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| n. 2-2006 - © copyright |
VERONICA PAMIO
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il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei (CIACE) e per il funzionamento del Comitato
tecnico permanente ad esso collegato
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Il 3 febbraio 2006 sono stati pubblicati
in Gazzetta Ufficiale[1] i decreti
attuativi dell’art. 2 della l. 4 febbraio 2005,
n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"[2].
La norma in questione ha infatti istituito il Comitato
interministeriale per gli affari comunitari europei
(CIACE) e il Comitato tecnico permanente, delegando
la disciplina relativa al funzionamento dei medesimi
rispettivamente ad un D.P.C.M. e ad un Decreto del
Ministro per le politiche comunitarie.
I Comitati si pongono su piani operativi completamente
diversi in quanto il primo – convocato e presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro per le politiche comunitarie e composto
dal Ministro degli affari esteri, il Ministro per
gli affari regionali e gli altri Ministri aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti
e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno
- ha la funzione di concordare le linee politiche
del Governo nel processo di formazione della posizione
italiana nella fase di predisposizione degli atti
comunitari e dell’Unione europea e consentire il
puntuale adempimento dei compiti individuati dalla
legge 11/2005[3]. Quest’ultima funzione si sostanzia
– per quanto si desume anche dalle norme dei decreti
attuativi – nell’adempimento di tutti quei compiti
di coordinamento relativi sia alla fase ascendente
sia a quella discendente del diritto comunitario
e dell’Unione europea in relazione ai quali sino
ad oggi è mancato un organo istituzionale di riferimento.
Il secondo comitato, detto Comitato tecnico permanente,
di cui si prevede una composizione ordinaria e una
composizione integrata con i rappresentanti delle
Regioni, svolge una funzione servente rispetto al
Comitato interministeriale, svolgendo l’attività
preparatoria e di coordinamento alle riunioni del
CIACE e tutte le attività ad esse connesse e conseguenti.
Passando ad esaminare nel dettaglio i decreti attuativi
risalta come, nel prevedere il funzionamento del
CIACE, si sia inteso in maniera omnicomprensiva
il ruolo del Comitato come “punto di riferimento”
per tutte le attività istituzionali connesse al
diritto comunitario. Oltre alla funzione principale,
ovvero concordare le linee politiche del Governo,
si trovano infatti alcune ulteriori funzioni ad
essa strettamente connesse - quali, ad esempio,
le valutazioni circa l’opportunità di apporre la
riserva di esame parlamentare[4] o l’esame delle
questioni di particolare rilievo emerse nel corso
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano - per permettere al Comitato di porsi
proprio come reale luogo di coordinamento della
posizione governativa italiana soprattutto nella
fase ascendente del diritto comunitario e dell’Unione
europea.
Affiancate a queste, si rinvengono ulteriori funzioni
che, almeno nelle intenzioni desumibili dal decreto,
consentiranno al CIACE di essere interessato ad
una lunga serie di attività che garantiscano il
puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento
comunitario e dell’Unione europea (fase discendente),
quali ad esempio le valutazioni relative allo stato
di conformità dell’ordinamento interno o l’adozione
di direttive per il coordinamento delle amministrazioni
dello Stato in vista dell’approvazione del disegno
di legge comunitaria, nonché la valutazione della
coerenza degli obiettivi di semplificazione e di
qualità della regolazione con la definizione della
posizione italiana. Inoltre, anche in forza dello
stretto collegamento con il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie (presso
cui è istituito il Comitato tecnico), il CIACE potrà
sostenere valutazioni relative a misure di prevenzione
del contenzioso comunitario e osservazioni in merito
alla opportunità di presentare ricorsi alla Corte
di Giustizia per la tutela di situazioni di rilevante
interesse nazionale.
