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| n. 4-2006 - © copyright |
FORTUNATO GAMBARDELLA
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| I confini incerti dell’errore
di fatto nel giudizio di revocazione
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1. la revocazione nel sistema
di giustizia amministrativa; 2. errore di fatto,
errore di diritto, errore di giudizio: linee di
confine; 3. l’omessa pronuncia su di un’eccezione
come ipotesi di errore di fatto revocatorio: il
riscontro nella motivazione della sentenza.
1. Nel sistema di giustizia amministrativa,
l’istituto della revocazione conosce una disciplina
che “pecca di omogeneità e presenta molti lati oscuri”[1].
Introdotta dall’art. 46 del T.U. sul Consiglio di
Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054) contenente
un generico rinvio ai “casi stabiliti dal codice
di procedura civile”, la revocazione trova ulteriore
disciplina nella legge TAR (l. 6 dicembre 1971,
n. 1034) che, all’art. 28, stabilisce che contro
le sentenze di primo grado è ammesso il ricorso
per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini
previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c. e, all’art.
36, sottolinea che contro le decisioni del Consiglio
di Stato è possibile domandare la revocazione nei
soli casi e nel rispetto dei termini di cui all’art.
396 c.p.c..
Sebbene la disciplina del sistema processuale amministrativo
appaia il frutto del rinvio alle corrispondenti
norme processualcivilistiche[2], l’assimilazione
dei due istituti risulta in concreto più apparente
che reale. Innanzitutto, sul piano dell’ambito applicativo,
è dato riscontrare il primo fattore di divergenza
perchè, mentre nell’impianto delineato dal c.p.c.
la revocazione si atteggia quale rimedio azionabile
avverso le sentenze rese in sede di impugnazione,
la “peculiarità del processo amministrativo”[3]
risiede nell’esperibilità dello strumento revocatorio
anche avverso le sentenze pronunciate dai TAR[4].
Inoltre, e su di un piano più generale, i due istituti
differiscono sotto il profilo della ratio
cui rispondono. Chi più analiticamente ha affrontato
la questione[5] ha infatti opportunamente sottolineato
come, mentre nel sistema processuale civile la revocazione
risponde ad una logica di riparazione dei tratti
di ingiustizia sostanziale che inficiano la decisione
giurisdizionale e rappresenta il naturale portato
di un giudizio che guarda al rapporto sostanziale,
questo schema, almeno con riferimento all’impostazione
classica del processo amministrativo come giudizio
sull’atto, non è proponibile. Nel sistema processuale
amministrativo, pertanto, la revocazione sarà più
correttamente configurabile alla stregua di un criterio
classificatorio logico-formale, che ne colga l’essenza
nel suo proporsi come “rimedio accessorio”[6], che
trova fondamento in una diversa fase processuale
assunta come viziata, “rappresentata dalla violazione
del diritto al ricorso inteso come diritto ad una
decisione regolare”[7].
Ferme le rilevate differenze, la disciplina della
revocazione nel processo amministrativo è comunque
desumibile dal codice di procedura civile che, all’art.
395, distingue sei ipotesi di revocazione, comunemente
raggruppate in due differenti declinazioni dell’istituto.
Si parla, infatti, di revocazione ordinaria per
richiamare le previsioni sub 4) e sub 5) dell’art.
395, e di revocazione straordinaria per individuare
le ipotesi enucleate negli altri numeri della medesima
norma[8].
I casi di revocazione ordinaria riguardano, pertanto,
le ipotesi in cui la sentenza sia “l’effetto di
un errore di fatto risultante dagli atti o documenti
della causa” (n. 4) oppure sia “contraria ad altra
precedente sentenza avente fra le parti autorità
di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato
sulla relativa eccezione” (n. 5).
Nell’ambito dei casi di revocazione ordinaria, in
particolare, l’ipotesi dell’errore di fatto (art.
395, n 4), almeno per quanto concerne le sue applicazioni
nel sistema di giustizia amministrativa, presenta
confini ancora non del tutto chiari ed oggetto di
lungo dibattito tanto in dottrina quanto in giurisprudenza
e che trova ulteriore espressione nella sentenza
che si commenta.
