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| n. 3-2006 - © copyright |
M. CATERINA GIUFFRE'
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| Le prime pronunce sul rinnovo
contrattuale a seguito della novella del 2005
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Le disposizioni in materia di rinnovo
dei contratti della pubbliche amministrazioni per
la fornitura di beni e servizi introdotte con la
legge comunitaria del 2004 (L. 18.4.05 n. 62) hanno
suscitato notevoli perplessità nella dottrina.
Si distingue la posizione di chi ha interpretato
la novella nel senso di introdurre un divieto generalizzato
di rinnovo, da quella di chi ha invece concluso
per la percorribilità del rinnovo espresso, laddove
sussistano i presupposti stabiliti dalla normativa
di settore per la trattativa privata, in ragione
di una identità sostanziale tra i due istituti.
Tra le prime pronunce giurisprudenziali sul punto,
si rinvengono due sentenze del Tar Lazio (del
12.12.05 nn.
13405 e 13403)
che aderiscono, inequivocabilmente, alla seconda
tesi citata.
Viene ivi precisato, infatti, che la soppressione
operata dall’art. 23, legge 62/2005 trova la sua
ratio nell’esigenza di salvaguardia di una
effettiva esplicazione della libera concorrenza
del mercato (attraverso l’eliminazione di un indiscriminato
ricorso a procedure derogatorie al principio della
gara ad evidenza pubblica), ma non ha la finalità
di vietare tutte le ipotesi rinnovo.
Il rinnovo negoziale si configura come trattativa
privata (senza previa pubblicazione del bando) e,
pertanto, in assenza di un divieto generalizzato
di farvi ricorso, trova piena attuazione laddove
sussistano i presupposti di cui all’art. 7, comma
2, lett. f), D.lgs. n. 157/1995 “per nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante
un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione”.
Il rinnovo è pertanto legittimo se: il servizio
è conforme ad un progetto di base per il quale sia
stato aggiudicato il primo appalto conformemente
alle procedure ad evidenza pubblica; non sono trascorsi
più di tre anni dalla conclusione dell’appalto iniziale;
è espressamente indicato in occasione del primo
appalto (sia negli atti di gara che nel contratto)
ed il costo complessivo stimato dei servizi successivi
è stato preso in considerazione dall'amministrazione
aggiudicatrice per la determinazione del valore
globale dell'appalto (Tar Lazio cit. n. 13403/05).
Di contrario avviso è, invece, il Tar Campania (Napoli,
sentenza
20.12.05 n. 20502), che, dopo aver censurato
il rinnovo di un contratto di servizi di trasporto
scolastico, perché non preceduto da una istruttoria
volta a verificare la convenienza economica della
rinnovazione (ai sensi dell’art. 6, co.2, L. n.
537/93, nel testo sostituito dall’art. 44 L. 724/94),
ha evidenziato l’illegittimità del rinnovo tout
court a seguito della disciplina sopravvenuta
in materia (valere a dire con l’entrata in vigore
della legge comunitaria 2004).
Secondo il Collegio campano, essendo l’art. 23 cit.
la diretta risposta del legislatore alle censure
della Commissione Europea in ordine all’elusione
dei principi di concorrenza e par condicio
attraverso forme alternative alla gara, lo scopo
della norma sarebbe quello di vietare il rinnovo,
tacito o espresso che sia, per escludere eccezioni
al ricorso a procedure ad evidenza pubblica per
la scelta del contraente.
Seguendo il ragionamento del TAR Campania, alla
stessa conclusione si perviene anche a seguito della
lettura della norma nella sua interezza. Il collegamento
logico fra i diversi commi induce ad escludere la
possibilità di rinnovo tout court (in qualsiasi
forma) ed anche per i contratti già scaduti che
contengano la clausola di rinnovo (originariamente
legittima).