Per quanto attiene alla composizione è prevista
la possibilità che alle riunioni del CIACE, nel
caso in cui si trattino questioni di interesse regionale
(definizione controversa in relazione a cui sarà
necessario attendere la direzione in cui si muoverà
la prassi), potranno chiedere di partecipare il
presidente della Conferenza delle regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano o un presidente
di Regione o Provincia autonoma da lui delegato
e, per gli ambiti di competenza degli enti locali,
anche i presidenti delle associazioni rappresentative
di questi ultimi.
In una prospettiva di concreto funzionamento del
Comitato, al fine di assicurare la funzione di coordinamento
dell’organo indicata complessivamente dall’art.
2 della legge 11/2005, il decreto attuativo prevede
che le linee generali e gli indirizzi deliberati
dal CIACE siano comunicati alla Presidenza del Consiglio
e al Ministero degli affari esteri (in seno ai quali,
seppur per ambiti di competenza diversi, si intersecano
le competenze conseguenti alla partecipazione italiana
alle Comunità e all’Unione europea), ai fini della
definizione unitaria della posizione italiana da
sostenere in ambito europeo. Inoltre, i medesimi
indirizzi e linee generali saranno comunicati, oltrechè
al Comitato tecnico (che agisce esclusivamente in
ottemperanza a tali direttive) al Parlamento, alla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano, ai Presidenti delle associazioni
rappresentative degli enti locali e alla Conferenza
Stato-città e autonomie locali.
Per quanto attiene piuttosto alle competenze del
Comitato tecnico permanente, il D.M. attuativo evidenzia
come quest’ultimo svolga l’attività preparatoria
e di coordinamento (tra amministrazioni) – oltre
a tutte le attività ad esse connesse e conseguenti
- in funzione delle riunioni del CIACE, secondo
le direttive e gli indirizzi deliberati da quest’ultimo.
Nell’espletamento di tale attività il Comitato tecnico
dovrebbe porsi come luogo di incontro delle questioni
e delle istanze rivenienti dal Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie, da
ITALRAP (Rappresentanza d’Italia presso l’Unione
europea), dalle Regioni e Province autonome (per
le questioni che le interessano), insomma da tutti
quei soggetti istituzionali interessati e coinvolti
nella formazione del diritto comunitario. Come si
desume dal nomen il Comitato ha una composizione
strettamente tecnica, essendo composto da direttori
generali o alti funzionari con qualificata specializzazione
nominati dall’organo di vertice di ciascuna amministrazione.
Esso costituisce organo a composizione variabile,
partecipando alle riunioni i membri che abbiano
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti
e delle tematiche inserite all’ordine del giorno.
Questa previsione, riteniamo, dovrebbe permettere
un reale funzionamento dell’organo altrimenti presuntivamente
impossibilitato ad operare concretamente per la
eccessiva ampiezza dei soggetti partecipanti. Peraltro,
trattandosi spesso di normativa strettamente tecnica,
scarso interesse potrebbe avere per i rappresentanti
delle amministrazioni non direttamente coinvolte
dalla normativa in trattazione, una partecipazione
permanente e istituzionalizzata. Per evidenziare
la funzione strettamente tecnica del Comitato e
per rendere la sua attività realmente funzionale
all’obiettivo per cui è stata pensata, il decreto
prevede inoltre che il Comitato segua – per la fissazione
delle sedute – il calendario del COREPER[5], previsione
questa che permetterà di aggiornare costantemente
la posizione del Governo in seno al CIACE in relazione
a tutti i diversi progetti di atti normativi comunitari
e dell’Unione europea. Infatti, operando secondo
le linee generali e gli indirizzi deliberati dal
CIACE il Comitato tecnico può, sulla base dell’istruttoria
effettuata, individuare gli elementi rilevanti per
la definizione della posizione del Governo sui singoli
progetti di atti e chiedere una riunione straordinaria
del CIACE perché sia data attenzione particolare
alla trattazione di singole questioni “sensibili”.
