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| n. 3-2006 - © copyright |
PAOLO DI MARTINO
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| Codice degli appalti e
problemi di intertemporalità: il caso dell’appalto-integrato
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Le Direttive comunitarie 17 e 18
del 31 marzo 2004 – relative, rispettivamente, al
coordinamento delle procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
e al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi – hanno stabilito che “Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva al più tardi entro il 31 gennaio
2006”.
Tali direttive sono state formalmente recepite nel
nostro ordinamento attraverso la legge 18 aprile
2005 n. 62 (cd. legge comunitaria), con la quale
è stata conferita al Governo la delega ad adottare,
entro il termine di diciotto mesi (e dunque, dal
12 maggio 2005, sino al 12 novembre 2006) dalla
data di entrata in vigore della legge medesima (pubblicata
sulla G.U. 27 aprile 2005 n. 96), i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione,
fra l’altro, anche alle direttive sopra menzionate.
In attuazione di detta delega, il Consiglio dei
Ministri ha approvato nella seduta del 13 gennaio
2006 il testo del cd. Codice dei contratti pubblici
di appalti, servizi e forniture predisposto dalla
Commissione presieduta dal Presidente del TAR Lazio,
dott. Pasquale De Lise.
In detto ‘Codice degli appalti’, il Governo ha dovuto
non solo affrontare il non irrilevante onere di
armonizzare la copiosa e disarticolata normativa
interna sedimentatasi nel tempo in tema di appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ma anche
occuparsi di specifici ambiti operativi (quali,
ad es., la trattativa privata e l’appalto integrato)
in maniera diversa, spesse volte meno restrittiva,
rispetto alla disciplina interna attualmente vigente[1].
Si pone tuttavia all’operatore del diritto uno spinoso
problema.
Il termine fissato, in sede comunitaria, agli Stati
membri per l’adeguamento del diritto interno alle
normative in parola (31 gennaio 2006) è trascorso
senza che l’iter di emanazione di detto Codice fosse
completato, essendo previsti, dopo l’approvazione
del Consiglio dei Ministri, i pareri della Conferenza
unificata Stato - Regioni, del Consiglio di Stato
e delle commissioni parlamentari.
Non potendosi ancora affermarsi che il diritto interno
abbia formalmente recepito, con disposizioni interne
ad hoc, le direttive comunitarie sopra citate, occorre
riferirsi, quanto all’eventuale applicazione diretta
delle medesime, alla giurisprudenza, la quale ha
anche di recente (come ad esempio Cass. civ., n.
12716/2004) ritenuto che “in tema di rapporti tra
il diritto interno e quello comunitario, secondo
la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia
Ce, avente effetti vincolanti nell’ordinamento interno,
le disposizioni di una direttiva, incondizionate
e sufficientemente precise, possono essere fatte
valere dianzi ai giudici nazionali, sia che lo Stato
non abbia recepito tempestivamente la direttiva
nel diritto nazionale, sia che l’abbia recepita
in modo inadeguato, e il giudice nazionale (nella
specie: italiano), così come la pubblica amministrazione,
è obbligato a non applicare la normativa interna
contrastante con una direttiva siffatta (incondizionata
e precisa)”.
Secondo l’impostazione della Suprema Corte in subiecta
materia, occorre ritenere che “secondo la giurisprudenza
comunitaria, le direttive non attuate godono di
efficacia verticale diretta nell’ordinamento dei
singoli Stati membri a condizione che siano incondizionate,
sufficientemente precise, e che lo Stato destinatario
sia inadempiente” (n. 752/2002; nel medesimo filone
interpretativo, cfr. nn.. 1099/2000 e 9983/1999).
Si pone dunque un problema di diritto intertemporale,
trattandosi di dover individuare quali delle disposizioni
contenute nelle direttive 17 e 18, nelle more del
perfezionamento dell’iter di adozione del ‘Codice’,
possano ritenersi direttamente applicabili in quanto
‘self executing’.
Appare utile, in questa prospettiva, soffermarsi
su una delle più importanti novità contenute nel
Codice dei contratti pubblici di appalti, servizi
e forniture, vale a dire l’ampliamento della nozione
di appalto integrato, in aderenza (va detto, parziale)
alla disciplina comunitaria contenuta nell’art.
