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FORTUNATO GAMBARDELLA

I confini incerti dell’errore di fatto nel giudizio di revocazione


1. la revocazione nel sistema di giustizia amministrativa; 2. errore di fatto, errore di diritto, errore di giudizio: linee di confine; 3. l’omessa pronuncia su di un’eccezione come ipotesi di errore di fatto revocatorio: il riscontro nella motivazione della sentenza.

1. Nel sistema di giustizia amministrativa, l’istituto della revocazione conosce una disciplina che “pecca di omogeneità e presenta molti lati oscuri”[1]. Introdotta dall’art. 46 del T.U. sul Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054) contenente un generico rinvio ai “casi stabiliti dal codice di procedura civile”, la revocazione trova ulteriore disciplina nella legge TAR (l. 6 dicembre 1971, n. 1034) che, all’art. 28, stabilisce che contro le sentenze di primo grado è ammesso il ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c. e, all’art. 36, sottolinea che contro le decisioni del Consiglio di Stato è possibile domandare la revocazione nei soli casi e nel rispetto dei termini di cui all’art. 396 c.p.c..
Sebbene la disciplina del sistema processuale amministrativo appaia il frutto del rinvio alle corrispondenti norme processualcivilistiche[2], l’assimilazione dei due istituti risulta in concreto più apparente che reale. Innanzitutto, sul piano dell’ambito applicativo, è dato riscontrare il primo fattore di divergenza perchè, mentre nell’impianto delineato dal c.p.c. la revocazione si atteggia quale rimedio azionabile avverso le sentenze rese in sede di impugnazione, la “peculiarità del processo amministrativo”[3] risiede nell’esperibilità dello strumento revocatorio anche avverso le sentenze pronunciate dai TAR[4].
Inoltre, e su di un piano più generale, i due istituti differiscono sotto il profilo della ratio cui rispondono. Chi più analiticamente ha affrontato la questione[5] ha infatti opportunamente sottolineato come, mentre nel sistema processuale civile la revocazione risponde ad una logica di riparazione dei tratti di ingiustizia sostanziale che inficiano la decisione giurisdizionale e rappresenta il naturale portato di un giudizio che guarda al rapporto sostanziale, questo schema, almeno con riferimento all’impostazione classica del processo amministrativo come giudizio sull’atto, non è proponibile. Nel sistema processuale amministrativo, pertanto, la revocazione sarà più correttamente configurabile alla stregua di un criterio classificatorio logico-formale, che ne colga l’essenza nel suo proporsi come “rimedio accessorio”[6], che trova fondamento in una diversa fase processuale assunta come viziata, “rappresentata dalla violazione del diritto al ricorso inteso come diritto ad una decisione regolare”[7].
Ferme le rilevate differenze, la disciplina della revocazione nel processo amministrativo è comunque desumibile dal codice di procedura civile che, all’art. 395, distingue sei ipotesi di revocazione, comunemente raggruppate in due differenti declinazioni dell’istituto. Si parla, infatti, di revocazione ordinaria per richiamare le previsioni sub 4) e sub 5) dell’art. 395, e di revocazione straordinaria per individuare le ipotesi enucleate negli altri numeri della medesima norma[8].
I casi di revocazione ordinaria riguardano, pertanto, le ipotesi in cui la sentenza sia “l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” (n. 4) oppure sia “contraria ad altra precedente sentenza avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione” (n. 5).
Nell’ambito dei casi di revocazione ordinaria, in particolare, l’ipotesi dell’errore di fatto (art. 395, n 4), almeno per quanto concerne le sue applicazioni nel sistema di giustizia amministrativa, presenta confini ancora non del tutto chiari ed oggetto di lungo dibattito tanto in dottrina quanto in giurisprudenza e che trova ulteriore espressione nella sentenza che si commenta.

2. Si tratta di una domanda di revocazione proposta avverso una sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 693 del 2005), con la quale si accoglieva l’appello proposto dal Comune di Trani nei confronti della sentenza emessa in prime cure dal TAR Puglia-Bari (n. 2966 del 2004) che annullava due delibere comunali che destinavano a verde sportivo aree in proprietà delle ricorrenti, stante l’inesistenza di un vigente P.R.G., in quanto annullato a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato. Le ricorrenti agivano pertanto in revocazione, evidenziando alcuni profili di errore di fatto emergenti dalla sentenza di secondo grado.
