 |
| |
 |
 |
| n. 2-2006 - © copyright |
VINCENZO LOPILATO
|
|
| “Norme sulla competenza”
e “norme sussidiarie”: qualche notazione a margine dello schema
di decreto sul “Codice degli appalti”
|
1. E’ stato condivisibilmente affermato
(A. CELOTTO,
Gli appalti pubblici tra competenze statali e
competenze regionali. Primi spunti, in questa
Rivista) che la “codificazione” della materia degli
appalti pubblici deve fare i conti con «uno dei
profili di maggiore instabilità degli ultimi anni»:
la precisa determinazione del riparto di competenze
tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V.
Lo stesso Presidente della Corte costituzionale,
nel corso della conferenza stampa del 9 febbraio
2006, ha affermato che «il cambiamento delle regole
di riparto della competenza legislativa e della
diversa allocazione delle funzioni amministrative
ha prodotto inevitabili contrasti interpretativi,
che hanno a loro volta determinato un aumento del
contenzioso». Questi contrasti è prevedibile che
si manifesteranno — considerata la pluralità di
materie e interessi che confluiscono nel settore
— anche in relazione alle disposizioni contenute
nel “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture” che il Governo si appresta a varare,
in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE
e 2004/18/CE.
In relazione a tale specifico profilo, lo schema
di decreto (consultabile in questa Rivista) contiene
una norma (art. 4) che — salva la puntuale prescrizione
che impone alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano di non prevedere una disciplina
della qualificazione e selezione dei concorrenti,
nonché di svolgimento della procedura di gara, diversa
da quella prevista dal Codice stesso — si
limita ad una mera proclamazione generale di rispetto
dell’assetto delle attribuzioni delineato dall’art.
117 della Costituzione.
A mio avviso, sarebbe stata più opportuna una maggiore
articolazione del contenuto della predetta disposizione,
attraverso una specificazione, per grandi settori
e ambiti di intervento, delle norme che sono da
considerasi rispettivamente espressione di potestà
legislativa esclusiva statale ovvero concorrente,
nonché delle norme che, potendo inerire ad ambiti
materiali di competenza residuale regionale, vincolano
esclusivamente le amministrazioni statali. Ciò,
soprattutto, per impedire che si inneschi un massiccio
contenzioso innanzi alla Corte costituzionale determinato
da ricorsi proposti da quelle Regioni che, in ipotesi,
ritengano applicabili nei loro confronti disposizioni
che, in realtà, potrebbero non esserlo, costringendo
il giudice delle leggi a risolvere i prospettati
dubbi interpretativi che, invece, sarebbe opportuno
eliminare già nella fase di predisposizione del
testo.
Detto ciò, mi rendo conto che l’auspicata attività
di riempimento della norma non sia delle più agevoli,
se si considera che non esiste, tra l’altro, come
chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 303 del 2003, una materia “lavori pubblici” ascrivibile
alla competenza statale o regionale, atteso che
questi ultimi si «qualificano a seconda dell'oggetto
al quale afferiscono».
Occorrerebbe, dunque, effettuare una attenta indagine
che guardi al contenuto precettivo delle singole
norme inserite nel Codice, per stabilire
in che termini le stesse possano considerarsi vincolanti
per le Regioni. In questa sede mi limiterò, però,
a svolgere soltanto qualche notazione di carattere
generale, che prescinde da valutazioni inerenti
non solo alle specifiche disposizioni predisposte
dal Governo, ma anche agli eventuali profili di
difformità rispetto ai principi e criteri direttivi
recati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62.
2. Non dovrebbero sussistere incertezze in ordine
alla circostanza che la “materia”, per così dire,
prevalente che viene in rilievo è quella relativa
alla “tutela della concorrenza”, rientrante nell’ambito
della potestà legislativa statale (art. 117, comma
2, lettera e, Cost.) e che, in tale ambito,
si collocano le norme che disciplinano i sistemi
di qualificazione, le varie fasi della procedure
di gara, i criteri di aggiudicazione.
Sul punto, la Corte costituzionale ha già avuto
modo di affermare che la “tutela della concorrenza”
costituisce una cosiddetta materia-funzione che,
in quanto tale, non ha una estensione rigorosamente
circoscritta e determinata bensì “trasversale”.
