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n. 2-2006 - © copyright

 

VERONICA PAMIO

Emanati i regolamenti per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e per il funzionamento del Comitato tecnico permanente ad esso collegato


Il 3 febbraio 2006 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale[1] i decreti attuativi dell’art. 2 della l. 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"[2]. La norma in questione ha infatti istituito il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e il Comitato tecnico permanente, delegando la disciplina relativa al funzionamento dei medesimi rispettivamente ad un D.P.C.M. e ad un Decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
I Comitati si pongono su piani operativi completamente diversi in quanto il primo – convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e composto dal Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno - ha la funzione di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e consentire il puntuale adempimento dei compiti individuati dalla legge 11/2005[3]. Quest’ultima funzione si sostanzia – per quanto si desume anche dalle norme dei decreti attuativi – nell’adempimento di tutti quei compiti di coordinamento relativi sia alla fase ascendente sia a quella discendente del diritto comunitario e dell’Unione europea in relazione ai quali sino ad oggi è mancato un organo istituzionale di riferimento. Il secondo comitato, detto Comitato tecnico permanente, di cui si prevede una composizione ordinaria e una composizione integrata con i rappresentanti delle Regioni, svolge una funzione servente rispetto al Comitato interministeriale, svolgendo l’attività preparatoria e di coordinamento alle riunioni del CIACE e tutte le attività ad esse connesse e conseguenti.
Passando ad esaminare nel dettaglio i decreti attuativi risalta come, nel prevedere il funzionamento del CIACE, si sia inteso in maniera omnicomprensiva il ruolo del Comitato come “punto di riferimento” per tutte le attività istituzionali connesse al diritto comunitario. Oltre alla funzione principale, ovvero concordare le linee politiche del Governo, si trovano infatti alcune ulteriori funzioni ad essa strettamente connesse - quali, ad esempio, le valutazioni circa l’opportunità di apporre la riserva di esame parlamentare[4] o l’esame delle questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - per permettere al Comitato di porsi proprio come reale luogo di coordinamento della posizione governativa italiana soprattutto nella fase ascendente del diritto comunitario e dell’Unione europea.
Affiancate a queste, si rinvengono ulteriori funzioni che, almeno nelle intenzioni desumibili dal decreto, consentiranno al CIACE di essere interessato ad una lunga serie di attività che garantiscano il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario e dell’Unione europea (fase discendente), quali ad esempio le valutazioni relative allo stato di conformità dell’ordinamento interno o l’adozione di direttive per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista dell’approvazione del disegno di legge comunitaria, nonché la valutazione della coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana. Inoltre, anche in forza dello stretto collegamento con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (presso cui è istituito il Comitato tecnico), il CIACE potrà sostenere valutazioni relative a misure di prevenzione del contenzioso comunitario e osservazioni in merito alla opportunità di presentare ricorsi alla Corte di Giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale.
Per quanto attiene alla composizione è prevista la possibilità che alle riunioni del CIACE, nel caso in cui si trattino questioni di interesse regionale (definizione controversa in relazione a cui sarà necessario attendere la direzione in cui si muoverà la prassi), potranno chiedere di partecipare il presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano o un presidente di Regione o Provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, anche i presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi.
In una prospettiva di concreto funzionamento del Comitato, al fine di assicurare la funzione di coordinamento dell’organo indicata complessivamente dall’art. 2 della legge 11/2005, il decreto attuativo prevede che le linee generali e gli indirizzi deliberati dal CIACE siano comunicati alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli affari esteri (in seno ai quali, seppur per ambiti di competenza diversi, si intersecano le competenze conseguenti alla partecipazione italiana alle Comunità e all’Unione europea), ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da sostenere in ambito europeo. Inoltre, i medesimi indirizzi e linee generali saranno comunicati, oltrechè al Comitato tecnico (che agisce esclusivamente in ottemperanza a tali direttive) al Parlamento, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Per quanto attiene piuttosto alle competenze del Comitato tecnico permanente, il D.M. attuativo evidenzia come quest’ultimo svolga l’attività preparatoria e di coordinamento (tra amministrazioni) – oltre a tutte le attività ad esse connesse e conseguenti - in funzione delle riunioni del CIACE, secondo le direttive e gli indirizzi deliberati da quest’ultimo. Nell’espletamento di tale attività il Comitato tecnico dovrebbe porsi come luogo di incontro delle questioni e delle istanze rivenienti dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, da ITALRAP (Rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea), dalle Regioni e Province autonome (per le questioni che le interessano), insomma da tutti quei soggetti istituzionali interessati e coinvolti nella formazione del diritto comunitario. Come si desume dal nomen il Comitato ha una composizione strettamente tecnica, essendo composto da direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione nominati dall’organo di vertice di ciascuna amministrazione. Esso costituisce organo a composizione variabile, partecipando alle riunioni i membri che abbiano competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite all’ordine del giorno. Questa previsione, riteniamo, dovrebbe permettere un reale funzionamento dell’organo altrimenti presuntivamente impossibilitato ad operare concretamente per la eccessiva ampiezza dei soggetti partecipanti. Peraltro, trattandosi spesso di normativa strettamente tecnica, scarso interesse potrebbe avere per i rappresentanti delle amministrazioni non direttamente coinvolte dalla normativa in trattazione, una partecipazione permanente e istituzionalizzata. Per evidenziare la funzione strettamente tecnica del Comitato e per rendere la sua attività realmente funzionale all’obiettivo per cui è stata pensata, il decreto prevede inoltre che il Comitato segua – per la fissazione delle sedute – il calendario del COREPER[5], previsione questa che permetterà di aggiornare costantemente la posizione del Governo in seno al CIACE in relazione a tutti i diversi progetti di atti normativi comunitari e dell’Unione europea. Infatti, operando secondo le linee generali e gli indirizzi deliberati dal CIACE il Comitato tecnico può, sulla base dell’istruttoria effettuata, individuare gli elementi rilevanti per la definizione della posizione del Governo sui singoli progetti di atti e chiedere una riunione straordinaria del CIACE perché sia data attenzione particolare alla trattazione di singole questioni “sensibili”.
Come già anticipato, esiste inoltre la possibilità che il Comitato tecnico si riunisca in composizione “integrata” da un assessore per ogni Regione e provincia autonoma competente per le materie in trattazione, operando anche in questo caso secondo le procedure individuate dal decreto per la composizione ordinaria.
Difficile ipotizzare, ad oggi, come opererà questo Comitato che potrà arrivare a una consistenza soggettiva veramente considerevole, ma senz’altro l’intenzione del legislatore, sviluppata poi in sede governativa, risulta più che pregevole.
La partecipazione dello Stato italiano alla fase ascendente ha infatti vissuto, negli anni, una proceduralizzazione in via di prassi, nel senso che non è mai stato istituzionalizzato il procedimento di formazione degli atti comunitari, svolgendosi il confronto sui progetti di atti normativi comunitari in sedi per l’appunto non istituzionalizzate e spesse volte “sotterranee”[6].
Pare infatti accertato che, sino alla novella legislativa esaminata, la posizione dell’Italia si sia formata senza seguire un iter definito[7], ma in seno alla/alle amministrazione/i di competenza per il progetto di atto comunitario e grazie al lavoro di funzionari specializzati che si occupavano di interagire con la Rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea, che poi provvedeva a presentare le intenzioni statali in seno al Coreper.
“Far emergere” le procedure di formazione della posizione italiana e permettere il contributo di tecnici specializzati delle amministrazioni, nonché di istanze regionali e provinciali (e per le materie di competenza altresì degli enti locali) non può che comportare una maggiore condivisione della normativa comunitaria, circostanza che inevitabilmente contribuirà ad una migliore “realizzabilità” del prodotto regolativo europeo.

