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| n. 1-2006 - © copyright |
MADDALENA FILIPPI
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| La nuova dia e gli incerti
confini con il silenzio-assenso
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SOMMARIO - 1. La DIA prima della
riforma nell’interpretazione della dottrina e della
giurisprudenza: 1.a) La posizione della dottrina;
1.b) La posizione della giurisprudenza. - 2. Il
nuovo articolo 19: 2.a) l’ambito di applicazione;
2.b) l’iniziativa del privato; 2.c) i poteri dell’amministrazione;
2.d) la giurisdizione. – 3. Le novità in punto di
tutela - 4. DIA e silenzio-assenso – 5. DIA e regioni
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1. - La dia prima della riforma nell’interpretazione
della dottrina e della giurisprudenza
• La disciplina della denuncia di inizio attività
(dia) - lasciata intatta dalla riforma organica
della legge sul procedimento (legge n. 15 del 2005)-
è stata sostanzialmente riscritta dal decreto-legge
n. 35 del 2005, approvato pochi giorni dopo l’entrata
in vigore della legge di riforma. L’osservazione
preliminare che si può subito fare è che il nuovo
testo dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 non
ha certo risolto i problemi e i dubbi sorti in ordine
alla qualificazione dell’istituto, alla natura della
posizione soggettiva del privato denunciante e quindi
al tipo di tutela spettante ai terzi pregiudicati
dalla attività iniziata in virtù di dia.In effetti,
questo istituto – nuovo rispetto ai titoli abilitativi
tradizionali (anche se non così nuovo come molti
ritengono[1]) – aveva dato luogo ad interpretazioni
divergenti.
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1.a) – La posizione della dottrina[2]
Prima della recente riforma, secondo la tesi del
tutto prevalente in dottrina, la dia doveva essere
considerata espressione di un nuovo modello di amministrazione
che, al principio autoritativo, sostituisce quello
della autoamministrazione e della autoresponsabilità
del privato[3].La legittimazione del privato – si
sosteneva - non è più fondata sul consenso dell’amministrazione
(secondo lo schema norma-potere-effetto), ma è una
legittimazione ex lege (secondo lo schema norma-fatto-effetto)
che rende solo eventuale l’intervento dell’amministrazione:
il denunciante che si trovi nella situazione descritta
dalla norma ha diritto ad iniziare l’attività, mentre
l’amministrazione – nell’esercizio di un potere
non più autorizzatorio, ma di mero controllo successivo
– può emanare provvedimenti di natura inibitoria
e non invece atti di consenso, neppure taciti[4].Questa
tesi metteva in luce, da un lato il carattere autoapplicativo
della dia, e dall’altro la doverosità della verifica,
anche se inserita in un procedimento con diretta
ricaduta sugli effetti della denuncia.In questo
senso la dia veniva ricondotta nell’ambito degli
strumenti di liberalizzazione delle attività private:
si riteneva infatti che l’eliminazione del provvedimento
autorizzatorio e il riconoscimento della facoltà
di dare autonomo avvio ad una attività, implicasse
un incremento della “libertà” di cui il cittadino
dispone in quel determinato settore[5]. Quanto alla
natura della posizione soggettiva, secondo questa
tesi, all’interno dello stesso istituto doveva ravvisarsi
la coabitazione, nella situazione soggettiva del
denunciante, tra un diritto soggettivo (sorto con
la presentazione della denuncia) e un interesse
legittimo (correlato al potere di controllo, di
inibizione e di repressione spettante all’amministrazione),
concernente un procedimento - volto a vietare piuttosto
che a consentire l’attività - che apre una fase
successiva e diversa rispetto a quella in cui è
sorto in capo al privato il diritto ad intraprendere
l’attività prescelta[6].Tale intreccio o ambivalenza
di posizioni soggettive è confermato dal fatto che
la posizione del privato denunciante è stata qualificata
in termini di diritto soggettivo a “regime amministrativo”[7]
o di diritto soggettivo sottoposto ad accertamento
amministrativo[8], o ancora di diritto potestativo
sostanziale, in relazione al potere del denunciante
di dare giuridica rilevanza al fatto[9].E’ però
da ricordare che l’ascrivibilità della dia al fenomeno
della c.d. liberalizzazione di attività economiche
non venne condivisa da una parte della dottrina
che preferiva descrivere l’istituto in termini di
semplificazione amministrativa. Con la dia – si
sottolineava - non c’è alcuna sottrazione dell’attività
del privato alla sua disciplina sostanziale: la
dia determina solo una dequotazione delle precedenti
figure autorizzatorie in quanto un regime amministrativo
- inteso come soggezione a regole poste a tutela
del pubblico interesse – non viene meno, ma continua
a permanere[10]. Secondo un orientamento minoritario
– che muoveva anche dall’esigenza di assicurare
effettività di tutela ai terzi pregiudicati da un
atto soggettivamente ed oggettivamente privato come
la denuncia[11] - la dia doveva essere intesa piuttosto
come fattispecie a formazione complessa nella quale
la presentazione della denuncia comporta solo una
legittimazione a carattere provvisorio, destinata
a venir meno in caso di provvedimento inibitorio:
in questo modo, si sosteneva, l’attività di verifica
da parte dell’amministrazione – con esito comunque
provvedimentale, espresso o tacito - si inserisce
all’interno della fattispecie. Di conseguenza, il
titolo poteva dirsi formato solo per effetto del
silenzio mantenuto dall’amministrazione sino allo
scadere del termine assegnato per l’adozione di
provvedimenti inibitori, così consentendosi l’impugnazione,
da parte del terzo, di una dia “rivestita” di forma
amministrativa: oggetto del giudizio sarebbe stata
infatti la denuncia del privato come integrata,
nella propria efficacia, dal comportamento dell’amministrazione[12].A
questo orientamento è da ricondurre anche la tesi
di chi ha sostenuto che la dia - atto soggettivamente
ed oggettivamente privato – si “trasforma” in titolo
abilitativo in esito ad una fattispecie a formazione
complessa, cui devono essere attribuiti gli effetti
legali propri dell’atto di consenso sostituito[13].In
sostanza, questa parte della dottrina attribuiva
rilievo «forte» alla interpositio temporale, o meglio
alle attività che l’amministrazione ha il potere
di esplicare durante tale periodo, sì da assegnare
loro il ruolo di atto di consenso implicito o, in
caso di inibitoria, di atto di diniego espresso.
Questa interpretazione veniva sostenuta in particolare
con riguardo alla dia in materia edilizia, la cui
disciplina - in parziale modifica dello schema tracciato
dalla disposizione generale (art. 19) e anticipando
il nuovo modello - non consente di iniziare i lavori
contestualmente alla presentazione della denuncia
(art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, approvato con
d. lgs. n. 380 del 2001)[14].
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1.b) – La posizione della giurisprudenza
La contrapposizione appena vista tra le ricostruzioni
della dottrina trovava riscontro nelle posizioni
della giurisprudenza.
a) Secondo l’orientamento senza dubbio prevalente
(sia del Consiglio di Stato, sia dei Tribunali amministrativi),
la dia - doveva essere qualificata come atto soggettivamente
ed oggettivamente privato: la denuncia – si legge
in giurisprudenza - non ha valore provvedimentale,
né tale valore acquista in virtù del decorso del
termine previsto per la verifica da parte dell’amministrazione[15].
Si tratta quindi di atto non impugnabile davanti
al giudice amministrativo per la semplice ragione
che non costituisce espressione di potere amministrativo.
Con la ulteriore conseguenza che deve ritenersi
non configurabile un potere di autotutela in capo
alla amministrazione. Anzi, si sottolineava che
proprio la mancanza di un provvedimento consentiva
di ritenere esperibile la procedura del silenzio-rifiuto,
finalizzata a provocare il controllo da parte della
amministrazione sulla attività iniziata a seguito
di denuncia, onde intervenire, se del caso, non
già con provvedimenti inibitori (sottoposti ad un
breve termine decadenziale), bensì con i provvedimenti
ripristinatori e comunque sanzionatori di ogni genere
di cui all’art. 21, comma 2°, della legge n. 241:
la presenza di un atto di consenso, anche se implicito,
avrebbe infatti reso inammissibile una tale procedura
perché elusiva del termine di decadenza rispetto
ad provvedimento non tempestivamente impugnato[16].Era
invece senz’altro minoritaria quella giurisprudenza
che aderiva alla tesi della dia come istituto che,
per effetto del decorso del tempo assegnato all’amministrazione
per l’esercizio del potere inibitorio, dà luogo
a una fattispecie complessa o a formazione progressiva,
configurabile come titolo abilitativo tacito[17].
Secondo questa tesi - che finiva per ricondurre
la dia e il suo seguito nell’ambito dello schema
del silenzio-assenso[18] – doveva ritenersi che
l’introduzione della dia non avesse privato l’amministrazione
del potere di costituire la situazione giuridica
in capo al privato, la cui posizione soggettiva,
di conseguenza, avrebbe dovuto essere qualificata
in termini di interesse legittimo pretensivo sino
alla decorrenza del termine decadenziale assegnato
alla amministrazione per l’esercizio del potere
inibitorio, decorso il quale senza l’adozione di
provvedimenti, doveva ritenersi perfezionata la
dia e l’interesse legittimo consolidato o meglio
trasformato in diritto soggettivo.La diversità degli
orientamenti si è proiettata sugli strumenti di
tutela del terzo controinteressato: infatti accanto
a decisioni che hanno riconosciuto la sola ammissibilità
del ricorso contro il silenzio mantenuto dall’amministrazione
sulla domanda volta a provocare l’esercizio del
potere repressivo, vi sono state talune pronunce
nel senso della ammissibilità di impugnazioni aventi
ad oggetto la denuncia stessa o meglio il titolo
tacito formatosi per via del combinato decorso del
tempo-mancato esercizio del potere inibitorio[19].Questa
controversa giurisprudenza è stata rivisitata da
una recente quanto approfondita decisione del Consiglio
di Stato[20] che - con riferimento alla dia in materia
edilizia - ha ricostruito il regime dettato dall’art.
