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LUCIO IANNOTTA

L’adozione degli atti non autoritativi secondo il diritto privato*


*Questo lavoro è pubblicato anche negli atti del convegno La nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento tenutosi a Caserta il 20 maggio 2005. In una edizione ampliata e corredata dalle note a piè di pagina sta per essere pubblicato sulla Rivista Diritto Amministrativo 2006.


Sommario: 1) Problematicità e difficoltà di un’interpretazione ancorché ipotetica del comma 1 bis art. 1 legge 241. Scelta di un approccio ermeneutico per così dire applicativo (art. 12, comma 1 delle preleggi) sul presupposto della vigenza ed obbligatorietà della norma (art. 10 delle preleggi). 2) Il comma 1 bis come norma relativa primariamente ad atti unilaterali: in particolare ad atti adottati dalla pubblica Amministrazione nell’esercizio di un potere non autoritativo secondo il diritto privato. 3) Correlazione dei tradizionali poteri non autoritativi con situazioni soggettive scaturenti da norme che vincolano l’azione amministrativa e tutelano direttamente ed immediatamente la posizione del privato. Estensione dottrinale della categoria ad atti correlati con interessi legittimi con ritenuta compatibilità di atto non autoritativo e azionabilità nel termine di decadenza. 4) Diritti correlati con poteri non autoritativi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004. Esclusione da tali diritti dei diritti soggettivi perfetti: p.A. solo obbligata; operante con capacità e poteri di diritto privato; senza potere. Il diritto correlabile con poteri non autoritativi è solo quello riconosciuto dalla legge ma la cui conformazione richiede in base alla legge anche l’intervento della pubblica Amministrazione definibile come: diritto soggettivo dell’ordinamento amministrativo, buon diritto, diritto soggettivo amministrativo, interesse legittimo finale. 5) Atti non autoritativi di diritto privato e di diritto pubblico. Possibili fattispecie di atti non autoritativi alla luce delle acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali e della sentenza n. 204. La giurisdizione esclusiva come segno della presenza nella materia di tali diritti. 6) I) Voluto rinvio delle valutazioni su utilità e opportunità della norma alla individuazione delle norme applicabili e delle loro implicazioni. II) Le norme applicabili. L’art. 1324 c.c.: applicazione agli atti unilaterali delle norme sui contratti; rilevanza delle norme su requisiti dell’oggetto dell’atto, nullità anche parziale per carenza degli stessi, ai fini della tutela del terzo. Applicazione delle norme su adempimento, inadempimento e relative azioni. Possibilità di tutelare tutte le posizioni coinvolte anche col diritto privato. Necessità di cercare nel diritto privato le forme di realizzazione delle insopprimibili esigenze pubblicistiche. Inapplicabilità diretta ad atti di diritto privato dei principi di imparzialità, legalità ed eguaglianza. Riferimento allo statuto della p.A. come persona giuridica per l’individuazione dell’impossibile giuridico: dare ciò che non spetta: con conseguente nullità degli atti ai sensi del codice civile. Obbligo dell’Amministrazione di dare ciò che spetta e conseguenze. 7) Confronto tra atto non autoritativo e provvedimento: realizzazione piena nel primo delle esigenze di efficacia ed economicità sottostanti alla normativa della legge 15/2005 nonché delle esigenze di giustizia sostanziale ed effettiva. Ampliamento dell’interpretazione del comma 1 bis: possibile conversione dell’atto non autoritativo in contratto da sottoporre alle stesse norme e limiti dell’atto non autoritativo. Configurabilità secondo l’ordinamento privatistico di obblighi di negoziazione e rinegoziazione in presenza di attività non autoritativa. 8) Confronto del comma 1 bis con la seconda novella della legge 241 (legge n. 80/2005). Estensione con la legge n. 80 a tutti gli interessi pretensivi del trattamento processuale ritenuto proprio dei diritti correlati con poteri non autoritativi: azionabilità della pretesa senza diffida; in un termine lungo; senza provvedimento a fronte di inadempimento. Ipotizzata eliminazione dell’autoritarietà in tutti i poteri provvedimentali. Ipotizzata persistenza dell’autoritarietà - ma limitata dai diritti degli amministrati - negli atti e nei comportamenti espressione dei poteri di indirizzo politico-amministrativo e dei poteri di autotutela. 9) Possibile inutilità del comma 1 bis in rapporto alla trasformazione del giudizio amministrativo in giudizio di pieno accertamento e soddisfazione dei diritti degli amministrati in conformità alla Costituzione a fronte di atti non autoritativi di diritto privato o di diritto amministrativo con le rispettive tecniche di tutela. Sicura riconduzione dei diritti amministrativi alla giurisdizione amministrativa. Possibile rilevanza potenzialmente negativa del comma 1 bis in caso di arresto di tale processo di trasformazione con possibile recupero di spazio del giudice ordinario (giudice naturale dei diritti soggettivi in chiave risarcitoria e di lunga durata) legittimato dal comma 1 bis, ai danni del giudice amministrativo, giudice naturale dei diritti degli amministrati in termini finali, tempestivi ed efficaci. Prevalenza sociale e ordinamentale della giustizia finale su quella formale e risarcitoria. Capacità naturale del giudice amministrativo di conciliare accertamento di fondatezza della pretesa e autonomia dell’Amministrazione.



1.
Oggetto della mia relazione è l’interpretazione del comma 1bis dell’art. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241 introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 che così recita testualmente La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.
Un’interpretazione necessariamente ipotetica per la consapevolezza che un’interpretazione compiuta della norma potrà emergere solo a seguito della sua applicazione a vicende concrete e dipenderà (come quella di tutta la l. 15 del 2005 e delle successive modifiche alla l. 241 contenute nella l. 80 del 14.5.2005) anche dalle opzioni degli operatori del diritto e dal sostegno che ad esse saprà dare la letteratura scientifica (A. Romano Tassone).
Un’interpretazione che in quanto doverosamente finalizzata (art. 12 delle Disposizioni della legge in generale: cc.dd. preleggi) ad individuare il senso e la portata applicativa del comma 1bis, si presenta estremamente complessa per l’assenza nella norma di una definizione di atto di natura non autoritativa; per la mancata individuazione delle fattispecie di possibile applicazione; per le evidenti e al tempo stesso non considerate implicazioni processuali della previsione (M.A. Sandulli).
Complessità confermata dalle divergenti e a volte opposte valutazioni della norma che oscillano tra i due estremi della negazione di una sua qualsiasi effettiva rilevanza (N. Longobardi) da un lato; e dell’attribuzione ad essa di una possibile portata eversiva e disgregatrice del sistema amministrativo fondato sull’interesse pubblico (F. Satta) dall’altro; passando attraverso varie posizioni intermedie (esplicitazione di un principio già operante nel sistema: M.A. Sandulli; innovatività del principio ma con ridotti margini di applicazione: V. Cerulli Irelli; penetrazione del diritto privato nel cuore dell’azione amministrativa: G. Napolitano; riduzione dell’area dell’autoritarietà ai soli atti restrittivi della sfera giuridica dei privati – art. 21 bis l. 241: B.G. Mattarella).
La difficoltà e la complessità dell’operazione interpretativa mi inducono ad assumere l’approccio ermeneutico più semplice qual è quello delineato dall’art. 12 delle preleggi per il quale nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.
Tale approccio presuppone la considerazione del comma 1 bis come norma vigente ed obbligatoria (art. 10 delle preleggi) e quindi di doverosa applicazione ed implica la rinuncia, almeno in sede di primo esame, a giudizi valutativi; ma non ovviamente alla lettura sistematica della disposizione, implicante anzi tra l’altro il necessario confronto con le statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004 sulla giurisdizione esclusiva e con le altre modifiche apportate alla legge 241 sia dalla legge n. 15 sia dalla successiva legge n. 80 del 14.5.2005.

