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| n. 1-2006 - © copyright |
REMO MORZENTI PELLEGRINI
(Professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università
degli Studi di Bergamo)
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La ulteriore revisione costituzionale
e
le nuove potestà legislative fra Stato e Regioni: è vera
riforma?
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Sommario: 1. Premessa. - 2. La
nuova formulazione dell’art. 117 Cost. quale attuazione
della c.d. devolution. 3. - Le (presunte) novità
in materia di istruzione, sanità e polizia locale.
4. - Conclusioni.
1. - Premessa.
Dopo l’approvazione da parte del Senato nella seduta
del 16 novembre 2005, è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005 la legge costituzionale,
approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta
dei membri di ciascuna Camera, recante «Modifiche
alla Parte II della Costituzione"[1].
Ciò premesso, non ci resta che esaminare l’aspetto
della riforma che più interessa in questa sede e
che più è stato discusso in questi ultimi anni,
ossia quello relativo al rapporto tra Stato e Regioni[2].
Nella legge, infatti, si rimodula (ma certamente
non si stravolge) l’assetto delle attribuzioni legislative
statali e regionali.
Oltre alla discutibile ed “eccentrica” eliminazione
degli “obblighi internazionali” come vincolo alla
potestà legislativa statale e regionale[3], la riforma
conferma lo schema della suddivisione della potestà
legislativa tra Stato e Regioni secondo la tripartizione
in potestà esclusiva statale, potestà concorrente
e potestà residuale regionale e conferma
altresì il (criticabile e criticato) meccanismo
di ripartizione della potestà concorrente secondo
lo schema “principi statali” – “dettaglio regionale”,
non esplicitando la legittimità della normativa
cedevole. Rigida rimane anche la ripartizione della
potestà regolamentare[4].
L’art. 39 del provvedimento in esame, che modifica
l’art. 117 della Cost. vigente, aggiunge alla competenza
esclusiva statale nuove materie ovvero materie
assegnate, nel testo della Costituzione in vigore,
alla competenza concorrente (art. 117, c. 3°), sulla
base della dimensione “nazionale” o “strategica”
dell’interesse. In pratica alla competenza esclusiva
statale sono ora, opportunamente, aggiunte le
seguenti materie: 1) la promozione internazionale
del “sistema economico e produttivo nazionale”;
2) la politica monetaria; 3) la tutela del credito;
4) la tutela delle organizzazioni comuni di mercato;
5) le norme generali sulla tutela della salute,
sicurezza e qualità alimentare; 6) l’ordinamento
della capitale; 7) le grandi reti strategiche di
trasporto e di navigazione di interesse nazionale
e le relative norme di sicurezza; 8) l’ordinamento
della comunicazione; 9) l’ordinamento delle professioni
intellettuali; 10) l’ordinamento sportivo nazionale;
11) la produzione strategica, il trasporto e la
distribuzione nazionale dell’energia; 12) l’ordinamento
generale degli enti di autonomia funzionale; 13)
la sicurezza del lavoro[5].
Vengono inoltre modificate le materie di competenza
concorrente (art. 117, c. 3°), inserendovi le
porzioni di materie ora assegnate alla competenza
esclusiva statale che facciano riferimento all’“interesse
regionale” o al “carattere regionale” ovvero non
“strategico”. Secondo questo schema, in esse spetta
allo Stato – che già è titolare della competenza
esclusiva nelle stesse materie, riguardo agli aspetti
di interesse nazionale o strategico – dettare i
principi fondamentali, ed alle Regioni le normative
di dettaglio. Ad esempio, la materia “ordinamento
sportivo”, attribuita dal testo costituzionale vigente
alla competenza concorrente, viene divisa tra la
competenza esclusiva statale (“ordinamento sportivo
nazionale”) e quella concorrente (“ordinamento sportivo
regionale”), analogamente alle materie “ordinamento
della comunicazione” o “istituti o aziende di credito”.
Stesso discorso vale per la materia “grandi reti
di trasporto e navigazione”, attualmente concorrente,
che diverrebbe in parte esclusiva dello Stato (“reti
strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale”) e in parte concorrente (“reti di trasporto
e navigazione”), dovendo poi la legge statale, ex
art. 118 modificato Cost., disciplinare le forme
di coordinamento tra Stato e Regioni in questo ambito.
La stessa tecnica è stata utilizzata per la materia
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia”, mentre la materia “professioni”,
attualmente concorrente, è stata suddivisa in “ordinamento
delle professioni intellettuali” (esclusivamente
statale) e, semplicemente, “professioni” (concorrente)[6].
Si segnala, altresì, che viene attribuita all’area
della potestà legislativa concorrente solo la “tutela
del lavoro”, e non più tutela e sicurezza;
viene altresì esclusa la “tutela della salute”.
Viene poi introdotta una competenza esclusiva
regionale (art. 117, c. 4°) per: l’assistenza
e l’organizzazione sanitaria; l’organizzazione scolastica,
la gestione degli istituti scolastici e di formazione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
la definizione della parte dei programmi scolastici
e formativi di interesse specifico delle Regioni;
la polizia amministrativa regionale e locale; ogni
altra materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato[7].
In definitiva, per ciò che concerne la vigente “residualità
generale”, il nuovo art. 117, comma 4, Cost., sostituisce
detta clausola con un elenco di materie di cui essa
costituisce la voce finale; pertanto l'innovazione
va collocata nel contesto costituzionale vigente,
così come interpretato dalla più recente giurisprudenza
costituzionale.
2. - La nuova formulazione dell’art. 117 Cost.
quale attuazione della c.d. devolution.
Considerate le numerose critiche formulate in questi
ultimi anni al testo del Titolo V della seconda
parte della Costituzione così come riformato nel
2001, nonchè le altrettanto aspre critiche della
gran parte della dottrina costituzionalista sul
d.d.l. di ulteriore revisione, si poteva pensare
che si sarebbe coerentemente colta l’occasione per
formulare e promuovere penetranti interventi riformatori[8].
Invece le novità introdotte (relativamente al tema
cruciale per il “federalismo”, rappresentato dalla
distribuzione delle competenze legislative tra Stato
e Regioni) appaiono davvero scarse e mantengono,
di fatto, l’assetto dell’attuale riparto
di competenze[9].
Per ciò che riguarda le “nuove” e accresciute materie
di competenza legislativa esclusiva statale, si
rileva come le prime siano state esplicitate per
sottrarle alla competenza generale-residuale delle
Regioni; si pensi, ad esempio, alla “promozione
internazionale del sistema economico e produttivo
nazionale”, alle “organizzazioni comuni di mercato”
e all’ “ordinamento della capitale”.
Vengono poi trasferite alcune materie dalla potestà
legislativa concorrente a quella statale esclusiva.
Ci si riferisce alla “sicurezza e qualità alimentari”
e alla “sicurezza del lavoro”.
In ossequio ai più recenti orientamenti giurisprudenziali,
viene reintrodotto il criterio della valutazione
del livello territoriale degli interessi, eliminato
dalla riforma del 2001. Infatti, vengono ancora
distinte all’interno di alcune materie l’area di
interesse statale da quella di intervento regionale.
Ci si riferisce, ad esempio, all' “ordinamento della
comunicazione” che viene attribuito allo Stato,
mentre alle Regioni viene affidata la disciplina
di dettaglio nell'area della “comunicazione di interesse
regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale”
e della “promozione in ambito regionale dello sviluppo
delle comunicazioni elettroniche”.
Un discorso a parte, e che faremo in seguito, merita
l’attribuzione alla competenza statale delle "norme
generali sulla tutela della salute".
La c.d. devolution viene quindi realizzata
sostituendo l’attuale comma quarto dell’art. 117
Cost., che conferiva in via residuale la potestà
legislativa alle Regioni, con una formulazione che
attribuisce alcuni settori specificamente menzionati
ad una competenza regionale definita “esclusiva”,
ferma restando la sopravvivenza di una clausola
di residualità a vantaggio delle Regioni[10].
La questione dell’ulteriore riallocazione delle
attribuzioni legislative operata dalla riforma in
esame rileva tanto sotto il profilo strutturale-definitorio
della forma di Stato (federale o meno) quanto sotto
quello più strettamente funzionale. Ancorché nella
pubblicistica italiana si tenda a definire il processo
di riforme con il termine di federalismo, il regionalismo
italiano, per come disegnato sia dalla recente riforma
del Titolo V Cost., sia dalla proposta modificativa
in esame, non risulta affatto conformato al modello
c.d. federalistico, perché di quest’ultimo non ha
i profili strutturali, né tanto meno la legittimazione,
che presuppone, secondo la visuale tradizionale,
la sovranità degli. Stati membri[11].
L’attribuzione di individuate materie (assistenza
e organizzazione sanitaria, istruzione scolastica
e polizia locale) alla competenza “esclusiva” delle
Regioni comporta l’effetto di sopprimere l’estensione
alle stesse del limite dei princìpi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, che attualmente
è vigente in ragione dell’ascrizione di tali materie
alla competenza “concorrente” delle Regioni. In
altri termini, lo scopo dell’innovazione in parola
sarebbe quello di escludere che i particolari settori
elencati, pur non essendo come tali espressamente
menzionati dall’art. 117, comma 3°, Cost., si possano
ricondurre in via di interpretazione a materie di
competenza concorrente, assoggettate, così, ai suddetti
princìpi fondamentali.
Non bisogna dimenticare, peraltro, che l’effetto
appena descritto, perseguito dalla legge costituzionale
in esame, potrebbe essere vanificato dal meccanismo
dinamico introdotto dalla Corte costituzionale (sentenze
n. 303/2003, n. 6/2004, n. 13/2004) la quale ha
legittimato l’attrazione in via sussidiaria a livello
nazionale di potestà regionali[12], concorrenti
o anche esclusive, non solo a livello amministrativo,
ma anche legislativo, rischio di cui la riforma
non pare tener conto e che, invece, minaccia di
porre nel nulla, o quantomeno di attenuare, la rigidità
delle attribuzioni legislative così come risultante
dalla novella costituzionale[13].