La sentenza del Consiglio di Stato, infatti, accoglieva il gravame perché riteneva inammissibili i motivi aggiunti prodotti dalle ricorrenti perché non notificati ai controinteressati, nelle specie alle imprese incaricate delle realizzazione del piano di recupero descritto dalle delibere impugnate. Rispetto a tale prospettazione, le ricorrenti lamentavano l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice nel non aver percepito come soltanto una delle delibere (non quella contenente la variante al Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare) individuasse le imprese coinvolte nella realizzazione del Piano, con la conseguenza che, per la delibera di variante, non sussistevano controinteressati cui notificare i motivi aggiunti.
La doglianza rappresenta l’occasione per i giudici di Palazzo Spada per dettare un quadro riassuntivo in ordine ai confini dell’errore di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c..
Tale errore viene comunemente inteso come una svista in cui è incorso il giudice in ordine al contenuto materiale degli atti e documenti processuali, capace di dar luogo ad una falsa rappresentazione della realtà. E’ ciò a cui allude la giurisprudenza che qualifica pacificamente l’errore di fatto revocatorio come “un abbaglio dei sensi”, inteso come “travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa”[9] e che abbia indotto il giudice, nell’inconsapevolezza[10], “ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, invece incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato”[11]. Perché la “svista” assuma poi rilievo ai fini della revocazione, occorre che sia di immediata rilevabilità e che riguardi un punto rilevante ai fini della decisione finale, sul quale tuttavia la sentenza non si sia pronunciata[12].
Queste acquisizioni giurisprudenziali sono efficacemente sintetizzate dalla sentenza in rassegna, laddove chiarisce che “l’errore revocatorio presuppone contestualmente: a) il travisamento, da parte del giudice, dell’incontestabile contenuto materiale degli atti processuali b) un nesso di causalità esclusiva tra l’abbaglio e la portata della decisione, la quale in sostanza, poggiando sull’errore, una volta che questo sia emendato, deve omisso medio risultare assolutamente periclitante c) l’immediata rilevabilità della svista”[13].
Se questi sono dunque i confini dell’errore di fatto, restano fuori dell’ambito della revocazione quelle ipotesi nelle quali l’errore attiene all’attività valutativa del giudice in relazione all’individuazione e interpretazione delle norme sostanziali e processuali da applicare al caso concreto. Queste ipotesi vanno correttamente inquadrate nel cd. errore di diritto[14], fuoriescono dalla considerazione dell’art. 395 n. 4 e come tali non possono trovare soluzione nell’istituto della revocazione.
In realtà, va chiarito che la decisione in rassegna qualifica come errore di diritto quello che solitamente in dottrina e giurisprudenza viene qualificato come errore di giudizio[15], ovvero un errore sulla interpretazione e valutazione dei fatti di causa, oppure il mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione[16].
Sul piano concreto, però, l’errore “terminologico” non conduce a conseguenze pratiche di rilievo, in quanto, che sia sul diritto, che sia sul giudizio, l’errore del giudice non può essere assunto come rilevante ai fini della revocazione. In questi casi, infatti, l’errore del giudice perde ogni qualificazione di errore di tipo materiale, di “abbaglio dei sensi”, ma riguarda un’attività di valutazione che, per quanto possa apparire erronea, resta comunque consapevole e tale da determinare non una svista materiale ma, come osserva la decisione del Consiglio di Stato, un vizio logico, non censurabile agendo in via revocatoria.
L’aver tratteggiato queste linee di confine serve al Consiglio di Stato, nel caso in esame, per escludere che la censura mossa dalle ricorrenti configuri realmente un errore di fatto revocatorio. Infatti, dalla sentenza emerge che il giudice avesse ben percepito come la questione dei controinteressati si ponesse soltanto in rapporto alla seconda delibera consiliare impugnata, ma ha non di meno ritenuto che l’omessa notifica dei motivi aggiunti relativi alla citata delibera fosse causa sufficiente per integrare la radicale inammissibilità dei motivi stessi, anche per la parte relativa alla prima delibera (per la quale non sussistevano estremi per individuare i controinteressati). La consapevolezza del giudice sul contenuto materiale degli atti di causa esclude, dunque, la configurabilità dell’errore di fatto revocatorio e, trattandosi di attività di tipo valutativo[17], lascia aperti i soli spazi di censura relativi all’errore di diritto, “sicuramente non riparabile mediante revocazione, non costituendo tale mezzo di impugnazione strumento idoneo a provocare un nuovo giudizio su questione in realtà già decisa”[18].

