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| n. 3-2006 - © copyright |
FEDERICO GUZZI
RENATO ROLLI
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| Espropriazioni e Corte
costituzionale: in attesa del giudizio*
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Sommario: 1. La sentenza della
Corte costituzionale n. 204 del 2004 2. I problematici
rapporti tra la sentenza n. 204 ed il t.u. del 2001
in materia di espropriazioni 3. La sospensione del
giudizio dinanzi al Tar Calabria (sent. n. 119 del
2006) e la rimessione alla questione alla Corte
costituzionale: i problemi sul tappeto 4. Riparto
di giurisdizioni e azione risarcitoria.
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La sentenza della Corte costituzionale
n. 204 del 2004
E’ sempre più vivace, in dottrina e giurisprudenza,
il dibattito riguardante i riflessi della “nuova”
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
così come “riletta” e “voluta”[1] alla luce della
sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale,
sul t.u. n. 327/2001 in materia di espropriazioni[2].
Non è questa la sede opportuna per svolgere una
articolata disamina sulla portata complessiva e
sull’incidenza della sentenza n. 204/04 della Corte
costituzionale sul riparto di giurisdizioni in materia
di espropriazione, urbanistica ed edilizia e servizi
pubblici[3].
Tuttavia sia per ragioni di organicità del discorso
sia per cogliere i problemi posti da alcune decisioni
dei giudici amministrativi, risulta necessario un
breve accenno alla problematica de qua.
Con il d.lgs. n. 80 del 1998 così come novellato
dalla l. n. 205 del 2000, come noto, si era verificato
un esteso ampliamento della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo rispetto alla legge TAR
del 1971; da qui l’ultroneità di ogni disquisizione
circa la situazione giuridica soggettiva fata valere
se in termini di diritto soggettivo o di interesse
legittimo, posto che è “la materia quella che conta
e che rileva”.
Siffatto ricordato ampliamento sembra essersi verificato
anche per “compensare” il sostanzioso carico di
lavoro in materia di pubblico impiego trasmigrato
dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria,
anche a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico
impiego.
La Corte delle leggi ha ritenuto costituzionalmente
illegittimo siffatto ampliamento - rispondente per
altro all’intento razionalizzatore delle materie
in nome di ragioni di economia processuale e di
maggiore effettività di tutela delle istanze del
privato – espungendo dagli artt. 33 e 34 del d.lgs.
n. 80/98 la parte concernente i c.d. comportamenti,
concetto, quest’ultimo, allo stato dell’arte tutto
da decodificare.
L’intervento discrezionale del legislatore - a detta
della Corte costituzionale – trova invece un limite
specifico nell’art. 103 della Costituzione[4]; tale
limite consta nel fatto che la giurisdizione esclusiva
è pur sempre una “filiazione” della giurisdizione
di legittimità; è quindi pur sempre necessario un
ancoraggio ad un’attività autoritativa della pubblica
amministrazione.
Trova, per altro, anche un limite nella giurisdizione
concorrente del giudice ordinario.
In definitiva la giurisdizione esclusiva si radica
solo ove sussista “quell’inestricabile intreccio”
tra diritti soggettivi ed interessi legittimi e,
soprattutto ove si ravveda l’esercizio di un potere
autoritativo da parte della pubblica amministrazione;
qualora siffatto connotato manchi, la pubblica amministrazione
si configura alla stregua di qualunque privato e
dunque non si giustifica in tal caso la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo[5].
Ai fini del riparto tra le giurisdizioni ritorna
allora utile la classica distinzione (coniata da
dottrina e giurisprudenza) tra “carenza di potere/cattivo
uso di potere” che, alla luce della giurisdizione
fondata su blocchi di materie, oramai appariva anacronistica
e recessiva.
I problematici rapporti tra la sentenza Corte
cost. n. 204/2004 ed il T.U. in materia di espropriazioni.
Orbene, l’espunzione della parte afferente al concetto
di “comportamento” comprendente anche il concetto
di “qualunque uso del territorio” di cui all’art.
34 D.lgs. n. 80/98 ha creato dubbi interpretatativi
di non poco momento[6].
In primo luogo, sono ancora da decodificare quei
comportamenti c.d. espressivi della volontà comportamentale
dell’amministrazione e, in ogni caso, espressivi
di un potere funzionale della stessa e non già,
dunque, “meri comportamenti”(su tutti si vedano
ad esempio quelli in materia di silenzio, di ritardo,
di omesso controllo)[7].
In secondo luogo, ed è il problema che interessa
in questa sede, è da verificare se tutti i comportamenti
implicanti e che si riferiscono “all’uso del territorio”
siano riconducibili alla materia urbanistica[8]
e alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.[9]
Se è stata sancita l’illegittimità costituzionale
dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/98 così come confluito
nell’art. 7 della legge n. 205/2000 e se i comportamenti
comunque espressivi di spossessamento sono stati
espunti dall’art. 34[10], in realtà, a rigore, c’è
da verificare se il t.u. sull’espropriazione, che
ribadisce la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in questa materia, possa comunque
utilizzarsi[11].
E’ per questi motivi che alcuni tribunali amministrativi
regionali (ed in particolare, da ultimo, il Tar
Calabria I Sezione, 6 febbraio 2006 n. 119[12])
hanno sospeso il giudizio pendente innanzi ad esso,
rimettendo la questione alla Corte costituzionale,
quando riguardanti casi di occupazione c.d. acquisitiva[13]
(fenomeno che è stato ricondotto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia
urbanistica ed edilizia, alla luce dell’ampia nozione
di urbanistica)[14].
Nella fattispecie controversa pendente dinanzi al
Tar Calabria, i ricorrenti chiedono il risarcimento
dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale
conseguente all’acquisto effettuato da un Comune
a seguito dell’irreversibile trasformazione del
fondo, dunque in conseguenza della c.d. occupazione
appropriativa o acquisitiva.
Il problema che si pone il Tribunale calabrese è,
in primo luogo, quello della giurisdizione.
E ciò in quanto si richiama la sentenza n. 204/04
della Corte costituzionale - applicabile ai giudizi
in corso - dato che il fenomeno della occupazione
acquisitiva è stato unanimemente ricondotto alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia urbanistica, prevista dal menzionato
art. 34, che, al primo comma stabiliva “sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti
e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche
e dei soggetti alle stesse equiparati in materia
urbanistica ed edilizia”. Il Tar della Calabria
ricorda come il Giudice delle leggi nella sentenza
n. 204 “ha ritenuto che nelle fattispecie di occupazione
acquisitiva la tutela in sede giurisdizionale si
spiega nei confronti di una condotta illecita, che
si esplica al di fuori di poteri autoritativi dell’amministrazione
occupante, in considerazione della mancanza di un
formale provvedimento di esproprio e della perdita
di efficacia del decreto di occupazione temporanea
e d’urgenza”. Da qui la rilevanza, per il giudizio
pendente, dell’art. 53 d.p.r. 8 giugno 2001, in
quanto il giudizio è stato introdotto successivamente
all’entrata in vigore del t.u. in materia di espropriazioni,
avvenuta in data 30 giugno 2003.