19 anche con riguardo alla tutela giurisdizionale.La
linea interpretativa seguita da questa decisione
(che, anche se pubblicata quando già era entrata
in vigore la nuova disciplina, riguarda il vecchio
regime), si pone in linea con l’indirizzo maggioritario
di dottrina e giurisprudenza (seguendo così la tesi
per cui la dia non è un atto amministrativo, né
lo diviene) può essere così sintetizzata: a)è esclusa
l’impugnabilità tanto della dia, quanto degli effetti
della dia, così come è inammissibile il ricorso
volto a far dichiarare l’illegittimità del silenzio
serbato dall’amministrazione su una dia; b)il potere
inibitorio può essere esercitato a pena di decadenza
nel termine stabilito dalla legge: in tale fase
il terzo non dispone di alcuna posizione legittimante
(d’altra parte, considerati i tempi ristretti, il
giudice non potrebbe utilmente intervenire);decorso
il termine per l’esercizio del potere inibitorio,
l’amministrazione dispone comunque del potere sanzionatorio
(esteso a tutte le sanzioni, ripristinatorie, afflittive,
interdittive) perché se l’attività denunciata con
la dia non corrisponde allo schema legislativo,
la situazione equivale ad un’attività iniziata in
assenza di titolo: in questa fase il terzo – in
quanto titolare di un interesse legittimo con riguardo
all’esercizio del potere sanzionatorio - può attivare
l’esercizio di misure repressive mettendo in mora
l’amministrazione (con eventuale ricorso contro
il silenzio). b) 2 – Il nuovo articolo 19 Le modifiche
apportate all’articolo 19 dal decreto-legge n. 35
del 2005 - a parte il cambio del nome, da denuncia
a dichiarazione (scelta forse dovuta alla maggiore
neutralità della nuova denominazione) – riguardano:
a) l’ambito di applicazione della dia; b) l’iniziativa
del privato; c) il contenuto dei poteri dell’amministrazione.
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2.a) – L’ambito di applicazione
Quanto all’ambito di applicazione, resta il limite
fondamentale della natura vincolata dell’atto di
consenso sostituito dalla dia: anche il nuovo art.
19 chiarisce che l’atto di consenso può essere sostituito
dalla dia solo quando “il rilascio dell’atto dipenda
esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a
contenuto generale e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo”. Come previsto dal vecchio
regime, la dia opera se l’assetto degli interessi
sia già definito da una disposizione di legge oppure
– e questa è una prima novità - da un atto amministrativo
a contenuto generale, a sua volta, s’intende, titolato
da una norma di legge. In entrambi i casi però l’atto
di autorizzazione, licenza, etc. (sostituito dalla
dia) richiede solo un accertamento di corrispondenza
con la norma di legge o con l’atto generale: dal
che si ricava - e questo in continuità con la pregressa
formulazione - che il legislatore ha ritenuto che
il modello della autoresponsabilità del privato
non può arrivare a consentire la sostituzione dello
stesso privato all’amministrazione nella funzione
di apprezzamento e di comparazione degli interessi
pubblici, ovvero nell’ubi consistam della discrezionalità
amministrativa. Questa è la disposizione di carattere
generale, cui seguono – come anche nel vecchio art.
19 – espresse indicazioni in positivo (di atti inclusi
nella disciplina della dia) e in negativo (di atti
esclusi). E’ appena il caso di aggiungere: gli atti
inclusi (autorizzazioni, licenze, iscrizioni in
albi etc.) devono sempre rispondere al paradigma
generale, sicché la loro elencazione ha natura esemplificativa;
gli atti esclusi, invece, in quanto derogano alla
regola generale, non possono essere oggetto di interpretazione
estensiva.Il nuovo art. 19 – che tra l’altro non
contiene più il richiamo all’esercizio di una attività
privata, così riconoscendo che la dia può riguardare
anche iniziative di enti pubblici - modifica l’elenco
degli atti esclusi dall’ambito di applicazione della
dia e degli atti invece espressamente inclusi. Da
un lato viene meno l’esplicita esclusione riferita
alla concessione edilizia e alle autorizzazioni
in base alla normativa sulla tutela dei beni culturali
e del paesaggio. Dall’altro, viene meno il riferimento
agli atti di consenso, ma si tratta di “stralcio”
non decisivo, attesa la clausola residuale “comunque
denominato”, giustificata dalle incertezze terminologiche
che accompagnano le nozioni di autorizzazione, licenza,
nulla-osta. Quanto invece al mancato richiamo alla
categoria delle abilitazioni – da intendersi, secondo
la manualistica più accreditata[21], come atti che
si basano su una valutazione di discrezionalità
tecnica di idoneità (in rem o in personam) – potrebbe
invece trattarsi di uno “stralcio” consapevole e
mirato, da mettere in relazione con l’eliminazione
dell’inciso concernente l’esperimento di prove che
comportino valutazioni tecniche discrezionali (per
le ragioni che andremo a precisare più avanti).Viene
invece inserita una nuova categoria di atti, quella
delle concessioni non costitutive, di non agevole
individuazione. La terminologia evoca la nota distinzione
tra concessioni costitutive e concessioni traslative.
E’ da ritenere che le non costitutive non possano
che essere quelle traslative, ma per il vero sono
difficilmente identificabili concessioni traslative
aventi natura vincolata, che cioè non richiedano
valutazioni discrezionali. E in ogni caso è da ricordare
che, secondo l’insegnamento di Giannini[22], il
carattere costitutivo - rispetto alla sfera giuridica
del privato - è comune a concessioni costitutive
e traslative: i provvedimenti concessori, con riguardo
al privato, non avrebbero mai effetto traslativo
ma sempre costitutivo (tanto è vero che la classica
distinzione tra carattere costitutivo o traslativo
delle concessioni è andata perdendo ormai rilievo).
Potrebbe quindi ritenersi che il legislatore, con
il riferimento alle concessioni non costitutive,
abbia inteso includere nell’elenco degli atti sostituiti
dalla dia quei titoli impropriamente chiamati concessioni,
ma aventi natura autorizzatoria come appunto la
concessione edilizia, non più espressamente esclusa
dall’ambito di applicazione dell’art. 19, anche
se va detto che il Testo Unico in materia edilizia
ha sostituito il termine concessione con quello
di «permesso di costruire» (ma talune leggi regionali
mantengono la vecchia denominazione).Del tutto nuova
è l’inclusione, nell’elenco degli atti sostituiti
da dia, della iscrizione in albi o ruoli richiesta
per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali
o artigianali, con esclusione quindi delle attività
professionali.Scompare il requisito ostativo posto
dal vecchio art. 19, secondo cui il rilascio del
titolo sostituito dalla dia non deve richiedere
“l’esperimento di prove che comportino valutazioni
tecniche discrezionali”.
Su questo punto si sono già affacciate due interpretazioni.
Si è ritenuto che l’attuale formulazione deponga
in modo più chiaro nel senso della natura del tutto
vincolata del potere esercitato, escludendo ogni
fattispecie che richieda valutazioni di sola discrezionalità
tecnica; in tal senso sarebbe decisivo il richiamo
al mero “accertamento” dei requisiti e presupposti
di legge, già previsto dal vecchio art. 19, che
esclude ogni attività valutativa degli stessi e
dunque ogni accertamento tecnico-discrezionale[23].
Questa interpretazione, tra l’altro, troverebbe
conferma nel mancato inserimento delle “abilitazioni”
nell’elenco degli atti di consenso sostituibili
con dia.Una diversa lettura sottolinea invece come
l’eliminazione dell’inciso (“senza l’esperimento
di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali”)
condurrebbe a ritenere sostituibili con dia anche
atti di consenso che richiedono l’esperimento di
tale tipo di prove[24]. Una conferma in questo senso
sarebbe la previsione – contenuta nel nuovo comma
3 - secondo cui, nell’ambito del procedimento della
dia l’amministrazione può acquisire “pareri di organi
o enti appositi”. Tale tesi non tiene però conto
del principio per cui le valutazioni tecniche possono
essere sostituite solo con atti di organi equipollenti
(v. art. 17 della legge n. 241) e soprattutto si
pone in disarmonia con la consolidata distinzione
tra accertamento e valutazione. Una importante novità,
ancora con riguardo all’ambito di applicazione della
dia, è l’esclusione per materia, in relazione alla
natura degli interessi pubblici coinvolti: il meccanismo
della dia non è utilizzabile per gli atti di competenza
delle amministrazioni preposte a settori sensibili,
corrispondenti (tranne che per la materia della
giustizia e delle finanze) con quelli esclusi anche
dall’operatività del nuovo silenzio-assenso. Il
legislatore ha evidentemente ritenuto che – per
la tutela di queste categorie di interessi pubblici
- il procedimento amministrativo costituisca una
garanzia non eliminabile. Un altro limite introdotto
in sede di riforma riguarda i provvedimenti “imposti”
dalla normativa comunitaria: il nuovo art. 19 -
come il nuovo art. 20 (che più correttamente si
riferisce ai “casi in cui la normativa comunitaria
impone l’adozione di provvedimenti formali”) - recepisce
l’indirizzo della Corte di Giustizia secondo cui
se l’istruttoria è prevista dalla normativa comunitaria
come fase procedimentale necessaria (i casi scrutinati
riguardavano in particolare la materia dell’inquinamento
e quella della tutela della salute), la legge di
uno Stato membro che dia attuazione a tale normativa
senza garantire un’istruttoria completa ed accurata,
si pone in contrasto con il principio di piena effettività
dell’ordinamento comunitario. Un problema interpretativo
sicuramente rilevante riguarda il rapporto tra la
nuova disciplina generale della dia e le discipline
di settore, tenuto conto, da una parte, del principio
di specialità, dall’altro, della previsione contenuta
nel comma 4 dell’art. 19, che fa salve, non le discipline
di settore, ma solo “le disposizioni di legge vigenti
che prevedono termini diversi”.Il problema riguarda
in particolare la materia edilizia, se si considera
che la disciplina stabilita dal relativo Testo Unico
- diversamente da quanto era stato previsto dall’art.
4 del decreto-legge n. 398 del 1993 (convertito
dalla legge n. 493 del 1993)[25] - non contiene
alcun rinvio alla disciplina generale dettata dall’art.
