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| n. 2-2006 - © copyright |
ALFONSO CELOTTO
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| Gli appalti pubblici tra
competenze statali e competenze regionali. Primi spunti.
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1. La “codificazione” della materia
degli appalti pubblici si scontra con uno dei profili
di maggiore instabilità degli ultimi anni: stabilire
in maniera precisa il riparto di competenze tra
Stato e Regioni.
L’applicazione del nuovo assetto competenziale previsto
nel nuovo Titolo V della Carta costituzionale, sta
passando per svolgimenti particolarmente contorti,
anche in ragione della “incompiutezza” delle tabelle
di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 117 Cost. La Corte
costituzionale ha così scelto di privilegiare una
interpretazione non testuale, oggettiva di tali
elenchi, ma ha optato per una lettura funzionale,
teleologica, anche con applicazione di una serie
di “grimaldelli” alla competenza regionale. Vanno
così intesi strumenti quali le materie “trasversali”
– o anche “materie non materie”, o “materie-funzioni”
– che indicano gli ambiti in cui sono “raccolti
ed intrecciati tra loro interessi molteplici che
mettono capo a competenze differenziate, distribuite
tra enti locali, Regioni e Stato” (così Corte cost.,
sent. n. 96 del 2003; ma anche, ad es., nn. 31,
50, 51, 108, 133, 151, 161, 214, 219, 234 e 336
del 2005); la “chiamata in sussidiarietà”, che facendo
leva su esigenze unitarie giustifica competenze
statali che non trovano alcun titolo nell’art. 117
Cost. (sulla base dell’impianto della sent. n. 303
del 2003, v. sent. n. 270 e 285 del 2005); la pervasività
dei principi fondamentali, attraverso i quali si
restringono non di poco gli spazi di competenza
regionale (ad es. sent. n. 286 e 324 del 2005).
Per far chiarezza in questo quadro appare più opportuno
affidarsi al legislatore piuttosto che alla Corte
costituzionale. Gli interventi della Corte, infatti,
oltre a scontare l’inevitabile a- sistematicità,
operano su un tessuto normativo già in vigore e
rappresentano, spesso, decisioni “pretorie”, che
risolvono singoli casi, spesso con approccio arbitrale.
Il legislatore, anche delegato, invece, interviene
in maniera maggiormente sistematica e – elemento
assolutamente da non trascurare – risponde più direttamente
ai circuiti di rappresentatività democratica, potendo
operare con gli strumenti tipici della mediazione
politica, così da non trascurare le posizioni di
nessuno dei rappresentanti degli interessi coinvolti.
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2. Lo sforzo “titanico” della Commissione
di redazione del “Codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture” affronta gli assetti
competenziali Stato – Regioni all’art. 4 della bozza
approvata dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio
2006, articolato in due commi:
“1. Le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle
materie di propria competenza nel rispetto delle
disposizioni dettate dal presente codice relativamente
alle materie oggetto di competenza esclusiva dello
Stato e in conformità ai principi ricavabili dal
presente codice relativamente alle materie oggetto
di competenza concorrente.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo,
lettera e), non possono prevedere una disciplina
della qualificazione e selezione dei concorrenti,
nonché di svolgimento delle procedure di gara, diversa
da quella prevista nel presente
codice”.
Il primo rappresenta una ricognizione generale dei
limiti alla potestà normativa regionale nell’attuale
assetto costituzionale. Le Regioni debbono rispettare
le “disposizioni dettate dal presente codice relativamente
alle materie oggetto di competenza esclusiva dello
Stato” e debbono legiferare “in conformità ai principi
ricavabili dal presente codice relativamente alle
materie oggetto di competenza concorrente”. In tal
modo il codice riprende l’impianto dei commi 2°
e 3° dell’art. 117, circa la sussistenza dei limiti
alla competenza legislativa regionale discendenti
dalla competenza esclusiva dello Stato e dalla competenza
concorrente. Intendiamoci, anche senza la specificazione
dell’art. 4, comma 1, tali tipologie di limiti avrebbero
costituito vincoli alla legislazione regionale.
In tal senso ci troviamo di fronte ad una “ridondanza
giuridica”, comunque utile secondo l’insegnamento
di Alf Ross, in quanto risponde alla ragione positiva
“di sottolineare una particolare opinione o ...
soddisfare un'esigenza generale (a vantaggio specialmente
del lettore inesperto)”, per cui si reputa “necessario
ribadire sotto un solo contesto alcune cose che
altrimenti avrebbero trovato posto altrove” (così
A. ROSS, Diritto e giustizia [1958], trad. it. di
G. Gavazzi, Torino, 1965, 126).
Si potrebbe obiettare che la Commissione avrebbe
dovuto compiere uno sforzo maggiore per cercare
di individuare più specificamente quali siano, nella
specie, le disposizioni del codice che rientrano
in materie di competenza esclusiva dello Stato o
che rappresentano principi nell’impianto della competenza
concorrente.
