 |
| |
 |
 |
| n. 2-2006 - © copyright |
ANGELO MAESTRONI
(ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, università di Bergamo)
|
|
| C.S.M. e Corte Costituzionale
nella riforma della costituzione: quali garanzie?
|
Le modifiche al testo della Costituzione
con riferimento al C.S.M.
Se la Costituzione venisse definitivamente modificata,
a seguito dall’entrata in vigore della riforma recante
“Modifiche alla parte II della Costituzione”[1],
con riferimento al C.S.M. verrebbero modificati
gli articoli 87, comma 9, e 104, comma 4.In sintesi,
il primo degli articoli modificati disporrebbe che
il Presidente della Repubblica non solo presieda
il C.S.M. ma anche che, nell’ambito dei componenti
eletti dalle Camere, ne nomini il vicepresidente.L’art.
104 Cost. vedrebbe, per parte sua, l’abrogazione
del comma 5, in base al quale l’elezione del vicepresidente
avviene internamente tra i componenti designati
dal Parlamento, dall’altro l’introduzione di una
modifica del collegio elettivo dei membri non di
diritto; questi infatti in base alla modifica dovrebbero
essere eletti per un sesto dalla Camera dei deputati
e per un sesto dal Senato federale della Repubblica.[2]L’art.
53 della riforma, al fine di coordinare le modifiche
che verrebbero apportate al testo della Costituzione
con il testo attualmente in vigore, detta inoltre
una serie di disposizioni transitorie e finali;
attiene al C.S.M. in particolare quella sub. n.
12, che prevede un peculiare meccanismo di sostituzione
di quei Consiglieri, già eletti dal Parlamento in
seduta comune, che cessino dalla carica anticipatamente
rispetto alla naturale fine del mandato. In base
al nuovo sistema spetterebbe al Senato federale
della Repubblica procedere alle conseguenti elezioni
suppletive dei consiglieri mancanti fino alla concorrenza
del numero di componenti di competenza di questo
ramo del Parlamento.Come detto, se la riforma entrasse
in vigore il vicepresidente del C.S.M. verrebbe
nominato dal Presidente della Repubblica nell’ambito
di membri individuati delle Camere; di conseguenza
lo stesso non verrebbe, quindi, più eletto autonomamente
dal C.S.M. stesso, divenendo così sostanzialmente
uomo del Presidente.Dato che è il vicepresidente
a dirigere i lavori del C.S.M., è di tutta evidenza
che se il primo viene scelto dal Presidente della
Repubblica, la sua autonomia ne potrebbe risultare
compromessa, così come potrebbe risultare intaccata
l’indipendenza stessa dell’organo di autogoverno
della magistratura.[3]La motivazione data
dai sostenitori della riforma, in base alla quale
“le nuove funzioni attribuite alla persona del
Presidente della Repubblica, relative alla nomina
dei presidenti delle autorità amministrative indipendenti
e del Vicepresidente del CSM, risultano in perfetta
coerenza con la natura imparziale e indipendente
che i predetti organi devono indefettibilmente rivestire”,
[4] stride con la ricostruzione dei ruoli
di Presidente della Repubblica[5] e di vicepresidente
del C.S.M. che opera la dottrina.Bisogna infatti
ricordare che, se da un lato il P.d.R. è di diritto
presidente del C.S.M., ciò avviene sia per assicurare
all’organo una funzione di equilibrio e di moderazione
esterna e interna, sia per garantire l’osservanza
dei principi costituzionali anche nell’ordine giudiziario,
mentre se dall’altro il vicepresidente è scelto
tra i membri designati dal Parlamento ciò avviene
non solo per migliorare la funzionalità dell’organo,
ma anche e soprattutto per rafforzare proprio la
presenza della componente laica-parlamentare all’interno
del plenum del Consiglio e del Comitato di
presidenza.[6] Dunque, in ragione delle caratteristiche
intrinseche della funzione del Capo dello Stato,
organo di collegamento e di coordinamento tra i
poteri a tutela dell’ordinamento, garante dell’indirizzo
politico costituzionale, che anche quando presiede
il Consiglio non perde le sue prerogative di orango
terzo e imparziale, in relazione alle quali il vicepresidente
del C.S.M. non può che restare del tutto estraneo,
non si può non rilevare che la mutata modalità di
individuazione di quest’ultimo, nel senso di renderlo
un alter ego del Presidente in seno al Consiglio,
comprometterebbe la separazione che, nel senso sopra
riportato, deve comunque sussistere tra capo dello
Stato e Consiglio.Ciò trova conferma del resto anche
nel dato normativo[7], secondo cui al vicepresidente
spettano funzioni proprie, rientranti istituzionalmente
nella competenza del suo ufficio e “qualitativamente
indipendenti e distinte da quelle presidenziali”.[8]
Con riferimento alla modifica costituzionale della
composizione del C.S.M. è inoltre d’obbligo il richiamo
al tema della riforma dell’ordinamento giudiziario,
con cui la stessa maggioranza parlamentare che ha
approvato il D.d.l 2544, aveva già, per via legislativa
ordinaria, indebolito la funzione di questo organo
costituzionale di garanzia attraverso l’adozione
di due importanti testi normativi, l’uno riguardante
la riforma del C.S.M. l’altro riferito alla riforma
dell’ordinamento giudiziario nel suo complesso.V’è
infatti chi ha notato che “la circostanza dell’approvazione
del disegno di legge di riforma della parte II della
Costituzione giunga dopo una serie di interventi
che vanno tutti nella direzione di una limitazione
dell’autonomia del potere giudiziario e dopo un
periodo di scontri tra i magistrati e il potere
politico aumenta il sospetto che l’attuale maggioranza
abbia voluto ulteriormente ridurre l’autonomia del
C.S.M.”.[9]In particolare il primo di
questi interventi risale alla legge 28 marzo 2002,
n. 44, "Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.