 

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[1] Gazz. Uff. n. 28 del 3 febbraio 2006.
[2] Art. 2. (Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[3] Argutamente e cogliendo, a nostro avviso, la ratio della disposizione legislativa il CIACE è stato definito «cabina di regia e di monitoraggio» di tutte le fasi comunitarie, «avendo cura di seguire i dossier comunitari durante tutto l’iter del processo decisionale comunitario e operando sulla base dei principi di efficienza e snellezza». M. Gentile, Nasce il Ciace per concordare le strategie di Governo, in Guida al diritto, 2005, 9, 40.
[4] Introdotta dall’art. 4 della l. 11/2005.
[5] Il COREPER è il Comitato costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri «responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio [dell’Unione europea] e dell’esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna» Art. 207 TCE.
[6] Dell’avviso che l’Italia abbia partecipato al circuito decisionale nazional-comunitario, con quasi esclusivo riferimento alla fase discendente è N. Lupo, Il riordino normativo nelle leggi comunitarie, tra buone intenzioni e occasioni mancate, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1998, 963.
[7] In questa tendenza a trascurare e non proceduralizzare la fase ascendente, autorevole dottrina ha rinvenuto ulteriore conferma della prassi che vede il Parlamento dedicarsi «in primo luogo all’attività legislativa, e, in secondo luogo, e con minor impegno, a quella di controllo e di indirizzo». M.L. Mazzoni Honorati, La «partecipazione» parlamentare al processo normativo europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1995, 29.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2006 Regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che rimette ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE); Sentito il parere del Ministro degli affari esteri in data 11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali in data 16 novembre 2005; Sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali in data 15 dicembre 2005; Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 5167/2005, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Compiti del CIACE 1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, di seguito denominato «CIACE», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, procede all'esame e al coordinamento degli orientamenti delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, anche sulla base delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento e dagli organi parlamentari ai sensi degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonche' delle osservazioni trasmesse dalle regioni e dalle province autonome e dagli enti locali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, della medesima legge. 2. Il CIACE definisce le linee generali e impartisce le direttive per l'attivita' del comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