19 della legge n. 241. Ci si potrebbe così chiedere
se la concessione edilizia (ora permesso di costruire)
sia entrata a pieno titolo nell’ambito degli atti
di consenso sostituibili dalla dia. In senso positivo
certamente depongono sia il superamento dell’esplicita
esclusione contenuta nel vecchio art. 19, sia la
natura vincolata di tale titolo edilizio (salvi
i rari casi individuati dalla giurisprudenza, come
la concessione edilizia in deroga), sia, infine,
la specifica apertura in questa direzione contenuta
nello stesso Testo Unico in materia edilizia: si
richiama in particolare l’art. 22 (come modificato
dal d. lgs. 27 dicembre 2002, n. 301) che non solo
introduce la “mobilità dei titoli”, consentendo
alle regioni di “ampliare o ridurre” l’ambito degli
interventi sottoposti a dia[26], ma prevede anche
una serie di ipotesi di dia alternativa al permesso
di costruire, per interventi di nuova costruzione
inseriti in piani attuativi o di diretta esecuzione
di strumenti urbanistici generali, recanti precise
disposizioni plano-volumetriche[27].A ben vedere
– e anche a prescindere dalla definizione del rapporto
tra disciplina generale e disciplina di settore[28],
così come dal problema della applicabilità della
dia a procedimenti non di competenza di amministrazioni
statali o di enti pubblici nazionali (su cui occorre
invece una analisi a se stante che esamini i complessi
problemi aperti dal novellato art. 29 della legge
n. 241 e soprattutto dalla interpretazione delle
c.d. materie «trasversali» di competenza esclusiva
dello Stato, su cui v. infra) - per arrivare a ritenere
che il titolo permesso di costruire sia stato soppresso
e definitivamente assorbito nell’ambito della dia,
si dovrebbe comunque superare l’ulteriore limite
generale contenuto nel nuovo art. 19, secondo cui
è esclusa l’applicabilità della dia quando il rilascio
degli atti di assenso dipenda da “specifici strumenti
di programmazione settoriale”: il legislatore ha
evidentemente ritenuto che l’esistenza di tali strumenti
– nel cui ambito non possono non essere ricondotti
i vari strumenti di pianificazione del territorio
- richieda quelle maggiori cautele che l’istruttoria
svolta dagli uffici è in grado di assicurare, in
quanto non si tratta solo di verificare la corrispondenza
norma-fatto, bensì la corrispondenza norma-piano-atto,
anche perché gli strumenti urbanistici non sempre
si esauriscono in prescrizioni puntuali e autoapplicative,
ma si traducono spesso in indirizzi o in misure
di soft-law.Un altro interrogativo, ancora con riguardo
all’ambito di applicazione del nuovo art. 19, concerne
il rapporto tra procedimento principale e atti infraprocedimentali:
ci si potrebbe chiedere se il fatto che la dia non
sia consentita per uno di tali atti (perché discrezionale,
perché riconducibile ad una delle materie escluse,
etc.) impedisca che anche il provvedimento conclusivo
del procedimento principale sia sostituibile con
dia. Non sembra vi siano ragioni per escludere che
il formale rilascio dell’atto infraprocedimentale
costituisca - secondo lo schema già seguito dal
Testo Unico in materia edilizia - una delle condizioni
legittimanti ai fini dell’applicabilità della dia
al procedimento principale.
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2.b) - L’iniziativa del privato
Per quanto riguarda l’iniziativa del privato, la
modifica più significativa è il supermento della
contestualità tra la presentazione della dia e l’inizio
dell’attività, analogamente a quanto già previsto
per la dia in materia edilizia.La procedura delineata
dal nuovo art. 19 prevede che, con un primo atto,
ora denominato dichiarazione, il privato dichiari
l’intenzione di dare avvio ad una determinata attività;
e che, con un secondo atto – trascorso il termine
di trenta giorni – lo stesso privato comunichi l’effettivo
inizio dell’attività.
La legittimazione (anche se provvisoria) all’esercizio
dell’attività decorrere quindi dalla comunicazione
dell’effettivo inizio.
La previsione di questo secondo adempimento (che
costituisce una novità anche rispetto alla dia in
materia edilizia) esclude che il controllo dell’amministrazione
possa svolgersi, come invece poteva accadere in
passato, quando l’attività ancora non sia stata
effettivamente iniziata: con il vecchio regime poteva
infatti verificarsi che, a causa del mancato avvio
dell’attività denunciata, l’Amministrazione dovesse
limitarsi ad un controllo solo cartolare.Un problema
non affrontato dalla nuova disciplina riguarda l’ipotesi
in cui alla dichiarazione di inizio attività non
segua la comunicazione di effettivo inizio: ci si
potrebbe chiedere se tale adempimento sia comunque
sottoposto a un termine massimo, oltre il quale
gli effetti della dichiarazione decadono. Nel silenzio
della legge, poiché è da ritenere non ragionevole
la pendenza di una tale fattispecie in formazione
senza alcun limite temporale, si potrebbe fare riferimento
alla legislazione di settore afferente il singolo
atto di consenso, e in particolare alle eventuali
disposizioni che pongano termini di decadenza per
l’esercizio della relativa attività, una volta ottenuto
il titolo.
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2.c) – I poteri dell’amministrazione
- Il nuovo regime della dia non contiene particolari
novità per quanto riguarda il potere di verifica
e di controllo finalizzato all’esercizio, da parte
dell’amministrazione, del potere inibitorio (che
solo in caso di esito negativo può condurre all’adozione
di un provvedimento di divieto di esercizio dell’attività
e all’eventuale ordine di rimozione degli effetti
prodottisi, sempre che il privato non conformi l’attività
alla normativa vigente).La legge prevede che tale
potere possa essere esercitato entro il termine
di 30 giorni dalla presentazione della comunicazione.
Deve però ritenersi che l’amministrazione, già a
seguito della dichiarazione, possa esercitare il
proprio potere di controllo ed eventualmente emanare
provvedimenti diretti ad impedire l’inizio dell’attività:
si tratterà di un controllo necessariamente solo
documentale, considerato che l’attività non ha ancora
avuto inizio. Quindi il termine per l’esercizio
di tale potere deve intendersi di 60 giorni (se
la comunicazione dell’inizio avviene subito alla
scadenza dei primi 30 giorni) o di 60 giorni più
i giorni di intervallo, tra la scadenza dei primi
30 giorni e la comunicazione di inizio dell’attività,
più l’eventuale proroga nei casi in cui la legge
preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti
appositi.Quanto alla natura del termine, è da ritenere
che l’orientamento della giurisprudenza – pacifico
nel senso della perentorietà[29] – possa essere
confermato anche in relazione al nuovo testo dell’art.
19: non sembrano infatti deporre in senso contrario
le modifiche concernenti il venir meno sia della
formula “entro e non oltre” il termine di 30 giorni
ai fini della esercitabilità del potere, sia dell’onere
di notificare il provvedimento all’interessato entro
lo stesso termine.Analogamente, con riguardo alla
applicabilità delle disposizioni sulla partecipazione
procedimentale, è da confermare il prevalente orientamento
della giurisprudenza che ritiene non compatibile
con l’istituto tanto la comunicazione dell’avvio
del procedimento volto all’adozione di provvedimenti
inibitori[30], quanto il preavviso di rigetto[31].
Questa soluzione si ricava del resto anche dall’esplicito
richiamo al solo art. 10 bis della legge n. 241
contenuto nella nuova disciplina del silenzio-assenso
e non nel nuovo art. 19.Per quanto riguarda il potere
di verifica e di controllo finalizzato all’esercizio
del potere repressivo, le modifiche introdotte dal
decreto-legge n. 35 del 2005 eliminano ogni dubbio
(dubbi che invero la giurisprudenza non aveva mai
avuto) sul potere dell’amministrazione di intervenire,
anche dopo la scadenza del termine fissato per l’esercizio
del potere inibitorio, nei confronti di attività
non suscettibili di essere iniziate con dia, o non
conformi a quanto dichiarato: il nuovo comma 2 bis
dell’art. 21 stabilisce infatti che “restano ferme
le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo
su attività soggette ad atti di assenso da parte
di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti,
anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi
degli articoli 19 e 20”. E’ del tutto innovativa
la previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 19,
che attribuisce all’amministrazione il potere di
“assumere determinazioni in via di autotutela ai
sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies”.L’esplicito
richiamo al potere di autoannullamento e a quello
di revoca – che costituisce senza dubbio la modifica
di maggiore rilievo della nuova disciplina - ha
condotto taluni commentatori a ritenere che con
questa previsione il legislatore abbia abbracciato
la tesi della natura provvedimentale della dia,
tesi che come si è visto era risultata minoritaria
sia in dottrina, sia in giurisprudenza. Poiché annullamento
e revoca non possono che riguardare atti amministrativi
– si è sostenuto - non ci sarebbe più alcun dubbio
sulla natura della dia: si tratterebbe di un titolo
tacito, formatosi per via di silenzio-assenso[32].Il
nuovo art. 19 avrebbe dunque comportato una vera
e propria mutazione genetica dell’istituto (oppure,
per i sostenitori della tesi minoritaria, avrebbe
confermato la natura provvedimentale del titolo).Così
si è espressa anche una delle prime sentenze che
ha fatto applicazione della nuova disciplina[33]:
il rinvio agli artt. 21 quinquies e 21 nonies –
si legge in tale decisione - dimostra che il legislatore
ha voluto attribuire alla dia natura di atto abilitativo
formatosi per fictio: tale atto – venuto ad esistenza
a seguito della dichiarazione di inizio attività
e della successiva inerzia della amministrazione
(mantenuta nel termine fissato dall’art. 19) – sarebbe
immediatamente impugnabile e quindi sospendibile
ed annullabile dal giudice amministrativo secondo
le regole ordinarie.In effetti, una tale conclusione
sembrerebbe confermata dai lavori parlamentari:
va ricordato infatti che il richiamo ai poteri di
autotutela è stato inserito nell’art. 19 nonostante
che – nel corso della discussione in Commissione
Affari Costituzionali del Senato[34] - fosse stata
sottolineata “l’inopportunità del rinvio agli artt.
