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| n. 3-2006 - © copyright |
GIUSEPPE MORBIDELLI
(Ordinario di istituzioni di diritto costituzionale presso la facoltà
di giurisprudenza dell'università La Sapienza di Roma.)
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| Il silenzio-assenso (*)
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Sommario
1) Il principio del silenzio-assenso
2) Le eccezioni al silenzio-assenso. La conferenza
di servizi
3) Le eccezioni al silenzio-assenso per “materia”.
4) Le eccezioni al silenzio-assenso per prevalenza
del diritto comunitario
5) Le eccezioni al silenzio-assenso da individuarsi
con d.P.C.M
6) I criteri impliciti che devono presiedere ai
d.P.C.M.
7) Sovrapposizioni tra silenzio-assenso e d.i.a.
8) Le competenze regionali
9) Rapporti con la disciplina preesistente
10) La procedura per la formazione del silenzio-assenso
1) Il principio del silenzio-assenso
Il silenzio-assenso nei procedimenti ad istanza
di parte, da istituto di carattere eccezionale o
che comunque doveva rispondere al principio di tassatività,
è divenuto istituto di carattere generale, nel senso
che non richiede più una previsione ad hoc.
L’art. 20, comma 1, stabilisce infatti che, salve
le ipotesi riconducibili nella sfera di applicazione
della denuncia di inizio attività (c.d. d.i.a.)
per le quali dunque v’è una preferenza, nei procedimenti
ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell’amministrazione
competente equivale a provvedimento di accoglimento
della domanda, senza necessità di ulteriori istanze
o diffide, se la medesima amministrazione non comunica
all’interessato, nei termini assegnati dalla legge
o dal regolamento per provvedere (secondo i criteri
di cui all’art. 2, comma 2° e 3°), il provvedimento
di diniego.
2) Le eccezioni al silenzio-assenso. La conferenza
di servizi
La regola del silenzio-assenso non è però così estesa
come potrebbe sembrare a prima vista. Essa infatti
ha due eccezioni (o meglio categorie di eccezioni).
La prima è rimessa ad una determinazione discrezionale
dell’amministrazione procedente, la seconda alla
legge (o ad atti cui la legge rinvia).
La prima ipotesi è data dalla previsione (richiamata
dal combinato disposto dei primi 2 commi dell’art.
20) secondo cui il silenzio-assenso non si forma
qualora l’amministrazione apra una procedura di
conferenza di servizi entro trenta giorni dalla
domanda. La quale conferenza di servizi è sempre
obbligatoria nelle ipotesi di cui all’art. 14, comma
2° ovverosia quando l’Amministrazione procedente
deve acquisire intese, concerti, nulla osta etc.
di altra amministrazione, e non le ottenga entro
trenta giorni dalla relativa richiesta. Poiché l’art.
20, comma 2°, stabilisce che l’Amministrazione competente
può indire, è evidente che qui ci si riferisce alle
ipotesi di conferenza di servizi facoltativa. A
tal fine l’art. 14, comma 1 stabilisce che “qualora
sia opportuno effettuare un esame contestuale di
vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l’amministrazione procedente indice
di regola una conferenza di servizi”. Nel caso in
esame la legge aggiunge, tra gli elementi di cui
“tener conto” ai fini dell’apertura della conferenza,
la presenza di situazioni giuridiche soggettive
di controinteressati. Il che significa – ad integrazione
di quanto prevede l’art. 14, comma 1° - che la opportunità
della conferenza può nascere anche dalla necessità
di esaminare in comparazione interessi privati,
che possono emergere sede di partecipazione procedimentale
(che ricorre anche nei procedimenti in questione:
v. infra, n. 10) Resta fermo tuttavia che si deve
trattare di procedimenti che coinvolgono o comunque
interessano altre amministrazioni pubbliche, altrimenti
viene meno la essenza stessa della conferenza.
Quando si dà corso alle procedura di conferenza,
si seguono i termini e l’iter di questa. Certo è
che, in tal caso, non opera più il silenzio-assenso;
anzi vi deve essere una determinazione finale motivata
(v. art. 14 ter, comma 6 bis). Né si può sostenere
che la disposizione da ultimo ricordata riguarda
solo la conferenza obbligatoria, sia perché la legge
non lo dice, sia comunque perché la apertura della
conferenza è di per se significativa della necessità
di una valutazione comparativa di interessi, che
impongono una espressa determinazione in merito.
3) Le eccezioni al silenzio-assenso per “materia”.
La seconda categoria di eccezioni è scomponibile
in quattro subcategorie:
a) eccezione per materie: il silenzio-assenso non
trova applicazione agli atti e ai procedimenti riguardanti
il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente,
la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione,
la salute e la pubblica incolumità;
b) eccezione in virtù di previsione comunitarie,
ovvero i casi in cui la normativa comunitaria impone
l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;
c) eccezione a fronte di ipotesi di silenzio-diniego
(o silenzio significativo di rigetto): ovvero casi
in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione
come provvedimento di rigetto dell’istanza;
d) eccezioni conseguenti a determinazione regolamentare,
ovvero atti e procedimenti individuati con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri competenti.
Ognuna di queste eccezioni pone rilevanti problemi
interpretativi, salvo quella sub c), anche se non
sempre vi è concordia nel qualificare talune fattispecie
come silenzio-diniego o invero come silenzio-inadempimento:
ad es. si discute se il silenzio su istanza di permesso
di costruzione in sanatoria costituisca o meno silenzio-tipizzato
ex lege v. art. 36 T.U. edilizia (per la tesi positiva
v. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 12 luglio 2004,
n. 10077; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 8 giugno
2004, n. 9277; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 20
giugno 2003, n. 7951).
Per quanto concerne le eccezioni per materia, l’art.