2. Le prime interpretazioni del comma 1 bis, pur con valutazioni fortemente diversificate, hanno in maggioranza visto nella sua formulazione la consacrazione del modulo contrattuale (V. Cerulli Irelli; F. Francario; G. Napolitano; F. Satta) piuttosto che del modulo degli atti negoziali unilaterali, ritenuto proprio essenzialmente della gestione del rapporto di impiego privatizzato (V. Cerulli Irelli): moduli secondo i quali si ritiene che si svolga fondamentalmente l’amministrazione secondo il diritto comune (V. Cerulli Irelli 2003).
Aderendo invece all’indirizzo interpretativo allo stato minoritario (F.Merusi; M.A. Sandulli) parto dall’ipotesi che il comma 1 bis si riferisca primariamente al modulo di azione degli atti unilaterali. Atti aventi rilevanza esterna, adottati dall’amministrazione come soggetto pubblico, nell’esercizio di un potere amministrativo non autoritativo: e che quindi si tratti – secondo la previsione normativa - di atti amministrativi “secondo il diritto privato” e non direttamente e immediatamente “di diritto privato”, anche se implicanti la normale applicazione delle norme civilistiche.
A favore di tale interpretazione vi sono le parole usate dal legislatore (adozione, atti, agisce) che esprimono appunto un agire unilaterale manifestantesi in atti egualmente unilaterali; l’aggettivazione dell’amministrazione come pubblica; il mancato riferimento alla capacità di diritto privato (richiamata invece espressamente dall’art. 5 c. 2 d.lgs. 165/2001); la medesima terminologia (adozione) adoperata dalla stessa l. 15/2005 per i provvedimenti e cioè per i tipici atti amministrativi unilaterali aventi rilevanza esterna (v. aggiunta alla lettera e) dell’art. 6 e art. 10 bis della l. 241).
Secondo la lettura proposta, il comma 1 bis dà veste legislativa, elevandola a categoria generale, alla tipologia di atti emersa nella giurisprudenza amministrativa sul pubblico impiego (C.d.S.: V. 1.12.1939 n. 795; Ad. Plen. 15.3.1940 nn. 4, 5 e 6; Ad. Plen. 26.10.1979 n. 25) ed estesa ad altri settori ricompresi (come il pubblico impiego, fino al d.lgs. 80/1988) nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (A. Quartulli; R. Iannotta): quella degli atti cc.dd. paritetici (S. Fagiolari) o di adempimento (M.S. Giannini) ovvero non autoritativi (L. Iannotta).
Si tratta di atti che (richiamando una non recente ma ancora attuale definizione: Aldo M. Sandulli; e in continuità: L. Iannotta), pur consistendo, come i provvedimenti, in manifestazioni di volontà inerenti all’esercizio di un potere e dotati di una propria autonomia funzionale che li mette ingrado di incidere unilateralmente e direttamente nella sfera giuridica altrui, operano tuttavia in modo non dissimile dalle dichiarazioni e dai comportamenti di un soggetto privato ai quali pertanto vengono assimilati sul piano sostanziale (cfr. C.d.S,. Ad.Plen. n. 25/1979).
Riferendo l’attributo della non autoritarietà, come quello dell’autoritarietà, al potere e non (solo) all’atto, qualificabile piuttosto come imperativo/non imperativo (F. G. Scoca) emerge con maggior evidenza la riconducibilità dell’atto non autoritativo ad un potere amministrativo ed in particolare al potere dell’amministrazione di definire unilateralmente un rapporto, adempiendo ai propri obblighi a favore di un soggetto privato (M.S. Giannini) ovvero ponendo in essere un comportamento al quale essa è tassativamente tenuta (A.M. Sandulli).
In ragione di tali caratteristiche il potere manifestantesi in atti non autoritativi va ricondotto al novero dei poteri esecutivi (F. Merusi in riferimento a Salvatore Romano) ovvero di messa in opera di scelte previe e di realizzazione dell’effetto prefigurato (R. Villata; F. G. Scoca) e pertanto alla funzione amministrativa di attuazione, distinta da quella di indirizzo politico-amministrativo (d.lgs. 165/2001) e alla dimensione di servizio dell’amministrazione, non più sovrana (F.G. Scoca; F. Pugliese).

3. Con gli evidenziati caratteri sostanziali dei tradizionali poteri non autoritativi si correla la caratterizzazione delle situazioni giuridiche soggettive, che a tali poteri si contrappongono, in termini di diritti soggettivi e cioè di situazioni protette direttamente e immediatamente dalla legge, attraverso l’imposizione in capo all’Amministrazione di un obbligo specifico posto a loro diretta tutela: obbligo meglio evidenziato dalla formula atti di adempimento che con parole di Massimo Severo Giannini sono appunto gli atti con cui l’autorità dà attuazione ad obblighi che le incombono quale che ne sia la fonte e che, se all’obbligo dell’autorità fa riscontro un diritto dell’altro soggetto, sono idonei a dare vita ad un inadempimento nel caso in cui l’atto sia sbagliato o ingiustamente negativo. La diretta tutela da parte dell’ordinamento e il carattere vincolato dell’attività sono considerati dalla giurisprudenza elementi entrambi essenziali per la configurabilità di diritti, non essendo sufficiente a tal fine la sola vincolatività in presenza di un potere comunque amministrativo (C.d.S. Ad.Plen. n. 25/1979).
All’assimilazione sostanziale (ancorché non alla identificazione) degli atti non autoritativi agli atti di soggetti di diritto privato incidenti nella sfera giuridica altrui corrispondeva, nelle ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinali, un trattamento processuale non dissimile da quello riservato agli atti di diritto comune consistente, secondo la giurisprudenza, nella esperibilità dell’azione nel termine di prescrizione a fronte di determinazioni espresse e nella proponibilità del ricorso anche in assenza di atto formale; ma implicante altresì la possibilità/necessità di un compiuto esame della vicenda portata all’esame del giudice amministrativo in tutte le componenti fattuali e giuridiche con pieno esercizio dei poteri istruttori e cognitori (L. Iannotta; V. Domenichelli; A. Police) ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno dell’inadempimento dell’amministrazione e correlativamente della spettanza o meno al privato del bene rivendicato.
Peraltro, la non autoritarietà dei poteri è stata ritenuta compatibile anche con la loro non totale vincolatività e quindi con la correlazione con interessi legittimi (L. Iannotta) in relazione al riconoscimento della non necessaria autoritatività degli atti amministrativi (M.S. Giannini) all’interno di un processo “decostruttivistico” della nozione di imperatività identificata con autoritarietà (G. Corso), che ha portato parte della dottrina prima a negare la sussistenza dell’autoritarietà a fronte di atti emanati su istanza del destinatario, ritenendola invece configurabile solo in rapporto ad atti ablatori (C. Marzuoli e D. Sorace 1989) in grado, in quanto tali, di modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive; per poi negare completamente la natura di elemento caratterizzante degli atti amministrativi, con riconoscimento della persistenza di un privilegio della pubblica amministrazione solo a fronte di situazioni pretensive (B.G. Mattarella).
Nello studio del 1984 dedicato agli atti non autoritativi evidenziavo peraltro il carattere normativo della ricostruzione giurisprudenziale degli atti amministrativi quali atti normalmente autoritativi e la necessità di verificare, caso per caso, attraverso un accurato esame della legislazione, se l’autoritarietà fosse stata effettivamente superata, pervenendo alla conclusione che si potesse palare di atti non autoritativi a fronte di interessi legittimi se questi fossero stati presi in considerazione direttamente ed immediatamente dalla legge o in ragione della previsione di una disciplina necessariamente convenzionale dei rapporti (licenze edilizie attuative di convenzioni di lottizzazioni: poteri di gestione del personale disciplinati da fonti contrattuali) ovvero di una sicuramente diretta ed immediata protezione legislativa della quale mi appariva emblematica la possibilità riconosciuta al privato di operare in forza di silenzio-assenso in alternativa al provvedimento.