2. Si tratta di una domanda di revocazione
proposta avverso una sentenza del Consiglio di Stato
(sez. IV, n. 693 del 2005), con la quale si accoglieva
l’appello proposto dal Comune di Trani nei confronti
della sentenza emessa in prime cure dal TAR Puglia-Bari
(n. 2966 del 2004) che annullava due delibere comunali
che destinavano a verde sportivo aree in proprietà
delle ricorrenti, stante l’inesistenza di un vigente
P.R.G., in quanto annullato a seguito di ricorso
straordinario al Capo dello Stato. Le ricorrenti
agivano pertanto in revocazione, evidenziando alcuni
profili di errore di fatto emergenti dalla sentenza
di secondo grado.
La sentenza del Consiglio di Stato, infatti, accoglieva
il gravame perché riteneva inammissibili i motivi
aggiunti prodotti dalle ricorrenti perché non notificati
ai controinteressati, nelle specie alle imprese
incaricate delle realizzazione del piano di recupero
descritto dalle delibere impugnate. Rispetto a tale
prospettazione, le ricorrenti lamentavano l’errore
di fatto in cui sarebbe incorso il giudice nel non
aver percepito come soltanto una delle delibere
(non quella contenente la variante al Piano di Zona
per l’edilizia economica e popolare) individuasse
le imprese coinvolte nella realizzazione del Piano,
con la conseguenza che, per la delibera di variante,
non sussistevano controinteressati cui notificare
i motivi aggiunti.
La doglianza rappresenta l’occasione per i giudici
di Palazzo Spada per dettare un quadro riassuntivo
in ordine ai confini dell’errore di fatto di cui
al n. 4 dell’art. 395 c.p.c..
Tale errore viene comunemente inteso come una svista
in cui è incorso il giudice in ordine al contenuto
materiale degli atti e documenti processuali, capace
di dar luogo ad una falsa rappresentazione della
realtà. E’ ciò a cui allude la giurisprudenza che
qualifica pacificamente l’errore di fatto revocatorio
come “un abbaglio dei sensi”, inteso come “travisamento
delle risultanze processuali dovuto a mera svista,
che conduca a ritenere come inesistenti circostanze
pacificamente esistenti o viceversa”[9] e che abbia
indotto il giudice, nell’inconsapevolezza[10], “ad
affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo,
invece incontestabilmente escluso dagli atti e documenti
di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo
che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente
accertato”[11]. Perché la “svista” assuma poi rilievo
ai fini della revocazione, occorre che sia di immediata
rilevabilità e che riguardi un punto rilevante ai
fini della decisione finale, sul quale tuttavia
la sentenza non si sia pronunciata[12].
Queste acquisizioni giurisprudenziali sono efficacemente
sintetizzate dalla sentenza in rassegna, laddove
chiarisce che “l’errore revocatorio presuppone contestualmente:
a) il travisamento, da parte del giudice, dell’incontestabile
contenuto materiale degli atti processuali b) un
nesso di causalità esclusiva tra l’abbaglio e la
portata della decisione, la quale in sostanza, poggiando
sull’errore, una volta che questo sia emendato,
deve omisso medio risultare assolutamente
periclitante c) l’immediata rilevabilità della svista”[13].
Se questi sono dunque i confini dell’errore di fatto,
restano fuori dell’ambito della revocazione quelle
ipotesi nelle quali l’errore attiene all’attività
valutativa del giudice in relazione all’individuazione
e interpretazione delle norme sostanziali e processuali
da applicare al caso concreto. Queste ipotesi vanno
correttamente inquadrate nel cd. errore di diritto[14],
fuoriescono dalla considerazione dell’art. 395 n.
4 e come tali non possono trovare soluzione nell’istituto
della revocazione.
In realtà, va chiarito che la decisione in rassegna
qualifica come errore di diritto quello che solitamente
in dottrina e giurisprudenza viene qualificato come
errore di giudizio[15], ovvero un errore sulla interpretazione
e valutazione dei fatti di causa, oppure il mancato
approfondimento di una circostanza risolutiva ai
fini della decisione[16].