20 riprende, estendendolo, il criterio di cui agli
artt. 14 ter, 16 e 17 (e anche del nuovo art. 19),
secondo cui determinate materie “sensibili” devono
comunque essere oggetto di espressa valutazione
amministrativa, non essendo ammissibili equipollenti
per fictio iuris. Con riguardo al patrimonio culturale
e paesaggistico, all’ambiente, alla salute, alla
stessa difesa nazionale, si tratta invero di interessi
che hanno un diretto riconoscimento costituzionale.
Ma anche le altre materie aventi l’effetto ad excludendum
del silenzio-assenso (pubblica sicurezza, immigrazione,
pubblica incolumità) possono ricondursi ai principi
costituzionali di eguaglianza, di solidarietà, di
tutela della persona e della salute. La rilevanza
costituzionale di tali interessi fa sì che devono
essere sempre oggetto di disamina espressa stante
la prevalenza data, nel bilanciamento tra norme
costituzionali, ai valori espressi da tali interessi,
rispetto a quelli tutelati dall’art. 97 Cost. nella
sua proiezione in termini di efficienza (v. in proposito
G. MORBIDELLI, Il regime amministrativo dell’ambiente,
ora in Scritti di diritto pubblico dell’economia,
Torino, 2001, 22 ss.; per l’affermazione del principio
per cui quando sono in gioco beni costituzionalmente
protetti l’autorizzazione implicita è da escludere
proprio a garanzia di adeguata tutela di tali beni
v. Corte Cost. 1 luglio 1992 n. 307).
Naturalmente la determinazione dell’ambito delle
materie pone non pochi problemi identificativi,
del resto così come avviene per la determinazione
delle materie di competenza dello Stato o della
Regione. Da notare tra l’altro che la gran parte
delle materie “sensibili” sono da ricondurre alle
materie di cui all’art. 117, comma 2°, cioè alla
competenza esclusiva dello Stato, e che talune appartengono
al genus delle c.d. materie “valore” o materie “trasversali”
(quali ad es.: immigrazione, pubblica incolumità,
ambiente, salute: per tale nozione v. da ultimo
la analisi di A. CONCARO, Rapporti Stato–Regioni-Enti
locali, in V ONIDA e B. RANDAZZO, Viva vox constitutionis,
Milano, 2005, 571 ss.), il che accentua la difficoltà
di perimetrazione
Si può comunque ritenere, stante il valore costituzionale
sotteso, e pertanto il carattere pervasivo che impronta
tali materie, che nel caso di procedimenti volti
alla cura di interessi riferibili a più materie,
è sufficiente che tra di esse vi sia una delle materie
sensibili perché ipso iure si determini la esclusione
del silenzio-assenso.
4) Le eccezioni al silenzio-assenso per prevalenza
del diritto comunitario
Altra ipotesi è quella in cui la normativa comunitaria
impone l’adozione di provvedimenti amministrativi
formali.
Tale previsione richiede un chiarimento. E’ infatti
sin troppo evidente che se la normativa comunitaria
impone espressamente un provvedimento amministrativo
formale, la normativa interna non può discostarsene.
La disposizione in esame non avrebbe pertanto alcun
significato, o avrebbe un significato meramente
ripetitivo. In realtà dietro questa previsione sta
un principio, elaborato dalla Corte di Giustizia,
secondo cui laddove, per assicurare effettività
e concretezza alle previsioni comunitarie, è indispensabile
una espressa valutazione amministrativa, come un
accertamento tecnico o una verifica, lì l’istituto
del silenzio-assenso non è praticabile. Si tradurrebbe
infatti in una sostanziale elusione delle previsioni
e degli obiettivi della normativa comunitaria. Tale
principio è stato espresso per la prima volta dalla
Corte di Giustizia in un caso in cui esaminando
la compatibilità della legge statale (l. 10 maggio
1976, n. 319, c.d. legge Merli) che contemplava
la formazione in via tacita della autorizzazione
provvisoria agli scarichi, rispetto alla direttiva
del Consiglio 17 dicembre 1979, concernente la protezione
delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato
da sostanze pericolose, ha osservato che ai sensi
della direttiva il rifiuto, la concessione o la
revoca delle autorizzazioni devono risultare da
un provvedimento esplicito e seguire regole procedurali
precise, nelle quali venga rispettato un determinato
numero di condizioni necessarie, dalle quali sorgono
diritti ed obblighi in capo ai singoli. Ne consegue
che “un’autorizzazione tacita non può considerarsi
compatibile con le prescrizioni della direttiva
in quanto una siffatta autorizzazione non consente
la realizzazione di indagini preliminari, né di
indagini successive e di controlli”. (v. Corte Giust.
28 febbraio 1991, in C-360/87, Commissione c. Repubblica
Italiana, in Riv.
it. dir. pubbl. com, 1992, 24). Il principio per
cui l’autorizzazione tacita pone problemi di compatibilità
con i caratteri e gli scopi delle direttive comunitarie
è stato poi ribadito più volte, soprattutto con
riguardo alla normativa ambientale (autorizzazioni
per il deposito di rifiuti, autorizzazioni per lo
scarico di sostanze nei corpi idrici, autorizzazioni
per emissioni in atmosfera valutazioni di impatto
ambientale etc. v. ad es. Corte Giust. 28 febbraio
1991, in C-131/88, Commissione c. Germania; Corte
Giust. 19 settembre 200, in C-287/98, Linster; Corte
Giust. 19 giugno 2001, in C-230/00 Commissione c.
Regno del Belgio).