195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento
del Consiglio superiore della magistratura",
la quale, già individuata come “leva in grado
di contrastare la natura costituzionale dell’organo
e delle sue funzioni”,[10] aveva, tra
gli altri, l’esplicito[11] scopo di ridurre
il ruolo esercitato dalle associazioni dei magistrati
nell’elezione dei membri togati del Consiglio[12]
e di inquadrare l’istituzione come organo di “alta
amministrazione dei magistrati”.[13]
Il legislatore ha infatti ridotto il numero dei
membri elettivi del Consiglio da 30 a 24,[14]
commisurando il numero di giudici e di pubblici
ministeri alle rispettive categorie di appartenenza,
nonché ne ha modificato il sistema elettorale sia
con l’abolizione delle liste concorrenti, sia con
l’istituzione di due collegi nazionali per l’elezione
dei giudici e dei pubblici ministeri appartenenti
alla categoria dei magistrati di merito,[15]
sia infine con l’introduzione di tre schede, ovvero
di una per ciascuno dei collegi nazionali.[16]
E’ stato notato che così facendo però il risultato
non corrisponderebbe alle aspettative, legittime
o meno che fossero, di depoliticizzare il C.S.M.,
avendo di fatto la legge aperto la strada alla creazione
all’interno della magistratura riformata di gruppi
di interesse o di potere certamente di difficile
connotazione politica, però di ancor più difficile
identificazione, al punto da poterne fare veri e
propri centri di lobbing non dichiarata e
non percepibile il che, non garantendo il pluralismo
interno alla magistratura,[17] inciderebbe
negativamente su indipendenza e autonomia della
magistratura stessa. Il secondo intervento, volto,
come detto, a ridurre l’autonomia del C.S.M per
via legislativa ordinaria, può trovarsi invece nella
legge 20 luglio 2005, n 150 di “Delega al Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il
decentramento del Ministero della giustizia, per
la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa, nonché
per l'emanazione di un testo unico”. Questo
testo di legge che prevede sostanziali modifiche
nell’ordinamento giudiziario,[18] ha già
visto il Governo elaborare ben quattro decreti legislativi,[19]
ha suscitato infatti pensanti critiche. In particolare
la legge delega apre la strada ad un assetto gerarchico
nella magistratura, sottoporrebbe il ruolo del pubblico
ministero all’influenza del potere politico, separerebbe
i percorsi professionali dei magistrati introducendo
di fatto una separazione delle carriere, limiterebbe
l’autonomia interpretativa dei giudici nel momento
decisionale e celerebbe infine un intento punitivo
di rivalsa nei confronti dei magistrati attraverso
una peculiare disciplina degli illeciti extrafunzionali.[20]A
sottolineare le tensioni[21] prodotte dalla
delega si devono ricordare lo scontro tra parlamento
e Presidente della repubblica, esploso nel messaggio
di rinvio[22] alle Camere ex art. 74, primo
comma,[23] e una precisa presa di posizione
contraria alla legge espressa dalla maggior parte
dei magistrati.[24] Dei quattro rilievi di
palese incostituzionalità sollevati dal Presidente
della Repubblica nel citato messaggio di rinvio,
che ha invero provocato qualche parziale cambiamento
alla legge, [25] due si riferiscono direttamente
al C.S.M. La prima censura del Presidente della
Repubblica riguardava la previsione per la quale
il Ministro della giustizia avrebbe dovuto, entro
venti giorni dalla data di inizio di ciascun anno
giudiziario, rendere comunicazioni alle Camere sulle
“linee di politica giudiziaria per l’anno in
corso”. La previsione è stata ritenuta in contrasto:
con l’art. 101 della Costituzione, in base al quale
i giudici “sono soggetti soltanto alla legge”;
con l’art. 104, secondo cui la magistratura “costituisce
un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere”; con l’art. 110, che limita le attribuzioni
del Ministro della giustizia alla “organizzazione”
e al “funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia”, “ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura”; nonché con l’art.
112, in base al quale “il pubblico ministero
ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.Come
si vede, la disposizione censurata esprime un equilibrio
del sistema giudiziario ben diverso da quello della
Costituzione vigente, per quanto concerne i rapporti
tra la magistratura e il potere esecutivo. Secondo
questo disegno, infatti, i magistrati potrebbero
sentirsi, nello svolgimento della loro attività,
sottoposti non soltanto alla legge ma anche alle
“linee di politica giudiziaria” comunicate
dal Ministro della giustizia alle Camere. Il Presidente
della Repubblica disapprova questo progetto, richiamando
quelle norme costituzionali che costituiscono l’architrave
dell’attuale assetto della giustizia.La seconda
bocciatura concerneva la prevista istituzione presso
ogni direzione generale regionale o interregionale
“dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito
dei procedimenti … al fine di verificare l’eventuale
sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza
giudiziariamente accertata della pretesa punitiva
manifestata con l’esercizio dell’azione penale …”.
La previsione è stata considerata anch’essa in contrasto
con gli articoli 101, 104, 110 e 112 della Costituzione,
perché esula dalla “organizzazione” e dal
“funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”,
quindi dall’oggetto e dal limite costituzionale
delle attribuzioni del Ministro della giustizia,
e perché dal monitoraggio, riguardante il contenuto
dei provvedimenti giudiziari e diretto a verificare
i livelli di infondatezza “della pretesa punitiva
manifestata con l’esercizio dell’azione penale”,
deriverebbe “un grave condizionamento dei
magistrati nell’esercizio delle loro funzioni”.Anche
in relazione a questo punto della legge, ricorrono
i medesimi parametri costituzionali richiamati con
riferimento alla prima censura e viene posto in
evidenza il vulnus che potrebbe derivare
al principio che vede il giudice sottoposto soltanto
alla legge. Qualunque condizionamento, infatti,
e qualunque ne sia la forma, non può non essere
estraneo al nostro sistema costituzionale.In particolare
il P.d.R. contestava la facoltà attribuita al Ministro
della giustizia di impugnare in sede di giustizia
amministrativa le delibere del Consiglio superiore
della magistratura concernenti il conferimento o
la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto
con il concerto o con il parere del Ministro. Detta
previsione è stata considerata in palese contrasto
con l’art. 134 della Costituzione, nella parte in
cui stabilisce che è la Corte costituzionale a giudicare
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato, “compresi quindi i conflitti tra Consiglio
superiore della magistratura e Ministro della giustizia
relativi alle procedure per il conferimento o la
proroga degli incarichi direttivi”. Osservazione
di non scarsa rilevanza se si pensa che la norma
sarebbe destinata ad influire sulla legittimazione
del Consiglio superiore della magistratura ad essere
parte nei conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato, cosa ormai irrinunciabile in base alla
giurisprudenza della Corte.Il messaggio presidenziale
sottolineava inoltre che “altra questione fondamentale
è quella della menomazione dei poteri del Consiglio
superiore della magistratura risultante da diverse
disposizioni della legge delega”.È pur vero
che i poteri del C.S.M., come ricorda il vicepresidente
nel suo discorso, sono delineati nell’articolo 105
della Cost.,[26] non toccato dalla riforma
della Costituzione, ma è altrettanto pacifico che
tali poteri sarebbero sensibilmente ridimensionati
da un sistema in cui al centro di ogni procedura
concorsuale verrebbe collocata la scuola superiore
della Magistratura, quale struttura esterna al C.S.M.
e apposite commissioni anch’esse esterne al Consiglio.