Non consideravo invece necessario corollario della pariteticità l’azionabilità delle pretese nel termine di prescrizione ritenendo che la preminente esigenza di pienezza di tutela non comportasse necessariamente l’esclusione dell’impugnazione nel termine di decadenza: e ciò anche in ragione della compatibilità di diritti soggettivi e decadenza (in tal senso v. di recente C.d.S., VI, 7 giugno 2005 n. 2954).
La norma del comma 1 bis, nella lettura che se ne è ipotizzata, va a questo punto confrontata con l’assetto normativo preesistente nel quale si è inserita (art. 11 delle preleggi) ed in particolare con l’interpretazione che del potere amministrativo e della giurisdizione amministrativa ha dato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004.

4. La sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, com’è noto, ha ritenuto estranee alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia del tutto assente ogni profilo riconducibile all’Amministrazione come autorità, riferendosi in particolare: a rapporti strettamente contrattuali (art. 33, comma 2, lettera b, D.lgs. 80/1998); ad attività e prestazione anche patrimoniali rese nei pubblici servizi (art. 33, comma 2, lettera e, d.lgs. 80/98); a comportamenti non riconducibili neanche mediatamente all’esercizio di un pubblico potere (art. 34, comma 1, d.lgs. 80/98).
Si tratta in particolare di vertenze nelle quali, a fronte di diritti soggettivi perfetti, l’Amministrazione si presenta nelle vesti di soggetto totalmente obbligato in base alla legge (cfr. D. Sorace) o al contratto; oppure operante con la capacità di diritto privato; ovvero ancora come autore di comportamenti privi di qualsiasi rilievo (anche indirettamente) pubblico: in sintesi, come soggetto che non esercita alcun potere amministrativo e che non pone in essere né atti né comportamenti amministrativi.
Il comma 1 bis, nella lettura proposta, essendo intervenuto dopo la sentenza della Corte Costituzionale, viene a riconfermare l’esistenza di poteri e di atti non autoritativi e tuttavia riconducibili all’Amministrazione come soggetto pubblico, non potendo la norma (alla luce della sentenza n. 204) aver ricompreso nelle sue previsioni attività, quand’anche tradotte in atti, rientranti totalmente, secondo l’interpretazione (normativa) della Corte, nel diritto privato e nella relativa tutela; e al tempo stesso interpreta la sentenza nel senso di ricondurre all’Autorità anche l’esercizio di poteri amministrativi non autoritativi.
In quest’ottica gli atti di natura non autoritativa di cui al comma 1 bis vanno ricercati in fattispecie nelle quali l’Amministrazione si confronta non già con diritti soggettivi perfetti inconciliabili in quanto tali con l’esercizio del potere amministrativo (cfr. E. Follieri, A. Police, F.G. Scoca, che interpretano la sentenza della Corte Costituzionale come sostanziale soppressione della giurisdizione esclusiva; contra: v. L. Mazzarolli; T.A.R. Sicilia-Catania, II, 2.2.2005 n. 175); bensì con situazioni soggettive di diversa natura che possano coesistere con l’esercizio del potere amministrativo dal quale sono, in qualche modo, condizionati e incisi (C. Delle Donne; v. anche A. Travi e F. Fracchia). Un potere che, sebbene definito non autoritativo, resta amministrativo ed espressione, ancorché finale e esecutiva, di autorità; così come restano amministrativi e rientrano nell’esercizio di un potere amministrativo i comportamenti riconducibili alla funzione amministrativa e che ne accompagnano l’esplicazione (C.d.S.: Ad. Plen. 15.9.2005 n. 7, sul ritardo nel rilascio del permesso di costruire; Ad. Plen. 5.9.2005 n. 6, sui comportamenti antecedenti alla stipula del contratto; Ad. Plen. 16.11.2005 n. 9, sulle condotte attuative di atti amministrativi pur riconosciuti ex post illegittimi).
Deve trattarsi peraltro di diritti che, parafrasando la Corte Costituzionale, partecipino in un certo qual modo della natura dell’interesse legittimo (con la dignità sostanziale e la pienezza ed effettività di tutela che oggi lo contraddistinguono: cfr. Corte Cost. n. 204/2004) e che implicano non già l’assenza di autorità in capo all’Amministrazione bensì la consumazione di tutta la libertà lasciata all’Amministrazione dalla legge e l’esercizio previo di tutti i poteri che la contraddistinguono con la sua trasformazione in esecuzione.
In altri termini, deve trattarsi di diritti riconosciuti dalla legge ma la cui conformazione finale dipende, in base alla legge, dalla pubblica Amministrazione come autorità. Diritti riconducibili a quello che è stato definito diritto soggettivo dell’ordinamento amministrativo (A. Romano); buon diritto (L. Iannotta) o anche, riproponendo antiche terminologie, diritto soggettivo amministrativo (A. Klitsche de Lagrange, ricordato da M. Tiberii) o interesse legittimo finale: diritto minore se ci si colloca nell’ottica dell’Autorità, ma vero diritto dal punto di vista del beneficiario (ed anche del terzo leso), in quanto relativo a un bene della vita e in questo consistente, scaturente da un potere che si è trasformato in servizio e in dovere: dovere di dare o di non sottrarre ciò che spetta e di non attribuire ciò che non spetta, realizzando contemporaneamente (con l’efficacia richiesta all’Amministrazione in questa fase storico-istituzionale) la giustizia effettiva nell’Amministrazione anche come giustizia dell’Amministrazione.

5. Gli atti amministrativi di natura non autoritativa adottati da una pubblica amministrazione in quanto tale e regolati dal diritto privato ed incidenti su situazioni tutelate dalla norma in funzione della loro soddisfazione, ancorché attraverso il previo esercizio di poteri autoritativi, non costituiscono, alla luce del comma 1 bis, l’unica tipologia di atti non autoritativi.
La norma contiene infatti il riconoscimento della possibile esistenza anche di atti non autoritativi retti dal diritto amministrativo come si ricava dall’ultima parte del comma (... salvo che la legge disponga diversamente) dalla cui interpretazione (con la conseguente ricerca dei segni di pubblicità) dipenderà (anche) l’estensione dell’ambito di operatività del diritto privato (cfr. G.B. Mattarella).
Gli atti non autoritativi retti dal diritto privato vengono, in tal modo, a collocarsi, per così dire, ai confini tra ambito pubblico e ambito privato, presentandosi come anello di congiunzione e di passaggio tra i due campi.
Alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, vanno esclusi dall’ambito di rilevanza del comma 1 bis in quanto attratti totalmente nel diritto privato e rimessi sicuramente alla cognizione del giudice ordinario gli atti espressione di poteri privati (quali sono oggi gli atti di gestione del personale nel rapporto di impiego privatizzato: cfr. Cass. SS.UU., ordinanza 8.11.2005 n. 21593, che definisce espressamente non autoritativo il conferimento di un incarico di direzione) e, come si è già detto, gli atti nei quali l’Amministrazione si presenta come mero obbligato (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, II, 4.6.2005 n. 3366, in materia di sovvenzioni previste da legge a presupposti totalmente vincolati) o assuma obbligazioni e acquisti diritti nell’esercizio della capacità di diritto privato (pagamento di prestazioni rese dal gestore in base al contratto di servizio: Corte Cost. n. 204/2004) ovvero in cui formalizzi comportamenti posti in essere in carenza di qualsiasi potere pubblico: atti tutti estranei alla logica del comma 1 bis in quanto riferito ad atti amministrativi.
