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| n. 5-2006 - © copyright |
GIUSEPPE NAPOLITANO
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| Diritto di accesso e segreto:
l’evoluzione possibile nella valutazione del segreto istruttorio
come limite da ridimensionare nei confronti delle esigenze
di difesa
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1. premessa di ordine sistematico,
perimetrazione del tema d’indagine, prospettive
di evoluzione nella ricerca del limite all’ostensione
degli atti rilevanti nel processo penale; 2. la
riforma della legge 241/90 ed i dubbi sulla effettività
della innovazione nel rapporto tra segretazione
ad accesso in casi di rilevanza penale di atti amministrativi;
3. la rilevanza concreta della questione: casistica;
4. il mutevole atteggiamento della giurisprudenza
sulla opposizione del segreto investigativo quale
limite all’ostensione; 5. la complessità del segreto
investigativo secondo la scienza penalistica; 6.
L’effetto di trascinamento che la vicenda -dell’ostensibilità
di atti amministrativi rilevanti a fini penali-
sortisce sulla questione della giurisdizione; 7.
la valutazione della rilevanza concreta dell’atto
per l’azione penale ed il potere del G.A. di sindacarla;
la valorizzazione delle esigenze difensive, lo spostamento
della questione sul piano della effettività della
risposta giudiziaria.
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1. premessa di ordine sistematico,
perimetrazione del tema d’indagine, prospettive
di evoluzione nella ricerca del limite all’ostensione
degli atti rilevanti nel processo penale.
La giurisprudenza amministrativa si è diffusamente
occupata, nel corso di questi ultimi anni, del rapporto
corrente tra il diritto di accesso agli atti amministrativi
e la connessione di questi a procedimenti penali.
Non si riscontra tuttavia, in dottrina[1] una elaborazione
equivalente, tesa a definire il limite entro cui,
in questi casi, la Pubblica Amministrazione possa
eccepire un legittimo diniego di accesso. È difficile,
per altro, comprendere quali possano essere le ragioni
in base alle quali si sia determinato un simile
atteggiamento; una prima causa può essere attribuita
alla vaghezza con cui il legislatore del 1990[2]
(come il Governo nel 1992[3]) ha stigmatizzato la
questione; altra causa è, probabilmente ascrivibile
alla maggiore rilevanza speculativa rivestita[4]
dal rapporto tra accesso e riservatezza, con riguardo
ai dati personali[5]; ulteriore causa è imputabile
all’apparenza di uniformità giurisprudenziale creatasi
dopo le prime pronunce[6] del Consiglio di Stato.
Ad ogni buon conto la sensazione più netta che si
ha, nello scorrere la casistica giurisprudenziale
più recente è che manchi una elaborazione teorica
complessiva del rapporto tra atti amministrativi
connessi a procedimento penale e diritto di accesso.
La vaghezza dei termini legislativi entro cui era
contenuta la questione non può dirsi essenzialmente
emendata dalla legge 15/2005 che, benché si sia
occupata apertamente della diritto di accesso ed
abbia sconvolto, attraverso il suo articolo 16,
l’assetto dell’articolo 24 della legge 241/90, non
ha modellato in maniera significativa la tematica
dei casi di segreto che siano legittimamente opponibili
al richiedente, benché non manchino argomenti per
ritenere la vicenda in trattazione, innovata dall’emersione
(a livello di fonte primaria) di diritti di difesa
-contrapponibili al segreto- capaci di determinare
un ripensamento sul bilanciamento di valori contrapposti.
Questa novellazione potrebbe suggerire una nuova
matrice interpretativa del rapporto corrente tra
il diritto di accesso e la segretazione di atti
di rilevanza giudiziaria. A questo risultato si
potrà pervenire soltanto se sia compiutamente analizzato
il portato dell’ultimo decennio di interpretazione
pretoria e si siano fatti opportuni approfondimenti
anche in campo processual-penalistico; campo non
sufficientemente esplorate dalla giurisprudenza
amministrativa che si è occupata della ostensibilità
degli atti connessi in procedimenti penali.
In altri termini, l’oggetto del presente studio
consiste nel tentativo di suggerire un canone interpretativo
che superi le incertezze attuali e costruisca –in
maniera più meditata- un nuovo rapporto tra diritto
di accesso e segreto riferito ad atti rilevanti
in procedimenti penali; il tutto nell’ottica del
conseguimento della giustizia sostanziale che possa
essere raggiunta attraverso un giudice titolato
alla valutazione del caso concreto con sindacato
ispettivo tanto ampio da poter esplorare anche la
rilevanza e la effettività di ogni segretazione
eccepita, senza il timore d’invadere sfere riservate
ad altri giudici.
2. la riforma della legge 241/90 ed i dubbi
sulla effettività della innovazione nel rapporto
tra segretazione ed accesso in casi di rilevanza
penale di atti amministrativi
Come è stato osservato da una parte della
dottrina[7], la legge 11 febbraio 2005 n°15 non
innova, in maniera sostanziale il contenuto dell’articolo
24 della legge 241/90; si è trattato di una mera
trasposizione, sul piano della norma di rango principale,
di buona parte dei contenuti tipici dell’articolo
8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, disciplinante i casi di esclusione
dal diritto di accesso, in funzione dell’attribuzione
contenuta nel testo originario del comma 2 dell’articolo
24 della legge 241/90.
Detta circostanza è difficilmente controvertibile
ove si osservi che:
la lettera c) del comma 6 del novello articolo 24
della legge[8] è pressoché coincidente con la lettera
c) del comma 5 dell’articolo 8 del D.P.R. 352/92;
il limite della connessione, tracciato nel comma
5 del novello articolo 24 della legge è rinvenibile,
negli stessi termini, al comma 2 dell’articolo 8
del D.P.R. 352/92;
il rapporto tra potere-dovere di differimento (in
luogo del diniego) previsto dal comma 4 dell’articolo
27 della legge esiste già, sia pur sotto forme diverse[9],
nel contesto del comma 3 dell’articolo 8 del D.P.R.
352/92;
la prevalenza del diritto di accesso sulla riservatezza
in relazione alla necessità di difendere i propri
interessi giuridici canonizzata nel comma 7 dell’articolo
24 della legge è già stata prevista, sia pur con
una portata limitata[10], dalla lettera d) del comma
5 del D.P.R. 352/92.
Va osservato, tuttavia, che la svalutazione della
novellazione dell’articolo 24, non renda giustizia
ad alcuni aspetti di tutela sostanziale che emergono
dal testo riformato, in quanto:
dalla collocazione sistematica degli argomenti posti
in sede della lettera c) del comma 6 del novello
articolo 24 della legge emergono dati sufficienti
per ritenere ridimensionata la quantità di atti
da definire secretati;
dalla elevazione a rango di fonte primaria, di taluni
aspetti già disciplinati con regolamento, possano
trarsi spunti significativi per poter argomentare
della necessità di rimeditare il rapporto tra accesso
e segreto (in particolare ci si riferisce alla portata
del comma 7 del testo novellato dell’articolo 24
della legge).
Invero il legislatore del 1990 aveva sancito che
il diritto di accesso fosse escluso “…nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti
previsto dall’ordinamento”. Al Governo veniva
trasferito, poi, l’onere di fissare “gli altri
casi di esclusione del diritti di accesso, in relazione
alla necessità di salvaguardare… l’ordine pubblico
e la prevenzione e repressione della criminalità”.
Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, all’articolo 8
si premurava di costituire la disciplina di dettaglio
stabilendo che: “i documenti amministrativi possono
essere sottratti all'accesso… quando riguardino
le azioni strettamente strumentali alla prevenzione
e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità
delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.
Le osservazioni preliminari che si possono sviluppare
nei confronti della impostazione testuale scelta
del 1990 riguardano: in primo luogo la genericità
del richiamo ai casi di divieto di divulgazione
previsti dall’ordinamento (senza un richiamo ad
ipotesi tassative previste per legge); in secondo
luogo l’ampiezza del potere assegnato al Governo
nel definire gli altri casi di sottrazione dal diritto
di accesso; in terzo luogo la genericità della formulazione
dei casi di sottrazione all’accesso, fatta da Governo,
che esclude, per relationem a singole materie,
l’ostensibilità degli atti.