Sul piano concreto, però, l’errore “terminologico”
non conduce a conseguenze pratiche di rilievo, in
quanto, che sia sul diritto, che sia sul giudizio,
l’errore del giudice non può essere assunto come
rilevante ai fini della revocazione. In questi casi,
infatti, l’errore del giudice perde ogni qualificazione
di errore di tipo materiale, di “abbaglio dei sensi”,
ma riguarda un’attività di valutazione che, per
quanto possa apparire erronea, resta comunque consapevole
e tale da determinare non una svista materiale ma,
come osserva la decisione del Consiglio di Stato,
un vizio logico, non censurabile agendo in via revocatoria.
L’aver tratteggiato queste linee di confine serve
al Consiglio di Stato, nel caso in esame, per escludere
che la censura mossa dalle ricorrenti configuri
realmente un errore di fatto revocatorio. Infatti,
dalla sentenza emerge che il giudice avesse ben
percepito come la questione dei controinteressati
si ponesse soltanto in rapporto alla seconda delibera
consiliare impugnata, ma ha non di meno ritenuto
che l’omessa notifica dei motivi aggiunti relativi
alla citata delibera fosse causa sufficiente per
integrare la radicale inammissibilità dei motivi
stessi, anche per la parte relativa alla prima delibera
(per la quale non sussistevano estremi per individuare
i controinteressati). La consapevolezza del giudice
sul contenuto materiale degli atti di causa esclude,
dunque, la configurabilità dell’errore di fatto
revocatorio e, trattandosi di attività di tipo valutativo[17],
lascia aperti i soli spazi di censura relativi all’errore
di diritto, “sicuramente non riparabile mediante
revocazione, non costituendo tale mezzo di impugnazione
strumento idoneo a provocare un nuovo giudizio su
questione in realtà già decisa”[18].
3. Di errore di giudizio in senso tecnico
parla altresì la sentenza nella seconda parte, quando
si occupa del secondo motivo di impugnazione, con
il quale le ricorrenti lamentavano l’errore di fatto
in cui sarebbe incorso il giudice non pronunciandosi
su di una eccezione di improcedibilità dell’appello,
versata in memoria dalle ricorrenti.
Sul punto, la sentenza rende la misura dell’evoluzione
giurisprudenziale che ha consentito il progressivo
allargamento dei confini della nozione di errore
di fatto revocatorio. Il problema della mancata
pronuncia su di un’eccezione processuale riflette,
infatti, le acquisizioni giurisprudenziali maturate
intorno alla problematica dell’omesso esame di alcuni
motivi di ricorso come fattispecie di error facti
denunciabile in sede di revocazione.
Al di là di alcune isolate pronunce, fino ai primi
anni ’90, la giurisprudenza consolidata era nel
senso di ricondurre l’ipotesi dell’omessa pronuncia
su motivi di ricorso nell’alveo dell’errore di diritto,
come tale escluso dal meccanismo revocatorio, muovendo
dall’idea che l’errore in questione determinasse
un vizio in procedendo per violazione del principio
di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi
dell’art. 112 c.p.c. e dunque un errore di giudizio,
denunziabile ove possibile solo in sede di impugnazione
ordinaria.
Alla base di queste conclusioni vi era un’impostazione
che ancorava rigidamente l’error facti a
“logiche ermeneutiche di stretto rigore letterale”[19]
e ne relegava la valenza esclusivamente alle ipotesi
di svista “materiale” del giudice nell’analisi degli
atti di causa.
