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| n. 4-2006 - © copyright |
LUIGI D'OTTAVI
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| Appalti pubblici di forniture
e somministrazioni nel "Codice dei contratti pubblici"*
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1. Nozione di pubbliche forniture
- 1.2. elementi accessori - 1.3. nozione civilistica
- 1.4. nozione comunitaria - 1.5. definizione nel
Codice - 2. tipologie di fornitura - 2.1. settori
ordinari e speciali - 2.2. distinzione con le altre
categorie di appalto - 2.3. appalti di rilievo comunitario
e sottosoglia - 3. requisiti di qualificazione (cenni)
- 4. la progettazione (cenni) - 5. le esclusioni
codificate (cenni) - 5.1. il meccanismo di esenzione
ex art. 30 Dir. 17/04/CE - 6. Conclusione.
1. Nozione di pubbliche forniture
La definizione di fornitura secondo l'articolato
normativo[1] di recepimento delle direttive appalti
(art. 1 17/04/CE e art. 1 18/04/CE) è la seguente:
art. 3 comma 9: "Appalti pubblici diversi da
quelli di lavori, aventi per oggetto l'acquisto,
la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto,
di prodotti".
Come noto, si tratta di una nozione residuale, data
la principalità e, per certi versi, centralità,
conferita dal legislatore alla materia dei lavori.
Storicamente e fino all'emanazione delle nuove direttive,
gli appalti di forniture contemplati dalla direttiva
93/36/CE per i settori ordinari e dalla direttiva
93/38/CE per i settori speciali, sono stati recepiti
nel nostro ordinamento e sottoposti a regole diversificate
salvo il rinvio ai principi comuni in materia di
appalti di lavori. Oggi, alla luce delle nuove direttive
comunitarie di coordinamento delle tre categorie,
le pubbliche forniture sono state ricondotte nell'alveo
di una comune trattazione, fatte salve le opportune
differenziazioni.
La ratio di tale diversità di trattamento
è presto individuata: la fornitura consiste essenzialmente
nell'acquisto di un prodotto finito, rientrante
nella categoria dei beni mobili, per definizione
destinato, senza apparente intermediazione e quindi
in modo immediato, a soddisfare il bisogno delle
stazioni appaltanti, prescindendo quindi dall' apporto
di quell' opus ulteriore che contraddistingue
i lavori o i servizi.
1.2. Elementi accessori
Naturalmente il legislatore attento è consapevole
che ogni categorizzazione scientifica può implicare
limiti e pericoli rispetto al contesto empirico
in cui è destinata a calarsi[2]; nel caso della
nozione di forniture tale assioma è particolarmente
evidente ove si consideri che - complice l'interpretazione
giurisprudenziale e i processi di consultazione
degli operatori – la normativa immediatamente dopo
la scarna definizione puntualizza che: "un appalto
pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti
e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera
e di installazione è considerato un appalto pubblico
di forniture”[3].
Questa precisazione potrebbe apparire vuota di significato
se non si avesse contezza del dibattito interpretativo,
con ampi echi giurisprudenziali, che ha contribuito
alla creazione della categoria monstre dell'appalto
misto, quella particolare tipologia che, come noto,
contempla elementi di almeno due attività della
classica tripartizione[4]; potrebbe invero apparire
anche una mera superfetazione ove non si avesse
piena consapevolezza della realtà di alcune forniture
industriali dove il prodotto finito, per poter essere
realmente utilizzato dall'amministrazione acquirente,
richiede talune attività accessorie, come la c.d.
posa in opera ovvero la installazione, categorie
che costituiscono un Giano bifronte[5].
Si tratta, nel primo caso di lavori (rectius
lavorazioni) o, nel secondo caso, di servizi di
modesta entità (rispetto, beninteso, al valore della
fornitura) che consentono all'operatore economico
una piena fruibilità del bene ed una sua introduzione
nel contesto dove è destinato ad essere utilizzato:
si pensi, per fare qualche esempio pratico, alla
posa in opera di un deviatoio lungo la rete ferroviaria
ovvero all'attrezzaggio di un automezzo adibito
a particolari utilizzi civili, alla messa in servizio
di mezzi militari, fino alla interazione di un prodotto
informatico con altri componenti. Queste categorie
di appalti costituiscono aspetti accessori in quanto
non riguardano tutte le forniture ovvero possono
essere svolti autonomamente dal soggetto pubblico
acquirente, se dotato del necessario savoir faire[6].