Il legislatore del 2005 incide nettamente sull’impostazione
tracciata nel 1990: da una parte i casi di esclusione
del diritto di accesso sono ristretti e limitati,
testualmente, ai “casi di segreto o di divieto
di divulgazione espressamente previsti dalla legge”;dall’altra
parte viene steso un doppio ordine di casi in cui
l’atto possa definirsi “secretato”, essendo ammessa
l’esclusione del diritto di accesso “nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione … previsti
… dal regolamento governativo di cui al comma 6
e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma
2 del presente articolo (24)”.
Potendo prescindere, in questa sede, per la natura
della ricerca che si sta conducendo[11], dalle acute
riflessioni[12] che sono state determinate dal riconoscimento
del potere di definire le ipotesi di secretazione
alle singole amministrazioni, è opportuno concentrare
le riflessioni sul contenuto del potere definitorio
assegnato al Governo dalla legge 15/05[13]. Si tratta
di un potere non aggregato su una formula generica
(a dispetto di quanto accadde nel 1990) ma costituito,
alla stregua del novello comma 6 dell’articolo 24,
strettamente sul contenuto del risultato della precedente
attribuzione in materia. In altri termini il Governo
autorizzato ad individuare altri casi di sottrazione
dal diritto di accesso partirà dalle materie da
lui già individuate nel 1992. Ciò significa che
questa volta non ci si potrà riferire (come fatto
per il passato) ad interi campi di materie; con
l’attuazione di questa seconda attribuzione si dovranno
effettivamente indicare quali siano gli atti strettamente
strumentali all’attività di polizia giudiziaria
e di conduzione delle indagini che dovranno essere
sottratti al diritto di accesso.
Se questa prima riflessione porta a considerare
sussistente, nel contesto dell’articolo 24 della
legge, una chiara scelta legislativa di ridimensionare
i casi di esclusione dal diritto di accesso, ancora
più convincente appare il dato emergente dalla estensione
(nel comma 7 dell’articolo citato) della formula:
“deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i propri
interessi giuridici”. Come accennato in precedenza,
detta formulazione era già contenuta nel regolamento
ministeriale del 1992; tuttavia la stessa era un
aggregato strumentale alla ricerca del bilanciamento
tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza.
In altri termini la norma contenuta alla lettera
d) del comma 5 del D.P.R. 352/92 aveva un ambito
di applicazione limitato alla vicenda del trattamento
dei dati personali e sensibili, non esportabile
–quale norma di riferimento- per tutti i casi in
cui vi fosse una relazione tra diritto di accesso
ed esigenza di secretazione. La nuova collocazione
sistematica della norma rende plausibile la sua
considerazione[14] alla stregua di norma di chiusura
del sistema, fissando il principio secondo cui l’esigenza
di curare o difendere i propri interessi giuridici
acquista rilievo in tutti i casi possibili di esclusione
del diritto di accesso.
Si tratta di un parametro che, difficilmente, potrà
essere trascurato dai giudici, nelle future valutazioni
della denegata ostensione di atti coinvolti in procedimenti
penali; un nuovo tassello verso la definizione legislativa
di un processo amministrativo capace di entrare
nell’analisi del fatto e nel giudizio della effettiva
e concreta utilità del documento e spettanza del
diritto. Nella collocazione sistematica attuale,
la norma sembra strumentale a far conseguire al
ricorrente la leva su cui sollevare le proprie ragioni
onde ottenere, nel successivo giudizio, il risultato
effettivo dell’azione, ovvero il suo “buon diritto”
(come bene dovuto)[15].
3. la rilevanza concreta della questione:
casistica
La questione della connessione di atti amministrativi
a procedimenti penali è estremamente concreta e
ricorrente nella pratica, ove si ponga mente a materie
in cui le vicende autorizzatorie siano strettamente
connesse all’applicabilità di sanzioni che variano,
dalla natura amministrativa a quella penale, in
dipendenza dalla qualificazione tecnica dell’attività
sviluppata o richiesta dal privato.
È il caso[16], ad esempio della materia edilizia
e del particolare ruolo assolto, in questo contesto
dai corpi e dai servizi di polizia municipale.
In questo delicatissimo campo due sono i fenomeni
che complicano la lineare applicazione delle norme
in materia di diritto di accesso:
il primo problema è di ordine qualificatorio; esiste
nella materia disciplinata dal D.P.R. 380/01 una
sostanziale simmetria tra la tipologia delle sanzioni
applicabili in caso di violazione e la qualificazione
tecnica che venga fatta dell’abuso, da parte dei
competenti uffici comunali. In altri termini può
esemplificativamente[17] dirsi che la rilevanza
penale di un’attività edificatoria abusiva sia collegata
alla qualificazione che gli uffici tecnici fanno
dell’intervento realizzato; con la conseguenza che,
anche in presenza di una denuncia di parte, ogni
possibilità di segretare gli atti resti subordinata,
quanto meno alla decisione dell’ufficio tecnico
che qualifichi l’attività come bisognevole del permesso
di costruire[18] e, pertanto, rilevante sul piano
del diritto penale.
il secondo problema è dipendente dalla qualità soggettiva
di chi si trovi ad operare; gli appartenenti ai
corpi ed ai servizi di polizia municipale rivestono
un ruolo essenziale per le attività di contrasto
alle attività edificatorie abusive. Questi rivestono,
contemporaneamente, il ruolo di soggetto strumentale
alle verifiche amministrative che il settore tecnico
dell’Ente disponga in ordine ad un caso concreto
e la qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
Orbene, tanto nelle ipotesi di attivazione dei controlli
edilizi per iniziativa degli uffici, quanto nelle
ipotesi della sollecitazione di questi attraverso
denuncia di parte, è evidente che il destinatario
dell’azione di controllo, nonché delle relative
sanzioni in caso di riscontrata violazione, abbia
un interesse giuridicamente rilevante a conoscere
tutti gli atti del procedimento, indubbiamente essenziali
alla sostegno delle proprie difese.
Per questo motivo non è infrequente che vengano
rivolte istanze di accesso agli atti di simili procedimenti
finalizzati a conoscere, quanto meno:
il contenuto delle denunce;
le valutazioni tecniche emergenti a seguito di sopralluoghi
o ispezioni;
la sequenza degli atti preordinati all’adozione
di provvedimenti ripristinatori.
La reiezione delle istanze di accesso agli atti,
sull’onda della motivazione della pertinenza degli
stessi ad un procedimento penale costituisce prassi
consolidata della pubblica amministrazione. Eppure
è di lampante evidenza che la rilevanza penale della
questione dipenda –sovente- una valutazione tecnica
fatta da uffici che effettuano la stessa anche a
fini esclusivamente amministrativi; è pacifico,
difatti che la trasmissione degli atti alla competente
Procura della Repubblica avvenga solo dopo che,
in relazione ad una ipotesi di abuso, venga qualificato
il fatto. Dopo la qualificazione del fatto il procedimento
amministrativo seguirà la sua strada, nella direzione
dell’emanazione di provvedimenti ripristinatori
o sanzionatori amministrativi e il procedimento
penale sarà attivato autonomamente dalla Polizia
Municipale.
La natura intricata di tali vicende non sempre è
stata valutata con profondità di scandaglio da parte
dei giudici; stessa sorte hanno subito i particolari
procedimenti scaturenti dagli accertamenti compiuti
dagli ispettori del lavoro o dagli ispettori delle
Aziende Sanitarie Locali; accertamenti che per la
complessità della materia e per il particolare intreccio
tra procedimenti amministrativi, qualificazione
tecnica delle condotte e rilevanza penale, sono
connotate dal grande similitudine con le descritte
vicende attinenti alle problematiche edilizie.
4. il mutevole atteggiamento della giurisprudenza
sulla opposizione del segreto investigativo quale
limite all’ostensione.
Come accennato in premessa, la giurisprudenza
-in tema di rapporto tra diritto di accesso e connessione
dell’atto di cui si chiede ostensione con un procedimento
penale- è particolarmente nutrita ed è pervenuta
a risultati estremamente chiari nel momento in cui
vennero sottoposti alla valutazione del Consiglio
di Stato le prime problematiche originanti da questa
materia che è una vera e propria terra di confine,
non solo del diritto di accesso, quanto anche del
limite della giurisdizione amministrativa.
V’è da premettere, ad ogni buon conto, che –in subiecta
materia- la speculazione giurisprudenziale ruota
tutta attorno alla definizione del segreto istruttorio,
postulato dall’articolo 329 c.p.p., alla sua rilevanza
ed al suo concreto atteggiarsi nei confronti del
diritto di accesso; in altri termini, lungo tutti
questi anni il Giudice Ammninistrativo si è interrogato
sulla rilevanza di tale segreto, alla stregua della
proposizione del primo comma dell’articolo 24 della
legge 241/90.
