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| n. 3-2006 - © copyright |
ENRICO BONELLI
(Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università
Federico II di Napoli)
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| Metamorfosi del controllo,
percorsi istituzionali e forma di stato (dalla riforma del
titolo v alla devolution: di revisione in revisione verso
un salto nel buio?)*
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1. La metamorfosi che ha subito negli
ultimi anni la funzione di controllo, in parallelo
con l’evoluzione della nostra forma di Stato, ha
formato oggetto di un lavoro di S.I.A. Violante
(Controllo amministrativo sugli enti locali e forma
di Stato – vicende istituzioni, percorsi ricostruttivi,
con prefazione di M. Scudiero, Satura Editrice,
Napoli, 2005).
L’opera è stata presentata nel corso di un recente
Convegno tenutosi presso la sede dell’Istituto degli
studi filosofici di Napoli e ha suscitato non poco
interesse, sia tra gli studiosi che tra gli addetti
ai lavori, per il suo particolare taglio.
Si tratta di una raccolta di saggi, che, trattando
di volta in volta le innovazioni introdotte dal
legislatore in materia di controllo sugli enti locali,
segue il filo rosso che ha condotto alla piena affermazione
delle autonomie nel nostro ordinamento, fino alla
riforma del Titolo V della Costituzione. Per giunta,
nel pieno di una campagna elettorale particolarmente
accesa, che investe anche i temi istituzionali oggetto
dell’ultima massiccia revisione approvata dalla
maggioranza, il lavoro offre il destro per alcune
riflessioni di più ampia portata.
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2. L’evoluzione del nostro sistema
autonomistico viene analizzata dall’Autore nel suo
continuo divenire, nel suo farsi Costituzione materiale,
pur fra le mille difficoltà derivanti da un trasferimento
vero e proprio di potere dal centro verso la periferia,
non privo di resistenze e di traumi.
Egli parte dall’origine, ovvero dal primitivo Testo
Unico n. 148 del 4 febbraio 1915, sottoposto poi
a modifiche e rimaneggiamenti per i necessari adeguamenti
al regime fascista, sfociati nell’adozione del R.D.
n. 383 del 3 marzo 1934, per inferirne la concezione
del controllo come “tutela” ossia come attività
pressoché “integrativa” della volontà dell’ente
locale (considerato come una sorta di minus habens
dell’ordinamento), al fine di garantire tutte le
possibili verifiche di legittimità e di merito riservate
all’autorità prefettizia e alla Giunta provinciale
amministrativa.
Altro momento topico che Violante coglie in tutta
la sua essenza è quello dell’adozione, nell’immediato
dopo-guerra, della L. n. 530 del 9 giugno 1947,
che eliminò il visto di esecutività del Prefetto,
al quale rimaneva solo il potere di annullare le
deliberazioni affette da vizi di legittimità. Con
acume osserva l’Autore che “con la caduta del regime
fascista e con la restaurazione dell’ordine democratico,
con l’avvento della Repubblica e con l’avvio della
elaborazione della nuova Costituzione fondata sui
valori della resistenza ed in attesa che le previsioni
della stessa prendessero corpo, si provvide, in
via provvisoria (una provvisorietà che, come sappiamo,
si prolungò fino al 1970) ad eliminare, come per
gli altri settori della vita pubblica, anche nel
campo degli enti locali le superfetazioni determinate
dal regime dittatoriale accentratore”.
Anche i passaggi successivi, costituiti dalla prima
attuazione dell’ordinamento regionale, con l’entrata
in vigore della legge Scelba (10.2.1953 n. 62) e
la correlativa attivazione dei Comitati regionali
di controllo, sono descritti dall’Autore in tutte
le loro implicazioni istituzionali, fino a giungere
all’entrata in vigore della prima grande riforma
del nostro sistema autonomistico, contenuta nella
L. n. 142/90. Il controllo preventivo di legittimità
sugli atti degli enti locali viene dall’art. 46
di tale legge per la prima volta incisivamente limitato
al vizio di violazione di legge, secondo la formula
“esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse
pubblico perseguito”. Viene così aperta la strada
a quella forma di controllo tanto attenuata, da
divenire poi addirittura “eventuale” nella previsione
della Legge Bassanini-bis n. 127 del 15 maggio 1997,
che attuò una incisiva riforma a costituzione invariata,
oltre la quale il legislatore ordinario sicuramente
non poteva andare, concretando l’anticamera di una
revisione costituzionale oramai prossima.
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3. Non può sfuggire come i meccanismi
innescati dalle leggi Bassanini siano stati un passaggio
obbligato per imprimere al movimento di riforma
delle autonomie una forte accelerazione, nella direzione
dell’attuazione di due fondamentali criteri-guida,
in parte mutuati dall’ordinamento comunitario e
da altri Stati dell’U.E., ossia la sussidiarietà
ed il federalismo.
