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| n. 2-2006 - © copyright |
ANDREA DI LASCIO
(dottorando di ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli
studi di Torino)
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| Riforma della Costituzione
e reintroduzione dell’interesse nazionale
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La legge costituzionale di riforma
della parte seconda della Costituzione, recentemente
approvata dal Parlamento, reintroduce la clausola
dell’interesse nazionale. Tale istituto, previsto
nella versione del 1948 della Carta costituzionale,
precisamente all’articolo 127, era stato espunto
nel 2001 a seguito dalla revisione del Titolo V
della parte seconda. Il modello di controllo originario
dell’effettivo dispiegarsi del sistema di ripartizione
delle competenze legislative tra Stato e regioni,
percepito già dal costituente come uno snodo critico
del bilanciamento tra le opposte tensioni della
riconduzione ad unità del sistema e della promozione
dell’autonomia locale, era fondato su di un vaglio
preventivo e generalizzato della produzione legislativa
regionale, sorretto dal potere del governo di sospendere
l’entrata in vigore della legge regionale e bilanciato
dalla facoltà del consiglio regionale di approvare
in seconda lettura con maggioranza qualificata il
testo legislativo, superando le osservazioni impartite
dal livello superiore.[1] In particolare, tale modello
si articolava in una procedura formata da due fasi:
la prima di queste era caratterizzata dal rinvio
governativo della legge con richiesta di riesame,
la seconda, all’esito del voto confermativo dell’organo
legislativo regionale, contemplava la possibilità
di investire della decisione definitiva la Corte
costituzionale.[2]
Con la riforma del Titolo V, come accennato, era
stata eliminata la previsione di un controllo preventivo
di merito ad opera del governo ed erano state equiparate
le posizioni di Stato e regioni, con riferimento
alla possibilità di accesso in via principale alla
tutela del sindacato di costituzionalità delle leggi.
Oltre alla soppressione del segmento procedimentale
del rinvio alla regione con richiesta di riesame,
ciò che più rileva, era stato abrogato il riferimento
positivo all’interesse nazionale.
Il dibattito della dottrina intorno alla questione
della misura e qualità delle conseguenze di una
simile novità sul riparto delle competenze tra livello
statale e regionale era stato particolarmente ricco.
Le ragioni dell’opzione di sopprimere il richiamo
all’interesse nazionale erano state individuate
nei riverberi che le soluzioni adottate dagli ordinamenti
federalisti avevano avuto sul legislatore costituzionale,
il quale proprio a tali sistemi si era ispirato.[3]
Nell’immediatezza della riforma, si era fornita
una lettura dell’abolizione dell’interesse nazionale
di ampia portata, prospettando la tesi secondo cui
l’espunzione dalla previsione costituzionale di
tale parametro di legittimità avrebbe inibito la
possibilità per lo Stato di vincolare l’esercizio
della potestà legislativa locale al conseguimento
di obiettivi di rilevanza sovraregionale.[4]
Alla prova dei fatti, la giurisprudenza della Corte
costituzionale ha ridimensionato l’importanza del
dato letterale o, per meglio dire, della mancanza
di un espresso riferimento al criterio dell’interesse
nazionale, provvedendo a dotare della necessaria
flessibilità il sistema di riparto disegnato in
maniera apparentemente rigida dall’art.117 Cost..
Proprio il richiamo ad altri principi ed esigenze
di unitarietà del sistema ha consentito di allocare,
attraendole al livello superiore, diverse materie
formalmente estranee all’ambito della competenza
esclusiva statale.[5]
Con la riforma dell’intera parte seconda della carta
costituzionale è reintrodotto l’interesse nazionale.
L’articolo 127 della Costituzione è ora novellato
con l’aggiunta, dopo il primo comma, di una disposizione
che attribuisce al governo la possibilità di far
valere, in qualche misura di opporre, l’interesse
nazionale nei confronti delle regioni, invitandole
a rimuovere da un testo di legge dalle stesse approvato
quelle disposizioni reputate pregiudizievoli.
Nelle prime e differenti versioni del disegno di
legge costituzionale, assai risalenti nel tempo,
per un verso, il riconoscimento in capo al livello
statale di un potere di sindacato sull’esercizio
della potestà legislativa regionale non era sorretto
dalla definizione di forme procedurali attraverso
cui simile controllo potesse essere effettivamente
dispiegato,[6] per altro verso, non vi era un riconoscimento
in capo al livello statale di un potere di sindacato
sull’esercizio della potestà legislativa regionale,
stante la sola previsione di impugnativa avanti
alla Corte costituzionale, pur mitigata dalla definizione
di forme procedurali che, differendo in misura significativa
da quelle definitivamente approvate, contemplavano
l’intervento in sede consultiva della camera espressa
dalle regioni.[7] Il legislatore costituzionale
aveva successivamente apportato alcune correzioni
alla disciplina, dimostrando una propensione per
le procedure di soluzione politica dei conflitti
tra Stato e regioni, introducendo nuovamente il
paradigma dell’interesse nazionale e completando
l’affermazione di principio del controllo statale
sulla legislazione del livello regionale con un
meccanismo idoneo, almeno astrattamente, a garantire
l’effettività di un intervento in sede politica
e non solo di legittimità costituzionale.[8]
La genesi del nuovo articolo 127 appare evidente,
esso è figlio della medesima disposizione, nella
formulazione precedente alla riforma del 2001, tuttavia,
la procedura prevista è ancor più farraginosa.[9]
Il governo, ove ritenga che una legge regionale
contrasti con l’interesse nazionale, invita la regione
a rimuovere le disposizioni che paiono porsi in
contrasto con ragioni superiori della nazione.
