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| n. 2-2006 - © copyright |
BARBARA PEZZINI
(Ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico Università di Bergamo)
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| La trasfigurazione del
ruolo del presidente della repubblica nella riforma costituzionale
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SOMMARIO: 1. Struttura, attribuzioni
e ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema
originario della costituzione repubblicana e nella
riforma costituzionale – 2. Gli interventi
(limitati) sulla struttura – 3. La modificazione
delle attribuzioni: a) poteri espressamente sottratti;
b) poteri trasformati per effetto di automatismi
o vincoli introdotti da altre norme; c) nuove attribuzioni
conferite – 4. La trasfigurazione del ruolo
del Presidente della Repubblica: a) ruolo del Presidente
della Repubblica e forma di governo,; b) l’indebolimento
della funzione di garanzia.
1. Struttura, attribuzioni e ruolo del Presidente
della Repubblica nel sistema originario della costituzione
repubblicana e nella riforma costituzionale.
La struttura e le attribuzioni del Presidente
della Repubblica rappresentano un perno essenziale
della Costituzione repubblicana, il cui significato
profondo va colto, innanzitutto, in stretta relazione
con l’elemento di forte discontinuità introdotto,
nella fase costituente che va dal d. lgs. 151 del
1944 all’entrata in vigore della Carta repubblicana,
dal risultato del referendum istituzionale del 2
giugno 1946, che espresse la scelta del popolo italiano
per la forma di stato repubblicana; in secondo luogo,
nella opzione a favore della forma di governo parlamentare.
Il primo elemento comporta il riconoscimento di
un titolo di sovranità unitario ed esclusivo, la
sovranità popolare, che fonda una legittimazione
popolare altrettanto unica; mentre il secondo riserva
l’elaborazione dell’indirizzo politico alla dialettica
tra governo e parlamento, contenuta dagli elementi
della razionalizzazione del rapporto fiduciario.
Gli elementi caratterizzanti la configurazione dell’organo
definito all’art.87 cost. “capo dello Stato” - dalle
modalità di elezione, al regime di parziale responsabilità
per le funzioni, alla controfirma - e le stesse
attribuzioni complessivamente assegnate all’organo
dalla costituzione vanno, infatti, ricostruiti e
interpretati alla luce del superamento della monarchia
e di ogni autonoma sovranità e legittimazione del
capo dello Stato, nonché alla luce dell’estraneità
dello stesso rispetto al circuito dell’indirizzo
politico (ciò, in particolare, per l’interpretazione
di tutte quelle disposizioni che marcano, dal punto
di vista formale, un’apparente continuità rispetto
alla posizione del capo dello Stato monarchico,
che lo Statuto albertino collocava al vertice del
potere esecutivo: dalla controfirma, alla promulgazione,
dall’emanazione degli atti normativi del governo,
al comando supremo delle forze armate) [1].
Il ruolo e la funzione del Presidente della Repubblica,
corrispondono dunque, nella costituzione vigente,
ad una posizione di controllo piuttosto che
attiva: l’insieme delle attribuzioni presidenziali,
che variamente incrociano le funzioni costituzionali
e la definizione strutturale dei poteri dello stato,
consente in varie e differenti forme al Presidente
di garantire, in via preventiva e liminare [2],
il rispetto della costituzione e l’unità nazionale
(coerentemente all’area della sua responsabilità
funzionale, definita dai reati di “attentato
alla costituzione” e di “alto tradimento”
[3]).
Nei confronti della forma di governo parlamentare,
in particolare, il Presidente della Repubblica svolge
il proprio ruolo di garante dell’equilibrio dei
rapporti tra parlamento e governo: ciò sia perché
è chiamato ad interpretare le dinamiche politiche
di ogni rinnovo elettorale e di ogni crisi di governo
ai fini della nomina di un (Presidente del consiglio
che sia in grado di formare un) governo che ottenga
la fiducia in parlamento; sia per l’esercizio del
potere di scioglimento delle Camere che non siano
in grado di funzionare adeguatamente; sia, più indirettamente,
attraverso i poteri di controllo che è in grado
di spiegare sulle manifestazioni principali delle
funzioni legislativa ed esecutiva.
Ferma restando la linea di assoluta cesura rispetto
alla monarchia, imposta dagli articoli 1 e 139 cost.,
è chiaro che il sostanziale intervento operato dalla
riforma costituzionale [4] sulla forma di governo
(sul punto si veda il contributo di S. TROILO),
che non può più dirsi, nell’assetto risultante
dalla riforma, di tipo parlamentare, incide
profondamente sulla funzione e sul ruolo del Presidente
della Repubblica, anche se l’organo non è stato
oggetto di una trasformazione direttamente mirata,
quanto piuttosto interessato da modificazioni di
riflesso, ricadute delle trasformazioni direttamente
impresse ad altri organi [5].
Per analizzare quanto il modello del capo dello
Stato della riforma si discosti da quello originario,
è opportuno ricostruire, innanzitutto, quali siano
gli interventi disposti dalla legge di revisione.
