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| n.4-2006 - © copyright |
GERMANA PANZIRONI
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| Profili problematici della
nullita’ dell’atto amministrativo
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L’art. 21 septies, rubricato “nullità
del provvedimento” recita: è nullo il provvedimento
amministrativo che manca degli elementi essenziali,
che è viziato da difetto assoluto di attribuzione,
che è stato adottato in violazione o elusione del
giudicato, nonché negli altri casi espressamente
previsti dalla legge.
L’art. 21 octies disciplina l’annullabilità del
provvedimento amministrativo.
Con la legge n. 15 del febbraio 2005, che modifica
in modo sostanziale la legge n. 241/1990 sul procedimento
amministrativo, assistiamo all’introduzione nel
sistema del diritto pubblico amministrativo di alcune
delle categorie proprie del diritto privato.
In particolare gli articoli richiamati mutuano la
disciplina dell’invalidità degli negozi giuridici
prevedendo sia la nullità che l’annullabilità del
provvedimento amministrativo.
La norma dell’art. 21 octies, primo comma, non presenta
profili di particolare problematicità, presenti,
tuttavia nella norma del secondo comma, in quanto
si limita a ribadire l’annullabilità di un atto
se viziato da violazione di legge, eccesso di potere
o incompetenza.
Le disposizioni dell’art. 21 septies, invece, meritano
qualche breve riflessione, essendo fortemente innovative
rispetto alla disciplina finora applicata.
In primo luogo conviene domandarsi se fosse necessaria
alla completezza del sistema l’introduzione della
nullità nel diritto amministrativo, quale istituto
generale.
Naturalmente il diritto amministrativo già conosceva
sporadiche e isolate ipotesi di nullità dell’atto,
tra le più note quella dell’art. 3, comma 6 del
t.u. n. 3/57, comminata per le assunzioni senza
concorso, o dell’art. 52, comma 5 del decreto legislativo
n. 165/01 per l’atto di assegnazione di mansioni
superiori al pubblico dipendente al di fuori dei
casi stabiliti, o, ancora, la nullità degli atti
emessi in regime di prorogatio ex lege n. 444/94.
Tuttavia si trattava di singole situazioni, particolarmente
lesive dell’interesse pubblico, cui l’ordinamento
reagiva con la previsione della nullità per la difficoltà
di assicurare una tutela efficace con gli ordinari
strumenti del diritto amministrativo che avrebbero
potuto non essere attivati in assenza di un diretto
interessato o legittimato a ricorrere.
La previsione dell’istituto della nullità contenuta
nell’art. 21 septies è dunque una novità di cui,
rispondendo alla domanda formulata, il nostro sistema
di diritto amministrativo, forse non sentiva il
bisogno.
Partendo dalla posizione di quell’area della dottrina
che, mossa dalla considerazione della “superiorità”
del diritto civile, si avvicina al diritto amministrativo
muovendo dalla costruzione negoziale del provvedimento,
è stata introdotta una categoria sostanzialmente
estranea alla logica ed alla struttura dell’atto
amministrativo.
L’invalidità è la generica difformità di un atto
dai suoi parametri normativi; tale difformità comporta
l’inefficacia dell’atto medesimo che può essere
originaria o sopravvenuta, quando non opera di diritto
ma necessita di un’applicazione giudiziale (nullità
e annullabilità).
La nullità è prevista quale sanzione massima nelle
ipotesi di difformità più gravi dell’atto per la
lesione di interessi cui l’ordinamento riconosce
una tutela rafforzata (art. 1418 c.c.)
Essa opera di diritto, rendendo inefficace l’atto
dall’inizio, non è soggetta a prescrizione ed è
rilevabile d’ufficio.
La configurazione dell’istituto della nullità risulta,
fuor di ogni dubbio, plasmata in funzione dei principi
e degli interessi protetti dal diritto civile, dal
diritto, cioè dei privati cittadini, i quali, in
condizione di tendenziale parità, regolano i propri
interessi tramite accordi negoziali.
Ove la libera iniziativa negoziale conduca alla
violazione di norme imperative dettate a tutela
di primari interessi pubblici, scatta la reazione,
forte, dell’ordinamento che congela l’iniziativa
privata, rendendola del tutto inefficace.
Gli atti affetti da nullità non sono in grado di
produrre alcuna modificazione della sfera giuridica
altrui.
Da quanto esposto risulta agevole riconoscere una
importante difficoltà di adattamento dell’istituto
ai principi del diritto amministrativo dove operano
presupposti che pongono le parti in posizione quantomeno
differenziata e dove, soprattutto, una delle parti,
la parte pubblica, non ha la disponibilità degli
interessi che è tenuta, per legge, a gestire, in
quanto appartenenti all’intera collettività.
