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| n. 2-2006 - © copyright |
RUGGIERO DIPACE
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| La carta di identità elettronica
come strumento di semplificazione amministrativa*
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Sommario: 1. La carta di identità
elettronica come strumento per la realizzazione
dell’e-government. - 2. Le funzioni della
carta di identità elettronica. - 3. L’innovazione
tecnologica e la semplificazione dell’azione amministrativa.
1. La carta di identità elettronica come strumento
per la realizzazione dell’e-government.
La carta di identità elettronica è stata individuata
dal legislatore come uno degli strumenti fondamentali
per la realizzazione del progetto di innovazione
tecnologica del nostro Paese.
Tra gli obiettivi di tale progetto vi è la trasformazione
radicale delle modalità attraverso cui le pubbliche
amministrazioni espletano la propria attività istituzionale.
Infatti, per realizzare i principi, oramai codificati
nel nostro ordinamento, di economicità, efficacia,
pubblicità, trasparenza e, soprattutto, semplificazione
dell’azione amministrativa non è più possibile prescindere
dalla utilizzazione da parte dei soggetti pubblici
degli strumenti che la moderna tecnologia mette
a disposizione. D'altra parte l'utilizzo della telematica
è stato introdotto come principio dell'azione amministrativa
dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha novellato
la legge 7 agosto 1990, n. 241[1].
A tale proposito, è in corso di implementazione
il progetto di e-government (governo elettronico),
che si pone l’obiettivo di realizzare una complessa
politica di digitalizzazione dell’amministrazione
pubblica. Ciò attraverso l’adeguamento delle procedure
amministrative alle nuove tecnologie nonché attraverso
l’alfabetizzazione informatica o dell’apparato burocratico.
In prospettiva, tale progetto avrà un sicuro impatto
sia sui rapporti tra le pubbliche amministrazioni
sia sui rapporti tra soggetti pubblici e cittadini[2].
Come è accaduto per ogni recente e rilevante cambiamento
in ambito amministrativo, anche la digitalizzazione
della pubblica amministrazione ha ricevuto un notevole
impulso dall’Unione europea. In seno all’Unione,
infatti, si è compiutamente sviluppato il programma
denominato e-Europe[3], rivolto a tutti gli
Stati membri, il cui fine specifico è quello di
creare una moderna società, fondata sulla innovazione
tecnologica. Uno dei pilastri di tale programma
è la necessità di diffondere l’uso della rete, tramite
la disponibilità di servizi pubblici on line.
Giova considerare che questo è anche a fondamento
del progetto di e-government[4].
In questo contesto, nel corso dell’attuale legislatura,
il Comitato dei Ministri per la società dell’informazione[5],
il 13 febbraio 2003, ha varato le linee guida per
la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica,
fissando dieci obiettivi prioritari. Tali finalità
sono state poi trasfuse nelle “Linee giuda del
Governo per lo sviluppo della Società della informazione
nella legislatura”, approvate dal Consiglio
dei Ministri in data 31 maggio 2002[6]. In questo
contesto il documento citato afferma che l'e-government
rappresenta un passaggio innovativo fondamentale
nell’evoluzione del rapporto tra il cittadino e
la pubblica amministrazione, che si inserisce nel
processo di profonda trasformazione che tutti gli
enti pubblici stanno affrontando per servire i cittadini
e le imprese come clienti da gestire con la massima
attenzione. Il concetto di cliente non significa
che le Amministrazioni operano in un’ottica di profitto,
ma più semplicemente che il loro obiettivo diventa
quello di erogare servizi in linea con le esigenze
di chi ne usufruisce, e la soddisfazione del ricettore
del servizio è strumento fondamentale di verifica
della sua qualità.
Il modello di e-government, secondo le linee
guida, potrà essere realizzato nel rispetto di sei
direttrici fondamentali: si dovrà effettuare l’erogazione
dei servizi attraverso modalità innovative, ad un
livello di qualità elevato, in favore di utenti
e cittadini; si dovrà rendere effettivo il riconoscimento
digitale e, di conseguenza, si dovranno individuare
le modalità di riconoscimento dell’utente e di firma
sicura attraverso l’impiego della carta di identità
elettronica, della carta nazionale dei Servizi e
della firma digitale; si dovranno poi individuare
canali plurimi di accesso, attraverso cui l’utente
usufruisce del servizio; si dovrà rendere efficiente
ed economico il back office, ossia il complesso
degli enti eroganti il servizio; si dovrà porre
in essere una effettiva interoperatività e cooperazione,
delineando standard di interfaccia tra le
amministrazioni, nell’ottica di consentire comunicazioni
efficienti e trasparenti all’esterno; si dovrà,
infine, realizzare una infrastruttura di comunicazione
che colleghi tutte le amministrazioni.
Nella stessa prospettiva, sulla base della delega
conferita ai sensi dell’art. 10 della l. 29 luglio
2003, n. 229, (legge di semplificazione 2001), è
stato emanato il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante
il “Codice dell’amministrazione digitale”[7]. La
delega era stata conferita per il coordinamento
ed il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di società dell’informazione ed il codice che ne
è conseguito rappresenta il consolidamento della
disciplina in materia di e-government, materia
oggetto, negli ultimi anni, di numerosi interventi
normativi[8].