Tutto ciò, quando, al contrario, per dettato costituzionale
è riservato al C.S.M. il potere di promozione dei
magistrati e così ogni valutazione di tipo comparativo
e selettivo fra i medesimi.Ecco quindi che allorchè
si parla tanto di riforma dell’ordinamento giudiziario
per via legislativa, (dando attuazione alla VII
disposizione transitoria, I comma, della Costituzione),
quanto di modifiche dirette della Costituzione che
incidono sul C.S.M., si discute non solo in merito
alla questione di rispetto formale di una competenza
decisoria che la Costituzione assegna al Consiglio
stesso, ma anche del significato profondo di tale
competenza e cioè delle ragioni di una tutela che
assicuri, con la maggiore intensità possibile, i
valori dell’autonomia e dell’indipendenza, polso
per misurare il sistema delle garanzie nel suo complesso.Sarebbe
però proprio il sistema delle garanzie ad uscirne
indebolito nel suo complesso, soprattutto a vantaggio
del potere esecutivo, laddove da un lato il C.S.M.
venisse privato del potere di scegliersi il proprio
vicepresidente, e dall’altro, in base alla modifica
del bicameralismo e del procedimento legislativo,
la giurisdizione, le norme processuali, l’ordinamento
civile e penale, nonché la giustizia amministrativa
divenissero “materie” di esclusiva competenza della
Camera dei deputati nei cui confronti il potere
esecutivo vede accrescere il proprio potere di condizionamento
tramite le novità relative alla questione di fiducia[27]
e al voto bloccato.[28]
Le modifiche al testo della Costituzione con
riferimento alla Corte Costituzionale.
Riguarderebbero la Corte Costituzionale l’introduzione
dell’art. 127 bis Cost. e le modifiche apportate
all’art. 135 Cost., nonché le disposizioni transitorie
introdotte dall’art. 53, sub punti nn. 10 e 11 della
riforma. In particolare, grazie all’introduzione
dell’art. 127 bis, verrebbe concessa anche a Comuni,
Province e Città metropolitane la facoltà di adire
direttamente la Corte qualora detti enti ritengano
che una legge o un atto avente forza di legge dello
Stato o di una Regione leda le rispettive competenze
costituzionalmente attribuite. Senza nulla precisare
in proposito a modalità e limiti, viene demandato
però ad una futura legge costituzionale il compito
di disciplinare le condizioni, le forme e i termini
di proponibilità della questione.L’art. 135 così
come modificato varierebbe invece la composizione
della Corte non in riferimento al numero,[29]
ma con riferimento alle modalità di designazione
dei giudici. Di questi solo quattro, infatti,
sarebbero nominati dal Presidente della Repubblica,
tra gli altri undici: quattro sarebbero eletti dalle
supreme magistrature ordinaria e amministrative,
tre dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato
federale della Repubblica, integrato però dai Presidenti
delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano.[30]La riforma
prevede inoltre che alla scadenza del mandato, che
resterebbe novennale non rinnovabile, i giudici
costituzionali, cessando dalla carica e dall'esercizio
delle funzioni, incontrerebbero un periodo di “congelamento”
dell’eventuale carriera politica; infatti la nuova
norma prevede che nei tre anni successivi i giudici
dimissionari non possano ricoprire incarichi di
governo, cariche pubbliche elettive o di nomina
governativa o svolgere funzioni in organi o enti
pubblici individuati dalla legge.[31]La riforma
muterebbe anche la composizione del collegio nel
caso dei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica; infatti, in base alla modifica, oltre
i membri della Corte parteciperebbero al giudizio,
in veste di giudici, anche sedici membri tratti
a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti
per l'eleggibilità a deputato, e non più a senatore.
L’elenco verrà poi compilato dalla stessa Camera
dei deputati, e non più dal Parlamento in seduta
comune, ogni nove anni mediante elezione con
le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.Con l’art. 135 della Costituzione verrebbero
ridisegnati anche gli artt. 2 e 3 della legge costituzionale
22 novembre 1967, n. 2 "Modificazioni dell'art.
135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte
costituzionale" con la specificazione delle
modalità di elezione dei giudici per ciascuna assemblea
(nella Costituzione così com’è tale compito spetta
invece al Parlamento in seduta comune).All’articolo
2 della legge costituzionale 2/67, le parole: “dal
Parlamento” sono infatti sostituite dalle seguenti:
“dalla Camera dei deputati”, nonché l’articolo
3 della stessa è stato sostituito dal seguente “I
giudici della Corte costituzionale nominati dal
Senato federale della Repubblica e quelli nominati
dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti
la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi
al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dei componenti la rispettiva Assemblea”.Al fine
di integrare le modifiche introdotte con la Costituzione
vigente la disposizione transitoria di cui all’art.
53 sub n. 10, prevede che in sede di prima applicazione
dell'articolo 135 della Costituzione, come risulterebbe
modificato, spetterebbe al Senato federale, integrato
dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, il compito
di eleggere il primo giudice che avrà terminato
il suo mandato tra quelli scelti con il sistema
in vigore. In seguito Camera e Senato federale si
dovrebbero alternare nella scelta dei giudici che
di volta in volta cessino dal loro mandato. Al Senato
è attribuita però l’elezione del primo giudice in
scadenza.La disposizione di cui al punto 11 stabilisce
invece che nei confronti dei giudici costituzionali
in carica alla data di entrata in vigore della legge
costituzionale, alla scadenza del rispettivo mandato,
non si applicherà la norma che vieta di ricoprire
incarichi di governo, cariche pubbliche elettive
o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi
o enti pubblici individuati dalla legge, nei successivi
tre anni.Pur non riguardando direttamente la
Corte, è di tutta evidenza che laddove la revisione
entrasse in vigore, porteranno effetti su quest’organo
anche altre modifiche al testo costituzionale: sia
l’alterazione del sistema bicamerale, con specifico
riferimento alla modifica dell’art. 67 Cost. sia
alla stessa funzione legislativa di cui all’art.
70 Cost.[32]Infatti se da un lato ogni deputato
e ogni senatore venisse chiamato a rappresentare
“la Nazione e la Repubblica”, lo stesso soggetto
potrebbe rappresentare realtà diverse e ad avere,
in pratica, “multiple fedeltà”, cosa che
aggiunta all’ipotesi di leggi Camerali e di leggi
Senatoriali distinte per materia potrebbe spingere
i rappresentanti dei due rami del parlamento a difendere
le rispettive leggi, in quanto manifestazioni di
volontà dell’organo da cui essi stessi provengono.