Alla luce delle acquisizioni giurisprudenziali e dottrinali precedenti alle ultime novelle della legge 241 e con le limitazioni derivanti dalla sentenza n. 204 della Corte Costituzionale e senza soffermarsi ancora sul relativo regime (di diritto privato o di diritto amministrativo), l’attenzione va quindi portata alle fattispecie nelle quali la legge, pur tutelando direttamente ed immediatamente la posizione dell’amministrato in funzione della sua soddisfazione ed individuando un obbligo specifico in capo all’Amministrazione in correlazione con il diritto (in senso ampio) dell’amministrato medesimo, lasci tuttavia spazi più o meno ampi all’Amministrazione come autorità ai fini – per così dire – del completamento della fattispecie descritta dalla norma di legge, collocando l’atto non autoritativo all’esito dell’esercizio di tutti gli altri poteri amministrativi (di indirizzo, normativo, pianificatorio, programmatorio; di scelta: politico-amministrativa, di opportunità, tecnica e riservata) come atto esecutivo non solo rispetto alla legge ma anche rispetto alle precedenti decisioni dell’Amministrazione come autorità.
In questa prospettiva la parola Autorità, dal latino auctoritas, emerge nella sua corrispondenza alla radice augeo che significa aumentare, aggiungere. Nell’esercizio dei suoi poteri autoritativi l’Amministrazione completa la fattispecie delineata dalla legge, integrandola con gli elementi già individuati dalla stessa legge quali presupposti per il riconoscimento e la soddisfazione del diritto del privato.
Una volta completata la fattispecie (F.G. Scoca) l’Amministrazione non ha altro da aggiungere se non il riconoscimento della spettanza (o della non spettanza) del bene che si realizza (o non si realizza) appunto attraverso l’atto non autoritativo. Si potrebbe dire (richiamando un mio recente studio su merito e discrezionalità nell’amministrazione di risultato) che l’atto non autoritativo, considerato comunque manifestazione di volontà dotata di autonomia funzionale, è un provvedimento senza orpelli, ridotto al suo dispositivo e al suo oggetto, costituito dalla res (in senso ampio: cose, persone, attività) attribuita, autorizzata, concessa, ecc., ovvero non attribuita, non autorizzata, non concessa, ecc..
Alla luce di tali premesse si possono individuare alcune possibili fattispecie di atti non autoritativi (riconducibili al comma 1 bis) espressione di potere amministrativo correlato con diritti amministrativi:
A) Vi rientrano innanzitutto i tradizionali atti di gestione del personale non privatizzato, anche se il carattere spiccatamente pubblico dei rapporti sembra portare, allo stato della giurisprudenza, alla restrizione dell’ambito della non autoritarietà (T.A.R. Lazio, I quater, 13.5.2005 n. 3746; cfr. anche C.d.S., VI, 2.5.2005 n. 2044).
B) In alcuni casi c’è stato per così dire un riconoscimento legislativo “postumo” del carattere non autoritativo di taluni atti amministrativi:
a1) nel rapporto di impiego privatizzato, il passaggio alla giurisdizione del giudice ordinario delle relative controversie ha confermato la già acquisita non autoritarietà, nel precedente assetto, degli atti di gestione del personale, dei quali molti a carattere non vincolato (promozioni, sanzioni, note di qualifica, ecc.), anche se la privatizzazione totale mostra profili di incongruenza che emergono soprattutto in fase di esecuzione, come sembrano dimostrare vicende nelle quali, nonostante i poteri del giudice ordinario (art. 68 d.lgs. 80/1998) viene richiesta al giudice amministrativo l’esecuzione di sentenze del giudice del lavoro (v. T.A.R. Marche, 19.9.2003 n. 453; v. pure C.d.S., V, 23.8.2005 n. 4386, anche se relativo a vicenda non recente sulla rilevanza pubblica del potere organizzatorio);
a2) anche l’art. 19 della legge 241 sembra contenere il riconoscimento implicito della già acquisita non autoritarietà degli atti ivi indicati (frutto dell’esercizio di mera potestà accertativa) avendone previsto la sostituzione con un atto negoziale di diritto privato (la Dichiarazione di Inizio Attività), ove ne ricorrano i presupposti.
C) L’art. 19 della legge 241, contiene sotto altro profilo la diretta tutela della posizione del privato che assume carattere di situazione soggettiva finale e quindi di diritto soggettivo amministrativo laddove sia conformata dal privato nel rispetto dei requisiti e presupposti stabiliti dalla legge o da atti amministrativi, con diritto comunque alla conservazione di ciò che è conforme alla legge o da questa conformato: con conseguente possibile caratterizzazione non autoritativa dei poteri previsti dalla norma, riconducibili allo schema proprio dei poteri sanzionatori di diritto comune in quanto collegati alla sola insussistenza dei presupposti della DIA. Il riferimento contenuto nell’ultima versione dell’art. 19 all’esercizio dei poteri di autotutela non sembra possa riferirsi alla DIA in sé che non è atto amministrativo (ma v. in contrario T.A.R. Pescara, 1.9.2005 n. 494) bensì ai presupposti sui quali la DIA si fonda.
D) In ragione della possibilità riconosciuta al privato (art. 22 T.U. Edilizia) di autoconformare la propria situazione soggettiva con Denuncia di Inizio di Attività in alternativa al permesso di costruire - nelle ipotesi di interventi edilizi anche di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi o da strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche - deve ritenersi non autoritativo il permesso di costruire essendo previsto da una norma che tutela direttamente e immediatamente anche la posizione del privato in funzione della sua realizzazione, in uno schema normativo che individua il “diritto” del privato quale frutto (anche) dei poteri propri dell’autorità amministrativa nel campo urbanistico-edilizio (diritto del privato che presenta un progetto conforme totalmente al piano a realizzarlo con DIA o con permesso di costruire).
E) Al novero degli atti non autoritativi possono essere ricondotti gli atti amministrativi che l’Amministrazione si sia impegnata ad emanare a seguito di un accordo pubblicistico con il privato, stipulato in base all’art. 11 della legge 241 compreso l’accordo negoziale avente valore di piano attuativo in campo urbanistico, ai quali il citato art. 22 del T.U. estende la possibilità di ricorrere alla DIA (con doppia riduzione dell’autoritatività per la fonte consensuale e per la possibilità di ricorrere alla DIA).
Anche in questa ipotesi è configurabile un “diritto” non soggettivo perchè non scaturente direttamente da legge bensì dall’esercizio di autorità ed in particolare dall’esercizio della potestà amministrativa confluita nell’accordo che in sé non è ascrivibile al novero degli atti autoritativi proprio per la libertà che ne è alla base (C.d.S., VI, 14.9.2005 n. 4735, che afferma il carattere autoritativo della cessione volontaria di un bene in un procedimento espropriativo). La situazione del privato, interesse legittimo a fronte del potere pianificatorio, diventa diritto a seguito del suo completo esercizio essendo tutelata direttamente ed immediatamente dalla norma di legge in funzione della sua soddisfazione e dall’accordo che concretizza la fattispecie descritta dall’art. 11 della legge 241.
F) Diritti soggettivi amministrativi e corrispondenti poteri di natura non autoritativa si hanno nelle fattispecie relative alla liquidazione dell’indennizzo per revoca di provvedimento e recesso dall’accordo; ed anche alla determinazione dell’indennizzo in caso di recesso dall’accordo (cfr. in tal senso già A.M. Sandulli).