Orbene, con la sentenza n° 1170 del 28 ottobre 2006,
la IV sezione del massimo consesso di Giustizia
Amministrativa emanò una indicazione destinata ad
incidere su una consistente parte della produzione
giurisprudenziale successiva nonché ad indurre la
dottrina[19] ad affermare che “il segreto istruttorio
nell'ambito del processo penale non è un passepartout
che consente di estendere a piacimento i casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
I giudici affermarono –in quella sede- che “il
segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non
costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso
dei documenti fintantoché gli stessi siano nella
disponibilità dell'amministrazione e il giudice
che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti
con uno specifico provvedimento di sequestro”. Questo
principio, conservato intatto per tutti gli anni
novanta[20] - benché indirettamente sostenuto dalla
Corte Costituzionale che, nelle motivazioni dell’ordinanza
n°223[21] del 29 maggio 2002 aveva affermato che
il giudice amministrativo, anche in pendenza di
procedimenti penali, ben può esperire le indagini
istruttorie eventualmente necessarie, interpellando
sia l'amministrazione che ha negato l'accesso ai
documenti, sia altre amministrazioni, senza dover
interferire, con i suoi poteri, nei confronti della
giurisdizione penale- ha subito una prima determinante
incrinatura per effetto della sentenza della VI
sezione del Consiglio di Stato 14 gennaio 2003 n°1923.
Nella decisione, da ultimo citata, è stato introdotto
un principio valutativo nuovo nella considerazione
dell’esistenza del segreto per gli atti amministrativi
connessi ad indagini di rilevanza penale: si tratta
della qualità soggettiva dell’organo (o ufficio)
amministrativo che ha inoltrato l’atto alla competente
autorità giudiziaria. In buona sostanza, se la denuncia
è presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio
delle proprie istituzionali funzioni amministrative,
non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art.
329 c.p.p.; se tuttavia la pubblica amministrazione
che trasmette all’autorità giudiziaria una notizia
di reato non lo faccia nell’esercizio della propria
istituzionale attività amministrativa, ma nell’esercizio
di funzioni di polizia giudiziaria specificamente
attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di
atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria,
che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio
ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e conseguentemente
sottratti all’accesso.
La proposizione della questione nei termini sopra
riprodotti e la carenza di una nuova pronuncia in
proposito da parte dell’Adunanza Plenaria[22] ha
comportato la conseguenza che la giurisprudenza
successiva si è sostanzialmente spaccata lungo,
almeno, due filoni interpretativi.
Volendo prescindere dal valutare approfonditamente
quelle pronunce[23] che ritengono sussistente il
diniego legittimo di accesso nei casi di eccezione,
tout court, del segreto istruttorio di cui
all’articolo 329 c.p.p., va segnalato che, una parte
della Giurisprudenza[24] è rimasta ancorata ai principi
posti dalla sentenza del C.d.S. n° 1170 del 28 ottobre
1996 esprimendo, ripetutamente il concetto che “il
segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non
costituisce un motivo legittimo di diniego
all'accesso dei documenti, fin tanto che gli
stessi siano nella disponibilità
dell'amministrazione e il giudice che
conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti
con uno specifico provvedimento di sequestro”.
Viene, così, ribadito che gli atti amministrativi,
anche se riguardanti lo svolgimento di un’attività
di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti,
rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia
all’Autorità Giudiziaria:“essi, quindi, rimangono
nella disponibilità dell’Amministrazione fintanto
che non intervenga uno specifico provvedimento di
sequestro da parte dell’A.G. (che solo può determinare
il sorgere di un obbligo di segretezza anche per
la P.A., e, di riflesso una limitazione della facoltà
di conoscenza per i privati), cosicché non può legittimamente
impedirsi l’accesso garantito all’interessato dall’art.
22 L. 241/90, non ricorrendo le ipotesi di cui all’art.
24 L. 241/90”. Con specifico riguardo, poi,
ad atti estesi alla Procura della Repubblica, dal
corpo di Polizia Municipale (e pertanto da soggetti
giuridici muniti delle qualifiche di Polizia Giudiziaria)
il T.A.R. Puglia (27 febbraio 2003, n. 865; 3 aprile
2003, sentenza n°1725[25]) ha ritenuto di dover
sancire l’ostensibilità degli atti (tecnicamente
parlando: atti investigativi) richiesti dalla parte,
in dipendenza dalla circostanza che non erano stati
acquisiti dall’Autorità Giudiziaria con provvedimento
di sequestro o decreto. Per tale via il Giudice
ha sancito l’illegittimità del diniego di accesso
fondato sul rilievo che si trattasse di atti di
polizia giudiziaria,“trattandosi di circostanza
inidonea ad ingenerare in capo all’amministrazione
uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso,
ad escludere o limitare la facoltà dei soggetti
interessati di prenderne visione”.
Più consapevole,infine appare, nell’esame del
trend giurisprudenziale favorevole all’ostensione,
la pronuncia del T.A.R. Sicilia del 5 febbraio 2004,
n°4658; in quest’ultimo caso il Giudice si preoccupa
di valutare l’ostensibilità degli atti sul piano
concreto, attraverso un’attenta valutazione del
fatto; l’Amministrazione resistente eccepiva la
sussistenza del segreto di cui all’articolo 329
c.p.p.. L’accesso agli atti veniva escluso “per
gli atti sostanzianti informative penali nei confronti
di parte ricorrente non essendo consentito all’amministrazione
– e men che mai per il tramite del giudice amministrativo-
ostendere atti coperti dal segreto o “riservati”
ex artt. 114 e 329 c.p.p. pertenendo detta responsabilità
esclusivamente al magistrato procedente in sede
penale nell’osservanza delle norme del codice di
rito penale”. Tuttavia il giudice, operando
dei distinguo tra tutti gli atti che erano nella
disponibilità dell’amministrazione riteneva accessibili
quelli che, riguardando l’istruttoria del procedimento
amministrativo, non erano rilevanti sul piano del
processo penale, benché fossero alla base della
decisione di concedere o meno il provvedimento richiesto
dalla parte.
Sul versante opposto a quello tracciato fin qui,
si colloca la giurisprudenza[26] che ha fatto tesoro
degli orientamenti rassegnati dalla citata sentenza
del Consiglio di Stato 1923/03 e che ha tributato
un valore di segretezza all’atto che fosse inoltrato
all’Autorità Giudiziaria, non da una pubblica amministrazione
in relazione ad una propria attività istituzionale,
bensì da uffici che rivestissero la specifica qualifica
di “polizia giudiziaria”, così valorizzando la provenienza
soggettiva dell’atto per ritenere sussistente o
insussistente il segreto di cui all’articolo 329
c.p.c.
In questo modo, facendo leva sull’argomento testuale
dell’articolo 329 c.p.p. (a tenore del quale: “gli
atti di indagine compiuti dal pubblico ministero
e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto
fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza
e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini
preliminari”) si consolida l’orientamento secondo
cui “se la pubblica amministrazione che trasmette
all’autorità giudiziaria una notizia di reato non
lo faccia nell’esercizio della propria istituzionale
attività amministrativa, ma nell’esercizio di funzioni
di polizia giudiziaria specificamente attribuite
dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine
compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali,
sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art.
329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso
ai sensi dell’art. 24, L. n. 241/1990”. Alla
luce di tale interpretazione appare evidente che
non ogni denuncia di reato presentata dalla P.A.
costituisce atto coperto da segreto istruttorio
penale, ma solo quella che sia stata effettuata
“nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria
specificamente attribuite dall’ordinamento”,
che costituiscono atti di indagine di polizia giudiziaria,
come tali rientranti nell’ambito dell’art. 329 c.p.p.
Più consapevolmente, infine appare -nel nell’esame
del trend giurisprudenziale che ritiene non ostensibili
gli atti inoltrati alla competente Procura della
Repubblica da parte della Polizia Giudiziaria- la
pronuncia del T.A.R. Puglia, Lecce sez. II, 5 maggio
2005, n. 2773; in questo caso (come nel caso della
già commentata pronuncia del T.A.R. Sicilia, 5 febbraio
2004, n°4658) il Giudice perviene ad una declaratoria
di accoglimento parziale del ricorso, ordinando
l’ostensione di quella parte di documenti, afferenti
alle attività d’ispezione, verifica o vigilanza,
diversi dall’unico atto inoltrato all’autorità giudiziaria,
ove stabilmente detenuti dall’Amministrazione.
