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| n. 4-2006 - © copyright |
GIOVANNI SICA
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| Collegamenti sostanziali
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Il principio della segretezza delle
offerte economiche è uno dei cardini fondamentali
della legge n.109/94.
Precedentemente all’entrata in vigore della legge
Merloni era prevista la possibilità per gli offerenti
di presentare ribassi, palesemente ed in competizione
diretta, in sede di asta pubblica, anche senza
l’adozione del meccanismo delle offerte segrete.
Si veda in tal senso il R.d. n.827/1924 agli
artt.63 e seguenti.
Successivamente ai noti episodi collegabili a tangentopoli
è nata l’esigenza per la normativa di settore di
tutelare maggiormente la trasparenza nella competizione
al fine di impedire che potessero esservi fenomeni
collusivi in sede di gara.
Ad esempio l’articolo 90 comma 8 del D.P.R. n.554/99
ha stabilito una serie di precauzioni che le stazioni
appaltanti devono rispettare per impedire che il
principio della segretezza delle offerte potesse
essere violato: si pensi al divieto di sospendere
la fase di apertura delle buste contenenti le offerte
economiche.
Inoltre sono state previste dalla normativa
vigente una serie di accorgimenti relativamente
alle formalità che ogni plico deve rispettare:
le firme sui lembi ed il sigillo di cera.
Tuttavia tale principio di segretezza, che sembrava
essere ormai immutabile nel panorama normativo nazionale,
oggi a livello comunitario è destinato ad essere
superato, in parte, dal meccanismo di funzionamento
delle aste elettroniche previste dalla direttiva
comunitaria n.18/04.
Infatti la direttiva prevede un’informativa ad ogni
singolo concorrente dell’importo della migliore
offerta presentata con possibilità di rilanciare
su di essa (art.54 comma 6).
Tuttavia se in futuro tale principio potrà subire
delle attenuazioni per i lavori rutinari (manutenzioni),
di modesto importo, per i restanti appalti si sente
oggi, come in passato, l’esigenza di contrastare
le possibili violazioni della segretezza dell’offerta.
Pertanto il legislatore, consapevole della impossibilità
di tipicizzare di tutte le ipotesi delittuose, ha
previsto all’articolo 10 comma 1 bis della legge
109/94 una presunzione di violazione della
segretezza delle offerte allorquando si concretizzino
alcuni elementi.
In particolare non possono partecipare alla medesima
gara imprese che si provano in una delle situazioni
di controllo dell’articolo 2359 del codice civile.
Il codice civile, all’articolo in parola, nella
nuova formulazione, prevede che sono considerate
società controllate:
1)le società in cui un'altra società dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante
di un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa (3).
[II]. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e
2) del primo comma si computano anche i voti spettanti
a società controllate, a società fiduciarie e a
persona interposta: non si computano i voti spettanti
per conto di terzi. [III]. Sono considerate collegate
le società sulle quali un'altra società esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno
un quinto dei voti ovvero un decimo se la società
ha azioni quotate in borsa.”
Il detto articolo si è prestato a varie interpretazioni.
In particolare ci si è interrogati sul valore della
presunzione prevista da tale articolo anche nella
previgente formulazione.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è espressa
nel senso di una presunzione assoluta che non ammetterebbe
la prova contraria.
Tuttavia, data l’indeterminatezza di alcuni principi
richiamati dalla fattispecie, al concretizzarsi
degli elementi previsti dall’articolo 2359 c.c.,
si ritiene non vi sarebbe un automatismo dell’esclusione,
ma una valutazione ponderata da parte della stazione
appaltante.
Altra questione ha riguardato la possibilità di
estendere il divieto di cui all’articolo 2359 c.c.
anche alle ipotesi di collegamento societario oltre
che di controllo previste dall’art.2359 c.c.
In particolare una citazione del collegamento societario
la si può ritrovare nell’art.17 comma 9 della legge
n.109/94 che, riferendosi alle incompatibilità
dei professionisti in materia di servizi tecnici,
vieta la partecipazione alle gare di appalto a quelle
imprese che si trovino in situazioni di collegamento
con il progettista.
Si evidenzia pertanto come il legislatore abbia
voluto conferire una diversa rilevanza alla situazione
di collegamento societario distinguendo secondo
un criterio soggettivo.
Mentre alla base del divieto di cui all’articolo
17 comma 9 della legge n.109/94 vi sarebbe l’esigenza
di impedire favoritismi nella redazione dell’offerta
e nell’esecuzione dell’appalto legati al presupposto
che l’offerente non dovrebbe essere favorito rispetto
agli altri nello studio dell’offerta, il divieto
di cui all’articolo 10 comma 1 bis della legge n.109/94
è volto ad impedire che vi sia una manipolazione
dei ribassi di gara che vulneri il principio del
massimo sconto per la stazione appaltante.