In conclusione il silenzio-assenso o assenso decisorio
(come taluno preferisce), in tanto può trovare applicazione,
in quanto non emerga la necessità di indagini ad
hoc non surrogabili da dichiarazioni delle parti
sia per la natura degli interessi coinvolti sia
perché la stessa normativa affida all’autorità procedente
il potere di imporre prescrizioni e cautele a riprova
che si richiede un provvedimento ad hoc (Da rilevare
che in dottrina, proprio lo stesso autore che aveva
messo in luce la portata generale del principio
espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia
del 1991 sulla autorizzazione tacita agli scarichi
idrici - M.P. CHITI, I signori del diritto comunitario,
in Riv. trim. dir. pubbl., 1991, 815 ss., successivamente
- nel volume, Diritto amministrativo europeo, Milano,
2004, 433-434, sembra però orientato a ridurre la
portata di tale precedente, in quanto esso non teneva
conto (né lo poteva) “delle più raffinate forme
di silenzio-assenso” previsto da leggi nazionali
recenti, come la l. 241. Per il vero non si vede
in cosa consista la raffinatezza della l. 241 (perlomeno
sotto tale profilo), e comunque la sua diversità
rispetto alla situazione oggetto di tale sentenza:
in entrambi i casi l’istruttoria è del tutto facoltativa,
sicché il silenzio-assenso non garantisce adeguati
accertamenti da parte della p.a.).
Anche qui, come del resto nel caso delle materie
“sensibili”, la individuazione delle fattispecie
escluse, se è agevole laddove si versi in materie
ambientali o sia espressamente richiesto un accertamento
tecnico o ancor più si è espressamente previsto
un provvedimento finale formale, negli altri casi
lascia aperte zone d’ombra, dovendosi volta per
volta valutare la ratio delle previsioni comunitarie.
E’ da dire peraltro che sovente vi saranno coincidenze
con le c.d. materie sensibili di cui allo stesso
art. 20, comma 4° (così in tema di autorizzazioni
in materia di farmaci o di prodotti da destinare
al consumo alimentare o di prodotti cosmetici, che
hanno rilievo ai fini della tutela della salute)
5) Le eccezioni al silenzio-assenso da individuarsi
con d.P.C.M
L’art. 20 prevede infine la non applicazione del
silenzio-assenso agli atti e provvedimenti individuati
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Tale potere di identificazione (e
pertanto di esclusione del regime ordinario di silenzio-assenso)
pone una serie di problemi costituzionali. Va premesso
che i decreti in questione, in quanto volti a determinare
la disciplina applicabile ad una serie di procedimenti,
se pur individuabili specificatamente, hanno natura
regolamentare (v. nello stesso senso A. DE ROBERTO,
La legge generale sull’azione amministrativa, Torino
2005, 24; L. TARANTINO, Chiedi al silenzio, in Urb.
e appalti, 8/2005, 892). Pongono infatti regole
generali ed astratte, rappresentate appunto dall’applicazione
del “regime formale” rispetto al regime semplificato
del silenzio-assenso. Non sono però qualificabili
come regolamenti di delegificazione (così invece
L. TARANTINO, Chiedi al silenzio, cit., 892, nota
19), non solo perché mancano i requisiti formali
e sostanziali di cui all’art. 17, comma 2°, l. 23
agosto 1988 n. 400 (invero sovente disattesi: v.
ad es. le indicazioni di G. TARLI BARBIERI, Atti
regolamentari e atti pararegolamentari nel più recente
periodo, in Osservatorio sulle fonti, 1998 a cura
di U. DE SIERVO, Torino, 1999, 269 ss.), ma soprattutto
perché la stessa legge che pone il principio generale
del silenzio-assenso, prevede le eccezioni, rinviando
a tal fine al d.P.C.M., il quale ha l’effetto di
mantenere il regime legislativo preesistente. Il
d.P.C.M. cioè non solo non delegifica, ma restaura
la legislazione preesistente. A tale lettura potrebbe
però essere obiettato che fino a che tale d.P.C.M.
non interviene, avremo procedimenti sottoposti per
legge alle procedure di silenzio-assenso. Sicché
gli elenchi finiscono per disciplinare una materia
fino ad allora disciplinata dall’art. 20, In realtà
così non è: la materia è sempre regolata dalla legge,
ovverosia quella anteriore all’entrata in vigore
dell’art. 20, che regola i procedimenti oggetto
di individuazione. Ciò per il fatto che i d.P.C.M.
non hanno una capacità innovativa, per le ragioni
che andremo ad esaminare al § 6.
6) I criteri impliciti che devono presiedere
ai d.P.C.M.
Resta il fatto che tale potere di individuazione
dei procedimenti esclusi dal silenzio-assenso non
è preceduto da alcun criterio direttivo, il che
non è coerente con la riserva di legge sia pur relativa
che caratterizza la disciplina dei procedimenti
amministrativi e comunque con i necessari parametri
idonei a circoscrivere la discrezionalità del potere
regolamentare (v. per questa esigenza Corte Cost.
29 settembre 2003, n. 301, n. 6 della parte in diritto;
per critiche verso l’assenza nella specie di criteri
direttivi v. L. TARANTINO, op. cit., 892, in nota).
Per cui, o si ritiene che tale previsione sia incostituzionale,
per violazione dell’art. 97 Cost., oppure dobbiamo
individuare nell’ordinamenti dei criteri impliciti.
La seconda soluzione è quella preferibile, stante
il criterio ermeneutico della preferenza per la
interpretazione, secondo Costituzione. Ed invero
sono rinvenibili tre ordini di criteri direttivi,
che consentono di ritenere osservato il principio
di legalità. E’ appena il caso di ritenere che il
grado di “raffrontabilità” dei regolamenti è inverato
anche attraverso principi – scritti e non scritti
– che guidano l’azione amministrativa ed il sindacato
giurisdizionale. La riserva di legge ed il principio
di legalità vengono infatti soddisfatti non soltanto
dalla interpositio legislatoris, ma anche attraverso
i principi e le regole che rendono in concreto l’atto
sindacabile. Di talché la riserva di legge non impone
comunque la previsione ex ante di norme legislative
quando la materia sia costellata da principi comunque
idonei a delimitare la discrezionalità e quindi
a consentire un sindacato di legittimità (cfr.,
in tal senso le indicazioni provenienti da Corte
Cost. 7 agosto 1988, n. 409; Corte Cost. 24 marzo
1993, n. 103; in dottrina v. per tutti R. CAVALLO
PERIN, Potere di ordinanza e principio di legalità.
