 |
| |
 |
 |
| n. 4-2006 - © copyright |
EZIO MARIA BARBIERI
(Presidente del T.A.R. per la Lombardia)
|
|
| Dalla giustizia amministrativa
all’amministrazione giudiziaria?
|
1.- Durante i lavori dell’Assemblea
costituente è stato espressamente riconosciuto che
la giurisdizione amministrativa è sorta non come
usurpazione al giudice ordinario di particolari
attribuzioni, ma come conquista di una tutela giurisdizionale
da parte del cittadino nei confronti della pubblica
amministrazione, sicché non era sembrato corretto
in quella sede porre un problema di restituzione
al giudice ordinario di una quota di tutela giudiziaria
usurpata dalla giurisdizione amministrativa, ma
si era preferito piuttosto, conservando quest’ultima,
riconsacrare la perfetta tradizione di una conquista
particolare di tutela da parte del cittadino. Sulla
base di questa premessa storica la Corte costituzionale
con sentenza 6 luglio 2004, n. 204 (in Foro ital.
2004, I, 2594) ha tratto la conseguenza che
il costituente, accogliendo l’impostazione sopra
prospettata, ha riconosciuto al giudice amministrativo
piena dignità di giudice ordinario per la tutela,
nei confronti della pubblica amministrazione, delle
situazioni soggettive non contemplate dall’art.
2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
A conferma della chiara opzione del costituente
in favore del riconoscimento al giudice amministrativo
della piena dignità di giudice milita poi, secondo
la Corte, la circostanza che l’art. 24 della Costituzione
assicura agli interessi legittimi –la cui tutela
l’art. 103 riserva al giudice amministrativo- le
medesime garanzie assicurate ai diritti soggettivi
quanto alla possibilità di farli valere davanti
al giudice ed alla effettività della tutela che
questi deve loro accordare.
La stessa Corte afferma, infine, che anche il potere
riconosciuto al giudice amministrativo di disporre,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla
lesione di un interesse legittimo non solo appare
conforme alla piena dignità di giudice riconosciuta
dalla Costituzione al Consiglio di Stato (e quindi,
ora, a tutto il plesso giurisdizionale amministrativo),
ma anche, e soprattutto, affonda le sue radici nella
previsione dell’art. 24 della Costituzione, il quale,
garantendo alle situazioni soggettive devolute alla
giurisdizione amministrativa piena ed effettiva
tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati
poteri; pertanto il superamento della regola che
imponeva, ottenuta tutela davanti al giudice amministrativo,
di adire il giudice ordinario, con i relativi gradi
di giudizio, per vedersi riconosciuti i diritti
patrimoniali consequenziali e l’eventuale risarcimento
del danno costituisce null’altro che l’attuazione
del precetto di cui all’art. 24 della Costituzione.
Sembra corretto, pertanto, ritenere che la Corte
costituzionale abbia dato “il proprio avallo alla
piena parificazione tra diritti soggettivi e interessi
legittimi quanto a possibilità di farli valere in
giudizio, all’effettività della tutela e ad adeguatezza
dei poteri del giudice” ( così Clarich, Tipicità
delle azioni e azione di adempimento nel processo
amministrativo, in Dir. proc. amm. 2005,
pag. 581).
2.- Quando, dunque, con sempre maggiore insistenza
si pone il problema della effettività della giustizia
amministrativa, trattandosi di garantire davanti
ad un vero giudice qual è il giudice amministrativo
una tutela efficace ad una situazione giuridica
soggettiva equiparata (sia pure nel senso limitato
surriferito) ai diritti soggettivi non ci si potrà
certo accontentare di strutturare un rimedio generico,
ma si dovrà avere cura di garantire una difesa piena
e completa, che si adegui ai caratteri di un giusto
processo, quale quello garantito dall’art. 111 della
Costituzione, e che garantisca un risultato corrispondente
al bene garantito dalla norma violata. Dice bene,
quindi, la dottrina quando afferma che “l’adeguatezza
della tutela non può essere valutata in astratto,
ma va riferita alla situazione concreta dedotta
in giudizio e si ha ineffettività là dove il provvedimento
giurisdizionale attua solo in parte tale diritto,
ne modifica il contenuto, trasforma o riduce le
prestazioni originariamente dovute” (Clarich, op.
cit., pag. 583).