A ben vedere la Commissione, piuttosto che cercare
– illuministicamente - di effettuare un elenco unitario
dei limiti sostanziali alla competenza regionale
ha provato a specificare di parte in parte la vincolatività
per le Regioni. E’ quanto accade, ad es., nell’art.
89, comma 4, relativamente agli strumenti di rilevazione
della congruità dei prezzi; nell’art. 161, riguardo
alla progettazione, all'approvazione dei progetti
e la realizzazione delle infrastrutture strategiche
di preminente interesse nazionale.
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3. La clausola del secondo comma
dell’art. 4 – che merita un’analisi più approfondita
di quanto si possa fare in sede di un primo commento
– fa rientrare nella competenza statale esclusiva
in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117,
comma 2, lett. e) la “disciplina della qualificazione
e selezione dei concorrenti, nonché di svolgimento
delle procedure di gara, diversa da quella prevista
nel presente codice”.
Ci si richiama in tal modo a quella nozione dinamica
di “concorrenza” fatta propria dalla Corte costituzionale
a partire dalla sent. n. 14 del 2004, in cui il
giudice delle leggi ha precisato che una ricostruzione
organica di tale nozione «dal punto di vista del
diritto interno, ... non può non riflettere quella
operante in ambito comunitario, che comprende interventi
regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate
a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza.
Quando l’art. 117, secondo comma, lettera e), affida
alla potestà legislativa esclusiva statale la tutela
della concorrenza, non intende certo limitarne la
portata ad una sola delle sue declinazioni di significato.
Al contrario, proprio l’aver accorpato, nel medesimo
titolo di competenza, la moneta, la tutela del risparmio
e dei mercati finanziari, il sistema valutario,
i sistemi tributario e contabile dello Stato, la
perequazione delle risorse finanziarie e, appunto,
la tutela della concorrenza, rende palese che quest’ultima
costituisce una delle leve della politica economica
statale e pertanto non può essere intesa soltanto
in senso statico, come garanzia di interventi di
regolazione e ripristino di un equilibrio perduto,
ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al
diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche
volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni
di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare
assetti concorrenziali» (§ 4 Cons. diritto).
Tale visione è stata applicata, ad esempio anche
al Codice delle comunicazioni elettroniche, ritenendo
evidente «l'incidenza che una efficiente rete di
infrastrutture di comunicazione elettronica può
avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla
concorrenzialità delle imprese. Ciò in un'ottica
secondo la quale la “materia” della “tutela della
concorrenza” deve essere intesa non “soltanto in
senso statico, come garanzia di interventi di regolazione
e di ripristino di un equilibrio perduto”, ma anche
in un'accezione “dinamica” che giustifica misure
pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire
le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato
o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza
27 luglio 2005, n. 242, § 5 Cons. diritto).
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4. Corretta appare anche la scelta
effettuata nell’art. 5 di affidare alla potestà
regolamentare dello Stato tutte le materie che rientrano
nella potestà esclusiva del medesimo, ai sensi del
riparto di potestà regolamentare effettuato dal
comma 6 dell’art. 117 Cost. Resta, tuttavia, da
verificare se i profili elencati nel comma 5 del
medesimo art. 5 rientrino tutti in materie di competenza
esclusiva dello Stato o se su alcuni di essere,
relativi ad ambiti di concorrenza di competenze,
sia necessario comunque un parere della Conferenza
Stato-Regioni.
Voglio fare riferimento ad un recente caso esaminato
dalla Corte costituzionale relativo alla spettanza
della potestà regolamentare in caso di sovrapposizione
di competenze statali esclusive e di competenze
concorrenti nella medesima materia.
Relativamente alla spettanza della potestà regolamentare
sugli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico), enti pubblici nazionali con competenze
in materia sanitaria e di ricerca (intreccio di
competenze esclusive statali e concorrenti), la
Corte nella sent. 7 luglio 2005, n. 270, ha precisato
che “la competenza dello Stato a legiferare nella
materia «ordinamento e organizzazione amministrativa
degli enti pubblici nazionali» contemplata nella
richiamata lettera g) del secondo comma dell'art.
117 Cost. non può assumere le caratteristiche di
un titolo «trasversale» in grado di legittimare
qualsivoglia intervento legislativo indipendentemente
dalle specifiche funzioni che ad un determinato
ente pubblico vengano in concreto attribuite e dalle
materie di competenza legislativa cui tali funzioni
afferiscano”.
Pertanto, “un intervento come quello appena accennato,
al fine di evitare un improprio svuotamento delle
nuove prescrizioni costituzionali, esige non solo
l'attenta valutazione dell'effettiva sussistenza
delle condizioni legittimanti (necessarietà dell'attrazione
al livello statale della funzione e della relativa
disciplina regolativa, nonché idoneità, pertinenza
logica e proporzionalità di tale disciplina rispetto
alle esigenze di regolazione della suddetta funzione),
ma anche la previsione di adeguate forme di coinvolgimento
delle Regioni interessate, secondo i moduli di leale
collaborazione più volte indicati come ineliminabili
da questa Corte (cfr., fra le altre, le sentenze.
n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003)”.
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