Le ordinanze amministrative di necessità e urgenza,
Milano, 1990, 169). Nella specie, anzi, il combinato
dei principi-criteri che si ritiene di potere individuare
inducono a ritenere che i d.P.C.M. hanno natura
meramente ricognitiva di status di eccezioni già
rinvenibili nel testo della legge.
Il primo criterio utile è rinvenibile nello stesso
comma 4°. Vale a dire: i decreti devono individuare,
anche per ragioni di chiarezza e di certezza, gli
specifici provvedimenti rientranti nelle materie
escluse (ambiente, difesa nazionale etc.), nonché
le fattispecie in cui il provvedimento formale è
richiesto dal diritto comunitario. Ma non è solo
questo. Le considerazioni che abbiamo svolto a proposito
dei procedimenti di derivazione comunitaria hanno
una validità generale in quanto rispondenti ad una
regola di ragionevolezza e di buon andamento, che
a loro volta esprimono un secondo criterio. Nel
senso che laddove si incontrano procedimenti che
involgono valutazioni complesse, che richiedono
comunque accertamenti tecnici, i quali non possono
essere pretermesse (ma al più sostituite da valutazioni
svolte da organi o uffici: come si ricava dall’art.
17 l. 241), lì il silenzio-assenso non è applicabile.
Questo fin dall’entrata in vigore dell’art. 20:
sicché il d.P.C.M. ha valore ricognitivo di principi
non espressi ma immanenti all’ordinamento. D’altra
parte, se così non fosse, la stessa patente di guida
o anche il brevetto di pilota di aereo sarebbero
soggetti a silenzio-assenso. Ma vale a contrastare
a tale conclusione oltre che la ragionevolezza,
la regola ricavabile nell’art. 17, secondo cui le
valutazioni tecniche sono insostituibili. Né questa
tesi è contraddetta dal fatto che l’art. 20 richiama
l’art. 2, comma 3°, e con esse le valutazioni tecniche
(che sono causa di sospensione del termine per provvedere).
Il principio ricavabile dall’art. 17, in correlazione
con la logica del silenzio-assenso, impone infatti
di ritenere che in caso di mancato espletamento
della valutazione tecnica (e ancor più, in caso
di valutazione tecnica negativa) il silenzio-assenso
non si forma. Di contro il silenzio-assenso si può
formare a seguito di valutazione tecnica positiva:
solo da quel momento infatti vi sono i presupposti
per l’esercizio del potere e pertanto “ridecorrono”
i termini. Questa conclusione si riconduce al principio
ricavabile dagli artt. 22 e 23 d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, con riguardo agli immobili sottoposti a
tutela paesaggistica o storico-artistico e come
tali esclusi dalla denuncia di inizio attività (d.i.a.),
istituto che però trova applicazione a seguito di
preventivo rilascio di parere positivo o della autorizzazione
di settore, che in sostanza fa venir meno le preclusioni
dovute alla particolare qualitas del bene (principio
invero già affermato in precedenza dalla giurisprudenza
con riguardo alle autorizzazioni edilizie soggette
a silenzio-assenso, istituto escluso per gli immobili
culturali o sottoposte a vincolo paesistico, ma
applicabile dopo l’autorizzazione di settore).
La individuazione è soggetta anche ad un terzo criterio,
sempre ricavabile dai principi. Come non possono
essere mai pretermesse valutazioni tecniche, così
non possono essere pretermesse valutazioni discrezionali.
Se il provvedimento ed istanza di parte richiede
una comparazione di interessi pubblici e privati
(es.: una concessione di bene demaniale), questa
non è surrogabile attraverso il silenzio. La selezione
degli interessi, caratteristica della discrezionalità
amministrativa, richiede ex se una attività specifica,
che a sua volta invera il principio di imparzialità
(perché tutti gli interessi vengono soppesati) e
quello di buon andamento (perché solo da un esame
a 360° gradi di tutti gli interessi coinvolti può
derivare la decisione più adeguata). Come è evidente
le deroghe all’obbligo di “giusto procedimento”,
in nome dell’esigenza di rapidità del traffico giuridico,
non possono incidere su tali dati costituzionali,
i quali esprimono un complesso di doveri funzionali
dell’autorità amministrativa, tra cui in primis
il dovere di istruire “la pratica” e di esaminarla
quando ciò è nella natura delle cose, come appunto
nel caso di atti discrezionali, che implicitamente
presuppongono un comportamento attivo.
Quest’ultimo criterio potrebbe sollevare dubbi,
dato che una parte della dottrina contrasta la incompatibilità
tra valutazione discrezionale e silenzio-assenso,
adducendo a tale fine esempi di diritto positivo
(v. per tutti B.G. MATTARELLA, Il provvedimento,
in S. CASSESE (a cura di) in Trattato di diritto
amministrativo, I, Milano 2003, 900). Ma un conto
è la espressa previsione di diritto positivo (del
resto sindacabile sotto il profilo della costituzionalità,
come talvolta è avvenuto), un altro è la determinazione
dei criteri in ordine ad un potere altrimenti libero.