1, lett. b, della Direttiva 18/2004, secondo il
quale “Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti
pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi
a una delle attività di cui all'allegato I o di
un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo,
di un'opera rispondente alle esigenze specificate
dall'amministrazione aggiudicatrice”.
L’art. 3, comma 7, di detto ‘Codice’ (di seguito
riportato), determina, per la stazione appaltante,
il venir meno di ogni limite nell’affidamento di
lavori, servizi o forniture mediante appalto integrato
così come definito e disciplinato dalla L. 109/’94[2].
Difatti, l’art. 19 della L. 109/94, nella formulazione
tuttora vigente, prevede che l’affidamento dei lavori
mediante appalto integrato possa avvenire nei seguenti
casi:
a) per i lavori di importo inferiore a 200.000 Euro;
b) per i lavori la cui componente impiantistica
o tecnologica incida per più del 60% del valore
dell’opera;
c) per i lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 10
milioni di Euro.
È poi ammesso l’affidamento mediante appalto-concorso
sulla base del mero progetto preliminare nonché
di un capitolato prestazionale, in seguito a motivata
decisione e previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate
(art. 20, comma 4). Il previsto parere è obbligatorio
solo per i lavori di importo superiore ai 25.000.000
di Euro e, a seguito delle modifiche introdotte
dalla Legge Merloni-ter (L. 415/98), esso non è
vincolante per l’Amministrazione, la quale potrà
discostarsi da detto parere sulla base di una motivazione
congrua e adeguata.
Come si è accennato, tale disciplina ‘restrittiva’
in materia di appalto integrato è stata oggetto
di revisione da parte del nuovo Codice degli appalti
il quale - recependo le definizioni contenute nell’art.
1 della Direttiva comunitaria n. 18/2004 - all’art.
3, comma 7 (nel testo licenziato dal Consiglio dei
Ministri) prevede che:
“Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici
aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero
la progettazione esecutiva e definitiva e l’esecuzione,
relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato
I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla
parte II, titolo III, capo IV, l’esecuzione, con
qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze
specificate dalla stazione appaltante o dall’ente
aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare
della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore”.
La relazione di accompagnamento a detto articolo
illustra le novità introdotte, specificando che
“secondo il diritto comunitario, nella nozione di
appalto di lavori rientra non solo l’ipotesi di
contratto avente ad oggetto la sola esecuzione di
lavori, ma anche l’ipotesi di appalto che ha per
oggetto sia la esecuzione che la progettazione di
lavori; vi rientra inoltre la c.d. esecuzione con
qualsiasi mezzo. Si è tuttavia ritenuto di circoscrivere
l’ipotesi dell’esecuzione con qualsiasi mezzo alla
sola figura del contraente generale disciplinata
nell’ambito del capo relativo ai lavori che riguardano
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.
Il recepimento della nozione comunitaria dell’appalto
di lavori comporta il venir meno della terminologia
nazionale che parlava di appalto integrato e appalto
concorso. Tali ipotesi confluiscono nell’unitaria
nozione di appalto di lavori, e vengono liberalizzate
rispetto ai casi tassativi in cui sono finora previste”.
A nessuno sfugge come la sussistenza dei presupposti
indicati dalla giurisprudenza circa la immediata
applicabilità delle norme in tema di appalto integrato
di cui alla citata Direttiva, implichi l’affermazione
della disapplicabilità di quelle restrittive in
tema di appalto integrato tuttora contenute nell’ordinamento
interno (art. 19, comma 1, lett. b, L. 109/94).
A tale riguardo, non può prescindersi dalla lettura
ed interpretazione dell’art. 28, comma 1, della
Direttiva in esame, il quale dispone che “per aggiudicare
gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
applicano le procedure nazionali adattate ai fini
della presente direttiva”.
Tale norma può dar adìto a letture contrastanti,
posto che, secondo il suo tenore letterale, fino
a quando gli Stati membri non recepiranno i contenuti
normativi della Direttiva, gli appalti pubblici
potranno essere aggiudicati solo secondo la disciplina
interna, la quale, nello specifico, in tema di appalto
integrato, contiene – al momento – ancora le norme
limitative cui si è fatto cenno[3].
