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| n. 3-2006 - © copyright |
ALFONSO CELOTTO
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| Nuove prospettive della
semplificazione: le modifiche alla legge sul procedimento
amministrativo e la legge di semplificazione 2005 (*)
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VERSIONE PROVVISORIA
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1. In Italia si parla stabilmente
di semplificazione a partire dagli anni ’90, anche
se la istituzionalizzazione della “legge annuale”
di semplificazione risale solo al 1997, con la prima
delle c.d. Leggi Bassanini. Sulla base dell’art.
20 della l. n. 59 del 1997, si è riusciti ad approvare,
fino ad ora, quattro volte la “legge di semplificazione”
annuale (mostrando quella iniziale difficoltà applicativa
riscontrata per gli altri due esempi di leggi “periodiche”
che conosce il nostro ordinamento: la “legge finanziaria”
e la “legge comunitaria”, anch’esse ad attuazione
“farraginosa” nei primi anni).
Non è questa la sede per analizzare le l. n. 50
del 1999, n. 340 del 2000, n. 229 del 2003 e n.
246 del 2005, né per studiare approfonditamente
i due grandi ambiti della semplificazione: semplificazione
amministrativa e semplificazione normativa costituiscono,
infatti, due istituti articolati e complessi, che
andrebbero trattati con relazioni apposite.
In questa sede mi limiterò a qualche cenno sulla
prima e a qualche spunto sulla seconda.
La semplificazione amministrativa tende ad eliminare
la “burocratizzazione” della Pubblica amministrazione,
senza eliminare le garanzie; in altri termini, si
cerca di responsabilizzare l’Amministrazione nell’utilizzo
dei poteri di cui dispone, snellendo le procedure
per quanto possibile.
Mi limito qui ad enunciare le principali novità
della l. n. 15 del 2005:
- la tendenza all’utilizzo del diritto privato (nuovo
art. 1 comma 1-bis della l. n. 241; ma v. anche
la nuova modifica all’art. 20 della l. n. 59 del
1997 ad opera della l. 246 del 2005, che al comma
4 lett. f-bis), prevede come criterio: “generale
possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni
e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di
diritto privato, salvo che nelle materie o nelle
fattispecie nelle quali l’interesse pubblico non
può essere perseguito senza l’esercizio di poteri
autoritativi”);
- la nuova disciplina della Conferenza di servizi
(nuovo art. 14 e segg. della l. n. 241)
- il nuovo sistema DIA (come modificato dal d.l.
n. 35 del 2005)
- l’incentivo alla telematica (nuovo art. 3 bis
della l. n. 241)
Questi si affiancano agli strumenti già presenti
e modificati da ultimo in maniera solo marginale,
come
- gli accordi (art. 11 l. n. 241)
- la disciplina delle attività consultiva (silenzio
facoltativo) e valutazioni tecniche (silenzio devolutivo)
(artt. 16 e 17 l. n. 241)
- il sistema silenzio-assenso (art. 20)
Problema di notevole impatto, a cui qui posso solo
accennare, è quello della applicabilità delle nuove
regole contenute nella novella della legge n. 241
alle Regioni. Sul punto l’art. 29 della n. 241 modificato
sembra avere un impianto assai vincolante per le
Regioni. Tuttavia non appare chiaro quali siano
i reali vincoli per le Regioni e quale sia l’appiglio
costituzionale di tale vincolatività (la legge n.
241 tocca una materia di competenza concorrente?
Incide in materie di competenza esclusiva statale,
quali giustizia amministrativa, tutela della concorrenza,
ordinamento civile? Oppure va ricondotta al limite
della Costituzione posto dal primo comma dell’art.
117 Cost.?).
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2. Passando alla semplificazione
della regolazione, sappiamo che il sistema normativo
italiano è tradizionalmente “legicentrico”, nel
senso che affida alla competenza parlamentare la
gestione del sistema, anche attraverso istituti
di garanzia quali la riserva di legge.
Negli anni le forze centripete di sviluppo dell’ordinamento
hanno portato alla “crisi della legge”.
E’ un fenomeno ormai noto e studiato che risponde
a tre profili, sintetizzabili come:
a) inflazione normativa, data dall’aumento vertiginoso
di leggi e altri atti normativi, anche primari,
che peraltro – ulteriore complicazione - moltiplicano
e articolano le loro tipologie;
b) scadimento della qualità della legislazione,
mal redatta, spesso modificata, stratificata, scarsamente
fattibile;
c) impoverimento del ruolo della legge, da un lato,
per la perdita di centralità della legge parlamentare
nel sistema delle fonti; dall’altro, per l’impoverimento
della funzione regolativa della legge (le leggi
hanno sempre più spesso contenuto “secondario”),
in ragione di una più ampia perdita della capacità
regolativa del vivere sociale, forma della più ampia
crisi del diritto. Legge viene “erosa” da atti con
forza di legge, fonti comunitarie, fonti regionali,
regolamenti di AAI.
