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| n. 2-2006 - © copyright |
FABIO CINTIOLI
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| I criteri di riparto della
giurisdizione in materia espropriativa*
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* Testo riveduto e corretto della
relazione tenuta in Firenze il 27 gennaio 2006,
al convegno Problematiche vecchie e nuove in
tema di espropriazione, organizzato dalla Società
Toscana degli Avvocati Amministrativisti.
SOMMARIO: 1. Premessa. Lo stato delle incertezze.
2. Tre motivi alla base delle incertezze. 3. Segue.
L’opportunità di sostituire alla distinzione tra
occupazione acquisitiva ed usurpativa l’esemplificazione
di tre modelli tipici di controversie. L’occupazione
acquisitiva appartiene al g.o.. 4. Segue. L’art.
34 del d. lgs. n. 80 del 1998 e la giurisdizione
piena. 5. Segue. Giurisdizione in materia
espropriativa e giurisdizione in tema di risarcimento.
6. Il t.u. espropri. Conclusioni.
1. II dibattito sul riparto della giurisdizione
ha conosciuto negli ultimi anni, specie a partire
dal 1998, una vivacità che forse non ha eguali precedenti.
Tra gli istituti che ne sono stati oggetto, l'espropriazione
è stata sicuramente più di altri sulla ribalta.
Per questo, credo che, in primo luogo, sia utile
passare in rassegna le tappe di questo acceso dibattito.
Sul tema si avverte, oggi, un'esigenza di chiarezza,
perlomeno sui concetti utilizzabili. Ciò al fine
di evitare che il tutto precipiti in un "dialogo
tra sordi", nel quale ciascuno finisca con l'attribuire
ad una medesima nozione un proprio significato,
diverso da quello degli altri.
In un secondo momento, si dovrà tentare di individuare
quali siano state le ragioni che hanno provocato
tanta incertezza in materia. Proprio attraverso
quest’analisi critica potrebbero formularsi proposte
convincenti (che, ci si augura, possano anche esser
"convergenti" con univoche soluzioni giurisprudenziali).
Il primo tassello si sostanzia, in verità, in un
richiamo alla giurisprudenza della Cassazione, la
quale, con l'ormai celebre sentenza "Bile" (Cass.,
sez. III, 26 febbraio 1983, n. 1464, Foro it.,
1983, I, 626), ha dato vita alla fattispecie che
va sotto il nome di “occupazione acquisitiva” o
di “occupazione appropriativa” e ad un vasto contenzioso.
Esso si è sviluppato esclusivamente davanti al g.o.,
nelle forme di un’azione di risarcimento del danno
sotto l’egida dell'art. 2043 c.c.. E' ben noto il
passaggio dalla categoria dell'illecito permanente
(che esponeva l'attore alla vessatoria conversione
del giudizio sul risarcimento in giudizio sull'indennità,
grazie alla tardiva emanazione del decreto di esproprio)
a quella dell'illecito istantaneo ad effetti permanenti.
La nascita di questo istituto "per diritto giurisprudenziale"
si è avuta in un frangente nel quale era indubbio
che il solo compito del g.a. fosse quello di provvedere
sull’impugnazione degli atti espropriativi (dichiarazione
di pubblica utilità., occupazione d'urgenza, decreto
di esproprio). Anzi, una delle lacune più evidenti
sul fronte della tutela era stato avvertito proprio
nei casi in cui l'occupazione si protraeva oltre
i termini previsti e si provvedeva al completamento
dell'opera nonostante il mancato perfezionarsi del
procedimento di esproprio. Mentre infatti il g.o.
per lungo tempo aveva dubitato che si potesse esperire
la tutela possessoria in costanza della realizzazione
di un'opera pubblica, per via del divieto ex
art. 4 LAC, il g.a. non era riuscito a configurare
in questa vicenda un autonomo provvedimento avverso
il quale fosse consentito proporre rituale impugnazione.
Nel corso del tempo abbiamo assistito ad alterne
vicende interpretative. Molti ricorderanno, ad esempio,
le indecisioni della Cassazione sul termine di prescrizione
dell’azione risarcitoria e l'affiorare, per breve
tempo, della teoria che sostituiva al credito risarcitorio
un "diritto al controvalore" del bene perduto (Cass.,
sez. I, 11 luglio 1990, n. 7210, Rass. dir. civ.,
1992, 65). Va ricordato altresì che, dopo una prima
resistenza della Corte costituzionale (Corte cost.
2 novembre 1996, n. 369, Foro it. 1996, I,
3257), poi affievolitasi (Corte cost., 30 aprile
1999, n. 148, Foro it., 1999, n. 1715), il
legislatore ha equiparato nella sostanza la tutela
risarcitoria per le occupazioni acquisitive alla
tutela indennitaria (mi riferisco all’art. 5 bis,
comma 7 bis, del d.l. 11 luglio 1992, n.
333, introdotto dall’art. 3, comma 65, della l.
23 dicembre 1996, n. 662).
Infine, la Cassazione, con alcune sentenze a cavallo
tra gli anni ’90 ed il 2000, ha introdotto un temperamento
alla teoria dell'occupazione acquisitiva, mettendo
a punto la distinzione tra occupazione acquisitiva
ed occupazione usurpativa (in particolare, si ricorda
Cass., sez. un., 4 marzo 1997, n. 1907, Giust.
civ., 1997, I, 1237, e Cass., sez. I, 18 febbraio
2000, n. 1814, Foro it., 2000, I, 1857).
Il primo caso, vale a dire l’acquisitiva, è quello
che più direttamente può riallacciarsi alla predetta
sentenza "Bile". Nella costanza di una dichiarazione
di pubblica utilità valida (e soprattutto efficace),
l'amministrazione prende possesso del fondo grazie
al titolo di occupazione d'urgenza e ne provoca
l'irreversibile trasformazione, senza e prima che
sia emanato il decreto d'esproprio. Qui, il titolare
del fondo perde il diritto di proprietà (che viene
acquistato a titolo originario dall’espropriante)
ed ha diritto unicamente al risarcimento del danno.