Alla regione, la cui legge è oggetto della censura
governativa, è imposto un termine assai stretto
per sottoporre a ripensamento il proprio atto legislativo.
Se, infatti, questa non provvede a rimuovere le
disposizioni “incriminate” entro quindici giorni,
il governo, nei successivi quindici giorni, sottopone
la questione al parlamento in seduta comune .
Anche l’organo parlamentare complesso soggiace al
termine di quindici giorni, che gli è assegnato
per la decisione, da assumersi a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, circa l’annullamento della
legge regionale o di talune delle sue disposizioni.
A seguito della deliberazione di accoglimento della
questione sollevata dal governo, il Presidente della
Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana
il decreto di annullamento della legge regionale.
La formulazione della disposizione induce a diverse
considerazioni di carattere sistematico mosse, per
un verso, dal complesso delle procedure previste
per il funzionamento dell’istituto della verifica
della rispondenza delle leggi regionali all’interesse
nazionale, per altro verso, dal tenore letterale
di talune parti della disposizione.
Prima ancora, tuttavia, è necessario rendere conto
di una circostanza assai rilevante.
Nell’esperienza costituzionale dal 1948 al 2001,
l’interesse nazionale ha rappresentato una fattispecie
del tutto particolare. La disposizione dell’articolo
127, nella parte in cui si prevedeva e disciplinava
tale forma di controllo, era rimasta praticamente
inattuata.
Sul piano della prassi costituzionale, gli organi
politici avevano, nel tempo, assunto un atteggiamento
di rinuncia, omettendo sistematicamente di attivare
la procedura di controllo della legislazione regionale
basata sull’interesse nazionale.[10] Intendendo
con il termine “organi costituzionali” non solo
il governo, per il tramite del commissario di governo
presso le regioni e con il meccanismo – disciplinato
dal vecchio articolo 127 - del rinvio preventivo
al consiglio regionale, ma anche le singole camere,
che ben avrebbero potuto, attraverso l’accorto e
tempestivo utilizzo degli strumenti di informazione
e controllo, porre all’attenzione del governo una
legge regionale, stimolandolo ad esercitare l’azione
di controllo.
La dottrina, con opinione pressoché uniforme, ha
riconosciuto che, per consuetudine costituzionale,
i rapporti tra il livello statale e la legislazione
regionale si erano sempre dispiegati sul piano del
controllo di legittimità, demandato alla Corte costituzionale,
la quale vi ha adempiuto attraverso la mediazione
dei parametri delle norme della Costituzione.[11]
I governi succedutisi nel tempo, in altri termini,
si erano attestati su di una posizione di disapplicazione
sistematica della parte dell’articolo 127 che attribuiva
loro la facoltà di censurare la legge delle regioni
in contrasto con l’interesse nazionale.[12] In qualche
misura, contribuendo ad una modifica tacita della
previsione del costituente, che aveva immaginato
l’impugnazione della legge regionale avanti alla
corte come ipotesi residuale, come rimedio da esperirsi
nel caso di insuccesso del rinvio preventivo al
consiglio regionale e, comunque, come rimedio subordinato
alla fattispecie preferenziale del vaglio del parlamento
sulla produzione legislativa del livello inferiore.
Dalla doverosa premessa appena esposta, discende
agevolmente una prima osservazione con la quale,
nell’economia del presente lavoro, può esaurirsi
la problematica relativa alla procedura prevista
dal novellato articolo 127, venendo ad affrontare
questioni più significative almeno nel tentativo
di inquadrare sistematicamente l’istituto.
Il meccanismo disegnato dalla riforma in esame è
particolarmente innovativo nel panorama delle norme
che disciplinano il funzionamento degli organi costituzionali.
Appare quasi come una norma amministrativa, mutuata
dal novero delle disposizioni procedimentali che
regolano l’esercizio di funzioni nei rapporti tra
organi di una pubblica amministrazione. Inoltre,
sono imposti termini molto brevi.[13]
Rispetto alla valenza dei termini, sembrerebbe che
questi debbano essere considerati perentori, alla
stregua degli altri riferiti all’esercizio della
potestà legislativa. Il riferimento corre al termine
per la conversione dei decreti legge, al termine
contenuto nella leggi di delegazione oppure alla
riassunzione dei progetti di legge della precedente
legislatura. Nel senso che, spirati, il governo
non potrebbe più rinviare la legge al consiglio
regionale ovvero sottoporla al giudizio delle camere
per la deliberazione di annullamento.