Sullo sfondo della politica di e–government vi
è la specifica esigenza di semplificare i procedimenti
amministrativi e, di conseguenza, i rapporti tra
le pubbliche amministrazioni ed i cittadini-utenti
dei servizi resi attraverso le nuove tecnologie.
Per questo la semplificazione non può prescindere
da una effettiva interoperatività dei sistemi tra
le varie amministrazioni[9].
In sostanza, se l’obiettivo da raggiungere è quello
del miglioramento della prestazione dei servizi
da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti
dei cittadini (front office), tale risultato
dipende anche da una efficiente costruzione di infrastrutture
digitali pubbliche, che consentano, facilmente ed
in tempi rapidi, l’interconnessione tra amministrazioni
e lo scambio di dati tra di esse (back office).
In questo contesto generale, la carta di identità
elettronica (CIE) si pone come strumento attraverso
il quale il cittadino può richiedere ed usufruire
di un servizio erogato dalla pubblica amministrazione.
Nell’ottica della semplificazione la CIE risulta
senza dubbio funzionale allo scopo, in quanto consente
al cittadino di accedere ad un numero potenzialmente
illimitato di servizi da un maggior numero di postazioni
possibili, senza necessità di recarsi presso gli
sportelli delle pubbliche amministrazioni.
La vera semplificazione, però, consiste nell’opera
che dovranno effettuare le pubbliche amministrazioni
per rendere effettiva l’utilizzazione della carta
di identità elettronica. La sfida, come detto, è
quella della comunicabilità ed interoperatività
tra le pubbliche amministrazioni.
2. Le funzioni della carta di identità elettronica.
La carta di identità elettronica è stata concepita
per adempiere a due funzioni fondamentali: la prima
è quella di fungere da documento di identificazione
personale, la seconda è quella di essere utilizzata
come strumento per l’erogazione dei servizi da parte
delle pubbliche amministrazioni[10].
Nell’ambito della prima funzione, l’introduzione
della CIE ha come obiettivo primario quello di sostituire
la carta di identità tradizionale, diventando documento
di riconoscimento per tutti i cittadini[11].
Con riguardo alla seconda funzione, che è quella
che interessa in questa sede, la CIE è stata concepita
quale strumento sicuro[12] da utilizzarsi come chiave
privata per l’erogazione dei servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni[13].
Il principio seguito dal legislatore nell’individuare
questa seconda funzione per la CIE è quello di creare
uno strumento a carattere generale in grado di memorizzare
una quantità consistente di dati, tali da essere
utilizzati sia dal cittadino sia dalle pubbliche
amministrazioni[14].
In sostanza, essa è il mezzo che consente l’accesso
a tutti quei servizi che vengono erogati per via
telematica dalle pubbliche amministrazioni e che
richiedono l’identificazione certa del titolare:
è indispensabile per lo sviluppo dei servizi di
e-government in condizioni di certezza e
sicurezza (ad esempio accesso ad archivi personalizzati)[15].
Particolarmente significativa, in tale ottica, è
la circostanza che le norme che si sono occupate
della CIE non abbiano previsto una rigida predeterminazione
dei servizi che possono essere erogati tramite questo
strumento. La scelta è stata rimessa alle singole
amministrazioni che, anche a tal fine, si devono
raccordare fra loro.
All’interno dei servizi erogabili attraverso la
CIE, si possono distinguere i servizi standard
ed i servizi qualificati.
Alla categoria dei servizi standard appartengono
tutti quelli per la cui erogazione è sufficiente
l’identificazione sicura del richiedente (ad esempio
la richiesta di certificazioni effettuate on
line, le prenotazioni di visite sanitarie, le
visure catastali). A quella dei servizi qualificati,
invece, tutti quelli per cui è indispensabile prevedere
la memorizzazione di informazioni nella CIE (basti
pensare alla richiesta di un intervento sanitario
d’urgenza che deve necessariamente implicare la
memorizzazione del gruppo sanguigno del cittadino,
eventuali ed accertate forme di allergia nonché
la sua cartella clinica aggiornata).
Tuttavia, per la piena operatività della CIE come
carta dei servizi è necessario che sussista una
effettiva interoperabilità tra i sistemi delle amministrazioni.
Bisogna, dunque, che la CIE disponga di un supporto
in grado di funzionare con le medesime modalità
su tutto il territorio nazionale, nei confronti
delle pubbliche amministrazioni centrali, periferiche,
locali e degli enti pubblici a vario titolo coinvolti
nella erogazione dei servizi.
Da quanto sopra esposto, si può trarre una prima
conclusione: in via diretta la CIE si pone come
strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadino
e pubblica amministrazione, assolvendo alla funzione
di carta dei servizi[16]; mentre, in via indiretta
si può qualificare come strumento di semplificazione
dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni. Ed
invero, attraverso la CIE, le amministrazioni dovranno
individuare strumenti giuridici e tecnologici validi
per un miglior interscambio di informazioni. Nel
momento in cui si raggiungerà tale obiettivo, si
ridurranno conseguentemente i tempi di conclusione
dei procedimenti amministrativi, si comprimeranno
le fasi attraverso le quali il procedimento amministrativo
si articola e si potranno acquisire in via telematica
tutti gli atti endoprocedimentali necessari per
la decisione finale (intese, nulla osta, assensi
di qualsiasi tipo nonché certificazioni di vario
genere).
