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| n. 5-2006 - © copyright |
VINCENZO LOPILATO
(Magistrato addetto alla Corte Costituzionale)
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| Funzioni amministrative,
Regioni speciali e clausola di maggior favore: ipotesi casistiche
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1. Come è noto il vecchio art. 118
della Costituzione sanciva uno stretto legame tra
legislazione e amministrazione consacrato
dalla regola del c.d. “parallelismo” tra poteri
legislativi e poteri amministrativi: alle Regioni
spettavano, infatti, funzioni amministrative nelle
materie in relazione alle quali l’art. 117 Cost.
attribuiva alle stesse funzioni legislative. In
linea di principio, dunque, la Costituzione demandava
all’ente regionale sia la disciplina con
legge di determinati rapporti amministrativi che
il loro concreto esercizio attraverso un
proprio apparato burocratico. Le Regioni, pertanto,
in relazione a tutti gli ambiti materiali che il
previgente art. 117 demandava alla loro competenza
legislativa, erano “titolari” delle relative funzioni
amministrative, eccettuate quelle di interesse esclusivamente
locale che lo Stato poteva attribuire a Province,
Comuni o ad altri Enti locali. Ma neanche in relazione
a tale ultime funzioni, gli enti territoriali minori
potevano rivendicare un assetto di competenze amministrative
di propria spettanza, in quanto il loro trasferimento
passava in ogni caso, in virtù di espressa statuizione
costituzionale, per una scelta discrezionale (se
procedere al trasferimento stesso) da parte del
legislatore statale.
Il sistema è completamente mutato a seguito della
riforma attuata con la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), che ha provveduto a ridisegnare
le linee di riparto delle funzioni amministrative:
il nuovo art. 118 Cost. sancisce, al primo comma,
la regola secondo cui tali funzioni sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato «sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza»[1].
Si tratta di una disposizione che determina criteri
mobili e flessibili di allocazione delle funzioni
alla luce non già, come era nel previgente assetto
costituzionale, del sistema statico delle materie,
bensì di quello dinamico della dimensione degli
interessi[2]. Tale approccio assiologico non
è, però, il solo che guida la distribuzione delle
funzioni amministrative tra i diversi livelli di
governo, dovendo lo stesso essere integrato e corretto,
sul piano dei criteri di giudizio, da un approccio
definito “funzionalista”[3], legato cioè al giudizio
di adeguatezza e alle esigenze di buon andamento
dell’azione amministrativa. Ciò significa che nel
momento in cui lo Stato o la Regione devono allocare
quella determinata funzione amministrativa – non
potendosi basare, come in passato, sulla previa
titolarità della funzione legislativa – dovranno
valutare la portata e l’estensione degli interessi
sottesi alla funzione stessa al fine di procedere
ad una corretta individuazione del soggetto competente.
Ma questo non basta. Non è, infatti, sufficiente
che l’“interesse” trascenda l’ambito comunale perché
si possa procedere oltre verso la scelta di livelli
istituzionali di governo di più ampie dimensioni:
occorre considerare anche se, in ipotesi, l’ente
comunale risulti ugualmente più adeguato, per la
natura delle funzioni stesse, a garantire il buon
andamento dell’azione amministrativa. In sintesi:
dimensione degli interessi e dimensione
funzionalista concorrono, a mio avviso, entrambe
a determinare i criteri di riparto delle funzioni
amministrative in sostituzione del precedente sistema
statico legato alla titolarità delle competenze
legislative.
Il secondo comma dello stesso art. 118 Cost. stabilisce,
invece, le modalità di conferimento delle
funzioni, che dovrà avvenire «con legge statale
o regionale, secondo le rispettive competenze»,
con implicito rinvio alle regole di riparto delle
competenze legislative sancite nell’art. 117 Cost.:
sarà, dunque, in via generale la legge statale o
la legge regionale a dovere provvedere all’allocazione
e disciplina delle funzioni amministrative a seconda
che venga in rilievo una materia di competenza dell’uno
o dell’altro ente. Al vecchio principio del parallelismo
delle funzioni è subentrato, pertanto, un meccanismo
radicalmente diverso che, oltre a sfuggire ad ogni
forma di applicazione rigida e predeterminata, instaura
un parallelismo “di prima battuta” – dettato dall’esigenza
di rispettare il principio di legalità – che attribuisce
allo Stato o alla Regione, nelle materie di rispettiva
competenza legislativa, non la prerogativa dell’esercizio
delle parallele funzioni, bensì la sola regolamentazione
astratta delle stesse. In dottrina si è giustamente
parlato di “decostituzionalizzazione” della disciplina
delle competenze amministrative[4], in quanto non
sussiste più una diretta e tendenzialmente statica
attribuzione costituzionale delle funzioni amministrative
alle Regioni o allo Stato, essendo state previste
esclusivamente regole mobili che rimettono alla
scelta dei legislatori ordinari l’individuazione
di volta in volta del soggetto competente in applicazione
dei suddetti principi.
2. Svolta questa premessa di carattere generale,
il quesito a cui dobbiamo dare una risposta è se
le descritte regole di distribuzione delle funzioni
amministrative previste dal novellato art. 118 Cost.
possano trovare applicazione anche nei confronti
delle Regioni a Statuto speciale, per il tramite
della norma transitoria prevista dall’art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo cui
«sino all’adeguamento dei rispettivi Statuti» le
disposizioni della stessa legge «si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per le parti in
cui prevedono forme di autonomia più ampie
rispetto a quelle già attribuite» (corsivo aggiunto)
[5].