Essa, infatti, si intreccia con una pluralità di
altri interessi, afferenti a materie di competenza
concorrente o residuale delle Regioni, connessi
allo sviluppo economico-produttivo del Paese (C.
cost. n. 29 del 2006; n. 336 del 2005; nn. 14 e
272 del 2004). Ciò implica che gli interventi del
legislatore statale devono essere modulati alla
luce dei criteri di proporzionalità e adeguatezza
(C. cost. n. 175 del 2005 e n. 272 del 2004), al
fine di impedire che gli stessi, per la loro natura
eccessivamente “dettagliata” (cfr. C. cost. nn.
345 e 272 del 2004), trasmodino in ambiti riservati
alla autonomia regionale.
Guardando alle norme del Codice (relative
agli aspetti sopra indicati), alla luce delle indicazioni
provenienti dalla giurisprudenza costituzionale,
si può ritenere che le stesse — se si escludono
talune prescrizioni troppo specifiche e, dunque,
esorbitanti rispetto al fine perseguito — rappresentino
un “nocciolo duro” posto a presidio delle regole
concorrenziali che le Regioni sono tenute ad osservare
nella fase di regolamentazione dei settori di propria
competenza nell’ambito dei quali si svolgono le
gare. E ciò vale sia quando vengono in rilievo contratti
“sopra soglia” che contratti “sotto soglia” comunitaria
(cfr. sentenza n. 345 del 2004; sul punto, v. anche
le considerazioni di P. DE LISE, Presentazione
del nuovo codice degli appalti, in questa
Rivista).
Ma le Regioni possono andare al di là di questo
assetto normativo, introducendo ulteriori regole
di disciplina? Per quanto la Corte costituzionale
non abbia ancora espressamente affrontato tale questione,
ritengo che la risposta debba essere positiva, non
fosse altro che per la natura trasversale della
“materia” in questione, la quale, come detto, consente,
per definizione, possibili interventi da parte di
leggi regionali. Si tratta allora di stabilire come
tali interventi debbano svolgersi.
Al riguardo, sarebbe, a mio avviso, legittima sia
una regolamentazione specificativa e/o integrativa
— la quale presuppone ovviamente che le norme statali
siano passibili di ulteriori svolgimenti ovvero
che le stesse lascino spazi liberi (cfr. C. cost.
n. 26 del 2006) — sia una normativa di deroga al
sistema delineato dal legislatore statale. Tale
deroga sarebbe, però, ammissibile a condizione che
si prevedano misure procompetitive, cioè volte a
migliorare il regime concorrenziale. Nella consapevolezza
che non è affatto semplice stabilire quando una
norma produca effetti concretamente più favorevoli
per la concorrenza, si potrebbe dire, in via approssimativa,
che, ad es., sarebbe legittima una disposizione
regionale che — riducendo i casi di ricorso alla
trattativa privata — ampli lo spettro di operatività
della gara pubblica.
Se si condivide questa prospettiva, non risulterebbe
“completamente” conforme al vigente quadro costituzionale,
una norma, come quella contenuta nell’attuale formulazione
dell’art. 4, che esclude in maniera aprioristica
“qualsiasi” intervento da parte del legislatore
regionale in relazione alla disciplina della «qualificazione
e selezione dei concorrenti, nonché di svolgimento
della procedura di gara» prevista dal Codice.
3. Un altro titolo di legittimazione statale ad
intervenire nel settore in esame potrebbe essere
rappresentato dalla materia dell’“ordinamento civile”
(art. 117, comma 2, lettera l, Cost.), cui
andrebbero ricondotte gran parte delle disposizioni
contemplate nello schema di decreto legislativo
che attengono alla fase di esecuzione dei contratti
ivi disciplinati. Invero, il tema del rapporto tra
“ordinamento civile” e “contratti della pubblica
amministrazione”, sul piano del riparto delle competenze,
non è stato, a quanto mi costa, espressamente affrontato
dalla Corte costituzionale, neanche prima della
riforma del Titolo V (quando operava l’equivalente
“limite del diritto privato”).
Attenta dottrina (E. LAMARQUE, Regioni e ordinamento
civile, Padova, 2005, spec. pag. 173 ss.), ha,
però, sottolineato che, dall’analisi della casistica
giurisprudenziale, emerga come la Corte, per risolvere
le questioni alla stessa sottoposte, distingua tra
“diritto generale” — applicabile nei confronti di
“ogni soggetto” e rientrante nell’ambito della materia
“ordinamento civile” — e “diritto speciale” applicabile
alle sole fattispecie in cui almeno una parte sia
una pubblica amministrazione ed escluso, in quanto
tale, dall’ambito di operatività della suddetta
materia. Da ciò dovrebbe conseguire che quando la
P.A. — ancorché non agisca nell’esercizio di poteri
pubblicistici — sia destinataria di un diritto privato
“modificato”, trovi legittimazione la potestà legislativa
regionale.