1.3. Nozione civilistica
Alla luce di tali esemplificazioni, utili a
comprendere l'estrema varietà del concetto di fornitura,
pare utile, per completare l'inquadramento dell'istituto,
richiamare l' insegnamento di un'autorevole dottrina
(Messineo) cogliendo alcuni tratti distintivi rispetto
alle tradizionali categorie civilistiche su cui,
come è noto, trae origine la tradizionale disciplina
dei contratti pubblici. L'autorevole maestro, interrogandosi
sulla mancanza di una definizione della fornitura
nel libro dedicato ai contratti[7] assimilava tale
contratto alla compravendita e alla somministrazione,
piuttosto che all'appalto in senso stretto, distinguendo
però l'istituto dal contratto naturale di scambio
per la presenza di una certa organicità: in altri
termini - ed è questo il carattere peculiare - la
prestazione del fornitore deve sempre rispondere
esattamente al fabbisogno della parte committente
nel cui favore la fornitura è effettuata mentre
la vendita presenta, come noto, diverse configurazioni.
In riferimento alla somministrazione si osservava
la particolarità che l'adempimento della fornitura
avviene, di regola, in un unica soluzione[8]. Per
completezza va anche richiamata la nozione di "ordinaria
produzione", ripresa dalla normativa tributaria,
utile e perimetrare una nozione di vendita assimilabile
alla fornitura[9].
1.4. Nozione comunitaria
Fatta questa utile precisazione è stato peraltro
autorevolmente osservato[10] che la fornitura comunitaria
presenta una connotazione più ampia rispetto alla
nozione conosciuta tradizionalmente nel nostro ordinamento:
infatti, accanto al tradizionale modulo della compravendita
(acquisto), si affiancano oggi altre tipologie di
approvvigionamento quali la locazione finanziaria
e la locazione o il riscatto (con o senza opzione
per l'acquisto), oggi assai utilizzate nella prassi
commerciale. Peraltro anche la c.d. somministrazione,
se richiesta da enti aggiudicatori, può rientrare
nel novero delle pubbliche forniture.
1.5. Definizione di fornitura nel Codice dei
Contratti Pubblici (CCP)
Avuto riguardo a tale evidenze, e volendo quindi
individuare un dato comune nel concetto di fornitura,
può quindi osservarsi, richiamando altra dottrina,
che tale tipologia mal si presta ad essere ricondotta
nel tradizionale istituto dell'appalto di matrice
civilistica, essendo piuttosto assimilabile ad una
vendita, secondo il noto schema sinallagmatico del
do ut das. In altri termini, la tradizionale
riconduzione nel novero dello schema dell'appalto
di forniture rispetto alla compravendita è giustificata
solamente dal punto di vista soggettivo (rapporto
committente - prestatore), e non da quello propriamente
oggettivo: si deve quindi ritenere che il legislatore
abbia adottato una individuazione “orizzontale
in relazione alle rilevanti dimensioni sul piano
economico delle forniture che interessano le amministrazioni
pubbliche proprio per sussumere alcuni schemi di
acquisto nel novero degli "appalti pubblici". Del
tutto correttamente, quindi, il Codice pone quindi
l'accento sulla nozione civilistica di contratto
pubblico rispetto a quella tradizionale, e ormai
in parte superata dai nuovi schemi commerciali,
del contratto di appalto stricto sensu considerato”
[11].
2. Tipologie di fornitura
In riferimento alle tipologie di fornitura alternative
all'acquisto individuate dal legislatore comunitario,
e rispetto alla precedente forma di recepimento
ad opera del legislatore nazionale (D.lgs. 358/92
per i settori ordinari e del D.lgs. 158/95 per i
settori speciali) si nota una significativa novità:
mentre in sede di recepimento italiano delle abrogate
direttive era stato contestualizzato il leasing
(senza specificare se finanziario o operativo),
lo schema di Codice dei Contratti Pubblici risulta
oggi perfettamente aderente alla versione italiana
delle direttive di coordinamento che correttamente
indicano sia la "locazione finanziaria" che la locazione
a riscatto come modalità di espletamento della fornitura.
La novità non è certamente secondaria, anche in
riferimento al complesso tema dell'avvalimento dei
requisiti finanziari ad opera del fornitore ovvero
alle ipotesi di contratti esclusi dalla disciplina
delle procedure di evidenza pubblica, e meriterebbe
una separata trattazione.
2.1. Settori ordinari e speciali
Come noto, tradizionalmente, la distinzione
tra settori ordinari e speciali è stata oggetto
di ampi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali
in ordine alla corretta individuazione delle prestazioni
(in questo caso forniture) che i soggetti "speciali"
acquistano per le loro attività istituzionali. In
tale contesto si richiama soprattutto la particolarità
del precedente recepimento che aveva portato all'elencazione
di distinte categorie di lavorazioni comunque ordinarie
(cfr. D.P.C.M. n. 517/97) ovvero la previsione del
comma 6 dell' art. 8 del D.lgs. 158/95 relativamente
ai servizi di progettazione integrata con lavori
speciali.
