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| n. 2-2006 - © copyright |
SALVATORE SALVAGO
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| L’utilizzazione senza titolo
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1. Dopo decenni di attese,di sollecitazioni
e di delusioni,il legislatore ha finalmente disciplinato
gli effetti della utilizzazione senza titolo da
parte di pubbliche amministrazioni,di immobili privati,mediante
la normativa costituente l’art.43 del nuovo T.U.
sulle espropriazioni; la quale al suo apparire è
stata subito enfatizzata ed osannata dalla maggior
parte degli studiosi come il ritorno “al diritto”
dopo il periodo di barbarie rappresentato dall’invisa
occupazione espropriativa o acquisitiva di origine
giurisprudenziale.
Ma passati questi entusiasmi, ed ancor prima della
sua entrata in vigore, sono apparsi i primi dubbi
di legittimità costituzionale,con il passare del
tempo sempre più consistenti e numerosi,che hanno
finito per interessare tutte le disposizioni del
nuovo istituto,perfino relative alla misura del
risarcimento del danno. E se è vero che esso ha
inaspettatamente trovato nel corso dell’anno 2005
una difesa assai qualificata in alcune decisioni
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato,è
pur vero che appena poche settimane dopo è stato
bocciato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo
che l’ha equiparato al principio giurisprudenziale
“dell’esproprio indiretto” e considerato in contrasto
con l’art.1 del Protocollo 1 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo
Certo si è che si tratta di un istituto sfortunato,come
dimostra il fatto che è sorto per un equivoco (almeno
con riguardo alle prime due delle tre ipotesi individuate
dal comma 2° sub a):e cioè sul presupposto “che
la Corte di Cassazione ha elaborato l’istituto dell’occupazione
appropriativa, nonché quello più recente della occupazione
usurpativa. L’articolo 43 mira ad eliminare la figura,
sorta nella prassi giurisprudenziale, della occupazione
appropriativa o espropriazione sostanziale (c.d.
accessione invertita), nonché quella della occupazione
usurpativa….Come già sopra osservato, la riforma
sembra essenziale, perché l’ordinamento deve adeguarsi
ai principi costituzionali ed a quelli generali
del diritto internazionale sulla tutela della proprietà.La
Corte europea dei diritti dell’uomo (con la sentenza
della Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96) ha
affermato che l’istituto, come affermatosi nell’ordinamento
italiano, è contrario con l’articolo 1 del prot.
1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”
(Così il parere 4/2001 dell’Adunanza generale del
Consiglio di Stato).
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Occupazione c.d. usurpativa
2. Seppure si potesse condividere,infatti, l’opinione
che l’occupazione espropriativa sia stata creata
dalla giurisprudenza di legittimità, ciò non è sicuramente
avvenuto per l’occupazione “usurpativa”,costituente
una mera denominazione convenzionale data dalla
nota sentenza 1814 del 2000 della Corte di Cassazione
(ove testualmente si legge: “Nell'occupazione che,
per convenzione, potremmo definire "usurpativa",
il giudice si occupa della domanda risarcitoria
del proprietario sotto l'aspetto delle non consentite
trasformazioni che l'occupate abusivo abbia apportato
al fondo”) per riassumere una vicenda illecita comune
rientrante nell’ambito di applicazione dell’art.2043
cod.civ. e da esso interamente disciplinata anche
allorché autore dell’occupazione sia la p.a.
Basta considerare del resto: a)la contrapposizione
tra i due termini ed il carattere di disapprovazione
insita nel termine “usurpativo” peculiare di un
reato (art.631 cod.pen.); b)gli effetti ripristinatori
ad essa conseguenti e la disciplina di diritto comune
ex art.2043 e 2058 cod.civ. cui essa è stata assoggettata;
c) la sua esclusione dal settore delle espropriazioni
e la ragione “abdicativa”,comune ad altri settori
privatistici, con la quale è giustificato il diritto
del proprietario di pretendere il risarcimento del
danno pieno per l’avvenuta radicale trasformazione
del suo immobile.
Del resto in analogo equivoco –che si trattasse
cioè di un istituto di creazione giurisprudenziale
peculiare della materia espropriativa- era incorsa
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato allorché
con la sentenza 1 del 1996 aveva negato alla società
Belvedere-Alberghiera la restituzione dell’immobile
detenuto dall’amministrazione senza alcuna dichiarazione
di p.u.,provocando la condanna dello Stato italiano
da parte della Corte CEDU con la sentenza 30 maggio
2000 proprio perchè: “( § 62) il 2.12.1987 il TAR
ha annullato ex tunc per illegittimità ed assenza
di interesse pubblico le decisioni prese dall’amministrazione,
e…tuttavia il Consiglio di Stato ha ritenuto il
trasferimento di proprietà irreversibile. La Corte
ritiene che tale ingerenza non sia conforme all’art.1”.
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3. Questo stesso equivoco ha generato
l’art.43 con cui il legislatore invece di ribadire
il divieto di ingerenza nella proprietà privata
predicato da Strasburgo nella fattispecie “usurpativa”
esaminata dalla ricordata sentenza, l’ha reso legittima
equiparando l’ipotesi di assenza del provvedimento
espropriativo a quella di assenza del provvedimento
dichiarativo della p.u. ai fini dell’adozione del
provvedimento di acquisizione. E conseguendo dunque
il risultato opposto a quello che si era dichiarato
di perseguire: non già di “adeguare l’occupazione
usurpativa ai principi costituzionali ed a quelli
generali del diritto internazionale sulla tutela
della proprietà”, bensì di farla rientrare tra i
modi di acquisto della proprietà e di giustificare
anche in tali casi quell’ “ingerenza” che la Corte
di Starsburgo aveva dichiarato incompatibile con
l’art.1 del Protocollo.
Siffatta sanatoria,poi,comprende tutte le ipotesi
in cui non sussista tale presupposto del potere
ablativo,da quelle di inefficacia e decadenza della
dichiarazione di p.u. ad ogni tipo di invalidità
e di nullità della stessa per carenza di potere:
non lasciando spazio alcuno alla distinzione prospettata
da alcuni giudici amministrativi tra l’ipotesi di
mancanza in radice della dichiarazione di p.u. e
quella di dichiarazione di p.u. annullata,perché
in entrambe non sussiste il potere di svolgere il
procedimento ablativo (e d’altra parte la sentenza
Belvedere ha bocciato proprio l’ipotesi di annullamento
della dichiarazione di p.u.) Né a quella proposta
da qualche autore tra fattispecie in cui la dichiarazione
è consentita in astratto (ed avrebbe,quindi, potuto
essere emessa) e quella in cui si è al di fuori
delle ipotesi in cui la legge la preveda.
E’ paradossale dover constatare che fino al sopravvenire
dell’art.43 tutt’altra era la disciplina della situazione
“usurpativa” prevista dal codice civile e recepita
dalla giurisprudenza della Cassazione, perfettamente
conforme,in tale fattispecie, a quella di Strasburgo;
nonché al principio costituzionale che nel nostro
ordinamento è privilegiata la tutela della funzione
amministrativa e non della p.a. come soggetto. Sicchè
allorché la stessa opera al di fuori di detta funzione
è soggetta a tutte le regole vincolanti per tutti
gli altri soggetti dell’ordinamento fra cui quelle
degli art.2043 e 2058 cod.civ.