G) Al novero degli atti non autoritativi dovrebbero essere ricondotte (sebbene costituiscano atti limitativi della sfera giuridica dei privati: cfr. art. 21 bis legge 241) le sanzioni pecuniarie dell’Autorità antitrust, accomunate alle ipotesi sopra indicate perchè al completamento delle fattispecie concorre la stessa Autorità amministrativa che applica la sanzione e al tempo stesso per la operatività dei principi generali (A. Ramajoli) in tema di sanzione con sottoposizione delle sanzioni a un sindacato di merito (C.d.S.; VI, 2.2.2004 n. 926).
H) Tutte le ipotesi fin qui esaminate rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, in questa ottica, si presenta, per espressa previsione legislativa, come giurisdizione relativa non già a diritti soggettivi bensì a diritti amministrativi, a diritti dell’ordinamento amministrativo o, se si vuole, a interessi legittimi finali conformati anche attraverso il completamento della fattispecie legislativa che già li individua come situazioni di diritto di immediata protezione e meritevoli di soddisfazione.
La giurisdizione esclusiva si presenta quindi come segno dell’esistenza di un ambito di non autoritatività pur in mancanza di diritti soggettivi perfetti e quindi della possibile coesistenza di poteri non autoritativi e diritti compatibili con l’esercizio dei poteri, come del resto ha riconosciuto la stessa Corte Costituzionale ritenendo conformi alla Costituzione, come interpretata nella sentenza 204, alcune delle ipotesi sopra indicate (accordi, atti delle autorità amministrative indipendenti, ecc.).
Non sono invece ricomprese espressamente dalla legge nella giurisdizione esclusiva le sovvenzioni pur considerate dalla dottrina non solo di recente (V. Cerulli Irelli) alla luce del comma 1 bis, ma anche in passato (V. Spagnuolo Vigorita) appartenenti al novero degli atti non autoritativi, in quanto scaturenti da norme che tutelano direttamente anche la posizione dei destinatari.
E alla tipologia degli atti non autoritativi potrebbero essere riportate le sovvenzioni che scaturiscono non solo dalla legge (in questa ipotesi si resterebbe infatti nell’ambito delle obbligazioni ex lege e dell’adempimento: cfr. T.A.R. Lazio, II, n. 3366/05 cit.) ma anche dall’esercizio dei poteri amministrativi di integrazione della fattispecie (cfr. C.d.S., IV, 7.6.2005 n. 2871; e sulla tematica generale v. A. Police).
In questa prospettiva mi è parsa emblematica una recente decisione (T.A.R. Sicilia, I, 17.6.2005 n. 1032) che, a fronte di un provvedimento di sovvenzione esecutivo – essendo stata la discrezionalità consumata a monte – ha ricondotto la questione alla giurisdizione esclusiva in materia di concessioni ex art. 5 legge T.A.R., facendo scaturire la giurisdizione esclusiva dal carattere non autoritativo dell’atto pur qualificato provvedimento (forse un possibile atto non autoritativo secondo il diritto amministrativo).

6.I) A questo punto già si potrebbero trarre conclusioni ed esprimere valutazioni sulla opportunità e sulla utilità del comma 1 bis che avrebbe riattualizzato un istituto, quello degli atti non autoritativi, sorto per esigenze primarie di giustizia (M.S. Giannini) che sembrerebbero già garantite non solo nella giurisdizione esclusiva (alla quale tali atti quasi totalmente appartengono) ma anche nel giudizio di impugnazione per le profonde trasformazioni verificatesi nel corso degli ultimi decenni, formalizzate ed accentuate dalla legge 205 del 2000 (accertamento del fatto, sindacabilità della tecnica, rimedi risarcitori con tendenziale prevalenza di quelli reintegratori) e che sembrano destinate ad accentuarsi ulteriormente dopo le riforme della legge 241 (ed in particolare delle sue nuove norme di rilievo processuale: pronuncia sulla fondatezza della pretesa in caso di silenzio e verifica della non infondatezza previa all’annullamento).
Ed ancora, ci si potrebbe già interrogare sia sull’utilità della norma nella parte in cui ha richiamato, per gli atti non autoritativi, il diritto privato, la cui applicazione, sub specie di principi di diritto comune, già era riconosciuta dalla dottrina (M. Nigro) e dalla giurisprudenza; sia sulla sua opportunità per gli effetti negativi che, da una sua lettura per così dire radicale, potrebbero derivare quanto alla tutela dei terzi e dello stesso destinatario dell’atto (a fronte della libertà privatistica) e, ancor di più, rispetto alla funzionalizzazione dell’attività amministrativa all’interesse pubblico.
Ma ritengo opportuno procedere nella lettura della norma in coerenza con l’impostazione per così dire applicativa prescelta, sia per coglierne le implicazioni soprattutto di ordine processuale quanto alla titolarità della giurisdizione (M.A. Sandulli) e quanto alla intensità della tutela, nella consapevolezza che l’obiettivo della tutela piena, completa e finale (conseguibile a fronte di atti non autoritativi) non si ritiene ancora conseguito pienamente nel giudizio di impugnazione (v. F.G. Scoca; M. Clarich) al quale vengono ricondotti al di là della loro natura l’assoluta maggioranza degli atti amministrativi.
II) Il legislatore, attraverso il comma 1 bis, ha voluto che la pubblica amministrazione nell’adozione degli atti di natura non autoritativa agisca secondo le norme del diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.
In tal modo, gli atti di natura non autoritativa sono stati attratti nell’ambito del diritto privato con l’applicazione necessaria e diretta non già dei soli principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili com’è previsto dall’art. 11 comma 2 della stessa l. 241 per gli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti, bensì delle norme di diritto privato in generale e quindi delle norme del codice civile rapportate al carattere unilaterale degli atti non autoritativi.
E il codice civile, all’art. 1324, stabilisce che: Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano in quanto compatibili per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
L’assenza di riferimenti nel comma 1bis al contenuto patrimoniale degli atti sembra comportare l’applicazione a tutti gli atti di natura non autoritativa adottati dalla pubblica amministrazione delle norme che regolano i contratti, vale a dire delle norme contenute nel Libro Quarto, Titolo II del Codice Civile, ove compatibili con la natura degli atti unilaterali.
Tra le norme compatibili di particolare rilievo vanno segnalate le norme che individuano l’oggetto tra gli elementi del contratto e quindi dell’atto unilaterale (art. 1325 c.c.); la norma che stabilisce che l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346), con particolare riguardo alla possibilità, intesa in senso sia materiale che giuridico; le norme che sanciscono la nullità del contratto e quindi dell’atto unilaterale non solo per mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 (tra i quali l’oggetto) ma anche per mancanza, nell’oggetto, dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 c.c., vale a dire possibilità, determinatezza, liceità (art. 1418); la norma sulla nullità parziale (art. 1419); la norma che conferisce la legittimazione all’azione di nullità del contratto e quindi anche dell’atto unilaterale a chiunque vi abbia interesse (art. 1421) e pertanto potenzialmente anche al terzo portatore di un interesse di rilievo giuridico; la norma sulla rilevabilità d’ufficio da parte del giudice della nullità dell’atto (art. 1421); la norma sull’imprescrittibilità dell’azione di nullità (art. 1422 c.c.).
Sotto altro profilo, la rilevata componente obbligatoria degli atti non autoritativi consente di applicare ad essi e ai relativi comportamenti le norme sull’adempimento delle obbligazioni; sull’inadempimento, sulla coercibilità degli obblighi e sulle relative azioni (artt. 1176 c.c. e ss.; art. 1218 c.c. e ss.; artt. 2930 c.c. e ss); oltre ai canoni generali di correttezza e buona fede che informano l’ordinamento privatistico e che la giurisprudenza ha individuato come canoni di comportamento vincolanti per i titolari dei poteri privati paritari o espressione di posizione di supremazia, quali sono quelli dei datori di lavoro privati (L. Iannotta; Cass., I: 4.5.1994 n. 4323 e 20.4.1994 n. 3775).