21 quinquies e nonies”, sia perché la dia non dà
luogo ad un atto amministrativo, sia perché, proprio
per l’assenza di un atto amministrativo, la tutela
avrebbe ad oggetto diritti soggettivi e non interessi
legittimi. E d’altra parte, si sostiene, qualche
indicazione in questa direzione il legislatore già
l’aveva data: alcune norme di settore avevano espressamente
configurato la dia come silenzio-assenso: si richiama,
in particolare, l’art. 87, comma 9, del codice delle
comunicazioni elettroniche, approvato con d. lgs.
1° agosto 2003, n. 259, che – dettando un’unica
procedura per le istanze di autorizzazione e per
le dia – prevede che, entrambe, “si intendono accolte
qualora entro 90 dalla presentazione del progetto
e della relativa domanda… non sia stato comunicato
un provvedimento di diniego”.Un’altra indicazione
legislativa - considerata un’anticipazione di una
scelta poi adottata in via generale con il nuovo
art. 19 - sarebbe contenuta nell’art. 39, comma
5 bis, del Testo Unico in materia edilizia, che
estende alla dia il potere di annullamento di cui
è titolare la regione con riguardo al permesso di
costruire (anche se, va rilevato, questa disposizione
non si riferisce a tutte le ipotesi di dia, ma solo
a quella particolare categoria - le c.d. superdia
- che consente di realizzare interventi di nuova
costruzione o di ristrutturazione in alternativa
al permesso di costruire).In realtà, non tutti si
sono allineati su questa interpretazione. C’è chi,
in posizione isolata, ha sottolineato che il nuovo
art. 19, e non il vecchio, fa esplicito riferimento
a “fatti legittimanti” (la cui assenza costituisce
il presupposto per l’esercizio del potere inibitorio),
così evocando una ipotesi di legittimazione ex lege.
Secondo questa tesi l’esplicita attribuzione del
potere di “assumere determinazioni in via di autotutela
ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies”,
sarebbe solo una formula standardizzata, inserita
nell’art. 19 - come nell’art. 20 - al solo fine
di permettere l’esercizio di poteri di controllo
anche dopo la scadenza del termine[35]. Che non
si tratti di autotutela in senso stretto, sarebbe
confermato anche dal fatto che l’esercizio del potere
di revoca pare difficilmente configurabile considerata
l’assenza di discrezionalità che caratterizza i
provvedimenti sostituiti dalla dia[36]. Di contro,
però, si può obiettare che tale rilievo non è decisivo.
Infatti la revoca ricomprende nel proprio ambito
anche la sottocategoria della revoca-rimozione che
si configura quando vengono meno i presupposti a
base del provvedimento, e che quindi riguarda anche
provvedimenti vincolati. Questa conclusione trova
sostegno nel principio di conservazione e in quello
del “legislatore ragionevole” che impongono di dare
un significato al testo legislativo. Se poi si volesse
ritenere che il richiamo all’art. 21 quinquies è
irragionevole, si tratterebbe al più di un richiamo
ultra vires, che comunque non incide sul parallelo
richiamo all’art. 21 nonies (il potere di annullamento),
che ontologicamente presuppone un atto su cui incombere.
In realtà, come si è visto, la giurisprudenza non
ha mai messo in dubbio il potere dell’amministrazione
di intervenire a tutela dell’interesse pubblico
anche dopo la decadenza dal potere inibitorio, nell’esercizio
del diverso potere sanzionatorio.Si potrebbe allora
sostenere che l’autotutela deve essere intesa come
permanenza in capo alla amministrazione del potere,
non di annullare il titolo, ma di dichiarare l’insussistenza
delle condizioni legittimanti, anche oltre il secondo
termine di trenta giorni, sempre che sussista un
interesse pubblico ulteriore e attuale rispetto
a quello volto al ripristino della legalità violata[37].
In questa prospettiva il richiamo all’autotutela
non sarebbe decisivo nel senso della natura provvedimentale
della dia, analogamente a quanto si ricava – con
maggiore chiarezza – dalla disciplina, ancora una
volta, della dia in materia edilizia: l’art. 38,
comma 2 bis, del Testo Unico attribuisce al Comune
il potere di autotutela (sempre limitatamente alle
ipotesi di superdia) stabilendo che le disposizioni
che disciplinano l’annullamento d’ufficio del permesso
di costruire si applicano anche agli interventi
edilizi realizzati con dia “in caso di accertamento
dell'inesistenza dei presupposti per la formazione
del titolo”.
In altre parole, l’esplicito richiamo al potere
di autotutela contenuto nel nuovo art. 19 non avrebbe
comportato alcuna metamorfosi dell’istituto della
dia, ma sarebbe stato operato solo per inserire
nell’ambito della fattispecie quel bilanciamento
di interessi che una parte della giurisprudenza
ritiene comunque necessario quando il potere sanzionatorio
venga ad incidere su una situazione illegittima
ma ormai consolidata, in applicazione di un principio
che dovrebbe valere a maggior ragione in caso di
dia illegittima, in relazione all’affidamento ingenerato
nel privato dal decorso del termine previsto per
l’esercizio del potere inibitorio. Non di annullamento
vero e proprio si tratterebbe, ma di un richiamo
alle condizioni che, secondo quanto stabilito dall’art.
21 nonies, della legge n. 241, consentono l’esercizio
del potere di annullamento d’ufficio (verifica circa
la sussistenza di uno specifico interesse pubblico
attuale e bilanciamento tra l’affidamento dell’interessato
e gli interessi di eventuali controinteressati)
[38].
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2.d) – la giurisdizione
L’ultima novità introdotta dal nuovo art. 19 riguarda
l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione
esclusiva: il comma 5 stabilisce che le controversie
concernenti oggetto, procedura ed effetti della
dia rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo[39]. Non vi possono essere
dubbi sulla coerenza di questa attribuzione rispetto
a quanto deciso dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 204 del 2004: il principio affermato
in quella decisione - anche alla luce della recente
giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato - deve essere interpretato nel senso che
sono da ritenersi sottratti alla giurisdizione del
giudice amministrativo i comportamenti non riconducibili,
neppure in via mediata, all’esercizio della funzione
amministrativa, ovvero i comportamenti assolutamente
avulsi dall’esercizio di potere attribuito, e pertanto
del tutto usurpativi (secondo il criterio della
c.d. inerenza del comportamento al potere amministrativo).L’Adunanza
Plenaria ha infatti ritenuto - con riguardo a comportamenti
che si collegano in maniera fisiologica (come nel
modello del silenzio-assenso o della dia), o in
maniera patologica (in caso di silenzio-rifiuto)
ad un procedimento tipizzato – che non si è di fronte
a comportamenti della pubblica amministrazione invasivi
dei diritti soggettivi del privato, che configurano
una violazione del principio del neminem laedere
(la fattispecie presa in considerazione dall’art.
34 del d. lgs. n. 80 del 1998, nella parte dichiarata
incostituzionale dalla Corte), ma si è in presenza
della diversa ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento
dell’obbligo della autorità amministrativa di assolvere
adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo
svolgimento di funzioni amministrative[40].Nell’ambito
dello schema della nuova dia, l’amministrazione
agisce, o rimane silenziosa, sempre in qualità di
autorità investita di pubblici poteri: sicché –
anche a seguire la tesi secondo cui la dia manterrebbe
una connotazione privatistica - il comportamento
della amministrazione che non abbia vietato una
attività iniziata con dia si inserisce comunque
nell’architettura di in una fattispecie procedimentale
(che investe l’amministrazione di poteri diversi:
inibitorio, di verifica e controllo, di autotutela
più o meno propria e repressivo), caratterizzata
da quel intreccio singolarmente complesso di diritti
soggettivi ed interessi legittimi che secondo la
Corte continua a giustificare lo spostamento della
tutela dei diritti dalla sua sede naturale.Deve
poi ritenersi che il nuovo articolo 19 – anche se
il comma 5 fa riferimento ai soli commi 1, 2 e 3,
e non anche al comma 4 - attribuisca giurisdizione
esclusiva per tutte le ipotesi di dia, generali
e speciali: come si è visto il comma 4 si limita
infatti a fare salve le disposizioni vigenti che
prevedono termini diversi.L’attribuzione della giurisdizione
esclusiva non è però decisiva a fini ricostruttivi
circa la natura della dia: tanto è vero che la nuova
previsione in punto di giurisdizione viene richiamata
a conferma di entrambe le tesi.Da parte dei sostenitori
della tesi privatistica si è osservato che se la
dia fosse un provvedimento tacito, non ci sarebbe
stato bisogno di questo tipo di attribuzione visto
che il silenzio-assenso ha effetti equivalenti a
quelli del provvedimento espresso: si tratterebbe
quindi di una disposizione priva di effetti perché
l’impugnazione dell’illegittimo titolo formatosi
con il silenzio dell’amministrazione renderebbe
inutili azioni contro il mancato esercizio del potere
autotutela o di quello sanzionatorio. Tra l’altro,
si sostiene, il legislatore era ben consapevole
del dibattito sulla natura dia: sicché l’attribuzione
della giurisdizione esclusiva – secondo questa tesi
– avrebbe il significato di un riconoscimento della
presenza di posizioni non solo di interesse legittimo,
ma anche di diritto soggettivo.D’altro canto, chi
ritiene che la previsione del potere di autotutela
abbia trasformato la natura dell’istituto rileva
che la qualificazione della dia come silenzio-assenso
elimini ogni dubbio sulla compatibilità della giurisdizione
amministrativa rispetto ai principi affermati dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004.
