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| n. 2-2006 - © copyright |
ALESSANDRO BOTTO
(Consigliere dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici) |
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| Relazione al Convegno IGI
"Il Pre-Contenzioso in sede di gara" - Roma, 14
febbraio 2006
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1. Diciamo subito che l’incontro
di oggi potrebbe anche essere archiviato come un
nobile esercizio accademico, tenuto conto che il
Consiglio di Stato, in sede consultiva, sembra che
si stia accingendo ad esprimere un parere negativo
sulla previsione, relativa alla possibilità di comporre
le controversie (sorte in sede di gara) davanti
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
(d’ora in poi denominata AVLP), contenuta attualmente
nello schema di decreto legislativo comunemente
noto come “codice de Lise”. Se ciò dovesse corrispondere
al vero e se il Governo, in sede di approvazione
definitiva, dovesse fare proprio l’avviso del Consiglio
di Stato, potremo dire di avere partecipato ad un
interessante incontro di carattere accademico sulle
possibili soluzioni ai problemi del contenzioso
in sede di gara per la scelta del contraente in
materia di opere pubbliche. Ma i problemi resterebbero
sul tappeto e lo stato di insoddisfazione degli
operatori e dell’opinione pubblica pure.
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2. La scelta del legislatore delegato
di inserire all’art. 1, comma 7, lett. n, dello
schema del “codice de Lise” la previsione secondo
cui tra le competenze dell’AVLP va ricompresa anche
quella relativa alla “composizione” delle controversie
che possono insorgere in sede di gara trova fondamento
in una precisa esigenza, che consiste nel tentativo
di trovare una possibile risposta al grido di dolore
che sorge dall’intero mondo che gravita intorno
alla realizzazione delle opere pubbliche in Italia:
è sotto gli occhi di tutti, infatti, l’esigenza
di trovare modi di superamento dei numerosi “colli
di bottiglia” che si frappongono alla realizzazione
delle opere stesse (o, comunque, ne determinano
eccessive lungaggini).
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3. Che il problema del contenzioso
sia uno di quelli più eclatanti al riguardo (e più
sentiti) è altrettanto noto e non serve sciorinare
in proposito dati statistici: basta la semplice
osservazione delle varie fasi delle procedure di
scelta del contraente e della successiva esecuzione
per rendersi conto che il problema del contenzioso
sicuramente ha un’incidenza notevole in merito.
D’altronde, il passaggio è abbastanza stretto, perché,
da un alto, vige il sacrosanto principio di inviolabilità
della tutela delle proprie ragioni; dall’altro,
c’è l’esigenza di evitare che di contenzioso eccessivo
si soffochi e che, pertanto, le ragioni di chi sia
stato ingiustamente leso finiscano per annegare
nel grande mare dell’ingolfamento giudiziario.
Si tenga, altresì, presente che il percorso per
arrivare alla realizzazione dell’opera pubblica
è uno degli esempi più eclatanti di “costo ordinamentale”
della partecipazione ai vari livelli dei portatori
di interessi coinvolti. Infatti, l’esigenza di tenere
conto di tutti gli interessi toccati dalla realizzazione
dell’opera pubblica (intesa anche come coinvolgimento
dei vari livelli di governo in un ordinamento a
policentrismo esteso) molto spesso finisce per rendere
impossibile (o, comunque, particolarmente difficoltosa)
la realizzazione stessa, anche per la connessa lievitazione
del contenzioso che tale partecipazione estesa comporta.
Né soluzioni drastiche (che ricordano l’uso dell’accetta
per operazioni delicate), quali la previsione della
inimpugnabilità di alcuni atti, può ritenersi conforme
al dettato costituzionale (art. 24 Cost.) e coerente
con le sottese esigenze di giustizia sostanziale.
Nasce da qui l’esigenza di intervenire su due fronti:
il miglioramento di efficienza del sistema giudiziario
e la ricerca di canali alternativi o ausiliari che
possano aiutare il primo a non soccombere sotto
il peso dei grandi numeri.
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4. Quanto al primo fronte evidenziato
occorre ammettere che, se anche è vero che il giudice
amministrativo (da tempo) ha cercato di organizzarsi,
anche con l’aiuto del legislatore che ha previsto
strumenti processuali semplificati, in modo da rendere
più agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale
da parte di chi ne ha interesse, resta comunque
fermo che la risposta giudiziaria non è rapida (almeno
nella definizione nel merito della controversia)
e, comunque, è costosa.
