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| n. 3-2004 - © copyright |
MICHELE CAMOLESE
(Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico Università
di Verona)
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| Lo statuto dell’opposizione
nella riforma costituzionale: un’occasione perduta?
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1. - L’adozione della forma
di governo parlamentare “maggioritaria” comporta
la necessità di introdurre nell’ordinamento, quale
strumento correttivo di detto sistema elettorale,
uno “statuto dell’opposizione”, con ciò intendendo
l’individuazione e l’assicurazione di garanzie e
prerogative a quest’ultima.
Spetta invero all’opposizione il controllo sull’operato
del Governo, esercitato in funzione del programma
politico che essa avrebbe perseguito qualora avesse
vinto le elezioni, e che potrà eventualmente perseguire
a seguito di una nuova consultazione elettorale.L’ordinamento
inglese ha istituzionalizzato la funzione dell’opposizione
parlamentare, attribuendo al partito di minoranza
numericamente maggiore nella Camera dei comuni,
in grado di contrapporsi al Governo ed eventualmente
di succedergli, il compito di formare un “Governo
ombra” (c.d. Shadow Cabinet), che controllando
e criticando costruttivamente l’operato del Governo,
di fatto persegue il proprio programma “governativo”
assumendosene la responsabilità [1]. L’individuazione,
tra le minoranze parlamentari, del partito numericamente
più forte[2] cui affidare il “Governo ombra”
non rappresenta tuttavia il risultato di una applicazione
automatica, in quanto l’opposizione “ufficiale”
si formerà solo se detto partito gode della forza
necessaria per contrastare il Governo e per rappresentare
un governo potenziale, qualora da opposizione dovesse
divenire maggioranza alle successive elezioni. Tale
forza, ad esempio, può essere ravvisata in un solido
e concreto programma politico nonché nella compattezza
del partito nel sostenere il proprio leader.
Pur non essendo scontata, l’individuazione del partito
che rappresenta l’opposizione ufficiale risulta
necessaria, perché solo quest’ultima rappresenta
un “organo dello Stato”, con conseguenti diritti
e doveri, mentre le ulteriori minoranze restano
“gli altri partiti di opposizione”[3].
In altre parole, se non esiste un partito che può
svolgere il ruolo di governo potenziale, non si
avrà opposizione “ufficiale”.
2. - Nel testo di legge costituzionale recante
“Modifiche alla Parte II della Costituzione”, l’art.
9 prevede, tra l’altro, che “il regolamento della
Camera dei deputati garantisce le prerogative del
Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni”
nonché che “il regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze”.Dall’uso
del plurale (opposizioni-minoranze) sembra emergere
la volontà del legislatore costituzionale di non
individuare, come nel modello inglese, un’opposizione
“ufficiale”, cui spetterebbero i compiti di controllo
del Governo, ma di limitarsi a garantire i diritti
di tutti i gruppi parlamentari che non fanno parte
della maggioranza[4].Tale volontà tuttavia
contrasta con la necessità di individuare in modo
chiaro ed univoco, ove possibile nei limiti poc’anzi
espressi, il partito (ed il relativo gruppo) che
deve ricoprire il ruolo di opposizione “ufficiale”,
a cui solo spettano le prerogative che tale “privilegio”
comporta, le quali non vanno confuse con i diritti
che devono essere riconosciuti a tutti i partiti
ed ai gruppi che non fanno parte della maggioranza.Inoltre
l’uso del termine minoranze (con riferimento
al Senato), anziché opposizioni (come
alla Camera), sembra far trasparire la convinzione
che i senatori saranno portatori esclusivamente
degli interessi della propria Regione, interessi,
si suppone, svincolati dalla loro appartenenza politica[5].La
circostanza che le “minoranze” del Senato federale
non vengano, e non possano, essere qualificate come
opposizione, indipendentemente della terminologia
utilizzata, del resto non è che una conseguenza
di quanto previsto dall’art. 32 della legge costituzionale
di riforma, laddove prevede che il rapporto fiduciario
si instaurerà esclusivamente tra Governo e Camera
dei deputati[6]. 3. - Peraltro alcuni
principi propri dello statuto dell’opposizione vengono
costituzionalizzati dalla legge di revisione, in
parte sottraendoli alla disponibilità dei regolamenti
parlamentari, in parte riservandoli proprio a questi
ultimi.L’art. 8 innalza il quorum previsto
per l’elezione del Presidente di ciascuna Assemblea[7],
sebbene non garantisca che una presidenza sia attribuita
ad un esponente del principale partito di opposizione[8],
prassi questa peraltro già venuta meno a partire
dalla XIII legislatura.Il già citato art. 9 prevede
che il quorum necessario per l’approvazione
del regolamento della Camera dei deputati sia di
tre quinti dei suoi componenti (mentre al Senato
sia della maggioranza assoluta).Quest’ultimo articolo
riserva altresì ai deputati (ma non ai senatori)
appartenenti ai gruppi (ancora una volta il termine
viene utilizzato al plurale) di opposizione la presidenza
di giunte, commissioni e organismi interni cui sono
attribuiti compiti ispettivi, di controllo e di
garanzia.L’art. 64 della Costituzione viene altresì
modificato, con riferimento all’obbligo di assistere
alle sedute, laddove viene riservata ai regolamenti
parlamentari la previsione dei casi nei quali il
Governo deve essere comunque rappresentato davanti
alle Camere dal Primo ministro o da un ministro.Dal
combinato disposto di tale articolo e del primo
inciso del secondo comma dell’art. 95[9]
potrebbe ritenersi introdotto, quanto meno quale
riserva di regolamento, l’istituto del c.d. Premier
question time (istituto caro alla tradizione
anglosassone), ossia l’interrogazione a risposta
immediata del Primo ministro, già previsto dall’art.