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3. – le novità in punto di tutela
Dal confronto tra il vecchio e il nuovo modello
della dia, sembra potersi dedurre che il legislatore
– riscrivendo l’art. 19 – abbia voluto rafforzare
l’istituto trasformandolo in strumento ordinario
dell’azione amministrativa: da una parte, ne ha
reso più generale l’applicazione, pur definendone
i limiti con maggiore cautela in relazione alla
natura degli interessi pubblici coinvolti; dall’altra
parte – probabilmente per superare la diffidenza
finora riscontrata nel ricorso a tale istituto –
ha reso più efficace la tutela nei confronti del
terzo controinteressato, soprattutto se verrà confermato
questo primo orientamento della giurisprudenza che
ritiene immediatamente impugnabile la dia (così
consentendo anche l’eventuale impugnazione degli
atti presupposti: si pensi, sempre con riferimento
alla materia edilizia, alla possibilità di impugnare
le norme dello strumento urbanistico e del regolamento
edilizio sul cui presupposto è stata presentata
la dia).Ma con il nuovo art. 19 il legislatore dimostra
di voler tutelare maggiormente anche la posizione
del dichiarante, nel rispetto del principio di certezza
delle situazioni giuridiche. In effetti, il prevalente
orientamento della giurisprudenza formatasi sul
vecchio art. 19 finiva per condurre ad una sostanziale
equiparazione tra l’attività iniziata sine titulo
e quella iniziata a seguito di dia: in entrambi
i casi, secondo questo indirizzo, l’amministrazione
avrebbe avuto il potere-dovere di esercitare l’azione
repressiva, senza tener conto del fatto che - nella
seconda ipotesi e non nella prima - il mancato esercizio
del potere inibitorio genera un affidamento in chi
ha iniziato l’attività nel rispetto di quanto denunciato:
questi sarebbe rimasto esposto a tempo indeterminato
al rischio di sanzioni applicabili in ogni tempo,
anche su richiesta dei terzi controinteressati.Con
le modifiche apportate dalla riforma, nel caso in
cui sia stato dichiarato l’inizio di una attività
(e non invece nel caso di attività iniziata in assenza
di dia) il potere sanzionatorio non potrà essere
esercitato senza il filtro della autotutela; ma
l’annullamento d’ufficio potrà essere disposto solo
se ricorrono i presupposti ora fissati dalla legge
(partecipazione procedimentale, termine ragionevole,
interesse pubblico attuale diverso dal mero interesse
al ripristino dell’ordine giuridico violato, bilanciamento
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati).
Sicché deve essere ridimensionata l’affermazione,
molto diffusa tra i primi commentatori, secondo
cui la vera novità della riforma della dia starebbe
nel rafforzamento della tutela del terzo controinteressato:
la previsione dell’autotutela come condizione per
l’esercizio del potere repressivo determina infatti
un aggravio della procedura sanzionatoria, sottoponendola
a tutte le garanzie ora esplicitate dall’art. 21
nonies della legge n. 241.Sotto altro profilo è
da rilevare che la previsione dell’autotutela come
condizione per l’esercizio del potere sanzionatorio
consente di dare un contributo alla soluzione del
problema circa la facoltatività o meno della dia.La
primissima formulazione dell’art. 19 era inequivoca
nel senso della facoltatività: si prevedeva infatti
che “con regolamento … sono determinati i casi in
cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato
ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla
osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato, può essere intrapreso su denuncia di
inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato
all'amministrazione competente”.Il “può” è scomparso
già nel testo risultante dalle modifiche apportate
all’art. 19 dalla legge finanziaria del ’93[41],
ove si stabiliva che “l’atto di consenso si intende
sostituito da una denuncia di inizio attività”.
Nell’ultima versione si prevede che “ogni atto di
autorizzazione … è sostituito da una dichiarazione
dell’interessato”: entrambe le formule sembrerebbero
prevedere la sostituzione ex lege del provvedimento
di consenso, senza più facoltà, per l’interessato,
di utilizzare in alternativa il procedimento ordinario.In
realtà si è discusso della configurabilità del c.d.
diritto al provvedimento, e ci si è chiesti se -
tenuto conto della presunzione di legittimità che
accompagna il provvedimento (presunzione tanto più
rilevante, quanto più il quadro normativo di riferimento
sia oscuro e di difficile lettura) – il privato
potesse rinunciare alla dia (e alla semplificazione
che tale strumento assicura), “pretendendo” il rilascio
di un titolo tradizionale.Con riguardo alla materia
edilizia la questione è stata risolta nel senso
del mantenimento della facoltatività: l’art. 22
del Testo Unico stabilisce infatti che per gli interventi
realizzabili con dia “è comunque salva la facoltà
dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso
di costruire … senza obbligo del pagamento del contributo
di costruzione”.Ora invece - con l’inserimento nella
fattispecie procedimentale del filtro dell’autotutela
e ancora di più se dovesse prevalere l’orientamento
che configura la dia come provvedimento tacito –
non sembra esservi più motivo di mantenere il doppio
binario (che oltretutto comporta un aggravio per
gli uffici). Del resto, in senso contrario alla
facoltatività depone anche l’incipit del nuovo art.
20 che esclude dall’ambito di applicazione del silenzio
i casi in cui sia applicabile la dia.
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4. - Dia e silenzio-assenso
A seguire la tesi allo stato prevalente nella dottrina
e nelle primissime pronunce dei tribunali amministrativi,
la nuova dia avrebbe dunque subito una mutazione,
nel senso che avrebbe perduto (o non avrebbe mai
avuto, secondo l’orientamento in passato minoritario)
la natura di atto soggettivamente ed oggettivamente
privato, per assumere quella di provvedimento tacito:
a seguire questa tesi la dia altro non sarebbe che
una ipotesi di silenzio-assenso.Ed invero anche
la Corte Costituzionale, pur non avendo affrontato
direttamente il tema della natura di tale istituto
(comunque ricondotto nell’ambito degli strumenti
di semplificazione[42]), pronunciandosi sul riparto
di competenze tra stato e regioni in materia urbanistico-edilizia,
si è riferita alla dia come a un titolo abilitativo
tacito[43].Una tale prospettiva pone un problema
di delimitazione di confini tra i due istituti,
previsti da due disposizioni diverse che dettano
entrambe una disciplina generale[44].In effetti,
la novità più significativa introdotta dalla riforma
del silenzio-assenso (approvata con la legge n.
80 del 2005, in sede di conversione del decreto-legge
n. 35) è la sua trasformazione in istituto di carattere
generale: il nuovo art. 20 non è più limitato ai
soli casi previsti dalla legge, ma riguarda genericamente
tutti i procedimenti ad istanza di parte, per il
rilascio di provvedimenti amministrativi, anche
a contenuto discrezionale. Tale disciplina, se da
un lato è generale, dall’altro è definibile residuale
sia rispetto ai casi in cui sia applicabile la dia,
sia rispetto ad una serie di eccezioni individuate
non solo per materia (analogamente a quanto previsto
in ordine alla dia), ma anche con rinvio ad uno
o più decreti ad excludendum demandati al Presidente
del Consiglio dei Ministri (da adottarsi su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti).
La comparazione tra le discipline previste dagli
articoli 19 e 20 consente di cogliere i profili
di differenziazione tra i due istituti.
Il silenzio-assenso è un modo di formazione di provvedimenti
amministrativi anche a contenuto discrezionale,
alternativo alla procedura ordinaria (quella esplicita):
la scelta in ordine a tale modalità alternativa
è lasciata all’amministrazione.La dia è invece un
titolo sostitutivo di atti di consenso a contenuto
vincolato, che viene a formazione senza che all’amministrazione
sia lasciata la possibilità di esercitare il corrispondente
potere: la natura vincolata del provvedimento sostituito
dalla dia consente che, ai fini della formazione
del titolo, l’intervento provvedimentale dell’amministrazione
sia limitato al solo eventuale esercizio di poteri
a contenuto oppositivo (interdittivo, repressivo,
di autotutela).Il nuovo art. 19 si limiterebbe quindi
ad aggiungere una figura speciale di silenzio-assenso,
accanto al silenzio-assenso “ordinario” come ridefinito
dal nuovo art. 20: il silenzio-assenso formatosi
a seguito della dichiarazione di inizio attività
sarebbe speciale perché a formazione più rapida,
perché privo di alternativa provvedimentale e perché
preceduto da una legittimazione provvisoria e condizionata.
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5. - Dia e regioni
a. - Da ultimo, talune riflessioni vanno rivolte
al problema - di estremo rilievo teorico e pratico
- circa l’applicabilità della nuova disciplina in
punto di dia ai procedimenti amministrativi di competenza
delle regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale.
La norma di riferimento è il novellato art. 29 della
legge n. 241 che disciplina l’ambito di applicazione
della legge.
La nuova disposizione – che non fa più riferimento
ai principi generali (in armonia con l’assetto costituzionale
delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione),
né distingue tra regioni a statuto ordinario o speciale
- stabilisce che l’esercizio della potestà legislativa
e regolamentare delle regioni avviene:a) nel rispetto
del sistema delle garanzie costituzionali sul procedimento
amministrativo (vincolo che si ricava dal principio
generalissimo contenuto nell’art. 117, comma 1,
della Costituzione, secondo il quale la potestà
legislativa è esercitata dalle regioni nel “rispetto
della costituzione nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”)
(art. 29, comma 2); b) “nel rispetto delle garanzie
del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa,
come definite dai principi stabiliti” dalla stessa
legge n. 241 (art. 29, comma 2);
c) nel rispetto delle norme dettate dalla legge
n. 241 in tema di giustizia amministrativa (comma
1).
a) L’interpretazione di questa regola di “soggezione”
della fonte regionale - non immediatamente riconducibile
(forse volutamente) ai criteri di riparto delle
competenze tra stato e regioni stabiliti dall’art.