Tornando all’architettura del “nuovo” art. 117 Cost.
si rileva, come del resto già accennato in precedenza,
come la legge costituzionale qualifichi espressamente
“esclusiva” la competenza legislativa delle Regioni
negli ambiti contemplati dalla disposizione e sostituisca
la clausola residuale con un elenco di materie di
cui la clausola predetta diviene la voce finale.
Delle due modifiche la più significativa è sicuramente
la seconda. È, infatti, vero che la clausola residuale,
essendo potenzialmente idonea ad abbracciare tutte,
indistintamente, le materie non enumerate, dovrebbe
rendere – a stretto rigore – superflua un’elencazione
ulteriore. È, però, altrettanto incontestabile che
le materie scritte presentano una maggiore tenuta
rispetto alle materie non scritte (evocate dalla
clausola predetta), reagendo sulla portata delle
altre materie incluse negli elenchi. La consapevolezza
di queste reazioni sistematiche avrebbe dovuto indurre
gli artefici della proposta a non limitarsi ad aggiungere
un ulteriore elenco a quelli precedenti, ma a coordinare
le voci in essi contenute, sciogliendo i nodi derivanti
dalla loro compresenza.
Prima di scendere più nel dettaglio, si ritiene
indispensabile evidenziare che, nonostante la presenza
della clausola residuale, l’elencazione delle materie
contenuta nel provvedimento in esame non è inutile[14].
Non è inutile, perché rappresenta “un’assicurazione
sulla vita” in favore delle materie elencate. Esse,
infatti, proprio in virtù della loro menzione espressa,
non possono scomparire: il fatto di essere nominate
le pone al riparo da incidenti del tipo di quello
occorso ai lavori pubblici, i quali, in difetto
di menzione, hanno perduto la consistenza di una
materia autonoma, per essere attratti nei settori
cui le opere, di volta in volta, accedono[15].
E’ significativo, a riguardo, segnalare che in origine
(e, cioè, nella prima versione del d.d.l. cost.
sulla devolution) la competenza esclusiva
regionale si presentava come eventuale (in
quanto attivabile dalle Regioni a discrezione) ed
avente ad oggetto le sole quattro materie
di cui s’è detto.
Nel testo in esame, invece, essa ha assunto i caratteri
di una competenza necessaria, spettante istituzionalmente
alle Regioni (indipendentemente, cioè, dalla loro
decisione di acquisirla) ed avente ad oggetto, oltre
alle quattro materie di cui sopra, tutte quelle
implicitamente riconducibili alla clausola residuale.
3. - Le (presunte) novità in materia di istruzione,
sanità e polizia locale.
Analizzando le materie oggetto della c.d. devolution,
si rileva come il nuovo comma quarto dell’art. 117
Cost. verrebbe ad accrescere l’oscurità di un quadro
cui le zone d’ombra non fanno difetto.
Il quadro dell’istruzione - la materia maggiormente
distribuita tra più livelli istituzionali - che
esce dalla riforma in esame, ad esempio, appare
particolarmente complesso: infatti le competenze
esclusive regionali in materia di “organizzazione
scolastica, gestione degli istituti scolastici e
di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche” e di “definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di specifico interesse della
Regione” vanno ad inserirsi in un ambito sovraffollato,
sul quale già insistono ben due competenze: una
esclusiva dello Stato (relativa alle norme generali
sull’istruzione) ed una concorrente (relativa all’istruzione)[16].
Il modello così proposto sembra celare, invero,
l’introduzione di un sistema di istruzione teso
a prediligere un potenziamento delle autonomie territoriali,
con indebolimento dei poteri statali di indirizzo
e di controllo ed una forte compressione delle autonomie
funzionali. Si tratta, in altri termini, di una
trasformazione che potrebbe aprire la strada alla
sostituzione del sistema nazionale di istruzione
con una molteplicità di sistemi regionali, in seno
ai quali l’autonomia funzionale sarebbe a rischio
di forte incisione: al governo statale della scuola
si sostituirebbe, in tal modo, non l’autonomia dei
singoli istituti, ma il governo regionale della
scuola[17], con il conseguente disfacimento dell’attuale
sistema nazionale a favore di una pluralità di sistemi
regionali, in un quadro, peraltro, che, non sembrando
tener conto del principio di predeterminazione delle
risorse finanziarie rispetto al momento allocativo
delle competenze, potrebbe essere foriero di notevoli
disparità a seconda delle maggiori o minori disponibilità
in capo a ciascuna Regione[18].
Il progetto di ulteriore riforma della Parte II
della Costituzione mira paradossalmente a neutralizzare
la devolution attraverso il ridisegno del
Titolo V e, al contempo, tende ad utilizzarla come
occasione per una significativa ricentralizzazione
della potestà legislativa: difatti, in tale contesto,
le materie di competenza esclusiva della Regione,
essendo soggette al limite dell’interesse nazionale,
si inseriscono in un quadro di significativo depotenziamento
della potestà legislativa regionale. Ne deriva che,
ad un sistema nazionale di istruzione fondato sulle
Istituzioni scolastiche autonome e sul loro rapporto
con un centro plurale, si sostituiscono tante organizzazioni
scolastiche regionali, che inevitabilmente finiscono
per essere il punto di riferimento per le Istituzioni
scolastiche e per la loro gestione, mentre sullo
sfondo si staglia un “centro” ormai esclusivamente
statale, interprete dell’interesse nazionale[19].
I timori sono ancor più profondi per il fatto che
questa ulteriore modifica del testo costituzionale
arriva in un momento sicuramente poco felice, nel
quale non è ancora concluso, e tanto meno consolidato,
il dibattito per risolvere importanti questioni
come la definizione dei “livelli minimi essenziali”,
la determinazione delle “norme generali”, l’individuazione
delle materie “innominate”, creando, in tal modo,
solamente molta incertezza ed ancor più ambiguità
in materie particolarmente delicate[20].
Del resto, la reale possibilità di spostare competenze
dallo Stato alle Regioni attraverso la c.d. devoluzione
appare discutibile, in quanto la Costituzione continuerebbe
a riservare allo Stato l’adozione delle norme generali
in tema di istruzione (ai sensi dell’art. 117, comma
2°, lett. n); in realtà, la riforma dei cicli scolastici
del Ministro Moratti già delinea un conferimento
alle Regioni del complesso delle funzioni relative
all’organizzazione scolastica, all’articolazione
dell’offerta dei programmi, alla gestione degli
istituti scolastici, confermando la sensazione che
gli obiettivi che, quanto meno nelle dichiarazioni,
vengono attribuiti alla devolution, siano
in realtà perseguibili (e concretamente perseguiti)
senza alcuna necessità di mettere mano alla Costituzione[21];
basti pensare che alcune competenze sono già state
attribuite alle Regioni (per esempio, la fissazione
del calendario scolastico o la riserva di una quota
dei programmi scolastici e formativi), così come
altre competenze sono da sempre state esercitate
dagli enti locali (ad esempio le Province, per quanto
riguarda gli edifici della scuola media superiore).
Anziché rendere più rapida l’attuazione del sistema
nazionale di istruzione, ridimensionando gli effetti
di un vero e proprio neocentralismo ministeriale
di ritorno, responsabilizzando contestualmente le
Regioni, la recente riforma costituzionale fa intervenire
le stesse Regioni sulla gestione degli istituti
e sui programmi scolastici. Su questi aspetti agirebbero
quindi, con diverse competenze, tre soggetti: Stato,
singole istituzioni scolastiche e ora anche le Regioni.
La materia dei programmi, soprattutto, non richiedeva
la probabile compressione dell’autonomia funzionale
dei singoli istituti a favore di non meglio precisate
impostazioni regionali[22].
La riforma della riforma, oltre a disconoscere l’autonomia
costituzionale delle scuole (art. 117, c. 3°), con
il passaggio alle Regioni delle competenze in materia
di «organizzazione scolastica e gestione» (e, in
misura minore, di «programmi scolastici e formativi
di interesse specifico della Regione»), potrebbe
rompere il sistema nazionale di istruzione, mettendo
interamente nella disponibilità delle Regioni la
qualificazione delle scuole e l’inquadramento del
personale. Dato il perdurante immobilismo che ha
caratterizzato gli enti regionali negli ultimi anni[23]
(quantomeno in materia di attuazione della riforma
costituzionale in materia di istruzione), ciò implicherà
un processo complesso, essendo insufficiente per
l’attuazione della disposizione costituzionale l’autonoma
attivazione regionale, senza atti statali di trasferimento
di personale, beni e risorse.
In definitiva, in materia di istruzione, attualmente
sono previste norme generali statali accanto alla
potestà concorrente regionale; con la riforma, accanto
alla nuova potestà regionale c.d. esclusiva (qualificazione
che finora, in dottrina, ha avuto il senso di esclusione
dell’intervento della legge dello Stato), non si
deve dimenticare che permangono, come poc’anzi ricordato,
le norme generali in materia fissate dallo Stato
con la conseguente “omogeneizzazione complessiva
degli studi”.
Ci si chiede come si possano conciliare queste contrapposte
affermazioni del testo costituzionale, considerato
che quando si fa riferimento a “norme generali”
si fa riferimento a principi che vincolano le Regioni.
Ci si chiede altresì che differenza intercorra,
nella recente ulteriore revisione costituzionale,
fra tali norme e la comune legislazione di cornice.
Si può ipotizzare, quindi, che quella che viene
considerata come la manifestazione più cospicua
del potenziamento dell’autonomia regionale in realtà
sia fortemente condizionata dal legislatore ordinario
statale, che all’atto pratico rende concorrente
la potestà regionale esclusiva. Come se non bastasse,
è opportuno rilevare inoltre che le competenze regionali
sono condizionate anche dalla determinazione statale
dei livelli essenziali delle prestazioni, in base
alla lett. l) del secondo comma dell’art.