Pertanto i compilatori del T.U. non solo non hanno
compreso che la occupazione usurpativa non era un
istituto traslativo della proprietà dell’immobile
dal privato alla P.A., “più recente” di quella appropriativa,ma
una denominazione convenzionale di un normale fenomeno
di occupazione dell’immobile altrui,esistente da
decenni e disciplinato da queste ultime disposizioni
codicistiche, cui le Sezioni Unite (sent.1907/1997),avevano
aggiunto un’ulteriore azione aquiliana a tutela
del privato. Ma sopprimendola hanno in realtà eliminato
non certamente un istituto di creazione giurisprudenziale,bensì
proprio la tutela già apprestata da dette norme
in tutti i casi di “utilizzazione di un immobile
privato per scopi di interesse pubblico”. Ed hanno
modificato l’art.2058 1° comma cod.civ. (“Il danneggiato
può chiedere la reintegrazione in forma specifica
qualora sia in tutto o in parte possibile”),ora
non più applicabile alla p.a. nei casi previsti
dall’art.43; con l’aberrante conseguenza che anche
nell’ipotesi di una qualsiasi attività materiale
della P.A. su di un immobile privato,alla stessa
è attribuito l’ulteriore privilegio –che prima non
possedeva- di acquisirlo tutte le volte che in base
ad una propria valutazione lo ritenga opportuno,e
senza neppure la necessità di dover svolgere il
procedimento espropriativo.
E’ significativa al riguardo la vicenda “usurpativa”
esaminata dalla Corte di Cassazione nella sentenza
18239/2005,in cui un’amministrazione comunale per
evitare la condanna alla restituzione dell’immobile,
invocava proprio il sopravvenuto art.43 del T.U.;e
la Corte di legittimità ha potuto ribadirne il diritto
del privato al rilascio solo affermando che il nuovo
istituto non si applica ai procedimenti in corso,antecedenti
all’entrata in vigore del T.U.
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Causa di p.u. e scopi di interesse
pubblico
4. La recente pronuncia 2/2005 dell’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato ha ritenuto,invece, che i
principi enunciati dalla Corte CEDU abbiano trovato
attuazione proprio nell’art.43 il quale “postula
quindi, accomunando nel regime ogni forma di occupazione
senza titolo, la possibilità dell’acquisto della
proprietà da parte dell’amministrazione, con un
formale provvedimento amministrativo” purchè a)siano
valutati gli interessi in conflitto con particolare
rigore; b) il provvedimento sia giustificato dalla
“particolare rilevanza dell’interesse pubblico posto
a raffronto con l’interesse del privato”, “facendo
per contro riferimento la norma all’utilizzazione
in atto per un interesse pubblico specifico e concreto”
ed esigendo una motivazione egualmente rigorosa
nell’atto di acquisizione.
Tuttavia bastava leggere con maggiore attenzione
la sentenza Belvedere per avvedersi che proprio
questa era,nella vicenda, la posizione del Governo
italiano,il quale,dimenticando la giurisprudenza
ordinaria, aveva ivi sostenuto (§ 45,sentenza) che
dapprima il progetto,poi la realizzazione dell’opera
ed infine l’ultimazione dei lavori dimostravano
l’esistenza di un interesse pubblico specifico,di
una causa di p.u. dell’opera.
Ma la Corte CEDU ha disatteso l’assunto ribadendo
espressamente che “Per risultare compatibile con
l’art.1 del protocollo n.1 siffatta ingerenza deve
essere attuata “per causa di p.u.” e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del
diritto internazionale” (§55); che nel caso non
poteva parlarsi di p.u. perché il TAR aveva annullato
la dichiarazione; e che non potrebbe porsi alcuna
comparazione nell’ipotesi di mancanza o annullamento
della dichiarazione di p.u. perché essa è prevista
dalla Convenzione soltanto se ed in quanto “l’interferenza
è legittima e non arbitraria”.
Ed ha condannato lo Stato italiano non certamente
per l’assenza (allora) nell’ordinamento italiano
di una norma con valore sanante della illegittimità
della procedura ablativa,ma perchè “la decisione
del Consiglio di Stato aveva privato la ricorrente
della possibilità di ottenere la restituzione del
suo terreno....che per essere compatibile con l’art.1
del Protocollo deve essere attuata per causa di
pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla
legge e dai principi di diritto internazionale”
(§ 54 e 55).
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5. I medesimi principi si rinvengono,ancor
prima, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale
al riguardo,fermissima nel ritenere che l’art.42
Costit. stabilisce (così come l’art.834 cod.civ.)
che la proprietà privata può essere espropriata
soltanto “per motivi di interesse generale”,da esplicitare
-perciò richiedendola necessariamente- nella dichiarazione
di p.u.
In particolare Corte Costit. 66/1990 aveva già affermato
che “Il precetto costituzionale, secondo cui una
espropriazione non puo' essere consentita dalla
legge se non per < motivi di interesse generale
> (o – il che e' lo stesso - per < pubblica
utilita' >), e cioe' se non quando lo esigano
ragioni importanti per la collettivita', comporta,
in primo luogo,la necessita' che la legge indichi
le ragioni per le quali si puo' far luogo all'espropriazione;
e inoltre che quest'ultima non possa essere autorizzata
se non nella effettiva presenza delle ragioni indicate
dalla legge”. E rilevato ancor più esplicitamente
“Nelle leggi della materia -la cui fondamentale
espressione e' rappresentata dalla legge 25 giugno
1865, n. 2359- si trova infatti costantemente affermato
il concetto (e anche li' dove esso non risulta espressamente
enunciato, è stata la giurisprudenza a proclamare
l'inderogabilita' del principio) che fin dal primo
atto della procedura espropriativa debbono risultare
definiti non sol tanto l'oggetto, ma anche le finalita',
i mezzi e i tempi di essa;e, li' dove l'espropriazione
sia volta a soddisfare un interesse pubblico attraverso
la realizzazione di opere, o attraverso una particolare
destinazione dei beni, debbono risultare altresi'
definiti il programma e i tempi delle realizzazioni,
essendo disposto che, ove queste non abbiano luogo,
l'originario proprietario possa pretendere la retrocessione
dei beni”.
Negli stessi termini le successive sentenze del
1990 e 1995 che hanno avallato la legittimità dell’occupazione
espropriativa, sottolineando che ciò avveniva solo
per la sussistenza della dichiarazione. di p.u.
quale necessario presupposto dell’ablazione.
E sempre negli stessi termini le numerose decisioni
della Cassazione -fin dalle lontane sentenze 4423/1977
e 118/1978 delle Sezioni Unite- che hanno definito
la dichiarazione di p.u. “la guarentigia prima e
fondamentale del cittadino e nel contempo la ragione
giustificatrice del suo sacrificio nel bilanciamento
degli interessi del proprietario alla restituzione
dell’immobile ed in quello pubblico al mantenimento
dell’opera pubblica per la funzione sociale della
proprietà”.
Ne hanno costantemente tratto la conseguenza che
“ove la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse
privato non sia esternata nell’atto tipico del procedimento
amministrativo,costituito appunto dalla dichiarazione
sudetta,la semplice intromissione nell’immobile
privato e la sua materiale utilizzazione non può
valere a trasformare in esercizio di potestà amministrativa
né l’iniziale apprensione del bene né la sua successiva
manipolazione,in quanto lo status soggettivo dell’occupante
non riveste alcuna rilevanza;e non ne presenta del
pari nessuna la successiva e non consentita trasformazione
del fondo da parte dell’ente pubblico (c.d occupazione
usurpativa) che,restando fine a sé stessa,non pone
alcun problema di bilanciamento di interessi,ma
produce soltanto le conseguenze proprie dell’illecito
comune di carattere permanente ed è inquadrabile
sotto ogni profilo nello schema dell’art.2043 cod.civ.”