Da ciò, e tocchiamo il secondo fronte di intervento,
l’esigenza che ha mosso il legislatore delegato
che ha introdotto la previsione in esame nel “codice
de Lise”: un’esigenza molto pragmatica, di individuazione
di una possibile modalità deflattiva del contenzioso
relativo alle procedure di gara.
Tale ragionamento, basato su di un sano buon senso
antico (che non guasterebbe mai nei ragionamenti
dei legislatori e degli interpreti), trova d’altronde
le proprie radici nella presa d’atto di una prassi
già esistente presso l’AVLP: spesso, infatti, le
stazioni appaltanti o le stesse imprese partecipanti
rivolgono quesiti agli uffici dell’Autorità (e ovviamente,
in particolare, al servizio giuridico) in ordine
a possibili contrasti interpretativi sorti in sede
di gara (e anche in sede esecutiva). L’AVLP, a quanto
mi consta, risponde in tempi molto ristretti, avvalendosi
usualmente di procedure telematiche e di largo uso
comune.
Il ragionamento effettuato dal legislatore delegato
al riguardo, pertanto, è stato in buona sostanza
il seguente: utilizziamo il bagaglio professionale
e di esperienza accumulato dall’AVLP per metterlo
a disposizione di tutti i protagonisti del procedimento
di scelta del contraente. L’istituzionalizzazione
di tale prassi, infatti, dovrebbe servire a rendere
edotti tutti quanti della esistenza di tale opportunità
e non solo restare appannaggio dei più attrezzati
o dei più informati che si sono già rivolti in passato
all’AVLP o hanno, comunque, saputo della esistenza
di tale servizio.
L’ulteriore corollario di tale ragionamento è stato
il seguente: il parere di un’autorità tecnicamente
attrezzata e in posizione di terzietà potrebbe distogliere
le parti (o alcune di loro) dal coltivare ulteriori
fasi di contenzioso, con beneficio per l’intero
sistema.
Ed è per questi motivi che l’originale versione
della previsione dello schema di decreto legislativo
in esame faceva riferimento sia alla fase della
gara che a quella dell’esecuzione, successivamente
amputata nella versione approvata dal Consiglio
dei Ministri. Un eccesso di prudenza e di timidezza
dovuto forse anche alla celata preoccupazione di
evitare un sovraccarico eccessivo per l’AVLP, ma
che potrebbe sicuramente essere superato, con reintroduzione
della originaria previsione, ove la prova dei fatti
desse risultati positivi in proposito.
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5. In precedenza ho detto che il
ragionamento seguito dal legislatore delegato si
basa, pragmaticamente (come, d’altronde, avviene
usualmente nei paesi di common law), su di un sano
buon senso antico e, in effetti, di ciò effettivamente
si tratta. Ad una esigenza di deflazione del carico
giudiziario si cerca, infatti, di dare risposta
con strumenti basati su di una prassi esistente
che ha di fatto dato vita ad un servizio a disposizione
dei soggetti coinvolti nelle controversie in materia.
Tale soluzione non avrebbe meritato tanta attenzione
(e l’incontro odierno lo testimonia concretamente)
se nel nostro Paese non vigesse un forte pregiudizio
culturale nei confronti di tutte le modalità di
soluzione delle controversie al di fuori del circuito
giudiziario.
L’art. 24 Cost. viene letto come se facesse riferimento
alla sola tutela del giudice togato, espressione
della supremazia dello Stato e della spettanza (per
eccellenza) a quest’ultimo della funzione di dirimere
i conflitti intersoggettivi.
Anche la tutela arbitrale, da sempre conosciuta
nel mondo delle opere pubbliche come valido succedaneo
di quella statale, non esce dallo schema della costruzione
procedimentale mutuata dal modello giurisdizionale:
domanda rivolta ad un “giudice”, che risponde nei
limiti del petitum con decisione vincolante per
le parti.
Forse non sempre si ricorda che tale soluzione “culturale”
è figlia di un panpubblicismo di fine Ottocento
del quale non riusciamo ancora del tutto a liberarci
e che ha formato generazioni di giuristi e di operatori
del settore. Basti pensare al diverso approccio
del codice di procedura civile del 1942 rispetto
al suo omologo del 1865 riguardo all’esito conciliativo
delle controversie: marginale nel primo caso, centrale
nel secondo.