A parere di chi scrive, è difficile revocare in
dubbio la circostanza che l’approccio al problema
in esame offerto dalla casistica giurisprudenziale
–da ultimo tracciata- è più rigoroso e fondato su
un dato testuale difficilmente controvertibile.
Tuttavia s’intravede, in questo atteggiamento di
rigore, la voglia di materne un accesso al “fatto”estremamente
limitato e non effettivamente collegato alla realtà.
Estremizzando la posizione sopra tratteggiata si
potrebbe arrivare al paradosso della ostensibilità
o non ostensibilità dello stesso atto a seconda
dell’ufficio dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione
che detiene l’atto; eccezion fatta per le forze
di polizia inquadrate nella legge 121/81 la prevalenza
degli uffici che rivestono qualità di polizia giudiziaria
restano organicamente incorporati presso strutture
dalle funzioni e dalle competenze più ampie (ad
esempio: la Polizia Municipale è inquadrata nel
Comune; i vigili sanitari sono inquadrati nelle
A.S.L.; gli ispettori del lavoro sono inquadrati
negli uffici periferici del Ministero). Questa anomala
collocazione di tali soggetti (anche se sarebbe
più corretto parlare di anomala attribuzione di
funzioni di polizia giudiziaria in capo a soggetti,
non tecnicamente qualificabili come “forze di polizia”)
rende, molto spesso non isolabile l’atto di polizia
giudiziaria dal contesto di altri adempimenti amministrativi
cui l’Ente sia tenuto. Come è stato sapientemente
colto dalla sentenze, T.A.R. Sicilia, 5 febbraio
2004, n°4658 e T.A.R. Puglia, Lecce sez. II, 5 maggio
2005, n. 2773, esiste un confine interno che non
si può risolvere alla stregua della sola appartenenza
soggettiva dell’atto a questo o qull’altro dipendente
del medesimo Ente.
A parere di chi scrive, ognuno degli approdi giurisprudenziali
vagliati è suscettibile di miglioramento nella ricerca
del fatto concreto e nella verifica di quali e quanti
siano gli uffici che, a vario titolo, detengano
l’atto, onde capire se vi sia ostensibilità dello
stesso o riserva di segretezza penale; La rigidità
analitica di una certa Giurisprudenza non rende
giustizia nemmeno alle istanze di riduzione del
campo di secretazione rinvenibili nella legge 15/05
così come manifestano una non perfetta collimazione
con il concetto di segretazione che esprime la scienza
penalistica, anche alla luce della recente introduzione
delle indagini difensive.
5. la complessità del segreto investigativo
secondo la scienza penalistica
Diventa opportuno, a questo punto della
trattazione, sviluppare un approfondimento sul contenuto
penalistico della formulazione dell’articolo 329
c.p.p. che, rubricato alla voce “obbligo del
segreto”, testualmente afferma che : “Gli atti di
indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla
polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino
a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza
e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini
preliminari”.
Lo scopo di questa divagazione nel campo penale
è quello di far percepire che sotto la generica
formulazione testuale dell’articolo 329 c.p.p. si
agitano vicende estremamente variabili e condizioni
soggettive che incidono, caso per caso, sulla sussistenza
della segretazione e sulla sua durata; vicende che
non sono state percepite da quella giurisprudenza
amministrativa che ha rinvenuto un ostacolo rigido
alla ostensibilità il mero richiamo al segreto di
cui all’articolo citato.
Secondo la dottrina processual-penalistica[27],
il vincolo della segretezza riguarda non solo gli
atti di indagine del Pubblico Ministero e della
Polizia Giudiziaria, ma anche gli atti del Giudice
delle Indagini Preliminari che autorizzino il compimento
di atti d’indagine cui la difesa non abbia diritto
di assistere (autorizzazione ad intercettazioni
telefoniche), nonché i risultati delle indagini
difensive svolte dal difensore.
Detto inquadramento, come meglio circoscritto dalla
Giurisprudenza[28], che ha precisato la necessità
di riferirsi in maniera mirata agli atti d’indagine
(anche per garantire la finalità della norma che
è diretta ad evitare che possa essere alterata la
genuinità degli elementi di prova), consente di
escludere dal segreto –in posizione preliminare
rispetto ad ogni altro ragionamento- gli atti non
diretti alla ricerca ed all’assicurazione delle
fonti di prova.
Fermo restando che gli atti d’invesigazione e di
assicurazione siano sottoposti a segreto occorre,
inoltre, specificare che la segretazione penalistica
è soggetta ad un termine: gli atti d’indagine preliminare
sono sottoposti a segreto fino a quando la persona
sottoposta alle indagini non ne possa avere conoscenza.
Per individuare il momento in cui tali atti sono
conoscibili dall’indagato (e pertanto il momento
in cui cade il segreto) occorre tener conto –inoltre-
di non poche variabili quali:
la circostanza che molti atti d’indagine sono svolti
con la partecipazione dell’indagato (ad esempio
interrogatorio, ispezione o confronto); vi sono
molti atti d’indagine cui il difensore ha diritto
di assistere con o senza preavviso;
la circostanza che vi sono atti al cui compimento
il difensore o l’indagato non hanno diritto di assistere.
Orbene, solo con riferimento a questi ultimi atti
d’indagine il segreto potrà sussistere fino alla
chiusura delle indagini preliminari.
Inoltre va annotato che anche nei confronti di singoli
atti sottoposti a segreto, il Pubblico Ministero
possa disporre, con decreto motivato, la desegretazione
di atti, qualora la pubblicazione sia ritenuta funzionale
allo sviluppo delle indagini.
Allo stesso modo il pubblico ministero può integrare
la protrazione del segreto sugli atti d’indagine
conoscibili dall’indagato o dal suo difensore oppure
impedire la pubblicazione del contenuto di atti
non coperti da segreto.
La norma va correlata necessariamente all’articolo
116 c.p.p. a mente della quale viene sancito che
“durante il procedimento e dopo la sua definizione,
chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio
a proprie spese di copie, estratto o certificati
di singoli atti”. Durante le indagini la richiesta
va presentata al Pubblico Ministero che, verificata
la titolarità dell’interesse, accerterà se l’atto
di cui si richieda copia sia coperto da segreto
e, in ricorrenza di questa ipotesi, valuterà anche
la possibilità di desegretare[29], atteso che –come
sancito dalla Corte Costituzionale[30]- l’obbligo
del segreto investigativo “non ricevendo copertura
dell’articolo 112 Cost… ben può subire limitazioni
od attenuazioni a tutela di altri interessi di rilievo
costituzionale” quali il diritto di difesa.
Il breve excursus sopra tratteggiato è in grado
di offrire una nuova consapevolezza del concetto
di segreto e lascerebbe arguire che la gestione
del segreto investigativo ha una rilevanza tutta
interna alla procedura penale che non può essere
liquidata in maniera semplicistica dalla giurisprudenza
amministrativa che rinvenga il segreto -legittimamente
opposto da una pubblica amministrazione che detiene
un atto- nella circostanza che l’atto sia astrattamente
ricadente nelle ipotesi dell’articolo 329 c.p.p.
o che il suo inoltro all’autorità giudiziaria provenga
da un ufficio munito di competenze di Polizia Giudiziaria.
Non ci si può riferire genericamente al segreto
di cui all’articolo 329 c.p.p. in quanto è dimostrato
che:
non c’è consapevolezza né condivisione in ordine
a quali atti debbano essere considerati “investigativi”
in senso stretto;
è variabile la portata (e la durata)del segreto
istruttorio in dipendenza del tipo di atto d’investigazione;
avendo il segreto di cui all’articolo 329 c.p.p.
durata limitata (salvo provvedimenti espressi di
segretazione ulteriore) si porrebbe –costantemente-
il problema dell’obbligo di differimento[31] in
luogo del diniego di accesso.
La carenza definitoria delle ipotesi di segreto
che possono derivare dalla procedura penale potrebbe
essere colmata dal Governo che, potrebbe riempire
di contenuto l’attribuzione contenuta all’articolo
24 comma 6 del vigente testo della legge 241/90
che sancisce:“con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione
all'accesso di documenti amministrativi:… c) quando
i documenti riguardino le strutture… azioni strettamente
strumentali … alla repressione della criminalità
con particolare riferimento alle tecniche investigative…
all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione
delle indagini;…”.