Per offrire una soluzione al quesito posto occorre,
innanzitutto, stabilire se il citato art. 10 si
applichi soltanto alle Regioni speciali o anche
agli Enti locali o, per meglio dire, se il campo
di operatività della norma costituzionale sia limitato
al sistema regionale ovvero investa il sistema delle
autonomie nel suo complesso.
La prima soluzione[6] potrebbe rinvenire un valido
supporto, sul piano interpretativo, nella stessa
formulazione letterale della disposizione in esame
che fa esclusivo riferimento «alle Regioni a statuto
speciale», non includendo con ciò letteralmente
nel proprio campo di applicazione anche gli altri
enti territoriali[7] che, godendo oggi di una sicura
dignità costituzionale, avrebbero altrimenti ricevuto
una espressa menzione da parte del legislatore della
riforma. Se si opta per questa tesi queste pagine
avrebbero poco senso, in quanto le questioni, astrattamente
configurabili, sarebbero di piana ed immediata risoluzione.
La seconda opzione[8] si basa su una valutazione
sistematica che guarda al modello delle autonomie
nel suo complesso e, dunque, intende rifuggire da
ogni interpretazione formalistica che potrebbe dare
vita a quello che è stato, in generale, definito
“federalismo a doppia velocità”[9] per le Regioni
ordinarie e per le Regioni speciali.
Avendo riguardo alla ratio sottesa all’art.
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, si
potrebbe, a mio avviso, ritenere che la norma possa
trovare applicazione anche quando il precetto contenuto
nel Titolo V si risolva in una maggiore autonomia
per gli Enti locali, anche al fine di tentare di
ridimensionare gli effetti derivanti dalla presenza
di un sistema regionale speciale dotato di minori
garanzie rispetto all’assetto delle competenze assicurato
dalla riforma costituzionale del 2001 alle Regioni
ordinarie.
Si badi, però, che l’adesione a quest’ultima impostazione
impedisce che si possa proporre un modello generale
che valga a risolvere qualunque questione astrattamente
prospettabile, dovendo, per converso, la riflessione
partire dall’esame dei possibili “casi concreti”
che si possono presentare nella prassi dei rapporti
istituzionali. Nella individuazione di tali casi
occorre, a mio parere, tenere presenti le seguenti
linee guida:
a) il principio del parallelismo:
– assicurando la titolarità delle funzioni amministrative
nelle materie statutarie di competenza legislativa
delle Regioni speciali, è indubbiamente più favorevole
per le Regioni stesse rispetto alle regole sussidiarie,
che impongono una attribuzione preferenziale delle
funzioni amministrative ai livelli di governo comunali[10];
– presuppone, per le sue peculiari modalità di funzionamento,
che l’ente regionale goda di una competenza legislativa
di matrice statutaria: soltanto, infatti,
gli statuti speciali hanno mantenuto, allo stato,
ferma la regola della corrispondenza tra funzioni
legislative e amministrative;
– non potrebbe, invece, per definizione, operare
quando viene in rilievo una competenza legislativa
regionale che rinvenga il proprio fondamento nel
nuovo Titolo V: sia perché, come detto, lo stesso
presuppone che la Regione sia titolare di una potestà
legislativa di derivazione statutaria, sia perché
non potrebbe comunque funzionare la clausola di
equiparazione di cui al citato art. 10, la quale
intende «assicurare alle Regioni speciali competenze
attribuite alle Regioni ordinarie dalla novella
costituzionale, non anche competenze a queste ultime
non spettanti», quali sarebbero, nella specie, le
competenze amministrative “parallele”[11];
b) il meccanismo prefigurato dall’art. 10:
– non è invocabile, oltre che nel caso da ultimo
menzionato, in tutte le ipotesi in cui l’estensione
delle norme contenute nel nuovo Titolo V è idonea
a determinare, accanto ad una eventuale più ampia
garanzia per gli enti territoriali minori, una contestuale
incidenza negativa sulla sfera di autonomia delle
Regioni;
– considerata la sua «assoluta specialità» impone
che l’applicazione delle disposizioni della legge
costituzionale n. 3 del 2001 che riconoscano forme
di autonomia più ampie avvenga «sulla base di una
valutazione necessariamente complessiva e pertanto
comprensiva sia dei nuovi poteri che dei relativi
limiti, espressi od impliciti, contenuti
nel nuovo Titolo V» (corsivo aggiunto)[12].
Nella disamina dei “casi” occorre, infine, mantenere
separate le fattispecie in cui viene in rilievo
una applicazione “esclusiva” dell’art. 118 Cost.
da quelle in cui tale applicazione è “mediata” (e,
come diremo, “assorbita”) dall’assunta violazione
anche della competenza legislativa regionale.
3. Seguendo l’indicato approccio “casistico” guidato
dalle direttive poste e guardando ad un ipotetico
contenzioso costituzionale, qualora ad agire in
giudizio sia la Regione i “conflitti” ipotizzabili
sono i seguenti.
A) Innanzitutto, si potrebbe prospettare il caso
in cui la Regione impugni una legge statale rivendicando
una propria competenza legislativa sulla base di
quanto stabilito nel relativo statuto speciale.