Come già anticipato, esiste inoltre la possibilità
che il Comitato tecnico si riunisca in composizione
“integrata” da un assessore per ogni Regione e provincia
autonoma competente per le materie in trattazione,
operando anche in questo caso secondo le procedure
individuate dal decreto per la composizione ordinaria.
Difficile ipotizzare, ad oggi, come opererà questo
Comitato che potrà arrivare a una consistenza soggettiva
veramente considerevole, ma senz’altro l’intenzione
del legislatore, sviluppata poi in sede governativa,
risulta più che pregevole.
La partecipazione dello Stato italiano alla fase
ascendente ha infatti vissuto, negli anni, una proceduralizzazione
in via di prassi, nel senso che non è mai stato
istituzionalizzato il procedimento di formazione
degli atti comunitari, svolgendosi il confronto
sui progetti di atti normativi comunitari in sedi
per l’appunto non istituzionalizzate e spesse volte
“sotterranee”[6].
Pare infatti accertato che, sino alla novella legislativa
esaminata, la posizione dell’Italia si sia formata
senza seguire un iter definito[7], ma in seno alla/alle
amministrazione/i di competenza per il progetto
di atto comunitario e grazie al lavoro di funzionari
specializzati che si occupavano di interagire con
la Rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea,
che poi provvedeva a presentare le intenzioni statali
in seno al Coreper.
“Far emergere” le procedure di formazione della
posizione italiana e permettere il contributo di
tecnici specializzati delle amministrazioni, nonché
di istanze regionali e provinciali (e per le materie
di competenza altresì degli enti locali) non può
che comportare una maggiore condivisione della normativa
comunitaria, circostanza che inevitabilmente contribuirà
ad una migliore “realizzabilità” del prodotto regolativo
europeo.
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[1] Gazz. Uff. n. 28 del 3
febbraio 2006.
[2] Art. 2. (Comitato interministeriale per gli
affari comunitari europei)
1. Al fine di concordare le linee politiche del
Governo nel processo di formazione della posizione
italiana nella fase di predisposizione degli atti
comunitari e dell’Unione europea e di consentire
il puntuale adempimento dei compiti di cui alla
presente legge, è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale
per gli affari comunitari europei (CIACE), che è
convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie
e al quale partecipano il Ministro degli affari
esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli
altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto
dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine
del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni
che interessano anche le regioni e le province autonome,
possono chiedere di partecipare il presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente
di regione o di provincia autonoma da lui delegato
e, per gli ambiti di competenza degli enti locali,
i presidenti delle associazioni rappresentative
degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto
delle competenze attribuite dalla Costituzione e
dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri
e alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il
CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente
istituito presso il Dipartimento per le politiche
comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro
per le politiche comunitarie o da un suo delegato.
Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali
o alti funzionari con qualificata specializzazione
in materia, designati da ognuna delle amministrazioni
del Governo. Quando si trattano questioni che interessano
anche le regioni e le province autonome, il comitato
tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti
per le materie in trattazione o loro delegati, è
convocato e presieduto dal Ministro per le politiche
comunitarie, in accordo con il Ministro per gli
affari regionali, presso la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento
del CIACE e del comitato tecnico permanente sono
disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro
per le politiche comunitarie.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
[3] Argutamente e cogliendo, a nostro avviso, la
ratio della disposizione legislativa il CIACE
è stato definito «cabina di regia e di monitoraggio»
di tutte le fasi comunitarie, «avendo cura di seguire
i dossier comunitari durante tutto l’iter del processo
decisionale comunitario e operando sulla base dei
principi di efficienza e snellezza». M. Gentile,
Nasce il Ciace per concordare le strategie di
Governo, in Guida al diritto, 2005, 9,
40.
[4] Introdotta dall’art. 4 della l. 11/2005.
[5] Il COREPER è il Comitato costituito dai rappresentanti
permanenti degli Stati membri «responsabile della
preparazione del lavoro del Consiglio [dell’Unione
europea] e dell’esecuzione dei compiti che il Consiglio
gli assegna» Art. 207 TCE.