In questo contesto, ed in un'ottica evolutiva, appare
senz'altro lodevole l’attuale scelta del legislatore
nazionale di invididuare, nello schema di decreto
legislativo di recepimento, un plesso comune di
principi fondanti nonchè di fattispecie di esclusioni
(più avanti vedremo quelle riguardanti le forniture)
lasciando invece impregiudicate le differenze di
trattamento, elencate nelle direttive, proprie dei
singoli settori; della complessa operazione appena
descritta si occupa l'art. 206 (norme applicabili
ai settori speciali) che, va evidenziato, facultizza
comunque i soggetti aggiudicatori dei settori ex
esclusi all'applicazione, se ritenuto opportuno,
delle procedure ordinarie nonchè dei principi non
ritenuti cogenti per entrambi le tipologie di attività.
In tale contesto, un elemento di assoluto rilievo,
è costituito dalla generalizzazione del principio
finalistico della "principalità", introdotto dall'art.
214 che si occupa degli appalti che, contestualmente,
abbracciano più settori (ossia appalti ordinari,
speciali o, tertium genus liberalizzati).
Il disegno di legge adotta un approccio di tipo
conservativo, perfettamente aderente alle direttive
comunitarie, statuendo che nel caso di appalti complessi
(ossia integranti più tipologie nel senso dianzi
descritto) i settori sono attratti: nell'ambito
ordinario se ordinari e speciali, nell'ambito speciale
se speciali e liberalizzati.
2.2. Distinzione tra pubbliche forniture e altre
categorie di appalto
Come accennato, in passato si sono registrati
ampi dibattiti anche sull'applicazione del corretto
criterio discretivo tra forniture da un lato e lavori
dall'altro[12]. Sul tema l' Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici è intervenuta con distinti atti[13]
per ribadire, in piena aderenza alla Legge n. 109/94
(giusta l'ampia formulazione dell'art. 1 della legge
quadro) come talune categorie di fornitura fossero,
di fatto, da ricondurre nella più estesa nozione
di lavori; ciò anche in conformità alle categorie
di opere generali e speciali del D.P.R. n. 34/2000
attuativo dell'istituto della qualificazione degli
operatori economici.
Del pari, è altrettanto noto come su parere motivato
della Commissione europea del 15 ottobre 2003 il
legislatore italiano sia dovuto intervenire a modificare
taluni profili di incompatibilità della L. 166/02,
tra cui la disciplina dei contratti misti che nel
diritto previgente indicava solamente il criterio
del valore economico come elemento di discrimine
nella tradizionale ripartizione delle categorie
di appalti di lavori servizi e forniture: dopo la
contestazione comunitaria è infatti intervenuto
l'art. 24 della Legge n. 62/05 che detta un criterio
interpretativo fondante, in linea con le sopravvenute
direttive comunitarie di coordinamento, al fine
di acclarare quale sia l'oggetto principale del
contratto.
L'attuale versione del Codice riprende quindi tali
indicazioni statuendo che "l'oggetto principale
del contratto è costituito dai lavori, e conseguentemente
un contratto pubblico è considerato appalto pubblico
di lavori o concessione di lavori pubblici se l'importo
dei lavori assume rilievo superiore al 50%, salvo
che, secondo le caratteristiche dell'appalto, i
lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto
ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto
principale del contratto".
Viene quindi recepita espressamente anche la categoria
della prevalenza di tipo logico economico rispetto
a quella del mero valore del contratto pubblico
pur con una dovuta precisazione. In tale contesto
la relazione illustrativa dell'articolato, sul presupposto
che "nella consapevolezza che il criterio qualitativo,
secondo cui l'appalto misto si qualifica come contratto
di lavori servizi e forniture a seconda di quale
sia l'oggetto del contratto ed a prescindere dal
valore economico (criterio quantitativo), può essere
fonte di incertezze interpretative" accoglie
la soluzione già recepita nella legge comunitaria
per il 2004: infatti, "secondo tale soluzione,
il criterio quantitativo assurge a criterio esegetico
per determinare quale sia la prestazione principale
e quella accessoria, nel senso che, di regola, è
principale la prestazione il cui valore supera il
50% del prezzo complessivo, fermo restando il criterio
qualitativo quanto una delle prestazioni sia meramente
accessoria rispetto alle altre".
Tale approccio costruttivo al problema classificatorio
dei contratti misti dovrebbe rappresentare la soluzione
migliore per sopire i passati dibattiti interpretativi
e i contrasti tra legislatore nazionale e comunitario,
anche considerando la regola espressamente prevista
dall'ultimo cpv. dell'art. 14 la quale prevede che
"l'affidamento di un contratto misto secondo
il presente articolo non deve avere come conseguenza
di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti
norme comunitarie relative all'aggiudicazione di
lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono
l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare
o distorcere la concorrenza".
Va da sè che la stazione appaltante, sul presupposto
dell'evidenza accessoria, è tenuta a motivare ove
ritenga di discostarsi dal criterio economico per
accedere a quello c.d. di residualità funzionale[14].