Nel secondo caso, vale a dire l’usurpativa, manca
invece un'efficace dichiarazione di pubblica utilità
e per questo il fondo non è "vincolato" alla pubblica
destinazione. Il diritto di proprietà mantiene intatto
il suo vigore, sicché il proprietario conserva sia
la tutela reale, che si specifica nell’azione di
rivendicazione, sia a fortiori la tutela
possessoria. La modifica materiale del fondo non
provoca alcun acquisto del diritto di proprietà
e la P.A. convenuta nel giudizio petitorio dovrebbe
esser soccombente e condannata alla restituzione
del fondo oltre che al risarcimento del danno. Nel
citato precedente del 1997, la Cassazione ha infatti
potuto evitare che, dopo la costruzione dell’opera
pubblica, la tutela reipersecutoria avesse come
sbocco la restituzione al privato del fondo ormai
trasformato, solo ravvisando nella domanda risarcitoria
proposta in giudizio un’implicita rinuncia al diritto
di proprietà.
E’ stato l’intervento del d. lgs. 31 marzo 1998,
n. 80, a rendere incerto il quadro sul riparto di
giurisdizione. L’art. 34 ha introdotto una nuova
giurisdizione esclusiva nelle controversie aventi
ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti in
materia urbanistica ed edilizia e, nel contempo,
ha precisato che nulla è innovato in ordine “alla
giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione
delle indennità in conseguenza dell'adozione di
atti di natura espropriativa o ablativa”.
La contiguità che il legislatore avrebbe così riconosciuto,
tra l’urbanistica ed edilizia da un lato e l’espropriazione
dall’altro, ha posto una serie di problemi interpretativi.
Ci si è chiesti quali fossero esattamente le controversie
sui comportamenti e se il g.a. fosse divenuto,
grazie al combinato disposto degli artt. 34 e 35,
il giudice di tutte le cause risarcitorie in materia
espropriativa. Tra di esse, è sorto il dubbio se
fosse stato ormai devoluto alla giustizia amministrativa
l’intero contenzioso sull’occupazione acquisitiva.
La mancanza di paletti evidenti ha lasciato supporre
che il g.a. fosse diventato “addirittura” il giudice
dell’occupazione usurpativa e che ogni forma di
tutela possessoria o di nunciazione si fosse ormai
trasferita nelle aule (per esse in verità del tutto
inconsuete) della giustizia amministrativa.
In questo scenario, la Cassazione avrebbe potuto
dare puntuali indicazioni, esercitando sino in fondo
il suo compito di arbitro della giurisdizione. Se
al g.a. va addebitato di aver peccato talora per
eccesso, mostrando troppo entusiasmo per le interpretazioni
più late delle norme del d. lgs. n. 80 (accusa forse
più fondata per l’art. 33 che non per l’art. 34),
al g.o. va ascritto di aver fatto mancare risposte
risolutive sull’attribuzione delle controversie
nel nuovo regime. Sembra quasi che la Suprema Corte,
in una certa fase, abbia preferito avallare le interpretazioni
più favorevoli all’espansione della giurisdizione
del g.a. (il quale diventava così titolare di una
sorta di piena tutela petitoria e possessoria contro
la P.A.), proprio al fine di sollevare la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 34 davanti
alla Corte (In questo senso, ad es., sez. un. ord.
25 maggio 2000 n. 43, Foro it., 2000, I,
2143).
E’ giunta, poi, la tanto attesa sentenza n. 204
del 2004 della Corte costituzionale, la quale ha
inteso ridurre il campo occupato dalla nuova giurisdizione
esclusiva. Le affermazioni essenziali sono ben note.
Per fondare una giurisdizione di settore interamente
devoluta al g.a., è indispensabile che il “tipo”
di controversie abbia un legame necessario con l’esercizio
del potere pubblico, sì da giustificarne il peculiare
sindacato. Deve trattarsi di materia “particolare”,
anche nel senso che in essa esiste un’obiettiva
difficoltà di distinguere tra diritti e interessi.
Infine, per quanto direttamente riguarda l’art.
34, viene espunta la nozione di comportamento
dal novero di controversie comprese nella giurisdizione
su urbanistica ed edilizia. Infine, è riconosciuto
uno spazio a sé, e compatibile col quadro costituzionale,
alla giurisdizione risarcitoria del g.a..
L’ultimo tassello di questo brevissimo riepilogo
del dibattito è dato dalla giurisprudenza più recente,
nella quale, in verità, le perplessità non sono
state fugate. Se si conviene perlopiù che i casi
di comportamento materiale, riconducibili al caso
in cui la P.A. abbia fatto ricorso alle “vie di
fatto”, spettino al giudice dei diritti soggettivi,
non vi è sicurezza sul resto. Ci si chiede se nelle
controversie inerenti le occupazioni acquisitive
in senso stretto vi sia, oppure no, qualcosa di
più di un mero comportamento. Ci si domanda
altresì se il g.a., dopo aver annullato la dichiarazione
di p.u., possa anche occuparsi del risarcimento
del danno, dal momento che questo sarebbe un tipico
caso di occupazione usurpativa, nella quale residua
solo l’impossessamento materiale senza il fondamento
del potere pubblico. Si riapre così la discussione
circa l’identificazione delle categorie di danni
che possano esser risarciti dal g.a. in materia
di esproprio. Ci si interroga, ancora, su quali
limiti incontri il giudizio di ottemperanza dopo
l’annullamento di provvedimenti espropriativi e
su quali siano i suoi rapporti con l'azione risarcitoria
in forma specifica. Si ripropone, anche in questo
settore e nonostante la sent. n. 204 del 2004, la
vexata quaestio se il risarcimento del danno
possa esser chiesto nel termine di prescrizione
e davanti al g.o., senza passare per la previa impugnazione
ed annullamento del provvedimento ad opera del g.a..