[6] Dell’avviso che l’Italia abbia partecipato al
circuito decisionale nazional-comunitario, con quasi
esclusivo riferimento alla fase discendente è N.
Lupo, Il riordino normativo nelle leggi comunitarie,
tra buone intenzioni e occasioni mancate, in
Riv. it. dir. pubbl. com., 1998, 963.
[7] In questa tendenza a trascurare e non proceduralizzare
la fase ascendente, autorevole dottrina ha rinvenuto
ulteriore conferma della prassi che vede il Parlamento
dedicarsi «in primo luogo all’attività legislativa,
e, in secondo luogo, e con minor impegno, a quella
di controllo e di indirizzo». M.L. Mazzoni Honorati,
La «partecipazione» parlamentare al processo
normativo europeo, in Riv. it. dir. pubbl.
com., 1995, 29.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2006 Regolamento
per il funzionamento del Comitato interministeriale
per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dall'articolo 2 della legge 4 febbraio
2005, n. 11. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»; Visto l'art. 2 della legge 4 febbraio
2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, che rimette ad apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale
per gli affari comunitari europei (CIACE); Sentito
il parere del Ministro degli affari esteri in data
11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali
in data 16 novembre 2005; Sentito il parere della
Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie
locali in data 15 dicembre 2005; Acquisito il parere
del Consiglio di Stato n. 5167/2005, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 19 dicembre 2005;
Su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Compiti
del CIACE 1. Al fine di concordare le linee politiche
del Governo nel processo di formazione della posizione
italiana nella fase di predisposizione degli atti
comunitari e dell'Unione europea, il Comitato interministeriale
per gli affari comunitari europei, di seguito denominato
«CIACE», istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'art. 2 della legge 4
febbraio 2005, n. 11, procede all'esame e al coordinamento
degli orientamenti delle amministrazioni e degli
altri soggetti interessati, anche sulla base delle
osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento
e dagli organi parlamentari ai sensi degli articoli
3, comma 7, e 4, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, nonche' delle osservazioni trasmesse
dalle regioni e dalle province autonome e dagli
enti locali ai sensi, rispettivamente, dell'art.
5, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, della medesima
legge. 2. Il CIACE definisce le linee generali e
impartisce le direttive per l'attivita' del comitato
tecnico di cui all'art. 2, comma 4, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
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Art. 2. Ulteriori
funzioni del CIACE 1. Ai fini di cui all'art. 1,
comma 1, del presente decreto il CIACE puo' inoltre,
nell'ambito delle proprie funzioni: a) esprimersi
in merito all'opportunita' di apporre in sede di
Consiglio dei Ministri dell'Unione europea una riserva
di esame parlamentare ai sensi dell'art. 4, comma
2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11; b) esaminare,
su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie,
questioni di particolare rilievo emerse nel corso
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, convocata dal Governo a norma dell'art.
5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
c) proporre al Ministro per gli affari regionali
le questioni relative all'elaborazione degli atti
comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, anche ai fini della convocazione della
sessione comunitaria a norma dell'art. 17 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11; d) esaminare, su richiesta
del Ministro per le politiche comunitarie, questioni
di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, convocata ai sensi
dell'art. 6, comma 1, della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, e proporre al Ministro per le politiche comunitarie
le questioni di particolare rilevanza negli ambiti
di competenza degli enti locali da sottoporre alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai fini
della convocazione della sessione comunitaria a
norma dell'art. 18 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11. 2. Al fine di consentire il puntuale adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea il CIACE puo' inoltre, nell'ambito
delle proprie funzioni: a) esprimere valutazioni
e segnalazioni in merito allo stato di conformita'
dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica
del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati
dagli organi dell'Unione europea e delle Comunita'
europee, ai fini dell'art. 8, comma 3, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, e formulare le direttive
e gli indirizzi conseguenti; b) pronunciarsi sulle
misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti
dall'ordinamento comunitario e dell'Unione europea
di cui all'art. 10 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, formulando valutazioni e proposte; c) adottare
direttive per il coordinamento delle amministrazioni
dello Stato in vista della approvazione del disegno
di legge comunitaria, sulla base degli indirizzi
del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni
interessate e del parere della Conferenza Stato-regioni;
d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio
dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione
vigente, esprimendosi sulla opportunita' di intervenire
con provvedimento legislativo; e) proporre questioni
relative all'attuazione degli atti comunitari e
dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
ai fini della convocazione della sessione comunitaria,
a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11; f) valutare la coerenza degli obiettivi di
semplificazione e di qualita' della regolazione
con la definizione della posizione italiana da sostenere
in sede di Unione europea nella fase di predisposizione
della normativa comunitaria, ai sensi dell'art.