2. Gli interventi (limitati) sulla struttura.
Gli interventi disposti dalla riforma sugli elementi
strutturali del Presidente della Repubblica riguardano:
a) l’allargamento dell’elettorato passivo per l’abbassamento
del limite di età previsto da 50 a 40 anni;
b) la sostituzione, ai fini dell’elettorato attivo,
del Parlamento in seduta comune con l’Assemblea
della Repubblica, costituita dalle due Camere
integrate dai presidenti regionali e dai delegati
eletti dai consigli regionali [6]; organo che, nella
medesima composizione allargata, diviene competente
a ricevere anche il giuramento prestato dal Presidente
all’atto dell’assunzione delle funzioni [7] ;
c) le maggioranze previste per l’elezione vengono
blandamente irrigidite, con un passaggio
intermedio, per l’eventuale quarto e quinto scrutinio,
alla maggioranza dei tre quinti, prima di
arrivare alla maggioranza assoluta (che oggi
sostituisce la maggioranza dei due terzi dopo il
terzo scrutinio a vuoto) [8];
d) il termine per la convocazione dell’Assemblea
della Repubblica è aumentato a sessanta giorni prima
della scadenza del settennato.
Nel complicato regime transitorio disegnato dalla
riforma, le disposizioni sull’Assemblea della Repubblica
sono rinviate alla legislatura successiva a quella
in corso alla data dell’entrata in vigore della
legge costituzionale (art. 53, comma 2), presupponendo
l’avvenuta trasformazione delle due camere; quella
relativa all’età è immediatamente applicabile (art.
53, comma 1) [9]; per le prime elezioni successive
all’entrata in vigore della riforma, è anche prevista
una deroga al termine di convocazione dell’elezione
nel caso di coincidenza della scadenza del settennato
con lo scioglimento della camera, che viene portato
da quindici a quarantacinque giorni dalla riunione
della nuova camera (art. 53, comma 6): sfugge la
ratio della deroga, rendendo ancora più incomprensibile
e meno giustificabile il sistema transitorio.
3. La modificazione delle attribuzioni
Più consistente e significativa la modificazione
delle attribuzioni, sia pure operata dalla legge
di riforma con modalità differenti.
a) poteri espressamente sottratti
Il nuovo articolo 87 cost., nel quale restano
elencate, senza grandi ritocchi [10], la maggior
parte delle attribuzioni presidenziali, sottrae
al Presidente l’autorizzazione preliminare alla
presentazione dei disegni di legge del governo;
compito che oggi gli consente, almeno in termini
di potenzialità, un vaglio sull’iniziativa che non
è meramente anticipatorio dell’attività di controllo
che spiega comunque all’atto della promulgazione
delle leggi (funzione che resta intatta, insieme
all’emanazione degli atti con forza di legge) e
che non sarebbe interamente sostituibile dal c.d.
veto sospensivo: l’inserimento nella fase
dell’iniziativa consente, infatti, un intervento
di monito presidenziale che, svolgendosi in una
fase ancora assolutamente preliminare ed in forme
riservate, può essere insieme più efficace e meno
traumatico del rinvio della legge dopo la sua approvazione
in parlamento.
In termini di perdita, vanno indicate anche la riduzione
da cinque a tre del numero dei deputati (oggi senatori)
di nomina presidenziale per altissimi meriti (art.
59 cost.) e da cinque a quattro dei giudici costituzionali
(art. 135 cost.; il numero complessivo di 15 rimane
inalterato).
A proposito della nomina dei deputati a vita, la
riforma scioglie opportunamente un’ambiguità della
disposizione vigente, che ha consentito interpretazioni
e prassi diverse, riferendo il limite di cinque,
alternativamente, all’organo (non consentendo che
in parlamento siedano, contemporaneamente, più di
cinque senatori a vita di nomina presidenziale)
o ai titolari (ciascuno dei quali può comunque procedere
a cinque nomine)[11].
Nei confronti della nomina presidenziale dei giudici
costituzionali, invece, è da registrare che si riducono
la portata ed il peso del ruolo equilibratore e
garantistico assegnato a questa attività, tra l’altro
riservata all’iniziativa presidenziale e di sua
esclusiva spettanza.
Il Presidente della Repubblica perde, infine, qualsiasi
ruolo nella nomina (e nella revoca) dei ministri.
La costituzione vigente assegna al capo dello Stato
il potere di nomina dei ministri, vincolato alla
proposta del Presidente del consiglio, mentre sia
la prassi che la dottrina prevalente hanno sino
ad oggi escluso qualsiasi potere di revoca; la riforma
formalizza espressamente le attribuzioni
di nomina e revoca, affidandole però in via esclusiva
al Primo ministro. Da segnalare, per un verso, che
prende spazio in dottrina la tesi dell’inerenza
del potere di revoca al potere di nomina (subordinato,
quindi, nelle condizioni attuali, alla medesima
necessità di proposta) [12]; per altro verso, che
proprio l’espressa attribuzione della revoca rende
ancora più significativa la perdita di potere del
Presidente della Repubblica, cui viene sottratta
ogni influenza riguardo alla posizione dei ministri
(indebolendone, in misura corrispondente, lo status
e l’autonomia costituzionale, che proprio la collocazione
in posizione di “snodo cruciale” del presidente
sarebbe atta a garantire, attraverso il vaglio delle
proposte del premier). Il Presidente resta
però l’organo che riceve il giuramento di tutti
i membri del governo, Primo ministro e ministri
[13].
b) poteri trasformati per effetto di automatismi
o vincoli introdotti da altre norme
Gli ulteriori poteri assegnati in costituzione al
Presidente della Repubblica in relazione alla formazione
del governo restano formalmente attribuiti al capo
dello Stato, ma sostanzialmente trasformati, dal
momento che i margini di discrezionalità delle opzioni
presidenziali vengono sostanzialmente azzerati dai
vincoli e dagli automatismi introdotti nel disegno
della forma di governo [14].