117 Cost., con una formula che, mantenuta nonostante
tutte le dichiarazioni di potenziamento dell’autonomia
regionale, consente al legislatore statale, data
la sua genericità, di vanificare quasi completamente
la competenza regionale, anche se non è detto che
esso adotti delle interpretazioni restrittive dell’autonomia
regionale, pur potendo farlo[24].
Così sembra di potere affermare che la devoluzione,
soprattutto nel campo dell’istruzione, potrebbe
introdurre dei rischi di frammentazione del sistema
nazionale senza, in realtà, apportare significativi
spostamenti di attribuzioni legislative tra Stato
e Regioni: infatti, il portato della riforma in
parola sarebbe realizzato (o quantomeno realizzabile)
attraverso strumenti che la legge ordinaria è già
in grado di offrire, senza bisogno di passare attraverso
una revisione costituzionale che indubitabilmente
nasconde delle insidie sul piano del (delicato)
sistema di riparto delle competenze tra Stato e
Regioni, da un lato, ed enti locali e autonomie
funzionali dall’altro.
Per quanto riguarda l’ “assistenza e organizzazione
sanitaria” (già da ritenersi di spettanza regionale,
ai sensi dell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto
2001 e della sentenza n. 510 del 2002 della Corte
costituzionale che ripercorre i rapporti Stato-Regioni
fino all’introduzione del nuovo titolo V e dopo
la riforma del 2001[25]), va ricordato che, anche
in questo caso, la potestà legislativa regionale
va esercitata all'interno (e nel rispetto) della
competenza statale in tema di "norme generali di
tutela della salute" e di "determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni", fermo rimanendo comunque
il quadro vigente del (non attuato) federalismo
fiscale e il mantenimento della perequazione in
capo allo Stato[26].
In particolare, la materia "assistenza e organizzazione
sanitaria" comprenderebbe "tutte le dimensioni della
tutela sanitaria, ivi compresa l'assistenza ospedaliera".
Se così è, l’esercizio di detta competenza da parte
delle Regioni più ricche, potrebbe portare ad generale
squilibrio, e, in prospettiva ad un potenziale
smantellamento del sistema sanitario nelle diverse
Regioni. Certo, allo Stato rimarrebbe la competenza
legislativa esclusiva circa la "determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali" (ex art. 117, c. 2,
lett. m) e la fissazione delle norme generali sulla
tutela della salute (art. 117, c. 2, lett. m-bis),
ma non si vede con quali risorse potrebbero essere
garantiti quei "livelli essenziali" nelle Regioni
più povere nel momento in cui quelle più ricche
decidessero di esercitare la relativa competenza
e di destinare cospicui finanziamenti all'erogazione
di prestazioni di livello superiore a favore dei
propri cittadini[27].
Per ciò che concerne invece la competenza regionale
in tema di “polizia amministrativa regionale e locale”,
viene ora utilizzata la stessa formulazione che
si ritrova nel d.lgs. n. 112/98: dato che la giurisprudenza
della Corte costituzionale tende ad usare quel testo
per ricavare l’ampiezza delle materie, è probabile
che la nuova formula costituzionale non lascerà
alle Regioni molti più spazi di quelli già ad esse
riconosciuti.
Essendo poi già affidata alla competenza residuale
delle Regioni (argomentando dall’art. 117, comma
2, lett. h) la “polizia amministrativa locale”,
resta del tutto oscuro, dalla lettura sia del testo
sia dei lavori parlamentari, a che cosa esattamente
si riferisca l’ambigua dizione, a meno che non sottintenda
la polizia di sicurezza per la c.d. microcriminalità
(come auspica L. Antonini[28]): ma ciò resterebbe
comunque inaccettabile, ammessa e non concessa
la possibilità in via di principio di creare
polizie di sicurezza regionali, poiché una simile
attribuzione in un testo costituzionale dovrebbe
avvenire in termini espliciti e in riferimento ad
un’area ben delimitata e individuabile, cosa che
certo non avviene nel caso di specie, che resta
(intenzionalmente?) nel vago”[29]. In definitiva,
nella specifica materia qui in esame, non è tuttora
chiaro lo spazio che residuerebbe alla potestà legislativa
esclusiva regionale, racchiusa tra le competenze
comunali e le competenze statali in tema di sicurezza,
ordine pubblico, ordinamento penale.
4. - Conclusioni
E' estremamente probabile che il tono della discussione
politica sulla riforma costituzionale - già molto
aspro in questi ultimi mesi - non sia destinato
ad abbassarsi: anzi, si può immaginare che, in attesa
dell’esito del referendum confermativo, anche su
questo tema si svolgerà lo scontro politico-elettorale.
Nel lasso di tempo che ci separa dal referendum,
e dalla approvazione o dal rigetto della riforma,
si ritiene utile ragionare a fondo sul testo approvato
dal Parlamento nella consapevolezza di essere al
cospetto di un complesso di modifiche non marginali
né poco numerose, ma di natura sostanzialmente incrementale
e frutto del mero esercizio di potere costituito[30].
L’esperienza di questi anni di applicazione del
nuovo titolo V, e specialmente di contenzioso costituzionale,
inoltre, ha messo in luce le difficoltà, le ambiguità
e le contraddizioni di un riparto di competenze
non accompagnato da una opportuna legislazione ordinaria
di attuazione.
Si possono, a questo punto, effettuare alcune osservazioni
di “contorno”.
Sul piano delle procedure (all’interno di un’auspicata
e più organica rivisitazione degli elenchi di materie
dopo la revisione del 2001) – e per ciò che concerne
la “conversione” della potestà concorrente in potestà
esclusiva delle Regioni ovvero della potestà esclusiva
dello Stato (limitatamente, però, ad alcune materie)
in potestà ugualmente piena delle Regioni ovvero
– e più realisticamente – in potestà ripartita,
sarebbe bastato attivare il meccanismo indicato
nell’ultimo comma dell’art. 116 Cost., che, tra
l’altro, avrebbe presentato il duplice vantaggio
di assicurare l’attiva partecipazione delle stesse
Regioni alla messa a punto del processo di devolution
e di non dover far ricorso allo strumento maggiormente
dispendioso della revisione costituzionale, bastando
allo scopo la semplice legge ordinaria, pur se quodammodo
essa pure aggravata e rafforzata[31].
Nel testo in esame, infatti, è stata drasticamente
abrogata (art. 50) la possibilità del regionalismo
differenziato prevista dall’art. 116, comma
3, nonostante tale formula prima delle elezioni
del 2001 sembrava rappresentare il prototipo per
l’evoluzione del regionalismo italiano[32]. Per
quanto il modello spagnolo possa essere criticabile
e pericoloso, per la continua fuga di alcune Comunità,
poi inseguite dalle altre, il meccanismo italiano
era solo eventuale e sicuramente presidiato da garanzie
sostanziali e procedurali. Non si comprende allora
la ratio dell’intervento[33].
Viene invece opportunamente aggiunto, all’art. 116,
comma 1, il principio dell’intesa con le Regioni
speciali e le Province autonome sulle modifiche
allo Statuto, intesa da raccogliersi tra la
prima e la seconda deliberazione parlamentare, mentre
per negare la stessa è necessaria una deliberazione
a maggioranza dei due terzi dell’assemblea interessata[34].
L’art. 45 del testo introduce invece un meccanismo
– alquanto farraginoso – per far valere l’interesse
nazionale eventualmente violato da una legge regionale:
si può comunque ritenere che ciò che conta non è
tanto la facilità di attivazione del meccanismo
(destinato inevitabilmente ad essere residuale),
quanto il fatto che esso esista e si possano così
rimuovere leggi regionali contraddittorie con l’interesse
nazionale.
Tuttavia, gli stessi promotori della reintroduzione
dell’interesse nazionale, hanno loro stessi “contenuto”
la stessa portata del disegno devolutivo-riformatore.
Come segnalato opportunamente da A. D’Atena, nel
disegno in esame, si riscontra la presenza, al riguardo,
di tre efficaci antidoti[35]. Il primo è
rappresentato dalle già richiamate attribuzioni
allo Stato di competenze esclusive rivolte a bilanciare
le competenze esclusive regionali, il secondo è
costituito dalla clausola detta “salvapatria”, il
terzo dalla nuova disciplina del potere sostitutivo[36].
Per quanto riguarda il bilanciamento delle nuove
competenze esclusive delle Regioni con competenze
esclusive dello Stato va preliminarmente rilevato
che i problemi che esso pone si collegano all’effettivo
significato da riconoscere all’espressione “norme
generali”, di cui, secondo D’Atena, sono
possibili due letture: una lettura forte ed una
lettura debole[37].
Secondo una lettura che si può qualificare come
forte, il giudizio sulla generalità sarebbe
un giudizio politico, rimesso quindi al legislatore
statale, il quale, chiamato ad adottare le “norme
generali”, sarebbe abilitato a dettare le parti
di disciplina che, a suo insindacabile giudizio,
debbano presentare carattere unitario sull’intero
territorio nazionale. Stando all’altra lettura,
invece, mediante il riferimento alla generalità,
il progetto evocherebbe un riparto verticale di
competenze, analogo a quello centrato sulla distinzione
tra disciplina di principio e norme di dettaglio,
ma fondato su un criterio ancora più labile. A tale
stregua, la generalità andrebbe riferita all’intensità
regolativa (o, in altri termini, al grado di specificazione)
delle norme che ne siano caratterizzate[38].
I due scenari prospettati delineano, a loro volta,
due accezioni diverse di competenza concorrente.
Nel caso della lettura qualificata “forte”, l’ultima
parola spetterebbe al Parlamento, nel secondo caso,
invece, alla Corte costituzionale, investita del
giudizio sul grado di generalità. Nella prima ipotesi,
il modello di riferimento sarebbe quello della competenza
concorrente alla tedesca, nella seconda,
quello della competenza concorrente all’italiana.
Ebbene, sempre secondo l’efficace osservazione di
A. D’Atena, se si tiene conto di tutto ciò (in particolare
di quanto osservato a proposito dell’esclusività
delle competenze regionali di cui al IV comma),
può agevolmente constatarsi che l’efficacia del
bilanciamento è subordinata a due condizioni: a)
che le norme generali vengano intese in senso forte;
b) che l’esclusività venga intesa in senso
debole[39].