Peraltro, a regolamenti parlamentari invariati,
l’unica realistica possibilità di calendarizzare,
entro quindici giorni dalla richiesta del governo,
la discussione in seduta comune della legge regionale
consisterebbe nella convocazione di una seduta straordinaria.[14]
Il ricorso a simile strumento, tuttavia, è stato
sempre sporadico nel tempo ed ha corrisposto ad
esigenze di gravità e urgenza.[15] Sembra difficile
che tale strumento possa essere proficuamente adoperato,
a maggior ragione ove si abbia riguardo alla necessità
della maggioranza assoluta per le deliberazioni,
per mettere in pratica una forma di sindacato statale
sulle leggi regionali, pur costituendo la fattispecie
normativa di cui all’art. 127 cost. un controllo
successivo ed eventuale, avente carattere straordinario.[16]
Per come sono delineate le modalità concrete di
applicazione, è possibile che la nuova introduzione
dell’interesse nazionale non sia idonea ad assolvere
alla funzione di controlimite, posto a bilanciamento
della devoluzione alle regioni di una legislazione
esclusiva e ricavata nel più ampio ambito di quella
residuale generale, ma si risolva, piuttosto, nel
“restauro” di un reperto della storia costituzionale,
trasformando l’art. 127 in una teca museale.[17]
Procedendo con l’esame dell’articolo 127, occorre
svolgere altre considerazioni circa l’interesse
nazionale, che potrebbero venire in rilievo qualora
i regolamenti delle singole camere, che la riforma
costituzionale prevede, comunque, siano sottoposti
ad adattamenti, onde consentire alla volontà politica
dei futuri governi di controllare direttamente la
legislazione regionale di tradursi in realtà.
In primo luogo, è necessario interrogarsi su quale
forma debba assumere la decisione parlamentare sella
legge regionale sottoposta al suo esame dal governo.
Il termine “questione”, già presente nella originaria
formulazione dell’art. 127 Cost., sembra suggerire
un parallelismo tra il giudizio svolto dalla corte
costituzionale e quello di cui è investito il parlamento.
Rimane aperto il problema interpretativo circa la
forma della decisione, vale a dire se la deliberazione
del parlamento debba assumere la forma della legge
e, quindi, percorrerne l’iter ovvero se possa ritenersi
sufficiente una mera deliberazione.
Tentando di abbozzare una prima ricostruzione, la
circostanza per cui nella nuova formulazione dell’articolo
127 è attribuita la competenza al parlamento in
seduta comune, che è un terzo e diverso organo rispetto
a Camera e Senato, in luogo della semplice indicazione
delle camere, presente nella originaria versione
della disposizione in esame, consentirebbe di deporre
per un atto formale diverso dalla legge.
In sostanza, una deliberazione unica, assunta a
seguito di discussione ma senza le forme previste
dagli articoli 14 e seguenti della riforma che disciplinano
l’iter di formazione delle leggi.
Diversamente opinando, dovrebbe, in primo luogo,
potersi rinvenire un procedimento legislativo speciale
per il parlamento in seduta comune e, in secondo
luogo, dovrebbe essere ammessa la possibilità che
il parlamento intervenga modificando la legge regionale
al fine di adeguarla alle esigenze imposte dall’interesse
nazionale, secondo le indicazioni fornite dal governo
in sede di rinvio al consiglio regionale.[18]
Invece, da un lato non pare percorribile l’ipotesi
di una applicazione analogica o estensiva di norme
costituzionali sulla produzione legislativa, valendo
ad escludere la competenza legislativa del Parlamento
in seduta comune, dall’altro, l’articolo 127 Cost.
ammette chiaramente la sola ipotesi tassativa dell’annullamento.
Ulteriore spunto di riflessione, appunto, è costituito
dal tipo di conseguenze che determina la deliberazione
di annullamento assunta dal parlamento.
L’istituto giuridico è inedito. In Costituzione,
tuttavia, sono presenti diversi istituti caducatori
di leggi o atti aventi forza di legge che consentono
di ricostruire gli effetti del decreto di annullamento
che il Presidente della Repubblica adotta a seguito
della deliberazione bicamerale. Il parallelismo,
cui si accennava sopra, deporrebbe a favore di un
atto presidenziale in grado di determinare effetti
simili alla dichiarazione di incostituzionalità
di una legge.
Al contrario, ove si ritiene che il riconoscimento
ad opera del parlamento di un interesse nazionale
poziore, tale da giustificare la caducazione di
una legge regionale, non ammettesse il prodursi
di effetti nemmeno in via temporanea e per un ristretto
lasso di tempo delle disposizioni legislative censurate,
allora gli effetti da attribuirsi al decreto di
annullamento del capo dello stato dovrebbero assumere
la pregnanza tipica della decisione demolitoria
e ripristinatoria, alla stregua del giudicato di
accoglimento nella giurisdizione amministrativa
con riferimento ai provvedimenti della pubblica
amministrazione.
A ben vedere, la richiesta di annullamento di una
decisione della pubblica amministrazione è riconosciuta
meritevole di tutela nella misura in cui l’interesse
fatto valere dal soggetto privato coincide con un
interesse generale e, quindi, superiore. Allo stesso
modo, nella prospettiva imposta dalla revisione
della costituzione, la prevalenza dell’interesse
nazionale potrebbe dispiegarsi con forza tale da
richiedere la rimozione retroattiva di tutti gli
effetti prodotti dalla legge regionale. Tuttavia,
tale ipotesi sembra assumere valenza solo scolastica,
proprio in considerazione della brevità dell’arco
temporale della procedura di annullamento, la quale
si protrae al massimo per sessanta giorni se gli
organi intervenienti adoperano rispettivamente tutti
i termini a loro disposizione per assumere la decisione.
Prendendo le mosse dalla constatazione della durata
complessiva del procedimento di annullamento statale
delle leggi regionali, che è inferiore al termine
per l’impugnativa avanti alla corte costituzionale
delle leggi regionali stesse, pare opportuno svolgere
brevissime considerazioni sulla scelta del legislatore
costituzionale di non sottoporre a modifica il giudizio
di legittimità in via principale.