E’ per questo motivo, pertanto, che non sono ancora
effettivamente penetrate nella nostra coscienza
collettiva quelle modalità di soluzione delle controversie
note internazionalmente come A.D.R. (alternative
dispute resolution), da intendersi come tutti quei
procedimenti che portano ad evitare l’insorgere
di una lite giudiziaria o a chiuderla con una soluzione
differente dalla decisione giurisdizionale.
Tali strumenti, infatti, spesso si affacciano alla
nostra attenzione, qualche volta vengono anche disciplinati
a livello normativo, ma rimangono comunque fortemente
residuali nel panorama dei modi di soluzione delle
controversie e sono sempre visti con un certo sospetto
proprio perché concorrenziali con lo strumento principe
messo a disposizione dallo Stato.
Quali sono le caratteristiche delle A.D.R. che possono
essere considerate dei veri e propri punti di forza
di tali strumenti? Innanzitutto occorre evidenziare
che le controversie risolte in ambito A.D.R. consentono
alle parti di proseguire nella reciproca collaborazione,
effetto che invece mal si concilia con le soluzioni
giudiziarie, molto simili, in campo medico, agli
interventi chirurgici, notoriamente invasivi. Per
rimanere sempre in campo medico, si potrebbe dire
che le A.D.R. coincidono con gli interventi di prevenzione
o di “medicina dolce”: questi ultimi non eliminano
la necessità dell’intervento chirurgico in determinate
situazioni di emergenza, ma sottraggono all’intervento
invasivo una considerevole area.
Caratteristiche apprezzabili delle A.D.R. sono la
flessibilità degli strumenti utilizzabili, la celerità
delle risposte e i costi contenuti, tutti elementi
di vantaggio rispetto alle procedure giudiziarie.
Luogo di elezione per le A.D.R. sono le controversie
denominate “small claims”, che riguardano molti
soggetti e usualmente sono di scarso contenuto economico:
valga l’esempio delle liti tra utenti e gestori
di pubblici servizi o tra clienti e grandi operatori
commerciali.
Nulla vieta, però, di estendere il campo d’azione
delle A.D.R. ad altri tipi di lite, anche di rilevante
impatto economico e non necessariamente caratterizzate
da una tendenziale serialità. E così, infatti, avviene
nei più importanti Paesi occidentali, ove il ricorso
al giudice togato è anzi considerato una vera e
propria extrema ratio.
D’altronde, la stessa nascita della giustizia amministrativa
in Italia (almeno nell’assetto attualmente vigente)
trova fondamento in esigenze che non sono poi così
lontane da quelle che emergono dall’odierno incontro:
senza andare fuori tema, mi limito a ricordare che
la IV Sezione del Consiglio di Stato nacque per
dare risposte non giurisdizionali ad interessi considerati
non meritevoli di tutela dall’apparato giudiziario.
E’ evidente che nel caso di specie gli interessi
coinvolti non si trovano in quest’ultima condizione,
ma comune è comunque l’esigenza di individuare delle
modalità non giudiziarie per risolvere questioni
di un certo rilievo sociale.
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6. La soluzione individuata dal legislatore
delegato si inquadra nel novero delle A.D.R. ? Senza
volerci addentrare in una querelle tassonomica (di
scarsissima utilità), mi sembra che la risposta
possa sostanzialmente essere positiva.
Ed invero, la competenza ad esercitare attività
di composizione delle controversie come configurata
dal “codice de Lise” si fonda essenzialmente su
di una attività da natura amministrativa dell’AVLP,
che dovrebbe evitare (in parecchi casi) il ricorso
al giudice togato. In concreto, la parte interessata
o addirittura entrambe le parti coinvolte (o tutte
in caso di liti a soggetti plurimi) possono rivolgersi
all’AVLP per chiedere una “pronuncia” sulla controversia
(sorta o potenziale).
Da sottolineare, innanzitutto, la facoltatività
della iniziativa: ben presenti sono gli strali della
Corte Costituzionale sull’arbitrato obbligatorio
per incorrere nello stesso approccio. E’rimessa
alla libera valutazione dei soggetti interessati
se rivolgersi, o meno, all’AVLP per ottenere una
valutazione della questione controversa.