Se teoricamente la CIE assume un ruolo decisivo
nella politica di semplificazione, nella pratica
numerose sono le difficoltà, anche tecniche, per
la diffusione di tale strumento, soprattutto con
riguardo alla funzione di documento di riconoscimento.
Gli ostacoli relativi alla diffusione della CIE
hanno indotto il Governo a predisporre ulteriori
mezzi telematici per l’erogazione dei servizi. E’
stata, quindi, prevista la realizzazione della Carta
nazionale dei servizi (CNS), la cui funzione esclusiva
è quella di implementare la erogazione dei servizi
in rete da parte delle pubbliche amministrazioni.
In attesa della conclusione delle sperimentazioni
relative alla CIE, si è deciso di dare priorità
alla diffusione della CNS, che comporta minori problemi,
svolgendo la funzione di strumento di identificazione[17].
3. L’innovazione tecnologica e la semplificazione
dell’azione amministrativa.
Nei paragrafi precedenti si è osservato che
il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione
deve tendere in maniera prevalente alla semplificazione
della azione amministrativa[18] ed in questo quadro
si colloca la carta di identità elettronica[19].
L’utilizzo dell’informatizzazione per semplificare
l’attività amministrativa è stato oggetto di diverse
previsioni normative[20]. Si parte da norme che,
solo in maniera generica, hanno indicato alle amministrazioni
di utilizzare le nuove tecnologie per arrivare a
politiche di semplificazione che, in maniera sempre
più puntuale, prevedono l’utilizzo di queste[21].
In questo quadro si colloca la previsione della
carta di identità elettronica che ha avviato un
processo di cambiamento ampio e complesso che coinvolge
diverse pubbliche amministrazioni.
Come noto, i principi direttivi dell’attività di
semplificazione sono stati più volte ribaditi dalle
norme succedutesi nel tempo e, recentemente, sono
stati individuati dalla legge di semplificazione
per il 2001 (l. n. 229/2003)[22]. Tali criteri,
codificati dalla legge citata, possono essere così
sintetizzati: semplificazione dei procedimenti amministrativi
e riduzione dei termini per la conclusione degli
stessi; regolazione di procedimenti uniformi, riduzione
del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
di procedimenti che si riferiscono alla medesima
attività; semplificazione ed accelerazione delle
procedure di spesa e contabili; adeguamento delle
procedure alle nuove tecnologie informatiche.
E’ utile verificare se l’introduzione nel nostro
ordinamento della carta di identità elettronica
è conforme ai criteri enunciati.
Sul punto si deve rilevare che il criterio della
semplificazione ed accelerazione delle procedure
di spesa e contabili e quello dell’adeguamento delle
procedure alle nuove tecnologie informatiche coinvolgono,
in maniera evidente, lo strumento della carta di
identità elettronica[23].
Con riferimento al primo dei criteri individuati,
si osserva che la CIE ha come funzione istituzionale
quella di strumento di pagamento nelle transazioni
commerciali tra privato e pubblica amministrazione[24].
L’utilizzo di tale strumento informatico comporterà
una notevole riduzione dei tempi delle procedure
contabili, in quanto le somme di denaro oggetto
delle transazioni commerciali saranno immediatamente
trasferibili e riscontrabili da parte delle pubbliche
amministrazioni creditrici (basti pensare al pagamento
dei canoni relativi a servizi forniti dalle pubbliche
amministrazioni, o dei canoni relativi agli immobili
locati da enti pubblici, pagamento che, se effettuato
con strumento elettronico consentirà di verificare
la sussistenza di eventuali morosità dell’utente).
Per quanto concerne, invece, il criterio dell’ adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche,
l’utilizzo della carta di identità elettronica come
carta dei servizi impone alle pubbliche amministrazioni
un adattamento, ove necessario, della normativa
sui relativi procedimenti amministrativi, coinvolti,
di volta in volta, dall’utilizzo di tale strumento.
In questo caso, evidentemente, si dovrà far luogo
ad interventi di microchirurgia legislativa a livello
primario e regolamentare, ove il procedimento amministrativo
sia stato delegificato, al fine di coordinare la
regolamentazione dei procedimenti amministrativi
con la utilizzazione di strumenti tecnologici innovativi.
Peraltro, l’adeguamento dei procedimenti amministrativi
alle nuove tecnologie dovrebbe comportare un abbattimento
dei tempi di conclusione ed una riduzione delle
fasi procedurali. Viene, quindi, rispettato un altro
dei criteri di semplificazione individuati dalla
normativa citata.
Infine, sempre nell’ottica della semplificazione
procedimentale, si può osservare che la carta di
identità elettronica potrebbe svolgere il ruolo
di soppiantare in via definitiva un ulteriore strumento
di semplificazione, quello della autocertificazione.