In tale fattispecie non sarebbe astrattamente ammissibile
una “contestuale” evocazione, quale parametro assunto
violato, anche dell’art. 118 Cost., per la semplice
ragione che in questa ipotesi dovrebbe operare la
regola del parallelismo che, assicurando all’ente
regionale la titolarità anche delle funzioni
amministrative nelle materie spettanti alla propria
competenza legislativa, garantisce, come sottolineato,
una autonomia certamente più ampia rispetto a quella
assicurata dalla sussidiarietà di cui allo stesso
art. 118 Cost., che impone, di converso, un conferimento
preferenziale delle funzioni ai Comuni. L’ente regionale
non avrebbe, pertanto, alcun “interesse”, sul piano
sia processuale che sostanziale, ad invocare l’applicazione
dell’art. 118 Cost. (che comunque non sarebbe applicabile)
nel caso in esame, potendo, si ribadisce, fare valere
eventualmente la violazione della propria potestà
amministrativa richiamando la più favorevole regola
del parallelismo. Senza contare poi che, in queste
ipotesi, assumono preminente rilievo i profili relativi
al riparto della potestà legislativa: riconosciuta
tale potestà, spetterà alle Regioni, infatti, decidere
se mantenere l’esercizio delle funzioni presso propri
organi ovvero delegare gli Enti locali.
E’ ovvio poi che rientra nella disponibilità delle
singole autonomie regionali attuare, nei limiti
e secondo le modalità consentite dalle norme statutarie,
un “decentramento” amministrativo a favore degli
enti territoriali minori, con possibilità di modificare
eventualmente lo stesso statuto al fine di recepire
il mobile principio di sussidiarietà così come regolamentato
dall’art. 118 Cost.
B) Il secondo caso si potrebbe presentare qualora
la Regione impugni una legge statale adducendo la
sussistenza di una propria competenza legislativa
sulla base non dello statuto, come nella fattispecie
in precedenza illustrata, bensì di quanto previsto
dalle norme contemplate nel nuovo Titolo V,
in virtù della clausola di maggior favore di cui
al citato art. 10 della legge costituzionale n.
3 del 2001.
La ricorrente questa volta potrebbe assumere la
violazione “anche” dell’art. 118 Cost., sub
specie di inosservanza delle regole di competenza
nella distribuzione delle funzioni amministrative
e/o attribuzione delle stesse in contrasto con i
principi di sussidiarietà ed adeguatezza.
Non potrebbe, invece, la Regione invocare a fondamento
delle censure di violazione delle competenze amministrative
il principio del parallelismo, sia perché non potrebbe
funzionare in questo caso la clausola di maggiore
favore (v. sub 2 lettera a, terzo punto),
sia perché tale principio postula, per sua stessa
natura, la sussistenza di una potestà legislativa
di matrice statutaria e sarebbe, pertanto, strutturalmente
incompatibile con il riconoscimento di una funzione
legislativa fondata sulle norme contemplate nel
nuovo Titolo V.
Ma attenzione, in questo caso non verrebbe in rilievo
una violazione “secca” dell’art. 118 Cost., passando,
come detto, la formulazione delle censure necessariamente
attraverso il filtro delle “materie”: soltanto,
infatti, ritenendo che la competenza legislativa
venga attribuita dal nuovo Titolo V e non dallo
statuto, si può ritenere non operativo il principio
del parallelismo e applicabile il principio sussidiario.
Nella fattispecie in esame, ai fini della risoluzione
dell’ipotetico conflitto prospettato, nella valutazione
della Corte dovrebbe assumere, a mio avviso, ancora
una volta valenza preminente l’analisi dei profili
della controversia afferenti alla titolarità della
potestà legislativa, essendo gli aspetti legati
al rispetto delle funzioni amministrative, per così
dire, “assorbiti” dal riconoscimento in capo alle
Regioni di una eventuale competenza normativa: una
volta che questa viene attribuita alle Regioni,
spetterà, infatti, alle stesse provvedere, sulla
base di quanto, in particolare, previsto dall’art.
118, secondo comma, Cost., alla distribuzione delle
relative funzioni amministrative, in applicazione
dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza. In definitiva, la prevalente valutazione
inerente alle competenze legislative lascerebbe
sullo sfondo la questione sottesa all’eventuale
indicazione contestuale, quale parametro violato,
dell’art. 118 Cost.
C) L’unico caso in cui si può ipotizzare da parte
delle Regioni speciali una evocazione “esclusiva”,
non mediata dalle “materie”, dell’art. 118 Cost.
a sostegno delle doglianze formulate nei confronti
di una legge statale è, a mio parere, quello in
cui la ricorrente riconosca che sia considerando
le norme statutarie che le disposizioni contenute
nel nuovo Titolo V, la competenza legislativa dovrebbe
comunque essere riconosciuta in capo allo Stato.