La scelta, poi, di rivolgersi all’AVLP non toglie
alcun potere alla parte “convenuta”, che resta libera,
anche durante l’eventuale fase di pronuncia da parte
dell’AVLP (o successivamente), di adire il giudice
per la stessa questione.
Quanto, poi, alla natura della pronuncia dell’AVLP,
non v’è dubbio che non possa assumere alcuna connotazione
di decisione: non si tratta di un giudizio arbitrale,
che sfocia in una decisione vincolante per le parti,
ma neppure di una decisione non vincolante.
Se proprio si vuole individuare un’appartenenza
genetica di tale pronuncia, direi che la famiglia
più prossima risulta essere quella del parere, per
giunta non vincolante. Infatti, di altro non si
tratta se non di un parere, facoltativo e non vincolante,
reso allo stato degli atti, probabilmente non lontano
dall’attestazione prevista dagli artt. 3 e segg.
della direttiva 92/13 del 25 febbraio 1992 (“gli
enti aggiudicatori possono fare esaminare periodicamente
le procedure di appalto rientranti nel campo di
applicazione della direttiva 90/531/CEE, nonché
la relativa attuazione pratica, ai fini di ottenere
un attestato che constati la conformità delle medesime,
in quel determinato momento, al diritto comunitario
in materia di appalto e alle norme nazionali che
recepiscono tale diritto”).
In sostanza, lo strumento in esame, lungi dal potersi
configurare come procedura alternativa in senso
tecnico rispetto alla lite giudiziaria (o arbitrale),
dovrebbe fornire una mera opportunità ulteriore
alle parti coinvolte nella controversia e svolgere
una mera funzione deflattiva rispetto alla domanda
giudiziale, basandosi sulla indipendenza e sull’autorevolezza
del soggetto individuato a rendere la pronuncia
(di natura consultiva).
Non v’è dubbio che uno strumento così configurato,
una sorta di procedura “soft” rimessa alla libera
volontà dei soggetti coinvolti, non può avere speranze
di affermazione se non sussistono alcuni presupposti-cardine:
innanzitutto il soggetto pubblico prescelto deve
operare in posizione di neutralità, ossia non deve
presentare alcun collegamento di possibile interesse
con ciascuna delle parti coinvolte. Inoltre, deve
essere assicurata la sua indipendenza funzionale
a livello ordinamentale e la sua specializzazione
nel settore in esame.
L’esame continuo di problematiche attinenti alle
opere pubbliche dovrebbe, poi, contribuire a ulteriormente
specializzare l’organo preposto, fornendo adeguate
garanzie agli operatori del settore.
La rapidità della risposta è, poi, un altro importante
requisito richiesto espressamente dal legislatore
delegato, che ha posto addirittura un termine in
proposito: venti giorni. E’ ovvio che tale termine,
pur non avendo probabilmente natura perentoria,
dovrà essere rispettato per far sì che lo strumento
in questione possa effettivamente decollare. E ciò
senza incidere negativamente sulla esigenza di rispetto
del contraddittorio: al riguardo, pertanto, dovranno
essere largamente utilizzati tutti i possibili strumenti
telematici, tanto da annoverare questa procedura
tra le cosiddette O.D.R. (online dispute resolution).
Tale ultima connotazione consentirebbe anche di
ritenere superabili le eventuali critiche su di
un possibile eccessivo “accentramento” di tali controversie,
con relativa difficoltà di approccio a livello decentrato.
Non v’è dubbio, infatti, che l’uso comune di procedure
telematiche di dialogo a distanza renda in alcun
modo onerosa tale procedura anche per chi opera
a livello periferico.
Resta inteso che la sfida è, comunque, non banale.
Per rispondere alle numerose domande che dovessero
pervenire occorrerà attrezzarsi adeguatamente, anche
e soprattutto per infondere fiducia nello strumento
e a tale proposito l’AVLP, che sicuramente è caratterizzata
da neutralità e indipendenza (e, quindi, possiede,
due requisiti fondamentali richiesti per il buon
esito di tale strumento innovativo), dovrà fare
uno sforzo non indifferente dal punto di vista organizzativo.
In proposito si è pensato di istituire un ufficio
ad hoc che sia preposto solo ed unicamente a tale
servizio, eventualmente in posizione di indipendenza
funzionale all’interno della struttura della stessa
AVLP. Ciò sia per garantire una provvista adeguata
di personale e mezzi per rispondere a tale sfida,
sia per connotare come indipendente, anche sotto
il profilo organizzativo interno, l’attività di
tale ufficio.