117 – ha dato luogo ad un intenso dibattito. Le
diverse interpretazioni della dottrina possono essere
sostanzialmente divise tra chi - facendo leva sul
fatto che (come del resto sottolineato nella stessa
relazione illustrativa) il procedimento amministrativo
non è contemplato nell’elenco del secondo comma
dell’art. 117 - ritiene che esso costituisca materia
di competenza regionale residuale (talvolta definita
– “esclusiva”[45]) e chi invece – mosso anche dalla
prospettiva di evitare eccessive disomogeneità nelle
discipline regionali – individua un collegamento
tra le “garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione
amministrativa” e le materie di competenza esclusiva
statale. b. - Secondo la prima linea interpretativa,
poiché il procedimento non rientrerebbe in nessuna
delle materie di competenza esclusiva dello Stato
(oltre tutto, se così fosse, non avrebbe senso un
vincolo per le regioni rispetto ai soli principi,
escludendo le norme di dettaglio) e nemmeno in nessuna
delle materie di competenza concorrente, le regioni
sarebbero tenute a rispettare i soli limiti generali
di cui al primo comma dell’art. 117 (la costituzione
e i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali), nonché le norme
della legge n. 241 in tema di giustizia amministrativa,
oltre a quelle in materia di accesso ai documenti
amministrativi che l’art. 22 qualifica espressamente
principio generale dell’attività amministrativo
che “attiene ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione”.Tra l’altro, si sottolinea,
molti dei principi sanciti dalla legge n. 241 sono
ricavabili direttamente dalla Costituzione (ragionevolezza,
imparzialità, buon andamento), di cui danno versioni
operative. Inoltre, soprattutto grazie alla giurisprudenza
della Corte di Giustizia, una parte significativa
della disciplina generale dell’azione amministrativa
e del procedimento ha una copertura comunitaria,
come tale vincolante per il legislatore, sia statale,
sia regionale[46]. Sicché, in definitiva, una rete
di principi generali della legge 241, in un verso
o nell’altro, sono comunque da collocare ad un livello
gerarchicamente superiore rispetto alla legge regionale.Peraltro
non tutti i principi della legge n. 241 sono assistiti
da garanzia costituzionale (basti pensare al principio
della partecipazione procedimentale[47]) ed inoltre
i vincoli comunitari riguardano solo le materie
rientranti nella competenza comunitaria, atteso
il noto principio di attribuzione.E comunque, secondo
questa prima prospettiva, tutta una serie di modelli
semplificatori quali la dia e il silenzio-assenso
– in quanto non ritenuti da qualificare come istituti
imposti dalla Costituzione, né dall’ordinamento
comunitario, e nemmeno riconducibili all’ambito
della giustizia amministrativa – non sarebbero vincolanti
per le regioni. Né un ampliamento delle competenze
statali sino a ricomprendere tali istituti potrebbe
radicarsi nella sentenza n. 336/2005, in cui la
Corte - con riguardo al silenzio-assenso e alla
dia previsti dall’art. 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche - ha affermato che tali strumenti rappresentano
“moduli di definizione del procedimento, informati
alla regola della semplificazione amministrativa
e della celerità, espressivi, in quanto tali, di
un principio fondamentale di diretta derivazione
comunitaria”. E ciò per la ragione che si versava
in una materia a sua volta permeata di principi
comunitari, anzi comunitarizzati: è appunto la direttiva
2002/21/CE - come riferisce la stessa Corte – a
prescrivere che “le procedure «previste per la concessione
del diritto di installare» le . . . infrastrutture
di comunicazione elettronica debbano essere «tempestive,
non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare
che vigano le condizioni necessarie per una concorrenza
leale ed effettiva» (ventiduesimo considerando della
direttiva 2002/21/CE). In particolare, l'art. 11,
par. 1, della direttiva quadro – di cui le norme
impugnate costituiscono specifica attuazione – stabilisce
che gli Stati membri, nell'esaminare una domanda
per la concessione del diritto di installare strutture
su proprietà pubbliche o private, richiesta da un'impresa
autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica,
assicurino che l'autorità competente «agisca in
base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate
senza discriminazioni né ritardi; e rispetti i principî
di trasparenza e non discriminazione nel prevedere
condizioni per l'esercizio di tali diritti»”[48].In
altri termini il principio di semplificazione ha
forza comunitaria solo nelle materie in cui appunto
v’è una disciplina di fonte comunitaria improntata
alla semplificazione stessa. Pertanto è indubbio
che secondo questa interpretazione una parte consistente
dei principi della legge n. 241 non troverebbe applicazione
nelle Regioni.c. - Secondo la contrapposta interpretazione
della dottrina, il mancato esplicito richiamo al
procedimento amministrativo nell’elenco delle materie
attribuite alla competenza legislativa statale o
a quella concorrente, non sarebbe decisivo nel senso
di escludere ogni competenza statale.A tal fine
si è sostenuto che l’ambito delle “garanzie del
cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa”
di cui al comma 2 dell’art. 29, potrebbe rientrare
nella materia, prevista dall’art. 117, comma 2,
lett. l), che riserva al legislatore statale la
“giustizia amministrativa”: questa materia non farebbe
riferimento solo alle norme processuali e a quelle
sulla giurisdizione, ma comprenderebbe anche la
disciplina dell’attività amministrativa in quanto
funzionale ad una (identica) tutela giurisdizionale
nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni[49].
Si è però obiettato che, se così fosse, l’esplicito
vincolo al rispetto delle norme sulla giustizia
amministrativa contenuto nel comma 1 dell’art. 29
– che vale per tutte le amministrazioni, comprese
quelle regionali - renderebbe priva di significato
la previsione contenuta nel comma 2 dello stesso
articolo[50].Altre interpretazioni di “segno statalista”
si sono richiamate alla lett. l) del secondo comma
dell’art. 117, nella parte in cui pone la riserva
statale in materia di “ordinamento civile” (che
riguarderebbe anche la disciplina dell’attività
amministrativa, in quanto derogatoria del diritto
privato, al fine di assicurare sul territorio nazionale
pari garanzie delle libertà e dei diritti costituzionali);
oppure si sono richiamate alla materia “tutela della
concorrenza”, prevista dalla lett. e) dello stesso
secondo comma (nella quale dovrebbero rientrare
quelle norme che dettano regole dirette ad assicurare
la concorrenza nel mercato e per il mercato e quelle
che l’amministrazione è tenuta ad osservare nella
scelta del contraente). Si tratta però di letture
oltre modo forzate: per definizione, anzi, l’ordinamento
civile non è quello amministrativo, semmai l’ordinamento
civile si imporrà alle amministrazioni quando queste
faranno ricorso alla capacità di diritto privato;
mentre le regole concorrenziali riguardano solo
determinati procedimenti. La soluzione interpretativa
che, nell’ambito di questa prospettiva volta a dare
una lettura delle competenze statali tali da abbracciare
quam maxime i principi della legge n. 241, ha incontrato
maggiori consensi è invero quella che - anche facendo
leva sulla assonanza del limite fissato dall’art.
29 (“nel rispetto delle garanzie del cittadino nei
riguardi dell’azione amministrativa”) con la materia
indicata dalla lettera m) del secondo comma dell’art.
117 – ritiene che la disciplina del procedimento
amministrativo sia riconducibile alla “determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale”[51]. In particolare,
dovrebbe essere ascritto nell’ambito dei diritti
civili il complesso delle pretese che il cittadino
può vantare nei confronti della amministrazione-autorità,
mentre il complesso delle pretese nei confronti
della amministrazione erogatrice di servizi e prestazioni
andrebbe ricondotto all’ambito dei diritti sociali[52].
Ed infatti il livello delle prestazioni essenziali
(c.d. lep) costituisce - più che di una materia
a se stante, priva di riscontri nella nostra tradizione
normativa - una materia non materia, o materia trasversale,
che individua la competenza in ragione del fine
e non dell’ambito di incidenza e che funziona secondo
il paradigma dei vincoli verticali, condizionando
le scelte del legislatore regionale. Tra l’altro,
la natura attributiva di competenza “trasversale”
della clausola che fa riferimento alla “determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale” è stata espressamente
riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale[53].
Anche tale tesi non è priva di obiezioni, le quali
fanno leva sui lavori preparatori e in particolare
sulla mancata approvazione dell’emendamento che
avrebbe inserito nell’art. 29 un richiamo espresso
alla lettera m) del secondo comma dell’art. 117[54].
Si sottolinea poi che, in tema di accesso, il legislatore
della legge n. 241 fa esplicito riferimento proprio
a tale materia, così dimostrando, per differenza,
di qualificare come livelli essenziali delle prestazioni
solo la parte della disciplina relativa all’accesso[55].
In realtà – tenuto conto che l’interpretazione a
contrario non è regola assoluta e che l’interpretazione
secondo i lavori preparatori è quanto mai debole
(poiché la legge vive di vita propria) – si potrebbe
invece ritenere che l’art. 29 della legge n. 241
fa emergere il principio secondo cui tutta la disciplina
concernente il procedimento amministrativo o meglio
i principi fondamentali di tale legge attengono
alla tutela dei livelli essenziali di diritti civili
e sociali. Infatti la competenza legislativa dello
Stato, in proposito, comporta il potere di dettare
a tutte le pubbliche amministrazioni anche obblighi
attinenti ai servizi burocratici diretti a rendere
effettivo il diritto (sociale o civile che sia)
alle relative prestazioni a favore dei cittadini
utenti[56]. E’ appena il caso di osservare che per
servizi si intendono anche i procedimenti amministrativi
oggetto di interessi pretensivi o comunque idonei
ad attribuire i beni della vita cui hanno diritto
i singoli, nonché quelli oggetto di interessi oppositivi,
volti a difendere analoghi beni. Tanto che la dottrina
appena ricordata fa come esempi di prestazioni ex
art. 117, terzo comma, lettera m), gli obblighi
relativi al termine massimo entro cui deve essere
portato a conoscenza dell’interessato il provvedimento
(positivo o negativo, espresso o tacito) che questi
ha diritto ad ottenere e in genere tutti i principi
riconducibili alla c.d. semplificazione amministrativa.
In altre parole il termine prestazioni va interpretato,
oltre che nel senso di prestazioni materiali, anche
nel senso di attività svolta dai pubblici uffici
a favore dei cittadini anche attraverso una attività
procedimentalizzata. Del pari, pure le garanzie
- in quanto operano a favore di cittadini - sono
da ritenere prestazioni essenziali (appunto prestazioni
di garanzie): come ad esempio l’obbligo di motivazione
o il contraddittorio. La lettura che inserisce i
procedimenti amministrativi tra le garanzie essenziali
delle posizioni soggettive degli amministrati è
del resto suscettibile di ricondurre il limite dei
livelli essenziali a quello del principio di eguaglianza,
sia formale (art. 3, comma 1 Cost.), sia sostanziale
(art. 3, comma 2, Cost.). Senza contare che, come
si è anticipato, tale lettura trova conferma testuale
nell’art. 29, comma 2, laddove prevede che le regioni
e gli enti locali regolino le materie disciplinate
dalla stessa legge 241 nel rispetto delle garanzie
dei cittadini nei riguardi dell’azione amministrativa:
implicitamente v’è una equivalenza tra le garanzie
in discorso e la competenza esclusiva dello Stato[57].
Il fatto poi che l’art. 29, a differenza dell’art.