Evidentemente, mantenendo salde le possibili prospettazioni
presentate, lo scenario interpretativo è tutt’altro
che certo. È, infatti, plausibilmente sostenibile
che dalle materie di competenza statale vadano sottratti
gli ambiti riservati alla legislazione “esclusiva”
regionale, ossia, in altri termini, che il quarto
comma dell’art. 117 deroghi al secondo[40].
Secondo queste considerazioni, potrebbe, quindi,
concludersi che la tutela della salute, ad esempio,
non comprenda i due settori dell’assistenza e dell’organizzazione
sanitaria, in quanto riservati alla legislazione
“esclusiva” delle Regioni. Analoghe considerazioni
potrebbero valere per l’istruzione.
Inoltre occorre osservare come il carattere “forte”
della locuzione “norme generali” non possa, di per
sé, garantire il bilanciamento dell’assetto delle
competenze derivante dall’operazione di devoluzione
in quanto esso non attiene alla dimensione ontologica
delle norme ma è frutto di una valutazione politica
del legislatore nazionale. Ne deriva che la capacità
delle norme generali così intese di controbilanciare
le competenze esclusive delle Regioni in ambiti
di interferenza tra le une e le altre rimane affidata
alle dinamiche che investono la maggioranza parlamentare
e ai rapporti che instaurano all’interno di essa.
Il secondo “contrappeso” è costituito dalla previsione
di un sindacato parlamentare sulle leggi regionali
in caso di ritenuto contrasto con il redivivo parametro
dell’interesse nazionale (in particolare, l’art.
127 Cost., così come novellato, autorizza il Governo,
che ritenga una legge regionale in contrasto con
l’interesse nazionale, ad invitare la Regione ad
eliminare le disposizioni pregiudizievoli; in caso
contrario, il Governo può sottoporre la questione
al Parlamento in seduta comune che, con delibera
adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti,
può annullare la legge)[41].
Il terzo “contrappeso” consiste invece nella rimodulazione
del potere sostitutivo che, stando al testo dell’art.
120 Cost., così come risultante dalla riforma e
venendo incontro ad un’esigenza ripetutamente manifestata
in dottrina[42]è attribuito allo Stato (e non più
al Governo), con riferimento esplicito anche alle
funzioni di cui all’art. 117 Cost. (a conferma dell’estensione
di tale potere anche all’ambito legislativo)[43].
Ciò non toglie, tuttavia, che da tale meccanismo
non possano attendersi effetti maggiori di quanto
non ne possa produrre, trattandosi di un potere
“sostitutivo”, cioè della facoltà riconosciuta ad
un soggetto altrimenti incompetente di sostituirsi
provvisoriamente al titolare della competenza, con
atti da questo derogabili, con conseguente impossibilità
di ravvisarvi uno strumento di unificazione della
disciplina (o – se si preferisce – di nazionalizzazione
delle regole).
E’ pur vero che il suo esercizio è previsto – dal
testo vigente – anche “quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica”, ma
tale previsione, traduzione dell’art. 72, comma
2, GG, non tiene conto della circostanza che gli
obiettivi predetti possono essere realizzati spostando
al centro la competenza legislativa (che è quanto
accade in Germania con la konkurrierende Gesetzgebung)
non certo mediante un potere precario che interviene
solo a “tappare un buco”[44].
Il quadro che emerge da questa breve analisi induce
a ritenere che, nelle difficoltà interpretative
del sistema di pesi e contrappesi, il sistema
delineato dalla riforma appare suscettibile di accogliere
contenuti eterogenei, in funzione dei diversi criteri
ermeneutici che si susseguono nei molteplici contesti
politici.
Sinergia, dinamismo e trasformazione sono elementi
essenziali e tipici dei contemporanei sistemi costituzionali:
una delle convinzioni più diffuse è quella che identifica
la stabilità temporale di una Costituzione con la
sua elasticità ossia con la duttilità delle sue
prescrizioni ed istituti e con la capacità di adattamento
alle circostanze imposte dai mutamenti storici,
tale che sia possibile rinnovare il patto con il
popolo[45].
La Costituzione, del resto, non è una semplice legge,
è anche (e soprattutto) un elemento dell’identità
collettiva di un Paese: ciò spiega il fatto che
il processo di radicamento, di metabolizzazione,
di un documento costituzionale (e dei valori ad
esso sottesi) richieda, oltre che un ampio consenso
bipartisan sui suoi contenuti, un quadro
di relativa stabilità su cui sedimentare.
Anche G. Azzariti condivide pienamente la necessità
di riaffermare il principio che le revisioni costituzionali
non devono essere “di maggioranza”, se si vuole
evitare il “pericolo mortale” per il costituzionalismo
democratico moderno che ogni maggioranza riscriva
la “sua” Costituzione, sicché ogni legislatura verrebbe
compromessa dalla “questione” della revisione della
stessa, sfumando, fino a confondere, i distinti
piani della normazione ordinaria (e contingente)
e quella relativa ai principi costituzionali (estranei
alla disponibilità delle maggioranze politiche accidentali)[46].
Ciononostante, lo stesso Azzariti si chiede se non
sia tardi per avanzare l’ipotesi richiamata da D’Atena[47],
rischiando di “chiudere la stalla quando i buoi
sono scappati”, considerando come alcune ampie modifiche
del testo costituzionale - come quella del Titolo
V – siano già state realizzate. Ci sarebbe bisogno
di evidenti interventi di correzione, come l’innalzamento
del quorum, che renderebbe tali modifiche
più difficili[48]. Se poi dovesse essere definitivamente
approvata la riforma in esame, sempre secondo Azzariti,
occorrerebbe riflettere sul fatto che il successivo
innalzamento del quorum porterebbe a consolidare,
rendendola difficilmente modificabile, una situazione
che non piace affatto, assegnando un surplus di
rigidità ad un sistema costituzionale ritenuto dai
più regressivo e mal congegnato, nonché approvato
da una maggioranza parlamentare ristretta.
La Costituzione, in conclusione, come autorevolmente
ricorda V. Onida, “non è un prodotto politico contingente,
che possa ricondursi al prevalere occasionale di
una forza o di uno schieramento, ed essere trattata
come un normale oggetto di programmi elettorali
o governativi, su cui la maggioranza del momento
decide in nome della forza parlamentare di cui dispone,
o come oggetto di negoziato in vista di obiettivi
politici contingenti. Essa rappresenta piuttosto
il quadro di riferimento valido per tutti, che precede
e condiziona la dialettica fra maggioranze e minoranze,
assicurando la salvaguardia degli interessi ad esse
comuni e dei limiti conseguenti. Fare della Costituzione
un prodotto di maggioranza o disponibile da parte
della maggioranza sarebbe tradire l’idea stessa
di Costituzione. Occorre liberarsi definitivamente
della visione distorta e antistorica che vede in
essa il prodotto “autarchico” di un sistema politico
ormai superato. Essa - per riprendere le parole
di Dossetti – non è “un fiore pungente nato quasi
per caso da un arido terreno di sbandamenti postbellici
e da risentimenti faziosi volti al passato”, ma
è nata dal “crogiolo ardente e universale” degli
eventi epocali della seconda guerra mondiale, “più
che dalle stesse vicende italiane del fascismo e
del postfascismo: più che del confronto-scontro
di tre ideologie datate, essa porta l’impronta di
uno spirito universale e in certo modo transtemporale”.
E’ lo spirito del costituzionalismo: quello che
soffia nelle Costituzioni nazionali e nelle esperienze
ancor giovani ma destinate a crescere di quel “costituzionalismo
mondiale” che la nostra Carta evoca, con sguardo
antiveggente, attraverso la “finestra” (così la
definì Calamandrei) dell’articolo 11. Ecco perché
penso che sia oggi essenziale rivendicare l’idea
di Costituzione e il valore attuale della Costituzione
vigente, e perché ne discende una valutazione fortemente
negativa del progetto di revisione in discussione.
Solo dopo, in un diverso clima e su diverse premesse
di metodo e di contenuto, sarà possibile affrontare
costruttivamente l’ipotesi di revisioni “mirate”
del testo costituzionale su singoli argomenti”[49].
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[1]
Si tratta, come è noto, di una pubblicazione c.d.
notiziale, che non fa seguito alla promulgazione
da parte del Presidente della Repubblica, così come
disposto dall’art. 138 Cost., il quale, nel disciplinare
il procedimento aggravato relativo alla formazione
delle leggi costituzionali, prevede che, nell’ipotesi
in cui la legge non sia stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza
dei due terzi dei propri componenti, ma solo a maggioranza
assoluta, come è avvenuto nel caso in esame, la
stessa possa essere sottoposta a referendum costituzionale
confermativo su richiesta, da effettuarsi entro
tre mesi dalla pubblicazione, da parte di un quinto
dei componenti di una Camera o di cinque Consigli
regionali o di cinquecentomila elettori. In quest’ultimo
caso, la legge è promulgata, e nuovamente pubblicata,
se nella consultazione popolare sia approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
[2] Cfr., sul punto, T.E. Frosini, Quella leale
collaborazione fra lo Stato e le Regioni, in
Quad. reg., 2004, 627-643.47; G. Rolla, Incertezze
relative al modello di regionalismo introdotto dalla
legge costituzionale 3/2001, in Amm. civ.,
2005, 627-643.[3] Così, tra gli altri, A. Anzon,
Il “federalismo” nel progetto di riforma approvato
dal Senato in prima lettura, intervento del
28.4.2004, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,
dove si sottolinea come “l’inopinata abolizione
del limite degli obblighi internazionali è ad un
tempo incomprensibile e pericolosa. Coinvolge anche
la legge dello Stato e non risponde a nessuna logica
“federalista”: in nessuna esperienza di questo tipo,
a quanto risulta, le comunità autonome sono sottratte
radicalmente al rispetto di tali obblighi. Certo
la formulazione attuale del limite comporta notevoli
difficoltà applicative, specie nei rapporti con
la legge statale. Ma ciò avrebbe consigliato una
correzione di questa formulazione, e non certo la
radicale abolizione del vincolo”.