Il Tar Calabria, ricorda che la norma non è stata
“toccata” dalla pronuncia di incostituzionalità;
pertanto la sua presenza “conduce ad affermare la
persistenza, nell’ambito della sfera della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, delle controversie
in cui, secondo la giurisprudenza, si realizza l’occupazione
appropriativa”. Dato che lo stesso tribunale, con
precedenti ordinanze, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 53 comma 1
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 per contrasto con l’art.
113 della Costituzione, ritiene - in attesa del
giudizio della Corte Costituzionale – di disporre
la sospensione del giudizio pendente.
A tal punto, si possono formulare alcune brevi considerazioni
L’art. 53 del t.u. del 2001 ricalca testualmente
l’art. 34 del d.lgs. n. 80/98[15]; da qui i dubbi
di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione
dipende l’individuazione del giudice munito di giurisdizione
relativamente al fattispecie del genere[16].
E’ evidente che solo la Corte costituzionale può
stabilire se ricorra identità di ratio fra le due
norme (art. 53 t.u. e art. 34 d.lgs n. 80/98), e
dunque se l’illegittimità di quest’ultimo abbia
una “ricaduta” sul primo.
La suddetta disciplina, dunque, deve ritenersi ancora
in vigore? Oppure va reinterpretata alla luce della
sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale?
Ciò concerne anche i c.d. comportamenti?
Risolvere la questione significa contestualmente
risolvere il problema ancora spinoso della giurisdizione.
Infatti secondo la disciplina dettata dal t.u. si
radica la giurisdizione del giudice amministrativo;
alla luce della sentenza n. 204, a rigore, si radicherebbe
quella del giudice ordinario.
Alla risoluzione di tale interrogativo si aggiungono
le delicate questioni relative ai ricorsi medio
tempore inoltrati al giudice amministrativo
in rapporto al principio della perpatuatio iurisdictionis
di cui all’art. 5 c.p.c.[17]
Il problema, a ben vedere è di più ampio respiro
perché sembra involgere la distinzione tra occupazione
acquisitiva e il superamento della distinzione rispetto
a quella usurpativa. E ciò se è vero che nella sostanza
il legislatore italiano con l’art. 43 del t.u.,
al fine di ottemperare alle censure mosse dalla
Corte Europea in materia[18], ha di fatto parificato
le due ipotesi, eliminando la suddetta distinzione.
Per effetto, infatti, dell’art. 43 del t.u. terzo
comma, in caso di “irreversibile trasformazione
del territorio” a seguito dell’occupazione protrattasi
oltre i termini originariamente fissati si può comunque
giungere all’acquisizione per mezzo di un titolo
provvedimentale/ricognitivo, c.d. di acquisizione
(latu sensu “in sanatoria”)[19].
Siffatto singolare meccanismo – che già a livello
processuale dà adito a profonde perplessità ed incertezze[20]
- si pone in termini di controdomanda o domanda
riconvenzionale o eccezione riconvenzionale[21]
o infine mera eccezione, e varrebbe a “bloccare”
le pretese restitutorie del privato[22]. La domanda
(o eccezione) riconvenzionale è “consentita alla
p.a. di cui siano stai impugnati i provvedimenti
(di vincolo, di dichiarazione di p.u., di esproprio,
o dello stesso atto di acquisizione) per cui l’amministrazione
convenuta può chiedere al giudice (specificatamente
indicato in quello amministrativo) di disporre,
nel caso di soccombenza, anziché la restituzione
del bene, il risarcimento del danno”[23].
Segnatamente, a nostro modo di vedere, il problema
che si pone è quello della compatibilità della stessa
norma con i parametri della C.E.D.U. espressi in
materia[24], in quanto, sebbene la procedura di
espropriazione risulti illegittima – indipendentemente
dal fatto che essa si atteggi in termini di occupazione
acquisitiva o usurpativa – si attribuisce alla pubblica
amministrazione uno strumento in grado di incidere
in maniera ancora più pregnante sul titolo dominicale
del privato, rispetto a quanto già accadeva in passato.[25]
In ordine ai profili processuali, dal punto di vista
del riparto delle giurisdizioni, l’attività postuma
di tipo ricognitivo/provvedimentale con efficacia
ex nunc, e, conseguentemente autoritativa
(come tale non equiparabile ad un mero comportamento)
potrebbe essere idonea a radicare la giurisdizione
del giudice amministrativo e quindi, in definitiva,
a mettere “al riparo” la norma stessa da dubbi circa
la sua incompatibilità con i precetti costituzionali.
Ciò anche in virtù del fatto che la pubblica amministrazione
procede ad una “valutazione degli interessi in conflitto”[26];
valutazione, questa, motivata e che dovrebbe essere
esposta, sempre e comunque, al (più appropriato)
sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo[27].
La sospensione del giudizio dinanzi al Tar Calabria
(sent. n. 119 del 2006) e la rimessione della questione
alla Corte costituzionale: i problemi sul tappeto.
Nella fattispecie che si è utilizzata a mero
titolo esemplificativo[28], giova ripeterlo, il
privato ha proposto innanzi al Tar della Calabria
una domanda di risarcimento del danno a seguito
dell’occupazione protrattasi oltre i termini originariamente
fissati nell’ambito di una procedura di espropriazione
avente alla base una dichiarazione di pubblica utilità
protrattasi oltre i termini fissati.
Si tratta di una tipica fattispecie di c.d. appropriazione
acquisitiva (se ha ancora senso parlarne o meglio
distinguerla da quella usurpativa alla luce dei
rilievi di cui all’art. 43 t.u. del 2001, cui si
è fatto riferimento in precedenza).
La tutela di carattere risarcitorio si pone - secondo
il giudice amministrativo - come conseguenza dell’attività
dell’amministrazione la quale si configura come
“mero comportamento” non costituente esercizio di
pubblico potere.
Ebbene, se si parte a quest’ultima concezione, i
dubbi di legittimità costituzionale sul radicamento,
in siffatte ipotesi, della giurisdizione esclusiva
si pongono, se è vero che, sebbene la sentenza n.
204/04 non abbia riguardato il potere risarcitorio
(anche in forma specifica) di tipo integrativo/complementare
di cui dispone il giudice amministrativo alla luce
della legge n. 205 del 2000[29], è anche vero che,
siffatto potere, si pone come conseguenza, pur sempre,
di un danno posto in essere dalla pubblica amministrazione
nell’esercizio della sua funzione autoritativa e
provvedimentale.
Come già accennato, spetta alla Corte costituzionale
verificare l’identità di ratio delle richiamate
norme del t.u. sull’espropriazione con la precedente
decisione n. 204 del 2004. Da qui la sospensione
di diversi giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo
in tale materia.