Peraltro, in chiave generale, va osservato che l'estensione
voluta dal legislatore nazionale sulle competenze
dell'Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici
(oggi, forse, Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici) in riferimento anche alle forniture e
ai servizi costituisce inevitabilmente un fattore
dirimente su qualsiasi controversia interpretativa
sul tema. In altri termini, una volta estesa la
regolamentazione in materia di vigilanza, richiesta
di chiarimenti, e qualificazione anche agli appalti
di forniture pubbliche (come previsto, rispettivamente,
agli art. 5, 6 e art. 41 del Codice) il criterio
discretivo proprio degli appalti misti non dovrebbe
conoscere più interpretazioni (almeno di tipo capzioso)
sulla corretta valenza del requisito dell'accessorietà
della tipologia prevalente.
2.3. Appalti di rilievo comunitario e sotto soglia
Venendo alla distinzione tra appalti di rilievo
comunitario e sotto soglia appare opportuno in primo
luogo identificare le diverse soglie che vengono
in rilievo in ragione che si tratti di forniture
ordinarie o forniture speciali, rispettivamente
pari a 137.000 euro (art. 28 del Codice) e 422.000
(art. 215 del Codice), fatti salvi i soggetti indicati
nell'all. IV dello schema di articolato (c.d. autorità
governative centrali).
Ciò premesso, ed in riferimento alla specifica disciplina
del c.d. sotto soglia, è ormai principio noto che
entrambe le direttive codificano il principio per
cui le stazioni appaltanti debbono obbligatoriamente
applicare i principi del Trattato relativi alla
par condicio dei concorrenti (divieto di non discriminazione
e parità di trattamento, alla trasparenza, proporzionalità
e alle principali libertà di circolazione dei beni
nel mercato unico).
In questa sede vale solo evidenziare che, del tutto
correttamente, l'art. 2 dell'articolato ha introdotto
ulteriori principi che si inseriscono nel plesso
della normazione sul buon andamento della pubblica
amministrazione contemplata sia dall' art. 97 della
Cost. che dalla L. 241/90, vale a dire economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, e che riguardano
tutte le tipologie di forniture, sopra e sotto soglia,
ordinarie e speciali e finanche escluse (secondo
la particolare norma dell'art. 27).
A parte tali rilievi, in riferimento alle forniture
ordinarie va evidenziato (come si desume dalla relazione
introduttiva al Codice) che il legislatore delegato,
prendendo atto che la soglia comunitaria è piuttosto
bassa e che gli enti aggiudicatori, soprattutto
nel campo degli acquisti di prodotti finiti, si
avvalgono della centrale di committenza Consip,
ha ritenuto di: a) fissare un regime di pubblicità
semplificato e adeguato al principio di proporzionalità
(id est idoneità a raggiungere i potenziali
concorrenti), b) fissare termini ridotti rispetto
alle procedure sopra soglia, c) consentire comunque
l'acquisto di beni in economia fino alla soglia
comunitaria e, da ultimo, d) prevedere un sistema
semplificato di qualificazione.
In riferimento alle c.d. forniture speciali sotto
soglia va invece osservato che si è ritenuto di
imporre ai soggetti pubblici, l'applicazione delle
norme sopra soglia e ai soggetti privati il rispetto
delle norme sul Trattato comunitario oltre i consueti
parametri civilistici. La relazione introduttiva
motiva tale scelta sul presupposto che non avrebbe
senso introdurre una disciplina più rigida nel sotto
soglia (ad esempio imponendo il rispetto del DPR
n. 573/94 sulle forniture) per i soggetti pubblici
o richiamare solamente le previsioni del codice
civile per i soggetti privati.
Sul punto può convenirsi, ad una prima disamina
ed in attesa di un assestamento nonchè del regime
di attuazione della previsione, che anche tale impostazione
confermi la ricerca di certezza del diritto che
il legislatore nazionale tenta di perseguire.
3 Requisiti di qualificazione (cenni)
Per quanto attiene i requisiti di qualificazione
l'articolato del codice, conformemente alle direttive,
recepisce il principio secondo cui un raggruppamento
di operatori economici può fare assegnamento sulle
capacità dei partecipanti al raggruppamento medesimo
o di altri soggetti; in quest'ultimo caso (c.d.
avvalimento) sarà però necessario provare alla stazione
appaltante che, per l'esecuzione dell'appalto, il
raggruppamento disporrà delle risorse necessarie,
ossia l'effettiva disponibilità delle forniture
di cui si avvale. Rispetto alle scarne previsioni
comunitarie il legislatore nazionale ha correttamente
ritenuto di introdurre, all'art. 49 dell'articolato,
alcune puntuali previsioni riguardanti la dimostrazione
dei requisiti per evitare fenomeni di turbativa
delle gare d'appalto.
In tale ottica una precisazione attiene il riferimento
alle forniture proprie dei settori speciali per
i quali il legislatore, tenendo conto della complessità
relativa a talune prestazioni (si pensi alla posa
in opera di impiantistica ferroviaria), ha ritenuto
di prevedere la possibilità di introdurre requisiti
ulteriori, a richiesta delle stazioni appaltanti,
rispetto a quelli ordinari contemplati dal codice
(cfr. art. 214 comma 3 e relativa relazione illustrativa).