22, non abbia fatto espressamente riferimento ai
livelli essenziali delle prestazioni non è decisivo,
perché mentre nell’art. 22 il legislatore intendeva
richiamare in blocco tutta la disciplina dell’accesso,
qui ha inteso richiamare solo i principi in punto
di garanzie. Ma questo non vale certo ad escludere
che tali principi siano a loro volta espressione
di livelli essenziali.In conclusione se, come già
ricordato, la Corte Costituzionale - proprio con
riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali - ha rilevato
che «non si tratta di una “materia” in senso stretto,
ma di una competenza del legislatore statale idonea
ad investire tutte le materie, rispetto alle quali
il legislatore stesso deve poter porre le norme
necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio
nazionale, il godimento di prestazioni garantite,
come contenuto essenziale di tali diritti senza
che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle»,
e se, di converso, le disposizioni della legge n.
241 relative sia al procedimento che al provvedimento
sono volte a determinare uno “statuto dei diritti
degli amministrati”, la conseguenza è quella della
piena applicazione dei principi di tale legge. Il
che – sia chiaro – non è di ostacolo all’esercizio
del potere legislativo in ordine alla disciplina
dei procedimenti da parte delle regioni a condizione
che sia rispettoso degli standard minimi, ovverosia
al contenuto essenziale minimo (il wesen) delle
garanzie stabilite dal legislatore statale.Sicché,
se si procede all’anatomia della legge 241 - prescindendo
ovviamente dalle disposizioni che attengono alla
giustizia amministrativa e all’accesso, e tenendo
presente il criterio teleologico, ovvero il fine
delle disposizioni da cui estrarre i principi -
è possibile rilevare: a)che le previsioni di cui
all’art. 1, in parte sono di mero rinvio alle altre
disposizioni della legge n. 241, in parte sono espressione
del principio di garanzia di livello minimo (comma
1 bis, comma 2°), in parte attengono all’ordinamento
civile (comma 1);b)che le disposizioni dell’art.
2 e quelle del Capo IV sono tutte da ricondurre
al principio di semplificazione, s’intende nella
parte di principio e non nel dettaglio (come è,
ad esempio, la tempistica). E’ da tener presente
che dovranno essere ricavati principi anche dalla
complessa e stratificata disciplina afferente la
conferenza dei servizi, a partire dall’obbligo di
indizione in caso di richiesta dell’interessato
(art. 14, comma 4°) per finire a tutti i vari criteri
di superamento del dissenso o di determinazione
del consenso; c)che l’art. 3 è norma di garanzia
dato che la motivazione è strumentale alla tutela
giurisdizionale: si tratta pertanto di norma da
ricondurre comunque nell’ambito della materia giustizia
amministrativa; che gli artt. 4, 5 e 6 attengono
al buon andamento e con esso alle garanzie di livello
minimo di attenzione e di cura verso un ordinato
e accurato iter procedimentale;
b) che gli artt. 7-13 sono espressione del giusto
procedimento;
c) lo stesso Capo IV bis, che dà una disciplina
generale del provvedimento, contiene norme di garanzia:
a partire dall’art. 21 bis, circa l’efficacia dei
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei
privati, e così l’art. 21 ter, circa i limiti della
esecutorietà etc.. Con riguardo in particolare alla
dia, inserita nel capo dedicato alla semplificazione
amministrativa, deve ritenersi che tale istituto
svolga una funzione di garanzia - proprio in quanto
attribuisce agli interessati la legittimazione (anche
se in via provvisoria) a dare autonomo avvio ad
una attività senza alcun previo iter amministrativo
– e che quindi rientri a pieno titolo nella nozione
di livello essenziale di garanzia come appena individuato[58].
d. - Con riferimento, da ultimo, alle regioni a
statuto speciale si osserva come – tenuto conto
del nuovo assetto costituzionale - il problema della
applicabilità dell’art. 19 della legge n. 241 ai
procedimenti di competenza regionale non dovrebbe
porsi in termini diversi (del resto, come si è già
ricordato, l’art. 29, disciplinando l’applicabilità
della legge sul procedimento, non distingue tra
regioni a statuto ordinario o speciale) [59].Tanto
è vero che la Corte Costituzionale ha avuto l’occasione
di affermare – con riferimento all’ipotesi che una
materia attribuita alla competenza legislativa regionale,
interferisca in tutto o in parte con un ambito ora
spettante, ai sensi del secondo comma dell'art.
117 della Costituzione, alla competenza esclusiva
statale - che se l'intervento statale sia rivolto
a garantire standard minimi e uniformi di tutela,
in quanto limiti unificanti che rispondono a esigenze
riconducibili ad ambiti riservati alla competenza
esclusiva dello Stato, la disciplina statale deve
ritenersi applicabile – entro tali limiti – tanto
alle regioni a statuto ordinario, quanto a quelle
a statuto speciale[60].
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[1] Si veda, ad es. l’art. 17, secondo
comma, della Costituzione (con riguardo al preavviso
delle riunioni in luogo pubblico) e soprattutto
i numerosi esempi addotti da G. Falcon, L’autoamministrazione
dei privati, in Procedimenti e accordi dell’amministrazioni
locale (Atti del XLII convegno di studi di scienza
dell’amministrazione, Tremezzo, 19-21 settembre
1996), Milano, 1997.
[2] Tra gli studi dedicati alla dia si richiamano
in particolare, V. Cerulli Irelli, Modelli procedimentali
alternativi in tema di autorizzazioni, in Diritto
amministrativo, 1993; L. Ferrara, Diritti soggettivi
ad accertamento amministrativo. Autonomia ricognitiva,
denuncia sostitutiva e modi di produzione degli
effetti, Padova, 1996; A. Travi, La liberalizzazione,
in Riv. trim. dir. pubbl., 1998; F. Liguori, Attività
liberalizzate e compiti delle amministrazioni, Napoli,
1999; G. Acquarone, la denuncia di nuova attività.
Profili teorici, Milano, 2000; E. Boscolo, Diritti
soggettivi a regime amministrativo. L’art. 19 della
legge 241/90 e altri modelli di liberalizzazione,
Padova, 2001; R. Ferrara, Introduzione al diritto
amministrativo: le pubbliche amministrazioni nell’era
della globalizzazione, Bari, 2002, pagg. 160 ss..;
P. Duret, Sussidiarietà e autoamministrazione dei
privati, Padova, 2004; P. Marzaro Gamba, La denuncia
di inizio attività edilizia. Profili sistematici,
sostanziali e processuali, Milano, 2005.
[3] Si richiamano in particolare G. Falcon, L’autoamministrazione,
cit., pag. 143 e P. Duret, Sussidiarietà e autoamministrazione,
cit., 236.
[4] M.P. Chiti, Atti di consenso, in Scritti in
onore di Benvenuti, vol. II, Modena, 1996, pag.
530.
[5] Secondo A. Pajno, Gli artt. 19 e 20 della legge
n. 241/1990 prima e dopo la legge n. 537/1993. Intrapresa
dell’attività e silenzio dell’Amministrazione, in
Dir. proc. amm., 1994, pagg. 22, ss., il significato
dell’istituto va individuato nell’inversione del
rapporto tra autorità e libertà, “così da fare in
modo che la libertà del cittadino preceda l’autorità
dell’Amministrazione, così che l’autorità sia chiamata
non a fondare la libertà del cittadino, ma, semmai,
a riscontrarne e confermarne l’esercizio”.
[6] F.G. Scoca-M. D’orsogna, Silenzio, clamori di
novità, in Dir. amm. 1995, pag. 439; F. Trimarchi
Banfi, Diritti, poteri e responsabilità nelle recenti
riforme di alcuni procedimenti amministrativi, in
Dir. pubbl., 1999, pag. 825; R. De Nictolis, Natura
giuridica della denuncia di inizio attività, in
Urb. e app., 2003 pag. 1374 ss.
[7] E. Boscolo, Diritti soggettivi a regime amministrativo,
cit., pag. 216.
[8] L. Ferrara, Diritti soggettivi ad accertamento
amministrativo, cit., pag. 206
[9] W. Giulietti, Nuove norme in tema di dichiarazione
di inizio attività, ovvero la continuità di un istituto
in trasformazione, in www.Giustamm.it,, 2005, pag.
17 ss.
[10] V. Cerulli Irelli, Modelli procedimentale alternativi
in tema di autorizzazione, in Dir. amm., 1993, pag.
56; V. Cerulli Irelli-F. Luciani, La semplificazione
dell’azione amministrativa, in Dir. amm., 2000,
pag. 637.
[11] Tema approfondito in particolare da A. Travi,
Silenzio assenso, denuncia di inizio attività e
tutela dei terzi controinteressati, in Dir. proc.
amm.. 2002.
[12] Così G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico,
Milano, 2002, pag. 482.
[13] G. Acquarone, la denuncia di nuova attività,
cit., pag. 204, ss.
[14] Secondo P. Falcone, Urbanistica e appalti nella
giurisprudenza, a cura di Falcone, Mele, I, Torino,
2001, pag. 603, la dia in materia edilizia è atto
oggettivamente amministrativo che, in sostituzione
dell’atto di assenso del Comune, costituisce il
titolo legittimante ope legis l’esecuzione dei lavori
[15] Cons. St., Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 376;
VI, 4 settembre 2002, n. 4453; Tar Liguria, 22 gennaio
2003, n. 113; Tar Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003,
n. 197; Tar Tar Marche, 7 maggio 2003, n. 315; Campania,
Napoli, I Sez., 6 dicembre 2003, n. 5272; Tar Piemonte,
I Sez., 4 maggio 2005, n. 1359.
[16] Cons. St., Sez. V, n. 4453/2002 cit.
[17] Cons. St., Sez. VI, 10 giugno 2003, n. 3265;
20 ottobre 2004, n. 6910.
[18] Si richiamano in particolare Tar Veneto, Sez.
II, 20 giugno 2003, n. 3405; 10 settembre 2003,
n. 4722.
[19] Rilievi critici rispetto a questo orientamento
sono stati espressi da R. De Nictolis, Natura giuridica
cit. pag. 1376; A. Travi, Ancora sulla denuncia
di inizio attività e la tutela dei terzi, in Urb.
app., 2004, pag. 138 ss.; F. Liguori, Denuncia di
inizio attività, in Testo unico dell’edilizia, a
cura di M.A. Sandulli, Milano, 2004, pag. 274 ss.