Ovviamente, ci si intende riferire, non tanto al
federalismo inteso in senso proprio, quanto ad un
processo di “federalizzazione” (federalizing process)
che, pur non coinvolgendo enti originariamente sovrani,
ha comportato tuttavia una fortissima implementazione
dell’autonomia legislativa delle nostre Regioni.
Come necessario pendant, la revisione non poteva
non intervenire incisivamente sulla redistribuzione
della funzione amministrativa fra Stato, Regioni
ed enti locali per ridisegnarne gli ambiti di competenza,
secondo un moto “ascendente”, proprio in base al
principio di sussidiarietà.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, la riforma
del Titolo V, attuata con legge costituzionale n.
3 del 2001, ancorché criticabile per il metodo di
approvazione, appare un tentativo apprezzabile (e
forse “dovuto”), di risistemare il nostro sistema
autonomistico, in modo da dare copertura costituzionale
a quanto era stato già realizzato per la via della
legislazione ordinaria, ossia al c.d. “federalismo
amministrativo” introdotto dalle leggi Bassanini.
Il lavoro di Violante esamina con chiarezza e fluidità
tutte le implicazioni di una simile operazione sul
fronte della funzione di controllo: l’abrogazione
del primo comma dell’art. 125 e dell’art. 130, comportante
l’abolizione dei controlli amministrativi sugli
atti sia delle Regioni che degli enti locali, costituisce
la logica conclusione di un percorso istituzionale
finalmente sfociato nella realizzazione di quel
“policentrismo autonomistico” di cui parlava Sandulli
già trent’anni fa.
Deve ritenersi così concluso, nel nostro sistema
costituzionale, la vicenda dei controlli eteronomi?
Anche rispetto a quest’interrogativo non si può
non concordare con l’Autore: l’abrogazione dell’art.
130 non ha comportato né la soppressione della copertura
costituzionale della funzione eteronoma del controllo,
né la soppressione della stessa funzione di controllo
(aspetto insopprimibile della funzione amministrativa
in uno stato di diritto); la revisione ha comportato
piuttosto la valorizzazione di un altro tipo di
controllo e quindi la sua collocazione in altra
sede. Sulla base di una spinta riformatrice diretta
a configurare una nuova Repubblica delle autonomie,
la funzione di controllo, ormai aliena da ogni profilo
di legittimità e di merito, per effetto del recepimento
dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa, non può non divenire
verifica dei risultati gestionali, esercitabile
non solo dall’interno degli enti locali (art. 147
del T.U. n. 267/00), ma anche dall’esterno.
In questa prospettiva, “l’affidamento alla Corte
dei conti di un controllo sul piano contabile e
relativo agli enti locali, così come previsto dall’art.
7 della L. n. 131 del 5 giugno 2003 (n.d.r., c.d.
legge La Loggia) non va certamente inteso come un
ritorno al controllo statale, questa volta non più
sugli atti ma certamente sulla loro attività gestionale.
In questo caso, infatti, la Corte dei conti opera
non già come un organo dello Stato-persona, ma quale
organo dell’ordinamento, individuato nelle specifiche
competenze attribuitegli”.
Il collegamento instaurato tra evoluzione del controllo
e vicende istituzionali, tra loro strettamente interdipendenti,
costituisce da un lato un modo per comprendere la
nuova essenza del controllo, inteso come verifica
gestionale e, dall’altro, per apprezzare in tutto
il suo spessore la posizione istituzionale della
Corte dei conti, collegandola al nuovo sistema autonomistico.
Siffatta impostazione appare pienamente condivisibile
per una serie di ragioni che si fondano su un’interpretazione
“evoluta” dell’art. 97 Cost. e cioè della clausola
di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Pervero, già nel 1995, in una sua nota sentenza
(n. 29), la Corte costituzionale aveva collegato
il principio di buon andamento dell’azione amministrativa
ai criteri-guida di efficienza, efficacia ed economicità,
pronunciandosi, non a caso, a favore della costituzionalità
delle norme della l. n. 20 del 1994, che avevano
introdotto il controllo di gestione, quale forma
generale di valutazione dei risultati dell’attività
amministrativa di tutte le amministrazioni pubbliche,
ivi compresi Regioni ed enti locali. Nella motivazione
della nota e fondamentale pronuncia, il giudice
delle leggi ebbe modo di procedere ad una organica
rivisitazione del ruolo del controllo e della posizione
istituzionale della Corte dei conti, nel mutato
quadro di ricerca del tendenziale equilibrio economico-finanziario
del settore pubblico e di necessità di corretta
gestione delle risorse collettive “sotto il profilo
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità”.
