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| n. 4-2006 - © copyright |
LUIGI GIAMPAOLINO
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| Il nuovo codice degli appalti:
rischi ed opportunita' (*)
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1. Il sottotitolo di questo nostro
incontro “il nuovo codice degli appalti: rischi
e opportunità”, ben rende, almeno secondo il nostro
avviso, la situazione venutasi a creare a seguito
dell’approvazione del “codice dei contratti pubblici”
da parte del Consiglio dei Ministri e della sua
prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ciò può dirsi sia con riferimento all’esistenza
stessa del codice, sia con riferimento ai singoli
istituti di questo.
2. Il primo rischio che si prospetta, infatti, è
quello della illegittimità costituzionale di diverse
norme contenute nel codice.
Questo, com’è noto, sarà emanato a seguito della
delega contenuta nell’art. 25 della legge 18 aprile
2005 (legge comunitaria 2005) il quale non prevedeva,
in verità, l’emanazione di un “codice” ma soltanto
la compilazione di “un unico testo normativo” recante
le disposizioni legislative in materia di procedure
di appalto disciplinate dalle due direttive, coordinando
anche le altre disposizioni in vigore, nel rispetto
dei principi del Trattato istitutivo dell’Unione
europea; nonché la semplificazione delle procedure
di affidamento che non costituivano diretta applicazione
delle normative comunitarie, semplificazione finalizzata
a favorire il contenimento dei tempi e la massima
flessibilità degli strumenti giuridici.
Da una così configurata delega, il Consiglio di
Stato è pervenuto a ritenere sussistente il conferimento
del potere legislativo all’esecutivo ai fini della
confezione del codice nei sensi in cui è stato redatto.
In verità, si potrebbe notare che, nell’interpretazione
di una norma di delega, attesi i rapporti che si
instaurano tra i diversi poteri dello Stato – ed,
in proposito, è stato richiamato il principio di
leale collaborazione - non si può prescindere dal
contesto, dalle motivazioni e, nel caso di specie,
dagli espressi limiti con i quali si conferisce
il mandato nonché dalla considerazione che la terminologia
usata nella norma – “unico testo”, dallo stesso
Consiglio di Stato definita”atecnica” - fu il prodotto
di quella discussione parlamentare che non voleva
neppure un testo unico, ma qualcosa di meno di esso.
La portata della delega, pertanto, potrebbe essere
ritenuta essere stata quella dell’immissione, nel
nostro ordinamento, della sola disciplina portata
dalle direttive ed il loro coordinamento con la
disciplina esistente, nonché una semplificazione
delle procedure di affidamento che non costituiscono
diretta applicazione delle normative comunitarie.
In verità, dall’anzidetta espressione atecnica,
nel parere del Consiglio di Stato, si è tratto un
argomento per una più ampia interpretazione della
delega.
Come pure dalla delega alla “semplificazione delle
procedure di affidamento che non costituivano diretta
applicazione delle normative comunitarie” si sono
tratti argomenti per intervenire su norme ed istituti
non contemplati dalle direttive e per pervenire
ad una codificazione della materia intesa come una
raccolta delle numerose leggi speciali di settore
in modo da conferire alla raccolta una portata sistematica,
orientandola ad idee regolative capaci di garantire
l’unità e la coerenza complessiva della materia,
mentre, dal criterio di delega volto al recepimento,
nel nostro ordinamento, della sentenza 247/2002,
Sintesi Spa, relativa alla generalizzazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
si è ricavata l’esigenza di tenere presente l’intero
tessuto ordinamentale comunitario ed il titolo,
quindi, per intervenire su molte altre materie al
fine di adeguarle all’ordinamento comunitario.
Ma, da qualche giudice, queste impostazioni, deprecabilmente,
potrebbero non essere seguite.
Si potrebbe, in contrario, ritenere che l’espressione
“unico testo “ sia riduttiva e più limitata rispetto
al “testo unico” e, quindi, ancor più, non abilitativa
alla stesura del codice; che la delega a recepire
le direttive, giammai avrebbe potuto investire gli
aspetti organizzativi (ove si escluda l’Autorità
di cui alla lett. c) della stessa norma), la programmazione,
la direzione ed esecuzione dei lavori, ecc.; che
la delega, ivi compresa quella di cui alla lett.
d) riguardante i principi di cui alla sentenza 1482/2002,
Sintesi Spa, comunque, non avrebbe consentito un
generale adeguamento di tutto il sistema normativo
interno a quello comunitario, con intervento generalizzato
su tutti gli istituti.