Si legge, infatti, che “da un lato, il comma
1, in attuazione delle richieste della Commissione,
elimina le disposizioni inerenti il rinnovo espresso
e motivato dei contratti pubblici; dall’altro, i
commi 2 e 3 disciplinano contestualmente la proroga
eventuale dei contratti stessi, facendo espresso
riferimento ai contratti scaduti o in scadenza entro
6 mesi, e presupponendo pertanto che il rinnovo
non possa più avere luogo neppure per i contratti
già scaduti (siano essi già o non ancora rinnovati
all’entrata in vigore della legge), che possono
soltanto essere prorogati alle condizioni previste”.
Dunque, ai sensi del comma 2 art. 23 cit. per i
contratti inerenti l’acquisto o la fornitura di
beni e servizi sarebbe possibile solo una proroga
non superiore a sei mesi per il tempo necessario
alla stipula di nuovi contratti a seguito di espletamento
di gare ad evidenza pubblica; mentre ai sensi del
comma 3, i contratti inerenti lo svolgimento di
funzioni o servizi pubblici non aventi rilevanza
economica, in quanto non ricadenti nell’ambito dell’art.
113 D.lgs n. 267/00, sarebbero prorogabili, per
una sola volta e per un periodo non superiore alla
metà dell’originaria durata contrattuale, a condizione
che sia pattuita la riduzione del corrispettivo
di almeno il 5 per cento.
Invero, dal confronto tra le due diverse conclusioni
cui sono pervenuti i diversi collegi, appare più
conforme al dato normativo una lettura orientata
al contemperamento dei principi di non di discriminazione
e di imparzialità con le altrettanto importanti
esigenze di buon andamento e di efficienza, che
si concretizzi non in una posizione estrema di divieto
del rinnovo, tacito o espresso che sia, ma in una
ragionata analisi delle ipotesi ammissibili e di
quelle che invece sono lesive dei diritti concorrenziali
delle imprese.
La soluzione del Collegio campano sacrifica irragionevolmente
l’esigenze organizzative della p.a., impedendole
di modulare la durata del contratto e di valutare
la possibilità di mantenere il medesimo contraente
dopo aver già conosciuto le sue capacità di espletazione
del servizio ed a condizioni più favorevoli, anche
nell’ipotesi in cui, con la selezione effettuata
a monte, abbia già ottemperato a tutti i principi
che informano le gare pubbliche.
Il tutto, peraltro, in ragione di presunte volontà
del legislatore non direttamente desumibili dal
dato normativo.
Infatti ove il legislatore avesse voluto vietare
tutte le ipotesi di rinnovo, lungi dal limitarsi
ad abrogare il solo secondo comma del citato art.
6, ne avrebbe disposto espressamente il divieto.
Stando invece al dato letterale, sembrerebbe invece
che il legislatore abbia voluto escludere che il
rinnovo sia ancora praticabile nell’ipotesi in cui
non sia previsto nel contratto e sia disposto meramente
per ragioni di pubblica convenienza, come in vigenza
dell’art. 6 cit.
In siffatti casi, non v’è dubbio che il rinnovo
andrebbe a scontrarsi con i principi fondamentali
del diritto comunitario di trasparenza e par
condicio.
Ma ove, al contrario, il contratto sia già stato
affidato mediante gara e tutti i concorrenti siano
stati edotti, sin dalla pubblicazione del bando,
della facoltà attribuita all’amministrazione, così
predisponendo l’offerta scienti di una possibile
rinegoziazione in favore dell’aggiudicatario per
lo svolgimento di identici servizi e/o forniture,
non vi è ragione per ritenere violati i suddetti
principi di par condicio e trasparenza.
Ciò a maggior ragione qualora sia il diritto comunitario
stesso ad ammettere la rinnovazione del contratto
per la ripetizione di servizi analoghi (cfr. D.lgs
n. 157/95 e connesse direttive comunitarie).
In quest’ottica, i commi 2 e 3 della ‘art. 23 della
L. n. 62/05 andrebbero a disciplinare i contratti
che non contengano una clausola di rinnovo o che
non siano stati aggiudicati mediante gara e che,
comunque, in difetto dei requisiti enunciati possono
sono esclusivamente prorogabili.