In tale circostanza, o si individua un criterio
di sicura raffrontabilità, oppure si deve concludere
per la illegittimità del rinvio al d.P.C.M., e ancor
più dell’intero art. 20 per la generalizzazione
irragionevole del silenzio-assenso. Valga ancora
ricordare l’insegnamento della Corte Costituzionale,
secondo cui il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione è suscettibile di determinare
l’obbligo di accertamento specifico (Corte Cost.,
19 ottobre 1992, n. 393, in Giur. cost., 1992, 3410,
con nota di G. MORBIDELLI, Urbanistica incostituzionale
per abuso di silenzio-assenso e in Regioni, 1993,
918 con nota di D. DE PRETIS, Piani integrati e
buon andamento dell’amministrazione). La Corte infatti
ha affermato che la previsione dell’automaticità
del rilascio delle concessioni edilizie “determina
una grave deroga al principio di distinzione tra
programmazione territoriale, come diretta a regolare
la destinazione e l’uso del territorio, e legittimazione
all’esecuzione dell’opera, conferita al soggetto
interessato con il rilascio dell’atto amministrativo
senza il controllo di coerenza dell’intervento specifico
con gli indirizzi programmatici, controllo particolarmente
necessario, per l’osservanza, che esso consente,
del precetto dell’art. 4, 1° comma, l. n. 10/1977,
secondo il quale la concessione è data in conformità
alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei
regolamenti edilizi”. Tale disposizione pertanto
viola il principio di buon andamento dell’azione
amministrativa, contrastando “con esigenze di un
razionale uso del territorio, con possibilità di
interventi indiscriminati, non confortati dall’assistenza
di meccanismi diversificati e di organi tecnici”.
La conclusione è che il potere di individuazione
è strettamente confermato dai tre criteri suddetti,
al punto che ha una funzione ricognitiva-attestativa
; il che tra l’altro impedisce, allo stato (cioè
prima dei d.P.C.M.) il formarsi dei provvedimenti
taciti in procedimenti nei quali o la necessaria
selezione di interessi o le insurrogabili valutazioni
tecniche impongono una specifica disamina, ed escludono
così di poter agire per ficto iuris.
7) Sovrapposizioni tra silenzio-assenso e d.i.a.
Si potrebbe dire che, attesi questi criteri e soprattutto
il criterio dell’assenza di discrezionalità, il
silenzio-assenso finisce per essere in gran parte
coincidente con la d.i.a.. Ma fermo restando che
in tal caso v’è una preferenza per la d.i.a., come
si ricava dallo stesso incipit dell’art. 20, in
primo luogo non v’è totale coincidenza perché l’art.
20 riguarda tutti i procedimenti ad istanza di parte,
mentre l’art. 19 si riferisce ad autorizzazioni,
licenze, concessioni non costitutive, permessi o
nulla-osta comunque denominati, comprese domande
per iscrizioni in albi e ruoli, sicché ad es. ne
sono escluse le concessioni costitutive o le domande
per iscrizioni in albi e ruoli per l’esercizio di
attività professionali come pure le abilitazioni.
In secondo luogo la d.i.a. non opera quando sono
previsti limiti o contingenti complessivi o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio
degli atti stessi. In terzo luogo la d.i.a. è esclusa
con riguardo anche alle materie “amministrazione
della giustizia” e “amministrazione delle finanze”.
In quarto luogo va tenuto presente che l’art. 19
assume a proprio presupposto di applicazione il
mero “accertamento” dei requisiti e presupposti
di legge, di talché è da escludere ogni sorta di
valutazione tecnico-discrezionale (P. MARZARO GAMBA,
La nuova disciplina della dichiarazione di inizio
attività, in www.giustamm.it, 2005); mentre invece
il silenzio-assenso può formarsi anche in tal caso,
a condizione però che una valutazione tecnico-discrezionale
in senso positivo vi sia stata, dopo di che il termine
ricomincia a decorrere. Infine, a differenza della
d.i.a., la quale è facoltativa solo in materia edilizia
(perché disciplinata da una legge speciale), mentre
in tutti gli altri casi trova applicazione la previsione
del nuovo art. 19 secondo cui “ogni atto di autorizzazione
… è sostituito da una dichiarazione”, il silenzio-assenso
è un procedimento a conclusione variabile, nel senso
che l’Amministrazione può anche adottare una determinazione
formale, positiva o negativa che sia.
D’altra parte che tra i due istituti vi siano sovrapposizioni
non deve stupire: tanto che una parte della dottrina
e talune sentenze assimilano la d.i.a. al silenzio-assenso,
soprattutto sulla base del rilievo che il comma
3° dell’art. 19 attribuisce all’amministrazione
il potere di “assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies
e 21 nonies”: e dato che l’autotutela (l’annullamento
e la revoca) non possono che riguardare atti amministrativi,
ne consegue che la natura della d.i.a. è di titolo
tacito, formatosi per via di silenzio-assenso (cfr.
A. MORBIDELLI, In tema di d.i.a. vecchia e di d.i.a.
nuova (spunti tratti da Cons. St., Sez. IV, 22 luglio
2005, n. 3016), in www.giustamm.it, 2005; v. altresì,
nello stesso senso, D. DE CAROLIS, Prime esperienze
giurisprudenziali sulle nuove regole dell’azione
amministrativa: alla ricerca del tempo perduto,
in Urb. app., 2006, 17 e in giurisprudenza TAR Abruzzo,
Pescara, 1° settembre 2005, n. 494). Valga aggiungere
che la sovrapposizione è coerente con una tendenza
dell’ordinamento verso la non rigidità dei titoli
autorizzativi, se si pensa che il T.U. edilizia
assegna alle Regioni il potere di sottoporre a d.i.a.
interventi che per la legge statale sono soggetti
a permesso di costruzione e viceversa (v. sul punto
diffusamente G. MORBIDELLI, La disciplina amministrativa
e penale degli interventi edilizi: un bilancio sulla
normativa trentina alla luce del nuovo testo unico
sull’edilizia, in Riv. giur. urbanistica, 2003,
422).