La rigidità di questa prospettazione veniva tuttavia
superata dalla stessa giurisprudenza del Consiglio
di Stato che, con l’Adunanza Plenaria n. 3 del 1997[20],
offriva una più elastica interpretazione della norma
contenuta nell’art. 395, n. 4, del c.p.c. sull’error
facti, per sottolineare come l’errore di fatto
non dovesse essere letto esclusivamente in ottica
“fattuale”, ovvero come errore nella ricostruzione
dei fatti materiali oggetto di giudizio, ma ben
potesse ravvisarsi anche nelle ipotesi in cui l’errore
riguardasse in genere gli atti di causa, nel senso
che la “svista” del giudice che normalmente rende
possibile la revocazione possa consistere anche
nella mancata presa d’atto del materiale difensivo
prodotto dalle parti. L’adunanza segna, dunque,
il superamento della concezione dell’errore revocatorio
come errore rigidamente ancorato ai fatti di causa,
per assumere anche la possibile valenza di “errore
su di un fatto processuale”[21] che può, quindi,
essere originato anche dalla “violazione di una
norma processuale (come è quella della corrispondenza
fra la pronuncia e le domande ed eccezioni delle
parti)”[22].
Del resto, chiarito che l’errore di fatto revocatorio
consiste in una “svista”, ovvero in un errore di
percezione che si fonda sul ritenere esistente ciò
che esistente non è, oppure escluso ciò che è esistente,
e quindi consiste in una discrasia tra la decisione
del giudice e la realtà rappresentata dagli atti
di causa, “se è errore percettivo il travisamento
del contenuto dell’atto processuale, a maggior ragione
lo è la mancata lettura dell’atto processuale, poiché
in tal caso la percezione è mancata del tutto”[23].
L’omissione di pronuncia rappresenta, quindi, un’ipotesi
di essere sul fatto e dà accesso al rimedio revocatorio
nella stessa misura in cui quest’accesso è consentito
dall’errore sul fatto “materiale” che emerga da
una distrazione nell’analisi degli atti processuali[24].
Di conseguenza, per poter essere preso in considerazione
in sede di giudizio di revocazione, il travisamento
dovrà presentare gli stessi caratteri morfologici
dell’errore sul fatto materiale, e quindi l’incontestabilità,
la decisività e l’oggettiva rilevabilità[25]. Su
quest’ultimo punto, peraltro, la giurisprudenza
sottolinea come, ai fini dell’immediata rilevabilità
del vizio, un ruolo determinante sia assunto dalla
motivazione della sentenza.
Preme, infatti, rilevare come l’omessa pronuncia
appaia vizio che possa comportare revocazione nel
momento in cui resta nei confini dell’errore sul
fatto che, come tale, non può certo derivare da
“mera dimenticanza”[26] del giudice che abbia trascurato
l’esame dei materiali probatori prodotti dalle parti
oppure specifici motivi di ricorso. L’errore è tale
da rendere ammissibile la revocazione se muove da
una travisamento del giudicante che lo abbia condotto
a ritenere non esistente il materiale di prova trascurato[27].
Ciò che rileva come causa scatenante della revocazione
non è l’omessa pronuncia in quanto tale, ma l’errore
sul fatto che abbia originato l’omissione e, di
conseguenza, viziato la decisione finale. Quell’errore
dovrà trovare allora un ancoraggio solido nella
motivazione della sentenza[28], intesa come “luogo
dove ricercare l’obiettivo riscontro del fatto che
l’omissione non sia stata voluta e che non ci si
trovi semplicemente davanti ad un problema di difetto
di motivazione”[29], che ricorre quando il giudice
trascuri consapevolmente specifiche domande o eccezioni
delle parti senza enunciarne le ragioni in sede
di motivazione e che, pertanto, non può dar luogo
a revocazione della sentenza.
Questi indirizzi trovano puntuale riscontro nella
sentenza in rassegna, laddove si evidenzia come
la motivazione rappresenti “il criterio formale
di emersione dell’errore di fatto”, perché, se l’error
facti consiste in “un abbaglio dei sensi”, quell’abbaglio
è incompatibile con l’omissione di motivazione,
“perché è la motivazione che rivela l’abbaglio”[30].