Nondimeno, la Regione potrebbe addurre che il legislatore
statale abbia provveduto ad allocare le funzioni
amministrative in violazione delle regole sancite
dallo stesso art. 118 Cost. A questo punto le possibili
evenienze sono le seguenti:
– la “ricorrente” potrebbe assumere che, alla luce
dei criteri indicati nell’art. 118 Cost., quella
determinata funzione amministrativa allocata dal
legislatore statale a livello centrale avrebbe dovuto
essere attribuita alla Regione stessa: venendo così
invocata una “maggiore autonomia” regionale, nessun
dubbio sussiste in ordine alla astratta applicabilità
dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001;
– la Regione potrebbe anche lamentare che quella
stessa funzione amministrativa avrebbe dovuto essere
attribuita, in ipotesi, non a sé stessa bensì ad
un determinato Ente locale: in questo caso una volta
superato positivamente il problema, sul piano dell’ammissibilità,
della evocabilità di vizi di competenza che non
attengono direttamente alla sfera di autonomia regionale
ma che, nondimeno, ridondano in una violazione di
tale sfera[13], non vedo ragioni, a prescindere
dalla fondatezza nel merito delle censure prospettate,
per escludere l’applicabilità del suddetto art.
10; saremmo, infatti, in presenza di una fattispecie
in cui la maggiore autonomia degli Enti locali,
che deriverebbe da una applicazione “isolata” dell’art.
118 Cost., non si risolverebbe, per definizione,
in alcun pregiudizio a danno dell’ente regionale,
che ne ha, appunto, invocato l’applicazione;
– si potrebbe, infine, prospettare il caso in cui
il legislatore statale abbia allocato quella determinata
funzione non centralmente, bensì presso un ente
territoriale minore e la Regione adduca nondimeno
che la stessa funzione avrebbe dovuto essere attribuita,
invece, a livello regionale: neanche in questa ipotesi,
a ben vedere, si realizza una sovrapposizione o
un contrasto tra autonomia regionale e locale, in
quanto si tratta semplicemente di fare una corretta
applicazione dell’art. 118 Cost e, quindi, valutare
la legittimità dell’intervenuta allocazione operata
dal legislatore statale: quella funzione spetterà,
infatti, alla luce dei criteri di sussidiarietà
ed adeguatezza, alla sola Regione ovvero al solo
Ente locale;
– discorso analogo a quello da ultimo svolto
vale nel caso (speculare) in cui la “ricorrente”
assuma che quella specifica funzione amministrativa
avrebbe dovuto essere assegnata dal legislatore
statale non ad organi regionali bensì ad un livello
territoriale più vicino ai cittadini alla luce dei
principi di sussidiarietà ed adeguatezza.
3.1. Se ad agire innanzi alla Corte costituzionale
è, invece, lo Stato, la portata precettiva dell’art.
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 riduce,
per definizione, le fattispecie astrattamente prospettabili
a quelle in cui il “ricorrente” si dolga, in ipotesi,
della sola violazione della sfera di competenza
degli Enti locali. Mentre, infatti, nelle fattispecie
sin qui illustrate si è ipotizzata una applicazione
dell’art. 10 da parte della Regione “contro”
lo Stato e a proprio vantaggio
ovvero a vantaggio degli Enti locali,
nei casi che ci accingiamo ad indicare la clausola
di maggiore favore è invocata dallo Stato “contro”
la Regione e a proprio vantaggio ovvero
a vantaggio degli Enti locali. A tal
fine, si possono prospettare i seguenti possibili
ricorsi, dando per presupposto che lo Stato non
contesti la potestà legislativa regionale[14], e,
dunque, postuli una applicazione “secca” dell’art.
118 della Costituzione.
A) Innanzitutto, potrebbe darsi il caso in cui lo
Stato – pur riconoscendo che la Regione sia titolare,
sulla base del nuovo Titolo V e per
il tramite della clausola di equiparazione, di una
specifica competenza legislativa in una determinata
materia non contemplata dallo statuto – nondimeno
assuma che la legge impugnata abbia violato le regole
che, ex art. 118 Cost., presiedono alla distribuzione
delle funzioni amministrative, non attribuendo quella
specifica funzione ad un determinato Ente locale.
In questa ipotesi non dovrebbero sussistere ostacoli
a ritenere applicabili le “mobili” regole della
sussidiarietà ed adeguatezza e, valutata la effettiva
violazione in danno degli enti territoriali minori
delle norme preposte alla regolazione del riparto
delle funzioni amministrative, si dovrebbe accogliere
un ricorso così formulato.
Si tratterebbe, infatti, di una fattispecie in cui
l’applicazione dell’art. 118 Cost. non potrebbe
trovare ostacoli in un eventuale pregiudizio
per l’autonomia regionale, per la semplice ragione
che l’impianto del Titolo V dovrebbe applicarsi,
in relazione ai profili implicati, nella sua interezza[15]
e, dunque, risulterebbe operativa anche la regola
che “limita” l’attività legislativa regionale nella
fase di distribuzione delle funzioni amministrative
a vantaggio degli Enti locali. In altri termini,
una volta che alla Regione venga riconosciuta la
titolarità di una determinata competenza legislativa
in virtù della clausola di maggior favore di cui
al citato art. 10, la Regione stessa dovrà operare
nel rispetto dell’intero assetto costituzionale
delineato dalla riforma del 2001, e, dunque, sarà
tenuta a ripartire le funzioni amministrative in
ossequio alle regole di sussidiarietà ed adeguatezza
poste dall’art. 118 Cost. Del resto, le Regioni
non potrebbero obiettare che in questi casi debba
trovare applicazione la più favorevole regola recata
dal principio del parallelismo, in quanto tale principio
presuppone, come più volte detto, che, per le sue
peculiari modalità di funzionamento, la “materia”
sia attribuita alla competenza regionale sulla base
dello statuto e non, come nel caso di specie, sulla
base delle norme introdotte dalla legge costituzionale
n. 3 del 2001.