In particolare, assume rilievo la verifica della
possibile sovrapposizione tra l’ambito del controllo
esercitabile dal parlamento e quello che, sempre
a fronte dell’impulso governativo, svolge la Corte
costituzionale. La giurisprudenza della Corte, nel
corso degli ultimi anni ed in misura ancor più significativa
dopo il 2001, ha elaborato un vero e proprio apparato
di criteri giuridici per risolvere la delicata questione
del controllo del riparto della potestà legislativa
tra il livello statale e quello regionale.
Come sopra illustrato, la Corte era stata investita
dal governo e, in via mediata, dal parlamento del
difficile compito di risolvere i ripetuti conflitti
tra stato e autonomie regionali. L’esercizio di
questa funzione di mediazione ha prodotto un corollario
di regole che discendono non soltanto dall’art 117
(sia nella versione precedente alla prima riforma
del titolo V che in quella attualmente in vigore)
ma anche e soprattutto dal concetto giuridico indeterminato
dell’interesse nazionale.
Il giudice delle leggi, in altri termini, si era
fatto carico di creare un sistema di strumenti interpretativi
utili a collocare, di volta in volta, sul caso concreto,
la soglia tra la competenza statale e quella regionale,
valutando anche la questione degli sconfinamenti
legislativi attraverso il parametro squisitamente
politico degli interessi di rango nazionale. Le
disposizioni costituzionali pongono (per loro natura)
un limite fortemente elastico alla potestà legislativa
regionale ovvero, nella ribaltata prospettiva della
riforma del 2001, a quella statale. Quindi, attraverso
il prisma della giurisprudenza della Corte, può
cogliersi la declinazione del principio dell’interesse
nazionale, riconosciuto quale fondamento della capacità
delle materie di competenza esclusiva statale di
attrarre al livello superiore materie che dovrebbero
ricadere formalmente nell’ambito della competenza
generale delle regioni. Allo stesso modo, la Corte
ha riconosciuto implicitamente che l’interesse nazionale
deve essere letto e, quindi, meglio definito in
relazione ad altri parametri costituzionali, quali
la tutela dell’unità giuridica dell’ordinamento,
dell’uniformità della politica economica, della
leale collaborazione tra organi statali e livelli
regionali, ciò che maggiormente determina le decisioni
dei casi concreti, la necessità di garantire livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali.[19]
La riforma del 2001, secondo autorevole dottrina,
aveva adottato una soluzione di composizione dei
conflitti tra Stato e regioni sull’esercizio della
potestà legislativa di orientamento “ultrafederalista”,
demandata solo alla Corte costituzionale.[20]
L’odierna riforma introduce nuovamente una forma
di controllo parlamentare basata sulla verifica
del preteso contrasto tra legge regionale e interesse
nazionale. Tale controllo appare come puramente
politico e capace, almeno astrattamente, di incidere
il merito delle scelte delle regioni, vale a dire
i modi di esercizio della discrezionalità legislativa.[21]
L’affermazione è gravida di conseguenze. Simile
giudizio politico dovrebbe o, per meglio dire, potrebbe
attestarsi su due livelli, atteso che le soluzioni
interpretative prospettabili incontreranno la verifica
della prassi che andrà istaurandosi nel caso di
conferma popolare della riforma.
Un primo genere di controllo, che può definirsi
“esterno”, comporterebbe la verifica della corrispondenza
della legge regionale all’insieme delle norme generali
che lo stato adotta nell’ambito della propria competenza
esclusiva la quale, in una certa misura, comprende
materie in grado di informare la disciplina di un
novero assai amplio di fattispecie ricadenti nella
potestà residuale delle regioni.
Un secondo genere di controllo, che può definirsi
“interno”, involgerebbe i contenuti puntuali dell’articolato
legislativo regionale e potrebbe spingersi a sindacare
singole disposizioni anche di dettaglio, sottoponendole
a censura nel caso rechino pregiudizio ad interessi
di rango superiore, essenzialmente al fine di ricondurre
ad unità l’ordinamento giuridico. Un tipo di controllo
come quello descritto potrebbe trovare la propria
legittimazione in relazione alla disposizione di
cui all’articolo 120 della Costituzione, che ammette
una piena surrogazione dello Stato anche nella potestà
legislativa delle regioni.
In definitiva, sembra potersi affermare che l’interesse
nazionale assolve alla funzione di generare un apparato
di controlimiti alla cosiddetta devoluzione di competenze
in favore delle regioni.[22] Tuttavia, la previsione
di un correttivo per bilanciare l’attribuzione alle
regioni di una competenza legislativa esclusiva,
oltre a quella residuale, rischia di produrre una
sorta di corto circuito istituzionale.
E’ vero che la dottrina, negli anni, aveva criticato
la scelta politica di disfarsi, in via di fatto,
del controllo sulla legislazione regionale assegnandolo
esclusivamente alla Corte costituzionale, sulla
considerazione che la sua funzione di organo di
chiusura dell’ordinamento giuridico mal si sarebbe
prestata ad un ruolo di arbitro dei conflitti sulla
opportunità costituzionale delle leggi regionali
ovvero statali, nel caso di impugnazione delle regioni.[23]
Assai più preoccupante, però, appare la possibilità
che il governo abusi dello strumento di controllo
sotteso all’interesse nazionale e che la costituzione
revisionata gli attribuisce. In particolar modo,
avuto riguardo a due circostanze: la prima è che
la scelta politica di annullare la legge regionale
è una scelta di puro merito, sottratta al giudizio
della corte costituzionale, la seconda è che il
controllo finisca per concentrarsi sulle regioni
che esprimono una maggioranza differente da quella
della camera e, quindi, del governo.