Così, la nomina del Primo Ministro da parte del
Presidente non comporta alcuna discrezionalità ma
viene espressamente vincolata a determinate condizioni:
ai risultati delle elezioni della Camera dei deputati
(art. 92 cost.), all’indicazione del nuovo premier
nella mozione sfiducia costruttiva (art. 94, 5 cost.),
alla sostituzione del premier indicato nella
“mozione di continuità”, che blocca lo scioglimento
altrimenti previsto su richiesta del Primo ministro,
alla sua morte [15] o alla presentazione delle dimissioni
(art. 88, 2 cost.). L’elemento di novità e di vincolo
introdotto dall’art. 92 cost., che riduce l’autonomia
ed il ruolo presidenziali, non scaturisce tanto
dalla espressa indicazione nel terzo comma dei risultati
elettorali come presupposto condizionante la nomina,
quanto dal secondo comma, che impone una legislazione
elettorale che renda esplicita la candidatura alla
carica di Primo ministro (mediante collegamento
con i candidati ovvero con una o più liste) e che
favorisca la formazione di una maggioranza a tale
candidatura collegata.
In modo speculare ai vincoli che subisce nella nomina
del nuovo (capo del) governo, il Presidente perde
ogni autonomia di valutazione in ordine alla gestione
della crisi di governo; pur conservando l’attribuzione
dell’atto di scioglimento anticipato, nei confronti
però della sola Camera dei deputati, gli sono preclusi
ogni valutazione e ogni apprezzamento discrezionali,
che vengono affidati al solo Primo ministro (art.
88 cost., comma 1, lett. a), ovvero sostituiti da
automatismi: in caso di morte (lett. b), di dimissioni
spontanee (lett. c), di dimissioni obbligatorie
conseguenti alla reiezione di un provvedimento sul
quale sia stata posta la questione di fiducia (art.
94, comma 2) ovvero all’approvazione di mozione
di sfiducia non costruttiva (art. 94, comma 3) e
persino alla reiezione di una mozione di sfiducia
“con il voto determinante di deputati non appartenenti
alla maggioranza espressa dalle elezioni” (art.
94, comma 4: in tal caso lo scioglimento può essere
evitato ricorrendo ad una “mozione di continuità”
ex art. 88, 2 cost.).
La perdita dell’autonomia presidenziale in ordine
allo scioglimento, oltre a rappresentare un elemento
decisivo nella trasformazione della forma di governo,
comprime lo statuto costituzionale di autonomia
della Camera dei deputati, che risulta anche per
questo aspetto, oltre che nell’esercizio della funzioni,
subordinata al Primo ministro. Anche di fronte a
disorganizzazioni delle Camere che incidessero
su funzioni diverse da quella politica, come un
conflitto insanabile che determini la paralisi dell’attività
legislativa ovvero l’omissione / incapacità di eleggere
i giudici costituzionali di nomina parlamentare
che determinasse una paralisi nel funzionamento
della Corte costituzionale, ovvero ad anomalie in
ambito strutturale, come il venir meno del numero
legale per dimissioni o decadenze [16], il Presidente
non avrebbe più alcun potere di agire autonomamente
e lo scioglimento resterebbe subordinato alla valutazione
che ne potrebbe fare il Primo ministro sotto
la sua esclusiva responsabilità: qualsiasi controllo
sulla Camera risulterebbe in tal modo attratto inevitabilmente
alla funzione dell’indirizzo politico di maggioranza
ed alle logiche di questo, che possono essere propriamente
rappresentate dal premier, anziché essere
collocato nell’area del controllo costituzionale
[17], cosa per la quale è imprescindibile che il
Capo dello stato si trovi nelle condizioni di spiegare
la propria indipendenza e autonomia di valutazione.
c) nuove attribuzioni conferite
La riforma introduce anche attribuzioni totalmente
nuove per il Presidente della Repubblica.
La più contraddittoria lo colloca in uno snodo assai
delicato del rapporto tra governo e parlamento (art.
70 cost., commi 4 e 5), dal quale, per altri versi,
è stato invece, come si è visto, estromesso.
La riforma consente al governo, con decisione collegiale,
di condizionare la deliberazione delle leggi di
competenza del Senato (che riguardano le materie
di competenza concorrente), qualificando,
con espressa dichiarazione motivata, gli emendamenti
governativi che siano ritenuti “essenziali per
l'attuazione del programma” ovvero essenziali
in relazione all’adempimento degli obblighi internazionali
e comunitari o per la tutela delle finalità unitarie
nelle ipotesi che consentono l’attivazione dei poteri
sostitutivi [18] (si tratta di emendamenti governativi
già approvati dalla Camera e da questa proposti
al Senato ai sensi dell’art. 70, 2 cost. che disciplina
la competenza legislativa del Senato); se gli emendamenti
governativi qualificati come essenziali non vengono
accolti entro trenta giorni dal Senato, l’approvazione
in via definitiva del provvedimento, in deroga alla
regola generale che la riserva al Senato (art. 70,
comma 2), è trasferita alla Camera dei deputati,
dove, nonostante il quorum aggravato della
maggioranza assoluta, gli interessi del governo
sono sostanzialmente garantiti: sia perché
la Camera ha già espresso voto favorevole sugli
emendamenti nel precedente passaggio, sia perché
il governo dispone nei suoi confronti degli strumenti
di influenza del voto bloccato e della questione
di fiducia.