B) Il secondo caso ipotizzabile è quello in cui
lo Stato riconosca pur sempre la sussistenza di
un titolo di legittimazione legislativa regionale
ma questa volta non in base al Titolo V, bensì direttamente
in base alle norme statutarie. La questione
non si presenta di agevole soluzione.
In tale diversa fattispecie, a rigore, dal riconoscimento
dell’applicazione delle regole statutarie per quanto
attiene al titolo di legittimazione legislativa
dovrebbe discendere anche l’operatività del principio
del parallelismo che, si ribadisce, è strettamente
correlato alla potestà normativa. Ma lo Stato, pur
ammettendo che la Regione speciale abbia, in base
allo statuto, una propria competenza legislativa,
è legittimato a chiedere che si applichi “a vantaggio”
degli Enti locali la regola sussidiaria e non il
principio del parallelismo: ci verremmo così a trovare
in uno di quei casi di intreccio e contrapposizione
tra autonomia regionale e autonomia locale.
Se guardiamo, infatti, soltanto alla Regione è indubbio
che la regola del parallelismo sia maggiormente
garantista assicurando alla Regione stessa anche
la titolarità della correlativa funzione
amministrativa.
Se valutiamo esclusivamente la posizione degli Enti
locali è altrettanto indubbio che la stessa, per
le ragioni già enunciate, è più fortemente salvaguardata
dall’applicazione della regola sussidiaria consacrata
nell’art. 118 della Costituzione.
Questo conflitto di posizione di autonomia potrebbe
risolversi ritenendo che siamo in presenza di “due
grandezze non omogenee”[16] e, dunque, non suscettibili
di comparazione a causa della confluenza di elementi
che impediscano di valutare se sia migliore per
il sistema delle autonomie nel suo complesso, e
dunque sia per l’autonomia regionale che per quella
locale, l’applicazione delle regole sussidiarie
ovvero la regola del parallelismo. In altri termini,
ritengo che non possa essere demandato alla Corte
un giudizio di valutazione comparativa degli interessi
in gioco, quando lo stesso non è di agevole definizione,
ma involga posizioni divergenti che non possono
essere composte senza svolgere una valutazione di
merito che rischia di non assicurare il raggiungimento
dell’obiettivo posto e cioè garantire meglio di
quanto non facciano le norme statutarie il sistema
delle autonomie nel suo complesso[17]. Ne consegue
che un eventuale ricorso così proposto dovrebbe
concludersi con una declaratoria di inammissibilità
per impossibilità di applicare il parametro costituzionale
evocato[18].
4. Sul tema in esame non ricaviamo indicazioni certe
dalla sentenza n. 236 del 2004[19] della Corte costituzionale
che, a fronte dell’impugnazione da parte di talune
Regioni speciali che contestavano l’applicazione
nei loro confronti dell’art. 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizione per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla l. Cost. 18 ottobre 2001,
n. 3) ha affermato che «per tutte le competenze
legislative aventi un fondamento nello statuto speciale,
il principio del parallelismo tra funzioni legislative
e funzioni amministrative conserva la sua validità»;
di converso, «per le ulteriori, più ampie competenze
(n.d.c.: rispetto a quelle assicurate dallo
statuto) che le Regioni speciali e le Province autonome
traggano dalla Costituzione, in virtù della clausola
di maggior favore» potrà trovare applicazione la
regola sussidiaria[20].
La decisione riportata si presta a diverse letture.
Una prima chiave di lettura potrebbe rinvenirsi
nel convincimento in base al quale quando si afferma
la sussistenza di una competenza legislativa che
rinviene il proprio fondamento direttamente nello
statuto, tale competenza “trascina” normalmente
con sé tutte le altre disposizioni statutarie e,
quindi, anche quelle che sanciscono il principio
del parallelismo senza necessità di svolgere alcuna
comparazione tra quest’ultimo e la regola sussidiaria,
per giungere, ad esempio, alla conclusione, riportata
in relazione all’ultimo caso prospettato (v. punto
3.1, lettera B), della inapplicabilità del meccanismo
di estensione sancito dall’art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001. Specularmente, quando vengono in
rilievo competenze legislative che rinvengono il
proprio titolo di legittimazione nel nuovo Titolo
V della Costituzione, dovrebbe di conseguenza applicarsi
l’art. 118 Cost.
Questa interpretazione non è in grado di risolvere
tutti i casi prospettabili nella prassi, in quanto,
a rigore, la stessa condurrebbe ad escludere l’applicazione
della norma costituzionale in esame tutte le volte
in cui non ricorra la “mediazione” di una materia
di competenza legislazione regionale che consenta
di applicare le norme statutarie (v. punto 3, lettera
C).