Perciò costantemente attribuendo in tali casi al
proprietario,rimasto tale,la tutela reale e cautelare
apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento.
Una sola volta la Corte di Cassazione si è discostata
da questa regola,nella decisione 12432/2002 in cui,in
consapevole contrasto con le Sezioni Unite (e peraltro
con riferimento alla legge speciale 458/88), ha
ritenuto la retrocessione dell’immobile impedita
pur in assenza della dichiarazione di p.u., conferendo
valore decisivo, come avviene nell’art.43,alla sola
utilizzazione dell’area per finalità di edilizia
residenziale. E proprio per questa sentenza è arrivata
puntuale altra condanna della Corte CEDU con la
decisione 17 maggio 2005 (causa 43662/98,Scordino
c/Italia),ove oggetto del contendere era proprio
la norma di legge avanti esaminata che vieta la
restituzione del bene utilizzato per finalità di
edilizia residenziale pubblica: e cioè per una specifica
finalità indicata dalla legge,avente,quindi,tutti
i requisiti ritenuti sufficienti dall’Adunanza Plenaria
e dall’art.43 per legittimare il trasferimento coattivo
dell’immobile,pur in mancanza della dichiarazione
di p.u.
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6. Questa convergenza di principi
comunitari e costituzionali sembra del tutto sconosciuta
ai compilatori del Testo Unico (che pur li hanno
formalmente invocati),avendo il legislatore dapprima
notevolmente ampliato nell’art.2 la nozione di espropriazione
per la realizzazione di opere pubbliche; e nell’art.43
sostituito, alla realizzazione di un’opera pubblica,
l’utilizzazione di un immobile per scopi di interesse
pubblico: e,quindi sostanzialmente la mera utilizzazione
di un immobile da parte di un ente pubblico, posto
che l’utilizzazione non potrebbe avvenire per scopi
privati,altrimenti traducendosi in illecito penale.
A) Non sarebbe,infatti, corretto equiparare il presupposto
degli “scopi di interesse pubblico” a quello della
“causa per p.u.”,anzitutto perché la norma ammette
l’utilizzazione acquisitiva anche “in assenza del
valido ed efficace provvedimento dichiarativo della
p.u.”,nonché (2°comma) allorquando il relativo provvedimento
sia stato annullato:perciò rimarcando che causa
di p.u. e scopo di p.i. sono concetti profondamente
differenti. E,poi, perché quest’ultimo costituisce
uno dei limiti della discrezionalità amministrativa,perciò
da determinarsi caso per caso e suscettibile di
variazione (una ferrovia può essere realizzata per
far concorrenza al trasporto privato,per dotare
le popolazioni di un collegamento ecc.). Mentre
la causa di p.u. attiene all’aspetto funzionale
del procedimento ablatorio,alla causa legale del
potere in cui qualsiasi fine deve essere compreso
e nel contempo trova un limite; deve non già corrispondere
ad un discrezionale interesse pubblico valutato
ex post (sia pure con rigore),ma coincidere secondo
la Corte Costituzionale con una delle ragioni prefigurate
dalla legge: anche perché l’art.42,3°comma non riconosce
alla P.A. una capacità generale di acquisire coattivamente
la proprietà privata tutte le volte in cui lo ritenga
utile ed opportuno,ma solo una capacità speciale
nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Ed è sicuramente incompatibile con tale disposizione
e con l’art.1 della Convenzione,un potere di acquisizione
–sia pure nominato- esercitabile in una serie di
casi non astrattamente delineabili a priori,ma valutabili
a posteriori in base all’opportunità di utilizzo
dei suoli, e quindi non prevedibili (i requisiti
posti dall’art.43 sono talmente generici da risultare
inutili ai fini di questa determinazione).
B) Neppure si può,peraltro, essere certi che la
norma imponga alla p.a la manifestazione espressa
nell’atto di acquisizione delle ragioni di pubblico
interesse che l’hanno determinato,seppure ciò sarebbe
auspicabile,perché la lettera b) le impone soltanto
di dare atto delle “circostanze che hanno condotto
alla indebita utilizzazione dell’area”,dopo la preventiva
“valutazione degli interessi in conflitto” (1° comma):ritenuta,peraltro,
inattuabile dalla Corte di Strasburgo in caso di
ingerenza illegittima in cui la Convenzione privilegia
quello privato,postulandone sempre e comunque la
reintegrazione.
E’,per converso, inequivocabile l’intendimento del
legislatore di ampliare l’utilizzazione acquisitiva
dell’immobile privato e di estenderla al di fuori
del campo delle espropriazioni per p.u., come conferma
da ultimo il comma 2° sub a) che la consente pur
nell’ipotesi di annullamento del vincolo preordinato
all’esproprio,condizionante secondo i precedenti
art.8 e 9 la stessa sussistenza e validità della
dichiarazione di p.u.: con ciò recidendo qualsiasi
residuo e pur tenue collegamento proprio con le
espropriazioni per p.u.,nonché attribuendo all’istituto,la
sostanziale funzione di introdurre una sorta di
sanatoria preventiva per qualsiasi utilizzazione
della proprietà privata per scopi di interesse pubblico.
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Atto di acquisizione
7. La grande novità introdotta dal T.U., sbandierata
anche dalla giurisprudenza amministrativa come una
sorta di fiore all’occhiello,che renderebbe l’istituto
conforme al principio di legalità,in quanto ovvierebbe
alla mancanza della base legale peculiare dell’occupazione
appropriativa, è rappresentata, secondo l’Adunanza
Plenaria 2/2005, dal fatto che “la perdita della
proprietà da parte del privato e l’acquisto in capo
all’amministrazione possono conseguire unicamente
all’emanazione di un provvedimento formale, nel
rispetto del principio di legalità e di preminenza
del diritto”;ed ancora che “l’acquisto del bene
avviene in virtù di un provvedimento previsto dalla
legge e, soprattutto, con efficacia ex nunc, sicché
sono rispettate le esigenze di chiarezza dell’ordinamento
e di preminenza del diritto”
Anche i TAR rimarcano la novità, osservando che
“Il passaggio di proprietà del terreno alla mano
pubblica è conseguibile soltanto attraverso l’emanazione
di un legittimo provvedimento di acquisizione con
efficacia sanante, in assenza del quale, ove i proprietari
lo richiedano, neppure l’avvenuta realizzazione
dell’opera pubblica ha la possibilità di impedire
la restituzione dell’area su cui essa opera insiste”;
per cui è proprio questo l’elemento di divergenza
più evidente con il regime precedente,non essendo
l’effetto traslativo più la conseguenza dell’irreversibile
trasformazione del fondo,né della nascita di un
bene nuovo,ma dell’emanazione di un atto di acquisto
che ha come presupposti la modifica del bene e la
sua utilizzazione per scopi di interesse pubblico.