Tale rilievo consente, peraltro, al giudice di escludere
che, nell’ipotesi, possa essere disposta la revocazione
delle sentenza per omessa pronuncia su di una eccezione
di improcedibilità dell’appello, perché, dalla lettura
del testo della sentenza revocando, emerge che quell’eccezione
“risulta non affrontata espressamente, il che impedisce
di ritenere con certezza che essa non sia stata
percepita dal giudicante, ben potendosi ipotizzare
che la questione stessa sia stata delibata e negativamente
risolta per implicito, in base al costante indirizzo
giurisprudenziale secondo cui l’esecuzione della
sentenza di primo grado non comporta acquiescenza”.
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[1] FRANCARIO F., Revocazione
ordinaria e processo amministrativo, in Diritto
processuale amministrativo, 1997, p. 831.
[2] Per una ricognizione dell’istituto, nella dimensione
del processo civile, e per i connessi riferimenti
bibliografici, si rinvia a CERINO CANOVA A. – TOMBARI
FABBRINI G., Voce “Revocazione (diritto processuale
civile)”, in Enciclopedia giuridica Treccani,
Roma, 1989.
[3] LEONE G., Le impugnazioni nel processo amministrativo.
Profili generali, Napoli, 1988. p. 376, laddove
si osserva che il meccanismo della revocazione nel
processo civile si fonda sul principio per cui “la
sentenza resa sull’impugnazione nel medesimo grado
sia soggetta agli stessi mezzi di impugnazione ai
quali è normalmente soggetta una sentenza resa in
quel grado”, principio che, stante l’azionabilità
dello strumento revocatorio avverso le sentenze
di primo grado, non può ritenersi esteso al sistema
di giustizia amministrativa. Per un inquadramento
giurisprudenziale della revocazione nell’ambito
del sistema delle impugnazioni, Cons. Stato, sez.
VI, 8 gennaio 2003, n. 19, laddove si evidenzia
che la revocazione è inquadrabile fra le impugnazioni,
posto che il codice di rito civile la colloca nel
Titolo III del libro II ad esse dedicato e che l’art.
400 del medesimo codice stabilisce che nel procedimento
di revocazione dinnanzi al giudice adito trovano
applicazione le norme poste per il procedimento
davanti allo stesso, se non derogate da quelle dettate
in tema di revocazione. Ne consegue che anche per
la revocazione debbano trovare applicazione i principi
generali sull’interesse e sulla legittimazione ad
impugnare che disciplinano, ai sensi dell’art. 323
c.p.c., i rimedi ordinari, in quanto la revocazione
riproduce il medesimo oggetto del giudizio del procedimento
anteriore. Pertanto, anche la revocazione, come
tutte le impugnazioni, può essere proposta soltanto
da un soggetto che ha interesse alla medesima, perché
soccombente nel precedente giudizio, e la domanda
di revocazione deve, d’altra parte, riguardare una
pronuncia giurisdizionale che lo ha pregiudicato,
al fine di eliminare la soccombenza in tale giudizio
verificatasi.
[4] soluzione criticata in dottrina. Così SATTA
F., Giustizia amministrativa, Padova, 1997,
p. 457, il quale sottolinea che la legge TAR ha
sostanzialmente “rovesciato” l’impianto processualcivilistico,
trasformando, per le sentenze di primo grado, la
revocazione in un “rimedio concorrente con l’appello”.
In termini analoghi, FRANCARIO F., op.cit.,
p. 831, secondo cui la legge TAR “anziché risolvere
i problemi interpretativi già esistenti … ha acuito
i problemi di coordinamento del quadro normativo,
rovesciando il criterio generale del c.p.c. che
vuole la revocazione rimedio esperibile contro le
sentenze di appello o pronunciate in unico grado.
In argomento, si veda anche CONSOLO C., La revocazione
nel processo amministrativo, i suoi odierni limiti
e le sue supposte peculiarità nel concorso con l’appello,
in Diritto processuale amministrativo, 1992,
pp. 835ss..
[5] CARULLO A., La revocazione nel processo amministrativo,
Padova, 1978, pp. 85ss.; per un approfondimento
sulle applicazioni dell’istituto nel sistema di
giustizia amministrativa, si veda anche ZACCARIA
G., La revocazione delle decisioni giurisdizionali
amministrative, Milano, 1953; DE ROBERTO A.,
Voce “Revocazione (diritto processuale amministrativo)”,
in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma,
1989
[6] CARULLO A., La revocazione…, cit., p.