3. Di errore di giudizio in senso tecnico parla altresì la sentenza nella seconda parte, quando si occupa del secondo motivo di impugnazione, con il quale le ricorrenti lamentavano l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice non pronunciandosi su di una eccezione di improcedibilità dell’appello, versata in memoria dalle ricorrenti.
Sul punto, la sentenza rende la misura dell’evoluzione giurisprudenziale che ha consentito il progressivo allargamento dei confini della nozione di errore di fatto revocatorio. Il problema della mancata pronuncia su di un’eccezione processuale riflette, infatti, le acquisizioni giurisprudenziali maturate intorno alla problematica dell’omesso esame di alcuni motivi di ricorso come fattispecie di error facti denunciabile in sede di revocazione.
Al di là di alcune isolate pronunce, fino ai primi anni ’90, la giurisprudenza consolidata era nel senso di ricondurre l’ipotesi dell’omessa pronuncia su motivi di ricorso nell’alveo dell’errore di diritto, come tale escluso dal meccanismo revocatorio, muovendo dall’idea che l’errore in questione determinasse un vizio in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e dunque un errore di giudizio, denunziabile ove possibile solo in sede di impugnazione ordinaria.
Alla base di queste conclusioni vi era un’impostazione che ancorava rigidamente l’error facti a “logiche ermeneutiche di stretto rigore letterale”[19] e ne relegava la valenza esclusivamente alle ipotesi di svista “materiale” del giudice nell’analisi degli atti di causa.
La rigidità di questa prospettazione veniva tuttavia superata dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con l’Adunanza Plenaria n. 3 del 1997[20], offriva una più elastica interpretazione della norma contenuta nell’art. 395, n. 4, del c.p.c. sull’error facti, per sottolineare come l’errore di fatto non dovesse essere letto esclusivamente in ottica “fattuale”, ovvero come errore nella ricostruzione dei fatti materiali oggetto di giudizio, ma ben potesse ravvisarsi anche nelle ipotesi in cui l’errore riguardasse in genere gli atti di causa, nel senso che la “svista” del giudice che normalmente rende possibile la revocazione possa consistere anche nella mancata presa d’atto del materiale difensivo prodotto dalle parti. L’adunanza segna, dunque, il superamento della concezione dell’errore revocatorio come errore rigidamente ancorato ai fatti di causa, per assumere anche la possibile valenza di “errore su di un fatto processuale”[21] che può, quindi, essere originato anche dalla “violazione di una norma processuale (come è quella della corrispondenza fra la pronuncia e le domande ed eccezioni delle parti)”[22].
Del resto, chiarito che l’errore di fatto revocatorio consiste in una “svista”, ovvero in un errore di percezione che si fonda sul ritenere esistente ciò che esistente non è, oppure escluso ciò che è esistente, e quindi consiste in una discrasia tra la decisione del giudice e la realtà rappresentata dagli atti di causa, “se è errore percettivo il travisamento del contenuto dell’atto processuale, a maggior ragione lo è la mancata lettura dell’atto processuale, poiché in tal caso la percezione è mancata del tutto”[23].
L’omissione di pronuncia rappresenta, quindi, un’ipotesi di essere sul fatto e dà accesso al rimedio revocatorio nella stessa misura in cui quest’accesso è consentito dall’errore sul fatto “materiale” che emerga da una distrazione nell’analisi degli atti processuali[24]. Di conseguenza, per poter essere preso in considerazione in sede di giudizio di revocazione, il travisamento dovrà presentare gli stessi caratteri morfologici dell’errore sul fatto materiale, e quindi l’incontestabilità, la decisività e l’oggettiva rilevabilità[25]. Su quest’ultimo punto, peraltro, la giurisprudenza sottolinea come, ai fini dell’immediata rilevabilità del vizio, un ruolo determinante sia assunto dalla motivazione della sentenza.