A) Omettono,però di evidenziare l’altra,più profonda
divergenza sussistente nell’ipotesi di acquisizione
senza dichiarazione di p.u.: che cioè in tale fattispecie,
in precedenza l’espropriazione era impossibile e
l’acquisizione poteva conseguire soltanto ad una
scelta abdicativa del proprietario; laddove l’art.43
ha trasferito tale potere di scelta dal danneggiato
all’autore del fatto illecito, sostanzialmente introducendo
con il semplice atto di acquisizione,(che secondo
l’Adunanza Plenaria “assorbe” la dichiarazione di
p.u. ed il decreto di esproprio) un nuovo modo di
acquisto della proprietà privata al di fuori di
qualsiasi procedura ablativa.
B) Ma neppure sotto il profilo della novità l’entusiasmo
è giustificabile se si ricorda che fino agli anni
70’ dottrina e giurisprudenza avevano ritenuto che
l’amministrazione espropriante pur dopo la realizzazione
dell’opera pubblica e perfino durante il giudizio
per il risarcimento del danno – addirittura in Cassazione
- potesse emettere il decreto di espropriazione
tradivo;che appunto aveva gli stessi effetti sananti
dell’atto di acquisizione,efficacia ex nunc e l’effetto
di convertire il giudizio sudetto (pur contro la
volontà del proprietario) in un’opposizione alla
stima dell’indennità.
Quest’orientamento fu,però, duramente criticato
dalla dottrina in quanto: a)consentiva alla p.a.
di emettere il decreto pur dopo la scadenza della
dichiarazione di p.u.; b)attribuiva al danneggiante
autore del fatto illecito il potere discrezionale
di sanarlo; c)danneggiava il proprietario pur sotto
il profilo patrimoniale allorquando cominciarono
ad applicarsi i criteri riduttivi introdotti dalla
legge 865/71 in luogo del controvalore pieno del
bene. Fin quando la Cassazione cominciò ad escludere
la conversione a richiesta del proprietario danneggiato,
per poi pervenire al principio dell’irrilevanza
del decreto tardivo,successivo all’irreversibile
trasformazione con la nota decisione 1464/1983 delle
Sezioni Unite.
Per cui è difficile contestare la conclusione che
l’art.43 abbia sostanzialmente reintrodotto e disciplinato
il decreto di esproprio tardivo ora ricordato.
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8. In realtà né i principi del diritto
internazionale,né quelli costituzionali sulla tutela
della proprietà postulavano la necessità (ed ancor
meno la sufficienza) di un provvedimento sanante
per far superare all’occupazione senza titolo il
vaglio di conformità ai precetti dell’art.1 del
Protocollo,nonché dell’art.42 Costit.
A) La Corte CEDU nella sentenza Zubani 7 agosto
1996 aveva addirittura ritenuto l’occupazione espropriativa
compatibile con la norma. La sentenza Belvedere
ha,poi, spiegato che “il principio di legalità significa
l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente
accessibili,precise e prevedibili” (§ 57) ed ha
avanzato dubbi “sulla compatibilità con il principio
di legalità di un meccanismo che in modo generale
permette all’amministrazione di trarre beneficio
da una situazione illegale (originaria o che si
produce in seguito) e tramite il quale l’individuo
si trova di fronte al fatto compiuto” (§ 59).
Del resto fin dagli anni 80 la Corte aveva ravvisato
una violazione dell’art.1 in caso che un’interferenza
nel pacifico godimento del diritto di proprietà,
sia stata effettivamente accertata e provata “indipendentemente
dalla circostanza che essa derivi dall’esperimento
di una formale procedura espropriativa”;e che per
converso detta interferenza è consentita “qualora
sia rispettosa delle condizioni previste dalla legge
e sia giustificata da una causa di pubblica utilità”;aveva
avvertito che la perdita di disponibilità del bene
può comportare espropriazioni di fatto incompatibili
con il diritto al rispetto dei propri beni;e ripetutamente
specificato che il requisito della legalità esige
che la compromissione del diritto di proprietà venga
effettuata in forza di una norma sufficientemente
accessibile,precisa e dagli effetti prevedibili.
Questi principi sono ribaditi nel gruppo di sentenze
del 2005 (Scordino,Binotti e Colazzo,queste ultime
del 13 ottobre 2005),le quali ricordano che l’ingerenza
nella proprietà privata per essere compatibile con
l’art.1 deve avvenire (§ 85,Scordino) “per causa
di p.u.” ed “alle condizioni previste dalla legge
e dai principi generali di diritto internazionale”
legale;ed aggiungono che l’ingerenza deve realizzare
un giusto equilibrio tra i contrapposti interessi
non senza ripetere il concetto già evidenziato nella
decisione Belvedere che “la necessità di esaminare
la questione del giusto equilibrio non può porsi
se non a condizione che sia verificato che l’ingerenza
litigiosa ha osservato il principio di legalità
e non sia risultata arbitraria”. Per poi specificare
che il principio di legalità non significa affatto
esistenza di una norma di legge che consenta l’espropriazione
diretta,come ritenuto dal legislatore del T.U. e
dal parere 4/2001 dell’Adunanza Generale del Consiglio
di Stato,bensì “esistenza di norme giuridiche interne
sufficientemente accessibili,precise e prevedibili”
(§ 87 Scordino ed Acciardi,§ 75); con la conseguenza
che l’esistenza di “una base legale non è sufficiente
a soddisfare al principio di legalità” e che “è
utile porre particolare attenzione (“se pencher”)
sulla questione della qualità della legge” (§ 88
Scordino).
Pertanto, pur dando atto da un lato dell’evoluzione
della giurisprudenza (della Cassazione che ha richiesto
la dichiarazione di p.u.) e dall’altro che il principio
dell’occupazione espropriativa è stato recepito
da disposizioni legislative (legge 458/88,nonché
art.43 T.U.), concludono tutte,egualmente per la
sua illegittimità in tal modo smentendo clamorosamente
ed inequivocabilmente l’ottimistica diagnosi dell’Adunanza
plenaria 2/2005 che bastava il “riconoscimento all’autorità
amministrativa del potere di acquisire al patrimonio
pubblico anche un bene occupato senza titolo idoneo,
purchè ciò avvenga sulla base di un formale atto
amministrativo fondato sulla “valutazione degli
interessi in conflitto”; e che proprio per contenere
siffatto riconoscimento l’art.43 era perfettamente
conforme alla Convenzione. E specificando, tutte,
che la ritenuta incompatibilità è dovuta sia alla
sua applicazione non stabile,completa e prevedibile,sia
al fatto che tende a sanare e generalizzare una
situazione di fatto che deriva da illegalità commesse
dall’amministrazione;cercando di regolarizzarne
le conseguenze e consentendo alla p.a. di trarre
beneficio dal suo comportamento illegale.
B) Anche la Corte Costituzionale ha,del resto, escluso
la necessità di un provvedimento formale per la
legittimità di un’espropriazione (sent.384/90 e
486/91): rilevando che la potestà espropriativa
riconosciuta dal 3° comma dell'art.42 Cost. non
deve necessariamente riferirsi ad ipotesi ablative
prefigurate in via generale ed accompagnate da sequenze
procedimentali costanti ed unitarie;ed ha affermato
che la stessa si esplica legittimamente anche quando
si riferisce a concrete fattispecie non usuali,e
perfino già realizzate, semprecchè sia sorretta
dalla dichiarazione di p.u. Ha ricordato, infine,
che il secondo comma dello stesso art.42, demanda
alla legge la determinazione dei modi di acquisto
della proprietà; e,tuttavia,non solo in via generale,ma
anche in relazione a situazioni peculiari sempre
in presenza della finalità di assicurarne la funzione
sociale,che non precludono, dunque,al legislatore
di disporre direttamente l'espropriazione, anche
se l'effetto ablatorio non si inquadri nell'ipotesi
comune di un trasferimento preventivo all'operazione.