3. Il secondo rischio è quello derivante dal riparto
delle competenze tra Stato e Regioni nella materia
dei lavori pubblici.
Il Consiglio di Stato opera in proposito una ricostruzione
limpida e fedele dell’attuale assetto istituzionale
quale si è venuto delineando a seguito delle sentenze
della Corte Costituzionale.
Nell’assenza, infatti, di una disciplina costituzionale
della materia, un tale assetto attualmente deriva
da peculiari pronunce della Corte Costituzionale
alle quali il parere si richiama e, pertanto, dopo
aver segnalato, in questa parte generale, l’esigenza
della introduzione della clausola della cedevolezza
e delle indicazioni delle parti del Codice “cedevoli”
e di quelle che invece vincolano l’esercizio della
potestà regionale perché attinenti ad ambiti di
legislazione esclusiva dello Stato o perché costituenti
principi fondamentali in materia di legislazione
concorrente, perviene ad una riscritturazione delle
norme che appare plausibile e da condividere anche
se, da essa, potranno derivare inconvenienti da
parte delle Regioni che potrebbero ritenere il riparto
operato dal Consiglio di Stato non rispettoso delle
proprie competenze.
Le Regioni, infatti, già in sede di Conferenza Stato-Regioni
hanno lamentato la mancanza di un percorso condiviso
e concertato, attesa la valenza e la portata del
provvedimento, e le invasioni di competenze legislative
regionali, alle quali, però, in parte, ha posto
rimedio il Consiglio di Stato suggerendo, com’è
noto, una norma composta di cinque commi, nei quali
al primo comma, è previsto che le Regioni e le Province
autonome esercitano la potestà normativa nelle materie
oggetto del Codice nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e delle disposizioni
relative a materie di competenza esclusiva dello
Stato; nel secondo comma è previsto che, relativamente
alle materie oggetto di competenza concorrente,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
esercitano la potestà normativa nel rispetto dei
principi fondamentali contenuti nelle norme del
Codice, in particolare in tema di programmazione
di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai
fini urbanistici ed espropriativi, attività di progettazione,
di lavori, servizi e forniture, di direzione lavori
in queste stesse materie, collaudo, compiti e requisiti.
E ciò anche con riferimento alla previsione di “norme
cedevoli “.
E’ da auspicare, pertanto, che in presenza della
nuova formulazione delle norme da parte del Consiglio
di Stato, venga meno l’atteggiamento critico delle
Regioni.
Comunque, un rischio rimane.
4. Il terzo rischio, riguardante la più intima essenza
della disciplina e che vien fatto di paventare,
è quello di un attutirsi della tutela dei pubblici
interessi intesi in senso stretto, degli interessi
cioè attinenti alla pubblica amministrazione e relativi,
in particolare, alla trasparanza e correttezza dell’azione
della pubblica amministrazione e del buon uso delle
pubbliche risorse che vengono impiegate negli appalti
pubblici.
Con la redazione del codice, invero, è stata posta
in essere un’operazione di recepimento delle direttive
comunitarie riscrivendo, seppure in parte, l’ordinamento
esistente.
Orbene, questo ordinamento, al momento di un tale
recepimento, si configurava costituito da più complessi
normativi, il più significativo dei quali era costituito
dalla legge Merloni e successive modifiche.
Questa legge era intervenuta dopo la nota vicenda
di Tangentopoli ed era ispirata soprattutto ad evitare
che fenomeni così pregiudizievoli per l’ordinamento
e le pubbliche finanze si ripetessero.
Da qui le misure volte a garantire un migliore funzionamento
della pubblica amministrazione e rendere questa,
per così dire, più “padrona” dell’opera.
Da qui, la riappropriazione, da parte della pubblica
amministrazione, dell’attività di progettazione;
una limitazione della discrezionalità, donde la
restrizione, la più ampia possibile del ricorso
alla trattativa privata; l’eccezionalità dell’ipotesi
dell’appalto-concorso; la limitazione dell’appalto
integrato alle sole ipotesi di lavori di importo
inferiore ai 200.000 euro, la cui componente impiantistica
o tecnologica incida per più del 60%, di lavori
di manutenzione, restauro e scavi archeologici,
di lavori di importo pari o superiore ai 10 milioni
di euro.