Preme, infatti, rilevare come l’omessa pronuncia appaia vizio che possa comportare revocazione nel momento in cui resta nei confini dell’errore sul fatto che, come tale, non può certo derivare da “mera dimenticanza”[26] del giudice che abbia trascurato l’esame dei materiali probatori prodotti dalle parti oppure specifici motivi di ricorso. L’errore è tale da rendere ammissibile la revocazione se muove da una travisamento del giudicante che lo abbia condotto a ritenere non esistente il materiale di prova trascurato[27]. Ciò che rileva come causa scatenante della revocazione non è l’omessa pronuncia in quanto tale, ma l’errore sul fatto che abbia originato l’omissione e, di conseguenza, viziato la decisione finale. Quell’errore dovrà trovare allora un ancoraggio solido nella motivazione della sentenza[28], intesa come “luogo dove ricercare l’obiettivo riscontro del fatto che l’omissione non sia stata voluta e che non ci si trovi semplicemente davanti ad un problema di difetto di motivazione”[29], che ricorre quando il giudice trascuri consapevolmente specifiche domande o eccezioni delle parti senza enunciarne le ragioni in sede di motivazione e che, pertanto, non può dar luogo a revocazione della sentenza.
Questi indirizzi trovano puntuale riscontro nella sentenza in rassegna, laddove si evidenzia come la motivazione rappresenti “il criterio formale di emersione dell’errore di fatto”, perché, se l’error facti consiste in “un abbaglio dei sensi”, quell’abbaglio è incompatibile con l’omissione di motivazione, “perché è la motivazione che rivela l’abbaglio”[30]. Tale rilievo consente, peraltro, al giudice di escludere che, nell’ipotesi, possa essere disposta la revocazione delle sentenza per omessa pronuncia su di una eccezione di improcedibilità dell’appello, perché, dalla lettura del testo della sentenza revocando, emerge che quell’eccezione “risulta non affrontata espressamente, il che impedisce di ritenere con certezza che essa non sia stata percepita dal giudicante, ben potendosi ipotizzare che la questione stessa sia stata delibata e negativamente risolta per implicito, in base al costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’esecuzione della sentenza di primo grado non comporta acquiescenza”.

 

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[1] FRANCARIO F., Revocazione ordinaria e processo amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 1997, p. 831.
[2] Per una ricognizione dell’istituto, nella dimensione del processo civile, e per i connessi riferimenti bibliografici, si rinvia a CERINO CANOVA A. – TOMBARI FABBRINI G., Voce “Revocazione (diritto processuale civile)”, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989.
[3] LEONE G., Le impugnazioni nel processo amministrativo. Profili generali, Napoli, 1988. p. 376, laddove si osserva che il meccanismo della revocazione nel processo civile si fonda sul principio per cui “la sentenza resa sull’impugnazione nel medesimo grado sia soggetta agli stessi mezzi di impugnazione ai quali è normalmente soggetta una sentenza resa in quel grado”, principio che, stante l’azionabilità dello strumento revocatorio avverso le sentenze di primo grado, non può ritenersi esteso al sistema di giustizia amministrativa. Per un inquadramento giurisprudenziale della revocazione nell’ambito del sistema delle impugnazioni, Cons. Stato, sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 19, laddove si evidenzia che la revocazione è inquadrabile fra le impugnazioni, posto che il codice di rito civile la colloca nel Titolo III del libro II ad esse dedicato e che l’art. 400 del medesimo codice stabilisce che nel procedimento di revocazione dinnanzi al giudice adito trovano applicazione le norme poste per il procedimento davanti allo stesso, se non derogate da quelle dettate in tema di revocazione. Ne consegue che anche per la revocazione debbano trovare applicazione i principi generali sull’interesse e sulla legittimazione ad impugnare che disciplinano, ai sensi dell’art. 323 c.p.c., i rimedi ordinari, in quanto la revocazione riproduce il medesimo oggetto del giudizio del procedimento anteriore. Pertanto, anche la revocazione, come tutte le impugnazioni, può essere proposta soltanto da un soggetto che ha interesse alla medesima, perché soccombente nel precedente giudizio, e la domanda di revocazione deve, d’altra parte, riguardare una pronuncia giurisdizionale che lo ha pregiudicato, al fine di eliminare la soccombenza in tale giudizio verificatasi.
