La finanziaria 2006 (l. 23 dicembre
2005 n. 266) ha modificato il decreto Bersani nella
parte in cui regolava il rinnovo delle grandi concessioni
d’acqua. In particolare il comma 483 dell’art. 1
modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, prevedendo che, cinque anni prima
dello scadere di una concessione di grande derivazione
d’acqua per uso idroelettrico, l’amministrazione
competente indica una gara ad evidenza pubblica
per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione
per un periodo di durata trentennale, avendo particolare
riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza
e di aumento dell’energia prodotta o della potenza
installata.
Il successivo comma 485 prevede, inoltre, che “in
relazione ai tempi di completamento del processo
di liberalizzazione e integrazione europea del mercato
interno dell’energia elettrica, anche per quanto
riguarda la definizione di princìpi comuni in materia
di concorrenza e parità di trattamento nella produzione
idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione
idroelettrica, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono prorogate di dieci
anni rispetto alle date di scadenza previste nei
commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 purché siano effettuati
congrui interventi di ammodernamento degli impianti
”.
Su tale proroga si ricorda che la Commissione della
Comunità Europea aveva avuto modo di criticare l’eccessiva
lunghezza delle concessioni di derivazione d’acqua
a scopo idroelettrico (cfr. comunicato stampa Commissione
CE, 8 gennaio 2004, IP/04/24). Occorrerà, quindi
attendere per sapere se questa ulteriore proroga
verrà ritenuta conforme alle norme comunitarie.
A fronte di tale proroga i titolari di concessione
dovranno versare un canone aggiuntivo una tantum
di € 3.600 per MW di potenza installata ed effettuare
degli interventi di miglioramento dell’impianto
specificamente previsti. Sembra comunque evidente
che la proroga costituisce un elemento di arresto
nel procedimento di liberalizzazione del mercato
dell’energia.
La finanziaria introduce un’altra questione interessante
in relazione al momento finale del rapporto concessorio.
L’assetto preesistente era disciplinato dall’art.
25 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, il quale prevede
che al termine dell’utenza delle grandi derivazioni
a scopo idroelettrico tutte le opere di raccolta,
regolazione, scarico e condotte forzate passano
in proprietà dello Stato senza compenso ed in stato
di regolare funzionamento. La disposizione rispettava
i principi portati avanti sin dal 1916 nella normativa
sulle acque dove si riconosceva un importanza generale
all’incremento dello sfruttamento idrico a scopo
idroelettrico. Lo Stato aveva interesse a incentivare
gli investimenti in questo campo ma anche ad assumere
la proprietà degli impianti sul lungo periodo. A
fronte di canoni estremamente bassi e durata di
concessione lunghi, lo Stato si garantiva nel tempo
la proprietà delle opere necessarie alla produzione
di energia.
Questa disposizione viene conservata dalla finanziaria
ma ad essa si aggiunge ora un’altra norma di difficile
comprensione. Il bando di gara per le concessioni
idroelettriche potrà prevedere che il ramo d’azienda
relativo all’esercizio della concessione si trasferisca
dal vecchio concessionario al nuovo ad un prezzo
determinato dal concessionario uscente e dall’Amministrazione.
Il valore deve tener conto del valore di mercato.
La norma è criptica. Se le opere sopra menzionate
passano gratuitamente in proprietà dello Stato a
che pro prevedere una cessione di queste ultime
all’interno del ramo d’azienda dal concessionario
uscente al nuovo concessionario? La norma sembra
nascondere un “regalo” di non poco conto agli attuali
concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
Considerato l’attuale deficit dello Stato non sembra
francamente ragionevole perdere il grande introito
che potrebbe derivare dalla concessione delle opere
insieme alla concessione della derivazione.
Infine, il Parlamento ha previsto al comma 484 l’abrogazione
dell’articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, il quale faceva salve le prerogative
statutarie della regione Autonoma Valle d’Aosta
e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il
successivo comma 492 prevede che le regioni e le
province autonome armonizzino i propri ordinamenti
alle norme dei commi da 483 a 491 entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Al riguardo è opportuno osservare che fino a quando
le regioni e le province autonome non avranno adeguato
la propria legislazione a quella statale, la proroga
decennale delle concessione prevista dalla legge
finanziaria non sembra possibile che operi nel loro
territorio. Ciò in quanto la durata delle grandi
concessioni di derivazione è regolata da un decreto
legislativo di attuazione dello statuto speciale
(463/99) il quale, per le particolari modalità di
formazione delle relative disposizioni , ha natura
di norma rinforzata, o “ultra–primaria” (Regio d’Aci,
“la Regione Trentino Alto Adige”, Milano, 1994,
pag. 21 e segg.). Sul punto si è recentemente soffermata
la Corte Costituzionale con la sentenza 24 giugno
2003 n. 221, la quale, con riferimento alla Regione
Valle D’Aosta, ha affermato che “la legislazione
statale ordinaria non è idonea ad abrogare le norme
attuative di statuti speciali che, come è noto,
si collocano in una posizione peculiare nel sistema
delle fonti del diritto. Peraltro, con specifico
riferimento alla Regione Valle d’Aosta, lo statuto
speciale prevede che le relative “disposizioni di
attuazione” e le “disposizioni per armonizzare la
legislazione nazionale con l’ordinamento della regione”
devono essere adottate tenendo conto delle particolari
condizioni di autonomia attribuite alla Regione
e che “gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati
da una commissione paritetica composta da sei membri
nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre
dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta e sono
sottoposti al parere del Consiglio stesso” (art.