In mancanza di questa definizione si rischia di
mantenere, in condizione di continua fluttuazione
la questione del limite all’ostensione, a fronte
della pertinenza dell’atto a procedimento penale,
specie nella considerazione della indeterminatezza
del riferimento contenuto nell’articolo 329 cpp.
6. L’effetto di trascinamento che la vicenda
-dell’ostensibilità di atti amministrativi rilevanti
a fini penali- sortisce sulla questione della giurisdizione
Si tratta, a ben vedere, di una fluttuazione
che è tanto ampia da compromettere problemi di rilevanza
ben più ampia di quelli in trattazione, fino ad
arrivare alla compromissione del limite della giurisdizione
tra giudice Penale e Giudice Amministrativo.
In proposito sarà sufficiente ricordare che, con
ordinanza del 28 settembre 2000, il Tribunale amministrativo
regionale per la Campania sollevò la questione di
legittimità costituzionale:
dell'art. 117, comma 1, del codice di procedura
penale (Richiesta di copia di atti e di informazioni
da parte del pubblico ministero), "nella parte
in cui non prevede che il giudice amministrativo
possa ottenere dall'autorità giudiziaria competente,
anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329
cod. proc. pen., copie di atti relativi a procedimenti
penali e informazioni scritte sul loro contenuto,
quando è necessario per il compimento di indagini
istruttorie nel processo amministrativo”;
dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
"nella parte in cui non prevede la possibilità
per il giudice amministrativo di acquisire atti
ed informazioni dall'autorità giudiziaria competente,
ai sensi dell'art. 117 cod. proc. pen., quando è
necessario per la decisione di controversie in materia
di accesso";
dell'art. 44, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato), "nella parte in cui
non prevede la possibilità per il giudice amministrativo
di acquisire atti ed informazioni dall'autorità
giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 117 cod.
proc. pen., quando è necessario per l'istruttoria
di una causa rientrante nella giurisdizione del
giudice amministrativo".
Le censure sollevate dal T.A.R. Campania –benchè
finalizzate alla estensione dei poteri di un giudice
nei confronti di un altro- esprimono una istanza
di prevalenza del diritto di accesso rispetto alla
vicenda della segretazione sussistente in campo
penale.
Al di là della vicenda, concretamente sfociata nella
sentenza di manifesta infondatezza pronunciata dalla
Consulta in data 29 maggio 2002 n° 223[32], è fuori
di dubbio che pongono problemi di giurisdizione:
i meccanismi sanciti dal codice di procedura penale,
con gli articolo 116, 117 e 239, con quelli previsti
dagli articoli 22-25 della legge 241/90;
i meccanismi sanciti dal codice di procedura penale,
con l’articolo 391-quater, con quelli previsti dagli
articoli 22-25 della legge 241/90;
Ciò in quanto il percorso per accedere ad un atto
d’indagine preliminare (compiuto da un ufficio di
polizia giudiziaria e trasmesso al Pubblico Ministero,
benché detenuto in copia), sancito dall’articolo
117 cpp è parallelo a quello previsto dalla legge
241/90. Allo stesso modo, in materia d’indagini
difensive, il comma 2 dell’articolo 391-quater[33]
cpp prevede che “l'istanza deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento
o lo detiene stabilmente” e chiarisce che “in
caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione
si applicano le disposizioni degli articoli 367
e 368”, ponendo un problema di parallelismo,
ancora più stridente del precedente, atteso che
in questo caso la norma si riferisce –genericamente-
alla Pubblica Amministrazione che dovrebbe restare
soggetta, in materia di accesso agli atti, esclusivamente
alla legge 241/90.
A parere di chi scrive, in mancanza di una migliore
definizione normativa di detto limite, i procedimenti
sanciti dalla legge penale e dal diritto amministrativo
possono viaggiare lungo strade parallele senza recarsi
reciproca interferenza.
L’amministrazione che detiene stabilmente un documento
amministrativo, che sia stato anche oggetto di trasmissione
all’autorità giudiziaria, ha un dovere di ostensione
che esiste indipendentemente dal soggetto e dal
motivo per cui l’atto stesso sia stato inoltrato
(sempre che non si tratti di un atto tipicamente
giudiziario che nemmeno può qualificarsi –tecnicamente-
come atto amministrativo); detto documento resterà
parallelamente accessibile, nelle forme stabilite
dall’articolo 116 cpp (che fa riferimento a tutti
i documenti che si trovano nel fascicolo delle indagini,
anche a quelli allegati o connessi con atti qualificabili
–tecnicamente- di polizia giudiziaria), presso la
sede giudiziaria penale.
Allo stesso modo, in materia d’indagini difensive,
non sembra preclusa “la via ordinaria di un accesso
amministrativo, seguito, eventualmente, dal ricorso
al TAR”[34] parallelamente alla richiesta di
sequestro da sottoporre al Pubblico Ministero o
al Giudice delle Indagini Preliminari.
7. la valutazione della rilevanza concreta
dell’atto per l’azione penale ed il potere del G.A.
di sindacarla; la valorizzazione delle esigenze
difensive, lo spostamento della questione sul piano
della effettività della risposta giudiziaria
Come tratteggiato attraverso il commento
di alcune sentenze, appare ovvio che –chi scrive-
sia convinto che la vicenda della ostensibilità
degli atti amministrativi rilevanti in un procedimento
penale non possa essere soddisfacentemente risolta
alla stregua di canoni formali, legati alla natura
del soggetto che li formi, li estenda o li detenga,
bensì valutando (attraverso il corretto bilanciamento
degli interessi coinvolti) la non rilevanza agli
effetti del procedimento penale -quale atto investigativo-
del documento di cui si chiede ostensione.
Una simile proposizione suscita una ovvia obiezione
nel pensiero di chi reputi che una simile valutazione
debba essere riservata al giudice penale, non potendo
il giudice amministrativo sindacare la rilevanza
–ai fini delle indagini- di quanto sia contenuto
in un documento. Tale obiezione resta, tuttavia,
valida soltanto se sia valida la considerazione
che al giudice penale debba essere preclusa la valutazione
sulla fondatezza del motivi di diniego all’accesso
da parte del difensore, secondo quanto previsto
dall’articolo 391-quater cpp. Con parole più semplici,
se è vero che il giudice penale, laddove decida
di sequestrare (su istanza del difensore insoddisfatto
dal diniego di ostensione posto dall’amministrazione)
l’atto ritenuto essenziale ai fini delle indagini
difensive, compie una valutazione sulla legittimità
del diniego di ostensione, è allo stesso modo vero
che al giudice amministrativo non debba essere preclusa
la valutazione, in concreto, della rilevanza del
documento (di cui si chieda ostensione) per le indagini
penale e, da qui – sindacare la sua segretazione.
Il giudice amministrativo avrebbe, a sua disposizione,
tutti gli strumenti culturali per valutare:
lo stato di pendenza del procedimento penale cui
l’amministrazione resistente si riferisca;
il tipo di atto, riguardato alla luce della qualificazione
che ne faccia la procedura penale;
la spettanza partecipativa, alla formazione di tale
atto, dell’indagato o del suo difensore;
la consumazione del termine di vigenza del segreto
o il rilievo della mancanza di un decreto che ne
disponga la protrazione.
Il giudice amministrativo avrebbe gli strumenti
materiali per conoscere tutte le circostanze del
caso concreto attraverso il filtro della motivazione
dell’atto con cui venga denegata l’ostensione; sul
punto vi è un passaggio di estremo interesse nella
recentissima sentenza[35] della VI sezione del C.d.S.
26 aprile 2005 n° 1896, laddove il giudice (nell’esprimersi
sul potere di disapplicazione di un regolamento)
rileva che è illegittimo il richiamo “alla mera
pendenza del procedimento penale, per differire
l’accesso alla definizione del procedimento o del
processo penale, senza alcuna concreta considerazione
delle esigenze e dell’ampiezza del segreto istruttorio”;
considerazione dell’ampiezza e della portata
del segreto istruttorio che deve rilevare anche
dalla motivazione dell’atto con cui si differisce
o nega l’accesso.
A parere di chi scrive si tratta di una vera e propria
istruzione, diretta a tutte le amministrazioni a
fare buon uso del potere di valutare la connessione
prevista dal comma 5°[36] dell’articolo 24 della
legge da esprimere, sia nella fase di disciplina
decentrata della materia, sia in sede di singola
motivazione di atti.