Nel procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell’art.
70, è inserito anche il Presidente della Repubblica,
chiamato ad autorizzare il Primo ministro a porre
la “questione di governo” [19] con gli effetti
descritti, previa verifica dei “presupposti costituzionali”
dell’intervento governativo sul Senato; ma è ben
difficile ricostruire in termini di “presupposti
costituzionali” ciò che dovrebbe costituire oggetto
della verifica presidenziale, soprattutto per quanto
riguarda l’essenzialità ai fini dell’attuazione
del programma di governo, che finirebbe per coinvolgere
contraddittoriamente il Capo dello stato in un ambito
di valutazione squisitamente politico [20].
La riforma affida, inoltre, al Presidente della
Repubblica, oltre che la presidenza del Consiglio
superiore della magistratura, la nomina del vice-presidente
di tale organo (art. 87, comma 9): si tratta di
attribuzione che muta la natura della funzione di
presidenza dell’organo di auto-governo della magistratura
ordinaria, rendendola permanente ed effettiva
(di ordinaria amministrazione), proprio in quanto
e nella misura in cui essa viene esercitata, in
via ordinaria, tramite un vero e proprio fiduciario-delegato
oltre che direttamente (cosa che può avvenire, necessariamente,
solo saltuariamente); e che coinvolge più direttamente
e più da vicino il Presidente nell’esercizio delle
attribuzioni del CSM [21]; mentre oggi, che il vice-presidente
è eletto dal Consiglio fra i membri non togati,
rappresentando nell’ordinaria gestione la collegialità
piuttosto che il vertice dell’organo, il ruolo del
Presidente è piuttosto volto a garantire in via
straordinaria l’indipendenza e l’equi-ordinazione
di tutti i poteri [22].
Ancora, viene costituzionalizzata la nomina del
presidente del CNEL e dei presidenti delle autorità
indipendenti, previa consultazione dei presidenti
delle due Camere (art. 87, 6): più che l’attribuzione
del potere di nomina, nella maggior parte dei casi
già affidata al presidente dalla legislazione vigente
[23], può rappresentare un accrescimento del ruolo
presidenziale la definizione procedimentale che,
prevedendo il solo parere dei vertici delle Camere,
sembrerebbe sottrarre le nomine in questione all’influenza
governativa [24].
Infine, in conclusione del nuovo procedimento che
consente al governo di impugnare le leggi regionali
per contrasto con l’interesse nazionale (su cui
vedi l’approfondimento di A. DI LASCIO), viene attribuita
al Presidente l’emanazione del decreto di annullamento
(art. 127 cost., comma 2), disciplinando questa
ipotesi di controllo di merito sugli atti
regionali legislativi analogamente a quanto
disposto per l’ipotesi di controllo sugli organi
regionali (art. 126, comma 1: scioglimento
del Consiglio regionale e rimozione del Presidente
della Giunta, a seguito del riforma preceduti dal
parere del Senato federale) ed assegnando al Capo
dello stato il ruolo di garante dell’autonomia e
dello status costituzionali delle Regioni,
con la possibilità di controllare che la proposta
governativa non oltrepassi i confini stabiliti dalla
Costituzione [25].
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4. La trasfigurazione del ruolo
del Presidente della Repubblica.
È possibile ricostruire, in base a quanto sopra
evidenziato, quanto e come risulterebbe trasformato
il ruolo del Presidente della Repubblica in conseguenza
della riforma ?
a) ruolo del Presidente della Repubblica e forma
di governo
Le modifiche sopra descritte sottraggono al Presidente
della Repubblica il ruolo di interprete delle
crisi di governo: in questo senso la trasformazione
incide non solo a cambiare il senso e la funzione
del Presidente come capo dello Stato, quanto diventa
una “lente” per rilevare ancora più chiaramente
la fuoriuscita dalla logica essenziale della forma
di governo parlamentare e la perdita del ruolo del
parlamento come sede di sintesi e di confronto.
Il Presidente è oggi chiamato ad essere garante
delle dinamiche elettorali, al momento della
formazione di un nuovo governo dopo una tornata
elettorale, e della forma di governo,
nel corso della legislatura; dovendo provvedere
alla nomina di ogni nuovo governo, ricevendo le
dimissioni, spontanee o doverose, di quello in carica,
potendo sciogliere anticipatamente le Camere, gli
è chiesto di interpretare la situazione politica
in base ai dati oggettivi: risultati elettorali,
posizioni espresse dai gruppi parlamentari durante
le consultazioni, voti parlamentari, motivazioni
delle mozioni di fiducia e sfiducia etc.
In questo ruolo, al Presidente è affidato il bilanciamento
tra esigenze differenti, anche se non contrapposte.