Dunque è prevedibile che di fronte ad un eventuale
giudizio costituzionale su queste nuove leggi monocamerali
i giudici costituzionali di nomina Senatoriale e
quelli di nomina Camerale potrebbero perdere la
caratteristica posizione di terzietà sostenendo
le leggi del rispettivo ramo di provenienza del
Parlamento, a cui di fatto devono la loro elezione.Come
ricordato, i giudici costituzionali anche dopo la
riforma restano in numero complessivo di 15 unità:
quattro di essi li nominerà il capo dello Stato,
quattro la magistratura, 3 la Camera dei deputati
e quattro il Senato federale integrato dai presidenti
delle Regioni.I giudici vengono però così eletti
per la maggior parte da Camera e Senato Federale,
con riduzione del ruolo, ai fini della composizione
del collegio, sia delle supreme magistrature sia
del Presidente della Repubblica, connesso alla funzione
di garante della Costituzione e degli equilibri
tra poteri dello Stato, con il corrispondente aumento
del peso sulla Corte Costituzionale della maggioranza
politca. È opinione consolidata in dottrina, infatti,
che il potere del Presidente della Repubblica. seppur
soggetto alla controfirma del Presidente del consiglio
dei ministri,[33] rappresenti una libera
designazione di quei giudici che, secondo criteri
di scelta diversi da quelli di ordine politico adottati
dai gruppi parlamentari, abbiano le caratteristiche
per diminuire gli elementi di conflittualità del
plenum derivanti dalle diverse connotazioni politiche
eventualmente ereditate dagli organi designatari.[34]A
riforma adottata, con riferimento alla Corte, si
assisterebbe non solo ad una politicizzazione di
uno degli organi costituzionali di garanzia per
eccellenza, ma anche alla modifica del meccanismo
di accesso al giudizio, nonché al conseguente snaturamento
della funzione principale dell’organo di giudice
delle leggi.Data dall’apertura anche ai Comuni (che
lo si ricorda sono circa 8.000) è inoltre prevedibile
una vera e propria paralisi operativa dell’organo;
gli enti locali minori, con le nuove regole, introdotte
dall’art. Cost. 127 bis potranno infatti rivolgersi
alla Corte se una legge regionale o statale, (ivi
compresi gli atti con forza di legge) venisse considerata
lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite
agli stessi.Anche se è demandato ad una futura legge
costituzionale disciplinare il l’accesso al palazzo
della Consulta in favore degli enti locali minori,
questo fatto del tutto innovativo nel nostro sistema,
unito alle pressioni di carattere politico a cui
i giudici sarebbero esposti in base al diverso procedimento
di elezione, potrebbe ben essere inquadrato nella
crescente e già contestata tendenza della Corte
costituzionale, sviluppata dopo la riforma del Titolo
V, a divenire organo arbitrale[35] dei conflitti
tra centro e periferia, ma certo ciò andrebbe a
ulteriore discapito della sua principale funzione
di giudice delle leggi.
Conclusioni.
Con riferimento alla posizione dell’esecutivo, può
essere illuminate notare che il comunicato ufficiale
del Governo italiano relativo alla riforma, pubblicato
nel proprio sito istituzionale,[36] non solo
non mette in evidenza alcun punto critico, ma anche
non menziona affatto né C.S.M. e né Corte Costituzionale,
come se le modifiche introdotte fossero di poco
conto e non riguardassero affatto questi organi.
Il Governo infatti si limita a riferire l’istituzione
di un Senato federale della Repubblica, quale Camera
rappresentativa degli interessi del territorio e
delle comunità locali e lo snellimento dell'iter
di approvazione delle leggi. In ordine al Presidente
della Repubblica viene annunciata unicamente una
modifica delle modalità di elezione e delle funzioni
senza precisare che cosa ciò comporti effettivamente
nell’ambito dell’equilibrio dei poteri dello Stato.
Anche se viene dato atto della necessità di un’articolata
fase transitoria per assicurare la gradualità nel
passaggio dall’attuale al nuovo sistema, nulla si
dice in merito all’attuale situazione della fase
di revisione costituzionale.In proposito è la migliore
dottrina a sottolineare come la riforma in commento
non si coordini con la riforma costituzionale già
entrata in vigore dal 2001 - in quanto mancano norme
transitorie che regolino il passaggio dal vecchio
al nuovo sistema - oltre ad evidenziare quanto sia
stato ignorato il problema dell’attuazione della
legge 131/03, c.d. legge La Loggia, oggetto, tra
l’altro, di contestazioni avanti alla Corte Costituzionale.[37]
La stessa dottrina ha inoltre messo in luce la questione
relativa all’assenza di una nuova disciplina della
finanza regionale e locale, in mancanza della quale
“l’assetto dei poteri disegnato dalla riforma
non può divenire effettivo, e l’attuazione del principi
del nuovo art. 119 della Costituzione non può non
restare largamente congelata”.[38]Laddove
la riforma entrasse in vigore, da un punto di vista
sostanziale sembra che il C.S.M., ma soprattutto
la Corte Costituzionale, organo di garanzia del
rispetto delle regole fondamentali su cui si basa
l’organizzazione politica e social del Paese,[39]
siano destinati a risentire entrambi effetti negativi;
il primo per l’attenuazione dell’indipendenza dell’organo
dovuta anche alle summenzionate diverse modalità
di designazione del vicepresidente, la seconda per
l’indebolimento del ruolo del Presidente della Repubblica
nel potere di equilibrare la composizione “politica”
dei giudici della Corte. In questo contesto, aggravato
dalla riduzione della forza dei partiti e del parlamento
a vantaggio del rafforzamento dell’Esecutivo, e
del suo capo, vanno valorizzati tutti quegli istituti
volti a garantire un dialogo costruttivo tra opposizione
e maggioranza.[40]Dunque è difficile non
affermare che le modifiche introdotte in relazione
agli organi di garanzia siano tese per lo più a
svilirne il ruolo di neutralità e apoliticità, rappresentando
una grave alterazione dell’equilibrio dei pesi e
contrappesi tanto caro ai costituzionalisti.[41]Recentemente
Onida, in occasione del Saluto introduttivo per
il XXIII Premio Giuseppe Chiarelli, ha avuto modo
di ribadire alcuni concetti chiave che possono fornire
spunti utili per tracciare le linee guida del nostro
lavoro. Alcuni si riferiscono alla Costituzione
in generale, altri più nel dettaglio all’oggetto
del presente scritto: C.S.M. e Corte Costituzionale.Con
riferimento alla Costituzione è stato affermato
che la Carta è stata voluta e pensata come frutto
concorde e condiviso di un’esperienza storica ed