Infatti, qualora il cittadino ricorrendo alla carta
di identità elettronica richieda una determinata
prestazione alla pubblica amministrazione, il soggetto
pubblico sarà certo – poiché si tratta di dati memorizzati
all’interno della CIE - di status o qualità
che in precedenza dovevano essere oggetto di autocertificazione
da parte del privato. Vi sarà, di conseguenza, una
immediata certezza in relazione ai requisiti soggettivi
che il cittadino deve possedere per poter usufruire
del servizio. Ulteriore vantaggio consiste nell’eliminare
la fase dell’eventuale controllo da parte della
pubblica amministrazione in relazione ai dati autocertificati.
L'adeguamento delle procedure amministrative alle
nuove tecnologie(ivi compresa l'utilizzazione della
carta di identità elettronica) dovrebbe comportare
anche un diverso modo di gestione dei dati in possesso
della pubblica amministrazione.
Come noto, infatti, il più delle volte, un procedimento
amministrativo è caratterizzato dal coinvolgimento
nella fase istruttoria, ossia nel momento della
acquisizione di elementi utili per la decisione
finale, di diverse pubbliche amministrazioni, le
quali possono esprimere pareri ovvero atti di assenso
di ogni genere, quali intese, nulla osta o autorizzazioni.
Nei casi in cui vi siano più subprocedimenti amministrativi
che coinvolgono varie amministrazioni, l’esigenza
di ridurre i tempi di decisione e di acquisizione
degli atti di competenza delle amministrazioni interessate
può essere soddisfatta tramite l’utilizzo di una
efficace rete infrastrutturale telematica, che permetta
l’interscambio immediato di dati fra i vari soggetti
pubblici.
L’interscambio, poi, potrà riguardare non solo meri
dati posseduti dalle amministrazioni coinvolte nel
procedimento amministrativo, ma anche atti e provvedimenti
che a vario titolo devono essere adottati per giungere
alla decisione finale. Si potrebbe, così, evitare
il fenomeno dei procedimenti a “navetta”, caratterizzati
dall’enorme dispendio di tempo dovuto al passaggio
di documentazione tra le varie amministrazioni.
Ciò porterebbe una evidente semplificazione nei
rapporti tra le amministrazioni, con un beneficio
diretto sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi
sia in relazione alla riduzione di fasi procedimentali
sia in relazione alla compressione dei tempi di
acquisizione della decisione finale.
Efficienti interconnessioni sono, dunque, essenziali
per un miglioramento dei servizi che la pubblica
amministrazione presta nei confronti dei privati.
La carta di identità elettronica, in questa ottica,
è lo strumento per avviare il procedimento amministrativo
da parte del privato che apre la porta elettronica
all’interscambio di dati, atti endoprocedimentali
e provvedimenti amministrativi tra le varie amministrazioni.
Tuttavia, le prospettive delineate inducono a riflettere
su alcuni profili problematici dell’interscambio
di dati fra le pubbliche amministrazioni.
Se da un lato l'interconnessione tra pubbliche amministrazioni
sembra essere un passaggio obbligato per addivenire
ad una effettiva semplificazione dei procedimenti
amministrativi, dall'altro si pongono delicati problemi
in ordine al controllo da parte del soggetto privato
del flusso di dati tra le pubbliche amministrazioni.
Sotto questo profilo possono venire in rilievo due
opposti modi di risolvere il problema. Da una parte,
si dovrebbe privilegiare l'esigenza di controllo
da parte del cittadino riconoscendogli il diritto
di essere costantemente informato sullo scambio
di dati che lo riguardano, scambio da subordinarsi
al consenso dell’interessato. Dall’altro, si dovrebbe
giungere a considerare la perdita di controllo sui
propri dati come una logica conseguenza della semplificazione
amministrativa.
La CIE potrebbe svolgere un ruolo decisivo per contemperare
queste opposte esigenze. Infatti, l'avvio di un
procedimento amministrativo complesso tramite la
CIE potrebbe avere l’ulteriore valenza giuridica
di autorizzare le amministrazioni coinvolte in quel
procedimento amministrativo allo scambio di dati
tra di loro, per compiere l’istruttoria. La carta
di identità elettronica potrebbe, in sostanza, configurarsi
come autorizzazione preventiva alla veicolazione
dei dati personali posseduti dalle pubbliche amministrazioni.
In questo modo si eliminerebbe uno dei problemi
relativi alla effettiva interoperabilità tra le
pubbliche amministrazioni.
Solo così è possibile rispettare le esigenze di
riduzione dei tempi di decisione e di contenimento
delle fasi inutili dei procedimenti amministrativi,
che sono tra i criteri individuati dalla legge per
compiere una significativa semplificazione delle
procedure amministrative.
Come detto, per l’utilizzo della carta di identità
elettronica, il passaggio più delicato è quello
della realizzazione di una piena comunicabilità
tra le amministrazioni pubbliche che a vario titolo
potrebbero essere coinvolte in un procedimento amministrativo
(amministrazioni centrali, periferiche, locali ed
enti pubblici in genere). Questa comunicabilità
deve essere assicurata a tutti i livelli.