Infine, si estende il dibattito sulla giurisdizione
all’art. 53 del t.u. espropri n. 327 del 2001, apparentemente
rimasto indenne dopo il giudizio di legittimità
costituzionale, ed alla fattispecie, indubbiamente
problematica, prevista dall’art. 43 del medesimo
t.u..
2. Il perdurare delle incertezze, il complicarsi
del quadro colpisce allora anche il più distratto
osservatore. Comprendiamo il perché la dottrina
inizi a manifestare tutta la sua delusione e preoccupazione.
E perché si vada auspicando, nonostante tutto questo
fervore di sentenze rese dalla giurisprudenza di
legittimità (e comunque dai giudici superiori, ordinari
e speciali), nonché di interventi legislativi e
di giurisprudenza costituzionale, un serio ripensamento
del sistema della protezione giurisdizionale del
diritto di proprietà nei confronti del potere ablatorio
(cfr. V. DOMENICHELLI, Occupazione espropriativa,
comportamenti e giudice amministrativo, una storia
italiana, Dir. proc. amm., 2005, 849
e ss.).
Sarebbe grave, in effetti, se le questioni di giurisdizione
finissero per indebolire la tutela del cittadino,
in un’epoca che ci vede già ripetutamente all'indice
della Corte di Strasburgo per non aver salvaguardato
come richiesto il diritto di proprietà (vuoi con
la creazione dell’occupazione acquisitiva, vuoi
con le determinazioni sul quantum dell’indennizzo,
vuoi, forse, ma lo si vedrà in futuro, con l’aver
congegnato una sorta di esproprio in sanatoria piuttosto
invasivo delle prerogative del proprietario, perlomeno
per alcune straordinarie facoltà concesse in sede
processuale all’amministrazione ai sensi del comma
3 dell’art. 43 t.u. espropri). Basterà ricordare
il caso Belvedere Alberghiera, Corte europea
dir. uomo 30 maggio 2000, Foro it., 2001,
IV, 233; il caso Carbonara e Ventura, Id.
30 maggio 2000, Corr. giur., 2001, I, 792;
nonché l’ultimo della “serie” dedicata al caso Scordino,
Id., sez. IV, 17 maggio 2005, Urb. app.,
2005, 1391.
Del resto, è innegabile che le questioni di riparto
finiscano talora per depotenziare la sostanza della
protezione della proprietà, visto che riscontriamo
persino dei casi di denegata tutela per il proprietario.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui il g.a., per
un verso, ha ritenuto la giurisdizione in materia
di occupazione acquisitiva in nome di una lettura
“mite” della sent. n. 204 del 2004, e, per altro
verso, ha dichiarato inammissibile il ricorso (e
la relativa domanda risarcitoria connessa all’irreversibile
trasformazione) a causa della mancata tempestiva
impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità!
(v. in proposito T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I,
29 ottobre 2004, n. 3021, in www.giustizia-amministrativa.it)
Si pensi che l’intera vicenda dell’occupazione acquisitiva
nasce dalla non certo esemplare efficienza della
nostra P.A. e dall’abuso delle misure urgenti. Nei
fatti, dopo il regime varato dalla l. n. 865 del
1971, l’attività espropriativa (in senso sostanziale)
è stata portata al punto della trasformazione del
fondo prima ancora del formale trasferimento di
proprietà in capo all’ente espropriante. L’emanazione
del decreto di esproprio in una fase posteriore
all’immissione nel possesso del fondo era stata
congegnata come omaggio all'esigenza garantista
di completare ritualmente la procedura. Sennonché,
i ritardi hanno fatto sì che l’irreversibile mutamento
del fondo fosse compiuto da un ente che non ne era
ancora divenuto proprietario, scaricando sull’incolpevole
giudice il dilemma di conciliare due esigenze spesso
incompatibili: la conservazione in rerum natura
dell’opera pubblica e l’effettività della tutela
petitoria. Il “tradimento” della ratio di
questa disciplina si compiva con l’avvento di quell’istituto,
esso sì tutt'altro che garantista e liberale, che
risponde alla c.d. occupazione acquisitiva.
Quel che va rimarcato, è che queste complicazioni
sul fronte della giurisdizione gravitano in un settore,
quello degli atti ablatori per l’appunto, nel quale
la linea di distinzione tra potere pubblico e comportamento,
tra interessi e diritti, avrebbe dovuto esser più
netta che in altri casi. Non è questo il campo nel
quale la P.A. sceglie la via dell’amministrazione
paritaria e non è questo il rapporto nel quale l’agire
con strumenti di diritto privato affiora come prevalente.
Io credo sia utile, anche al fine di sciogliere
i dubbi di interpretazione, andare alle cause di
questo clima di incertezza.
Ravviso, in particolare, tre ordini di motivi. Dapprima
essi vanno elencati. Successivamente si tenterà,
per ciascuno di essi, di spiegare meglio quale sia
l’impostazione che qui viene confutata e di introdurre
alcuni correttivi che possano anche valere come
chiave interpretativa per il prossimo futuro.