Una simile prospettiva, certamente da scongiurare,
apre tuttavia alcuni interessanti scenari interpretativi.
Abbandonando ogni pretesa di giungere ad una conclusione
esauriente, occorre limitarsi ad accennare, in primo
luogo, al problema dell’ulteriore controllo sulla
decisione parlamentare di annullamento della legge
regionale, in secondo luogo, alla questione del
rapporto tra invio della legge regionale al parlamento
in seduta comune e contestuale impugnativa della
medesima legge avanti alla Corte costituzionale
per motivi di legittimità.
Con riferimento al primo aspetto, pare opportuno
segnalare la possibilità che il Presidente della
Repubblica, al quale spetta l’adozione del decreto
di annullamento della legge regionale a seguito
della deliberazione parlamentare, sottoponga la
decisione in parola al medesimo controllo al quale
soggiacciono le leggi ordinarie. Il Presidente,
ad una prima osservazione, dovrebbe rimanere estraneo
ad una vicenda, quale quella della censura statale
mossa alla potestà legislativa regionale per scongiurare
una lesione degli interessi nazionali, fortemente
impregnata di valutazioni che si dispiegano sul
piano politico e, mutuando la terminologia della
riforma, dei c.d. programmi di governo. Tuttavia,
potrebbe assumere rilievo decisivo, consentendo
di giungere ad una diversa soluzione, la funzione
di garante dell’unità nazionale che è propria del
Capo dello Stato.
Per quanto concerne il secondo aspetto, sembra utile
sottolineare l’incertezza della premessa secondo
cui l’annullamento della legge regionale in contrasto
con l’interesse nazionale debba essere imperniata
su valutazione di puro merito. In vero, non può
escludersi a priori che, nell’eventuale attuazione
della norma costituzionale, il governo non adoperi
il rinvio al parlamento per questioni anche di stretta
legittimità. La commistione tra controllo politico
e giudizio di legittimità costituzionale, in tal
caso, assumerebbe contorni difficilmente intravedibili
al momento attuale. Se è verosimile ritenere che
l’annullamento da parte del parlamento di una legge
regionale, intervenuto successivamente alla proposizione
del ricorso avanti alla Corte ma prima del giudizio
della stessa, determinerebbe una cessazione della
materia del contendere, non è certo in quale misura
la Corte costituzionale potrebbe sindacare le valutazioni
sulle leggi regionali operate dal governo e, in
seconda battuta, dal parlamento. Il contrappeso
costituzionale che potrebbe garantire effettività
alla devoluzione regionale, comprimendo la facoltà
del governo di rinviare al consiglio regionale i
provvedimenti legislativi sospetti di essere lesivi
di interessi superiori per motivi diversi da quelli
di merito, parrebbe essere il giudizio sul conflitto
di attribuzioni tra poteri dello stato, che assurgerebbe
a strumento a disposizione delle regioni per lamentare
l’abuso statale del potere di censura sotteso al
criterio dell’interesse nazionale.
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[1] Il riferimento corre all’opera di A. Barbera,
Regioni e interesse nazionale, Milano, 1973.
Si veda, tra gli altri, C. Cocorullo, L’interesse
nazionale quale limite alla potestà legislativa
delle regioni discrezionalmente valutato dallo Stato,
in Diritto e giur., 1992, 911;
[2] La letteratura in materia è vasta. Ci si limita
a rimandare a F. Benvenuti, Il controllo mediante
richiesta di riesame, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1954, 376. Cfr. anche E. Gianfrancesco,
Il controllo governativo sulle leggi regionali.
Profili procedimentali, Milano, 1994; E. Rossi,
La legge controllata. Contributo allo studio
del procedimento di controllo preventivo delle leggi
regionali, Trento, 1993; G. Pini, Dall’eterocontrollo
all’autocontrollo. Appunti e spunti ricostruttivi
per uno studio del sindacato governativo sulle leggi
regionali, in Studi in onore di Tito Carnicini,
III, Milano, 1985, 301.[3] Si veda, per un esame
della novella dell’art. 127, E. Gianfrancesco, Il
controllo sulle leggi regionali nel nuovo articolo
127, in T. Groppi – M. Olivetti (a cura di),
La repubblica delle autonomie, Torino, 2003,
153.[4] Cfr., P. CAVALERI, La nuova autonomia
delle regioni e C. PINELLI, I limiti generali
alla potestà legislativa statale e regionale e i
rapporti con l’ordinamento internazionale e con
l’ordinamento comunitario, in AA.VV. Le modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione,
in Foro it., 2001, 200 ss.[5] Per un approfondimento
sul concetto di materie trasversali, si veda L.