A voler formulare qualche ipotesi interpretativa
si può osservare che una eventuale interpretazione
delle citate norme del t.u. del 2001 come ipotesi
“applicative” dell’art. 34 d.lgs. n. 80/98 in materia
di comportamenti, non potrà che implicare il loro
travolgimento, con relativa giurisdizione, in materia,
del giudice dei diritti.
Tale visione sembra avvalorata dalla considerazione
che la nozione di “qualunque uso del territorio”,
se riferita anche ai comportamenti, diviene nozione
eccessivamente dilatata[30].
Tuttavia, sulla portata di tale espressione si confrontano
due orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Ve ne è uno minoritario secondo il quale la nozione
di urbanistica può riguardare solo i comportamenti
espressivi di una volontà provvedimentale, anche
implicita, ossia di esercizio di un potere amministrativo,
sempre che siano collegati ad un fine pubblico o
di pubblico interesse legalmente dichiarato, dove
sembra evidente il richiamo alla distinzione tra
occupazione appropriativi e usurpativa[31].
Un altro orientamento che sembra dominante, secondo
il quale l’onnicomprensiva nozione di uso del territorio,
coniugata con quella del pari latissima, della tipologia
di controversie che possono riguardarlo, non consentono
di operare alcuna distinzione in ordine all’espressione
“comportamenti”, che vanno perciò intesi in senso
altrettanto ampio[32], purchè diretti in concreto
alla realizzazione di fini pubblici[33]. In altri
termini, mentre secondo l’orientamento minoritario
tale finalità va verificata in astratto, ossia con
riferimento anche implicita al potere esercitato,
secondo l’altro, è necessario che ricorra solo in
concreto.
Optare per la sussistenza, comunque, della giurisdizione
esclusiva, significa, in definitiva, valorizzare
il momento autoritativo/provvedimentale, che nella
fattispecie verrebbe comunque in considerazione.
In buona sostanza la norma potrebbe essere dichiarata
costituzionalmente illegittima laddove si ravveda
nella sussistenza di un vincolo, indipendentemente
dal fatto che lo stesso sia scaduto o se sia successivamente
caducato l’esercizio di un potere autoritativo.
In ogni caso appare, a monte, e, nell’ipotesi di
cui all’art. 43 terzo comma del t.u. sull’espropriazione,
a valle, con l’atto di acquisizione postuma, il
simulacro di un’attività autoritativa per nulla
parificabile ad un comportamento mero[34].
E’ su questa duplice opzione ermeneutica che si
gioca la partita, e sulla quale la Corte costituzionale
dovrà pronunciarsi, e dunque propendere.
Ed allora o per l’integrale equiparazione e assimilazione
dell’art. 53 del testo unico ai principi espressi
dalla sentenza n. 204 del 2004[35] con conseguente
ricaduta – non più solo riflessa, ma diretta – sullo
stesso, degli effetti della pronuncia con conseguente
giurisdizione del giudice ordinario; oppure intravedere,
secondo un’interpretazione per così dire evolutiva,
un’attività comunque autoritativa che permetta il
mantenimento della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia[36].
Quest’ultima interpretazione troverebbe la propria
ratio giustificatrice nell’esigenza di fondo
(in quanto vi è ad oggetto la materia urbanistica
ed espropriativa) di mantenere la giurisdizione
in capo al giudice amministrativo, anche per esigenze
di tutela del privato, quale giurisdizione piena,
globale ed onnicomprensiva innanzi al medesimo giudice[37].
Anche questa volta non si può che attendere (così
come si è attesa la sentenza n. 204 del 204) la
decisione del Giudice delle leggi.
Riparto di giurisdizioni e azione risarcitoria.
Collegato a quanto in precedenza detto, è il
discorso sulla giurisdizione in materia risarcitoria.
Il problema di fondo che si pone, si collega inevitabilmente
al ricordato potere processuale di cui dispone oggi
il giudice amministrativo che – per certi aspetti
– risulta molto simile a quello del giudice ordinario
in virtù della ricordata trasformazione del giudizio
amministrativo, non più incentrato solo sull’annullamento
del provvedimento, bensì sul rapporto. Da qui l’esigenza
di una tutela piena, globale ed onnicomprensiva
che trova sbocco e supporto nello strumento risarcitorio:
la tutela risarcitoria (per equivalente o in forma
specifica) si pone come uno strumento non più come
in passato (precedentemente alla sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 500/99) ad appannaggio
della sola autorità giudiziaria ordinaria[38]
Il giudice amministrativo dispone di questo strumento,
il quale diviene per così dire “neutro”, cioè indifferentemente
utilizzabile sia dal giudice ordinario che dal giudice
amministrativo; anche utilizzabile indipendentemente
dalla situazione giuridica soggettiva fatta valere.
E’ evidente che la differenza consisterà nel fatto
che, laddove venga in rilievo un diritto soggettivo,
la questione risarcitoria assume un ruolo primario
e fondamentale. In caso di presenza di un interesse
legittimo la stessa assume il già ricordato ruolo
integrativo/complementare della tutela caducatoria,
di annullamento dell’atto illegittimo.
Sulla base di tali considerazioni la tutela risarcitoria
assume quindi, per così dire una “doppia faccia”,
un ruolo variabile, modulato sulla situazione giuridica
lesa.
Una volta individuato il carattere ed il ruolo del
risarcimento del danno, il problema è verificare
come la “questione risarcitoria” possa incidere
sul riparto di giurisdizione. Tornano utili le considerazioni
sopra svolte, ed in particolare sarà necessario
verificare se la questione risarcitoria si colleghi
all’attività autoritativa posta in essere dalla
pubblica amministrazione.
Si dovrà verificare in primo luogo se il risarcimento
del danno assuma la ricordata funzione complementare/integrativa
dell’interesse privato leso dall’attività, dall’esercizio
del potere funzionale della pubblica amministrazione
(da qui la giurisdizione del giudice amministrativo).
Ovvero se la tutela risarcitoria stessa sia totalmente
scollegata dall’attività autoritativa della pubblica
amministrazione: di conseguenza, in tal caso, verrebbe
in rilevo la giurisdizione del giudice ordinario.
E’ noto che la storica sentenza della Corte costituzionale
n. 204 del 2004 non abbia toccato il potere risarcitorio[39]
di cui dispone il giudice amministrativo in sede
di giurisdizione esclusiva[40].
Tuttavia, nella logica del “nuovo” scenario delineato
dalla Corte secondo lo schema “comportamento - giurisdizione
del giudice ordinario” da un lato, e “provvedimento
- giurisdizione del giudice amministrativo” dall’altro,
si pongono una serie di interrogativi.
Innanzitutto, come si colloca la tutela risarcitoria?
Una volta che ne è stato sottolineato il suo valore
“neutro”, la sua indipendenza o meglio modulabilità
sulla situazione giuridica soggettiva sottesa, come
individuare la giurisdizione? E’ avvenuta una sorta
di “specializzazione” in sede di giurisdizione elusiva
della materia risarcitoria oppure è necessario pur
sempre individuare l’attività autoritativa della
pubblica amministrazione e affermare la giurisdizione
esclusiva solo laddove il risarcimento si ponga
in termini consequenziali alle situazioni patrimoniali
connesse?