Il primo motivo deriva dal fatto che, per affrontare
le questioni di giurisdizione nel campo dell’attività
espropriativa, si richiama spesso la distinzione
tra occupazione acquisitiva-appropriativa da un
lato ed occupazione usurpativa dall’altro. Calando
tale bipartizione nel bruciante calderone delle
questioni di giurisdizione, si finisce per assecondare
un argomento di questo genere: nell’occupazione
usurpativa la dichiarazione di pubblica utilità
non c’è (non c'è mai stata o comunque non c’è più
dopo l’annullamento), sicché il potere pubblico
è palesemente sconfitto e campeggia raggiante il
diritto soggettivo; nell’occupazione acquisitiva,
invece, il potere pubblico vi è ancora, il procedimento
amministrativo è collegato all’effetto acquisitivo,
interessi e diritti sono avvinti in un comune destino,
v’è bisogno di un sindacato sul potere. Come conseguenza
di questo modo di ragionare, ad esempio, spesso
si dice che il g.a. non può mai esser competente
nei casi di occupazione usurpativa e che avrebbe
errato il Consiglio di Stato ad attribuirsi la giurisdizione
nei casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità
non vi era mai stata od era comunque stata annullata;
e, del pari, si dice che nell’occupazione appropriativa
l’accertamento giurisdizionale sul perfezionarsi
dell’acquisto sottende un’evidente connessione col
procedimento amministrativo e giustifica, a pieno
titolo, l’ingresso della giurisdizione amministrativa.
Da ultimo, si è pronunciata in questo senso Cons.
Stato, Ad plen., n. 4 del 2005, secondo la quale
va considerata come controversia riconducibile al
pubblico potere, e dunque eccedente la dimensione
del mero comportamento tracciata nella cit. sent.
n. 204 del 2004, qualunque lite suscitata da lesioni
del diritto di proprietà provocate, in area urbanistica,
dall’esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori,
venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta
inefficacia ex lege. Talvolta, affiora in
giurisprudenza un argomento sottile, riferito al
caso in cui la costruzione dell’opera pubblica sia
stata ultimata tempestivamente entro il termine
di efficacia del decreto di occupazione d’urgenza,
scaduto il quale sia poi comunque mancato il decreto
di esproprio, dando perciò luogo all’acquisto per
l’irreversibile trasformazione. In queste
condizioni, si è detto, l’acquisto della proprietà
sarebbe particolarmente contiguo all’esercizio
del potere pubblico cristallizzato in un decreto
d’occupazione ancora efficace. Sicché potrebbe parlarsi
con sicurezza del bisogno di un vero e proprio sindacato
sul potere (Per un caso nel quale è stato utilizzato
questo argomento, T.A.R. Toscana, sez. III, 25 novembre
2004, n. 6051, in www.giustizia-amministrativa.it).
Il secondo motivo nasce dalla circostanza che la
giurisprudenza, ordinaria come amministrativa, si
è lasciata trascinare troppo frequentemente sul
terreno di una contrapposizione tra pretese e
contropretese sulla competenza. Fatto, a ben
vedere, molto strano in tempi di acuti ritardi processuali
e di gravosi carichi di lavoro per le entrambe le
giurisdizioni.
In particolare, è mancata un’esaustiva analisi della
ratio del d. lgs. n. 80 del 1998, la quale
potesse fondare razionalmente e sistematicamente
l’espansione della giurisdizione amministrativa
e le prerogative del giudice speciale.
Il terzo motivo è dovuto al fatto che, in molti
casi, le questioni sulla giurisdizione esclusiva
prevista dall’articolo 34 sono state mescolate con
quelle che riguardavano il risarcimento degli interessi
legittimi ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 80
del 1998 e dell’art. 7, comma 3, l. TAR.
3. Se fossero effettivamente stati questi tre errori
di impostazione a pregiudicare uno sviluppo soddisfacente
del dibattito, dovremmo tentare di illustrarli,
esponendo quale avrebbe dovuto essere e quale, oggi,
dovrebbe poter essere l’approccio corretto.
La distinzione tra occupazione acquisitiva ed usurpativa
è sorta, non casualmente, quando il legislatore
ha voluto porre un freno ai costi sostenuti dalle
amministrazioni per il pagamento dei risarcimenti,
temperandone il livello a quello di una fattispecie
indennitaria (v. il cit. art. 5 bis, comma
7 bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333).
Dopo questa innovazione, il privato che nel corso
del tempo aveva subìto in via di interpretazione
giurisprudenziale la perdita della proprietà, e
che oltretutto in molti casi aveva dovuto fronteggiare
la contestazione del decorso di un imprevisto
termine di prescrizione quinquennale, si è trovato
a dover fare i conti pure con l'abbattimento della
quota risarcitoria. Vi era probabilmente l’esigenza
di impedire che questa riduzione trovasse spazio
al di fuori dei casi ad essa strettamente adattabili.
Nel precedente del 1997 (Cass., s.u., n. 1907 del
1997 cit.), la tutela reipersecutoria è stata sostituita
dunque dalla domanda volta ad ottenere un risarcimento
pieno (e commisurato all’intero valore del
bene) attraverso un argomento arguto e comunque
idoneo ad evitare complicate retrocessioni del fondo
ormai trasformato: un argomento basato su un profilo
processual-negoziale riferito all’attore. Questi,
nel chiedere il risarcimento con gli atti di causa,
avrebbe implicitamente rinunciato al diritto di
proprietà e ciò avrebbe risolto ogni questione “restitutoria”,
fondandosi nell’atto abdicativo del privato l’acquisto
della proprietà da parte della P.A..
Ebbene, tutto ciò dimostra che tale bipartizione
è strettamente funzionale al trattamento dell’azione
petitoria in relazione con quella risarcitoria.
Contrapponendo la categoria usurpativa a
quella appropriativa, l’interprete regola
meglio i confini dell’effetto acquisitivo nascente
dall’irreversibile trasformazione, evitandone l’eccessivo
allargamento, e nel contempo indica con maggiore
puntualità i presupposti per l’esercizio dell’azione
possessoria e di rivendicazione. Dunque, alla logica
di tale distinzione, proiettata com’è alla tutela
finale del proprietario, è del tutto indifferente
la valutazione del tempo e del modo in cui è venuta
meno la dichiarazione di pubblica utilità. La categoria
dell’occupazione usurpativa insomma non sconta
e non riesce a porre in luce la particolarità
della fattispecie per ciò che attiene alle forme
di tutela nei confronti della pubblica funzione.