Da un lato, il Presidente agisce per soddisfare
l’esigenza di esprimere il c.d. “mandato elettorale”,
operando in modo da consentire l’individuazione
in base al risultato elettorale di un indirizzo
programmatico e di una coalizione di governo ad
esso coerente.
Dall’altro lato, il presidente custodisce l’esigenza
di stabilità del parlamento (che, nel dibattito
italiano sulle riforme istituzionali, rimane decisamente
in ombra, schiacciata da un’idea di “governabilità”
che fa perno esclusivamente sull’esigenza di stabilità
dell’esecutivo): la previsione costituzionale
di durata quinquennale della legislatura va letta,
infatti, anche come esigenza di una durata tendenzialmente
e di norma quinquennale del mandato dei parlamentari
eletti in una tornata elettorale, in quanto rappresenta
la condizione che consente di dare corpo alla rappresentanza
politica. La durata nel tempo dà significato
alla presunzione di rappresentatività, in
quanto permette agli eletti / rappresentanti di
operare secondo tempi, e di conseguenza modalità,
che consentano il dispiegarsi di un’azione politica
in riferimento alla quale il vaglio elettorale
possa assumere il significato di un accertamento
della responsabilità politica (il parlamentare rappresenta
la nazione senza vincolo di mandato proprio per
poter interpretare politicamente le esigenze del
paese, dare ad esse risposte ed essere successivamente
valutato in base alle capacità dimostrate e messe
in atto).
Il Presidente della Repubblica interpreta il “mandato
elettorale” ad ogni elezione, quando il sistema
elettorale e il sistema partitico possono fornire
indicazioni più o meno univoche circa la formazione
del governo e l’indirizzo politico; e lo re-interpreta
ad ogni crisi di governo, prendendo atto
di tutti gli elementi nuovi ed ulteriori e bilanciandolo
con la stabilità del parlamento.
I vincoli che irrigidiscono la nomina e gli automatismi
dello scioglimento anticipato introdotti dalla riforma
tolgono al Presidente la possibilità essere elemento
significativo (in funzione servente, ma ugualmente
essenziale e visibile [26]) della dinamica della
forma di governo ed hanno certamente l’effetto di
“sbiadire” la figura e il ruolo Presidenziale, che
potrebbero apparire più deboli anche in relazione
all’esercizio delle funzioni conservate. Ma, prima
e più che sul ruolo del Presidente, tali vincoli
pesano sul parlamento, negando in radice ogni spazio
per il bilanciamento delle sue esigenze di stabilità,
comprimendone l’autonomia e riflettendosi sulla
rappresentanza politica, che progressivamente
viene ridotta alla mera funzione di investitura
e privata di quella dimensione in cui potersi esprimere
come indirizzo.
b) l’indebolimento della funzione di garanzia
Al fine di interpretare la trasformazione della
posizione presidenziale nella riforma, non sembra
da sottovalutare la perdita delle occasioni di vaglio
preliminare come quella rappresentata dalla autorizzazione
alla presentazione dei disegni di legge governativi.
Il Presidente verrebbe a perdere uno strumento di
intervento preliminare che, proprio per il suo carattere
preventivo e riservato, si presta ad essere utilmente
impiegato anche a prevenire tensioni particolarmente
critiche della dinamica istituzionale, ad impedire,
o almeno attenuare, conflitti potenzialmente disgreganti
perché di tono costituzionale e non solo politico;
ciò porterebbe, in definitiva, alla perdita di una
funzione che è anche di integrazione, tanto
più preziosa nella situazione attuale che appare
percorsa da forti tensioni che attraversano la classe
politica e che mostra quanto siano difficili da
raggiungere gli obiettivi di reciproco riconoscimento
e mutua legittimazione tra gli schieramenti alternativi
e quanto sia fragile il terreno di una, peraltro
imprescindibile, leale collaborazione.
A ciò aggiungendo quanto già osservato sull’indebolimento
della funzione di garanzia, anche nei confronti
della Corte costituzionale e del Consiglio superiore
della magistratura, si può osservare una vera e
propria trasfigurazione del ruolo presidenziale.
La marginalizzazione nella forma di governo,
la perdita di talune attribuzioni significative
ai fini del controllo, l’ambiguo coinvolgimento
in attività governative di indirizzo politico (70)
o nel governo della magistratura, incidono in maniera
significativa sulla figura e sul ruolo presidenziale:
pur restando, dal punto di vista qualitativo,
nell’ambito della funzione di controllo e garanzia
costituzionale, sarebbe certo più difficile individuare
nel Capo dello Stato un effettivo potere dello stato
capace di fronteggiare adeguatamente gli altri poteri
imponendo ad essi e, soprattutto, al potere esecutivo
il pieno rispetto della costituzione.
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_________________________________________
[1] S. GALEOTTI, B. PEZZINI, Presidente
della Repubblica nella Costituzione italiana, Dig.
Pubbl., 1996, spec. par. 1 e 3.