In altre parole, il processo deve “far ottenere
ai titolari delle situazioni di vantaggio gli stessi
risultati (o, se questo è impossibile, risultati
equivalenti) che avrebbero dovuto ottenere attraverso
la cooperazione spontanea da parte dei consociati”
(così Proto Pisani, Appunti preliminari su rapporti
tra diritto sostanziale e processo, in Diritto
e giurisprudenza, 1978, pag. 6). Gli stessi
risultati o risultati equivalenti, dunque, e non
minori né maggiori.
Questo è nella sua sostanza, seppure detto in forma
estremamente sintetica, l’obbiettivo del processo;
questa è, di conseguenza, la funzione del giudice.
A questi obbiettivi giustamente tende in forma sempre
più concreta ed accentuata anche il processo amministrativo
quando mostra di volersi concentrare sul rapporto
piuttosto che sull’atto, nello sforzo dichiarato
di garantire al ricorrente il conseguimento effettivo
del bene della vita al quale egli aspira, fino al
punto, talvolta, di aspirare a concedere al ricorrente
vincitore un quid pluris rispetto a ciò che
costituisce il contenuto originario della garanzia
fornita dal legislatore, che è –come è noto- una
garanzia strumentale.
3.- Su questo orientamento tendenziale della
dottrina e della giurisprudenza amministrativa si
inseriscono ora nuovi interventi legislativi, che
sembrano incoerenti e discordanti.
In base all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n.
241, nel testo modificato dall’art. 1 della legge
11 febbraio 2005, n. 15, “l’attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta
da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità
e di trasparenza”.
Mi sembra che colga perfettamente nel segno chi
afferma che “il fondamentale elemento di novità
introdotto dall’art. 1 è stato l’irruzione dell’economia
e della scienza dell’amministrazione nel diritto
pubblico; più esattamente, la trasformazione dei
fondamentali principi di economicità ed efficacia,
sino allora propri soltanto dell’economia e della
scienza dell’amministrazione, in principi anche
giuridici, che diventano così elementi costitutivi
fondamentali del principio costituzionale di buon
andamento” (Giacchetti G. e S., in Una novità
nel settore degli OGM: l’illegittimità invalidante/non
invalidante creata dall’art. 21 octies della legge
n. 241/1990, in Cons. St. 2005, II, pag.
1629). “Alla profonda mutazione del parametro normativo
di riferimento si accompagna una profonda trasformazione
della struttura e delle funzioni dell’attività amministrativa,
sempre meno tenuta all’ossequio delle regole formali
e sempre più orientata al soddisfacimento dei bisogni
della collettività nel rispetto profondo dei diritti
fondamentali costituzionalmente garantiti” ( Salvatore
P., I nuovi orizzonti del principio di legalità,
in Cons. St. 2005, pag. 1623).
Questo nuovo, più ampio e completo concetto di legalità,
arricchito di regole economiche e concentrato sul
risultato dell’azione amministrativa e non solo
sul suo modo di attuarsi, non può non riflettersi
sul processo amministrativo, che quella legalità
deve valutare e giudicare. Infatti “il giudice diventa
così giudice non solo dell’applicazione delle regole
del diritto, ma anche dell’applicazione delle regole
dell’economia e della scienza dell’amministrazione”
(Giacchetti G. e S., op. cit. pag. 1632).
Non sorprende, quindi, che si dica che, confrontandosi
la legalità con altri procedimenti di produzione
giuridica diversi dalla legge, tratti da scienze
diverse dalla tradizionale esperienza giuridica,
“conseguentemente il metro di valutazione dell’operato
dell’amministrazione tende a spostarsi dalla legittimità
formale alla bontà sostanziale, all’idoneità cioè
dell’attività a conseguire fini di utilità” (Salvatore
P., op. cit. pag. 1626), fino alla coerente
conclusione per la quale “la verifica di tale attività
da parte del giudice non può non abbandonare la
tipologia del giudizio di conformità (tra norma
ed atti) per privilegiare quella del giudizio di
idoneità ed adeguatezza; il che impone….il ricorso
sempre più frequente e diffuso a criteri e principi
generali dell’ordinamento, nonché a regole tecniche
di fonte extralegale congruenti con gli interessi
curati dalle singole amministrazioni” (Salvatore
P., op. cit. pag. 1626). Il giudice così
“si allontana dalla tradizionale funzione del giudice
civile avvicinandosi alla funzione delle autorità
indipendenti” (Giacchetti G. e S., op. cit.
pag. 1632). Il che induce a credere che esso venga
spinto ad essere più amministratore e meno giudice,
più garante di una utilità sostanziale che di una
utilità strumentale.