8) Le competenze regionali
La individuazione con d.P.C.M., sulla scorta dei
criteri sovra indicati, non può ovviamente che riguardare
le materie di competenza esclusiva statale, anche
perché la stessa fonte regolamentare andrebbe ultra
vires se investisse materie regionali. Del resto
ancor prima del nuovo Titolo V la Corte Costituzionale
aveva osservato che i regolamenti “non risultano
legittimati a disciplinare, per la naturale distribuzione
delle competenze normative tra Stato e Regioni desumibile
dall’art. 117 della Costituzione, le materie di
spettanza regionale e, conseguentemente, neppure
i procedimenti amministrativi attinenti a tali materie”
(…) in quanto “ la disciplina dei vari procedimenti
dovrà essere affidata a fonti statali o a fonti
regionali, a seconda che gli stessi attengano all’esercizio
di competenze materiali proprie dello Stato o delle
Regioni” (Corte Cost.. 13 dicembre 1991, n. 465,
in Le Regioni, 1992, 1349, con nota di G. PASTORI,
Procedimento amministrativo e competenze regionali).
Nel contempo i criteri sovra ricordati hanno una
base costituzionale, sicché si impongono anche alle
Regioni e agli enti locali, con riguardo a procedimenti
di loro competenza. Ciò è di tutta evidenza con
riguardo alle materie “sensibili”, nella parte in
cui riguardano le competenze regionali (es.: in
materia di salute) o degli enti locali (che hanno
ad es. competenza in materia di ambiente e di pubblica
incolumità) o alle ipotesi di procedimenti che debbono
concludersi con atti formali secondo la normativa
comunitaria. Inoltre, come già rilevato, l’esigenza
di individuazione si pone con riguardo ai provvedimenti
discrezionali o caratterizzati da valutazioni tecniche
onde rispettare i principi del buon andamento e
di imparzialità. Anzi, la individuazione, da effettuare
con la fonte regolamentare (o anche con leggi regionali,
non essendovi riserva di regolamento) o con regolamento
ex art. 117, comma 6° da parte degli enti locali
con riguardo alle funzioni loro attribuite (riguardandone
lo svolgimento), è da considerarsi necessaria per
ragioni di certezza del diritto e di conseguenza
di leale collaborazione tra Amministrazione e privati.
Fermo restando però il carattere pressoché esclusivamente
ricognitivo di tali regolamenti, di talché i procedimenti
ascrivibili a tali categorie già prima dei decreti
di individuazione delle esclusioni non possono concludersi
in via tacita (pena altrimenti l’incostituzionalità
dell’art. 20 per violazione del principio di ragionevolezza
e dell’art. 97 Cost.). E di converso, la mancata
individuazione non è decisiva, dovendosi sempre,
a fronte di procedimenti pur non contemplati come
eccezioni al silenzio-assenso degli emanandi d.P.C.M.,
andare a vedere se rientrano entro le categorie
di criteri ad excludendum sopra rcordati, che sono
di diretta applicazione.
9) Rapporti con la disciplina preesistente
Numerose leggi (statali e regionali), nonché il
d.P.R. 300/1992 prevedono ipotesi di silenzio-assenso.
L’art. 20 detta una nuova disciplina con particolare
riguardo al profilo delle eccezioni.
Sicché si deve ritenere che i “vecchi” silenzi-assenso
sono ancora in vigore, a meno che non rientrino
nelle fattispecie di eccezioni contemplati dall’art.
20 (apertura di conferenze di servizi, materie sensibili,
procedimenti formali di derivazione comunitaria),
nel qual caso la relativa disciplina è da ritenersi
abrogata per incompatibilità con la legge sopravvenuta
(con la precisazione che nell’ipotesi di apertura
di conferenze di servizi, non vi è abrogazione,
ma è una variabile dei procedimenti altrimenti sottoposti
al silenzio-assenso rimessa alla discrezionalità
dell’amministrazione procedente). Da avvertire però
che anche le fattispecie di silenzio-assenso contenute
nell’art. 20 e non abrogate sono soggette alle regole
di sospensione e di interruzione di termini introdotte
dall’art. 2°: si tratta infatti di regole nuove
e sopravvenute che investono tutti i vecchi procedimenti.
Quanto invece alle eccezioni da individuare con
d.P.C.M. (e a meno che non trovino fondamento nelle
materie sensibili e nelle materie comunitarie) è
evidente che questi ultimi non hanno capacità abrogativa
di legge e di regolamenti delegati, non essendo
configurabili come regolamenti di delegificazione.
Né ha rilievo il fatto che i d.P.C.M. costituiscono
applicazione di principi, perché questi a loro volta
sono stati derogati dalla legge o da regolamenti
delegati (anche se la deroga dei principi per mano
di regolamenti delegati pone un ovvio problema di
rispetto della gerarchia delle fonti, a meno che
di legge di autorizzazione alla delegificazione
non lo consenta espressamente). Sicché i procedimenti
contrassegnati da valutazioni tecniche e/o da valutazioni
discrezionali, se sottoposti al silenzio-assenso
da normativa anteriore al nuovo art. 20 (e sempre
– ripetesi – che siano estranei alle materie sensibili
o alle previsioni comunitarie) non possono essere
oggetto di individuazione ad excludendum nel senso
che hanno una forza passiva che resiste ai d.P.C.M.
(salva la verifica di costituzionalità delle relative
leggi speciali, secondo i canoni più volte ricordati).
10) La procedura per la formazione del silenzio-assenso
Quanto alla disciplina in punto di formazione del
silenzio-assenso essa non riceve sostanziali modificazioni
rispetto al regime previgente, tracciato dal regolamento
delegato approvato con d.P.R. n. 300/1992 modificato
con d.P.R. n. 407/1994 che resta in vigore per le
parte non contraddette dal nuovo art. 20 l. 241.