Si potrebbe, però, ritenere che la Corte abbia,
per risolvere la questione specifica alla stessa
sottoposta, preso in esame esclusivamente la posizione
della Regione, ritenendo, pur senza una esplicita
affermazione, che il citato art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 si applichi esclusivamente
a favore dell’ente regionale. Soltanto, infatti,
non considerando la posizione degli Enti locali
è stato agevole per il giudice delle leggi comparare
la regola sussidiaria e quella del parallelismo,
per concludere che quest’ultima sia certamente più
vantaggiosa per le Regioni. In altri termini, l’affermazione,
desumibile dalla motivazione della sentenza, secondo
cui il principio del parallelismo è maggiormente
garantista rispetto al principio di sussidiarietà
non può che essere, si potrebbe sostenere, la conseguenza
di una considerazione “esclusiva” della posizione
della Regione. Se la Corte fosse partita dal diverso
presupposto secondo cui l’art. 10 si riferisca anche
agli enti territoriali minori, avrebbe certamente
svolto un più ponderato bilanciamento degli interessi
in campo, prima di giungere alla conclusione cui
è pervenuta. Sono evidenti le ripercussioni che
da una tale lettura della sentenza discenderebbero
sulla questione in esame e sul postulato da cui
siamo partiti che, si ribadisce, muove da una valutazione
del sistema delle autonomie nel suo complesso.
Deve, però, rilevarsi che “contro” questa interpretazione
della sentenza depone la circostanza che la Corte
abbia ritenuto che l’art. 118 Cost. sia applicabile
quando non vengano in rilievo competenze legislative
di matrice statutaria ed è indubbio che non sarebbe
prospettabile, per il suo contenuto precettivo,
una applicazione “parcellizzata” della norma in
esame, con conseguente evocabilità dello stesso
soltanto quando si risolve in un “vantaggio” per
le Regioni e non anche per gli Enti locali, ai quali
il legislatore costituzionale ha inteso principalmente
rivolgersi.
Infine, escluderei che la Corte, pur valutando la
posizione dei soggetti territoriali minori, abbia
ritenuto che la stessa receda quando si pone in
contrasto con la posizione delle Regioni, con conseguente
prevalenza dell’autonomia regionale rispetto all’autonomia
locale: anche in questo caso, infatti, sarebbe stata
necessaria una più esplicita e chiara articolazione
dei passaggi motivazionali.
La lettura più fedele del “pensiero” del Giudice
delle leggi è forse quella per prima esposta e tale
lettura condurrebbe sostanzialmente alle stesse
soluzioni indicate nelle pagine che precedono almeno
per le ipotesi in cui viene in rilievo la “mediazione”
delle “materie” di competenza regionale. E’ ovvio,
però, che il diverso metodo di indagine proposto
che tenta di comparare i diversi sistemi di autonomia,
includendo nell’ambito di operatività dell’art.
10 anche la posizione degli Enti locali, consente
di giungere, da un lato, a risultati “nuovi” in
relazione alle ipotesi in cui non è in gioco una
competenza legislativa regionale (v. punto sub
3., lettera C); dall’altro, di ritenere non operativo
il principio del parallelismo quando si realizza
una commistione tra autonomia regionale e locale
non agevolmente dipanabile in sede di giudizio costituzionale
(v. punto 3.1, sub. B).
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(*) Il presente articolo è in corso
di pubblicazione in Nuove autonomie.
[1] Per i riferimenti bibliografici, in relazione
al nuovo art. 118 Cost., sia consentito rinviare
a V. Lopilato, Le funzioni amministrative, in
G. Corso-V. Lopilato (a cura di), Il diritto
amministrativo dopo le riforme costituzionali, vol.
I, parte generale, Milano, 2006, in corso di pubblicazione.
[2] A. Ruggeri, «Forme» e «tecniche» dell’unità,
tra vecchio e nuovo regionalismo, in Id., «Itinerari»
di una ricerca sul sistema delle fonti, VI,
1, Studi dell’anno 2002, Torino, 2003, 433.
[3] Utilizza questa espressione S. Pajno, Il
potere sostitutivo nei confronti degli enti territoriali,
in G. Corso-V. Lopilato (a cura di), Il diritto
amministrativo dopo le riforme costituzionali, cit.,
il quale, però, ritiene che tale approccio “funzionalista”
sia il solo che deve essere posto alla base della
distribuzione delle funzioni amministrative (cfr.
anche O. Chessa, La sussidiarietà (verticale)
come “precetto di ottimizzazione” e come criterio
ordinatore, in Dir. pubbl. comp. ed eur.,
2002, 1443; G. Sciullo, voce Federalismo amministrativo,
in Dig. disc. pubb., II, agg., Torino, 2005,
326 ss.); ciò in quanto la considerazione della
dimensione degli interessi lascerebbe presupporre
la prevalenza dell’indirizzo politico-amministrativo
statale rispetto a quello regionale. La ragione
di tale preoccupazione risiede, con molta probabilità,
nel timore di evocare un criterio – quello appunto
della dimensione degli “interessi” (nazionali) –
che, come è noto, prima della riforma del Titolo
V, era posto a base della deroga del riparto delle
competenze (legislative e) amministrative. Invero,
la valutazione degli assetti degli interessi deve
necessariamente essere svolta avendo riguardo al
diverso contesto in cui la stessa concretamente
si esplica e non può, dunque, risolversi in una
implicita affermazione della prevalenza dell’indirizzo
politico-amministrativo statale, considerato che
oggi lo Stato non riveste più una posizione di supremazia
gerarchica rispetto agli altri livelli di governo
(v. art. 114 Cost.; cfr. C. cost. n. 274 del 2003).