Sul punto, le risposte della giurisprudenza non
sono univoche[41].
Anzi, non fanno altro che rendere la problematica
ancora più incerta[42].
Senza andare troppo lontano, si possono segnalare
due autorevoli e recentissime pronunce: la prima
del Consiglio di Stato, l’altra della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite[43], le quali si pongono su posizioni
differenti, se non opposte.
Infatti, nell’ordinanza n. 1207 del 2006[44] le
Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per
la giurisdizione del giudice ordinario in materia
risarcitoria, qualora non venga in contestazione
il legittimo esercizio dell’attività amministrativa,
non operando nella fattispecie esaminata, (il caso
di accessione invertita che la Suprema Corte cataloga
alla stregua di un “comportamento”), la connessione
legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria.
Statuisce la Suprema Corte che “qualora non venga
in contestazione il legittimo esercizio dell’attività
amministrativa – come avviene nel caso in cui l’atto
amministrativo sia stato rimosso a seguito di pronuncia
definitiva del giudice amministrativo l’azione risarcitoria
rientra nella giurisdizione generale del giudice
ordinario, non operando, nella specie la connessione
legale fra tutela demolitoria e risarcitoria”.
Il giudice ordinario si pone quale organo competente
in via generale a conoscere delle posizioni di diritto
soggettivo.
Siffatta impostazione della Suprema Corte, sembra
quindi svalutare il dato del collegamento eziologico
che assume il risarcimento del danno rispetto agli
atti attuativi del provvedimento caducato.
Diversamente il Consiglio di Stato nella recentissima
decisione resa nell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2006,
statuisce che le controversie afferenti a questioni
risarcitorie e ad altre questioni patrimoniali conseguenti
alla illegittimità di atti amministrativi (cadutati
o divenuti medio tempore inefficaci) rientrano
nella giurisdizione del giudice amministrativo[45]
anche per una (condivisibile) esigenza di economia
processuale e di concentrazione del giudizio innanzi
allo stesso giudice.
In definitiva il Consiglio di Stato, in questa pronuncia
“coglie”, comunque, un’attività autoritativo – provvedimentale
da parte della pubblica amministrazione (da qui
la giurisdizione del giudice amministrativo). Infatti,
per il venir meno, per annullamento giurisdizionale
degli atti che sono comunque espressione di una
posizione di autorità, non implica l’assoggettamento
di tale fattispecie alla nozione di “comportamento”
così come delineata dalla Corte costituzionale (sent.
n. 204/2004).
L’ambito risulta sensibilmente diverso: in primo
luogo, gli effetti medio tempore prodotti
dall’esecuzione dell’atto illegittimo non assurgono
a comportamento; in secondo luogo, la tutela risarcitoria
quindi si giustifica anche qualora sia incardinata
in via autonoma e successiva.
Difatti la domanda risarcitoria è pur sempre collegata
- e trova origine -nell’atto dichiarato illegittimo
il quale, anzi, ne costituisce imprescindibile presupposto.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “condizione
necessaria per la domanda di risarcimento è la pronuncia
che riconosce l’illegittimità di provvedimenti dalla
cui esecuzione sorgono i danni lamentati ed è dal
passaggio in giudicato della decisione del giudice
amministrativo che può avere inizio il decorso del
termine di prescrizione”
Ragionando in tali termini ritorna il problema collegato
alla pregiudiziale amministrativa[46]; a rigore,
infatti, una domanda in termini esclusivamente risarcitori,
fatta in via autonoma, urterebbe con il principio
ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato n. 4 del 2003. Infatti, elemento pregiudiziale
per il risarcimento del danno è l’annullamento del
provvedimento illegittimo, l’impugnazione dello
stesso; in tal caso la pregiudiziale viene per così
dire “salvata” in quanto la domanda risarcitoria
- anche se in un separato giudizio – è pur sempre
collegata da un provvedimento annullato.
Sembra chiaro che tale impostazione risulti alquanto
formalistica, rispondendo ad un’esigenza piuttosto
“formale” che assume non violato il principio della
pregiudiziale amministrativa, alla luce della sussistenza,
comunque, di un provvedimento a monte oggetto di
formale impugnativa. Non è violata la regola che
prevede il termine di sessanta giorni per l’impugnativa
dei provvedimenti amministrativi; vi è stata formale
contestazione della illegittimità dello stesso e
la conseguente domanda non è indipendente, non esula
e non prescinde dal corrispondente provvedimento
viziato.
Problemi di compatibilità con il tradizionale principio
che fonda il riparto di giurisdizioni in base alla
causa pretendi (cd. petitum sostanziale)
infine si pongono, laddove, diversamente, si moduli
il riparto stesso esclusivamente in base alla domanda
attorea. Ovvero in termini eminentemente risarcitori
(giudice originario) o in termini caducatori e/o
anche risarcitori (giudice amministrativo); senza
che ci sia la valutazione della situazione giuridica
sottesa né dei profili di autoritatività dell’agere
della pubblica amministrazione (a cui si è più volte
fatto riferimento), che si collegano, o addirittura
fondano la domanda stessa.
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• Sebbene il lavoro sia frutto di
un progetto unitario, i paragrafi 1 e 2 sono da
attribuire a F. Guzzi e 1 paragrafi 3 e 4 a R. Rolli.
[1] Secondo quanto scrive M. SANINO, Il nuovo
riparto delle giurisdizioni “voluto” dalla Corte
Costituzionale, Roma, 2005, ove si vedano le
impressioni della dottrina sull’impatto dirompente
della sentenza Corte cost. n. 204 del 2004.
[2] Su cui si veda L’espropriazione per pubblica
utilità. Commento al testo unico emanato con decreto
del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n.
327, a cura di F. CARINGELLA- DE MARZO-R. DE
NICTOLIS- L. MARUOTTI, Milano, 2002; per una disamina
dei provvedimenti ablatori, per tutti, M. S. GIANNINI,
Diritto Amministrativo, II, Milano, 1993,
p. 695.
[3] Per il tema che qui interessa si veda A. POLICE,
La giurisdizione sulle controversie in materia
urbanistica ed edilizia torna all’antico, in
Riv. giur. edil. n. 5 del 2004, p. 1557,
ss; e A. MAROTTA, Riflessioni a margine della
sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004,
ivi, p. 1565; già in precedenza, M. A. SANDULLI,
Profili della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia “urbanistica ed edilizia”,
ivi, n. 2 del 2001, p., 100, ss.
[4] L’art. 103 Cost., infatti, lascerebbe una certa
discrezionalità (non tuttavia illimitata) al legislatore,
nel momento in cui demanda al Consiglio di Stato
la giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, appunto, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi.
[5] Si esclude, in tal modo, che il giudice amministrativo
possa trasformarsi da giudice “nell’amministrazione”
(art. 100 primo comma Cost.), in giudice “dell’amministrazione”,
cioè del giudice che interviene ogni qualvolta parte
in causa sia una amministrazione pubblica.