Peraltro, il giudice attribuisce anche una consistente
rilevanza al dato emergente nel nuovo testo del
comma 6 dell’articolo 24 della legge, nella parte
in cui viene riconosciuta aperta valenza ad “un’evidente
e chiara esigenza di cura e difesa dei propri interessi
giuridici (rilevante anche con riferimento all’art.
24 comma 7 della legge n. 241/1990 nel testo modificato
dalla legge n. 15 del 2005) costantemente ammessa
dalla giurisprudenza come causa sufficiente a giustificare
l’esercizio del diritto”.
Si tratta di abbandonare la concezione di un giudizio
attestato su una logica impugnatoria e di trasferire
la risultanze di questo sull’intero rapporto; circostanza
–quest’ultima- di cui sembra completamente convinta
la VI sezione del Consiglio di Stato, non solo per
le motivazioni[37] rassegnate nella sentenza epigrafata
ma anche per la circostanza che alla stessa siano
da ascrivere le due recenti ordinanze, di remissione
all’Adunanza Plenaria (n°2925 del 29 aprile 2005;
4686 del 5 luglio 2005), attraverso cui si aspira
a cristallizzare, tra l’altro, la compatibilità
della giurisdizione su un diritto perfetto all’informazione,
con la sussistenza del termine decadenziale (con
il rilievo che la decadenza di cui all’art. 25 della
legge dovrebbe avere a oggetto non il singolo provvedimento
ma la decisione sostanziale assunta; con l’effetto
di rendere inoppugnabili atti successivi, che rimandino
a detta decisione senza apportare nuovi elementi
valutativi, o comunque la precedente determinazione
sull’accesso se non impugnata tempestivamente).
Nel contesto di una giurisdizione così concepita
esiste un potere di valutazione del caso concreto
tanto ampio da poter effettivamente esplorare la
rilevanza e la effettività di ogni segretazione
eccepita, senza il timore d’invadere sfere riservate
ad altri giudici e non più riferendosi a criteri
formalistici connessi alla qualità del soggetto
–incorporato nella Pubblica Amministrazione- che
lo detiene stabilmente.
Con queste coordinate le amministrazioni si troverebbero
nella scomoda, quanto doverosa, posizione di fare
valutazioni concrete sulla misura in cui sia rilevante
il documento di cui si chiede ostensione onde consentire
l’accesso a tutto ciò che non sia strettamente legato
ad un’esigenza probatoria utile alla pubblica accusa,
la cui divulgazione potrebbe compromettere la genuinità
delle prove. Queste valutazioni di rilevanza o di
connessione dovrebbero, in fine, trasparire dalla
motivazione.
Alla luce di quanto affermato, anche con riferimento
alla casistica tracciata al paragrafo 3, decisioni
quali quella del T.A.R. Emilia Romagna, sez. II,
29 settembre 2005, n. 1676, non sono coerenti con
le esigenze di giustizia sostanziale. Nel caso concreto
dedotto in tale decisione il ricorrente chiedeva
il riconoscimento del diritto di accesso al provvedimento
finale relativo ad un procedimento di accertamento
di violazioni edilizie nonché tutti gli atti istruttori
emessi a tal fine onde superare il diniego opposto
dalla Polizia Municipale di Lugo di Romagna; i giudici
hanno ritenuto di dover respingere la domanda in
base ad elementi puramente formali, quali la qualità
soggetti del soggetto che deteneva l’atto o la rilevanza
di questi ali effetti dell’articolo 329 cpp. Eppure
lo spazio per la valutazione della rilevanza autonoma
degli atti di cui si chiedeva ostensione, rispetto
al procedimento penale sussisteva ed aveva grande
consistenza.
Di contro vanno valorizzate decisioni quali quella
del T.A.R. Puglia, sez. II, 27 febbraio 2003, n.
865, in quanto il collegio ha mostrato tutta la
sua capacità di superare il formalismo di una eccezione
fondata su un mero postulato di legge. In questo
ultimo caso la ricorrente aveva presentato al Comando
di Polizia Municipale del Comune di Polignano a
Mare istanza di accesso agli atti detenuti dal Comando,
aventi ad oggetto i beni demaniali in sua concessione,
nonchè quelli relativi ai lavori svolti nell'immobile
demaniale in sua concessione (nonché, se esistenti,
le note, le segnalazioni e le lettere pervenute
al Comando da parte di terzi aventi lo stesso oggetto);
avverso una simile istanza il Dirigente del Settore
di Polizia Municipale aveva espresso il diniego
formale, anche in relazione al fatto che tutti gli
atti e le attività compiute dall'ufficio erano coperte
da segreto istruttorio e che i difensori potevano
chiedere copia al Pubblico Ministero competente
secondo le norme di rito. In questo caso il collegio
ha dimostrato di poter superare il formalismo dell’eccezione
di diniego e di trattare la vicenda in punto di
riconoscimento di una tutela forte, ancorata ad
una serena valutazione del caso concreto, dando
così accesso ai documenti richiesti.
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[1] Facendo riferimento alla manualistica,
l’unico testo ad occuparsi apertamente della tematica
è: “Corso di Diritto Ammnistrativo, Tomo II, pagg.
1983 -1985; Francesco Caringella; Giuffrè editore
2004.
Facendo riferimento a pubblicazioni specialistiche
ci si riporta al lavoro di M. Clarich: Tracciato
un confine tra i due procedimenti: la trasparenza
resiste a interpretazioni riduttive, nota a Cons.
St., sez. IV, 28 ottobre 1996 n. 1170; in Guida
al Dir., 1996, 84.
[2] Il testo originario del primo comma dell’articolo
24 della legge 241/90 era piuttosto generico, con
riguardo ai casi di segreto: “Il diritto di accesso
è escluso per i documenti coperti da segreto di
Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, nonchè nei casi di segreto o di divieto
di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento”
.[3] Nemmeno aveva un valore apertamente chiarificatore
il testo dell’articolo 8 del D.P.R. 352/92, a mente
del quale: ““…i documenti amministrativi possono
essere sottratti all'accesso … quando … riguardino
le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale
e le azioni strettamente strumentali alla tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione
della criminalità con particolare riferimento alle
tecniche investigative, alla identità delle fonti
di informazione e alla sicurezza dei beni e delle
persone coinvolte, nonché all'attività di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;”
[4] Sempre con riguardo al contenuto del legittimo
potere di diniego di ostensione.
[5] M. Clarich, Diritto di accesso e tutela della
riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale,
in Dir. proc. amm., 1996. M. Clarich, Trasparenza
e diritti della personalità nell’attività amministrativa,
intervento al Convegno “Trasparenza e protezione
dei dati personali nell’azione amministrativa”,
Roma, 11 febbraio 2004, in www.giustizia-amministrativa.it.
[6] Consiglio di Stato sez. IV, 28 ottobre 1996,
n°1170, secondo cui l’accesso non è precluso ove
non sia apposto il segreto istruttorio.
[7] Vincenzo Cerulli Irelli: osservazioni generali
sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 6.
parte; in www.giustamm.it. : “Quanto ai documenti
accessibili, la nuova norma elenca quelli per i
quali il diritto di accesso è escluso; ricalcando
il vecchio testo mediante la traduzione in norme
legislative di alcune norme che erano state adottate
con regolamento del Governo”.
[8] Ci si riferisce, ovviamente alla legge 7 agosto
1990, n. 241 come modificata dalla legge 11 febbraio
2005 n° 15.
[9] Maria Teresa Sempreviva: LE NOVITA ` IN MATERIA
DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI; urbanistica
e appalti 4/2005, ipsoa: “Il comma 4 del nuovo
art. 24, su cui il Governo si era impegnato a proporre
una formulazione più chiara per l’esame in Assemblea
Camera in prima lettura (formulazione invece rimasta
immutata), legificando una disposizione già contenuta
nell’art. 8 del regolamento di attuazione della
legge n. 241, di cui al D.P.R. n. 352/1992, stabilisce
un ulteriore principio di carattere generale tendente
ad assicurare il massimo di accessibilita` ai documenti
amministrativi. In forza di tale principio, nei
casi in cui sia sufficiente, per potere salvaguardare
eventualmente le esigenze di riservatezza, differire
l’accesso ai documenti, l’amministrazione deve comunque
assicurare l’esercizio del diritto di accesso”.