Paladin, Diritto regionale, Padova, 2000,
83. Cfr., ex multis, R. Bin, L’interesse
nazionale dopo la riforma : continuità dei problemi,
discontinuità della giurisprudenza costituzionale,
in Regioni, 2001, 1213; id., La funzione
amministrativa nel nuovo titolo V della Costituzione,
in Regioni, 2002, 365; A. Ruggeri, Il
parallelismo “redivivo” e la sussidiarietà legislativa
(ma non regolamentare…) in una storica (e, però,
solo in parte soddisfacente) pronunzia, in http://www.giurcost.org;
G. Caia, Il problema del limite dell’interesse
nazionale nel nuovo ordinamento, in AA.VV.,
Annuario 2002, Associazione italiana dei
professori di diritto amministrativo, Milano, 2003,
501; F. Cintioli, Unità giuridica ed economica
o interesse nazionale?, in Quad. cost.,
2002, 89; G. Corso, La “legge obiettivo” nel
quadro delle modifiche al Titolo V della costituzione.
Rapporti tra Stato e regione in materia di infrastrutture
e di trasporti alla luce della l. cost. 3/01,
in Nuova rass., 2002, 1707; L. Cuocolo, Gli
interessi nazionali tra declino della funzione di
indirizzo e coordinamento e potere sostitutivo del
governo, in Quad. reg., 2002, 423; A.
Marrone, La Corte costituzionale riscrive il
Titolo V?, in http://www.giurcost.it.
Tra le decisioni più significative in tema di attuazione
del Titolo V della Costituzione, v. Corte cost.,
26 giugno 2002, n. 282, in Foro amm. – C.d.S.,
2002, 2787, con nota di C.E. Gallo, La potestà
legislativa regionale concorrente, i diritti fondamentali
e i limiti alla discrezionalità del legislatore
davanti alla Corte costituzionale; Corte
cost, 27 marzo 2003, n. 88, in Foro amm. – C.d.S.,
2003, 1233, con nota di A. Corsini, Cautela della
Corte sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie;
Corte cost., 1 ottobre 2003, n. 303, in Foro
it., 2004, 1004, con nota di F. Fracchia, Dei
problemi non (completamente) risolti dalla Corte
costituzionale: funzioni amministrative statali
nelle materie di competenza regionale residuale,
norme statali cedevoli e metodo dell’intesa;
R. Ferrara, Unità dell’ordinamento giuridico
e principio di sussidiarietà: il punto di vista
della Corte costituzionale. [6] Il disegno di
legge n. S. 2030 recante “modifiche al Titolo V
della Parte II della Costituzione”, in discussione
al Senato, introduceva, con portata generale riferita
alla competenza residuale, il limite dell’interesse
nazionale nei confronti della produzione legislativa
regionale. Le immediate critiche, sollevate dai
primi commentatori del progetto di revisione, avevano
spinto il legislatore a correggere la disciplina
dell’interesse nazionale, così da dotare di effettività
tale clausola limitativa. Si veda, a tal proposito,
N. Zanon, Prime note sulle “norme generali” statali,
sul rispetto dell’interesse nazionale e sulla legislazione
di “rilievo (o “di ambito”, o “di interesse”) regionale”
nel progetto di riforma dell’art. 117 cost.,
in http://www.federalismi.it, il quale afferma
che la formulazione della novella costituzionale
appare molto generica e in grado di produrre instabilità
nel sistema dei rapporti tra Stato e autonomie regionali.
Cfr, ancora, R. Tosi, Riforma della riforma,
potestà ripartita, interesse nazionale, in Le
regioni, 2003, 552, la quale afferma che il
progetto di riforma, nella versione approvata nel
marzo 2003, introduce “il limite degli interessi
nazionali con la valenza di limite generale e, anche,
spesso utilizza il criterio dell’interesse nella
definizione del riparto”, sottolineando la superfluità
di un criterio troppo generico e, in ogni caso,
già assunto e conservato quale parametro di legittimità
costituzionale dalla Corte. [7] Il disegno di legge
n. S. 2507 in discussione al Senato, recante “modifica
degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82,
88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135
nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis
della Costituzione, in tema di composizione e funzioni
del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione
del Titolo V della Parte II della Costituzione,
e composizione della Corte costituzionale”, successivamente
assorbito nel disegno di legge n. S. 2544 (testo
approvato in prima lettura al Senato il 25 marzo
2004), si distingueva dai numerosi altri progetti
di riforma per l’ampia portata dell’articolato e
prevedeva, segnatamente all’art. 19, che “il governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione,
sentita una Commissione di senatori istituita dal
Senato della Repubblica secondo le norme del regolamento”.[8]
Si tratta del disegno di legge costituzionale S.
2544, trasmesso alla Camera dei Deputati il 30 marzo
2004 e iscritto con il n. C. 4862, dalla cui relazione
introduttiva può leggersi che “la disposizione rimette
alle sedi più naturali – ossia quelle politico-istituzionali
del Senato federale e quella di garante dell’ordinamento
nel suo complesso del Presidente della Repubblica
in ultima istanza – la trattazione dei provvedimenti
regionali sotto l’esclusivo parametro dell’interesse
nazionale; nozione, questa, che per la sua vaghezza
e sostanziale indeterminatezza rappresenta un concetto
elastico e relativo, più facilmente riconducibile
alla sfera del metagiuridico e dunque dell’opportunità.
L’interesse nazionale della Repubblica configura
un limite «di merito» e non di legittimità, ricalcante
la formula dell’originario articolo 127 della Costituzione,
che affidava alle Camere la valutazione del prospettato
contrasto con gli interessi nazionali o di altre
Regioni”.[9] Nella formulazione originaria, l’art.