Il punto di arrivo del ragionamento della Corte
costituzionale, di grande interesse, è stato quello
di configurare il ruolo della Corte dei conti come
collaborativo rispetto allo Stato-comunità (comprendente
anche le autonomie territoriali) e, soprattutto,
volto a garantire che ogni settore della pubblica
amministrazione così considerata “risponda effettivamente
al modello ideale tracciato dall’art. 97 della Costituzione,
quello di un apparato pubblico realmente operante
sulla base dei principi di legalità, imparzialità
ed efficienza”.
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4. Così inquadrato, l’istituto del
controllo amministrativo sugli enti locali, diviene
l’occasione per lumeggiare la reale evoluzione della
nostra forma di Stato verso un vero e proprio polimorfismo
istituzionale, fondato sulla valorizzazione delle
autonomie.
A mio sommesso avviso, sviluppando ulteriormente
le osservazioni dell’Autore, si può ritenere che
la revisione del Titolo V, sebbene contenga opzioni
non sempre coerenti e lineari (essendo molti i nodi
lasciati irrisolti, com’è noto), costituisca una
buona base di partenza per giungere alla configurazione
di uno Stato “sussidiario” piuttosto che “regionale”,
ossia di uno stato fondato sulla distribuzione delle
competenze fra enti territoriali improntata al principio
di sussidiarietà (cfr. nuovo art. 118 Cost.), che
costituisce un criterio notoriamente flessibile
ed anche trasversale di attribuzione di funzioni,
non scevro da caratteristiche di competitività,
che sarebbe stato opportuno temperare con l’introduzione
di una camera di compensazione preventiva (c.d.
camera delle autonomie).
L’iter, sicuramente difficile e tortuoso, seguito
dal legislatore costituente per giungere alla riforma
del Titolo V, tentando di ridisegnare la nostra
forma di Stato (delle autonomie) nel rispetto dell’art.
5 della Costituzione, ha lasciato in sospeso tutta
una serie di questioni applicative, soprattutto
a causa della carenza assoluta di norme transitorie,
cui si è cercato di porre rimedio con la l. n. 131/03,
approvata, com’è noto, con ampio consenso bipartisan.
Non può negarsi, peraltro, che proprio le incoerenze
e le disarmonie della modifica del Titolo V, come
quelle riguardanti l’attuazione della piena autonomia
finanziaria, del federalismo fiscale e del fondo
perequativo (non risolte minimamente dalla legge
n. 131/03), abbiano aperto la porta ad ulteriori
interventi e/o aggiustamenti, per evitare che la
riforma restasse incompiuta.
Ma questo è sufficiente a giustificare una revisione
del tipo di quella approvata nell’ultima legislatura
ed ora sottoposta al referendum approvativo di cui
all’art. 138 Cost.? Invero, non si tratta tanto
di comprendere se e in che misura la c.d. “devolution”
comporti un’accelerazione nella direzione dell’autonomia,
trasferendo all’esclusiva competenza legislativa
regionale le materie dell’assistenza ed organizzazione
sanitaria, dell’organizzazione scolastica, della
polizia amministrativa regionale e locale, col temperamento
del limite dell’interesse nazionale. Il nodo è un
altro: se, cioè, intervenendo a colpi di maggioranza
su oltre 50 articoli (su 139) della Costituzione
e modificando struttura e funzioni degli organi
“costituzionali” per antonomasia (Parlamento, Governo,
Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale),
con conseguente cambiamento della forma di governo,
non sia spinta la revisione al centro dello scontro
politico-elettorale, facendo prevalere pulsioni
squisitamente politiche in un campo, come quello
istituzionale, che dovrebbe essere sottratto a simili
logiche, per restare in un ambito strettamente neutro
e pattizio (pacta sunt servanda). Con il rischio
che le revisioni costituzionali, emancipandosi dal
potere costituente in senso proprio, possano far
parte, in maniera più o meno stabile, dei programmi
di governo delle forze politiche.
A questo punto, si impone una notazione finale:
a partire dalla riforma del Titolo V, si ha netta
l’impressione che il nostro sistema costituzionale
sia costretto ad affrontare una sorta di “transizione
infinita”.
Ma, di fronte ad un’operazione politico-istituzionale
del tipo di quella attuata con l’ultima revisione,
e proprio tenendo conto delle difficoltà applicative
della precedente riforma, non può non condividersi
una preoccupazione, diffusa tra quasi tutti i giuspubblicisti,
e cioè che, nella realtà, la “transizione” si trasformi
in un salto nel buio. Non può infatti negarsi che
ogni forma di Stato, intesa lato sensu, è il frutto
di un disegno costituente fondato su di un’intima
coerenza, la cui sostanziale revisione e/o modificazione
può metterne a rischio la tenuta complessiva, con
effetti devastanti, sia per le istituzioni che per
i diritti politici, civili e sociali dei cittadini.
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(*) Il presente lavoro costituisce
anticipazione dell’articolo che sarà pubblicato
nel numero 5/6 (marzo) 2006 de “l’informatore delle
autonomie locali”.
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