Il quadro normativo sommariamente e solo parzialmente delineato lascia intravvedere la (almeno astratta) possibilità di assicurare, anche col diritto privato, la tutela di tutte le posizioni coinvolte nell’adozione (o nella mancata adozione intesa quale possibile inadempimento di obblighi) di atti di natura non autoritativa, compresa quella dei terzi che invece si ritiene prevalentemente compromessa dal diritto privato tanto da far ricercare, anche dai suoi fautori (V. Cerulli Irelli), mitigazioni alla integrale operatività della logica privatistica attraverso l’applicazione di principi pubblicistici.
Ritengo pertanto che si debba concordare con chi afferma: Quando usa il diritto dei privati, l’amministrazione non accampa poteri nè subisce vincoli diversi da quelli dei privati e Che l’applicazione delle regole procedurali che valgono per l’attività amministrativa sia da escludere per l’attività che si svolge nelle forme del diritto privato dovrebbe essere fuor di dubbio (F. Trimarchi Banfi). E ritengo che si debba rispondere negativamente al dilemma se gli adattamenti che dovrebbero garantire l’imparzialità e la tutela del terzo siano compatibili con la collocazione nel diritto privato di quell’attività amministrativa o non rappresenterebbero invece la riemersione degli elementi qualificanti del diritto amministrativo (A. Travi).
La collocazione dell’attività amministrativa nel diritto privato impone di ricercare all’interno di questo gli spazi per soddisfare le insopprimibili esigenze di imparzialità e buon andamento.
E pertanto non sembra possibile nel diritto privato parlare di imparzialità (lo esclude F. Trimarchi Banfi; ma v. già V. Spagnuolo Vigorita); né di diretta operatività del principio di legalità (a favore invece F. Merusi) ancorchè funzionaliticamente inteso (C. Marzuoli); e neanche di eguaglianza come norma-principio operante anche nei rapporti privatistici (in tal senso invece F. Trimarchi Banfi e V. Spagnuolo Vigorita), come ha confermato la giurisprudenza nel campo del lavoro privato che, dopo qualche apertura, ne ha negato l’operatività.
Ritengo invece che il comportamento dell’Amministrazione vada sottoposto al diritto privato tenendo conto del Soggetto e del suo Statuto, dello statuto di una persona giuridica pubblica operante nell’ordinamento privatistico, definito dalla Costituzione e dalla legge ordinaria (F.G. Scoca) con lo scopo fondamentale (cfr. art. 16 c.c.) che la contraddistinge e che ne evidenzia la funzione ma ne limita l’azione (o meglio rende indefettibile ciò che per altri soggetti sarebbe solo doveroso): assicurare alle persone, alle formazioni sociali e alle comunità i beni e servizi dovuti garantendo effettivamente i diritti (art. 2 Cost.), rimuovendo gli ostacoli (art. 3 Cost.) operando con giustizia (art. 100) con efficacia ed economicità (art. 97 Cost.); valori nei quali si sostanziano nella nuova dimensione ordinamentale l’imparzialità e il buon andamento, dando a ciascuno ciò che spetta e al tempo stesso non attribuendo ciò che non spetta.
In questa prospettiva appare riconducibile al giuridicamente impossibile per l’Amministrazione l’attribuzione di ciò che non spetta o il dare più di quello che spetta non ab externo applicando cioè agli atti di diritto privato norme e principi di diritto pubblico, bensì ab intra, alla luce del suo Statuto e quindi guardando a ciò che essa può fare e a ciò che non può fare. Impossibilità suscettibile di tradursi, alla luce del combinato disposto dagli artt. 1346, 1418 o 1419 Codice Civile, per la carenza di uno dei requisiti essenziali dell’oggetto dell’atto, in impossibilità appunto e di conseguenza in nullità totale o parziale dell’atto che attribuisce un bene non dovuto o lo attribuisce in quantità maggiore del dovuto.
E l’azione di nullità potrebbe essere proposta dal controinteressato, portatore di un interesse giuridico, sicuramente rientrante in quanto tale nel chiunque vi abbia interessi di cui all’art. 1421 c.c..
Si pensi a un permesso di costruire o a una sovvenzione qualora ricompresi nella categoria degli atti non autoritativi come ipotizzato (V. Cerulli Irelli sulle sovvenzioni).
La realizzazione di un edificio non consentita dal Piano Regolatore o con un piano in più di quelli ammessi costituirebbe oggetto impossibile del permesso di costruire rendendolo suscettibile di declaratoria di nullità. E così la sovvenzione che attribuisse somme non dovute o superiori al dovuto, alla luce dei criteri stabiliti dalla legge e integrati dall’Amministrazione.
Il diretto interessato, a fronte di poteri non autoritativi, potrebbe naturalmente far valere il suo diritto, nei limiti della spettanza, attraverso azioni di accertamento, di adempimento e di condanna.
La pubblica Amministrazione verrebbe al tempo stesso liberata dai vincoli formali (procedimentali, motivazionali, partecipativi) e dal connesso rischio di veder annullati i propri atti anche quando abbia deliberato risultati conformi a legge sul piano sostanziale; e contemporaneamente sottoposta a vincoli sostanziali (dare ciò che spetta, non attribuire ciò che non spetta, ecc.), con il conseguente venir meno di quello che è stato individuato come l’ultimo privilegio derivante dall’autoritatività/imperatività, vale a dire la difficoltà per i privati portatori di pretese fondate di conseguire il bene spettante (B.G. Mattarella).

7. Le implicazioni sostanziali e processuali relative agli atti non autoritativi derivanti dall’interpretazione del comma 1 bis e dalle norme del codice civile da esso richiamate nonché della interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria antecedente all’entrata in vigore della l. 15/2005 - compresa quella della giurisdizione esclusiva offerta dalla Corte Costituzionale - vanno a questo punto, anche se brevemente, confrontate con le altre norme introdotte dalla stessa legge n. 15.
In particolare la l. 15 attraverso la moltiplicazione del suo art. 21 ha fatto della l. 241 anche una legge sul provvedimento amministrativo (F. Francario) attribuendo a questo talune caratteristiche non dissimili da quelle proprie degli atti negoziali, ad es. sancendo (art. 21 septies) la rilevanza dei suoi elementi essenziali (cfr. art. 1325 c.c.) e collegando alla loro mancanza la nullità (cfr. art. 1418 c.c.).
Sotto altro profilo la medesima legge 241 ha introdotto il principio almeno tendenziale della irrilevanza dei vizi formali attenuando comunque il rilievo delle formalità (art. 21 octies).
Confrontando la disciplina dell’atto non autoritativo emergente dal rinvio alle norme del diritto privato contenuto nel comma 1 bis con quella del provvedimento contenuta negli artt. 21 bis e ss. della legge 241, si potrebbe affermare che il primo realizza appieno tutte le esigenze sottostanti alla disciplina del provvedimento. Nell’atto non autoritativo c’è sicura libertà delle forme, non c’è procedimento, non c’è obbligo di motivazione, c’è logica di risultato; la nullità (prevista a proposito del provvedimento per la mancanza degli elementi essenziali) potrebbe operare negli atti non autoritativi in tutta la sua estensione, essendo riferibile, in assenza di limitazioni, anche alla mancanza nell’oggetto dei requisiti della liceità, della determinatezza e della possibilità.
Inoltre il potere non autoritativo, proprio in quanto retto nel suo esercizio dal diritto privato, può agevolmente convertirsi in un contratto senza che lo stesso debba essere accompagnato da alcuna determinazione previa, com’è invece previsto dalla nuova disciplina dell’accordo, per corrispondere a dichiarate esigenze di imparzialità e di buon andamento (art. 11 comma 4 bis).