ideale, che ha immesso il nostro Paese nella grande
corrente del costituzionalismo democratico. La Costituzione,
per Onida, deve essere intesa come un’eredità ricevuta
dai padri costituenti e come tale va trattata. Eventuali
scontri, divisioni e rancori da parte di chi riceve
questa eredità dovrebbero essere risolti attraverso
gli strumenti della memoria storica, di presa di
coscienza e di assunzione di responsabilità.A ciò
si devono aggiungere le considerazioni sulla Corte
Costituzionale, con riferimento sia alla giurisprudenza
di oltre mezzo secolo di attività, sia all’organo
in sé e per sé considerato: nell’ambito di un regionalismo
cooperativo la Consulta ha, almeno sino ad oggi,
dimostrato di saper bilanciare tra le esigenze di
unità e quelle dell’autonomia.[42]La giurisprudenza
costituzionale può, infatti, essere considerata
un vero e proprio patrimonio costituzionale, prezioso
e inestimabile, base per nuovi progressi e nuove
realizzazioni, sulla strada dell’attuazione dei
valori perenni ed universali espressi nella Carta;
mentre la Corte in sé considerata, unitamente alle
altre istituzioni di garanzia, e in particolare
al Capo dello Stato, funge da “guardiana della
Costituzione”.[43]In proposito non si
può non rilevare che la riforma, all’art. 87 Cost.,
primo comma, espressamente chiama il P.d.R. “garante
della Costituzione”,[44] attribuzione
che la dottrina gli aveva già di fatto sostanzialmente
riconosciuto e che non stride né con la collocazione
della Corte Costituzionale nel titolo VI, della
Carta dedicato alle “Garanzie costituzionali”[45]
nè con quanto sopra affermato.L’entrata in vigore
delle modifiche apportate dalla revisione è però
destinata ad influire negativamente sul sistema
delle garanzie costituzionali complessivamente considerato
determinando, sulla base dell’introduzione del Senato
federale, anche una penetrazione dell’elemento territoriale
in C.S.M. e Corte Costituzionale. La revisione,
anche se formalmente riguarda la sola parte II della
Costituzione, come hanno spiegato gli altri autori,
non modifica infatti unicamente il C.S.M. e la Corte
nel senso sopra descritto, ma anche i rapporti tra
gli organi costituzionali Governo - Parlamento –
Presidente della Repubblica, tutto a vantaggio dell’esecutivo,
incidendo negativamente sul sistema di pesi e contrappesi
che garantisce pluralismo e democrazia.Significativa
dottrina ritiene, come si è avuto modo di chiarire,
che modificare il sistema attuale di funzionamento
e composizione della Corte sarebbe oltre che inutile
pericoloso,[46] il collegamento tra federalismo
e organo di giustizia costituzionale infatti potrebbe
alterare la connotazione dell’organo e la sua collocazione
all’interno del sistema costituzionale compromettendone
l’irrinunciabile terzietà; la Corte, per questa
dottrina non può rischiare di divenire giudice di
parte, nemmeno delle istanze delle Autonomie locali.[47]Anche
se rispetto al testo approvato il 25 marzo 2004
in sede di prima deliberazione (A.S. 2544) la legge
in esame ha attenuato il favore verso il Senato
federale,[48] quanto al potere di eleggere
i giudici della Corte, non perde efficacia l’osservazione
di chi ritiene che non sia giustificato affidare
alla Camera dei deputati l’elezione di soli tre
giudici e al Senato federale della Repubblica, integrato
dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, l’elezione
di ben quattro giudici. Infatti poiché il ruolo
della Corte Costituzionale non è quello di una camera
arbitrale[49] tra Stato e Regioni, essendo invece
lo stesso riconducibile a quello generale di garanzia
della Costituzione, “l’aumentato peso delle Regioni,
sino alla configurazione del nostro come ordinamento
federale, non rende necessario corrispondente modifica
nella composizione della Corte”.[50] Si
può peraltro notare che vi sia nella riforma una
sorta di parallelismo tra quanto avviene per il
C.S.M.[51] e quanto pensato per la Corte
costituzionale, tendente a indebolire il sistema
dei controlli sul sistema politico intaccando l’indipendenza,
fiaccando le capacita di smaltire lavoro, compromettendo
il ruolo stesso di organi terzi e imparziali a vantaggio
di un Parlamento e ancora di più di del Governo
in quanto titolare di un investitura diretta da
parte degli elettori.Per bilanciare questa connotazione
negativa che la riforma porterebbe nei confronti
degli attuali organi di garanzia, potrebbero assumere
rilevanza quelle posizioni di chi sottolinea un
ruolo proprio di garanzia del tanto contestato Senato
federale che a norma dell’art. 70, secondo comma
Cost., avrebbe la funzione di esaminare i D.d.l
“concernenti la determinazione dei principi fondamentali
delle materie di cui all’art. 117, terzo comma”.[52]In
conclusione, la modifica sostanziale del sistema
politico-costituzionale nel complesso potrebbe incidere
negativamente sul ruolo degli organi con funzioni
di garanzia come C.S.M. e Corte Costituzionale snaturandone
le funzioni: se da un lato il C.S.M. deve rimanere
organo di autogoverno della magistratura, e se dall’altro
la Corte deve restare giudice delle leggi, garante
quindi della legalità costituzionale, non deve né
essere diminuita l’indipendenza dei giudici[53]
né possono essere introdotti elementi di federalizzazione
del garante della legittimità delle leggi, introducendo
giudici di rappresentanza della Nazione da un lato
e delle Regioni dall’altro.[54] La Corte
costituzionale, infatti fino ad oggi è rimasta giudice
terzo e imparziale anche nella composizione derivante,
come è noto, dalle diverse sensibilità politiche
espresse dal Parlamento, dalla cultura giuridica
magistratuale tenute in equilibrio dall’apporto
dei vari presidenti della Repubblica per cui, la
riforma nel suo complesso, concretizzando la “disarticolazione
dell’unità della Repubblica e dell’ordinamento giuridico”,
porterebbe la Corte ad essere l’espressione di una
“frantumazione dell’unità della Repubblica”.[55]
Riforme come quella in commento, unite a un comune
sentire che non esprime una cultura politica diffusa
che apprezzi l’importanza e l’indipendenza delle
autorità di garanzia, per usare le parole di Onida,
potrebbero segnare la strada di una democrazia di
“pura finzione”.[56]
|
| |
|
____________________________________
[1] Testo D.d.l n. 2544 approvato in seconda
deliberazione al Senato della Repubblica nella seduta
del 20 ottobre 2005, per il testo cfr. http://senato.it
[2] Come in passato gli altri due terzi sono
eletti da tutti i magistrati ordinari appartenenti
alle varie categorie.