Non è questa la sede per affrontare la complessa
questione. Mi limito soltanto a sottolineare come
l’attuale tendenza ordinamentale alla privatizzazione
dei rapporti contrattuali della pubblica amministrazione
— resa palese (a prescindere dal suo valore immediatamente
precettivo) dall’art. 1-bis della legge n.
15 del 2005 — dovrebbe condurre ad offrire una interpretazione
più ampia della materia “ordinamento civile”, includendovi
l’intera fase relativa all’esecuzione di tali rapporti.
La diffusione, infatti, del modello di azione negoziale
— unitamente alla considerazione della natura privatistica
delle norme di disciplina del settore e della conseguente
mancanza, secondo l’interpretazione preferibile,
di poteri pubblicistici in capo alla P.A. — induce
a ritenere inquadrabile, anche per ragioni di uniformità
di trattamento sull’intero territorio nazionale,
nell’ambito della materia dell’ “ordinamento civile”
la fase esecutiva dei contratti disciplinati dal
Codice.
4. Al di là di questi due titoli materiali di natura
trasversale (“tutela della concorrenza” e “ordinamento
civile”) si apre, in particolare, il campo delle
materie concorrenti, in relazione alle quali talune
norme del Codice sono vincolanti per le Regioni
se ed in quanto le stesse possano essere qualificate
“principi fondamentali”. Anche questa attività involge
complesse questioni interpretative derivanti dalla
stessa inafferrabilità concettuale della nozione
di “principi fondamentali”, che, comunque, non possono
avere carattere «di rigidità ed universalità» (C.
cost. n. 50 del 2005) e devono essere calati — ai
fini di un loro esatto inquadramento — «nelle specifiche
realtà normative cui afferiscono», tenendo conto,
in modo particolare, «degli aspetti peculiari con
cui tali realtà si presentano» (C. cost. n. 336
del 2005).
Nel nostro settore — sempre al fine di delimitare
gli spazi materiali di intervento tra Stato e Regioni
— può essere utile richiamare quanto affermato dalla
Corte costituzionale, sia pure in ambito diverso,
nell’ipotesi in cui le disposizioni statali siano
emanate in attuazione di normativa comunitaria:
in questi casi, ha chiarito il giudice delle leggi,
non si può prescindere dalle stesse finalità, esigenze
ed obiettivi posti dalle normative comunitarie che
«pur non incidendo sulle modalità di ripartizione
delle competenze, possono di fatto richiedere una
peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme
di dettaglio» (sentenza n. 336 del 2005). Sul piano
operativo, ciò significa che la necessità di garantire
i “risultati” voluti dal legislatore comunitario
può giustificare un livello di puntualità nella
formulazione dei principi non altrimenti consentita.
E, dunque, le Regioni, nel legiferare in settori
di loro pertinenza, dovranno rispettare quelle prescrizioni
(di rango legislativo: v. art. 117, comma 6, Cost.)
contemplate nel Codice che, pur presentando
un contenuto “puntuale”, possono nondimeno essere
ascritte al novero dei “principi fondamentali” se
le stesse perseguono finalità unitarie imposte dalla
normativa comunitaria.
5. La individuazione del titolo competenziale è,
per certi versi, più agevole in relazione al Capo
IV dello schema di decreto intitolato “Lavori relativi
a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi”,
il quale recepisce, con gli opportuni adattamenti,
alcune norme contenute nel d.lgs. n. 190 del 2002,
così come modificato dal d.lgs. n. 189 del 2005.
Come è noto la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 303 del 2003, ha già avuto modo di occuparsi
della legittimità costituzionale di talune disposizioni
previste dal suddetto decreto n. 190 del 2002, nonché
dalla relativa legge di delega n. 443 del 2001.