[6] In tema, L. MARZANO, La Corte Costituzionale
restituisce i comportamenti di cui all’art. 34 d.lgs
80/98 al giudice ordinario: in tema di occupazione
appropriativa una pronuncia inutiliter data?,
in Foro amm., CdS, 2004, p. 2476.
[7] Una chiara indicazione dei comportamenti è stata
offerta dalla giurisprudenza: cfr. Tar Friuli Venezia
Giulia, 26 luglio 1999, n. 903, in Trib. amm.
reg., in cui il collegio ritiene che “anche
a voler dare alla dizione “comportamenti” la valenza
più ampia, comprendendovi non solo l’inerzia dell’amministrazione,
ma altresì ogni aspetto del rapporto sottostante
agli atti amministrativi, tuttavia essa chiaramente
si aggiunge alle tradizionali controversie riguardanti
la legittimità dei provvedimenti amministrativi,
con l’ovvia conseguenza che, ove sia attivabile
un’azione di annullamento (anche nella forma di
impugnazione del silenzio formatosi a seguito di
apposita diffida), non appare invocabile il riferimento
ad un comportamento asseritamente illecito tenuto
dall’amministrazione”.
[8] Su cui cfr. M. A. SANDULLI, Profili della
nuova giurisdizione esclusiva del g.a. in materia
urbanistica ed edilizia, in Riv. giur. edil.
2001, p., 87.
[9] Su cui si veda R. PROSPERI, Alla ricerca
del comportamento materiale e del suo giudice,
in www.giustizia-amministrativa.it, secondo il quale
“la sentenza n. 204 altro non è che l’ultima indicazione,
a sistema giuridico vigente, di dove andare a rinvenire
diritti soggettivi e soprattutto interessi legittimi”.
[10] In tema, R. GAROFOLI, I “comportamenti”
sottratti al giudice amministrativo dopo Corte Cost.
n. 204 del 2004, in Le nuove frontiere del giudice
amministrativo tra tutela cautelare ante causam
e confini della giurisdizione esclusiva, Atti
del Convegno Roma, 20 ottobre 2004, Milano, 2005,
(a cura di M. A. SANDULLI)
[11] Questi interrogativi sono messi in luce da
V. DOMENICHELLI, Occupazione espropriativa, comportamenti
e giudice amministrativo (una storia italiana),
in Dir. proc. amm. n. 4 del 2005, p. 849,
ss. Il tema è affrontato nello specifico da pag.
860, ss. Si veda anche A. MIRABELLI CENTURIONE,
Recenti novità normative in tema di espropriazione
per p.u. dopo la pubblicazione del t.u. n. 237 del
2001, in Riv. amm., fasc. 7 del 2002.
[12] Si veda la decisione in questa Rivista,
n. 2 del 2006.
[13] In merito al dibattito (che sembrerebbe superato
dall’introduzione dell’art. 43 del t.u.) sulla distinzione
tra occupazione acquisitiva (c.d. accessione invertita)
e occupazione usurpativa, si veda in giurisprudenza:
Cass. SS.UU. n. 5902/2003 e Cass. SS.UU. n. 6853/2003,
in Urb. e App. n. 9 del 2003 con commento
di R. Conti; nonché Cass. Civ. I, n. 11096/2004,
in Corr. Giur. N. 11 del 2004 con commento
di R. Conti. Da ultimo, dopo la sentenza Corte Cost.
n. 204/2004 si veda Cass. Sez. Un. N. 21635/2004
e Cass. SS.UU. n. 2198 del febbraio 2005. Sul tema,
ampiamente, F. CINTIOLI, I criteri di riparto
della giurisdizione in materia espropriativa,
in questa Rivista, n. 2 del 2006.
[14] Vedi Cass. SS.UU. n. 15471 e Cons. Stato n.
1768/2003 richiamate dalla citata decisione del
Tar Calabria.
[15] Su cui, in dottrina, cfr. V. DOMENICHELLI,
Occupazione espropriativa, comportamenti e giudice
amministrativo (una storia italiana), cit. p.
861. Secondo l’A. sebbene la Corte costituzionale
non si sia pronunciata sull’art. 53 del t.u., “non
appare facile sostenere – ed infatti pochi lo sostengono
– che se la Corte ha escluso dal novero delle controversie
conoscibili dalla giurisdizione esclusiva del g.a.
quelle in ordine ai comportamenti in materia urbanistica
(pensando soprattutto all’espropriazione) possa
aver mantenuto al g.a. tutte le controversie in
materia di occupazione, anche quelle sulle occupazioni
di fatto o usurpative. Per cui l’interpretazione
dell’art. 53 va collegata evidentemente a quella
dell’art. 43 escludendo, io credo, le occupazioni
non autorizzate da alcun provvedimento, ancorché
illegittimo”. Si richiamano anche diverse sentenze
che ritengono abrogato l’art. 53 ad opera della
Corte Costituzionale.
[16] Diverse sono le decisioni del giudice amministrativo
di sospensione del giudizio per remissione della
relativa questione alla Corte Costituzionale. In
particolare risulta sub iudice l’art. 53
del T.U. 8 giugno 2001. Si veda Tar Abruzzo, Pescara,
21 ottobre 2004 in www.giustizia-amministrativa.it,;
Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 22 ottobre 2004,
n. 104. E ciò in quanto, la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 204/04 non ha inciso, in via diretta
sull’art. 53 del t.u. in materia espropriativa.
Su tali osservazioni, si veda, da ultimo, condivisibilmente,
M. POTO, Le materie dell’edilizia e dell’urbanistica
e le sentenze della Corte Costituzionale: in particolare
sulla controversa interpretazione dei “comportamenti
della p.a.”, in AA.VV. La Corte Costituzionale
e la giurisdizione esclusiva, a cura di A. ANGELETTI,
Milano, 2005, p. 87, ss.
[17] In merito si veda l’ordinanza del Consiglio
di Giustizia amministrativa Sic. Sez. giurisdizionale
n. 201, 11 aprile 2005, laddove pone il delicato
problema della distinzione tra dichiarazione di
illegittimità costituzionale e sopravvenuto mutamento
della norma regolatrice della giurisdizione. Le
due ipotesi non paiono assimilabili: la prima, infatti,
non costituisce una ipotesi di successione di leggi
nel tempo, tale da dare luogo all’applicazione dell’art.
5 c.p.c.. Si ritiene che l’abrogazione attenga ad
un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo,
e sia quindi regolata dal principio tempus regit
actum, mentre la dichiarazione di illegittimità
costituzionale comporta che il giudice non può più
applicare la norma ai giudizi in corso, con il limite
dei rapporti consolidati. In tema, R. IANNOTTA,
Osservazioni in tema di “comportamenti” e di
giurisdizione amministrativa, in Riv. giur.
edil., n. 3 del 2005, p. 151, ss, la quale mette
in rilievo come per il giudice siciliano, nella
controversia esaminata “non esplichino efficacia
le sentenze della Corte costituzionale n. 204 e
281 del 2004 nella parte in cui escludono dalla
giurisdizione amministrativa i comportamenti delle
amministrazioni pubbliche in materia urbanistica
ed edilizia”.