[3] Si veda in merito al C.S.M. nel senso
di un’ipotesi di riforma opposta a quella in commento
S. Galeotti, Il potere giudiziari – I. L’organizzazione,
in “Gruppo di Milano”, verso una nuova Costituzione,
II, Giuffrè, 1983, opera in cui l’autore disegna
una modifica della Costituzione che potenzi l’indipendenza
e la posizione costituzionale del C.S.M., quale
struttura garantistica, in grado di bilanciare un
pur auspicato rafforzamento istituzionale del Governo.
[4] Cfr. Relazione di maggioranza al D.d.l
comunicato alla Presidenza in data 17 ottobre 2003.
[5] B. Pezzini, La trasfigurazione del
ruolo del P.d.R. nella riforma costituzionale,
in questa rivista.
[6] Cfr. art. 2 l.195/58 in base al quale
al Comitato di presidenza, presieduto dal vicepresidente
del C.S.M., (membri di diritto sono il primo presidente
della Cassazione e il procuratore generale della
Cassazione) spettano competenze relative alla organizzazione
e all’attività del Consiglio nonché agli aspetti
di natura finanziaria.
[7] A mente dell’art. 19 della l. 195/58
significative sono le funzioni del Vicepresidente
“sostituisce il Presidente in caso di assenza
o impedimento, esercita le attribuzioni indicate
dalla presente legge e quelle che gli sono delegate
dal Presidente”.
[8] G. Volpe, Consiglio superiore della
magistratura, in Enciclopedia del diritto, Agg.
IV, Giuffrè, pagg. 380-400.
[9] G. Ferri, Magistratura e potere politico,
Cedam, 2005, pag. 438.
[10] B. Pezzini, Il C.S.M. come organo
costituzionale e la legge 44 del 28 marzo 2002,
in Poteri e garanzie nel diritto costituzionale,
L’insegnamento di Serio Galeotti, a cura di
B. Pezzini, Giuffrè, 2003, pag. 114.
[11] Cfr. dich. di voto dell’On. Fragalà,
in http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed120/pdfs001.pdf
[12] In proposito la dottrina aveva immediatamente
fortemente criticato l’abbandono del sistema proporzionale
per l’elezione dei magistrati e la conseguente introduzione
del sistema uninominale in quanto comportante il
rischio di una “cristallizzazione correntizia”
derivante dall’appiattimento “dei giudici sui
partiti che entrano al C.S.M con i laici”, cfr.
B. Pezzini, op. cit, pag. 111.
[13] G. Ferri dubita che ai sensi della Costituzione,
che ha affidato al Consiglio di incidere sulla carriera
dei magistrati, quest’organo possa essere considerato
di mera natura amministrativa, potendo lo stesso
invece svolgere anche compiti di politica giudiziaria.
Secondo questo autore il connotato di politicità
del C.S.M., irrinunciabile, deriva dalla sua stessa
ragion d’essere a difesa dell’autonomia e dell’indipendenza
della magistratura. In Magistratura …, Op.
cit. pagg. 247, 255.
[14] Art. 1 l. 44/02.
[15] Prima vi erano quattro collegi territoriali
nei quali i magistrati di merito venivano eletti
indistintamente, a senza tener conto della differenza
di funzioni. Cfr. Art. 5 l. 44/02.
[16] In aggiunta ai due collegi nazionali
introdotti dalla legge, si ricorda che vi è anche
il collegio nazionale per l’elezione di due magistrati
di Cassazione. L’elettore ha la possibilità di esprimere
una sola preferenza su ciascuna scheda. Cfr. Art.
8 l.44/02.
[17] Per una efficace sintesi delle critiche
alla legge 44/02, cfr. B. Pezzini, in op. cit. pag.
112.
[18] Le principali novità da introdursi attraverso
decreti legislativi riguardano: Disciplina transitoria
per il conferimento degli uffici direttivi di legittimità
e di merito; Nuove regole per l'accesso e
la progressione in carriera; Istituzione
della Scuola della magistratura; Riforma
dei Consigli giudiziari; Riforma dell'ufficio
del pubblico ministero; Riforma del sistema
di designazione dei magistrati di merito presso
la Corte di Cassazione; Riforma degli illeciti
disciplinari dei magistrati; Riforma del
procedimento disciplinare per i magistrati;
Decentramento del Ministero della Giustizia;
Riforma della composizione del consiglio direttivo
della Corte dei Conti; Emanazione di
un “codice dell'ordinamento giudiziario” contenente
tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;
Emanazione di un testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.
[19] Questi ad oggi i decreti legislativi
emanati in esercizio della delega: d. Lgs. 23 gennaio
2006, n. 24, "Modifica all'organico dei magistrati
addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo
1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005,
n. 150; d. lgs. 23 gennaio 2006, n. 25, "Istituzione
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge
25 luglio 2005, n. 150"; d. lgs. 23 gennaio
2006, n. 26, "Istituzione della Scuola superiore
della magistratura, nonche' disposizioni in tema
di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati,
a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 25 luglio 2005, n. 150"; d. Lgs. 23 gennaio
2006, n. 20, "Disciplina transitoria del conferimento
degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti
di legittimità, nonche' di primo e secondo grado,
a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25
luglio 2005, n. 150".
[20] M. Cavino, Riforma dell’ordinamento
giudiziario: l’interpretazione della legge come
illecito disciplinare, in Quad. Cost.,
Vol. 1, 2004, Il Mulino, pagg. 132 ss.
[21] Per dare la misura di quale scontro
fosse in atto è sufficiente accostare le dichiarazioni
del vicepresidente del Consiglio Superiore della
Magistratura e quelle del partito del Capo del Governo.
Mentre quest’ultimo si limitava a ribadire la necessità
della riforma senza scendere “troppo” nel merito
delle obiezioni cfr. La riforma dell'ordinamento
giudiziario”, in http://www.forza-italia.it/speciali/giustizia_giusta.htm,
il prof. Virginio Rognoni, in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario 2005, di fronte alla legge
rinviata al Parlamento, lanciava un grido di allarme
a difesa dell’indipendenza dell’Organo invocando
addirittura l’art. 1, comma 2, Cost. secondo cui
“la sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione”,
quale baluardo dell’autogoverno della magistratura,
inevitabile premessa per l’autonomia, l’indipendenza
e la credibilità dei giudici nella pubblica opinione.