[2] Nell’esercizio della funzione di controllo
e garanzia che il presidente svolge attraverso il
complesso delle sue attribuzioni proprio la sistematicità
della possibilità di vaglio degli atti, la flessibilità
dell’esito, la riservatezza del procedimento (in
particolare nei confronti del governo), il carattere
preventivo dell’intervento consentono di dispiegare
la funzione di garanzia nelle forme e nei casi in
cui essa possa dimostrarsi più efficace; al contrario,
la Corte costituzionale dispiega la propria diversa
funzione di garanzia costituzionale attraverso un’attività
giurisdizionale vincolata (nei presupposti, nelle
forme, negli effetti), ma solo eventuale e successiva.
[3] Il superamento dell’irresponsabilità
regia segna, appunto, una delle più significative
discontinuità rispetto alla forma di stato monarchica.
[4] Legge costituzionale “Modifiche alla
parte II della Costituzione” approvata in via
definitiva dal Senato il 16 novembre e pubblicata
sulla G.U. del 18 novembre 2005, ai fini dell’annuncio
e del decorso del termine per la richiesta di referendum
ex art. 138 cost..
[5] La relazione al d.d.l. presentata dal
governo al secondo passaggio parlamentare parla
di “novità” riguardanti sia le modalità di
elezione, sia le funzioni che “concorrono a definirne
il ruolo in forme coerenti al nuovo assetto complessivo
degli organi costituzionali”; di “ridefinizione
delle sue prerogative, finalizzata ad esaltarne
il ruolo neutrale e di garante”.
[6] In una misura variabile e dipendente
dal numero degli abitanti di ciascuna regione: l’art.
83 cost. dispone l’elezione di un delegato per ogni
milione di abitanti nella regione, oltre ai due
comunque previsti per ogni regione (tranne la Val
d’Aosta che ne elegge uno solo); in base ai dati
del censimento del 2001, quattro regioni avrebbero
due soli delegati (Trentino Alto Adige, Umbria,
Basilicata e Molise), cinque ne avrebbero tre
(Sardegna, Liguria, Marche, Abruzzo e Friuli Venezia
Giulia), la Calabria quattro, Toscana ed
Emilia Romagna cinque, quattro regioni sei
delegati (Puglia, Piemonte, Veneto e Sicilia), due
regioni sette (Lazio e Campania), la Lombardia
undici. La norma dispone che l'elezione di
tutti i delegati avvenga in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze: l’introduzione della espressione “comunque”
autorizza a pensare ad un vero e proprio vincolo
di risultato, imponendo che nelle quattro regioni
che eleggono solo due delegati, uno appartenga alla
maggioranza e l’altro alla minoranza, e che nelle
altre non solo venga adottato un metodo elettorale
di tipo proporzionale, ma ne venga assicurata l’effettiva
capacità di operare raggiungendo il risultato
voluto, anche con gli opportuni aggiustamenti.
[7] Nella formulazione vigente il Parlamento
in seduta comune è configurato dagli art. 55,
63 e 64 cost. come il terzo organo parlamentare,
accanto alla Camera dei deputati e al Senato, cui
la costituzione attribuisce specifiche competenze:
rivolte all’elezione di un terzo dei membri elettivi
del CSM ex art. 104 cost., di cinque giudici della
Corte costituzionale ex art. 135 cost., oppure inerenti
l’area della responsabilità del Presidente della
Repubblica, nella misura in cui l’organo ne riceve
il giuramento ex art. 91 cost. ed è competente a
metterne in gioco la responsabilità tramite la messa
in stato d’accusa prevista dall’art. 90 cost. (benché
la responsabilità ex art. 90 cost. operi anche a
prescindere dal giuramento, ad esempio nei confronti
del supplente, atto e contenuto - “formula
e norma”- del giuramento hanno indubbiamente
come presupposto il riconoscimento della responsabilità
dell’organo); l’organo Parlamento in seduta comune
si distingue dallo speciale collegio elettorale
costituito ai fini dell’elezione del Presidente
della Repubblica, formato dal Parlamento in seduta
comune e dai delegati regionali (ex artt.
83 e 85 cost.). Nella riforma, invece, accanto al
Parlamento in seduta comune (che continua
ad essere definito dagli art. 55, 63 e 64 cost.)
è stata introdotta l’Assemblea della Repubblica,
la cui struttura –presidenza e composizione- è disciplinata
dall’art. 83 cost. e le cui funzioni sono indicate
dallo stesso 83, per quanto riguarda l’elezione
per il Presidente della Repubblica, e dal 91 cost.
per quanto riguarda il giuramento dello stesso:
la nuova norma accentua la dimensione più formale
e simbolica del giuramento, dal momento che
recide ogni nesso tra giuramento e la messa in stato
d’accusa, che resta al Parlamento in seduta comune.
Il Parlamento in seduta comune, dal canto suo, nella
riforma viene a perdere anche le competenze elettorali
(trasferite separatamente a Camera e Senato per
quanto riguarda CSM e Corte costituzionale), mentre
acquista la competenza sulla deliberazione di annullamento
delle leggi regionali impugnate dal governo per
contrasto con l’interesse nazionale (art. 127 cost.).
[8] La modificazione appare blanda sia perché
con sistemi elettorali di tipo maggioritario
(tale è anche quello della più recente legge di
riforma) il passaggio alla maggioranza assoluta
comporta la perdita di ogni funzione garantistica
di tutela dell’opposizione/minoranza, sia tenendo
conto di quanto avviene nella pratica, dal momento
che, nelle elezioni presidenziali sin qui svolte,
in cinque casi su nove sono stati necessari più
di sei scrutini (Segni, Saragat, Leone, Pertini,
Scalfaro), in due casi (Cossiga e Ciampi) l’elezione
è avvenuta al primo scrutinio e solo in due casi
sono stati utilizzati quattro scrutini (Gronchi
ed Einaudi).