In realtà, i problemi più spinosi emergono con riguardono
a quei procedimenti per i quali non risulta necessaria
una modifica a livello normativo, in quanto lo scambio
di informazioni è già previsto. In questi casi,
si deve, comunque, assicurare che le pubbliche amministrazioni
trovino il necessario accordo sulle modalità attraverso
cui entrare in contatto, garantendo una applicazione
generalizzata ed uniforme dei nuovi strumenti che
la tecnologia offre. Ciò può avvenire ricorrendo
a strumenti flessibili, simili a quelli previsti
nella programmazione negoziata (intese di programma,
accordi di programma etc.), affinché le pubbliche
amministrazioni assumano obbligazioni reciproche
per consentire una rapida definizione dei procedimenti
amministrativi in via telematica e garantire un
accesso uniforme ai servizi forniti.
La CIE, dunque, come strumento di semplificazione
della attività delle pubbliche amministrazioni,
impone la realizzazione di interventi consistenti
di reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi,
nell’ottica della semplificazione delle attività
amministrative, precedentemente poste in essere
in obsolete sequenze procedimentali, ovvero della
ricomposizione di attività procedimentali frammentate.
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* Questo lavoro è stato svolto nell’ambito
della ricerca su “La Carta di identità elettronica”
svolta presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università
degli studi di Roma Tor Vergata
[1] È stato introdotto l'art. 3 bis alla originaria
formulazione della legge 241/1990 secondo per raggiungere
la maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni
devono incentivare l'uso della telematica sia nei
rapporti interni sia nei rapporti con i cittadini.
[2] Sul punto si veda I. D’ELIA, L’informatica
e le banche dati, in S. CASSESE (a cura di)
Trattato di diritto amministrativo, Diritto
amministrativo speciale, II, Milano, 2003, 1625;
A. NATALINI, Le strategie per l’innovazione tecnologica
delle amministrazioni pubbliche, in G.d.a.,
2003, 669; F. SARZANA DI S. IPPOLITO (a cura di)
E-government, Roma, 2003; M. BOMBARDELLI,
Informatica pubblica, e-government e sviluppo
sostenibile, in Riv. it. dir. pubbl. com.,
2002, 991; G. MARASSO, Metodi e strumenti
dell’e-government, Rimini, 2001. L’e-government,
in coerenza con gli obiettivi del piano e-Europe,
intende realizzare l’integrazione dei sistemi informatici
delle amministrazioni nonché l’erogazione dei servizi
pubblici on line.
[3] Nel giugno del 2000, la Conferenza interministeriale
di Lisbona sulla società dell’informazione e della
conoscenza ha approvato il piano di azione “e-Europe
2002” che definisce un insieme di misure ed
azioni che gli Stati devono adottare al fine di
trarre il massimo vantaggio dalle opportunità che
le nuove tecnologie offrono. Ora è subentrato il
piano e-Europe 2005, approvato dal Consiglio
europeo di Siviglia nel giugno 2002. Tale piano
focalizza l’attenzione sulla disponibilità e sull’uso
della banda larga.
[4] Altri punti qualificanti del programma e-Europe
si possono individuare nella creazione di contenuti
multimediali e di sostegno al commercio elettronico,
nel favorire l’accesso, la velocità e l’economicità
della rete, nello sviluppare nuove competenze e
nel combattere ogni tipo di “esclusione” dalla informatizzazione
[5] Tale organismo è presieduto dal Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, su delega del Presidente
del Consiglio dei Ministri ed è composto dal Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio, dal Ministro
per le attività produttive, dal Ministro per l’attuazione
del programma di Governo, dal Ministro per i beni
e le attività culturali, dal Ministro per le telecomunicazioni,
dal Ministro per l’economia e le finanze, dal Ministro
per la funzione pubblica, dal Ministro dell’interno,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
dal Ministro per le politiche comunitarie, dal Ministro
dell’istruzione, università e ricerca e dal Ministro
della salute.
[6] Gli obiettivi individuati nel documento sono:
1) La disponibilità on line di tutti i servizi
prioritari; 2) la distribuzione di trenta milioni
di carte d’identità elettroniche e di carte nazionali
dei servizi; 3) la diffusione un milione di firme
digitali diffuse; 4) la utilizzazione dell’ e-procurament
almeno con riguardo al 50% della spesa per beni
e servizi; 5) la veicolazione di tutta la posta
interna alla pubblica amministrazione via e-mail;
6) la gestione on line di tutti gli impegni
ed i mandati di pagamento; 7) l’alfabetizzazione
certificata di tutti i dipendenti pubblici; 8) l’erogazione
di 1/3 della formazione via e-learning; 9)
l’accesso on line all’iter delle pratiche
da parte dei cittadini per i 2/3 degli uffici della
pubblica amministrazione; 10) la dotazione di tutti
gli uffici che erogano servizi con un sistema di
costumer satisfaction.
[7] Per un commento sul codice si veda A. NATALINI,
La semplificazione e la digitalizzazione,
in G.d.a., 2005, 809.
[8] Da ultimo si deve richiamare la direttiva del
ministro per l'innovazione e le tecnologie in data
18 novembre 2005, la quale, a seguito dell'approvazione
del codice, fissa alcuni punti fondamentali che
le pubbliche amministrazioni dovranno seguire, per
assicurare l'attuazione della normativa citata.
