesse che fa capo al medesimo in quanto attore del mercato. Infine, atteso il rilievo interpretativo dei principi dell’ordinamento comunitario nella materia antitrust, è pure da apprezzare nella sentenza della Cassazione il riferimento alla posizione della giurisprudenza comunitaria e all’orientamento espresso dalla stessa volto ad ampliare l’ambito dei soggetti tutelati dalla normativa sulla concorrenza.
Nello stesso periodo di tempo anche il giudice amministrativo muta il proprio orientamento. Tale mutamento riguarda il tema della legittimazione ad agire sia nell’ambito della disciplina antitrust in relazione all’impugnativa dei provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia nell’ambito della disciplina sulla pubblicità ingannevole e determina il riconoscimento della rilevanza piena e diretta sia dell’interesse del consumatore sia dell’interesse dell’imprenditore concorrente (le sentenze di riferimento sono in ordine temporale quelle del Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 giugno 2004, n. 3865; 3 febbraio 2005, n. 280; 21 marzo 2005 n. 1113).
Il percorso seguito dal giudice amministrativo è però parzialmente diverso. Pur richiamando la sentenza della Sezioni Unite della Corte di Cassazione (come accade in Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2005, n. 1113, pur richiamando la giurisprudenza comunitaria e pur valorizzando i dati normativi contenuti nella legge n. 287 del 1990 (e nella connessa normativa regolamentare) ovvero nel d.lgs. n. 74 del 1992, il predetto giudice non rinuncia del tutto ad utilizzare la consueta formula in base alla quale la normativa antitrust, riguardata dal punto di vista dei poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si palesa come preordinata alla tutela oggettiva del diritto di iniziativa economica. Solo che tale circostanza non è più considerata idonea ad escludere in linea di principio che anche soggetti terzi rispetto ai destinatari dei provvedimenti finali possono vantare interessi, pretesivi o oppositivi, suscettibili di ricevere protezione giuridica (così testualmente Consiglio di Stato, 3 febbraio 2005, n. 280; 21 marzo 2005 n. 1113) donde la conclusione che la salvaguardia dell’interesse generale ad un assetto concorrenziale del mercato si traduce “sul piano concreto in misure adottate a salvaguardia di singoli operatori o dei consumatori lesi dal comportamento anticoncorrenziale”.
Il cambiamento di rotta da parte del giudice amministrativo, pur apprezzabile e condivisibile nella sostanza, potrebbe suscitare dal punto di vista argomentativo qualche perplessità. Il motivo sta nel fatto che, se ad essere tutelato dalla disciplina antitrust è il diritto di iniziativa economica riguardato oggi non più soltanto in senso oggettivo, ma anche in senso soggettivo, tale diritto previsto dall’art. 41, comma 1, Cost. non sarebbe in grado di fondare efficacemente la diretta rilevanza dell’interesse del consumatore. Come si è avuto modo di dire infatti il diritto in questione sembra doversi riferire, perlomeno se si sta alla interpretazione maggioritaria, unicamente all’imprenditore o comunque all’attività economica intesa come quella attività che, pur non svolgendosi secondo il modulo dell’impresa, di questa ne condivide le finalità. Tuttavia ciò che a prima vista può apparire un deficit argomentativi può facilmente convertirsi come si dirà nel paragrafo conclusivo in una positiva opportunità di rivisitare lo stesso concetto di iniziativa economica.

7. I possibili sviluppi ricostruttivi, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, della problematica del mercato e della tutela della concorrenza: cenni.

La complessa vicenda, che si è analizzata, sembra ben prestarsi ad essere definita una storia di “paradossi” che grazie al mutato orientamento giurisprudenziale sembra oggi avviata a soluzione. Questo mutamento ci consegna non soltanto una più realistica protezione giuridica degli interessi, che si intrecciano incessantemente nelle relazioni di mercato, ma anche alcuni punti fermi sui quali conviene meditare. Essi forniscono infatti buone sulle quali lavorare per un più accurato inquadramento sistematico delle tematiche connesse al mercato e alla protezione della sua forma concorrenziale.
In primo luogo si deve sottolineare, come alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, possa dirsi definitivamente superata l’idea che il diritto antitrust sia un diritto di categoria o peggio ancora l’idea che tale diritto, laddove sia previsto l’intervento del pubblico potere, sia affare che riguardi unicamente le modalità di esercizio del potere e la situazione giuridica del diretto destinatario degli effetti che si originano dall’ esercizio del potere medesimo. E specularmene può ritenersi già all’opera un nuovo paradigma teorico di riferimento nel quale il mercato è visto, anche dal punto di vista giuridico, non più come il luogo dei soli interessi imprenditoriali in concorrenza, bensì come un sistema complesso di relazioni e di interdipendenze fra i diversi attori (compresi i consumatori), ai cui interessi è riconosciuta pari dignità e pari rilevanza giuridica, nella consapevolezza che l’operato di ciascuno può determinare effetti sulla sfera dell’altro.
In secondo luogo la circostanza che, soprattutto nella giurisprudenza della Cassazione, si faccia riferimento ad un diritto di scelta del consumatore, che verrebbe garantito dall’operare del principio concorrenziale e leso dalla sua negazione, proietta un luce più chiara sul significato che la tutela della concorrenza assume nell’ambito del nostro sistema giuridico. Le ragioni di questa tutela infatti vengono chiaramente ancorate sul terreno della libertà, sia essa quella dell’imprenditore sia essa quella del consumatore, donde la conseguenza che la finalità ultima della disciplina antitrust non va apprezzata solo sul terreno dell’efficienza economica, bensì su quello della libertà d’agire degli attori del mercato. Il che non è senza effetto sull’applicazione al caso concreto della disciplina medesima.
Infine il fatto che la rilevanza piena e diretta, nell’ambito della disciplina antitrust, dell’interesse del consumatore, oltre che di quello dell’imprenditore concorrente, sia fatta discendere dalla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41, comma 1, Cost. dimostra come sia maturo il tempo per una riconsiderazione della libertà in questione e per un allargamento della sua portata tale da comprendere in essa tutte le forme dell’agire basato sul principio di razionalità economica e dunque sul calcolo economico volto alla massimizzazione dell’utilità personale. In questa prospettiva la garanzia dell’iniziativa economica riguarderebbe non soltanto l’agire imprenditoriale, ma anche quello del consumatore. Dunque la rilevanza dell’interesse di quest’ultimo come attore del mercato troverebbe una sicura garanzia direttamente a livello costituzionale.
In definitiva si dispone oggi di tutti quegli elementi che, combinati ed adeguatamente sviluppati nelle ricostruzioni teoriche e dogmatiche, possono fare assumere al mercato la fisionomia di un sistema strutturato di relazioni e alla concorrenza la fisionomia di un principio organizzativo, in grado di garantire correttamente la libertà dell’agire di tutti gli attori secondo la logica della razionalità economica.

 

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* Testo, riveduto e ampliato, della relazione tenuta al Corso su “Mercato, diritti e consumi: le tutele di settore” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti” (Rimini 17-22 ottobre 2005).
** Ordinario di diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Teramo e docente stabile di diritto dell’economia e dei servizi pubblici presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

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