Art. 2. Ulteriori funzioni del CIACE 1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto il CIACE puo' inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni: a) esprimersi in merito all'opportunita' di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11; b) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata dal Governo a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11; c) proporre al Ministro per gli affari regionali le questioni relative all'elaborazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; d) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, convocata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e proporre al Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea il CIACE puo' inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni: a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee, ai fini dell'art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti; b) pronunciarsi sulle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dell'Unione europea di cui all'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, formulando valutazioni e proposte; c) adottare direttive per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista della approvazione del disegno di legge comunitaria, sulla base degli indirizzi del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della Conferenza Stato-regioni; d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, esprimendosi sulla opportunita' di intervenire con provvedimento legislativo; e) proporre questioni relative all'attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria, a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; f) valutare la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 20, comma 8-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 28 novembre 2005, n. 246. 3. Puo' inoltre formulare valutazioni e proposte in merito alle azioni necessarie per prevenire il contenzioso comunitario e dell'Unione europea, nonche' in merito all'opportunita' di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, anche a norma dell'art. 5, comma 2, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale. 4. Il CIACE puo' altresi' pronunciarsi, nell'ambito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento sia sottoposto alla sua attenzione dall'Amministrazione di settore competente.

 

Art. 3. Funzionamento del CIACE 1. Il CIACE e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro per le politiche comunitarie, ed e' da questi convocato anche su richiesta del comitato tecnico di cui al comma 4. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato che, anche attraverso strumenti informatici, e' trasmesso tempestivamente a tutti i Ministri interessati, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. 3. A norma dell'art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi. 4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale del comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie a norma dell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare in seno alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea. 6. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE sono altresi' comunicati, oltre che al comitato tecnico, al Parlamento, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 7. Il CIACE puo' disciplinare con proprio regolamento ulteriori modalita' di funzionamento, operando secondo il metodo della programmazione.

 

Art. 4. Segreteria del CIACE 1. Nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie opera l'ufficio di segreteria, di livello dirigenziale generale, che espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni del CIACE e del comitato tecnico permanente. 2. L'ufficio di segreteria e' composto da trenta unita' di personale scelte tra pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai ruoli del Ministero degli affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di distacco funzionale senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria del CIACE e' segretario anche del comitato tecnico. E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalita' e comprovata esperienza. 4. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria predispone, su indicazione del Presidente del CIACE, l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni. 5. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' subordinata al rispetto delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 

Art. 5. Disposizioni finali Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 6. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 9 gennaio 2006

 

Il Presidente: Berlusconi

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121

 


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE



DECRETO 9 gennaio 2006
Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente
istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n.
11.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, che rimette ad apposito decreto ministeriale la
disciplina del funzionamento del comitato tecnico permanente;
Sentito il parere del Ministro degli affari esteri in data
11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali in data
16 novembre 2005;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
15 dicembre 2005;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 5178/2005, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
19 dicembre 2005;
Vista la comunicazione del presente decreto al Presidente del
Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Compiti del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico permanente, di seguito denominato «comitato
tecnico», istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, assiste il Comitato interministeriale per gli
affari comunitari europei, di seguito denominato «CIACE», nello
svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge
4 febbraio 2005, n 11.
2. Il comitato tecnico svolge le attivita' preparatorie e di
coordinamento in funzione delle riunioni del CIACE e tutte le
attivita' ad esse connesse e conseguenti, secondo le linee generali e
le direttive impartite dal CIACE.
3. Il comitato tecnico opera in collegamento con gli uffici del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il
Ministero degli affari esteri che si avvale della rappresentanza
permanente d'Italia presso l'Unione europea, di seguito denominata
«ITALRAP», nonche', quando si trattano questioni che interessano
anche le regioni e le province autonome, con le regioni e le province
autonome.
4. Il comitato tecnico, sulla base degli atti trasmessi dal
Ministero degli affari esteri che si avvale di ITALRAP, acquisisce
gli elementi utili alla determinazione della posizione del Governo.