Contrariamente a quanto espresso dal Legislatore
la giurisprudenza amministrativa ha visto nel dispositivo
di cui all’articolo 10 comma 1 bis soltanto una
presunzione assoluta di violazione del principio
della segretezza delle offerte.
Pertanto le ipotesi del controllo societario
di cui al 2359 c.c. non esaurirebbero la casistica
dei possibili intrecci societari vietati dalla legge
quadro, nei quali sarebbero ricompresi quindi anche
i collegamenti societari con la relativa situazione
di “influenza notevole”.
In proposito un’altra problematica ha interessato
l’articolo 10 comma 1 bis della legge n.109/94 per
ciò che riguarderebbe la possibilità di escludere
dalla partecipazione alle gare di appalto imprese
ricollegabili a situazioni reciproche di collegamento
“cosiddette atipiche”.
Rientrerebbero in tale connotazione i collegamenti
sostanziali cioè “quelle relazioni o connessioni
di fatto” tra imprese che vanno oltre le condizioni
di cui all’art.2359 del c.c. e che sono idonee ad
alterare la credibilità delle offerte.
In detto fenomeno, la cui definizione non può essere
comunque esaustiva, data la molteplicità delle forme
che assume nella realtà imprenditoriale, potrebbe
essere ricondotti gli accordi occulti, informali,
volti ad alterare il regolare funzionamento della
concorrenza.
Possiamo registrare due diversi orientamenti,
rispettivamente dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, che lo definisce come un “fenomeno”
che si caratterizza per la presenza di imprese che
presumibilmente sono volte a predeterminare la soglia
di anomalia ovvero del ribasso di aggiudicazione,
e della giurisprudenza amministrativa, che l’ha
definito come la violazione del principio della
segretezza delle offerte allorquando le stesse siano
riconducibili ad un unico centro di interessi.
Tuttavia una problematica molto discussa ha riguardato
come le stazioni appaltanti possono difendersi da
questi fenomeni di devianza del mercato.
In particolare la giurisprudenza ha riconosciuto
la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara clausole che legittimino le stesse
all’esclusione delle imprese per collegamento sostanziale
nei casi non previsti tipicamete dall’art.2359 c.c.
Giova evidenziare che in tal senso la prassi
di settore ha fornito interessante materiale provenienti
da due stazioni appaltanti ed in particolare:
l’Anas ed il comune di Milano.
Il comune di Milano ha predisposto alcuni
“patti di eticità” contenenti alcune clausole volte
a subordinare, alla falsa attestazione di
insussistenza di situazioni di collegamento sostanziale
del concorrente, l’esclusione dalla gara ai sensi
dell’art.75 lettera h) del D.p.R. n.554/99.; l’Anas
invece ha cercato di limitare la diffusione
di tale fenomeno di devianza attraverso l’inserimento
di alcune clausole nei bandi di gara, che oltre
a vincolare l’impresa concorrente a dichiarare l’assenza
di qualsivoglia collegamento sostanziale, ha obbligato
i concorrenti ad indicare anche la propria partecipazione
azionaria, se la propria sede legale e/o amministrativa
fosse anche sede di altre imprese, ed inoltre a
dichiarare il giorno di iscrizione presso la camera
di commercio.Anche in questo caso il fondamento
dell’esclusione per collegamento sostanziale sarebbe
stato conseguente alla falsità della dichiarazione
con chiari effetti di deterrenza derivanti dall’aggravamento
della sanzione.
L’Autorità in proposito, sancita l’illegittimità
di una clausola della lex specialis di gara che
vieti a priori la partecipazione di imprese collegate,
ha affermato “che ben può ammettersi l’introduzione
di una clausola che, seppur con evidente carattere
pleonastico, ammonisca i concorrenti sulle conseguenze
cui potrebbero andare incontro qualora, a seguito
di verifiche compiute caso per caso dalla stazione
appaltante, emergessero situazioni oggettive lesive
della par condicio tra concorrenti e della segretezza
delle offerte” (atto di reg. n.27/00).
Pertanto può essere lasciata al prudente apprezzamento
della stazione appaltante, che voglia cautelarsi,
il rispetto di comportamenti pregiudizievoli per
il buon esito degli affidamenti.
Da tale atto di regolazione dell’Autorità n.27/00
del 9 giugno 2000 si evince che le stazioni appaltanti,
data la atipicità dei collegamenti sostanziali,
possono inserire clausole nei bandi volte ad escludere
imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo
2359 del c.c., sempre che ravvisino indizi tali
da derivare una lesione della concorrenza o della
par condicio.