4.- La somma delle aspirazioni ad una giustizia
amministrativa che per la sua effettività sia in
grado di garantire essa stessa al ricorrente il
conseguimento del bene della vita al quale egli
tende con l’inserimento dell’economicità e dell’efficacia
dell’azione amministrativa fra i criteri di valutazione
della giuridicità delle scelte amministrative pone
in crisi, a mio avviso, la posizione del giudice
amministrativo.
Questo avviene perché l’impressione che si trae
dalle considerazioni della qualificata dottrina
sopra citata e dalle recenti innovazioni legislative,
quali l’art. 21 octies introdotto dall’art. 14 della
legge 11 febbraio 2005, n. 15, nella legge 7 agosto
1990, n. 241, è che l’inclusione di valutazioni
di matrice economica nel concetto di legalità venga
utilizzata non al fine di ampliare di parametro
della legalità cui deve rifarsi il giudice amministrativo
al fine di valutare la correttezza delle scelte
amministrative contestate, ma piuttosto per utilizzare
questi nuovi criteri valutativi per imbrigliare
e ridurre la potenzialità del principio di legalità
nella sua tradizionale portata in funzione di una
concretezza di risultati che si addice, forse, più
all’amministrazione attiva che all’attività giurisdizionale
così come configurata per essere gestita dal giudice
amministrativo.
Questo comporta che fintanto che il giudizio sulla
legittimità dall’azione amministrativa si svolgeva
utilizzando come parametro di riferimento la norma
giuridica secondo il tradizionale significato che
è sempre stato dato alla formula “violazione di
legge” la garanzia assicurata, e cioè la garanzia
della legalità dell’azione amministrativa, poteva
avere ragionevoli probabilità di essere conseguita,
dove il solo rischio era costituito dal possibile
(ma inevitabile nella sua possibilità) errore del
giudice nella interpretazione della norma. Ma una
volta che al puro controllo di legalità si affianchi
una nuova forma di controllo che fa riferimento
all’economia ed alla scienza dell’amministrazione
e ad esse si intenda attribuire, sia pure in ipotesi
limitate, una capacità legalizzante dell’azione
amministrativa, all’insicurezza interpretativa si
aggiunge una obbiettiva incertezza di risultati
di merito che carica il giudizio di una aleatorietà
probabilmente eccessiva. La valutazione della legalità
o, meglio, la valutazione della rilevanza dell’illegalità
ai fini dell’annullamento dell’atto dovrà essere
comparata, infatti, secondo i recenti orientamenti
legislativi e dottrinali, con un giudizio sulla
economicità della decisione nel quadro della gestione
complessiva dell’affare, suscettibile di rendere
talora ininfluente la vecchia tradizionale violazione
della norma. Dove dietro l’indubbia bontà delle
intenzioni, se è consentito esprimere lo stesso
concetto con altre parole, si colloca inevitabilmente
una svalutazione della legalità formale necessariamente
destinata, a mio giudizio, ad una sempre minore
rilevanza. Non ha senso, infatti, ed è quindi inutile
pensare che perduri il rispetto di una norma di
azione che può essere impunemente disattesa se si
ha ragione di ritenere che sarà facile dimostrare
che era inutile o non conveniente rispettarla.
Come non preoccuparsi, allora, delle possibili conseguenze
che potrebbero seguire ad un sistema nel quale anche
con mezzi illegittimi, o almeno con mezzi sia pure
solo parzialmente illegittimi si potranno conseguire
risultati capaci di sopravvivere anche in sede giudiziaria?
E quale terzietà si può pensare che possa essere
riconosciuta ad un giudice cui è consentito pesare
la illegittimità del comportamento di una delle
parti in funzione della inutilità economica di un
formale rispetto delle norme? La valutazione dell’interesse
economico di entrambe le parti contendenti dovrebbe
spettare, credo, esclusivamente ad esse; rimettere
al giudice tale valutazione significa coinvolgerlo
nel gioco processuale ed inserirlo nella ponderazione
di interessi altrui. Significa spingerlo a giudicare
e ad agire da amministratore, con l’occhio più al
merito della scelta amministrativa che alla legalità
di essa.