In sintesi la disciplina del silenzio-assenso si
articola nei seguenti punti:
a) l’interessato, con la propria domanda, deve dichiarare
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti. Quando la legge impone particolari
requisiti soggettivi, e la domanda deve contenere
anche i dati necessari per verificare il possesso
o conseguimento dei requisiti stessi (v. art. 3,
comma 2°, 2^ parte, d.P.R. n. 300/1992). La domanda
comunque deve contenere i requisiti necessari indispensabili
per poter essere considerato tale, e in particolare
il soggetto istante deve essere riconoscibile e
la domanda deve avere un oggetto determinato. Diversamente
il silenzio-assenso non si forma (manca cioè un
presupposto di esistenza dell’istituto). Anche in
caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni
il silenzio-assenso non si forma, né è ammessa la
sanatoria e il dichiarante è punito con le sanzioni
di cui all’art. 483 c.p. (relativo alla “falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico”):
v. art. 21, comma 1°, l. 241;
b) qualora la domanda del privato non sia regolare
o completa, l’Amministrazione ne dà comunicazione
al richiedente entro dieci giorni, indicando le
cause di irregolarità o di incompletezza. In questi
casi, il termine di cui al comma 1° decorre dal
ricevimento della denuncia o della domanda regolare”
(art. 3, comma 3°, d.P.R. n. 300/1992);
c) quando sia prescritto il versamento di un contributo
o di una tassa in relazione all’emanazione di un
provvedimento, il contributo o la tassa sono dovuti
comunque per il fatto della scadenza del termine
per il silenzio-assenso. Il versamento della tassa
e del contributo in misura inesatta non priva di
efficacia il silenzio-assenso (v. art. 4, comma
2° d.P.R. n. 300/1992);
d) il termine per la formazione del silenzio-assenso
può essere interrotto una volta sola dalla P.A.,
esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato
di elementi integrativi o di giudizio che non siano
già nella disponibilità dell’Amministrazione e che
essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta
di elementi integrativi può avere per oggetto anche
la trasmissione, da parte dell’interessato, di elementi
o allegati della domanda o della denuncia, che risultino
prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti
e che siano diversi da quelli contemplati dall’art.
3, comma 2°. In tal caso, il termine inizia a decorrere
nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell’Amministrazione
competente, degli elementi richiesti. Il termine
non è interrotto da eventuali richieste di nuovo
elementi integrativi, successive alla prima (v.
art. 5, d.P.R. n. 300/1992);
e) il termine può essere invece sospeso nelle ipotesi
stabilite dall’art. 2, comma 2°, ai sensi del quale
nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per
l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di
valutazioni tecniche di organi o enti appositi,
i termini sono sospesi fino all’acquisizione delle
valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
non superiore a novanta giorni. Sono inoltre sospesi
per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni
o certificazioni relative a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione
stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni.
Se la valutazione tecnica ha esito positivo, il
termine ricomincia a decorrere. Se è negativa, si
verifica l’assenza di uno dei presupposti di esistenza
del silenzio-assenso (in altri termini, la valutazione
tecnica negativa funge da arresto procedimentale).
Se la valutazione pone condizioni o prescrizioni,
il termine ridecorrerà dal soddisfacimento di tali
prescrizioni;
f) la procedura di silenzio-assenso non esclude
la fase di partecipazione prevista al capo III della
l. proced. amm. Ciò si ricava sia dalla assimilazione
tra silenzio-assenso e provvedimento formale, nonché
dal carattere generale che ha l’art. 7, circa la
comunicazione di avvio del procedimento. Anzi, l’art.
8 prevede espressamente che la notizia di avvio
del procedimento debba essere data anche nei procedimenti
ad istanza di parte; v. comma 2°, c ter. Del resto
anche gli atti di assenso, di autorizzazione etc.
possono determinare un pregiudizio a terzi, per
cui non v’è ragione per escludere costui dal partecipare
al procedimento, come del resto si ricava dall’art.
20, comma 2°, che richiama le situazioni giuridiche
dei controinteressati. Tantopiù che (v. infra sub
h) il silenzio-assenso è una eventualità, ma non
una conseguenza necessitata. Anche se – va detto
- specie se si segue la interpretazione qui proposta
circa i limiti ontologici del silenzio-assenso,
le carenze partecipative potranno sovente non dar
luogo alla annullabilità in virtù della previsione
dell’art. 21 octies.
La assimilazione ai procedimenti ordinari o formali,
confermata anche dall’espresso richiamo all’art.
20, comma 4°, l. 241, comporta che nel procedimento
di silenzio-assenso devono trovare applicazione
l’art. 9 (partecipazione eventuale) e anche l’art.
7 ove si tratti di procedimenti in cui è previsto
l’intervento per legge di soggetti. Per dare effettività
alla partecipazione e in attuazione del principio
di trasparenza, in considerazione della stretta
tempistica, sarà tuttavia indispensabile che le
Amministrazioni, negli stessi regolamenti ex art.
2 l. 241, stabiliscano modalità di pubblicazione
della documentazione depositata dall’istante onde
consentire la partecipazione ai terzi interessati.
A tal fine è utile il modello dell’art. 87 d.lgs.
1 agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni
elettroniche), secondo cui lo sportello locale competente
provvede a pubblicare l’istanza di autorizzazione,
la quale poi si perfeziona per silenzio-assenso.
Il che è tanto consustanziale al giusto procedimento
da far ritenere che la mancanza di pubblicità invalida
i provvedimenti finali in quanto non hanno dietro
di se la trasparenza del percorso.