127 disegnava una sequenza procedimentale caratterizzata
da un controllo preventivo centrale che trovava
attuazione attraverso la comunicazione della legge
regionale al Commissario del governo, il quale era
tenuto ad apporre il visto entro il termine di trenta
giorni. Nel caso, invece, di opposizione del governo,
appuntata sull’assunta eccedenza delle competenze
regionali ovvero sul presunto contrasto con l’interesse
nazionale, la legge era rinviata al consiglio regionale
nel termine fissato per l’apposizione del visto.
L’eventuale seconda approvazione del medesimo articolato
legislativo da parte del consiglio regionale a maggioranza
assoluta, consentiva al governo di promuovere la
questione di legittimità avanti alla Corte oppure,
ed in questo passaggio risiedono le similitudini
con la norma odiernamente riformata, quella di merito
avanti alle Camere.[10] Si veda, per tutti, A. Barbera,
Chi è il custode dell’interesse nazionale?,
in Quad. cost., 2001, 345, il quale afferma
che “il Parlamento, in quanto rappresenta la nazione
(art. 67), avrebbe dovuto assicurare, in forme diverse
ed utilizzando strumenti più flessibili – l’approvazione
degli Statuti e l’eventuale controllo di merito
sulle leggi regionali -, gli stessi valori che la
Corte costituzionale era chiamata a garantire. (…)
Sappiamo tutti come si è evoluto tale sistema: il
Parlamento ha lasciato alla Corte costituzionale
la difesa dell’interesse nazionale, che da controllo
di merito, successivo ed eventuale, è divenuto un
presupposto di legittimità”.[11] Cfr. R. Bin, L’interesse
nazionale: continuità dei problemi, discontinuità
della giurisprudenza costituzionale, in http://mulino.it;
R. tosi, A proposito dell’interesse nazionale,
in http://mulino.it; A. BARBERA, Scompare
l’interesse nazionale?, in http://mulino.it;
E. Carloni, Le tre trasfigurazioni delle competenze
concorrenti delle regioni, tra esigenze di uniformità
e interesse nazionale. Brevi note a margine delle
sentenze n. 303, 307 e 308 del 2003 della Corte
costituzionale, in http://www.astridonline.it.
La Corte costituzionale ha bilanciato l’affermazione
della incapacità statale di incidere la legislazione
regionale per la mancanza di un limite coincidente
con l’interesse nazionale, prevedendo che il livello
superiore possa appropriarsi di talune aree della
competenza regionale per esercitare con funzione
unificante la potestà legislativa, in qualche misura
determinando in concreto gli obiettivi strategici
da perseguirsi unitariamente e permeando la legislazione
locale con un impianto normativo elaborato in sede
statale per il perseguimento ottimale di obiettivi
di importanza preminente e generale. Si veda, a
titolo esemplificativo, la sentenza 13 gennaio 2004,
n. 6, in Giur. cost., 2004, 105, con nota
di F. bilancia – F. De Leonardis – E. Pesaresi,
La riforma del Titolo V della Costituzione e
la “perdurante assenza di una trasformazione delle
istituzioni parlamentari”.[12] Cfr. S. BARTOLE,
Le Regioni, Bologna, 1997, 216; A. Anzon,
Il “federalismo” nel progetto di riforma approvato
dal Senato in prima lettura, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it;
M. Luciani, Le nuove competenze legislative delle
Regioni a statuto ordinario. Prime osservazioni
sui principali nodi problematici della l. cost.
n. 3 del 2001, in http://associazionedeicostituzionalisti.it.[13]
Pare opportuno segnalare che, nella disegno di legge
n. S. 2544, approvato in prima lettura dal Senato,
i termini previsti era dilatati a trenta giorni
e solo in seguito dimidiati.[14] Il comma 8 dell’art.
53 della legge costituzionale di riforma, recando
norme transitorie, anticipa la necessità di sottoporre
a revisione i regolamenti parlamentari, disponendo
che quelli attuali si applicano, ove compatibili
con la legge costituzionale approvata, “fino all’entrata
in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla
medesima legge”.[15]A titolo di esempio, la convocazione
in un termine di pochi giorni di entrambe le camere
si è verificato per la discussione sull’impiego
delle forze armate a seguito del precipitare della
prima crisi del golfo persico.[16] Il riformato
art. 127 cost. delinea un meccanismo di controllo
sostanzialmente differente da quello previsto nella
versione del 1948 che, seppur rimasto inattuato,
si basava su un vaglio preventivo e generalizzato,
necessario presupposto per la pubblicazione della
legge regionale. La disposizione oggetto dell’odierno
esame, invece, prevede un intervento solo eventuale
dell’organo statale e, ciò che più rileva, successivo
alla pubblicazione della legge regionale, non deponendo
a favore di opposta soluzione, da un lato, la circostanza
della coincidenza dei termini per il rinvio governativo
con il periodo di vacatio che precede l’entrata
in vigore della normativa legislativa, dall’altro,
la brevità dei termini che scandiscono lo svolgersi
dell’intera procedura di controllo. In vero, l’interesse
nazionale sembrerebbe costituire una forma di limitazione
in negativo della legislazione regionale, una sorta
di monito rivolto alle regioni, affinché non siano
incentivate pulsioni tendenti ad una eccessiva differenziazione,
e di argine posto a presidio dell’unità dell’ordinamento.