[9] A. NATALINI, Le semplificazioni amministrative,
Bologna, 2002, 177. L’Autore rileva che per ottenere
una effettiva semplificazione delle procedure amministrative
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie è essenziale
l’interconnessione tra i diversi sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni in considerazione
del fatto che anche perché una effettiva semplificazione
dipende in larga parte da come circolano i documenti
amministrativi.
[10] Sul punto si veda l'art. 66 del d.lgs. 82/2005.
Si deve osservare che la normativa in materia non
ha utilizzato la locuzione “servizi” in senso tecnico,
riferendosi cioè alla nozione di servizio pubblico,
come tale distinta dal concetto di funzione pubblica,
bensì ha indicato indistintamente tutte le prestazioni
che in astratto possono essere erogate dalle pubbliche
amministrazioni nei confronti del cittadino, ivi
comprese quelle inerenti lo svolgimento di funzioni
pubbliche intese in senso tradizionale.
[11] La carta può essere rilasciata anche ai minori
e contiene, oltre ai dati di identità, anche il
codice fiscale dell’interessato la cui registrazione
dovrà essere autorizzata dal titolare. La CIE avrà
altresì lo scopo di identificare on line
il cittadino. Essa utilizza, su un supporto tradizionale
di plastica, due tecnologie: quella del microprocessore
e quella della banda laser. Sulla carta di plastica
saranno registrati il nome, il cognome, la fotografia,
il sesso, il luogo e la data di nascita del cittadino
ed il numero di identificazione. L’indirizzo, il
codice fiscale ed il periodo di validità della carta,
invece, saranno inserite sia nella banda laser sia
nel microprocessore, si potranno registrare le impronte
digitali e la firma, mentre nel microprocessore
si potranno essere inserire i dati relativi ai servizi
erogati tramite la carta.
[12] La CIE deve rispondere a criteri di sicurezza
sotto i diversi aspetti della produzione, del rilascio
e dell’utilizzo da parte del titolare. La sicurezza
deve caratterizzare non solo tutti i flussi informatici
necessari al circuito di emissione, ma anche il
supporto fisico della CIE, al fine di scoraggiare
facili contraffazioni e consentire un’identificazione
certa da parte delle istituzioni competenti.
[13] Come detto, la seconda funzione della CIE è
proprio quella di fungere da carta dei servizi.
Ciò attraverso l'utilizzo di tecniche di autenticazione
opportunamente combinate alla specificazione di
un codice personale di identificazione (PIN).
[14] Dal documento di lavoro sulla amministrazione
elettronica, elaborato dal gruppo di lavoro comunitario
per la tutela dei dati personali, istituito ai sensi
dell’art. 29 della dir. 95/46/CE, adottato l’8 maggio
2003 (pubblicato sul sito del Garante per la protezione
dei dati personali www.garanteprivacy.it),
emerge che alcuni paesi membri hanno adottato carte
di identità elettroniche di settore, per lo più
carte di previdenza sociale, sulle quali è prevista
occasionalmente la registrazione dei dati sanitari
a lungo termine. Dal documento emerge che la Finlandia
e l’Italia sono gli unici Stati ad avere progetti
in stato avanzato di carte di identità elettroniche.
In Finlandia la carta di identità elettronica consiste
in una carta di identità completa di una fotografia
del titolare e di un chip su cui sono registrati,
oltre al certificato di autenticazione del titolare
medesimo, il certificato di impossibilità di misconoscimento
necessario per le applicazioni di firma elettronica
ed il certificato di stato civile. La carta è protetta
da un PIN che l’utente può usare anche per accedere
alle reti di informazione (internet) e può essere
utilizzata non solo come carta di identità ma anche
ai fini della identificazione elettronica e della
firma digitale, nelle transazioni commerciali e
nei rapporti con la pubblica amministrazione (per
es. cambiamenti di residenza on line). La
carta di identità elettronica emessa dagli organismi
di polizia non è gratuita e viene rilasciata sia
ai cittadini finlandesi sia agli stranieri che vivono
permanentemente in Finlandia e di cui sia possibile
dimostrare validamente l’identità.
Analizzando i vari progetti presentati dagli Stati
membri, emerge che tutte le carte elettroniche vengono
ovviamente utilizzate come certificati di identità
personale.
Quasi sistematicamente, si prevede, poi, che queste
carte permettano l’accesso a procedure amministrative
on line e, dunque, l’identificazione e l’autenticazione
nell’ambito di transazioni di commercio elettronico.
Altra funzione prevista è quello di firma elettronica.
In alcuni paesi le carte possono essere utilizzate
anche come carte di credito (Germania, Italia, Austria
Portogallo e Svezia) e come tessere sanitarie (già
in Germania e Finlandia; in via di attuazione in
Portogallo, Italia ed Austria). La funzione previdenziale
è garantita solo in Germania e Finlandia mentre
in Italia, Germania e Paesi Bassi contemplato l’utilizzo
come tessera elettorale.