[9] Essendo scontato anche se non ancora
formalmente regolarizzato, lo svolgimento del referendum,
il nuovo limite di età non dovrebbe riguardare l’elezione
del prossimo capo dello Stato (tenendo conto che
il mandato di Ciampi scade il 18 maggio 2006, la
convocazione del collegio elettorale cadrebbe nello
spazio temporale tra la data prevista per l’elezione
delle nuove camere (9 aprile) e la loro prima riunione,
subendo il rinvio di cui all’art. 85, 3 cost.; benché
i termini del procedimento lo rendano astrattamente
possibile, è da escludere che la promulgazione della
legge eventualmente approvata possa intervenire
in tempo utile.
[10] A parte interventi di mero coordinamento
formale e le attribuzioni assegnate ex novo,
di cui si tratterà poco oltre, viene modificato
l’enunciato che lo qualifica al primo comma “rappresentante
dell’unità nazionale”, sostituito dalla formula
“rappresentante della Nazione e garante della
Costituzione e dell'unità federale della Repubblica”
. La nuova formulazione che cancella l’espressione
“unità nazionale” si vorrebbe corrispondente ad
un accresciuta dimensione “federale”, enfatizzata
nella distinzione tra nazione e repubblica ma, invero,
tutta da dimostrare (come si rileva anche negli
interventi di M. DELLA TORRE, R. MORZENTI PELLEGRINI,
A. DI LASCIO); essa introduce, tuttavia, un elemento
di ambiguità nella separazione della “rappresentanza”
e della “garanzia”: rappresentare l’unità nazionale
significa avere ed esercitare poteri finalizzati
all’integrazione dell’unità dello Stato, inteso
come comunità e come apparato, individuando una
funzione di garanzia; se tale funzione è
ora espressamente indicata dalla locuzione di “garante
della Costituzione e dell’unità della Repubblica”,
si affaccia un’ambigua possibilità di interpretazione
della rappresentanza della nazione come funzione
(diversa da quella di garanzia e) rappresentativa;
una rappresentanza che si dovrebbe costruire in
termini e su presupposti differenti dalla rappresentanza
della nazione di cui all’art. 67 cost., in termini
e su presupposti non democratico-elettivi.
[11] Nelle due opposte direzioni le prassi
delle presidenze Pertini e Cossiga, da un lato,
e delle presidenze Scalfaro e Ciampi, dall’altro,
nonché di quelle precedenti il settennato di Pertini.
[12] L. CARLASSARE, Sfiducia individuale
e revoca dei ministri nel nuovo assetto politico
italiano, in Scritti in onore di Serio Galeotti,
I, Milano 1998, 157ss.; in Il progetto governativo
di riforma: il costituzionalismo più che mai alla
prova, sulla riv. elettronica www.costituzionalismo.it,
la stessa autrice così spiega “l’opinione contraria
alla possibilità di revoca di un ministro, in ben
altra situazione veniva da noi (ad es. L. CARLASSARE,
G.U. RESCIGNO) espressa non in relazione alla possibilità
giuridica, bensì alla possibilità concreta di esercitarla,
che pareva nulla nei governi di coalizione così
com’erano congegnati; opinione contraria, ora non
più dotata della medesima consistenza di fronte
ad un rafforzamento del ruolo del Presidente del
Consiglio all’interno della compagine governativa
ed al mutamento del sistema elettorale e del sistema
politico”.
[13] I ministri, nominati e revocabili dal
solo Primo ministro, avrebbero ben potuto giurare
direttamente nelle sue sole mani; anche in questo
caso, come già osservato per il Presidente della
Repubblica, disarticolando nomina e giuramento e
sganciando quest’ultimo dai poteri di vaglio delle
responsabilità connesse, si accentua l’aspetto formale-simbolico
del giuramento.
[14] Dalla legislatura successiva a quella
in corso all’entrata in vigore della riforma (art.
53, comma 2).
[15] Sarcasticamente chiamata “morte costruttiva”
da R. BIN, La forma di governo dello “Stato di
pubblicità”, sul forum di Quad. cost.
[16] Si veda S. GALEOTTI, B. PEZZINI, cit.,
p. 457.
[17] S. GALEOTTI, B. PEZZINI, cit.,
p. 427: “quel che importa sottolineare è il carattere
obiettivo, ossia giuridico, e non
politico, del controllo del Presidente
della Repubblica; trattasi di un controllo non
libero nei suoi canoni di giudizio, com’è invece
paradigmaticamente il controllo politico delle Camere
sul Governo, bensì di una funzione oggettivamente
vincolata nel fine, la quale, anche se si spiega
in molti casi con una discrezionalità assai lata
ed elastica, non è mai, per dirla con la precisa
terminologia tedesca, una freies Ermessen,
bensì è una gebundenes Ermessen, cioè
una discrezionalità vincolata nello scopo, che è
all’organo fissato e predeterminato dal diritto,
cioè dalla Costituzione. ” S. GALEOTTI, Controlli
costituzionali, enc. dir.