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Assetto reale dell’immobile
9. Ma il regime dell’art.43 è fondato sul presupposto,
ritenuto come normale, che la p.a. emetta l’atto
di acquisizione già in sede amministrativa (ed instauri
immediatamente un procedimento ad evidenza pubblica
che sfoci nell’autorizzazione ad emettere siffatto
provvedimento):mentre la casistica giudiziaria attesta
che la regola è proprio l’ipotesi inversa in cui
la p.a. continua ad utilizzare l’immobile senza
adottare alcun atto ablativo (chè altrimenti avrebbe
emesso il decreto di esproprio):restando completamente
inerte.
E’ questo uno dei principali problemi che ha da
sempre afflitto la materia espropriativa:come dimostra
già l’art.227 della legge 2248/1865 All.F sul diritto
della p.a. di occupare permanentemente gli immobili
necessari per la costruzione di una ferrovia;o l’art.93
r.d. 350/1895 sulle obbligazioni dell’appaltatore
di un’opera p.;o ancora l’art.122 T.U. 1775/1933
sulle acque ed impianti elettrici. E basta ricordare
al riguardo tutta la giurisprudenza antecedente
all’occupazione espropriativa volta alla ricerca
di una qualche sistemazione giuridica di tale abuso;il
ricorso alle teorie della proprietà meramente nominale
e dell’elasticità del diritto di proprietà;le pronunce
antecedenti a Cass.1464/83 sul carattere istantaneo
o permanente dell’illecito,nonché la stessa occupazione
espropriativa la cui finalità principale fu proprio
quella di trovarvi un rimedio certo e non più dipendente
dalla volontà dell’amministrazione.
Perfino la Corte CEDU nelle ultime ricordate pronunce
ha rilevato che ciò che conta è la situazione di
fatto in cui si trova l’espropriando per aver perduto
definitivamente la disponibilità del terreno che
gli è stato trasformato;e che per stabilire se vi
è stata violazione del diritto di proprietà non
si deve esaminare soltanto se vi è stato spossessamento
di fatto o espropriazione formale,ma guardare “al
di là delle apparenze ed analizzare la realtà della
situazione litigiosa:giacchè la Convenzione intende
proteggere diritti concreti ed effettivi e tutelare
qualunque situazione si traduca in espropriazione
di fatto”.
Siffatta situazione è totalmente ignorata dal legislatore
del 2001,e non è mutata dopo il T.U. come dimostrano
recenti decisioni dei TAR sulle diffide rivolte
dal proprietario del bene occupato senza titolo
all’amministrazione affinché adotti il provvedimento
di acquisizione ex art. 43; e sull’affermato obbligo
in capo all’amministrazione di determinarsi (non
importa se positivamente o negativamente),a seguito
di diffide del proprietario in modo da rendere possibile
una definizione del rapporto (TAR Lazio,sez.Latina
517/05).
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10. Se è proprio questa la fattispecie
che si verifica con maggiore ricorrenza da decenni
e che continuerà a verificarsi in futuro,è certo
che l’art.43 non ne ha avuto contezza e non vi ha
apportato alcun rimedio:essendo assolutamente inverosimile
ipotizzare che l’amministrazione utilizzatrice che
non sia riuscita ad ottenere o a pronunciare il
decreto di esproprio,subito dopo la scadenza del
termine utile emetta invece l’atto di acquisizione
con il quale assuma l’obbligo del risarcimento del
danno:anche perché ciò potrebbe comportare la denuncia
del competente funzionario alla Corte dei Conti
per i maggiori esborsi che ha provocato all’amministrazione
espropriante (oltre ai sospetti di collusione con
il proprietario).
Ed allora continuerà a verificarsi regolarmente
la situazione pregressa,di necessità per l’espropriato
di richiedere la restituzione del terreno ed in
subordine (in caso di opposizione dell’espropriante)
il risarcimento del danno;e di richiesta dell’espropriante
di esclusione della restituzione senza limiti di
tempo,con conseguente sentenza di condanna al risarcimento
del danno. E sarà proprio la situazione “processuale”
prevista dal 3° comma a divenire la regola,con conseguente
assoluta incertezza ed imprevedibilità sull’assetto
reale del bene prima della pronuncia del giudice
amministrativo; ed eguale incertezza successiva
in quanto l’emissione dell’atto di acquisizione
(vincolata o discrezionale che sia) resta rimessa
alla volontà dell’amministrazione:ed ho forti dubbi
sull’interesse di questa ad adottarlo,o per converso
della controparte che ha ottenuto la sentenza di
condanna al pagamento del controvalore del bene,a
sollecitarlo.
Ma anche nell’ipotesi auspicata dal T.U.,di acquisizione
formale dell’immobile,per il tempo necessario affinché
la stessa avvenga,ed in quella di sentenza del giudice
amministrativo che escluda la restituzione a tempo
indeterminato, viene da chiedersi quale sia il regime
reale del compendio suolo-opera pubblica: posto
che l’atto di acquisizione trasferisce la proprietà
alla mano pubblica con effetto ex nunc (Così l’Ad.Plen.
2/05)
Se i due diritti dell’amministrazione e del proprietario
potessero coesistere e si potesse addivenire ad
una soluzione per così dire salomonica in base alla
quale a quest’ultimo resta la titolarità del suolo
ed alla P.A. quella dell’opera p., nulla quaestio,
pur se la tutela del proprietario del suolo resterebbe
meramente formale ed apparente e si introdurrebbe
nel contempo una sorta di diritto di superficie
coattiva e di natura permanente. Ma è noto che il
nostro ordinamento non consente una tale ottica,vigendo
il principio ereditato dal diritto romano “superficies
solo cedit” (art.934 e segg. cod.civ.), oppure nei
casi previsti dalla legge,quello opposto che il
suolo cede alla superficie (accessione invertita),per
cui la proprietà del suolo e quello della costruzione
in esso realizzata,al di fuori dell’ipotesi prevista
dall’art.952 cod.civ.,non possono restare divise
e devono necessariamente appartenere ad un unico
soggetto.
Va aggiunto che nella quasi totalità delle occupazioni
in esame suolo e costruzioni non restano divisi
e distinti,neppure fisicamente, ma danno vita ad
un nuovo contesto unitario e non più scindibile,per
cui, come puntualmente rilevato dalla Corte Costituzionale
nella nota sentenza 188/1995,non viene più in rilievo
la situazione reale di ciascuna delle singole componenti,ormai
prive dei loro caratteri originari,ma quella del
“tutto” residuale alla manipolazione,perciò costutuente
un aliud rispetto ad esse.
Ed in tal caso quale il regime delle responsabilità
penali per quanto accade sul suolo occupato,quale
quello fiscale ? E come evitare le conseguenze del
principio “res perit domino”?