85.
[7] Ibidem, p. 85.
[8] La revocazione straordinaria riguarda i casi
di: dolo di una parte in danno dell’altra; riconosciuta
falsità delle prove sulle quali si è fondata la
decisione; ritrovamento, in tempi successivi alla
sentenza, di documenti decisivi non prodotti in
giudizio per forza maggiore o fatto dell’avversario;
dolo del giudice accertato con sentenza passata
in giudicato. Questi vizi possono essere invocati
in ogni tempo e quindi anche dopo che la sentenza
sia passata in giudicato. Diverso è per le ipotesi
di revocazione ordinaria, rispetto alle quali l’impugnazione
va proposta anteriormente al passaggio in giudicato
della sentenza che si contesta.
[9] Cons. Stato, Ad. Plen. 11 giugno 2001, n. 3.
[10] SATTA F., Giustizia amministrativa, Padova,
1997, p. 459.
[11] D’ORSOGNA M., I rimedi straordinari contro
le decisioni dei giudici amministrativi, in
SCOCA F.G. (a cura di), Giustizia amministrativa,
Torino, 2003, p. 432. C.f.r. Cons. Stato, sez.
VI, 23 dicembre 2003, n. 8512 secondo cui l’errore
di fatto ricorre “quando la decisione è fondata
sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente
esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza
di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”.
[12] Cons. Stato, sez. VI 8 marzo 2000, n. 1189.
Analogamente: Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2003,
n. 7126. CARULLO, La revocazione..., cit.,
p. 250, definisce l’errore di fatto revocatorio
come “una svista del giudice perché, ricadendo su
un punto pacifico della questione, l’errore si è
formato dando per certo quello che invece non era
o viceversa, cioè si è completamente al di fuori
di una qualsiasi forma di errore intellettuale,
in quanto nel momento stesso in cui vi è un intervento
critico del giudice abbiamo già una controversia
in atto e, quindi, non vi è più un punto pacifico”.
[13] Nel medesimo senso, ex multiis, Cons.
Stato, sez. VI 27 marzo 2003, n. 1597 e, più di
recente, Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2005, n.
349. Inoltre Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003,
n. 407, sottolinea che l’errore in cui è in corso
il giudice deve essere decisivo, nel senso che sussista
un rapporto di necessaria causalità fra l'erronea
supposizione e la pronuncia emessa. Cons. Stato,
sez. IV, 17 settembre 2002, n. 4679: “Il vizio revocatorio
previsto dall’art.81 n.4 del R.D. 17 agosto 1907
n. 642 e dall’art. 395 n. 4 C.P.C., consiste in
un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si
determina un contrasto tra due diverse proiezioni
dello stesso oggetto, una emergente dalla sentenza,
l’altra risultante dagli elementi e fatti di causa”.
Ancora, di recente, Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio
2006, n. 359: “perché sia riconosciuto l’errore
di fatto revocatorio, l’art. 81, n. 4, r.d. 17 agosto
1907, n. 642, - così come l’art. 395, n. 4, c.p.c.,
al quale si richiama la l. 6 dicembre 1971, n. 1034
- devono sussistere le seguenti condizioni: a) che
la decisione sia fondata sulla supposizione o l’inesistenza
di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente
esclusa o accertata; b) che il fatto non sia un
punto controverso sul quale la decisone abbia pronunciato”.
[14] Così Cons. Stato, sez. VI, 8 gennaio 2003,
n. 19, nonché: sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6412;
sez. VI, 7 agosto 1999, n. 1081; sez. VI, 3 agosto
2000, n. 4278; sez. VI, 8 novembre 2000, n. 5992.
Sul punto, D’ORSOGNA M., I rimedi straordinari...,
cit., p. 432, secondo cui l’errore di diritto si
configura come “erronea percezione di norme che
contemplano la rilevanza giuridica dei fatti oggetto
della controversia, nel senso sia della mancata
considerazione dell’esistenza di una norma, (riconducibile
al caso della falsa applicazione) sia di distorsione
della effettiva portata di essa (riconducibile al
caso della violazione di legge).