Art. 2.
Composizione del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico e' composto da direttori generali o alti
funzionari con qualificata specializzazione.
2. L'organo di vertice di ciascuna amministrazione del Governo,
comprese anche le Agenzie previste dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e le Autorita' indipendenti, designa il proprio
rappresentante e un rappresentante supplente in seno al comitato
tecnico.
3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire al Ministro
per le politiche comunitarie entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
4. La mancata designazione di uno o piu' componenti non infirma la
costituzione e l'operativita' dell'organo.
5. Il Ministro per le politiche comunitarie provvede con proprio
decreto alla nomina dei componenti del comitato tecnico sulla base
delle designazioni pervenute ai sensi del comma 2.
6. I componenti del comitato tecnico durano in carica tre anni e
possono essere confermati secondo le modalita' previste dal comma 5.
Ogni componente rimane in carica sino alla nomina del successore.
7. Le modifiche della composizione del comitato tecnico sono
disposte dal Ministro per le politiche comunitarie con proprio
decreto, su proposta dell'amministrazione interessata.


Art. 3.
Sede e funzionamento del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico ha la propria sede presso il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. Il comitato tecnico e' convocato, coordinato e presieduto dal
Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato, che fissa
l'ordine del giorno delle riunioni, del quale e' data comunicazione a
tutti i componenti.
3. Alle riunioni del comitato tecnico partecipano di norma,
personalmente o tramite supplente, i membri aventi competenza nelle
materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite
all'ordine del giorno e i componenti comunque interessati.
4. Alle riunioni del comitato tecnico i componenti possono essere
affiancati da due funzionari della stessa amministrazione competenti
per materia.
5. Alle riunioni del comitato tecnico puo' partecipare, anche in
videoconferenza, il rappresentante permanente d'Italia presso
l'Unione europea o un suo delegato di volta in volta designato.
6. Il comitato tecnico si riunisce in sedute programmate, tenuto
conto del calendario delle sedute del Comitato dei Rappresentanti
Permanenti, di seguito denominato «COREPER».
7. Il comitato tecnico puo' acquisire, anche attraverso audizioni
di esperti, dati ed elementi necessari ai fini della formazione della
posizione italiana sui progetti di atti comunitari e dell'Unione
europea.
8. Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base
dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni
interessate, il comitato tecnico individua gli elementi rilevanti per
la definizione della posizione del Governo sui singoli progetti di
atti comunitari e dell'Unione europea, puo' chiedere al suo
Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE per la
trattazione di singole questioni.
9. Delle sedute del comitato tecnico viene redatto verbale. Esso e'
trasmesso al CIACE, al Ministero degli affari esteri, anche per il
successivo inoltro ad ITALRAP, e alle amministrazioni competenti per
materia.


Art. 4.
Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle riunioni
del comitato tcnico
1. La partecipazione delle regioni e delle province autonome alla
formazione della posizione italiana rispetto ai progetti di atti
normativi comunicati e dell'Unione europea e' garantita mediante le
procedure di cui all'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Ai fini della preparazione delle riunioni integrate del CIACE di
cui all'art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle
riunioni del comitato tecnico partecipa, anche in videoconferenza, un
assessore per ogni regione e provincia autonoma o un suo supplente,
da esse designato, competente per le materie in trattazione.
3. La mancata designazione di uno o piu' assessori non infirma la
costituzione e il funzionamento dell'organo.
4. Il comitato tecnico in composizione integrata e' convocato e
presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie in accordo con
il Ministro per gli affari regionali presso la sede della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base
dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni
interessate, il comitato tecnico in composizione integrata individua
gli elementi rilevanti per la definizione della posizione italiana
sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, puo'
chiedere al suo Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE
in via straordinaria per la trattazione di singole questioni.
6. Il comitato tecnico «integrato» opera secondo le procedure di
cui all'art. 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del presente decreto.


Art. 5.
Ufficio di segreteria
1. L'ufficio di segreteria del comitato tecnico opera presso il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, come
previsto dall'art. 4 del regolamento per il funzionamento del
Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).
2. L'ufficio di segreteria provvede agli adempimenti preliminari e
conseguenti alle riunioni del comitato tecnico e cura la
documentazione necessaria per le attivita' del comitato stesso.
3. L'organizzazione dell'ufficio di segreteria e' articolata sulla
base delle competenze dei Ministri dell'Unione europea.
4. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria, nominato ai sensi
dell'art. 4, comma 3, del regolamento per il funzionamento del
Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei,
predispone, su indicazione del Presidente del comitato tecnico,
l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e
cura la conservazione del registro delle deliberazioni.


Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2006

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 122

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