Dunque, se si riscontra la sussistenza di una dimensione
nazionale degli interessi, le relative funzioni
dovranno essere allocate verso apparati centrali
ma non per una sorta di primazia statale ma perché
tale allocazione, se passa positivamente anche il
giudizio di adeguatezza, risulta essere effettivamente
l’allocazione ottimale. Non dimentichiamo che, in
passato, la valutazione degli interessi poteva risolversi
in una affermazione della prevalenza dell’indirizzo
politico statale soltanto perché la stessa veniva
utilizzata non per distribuire le competenze amministrative
ma per “derogare”, in nome questa volta sì della
posizione di supremazia statale, al riparto delle
competenze stesse.
[4] A. D’Atena, La difficile transizione in tema
di attuazione della riforma del titolo V, in
Le Regioni, 2002, 307 ss.; F.S. Marini, Il
nuovo titolo V: l’epilogo delle garanzie costituzionali
sull’allocazione delle funzioni amministrative,
in Le Regioni, 399-400.
[5] Sul significato dell’art. 10 della legge n.
3 del 2001 v.: in relazione al meccanismo di impugnazione
delle leggi regionali C. cost. n. 314 del 2003;
in relazione al potere sostitutivo C. cost. n. 383
del 2005 e n. 236 del 2004; in relazione all’attività
internazionale delle Regioni C. cost. n. 238 del
2004; in relazione all’art. 119, sesto comma, della
Costituzione, C. cost. n. 425 del 2004; in relazione
ai “limiti” previsti dagli statuti speciali C. cost.
nn. 274, 227 del 2003 e n. 536 del 2002.
In una recentissima sentenza la Corte ha chiarito
quali sono i presupposti di ammissibilità dei ricorsi
in cui si invoca l’applicazione del suddetto art.
10, affermando testualmente: «Dalla formulazione
del citato articolo 10 emerge con chiarezza che
è insita, nel meccanismo di estensione dallo stesso
prefigurato, una valutazione necessariamente comparativa
tra i due sistemi (ordinario e speciale) di autonomia
regionale. Ciò implica che nel momento in cui il
ricorrente, impugnando una legge di una Regione
a statuto speciale, adduce (…) la violazione di
una disposizione contemplata nel Titolo V, ha l'onere
di prendere in esame anche i parametri costituzionali
ricavabili dal relativo statuto, al fine di valutare
se effettivamente le forme di autonomia riconosciute
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 siano più
estese rispetto a quelle già risultanti dalle disposizioni
statutarie (v., sia pure con riferimento ad una
ipotesi speculare rispetto a quella in esame, sentenza
n. 303 del 2003, punto 3.1 del Considerato in
diritto). In altri termini, perché possa svolgersi
un giudizio di preferenza tra diversi sistemi di
autonomia occorre che vengano considerati i “due
termini” della comparazione, in quanto soltanto
all'esito di una disamina complessiva dei sistemi
posti a raffronto è possibile ritenere che l'uno
garantisca una forma di autonomia eventualmente
«più ampia» rispetto all'altro» (C. cost. n. 175
del 2006).
[6] Sostenuta, in particolare, da A. D’Atena, Le
Regioni speciali ed i “loro” enti locali dopo la
riforma del Titolo V, in Studi in onore di
Gianni Ferrara, Torino, 2005, 149 ss.
[7] A. D’Atena, Le Regioni speciali ed i “loro”
enti locali dopo la riforma del Titolo V, cit.,
149, mette in evidenza, a sostegno della interpretazione
in esame, che l’art. 10 prevede che «le forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite
si applichino alle Regioni speciali, non
nelle Regioni speciali».
[8] Sostenuta, tra gli altri, da A. Ruggeri, La
legge La Loggia e le Regioni ad autonomia differenziata,
tra «riserva di specialità» e clausola di maggior
favore, in Le Regioni, 2004, spec. 817
ss.
[9] A. Pajno, L’attuazione del federalismo amministrativo,
in Le Regioni, 2001, 681.
[10] Questa netta affermazione è conseguenza del
convincimento che il limite dell’ “interesse nazionale”
non dovrebbe più vincolare le Regioni speciali:
la Corte costituzionale ha, infatti, affermato che
anche quando si applicano le norme statutarie valgono
soltanto i limiti posti dal primo comma dell’art.
117 Cost. e non invece quelli, più gravosi, sanciti
dallo statuto (sentenza n. 274 del 2003). Diversamente
argomentando, si dovrebbe valutare se la deroga
al riparto delle competenze (legislative e) amministrative
consentita allo Stato in nome, appunto, dell’ “interesse
nazionale” e senza alcun vincolo sostanziale e procedurale
effettivo, “indebolisca” – come è avvenuto prima
della riforma del Titolo V (sulle modalità di “funzionamento”
della clausola dell’interesse nazionale sia consentito
rinviare a V. Lopilato, Le funzioni amministrative,
cit.) – la regola del parallelismo, rendendola
“meno competitiva” rispetto alla regola sussidiaria.
[11] A. D’Atena, Le Regioni speciali ed i “loro”
enti locali dopo la riforma del Titolo V, cit.,
150.
[12] C. cost. n. 383 del 2005 (punto 7 del Considerato
in diritto).