Da qui, altresì, la preferenza per l’aggiudicazione
del criterio del massimo ribasso e l’eccezionalità
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
prevista solo per i lavori di importo superiore
alla soglia comunitaria, in cui per la prevalenza
della componente tecnologica o per possibili soluzioni,
si ritiene possibile che la progettazione possa
essere migliorata.
Le direttive comunitarie, invece, com’è noto, perseguono
obiettivi diversi da questi, anche se con questi
non contrastanti.
Trattasi, infatti, di normative ispirate essenzialmente
ai principi della libera circolazione delle merci,
della libertà di stabilimento e della libera prestazione
dei servizi e volte a garantire, appunto, la concorrenza
e l’osservanza di questi principi, in questi importanti
settori del mercato, nei quali notevolissima è la
presenza di operatori pubblici.
Rispetto alle discipline (legge Merloni) alle quali
si è fatto cenno, lo scenario di fondo, qui, cambia
del tutto. L’ambiente è il mercato e il bene principe
da tutelare è il bene fondamentale del mercato,
vale a dire, la concorrenza.
I soggetti che vengono soprattutto considerati e
per i quali, appunto, le norme, poste a tutela di
determinati beni come la concorrenza, sono previste,
sono le imprese che, come è noto, sono le protagoniste
del mercato: le norme, quindi, sono poste a protezione
di queste e per il bene che, nell’ambito del mercato,
le tutela, vale a dire, la concorrenza.
E’ così previsto che la stessa presenza di organismi
di diritto pubblico nelle procedure di aggiudicazione
non debba essere causa di distorsione della concorrenza;
che la tutela dell’ambiente deve essere tenuta presente
nell’ambito, però, di uno sviluppo sostenibile e
garantendo il rapporto qualità – prezzo; che si
possono pure imporre norme a tutela dell’ordine,
della moralità, della sicurezza pubblica, della
salute, della vita umana od animale, della preservazione
dei vegetali, a condizione che, però, esse non siano
violatrici del Trattato; che possono essere previsti
istituti particolari, i quali, però, devono sempre
salvaguardare la concorrenza come: accordi quadro,
acquisti elettronici e relativi sistemi, l’asta
elettronica, le centrali di committenza.
Condizioni particolari sono poi previste per garantire,
comunque, le pari opportunità, come a proposito
delle specifiche tecniche, dei requisiti ambientali
e delle etichettature.
E’ anche previsto l’istituto del dialogo competitivo
come procedura eccezionale la cui adozione è, peraltro,
rimessa alla facoltà dello Stato.
Particolari garanzie sono, inoltre, previste in
tema di pubblicità e di partecipazione alle gare
con la possibilità di prevedere una limitazione
del numero dei candidati alle procedure (cd. “forcella”);
nonché la progressiva riduzione delle offerte e
norme speciali in tema di elenchi ufficiali e di
qualificazione.
E’ previsto, altresì, il peculiare istituto dell’avvalimento.
Circa i criteri per l’aggiudicazione, poi, essi
sono individuati in quelli che garantiscono il rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione
e di parità di trattamento e che assicurino una
valutazione delle offerte in condizioni di effettiva
concorrenza. Di conseguenza è prevista l’applicazione
dei due criteri del prezzo più basso e dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e la necessità dell’indicazione
della ponderazione dei criteri.
Come si vede, trattasi, di norme regolanti clausole
e modalità procedurali ai fini della tutela dei
beni che innanzi si sono detti; dei beni, vale a
dire, della trasparenza, della correttezza, della
parità di condizioni.
E la stessa funzione dell’Autorità di vigilanza
sui lavori pubblici in una tale ottica cambia di
prospettiva. Essa, nell’ottica comunitaria, non
è posta tanto a vigilare sul corretto agire della
pubblica amministrazione e sulla corretta gestione
delle pubbliche risorse, scopi per i quali essa
era stata concepita dalla legge Merloni, ma a tutelare
la concorrenza in questo settore del mercato, che
è un mercato dominato, in particolare, dalla domanda
pubblica, nel settore appunto di lavori pubblici,
servizi e forniture.