[4] Cfr. B. Caravita di Toritto, La revisione
della costituzione: discutiamone con calma,
in www.federalismi.it, 22/2005, 2.
[5] Sul tema specifico si v., in particolare, S.
Mangiameli, Il riparto Stato-Regioni tra assetto
delle materie e disciplina delle fonti, in Le
Reg., 2004, 1216-1222; dello stesso a. Sull’arte
di definire le materie dopo la riforma del titolo
V della Costituzione, ivi, 337-345; A.
Anzon, Flessibilità dell’ordine delle competenze
legislative e collaborazione tra Stato e Regioni,
in Giur. cost., 2003, 2782-2791; A. D’Atena,
Materie legislative e tipologia delle competenze,
in Quad. cost., 2003, 16 ss., in cui viene
proposto un esauriente schema interpretativo dell’art.
117 Cost. e si possono trovare altresì alcuni rilievi
critici sui criteri che hanno presieduto all’elaborazione
degli elenchi di cui allo stesso art. 117.
[6] Si v., a riguardo, la ricostruzione di P.L.
Petrillo, Riforme costituzionali, il Senato approva
in prima deliberazione, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,
2005.
[7] L’elenco è costituito dalle quattro materie
del vecchio d.d.l. cost. sulla devolution,
le quali, ritenute fondamentali dai promotori di
tale progetto (la Lega Nord) per i rapporti tra
i poteri pubblici ed i cittadini, hanno attraversato
pressoché indenni l’intera stratificazione delle
stesure. La sola modifica è rappresentata dalla
sostituzione della “polizia locale”, con la “polizia
amministrativa regionale e locale”
Tale innovazione è stata introdotta dalla Camera
dei Deputati, che ha corrispondentemente modificato
il testo licenziato in prima lettura dal Senato
il 25.3.2004, che seguitava ad utilizzare la dizione
“polizia locale”. Come è noto, dal punto di vista
ricostruttivo, è stato presentato dal Presidente
del Consiglio e dal Ministro per le riforme istituzionali
e la devoluzione, di concerto col Ministro per gli
affari regionali, il 26 febbraio del 2002, a quattro
mesi dall'entrata in vigore della l. cost. n. 3
del 2001 (di modifica del Titolo V della Cost.),
il d.d.l. cost. n. 1187 (c.d. Progetto Bossi).
Dopo un intenso “dibattito estivo”, su iniziativa
governativa, il 17 ottobre 2003, veniva presentato
al Senato un progetto organico di “Riforma dell’Ordinamento
della Repubblica”, rubricato con il numero 2544.
Tale modifica prevedeva all’art. 117, comma 3, diretta
ad “esplicitare”, sempre attraverso la tecnica dell’enumerazione
materiale, alcune materie tipiche della competenza
esclusiva regionale (altrimenti puramente “residuale”):
assistenza ed organizzazione sanitaria, organizzazione
scolastica e gestione degli istituti scolastici
e di formazione, definizione dei programmi scolastici
e formativi di interesse specifico della Regione,
polizia locale. Sulla vicenda della devoluzione
anteriore al suo inserimento nel disegno di legge
governativo che rivede gran parte delle disposizioni
della II parte della costituzione, ampiamente L.
Vandelli, Devolution, Bologna, 2004.
[8] Sul tema, per una visione generale del tema
oggetto della presente indagine, si v. T. Groppi,
L. Petrillo, Cittadini, governo, autonomie.
Quali riforme per la Costituzione?, Milano,
2005, spec. 43-65; Aa.vv., Federalismo e devolution,
Atti del Convegno di Studi. Universita' di Siena
e Grosseto, 6 novembre 2003, a cura di Valeria Piergigli,
Milano, 2005; T. Groppi, Giustizia costituzionale
e stati decentrati: la Corte dopo la riforma del
2001, in Amm., 2005, 5-23; E. Espa, Verso
il federalismo. L’attuazione del federalismo costituzionale
nel 2004 e nei primi mesi del 2005, in Comuni
d’Italia, 2005, 45 ss.; Aa.vv., Costituzione.
Una riforma sbagliata. Il parere di sessantatre
costituzionalisti, a cura di F. Bassanini, Bologna,
2004; Aa.vv., Verso il federalismo, Normazione
e amministrazione nella riforma del Titolo V della
Costituzione, a cura di V. Cerulli Irelli e
C. Pinelli, Bologna, 2004; A. D’Atena, La riforma
del regionalismo riformato. A proposito del testo
licenziato dal senato il 25 marzo 2004. (Intervento
alla tavola rotonda su "La riforma della riforma"
svoltasi nel quadro del Convegno ISSiRFA dal titolo
"Regionalismo in bilico, tra attuazione e riforma
della riforma" (Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo,
30.6.2004), in Justitia, 2004, 407-418; F.
Cuocolo, Devolution: rischio o opportunità?
in Quad. reg., 2004, 671-678; T.E. Frosini,
Federalismo e riforma costituzionale, in
Riv. giur. mezz., 2004, 93 – 112; P. Caretti,
Una seconda riforma peggiore della prima: note
critiche della riforma del Titolo V della Costituzione,
in Le reg., 2004, 775-779; S. Mangiameli,
Il federalismo italiano dopo Lorenzago. Considerazioni
sulla riforma del titolo V e sulla riforma della
riforma, in Justitia, 2004, 465-507;
M. Cammelli, Una riforma costituzionale che non
va, Mulino, 3, 2004, 397-413; M. Cammelli, Un
grande caos chiamato devolution, Bologna, 2003,
87 ss.; A. Cantaro, C. Magnami, Devolution: una
forma del declino italiano, in Dem. dir.,
2003, 181-195; A. Morrone, Devolution, ma presa
sul serio, in Quad. cost., 2003, 157
ss., R. Bin, Sette anni di riforme, ma i nodi
rimangono irrisolti, in Ist. fed., 2003,
570 ss.; si v. altresì le considerazioni introduttive
di A. Barbera, in Il nuovo Titolo V e la trilogia
di Italo Calvino, in Ist. fed., 2003,
453 ss.; M. D’Amico, Devolution e riforme costituzionali,
in Federalismo e devoluzione, interventi
di M. D’Amico, A. Ferrara, N. Zanon, 11 dicembre
2002, in www.federalismi.it; G. Falcon, La
nuova devolution, unità della Repubblica, riforma
della riforma del Titolo V, realtà effettiva,
in Le Reg., 2003, 3 ss.; M. Cammelli, Federalismi
virtuali e tiepide autonomie, in Ist. fed.,
2003, 429 ss.; A. Ruggeri, Il Titolo V della
Costituzione tra attuazione e revisione, ivi,
2003, 461 ss.; F. Pizzetti, La riforma
del Titolo V tra resistenza al cambiamento e incompiutezza
delle scelte, ivi, 2003, 529 ss.; G.C. De Martin,
Conati di riforma della riforma (costituzionale)
tra ambiguità e neocentralismo, ivi, 2003, 677
ss.; P. Cavaleri, Intervento alla tavola rotonda
virtuale, in Ist. fed., 2003, 490; G.
Parodi, La revisione costituzionale del titolo
V tra nuovo regionalismo e federalismo. Problemi
applicativi e linee evolutive, a cura di Giuseppe
Franco Ferrari e Gianpaolo Parodi, Padova, 2003;
G. Gardini, Verso la devolution: scenari e prospettive
di una riforma non necessaria, in Le reg.,
2003, 473-490; G. Falcon, Nuova devolution, unità
della Repubblica, riforma della riforma del titolo
V, realtà effettiva, in Dir. pubbl.,
2002, 751-765; S. Bartole, Devolution o federalismo?
O soltanto regionalismo?, in Le Reg.,
2002, 1233 ss.; L. Vandelli, Devolution e altre
storie. Paradossi, ambiguità e rischi di un progetto
politico, Bologna, 2002; A. D’Atena, La riforma
della riforma: uno sguardo sul dopo-referendum,
in Ist. fed., 2001, 627 ss.; V. Cerulli Irelli,
La scelta federale avviata al Parlamento,
ivi, 2001, 73 ss.; B. Caravita di Toritto,
La via italiana al federalismo, in Ideazione,
2000, 5 ss.
[9] Si v., in particolare, le osservazioni di S.
Gambino, Sulla devolution all’italiana, intervento
del 26.2.2004 in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
Cfr., sul tema, anche l’opinione di A. D’Atena,
in Pareri resi richiesti all'AIC dalla prima
Commissione del Senato della Repubblica in merito
al disegno di legge di riforma costituzionale AS
2544, Studio trasmesso alla Commissione Affari costituzionali
del Senato l’11.12.03, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.,
il quale rileva che “…… del resto, neanche il ddl
cost. n. 2544, in verità, si autodefinisce come
federale (se si fa eccezione per il nomen juris
ora utilizzato per il solo Senato federale). Per
potersi correttamente parlare di federalismo, si
richiede la presenza di Stati sovrani (Stati membri,
Laender) e di una seconda Camera con funzioni
di rappresentanza istituzionale delle Regioni/Stati
e la previsione di una loro partecipazione alla
revisione costituzionale. Ma così non è. Infatti,
il modello costituzionale accolto delinea una forma
di regionalismo forte, in particolare valorizzato
nelle competenze concorrenti delle Regioni, dalla
previsione di un criterio di residualità per la
competenza legislativa regionale nonché da un'ampia
potestà normativa e statutaria concernente l’organizzazione
politica dell’ente (che esclude la sola forma presidenziale,
in presenza della mozione di sfiducia all’esecutivo
da parte del legislativo, che è criterio strutturalmente
identificativo delle forme di governo parlamentari).
La potestà normativa di rango statutario viene parimenti
riconosciuta agli enti autonomi della Repubblica
(Comuni, Province e Città metropolitane) nell'esercizio
delle funzioni loro attribuite, esse stesse valorizzate,
ai sensi del novellato art. 118 Cost., sulla base
del principio di sussidiarietà (verticale ed orizzontale)”.