[4] soluzione criticata in dottrina. Così SATTA F., Giustizia amministrativa, Padova, 1997, p. 457, il quale sottolinea che la legge TAR ha sostanzialmente “rovesciato” l’impianto processualcivilistico, trasformando, per le sentenze di primo grado, la revocazione in un “rimedio concorrente con l’appello”. In termini analoghi, FRANCARIO F., op.cit., p. 831, secondo cui la legge TAR “anziché risolvere i problemi interpretativi già esistenti … ha acuito i problemi di coordinamento del quadro normativo, rovesciando il criterio generale del c.p.c. che vuole la revocazione rimedio esperibile contro le sentenze di appello o pronunciate in unico grado. In argomento, si veda anche CONSOLO C., La revocazione nel processo amministrativo, i suoi odierni limiti e le sue supposte peculiarità nel concorso con l’appello, in Diritto processuale amministrativo, 1992, pp. 835ss..
[5] CARULLO A., La revocazione nel processo amministrativo, Padova, 1978, pp. 85ss.; per un approfondimento sulle applicazioni dell’istituto nel sistema di giustizia amministrativa, si veda anche ZACCARIA G., La revocazione delle decisioni giurisdizionali amministrative, Milano, 1953; DE ROBERTO A., Voce “Revocazione (diritto processuale amministrativo)”, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989
[6] CARULLO A., La revocazione…, cit., p. 85.
[7] Ibidem, p. 85.
[8] La revocazione straordinaria riguarda i casi di: dolo di una parte in danno dell’altra; riconosciuta falsità delle prove sulle quali si è fondata la decisione; ritrovamento, in tempi successivi alla sentenza, di documenti decisivi non prodotti in giudizio per forza maggiore o fatto dell’avversario; dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato. Questi vizi possono essere invocati in ogni tempo e quindi anche dopo che la sentenza sia passata in giudicato. Diverso è per le ipotesi di revocazione ordinaria, rispetto alle quali l’impugnazione va proposta anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che si contesta.
[9] Cons. Stato, Ad. Plen. 11 giugno 2001, n. 3.
[10] SATTA F., Giustizia amministrativa, Padova, 1997, p. 459.
[11] D’ORSOGNA M., I rimedi straordinari contro le decisioni dei giudici amministrativi, in SCOCA F.G. (a cura di), Giustizia amministrativa, Torino, 2003, p. 432. C.f.r. Cons. Stato, sez. VI, 23 dicembre 2003, n. 8512 secondo cui l’errore di fatto ricorre “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”.
[12] Cons. Stato, sez. VI 8 marzo 2000, n. 1189. Analogamente: Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2003, n. 7126. CARULLO, La revocazione..., cit., p. 250, definisce l’errore di fatto revocatorio come “una svista del giudice perché, ricadendo su un punto pacifico della questione, l’errore si è formato dando per certo quello che invece non era o viceversa, cioè si è completamente al di fuori di una qualsiasi forma di errore intellettuale, in quanto nel momento stesso in cui vi è un intervento critico del giudice abbiamo già una controversia in atto e, quindi, non vi è più un punto pacifico”.
[13] Nel medesimo senso, ex multiis, Cons. Stato, sez. VI 27 marzo 2003, n. 1597 e, più di recente, Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2005, n. 349. Inoltre Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 407, sottolinea che l’errore in cui è in corso il giudice deve essere decisivo, nel senso che sussista un rapporto di necessaria causalità fra l'erronea supposizione e la pronuncia emessa. Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2002, n. 4679: “Il vizio revocatorio previsto dall’art.81 n.4 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e dall’art. 395 n. 4 C.P.C., consiste in un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, una emergente dalla sentenza, l’altra risultante dagli elementi e fatti di causa”. Ancora, di recente, Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2006, n. 359: “perché sia riconosciuto l’errore di fatto revocatorio, l’art. 81, n. 4, r.d. 17 agosto 1907, n. 642, - così come l’art. 395, n. 4, c.p.c., al quale si richiama la l. 6 dicembre 1971, n. 1034 - devono sussistere le seguenti condizioni: a) che la decisione sia fondata sulla supposizione o l’inesistenza di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o accertata; b) che il fatto non sia un punto controverso sul quale la decisone abbia pronunciato”.