[15] Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2000, n. 124;
sez. IV, 3 marzo 2000, n. 1130.
[16] D’ORSOGNA M., I rimedi straordinari...,
cit., p. 432, che sottolinea come “la differenza
tra errore di fatto ed errore di giudizio ai fini
della ammissibilità della revocazione emerge chiaramente
in quelle pronunce che sottolineano la necessità
ce l’errore di fatto sia rilevabile dall’esame del
fascicolo processuale in maniera oggettiva ed immediata,
senza, cioè, richiedere alcuna ricostruzione dell’attività
valutativa svolta dal giudice sulle risultanze processuali”.
[17] Per l’esclusione dell’attività di tipo valutativo
del giudice dall’ambito di incidenza dell’errore
di fatto revocatorio, vedi Corte Cost., 30 gennaio
1991, n. 36.
[18] Così la sentenza che si commenta.
[19] BUSCEMA M., Errore di fatto e revocazione
ordinaria nel processo amministrativo nei casi di
omesso esame di atti processuali e, in particolare,
di alcuni motivi di ricorso, in Foro Amministrativo,
2001, p. 1664.
[20] Per un commento alla decisione si rinvia a
TRAVI A., commento a Consiglio di Stato, adunanza
plenaria, decisione 22 gennaio 1997, n. 3, in Foro
Italiano, 1997, pp. 388ss.; FRANCARIO, op.cit.,
pp. 848ss.;
[21] TRAVI A., op. cit., p. 388.
[22] Ibidem, p. 388.
[23] FRANCARIO, op.cit., p. 848.
[24] BUSCEMA M., Errore di fatto…, cit.,
p. 1665, il quale sottolinea che la svista che dà
luogo ad errore di fatto “altro non è che una distorta
rappresentazione della realtà processuale che, pertanto,
è meritevole di emenda, a prescindere dall’elemento
su cui incide”.
[25] D’ORSOGNA M., I rimedi straordinari...,
cit., p. 433.
[26] TRAVI A., op. cit., p. 389.
[27] Ibidem, p. 389: “Questo profilo appare
significativo, anche perché consente di chiarire
meglio la ragione della distinzione fra l’errore
di fatto che è motivo di revocazione (e che deve
consistere in un errore nella percezione del giudice
in merito a un determinato fatto) e l’omessa pronuncia
che nel processo civile è motivo per il ricorso
per cassazione (c.f.r. art. 360 c.p.c.)”.
[28] Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2000, n. 1092;
sez. VI, 9 marzo 2000, n. 1237. E’ stato, inoltre
evidenziato che l’errore di fatto è configurabile
anche in ordine a documenti e atti processuali,
ma solo nell’attività di lettura e di percezione
del loro incontestabile significato letterale e
logico da parte del giudice (Cons. Stato, sez. IV,
2 marzo 2001 n. 1159; di recente: sez. V, 15 luglio
2005, n. 3784), giacchè l’errore di interpretazione
e di valutazione dei fatti è un errore di diritto,
nei cui confronti è inammissibile la revocazione.
Con riferimento all’errore di fatto sulla percezione
degli atti processuali, la motivazione della sentenza
deve, pertanto far emergere l’errore sul contenuto
degli atti processuali: Cons. Stato, sez. VI, 8
gennaio 2003, sentenza n. 19. In senso analogo,
Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2003, n. 1839: “l'errore
di fatto, rilevante ai fini della revocazione (art.
395, c. 1, n. 4 c.p.c.), si configura anche qualora
riguardi l'esistenza o anche il contenuto di atti
processuali, determinando un'omissione di pronuncia
da parte del giudice, e a condizione che questa
sia desumibile dalla lettura della motivazione della
sentenza”.
[29] FRANCARIO F., op. cit, p. 848.
[30] Così Cons. Stato, Adunanza plenaria 30 luglio
1980, n. 36.
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(pubblicato il 26.4.2006)
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