20, comma 8-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della
legge 28 novembre 2005, n. 246. 3. Puo' inoltre
formulare valutazioni e proposte in merito alle
azioni necessarie per prevenire il contenzioso comunitario
e dell'Unione europea, nonche' in merito all'opportunita'
di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia
per la tutela di situazioni di rilevante interesse
nazionale, anche a norma dell'art. 5, comma 2, primo
periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e di
intervenire in procedimenti in corso nei quali siano
in discussione questioni di rilievo nazionale. 4.
Il CIACE puo' altresi' pronunciarsi, nell'ambito
delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento
sia sottoposto alla sua attenzione dall'Amministrazione
di settore competente.
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Art. 3. Funzionamento
del CIACE 1. Il CIACE e' presieduto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro per le
politiche comunitarie, ed e' da questi convocato
anche su richiesta del comitato tecnico di cui al
comma 4. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
o il Ministro per le politiche comunitarie fissa
l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato
che, anche attraverso strumenti informatici, e'
trasmesso tempestivamente a tutti i Ministri interessati,
alla Conferenza delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e ai presidenti delle associazioni
rappresentative degli enti locali. 3. A norma dell'art.
2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni
che interessano anche le regioni e le province autonome,
possono chiedere di partecipare il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano o un presidente di regione
o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli
ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti
delle associazioni rappresentative di questi ultimi.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il
CIACE si avvale del comitato tecnico permanente
istituito presso il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie a norma dell'art. 2,
comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 5.
Le linee generali, le direttive e gli indirizzi
deliberati dal CIACE sono comunicati alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli
affari esteri ai fini della definizione unitaria
della posizione italiana da rappresentare in seno
alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea.
6. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi
deliberati dal CIACE sono altresi' comunicati, oltre
che al comitato tecnico, al Parlamento, alla Conferenza
delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai presidenti delle associazioni
rappresentative degli enti locali e alla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. 7. Il CIACE puo'
disciplinare con proprio regolamento ulteriori modalita'
di funzionamento, operando secondo il metodo della
programmazione.
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Art. 4. Segreteria
del CIACE 1. Nell'ambito del Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie opera
l'ufficio di segreteria, di livello dirigenziale
generale, che espleta l'attivita' funzionalmente
necessaria allo svolgimento delle attribuzioni del
CIACE e del comitato tecnico permanente. 2. L'ufficio
di segreteria e' composto da trenta unita' di personale
scelte tra pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli
della Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai
ruoli del Ministero degli affari esteri ovvero di
altre amministrazioni pubbliche, collocate in posizione
di distacco funzionale senza oneri per la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. 3. Il coordinatore dell'ufficio
di segreteria del CIACE e' segretario anche del
comitato tecnico. E' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per le politiche comunitarie, ai sensi dell'art.