Ma, in una siffatta, nuova, ottica, la domanda che
ci si pone è in che modo, e se siano, adeguatamente,
salvaguardati i beni per i quali la precedente disciplina
dell’ordinamento (legge Merloni) era stata emanata.
La domanda che ci si pone, infatti, è se, per avventura,
con la nuova disciplina prevista nel codice, occasionata
ed ispirata dalle direttive comunitarie, non si
corra il rischio di una non adeguata tutela dei
beni del corretto agire della Pubblica amministrazione
e della corretta gestione delle pubbliche risorse
con il pericolo cioè che questi beni divengano recessivi
e possano essere travolti dalla nuova disciplina
essenzialmente ispirata alla tutela della concorrenza
che è un bene previsto sovrattutto per le imprese.
Così c’è da domandarsi se una limitata attenzione
alla esigenza di un buon funzionamento delle pubbliche
amministrazioni che, insieme all’impresa, sono le
protagoniste del settore, dal momento che si ha
riguardo ad appalti pubblici, alla domanda pubblica
del mercato - quella, cioè, condizionata dall’immissione
da parte di soggetti pubblici delle dette ingenti
pubbliche risorse – non porti ad una loro debolezza
e quindi ad uno stato di inferiorità di esse. In
un contesto attento prevalentemente al mercato,
l’aspetto organizzatorio pubblico di questo assume
una minore valenza, ma esso può risolversi, a ben
vedere, in un pregiudizio per lo stesso mercato
qualora si sia in presenza di un protagonista pubblico,
detentore delle risorse da immettere sul mercato,
ma sostanzialmente debole rispetto ai soggetti che
hanno interesse e legittimazione all’utilizzo delle
pubbliche risorse.
Di preoccupazioni di questo genere si è fatto carico
anche il parere del Consiglio di Stato allorché
afferma che “non può sottacersi che, con il nuovo
quadro normativo delineato dal codice, possano derivare
nuovamente gli inconvenienti cui le limitazioni
della legge 109 del 1994 avevano inteso porre riparo
e che non possono essere sottovalutati nel nuovo
contesto amministrativo e sociale”.
Ed è per questo che il Consiglio di Stato afferma
che appare quanto mai necessaria l’adozione di ogni
strumento di garanzia ed, in particolare, quella
previsione, anche normativa volta ad assicurare
la generalizzazione ed il potenziamento della vigilanza,
in tutti i settori interessati dalla direttiva,
in capo all’Autorità dei lavori pubblici.
Ma quest’ultima, a sua volta, nel nuovo contesto,
muta o comunque ulteriormente articola la sua funzione.
Essa viene a porsi non più come Autorità di vigilanza
sul corretto funzionamento del settore ai fini dell’osservanza,
in esso, delle regole, non solo legislative, di
correttezza e buon andamento, ma viene, soprattutto,
a porsi, anch’essa, come garante della concorrenza
e dei nuovi valori che, con le direttive, vengono
particolarmente esaltati e per la cui tutela, appunto,
la funzione dell’Autorità, nell’ambito della stessa
norma, è prevista.
5. Certo, il rischio di una minore tutela di esigenze
pubblicistiche si pone.
Si pensi alla progettazione, che la legge Merloni
voleva rimessa alla sola pubblica amministrazione
affinché questa rimanesse padrona dell’idea e del
progetto di realizzazione, con tutte le relative
conseguenze. Ora essa, in taluni casi, nel suo stadio
di progettazione definitiva e poi esecutiva, è rimessa
alla stessa impresa (appalto integrato).
Si pensi all’ipotesi del dialogo competitivo, istituto
eccezionale e che tanta discussione sollevò anche
in sede comunitaria, durante i lavori preparatori
della direttiva.
Con questo nuovo istituto, infatti, sembra che sempre
più ci si avvia alla nuova configurazione dei lavori
pubblici non più prodotti di un peculiare monopolio,
ideativo, finanziario ed esecutivo, del pubblico,
ma prodotto della partecipazione, nell’interesso
pubblico, del privato.
Il lavoro pubblico (o di interesse pubblico, come
significativamente dice proprio la norma sul project
financing – art. 37 bis) si presenta cioè sempre
più come il prodotto di un partenariato pubblico-
provato.