135-bis, comma I, del regolamento della Camera[10].L’art.
16 della legge di riforma riserva ai regolamenti
parlamentari di disciplinare l’iscrizione all’ordine
del giorno di proposte e iniziative, indicate dalle
opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato,
e di determinare i tempi di esame delle stesse (senza
tuttavia nulla prevedere quanto al voto finale).Infine
l’art. 21 prevede che la Presidenza delle Commissioni
d’inchiesta istituite dalla Camera sia assegnata
ad uno tra i deputati appartenenti ai gruppi di
opposizione. 4. - Alla luce di quanto esposto,
il necessario adeguamento delle regole istituzionali,
anche attraverso la previsione dello statuto dell’opposizione,
ad un sistema politico bipolare dovrebbe essere
più puntuale ed incisivo.Preme comunque evidenziare
come lo statuto dell’opposizione non necessariamente
debba trovare la propria collocazione all’interno
della Carta fondamentale, potendo lo stesso essere
disciplinato dai regolamenti parlamentari (sempre
che questi siano approvati a maggioranza qualificata).Quale
che sia la scelta della Costituzione, rimane imprescindibile
la necessità di previsioni più chiare (ad esempio,
per ciò che concerne l’individuazione del partito
d’opposizione “ufficiale” e del suo leader)
ed ampie (ad esempio, non è previsto alcun potere
di controllo del Senato, e nemmeno un organo parlamentare
di controllo delle nomine governative, adeguato
al sistema bipolare)[11].La riforma, infine,
non prevede la facoltà per le minoranze parlamentari
di ricorrere alla Corte Costituzionale per impugnare,
ad esempio, le disposizioni dei regolamenti parlamentari
ovvero le leggi, i decreti-legge e le leggi di conversione,
le leggi delega e i decreti legislativi, prevista
in vari ordinamenti stranieri[12].
Bibliografia
Carboni G. G., Alla ricerca di uno Statuto per
l’opposizione parlamentare, Torino, Giappichelli,
2004
Carboni G. G., Il riconoscimento dell’opposizione:
riformatori costituzionali e riformatori statutari
a confronto, in Forum dei quaderni costituzionali,
2004
www.forumcostituzionale.it
Carboni G. G., Non basta il riconoscimento costituzionale
dei diritti delle opposizioni, in Forum dei
quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it
De Vergottini G., Lo “Shadow Cabinet”. Saggio
comparativo sul rilievo costituzionale dell’opposizione
nel regime parlamentare britannico, Milano,
Giuffrè, 1973
Gennusa M. E., La posizione costituzionale dell’opposizione,
Milano, Giuffrè, 2000
Labriola S., Principio maggioritario e statuto
dell’opposizione, in Studi in onore di Leopoldo
Elia, (a cura di A. Pace), Milano, Giuffrè,
1999
Lupo N., Statuto dell’opposizione, poteri di
controllo e autonomia regolamentare delle Camere,
in V. Atripaldi e R. Bifulco, La Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali della
XIII legislatura, Torino, 1998Petrillo P. L.,
Ddl 1662 AS: Norme per la stabilizzazione della
forma di governo intorno al Primo Ministro e per
il riconoscimento di uno Statuto dell’opposizione,
2002
www.associazionedeicostituzionalisti.it
Petrillo P. L., Nuovi statuti regionali e ruolo
dell’opposizione. Alcune (ulteriori) notazioni allo
Statuto della Regione Toscana www.forumcostituzionale.it
Rinella A., Questioni di asimmetria e bilanciamento
nel progetto di revisione costituzionale. Lo statuto
costituzionale dell’opposizione parlamentare,
Estratto del documento depositato presso la I Commissione
Affari Costituzionali della Camera dei Deputati
in occasione della audizione del 17 giugno 2004,
www.forumcostituzionale.it
Rubecchi M., Toscana: lo Statuto dell’opposizione
finalmente in Statuto www.forumcostituzionale.it
Sciola F., Lo statuto dell’opposizione parlamentare
nell’ordinamento italiano, Noccioli Editore,
Firenze, 2001
Tarli Barbieri G., Lo “statuto” dell’opposizione,
in La riforma della Costituzione nel progetto
della Commissione bilaterale, (a cura di P.