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, tra persone di elevata professionalita'
e comprovata esperienza. 4. Il coordinatore dell'ufficio
di segreteria predispone, su indicazione del Presidente
del CIACE, l'ordine del giorno dei lavori, redige
i verbali delle riunioni e cura la conservazione
del registro delle deliberazioni. 5. L'attuazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo
e' subordinata al rispetto delle dotazioni organiche
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'art.
7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
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Art. 5. Disposizioni
finali Dal presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 6. Entrata
in vigore Il presente regolamento entra in vigore
il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Roma, 9 gennaio 2006
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Il Presidente: Berlusconi
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Registrato alla Corte dei conti il
24 gennaio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza
del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio
n. 121
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
DECRETO 9 gennaio 2006
Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico
permanente
istituito presso il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche
comunitarie dall'articolo 2, comma 4, della legge
4 febbraio 2005, n.
11.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
recante «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi
comunitari»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della
legge 4 febbraio
2005, n. 11, che rimette ad apposito decreto ministeriale
la
disciplina del funzionamento del comitato tecnico
permanente;
Sentito il parere del Ministro degli affari esteri
in data
11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali
in data
16 novembre 2005;
Sentito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano in data
15 dicembre 2005;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 5178/2005,
espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del
19 dicembre 2005;
Vista la comunicazione del presente decreto al Presidente
del
Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma
3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Compiti del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico permanente, di seguito denominato
«comitato
tecnico», istituito presso il Dipartimento per il
coordinamento delle
politiche comunitarie ai sensi dell'art. 2, comma
4, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, assiste il Comitato interministeriale
per gli
affari comunitari europei, di seguito denominato
«CIACE», nello
svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, comma
1, della legge
4 febbraio 2005, n 11.
2. Il comitato tecnico svolge le attivita' preparatorie
e di
coordinamento in funzione delle riunioni del CIACE
e tutte le
attivita' ad esse connesse e conseguenti, secondo
le linee generali e
le direttive impartite dal CIACE.
3. Il comitato tecnico opera in collegamento con
gli uffici del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, con il
Ministero degli affari esteri che si avvale della
rappresentanza
permanente d'Italia presso l'Unione europea, di
seguito denominata
«ITALRAP», nonche', quando si trattano questioni
che interessano
anche le regioni e le province autonome, con le
regioni e le province
autonome.
4. Il comitato tecnico, sulla base degli atti trasmessi
dal
Ministero degli affari esteri che si avvale di ITALRAP,
acquisisce
gli elementi utili alla determinazione della posizione
del Governo.
Art. 2.
Composizione del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico e' composto da direttori
generali o alti
funzionari con qualificata specializzazione.
2. L'organo di vertice di ciascuna amministrazione
del Governo,
comprese anche le Agenzie previste dal decreto legislativo
30 luglio
1999, n. 300 e le Autorita' indipendenti, designa
il proprio
rappresentante e un rappresentante supplente in
seno al comitato
tecnico.
3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire
al Ministro
per le politiche comunitarie entro trenta giorni
dall'entrata in
vigore del presente decreto.
4. La mancata designazione di uno o piu' componenti
non infirma la
costituzione e l'operativita' dell'organo.
5. Il Ministro per le politiche comunitarie provvede
con proprio
decreto alla nomina dei componenti del comitato
tecnico sulla base
delle designazioni pervenute ai sensi del comma
2.
6. I componenti del comitato tecnico durano in carica
tre anni e
possono essere confermati secondo le modalita' previste
dal comma 5.
Ogni componente rimane in carica sino alla nomina
del successore.
7. Le modifiche della composizione del comitato
tecnico sono
disposte dal Ministro per le politiche comunitarie
con proprio
decreto, su proposta dell'amministrazione interessata.
Art. 3.
Sede e funzionamento del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico ha la propria sede presso
il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. Il comitato tecnico e' convocato, coordinato
e presieduto dal
Ministro per le politiche comunitarie o da un suo
delegato, che fissa
l'ordine del giorno delle riunioni, del quale e'
data comunicazione a
tutti i componenti.