4. Progettazione (cenni)
Altra novità interessante del codice è la norma
dell'art. 94 che prevede espressamente l'estensione
dei livelli di progettazione individuati per i lavori
pubblici anche alle forniture, demandando al regolamento
previsto dall'art. 3 una concreta attuazione di
tale previsione.
5. Le esclusioni codificate (Cenni)
E' opportuno un breve cenno a due delle c.d. esclusioni
previste dall'articolato normativo del Codice operanti
nell'ambito delle forniture.
- Esclusioni riguardanti il materiale bellico
e la sicurezza nazionale (artt. 16 e 17)
Le esclusioni previste dagli artt. 16 e 17 del
Codice afferiscono, pur sotto diversi profili, agli
appalti propri nel settore della Difesa; più precisamente
si tratta di tipologie di contratti pubblici escluse
totalmente o parzialmente dalla disciplina degli
appalti perchè riguardanti la particolare materia
della sicurezza nazionale.
Le disposizioni mirano chiaramente a tutelare gli
interessi essenziali della sicurezza dello Stato:
si tratta di tutte quelle attività che riguardano
la protezione dei singoli Stati membri dove il diritto
comunitario trova naturamente dei limiti di applicazione
in forza della prevalenza, su questi temi, della
sovranità territoriale delle singole nazioni.
- Contratti relativi a particolari settori liberalizzati
(artt. 22, 23, 24, 25)
Gli articoli 22, 23, 24 e 25 prendono atto della
liberalizzazione avvenuta in particolari contesti
prevedendo l'esclusione dall'applicazione del Codice
dei settori interessati (telecomunicazioni, autotrasporto,
rivendita o locazione a terzi e acquisto di acqua,
fornitura di energia e combustibili destinati alla
produzione di energia) e, quindi, per quanto specificamente
interessa delle relative forniture.
- Affidamenti senza pubblicazione del bando
Pur non riguardando la particolare categoria
delle esclusioni, va evidenziato che il Codice riproduce
le medesime previsioni che consentono affidamenti
diretti, senza pubblicazione del bando di gara,
e che riguardavano sia le forniture speciali che
ordinarie: si tratta, con le dovute distinzioni
delle regole relative alle c.d. forniture complementari
ovvero alle particolarità tecniche e artistiche
che rendono superfluo, previa adeguata motivazione,
il confronto concorrenziale (cfr. art. 57).
5.1. Il meccanismo di esenzione ex art. 30 Dir.
17/04/CE
Nell’ambito delle forniture, ma con rilevanza
generale, mette conto evidenziare la disposizione
contemplata dall'art. 30 della Direttiva 17/04/CE
e recepita nel Codice all'art. 219 che, per la prima
volta, introduce una procedura generalizzata di
esenzione dalle procedure di evidenza pubblica per
tutte le attività di pubblica utilità che siano
esposte alla concorrenza[15].
Si tratta di una procedura generalizzata: come anticipato
il criterio è stato infatti ripreso da specifiche
disposizioni riguardanti singoli ambiti[16]; successivamente,
in sede di redazione delle nuove direttive si è
quindi deciso di procedere all'estensione generalizzata
di tale procedura. Il progetto di Codice recepisce
pedissequamente l'acquis comunitaire.
E' importante notare che la ratio specifica
di tale previsione appare costituita dal due specifiche
esigenze: da un lato quella di assicurare la certezza
del diritto agli enti interessati, dall'altra quella
di provvedere ad una rapida applicazione uniforme
del diritto comunitario di settore in tutti e 25
gli Stati Membri[17].
Del pari, merita attenta considerazione la circostanza
che il legislatore comunitario si preoccupi di evidenziare
come tale procedura di esenzione si debba basare
su criteri oggettivi (id est criteri tendenzialmente
uniformi e non su apprezzamenti soggettivi) tra
cui gli indici presuntivi dell'attuazione della
legislazione (comunitaria) di settore nonché la
reale apertura alla concorrenza.
Fin dall'inizio dell'entrata in vigore di tale disposizione[18]
gli interpreti si sono interrogati sulla portata
applicativa della disposizione in commento, considerato
che in taluni settori di attività dei settori di
pubblica utilità contemplati dalla direttiva non
solo erano state recepite le direttive di settore
sulla liberalizzazione ma in molti Stati membri
l'attuazione delle stesse aveva già di fatto aperto
alla concorrenza di operatori privati, accanto agli
storici operatori pubblici nel frattempo parzialmente
o totalmente privatizzati, il mercato di riferimento,
da considerarsi quindi direttamente contendibile[19].