L’azzeramento del rapporto a favore del titolare
di un interesse legittimo vittoriosamente azionato
ha sempre costituito e continua, credo, a costituire
un interesse ineliminabile non quando e perché un
nuovo provvedimento lesivo non potrà essere di nuovo
assunto dall’amministrazione, ma per il solo fatto
che l’atto assunto è illegittimo, e questo è di
per sé un motivo sufficiente perché esso venga annullato.
Nessuno può dire, nemmeno il giudice, che la possibile
riedizione dell’atto rende inutile l’annullamento
di quello impugnato, perché mere ipotesi provvedimentali
non possono elidere le illegittimità commesse. Considerazioni,
queste, che consentono, forse, di dubitare della
ragionevolezza di tutte quelle norme che pretendono
di dare un valore attuale a giudizi prognostici,
valorizzando l’inesistente futura legalità ipotizzata
a sfavore dell’esistente attuale illegalità.
Una alternativa accettabile e preferibile, allora,
dovrebbe essere quella di un utilizzo esclusivo
dell’economicità e dell’efficacia dell’azione amministrativa
o, meglio, del carattere non economico e non efficace
della scelta effettuata al solo fine di conseguire
l’annullamento del provvedimento impugnato. Non
dovrebbero essere, quindi, l’economicità e l’efficacia
della scelta effettuata quelle che salvano il provvedimento
da alcune ipotesi di illegittimità, ma piuttosto
l’antieconomicità e l’inefficacia della decisione
assunta ad essere considerate cause di illegittimità
di provvedimenti anche se formalmente corretti.
Nel quale modo, però, mi rendo perfettamente conto
che le innovazioni legislative alle quali mi sto
riferendo verrebbero utilizzate per fini e risultati
chiaramente opposti a quelli per i quali esse sono
state introdotte. E’ chiaro, infatti, che tali innovazioni
mirano a sacrificare, sia pure per ora solo in alcune
ipotesi espressamente previste, la legittimità (sentita
come intralcio formalistico) sull’altare del risultato,
sul presupposto di una amministrazione che pretende
di essere giudicata solo sulla base dei risultati
raggiunti. Così come è chiaro che le interpretazioni
relative alla rilevanza della economicità ed all’efficacia
dell’azione amministrativa si basano sulla inespressa
convinzione che l’intrusione del giudice amministrativo
nel merito dell’azione amministrativa, inevitabilmente
conseguente alle nuove scelte legislative, può essere
accettata in quanto serva a salvaguardare e potenziare
tale azione, mentre non lo sarebbe di certo se essa
mirasse ad introdurre un nuovo tipo di più penetrante
controllo in aggiunta a quello di pura legittimità,
secondo l’ipotesi interpretativa appena prospettata.
In tale caso, infatti, non mancherebbe di essere
invocata, giustamente, l’invasione dell’area di
riserva amministrativa.
5.- Di fronte alla generalizzata insoddisfazione
per una giustizia amministrativa incapace di costringere
direttamente l’amministrazione a tradurre la legalità
in fatti concreti ed a soddisfare concretamente
l’interesse dei ricorrenti a conseguire il bene
della vita cui essi tendono sarebbe, però, non meno
insoddisfacente arroccarsi su una difesa ostinata
dello status quo.
Mi sembra opportuno, allora, richiamare l’attenzione
sugli ostacoli che maggiormente si frappongono attraverso
gli strumenti forniti dall’attuale processo amministrativo
al conseguimento effettivo di scelte amministrative
giuste in conformità alle aspirazioni degli amministrati.
Tali difficoltà sono, a mio avviso, principalmente
due.
Premesso che il riferimento è fatto alle situazioni
giuridiche soggettive di interesse legittimo, il
primo ostacolo è costituito dalla strumentalità
della garanzia fornita dal legislatore, nel senso
che, quantomeno in tutte le circostanze nelle quali
l’amministrazione può godere di un margine anche
minimo di discrezionalità, il sistema non garantisce
al cittadino in via diretta ed immediata attraverso
l’intervento giudiziario il conseguimento del bene
della vita al quale egli aspira, ma garantisce soltanto
la correttezza del comportamento dell’amministrazione
in conformità alle regole giuridiche riguardanti
la sua condotta. Ed alla garanzia legislativa di
una utilità strumentale non può che corrispondere
un rimedio giurisdizionale che realizzi tale garanzia,
senza modificarne o trasformarne il contenuto, non
potendo la tutela giurisdizionale dare più di quanto
l’ordinamento garantiva fin dall’origine. Il titolare
della situazione di vantaggio non può ottenere per
via giudiziaria più di quello che gli era garantito
attraverso la spontanea cooperazione del debitore.