[10] Paola Pozzani: NUOVI PROFILI DEL DIRITTO
DI ACCESSO DOPO LA L. 15/05 in www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/20050913Pozzani.htm
: “Molto più interessante si mostra, invece,
il comma 7 dell’art. 16 in commento, il quale rappresenta
di certo una delle novità più rilevanti della nuova
normativa. Infatti, mentre prima la disposizione
che garantiva, comunque, l’accesso ai documenti
amministrativi per la difesa di interessi giuridici
era limitata ai soli casi di contrasto tra diritto
di accesso e riservatezza, ora il legislatore ha
posto una norma di chiusura del sistema, fissando
il principio secondo cui l’esigenza de qua acquista
rilievo in tutti i casi possibili di esclusione
del diritto di accesso”.
[11] Si rammenta che l’oggetto della ricerca
è concentrato sulla questione della ostensibilità
di atti amministrativi oggetto di valutazione da
parte del giudice penale; appare evidente che le
singole amministrazioni non statali non potranno
entrare nella perimetrazione di un campo riservato
allo Stato, quale è quello della rilevanza penale
degli atti.
[12] Maria Teresa Sempreviva: LE NOVITA ` IN MATERIA
DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI; urbanistica
e appalti 4/2005, ipsoa: “L’art. 24 non pone
più l’obbligo per le singole amministrazioni di
adottare regolamenti, non fissa un limite temporale
per la loro emanazione e non fa più riferimento
all’osservanza delle esigenze di salvaguardare i
soli interessi di cui al vecchio comma 2 dell’art.
24. Dalla lettura del combinato disposto dei commi
1 e 2 del nuovo art. 24 si evince che le amministrazioni
possono individuare categorie di documenti da sottrarre
all’accesso a tutela anche di altri interessi, oltre
a quelli a salvaguardia dei quali il vecchio comma
4, dell’art. 24 consentiva alle amministrazioni
di procedere all’esclusione dall’accesso .Così intese
le suddette disposizioni potrebbero dare adito a
dubbi di legittimità costituzionale atteso che non
si rinvengono nella legge criteri direttivi per
le singole amministrazioni in relazione all’individuazione
dei casi di segreto o di divieto di divulgazione
diversi dal segreto di Stato di cui alla lett. a)
del comma 1, dell’art. 24”.
[13]Articolo 24 comma 6 del vigente testo della
legge 241/90:. “Con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione
all'accesso di documenti amministrativi:… c) quando
i documenti riguardino le strutture… azioni strettamente
strumentali … alla repressione della criminalità
con particolare riferimento alle tecniche investigative…
all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione
delle indagini;…”.
[14] Paola Pozzani: op.Cit.
[15] Lucio Iannotta: “previsione e realizzazione
del risultato nella Pubblica Amministrazione: dagli
interessi ai beni; paragrafo 2 III) i diritti fondamentali
nei giudizi amministrativi. Correlazione e conciliazione
di potere amministrativo e buon diritto (come bene
dovuto); Rivista trimestrale di diritto amministrativo
1/99 Giuffrè.
[16] Ma la casistica potrebbe dilatarsi anche a
diverse figure professionali che sono caratterizzate
dalla coesistente presenza di funzioni di polizia
giudiziaria e responsabilità procedimentali amministrative
quali, ad esempio: ispettori sanitari delle Aziende
Sanitarie Locale o Ispettori del lavoro.
[17] La casistica diventa estremamente ampia ove
si tenga conte della questione relativa alle varianti
ed alla valutazione della loro essenzialità.
[18] Con la evidente conseguenza che, laddove la
qualificazione dell’attività pervenga a ritenere
che fosse bisognevole di mera D.I.A., debba essere
esclusa ogni rilevanza penale del fatto, con applicazione
delle sole sanzioni amministrative previste dalla
legge
[19] M. Clarich: op. Cit. L’autore
afferma che: “Il segreto istruttorio nell'ambito
del processo penale non è un passepartout che consente
di estendere a piacimento i casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi e
di ripristinare così all'interno delle pubbliche
amministrazioni il principio del segreto amministrativo”;
[20] Consiglio Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999,
n. 22: “La tutela del diritto di accesso non
è preclusa dalla circostanza che gli atti, di cui
è richiesta la diretta conoscenza da parte dell'interessato,
siano stati depositati in altro giudizio pendente
fra quest'ultimo e l'amministrazione, con finalità
processuali diverse che non implicano necessariamente
la loro disponibilità da parte dell'interessato,
oltre che del suo difensore”
[21] Corte costituzionale, 29 maggio 2002, n.
223: “Sono manifestamente inammissibili, in riferimento
agli art. 3, 24 e 113 cost. le q.l.c.: (a) dell'art.
117, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede
che il giudice amministrativo possa ottenere dall'autorità
giudiziaria competente, anche in deroga al divieto
stabilito dall'art. 329 stesso codice, copie di
atti relativi a procedimenti penali e informazioni
scritte sul loro contenuto, quando è necessario
per il compimento di indagini istruttorie nel processo
amministrativo; (b) dell'art. 25, comma 5, l. 7
agosto 1990 n. 241, nella parte in cui non prevede
la possibilità per il giudice amministrativo di
acquisire atti ed informazioni dall'autorità giudiziaria
competente, ai sensi dell'art. 117 c.p.p., quando
è necessario per la decisione di controversie in
materia di accesso; (c) dell'art. 44, comma 1, r.d.
26 giugno 1924 n. 1054, nella parte in cui non prevede
la possibilità per il giudice amministrativo di
acquisire atti ed informazioni dall'autorità giudiziaria
competente, ai sensi dell'art. 117 c.p.p., quando
è necessario per l'istruttoria di una causa rientrante
nella giurisdizione del giudice amministrativo.
L'art. 117 citato, infatti, riguarda l'ambito e
la portata del segreto di indagine, e la previsione
di deroghe a tale segreto, in favore di uffici del
p.m., i quali intendano avvalersi degli atti ai
fini delle loro indagini: esso è volto a soddisfare
finalità, tutte interne all'attività di indagine
penale, e non comparabili con interessi esterni
che possano in qualsiasi modo essere avvantaggiati
o pregiudicati dalla (temporanea) non conoscibilità
degli atti coperti da segreto e pertanto il procedimento
di cui alla disposizione censurata non si presta
ad essere esteso ad ipotesi del tutto estranee alla
sua "ratio".
[22] Benché particolarmente rilevante a diversi
fini, l’AD. PLEN. 28 aprile 1999 n° 6 non si esprime
sulla circostanza della rilevanza del soggettiva
di chi trasmetta gli atti all’autorità giudiziaria
né s’interroga sul contenuti del segreto postulato
dall’articolo 329 c.p.p. rispetto al diritto di
accesso: “L'accesso va escluso nei soli casi
espressamente previsti dalla legge (cfr. l'art.
24 della legge n. 241 del 1990 e l'art. 8 del d.P.R.
n. 352 del 1992, l'art. 4 del decreto legislativo
n. 39 del 1997), tra i quali non rientra quello
dello svolgimento dell'attività di vigilanza, di
controllo o di accertamento di illeciti. Se anche
sia stata trasmessa, all'autorità giudiziaria una
denuncia di reato per i fatti oggetto dell'attività
di vigilanza e di controllo non poteva esservi il
rigetto della domanda di accesso, in assenza di
un provvedimento di sequestro (Sez. IV, 28 ottobre
1996, n. 1170).
[23] Consiglio Stato, sez. VI, 10 aprile 2003,
n. 1923; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 12 maggio
2003, n°744; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 13
dicembre 2005, n°2132.
[24] T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 24 gennaio
2002, n°1088; T.A.R. Campania Salerno, sez. II,
2 settembre 2002, n. 1338; T.A.R. Campania Napoli,
sez. V, 5 febbraio 2004, n°1338; T.A.R. Campania
Salerno, sez. II, 22 settembre 2003, n°920; T.A.R.
Puglia, sez. II, 27 febbraio 2003, n. 865; T.A.R.
Puglia Bari, sez. II, 5 febbraio 2003, n°1725; T.A.R.
Sicilia Palermo, sez. I, 5 febbraio 2004, n°4658;
[25] per amore di precisione va riferito che dette
sentenze sono state annullata dal Consiglio di Stato
(Sezione V, sentenza 18 marzo 2004, n. 1417); tuttavia
è importante specificare che tale sentenza non ha
annullato le pronunce del TAR puglia per motivi
attinenti alla non accessibilità intrinseca degli
atti, bensì per questioni di ordine diverso, quali
la necessità di valutare l’ostensibilità degli atti
in relazioni ad un’istanza formale di accesso e
non con riguardo ad un’istanza informale.