Non più la realizzazione di un lavoro o di un’opera
da parte di una pubblica amministrazione con risorse
pubbliche, donde la necessità di una disciplina
pubblicistica, di stampo quasi (o senza quasi) di
contabilità pubblica, ma un intervento di politica
economica di cui è protagonista la Pubblica Amministrazione,
ma, con essa, e forse più che di essa, il mondo
economico, e gli attori principali di questo, che
sono le imprese.
Da qui il cambio di prospettiva per gli interessi
da tutelare e la relativa disciplina da porre in
essere: una disciplina non più a tutela predominante
della Pubblica Amministrazione, ma di tutela dell’economia
e dell’impresa e, quindi, della concorrenza.
Da qui, altresì, regole procedurali soprattutto
volte a garantire la concorrenza e, a mezzo di essa,
la iniziativa economica privata.
In un tale contesto, tuttavia, non vanno pretermesse
le ragioni dell’Amministrazione, la quale, come
si è detto, nella procedura del dialogo competitivo,
resta la “domina” dell’operazione soprattutto perché
- a differenza di quanto accade nel project financing
– sono sue le risorse che vengono impiegate.
Le due esigenze che, pertanto, nell’applicazione
di questo istituto, occorre tutelare sono quella
della concorrenza e quella della tutela delle ragioni
dell’amministrazione.
Le esigenze della concorrenza sono tutelate con
la garanzia della parità di trattamento, tra tutti
gli offerenti, di fornire in modo non discriminatorio,
informazioni che possano favorire alcuni offerenti
rispetto ad altri, ovvero, ancor prima, con il rigoroso
rispetto delle condizioni in presenza delle quali
il dialogo competitivo è ammesso, ovvero con il
“dialogare continuo” con i partecipanti abbandonando
l’intento di acquisire, nella prima fase, una “bozza
di valutazione” o redazione di capitolato di oneri,
consentendo, invece, che la proposta sia progressivamente
integrata e perfezionata, sino al momento della
conclusione del dialogo, ovvero, infine, con la
selezione dei criteri.
Le esigenze della pubblica amministrazione sono
tutelate attraverso la indicazione, nel bando o
nel documento descrittivo, dell’esigenza pubblica
per la quale occorre prevedere ed eseguire l’opera:
quest’esigenza può essere modificata e adeguata
attraverso il dialogo, ma deve rimanere nel dominio
dell’amministrazione.
Inoltre, rientrano sempre nella tutela della pubblica
amministrazione, il “diritto” di proseguire il dialogo
sino al suo compimento, la facoltà, inoltre, di
ridurre il numero delle soluzioni, la facoltà dell’amministrazione
di far chiarire, precisare, perfezionare le offerte.
6. Si pensi, altresì, sempre nell’ottica di un rischio
di una minore tutela dell’interesse pubblico, alla
disciplina del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa che nel nuovo testo diviene di generale
applicazione.
E’ questa una vicenda che meriterebbe di essere
esaminata a parte anche per le modalità in cui essa
si è sviluppata nel nostro ordinamento e, ancor
prima, in quello comunitario a seguito della sentenza
del 7 ottobre 2004 della Corte di Giustizia.
Sta di fatto che l’attuale disciplina limitava il
ricorso ad un tale criterio - che si era appalesato
all’epoca di tangentopoli come lo strumento al quale
soprattutto si era fatto ricorso per il conseguimento
di illeciti profitti - solo a casi determinati (opera
a prevalente componente tecnologica, appalto concorso,
affidamento di concessione mediante licitazione
privata). Essa, invece, viene ora posta, sul fondamento
della citata sentenza della Corte di giustizia,
sullo stesso piano del criterio del prezzo più basso,
nel quale, com’è noto, non vi è quell’ampia discrezionalità
che è presente, invece, nel criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Per quest’ultima, poi, si moltiplicano altresì i
parametri per la sua valutazione: (prima i parametri
erano solo quattro: prezzo, valore tecnico ed estetico
delle opere, tempo di esecuzione, costo di utilizzazione
e manutenzione, ora i criteri sono una decina (prezzo,
qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche
e funzionali, caratteristiche ambientali, costi
di utilizzazione e manutenzione, redditività, servizio
successivo alla vendita, assistenza tecnica, data
di consegna, impegno in materia di pezzi di ricambio,
sicurezza dell’approvvigionamento) inseriti, peraltro,
nella norma (art. 84) a titolo solo esemplificativo.