La circostanza che occorresse però perimetrare con
sufficiente previsione quale degli effettivi ambiti
fosse considerato ormai liberalizzato ha di fatto
posticipato le notificazioni alla Commissione al
recepimento dell'intera direttiva; questo anche
perché se da un lato la procedura sembra comunque
riferirsi agli ambiti nazionali (o subnazionali)
di operatività, dall'altra occorresse considerare
gli effetti transnazionali di tali decisioni.
Tanto per esemplificare gli effetti operativi dell'istituto
ci si è infatti chiesti se, in alcuni settori (si
pensi alla fornitura di energia elettrica ovvero
al trasporto ferroviario), una volta individuati
i distinti ambiti di operatività, occorresse comunque
attendere l'apertura anche in altri mercati per
rendere applicabile il principio di uniformità applicativa
voluto dal legislatore comunitario.
E così nel settore energetico ci si è ad esempio
domandati se l'attività di costruzione delle centrali
elettriche (appalti di lavori in senso stretto)
potesse considerarsi aperta alla concorrenza come
riflesso della liberalizzazione del settore, ed
anche in specifico riferimento ad ambiti transnazionali
(si pensi all'operatore del settore considerato
liberalizzato nel Paese membro di residenza che
volesse prescindere dalle procedure di evidenza
pubblica anche in un altro Stato membro; o ancora
alle imprese di trasporto ferroviario di merci ed
alle conseguenti forniture di materiale rotabile
per le imprese ferroviarie).
In estrema sintesi, e con svolta epocale, si potrebbe
osservare che l'esigenza di controllo della spesa
pubblica, da un lato, e di promozione della concorrenza,
dall'altro (le quali rappresentano per inciso -
le linee guida della legislazione nazionale sugli
appalti), si spostano dall'osservanza pedissequa
- e sanzionabile - di procedure di evidenza pubblica
alla regolazione antitrust di settore, più dinamica
e attenta alle logiche di mercato in cui, ai sensi
dell'art. 295 del Trattato, si muovono soggetti
pubblici e privati.
In altri termini per i settori liberalizzati si
passa da un controllo formale per atti (procedure
di gara) ad un controllo di merito (regolazione
antitrust e vigilanza di settore) sulla gestione
nella realizzazione di beni e servizi pubblici:
l'indicatore di liberalizzazione, relativamente
all'apertura dei mercati di riferimento, è quindi
rappresentato dalle direttive di settore che permettono,
attraverso la procedura citata, di asseverare l'apertura
del mercato.
Si tratta di una disposizione molto importante per
la quale appare opportuno mitigare i possibili rischi
nei singoli Stati membri precisando, fin da subito,
i contorni del mercato geografico (locale, regionale,
ecc.), avuto riguardo all’applicazione del principio
di reciprocità degli altri Stati membri; questo
anche per evitare un possibile “cherry picking”
in alcuni Stati ad opera di imprese operanti in
altri mercati domestici talvolta non pienamente
contendibili.
Un corretto approccio costituisce altresì un’opportunità
per le imprese pubbliche, chiamate a confrontarsi
alla pari delle omologhe realtà presenti negli altri
Stati membri. Se, viceversa, all’interno del mercato
comune il regulatory framework si appalesasse
variegato, ad esempio applicando in modo non uniforme
le procedure di evidenza pubblica all’interno del
mercato unico, si rischierebbe di avere un settore
degli appalti non omotachico, in quanto ancorato
a diverse velocità derivanti dai diversi regimi
di regolazione.
Da ultimo, se correttamente promossa dal legislatore/regolatore,
si tratta di un’opportunità per gli stessi concorrenti
alle gare di appalto che potranno sviluppare sinergie
con gli operatori dei settori liberalizzati, ferma
restando l’applicazione delle regole di evidenza
pubblica negli ambiti non sottratti ai monopoli
naturali dei sistemi a rete.
In tale ottica assumono un aspetto centrale nell’opera
di enforcement della legislazione sia le autorità
di settore che la nuova Autorità di Vigilanza per
gli appalti, chiamate entrambe ad una funzione di
garanzia e supporto dei mercati (grandi imprese
e PMI). Sotto tale profilo una possibile indicazione,
al fine di migliorare la concorrenza nel settore
degli appalti può essere la via della concertazione
con gli stakeholders interessati evidenziata
anche nel parere del Consiglio di Stato sul Codice
degli appalti secondo cui: “il rapporto tra consultazione
e qualità della regolazione è sottolineato anche,
a livello comunitario, dal Protocollo n. 7 al Trattato
di Amsterdam, in quanto una regolamentazione negoziata
e concordata ha maggiori probabilità di essere accettata
e quindi applicata”[20].
6. Conclusione: centralità delle forniture nel
Mercato Unico
Volendo concludere giova evidenziare che le
forniture costituiscono, rispetto ai lavori, un
ambito di estremo interesse per le indicazioni comunitarie
in tema di concorrenza. Solo in Italia infatti se
il PIL percentuale di tutti gli appalti incide per
il 12%, il mercato aggregato di servizi, forniture
e somministrazioni ammonta a circa il 5% del totale.