In particolare viene valorizzato un altro principio,
che è quello della “prudenza”, che ogni pubblica
amministrazione deve rispettare, in quanto depositaria
di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera
pubblica alle migliori condizioni possibili.
Sarebbe attribuito alle stazioni appaltanti una
posizione di garanzia, che deriverebbe loro
dalla rilevanza degli interessi messi in discussione,
e cioè dai valori complessi, quali l’ambiente, gli
interessi connessi alla spesa pubblica, che
necessitano di meccanismi prudenziali che ne tutelino
in modo pieno ed assoluto la salvaguardia.
Quanto detto alla luce dell’impossibilità
oggettiva di porre riparo a determinate situazioni:
si pensi al problema dei corsi d’acqua.
In tali casi sarebbe difficile ipotizzare un rimedio
alternativo al risarcimento danni per equivalente.
Tuttavia il problema di fondo che interessa i collegamenti
sostanziali riguarda la legittimità del comportamento
della stazione appaltante nel caso in cui si escluda
per tali motivi.
E’rilevante, stante l’assenza di parametri obiettivi
e normativamente positivizzati, che sia garantita
la par condicio attraverso un’uniformità di comportamenti
delle stazioni appaltanti, che facciano riferimento
a indici di valutazione dei possibili collegamenti
sostanziali, uguali per tutte le gare.
Quindi da una parte sembra opportuno garantire
l’interesse pubblico alla prudenza ed all’affidabilità
nell’appalto, mentre dall’altra, garantire il concorrente
escluso da possibili abusi a suo danno.
A tal proposito sembra opportuno distinguere
gli elementi che realizzerebbero un illecito amministrativo
da quelli che realizzerebbero un illegittimità amministrativa.
In particolare gli elementi che realizzerebbero
un illecito amministrativo da parte della pubblica
amministrazione tradizionalmente sarebbero connotati
da un’esclusione dell’impresa basata non solo
sull’illegittimità del provvedimento ma anche sulla
presenza dell’elemento psicologico. Infatti per
realizzare l’illecito sanzionato amministrativamente,
come nel caso delle contravvenzioni per il diritto
penale, è sufficiente che siano a carico dell’impresa
elementi probatori tali che sia quantomeno altamente
probabile che le imprese realizzino una violazione
della segretezza dell’offerta. Tale assunto discenderebbe
da semplificazioni probatorie per le fattispecie
contravvenzionali per cui non vi è alcuna
necessità processuale di provare la volontarietà
e/o la consapevolezza della condotta illecita.[1]
Nel caso di specie cioè, quando è necessario
decidere quale tra i due interessi tutelare, cioè
l’interesse dell’impresa a non vedersi esclusa illegittimamente
e quello della stazione appaltante a non incorrere
in responsabilità per danno erariale, sembra opportuna
una scelta da parte degli operatori di settore che
privilegi il comportamento della stazione appaltante
detentrice di un interesse pubblico in via presuntiva.
Da tale assunto come già detto ne deriva che il
provvedimento di esclusione dalle gare rientrerebbe
in un atto discrezionale che trova una giustificazione
solo nel caso in cui gli elementi dell’art.2359
c.c. siano tali da poter giustificare una violazione
del principio della segretezza delle offerte. Conformente
è possibile annullare l’intera procedura di gara
allorquando vi siano elementi che, seppur non dirimenti,
legittimino una prudente tutela dell’interesse pubblico
nell’aggiudicazione della gara.
Proprio recependo questa impostazione l’Autorità
di vigilanza, con deliberazione n.93/04, ha stabilito
alcuni indici che, specialmente sulla base delle
coincidenze rilevate, possono ritenersi significativi
di collegamenti sostanziali tra le imprese indicate
le quali, mediante accordi, coltivano fini lontani
da quello fisiologico di ottenere l’appalto al maggior
ribasso secondo una reale competizione, producendo
così una distorsione del mercato ovvero del principio
della concorrenza.
In particolare assumevano valore assorbente la coincidenza
degli indizi.
Infatti ai fini di una valutazione della lesione
del principio della segretezza delle offerte anche
il mero errore di stampa o errore nella redazione
dell’offerta economica è di per se indice di un
collegamento sostanziale tra imprese.