Si è in presenza, pertanto, di un incremento notevole
della discrezionalità della pubblica amministrazione.
Si corre pertanto il rischio di un ritorno a precedenti
inconvenienti, donde la necessità di una vigilanza
sull’uso di questa discrezionalità.
7. Con riguardo invece alle opportunità che con
il nuovo codice si presentano, senza dubbio la più
importante di essa è quella della visione unitaria
ed unificata della materia, vale a dire delle numerose
leggi speciali di settore in modo da desumere da
essa principi di fondo ed idee regolative generali
che guidino l’interprete e diano unità e coerenza
alla disciplina.
Quello di un codice dei contratti pubblici, è, invero,
un’esigenza da tempo avvertita nel nostro ordinamento.
In particolare, essa fu esplicitamente avvertita
per i lavori pubblici, ma, deve ritenersi, che essa
valga, altresì, per le forniture ed i servizi.
In particolare, l’unificazione in un unico testo
della disciplina e delle problematiche che riguardano
non solo i lavori pubblici, ma, altresì, i servizi
e le forniture, contribuirà a riportare anche la
disciplina e la sistemazione, normativa e concettuale
di questi due ultimi settori, alla stregua della
più elaborata sistemazione che da tempo si è avuta
per i lavori pubblici.
Un progresso di disciplina e sistemazione, quindi,
è da ritenere che si conseguirà nella materia, il
che non potrà non favorire questi settori anche
dal punto di vista economico.
E’ invero noto che uno dei maggiori costi e delle
maggiori remore per varie attività economiche, nel
nostro ordinamento, è dato proprio dalla incertezza
delle discipline giuridiche da applicare e dal sovrapporsi
di normative di varia provenienza.
Aver fatto chiarezza in questo settore e conferito
al settore stabilità non può non essere di giovamento
al settore stesso. In questi sensi, com’è noto,
la “codificazione” di questi ultimi anni è stata
intesa soprattutto come un’operazione economica.
Essa in questi sensi fu vista sin dalle prime leggi
sulla semplificazione e, in particolare, dalle legge
di semplificazione del 2002. Non a caso, i primi
“codici”, specie dal punto di vista della delega,
si ebbero in settori economici: proprietà intellettuale,
consumatori, assicurazioni, etc..
Inoltre, si dà luogo alla previsione stabile di
procedure la quale non potrà non provocare una facilitazione
nella prassi con comprensibile beneficio dell’economicità
ed efficienza dei lavori.
Il rinvio, infine, ad un codice unico con ripartizione
destinata nel tempo a diventare standardizzata non
può essere che un evidente aiuto per gli operatori
del settore.
8. Una opportunità che il codice offre e che non
va pretermessa è quella di esaltare le funzioni
di vigilanza dell’Autorità nel settore, pervenendo,
così, ad una stabilità dal punto di vista ordinamentale
sul momento conclusivo ed apicale del settore.
Questo, infatti, con il nuovo codice, avrebbe al
suo vertice un’Autorità indipendente, cui sono rimesse
funzioni di vigilanza non solo a tutela del corretto
uso delle risorse e della trasparenza della pubblica
amministrazione, ma, altresì, della concorrenza
e, con essa, del buon funzionamento del mercato.
La previsione di un’Autorità che vigili sull’osservanza
delle normative del settore è prevista, com’è noto,
dalle direttive comunitarie ed essa, nell’ottica
di queste normative, è posta appunto a tutela della
concorrenza.
In tal modo, come innanzi si è detto, nuove funzioni
si assegnano all’Autorità prevista a suo tempo dalla
legge Merloni per la tutela di altri beni, per così
dire di ambito più amministrativo o pubblicistico.
L’ampliamento della sfera della discrezionalità
che innanzi si è vista per la pubblica amministrazione
ed il passaggio di tutto il sistema da un sistema
più rigido ad uno più elastico postula - ed ha richiesto
- l’aumento delle possibilità di intervento e dei
poteri dell’Autorità.
Pertanto il codice prevede, per l’Autorità, diversi
nuovi compiti che comportano una diversa organizzazione
di essa e dei suoi uffici ed, in particolare, dell’Osservatorio.