I requisiti indicati, a parità di altre condizioni,
costituiscono condizione necessaria per il successo
di tale innovativa previsione procedimentale. Forse
proprio per l’assenza di alcuno di tali requisiti
non ha raggiunto gli obiettivi prefissati un altro
strumento che aveva finalità analoghe: l’accordo
bonario. Gli operatori, infatti, non hanno creduto
in tale strumento e la limitata portata dello stesso
ne ha sostanzialmente decretato il fallimento. Purtroppo
in questa materia la regola dei grandi numeri è
molto importante; soluzioni di nicchia non hanno
senso alcuno e vengono ovviamente consegnate agli
archivi (sempre affollati) delle buona intenzioni
fallite.
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7. Qualche dubbio è sorto in ordine
alla legittimità della scelta del legislatore delegato
di devolvere alla potestà regolamentare dell’AVLP
l’individuazione delle modalità di svolgimento del
procedimento. Infatti, si potrebbe ritenere che
la fonte normativa prescelta non sia idonea allo
scopo, necessitando in proposito un atto regolamentare
del Governo da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988 n. 400.
Al riguardo, senza affrontare argomenti di teoria
generale delle fonti, appare sufficiente richiamare
la previsione dell’art. 1, comma 11, della legge
31 luglio 1997 n. 249, legge istitutiva dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, che devolve
all’autonomia regolamentare della stessa Autorità
l’individuazione delle modalità per la soluzione
non giurisdizionale delle controversie che possono
insorgere fra utenti o categorie di utenti e un
soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure
tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze
tra loro.
In entrambi i casi, infatti, il legislatore affida
all’Autorità indipendente preposta al settore di
competenza la potestà regolamentare per definire
le modalità procedimentali di approccio alla soluzione
non giurisdizionale delle controversie.
Né ciò sembra in conflitto con i principi generali
in materia di gerarchia delle fonti, atteso che
l’area di disciplina rimessa alla potestà dell’autorità
indipendente si configura come meramente attuativa
della disciplina legislativa e sostanzialmente afferente
al solo aspetto procedurale; inoltre, le A.D.R.
in esame non restringono la possibilità di tutela
degli interessati, ma forniscono una vera e propria
estensione dell’area della tutela, accanto alle
forme giurisdizionali (o paragiurisdizionali) della
stessa.
Probabilmente occorrerà chiarire quale sia il ruolo
delle autorità indipendenti nel nostro ordinamento,
ma questa è una riflessione di portata generale
che esula dalla presente riflessione. Per il momento
è forse sufficiente evidenziare che l’esercizio
della potestà regolamentare, soggetto ovviamente
al vaglio giudiziario, dovrà essere caratterizzato
da ragionevolezza e trasparenza, specialmente sotto
il profilo della facilità di accesso e della parità
di trattamento tra gli interessati, altrimenti inficiandosi
la legittimità dell’intera operazione, con conseguente
fallimento della stessa.
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8. A conclusione di questo intervento
ritengo opportuna una breve riflessione: probabilmente
sono molti gli inconvenienti riscontrabili nella
procedura in esame e sicuramente meglio si sarebbe
potuto fare con un più meditato approccio legislativo.
Peraltro, come usualmente si usa ripetere, l’ottimo
è nemico del bene. Infatti, il rischio che si corre
è il seguente: per volere migliorare uno strumento
perfettibile, ma comunque utile, si finisce per
affossarlo. E perché rinunciare ad uno strumento
che, comunque, una sua utilità dovrebbe presentarla?
Appare evidente che non tutte le controversie sorte
in sede di gara potranno essere portate all’attenzione
dell’AVLP. Il procedimento in esame, infatti, dovrebbe
trovare il proprio terreno d’elezione nelle controversie
strettamente giuridiche, di mera interpretazione
del tessuto normativo, che oltretutto in larga parte
possono essere risolte con il richiamo dei precedenti
giurisprudenziali o di altre pronunce in sede consultiva.
Ebbene, perché non consentire che tali controversie
vengano sottratte ai tribunali e risolte con lo
strumento in esame? E se anche solo il 10% del totale
delle controversie in materia potesse venire risolto
in questo modo, non sarebbe già un successo ?
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