Non riesce a separare i casi nei quali la mancanza
della dichiarazione di pubblica utilità fosse stata
originaria da quelli nei quali fosse dipesa invece
dall’annullamento giurisdizionale pronunciato dal
g.a.. Tuttavia, proprio tale questione, a sua volta,
è centrale nel dirimere i problemi di giurisdizione.
Sicché la contrapposizione tra occupazione acquisitiva
ed usurpativa può generare abbagli nel campo della
giurisdizione, ed ha errato chi ha pensato, in non
rare occasioni, di riprodurla a questo fine. La
correzione di tiro consiste piuttosto nel sostituirla
con l’esemplificazione di tre modelli tipici di
controversia.
a) Il primo è quello dell’occupazione di mero fatto
(ad esempio, lo sconfinamento in una particella
catastale non compresa negli atti espropriativi),
nella quale manca del tutto la dichiarazione di
pubblica utilità così come gli altri atti della
sequenza procedimentale. In tal caso, il proprietario
deve attivare la tutela possessoria, petitoria e
risarcitoria prevista dalla legge, senza limiti
particolari che non siano, oggi, quelli previsti
dall’art. 43 del t.u. espropri n. 327 del 2001.
b) Il secondo caso è quello dell’occupazione acquisitiva
in senso stretto, nella quale l’acquisto della proprietà
pubblica discende dall’irreversibile trasformazione
del suolo compiuta senza che sia stato tempestivamente
emanato il decreto d’esproprio, e sempre nel presupposto
che l’occupazione d’urgenza fosse stata preceduta
da un’efficace dichiarazione di pubblica utilità.
Il proprietario, qui, può esperire solo l’azione
risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Resta
il problema di appurare se sia ancora possibile
configurare questa fattispecie dopo l’entrata in
vigore del regime di cui all’art. 43 t.u. espropri.
Mi sembrano convincenti gli argomenti a favore della
soluzione negativa sostenuti da Cons. Stato, Ad.
plen., n. 2 del 2005, la quale ha ritenuto che la
nuova costruzione non lasci spazio per il fenomeno
dell’occupazione acquisitiva.
c) Il terzo modello ricorre quando venga proposta
entro il termine di decadenza l'impugnazione degli
atti ablatori (vincolo di piano, dichiarazione di
pubblica utilità, decreto di occupazione, decreto
di esproprio), e la domanda di annullamento venga
seguita dalla domanda di riduzione in pristino (accessoria
al giudicato di annullamento, come precisato da
Cons. Stato, Ad. plen., n. 2 del 2005) e dall’eventuale
domanda di risarcimento del danno. Su questo tipo
di controversia si sofferma Cons. Stato, Ad. plen.,
n. 9 del 2005, la quale ne conferma la spettanza
alla giurisdizione del g.a..
In verità, credevo prima della sentenza n. 204 e
continuo a pensare oggi che queste tre controversie
siano, rispettivamente: la prima e la seconda di
competenza del g.o., la terza di competenza del
g.a.; pur consapevole che nel secondo caso la soluzione
appare più opinabile. Esprimo dunque un’opinione
che per un verso è coincidente con quanto affermato
dalla cit. Ad. plen., n. 9 del 2005 e, per altro
verso, diverge da quanto sostenuto nella cit. Ad.
plen. n. 4 del 2005.
Osservo altresì che la nozione di comportamenti
contenuta nell’art.34 poteva fin da principio essere
interpretata in maniera restrittiva. L’obiettivo
dell'art. 34 era anzitutto quello di perfezionare
un sistema che già conferiva al g.a. una vasta giurisdizione
esclusiva in materia di urbanistica, garantendo
però che a questi fossero riservate controversie
comunque collegate funzionalmente ai poteri pubblici
che connotano proprio tale materia. Nei casi di
occupazione acquisitiva, in particolare, lo scollamento
tra il fenomeno espropriativo e la materia dell’“urbanistica
ed edilizia” è più evidente di quanto non accada
quando siano impugnati insieme provvedimenti amministrativi
di pianificazione e di espropriazione (v. ad esempio
Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169, Giur.
it., 2001, 2386). Ciò potrebbe bastare per escludere
che i detti casi fossero compresi entro i confini
della giurisdizione esclusiva. Inoltre, non v'è
necessità in essi di alcuna indagine sulla discrezionalità
amministrativa ed i connotati pubblicistici della
categoria si scolorano in una controversia risarcitoria
pura. Si aggiunga che la prevista riduzione legislativa
del risarcimento del danno tendeva ad assimilare,
sul piano del diritto positivo come su quello dell'entità
economica, questa peculiare forma di riparazione
all'indennizzo espropriativo; e che ciò poteva forse
suggerire fin da principio l'applicazione estensiva
della predetta riserva prevista al comma 3, lettera
b) dell'art. 34 (per questi argomenti, sia consentito
rinviare il mio aggiornamento a V. CAIANIELLO, Manuale
di diritto processuale amministrativo, Torino,
2003, 250 e 251).
4. Torniamo a quello che ho dapprima identificato
come il secondo motivo delle difficoltà interpretative
in questa materia.
Si perdoni l’ardire. Non è stata una felice idea
avviare una “guerra” di giurisdizione senza interrogarsi
con la dovuta profondità su cosa abbiano effettivamente
voluto cambiare gli artt. 33, 34 e 35 del d. lgs.
n. 80 del 1998.