L’art.43 lascia,insomma, irrisolte tutte le questioni
(anche di legittimità costituzionale) che avevano
indotto la Cassazione ad abbandonare la concezione
della proprietà nominale,e che preesistevano alla
giurisprudenza sull’occupazione acquisitiva:certamente
non eliminabili con la mera abolizione di detto
istituto e con la previsione di un atto di acquisto
coattivo rimesso,come in passato, alla volontà dell’amministrazione
utilizzatrice sia nell’an che nel quando. Anche
perché nelle more,malgrado l’opinione contraria
del T.U. e dell’Adunanza Plenaria, il proprietario
rimasto tale solo nominalmente potrebbe invocare
il principio introdotto da Corte Costit. 55 del
1968 per cui “l’art.42 Costit. si applica non solo
alle espropriazioni immediatamente traslative,ma
anche quando “singoli diritti” che all’istituto
si collegano vengono soppressi senza indennizzo,mediante
atti di imposizione che,indipendentemente dalla
loro fama,conducano tanto ad una traslazione totale
o parziale del diritto,quanto ad uno svuotamento
di rilevante entità ed incisività del suo contenuto,pur
rimanendo intatta l’appartenenza del diritto e la
sottoposizione a tutti gli oneri anche fiscali riguardanti
la proprietà”.
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Tutela giurisdizionale
11. Ancor meno appagante è la tutela giurisdizionale
riservata dall’art.43 all’espropriato,il quale può
esperire: I)prima dell’emissione dell’atto di acquisto,l’azione
per il risarcimento del danno (da illecito permanente)
onde ottenere i frutti perduti in seguito all’illegittima
occupazione;la quale è in ipotesi esercitabile pur
dopo l’irreversibile trasformazione del bene preceduto
da dichiarazione di p.u.; II)l’azione di restituzione
dell’immobile (comma 3°,seconda ipotesi); e salva
la facoltà riconosciuta all’amministrazione dal
successivo 3°comma; III)successivamente,l’azione
di impugnazione dell’atto di acquisto (comma 3°,prima
ipotesi), perché illegittimo (comma 1°),o perché
carente dei requisiti di cui al comma 2°:tra i quali
acquista rilievo la determinazione del risarcimento
del danno.
A) Pur essendo veramente difficile ipotizzare le
ragioni di un’impugnazione di un atto assolutamente
discrezionale e rimesso ad libitum dell’autorità
che utilizza l’immobile,il comma 3° ed i principi
generali inducono a ritenere che il privato possa
comunque impugnare l’atto di acquisizione (per es.
per incompetenza,per difetto di motivazione sulle
circostanze dell’utilizzazione,per la mancata valutazione
dei contrapposti interessi ecc.) e,quindi,in caso
di esito favorevole pretendere la restituzione dell’immobile
cui potrebbe avere interesse quanto meno nelle ipotesi
in cui lo stesso non sia modificato o irreversibilmente
trasformato.
Ma anche questa residua tutela viene comunque vanificata
dal 3° comma perché sia in questo caso,sia in quello
in cui il privato chieda comunque la restituzione
dell’immobile,è sempre possibile al giudice amministrativo
escluderla senza limiti di tempo, disponendo in
tal caso il risarcimento del danno (così come avveniva
per effetto dell’art.3 della legge 458 del 1988).
Ed in sintonia con questa disposizione, il Consiglio
di Stato ha dapprima statuito che “l'applicazione
dell'art. 43 si estende al giudizio di ottemperanza
in cui sia chiesta la restituzione del bene, salvo
che si sia in presenza di un giudicato che esplicitamente
riconosca al privato il diritto alla restituzione
del bene (sent. 2160/03); per poi eliminare anche
quest’ultima ipotesi di possibile restituzione enunciando
il principio che “il ricorso ad un atto di acquisizione
coattiva sanante può avvenire anche non ottemperando
ad una sentenza di restituzione del bene (sent.
5820/03)”
B) Non sembra,invece, che il proprietario possa
richiedere direttamente il controvalore venale dell’immobile
che risponde poi al suo interesse principale nella
maggior parte dei casi, in quanto:a)egli non perde
la titolarità dell’immobile fino all’emissione dell’atto
di acquisto; b)il 6° comma stabilisce i casi in
cui può conseguire siffatto risarcimento (quelli
dei precedenti commi) fra i quali non vi è quello
di mera protrazione dell’occupazione di fatto,e
che presuppongono tutti l’emissione dell’atto di
acquisizione; c)neppure si può richiamare l’espediente
“abdicativo” di Cass.sez.un.1907/97 relativo all’occupazione
usurpativa,perché uno degli scopi del nuovo T.U.
è stato proprio quello di abrogarla.
Sul giudice amminstrativo graverà dunque l’onere
di rimediare a tale mancata previsione, perché nell’attuale
sistema il privato non ha altra strada che quella
di esercitare l’azione di restituzione,augurandosi
che la P.A. si opponga chiedendone l’esclusione;altrimenti
non gli resta che eseguire coattivamente la quasi
sempre impossibile restituzione,ovvero periodicamente
esperire la sola azione per il risarcimento del
danno da occupazione permanente.
C) Per converso nelle ipotesi già di c.d. occupazione
usurpativa (ed in quelle in cui non era avvenuta
la irreversibile trasformazione dell’immobile) in
cui il proprietario otteneva comunque fin dagli
anni 70’ la restituzione del bene,quale che fosse
il comportamento e le difese dell’utilizzatore,è
esposto dall’art.43 al rischio che la restituzione
sia esclusa senza limiti di tempo e che l’utilizzazione
sia sanata dal giudice amministrativo,oppure da
un atto di acquisizione meramente discrezionale.
In tali casi gli resta paradossalmente la sola possibilità
di adire la Corte CEDU per ottenere una decisione
conforme a quelle di condanna dello Stato italiano
sopra ricordate.
D) Solo in via di interpretazione sarà possibile
ritenere che egli abbia anche un’azione autonoma
per contestare la misura del risarcimento del danno
allorché viene emesso un atto di acquisizione,posto
che essa non è prevista dal 3° comma e deve necessariamente
essere ricavata da una violazione del 6° che detta
il criterio del valore venale dell’immobile.
Sarebbe superfluo rilevare,infine, che nulla è mutato
circa i tempi ed i modi dell’effettivo conseguimento
del risarcimento del danno,rispetto al sistema precedente
imperniato sulla sentenza di condanna e l’esecuzione
forzata o il giudizio di ottemperanza;e che neppure
l’art.43 appresta un qualche rimedio per attribuire
al soggetto illegittimamente spogliato del bene,una
contropartita economica in tempi reali,così come
auspicato dalle decisioni della stessa CEDU.
Laddove questo rimedio diverrebbe inconsistente
se dovesse prevalere la lettura di quegli autori
che ritengono che l’entità del risarcimento può
essere indicato soltanto dalla p.a. nell’atto di
acquisizione: e non può essere calcolato neppure
dal giudice amministrativo nell’ipotesi di esclusione
della restituzione (3° e 4° comma),in cui egli dovrebbe
limitarsi ad emettere la sola declaratoria.
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Modifica ed utilizzazione dell’immobile
12. L’unico limite all’applicazione dell’atto di
acquisizione sanante sembra essere dato dalla condizione
dell’avvenuta “modifica” dell’immobile.
A)Anche qui è stato stravolto ed ampliato a dismisura
il presupposto della “irreversibile trasformazione
dell’immobile” che tanto aveva scandalizzato la
dottrina, ora sostituito dalla semplice “modificazione”.
La quale, deve necessariamente comprendere anche
le trasformazioni reversibili,tali cioè da non arrecare
una definitiva perdita di consistenza materiale
o di valore economico dell’immobile,senza operarne
lo snaturamento (altrimenti il mutamento di terminologia
sarebbe inspiegabile).