E’ altrettanto noto che la Corte, pur riconoscendo
che l’oggetto al quale afferiscono tali disposizioni
rientri in ambiti materiali di competenza concorrente
e non si risolva nella mera enunciazione di principi
fondamentali, nondimeno ha riconosciuto sussistente
la competenza dello Stato attraverso il richiamo
al meccanismo della sussidiarietà ed adeguatezza
di cui all’art. 118 della Costituzione. In particolare,
il giudice delle leggi ha ritenuto che, nei casi
in cui siano rinvenibili funzioni amministrative
che necessitano di un “esercizio unitario” a livello
centrale, lo Stato possa allocare dette funzioni
presso propri organi e, in applicazione del principio
di legalità, dettare la relativa regolamentazione
con legge anche nei casi in cui si verta in settori
rientranti nell’ambito di competenza regionale.
La deroga al riparto di attribuzioni così realizzato
è, però, possibile a condizione che le “leggi sussidiarie”
siano emanate nel rispetto dei criteri sostanziali
di proporzionalità e di non irragionevolezza, nonché
del criterio formale di procedimentalizzazione dell’intervento
statale attraverso il previo «accordo con la Regione
interessata».
Sotto quest’ultimo aspetto, la sentenza n. 303 del
2003 è chiara: lo Stato può allocare centralmente
funzioni amministrative (inerenti, nella specie,
al settore delle grandi opere) e disciplinarle con
le legge, esclusivamente nei casi in cui sia prevista
una “intesa” con l’ente regionale.
Dalla lettura della motivazione emerge, a mio avviso,
un ulteriore dato e cioè che l’ “oggetto” dell’intesa
sia rappresentato dalla definizione delle stesse
esigenze unificanti che stanno alla base della chiamata
in sussidiarietà delle funzioni amministrative.
In altri termini, Stato e Regioni debbono accordarsi
in ordine alla sussistenza di quelle ragioni che
giustificano un intervento unitario del legislatore
statale e rendono “inadeguato”, per la natura dei
compiti e delle funzioni implicate, il coinvolgimento
del livello di governo regionale. Si tratta, a ben
vedere, di una forma di collaborazione “necessaria”
– perché sempre richiesta – e “paritaria”, perché
postula un eguale coinvolgimento dello Stato e delle
Regioni nella definizione dei presupposti unificanti
che legittimano una deroga al sistema delle competenze.
Sul piano generale, questa impostazione si pone
in linea con il mutato contesto costituzionale —
in cui si collocano, oggi, dopo la riforma del Titolo
V, i diversi livelli di governo — che non assegna
più allo Stato la posizione di “tutore preventivo”
dell’unità delle Repubblica (R. BIN, L’interesse
nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi,
discontinuità della giurisprudenza costituzionale,
in Le Regioni, 2001, 1121).
Applicando questo innovativo costrutto — mosso dalla
necessità di rimediare agli “errori” di classificazione
di alcune materie contemplate nell’ art. 117 Cost.,
nonché dalla consapevolezza che le esigenze unitarie
non possono essere soddisfatte attraverso il ricorso
ai soli principi fondamentali e ai titoli di legittimazione
statale di tipo trasversale — la Corte ha ritenuto
non fondate le questione che hanno coinvolto talune
norme oggi sostanzialmente confluite nello schema
di decreto legislativo in esame.
6. Occorre, però, chiedersi se la ricostruzione
operata dalla Corte con la sentenza n. 303 del 2003
— che giustifica, sul piano del riparto delle competenze,
le “norme sussidiarie” contenute nel Codice
— sia rimasta ferma anche nella successiva giurisprudenza
costituzionale ovvero se la stessa sia stato oggetto
di una, almeno parziale rivisitazione, da parte
del giudice delle leggi.
Senza potere analizzare nello specifico il contenuto
delle successive decisioni della Corte, può soltanto
sottolinearsi, per grandi linee, che la Corte stessa,
pur richiamando i principi generali affermati dalla
sentenza n. 303 del 2003, si stia lentamente allontanando,
sotto diversi profili, da quel paradigma, ancorché
non sia ancora pervenuta alla definizione di un
modello dai contorni stabili e ben definiti.
Innanzitutto, a mio avviso, è cambiato lo stesso
“oggetto” dell’intesa, che sembra non identificarsi
più con la definizione e individuazione delle esigenze
di unitarietà: spetta, infatti, esclusivamente allo
Stato — considerata la sua “peculiare” posizione
che lo rende unico interprete delle istanze unitarie
della comunità nazionale (cfr. sentenza n. 273 del
2004) — stabilire quando il proprio intervento è
imposto dalla necessità di salvaguardare determinati
interessi che non possono essere adeguatamene assicurati
dal livello di governo regionale, che ovviamente
potrà contestare, innanzi alla Corte costituzionale,
una eventuale valutazione statale ritenuta invasiva
delle proprie attribuzioni.