Cfr. V. Rognoni, Intervento del Vicepresidente
del Consiglio Superiore della Magistratura, all’inaugurazione
dell’anno giudiziario, Genova – 15 gennaio 2005,
in http://www.csm.it/pages/dis_25.html
[22] Per il testo integrale del messaggio
del P.d.R., vedi http://www.giurcost.org/cronache/index.html;
vedi anche comunicato del Presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi, relativo alla richiesta di
nuova deliberazione in ordine alla legge: "Delega
al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
per il decentramento del Ministero della giustizia,
per la modifica della disciplina concernente il
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e
il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
nonché per l'emanazione di un testo unico".
Roma, 16 dicembre 2004, in http://www.quirinale.it/Comunicati/Comunicato.asp?id=26093
[23] Nonostante il 16 dicembre 2004 il Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi avesse rinviato
alle Camere la legge delega di riforma dell'ordinamento
giudiziario sulla base di ben 4 distinti motivi,
il seguente 20 luglio la Camera dei deputati approvava
però in via definitiva il controverso testo legislativo.
[24] CFR. rassegna stampa di La Repubblica
in merito alle proteste che hanno accompagnato l’apertura
del corrente anno giudiziario, in http://www.repubblica.it/2006/a/dirette/sezioni/politica/annogiudi/annogiudi/
[25] Sul rinvio vedi E. Balboni, Ordinamento
giudiziario: il rinvio di Ciampi, in Quad.
Cost., 2005, pagg. 408 e ss. nonché M. Betzu
La delega al Governo per la riforma dell’ordinamento
giudiziario, in Costituzionalismo.it,
in cui si esprimo pare negativo sulle minime modifiche
apportate dopo il rinvio di Ciampi.
In particolare a seguito al messaggio del capo dello
Stato la legge di delega ha subito alcune modifiche
riguardo alla relazione annuale del Guardasigilli,
all’ufficio del monitoraggio, al potere di impugnazione
del ministro al T.A.R. e al rapporto tra scuola
superiore della magistratura e poteri del Csm.
La legge stabilisce la facoltà di avanzare più velocemente
in carriera attraverso concorsi per titoli ed esami;
in seguito al messaggio del P.d.R. nella riformulazione
si prevede però che mentre frequentare la scuola
resti obbligatorio “il giudizio finale” per
l'assegnazione degli incarichi “è valutato dal
Consiglio superiore della magistratura”. Dopo
il rinvio restano i contestati “colloqui di idoneità
psico-attitudinale”, però essi non si svolgeranno
più prima dell'orale ma “nell'ambito” dello
stesso. Inoltre dopo il riesame la relazione annuale
del Ministro non verte più “sulle linee di politica
giudiziaria” ma sugli “interventi da adottare
ai sensi dell'art. 110 della Costituzione e sugli
orientamenti e i programmi legislativi del Governo
in materia di giustizia”. Altro mutamento a
seguito del rinvio di Ciampi riguarda l'ufficio
del monitoraggio sugli esiti dei provvedimenti dei
magistrati che, originariamente previsto, è stato
soppresso. Infine è stata rivista anche la facoltà
del Ministro di ricorrere al T.A.R. contro le delibere
del C.S.M. sul conferimento degli incarichi direttivi;
tale facoltà è stata limitata “fuori dei casi
di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo
11 della legge 24 marzo 1958”, ossia quando
sia previsto il ricorso davanti alla Corte costituzionale.
[26] L’art. 105 Cost. che assegna al “C.S.M.
le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei
confronti dei magistrati”.
[27] S. Troilo, La forma di governo disegnata
dalla riforma costituzionale: tanto rumore per…?,
in questa rivista.
[28] M. Della Torre, op. cit.,in questa
rivista.
[29] La questione del numero dei giudici
della Corte nel senso di un loro aumento in termini
quantitativi era invece presente nel testo del D.d.l.
cost. A.S. 2544 presentato in Senato e pio modificato.
Detto testo prevedeva infatti l’elevazione a diciannove
dei Giudici costituzionali: cinque eletti dalle
supreme magistrature, ordinaria e amministrativa,
cinque nominati dal Presidente della Repubblica,
tre eletti dalla Camera e sei dal Senato Federale.
Tra le critiche mosse in sede dottrinale, spicca
quella di F. Sorrentino che, nell’ambito del parere
richiesto all’Associazione Italiana dei costituzionalisti
dalla prima Commissione del Senato della Repubblica,
aveva modo di dichiarare: “l’aumento complessivo
del numero, già alto, dei giudici della Corte comporta
a sua volta un rischio di mal funzionamento della
Corte”; in particolare l’autore aveva modo di
osservare che il metodo della collegialità adottato
nelle decisioni della corte, la mancanza dell’istituto
della dissentig opinion, la necessità di
molteplici letture della proposta di motivazione
predisposta dal redattore della sentenza necessarie
per ottenere la larghissima maggioranza del collegio
sarebbero incompatibili con un aumento del numero
dei giudici a danno della collegialità. Per questo
autore è infatti proprio la collegialità nelle decisioni,
garantita dal numero ridotto dei giudici, ad assicurare
“l’uniformità, la coerenza e la stabilità delle
decisioni” della Corte stessa.
[30] S. Mangiameli, Considerazioni sulla
riforma del Titolo V e sulla riforma della riforma,
Prospettive dell’assetto costituzionale, Il Federalismo
italiano dopo Lorenzago, Cfr.in particolare
cap. 6 La riforma della Repubblica: la federalizzazione
degli organi, in Federalismi.it, 2004.
[31] F. Sorrentino, op. cit., aveva criticato
anche la questione dell’introduzione di specifiche
incompatibilità prima e dopo il mandato per i giudici
costituzionali. L’autore infatti faceva notare che
se pur previste allo scopo, di per se valido, di
rafforzare l’indipendenza della Corte le nuove incompatibilità
introdotte dalla riforma non solo non avrebbero
contribuito ad aumentare l’indipendenza dei giudici
della Corte già sufficientemente garantita dal “ristretto
ambito della platea dei nominabili” ma avrebbero
avuto l’effetto negativo di sottrarre preziose professionalità
alle istituzioni repubblicane quali le Autorità
indipendenti, la cui presidenza ben può essere affidata
ad ex giudici della Corte.
[32] M. Della Torre, Del Senato federale
e della disfunzione legislativa nella riforma costituzionale,
in questa rivista.
[33] Art. 4 l. 87/53.
[34] P. Caretti , U. De Siervo, Istituzioni
di diritto pubblico, Giappichelli, 1994, pag.
264.
