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n. 1-2006 - © copyright

 

GIOVANNI B. CONTE

Proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico. Prime note


La finanziaria 2006 (l. 23 dicembre 2005 n. 266) ha modificato il decreto Bersani nella parte in cui regolava il rinnovo delle grandi concessioni d’acqua. In particolare il comma 483 dell’art. 1 modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevedendo che, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, l’amministrazione competente indica una gara ad evidenza pubblica per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.

Il successivo comma 485 prevede, inoltre, che “in relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti ”.

Su tale proroga si ricorda che la Commissione della Comunità Europea aveva avuto modo di criticare l’eccessiva lunghezza delle concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (cfr. comunicato stampa Commissione CE, 8 gennaio 2004, IP/04/24). Occorrerà, quindi attendere per sapere se questa ulteriore proroga verrà ritenuta conforme alle norme comunitarie.

A fronte di tale proroga i titolari di concessione dovranno versare un canone aggiuntivo una tantum di € 3.600 per MW di potenza installata ed effettuare degli interventi di miglioramento dell’impianto specificamente previsti. Sembra comunque evidente che la proroga costituisce un elemento di arresto nel procedimento di liberalizzazione del mercato dell’energia.

La finanziaria introduce un’altra questione interessante in relazione al momento finale del rapporto concessorio. L’assetto preesistente era disciplinato dall’art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, il quale prevede che al termine dell’utenza delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico tutte le opere di raccolta, regolazione, scarico e condotte forzate passano in proprietà dello Stato senza compenso ed in stato di regolare funzionamento. La disposizione rispettava i principi portati avanti sin dal 1916 nella normativa sulle acque dove si riconosceva un importanza generale all’incremento dello sfruttamento idrico a scopo idroelettrico. Lo Stato aveva interesse a incentivare gli investimenti in questo campo ma anche ad assumere la proprietà degli impianti sul lungo periodo. A fronte di canoni estremamente bassi e durata di concessione lunghi, lo Stato si garantiva nel tempo la proprietà delle opere necessarie alla produzione di energia.

Questa disposizione viene conservata dalla finanziaria ma ad essa si aggiunge ora un’altra norma di difficile comprensione. Il bando di gara per le concessioni idroelettriche potrà prevedere che il ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione si trasferisca dal vecchio concessionario al nuovo ad un prezzo determinato dal concessionario uscente e dall’Amministrazione. Il valore deve tener conto del valore di mercato.

La norma è criptica. Se le opere sopra menzionate passano gratuitamente in proprietà dello Stato a che pro prevedere una cessione di queste ultime all’interno del ramo d’azienda dal concessionario uscente al nuovo concessionario? La norma sembra nascondere un “regalo” di non poco conto agli attuali concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Considerato l’attuale deficit dello Stato non sembra francamente ragionevole perdere il grande introito che potrebbe derivare dalla concessione delle opere insieme alla concessione della derivazione.

Infine, il Parlamento ha previsto al comma 484 l’abrogazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale faceva salve le prerogative statutarie della regione Autonoma Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il successivo comma 492 prevede che le regioni e le province autonome armonizzino i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo è opportuno osservare che fino a quando le regioni e le province autonome non avranno adeguato la propria legislazione a quella statale, la proroga decennale delle concessione prevista dalla legge finanziaria non sembra possibile che operi nel loro territorio. Ciò in quanto la durata delle grandi concessioni di derivazione è regolata da un decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale (463/99) il quale, per le particolari modalità di formazione delle relative disposizioni , ha natura di norma rinforzata, o “ultra–primaria” (Regio d’Aci, “la Regione Trentino Alto Adige”, Milano, 1994, pag. 21 e segg.). Sul punto si è recentemente soffermata la Corte Costituzionale con la sentenza 24 giugno 2003 n. 221, la quale, con riferimento alla Regione Valle D’Aosta, ha affermato che “la legislazione statale ordinaria non è idonea ad abrogare le norme attuative di statuti speciali che, come è noto, si collocano in una posizione peculiare nel sistema delle fonti del diritto. Peraltro, con specifico riferimento alla Regione Valle d’Aosta, lo statuto speciale prevede che le relative “disposizioni di attuazione” e le “disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l’ordinamento della regione” devono essere adottate tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione e che “gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso” (art. 48-bis dello statuto di autonomia, introdotto dall’art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2)”.


Legge 23 dicembre 2005, n. 266
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211





art. 1

483. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.
2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara»;
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
484. È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
485. In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487. 486. Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno. 487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell’indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell’importo degli interventi da effettuare nell’ambito della derivazione. 488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l’entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione. 489. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. 491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004. 492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491. 493. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.

 

(pubblicato il 25.1.2006)

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