Secondo A. Barbera, Regioni e interesse nazionale,
cit., 120, il limite dell’interesse nazionale “individua
l’interesse delle forze politiche prevalenti al
mantenimento dell’assetto costituzionale da esse
determinato” e indica “l’insieme dei fini ed interessi
fondamentali che dette forze politiche intendono
perseguire nella dinamica politica”. Ciò premesso,
l’art. 127 certamente attribuisce al governo un
potere di controllo, tuttavia, comporta, quantomeno
con riguardo al coinvolgimento del parlamento in
seduta comune nell’ipotesi di non accoglimento dei
rilievi indirizzati al consiglio regionale, che
la facoltà di rinvio connessa a tale potere sia
esercitata solo ove una legge regionale appaia manifestamente
inopportuna, nella misura in cui è capace di recare
un pregiudizio immediatamente apprezzabile ad una
esigenza unitaria, oppure eccedente palesemente
le competenze regionali. In questo senso, si potrebbe
avvertire la necessità di un intervento del parlamento,
in funzione di specificazione di un catalogo di
obiettivi da perseguirsi strategicamente attraverso
un coordinamento unitario elaborato in sede nazionale
e di declinazione del concetto di interesse nazionale,
in modo tale da indirizzare il governo nell’esercizio
del potere di controllo. Simile ipotesi tenderebbe
a realizzare un controllo la cui qualità è posta
in stretta relazione agli interessi enucleati nei
programmi di governo e sviluppati nell’alveo del
raccordo fiduciario tra maggioranza della camera
e governo. Cfr. A. Barbera, Regioni e interesse
nazionale, cit., 121.[17] In questo senso, A.
D’atena, La nuova riforma del titolo V, la Costituzione
a rigidità debole ed il bipolarismo di coalizione,
in http://www.associazionedeicostituzionalisti.ti,
il cui giudizio sulla norma costituzionale che disciplina
l’interesse nazionale è particolarmente netto: “tale
strumento non costituisce un’assoluta novità, ma
la riesumazione del venerando sindacato parlamentare
di merito sulle leggi regionali contemplato dal
vecchio art. 127 Cost. Un istituto privo di riscontri
nel costituzionalismo federale e regionale, il quale,
per giunta – nell’esperienza maturata in Italia
–, è stato condannato alla totale inefficacia: non
avendo mai – sottolineo: mai – funzionato.
Immaginare che, nel nuovo contesto costituzionale,
possa conseguire quell’efficienza che gli ha fatto
sinora difetto risulta, quindi, quanto meno, inverosimile”.[18]
E’ esclusa la possibilità che il limite dell’interesse
nazionale assuma una valenza positiva e non solamente
negativa, consentendo allo Stato di disciplinare
direttamente la materia di competenza regionale
e provvedendo direttamente ad introdurre norme nuove,
atte a realizzare gli imprescindibili obiettivi
di coordinamento unitario indicati alla regione,
la cui legge è stata ritenuta in contrasto con l’interesse
nazionale, ovvero rimuovere quelle disposizioni
lamentate in occasione del rinvio al consiglio regionale.
A tal proposito, v. A. Anzon, Il “federalismo”
nel progetto di riforma approvato dal Senato in
prima lettura, cit.[19] Cfr. S. Bartole, Un
test giudiziale per l’accertamento dell’interesse
nazionale?, in Le regioni, 1984, 554,
il quale afferma che la giurisprudenza della Corte
costituzionale, nell’elaborare il paradigma interpretativo
dell’interesse nazionale, opera un bilanciamento
degli opposti valori dell’unità del sistema e del
principio di autonomia locale; U. Pototschnig, Dopo
vent’anni di regioni, in Le regioni,
1990, 1; A. Bianco, Assonanze discorsive
tra giudizio costituzionale di legittimità in tema
di tutela dell’interesse nazionale e concezione
dell’intesa Stato-autonomie speciali come accordo
su basi non paritarie (nota a Corte cost., 27
dicembre 1991, n. 482), in Le regioni, 1992,
1437; M. Luciani, Un regionalismo senza modello,
in Le regioni, 1994, 1333; A. Anzon,
“Leale collaborazione” tra Stato e regioni, modalità
applicative e controllo di costituzionalità,
in Giur. cost., 1998, 3531; G.P. Dolso, Emergenza,
diritto alla salute e interesse nazionale (nota
a Corte cost., 22 luglio 1999, n. 341), in Le
regioni, 1999, 1158. Critica la funzione assolta
dalla Corte, S. Staianao, Interesse nazionale:
non risolte le insufficienze degli “standard” giudiziali
della Corte, in Le regioni, 1993, 1122.
Successivamente alla riforma del Titolo V della
parte seconda della Costituzione, cfr.
[20] A. Barbera, Chi è il custode dell’interesse
nazionale?, cit., 346.
[21] Per tutti, T. Martines – A. Ruggeri, Lineamenti
di diritto regionale, Milano, 1992, 203 ss.;
F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, Genova,
1992, 124 ss.
[22] Si rimanda, sul punto, ad A. D’atena, La
nuova riforma del titolo V, la Costituzione a rigidità
debole ed il bipolarismo di coalizione, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.ti,
secondo cui la previsione della clausola dell’interesse
nazionale è stata introdotta con l’intento di contenere
la portata devolutiva della riforma e rappresenta
una sorta di “antidoto” all’opzione federalista.
[23] Richiamando gli approfonditi studi del 1973,
A. Barbera, Chi è il custode dell’intresse nazionale?,
cit., 346.
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