Coerentemente con quanto sopra esposto il Tar Toscana,
con sentenza dell’8 marzo 2006 n.931, ha stabilito
che è legittimo un provvedimento di annullamento
in autotutela degli atti di una gara pubblica derivante
da elementi, seppur ritenuti meramente indiziari
dalla parte ricorrente, costituiscono invece, considerati
nel loro insieme, la materializzazione di un possibile,
ma in tal senso sufficiente, rischio di conoscenza
del contenuto dei plichi e quindi delle offerte
così formulate, con evidente pregiudizio dell’insuperabile
principio di trasparenza delle selezioni pubbliche
e violazione della par condicio tra i concorrenti
in gara.
Tuttavia quanto sopra esposto non trova unanime
condivisione nella giurisprudenza di primo grado.
In particolare il Tribunale amministrativo per il
Lazio con sentenza n.4984 del 2004 ha stabilito
che… “sono da escludere dalla partecipazione alle
gare di appalto entrambe le imprese solo se sono
ricorrenti fra le stesse situazioni di controllo
di diritto (maggioranza di voti esercitabili), di
controllo di fatto (voti sufficienti ad esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
dell’altra) ovvero o di controllo esterno
( nel fatto che una società sia sotto l’influenza
dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli
contrattuali).
Eventuali estensioni del divieto alle ipotesi di
collegamento societario sono ingiustificate poichè
l’orientamento che estendeva ai detti collegamenti
il divieto dell’art.2359 c.c. si fondava su di un
presupposto errato: l’art.2359 comma 1 c.c. non
avrebbe la struttura delle fattispecie fondate su
una presunzione legale assoluta.
Quanto all’esclusione per collegamento sostanziale,
esso atterrebbe alla soggettività delle società
dalle quali insorgerebbe un unico centro di interesse,
che viene affidato ad una serie indeterminata di
indizi eterogenei, per natura e per efficacia probatoria,
nessuno dei quali è considerato indefettibile.
Inoltre secondo il Tar Lazio “sarebbe problematico
configurare un onere dichiarativo per i concorrenti
avente ad oggetto l’inesistenza di una situazione
riconducibile ad un concetto, quello del collegamento
sostanziale, indeterminato e la cui ricorrenza,
dipendendo la sua definizione dalla ricorrenza di
elementi imprecisati nel numero e nella qualità
e da apprezzamenti discrezionali sintomatici della
stazione appaltante, può ingenerare non implausibili
incertezze qualificatorie nelle imprese concorrenti”.
Apparirebbe problematica anche la compatibilità
del concetto di collegamento sostanziale con il
principio di stretta legalità, di cui quello della
tassatività della fattispecie è corollario, vigente
per le violazioni amministrative.
Per quanto fin qui detto, il Tar del Lazio conclude,
“il collegamento sostanziale non avrebbe base nella
legge, e nemmeno le stazioni appaltanti possono
introdurre discrezionalmente nei bandi di gara clausole
di esclusione dalle gare delle imprese in situazione
di collegamento sostanziale”.
Conclusioni e proposte operative
Alla fine della presente disamina sembra opportuno
trarre delle conclusioni con particolare riferimento
al tipo di verifiche che la stazione appaltante
dovrebbe compiere in casi dubbi di collegamento
sostanziale fra imprese.
In particolare le verifiche da compiersi sono quelle
ordinarie sulle visure camerali da cui si può evincere
la composizione azionaria con eventuali intrecci
societari o incompatibilità, inoltre nei casi di
inserimento di clausole volte a sanzionare dichiarazioni
false, i controlli d’ufficio possono specificarsi
anche attraverso l’accesso alle bache dati volte
ad accertare eventuali condivisioni di maestranze
e attrezzature.
Tuttavia tali elementi non possono essere valutati
in modo assoluto dagli operatori di settore. In
particolare le stazioni appaltanti devono valutare
tali comportamenti in modo “relativo” facendo riferimento
anche ai canoni del diritto penale che si sono estesi
ad ambiti applicativi anche di non stretta di pertinenza.
Basti pensare ai criteri di accertamento del rapporto
causale in materia di responsabilità civile extracontrattuale
(Cass.Sez.Unite.500/99).
Un criterio da adottare potrebbe essere quello
quantitativo, basato cioè sul numero degli indizi
raccolti, ma un criterio qualitativo potrebbe anche
essere condivisibile se ben argomentato ad un punto
di vista logico-giuridico e cioè volto ad accertare
“ogni ragionevole dubbio” di violazione della segretezza
delle offerte: nel caso del comune errore da parte
di più concorrenti è indubitabile che ci possa essere
una collusione o comunque la violazione del principio
della segretezza della offerta, anche se esso concretizzi
un unico elemento indiziario.
Un altro criterio potrebbe essere legato al dato
statistico. In particolare un esame dei ribassi
di gara e della loro distribuzione potrebbe
essere un sintomo relativamente importante anche
se solitario di un collegamento sostanziale.