La mancanza di garanzia del risultato sostanziale,
di conseguenza, non può consentire che si ottenga
in sede giudiziaria altro che una corretta riedizione
del potere.
Il secondo ostacolo discende dal principio di separazione
dei poteri, che non consente al giudice, in sede
di esercizio di un sindacato di mera legittimità,
di sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio
del potere amministrativo e nelle valutazioni di
merito ad esso riservate se non dopo che il sistema
gli abbia attribuito una giurisdizione estesa appunto
al merito.
Perché poi questa ripartizione di poteri e la conseguente
strutturazione di garanzie giurisdizionali non si
riduca ad uno sterile gioco che non consente agli
interessati il conseguimento di quello che ormai
correntemente si chiama il bene della vita, ecco
che, una volta salvaguardate le rispettive funzioni
in sede di giudizio di legittimità, la concretezza
della garanzia pervicacemente negata viene alla
fine assicurata dal giudizio di ottemperanza, che
attribuendo al giudice anche una competenza di merito
gli consente di entrare a pieno titolo nella cittadella
amministrativa con pienezza di poteri sostitutivi.
Questo sistema, per le sue obbiettive inevitabili
lungaggini anche indipendenti dalla disorganizzazione
giudiziaria, non sembra ora più accettabile né accettato.
Ma forse esso è anche strutturalmente inidoneo,
se si considera quanto pochi risultino essere i
giudizi di ottemperanza instaurati contro amministrazioni
che pure non brillano per propensione ad adeguarsi
ai giudizi nei quali siano rimaste soccombenti.
La via prescelta per un suo superamento in nome
della effettività della giustizia amministrativa
è stato il potenziamento sia del giudizio cautelare
che della sentenza amministrativa, nei quali si
è finito con il cercare di trasferire la forza esecutiva
che precedentemente era propria del giudicato e
che per tradursi coattivamente nei fatti doveva
attendere il conseguente giudizio di ottemperanza.
Di qui un anticipato superamento degli ostacoli
frapposti dalla regola della divisione dei poteri,
con il risultato di uno straripamento giudiziario
nel settore di competenza delle amministrazioni.
Su questo contesto orientato verso una da taluni
agognata amministrazione giudiziaria, cui aspira
ovviamente molto più il potere giudiziario che non
quello amministrativo, si inserisce ora la rilevanza
attribuita ai fini del sindacato giurisdizionale
alla economicità ed alla efficacia dell’azione amministrativa,
ritenute capaci di togliere rilievo per ora almeno
a qualche tipo di illegittimità, così in sostanza
attribuendo al giudice ed alle amministrazioni la
libertà di sottrarsi al rispetto di regole pure
apparentemente mantenute in vigore, così impingendo
nel merito dell’azione amministrativa.
Ma anche se l’irruzione dell’economia e della scienza
dell’amministrazione nel campo della legalità dovesse
essere intesa soltanto come più piena verifica della
legalità dell’azione amministrativa e quindi come
più accentuato strumento di controllo sull’operato
delle amministrazioni, senza attribuire ad essa
la forza di consentire la sottovalutazione di illegittimità
procedurali meramente formali, anche in questo caso
sarebbe l’amministrazione giudiziaria a prevalere
sulla giustizia amministrativa per effetto del confluire
di valutazioni di merito amministrativo all’interno
del giudizio.
Occorre, dunque, a mio parere, preoccuparsi di conservare
un certo equilibrio fra giudici ed amministrazione,
che senza eccessivi ed inopportuni sconfinamenti
consenta però ugualmente di dare effettività alla
giustizia amministrativa.
Volendo tenere ferma, dunque, la distinzione fra
giurisdizione ed amministrazione mi sembra, per
una ragione di forma che non è priva, però, anche
di riflessi sostanziali, che, anziché orientare
il giudizio amministrativo verso il conseguimento
diretto di risultati concreti presuntivamente giusti,
coinvolgendo il giudice nella individuazione e nella
realizzazione di buone e giuste scelte amministrative,
in nome delle quali, se del caso, sacrificare talvolta
anche qualche regola di comportamento ancora vigente,
sarebbe forse più corretto ed opportuno puntare
su una più accentuata e stringente conformazione
del potere amministrativo in sede giudiziaria attraverso
una più puntigliosa regolamentazione del processo
giurisdizionale amministrativo che valga, sia pure
indirettamente, a costringere l’amministrazione
a scelte corrette ed ineludibili.