[10] Come slogan mediante il quale indicare riassuntivamente
il tipo di rivendicazioni oggetto del progetto generale
di riforma, si è fatto ricorso al termine inglese
Devolution, che indica la riforma realizzata
in Gran Bretagna per potenziare le autonomie della
Scozia e del Galles, in un contesto largamente diverso,
e conseguentemente è stato incluso nel Governo formato
all’indomani delle elezioni del 2001 un “Ministro
per le Riforme costituzionali e per la Devoluzione”che
ha curato, dall’inizio, la presentazione da parte
del Governo stesso di un disegno di legge costituzionale.
Cfr. sul tema I. Ruggiu, Devolution scozzese
quattro anni dopo: the bones ….. and the flesh,
in Le reg., 2003, 737-786. Si segnala inoltre
come alcuni autori britannici pongono una relazione
di identità tra devolution (in senso ampio)
e regionalizzazione A. Coulson, Devolving Power:
The Case for Regional Government, London, Fabian
Society, 1990; K. Donnelly, G. McQuail, Regional
Government in England, London, The Constitution
Unit, 1996. Per una visione complessiva di tipo
comparatistico si v. M. Calamo Specchia, Le variabili
istituzionali del “multilevel system of government”:
tendenze devolutive in alcune esperienze dell'Europa
occidentale, in Atti del Convegno di studi,
Regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo
V della Costituzione fra attuazione e ipotesi di
ulteriore revisione, Caserta, 10 e 11 aprile
2003, in www.associazionedeicostituzionalisti,
2003.
[11] Significativamente si interroga sulle accezioni
del termine “federalismo” M. Albertini, Nazionalismo
e federalismo, Bologna, 1999, 79 ss.; sul tema,
in generale, si v. R. Bin, Federalismo, Regionalismo
e Devoluzione: tre modelli a confronto, Associazione
per gli studi e le ricerche parlamentari, Torino,
2004; B. Caravita di Toritto, I processi di attuazione
del federalismo in Italia, Milano, 2004; A.
Chiappetti, Il rebus del "federalismo all'italiana”,
Torino, 2004; L. Vandelli, Devolution e altre
storie. Paradossi, ambiguità e rischi di un progetto
politico, Bologna, 2002, 116 ss.
[12] In particolare l’assunzione da parte dello
Stato di funzioni regionali è considerata legittima
nel caso in cui se ne riveli necessario l’esercizio
unitario a livello nazionale e purché la valutazione
dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione
di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata,
non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua
di uno scrutinio di stretta costituzionalità e sia
oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.
[13] Sul punto si v. A. Anzon, Il “federalismo”
nel progetto di riforma approvato dal Senato in
prima lettura, intervento del 28.4.2004, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it.
[14] Così S. Mangiameli, Prime considerazioni
sulla tecnica del riparto delle competenze legislative
nel nuovo disegno di legge costituzionale di revisione
del Titolo V (27.5.2003), in Forum di quad.
cost., in www. forumcostituzionale.it,
sub Speciale Regioni, La “riforma della riforma”.
[15] Cfr. A. D’Atena, La nuova riforma del titolo
V, la Costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo
di coalizone, in Atti del seminario sul d.d.l.
costituzionale contenente modifiche alla parte seconda
della Costituzione, Roma, Luiss Guido Carli,
16 maggio 2005, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,
2005.
[16] Per una disamina circa la situazione del settore
istruzione e formazione alla luce delle numerose
riforme che lo hanno interessato sia consentito
il rimando a R. Morzenti Pellegrini, Istruzione
e formazione nella nuova amministrazione decentrata
della Repubblica, Milano, 2004.
[17] In tal senso, S. Cassese, Il sistema nazionale
di istruzione in bilico, intervento introduttivo
alla giornata di studio su Istruzione: un valore
condiviso, organizzata dall’Istituto della Enciclopedia
Italiana e da Iter-Scuola cultura società, Roma,
10 dicembre 2002, 4 del dattiloscritto. Contra,
nel senso che la devoluzione non costituirebbe una
minaccia all’unità del sistema educativo di istruzione
e formazione si v. G. Bertagna, Istruzione e
formazione dopo la modifica del Titolo V della Costituzione.
Osservazioni al documento Astrid, in Nuova
secondaria, 2003, 112.
[18] Secondo S. Gambino, Sulla devolution all’italiana,
in www.associazionedeicostituzionalisti.it,
pare ragionevole assumere che non tutte le Regioni
disporrebbero delle risorse per attivare tali competenze.
Così, mentre alcune Regioni potrebbero farlo, avendone
le disponibilità finanziarie, altre, prive di capacità
fiscale e di connesse risorse, continuerebbero a
rimanere nel 'vecchio' assetto competenziale. Pertanto,
un possibile scenario è rappresentato da una potenziale
asimmetria nelle prestazioni assicurate dallo Stato
sociale per le sole Regioni che godono di autonomia
fiscale (allo stato, solo quattro Regioni, sul totale
delle Regioni ordinarie, dispongono di capacità
fiscale sufficiente a finanziare le funzioni loro
attribuite dal novellato testo costituzionale).
Per le altre, le garanzie dello Stato sociale (soprattutto
istruzione, salute e assistenza sociale) sono quelle
assicurate dalla competenza legislativa statale
che, avendo natura trasversale (come ha già ricordato
la Corte costituzionale nelle sentenze n. 282 e
n. 407 del 2002), si estendono anche alle competenze
regionali, sia quelle concorrenti, sia quelle residuali,
sia, a questo punto, quelle esclusive.
[19] Cfr. A. Pajno, L’autonomia delle Istituzioni
scolastiche: un cantiere abbandonato?, in Osservatorio
sulla scuola dell’autonomia, Rapporto sulla scuola
dell’autonomia, 242-243. Sul tema si v. anche
G. Falcon, Nuova devolution, unità della Repubblica,
riforma della riforma del Titolo V, realtà effettiva,
in Dir. pubbl., 2002, 751 ss.
[20] Così E. De Marco, Qualche interrogativo
su un “regionalismo a più velocità”, in Quad.
cost., 2003, 353 ss.
[21] Cfr. L. Vandelli, Devolution e altre storie.
Paradossi, ambiguità e rischi di un progetto politico,
Bologna, 2002, 48.
[22] Si v. sullo specifico argomento R. Morzenti
Pellegrini, La “devolution” e il sistema di istruzione
e formazione. Conferma di una linea?, in Scuola
e didattica, 8-16, 2006, e in Nuova secondaria,
100-110, 2006.
[23] Sullo specifico tema si v. F. Pizzetti, A
che punto è la notte? I ritardi delle Regioni di
fronte alle sfide delle riforme, in Le Regioni,
2004.
[24] Sullo specifico tema si v., A. Catelani, intervento
pubblicato negli atti del seminario sul
d.d.l. costituzionale contenente modifiche alla
parte seconda della Costituzione, Roma, Luiss
Guido Carli, 16 maggio 2005, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,
2005.
[25] Per un primo commento sul tema si v. G. France,
La sanità: settore trainante nel processo di
devoluzione? Studio tratto da ISSIRFA-CNR, Secondo
Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in
Italia (2003)(di cui costituisce il XII capitolo),
Milano, 2004; R. Balduzzi, (a cura di), La sanità
italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela
della salute e progetto di devolution : atti del
convegno : Genova, 24 febbraio 2003, Milano,
2004; M. Belletti, La mancata attuazione della
norma impugnata determina sempre inammissibilità
per “carenza d’interesse”? Rectius, la
riforma del Titolo V si legge in trasparenza,
in Le Regioni, 2003, 113 ss. e dello stesso
autore Livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali… alla prova della giurisprudenza
costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile…,
in Ist. fed., 2003, 613-646. Si v. inoltre
anche E. Menichetti, L’organizzazione sanitaria
tra legislazione ordinaria, nuovo Titolo V della
Costituzione e progetto di devoluzione, in www.federalismi.it,
2003.
[26] Così B. Caravita di Toritto, La revisione
della costituzione: discutiamone con calma,
in www.federalismi.it, 22/2005, 5.
[27] Le preoccupazioni, in tal senso, sono di M.
Volpi, Considerazioni sul d.d.l. n. 1187,
intervento in Federalismo e devoluzione,
AA.VV., in www.federalismi.it, 2003, 14-15.
Si v. inoltre, sullo specifico tema, le considerazioni
di B. Caravita di Toritto, Per un federalismo
equilibrato e solidale, in Rass. parl.,
2003, 273-280.
[28] Cfr. L. Antonini, Il vaso di “pandora” del
federalismo. Spunti sulla questione della devolution,
intervento in Federalismo e devoluzione,
AA.VV., in www.federalismi.it, 2003, 6. E'
utile, a riguardo, ricordare, comunque, che già
nell'esperienza delle Regioni a Statuto speciale
furono previste competenze particolarmente forti
in materia: basti pensare alla Sicilia, il cui Statuto
prevede all'art. 31 che "Al mantenimento dell'ordine
pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo
della polizia dello Stato, la quale nella Regione
dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione,
dal Governo regionale" e che il Governo dello Stato
assume la direzione dei servizi di sicurezza "quando
siano compromessi l'interesse generale dello Stato
e la sua sicurezza". Inoltre, l'art. 48 dello Statuto
speciale della Regione Val d'Aosta stabilisce, in
conseguenza dell'assenza in questa Regione dell'istituto
prefettizio, che "Il presidente della Giunta provvede
al mantenimento dell'ordine pubblico per delegazione
del Governo, mediante reparti di polizia di Stato
e di polizia locale". La disposizione dello Statuto
siciliano, anche se è rimasta inattuata soprattutto
per effetto di alcune pronunce della Corte costituzionale
(n. 131 del 63 e n 55 del '01), assieme a quella
dello Statuto della Valle d'Aosta, costituisce in
ogni caso un precedente non trascurabile nella valutazione
del d.d.l. di riforma costituzionale.