All’uopo è opportuno precisare che il rinnovo, a
differenza della proroga che costituisce una mera
dilazione del termine di scadenza del contratto
(normalmente preordinata a non interrompere il servizio
durante il tempo necessario alla selezione del nuovo
contraente), dà vita ad un rinnovato esercizio dell’autonomia
negoziale, con conseguente obbligo, per la parte
pubblica, di dare contezza della valutazione comparativa
effettuata e dell’interesse pubblico a mantenere
il medesimo contraente (Tar
Lazio, Roma, sez. I bis, 13.2.06 n. 1064).
A quanto è dato sapere, sulla corretta interpretazione
delle recenti disposizioni in materia di rinnovo
non si è ancora pronunziato il Consiglio di Stato.
La sentenza più recente in tema di rinnovo (del
28.2.06
n. 868) ha ad oggetto un contratto conclusosi
nell’anno 1995 e si riferisce alla corretta interpretazione
del secondo comma dell’art. 6 L. n. 537/93 (proprio
quello soppresso dalla legge comunitaria 2004) il
quale prevedeva che “entro tre mesi dalla scadenza
dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza
di ragioni di convenienza e di pubblico interesse
per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove
verificata detta sussistenza, comunicano al contraente
la volontà di procedere alla rinnovazione”.
La decisione non fa alcun cenno in ordine all’avvenuta
abrogazione della norma né all’istituto del rinnovo
in generale, ma si limita a definire la portata
del comma abrogato, stabilendo che le amministrazioni
devono/dovevano comunicare espressamente ai contraenti
non solo la volontà di rinnovare il contratto, ma
anche l’eventuale diniego di rinnovo, peraltro entro
tre mesi prima della scadenza del contratto (e non
3 mesi dalla scadenza del contratto, come affermato
dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9320/03;
contra cfr. anche Consiglio di Stato, sezione: V,
15.7.05 n. 3788, ove è precisato, con riferimento
al medesimo comma secondo dell’art. 6 L. n. 573/93
che “le ragioni di opportunità e di convenienza
che le amministrazioni devono accertare per la rinnovazione
contrattuale … necessitano di una esplicitazione
e di una compiuta istruttoria solo nel caso in cui
detta facoltà venga esercitata e non nel caso inverso”,
tant’è che è prescritto il dovere comunicazione
nella sola ipotesi in cui l’amministrazione decida
di avvalersi del rinnovo, ma non nell’ipotesi inversa).
Malgrado l’apparente estraneità della sentenza all’oggetto
specifico della presente nota, essa chiarisce la
posizione del privato dinanzi alle ipotesi in cui
sia prevista la facoltà per l’Amministrazione di
procedere al rinnovo e riconosce in capo allo stesso
un interesse giuridicamente rilevante alla tempestiva
comunicazione anche del mancato rinnovo e tale da
giustificare in suo favore l’interesse a promuovere
il sindacato di legittimità sull’accertamento e
sulla valutazione dei presupposti della decisione
amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 28.2.06 n.
868).
Se infatti l’onere di tempestiva comunicazione non
avrà più il conforto del dato normativo, esso nascerà
comunque a seguito della predisposizione della clausola
di rinnovo nel bando e nel contratto, in quanto,
in ogni caso, l’attribuzione di tale facoltà all’Amministrazione
alimenta nella controparte privata un’aspettativa
suscettibile di tutela, ovvero quella di essere
messa in condizione di conoscere in tempo utile
l’intendimento della p.a. al fine di organizzare
adeguatamente le sue risorse.
Certo è che, venuta meno la norma che imponeva il
termine di tre mesi per la comunicazione della decisione
della p.a. sul rinnovo, in caso di insussistenti
disposizioni al riguardo nel contratto, sarà onere
del privato fare tempestiva istanza al contraente
pubblico al fine di sollecitare una determinazione
in termini ragionevoli, che non sacrifichino le
sue esigenze imprenditoriali.
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(pubblicato il 21.3.2006)
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