[15] La prima previsione della CIE si deve alla
l. 15 maggio 1997, n.127, come modificata dalla
legge 16 giugno 1998, n.191, (cd. Bassanini bis),
che ne disciplinava l’utilizzo sia come documento
di riconoscimento sia come strumento per l’accesso
ai servizi della pubblica amministrazione. L’art.
2, comma 10, prevedeva il rilascio della carta di
identità e di altri documenti muniti di supporto
magnetico o informatico. La carta di identità avrebbe
contenuto i dati personali, il codice fiscale ed
il gruppo sanguigno del cittadino, oltre a tutti
i dati relativi alla razionalizzazione e semplificazione
dell’attività amministrativa. Queste norme sono
state prima trasfuse nel d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, il cui art. 36 stabiliva che la
carta di identità elettronica contenesse obbligatoriamente
i dati identificativi della persona ed il codice
fiscale, e, a seguito dell’abrogazione parziale
di questo articolo da parte dell’art. 75, comma
1, lett. b), del Codice dell’amministrazione digitale,
sono state riportate nell’art. 66 del codice in
parola. Le carte di identità possono recare, inoltre,
l’indicazione del gruppo sanguigno, le opzioni di
carattere sanitario previste per legge, i dati biometrici
della persona (con esclusione in ogni caso del DNA)
e “tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare
e semplificare l’azione amministrativa e i servizi
resi al cittadino, anche per mezzo dei portali,
nel rispetto della normativa in materia di riservatezza”.
Secondo il testo unico, la carta di identità elettronica,
inoltre, per pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni nonché per presentare istanze e
dichiarazioni alla pubblica amministrazione o al
gestore di un pubblico servizio. In questi casi
potrebbe sorgere il problema della sottoscrizione
della istanza da parte del privato, anche se, la
presentazione dell’istanza dovrebbe essere ammessa
solo qualora la CIE contenga la firma digitale del
cittadino, altrimenti l’istanza risulterebbe carente
di sottoscrizione. In realtà, la norma non contiene
alcuna specificazione sul punto. Sarebbe, quindi,
opportuno l’intervento del legislatore che chiarisca
entro quali limiti con la CIE si possano presentare
istanze e dichiarazioni.
Sul d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si veda G.
ARENA, M. BOMBARDELLI, M.P. GUERRA, A. MASUCCI,
La documentazione amministrativa, Rimini,
2001.
[16] Si pensi all'ipotesi in cui il privato possa
richiedere un determinato servizio avviando un procedimento
amministrativo direttamente da una postazione predisposta
all'interno della sua abitazione o dai cosiddetti
totem predisposti in luoghi aperti al pubblico
(negozi, esercizi di ristorazione, bar). Oltre a
semplificare la vita del cittadino utente, in prospettiva
si potrebbe realizzare un abbattimento non indifferente
dei costi per la pubblica amministrazione, in quanto
verrebbero moltiplicati gli sportelli elettronici
usufruibili da parte dei cittadini, a discapito
dello svolgimento delle funzioni in parola da parte
del personale, che potrebbe essere impiegato in
altri modi, ottimizzando l’azione della pubblica
amministrazione.
[17] La CNS, inizialmente prevista dal d.lgs. 23
gennaio 2002, n.10, abrogato dall’art. 75, comma
1, lett. a), del Codice dell’amministrazione digitale,
è attualmente disciplinata dall’art. 66 di tale
codice. Essa era stata introdotta quale ulteriore
strumento, rispetto alla carta di identità elettronica,
nella funzione di erogazione dei servizi ai cittadini.
In questa prospettiva era stato anche approvato
il d.P.R. 2 marzo 2004, n. 117, recante “Regolamento
concernente la diffusione della carta nazionale
dei servizi” in attuazione dell’art. 27, comma
8, della l. 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”,
disposizione abrogata dall’art. 75, comma 1,
lett. d), del Codice dell’amministrazione digitale.
La carta nazionale dei servizi è una anticipazione
della CIE ed in quanto anticipazione è ovviamente
semplificata rispetto alla CIE medesima: la CNS,
infatti, non costituisce documento di riconoscimento,
ma svolge la sola funzione di identificazione in
rete del fruitore del servizio. Tranne la qualificazione
di documento di riconoscimento, sono state attribuite
alla CNS tutte le funzioni in precedenza riconosciute
alla CIE, compresa quella di essere strumento di
pagamento informatico. La CNS contiene i dati identificativi
della persona e, in particolare, il nome, il cognome,
il sesso, la data, il luogo di nascita ed il codice
fiscale del titolare. È previsto che all'interno
di essa possano essere inseriti anche ulteriori
dati utili alla erogazione di servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni. Significativo è che l'inserimento
di questi ulteriori dati debba essere comunque posto
in essere nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
[18] La bibliografia in materia di semplificazione
amministrativa è vasta. In questa sede ci si limita
a richiamare A. NATALINI, Le semplificazioni
amministrative, Bologna, 2002, e G. BACCIARDI,
Politiche e strumenti della semplificazione,
Livorno, 2002, nonché le indicazioni bibliografiche
indicate nei testi. A. NATALINI, op. cit.,
29, rileva come l’obiettivo delle semplificazioni
amministrative non è solo quello di migliorare la
qualità e l’efficienza dei processi di lavoro, ma
anche quello di diminuire i costi per l’utenza,
di garantire una maggiore trasparenza del procedimento,
di far crescere la partecipazione dei cittadini
e di liberare l’attività economica da vincoli burocratici.