Ed in effetti, pur avendo l’interpretazione proposta preso le mosse dal riferimento testuale del comma 1 bis agli atti piuttosto che ai contratti, essa ben può portare alla legittimazione del contratto che verrebbe a formalizzare gli effetti bilaterali dell’atto unilaterale o a sostituirsi ad esso con applicazione diretta delle norme del codice civile sopra richiamate che al contratto direttamente e prioritariamente si riferiscono.
L’atto non autoritativo, oltre che delle esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, consente altresì la realizzazione delle esigenze di pienezza e completezza della tutela diffusamente avvertire e solo in parte recepite dalla giurisprudenza (F.G. Scoca) per la mancanza di una tutela esaustiva e finale (M. Clarich) delle posizioni di interesse legittimo soprattutto di carattere pretensivo, non sussistendo ostacoli alla proponibilità di azioni di accertamento, di adempimento e di condanna anche in assenza di un provvedimento, come la dottrina ha da tempo segnalato (G. Abbamonte, V. Domenichelli, F. Pugliese, L. Iannotta, N. Di Modugno, M. Clarich, A. Police).
L’atto non autoritativo di diritto privato, come pure si è visto, potrebbe inoltre non escludere ed anzi potenziare la tutela del terzo: questo, a fronte dell’indebita attribuzione di beni ai beneficiari, sembra avere infatti la possibilità di proporre l’azione di nullità per impossibilità dell’oggetto, con esposizione del beneficiario dell’indebito ad una azione idonea a colpire l’atto nel suo risultato qualora giuridicamente impossibile. E ciò ovviamente varrebbe anche ove l’atto fosse accompagnato o sostituito dal contratto.
Rispetto all’attività non autoritativa, infine, potrebbe prospettarsi la configurabilità di obblighi di negoziazione e di rinegoziazione (anche in riferimento agli artt. 2957 e 2958 c.c.) in conformità con le interpretazioni del fenomeno di recente offerte dalla dottrina privatistica (F. Gambino; F. Macario; F. Grando Stevens; in campo pubblicistico sull’obbligo di rinegoziazione L. Iannotta; F. Pugliese, A. Rallo. v. anche M.R. Ferrarese sull’instabilità dei rapporti economici). In particolare, a fronte di poteri non autoritativi e quindi di obblighi di comportamento, potrebbe configurarsi come doverosa la presa in considerazione di una proposta contrattuale (come ha di recente riconosciuto il Consiglio di Stato, VI, 10.3.2004 n. 214, in relazione a rapporti tra enti pubblici: vale a dire tra soggetti pariordinati).

8. Ma la ipotizzata disciplina sostanziale e processuale degli atti non autoritativi va confrontata altresì con le ulteriori modifiche alla l. 241 introdotte dalla l. 80 del 14 maggio 2005 a completamento di quelle già realizzate dalla l. 15.
In particolare va rilevato che la l. 80 ha aggiunto – alla già riconosciuta impugnabilità del silenzio su istanza, senza previa diffida, ben al di là del termine breve di decadenza previsto per i provvedimenti e alla qualificazione del silenzio come inadempimento - l’attribuzione al giudice amministrativo del potere di conoscere della fondatezza dell’istanza nei procedimenti a istanza di parte (riferito a fattispecie di ridotta discrezionalità da T.A.R. Bari, II, 17.11.2005 n. 4905 anche per ragioni di compatibilità col rito di cui all’art. 21 bis legge T.A.R.; cfr. il commento all’art. 2 legge 241 di A. De Roberto).
Orbene, in tal modo il legislatore ha riconosciuto (almeno potenzialmente) a tutti gli interessi pretensivi il trattamento processuale che si è visto proprio delle situazioni interferenti con poteri non autoritativi avviando, se non addirittura sancendo, il riconoscimento della non autoritarietà di tutti gli atti conseguenti a istanza di parte, almeno di quelli derivanti dall’esplicazione di attività vincolata, rendendo praticabili quelle interpretazioni (fino ad oggi ritenute non compatibili col sistema) che correlavano vincolatività a diritto (v. per tutti A. Orsi Battaglini ripreso da M. Clarich) intendendo per diritto il diritto soggettivo (dell’ordinamento) amministrativo.
Se si tiene conto poi dell’accentuazione della deprovvedimentalizzazione realizzata dalla legge n. 80/2005 in ragione dell’estensione del silenzio-assenso (che implica diretta considerazione e tutela ad opera della legge della posizione del privato, realizzabile anche senza provvedimento) e della già sancita estensione della DIA, si dovrà prendere atto della concretizzazione delle condizioni che autorevole dottrina (F. G. Scoca) ha da tempo segnalato quale sintomi di un processo teso all’eliminazione dell’autoritarietà: condizioni individuate appunto nelle tecniche della dichiarazione di inizio attività, del silenzio-assenso e della deregolazione.
Se infine si considera l’alto grado di tutela accordato dalla giurisprudenza amministrativa, anche sotto la spinta del diritto europeo, alle situazioni soggettive incise sfavorevolmente dal provvedimento amministrativo (cfr. C.d.S., IV, 2.3.2004 n. 950 sulla priorità della reintegrazione sul risarcimento in una fattispecie di annullamento di occupazione), tanto da far affermare che i poteri che incidono sugli interessi dei privati non sono diversi da quelli di cui sono titolari altri soggetti pubblici e privati, anzi sono molto più limitati e controllati (B.G. Mattarella) si potrebbe arrivare anche a sostenere che - con l’eliminazione dell’ultimo privilegio dell’amministrazione (quello relativo a posizioni pretensive) conseguente alla possibilità riconosciuta al giudice amministrativo di pronunciare sulla fondatezza dell’istanza, su azione proponibile entro un lungo termine – è definitivamente venuta meno l’autoritarietà dei poteri amministrativi e degli atti incidenti ancorché unilateralmente su situazioni giuridiche soggettive.
L’autoritarietà contraddistinguerebbe i soli poteri di indirizzo politico-amministrativo: gli atti nei quali essi si manifestano (v. artt. 4 e 14 d.lgs. 165/2001) e, ancor di più, i comportamenti formali e informali espressi e inespressi in cui si concretizzano, vale a dire atti e comportamenti che, almeno sul piano formale, non incidono direttamente e concretamente sulle situazioni soggettive degli amministrati.
Ma anche su questi poteri e comportamenti non potrebbe non produrre effetti la possibile caratterizzazione in termini di diritti (amministrativi) delle posizioni coinvolte (si pensi alle posizioni cc.dd. consolidate previe rispetto all’esercizio del potere di pianificazione urbanistica).
L’altra manifestazione di autoritarietà potrebbe essere costituita dagli atti di autotutela: sulla cui disciplina egualmente non potrebbe non ripercuotersi la caratterizzazione delle situazioni soddisfatte dall’esercizio di poteri non autoritativi in termini di diritti amministrativi quantomeno da indennizzare (nella revoca: art. 21 quinques) e da non sacrificare necessariamente ex tunc (v. art. 21 nonies), con conseguente possibilità di apprezzare la legittimità e l’entità del sacrificio almeno ai fini dell’indennizzo (revoca) o della decorrenza degli effetti negativi (annullamento).
Poteri di autotutela la cui astratta titolarità non potrebbe privare sotto altro profilo le situazioni soggettive, nei rapporti con poteri di amministrazione per così dire ordinaria, del loro possibile carattere di diritto (cfr. C.d.S., IV, 7.6.2005 n. 2871, che distingue tra diritto soggettivo al finanziamento e interesse legittimo rispetto al potere di annullamento). E ciò senza considerare i limiti che derivano non solo all’esercizio ma alla stessa titolarità dei poteri di autotutela dalla qualificazione degli atti come di diritto privato e, ancor di più, dalla loro sostituzione con contratti (atti aventi forza di legge tra le parti: art. 1372 c.c.) eliminabili in quanto tali solo a seguito di azioni giudiziarie.