Ma essa espone al pericolo che si possa recepire
il significato di modifica assunto in tema di edilizia
ed introdotto dall’art.1 della legge 10/77: “ogni
attività comportante trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio comunale..”. Per cui
alcuni commentatori hanno cercato di circoscriverne
la nozione nel senso che la stesso si limiterebbe
ad abbracciare il nuovo più ampio concetto di opera
pubblica introdotto dall’art.1,2° comma del T.U.;che
amplia comunque già notevolmente la precedente categoria
delle irreversibili trasformazioni,e può solo giustificarsi
nelle espropriazioni legittime per il fatto dell’avvenuta
apposizione del vincolo e della presenza della dichiarazione
di p.u.
In ogni caso, le ipotesi in cui sarà configurabile
una “modificazione”, alla p.a. sarà possibile adottare
il provvedimento di cui all’art.43 ed il privato
subirà la perdita dell’immobile resteranno affidate
all’elaborazione giurisprudenziale,con tutti i pericoli
di discrezionalità,imprevedibilità ed arbitrarietà
stigmatizzati dalla Corte CEDU.
B) Ulteriore e non indifferente ampliamento della
fattispecie è costituito dal 5° comma che consente
l’acquisizione anche nelle ipotesi di utilizzazione
del terreno per finalità di edilizia popolare (da
parte di privati,altrimenti sarebbe già compreso
nel comma 1°);nonché in quella di esercizio di fatto
di una servitù,che invece le Sezioni Unite della
Cassazione avevano escluso fino alle recenti sentenze
13789 del 2005 in tema di tubazioni di acquedotto
interrate,e 443 del 2000 in tema di imposizione
coattiva di servitù di elettrodotto da parte dell’ENEL.
C) Ancor più grave è infine l’ampliamento previsto
dal 3° e 4° comma ove la restituzione senza limiti
di tempo è estesa anche all’utilizzazione di un
immobile non modificato;per cui viene meno anche
il presupposto della necessità della modificazione
che pur costituisce il solo limite all’ablazione
della proprietà stabilita dal T.U.,con la conseguenza
che l’istituto si presta ad essere invocato, esemplificativamente,anche
per le locazioni scadute in cui l’immobile sia rimasto
in possesso dell’amministrazione locataria,nonché
in ogni altra mera detenzione senza titolo.
Non può essersi trattato di una mera svista da parte
del legislatore a fronte del fatto che nella proposizione
l’immobile è menzionato per ben tre volte senza
la qualificazione “modificato”;e che per converso
gli altri due presupposti dell’istituto e cioè “l’utilizzazione”
nonché “per scopi di interesse pubblico” sono nuovamente
ripetuti.
Con la conseguenza che l’art.43, ampliando a dismisura
l’ambito di estensione dell’occupazione acquisitiva
finisce per inglobare: a)gli asservimenti senza
titolo; b)le occupazioni non seguite dall’irreversibile
trasformazione dell’immobile; c)le utilizzazioni
di beni privati “per scopi di interesse pubblico”
(posto che il 3° comma consente anche a chi utilizza
il bene di chiedere l’esclusione della restituzione);
d)tutte le trasformazioni non precedute dalla dichiarazione
di p.u. (e dal vincolo preordinato all’esproprio):attribuendo
alla P.A. il potere discrezionale di acquistare
coattivamente qualsiasi immobile senza necessità
del procedimento di espropriazione,purchè lo utilizzi
per interessi pubblici specifici. E con un sensibile
regresso della tutela accordata al proprietario
–che si voleva rendere conforme ai parametri europei
e costituzionali- in quanto la norma: I) inverte
il principio derivante dagli art.42 Costit. ed 834
cod.civ. che la potestà ablativa ha carattere eccezionale;e
che non può essere esercitata se non nei casi in
cui sia la legge a prevederla (es.legge 2359/1865
per la sola realizzazione di opere pubbliche ,legge
1089/1939 per i soli beni storici,artistici ecc.).Qui
invece l’ablazione è prevista genericamente per
qualsiasi scopo di interesse pubblico, essendo sufficiente
un atto di acquisizione sanante “che assorbe dichiarazione
di pubblica utilità e decreto di esproprio” per
appropriarsi di un bene immobile privato; II)non
richiede più che l’immobile realizzando rientri
in una delle categorie previste dagli art.822 ed
826 cod.civ.,essendo sufficiente che venga utilizzato
per scopi di interesse pubblico: il che ne rende
esemplificativamente possibile l’utilizzazione per
impiantarvi un’azienda agricola,ovvero per gestirvi
un’attività commerciale III)non esige neppure un
provvedimento che indichi la destinazione dell’immobile,perché
sia nell’ipotesi in cui la stessa manchi,sia in
quella in cui sia stata annullata,è sufficiente
l’occupazione o l’utilizzazione di fatto per conseguirne
l’ablazione.
In sostanza torna di fatto ad applicarsi pienamente
il principio posto dall’art.4 della legge abolitiva
del contenzioso,nella sua massima estensione,quale
interpretato cioè fino alla metà degli anni 70’,che
qualunque attività materiale della P.A. sull’immobile
privato e,quindi la semplice utilizzazione,pur non
costituendo esercizio di potestà amministrative,è
sufficiente ad impedirne la restituzione al privato
ed a comportarne l’acquisizione in un particolare
patrimonio indisponibile dell’ente.
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Occupazione appropriativa
13. Questa conclusione induce a dubitare della legittimità
costituzionale della norma non solo nell’ipotesi
contestata dalla Corte Costituzionale e dalla CEDU
di acquisizione dell’immobile in mancanza di provvedimento
dichiarativo della p.u.,ma anche in quella in cui
tale provvedimento sussista ed il procedimento espropriativo
non sia concluso mediante il decreto di espropriazione
o il contratto di cessione volontaria:in quella
cioè in cui secondo il previgente regime avrebbe
potuto verificarsi la c.d. occupazione espropriativa
(tuttavia limitata alla realizzazione di un’opera
pubblica in senso stretto,e perciò costantemente
esclusa per la costruzione di opere private,pur
se di interesse generale per le quali tornava applicarsi
il regime dell’accessione disciplinato dagli art.934
e segg. cod.civ).
Infatti, in tal caso, non basta il sopravvenire
(seppur meramente ipotetico) di un atto di acquisizione
e l’obbligo ritenuto dall’Adunanza Plenaria (sent.
2/05) che esso valuti “la pubblica utilità dell’opera,
secondo i parametri consueti”; trovi “la sua giustificazione
nella particolare rilevanza dell’interesse pubblico
posto a raffronto con l’interesse del privato”;
e contenga una “motivazione, particolarmente esaustiva
della valutazione degli interessi in conflitto”
sì da escludere “che il provvedimento possa far
leva sulla semplice utilizzabilità dell’immobile
ovvero sulla sua astratta idoneità a essere utilizzato
per il soddisfacimento di un interesse generale,
facendo per contro riferimento la norma all’utilizzazione
in atto per un interesse pubblico specifico e concreto”.
In quanto resta il fatto che la norma impone alla
p.a. soltanto la preventiva “valutazione degli interessi
in conflitto” (1° comma) e l’indicazione nel provvedimento
“delle circostanze che hanno condotto alla indebita
utilizzazione dell’area” (comma 2° sub b).
E pesa soprattutto il contenuto testuale della disposizione
di chiusura contenuta nel 3° comma che consente
comunque alla p.a. (pur quando manchino le condizioni
sudette) di chiedere al giudice amministrativo la
esclusione della restituzione del bene (solamente)
“utilizzato per scopi di interesse pubblico”.