Le disposizioni più importanti e più innovative
che riguardano l’Autorità e l’Osservatorio, sono
contenute ed esse sono previste, ad esempio, nell’articolo
6 nel quale, al comma 5, si stabilisce che l’Autorità
“vigila sui contratti pubblici, anche d’interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari e nei settori speciali”.
In proposito si pone il quesito se l‘Autorità vigila
anche sui lavori relativi a infrastrutture strategiche
e insediamenti produttivi (parte II, titolo III,
capo IV): sembra che la risposta debba essere positiva.
Al comma 7, lettera m), poi, si innova in ordine
ai poteri di vigilanza sul sistema di qualificazione,
prevedendosi l’annullamento oppure la sospensione
delle attestazioni e al comma 7, lettera n) si stabilisce
che l’Autorità esprime pareri non vincolanti in
ordine a questioni insorte nello svolgimento di
gara, configurandosi in tal modo una specie di precontenzioso
sua pure attutito.
Si pensi, altresì, alle norme nelle quali si stabilisce
che, nell’ambito dell’Autorità, opera l’Osservatorio,
i cui compiti previsti per questa struttura sono
diversi e più ampi di quelli previsti dalla legge
n. 109/94 e s. m. e molto importante, in proposito,
è la disposizione del comma 10 secondo la quale
il regolamento dovrà disciplinare le modalità di
funzionamento del sito informatico presso l’Osservatorio
prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli
avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti
e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine
massimo di conservazione nell’archivio degli atti
scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione
di massime tratte da decisioni giurisdizionali e
lodi arbitrali.
9. La seconda opportunità che il codice offre è
quella di una maggiore tutela della concorrenza
e di una tutela altresì maggiore delle imprese.
Infatti, viene anzitutto risolto il problema della
disciplina dei contratti misti con una soluzione
in sintonia con la disciplina comunitaria.
Sono poi disciplinati i contratti che avevano dato
luogo a problemi come quelli relativi ai servizi
al pubblico di trasporto mediante autobus, degli
appalti aggiudicati a scopo di vendita o locazione
a terzi, di contratti di sponsorizzazione.
Vengono poi introdotti istituti nuovi che di certo
favoriscono lo sviluppo delle imprese come i sistemi
dinamici di acquisizione, ovvero possono essere
di tutela per le piccole medie imprese, come l’accordo-quadro
e le centrali di committenza.
Per l’affidamento della progettazione poi sono previste
garanzie per le gare e una disciplina ad hoc è prevista
per i contratti sottosoglia.
Ed è nell’ambito dello stesso codice che sono disciplinati
i contratti di lavoro per servizi e forniture nei
settori speciali di rilevanza comunitaria nonché
di quelli sottosoglia.
10. Ma, tra rischi ed opportunità, tra luci ed ombre,
resta l’opera notevole, la raccolta di normativa
a tutto campo, che, con la stesura del codice, è
stata operata..
Come pure qualche lacuna, molto eclatante ma non
inconsapevole e politicamente significativa, occorre
colmare: si pensi alla disciplina degli affidamenti
in house.
Ma, nel complesso, rimane l’ imponenza dell’opera,
la raccolta, in un unico volume, di tutte le discipline,
e le più varie, in tema di lavori, forniture e servizi.
L’operatore, pertanto, che pur in diversi settori
e in varie materie, potrà comunque rifarsi al Codice
e trovare in esso le sue norme.
Questo, pertanto, nel suo complesso, offre uno sguardo
d’assieme: ciò è importante al fine di comprendere
un messaggio unico, se non uniforme, che da esso
può farsi discendere. Un messaggio, non sempre percepibile
da singole leggi tra di loro separate e vaganti
per conto proprio nell’ordinamento.
Il codice potrà pur essere meglio modellato, rettificato,
smussato e riplasmato in qualche aspetto o per qualche
parte: ma al corpus del codice, nel suo insieme,
è bene augurare lunga vita affinché anche il tempo
contribuisca ad un ulteriore assestamento della
normativa e ad una sempre maggiore certezza.
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(*) Intervento al Master in e-procurement
organizzato dalle Facoltà di Economia, Giurisprudenza
ed Ingegneria dell’Università di Tor Vergata di
Roma, 31 marzo 2006.<
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