9. Osservando la giurisprudenza formatasi dopo le novelle alla l. 241 si avvertono segni abbastanza evidenti di una accentuazione della trasformazione del giudizio amministrativo di legittimità in termini spiccatamente sostanziali e finalistici (C.d.S., IV, 14.6.2005 n. 3124 e V, 7.12.2005 n. 6990). Trasformazioni già da anni in corso (pieno accertamento del fatto: C.d.S., VI, 23.4.2002 n. 2199 e n. 296/2004 cit.; sindacabilità, almeno potenziale, delle decisioni tecniche; rimedi risarcitori, con prevalenza di quelli reintegratori: C.d.S., IV, 2.3.2004 n. 950 e V, 15.3.2004 n. 1280) e che sta portando la giurisprudenza a qualificare il giudizio amministrativo come giudizio sul rapporto (T.A.R. Abruzzo-Pescara 13.3.2005 n. 394; T.A.R. Campania-Salerno, 4.5.2005 n. 760); di accertamento della fondatezza della pretesa (T.A.R. Lazio, I quater, 30.8.2005 n. 6359, TAR Campania, I 13.6.2005 n. 7817; T.A.R. Sicilia-Palermo, II, 3.6.2005 n. 941; T.A.R. Puglia-Lecce, II, 27.5.2005 n. 2913) e addirittura di merito come si afferma in C.G.A.SI. 4.11.2005 n. 726 in riferimento al giudizio su silenzio ex art. 2 l. 241 novellata e art. 21 bis legge T.A.R.. Inoltre, alle pretese al rilascio di permessi di costruire viene riconosciuta una tutela finale sia in giudizi di merito (T.A.R. Pescara, 13.12.2005 n. 855) sia in sede cautelare (ord.za C.d.S., IV, 29.9.2005 n. 4345 che ha ordinato il rilascio della concessione edilizia in sede di esecuzione di sospensiva; ord.za C.d.S., IV, 2.12.2005 n. 8538 di sospensione di sentenza di rigetto di ricorso avverso diniego di permesso di costruire) come peraltro riconosciuto fin dall’inizio del secolo scorso dalla giurisprudenza sulla sospendibilità degli atti negativi (C.d.S., Ad. Plen. n. 14 dell’1.6.1983 e n. 17 dell’8.10.1982).
In questo contesto la norma sugli atti non autoritativi e il diritto privato potrebbe risultare effettivamente inutile (come ha sostenuto Aristide Police): nel senso che i vantaggi della privatizzazione potrebbero essere assicurati pienamente dal giudice amministrativo, riportandoli nell’ambito del diritto amministrativo e negli schemi (ampi) del giudizio amministrativo, in ragione della piena tutelabilità dei diritti (ove fondati) e della possibilità di conseguire risultati giusti ed efficaci, per così dire con una saldatura delle esigenze sottostanti all’art. 2 della legge 241 (pronuncia sull’istanza) con quelle proprie dell’art. 21 octies (limiti dell’annullabilità) e quindi dando soddisfazione alle pretese fondate non solo rispetto al silenzio ma anche in presenza di atti; e rigettando quelle infondate non solo in presenza di atti ma anche rispetto al silenzio, senza sancire, in questo caso, ambigui obblighi di provvedere. Pervenendo quindi – ove possibile – all’accertamento della fondatezza (o dell’infondatezza) delle pretese, senza preoccupazione di sostituirsi all’Amministrazione.
In altri termini, il comma 1 bis sarebbe inutile se il giudice amministrativo portasse avanti la trasformazione del giudizio amministrativo per assicurare una tutela piena ed effettiva ai diritti dell’ordinamento amministrativo, già interessi legittimi, in piena conformità con l’esigenza costituzionale di giustizia dell’Amministrazione che implica, anche per gli interessi legittimi – diritti dell’ordinamento amministrativo (A. Romano) o se si vuole diritti amministrativi dell’ordinamento generale (L. Iannotta) - la piena soddisfazione attraverso il conseguimento del bene sperato (art. 2 Cost.), la rimozione degli ostacoli a tale conseguimento (art. 3 Cost.) e l’adempimento dei doveri e degli obblighi che a tali diritti a vario titolo si correlano.
In questa prospettiva, gli atti non autoritativi, secondo il diritto privato, di cui parla il comma 1 bis non possono che essere ricompresi nella giurisdizione amministrativa in quanto atti espressione di potere amministrativo ancorché non autoritativo, incidenti su diritti che partecipano della natura di interesse legittimi. Giurisdizione amministrativa piena e non più esclusiva (A. Police) rispetto ai diritti soggettivi a fronte dei quali non vi è alcun potere amministrativo. Ma giurisdizione piena ed esclusiva rispetto ai diritti amministrativi con applicazione del diritto privato o del diritto amministrativo a seconda delle opzioni (normative) del giudice amministrativo, ma con la realizzazione in entrambe le ipotesi di una giustizia piena ed effettiva e con la salvaguardia dell’interesse pubblico alla conservazione e alla realizzazione di risultati validi, legittimi e giusti e dell’interesse alla stabilità dei rapporti giuridici.
Se al contrario dovessero prevalere interpretazioni che mirano ad un ridimensionamento della pienezza ed effettività della tutela non identificata con il conseguimento del bene della vita (L. De Lucia) o al ritorno ad una tutela formale sospettando di incostituzionalità quella finale (D.U. Galetta) per la conservazione di un sistema amministrativo non più rispondente ai tratti essenziali tracciati dall’evoluzione ordinamentale, allora la norma del comma 1 bis potrebbe acquistare rilevanza ma in termini potenzialmente negativi.
Se infatti in presenza di una diffusa domanda di giustizia effettiva e finale e di risultati sociali concreti (corrispondente ad esigenze istituzionali profonde), la risposta, sul fronte del diritto e della giustizia amministrativi, non fosse di pari natura ma continuasse a caratterizzarsi in termini conformi alla vecchia organizzazione formale del potere nella quale, tra l’altro, l’elemento politico era confuso con quello amministrativo, tale domanda potrebbe finire per rivolgersi al giudice ordinario (cfr. Cass., SS.UU., 24.9.2004 n. 19200), legittimato dal riferimento al diritto privato del comma 1 bis, per cultura meglio attrezzato a soddisfare i diritti in termini prioritariamente risarcitori e a distanza nel tempo. A differenza del giudice amministrativo che può farlo in termini finali, tempestivamente ed efficacemente perchè è il giudice naturale dei diritti amministrativi, già interessi legittimi che (svelando la loro natura di forma di protezione di diritti fondamentali: cfr. A. Barbera-C. Fusaro) si presentano come situazioni di necessaria soddisfazione nei termini ad essi propri, cioè come conseguimento effettivo dei beni della vita spettanti, alla cui attribuzione è tenuta l’Amministrazione come servizio.
Le esigenze di autonomia dell’amministrazione potranno essere assicurate pertanto non già rinunciando a definire la spettanza del bene, bensì accertandola sempre ove sia possibile (e quasi sempre lo è, anche se a volte con difficoltà) e lasciando all’amministrazione, se necessario e opportuno, la facoltà di scelta tra attribuzione e risarcimento, dando priorità alla giustizia effettiva e finale: che ha un valore ordinamentale e sociale sicuramente più alto di quella meramente risarcitoria e monetaria di cui beneficia il singolo individuo che percepisce il risarcimento, ad es. corrispondente all’utile d’impresa mentre della giustizia effettiva possono beneficiare tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell’iniziativa originalmente impedita e la comunità nella quale l’iniziativa si inserisce per la rilevanza sociale del lavoro e della produzione di beni e servizi.

(pubblicato il 24.1.2006)

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