Il che del resto hanno già messo in luce alcuni
TAR non solo prima della sentenza 2/05 dell’Adunanza
Plenaria,affermando che “condizione che legittima
il ricorso al terzo comma dell’articolo 43 è il
semplice utilizzo del bene, e non la sua modificazione,
come richiesto invece nell’ipotesi di art. 43 di
cui al primo comma (TAR,Toscana,2066/04)”; ma anche
successivamente in contrasto con questa decisione
ritenendo che “contrariamente a quanto stabilito
dal Consiglio di Stato nell'Adunanza Plenaria 2/2005,
alla restituzione del bene in assenza di un provvedimenti
di acquisizione ex art. 43 T.U. continuano ad ostare
gli articoli 2058 e 2933 c.c., e in questo senso
vanno letti i commi 3 e 4 dell'art. 43 (TAR Sicilia,1724/05)”
In ogni caso,pur se dovessero prevalere ricostruzioni
meno permissive, ne resta dubbia la compatibilità
con i principi fondamentali di legalità e di certezza
del diritto,in quanto l’assetto reale dell’immobile
non dipenderà più (neppure) dalla sua (oggettiva)
trasformazione in un bene demaniale o patrimoniale
indisponibile,ma verrà affidato esclusivamente alle
interpretazioni della nuova normativa offerte dal
giudice amministrativo,alla presenza (o assenza),
a suo insindacabile giudizio di un interesse pubblico
specifico all’acquisizione del bene: e,quindi,alla
sua decisione di consentire o escludere caso per
caso la restituzione.
Proprio per questa disciplina assolutamente incerta
posta dalla norma,la Corte CEDU nella sentenza Scordino
(§ 90-91) ed in quelle successive, l’ha già giudicata
in contrasto con la Convenzione “non potendosi escludere
il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario”.
E nella sentenza Acciardi (19 maggio 2005),che ha
esaminato proprio una fattispecie di occupazione
espropriativa (verificatasi per mancata adozione
del decreto di esproprio),la Corte rispondendo all’assunto
del Governo italiano che detto principio, pur elaborato
dalla giurisprudenza,deve equipararsi ad un principio
previsto da una legge (§ 62 e 64), ha ripercorso
l’applicazione contraddittoria da parte della giurisprudenza
e delle leggi italiane fino all’art.43, del principio
dell’esproprio indiretto,concludendo che “il principio
di legalità significa esistenza di norme di diritto
interno sufficientemente accessibili,precise e prevedibili”
(§ 75); e che in ogni caso la Corte è chiamata a
verificare la maniera in cui il diritto interno
è interpretato, è applicato, e produce effetti conformi
ai principi della Convenzione”. Per le medesime
ragioni nella successiva decisione Serrao del 13
ottobre 2005 ha dichiarato in contrasto con la Convenzione
l’occupazione espropriativa di un terreno per costruzioni
di edilizia economica e popolare,rientrante nella
previsione dell’art.3 della legge 458 del 1988,che
si avvale della medesima dizione dell’art.43 (con
minore imprevedibilità) e che la Corte CEDU regolarmente
menziona accanto a quest’ultima norma,quale esempio
di palese violazione da parte del legislatore italiano
dell’art.1 del Protocollo.
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Risarcimento del danno
14. Il primo principio riguarda la corrispondenza
di detto risarcimento sempre e comunque con il valore
dell’immobile;per cui mentre nulla innova per le
aree agricole e per quelle edificate,sembra aver
superato definitivamente il criterio riduttivo valevole
per le aree edificabili ex art.3,comma 65 della
legge 662/96: con la sola eccezione dell’art.55
che mantiene il criterio sudetto per le occupazioni
antecedenti al 30 settembre 1996
A) La formula pone,tuttavia, il problema dell’entità
del risarcimento in caso di utilizzazione ed acquisizione
senza dichiarazione di p.u.: in quanto in tal caso,in
cui, a differenza dell’occupazione espropriativa,si
ravvisava un illecito comune,la Cassazione riteneva
che lo stesso dovesse essere liquidato applicando
integralmente i parametri dell’art.2043 cod.civ.
e comprendere sia il danno emergente che il lucro
cessante. L’avere inglobato la fattispecie nel settore
delle ablazioni comporta dunque un ulteriore regresso
della tutela concessa al proprietario anche sotto
il profilo patrimoniale che espone pure questa disposizione
al dubbio di legittimità costituzionale.
B) Il secondo principio è quello della destinazione
dell’area e dell’applicabilità dell’edificabilità
di fatto;che il rinvio alla normativa dell’art.37
esclude. Dunque anche ai fini del risarcimento acquista
valore la divisione tra are agricole ed edificabili
nel senso precisato dalle ultime decisioni della
Corte di Cassazione che negano valenza al valore
indotto dalle costruzioni di fatto esistenti nella
zona (abusivismo) e precludono l’edificabilità ove
le possibilità legali attribuiscono al bene destinazione
non edificabile.
Il legislatore ha tuttavia lasciato irrisolto il
problema circa l’epoca cui eseguire la ricognizione
della destinazione dell’area,essendo inapplicabili
i momenti indicati dall’art.37 (in quanto peculiari
delle sole ipotesi di espropriazione rituale) che
pur viene richiamato:le disposizioni del comma 2°,b
e del comma 6°,b indurrebbero a ritenere che debba
essere il momento di inizio dell’occupazione o utilizzazione,ma
ciò potrebbe comportare una scissione temporale
di dubbia costituzionalità tra detta data e quella
in cui viene emanato l’atto di cessione.
Eguale problema si pone per la data di valutazione
dell’immobile;e d’altra parte la valutazione alla
data di emissione dell’atto (inapplicabile nel caso
in cui sia il G.A. ad emettere la condanna perché
l’immobile non è ancora trasferito:vedi comma 3°),comporterebbe
l’attribuzione dei benefici derivanti dall’opera
pubblica e quindi di quel plusvalore che dottrina,giurisprudenza
e Corte Costituzionale hanno sempre escluso dall’indennizzo
(in senso lato):così come sembra riconfermare l’art.32.
C) E’ difficile,infine, qualificare la natura di
questo risarcimento:se di indennizzo,come era per
l’occupazione acquisitiva,ovvero di risarcimento
del danno vero e proprio,come suggerirebbe il tenore
letterale della normativa,nonché l’inclusione delle
fattispecie di utilizzazione pur in mancanza di
dichiarazione di p.u. In questo secondo caso, non
potrebbero applicarsi gli istituti tradizionali
in tema di determinazione dell’indennizzo come quello
dell’art.40 della legge 2359/1865,ora art.33 del
T.U. sull’espropriazione parziale (per cui anche
sotto tale profilo la tutela risarcitoria registrerebbe
un regresso rispetto a quella peculiare dell’occupazione
espropriativa);mentre se si optasse per la prima
soluzione,la previsione di un indennizzo anche per
l’utilizzazione priva di dichiarazione porrebbe
ulteriori dubbi di legittimità costituzionale anche
per la sua inconciliabilità con la tutela patrimoniale
concessa dalla giurisprudenza della CEDU secondo
la quale il risarcimento deve comportare “la totale
eliminazione delle conseguenze della ingerenza oggetto
della lite” e comprendere perfino il danno morale.
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(pubblicato il 23.2.2006)
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