Ulteriore conferma che gli istituti di partecipazione
trovino applicazione è data dal fatto che lo stesso
art. 20 richiama l’applicazione dell’art. 10 bis
, ovvero la disposizione che prescrive il c.d. preavviso
di rigetto (“Nei procedimenti ad istanza di parte
il responsabile del procedimento o l’autorità competente,prima
della formale adozione di un provvedimento negativo,
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all’accoglimento della domanda”);
g) Il termine per il formarsi del silenzio-assenso
è interrotto anche dal preavviso di rigetto (per
il vero la logica vorrebbe che si trattasse di una
sospensione, ma la lettera della legge appare inequivocabile,
non solo per l’uso del termine interruzione, ma
perché stabilisce che i termini “cominciano nuovamente
a decorrere”). Esso poi ricomincia a decorrere di
nuovo a partire dalla data di presentazione delle
osservazioni, o in mancanza, alla scadenza dei 10
giorni previsti dallo stesso art. 10 bis come termine
per proporre osservazioni. Nei fatti, la comunicazione
del preavviso di rigetto impone all’Amministrazione
di adottare un atto formale negativo, se ritiene
anche dopo aver ricevuto le osservazioni, che ve
ne siano i presupposti. Altrimenti il silenzio-assenso
si forma comunque, malgrado l’intervenuto preavviso
di rigetto (che è atto interno al procedimento);
h) l’Amministrazione non ha il dovere di emanare
un provvedimento espresso, ma una semplice facoltà.
Parte della dottrina sostiene che gli uffici avrebbero
il dovere di esaminare tutte le domande e di emanare
entro il termine un provvedimento espresso: il silenzio-assenso
sarebbe infatti un rimedio estremo a tutela del
cittadino. In realtà l’istituto opera anche per
semplificare l’attività amministrativa, il che si
consegue attraverso l’assunzione di autoresponsabilità
del richiedente circa la ricorrenza dei presupposti
oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa
per lo svolgimento delle attività in questione;
i) decorso il termine, l’Amministrazione è privata
della titolarità del potere di provvedere in maniera
espressa; un eventuale provvedimento positivo posteriore
avrebbe solo il significato di atto meramente confermativo
(con tutte le conseguenze in termine di impugnabilità,
che deve invece investire l’atto implicito: v. Cons.
Stato, Sez. V, 17 dicembre 1990, n. 884). Un provvedimento
negativo successivo sarebbe del tutto illegittimo
(ma non nullo, non ricorrendo alcuno dei presupposti
dell’art. 21 l. 241);
l) l’atto di assenso, ove illegittimamente formato
(nel senso che non v’erano i presupposti di legge)
può essere annullato dalla p.A. attraverso i normali
poteri di autotutela, sulla base di ragioni di interesse
pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo
conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati
(v. art. 21 nonies, comma 1°). L’art. 21, comma
3°, stabilisce infatti che “nei casi in cui il silenzio
dell’amministrazione equivale ad accoglimento della
domanda, l’amministrazione competente può assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies;
m) queste ultime disposizioni dimostrano ulteriormente
la natura provvedimentale del silenzio-assenso,
dato che in tutto e per tutto è equiparato ad un
provvedimento;
n) quanto alle illegittimità che possono inficiare
il silenzio-assenso, è da escludere che possano
riguardare vizi della procedura (ad es. assenza
della dichiarazione richiesta) del silenzio-assenso,
poiché la difformità dallo schema legale impedisce
il formarsi del silenzio stesso: v. art. 4, comma
1°, del d.P.R. n. 300/1992; né per definizione sono
configurabili vizi di eccesso di potere, dato che
difetta l’esercizio della funzione amministrativa.
Né è configurabile la violazione dell’obbligo di
motivazione dato che l’art. 3 è implicitamente ma
chiaramente derogato dall’art. 20. I vizi potranno
essere rappresentati dalla difformità tra l’autorizzazione
richiesta e le prescrizioni normative: ad es., se
la licenza di agibilità richiesta non è conforme
alle norme igieniche comunali il relativo assenso
si forma comunque (Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre
1987, n. 588, in Cons. Stato, 1987, I, 1400), ma
è annullabile. L’illegittimità non deve però derivare
da dichiarazioni mendaci o false. In tal caso il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art.
483 c.p., dal che si ricava l’assenza dell’effetto
produttivo del silenzio-assenso (V. per un caso
del genere TAR Lazio, Sez. II ter, 13 febbraio 2004,
n. 1399: si è escluso che si fosse formato il silenzio-assenso
perché il richiedente di una autorizzazione comunale
non aveva tenuto conto che il piano del commercio
vietava categoricamente ogni nuova autorizzazione).
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| (*) Il presente saggio è destinato al volume
a cura di V. Cerulli Irelli “La disciplina generale
dell’azione amministrativa” Ed. Jovene,
in corso di pubblicazione. |
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BIBLIOGRAFIA
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|
Oltre agli studi di carattere generale
sul silenzio della pubblica amministrazione indicati
nella bibliografia in calce al capitolo dedicato
al termine del procedimento (art. 2), v. A. TRAVI,
Silenzio-assenso ed esercizio delle funzioni amministrative,
Padova, 1985; A. PAJNO, Gli artt. 19 e 20 della
l. n. 241 prima e dopo la l. 24 dicembre 1993, n.
537. Intrapresa dell’attività privata e silenzio
dell’amministrazione, in Dir. proc. amm., 1994,
40 ss.; B. TONOLETTI, Silenzio della pubblica amministrazione,
in Dig. disc. pubbl., XIV, Torino, 1998; P.G. LIGNANI,
Silenzio (dir. Amm.), in Enc. dir. Aggiornamento,
III, Milano 1999. Per la disciplina dopo la l. 80/2005
oltre agli studi citati nel testo v. in particolare
G. FONDERICO, Il nuovo tempo del procedimento, la
d.i.a. e il silenzio-assenso, in Giorn. dir. amm.,
10/2005, 1027; R. GIOVAGNOLI, Il silenzio della
pubblica amministrazione dopo la legge n. 80/2005,
Milano, 2005.
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