Caretti), Padova, 1998
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[1] Nel sistema parlamentare
inglese i compiti dell’opposizione sono di:
“a) contribute to the formulation of policy and
legislation by constructive criticism;
b) oppose government proposals it considers objectionable;
seek amendments to government bills;
c) put forward its own policies in order to improve
its chances of winning the next general election”
( http://www.parliament.uk/works/pagovopp.cfm).
[2] “That party in the House in opposition
to Her Majesty’s Government having the greatest
numerical strength in the House” ( Ministers
of the Crown Act, 1975, http://www.parliament.uk/works/pagovopp.cfm,
cit.).
[3] Maria Elena Gennusa, Lo “statuto”
dell’opposizione, in Le istituzioni del federalismo,
http://www.regione.emilia.romagna.it/affari_ist/rivista_1_2001/241_268.pdf
[4] Si veda il contributo di Chiara Martini,
Isle: norme per uno statuto dell’opposizione,
in Forum dei quaderni costituzionali, http://web.unife.it/progetti/forumcostituzionale/
[5] Per un’analisi del Senato federale si
rinvia a Massimiliano Della Torre, Del Senato
federale e della disfunzione legislativa, in
questa rivista.
[6] “Il Primo Ministro illustra il programma
di legislatura e la composizione del governo alle
Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera
dei deputati si esprime con un voto sul programma.
(...) Il Primo Ministro può porre la questione di
fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si
esprima... (...) In qualsiasi momento la Camera
dei deputati può obbligare il Primo Ministro alle
dimissioni, con l’approvazione di una mozione di
sfiducia.”
[7] Ma solo per i primi tre scrutini: “Il
Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi
dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.”
[8] Per un approfondimento si veda Silvano
Labriola, Prime riflessioni sulla nuova disciplina
costituzionale del procedimento legislativo e dei
rapporti tra le due camere parlamentari, http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=172
[9] “Il Primo ministro determina la politica
generale del Governo e ne è responsabile”
[10] Nel corso della XIV legislatura tale
istituto è risultato tuttavia inattuato a causa
della diserzione del Governo. Per un approfondimento
si veda Guido Rivosecchi, “Premier question time”
e statuto dell’opposizione, ovvero sulla necessaria
giuridicità dei regolamenti parlamentari, in
http://www.giuffre.it/age_files/dir_tutti/archivio/rivosecchi_0305.html
[11] Nel proprio intervento presso la Giunta
del Regolamento del 10 ottobre 2002, il Presidente
del Senato auspicava che il regolamento fosse modificato
perseguendo gli indirizzi di:
a) “riconoscere all’Opposizione il diritto a nominare
un proprio portavoce, con l’attribuzione di precisi
poteri, tra cui, ad esempio, la possibilità di chiedere,
in presenza di determinate condizioni, la convocazione
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri per rispondere o riferire in Assemblea.
In questa circostanza come in altre occasioni di
particolare rilievo politico potrebbero riservarsi
al portavoce spazi di intervento autonomi e garantiti.
Ciò consentirebbe al Parlamento di essere effettivamente
il luogo del confronto istituzionale tra Governo
ed opposizione.
b) Riservare una quota dei tempi parlamentari alle
richieste dell’Opposizione, con precise garanzie
affinché le proposte di legge siano conosciute e
valutate dall’Aula nel testo originario e nella
loro concretezza programmatica.
c) Valorizzare e potenziare gli istituti di controllo,
ispezione, indirizzo, informazione e inchiesta già
previsti, anche con riguardo al question time.
In particolare ampliare i poteri di controllo nelle
Commissioni in materia di nomine governative.
d) Riservare uno spazio per le iniziative dei singoli
senatori, al di fuori della dialettica maggioranza-opposizione,
anche al fine di tutelare quei parlamentari che,
contrari al Governo, non si identificano nell’Opposizione
e nel suo portavoce.
e) Ampliare il ricorso alla comunicazione e alla
ripresa diretta televisiva, sia in Aula che in Commissione,
per consentire che le iniziative dell’Opposizione
non si fermino nell’alveo dell’emiciclo e giungano
direttamente al Paese”.
(On. Marcello Pera, Linee direttrici per una
riforma del Regolamento del Senato della Repubblica,
http://www.
senato.it)
[12] Tale ampliamento dell’accesso alla giustizia
costituzionale è molto controverso in dottrina:
si veda Roberto Romboli e Emanuele Rossi, Giudizio
di legittimità costituzionale delle leggi, in
Enciclopedia del diritto, Aggiornamento,
V, 2001, pp. 537 ss.
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