[35] M. Luciani, contrario alla configurazione
della Corte come organo arbitrale afferma: “La
Corte non è un collegio arbitrale e non dovrà mai
esserlo”, A.A.V.V., in Riformare la Cost.
.., op. cit. pag. 58.
[36] Cfr. Governo.it
[37] Cfr. Sentenze Corte Cost. n. 236/04,
n. 238/04, n. 239/04 e n. 280/04.
[38] V. Onida, La giustizia costituzionale
nel 2004, in http://www.giurcost.org/cronache/index.html
[39] F.Sorrentino, in Pareri richiesti
all’Associazione italiana dei costituzionalisti
dalla prima commissione del Senato della Repubblica
in merito al D.d.l A.S. 2544.
[40] M. Camolese, Lo Statuto dell’opposizione
nella riforma costituzionale: un’occasione perduta?,
in questa rivista.
[41] Per la preoccupazione di uscire dal
delicato gioco di pesi e contrappesi che caratterizza
le democrazie pluraliste cfr. S. Ceccanti, “Le
priorità nel dibattito sulla riforma costituzionale:
una proposta di dibattito”, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/revisione/ceccanti.html
[42] F. Sorrentino, op. cit., pag. 196
[43] V. Onida, Saluto introduttivo del
Pres. Corte costit., XXIII Premio G. Chiarelli 20
Ottobre 2004, in http://www.cortecostituzionale.it
[44] È d’obbligo un richiamo alla Costituzione
francese del 1958 in cui all’Art. 5: “Il
Presidente della Repubblica garantisce il rispetto
della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura
il regolare funzionamento dei poteri pubblici e
la continuità dello Stato. È garante della indipendenza
nazionale, della integrità del territorio, del rispetto
degli accordi della Comunità e dei trattati”
[45] S. Galeotti, Garanzia costituzionale,
Le istituzioni di garanzia costituzionale nel nostro
sistema. Presidente della Repubblica. Corte Costituzionale.
Popolo ( costituzionale), in Enciclopedia
del diritto, XVIII, Foro – Giud., Giuffrè, pagg.
509 e ss. L’autore infatti riconosce al P.d.R. funzioni
di “garanzia costituzionale esercitabili, per
lo più in via preventiva e, di massima, d’ufficio,
non condizionate cioè all’iniziativa d’altri organi
e soggetti”; mentre alla Corte riconosce una
funzione “di suprema istituzione di garanzia
costituzionale, esercitante le sue funzioni in forma,
con modalità e procedimenti giurisdizionali, e quindi,
di massima in via successiva, e sempre su domanda”.
[46] L. Elia, pagg. 24 e 26; G. Ferrara,
pagg. 51 e 53, M. Lucani, pag. 57, L. Carlassare,
pag. 70, tutti in Riformare la Corte Costituzionale?,
a cura di Carla Rodotà, Biblink editori, 2004.
[47] G. Vassalli, pur esprimendo un parere
di segno totalmente negativo nei confronti della
riforma, manifestava una timida apertura laddove
fosse stata prevista una Corte composta almeno dallo
stesso numero di giudici eletti dal Senato federale
e dalla Camera dei deputati, in op. cit., pag. 50.
[48] L’art. 40 del testo del D.d.l A.S. 2544,
poi emendato dalla Camera, prevedeva infatti “La
Corte Costituzionale è composta da quindici giudici.
Quattro giudici sono nominati dal P.d.R.; quattro
sono nominati (sic) dalle supreme magistrature ordinaria
e amministrative; sette giudici sono nominati dal
Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti
delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano”
[49] S. Mangiameli, op. cit., esclude che
si possa parlare di giudice costituzionale di un
ordinamento federale in quanto per aversi una vera
riforma in senso federale, l’inserimento della componente
regionale all’interno della Corte, oltre ad essere
reale, e cioè direttamente riconducibile a questa,
dovrebbe completare la formazione di un organo i
cui componenti siano dotati di una particolare qualificazione
e grado di indipendenza, ma la cui scelta dovrebbe
essere rimessa direttamente alla rappresentanza
politica della comunità generale.
[50] F.Sorrentino, in Pareri richiesti
all’Associazione italiana dei costituzionalisti
dalla prima commissione del Senato della Repubblica
in merito al D.d.l A.S. 2544.
[51] La legge delega prevede la riforma del
procedimento disciplinare, caratterizzata dalla
obbligatorietà dell'esercizio dell'azione per il
procuratore generale della Corte di Cassazione che
esercita le funzioni di pubblico ministero nel relativo
procedimento e nell'eventuale successivo processo
(a fronte della facoltatività dell'analogo esercizio
dell'azione per il Ministro della Giustizia), e
dall'applicabilità al rito delle disposizioni del
nuovo codice di procedura penale. È stato messo
in luce che detto principio della obbligatorietà
dell’azione disciplinare da parte del Procuratore
Generale avrebbe portato come riluttato finale effetti
negativi “già per gli uffici di merito, poiché
i rapporti tra colleghi non potranno certo trarre
beneficio dall’imposizione ad alcuni di segnalazioni
continue a fini disciplinari nei confronti di altri
anche per fatti di minimo rilievo; sarà addirittura
catastrofico per la Procura Generale della Cassazione,
chiamata a fronteggiare un nuovo carico di lavoro
assolutamente insostenibile. Rilievi analoghi valgono
per le conseguenze derivanti sulla Sezione disciplinare
del C.S.M.”.
[52] C. Ruperto, A.A.V.V., Riformare la
Corte Costituzionale?, op. cit, pag. 44.
[53] S. Gambino, Il diritto ad un giudice
autonomo e indipendente, Riforma di stato e sistema
di giustizia nell’ottica interna, comparata e comunitaria,
in Democrazia e diritto, 3/05, anno XLIII.
L’autore, a cui si rimanda per un’efficace affresco
dei principi che reggono il valore dalla giustizia
a livello comunitario, con riferimento alle modifiche
del C.S.M. e dell’ordinamento giudiziario afferma
che “L’indipendenza della magistratura ha bisogno
del suo autogoverno, l’autogoverno presuppone la
mancanza di ogni controllo politico; la mancanza
di questo controllo comporta l’assenza di discrezionalità
e l’obbligatorietà dell’azione e, infine, l’azione
penale obbligatoria assicura l’eguaglianza dei cittadini
di fronte alla legge”.
[54] M. Luciani, op. cit., pag. 58.
[55] G. Ferrara, op. cit., pag. 51.
[56] V. Onida, Annuale conferenza stampa
del Presidente della Consulta anno 2005, in
Consulta on-line.
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|