In tale ottica occorre ricordare, come già osservato[21],
che il settore delle forniture e delle somministrazioni
è l'unico che storicamente è sempre stato caratterizzato
da una notevolissima presenza di produttori stranieri,
nonostante alcune resistenze, in taluni ambiti,
dei c.d. campioni nazionali. In tale contesto, non
può che apprezzarsi l'effetto dei processi produttivi
globalizzati per i quali l' Unione Europea, nonostante
alcune resistenze, si è sempre dimostrata radicale
nella direzione di un mercato equamente contendibile,
o, in altri termini, verso la ricerca di una "concorrenza
sostenibile".
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* Il presente contributo costituisce
una rielaborazione dell'intervento tenuto al Convegno
organizzato da Economist Conferences a Roma presso
l' Unioncamere il 20 e 21 marzo 2006.
[1] Gli articoli citati nel testo si riferiscono
allo schema di decreto legislativo approvato in
via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 23
marzo 2006.
[2] Il limite e il pericolo delle classificazioni
trascende l’ambito giuridico ed è noto fin dall’evoluzionismo
darwiniano: a titolo esemplificativo si rammenta
il curioso dibattito ottocentesco tra scienziati,
durato molti anni, riguardo la classificazione dell’
ornitorinco nelle tradizionali categorie scientifiche
(mammiferi, ovipari). Questo animale infatti allatta
i piccoli, ma nondimeno fa le uova, ha un becco
come quello di un'anatra, ma non è un volatile ecc..
Alla fine si stabilì, introducendo una nuova categoria
e superando quindi i rigidi schemi classificatori,
che l'ornitorinco appartiene alla classe dei mammiferi
e alla sottoclasse dei monotremi, per la precisione
gli "ornitorinchidi". Cfr. U. ECO, Kant e l’ornitorinco,
Bompiani, 1997).
[3] Nel complesso si tratta quindi di una definizione
più ampia, ripresa dalle precedenti direttive degli
anni '90, e che era del tutto assente nelle direttive
originarie degli anni '70.
[4] Vedi meglio infra al par. 2.2.. Per una
completa ricostruzione cfr. R. GAROFOLI M.A. SANDULLI,
Il nuovo diritto degli appalti pubblici,
Giuffrè 2005 p. 35 ss..
[5] Volendo richiamare una distinzione evidenziata
dalla dottrina (R. GAROFOLI M.A. SANDULLI cit.,
p. 38) tra la posa e l'installazione la prima sembrerebbe
riconducibile ai beni destinati ad essere collocati
stabilimente in un immobile mentre la seconda attiene
alla collocazione o al montaggio di apparecchi non
aventi di per sè e in via assoluta diretta connessione
con beni immobili.
[6] La legittimazione di presidi di know how
interno alle amministrazioni pubbliche è rappresentata
dal principio comunitario della c.d. libertà di
autoproduzione da parte dei soggetti pubblici (cfr.
F. PATRONI GRIFFI, Le nozioni comunitarie di
amministrazione: organismo di diritto pubblico,
impresa pubblica, società in house, SU http://www.astrid-online.it/Outsourcin/Patroni-Griffi_Le-nozioni-comunitari.pdf
), soprattutto ove le forniture contengano una expertise
particolarmente sensibile. Il c.d. in house providing,
soprattutto nei settori speciali, costituisce una
derivata di tale fenomeno e nella nuova versione
del Codice sembrerebbe essere rafforzato.
Per una disamina dell’istituto cfr. R. MANGANI,
Guida pratica agli appalti pubblici di lavori,
Sole 24 Ore, 2005..
[7] Lacuna poi colmata, solo parzialmente e per
altri fini, dalla L. 192/98 sulla subfornitura,
[8] In un senso analogo anche la giurisprudenza
amministrativa (cfr. Cons. Stato VI, 342/90) secondo
cui: "per forniture pubbliche devono intendersi
quei contratti variamente denominati, che servono
a rifornire l'amministrazione di cose mobili secondo
suoi particolari e ricorrenti bisogni, anche in
rapporto alle modalità di adattamento e di messa
in opera, sia che riguardino cose già esistenti,
sia che riguardino cose da costruire dello stesso
fornitore; in difetto dei caratteri di continuità
e periodicità (che differenziano il contratto di
fornitura da quello di appalto, avvicinandolo, invece
a quello di somministrazione), nonchè di commisurazione
al fabbisogno, l'espressione può sottendere, anzichè
una fattispecie riconducibile alla somministrazione,
una fattispecie, riconducibile, a seconda dei casi,
alla compravendita o all'appalto di opere".
[9]Stabilisce l' art. comma 5, L. 771/41 che "qualunque
sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati
nella lavorazione, si considerano vendite a fini
tributari i contratti con i quali una ditta si obbliga
di cose che costituiscono oggetto della sua ordinaria
produzione". Cfr. R. GAROFOLI M.A. SANDULLI
cit. p. 38 in nota.