[26] T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 2 settembre
2002, n. 1338; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III,
18 giugno 2002, n. 2527; T.A.R. Liguria, sez. I,
10 febbraio 2005, n. 1003; T.A.R. Basilicata9 novembre
2005, n. 1028; T.A.R. Veneto, sez. I, 2 marzo 2005,
n. 1267; T.A.R. Emilia Bologna, sez. II, 29 settembre
2005, n. 1676; T.A.R. Puglia, Lecce sez. II, 5 maggio
2005, n. 2773.
[27] Sul tema del segreto nel processo penale: G.
Pisapia, Il segreto istruttorio nel processo
penale, Milano, 1960; G. Giostra, Processo
penale e informazione, Milano, 1989; Id.,
Segreto investigativo, in Processo penale
e informazione, Macerata, 2001, 103;
[28] Tribunale Bologna , 11/12/1994
[29] Cassazione penale, sez. V, 25 maggio 1993:
“Quattro sono i principi che disciplinano il
rilascio di copie, estratti o certificati di atti,
in base al combinato disposto degli art. 116 comma
2 c.p.p. e 43 disp. att.: 1) durante il procedimento
e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse
può ottenere a proprie spese il rilascio di copie,
estratti o certificati di singoli atti processuali;
2) il rilascio stesso deve essere preceduto dalla
richiesta e dalla relativa autorizzazione; 3) l'autorizzazione
non è necessaria solo nei casi in cui è riconosciuto
espressamente il diritto al rilascio di copie, estratti
o certificati; 4) in ogni caso, sono fatti salvi
gli effetti di eventuali provvedimenti cosiddetti
di "segretazione" di cui all'art. 329 comma 3 c.p.p.”
[30] Corte Costituzionale 8 settembre 1995 n° 420
[31] Su posizioni contrarie: SILVESTRO RUSSO “Oggetto
e funzione dell’accesso agli atti dei pubblici poteri
nella l. 15/2005, suoi limiti, sua reclamabilità”;
giustamm.it. L’Autore sostiene che: “Ad un primo
esame dell’art. 24, sembra che le norme sul divieto
d’accesso si pongano a guisa di mera eccezione al
principio di totale accessibilità ex art. 23, c.
3, tant’è che l'accesso non può esser negato ove
sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
A ben vedere, però, sebbene l’art. 23 della l. 241/1990
sia rimasto invariato, il nuovo art. 24 parla sì
di differimento, ma non replica la norma contenuta
nel vecchio c. 6, in virtù della quale i soggetti
di cui al citato art. 23 han facoltà di differire
l'accesso ai documenti richiesti (non se, ma) fin
quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Da ciò discende anzitutto che il differimento esiste
sì, ma è un oggidì un potere innominato, nel senso
che costituisce una misura cautelare atipica, atta
a limitare la sfera giuridica dei privati destinatari,
onde soggiace alle regole ex artt. 7, c. 2 e 21-bis
della l. 241/ 1990. Discende poi che il differimento
può concernere solo i casi di atti accessibili in
sé o di atti che possono esser sottratti, a’sensi
del nuovo art. 24, c. 6 ed in forza d’un apposito
regolamento, all’accesso e non anche per le categorie
di documenti, indicate nel precedente c. 1, ope
legis escluse del tutto dall’accesso stesso e tali
da individuare in modo oggettivo e contenutistico
la disciplina del segreto”.
[32] Per le cui motivazioni si rinvia a quanto riportato
nella precedente nota n° 19
[33] Cristiano Celone: “Accesso, segreto
investigativo, silenzio-rifiuto, omissione di atti
d'ufficio: interferenze tra diritto amministrativo
e diritto penale” (paragrafo 3). Foro amm. TAR 2002,
10, 3349E : “Merita qualche riflessione, in tema
di accesso ai documenti amministrativi nell'ambito
delle indagini difensive, l'art. 391- quater, c.p.p.
La suddetta disposizione consente infatti al difensore
della persona sottoposta al procedimento penale,
ai fini delle indagini difensive, di rivolgersi
direttamente alla Pubblica Amministrazione per acquisire
copia dei documenti amministrativi in possesso della
medesima, e, in caso di rifiuto dell'Amministrazione
di richiederne il sequestro al Pubblico Ministero,
il quale, se ritiene di non disporlo, ne rimette
la decisione al Giudice per le indagini preliminari.
La norma in esame si ritiene che in ogni caso vada
coordinata - in riferimento alla facoltà del difensore
di richiedere i documenti in possesso della P.A.
ed al potere del P.M. o del G.i.p. di disporne il
sequestro - con l'art. 24, l. n. 241 del 1990, che
disciplina specificamente i limiti del diritto di
accesso alla documentazione amministrativa. Dalla
possibilità di sequestrare i documenti di cui si
è rifiutato l’accesso deriva che il giudice penale
finirebbe per decidere, sebbene in via incidentale,
su taluni profili amministrativi di illegittimità
in ordine al rifiuto dell'Ente. Ed infatti nel momento
in cui il Giudice penale accerta la fondatezza delle
dichiarazioni con le quali l'Amministrazione oppone
il segreto, compie una valutazione generalmente
riservata al Giudice amministrativo in quanto, in
ultima analisi, finirebbe per stabilire se i documenti
amministrativi - in base ai principi ed alle regole
dell'art. 24, l. n. 241 del 1990 - rientrino effettivamente
tra quelli c.d. segreti”.
[34] Marco Lipari: Il processo in materia di accesso
ai documenti (dopo la l. 11 febbraio 2005 n. 15),
in giustamm.it;
“la legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante "Disposizioni
in materia di indagini difensive", ha introdotto,
nel codice di procedura penale, il nuovo articolo
391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica
amministrazione). … in questo ambito, la decisione
sulla ostensibilità del documento amministrativo
è attribuita al giudice penale. La laconicità della
normativa non consente di definire con maggiore
precisione l’ambito applicativo dell’accesso difensivo.
Peraltro, in linea di massima, questo dovrebbe avere
un’estensione oggettiva notevolmente più ampia dell’ordinario
accesso ai documenti, coincidendo il potere del
difensore con quello del pubblico ministero. L’amministrazione
potrebbe opporre un rifiuto legittimo solo in presenza
di un segreto qualificato (che potrebbe giustificare
anche il rifiuto alla richiesta formulata dal pubblico
ministero), oppure quando sussistano fondati dubbi
circa la pertinenza dei documenti richiesti. In
linea di fatto, comunque, non sembra precluso all’interessato
di percorrere la via ordinaria di un accesso amministrativo,
seguito, eventualmente, dal ricorso al TAR. e nulla
impedisce che la parte richiedente attivi, contestualmente
entrambi i tipi di richiesta”.
[35] Sentenza segnalata in uno scritto di Francesco
Amenante: “accesso agli atti amministrativi: tutela
della riservatezza e diritto di accesso” (paragrafo
6); atti del convegno di Riccione 14-17 settembre
2005.
[36] Articolo 24 comma 5, Legge 241/90: I documenti
contenenti informazioni connesse agli interessi
di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A
tale fine le pubbliche amministrazioni fissano,
per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale
periodo di tempo per il quale essi sono sottratti
all'accesso.
[37] “La Sezione ha ritenuto in passato e l’insegnamento
va confermato che il giudizio in materia di diritto
di accesso ai documenti amministrativi non ha, nella
sostanza, carattere impugnatorio, ma è un giudizio
sul rapporto, atteggiandosi come rivolto all’accertamento
della sussistenza o meno del diritto dell’istante
all’accesso medesimo…. Il ricorso proposto avverso
il diniego di accesso ai documenti, riservato alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
dà vita ad un giudizio di accertamento sui generis,
giacché la sua proposizione è assoggettata a termine
decadenziale da proporsi avverso il rifiuto, espresso
o tacito di documentazione o l’atto di differimento
dell’accesso, ancorché dalla scadenza del medesimo
non derivi preclusione alla proposizione di nuova
istanza, tenuto conto che non sussiste possibilità
di consolidamento di un mero fatto di legittimazione
processuale e che le determinazioni amministrative
in tema di accesso non implicano un assetto autoritativo
di situazione giudiziale. …Da ciò deriva che il
giudice, in conformità anche a canoni di economia
processuale, una volta investito dell’azione di
accesso in modo legittimo, può valutare dei successivi
atti di diniego, considerandone le motivazioni,
anche se essi non sono stati espressamente impugnati
, in quanto detti atti non hanno valore autoritativo
ma si limitano ad illustrare ulteriormente le ragioni
del diniego”.
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(pubblicato il 2.5.2006)
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