Le norme di diritto pubblico sono infatti cogenti
e imperative per l’amministrazione tanto che vi
è una presunzione di legittimità del provvedimento
amministrativo che, con l’introduzione dell’istituto
della nullità è destinata a recedere in quanto concettualmente
incompatibile.
La concreta applicazione della norma da parte degli
organi giurisdizionali probabilmente risolverà o
almeno renderà più tenui le incongruenze e le asimmetrie
di un sistema “misto”, dove categorie come la causa
o l’oggetto del negozio, la cui mancanza o illiceità
comportano la massima sanzione, mal si adattano
alla struttura del potere amministrativo e delle
sue espressioni.
Dovrà essere, infatti, chiarito quali sono gli elementi
essenziali dell’atto, o meglio come quelli che tradizionalmente
sono riferiti al negozio - cioè soggetto, oggetto,
forma, causa - possano essere “riconosciuti” nel
provvedimento amministrativo, laddove i casi individuati
dalla dottrina sono, in pratica, esempi di scuola.
Non è questa la sede per approfondire le problematiche
connesse alla costruzione negoziale dell’atto amministrativo,
ma resta evidente che il forzato ingresso della
nullità del negozio nel mondo del provvedimento
amministrativo comporta incertezze e aporie sistematiche
sia sotto il profilo del diritto sostanziale, sia
sotto quello del diritto processuale, che non appare
“attrezzato” all’azione dichiarativa della nullità.
In modo del tutto incidentale, occorre evidenziare
che, nel silenzio del primo comma della norma, non
appare scontata la giurisdizione dell’AGA, a fronte
di un atto che non produce effetti ex tunc e non
è, pertanto, in grado di produrre la degradazione
a interesse legittimo dell’eventuale diritto soggettivo
sottostante. Naturalmente è più agevole affermare
la giurisdizione amministrativa laddove un atto
nullo sia lesivo di interessi pretensivi, fermo
restando i casi di giurisdizione esclusiva, ma nelle
ipotesi della giurisdizione generale di legittimità
su interessi oppositivi, la risposta presenta profili
di criticità, anche alla luce dell’orientamento
della Corte Costituzionale emerso nella sentenza
n. 204/2004.
Al di là di tali considerazioni, comunque, l’imprescrittibilità
dell’azione di nullità, la sua natura dichiarativa,
e tutti i suoi elementi mal si conciliano con la
struttura del processo amministrativo modellato
sul giudizio impugnatorio e, soprattutto, volto
alla definizione di controversie tra interessi eterogenei,
quali sono quelli considerati dal diritto amministrativo,
laddove si è sempre in presenza di un interesse
di rilievo collettivo e, di norma, non disponibile.
Delle difficoltà di applicazione è testimone la
giurisprudenza che, allo stato, si è formata sulle
norme previste dalla legge n. 15/05.
Il Tar Sardegna, sez. II, sent. N. 855/2005 parla
indifferentemente di “ nullità o inesistenza” dell’atto
e distingue i vizi del provvedimento da quelli afferenti
il procedimento di formazione, laddove questi ultimi
non darebbero luogo alla qualificazione dell’atto
medesimo in termini di nullità.
Il Tar Lombardia, Milano, sez. II, sent. N. 855/2005
ritiene estranee alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le fattispecie in cui la
procedura di occupazione d’urgenza dell’immobile
non sia stata seguita dalla procedura di espropriazione
nel termine di validità del decreto di occupazione
d’urgenza, in quanto “comportamento” della pubblica
amministrazione non collegato all’esercizio del
potere amministrativo e, quindi, per effetto delle
decisioni della Corte Costituzionale (n. 204/2004
e n. 281/2004) devolute alla giurisdizione del giudice
civile; gli atti emessi sono, infatti, da considerare
nulli per carenza dell’oggetto e non già annullabili.
Ancora sulla giurisdizione il Tar Puglia, Bari,
Sez. III, sent. N. 4581/2005 ritiene che il giudizio
amministrativo non conosce, salvo ipotesi residuali
(giudizio sull’accesso e sul silenzio) l’azione
di accertamento essendo costruito sul modello impugnatorio
teso alla demolizione dell’atto illegittimo, venendosi
a creare una lacuna che non era avvertita nel sistema
previgente dove le ipotesi di nullità erano eccezionali
o riservate alla giurisdizione ordinaria sul presupposto
che “quod nullum est nullum producit effectum”.
In conclusione può ragionevolmente affermarsi che
gli strumenti che il diritto amministrativo sostanziale
e processuale apprestano, con gli opportuni adattamenti
da cercarsi nell’alveo dei principi del diritto
pubblico, avrebbero potuto dare una risposta adeguata
all’esigenza di una tutela efficace ed effettiva,
forse non soddisfatta dalla tutela demolitoria tradizionale.
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