[18] Sul tema si rinvia, per tutti a F. G. SCOCA
– S. TARULLO, La Corte europea dei diritti dell’uomo
e l’accessione invertita: verso nuovi scenari,
in Riv. amm., 2000, p. 437, ss; S. MIRATE,
L’occupazione appropriativa viola l’art. 1 del
Protocollo della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo? Le Sezioni Unite negano, ma la Corte
Europea risarcisce, in Resp. Civ. e prev.,
2003, p. 1319; V. CARBONE, Occupazione appropriativa:
l’intervento dirompente della Corte europea dei
diritti dell’uomo, in Corr. giur., 2001,
p. 460; F. BUONOMO, La tutela della proprietà
dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo,
Milano, 2005. In giurisprudenza, di recente, si
veda Tar Puglia Lecce, Sez. I, 10 giugno 2005, n.
3307, in Riv. giur. edil., n. 4 del 2005,
p. 1295, ss., con nota di G. MARI, Sulla conformità
del potere di acquisizione ex art. 43 t.u. espropriazioni
ai principi di legalità e di effettività della tutela
giurisdizionale; L. MUSSELLI, L’occupazione
appropriativa non contrasta con la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo: le Sezioni Unite della Casazione
e la tecnica del distinguisching, ivi,
n. 2 del 2004, p. 571, ss; v. anche S. SALVAGO,
L’utilizzazione senza titolo, in questa Rivista,
n. 2 del 2006, che in relazione al caso Scordino
parla di puntuale condanna della Corte europea.
[19] In relazione alla possibilità che si realizzi
la sopravvenuta irreversibile trasformazione del
territorio, si pone il problema della impossibilità
della restituzione del bene (irreversibilmente trasformato)
che la giurisprudenza prevalente negava, in quanto,
seppur astrattamente possibile la reintegrazione
in forma specifica, in concreto, si riscontrava
l’assenza dei noti requisiti di cui all’art. 2058
c.c. ovvero, al fine della reintegrazione necessita:
che la prestazione sia in tutto o in parte possibile
e che non sia eccessivamente onerosa. Di recente
il Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. 2 del 2005,
(in Urb. e app., n. 7 del 2005) ha smentito
la passata giurisprudenza, riconoscendo comunque
la restituzione del bene, irreversibilmente trasformato,
a seguito di una procedura di espropriazione annullata,
senza intravedere il limite di cui al citato art.
2058 c.c. né quello di cui all’art. 2933 c.c. (pregiudizio
derivante all’economia nazionale dalla distruzione
della cosa). In definitiva è stata riconosciuta
tutela piena al diritto dominicale del privato;
spuntiin F. CINTIOLI, I criteri di riparto della
giurisdizione in materia espropriativa, cit.;
S. SALVAGO, L’utilizzazione senza titolo,
cit.
[20] Il meccanismo disciplinato dall’art. 43 del
t.u.- osserva la dottrina (V. DOMENICHELLI, Occupazione
espropriativa, comportamenti e giudice amministrativo
(una storia italiana), cit., p. 862, è volto
a “rimediare” all’occupazione illecita “mediante
la previsione di un ulteriore potere della p.a.
di acquisire al proprio patrimonio il bene immobile
occupato ed utilizzato senza titolo, per scopi di
interesse pubblico attraverso un atto discrezionale
(un provvedimento dunque sindacabile dal g.a.) fermo
restando il diritto del privato al risarcimento
del danno”. Ebbene, se l’art. 43 nomina solo il
giudice amministrativo ci si chiese se possano sorgere
problemi di giurisdizione. Anche in tal caso, “non
è certo detto che la Corte costituzionale non sia
sollecitata ad intervenire, non tanto sotto il profilo
della tutela della proprietà - alla quale sembra
meno interessata, avendo promosso nel passato istituti
illiberali come l’occupazione acquisitiva e un sistema
di indennizzi quasi simbolici – quanto ancora sotto
il profilo della giurisdizione, giacché l’art. 43
t.u. costruisce un sistema a misura del giudice
amministrativo, non del giudice ordinario che pur
si era riservato una posizione di tutto rispetto
e che la Corte costituzionale ha rimesso prepotentemente
in gioco”.
[21] Sul punto, espressamente R. GALLI – D. GALLI,
Corso di Diritto amministrativo, Padova,
2004, p. 1165.
[22] In relazione all’art. 43 del t.u., la dottrina
avverte come il discorso sia diverso. La norma servirebbe
“a fronteggiare le decisioni della Corte Europea
dei diritti dell’uomo che, come noto, ha ritenuto
lesivo del principio di legalità l’istituto dell’occupazione
acquisitiva (art. 1 primo protocollo del C.E.D.U.
con riferimento alla perdita di proprietà in violazione
del principio di legalità) come pure ha giudicato
di recente lesivo dello stesso protocollo 1 (art.
1 sul “rispetto dei beni”) l’indennizzo espropriativo
italiano oggi codificato dall’art. 37 t.u.”. Così
V. DOMENICHELLI, Occupazione espropriativa, comportamenti
e giudice amministrativo (una storia italiana),
cit. p. 861.
[23] In tali termini, ancora, V. DOMENICHELLI, Occupazione
espropriativa, comportamenti e giudice amministrativo
(una storia italiana), cit. p. 863.
[24] Su cui, si veda, ampiamente, S. SALVAGO, L’utilizzazione
senza titolo, cit.
[25] Si veda la sentenza del 17 maggio 2005 caso
Scordino c° Italia, ricorso n. 43662/98,
con commento di R. CONTI, Scordino C. Italia
(penultimo atto) la scure – non definitiva – di
Strasburgo sull’indennità di esproprio, in Corr.
giur. 2004, p. 1577) con cui la Corte europea,
incidentalmente, sembra aver messo in discussione
lo strumento processuale dell’acquisizione sanante
prevista dall’art. 43 T.U. in materia di espropriazioni,
in considerazione dell’assenza - anche in tal caso
- di un formale provvedimento amministrativo che
preceda e giustifichi l’acquisto della proprietà
e, ancor prima, lo spossessamento dell’area ai danni
del privato.
[26] La giurisprudenza specifica che “la motivazione
dell’atto di acquisizione ex art. 43 t.u. espropriazioni
deve essere particolarmente esaustiva della valutazione
degli interessi in conflitto e gli stessi requisiti
per l’ammissibilità del provvedimento di acquisizione
dovranno essere valutati rigorosamente, dovendosi
escludere che il provvedimento possa fare leva sulla
semplice utilizzabilità dell’immobile ovvero sulla
sua astratta idoneità ad essere utilizzato per il
soddisfacimento di un interesse generale, facendo
per contro riferimento la norma all’utilizzazione
in atto per un interesse pubblico specifico e concreto”.