Esso potrebbe concretizzarsi in ribassi ordinati
progressivamente, senza soluzioni di continuità,
oppure in un appiattimento di ribassi in limiti
molto contenuti con uno scarto minimo l’uno
dall’altro.
In tal caso il ragionevole dubbio andrebbe rapportato
però alla categoria e alla classifica dei lavori
a base di gara ( sul punto si veda lo studio “Considerazioni
sul riconoscimento della turbativa di gara e sul
possibile contrasto” pubblicato sul sito www.autoritalavoripubblici.it
- Sezione Pubblicazioni).
Inoltre un collegamento sostanziale potrebbe
anche essere dedotto da sintomi non afferenti l’esecuzione
dell’appalto.
Si pensi all’impotesi di subappalto tra imprese
concorrenti.
In proposito la giurisprudenza ha voluto in tempi
meno recenti distinguere il medesimo centro decisionale
in “strutturale e contingente”.
Infatti sarebbe contrastante con i principi di piena
concorrenza, di par condicio fra i partecipanti
alle gare pubbliche e di segretezza delle offerte,
“la mancata esclusione delle imprese concorrenti
indicate come subappaltatrici da altre imprese,
anche queste concorrenti, in un intreccio di rapporti
a catena”.
Il Consiglio di Stato di fronte a tale situazione
ha ritenuto che “l’amministrazione era tenuta è
prevenire l’eventualità , anche se soltanto virtuale,
che la regolarità della gara potesse essere alterata,
dovendosi desumere dal reticolo delle connessioni
interessanti la maggior parte delle imprese concorrenti,
la possibile esistenza di accordi per una formulazione
concordata delle offerte in modo da rendere altamente
probabile, se non addirittura certa, l’aggiudicazione
della gara ad una delle imprese collegate.
L’amministrazione sarebbe tenuta anche in assenza
di una norma ad hoc o di una specifica previsione
del bando, ad escludere le suddette imprese dalla
gara.
Tale facoltà può trarsi dal sistema normativo in
materia di appalti e, in particolare, dalle disposizioni
dirette ad evitare che, al di fuori dei casi espressamente
ammessi dalla legge, possano partecipare alle gare
di evidenza pubblica imprese collegate fra loro(art.10,12
e 13 legge 109/94).
Da tali disposizioni può dedursi il principio più
generale, conforme ai canoni della correttezza
e della trasparenza, di fondamentale rilievo per
il settore, secondo cui non è ammmissibile, e deve,
quindi essere preclusa, la partecipazione alle gare
di evidenza pubblica di imprese riconducibili ad
un medesimo centro decisionale, sia questo tale
strutturalmente o anche soltanto in via contingente”.(CdS/Sez.V/1297/02)
Questa sentenza esprime un’interpretazione della
normativa sottesa alla diffusione di una maggiore
eticità nel mondo degli appalti pubblici.
L’articolo 1 della legge n.109/94 al comma
1 stabilisce “che in attuazione dell’articolo 97
della Costituzione l’attività amministrativa in
materia di opere e lavori pubblici deve garantire
la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza
e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività,
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto
comunitario e della libera concorrenza tra operatori”.
L’articolo 19 della legge 109/94 “qualifica” gli
appalti e le concessioni come “contratti di
diritto privato” per cui non si ha motivo di non
applicare le clausole generali di cui all’art.1374
del codice civile.
Tra le clausole generali di integrazione vi rientrerebbero
anche la “correttezza” dei comportamenti che gli
operatori dovranno tenere in sede di gara ed esecuzione
del contratto.
La detta clausola regolerebbe in particolare
anche le forme “subcontrattuali”, tra privati,
e cioè i rapporti tra subappaltatore ed esecutore
vietando comportamenti scorretti.
In proposito l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, con determinazione n. 14/03, ha stabilito
che le stazioni appaltanti possono inserire nei
bandi gara, anche sulla base delle singole situazioni
ambientali che abbiano già condotto all’adozione
di formali iniziative con gli organismi istituzionalmente
preposti, la clausola di gradimento sul divieto
di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato
autonoma offerta alla medesima gara, clausola che
estrinseca una più puntuale definizione del principio
della segretezza delle offerte, nel rispetto dell’articolo
1, comma 1, della legge 109/1994 e s.m.i.
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(*) Funzionario Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici
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[1] Cfr Luca Bisori in “La riforma
della tutela penale del paesaggio” in Urbanistica
e Appalti n. 5/05 pag 501 IPSOA Editore
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(pubblicato il 26.4.2006)
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