Non era intendimento del legislatore snaturare la
giurisdizione amministrativa. Persino l’idea che
stesse affiorando, col d. lgs. n. 80 del 1998, un
nuovo sistema di riparto per materie sostitutivo
della contrapposizione tra diritti e interessi legittimi,
riconosceva che il cuore della riforma non stava
affatto nel rendere il g.a. giudice della tutela
petitoria o possessoria. Né la riforma serviva a
far transitare presso la giustizia amministrativa
controversie che con la sua tradizione nulla avessero
a che vedere. Si voleva piuttosto dare una cornice
legislativa puntuale alla giurisdizione piena:
sul fatto e sulla pretesa (è d’obbligo il richiamo
ad A. POLICE, Il ricorso di piena giurisdizione
davanti al giudice amministrativo, Padova, 2000
vol. I, 2001 vol.II). Si individuavano l’urbanistica,
l’edilizia ed i servizi pubblici come campi elettivi
di questo riconoscimento legislativo e poi, con
l’art. 35, si fornivano proprio gli strumenti necessari
affinché la pienezza non restasse mero flatus
voci: i nuovi mezzi istruttori ed il risarcimento
del danno quale tassello mancante nella tutela giurisdizionale
dell’interesse legittimo. In qualche misura e con
una consapevole approssimazione, potremmo dire che
in questi settori di giurisdizione esclusiva il
legislatore tendeva a costituire un spazio di sperimentazione
di un modello che lasciasse dietro di sé le incertezze
del passato sul punto della effettività della tutela
giurisdizionale nei confronti della P.A..
Tale espansione, tuttavia, non tradiva affatto –
personalmente ne sono sempre stato convinto – la
connessione col potere pubblico e l’esigenza implicita
di chiamare in causa il g.a. solo quando fosse in
gioco il sindacato su tale potere. In breve, si
è trattato di una riforma perfettamente coerente
con l’impostazione accolta dagli artt. 2 e 4 LAC
(e poi ripresa dalla Corte costituzionale con quel
po’ di rigore in più per il g.a. che forse è stato
anche determinato dall’asprezza del previo confronto
tra le due giurisdizioni).
Mi si obietterà che la giurisdizione in questione
era esclusiva, che doveva potersi espandere ai diritti
soggettivi ed ai rapporti paritetici come già accaduto
col pubblico impiego e che l’impostazione della
sentenza n. 204 rischia di ritrarre la giurisdizione
esclusiva entro l’alveo di quella di mera legittimità,
tornando nel tempo prima ben della netta distinzione
tra atti autoritativi ed atti paritetici (v. il
caso Lampardi, Cons. Stato, Ad. Plen., 18
dicembre 1940, n. 5, oggi in G. PASQUINI – A. SANDULLI,
a cura di, Le grandi decisioni del Consiglio
di Stato).
Ebbene, si trattava sì di una giurisdizione esclusiva.
Ma era comunque necessario definire una ragione
giustificativa ne fondasse l'applicazione concreta.
E la possibilità di pronunciarsi su diritti soggettivi
doveva pur sempre trovare un raccordo effettivo
con un problema di incertezza nel selezionare tra
diritto e interesse. Non era possibile ottenere
una giurisdizione sui diritti senza preoccuparsi
di comprendere quale connessione avessero con gli
interessi. Controversie come quelle che si collegano
alla (ex) concessione edilizia, alla denuncia di
inizio attività, alle convenzioni di pianificazione,
ai patti territoriali ex l. 662 del 1996, ai sistemi
di perequazione urbanistica, costituivano, esse
sì, l’utile palestra di formazione di una nuova
giurisdizione esclusiva. Quelle sull’occupazione
acquisitiva molto meno, perché in essa l’accertamento
giudiziale pone il potere pubblico prima e al di
fuori del suo spettro visivo. Per chiunque abbia
esperienza concreta di questo tipo di controversie,
sarà agevole riconoscere che il punto focale della
lite consiste nell’accertare solo quando, in rerum
natura, si sia verificata l’irreversibile trasformazione.
Per il resto, spetta al c.t.u. stimare il valore
del fondo alla data dell’acquisto. Siamo insomma
di fronte ad una causa in materia di diritto soggettivo
nella quale la figura dell’interesse legittimo non
è affatto presente, nemmeno in embrione. Non si
trascuri di ricordare, poi, che l'area assegnata
al g.a. non era, in verità, l'espropriazione in
senso ampio, bensì l'urbanistica e l'edilizia. E
che erano ben altre le fattispecie nelle quali si
era avvertito il bisogno di intervenire, proprio
con quel d. lgs., per rafforzare l’effettività della
tutela, al cospetto dei ben noti limiti posti dal
g.o. alla tutela risarcitoria dell’interesse legittimo.
Valga per tutti il richiamo al contenzioso sulla
concessione edilizia.
Per comprendere a fondo dove si celi il punto critico
che sta dietro questa, che abbiamo classificato
come la seconda ragione che sta alla base delle
nostre fatiche interpretative, dobbiamo, adesso,
chiamare in causa la giurisprudenza del Consiglio
di Stato.
L’analisi della ratio del decreto n. 80 ha
avuto dei tratti altalenanti, che hanno infine indotto
il g.a., nel 2002, ad autoattribuirsi la giurisdizione
esclusiva nelle cause risarcitorie pure di occupazione
acquisitiva (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2002,
n. 3819, Foro amm. CDS, 2002, 1647;
Id., 23 novembre 2002, n. 6439, Foro amm. CDS,
2002, 2854; Id. 14 dicembre 2002, n. 6894, Riv.
giur. ed., 2003, I, 1021).
Trovo utile indagare sul percorso compiuto. In verità,
i primi approcci al tema da parte del Consiglio
di Stato erano stati ben più cauti (v., in part.,
Cons. Stato, sez. IV, n. 3169 del 2001 cit.).