Così Tar Puglia Lecce, Sez. I., 10 giugno, 2005,
n. 3307, in Riv. giur. edil. n. 4 del 2005,
p. 1295.
[27] Si osserva come, nelle materie dell’urbanistica
e dell’edilizia, a seguito della decisione n. 204/04
della Corte costituzionale “ se la questione controversa
risulta riconducibile, in base ad un nesso di consequenzialità
logica, all’esercizio di una funzione autoritativa
(attivata o potenzialmente attivabile) sulla stessa
si pronuncerà il giudice amministrativo. Se la situazione,
al contrario da illegittima si è “scolorita” in
illecita, giacché in essa non è rinvenibile alcuna
venatura pubblicistica (perché l’azione non presuppone,
nemmeno potenzialmente, alcun atto, nel senso che
l’una è posta in essere indipendentemente dall’atro,
laddove i suoi effetti si siano esauriti) la giurisdizione
spetta al giudice ordinario”. In questi termini,
M. POTO, Le materie dell’edilizia e dell’urbanistica
e le sentenze della Corte Costituzionale: in particolare
sulla controversa interpretazione dei “comportamenti
della p.a.”, cit. p. 112.
[28] Sentenza n. 119 della I Sezione del Tar Calabria,
cit.
[29] Si fa riferimento, soprattutto, al rafforzamento
degli strumenti processuali in capo al giudice amministrativo,
per così dire parificati a quelli di cui dispone
il giudice ordinario, che hanno consentito al giudice
amministrativo di effettuare un sindacato giurisdizionale
non più e non solo caducatorio, di annullamento
dell’atto, ma di effettuare un sindacato anche sul
rapporto.
[30] Tuttavia sul punto, si dubita in dottrina.
Si ritiene invero un errore incentrare la discussione
sul comportamento “isolato dall’attività dell’amministrazione
nelle sua molteplici forme espressive”. Anche perché
la giurisdizione amministrativa “conosce da sempre
i comportamenti dell’amministrazione: li valuta
quando sindaca l’eccesso di potere di atti emessi
in contrasto con precedenti manifestazioni dell’amministrazione
o altre circostanze sintomatiche dello sviamento;
quando misura al ragionevolezza; quando conosce
il silenzio, l’inerzia i ritardi; quando giudica
i provvedimenti di autotutela in relazione al comportamento
pregresso dell’amministrazione e dei privato ecc.”
In buona sostanza, non bisogna ancorarsi al dato
formale (indicato dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 204 del 2004) in quanto si ritiene
che il giudice amministrativo, in ogni modo, continuerà
a sindacare anche i comportamenti che si collegano
ad un procedimento amministrativo “perché lo aggravano,
lo ritardano, lo evitano, lo raggirano ecc”. Così
V. DOMENICHELLI, Occupazione espropriativa, comportamenti
e giudice amministrativo (una storia italiana),
cit. p. 867.
[31] Si veda Cass. Sez. Un. n. 9139 del 2003.
[32] Invero, si deve condividere ciò che afferma
F. CINTIOLI, I criteri di riparto della giurisdizione
in materia espropriativa, cit., secondo il quale
“la nozione di comportamenti contenuta nell’art.
34 poteva fin da principio essere interpretata in
maniera restrittiva. L’obiettivo dell’art. 34 era
anzitutto quello di perfezionare un sistema che
già conferiva al g.a. una vasta giurisdizione esclusiva
in materia urbanistica, garantendo però che a questi
fossero riservate controversie comunque collegate
funzionalmente ai poteri pubblici che connotano
proprio tale materia”
[33] Cfr. Cass. Sez. Unite n. 15843 del 2003 e n.
5055 del 2004.
[34] Secondo l’art. 53 del T.U., la tutela giurisdizionale
prevista per il destinatario dell’atto di acquisizione
coattiva dell’immobile è azionabile dinanzi al giudice
amministrativo che ha una giurisdizione anche in
materia risarcitoria: stessa giurisdizione spetta
anche nell’ipotesi di acquisizione coattiva sanate.
Tuttavia, i problemi si pongono in relazione ai
termini di impugnativa; vanno allora distinte due
ipotesi. Secondo F. CARINGELLA, Corso di Diritto
amministrativo, Milano, 2005, p. 2473, “ai fini
dell’individuazione dei termini di impugnativa occorrerà
distinguere il caso nel quale venga censurato il
provvedimento di acquisizione sotto il profilo dell’effetto
traslativo da esso prodotto, al fine di ottenerne
la caducazione e la restituzione del bene, dall’ipotesi
in cui di esso ci si dolga solo sotto l’aspetto
della quantificazione del risarcimento del danno”.
Nel primo caso, vantando il soggetto una posizione
di interesse legittimo, rispetto all’esercizio del
potere amministrativo si ha l’obbligo di rispettare
il termine dei sessanta giorni, pena l’inammissibilità
della domanda restitutoria; nel secondo caso, “nel
quale il privato presta acquiescenza all’effetto
traslativo del decreto di acquisizione, censurando
solo la liquidazione del risarcimento del danno
da esso effettuata sotto il profilo della congruità,
la situazione soggettiva tutelata in sede giudiziale
è un diritto soggettivo” che soggiace, in quanto
tale al temine di prescrizione e non a quello di
decadenza.
[35] E quindi di un’interpretazione costituzionalmente
orientata, sul punto F. CINTIOLI, cit.
[36] Sia l’art. 43 che l’art. 53 del t.u. devono
superare il vaglio di costituzionalità. E, si osserva,
in relazione al primo che sarà necessario verificare
se la disciplina dettata dall’art. 43 non abbia
oltrepassato il limite della delega contenuta nell’art.
7 commi 1 e 2 della legge n. 50 del 1999, dovrà
superare i dubbi di costituzionalità per contrasto
con gli art. 70, 76, e 77 Cost. perché risulta essere
norma con carattere innovativo da essere valutate
dal Parlamento. La compatibilità dell’art. 43 va
poi valutata – secondo F. CARINGELLA, Corso di
Diritto amministrativo, cit., p. 2455, - con
riferimento all’art. 42 comma 1 della Costituzione,
nonché, come si è evidenziato, non solo con l’art.
1 del primo Protocollo della CEDU, ma con l’intera
disciplina internazionale in materia.
[37] Si cfr. A. POLICE, Il ricorso di piena giurisdizione
davanti al giudice amministrativo, Padova, 2000.
[38] In dottrina, nella vastissima letteratura,
almeno cfr. F. SATTA, Giustizia amministrativa,
in Enc. dir. agg., Milano, 2002; A. ROMANO
TASSONE, La responsabilità della p.a. tra provvedimento
e comportamento (a proposito di un libro recente),
in Dir. amm., n. 2/2004, p. 209, ss; R. CHIEPPA,
Viaggio di andata e ritorno dalle fattispecie
di responsabilità della pubblica amministrazione
alla natura della responsabilità per i danni arrecati
nell’esercizio dell’attività amministrativa, in
Dir. proc. amm., n. 3 del 2003, p. 735; D. VAIANO,
Quando arrivò non piacque: il danno da “lesione
di interessi legittimi pretensivi” e la rete di
contenimento giurisprudenziale, ivi,
p. 231, ss; Id. Pretesa di provvedimento
e processo amministrativo, Milano, 2002.