[10] A. NOBILE, Gli appalti pubblici nei settori
speciali, I.P.Z.S. 2001, p. 8
[11] REALFONZO GALTIERI DEL CASTILLO, Appalti pubblici
di forniture, Sole 24 ore, 2 ed., 2004, p 58 e ss..
[12] In ambito giurisprudenziale si vedano in particolare,
TAR Friuli Venezia Giulia 857/96 secondo cui "il
giudizio di prevalenza del costo tra il materiale
e l'installazione costituisce un criterio residuale,
che soccorre qualora la qualificazione dell'opera
sia dubbia" e TAR Veneto n. 233/98 sulla qualificazione
della manutenzione ordinaria delle aree a verde
come servizio e non come lavoro.
[13] Cfr. Atto di regolazione del 31 gennaio 2001
n. 5, determinazioni del 22 maggio 2001 n. 12 e
13 marzo 03 n. 7 nonchè 10 dicembre 2003 n. 22 tutte
richiamate da REALFONZO GALTIERI DEL CASTILLO, cit.,
p. 58 e ss.
[14] REALFONZO GALTIERI DEL CASTILLO, op. cit.,
precisa trattarsi “di una subvalenza funzionale
della componente più consistente sul piano economico").
[15] In questi termini si esprimono i considerando
introduttivi n. 40 e 41 della direttiva:
"(40) La presente direttiva non dovrebbe essere
applicata agli appalti destinati a permettere la
prestazione di una delle attività di cui agli articoli
da 3 a 7 della presente direttiva, né ai concorsi
di progettazione organizzati per esercitare tali
attività se, nello Stato membro in cui tale attività
è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza
su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno
introdurre una procedura, applicabile a tutti i
settori di cui alla presente direttiva, che permetta
di prendere in considerazione gli effetti di una
apertura alla concorrenza attuale o futura. Tale
procedura dovrebbe offrire certezza del diritto
agli enti interessati e un adeguato procedimento
di formazione delle decisioni, assicurando in tempi
brevi un'applicazione uniforme del diritto comunitario
in materia.
(41) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe
essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo
conto delle caratteristiche specifiche del settore
interessato. L'attuazione e l'applicazione della
pertinente legislazione comunitaria, che apre l'accesso
a un determinato settore o parte di esso, saranno
ritenute motivi sufficienti per presumere che vi
sia libero accesso al mercato in questione. Tale
legislazione pertinente dovrebbe essere specificata
in un allegato che la Commissione potrà aggiornare.
Nel farlo, la Commissione terrà conto in particolare
della possibile adozione di misure che comportino
una reale apertura alla concorrenza di settori diversi
da quelli per i quali una legislazione è già menzionata
nell'allegato XI, ad esempio quella per il settore
dei trasporti ferroviari. Se dall'attuazione della
pertinente legislazione comunitaria non consegue
il libero accesso a un determinato mercato, occorre
dimostrare che tale accesso è libero di fatto e
di diritto. A tal fine l'applicazione da parte di
uno Stato membro di una direttiva, quale la direttiva
94/22/CE che liberalizza un determinato settore,
a un altro settore come quello del carbone, è una
circostanza di cui tenere conto ai fini dell'articolo
30.".
[16] Si veda la precedente direttiva 93/38/CEE che
già contemplava una distinzione tra settori relativi
alla coltivazione degli idrocarburi ovvero i riferimenti
al settore delle telecomunicazioni.
[17] Questi principi possono anche essere considerati
un vero corollario della direttiva: infatti, accanto
alle esigenze di semplificazione e modernizzazione,
non v'è dubbio che in un contesto comunitario allargato
il legislatore comunitario voglia anche perseguire
obiettivi di certezza dell'acquis comunitarie
nonché una rapida ed efficiente forza cogente delle
direttive.
[18] Per espressa previsione dell'art. 71 della
Direttiva 17/04/CE l'art. 30 è infatti considerato
applicabile fin dal 30 aprile 2004, non essendo
quindi necessaria un'espressa forma di recepimento
da parte degli Stati membri. Semmai, unica limitazione
ricavabile, solo il disposto del quinto paragrafo
è suscettibile di formale recepimento atteso che
demanda al legislatore nazionale l'adozione di un
provvedimento espresso che consenta agli enti aggiudicatori
di poter notificare direttamente alla Commissione
la notizia che il proprio settore di attività è
da considerarsi esposto alla concorrenza.
[19] Un chiarimento in relazione ai mercati geografici
è poi intervenuto con la decisione della Commissione
del 7 gennaio 2005 (in GUCE serie L 11 gennaio 2005).
[20] Cfr. Ad. Sez. Atti Normativi 355/06 del 6 febbraio
2006.
[21] REALFONZO GALTIERI DEL CASTILLO, op. cit.
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(pubblicato l'11.4.2006)
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