Per restituire qualità alle regolazione si sono
avviati rimedi quali:
- tecniche legislative (drafting, analisi di impatto);
- delegificazione.
Essi non sono stati funzionali allo scopo per una
serie di ragioni ben note e studiate :
- le tecniche legislative sono, forse, ancora troppo
lontane dalla cultura italiana;
- i “disordini” della delegificazione spesso sono
stati spesso un rimedio peggiore del male stesso.
Le leggi di semplificazione annuale hanno puntato
ad un recupero della forza regolativa mediante le
codificazioni, così da restituire chiarezza e certezza,
quanto meno per settori.
Inizialmente si è pensato di ricorrere a testi unici,
anche “misti”, cioè che comprendevano anche le norme
regolamentari di riferimento (legge n. 50 del 1999);
ora si è passati a codici di settore (legge n. 229
del 2003, sulla cui base sono stati emanati i D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione
digitale"; D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge
29 luglio 2003, n. 229”; D.Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 "Codice delle assicurazioni private”).
Paradossale è pensare che nella codificazione il
ruolo del Parlamento resta marginale, in quanto
il procedimento ricalca quello della delegazione
legislativa, anche se con scostamenti importanti
rispetto all’impianto dell’art. 76 Cost., non da
ultimo perché sempre corredati da delega integrativa
e correttiva (strumento che rende la delega sostanzialmente
“permanente”).
Interessante il procedimento di queste deleghe (delineato
nell’art. 20 della l. 59 del 1997, come modificato
dall’ art. 1 della l. n. 229 del 2003):
- Comma 3, lett a): “definizione del riassetto normativo
e codificazione della normativa primaria regolante
la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio
di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, con determinazione
dei princípi fondamentali nelle materie di legislazione
concorrente”;
- Comma 5: “I decreti legislativi di cui al comma
2 sono emanati su proposta del Ministro competente,
di concerto con il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per la funzione pubblica,
con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e, successivamente, dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti che sono resi entro il termine
di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta”;
- Comma 10: “Gli organi responsabili di direzione
politica e di amministrazione attiva individuano
forme stabili di consultazione e di partecipazione
delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie
economiche e produttive e di rilevanza sociale,
interessate ai processi di regolazione e di semplificazione”.
In pratica abbiamo un vero e proprio procedimento,
che potremmo definire come un nuovo iter legis,
fatto di quattro “stazioni”, finalizzate a dare
qualità alla regolazione mediante la partecipazione
delle diverse istanze istituzionali, che rendono
parere:
- Consiglio di stato;
- Conferenza Unificata;
- Commissioni parlamentari;
- consultazione dei destinatari
In pratica, una valutazione tecnico-giuridica, l’istanza
delle autonomie, il recupero del ruolo parlamentare
e la partecipazione democratica.
Assai interessante è la consultazione dei destinatari,
soprattutto in quanto costituisce una forma di partecipazione
esterna, non sotterranea (a differenza del lobbismo).
Tale consultazione:
- contribuisce alla democraticità delle scelte normative;
ormai da anni si parla di crisi della democrazia
e si cercano nuove strade (si pensi alle forme di
partecipazione alle Conferenze intergovernative
che hanno portato alla Carta di Nizza e al Trattato
costituzionale europeo) per rinvigorire teorie che
hanno mostrato tutte le loro difficoltà applicative,
come accade per la rappresentanza e la democrazia
indiretta. In tali problematiche, utili risultati
possono discendere dalla consultazione che fa partecipare
i regolati alle scelte del legislatore in maniera
incisiva ed efficace; ne vengono valorizzati anche
principi costituzionali quali la sovranità popolare,
lo sviluppo della persona nelle formazioni sociali
(art. 2 Cost.) e l’eguaglianza sostanziale, che
– non dimentichiamolo – rappresenta l’impegno a
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione politica, economica
e sociale del Paese” (art. 3, 2° comma, Cost);
- favorisce la legittimazione e l’efficacia complessiva
del processo di regolazione, facendo emergere elementi
istruttori e conoscitivi di supporto per l’attività
normativa; emblematico è quanto prevede il libro
bianco sulla Governance europea, ove si ritiene
che le forme di consultazione dei regolati “consentono
di definire le politiche disponendo di una visione
a più lungo termine. La partecipazione non consiste
nell’istituzionalizzare le proteste, ma in una più
efficace elaborazione della politica, basata su
consultazioni tempestive e sull’esperienza del passato”
(pag. 16); ne vengono valorizzati anche i principi
di certezza del diritto e di coerenza della legislazione,
correlati alle applicazioni dell’art. 3 Cost.