[29] Si v., a riguardo, R. Romboli, A. Ruggeri,
Devolution e drafting (a oscuro testo non fare chiara
glossa…), in Forum di qud. cost., 2003,
dove si rileva, con riferimento alla devoluzione
della materia “polizia amministrativa locale” che
“se l’obiettivo è di dare alle Regioni anche poteri
in materia di ordine pubblico e sicurezza, dalla
quale non a caso era originariamente sottratta la
polizia amministrativa locale, a prescindere da
ogni riserva e perplessità che l’operazione qui
ipotizzata solleverebbe, si dovrebbe conseguentemente
pensare che si sia voluto derogare al disposto di
cui alla lett. h) del II comma dell’art.
117”.
[30] In tal senso, C. Fusaro, La riforma costituzionale:
piena di difetti, ma meglio di niente, in For.
quad. cost., 2005. Lo stesso autore rileva altresì
che: “Nel decidere come atteggiarsi davanti al referendum,
occorre allora tenere conto che l’alternativa
non è fra questo testo, pur perfettibilissimo,
e una mitica “altra riforma”, meglio scritta – magari
– dietro l’angolo; è fra questo testo e la parte
II della Costituzione così come è oggi (la quale,
si badi bene, già ora non è quella del’48,
per oltre la metà!). E ciò col rischio – una quasi
certezza, mentre scrivo – che a peggiorare il contesto
giunga una legge elettorale proporzionale
della quale il modesto premio di maggioranza non
cela le potenzialità restauratrici del modo d’interpretare
il governo parlamentare di coalizione proprio degli
anni pre transizione. Ciò rende ancora più necessario
predisporre qualche stampella costituzionale che
valga a favorire un più idoneo funzionamento del
parlamentarismo (anche a prezzo di alcune rigidità,
rese particolarmente inestetiche per lo sforzo di
attenuarne la portata: come da bozza… Amato, del
resto!): tanto più che l’infernale meccanismo messo
in piedi garantisce che la parte riformatrice del
centro sinistra, pur vittorioso, non riuscirà a
tornare al maggioritario del 1993 e tanto meno a
versioni che lo migliorino (l’agognato doppio
turno). Per cui anche il mito di una forma di
governo già indirizzata naturaliter verso
sbocchi virtuosi (senza revisioni costituzionali)
è archiviato”.
[31] Contra, A. Anzon, Il “federalismo”
nel progetto di riforma approvato dal Senato in
prima lettura, intervento del 28.4.2004, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it,
la quale rileva che “provvidenziale e altamente
apprezzabile appare invece l’abrogazione del comma
3 dell’art. 116 attuale, sul c.d. regionalismo differenziato
di tipo dispositivo, collegata all’introduzione
della devolution a vantaggio di tutte le
Regioni: la soppressione di questa disposizione,
palesemente assurda, contorta e impraticabile, va
approvata incondizionatamente, e rimane valida indipendentemente
dal suo contingente legame con la devolution”.
[32] Sul tema, fra gli altri, si v. T.E. Frosini,
La differenziazione regionale nel regionalismo
differenziato, in Riv. giur. mezz., 2002,
599-602.
[33] Cfr. B. Caravita di Toritto, La revisione
della costituzione: discutiamone con calma,
in www.federalismi.it, 22/2005, 2, 5-6.
[34] Le Regioni speciali e le due Province di Trento
e Bolzano sono interessate all’art. 55, ai sensi
del quale “è riconosciuta parità di diritti ai cittadini,
qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono”.
[35] Cfr. A. D’Atena, La nuova riforma del titolo
V, la Costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo
di coalizone, in Atti del seminario sul d.d.l.
costituzionale contenente modifiche alla parte seconda
della Costituzione, Roma, Luiss Guido Carli,
16 maggio 2005, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,
2005.
[36] Nel testo della riforma, infatti, viene eliminata,
come rilevato in precedenza, la competenza concorrente
in materia di “tutela della salute” e la sostituisce
con una competenza statale esclusiva avente ad oggetto
le “norme generali sulla tutela della salute”. In
conseguenza di ciò, la competenza esclusiva regionale
in materia di “assistenza e organizzazione sanitaria”
dovrebbe essere “doppiata” dalla competenza – anch’essa
esclusiva – dello Stato in ordine alle “norme generali
sulla tutela della salute”. La situazione appare
similare a quella che si determinerebbe in materia
di istruzione. Come abbiamo già avuto di rilevare
nel presente commento, la riforma del 2001 aveva
già assegnato allo Stato la legislazione esclusiva
in ordine alle “norme generali sull’istruzione”.
La previsione – ad opera del progetto in esame –
di competenze regionali esclusive in ambiti rientranti
nell’istruzione incontrerebbe, quindi, nella preesistente
competenza esclusiva dello Stato un evidente bilanciamento.
[37] Su tale alternativa interpretativa, v., con
riferimento all’impiego della medesima tecnica da
parte della Bozza la Loggia: A. D’Atena, Il nuovo
regionalismo italiano, tra nodi non sciolti ed ipotesi
di riforma, in Accademia Nazionale dei Lincei,
Lo stato della Costituzione italiana e l’avvio
della Costituzione europea (n. 197 degli Atti
dei Convegni Lincei), Roma, 2003, 61.
[38] Cfr. A. D’Atena, La nuova riforma del titolo
V, la Costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo
di coalizone, in Atti del seminario sul d.d.l.
costituzionale contenente modifiche alla parte seconda
della Costituzione, Roma, Luiss Guido Carli,
16 maggio 2005, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,
2005.
[39] Cfr. sempre, a riguardo, A. D’Atena, op.
ult. cit., 2005, dove lo stesso a., rileva,
inoltre, che se “se ricorresse questa congiuntura
interpretativa, nei due settori dell’istruzione
e della salute verrebbe ad instaurarsi una sorta
di konkurrierende Gesetzgebung. Chiamato
a fissare le parti di disciplina unitaria indisponibili
dai legislatori regionali, il legislatore centrale
sarebbe, infatti, legittimato ad incidere sulla
competenza dei secondi, limitandola”.
[40] Si vedano, a riguardo, le conclusioni di A.
Barbera, La riforma della riforma. Intervento
alla tavola rotonda su “La riforma della riforma”,
svoltasi nel quadro del Convegno-ISSIRFA dal titolo
“Regionalismo in bilico, tra attuazione e riforma
della riforma” (Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo,
30.6.2004), in www.issirfa.cnr.it, 2004,
nonché l’appendice a detto intervento – aggiornata
al novembre 2004 – ivi pubblicata.
[41] Tale strumento non costituisce un’assoluta
novità ma riecheggia il sindacato parlamentare di
merito sulle leggi regionali contemplato dal vecchio
art. 127 Cost. che tuttavia non hai mai funzionato.
Nel sistema vigente non pare potersi immaginare
che tale tipo di meccanismo, peraltro privo di riscontri
nel costituzionalismo federale e regionale, possa
avere migliore fortuna, tanto più considerando che
l’attribuzione al Parlamento in seduta comune ne
ha reso ancora più impegnativo l’esercizio.
[42] Cfr., tra i primi, E. Gianfrancesco, Il
potere sostitutivo, in T. Groppi, M. Olivetti
(a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni
e enti locali nel nuovo titolo V, Torino, 2003,
239 ss.
[43] Reintroducendo l’interesse nazionale
come parametro di controllo di merito della legge
regionale, la richiamata disposizione risponde in
modo positivo alle preoccupazioni di una parte della
dottrina che aveva ritenuto inadeguate le formule
utilizzate dal vigente Titolo V Cost. Quest’ultimo,
come è noto, si era rimesso alle sole previsioni
di un controllo sostitutorio facultizzante (ma non
vincolante) il Governo a “sostituirsi a organi delle
Regioni delle Province e dei Comuni” ogni volta
che ciò fosse richiesto da tutta una serie di presupposti
giustificativi, fra cui la “tutela dell'unità giuridica
e dell’unità economica e in particolare la tutela
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali” (art. 120, II co.,
Cost.). L’oggetto di questa riflessione si limita
alle sole problematiche costituzionali poste dall’attribuzione
di competenze “esclusive” alle Regioni (di cui all'art.
30, comma 1, del d.d.l. cost. n. 2544) e al possibile
effetto di novazione che tali disposizioni comportano.
Nel fondo, tali disposizioni confermano l'indirizzo
di riforma del primo ddl di riforma (c.d. progetto
Bossi), che viene poi integrato, nel secondo d.d.l.
cost., dalla formale reintroduzione del limite (di
merito) dell’interesse nazionale della Repubblica
quale presupposto e parametro del procedimento di
controllo delle leggi regionali (art. 31 del richiamato
ddl cost. 2544). Con tale ultima disposizione, in
altri termini, si mira a dotare nuovamente l'ordinamento
repubblicano di una clausola, di extrema
ratio,di garanzia dell'unità politica del
Paese contro ogni ipotesi legislativa che la mettesse
a repentaglio. In altri termini, la ratio
della riforma della riforma (contenuta nel ddl cost.
n. 2544) sembra rispondere all’obiettivo della massima
devoluzione consentita ad una forma di Stato decentrato
(sussidiarietà verticale e orizzontale nonché valorizzazione
delle competenze esclusive devolute alle Regioni)
condizionata da una doppia clausola di chiusura,
attivabile in ogni momento sia dalle forze parlamentari
(secondo il nuovo regime introdotto dall'art. 31
del ddl cost. 2544) che dal Governo (ai sensi dell’art.
120 Cost.). In tal senso si v., per una prima analisi
sul tema della “reintroduzione” dell’interesse nazionale,
S. Gambino, op. ult. cit., il quale rileva
che “la disciplina prevista dal disegno di legge
costituzionale in ordine all’interesse nazionale
costituisce l’ultima versione della c.d. clausola
salva-patria introdotta dal progetto La Loggia.