La sentenza n. 3169 del 2001 aveva davanti a sé
un problema concreto. La controversia aveva per
oggetto l’impugnazione della dichiarazione di pubblica
utilità e degli atti successivi, insieme alla domanda
di risarcimento del danno, e si collocava cronologicamente
a cavallo tra l’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998
e la novella dell’art. 7 l. TAR dovuta alla l. n.
205 del 2000. Sicché il riconoscimento della giurisdizione
esclusiva nella fattispecie era condizione indispensabile
per provvedere sul risarcimento del danno. Se si
fosse negata l’applicazione dell’art. 34 del d.
lgs. n. 80 del 1998, per ottenere il risarcimento
per equivalente il ricorrente avrebbe dovuto promuovere
un nuovo giudizio davanti al g.o.. E’ in un simile
contesto che il Consiglio di Stato ebbe ad esaminare
la possibilità di assorbire nella materia dell’
“urbanistica” le controversie in tema di espropriazione.
La risposta è stata positiva. La domanda di risarcimento
del danno proposta dai privati proprietari del fondo
espropriato è stata compresa nell’applicazione degli
artt. 34 e 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Da tale combinato disposto doveva evincersi, a parere
del Consiglio di Stato, che la giurisdizione esclusiva
non si arresta al giudizio di annullamento del provvedimento
amministrativo e che si estende al sindacato sul
rapporto tra privato ed amministrazione nella sua
portata più ampia, comprensivo anche dei comportamenti
materiali. Perlomeno di quei comportamenti materiali
che, si precisava nella sentenza, danno esecuzione
o sono altrimenti collegati con il provvedimento.
La nozione di urbanistica che ritaglia tale giurisdizione
era estesa ai procedimenti di esproprio, comprensivi
sia della dichiarazione di pubblica utilità, sia
degli atti di occupazione d’urgenza e relativi comportamenti
esecutivi, sulla base di due argomenti, ritenuti
entrambi decisivi, l’uno di carattere letterale
e l’altro teleologico. Il primo argomento è quello
desunto dal comma 3 dell’art.34, che espressamente
sottrae alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie in materia di indennità derivanti
da atti di natura espropriativa od ablativa. Se
il legislatore ha avvertito l’esigenza di fare questa
precisazione, è innegabile che avesse intenzione
di assegnare alla materia urbanistica la latitudine
necessaria a coprire anche il procedimento di espropriazione.
Questo disegno – osservava la decisione – appare
razionale, perché distingue due settori ben precisi:
da un lato la giurisdizione del g.a. sugli atti
di espropriazione e sui comportamenti connessi,
che è in chiara linea di continuità con il passato
e col sindacato esercitato sui provvedimenti presi
in materia dall’amministrazione; dall’altro lato
la giurisdizione del g.o., che risolve questioni
di diritto soggettivo puro, pronunciandosi su indennizzi
dipendenti da procedure di esproprio la cui legittimità
non è comunque messa in discussione. Il secondo
argomento è quello che si traeva dai legami strettissimi
che esistono tra la materia urbanistica e la materia
dell’espropriazione. Così stretti che la scelta
legislativa che avesse deciso di separarli affidandoli
a giudici diversi sarebbe stata palesemente irrazionale:
“contraria sia all’esigenza di concentrazione e
coordinamento di controversie tra loro collegate,
sia all’esigenza primaria che sta a base della creazione
di forme di giurisdizione esclusiva, volta ad impedire
la difficoltà e la confusione che al cittadino potrebbero
derivare da criteri insicuri di riparto della giurisdizione
in settori cruciali”. Un immediato riscontro di
quanto affermato è stato trovato dal Consiglio di
Stato nella concreta controversia trattata, nella
quale il legame tra profilo urbanistico e attività
d’esproprio era, in verità, immediato: una prima
delibera aveva provveduto alla localizzazione dell’opera
ed approvato una variante al PRG ed una successiva
delibera, nel rispetto della precedente, aveva approvato
un progetto esecutivo di opera pubblica, facendone
derivare l’effetto dell’automatica dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
e l’autorizzazione all’occupazione. Si è così affermato
che "renderebbe un pessimo servizio alla pratica
il legislatore che separasse questi due momenti,
assegnando i profili controversi dell’uno e dell’altro
a giudici appartenenti a diverse giurisdizioni.
Sicché il settore delle espropriazioni è in tal
caso assorbito nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo nella materia dell’urbanistica".
In breve, l’intera motivazione era finalizzata a
dimostrare che, in quella controversia, il sindacato
sul potere espropriativo era strettamente congiunto
a quello esercitato su scelte prettamente urbanistiche
e che l’espansione della giurisdizione esclusiva
presupponeva una stretta connessione tra il comportamento
ed il provvedimento. Si tratta dunque di argomenti
che non valevano affatto ad ampliare lo spettro
della giurisdizione esclusiva sino ad attrarvi i
casi di occupazione acquisitiva in senso stretto
e che viceversa ponevano paletti piuttosto stringenti.
Sennonché, come si è visto, sin dal 2002 la giurisprudenza
immediatamente successiva ha consolidato un tale
ampliamento, basandosi sull’argomento letterale
e su un richiamo – lapidario quanto opinabile –
proprio al precedente del 2001. Sicché si è formato
l’orientamento volto a comprendere le controversie
di occupazione acquisitiva nell’art. 34, sebbene
restassero, a modesto parere del sottoscritto, più
punti oscuri. Tra essi, soprattutto il troppo flebile
collegamento col potere pubblico, e la natura solo
pecuniaria di una domanda giudiziale alla
quale restava estraneo ogni effettivo sindacato
sull’esercizio della discrezionalità.
5. Rimane il terzo motivo, sul quale formulo brevi
e conclusive osservazioni.