La leale collaborazione deve, invece, essere garantita
nella fase di esercizio delle funzioni amministrative
attratte in sussidiarietà, mediante un coinvolgimento
delle Regioni nei casi in cui vi sia un “interferenza”
con funzioni a quest’ultime spettanti. Non è un
caso che la Corte, con la sentenza n. 151 del 2005,
abbia escluso la necessità che la legge statale
impugnata contemplasse momenti collaboratativi,
in quanto, nel caso di specie, ancorché non è detto
espressamente, mancavano profili di sovrapposizione
e intreccio con funzioni regionali.
Corollario di questa impostazione è una maggiore
flessibilità nella stessa individuazione della concreta
misura collaborativa di volta in volta richiesta,
che si calibra alla luce del contenuto della norma
e dalla intensità della compromissione subita dell’autonomia
regionale. Non, dunque, necessariamente, accordo
con la Regione interessata, ma anche intesa raggiunta
in sede di Conferenza unificata ovvero parere nei
casi in cui questo, in considerazione degli interessi
implicati, possa considerasi strumento adeguato
a salvaguardare le prerogative regionali (cfr. sentenza
n. 285 del 2005).
A questo cambiamento di “oggetto” e alla conseguente
maggiore elasticità sul piano del rispetto del requisito
procedimentale della leale collaborazione, deve
fare da pendant un maggiore rigore, nei giudizi
della Corte, nella valutazione dell’osservanza,
da parte della singola “norma sussidiaria”, dei
criteri sostanziali di proporzionalità e adeguatezza
(cfr. sentenza n. 6 del 2004), secondo i crismi
di uno scrutinio effettivamente stretto di costituzionalità.
Tornando all’analisi delle disposizioni contenute
nel Capo IV del Codice, l’interprete dovrà,
dunque, valutare se le stesse — soprattutto quelle
non scrutinate dal giudice delle leggi con la sentenza
n. 303 del 2003 — rispettino o meno i predetti criteri
sostanziali, nonché i criteri formali di leale collaborazione
che, come detto, non devono risolversi necessariamente
nella previsione della misura dell’ “intesa forte”,
ma ben possono consistere, nei casi in cui il contenuto
della specifica norma lo consenta, in strumenti
di collaborazione di minore pregnanza.
Per finalità ancora una volta deflattive del contenzioso,
nonché per agevolare il controllo da parte della
stessa Corte costituzionale, sarebbe opportuno,
infine, sul piano della tecnica legislativa, che
le “nome sussidiarie” si qualifichino come tali,
in modo da risultare da subito chiaro se il legislatore
statale abbia agito sul presupposto della sussistenza
di una propria competenza ovvero in deroga al riparto
delle attribuzioni per la tutela di esigenze unitarie.
7. Quanto sin qui detto vale “a regime”. Nella fase
transitoria “tutte” le norme contenute nel Codice
saranno comunque vincolanti per le Regioni, anche
quando incidono in materie non statali, e ciò fino
a quando le Regioni stesse non provvederanno ad
emanare la propria normativa di attuazione degli
obblighi sanciti a livello comunitario. Sarebbe,
pertanto, necessario che il decreto legislativo,
in ottemperanza alla specifica previsione sancita
dall’art. 1, comma 6, della legge n. 62 del 2005,
contenga «l’esplicita indicazione della natura sostitutiva
e cedevole delle disposizioni» afferenti ad ambiti
materiali di pertinenza regionale.
Si tratta di una ipotesi di “sostituzione normativa”,
conforme al modello delineato dall’art. 117, quinto
comma, della Costituzione, nonché dall’art. 11,
comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante
“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia
al processo normativo dell’Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”
(v. anche Consiglio di Stato, Ad. gen., 25 febbraio
2002, n. 2).
Rimane soltanto il dubbio se, in relazione, in particolare,
a tale specifico profilo — considerata la forte
incidenza sulla sfera di autonomia delle Regioni
— possa considerarsi strumento collaborativo adeguato
la previsione (art. 25, comma 2, della legge n.
62 del 2005) del solo parere della Conferenza Stato-Regioni.
|
| |
|
(pubblicato il 13.2.2006)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|