Siffatta interpretazione sembrerebbe suffragata,
peraltro, da quanto esposto dal Legislatore comunitario
in sede di considerazioni preliminari nella Direttiva
18/2004 e, precisamente, nella parte del ‘considerando’
laddove è stato affermato che “vista la diversità
che presentano gli appalti pubblici di lavori, è
opportuno che le amministrazioni aggiudicatici possano
prevedere sia l’aggiudicazione separata che l’aggiudicazione
congiunta di appalti per l’esecuzione e la progettazione
dei lavori. La presente direttiva non è intesa a
prescrivere un’aggiudicazione separata o congiunta.
La decisione relativa a un’aggiudicazione separata
o congiunta dell’appalto deve fondarsi su criteri
qualitativi ed economici che possono essere definiti
dalle legislazioni nazionali” (n. 9 ).
A prescindere dal tenore letterale della norma di
cui all’art. 28 dianzi richiamato e della considerazione
preliminare appena trascritta (alla quale peraltro
non può certo riconoscersi valore normativo), e
volendo offrire della normativa in tema di appalto
integrato emergente dalla Direttiva 18/2004 un’interpretazione
sistematica che tenga conto di quanto dettato in
via di principio generale dall’art. 1 della medesima
Direttiva[4], non può non rilevarsi che il Legislatore
comunitario, prima di emanare nuove norme in materia
di appalto, ha inteso fornire una definizione di
appalto amplissima, tale da ricomprendere non solo
la esecuzione, ma anche la progettazione definitiva
ed esecutiva (non quella preliminare) dei lavori.
Tale definizione, attesa anche la sua collocazione
all’interno della Direttiva[5], a prescindere dal
suo valore precettivo (immediato o mediato), offre
all’interprete una ormai imprescindibile chiave
di lettura della disciplina interna non tempestivamente
adeguata a quella comunitaria, essendo inequivocabile
indice della chiara e manifesta concezione che l’ordinamento
comunitario ha dell’appalto di lavori.
Da questa prospettiva, appare lecito concludere
che, nella riscontrata sussistenza dei presupposti
richiesti dalla giurisprudenza per l’applicazione
diretta di norme comunitarie, la normativa ‘limitativa’
attualmente vigente in tema di appalto integrato,
sebbene non espressamente o tacitamente abrogata,
potrà legittimamente esser disapplicata ancor prima
della entrata in vigore delle norme di adeguamento
di cui all’emanando ‘Codice’ degli appalti.
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[1] Si fa riferimento in particolare
alla disciplina sull’appalto integrato contenuta
nell’art. 19, comma 1, lett. b), legge 109/’94.
In proposito, si ritiene opportuno segnalare quanto
affermato dal Presidente della Commissione incaricata
della redazione del Codice, Pasquale De Lise, Presidente
del TAR Lazio, il quale nell’articolo Presentazione
del nuovo Codice degli appalti, in questa Rivista,
ha affermato: “quanto al più ampio ricorso all’appalto
integrato, la Commissione, nel rispetto della legge
delega che impone il recepimento tout court delle
direttive, ha proposto la soluzione comunitaria
secondo cui l’appalto di lavori può, a scelta della
stazione appaltante (che deve essere motivata),
avere ad oggetto la sola esecuzione o anche la progettazione
(con esclusione, in ogni caso, della progettazione
preliminare).
Rispetto all’attuale disciplina, il codice dimostra
maggiore rigore in quanto chi concorre ad una gara
di esecuzione e progettazione deve avere anche tutti
i requisiti di qualificazione prescritti per i progettisti.
In ogni caso, la possibilità di un appalto di progettazione
ed esecuzione è subordinata alla regola, già contenuta
nella legge Merloni e ribadita dal codice, che la
progettazione esterna alla stazione appaltante costituisce
eccezione rispetto alla regola della progettazione
interna”.
[2] Appalto avente ad oggetto non solo la esecuzione
ma anche la progettazione esecutiva dei lavori.
[3] Quelle di cui alla lettera b, comma 1, art.
19, L. 109/’94.
[4] Rubricato “Definizioni” e costituente l’articolo
di apertura del titolo I dedicato a “Definizioni
e principi generali”.
[5] Cfr. nota precedente.
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