Preme rilevare che attraverso la carta di identità
elettronica questi obiettivi di carattere generale
potranno essere raggiunti.
[19] Esula dalle finalità del presente lavoro illustrare
la complessa evoluzione normativa relativa alla
semplificazione dell’azione dei soggetti pubblici.
In questa sede è sufficiente richiamare i principali
snodi normativi che hanno determinato l’affermarsi
di una efficace politica in tal senso. Fino ai primi
anni novanta non esisteva una vera politica di semplificazione
dell’azione amministrativa, venendo in rilievo soltanto
interventi una tantum e sporadici. E’ stato
evidenziato dalla dottrina (A. NATALINI, op.
cit., 31) che dagli anni novanta la semplificazione
si è consolidata e stabilizzata come funzione ordinaria,
divenendo a tutti gli effetti un modo di amministrare.
Tutte le tecniche di semplificazione del procedimento
amministrativo, contemplate nel capo IV della l.
n. 241/1990, sono applicazioni dei principi di economicità
e di efficacia. La l. n. 537/1993 ha rafforzato
ulteriormente i principi previsti nella l. n. 241/1990
ed ha attribuito al Governo la possibilità di emanare
regolamenti che attuino, in concreto, un’ampia semplificazione
amministrativa. Il fatto più significativo è che
tali norme di razionalizzazione amministrativa siano
contenute proprio nella l. n. 537/1993 recante “Interventi
correttivi di finanza pubblica” (c.d. legge di finanziaria
per il 1994) e ciò a conferma dello stretto nesso
intercorrente tra le esigenze di semplificazione
amministrativa ed i diretti benefici per le casse
dello Stato (in termini di economie e risparmi di
spesa) che da essa conseguono. La politica di semplificazione
ha inoltre avuto concreto impulso grazie alla l.
15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali nonché per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
In particolare l’art. 20 della legge prescrive che
entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenti
al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione
di norme concernenti i procedimenti amministrativi,
indicando i criteri per l’esercizio della potestà
regolamentare. Viene poi dettata la disciplina per
l’approvazione dei regolamenti di delegificazione.
Sulla scorta di tale norma sono state approvate
le c.d. leggi annuali di semplificazione (l. 50/1999,
l. 340/2000, l. 229/2003) le quali, oltre ad individuare
i procedimenti da delegificare, compiono interventi
sul tessuto normativo modificando le regole sull’attività
di semplificazione. In particolare, la l. 229/2003,
recante “Interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione.
Legge di semplificazione 2001”, individua i criteri
ed i principi direttivi che devono informare l'azione
della pubblica amministrazione volta ad una effettiva
semplificazione.
[20] Sul punto v. A. NATALINI, op. cit., 178
[21] Basti pensare al procedimento di iscrizione
al registro delle imprese (d.P.R. 14 dicembre 1999,
n. 558), ove si consente la presentazione della
domanda anche on line e, comunque, ove si
prevede un collegamento telematico tra le camere
di commercio e gli enti e le amministrazioni pubbliche
interessate, al fine di permettere l’accesso agli
atti conservati dall’ufficio del registro delle
imprese. In questo caso la digitalizzazione favorisce
il flusso informativo sia tra il privato e l’amministrazione
sia tra le stesse amministrazioni. Altro esempio
è quello del procedimento di immatricolazione e
reimmatricolazione, registrazione di proprietà degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei lori rimorchi
(d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358). In questo caso
è stato attivato, da parte degli Uffici provinciali
della motorizzazione e da parte di quelli dell’ACI
uno “sportello unico dell’automobilista” interconnesso
con la motorizzazione e con il Pubblico Registro
Automobilistico (PRA): l’interconnessione tra amministrazioni
consente al cittadino di ottenere il documento,
ossia la carta di circolazione e di proprietà a
richiesta. Infatti, attraverso l’interconnessione
tra le pubbliche amministrazioni, si può effettuare
l’istruttoria ed adottare immediatamente il provvedimento
amministrativo.
[22] Sulle leggi di semplificazione si veda P. MARCONI
e C. LACAVA, La legge di semplificazione 1998,
in Giorn. dir. amm., 1999, 405; M.
CATARBIA, Semplificazione amministrativa, riordino
normativo e delegificazione nella legge annuale
di semplificazione “ in Dir. amm., 2000,
385 ss; A. NATALINI, La terza semplificazione,
in Giorn dir. amm., 2003, 1003 ss. .
[23] Nonché quello della carta nazionale dei servizi
che ne condivide la funzione di chiave di accesso
ai servizi della pubblica amministrazione.
[24] La medesima funzione è prevista per la CNS.
Fino alla piena diffusione della CIE molti pagamenti
che il cittadino deve effettuare avverranno on
line attraverso il sistema di PIN, e
non con la carta di identità elettronica.
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(pubblicato il 27.2.2006)
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