[39] Va sottolineato in ogni caso che lo strumento
risarcitorio non si pone come dato immancabile (ecco
la sua funzione complementare), bensì sussiste solo
laddove la tutela caducatoria, di annullamento dell’atto
illegittimo, risulti insufficiente alla piena ed
integrale soddisfazione degli interessi del privato.
Potrebbe quindi anche non innestarsi laddove il
privato risulti già soddisfatto ovvero laddove non
venga provato il danno stesso.
[40] Nella sostanza, l’impianto dell’art. 7 della
legge n. 205 del 2000, anche se indirettamente è
stato confermato dalla Corte costituzionale (sent.
n. 204/04).
La declaratoria di incostituzionalità degli artt.
33 e 34 del d.lgs., n. 80 del 1998 “non investe
in alcun modo – nonostante i rimettenti ne adducano
il disposto a sostegno delle loro censure - l’art.
7 della legge n. 205 del 2000 nella parte in cui
(lettera c) sostituisce l’art. 35 del d.lgs n. 80
del 1998”. Difatti il potere riconosciuto al giudice
amministrativo di disporre, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, il risarcimento
del danno non rappresenta una materie nuova che
si attribuisce alla sua giurisdizione; esso è uno
strumento di tutela ulteriore, per rendere giustizia
al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione,
e si va ad aggiungere alo strumento classico di
tipo caducatorio/demolitorio dell’atto impugnato.
Il ragionamento, è chiaro, prende le mosse dalle
norme costituzionali sulla giustizia amministrativa
(art. 24, 103, 111, 113 Cost.).
[41] …e la dottrina specifica che “talvolta si rischia
di mescolare… questioni di giurisdizione sull’attività
espropriativa e questioni di giurisdizione sul risarcimento.
Tipica di questa sovrapposizione è l’argomentazione
che tende, dopo la sentenza n. 204 del 2004 a scandire
i seguenti passaggi; a) la giurisdizione amministrativa
non può espletarsi sui comportamenti; b) quel che
residua dopo l’annullamento del provvedimento è
solo un comportamento materiale dell’amministrazione;
c) l’azione restitutoria, come quella risarcitoria
appartengono al g.o. perché si tratta di giudicare
esclusivamente sui comportamenti. Questo modo di
argomentare non è condivisibile”. Così F. CINTIOLI,
I criteri di riparto della giurisdizione in materia
espropriativa, cit.
[42] Al punto che si parla di “guerra” di giurisdizioni.
E, tuttavia, “non era intendimento del legislatore
snaturare la giurisdizione amministrativa. Persino
l’idea che stesse affiorando, col d.lgs n. 80 del
1998 un nuovo sistema di riparto per materie sostitutivo
della contrapposizione tra diritti e interessi legittimi,
riconosceva che il cuore della riforma non stava
affatto nel rendere il g.a. giudice della tutela
petitoria o possessoria. Né la riforma serviva a
far transitare presso la giustizia amministrativa
controversie che con la sua tradizione nulla avessero
a che vedere”. F. CINTIOLI, cit.
[43] Entrambi consultabili in questa Rivista,
n. 2 del 2006.
[44] Se ne veda la nota di V. MONTANARI, Il cittadino,
“arbitro di giurisdizione”?, in questa Rivista,
n. 2 del 2006, il quale, condivisibilmente, osserva
come tale indirizzo adottato dalla Cassazione “destinato
a riflettersi sull’intero contenzioso pendente innanzi
al giudice ordinario ed al giudice amministrativo,
in tutte le ipotesi di azioni risarcitorie intraprese,
successivamente e distintamente, da quelle volte
all’annullamento dell’atto amministrativo, si trova,
dunque, a doversi confrontare con quello seguito
dal Consiglio di Stato e in precedenza dalla stessa
Cassazione. A fare le spese di tale dissidio, tuttavia
per buona pace dei principi di diritto della difesa,
ragionevole durata e giusto processo (artt. 24 e
111 Cost.) è il cittadino…”. Sul tema sia consentito,
da ultimo, il rinvio a M. I. LEONARDO- R. ROLLI,
Equa riparazione e giusto processo, in Le
Corti calabresi, n. 2 del 2004, p. 819, ss.
[45] Si legge nella massima che “le controversie
afferenti a questioni risarcitorie ed altre questioni
patrimoniali conseguenti alla illegittimità di atti
amministrativi, riconosciuta con sentenza già passata
in giudicato, rientrano nella giurisdizione del
giudice amministrativo. Infatti il venir meno, per
annullamento giurisdizionale, di atti che sono espressione
di una posizione di autorità, non rende rilevanti
soltanto come “comportamenti” gli effetti “medio
tempore” prodottisi in loro esecuzione, ma determina
la concentrazione della cognizione dinanzi allo
stesso giudice amministrativo, che verifica il corretto
esercizio del potere”.
[46] Si ricorda che con l’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 4 del 2003 la pregiudiziale
si pone come elemento immancabile ai fini dell’innesto
della domanda risarcitoria; la domanda stessa non
può avvenire tout court bensì è indissolubilmente
connessa al previo annullamento dell’atto riqualificato
come illegittimo. Sulla decisione cfr. il commento
di L. TORCHIA, Giustizia amministrativa e risarcimento
del danno fra regole di diritto processuale e principi
di diritto sostanziale in Giorn.. dir. amm.,
2003, p. 567; e C. E. GALLO, L’adunanza plenaria
si pronuncia sulla pregiudizialità amministrativa,
in Urb. e app., 2003, p. 802; si veda l’annotazione
di A. D’ ATTI, Il “diritto europeo” e la questione
della c.d. pregiudizialità amministrativa, in Dir.
proc. amm., n. 3 del 2003, p. 866; spunti in
D. VAIANO, Il danno, cit., p. 237, ss. Sulla
problematica della pregiudiziale, di recente, G.
COMPORTI, Pregiudizialità amministrativa: natura
e limiti di una figura a geometria variabile,
in Dir. proc. amm., n. 2 del 2005, p. 280,
ss, ed ivi ampia bibliografia citata. Sul
tema in giurisprudenza si veda anche la successiva
decisione del Tar delle Marche n. 67 del 2004 in
Guida al Diritto n. 15 del 2004. In tal caso
il giudice amministrativo sembra valorizzare la
connotazione del processo amministrativo in termini
di giudizio non più sull’atto, bensì sul rapporto;
dunque ha riconosciuto il risarcimento del danno
in quanto consequenziale all’illegittimità del provvedimento
e non già in base all’annullamento dello stesso
che potrebbe non più rilevare ai fini delle pretese
risarcitorie del privato istante; ciò che conta
è la sua illegittimità.
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(pubblicato il 21.3.2006)
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