[14] Così Cons. Stato, sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 19, nonché: sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6412; sez. VI, 7 agosto 1999, n. 1081; sez. VI, 3 agosto 2000, n. 4278; sez. VI, 8 novembre 2000, n. 5992. Sul punto, D’ORSOGNA M., I rimedi straordinari..., cit., p. 432, secondo cui l’errore di diritto si configura come “erronea percezione di norme che contemplano la rilevanza giuridica dei fatti oggetto della controversia, nel senso sia della mancata considerazione dell’esistenza di una norma, (riconducibile al caso della falsa applicazione) sia di distorsione della effettiva portata di essa (riconducibile al caso della violazione di legge).
[15] Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2000, n. 124; sez. IV, 3 marzo 2000, n. 1130.
[16] D’ORSOGNA M., I rimedi straordinari..., cit., p. 432, che sottolinea come “la differenza tra errore di fatto ed errore di giudizio ai fini della ammissibilità della revocazione emerge chiaramente in quelle pronunce che sottolineano la necessità ce l’errore di fatto sia rilevabile dall’esame del fascicolo processuale in maniera oggettiva ed immediata, senza, cioè, richiedere alcuna ricostruzione dell’attività valutativa svolta dal giudice sulle risultanze processuali”.
[17] Per l’esclusione dell’attività di tipo valutativo del giudice dall’ambito di incidenza dell’errore di fatto revocatorio, vedi Corte Cost., 30 gennaio 1991, n. 36.
[18] Così la sentenza che si commenta.
[19] BUSCEMA M., Errore di fatto e revocazione ordinaria nel processo amministrativo nei casi di omesso esame di atti processuali e, in particolare, di alcuni motivi di ricorso, in Foro Amministrativo, 2001, p. 1664.
[20] Per un commento alla decisione si rinvia a TRAVI A., commento a Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisione 22 gennaio 1997, n. 3, in Foro Italiano, 1997, pp. 388ss.; FRANCARIO, op.cit., pp. 848ss.;
[21] TRAVI A., op. cit., p. 388.
[22] Ibidem, p. 388.
[23] FRANCARIO, op.cit., p. 848.
[24] BUSCEMA M., Errore di fatto…, cit., p. 1665, il quale sottolinea che la svista che dà luogo ad errore di fatto “altro non è che una distorta rappresentazione della realtà processuale che, pertanto, è meritevole di emenda, a prescindere dall’elemento su cui incide”.
[25] D’ORSOGNA M., I rimedi straordinari..., cit., p. 433.
[26] TRAVI A., op. cit., p. 389.
[27] Ibidem, p. 389: “Questo profilo appare significativo, anche perché consente di chiarire meglio la ragione della distinzione fra l’errore di fatto che è motivo di revocazione (e che deve consistere in un errore nella percezione del giudice in merito a un determinato fatto) e l’omessa pronuncia che nel processo civile è motivo per il ricorso per cassazione (c.f.r. art. 360 c.p.c.)”.
[28] Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2000, n. 1092; sez. VI, 9 marzo 2000, n. 1237. E’ stato, inoltre evidenziato che l’errore di fatto è configurabile anche in ordine a documenti e atti processuali, ma solo nell’attività di lettura e di percezione del loro incontestabile significato letterale e logico da parte del giudice (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1159; di recente: sez. V, 15 luglio 2005, n. 3784), giacchè l’errore di interpretazione e di valutazione dei fatti è un errore di diritto, nei cui confronti è inammissibile la revocazione. Con riferimento all’errore di fatto sulla percezione degli atti processuali, la motivazione della sentenza deve, pertanto far emergere l’errore sul contenuto degli atti processuali: Cons. Stato, sez. VI, 8 gennaio 2003, sentenza n. 19. In senso analogo, Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2003, n. 1839: “l'errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione (art. 395, c. 1, n. 4 c.p.c.), si configura anche qualora riguardi l'esistenza o anche il contenuto di atti processuali, determinando un'omissione di pronuncia da parte del giudice, e a condizione che questa sia desumibile dalla lettura della motivazione della sentenza”.
[29] FRANCARIO F., op. cit, p. 848.
[30] Così Cons. Stato, Adunanza plenaria 30 luglio 1980, n. 36.

 

(pubblicato il 26.4.2006)

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