- accresce senso di responsabilità e trasparenza
del regolatore, trasformando relazioni caratterizzate
da opacità in procedure deliberative (cfr. libro
bianco Governance europea – pag. 16). I regolati
debbono esprimere in maniera palese le proprie esigenze
e non possono più affidarsi a semplici gruppi di
pressione: si evita il fenomeno detto della “cattura
dei regolatori”, espressione con la quale si suole
indicare l’attitudine dei soggetti che ricoprono
ruoli decisionali ad essere influenzati da gruppi
di pressione che, in un modo o in un altro, riescono
a distogliere le scelte dei primi dal perseguimento
dell’obiettivo del bene comune (rectius: dell’interesse
generale) per orientarlo verso quello di interessi
particolari;
- avvicina i regolati ai regolatori, secondo i canoni
del principio di sussidiarietà (ormai espressamente
costituzionalizzati nell’art. 118 Cost.);
- aiuta la capacità regolativa delle norme, individuate
e selezionate non più solo dai regolatori ma anche
dagli stessi regolati e quindi, normalmente, più
accettate e applicate (più volentieri) dai destinatari
stessi; in questo senso la consultazione è strumento
di qualità della regolazione (come richiamato anche
nel parere del Consiglio di stato 25 ottobre 2004,
n. 10548/04, sul Codice dei diritti di proprietà
industriale § 4.4., che la include tra gli strumenti
di qualità accanto all’analisi di impatto della
regolazione - AIR e alla valutazione ex post dell’impatto
regolamentare - VIR).
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3. In questo quadro si collocano
le tre modifiche apportate dalla l. n. 246 del 2005
e dal decreto-legge di inizio 2006.
a) il Comitato interministeriale di indirizzo per
attività di indirizzo e la guida strategica delle
politiche di semplificazione e di qualità della
regolazione (d.l. n. 4 del 2006, art. 1), per completare
il coordinamento politico della semplificazione;
b) il nuovo comma 3-bis aggiunto all’art. 20 della
l. n. 59: «Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione
di ciascuna materia emanando, anche contestualmente
al decreto legislativo di riassetto, una raccolta
organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole
secondo i criteri di cui ai successivi commi». In
tal modo per dare maggiore completezza alla codificazione
si consente di completarla mediante la raccolta
organica dei regolamenti, senza tuttavia ricorrere
al problematico sistema dei testi “misti”
c) il sistema della “ghigliottina abrogativa”.
Per cercare di dare certezza ad un sistema delle
fonti sempre più caotico si introduce una abrogazione
presuntiva e generalizzata di tutte le disposizioni
legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970,
che non saranno confermate in vigore mediante un
complesso sistema di delega legislativa. In sede
di primo commento, una considerazione di merito
e una di metodo.
Dal punto di vista di merito, mi pare che si sarebbe
dovuto estendere tale sistematica anche e soprattutto
alle norme regolamentari, in ragione del fatto che
molte delle disposizioni che più complicano il sistema
delle fonti sono regi decreti precedenti alla Costituzione
di cui non è certa nemmeno la forza giuridica (sono
leggi o regolamenti?), prima ancora che la permanenza
in vigore (emblematico è il caso della esposizione
del crocifisso nelle aule scolastiche, fondato sulla
vigenza dall’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 dall’allegato
C del r.d. n. 1297 del 1928, poi dichiarati non
sindacabili in ragione della forza solo regolamentare
dalla Corte cost. con ord. n. 389 del 2004).
Dal punto di vista del metodo, mi pare che questo
tentativo di far pulizia in maniera drastica delle
troppe fonti primarie vigenti nel nostro ordinamento
rappresenti la più palese ammissione della impotenza
del Legislatore a governare il sistema delle fonti
con i criteri tradizionali. Forse è proprio per
il sapore illuministico di questo tentativo che
si è pensato ad uno strumento rivoluzionariamente
illuministico come una ghigliottina per decapitare
dalla fine del 2007 tutte le leggi troppo vecchie.
La possibilità di trarre reale giovamento da questo
tentativo di razionalizzazione dipenderà dalla oculatezza
con cui opererà il Governo (coadiuvato dalla Commissione
bicamerale di cui ai commi 19 e seguenti) nell’individuare
le disposizioni da non “far giustiziare” dalla ghigliottina.
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(*) Intervento al Convegno organizzato
dal Formez – “Gli strumenti di qualità della regolazione”
9 marzo 2006 – Arco felice (Napoli)
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