[20] C. St. , Sez. V, 22 luglio 2005, n. 3916.
[21] A. M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo,
Napoli, 1984, pag. 143.
[22] M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano,
1970, vol. II, pag. 1144.
[23] P. Marzaro Gamba, La nuova disciplina della
dichiarazione di inizio attività, in www.giustamm.it,
2005.
[24] V. Montanari, La natura della DIA alla luce
delle modifiche introdotte dal Decreto competitività,
in www.giustamm.it, 2005. Secondo F. Liguori, Note
su diritto privato,atti non autoritativo e nuova
denuncia di inizio dell’attività, in www.giustamm.it,
2005, la riduzione dell’area della autoritatività
riguarderebbe tutta l’attività non implicata dall’esercizio
di discrezionalità amministrativa, ed anche se siano
necessarie attestazioni di natura tecnica.
[25] Tale articolo, che ha introdotto la dia in
materia edilizia, richiamava infatti l’art. 2 della
legge n. 537 del 1993 che aveva sostituito il testo
dell’art. 19 approvato con la legge n. 241 del 1990.
[26] Art. 22, comma 4, ritenuto costituzionalmente
legittimo, v. sent. n. 303 del 2003.
[27] Art. 22, comma 3, che disciplina la c.d. superdia.
[28] Questione risolta nel senso della specialità
da TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 17 ottobre 2005,
n. 3819 e in senso contrario da TAR Abruzzo, Pescara,
1° settembre 2005, n. 494.
[29] Cons. St., Sez. IV, n. 3916/2005 cit. Sulla
necessità che la lesione di interesse legittimo
del terzo non rimanga istituzionalmente senza tutela,
per effetto della consumazione del potere alla scadere
del termine nel procedimento, v. A. Travi, Silenzio
assenso, denuncia di inizio attività e tutela dei
terzi controinteressati, in Dir. proc. amm.. 2002,
pag. 24. In generale, sul problema del termine,
v. anche M. Clarich, Termine del procedimento e
potere amministrativo, Torino, 1995.
[30] Cons Stato, Sez. IV, 28 luglio 2004, n. 5323.
[31] V., ora, TAR Veneto, II, 13 settembre 2005,
n. 3418.
[32] A. Morbidelli, In tema di d.i.a. vecchia e
di d.i.a. nuova (spunti tratti da Cons. St., Sez.
IV, 22 luglio 2005, n. 3016), in www.giustamm.it,
2005; v. altresì, nello stesso senso, D. De Carolis,
Prime esperienze giurisprudenziali sulle nuove regole
dell’azione amministrativa: alla ricerca del tempo
perduto, in Urb. app. , 2006, 17.
[33] TAR Abruzzo, Pescara, n. 494/2005 cit.
[34] Cfr. la Relazione Pastore nel corso della 498°
seduta, in data 22 marzo 2005.
[35] P. Marzaro Gamba, La nuova disciplina cit.,
pag. 6.
[36] Sulla riconducibilità dell’istituto della revoca
all’area degli atti discrezionali, v. M. Immordino,
Revoca degli atti amministrativi e tutela dell’affidamento,
Torino, 1999, pag. 27.
[37] Del resto, già con riguardo all’annullamento
del silenzio-assenso, previsto dall’art 20 fin dall’entrata
in vigore della legge n. 241, un’autorevole dottrina
aveva ritenuto che – tenuto conto che il silenzio
è un fatto e non un provvedimento - tale istituto
dovesse essere inteso, non come annullamento, ma
come atto che determina l’eliminazione degli effetti
connessi al silenzio dell’amministrazione (L. Mazzarolli,
voce Concessione e autorizzazione edilizia, in Digesto,
disc. Pubbl., Torino, pag. 277).
[38] In questo senso A. Travi, La dia e la tutela
del terzo: fra pronunce del g.a. e riforme legislative
del 2005, in Urb. app., 2005, pag. 1337, ove si
legge che “il richiamo alla disposizione sull’annullamento
d’ufficio non vale ad assegnare alla dia o al decorso
del termine il valore di un atto amministrativo,
ma vale a imporre la verifica delle condizioni previste
per l’esercizio dei poteri di annullamento d’ufficio,
una volta scaduto il termine ordinario per il riscontro
della dia”.
[39] Questa soluzione legislativa era stata auspicata
da Marzaro Gamba, La denuncia di inizio attività
edilizia cit., pag. 252.
[40] Ad. Pl. 15 settembre 2005, n. 7.
[41] Precisamente, dall’art. 2, comma 10, l. 24
dicembre 1993, n. 537.
[42] Corte Cost., sentenze 1° ottobre 2003, n. 303
e 14 luglio 2005, n. 336.
[43] Corte Cost., sentenza n. 303/2003 cit.
[44] Secondo A. Travi, Ancora sulla denuncia di
inizio attività, pag. 591, l’esistenza dei due distinti
istituti, disciplinati dagli artt. 19 e 20, basterebbe
ad escludere la fondatezza della tesi che riconduce
la dia nell’ambito del modello del silenzio-assenso.
[45] Così anche Corte Cost. 28 gennaio 2005 n. 50,
n. 14 della parte “in diritto”.
[46] V. Cerulli Irelli, Osservazioni generali sulla
legge di modifica della l. n. 241/90, in www.giustamm.it,
2005.
[47] Corte Cost., 14 dicembre 1995, n. 505.
[48] Corte Cost., 27 luglio 2005, n. 336, punto
4.1 della parte in diritto.
[49] Così G. Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo,
CEDAM, 2005, pag. 54.
[50] R. Virgilio, L’applicabilità della L. 241/1990
alla luce del Titolo V della Costituzione, in www.giustamm.it,
2005, pag. 6
[51] Così C. E. Gallo, La riforma della legge sull’azione
amministrativa ed il nuovo titolo V della nuova
Costituzione, in www.giustamm.it, 2005. Si veda
anche A. Celotto–M.A. Sandulli, Legge n. 241 del
1990 e competenze regionali: un “nodo gordiano,
in www.giustamm.it, 2005.
[52] C. E. Gallo, La riforma della legge sull’azione
amministrativa, cit., pag. 4.
[53] Corte Cost. 26 giugno 2002, n. 282, in Giur.
cost. 2002, 2012, con note di A. D’Atena, La consulta
parla....e la riforma del titolo V entra in vigore,
e di D. Morana, La tutela della salute, fra libertà
e prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A proposito
della sentenza 282/2002 della Corte costituzionale.
[54] L’emendamento – a firma dell’On. Collé (Atti
Camera seduta n. 406 del 14 gennaio 2004) – prevedeva
la sostituzione del secondo comma dell’art. 29 con
il seguente: “Le regioni e le province autonome
i Trento e di Bolzano regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nell’osservanza dei principi
previsti dalla Costituzione in materia di azione
amministrativa e nel rispetto delle competenze statali
in materia di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m) della Costituzione”.
[55] Si veda R. Virgilio, L’applicabilità della
L. 241/1990, cit., pag. 6 ss., ove si osserva che
“se il legislatore avesse ritenuto che i principi
della 241 fossero veramente espressione di competenze
esclusive statali quali i LEP o la giustizia amministrativa,
in tal caso del secondo comma dell’art. 29 si poteva
anche fare a meno”. Secondo questo Autore, il fatto
che il procedimento amministrativo non compaia negli
elenchi dei commi secondo e terzo dell’art. 117,
non sarebbe decisivo nel senso della attribuzione
della relativa materia alla competenza regionale
esclusiva (Corte Cost. n. 370/2003), in quanto il
parametro di riferimento non andrebbe individuato
nel procedimento amministrativo, ma nella materia
che il procedimento disciplina: sicché è alla materia
oggetto della disciplina procedimentale che ci si
dovrebbe riferire per valutare, di volta in volta,
se la legge n. 241 si applichi interamente al procedimento,
si applichi solo per i principi concernenti le garanzie
del cittadino, ovvero solo per quanto riferibile
alla giustizia amministrativa ed all’accesso.
[56] D. Sorace, La disciplina generale dell’azione
amministrativa dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione. Prime considerazioni, in Associazione
italiana dei professori di diritto amministrativo,
Annuario 2202, pp. 27 ss., ma v. anche M. Occhiena,
Il procedimento, in A. Crosetti-F. Fracchia (a cura
di), Procedimento e partecipazione. Problemi, prospettive
ed esperienze, Milano, 2002, p. 187.
[57] Secondo A. Fabri, Disciplina dei procedimenti
amministrativi prima dell’entrata in vigore della
legge regionale, in Urb. app., 2005, pag. 1250,
la legge n. 241, come modificata dalla legge n.
15 del 2005, va applicata anche ai procedimenti
amministrativi delle regioni e degli enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, non solo
in relazione alle previsioni in tema di giustizia
amministrativa, ma anche con riguardo alle norme
dirette a fornire al privato garanzie nei confronti
dell’amministrazione “che non possono non essere
annoverate nella sfera dei diritti civili e sociali
i cui livelli essenziali devono essere stabiliti
dallo Stato su tutto il territorio nazionale, al
fine di assicurarne una fruizione generalizzata
a tutti i soggetti”.
[58] Anche A. Fabri, ibidem, riconduce la dia nell’ambito
delle norme di garanzia da ritenersi applicabili
ai procedimenti amministrativi delle regioni e degli
enti locali.
[59] Una primissima decisione in questo senso è
Tar Sicilia, Palermo, 3 novembre 2005, n. 4414,
secondo cui le disposizioni della legge n. 241 “costituiscono
principi generali dell’ordinamento e norme fondamentali
in materia: sicché la legislazione regionale, anche
nelle regioni a statuto speciale, può soltanto introdurre
garanzie ulteriori e più ampie rispetto a quelle
previste dalla legge statale, i cui istituti cardine,
stante la loro qualificazione nei termini anzidetti,
si impongono direttamente come vincolanti l’attività
dell’amministrazione anche senza e prima di una
eventuale norma regionale che ne replichi il contenuto”.
[60] Corte Cost., 20 dicembre 2002, n. 536.
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