[18] Art. 120 2 cost. : nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando
lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali.
[19] T. E. FROSINI la chiama “fiducia
indiretta” in Il Senato federale e i procedimenti
legislativi: un “puzzle” costituzionale, relazione
al Convegno di Siena dell’11 febbraio 2005, in www.magna-carta.it/riforme%20e%20garanzie
[20] R. BIN. cit., parla di “comico compito”;
S. LABRIOLA, Prime riflessioni sulla nuova disciplina
costituzionale del procedimento legislativo e dei
rapporti tra le due camere parlamentari, rel.
al Seminario sul disegno di legge costituzionale
contenente modifiche alla parte II della Costituzione,
maggio 2005, in www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni
osserva “Il presidente irrompe quindi all’interno
del procedimento legislativo, fattispecie sin qui
ignorata dal sistema repubblicano, non solo, ma
arbitrando tra l’organo rappresentativo camera parlamentare
e l’organo del potere esecutivo, che lo è solo indirettamente”
; A. D’ATENA, La nuova riforma del titolo V,
la Costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo
di coalizione, ibidem, sembra ipotizzare una
vera e propria discrezionalità presidenziale nell’autorizzazione,
che configurerebbe un ulteriore slittamento nel
merito politico, in palese contrasto con la funzione
di garanzia anche espressamente rimarcata dal primo
comma dell’art. 87 cost.
[21] In misura uguale e corrispondente si
registra una perdita dell’autonomia del CSM, privato
della possibilità di scegliere da sé il proprio
vertice per l’ordinaria amministrazione: v. A. MAESTRONI.
[22] Potrebbe diventare anche più difficile
la distinzione tra poteri interni e poteri
esterni del Presidente nei confronti del CSM:
v. B. PEZZINI, La ridefinizione delle relazioni
tra CSM, Presidente della Repubblica e Ministro
della Giustizia come conflitto di attribuzioni tra
poteri dello stato. I. Poteri consiliari e poteri
presidenziali a proposito della fissazione dell'ordine
del giorno. II. "Leale collaborazione" tra CSM e
Ministro della giustizia in: Scritti in onore
di Serio Galeotti, Giuffrè, Milano 1998, tomo
II, pag. 1151.
[23] Per il CNEL v. art. 5, legge 936/1986
(il presidente è nominato con D.P.R., su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri); così
anche per la CONSOB (l. 216/1974, l. 281/1985, è
nominato con D.P.R. su proposta del Presidente del
Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri);
per l’Autorità garante delle telecomunicazioni,
(D.P.R. su proposta Presidente del consiglio, d’intesa
con il Ministro delle comunicazioni e previo parere
delle Commissioni parlamentari); per l’ISVAP (l.
14/1978, DPR, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro attività
produttive); per l’Autorità per l’energia elettrica
e gas (l. 481/1995, DPR, su deliberazione Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per le attività
produttive). Invece, per Autorità per la protezione
dei dati personali (l. 675/1996, i componenti, eletti
2 da ogni Camera, eleggono nel loro ambito un Presidente)
e per l’Autorità per la concorrenza e mercato (l.
287/1990, modificata da finanziaria 2006, l. 266/05,
il Presidente, e 4 membri, sono nominati d’intesa
tra i Presidente delle camere).
[24] Il che ha una certa coerenza per il
CNEL, mentre è più difficilmente immaginabile per
le autorità indipendenti che il governo possa restare
del tutto estraneo al procedimento di nomina, come
si può vedere dai cenni nella nota precedente; a
meno che la stessa espressa costituzionalizzazione
delle autorità indipendenti prevista dalla riforma
non costituisca proprio l’occasione di un complessivo
ripensamento della loro posizione e delle funzioni.
V. art. 98-bis cost.: “Per lo svolgimento di
attività di garanzia o di vigilanza in materia di
diritti di libertà garantiti dalla Costituzione
e su materie di competenza dello Stato, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, la legge
approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo
comma, può istituire apposite Autorità indipendenti,
stabilendone la durata del mandato, i requisiti
di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati
delle attività svolte.”
[25] In termini di una mancata razionalizzazione
di attribuzioni esistenti, si può invece ricordare
che il primo disegno di legge presentato
dal Governo escludeva la controfirma per taluni
atti propri del Presidente della Repubblica, tra
i quali erano compresi la richiesta di una nuova
deliberazione alle Camere ai sensi dell’articolo
74 della Costituzione, i messaggi alle Camere, la
concessione della grazia, lo scioglimento della
Camera dei deputati e, infine, tutte le nomine attribuite
alla sua esclusiva responsabilità. Tale disposizione,
dapprima confermata dal Senato, è stata soppressa
nel corso del successivo esame del progetto da parte
della Camera, con la conseguente conferma della
vigente disciplina costituzionale dell’istituto
della controfirma ministeriale.
[26] Il Presidente interpreta la situazione
politica al fine di formare un governo che abbia
la fiducia in parlamento, non già per formare
il proprio governo; quanto più nettamente
orientata risulti la situazione politica, quindi,
tanto meno spazio di autonoma valutazione può avere
il presidente che, al contrario, riacquista margini
di discrezionalità solo quando la situazione politica
è meno netta.
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