3. Alle riunioni del comitato tecnico partecipano
di norma,
personalmente o tramite supplente, i membri aventi
competenza nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche
inserite
all'ordine del giorno e i componenti comunque interessati.
4. Alle riunioni del comitato tecnico i componenti
possono essere
affiancati da due funzionari della stessa amministrazione
competenti
per materia.
5. Alle riunioni del comitato tecnico puo' partecipare,
anche in
videoconferenza, il rappresentante permanente d'Italia
presso
l'Unione europea o un suo delegato di volta in volta
designato.
6. Il comitato tecnico si riunisce in sedute programmate,
tenuto
conto del calendario delle sedute del Comitato dei
Rappresentanti
Permanenti, di seguito denominato «COREPER».
7. Il comitato tecnico puo' acquisire, anche attraverso
audizioni
di esperti, dati ed elementi necessari ai fini della
formazione della
posizione italiana sui progetti di atti comunitari
e dell'Unione
europea.
8. Secondo le linee generali definite dal CIACE,
sulla base
dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni
interessate, il comitato tecnico individua gli elementi
rilevanti per
la definizione della posizione del Governo sui singoli
progetti di
atti comunitari e dell'Unione europea, puo' chiedere
al suo
Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE
per la
trattazione di singole questioni.
9. Delle sedute del comitato tecnico viene redatto
verbale. Esso e'
trasmesso al CIACE, al Ministero degli affari esteri,
anche per il
successivo inoltro ad ITALRAP, e alle amministrazioni
competenti per
materia.
Art. 4.
Partecipazione delle regioni e delle province autonome
alle riunioni
del comitato tcnico
1. La partecipazione delle regioni e delle province
autonome alla
formazione della posizione italiana rispetto ai
progetti di atti
normativi comunicati e dell'Unione europea e' garantita
mediante le
procedure di cui all'art. 5 della legge 4 febbraio
2005, n. 11.
2. Ai fini della preparazione delle riunioni integrate
del CIACE di
cui all'art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, alle
riunioni del comitato tecnico partecipa, anche in
videoconferenza, un
assessore per ogni regione e provincia autonoma
o un suo supplente,
da esse designato, competente per le materie in
trattazione.
3. La mancata designazione di uno o piu' assessori
non infirma la
costituzione e il funzionamento dell'organo.
4. Il comitato tecnico in composizione integrata
e' convocato e
presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie
in accordo con
il Ministro per gli affari regionali presso la sede
della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. Secondo le linee generali definite dal CIACE,
sulla base
dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni
interessate, il comitato tecnico in composizione
integrata individua
gli elementi rilevanti per la definizione della
posizione italiana
sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione
europea, puo'
chiedere al suo Presidente di sollecitare una convocazione
del CIACE
in via straordinaria per la trattazione di singole
questioni.
6. Il comitato tecnico «integrato» opera secondo
le procedure di
cui all'art. 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del presente
decreto.
Art. 5.
Ufficio di segreteria
1. L'ufficio di segreteria del comitato tecnico
opera presso il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, come
previsto dall'art. 4 del regolamento per il funzionamento
del
Comitato interministeriale per gli affari comunitari
europei (CIACE).
2. L'ufficio di segreteria provvede agli adempimenti
preliminari e
conseguenti alle riunioni del comitato tecnico e
cura la
documentazione necessaria per le attivita' del comitato
stesso.
3. L'organizzazione dell'ufficio di segreteria e'
articolata sulla
base delle competenze dei Ministri dell'Unione europea.
4. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria, nominato
ai sensi
dell'art. 4, comma 3, del regolamento per il funzionamento
del
Comitato interministeriale per gli affari comunitari
europei,
predispone, su indicazione del Presidente del comitato
tecnico,
l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali
delle riunioni e
cura la conservazione del registro delle deliberazioni.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno
della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 gennaio 2006
Il Ministro: La Malfa
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 122
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