[13] E’ noto, infatti, che la Corte costituzionale,
con orientamento costante (v., da ultimo, sentenze
nn. 383, 272 e 50 del 2005; nn. 287, 196, 6 e 4
del 2004; n. 274 del 2003), ritenga che le Regioni
possano addurre la violazione di norme costituzionali
non relative al riparto di competenze con lo Stato
soltanto quando tale violazione comporti una compromissione
delle loro attribuzioni costituzionalmente garantite.
E dovrebbe ritenersi che la lesione di prerogative
costituzionalmente tutelate, sul piano competenziale,
di determinati enti locali ridondi normalmente
nella violazione indiretta anche della sfera
di attribuzioni delle Regioni (cfr. C. cost. n.
417 del 2005, punto 3 del Considerato in diritto,
e n. 196 del 2004, punto 14 del Considerato
in diritto).
[14] Nei casi in cui ciò avvenga vale quanto già
riferito a proposito dei ricorsi regionali e cioè
che la valutazione inerente al rispetto delle regole
di riparto delle competenze legislative è preminente
rispetto alle questioni poste dall’art. 118 Cost.
[15] Cfr., sia pure in relazione a diverse fattispecie,
C. cost. n. 383 del 2005 cit. nella precedente nota
n. 12.
[16] Cfr. Corte cost. n. 314 del 2003 ha affermato
che «L'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001 configura un particolare rapporto tra norme
degli Statuti speciali e norme del Titolo V della
seconda parte della Costituzione, un rapporto di
preferenza, nel momento della loro “applicazione”,
in favore delle disposizioni costituzionali che
prevedono forme di autonomia «più ampie» di quelle
risultanti dalle disposizioni statutarie. Condizione,
dunque, dell'operatività di tale rapporto tra fonti
è che il loro contenuto, con riferimento all'autonomia
prevista, si presti a essere valutato comparativamente,
secondo una scala omogenea di grandezze».
Applicando questo principio la Corte ha ritenuto
che l’eccentricità del sistema di controllo vigente
per le leggi siciliane secondo il modello delineato
dallo Statuto speciale del 1946, induce a ritenere
impossibile «assegnare la prevalenza a questo procedimento
o a quello previsto dall’art. 127 della Costituzione,
alla stregua della nozione di “forma di autonomia
più ampia” adottata dall’art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001». G. Silvestri, Le Regioni speciali
tra limiti di modello e limiti di sistema, in
Le Regioni, 2004, 1127, sottolinea, condivisibilmente,
come le affermazioni della Corte abbiamo carattere
generale, andando «oltre la specifica questione
decisa».
[17] Sottolinea i problemi applicativi derivanti
dalla necessità di bilanciare le possibili contrapposte
“ragioni” delle autonomie regionali e locali in
campo A. Ruggeri, La legge La Loggia e le Regioni
ad autonomia differenziata, tra «riserva di specialità»
e clausola di maggior favore, cit., 815, il
quale, però, non giunge ad escludere la possibilità
“teorica” di applicazione della clausola di equiparazione
posta dall’art. 10; A. D’Atena, Le Regioni speciali
ed i “loro” enti locali dopo la riforma del Titolo
V, 149, individua, invece, nella circostanza
che all’ “incremento” di un livello di autonomia
possa corrispondere un “decremento” di un livello
diverso, una ragione sostanziale per limitare il
campo di applicazione dell’art. 10 alle sole Regioni
speciali.
[18] V., sul punto, le analoghe conclusioni cui
si è pervenuti con riferimento alla questione relativa
all’applicabilità dell’art. 123, ultimo comma, Cost.
(concernente il Consiglio delle autonomie locali)
alle Regioni speciali (sezione seconda, par. 2.2.1).
[19] La decisione della Corte è commentata da: M.
Barbero, La Corte costituzionale interviene sulla
legge “La Loggia” (nota a Corte cost. 236/2004,
238/2004, 239/2004 e 280/2004); A. Ruggeri,
Molte conferme (e qualche smentita) nella prima
giurisprudenza sulla legge La Loggia, ma senza un
sostanziale guadagno per l’autonomia, entrambi
in www.federalismi.it, 2004.
[20] Più specificamente la Corte ha ritenuto, invero,
che non troverà applicazione diretta l’art. 118
Cost, in quanto l’art. 11 della legge n. 131 del
2003, al secondo comma, prevede che «Le Commissioni
paritetiche previste dagli statuti delle Regioni
a statuto speciale, in relazione alle ulteriori
materie spettanti alla loro potestà legislativa
ai sensi dell’articolo 10 della citata legge costituzionale
n. 3 del 2001, possono proporre l’adozione delle
norme di attuazione per il trasferimento dei beni
e delle risorse strumentali, finanziarie, umane
e organizzative, occorrenti all’esercizio delle
ulteriori funzioni amministrative», il che significa,
ha chiarito la Corte costituzionale con la citata
sentenza, che «il trasferimento delle funzioni avrà
luogo secondo le modalità previste dalle norme di
attuazione e con l’indefettibile partecipazione
della commissione paritetica» (per un commento al
citato art. 11 della legge n. 131 del 2003 v. G.
Pitruzzella, Regioni speciali e province autonome,
in G. Falcon (a cura di), Stato, regioni ed enti
locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131, Bologna,
223).
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(pubblicato il 2.5.2006)
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