48-bis dello statuto di autonomia, introdotto dall’art.
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993,
n. 2)”.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
"Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario
n. 211
art. 1
483. All’articolo 12 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente, cinque
anni prima dello scadere di una concessione di grande
derivazione d’acqua per uso idroelettrico e nei
casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando
quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere
un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso
delle acque, in tutto o in parte incompatibile con
il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice
una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della
normativa vigente e dei princìpi fondamentali di
tutela della concorrenza, libertà di stabilimento,
trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione
a titolo oneroso della concessione per un periodo
di durata trentennale, avendo particolare riguardo
ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale
del bacino idrografico di pertinenza e di aumento
dell’energia prodotta o della potenza installata.
2. Il Ministero delle attività produttive,
di concerto con il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, sentito il gestore della
rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio
provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari
minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta
e della potenza installata concernenti la procedura
di gara»;
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
484. È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
485. In relazione ai tempi di completamento del
processo di liberalizzazione e integrazione europea
del mercato interno dell’energia elettrica, anche
per quanto riguarda la definizione di princìpi comuni
in materia di concorrenza e parità di trattamento
nella produzione idroelettrica, tutte le grandi
concessioni di derivazione idroelettrica, in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono prorogate di dieci anni rispetto alle date
di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo
12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
purché siano effettuati congrui interventi di ammodernamento
degli impianti, come definiti al comma 487. 486.
Il soggetto titolare della concessione versa entro
il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal
2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all’intera
durata della concessione, pari a 3.600 euro per
MW di potenza nominale installata e le somme derivanti
dal canone affluiscono all’entrata del bilancio
dello Stato per l’importo di 50 milioni di euro
per ciascun anno, e ai comuni interessati nella
misura di 10 milioni di euro per ciascun anno. 487.
Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano
congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi,
non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione
di parti di impianto non attive, effettuati o da
effettuare nel periodo compreso fra il 1º gennaio
1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente
legge, i quali comportino un miglioramento delle
prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto
per una spesa complessiva che, attualizzata alla
data di entrata in vigore della presente legge sulla
base dell’indice Eurostat e rapportata al periodo
esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni
MWh di produzione netta media annua degli impianti
medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti
di pompaggio, la produzione media netta annua di
questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del
calcolo dell’importo degli interventi da effettuare
nell’ambito della derivazione. 488. I titolari delle
concessioni, a pena di nullità della proroga, autocertificano
entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti
l’entità degli investimenti effettuati o in corso
o deliberati e forniscono la relativa documentazione.
Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti
possono verificare la congruità degli investimenti
autocertificati. Il mancato completamento nei termini
prestabiliti degli investimenti deliberati o in
corso è causa di decadenza della concessione. 489.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25,
commi primo e secondo, del testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando
di gara per concessioni idroelettriche può anche
prevedere il trasferimento della titolarità del
ramo d’azienda relativo all’esercizio della concessione,
comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario
uscente al nuovo concessionario, secondo modalità
dirette a garantire la continuità gestionale e ad
un prezzo, entrambi predeterminati dalle amministrazioni
competenti e dal concessionario uscente prima della
fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo si provvede alle
relative determinazioni attraverso tre qualificati
e indipendenti soggetti terzi di cui due indicati
rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne
sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente
del tribunale territorialmente competente, che operano
secondo sperimentate metodologie finanziarie che
tengano conto dei valori di mercato. 491. Le disposizioni
del presente articolo costituiscono norme di competenza
legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione
e attuano i princìpi comunitari resi nel parere
motivato della Commissione europea in data 4 gennaio
2004. 492. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge le regioni e le province
autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme
dei commi da 483 a 491. 493. Fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 1, comma 298, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno
2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35
milioni di euro annui, mediante versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di una quota degli introiti
della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia
elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma
11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sospesi
i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative
trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, con riferimento a quegli enti che già fruiscono
dell’integrale finanziamento a carico del bilancio
dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle
risorse derivanti dall’attuazione del presente comma,
i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle
province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano
sono incrementati di 10 milioni di euro.