A differenza della quale, tuttavia, non si risolve
nella mera evocazione dell’interesse predetto, in
funzione di limite della legislazione regionale,
ma prevede uno specifico procedimento rivolto a
farne valere la lesione, segnando, quindi, un indiscutibile
progresso. Cionostante, non sembra che costituisca
una soluzione riuscita. Anzitutto, perché – come
dimostra l’esperienza maturata sotto il vigore del
vecchio titolo V – la corrispondente soluzione contemplata
dal vecchio art. 127 Cost. non ha mai funzionato.
È, infatti, noto che il sindacato di merito del
Parlamento non è stato mai esercitato e che il limite
degli interessi ha finito per trasformarsi in limite
di legittimità, concorrendo a vanificare l’autonomia
legislativa riconosciuta alle Regioni. È, inoltre,
da rilevare che un limite di questa natura non è
in grado di dare una risposta adeguata a tutte le
esigenze di tenuta unitaria del sistema. Esso, infatti,
per come è costruito, è suscettibile di incidere
sui singoli atti regionali d’esercizio, non sulla
competenza di cui sono espressione. Esso non è,
quindi, in grado di attrarre al centro competenze
altrimenti assegnate alle Regioni, quando l’insorgenza
di nuove esigenze di disciplina unitaria rendesse
tale centralizzazione necessaria. Preferibile sarebbe,
quindi, adottare una soluzione diversa, prevedendo
un meccanismo simile a quello della konkurrierende
Gesetzgebung tedesca, il quale, in funzione
di sopravvenute esigenze di disciplina unitaria,
consente la nazionalizzazione di competenze altrimenti
assegnate alla periferia. Se questa fosse l’opzione
– può per inciso aggiungersi – sarebbe, comunque,
il caso di prevedere – a differenza che in Germania
– che le leggi statali di nazionalizzazione delle
competenze regionali siano sempre leggi bicamerali
(il che, se la seconda Camera presentasse carattere
effettivamente rappresentativo delle Regioni, ne
ridurrebbe drasticamente la carica eteronoma). Ma
non sono queste le sole riserve che la disciplina
proposta giustifica. Discutibile appare, infatti,
il procedimento previsto per far valere la lesione
dell’interesse predetto, il quale affida la prima
rilevazione della lesione (e la conseguente richiesta
di riesame) al Senato federale (anziché – come sarebbe
più logico – alla Camera dei Deputati, o, almeno,
anche ad essa) e la decisione finale al Presidente
della Repubblica (chiamato, così, ad un intervento
ad alta carica politica, non agevolmente conciliabile
con la connotazione garantistica e neutrale che
il progetto intende mantenergli)”. Sempre sullo
stesso specifico tema si v. A. Anzon, Il “federalismo”
nel progetto di riforma approvato dal Senato in
prima lettura, intervento del 28.4.2004, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it.,
che evidenzia come, a fronte dell’enfasi con cui
è stata accompagnato l’inserimento di questa c.d.
clausola “salvapatria” in un testo in cui ogni allusione
a tale interesse era stata malauguratamente bandita
dalla riforma del 2001, essa, per il modo in cui
è formulata, è in realtà inutile a garantire le
ragioni dell’unità, come ha dimostrato inequivocabilmente
l’esperienza passata, in cui la clausola pressochè
identica del testo costituzionale del 1948 non è
mai stata azionata; inoltre, come questa esperienza
ha dimostrato, l’interesse nazionale come mero limite
negativo di merito non è idoneo in ogni occasione
a “salvare la Patria”, poiché produce soltanto la
paralisi in settori vitali per la Repubblica, senza
consentire la creazione degli strumenti necessari
a perseguire in positivo le esigenze non frazionabili.
In secondo luogo, è un vero nonsenso attribuire
al solo Senato, per di più non integrato (così la
formulazione finale dell’art. 38 del testo approvato)
il controllo politico sul rispetto di un interesse
“nazionale” da parte delle Regioni, ed escludere
la Camera dei Deputati, e cioè la camera politica
nazionale, e ciò sia se si consideri il Senato non
integrato equivalente nella realtà ad una camera
“parlamentare”, sia se invece lo si voglia benevolmente
considerare una camera di rappresentanza territoriale.
Infine, abnorme è l’attribuzione al Presidente della
Repubblica del potere di annullare la legge riconosciuta
dal Senato come pregiudizievole per l’interesse
nazionale, trattandosi di un compito che esula platealmente
dalle funzioni di una simile figura”. Anche questa
riesumazione del limite dell’interesse nazionale
appare dunque, secondo il pensiero dell’autrice,
per vari motivi inaccettabile. Secondo l’. a “l’unica
strada razionalmente percorribile per conferire
al sistema la necessaria capacità di perseguimento
attivo degli interessi nazionali resta invece quella
che personalmente trovo già da tempo la più convincente
– e che oggi è corroborata anche dalla giurisprudenza
costituzionale inaugurata con la storica già citata
sentenza n. 303 del 2003 - di un globale ripensamento
dell’attuale assetto delle competenze legislative
mediante la previsione di un sistema flessibile
e cooperativo, ispirato al principio di sussidiarietà;
di un sistema, in definitiva, dominato, al di là
di un nucleo ristretto di materie da mantenere alla
competenza statale esclusiva, da una konkurrierende
Gesetztgebung alla tedesca, in cui l’unità politica
ed economica (o comunque si voglia specificare l’interesse
nazionale) costituiscano un generale presupposto
positivo per l’attivazione del legislatore statale
in relazione ad esigenze che non possono avere soddisfazione
nella dimensione locale. In un’ottica simile si
muove il progetto elaborato dall’opposizione, che
sembra perciò, per questa parte, meritevole di particolare
apprezzamento. Può darsi che soluzioni del genere
appaiano al momento politicamente irrealistiche,
ma – come per i casi precedenti – ciò non può persuadere
ad abbandonarle sul diverso piano della valutazione
giuridico-costituzionale.
[44] Cfr. A. D’Atena, Il principio unitario nel
sistema dei rapporti tra Stato e Regioni, in
Rolla (a cura di), La definizione del principio
unitario negli ordinamenti decentrati (Atti
del convegno dell’Associazione di diritto pubblico
comparato ed europeo, Pontignano, 10-11.5.2002),
Torino 2003 (nonché, con integrazioni, in Scritti
in memoria di Livio Paladin, Napoli,
2004), par. 7 e 8.
[45] Cfr. M. Calamo Specchia, op. cit., 3.
[46] Cfr. G. Azzariti, intervento pubblicato
negli atti del seminario sul d.d.l. costituzionale
contenente modifiche alla parte seconda della Costituzione,
Roma, Luiss Guido Carli, 16 maggio 2005, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,
2005 e di A. Pizzorusso, Il valore della Costituzione
nell’Italia del 2005. (testo riveduto di una
conversazione tenuta presso l’Associazione culturale
“Il Ponte” di Empoli), in ASTRID – Rassegna,
n. 7 del 25 aprile 2005.
[47] Ci si riferisce all’ipotesi di A. D’atena,
in La nuova riforma del titolo V, la Costituzione
a rigidità debole ed il bipolarismo di coalizone,
op. cit., dove l’a. espressamente rileva
che: “l’esigenza è che la revisione costituzionale
sia sottratta alla maggioranza politica. Il problema
non è di oggi. Ed era stato posto con forza sul
tappeto proprio dai costituzionalisti italiani,
all’indomani dell’introduzione del maggioritario:
una riforma che avrebbe richiesto la riconsiderazione
di tutte le maggioranze contemplate dalla Costituzione
(tutte pensate nel quadro del proporzionale). Per
il procedimento di revisione della Costituzione,
si tratterebbe di prevedere sempre la maggioranza
dei due terzi. Ci si deve, del resto, rendere conto
che la soluzione italiana è assolutamente eccentrica
nel panorama internazionale. Qual è, però, il problema?
Che, se questa modifica dell’art. 138 venisse adottata
ora, avrebbe l’effetto di blindare la riforma costituzionale
della scorsa legislatura, che è stata una riforma
maggioritaria. Per superare la difficoltà, la riforma
dell’art. 138 potrebbe essere inserita in un disegno
più ampio, il quale mutui tutte le decisioni dell’attuale
disegno di legge costituzionale su cui si registri
il consenso dell’opposizione. Si tratterebbe, verosimilmente,
oltre che dei miglioramenti del titolo V dianzi
ricordati, di alcune apprezzabili innovazioni riguardanti
la forma di governo, come la previsione della maggioranza
qualificata per i regolamenti parlamentari e l’assegnazione
all’opposizione della presidenza delle commissioni
d’inchiesta. In questo modo, si ripartirebbe, in
certo senso, da zero: s’irrigidirebbe un testo condiviso,
senza forzature improprie. Mi rendo conto che l’operazione
è politicamente difficilissima, forse impossibile.
Non escludo, inoltre, che non ci siano i tempi tecnici
per realizzarla in questa legislatura. Sono, però,
certo che, se non si disinnescherà la mina che ho
cercato di illustrare, la nostra evoluzione costituzionale
sarà condannata a svolgersi nel segno dell’assoluta
instabilità: con una teoria di riforme, riforme
delle riforme, riforme delle riforme delle riforme,
destinate a susseguirsi ad ogni cambio di maggioranza.
È lo scenario della costituzione come cantiere sempre
aperto: e sempre aperto – si badi – non per gli
auspicabili interventi di manutenzione ordinaria,
ma per l’elaborazione di grandi riforme”.
[48] In particolare si v. lo stesso G. Azzariti,
Un’agenda in materia di riforme costituzionali
per la prossima legislatura: due scenari ed un atteggiamento
consapevole, in ASTRID – Rassegna, n.
16 del 17 ottobre 2005.[49] Cfr. V. Onida, Per
una sana democrazia costituzionale, Relazione
presentata al Convegno di studi “Città dell’Uomo”
- Milano 11 giugno 2005, in ASTRID – Rassegna,
n. 11 del 28 giugno 2005, 2-3. Si v. altresì, sul
punto, le riflessioni di carattere generale di A.
Ruggeri, Idee sulla Costituzione, tra teoria
delle fonti e teoria dell’interpretazione, in
Rass. parl., 2005, 11-38.
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