6.- Lo sforzo inventivo che il legislatore
dovrebbe fare confluire su una diversa regolamentazione
del processo amministrativo dovrebbe, a mio avviso,
tendere non a sacrificare la legittimità dell’azione
amministrativa sull’altare della sua efficacia ed
economicità, ma piuttosto a costringere ad un loro
corretto reciproco coordinamento, trattandosi di
un valore (quello della legalità) e di un obbiettivo
(quello dell’efficienza) parimenti necessari per
un utile servizio nell’interesse dei bisogni della
società.
Si dovrebbe così pensare ad un processo capace di
portare a risultati concreti e cioè ad una determinazione
provvedimentale definitiva, idonea a risolvere nei
fatti la lite che contrappone il cittadino e la
pubblica amministrazione non solo costringendo quest’ultima
ad una riedizione del potere, che potrebbe essere
ma anche non essere satisfattiva per il ricorrente
vincitore, ma offrendo in concreto alle parti la
possibilità di dare corpo nella stessa sede processuale
ad un provvedimento definitivo, ma di diretta provenienza
amministrativa, sia pure assunto sotto l’immediato
controllo giurisdizionale.
Il passaggio fondamentale di questo processo amministrativo
dovrebbe essere il conferimento ad esso della idoneità
a coprire – come si suole dire- il dedotto ed il
deducibile in modo da costringere entrambe le parti
contendenti a riversare nella sede processuale tutte
le obiezioni hinc inde prospettabili a favore
e contro il provvedimento impugnato ed a prospettare
di conseguenza in quella stessa sede il provvedimento
richiesto o quello concedibile in modo che la pronuncia
giurisdizionale, acquisite e conservate intatte
alla competenza amministrativa le ragioni attinenti
al merito della scelta amministrativa ed esaminate
e valutate tutte le ragioni attinenti alla legittimità
dell’azione amministrativa, sia posta in grado di
valutare o la legittimità del solo provvedimento
capace di definire l’affare o la radicale infondatezza
dell’opposta pretesa.
Un processo di questo genere dovrebbe, naturalmente,
essere aperto al rispetto di tutte le regole di
condotta dell’azione amministrativa ed a tutte le
forme di partecipazione che il sistema prevede anche
per il procedimento amministrativo, in primo luogo
con la partecipazione dei controinteressati ed auspicabilmente
di tutti i terzi potenzialmente interessati dall’effetto
della sentenza, non potendosi ammettere in sede
giudiziaria il sacrificio di alcuno dei requisiti
di legittimità e di partecipazione che la legge
prescrive per l’azione amministrativa.
Naturalmente non si può nemmeno immaginare che un
obbiettivo così sommariamente delineato possa formare
oggetto di valutazioni e considerazioni più specifiche
e puntuali in questa sede (per alcuni spunti interessanti
a questo proposito cfr. Taccogna, Giusto processo
amministrativo e integrazione della motivazione
dell’atto impugnato in Dir. proc. ammin.
2005, 696) . Esso è e vuole essere solo un suggerimento
formulato sottovoce, che tende a manifestare soprattutto
la convinzione che le diffuse e comprensibili aspirazioni
all’effettività della giustizia amministrativa,
salvaguardando al contempo l’efficienza dell’amministrazione
nel rispetto di un sistema che tiene ferma, almeno
in linea di massima, la separazione dei poteri e
la regola della riserva amministrativa, non può
restare affidato all’interpretazione giurisprudenziale,
anche nella sua più qualificata espressione creativa.
Senza un intervento legislativo di ampio respiro
ed ampiamente meditato, che investa contemporaneamente
il processo amministrativo e l’organizzazione burocratica
della giustizia amministrativa, emergeranno sempre
dalla tradizione del nostro sistema e da regole
vincolanti ed insuperabili a livello interpretativo
ostacoli continui, che renderanno difficili ed incoerenti
quegli interventi innovativi che legislatori e giudici
ricorrentemente propongono nella corsa verso un
accettabile coordinamento fra legalità, efficienza
e giustizia.
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|