Talvolta si rischia di mescolare, come dicevo, questioni
di giurisdizione sull'attività espropriativa e questioni
di giurisdizione sul risarcimento. Tipica di questa
sovrapposizione è l'argomentazione che tende, dopo
la sentenza n. 204 del 2004, a scandire i seguenti
passaggi: a) la giurisdizione amministrativa non
può espletarsi sui comportamenti; b) quel che residua
dopo l'annullamento del provvedimento è solo un
comportamento materiale dell'amministrazione; c)
l'azione restitutoria, come quella risarcitoria,
appartengono al g.o., perché si tratta di giudicare
esclusivamente su comportamenti.
Questo modo di argomentare non è condivisibile.
Per stabilire se al g.a. spetti o meno di provvedere
alla riduzione in pristino ovvero al risarcimento
dei danni, quando egli abbia annullato il provvedimento,
deve prendersi in esame non già l'art. 34 come “circoscritto”
dalla Corte, bensì, rispettivamente, la disciplina
relativa al giudizio di ottemperanza e l'art. 7,
comma 3, l. TAR a proposito del risarcimento del
danno nella giurisdizione di legittimità.
Sul primo aspetto, rinvio ancora a Cons. Stato,
Ad. plen., n. 2 del 2005, la quale richiama una
giurisprudenza consolidata a proposito degli effetti
ripristinatori del giudicato di annullamento di
atti ablatori, sui quali oltretutto nulla ebbe mai
ad obiettare nel corso del tempo la Corte di cassazione.
Sul secondo aspetto, mi limito, per ovvie ragioni
di tempo, solo a passar rasente all’ostico problema
della giurisdizione sul risarcimento del danno.
Con una avvertenza preliminare: che la maggior parte
dei dubbi sono sorti al cospetto di domande risarcitorie
che appaiono slegate dalla previa impugnazione di
un provvedimento o, per dir meglio, che si riferiscono
a danni che non sono la conseguenza diretta degli
effetti del provvedimento (si è spesso scomodato,
non senza qualche peccato di imprecisione, l’istituto
della responsabilità precontrattuale). Detto questo,
siamo davanti, probabilmente, a due valori costituzionali
in conflitto: da una parte, in base alla corretta
lettura dell’art. 103, comma 1, Cost., i limiti
costituzionali alla giurisdizione amministrativa,
che la sent. n. 204 ha contribuito a delineare;
dall’altra parte, l’esigenza di concentrazione,
efficienza e tempestività processuale fondate sugli
artt. 24 e 111 Cost., che la stessa sent. 204 ha
posto in esatto rilievo, quando ha escluso – e su
questo non credo vi possano essere dubbi di interpretazione
– che per una medesima vicenda di vita il cittadino
possa esser mai costretto a subire cinque gradi
di giudizio prima di avere una risposta finale.
Si tratta di trovare una linea di contemperamento
di questo conflitto. Una guida può esser data dalla
seguente considerazione di massima: quando la fattispecie
lo consentirà, l'ordinamento asseconderà la proposizione
congiunta della domanda di annullamento e della
domanda di risarcimento davanti allo stesso giudice
e non potrà la questione di giurisdizione riverberarsi
in un intollerabile allungamento dei tempi processuali
“imposto” all’interessato.
6. Sull’art. 53 del t.u. espropri n. 327 del 2001
ho detto poco. E’ stata una scelta consapevole,
perché ritengo che nel “diritto vivente” la norma
sia ormai superata, lungo la strada di una (sia
pur impropria) interpretazione parzialmente abrogante,
o di un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Sull’art. 43 del t.u. espropri possono sorgere molti
nuovi problemi, ma non credo, in verità, che quelli
di giurisdizione siano tra i principali. L'ordinamento
ammette la pronuncia di una sorta di decreto di
esproprio in sanatoria, con la liquidazione di un
ristoro che, perlomeno dal punto di vista quantitativo,
corrisponde al risarcimento del danno. Questa novità
dovrebbe negare ulteriore cittadinanza all'istituto
dell'occupazione acquisitiva, secondo quanto enunciato
sul punto dalla cit. Ad. plen. n. 2 del 2005. L’aspetto
più delicato concerne, ancora una volta, la salvaguardia
del “contenuto minimo” del diritto di proprietà,
di fronte ad una disciplina che abilita l’amministrazione,
in una vastissima serie di casi, a convertire in
espropriazione legittima un’occupazione non conforme
alle regole, persino ammettendo, al comma 3°, un
sostanziale mutamento (se non uno squilibrio) delle
rispettive posizioni nel processo in corso.
L'istituto, comunque, presuppone una valutazione
degli interessi in conflitto, e richiede, secondo
la citata decisione dell’Adunanza plenaria n. 2
del 2005, una congrua motivazione che renda conto
della particolare rilevanza dell'interesse
pubblico posto a raffronto dell'interesse privato.
Senza neppure invocare la giurisdizione esclusiva,
possiamo dirci in presenza di una classica manifestazione
di discrezionalità amministrativa. La posizione
del privato risponde a quell'interesse legittimo
chiamato, anche qui, a dialogare col potere
pubblico.
Detto ciò, come risolvere i problemi in futuro,
come dare maggiori certezze, come assicurare al
cittadino un sistema prevedibile anche nei suoi
snodi processuali? La dialettica sul riparto della
giurisdizione è nella tradizione del nostro ordinamento.
Non è un fatto nuovo, né è, in sé, un fatto negativo.
Però è serio il rischio che le incertezze valichino
la soglia del tollerabile. Le strade per il futuro
non possono essere certo qui indicate. Credo comunque
che questi non siano problemi risolvibili in via
legislativa. Pur in tempi che al sottoscritto appaiono
non facili per le giurisdizioni superiori e per
l'efficacia della funzione nomofilattica, il bandolo
della matassa deve, nonostante tutto, esser trovato
dalla giurisdizione nelle sue più alte espressioni.
Nell'interesse dei cittadini tutti e della certezza
delle regole.
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(pubblicato il 22.2.2006)
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