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| n. 1-2006 - © copyright |
SERGIO FOA'
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| Un nuovo caso di fondazione
strumentale all’ente pubblico fondatore: la trasformazione
degli IRCCS tra salvaguardia delle competenze regionali e
rispetto dell’autonomia fondazionale
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La materia di riferimento : ricostruzione storico
- normativa
Con sentenza 7 luglio 2005, n. 270 la Corte costituzionale
si è espressa sulle questioni di legittimità costituzionale
presentate da diverse regioni nei confronti degli
artt. 42 e 43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), che hanno delegato il Governo
ad emanare un decreto legislativo per il riordino
della disciplina degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di diritto pubblico, e nei
confronti del conseguente decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio
2003, n. 3), impugnato interamente ed in alcune
sue parti.
Per affrontare i numerosi e frammentati rilievi
di costituzionalità, sistemati in ben quarantotto
gruppi di censure, la Corte individua anzitutto
la materia di riferimento all’interno del catalogo
costituzionalizzato all’art. 117. L’operazione segue
- come in altre occasioni - un criterio storico,
raffrontando l’ambito delle materie interessate
con quelle toccate dalla disciplina antecedente
alla revisione del Titolo V della Costituzione[1].
In vigenza del precedente art. 117 Cost., che enumerava
fra le materie di competenza legislativa delle regioni
la sola “assistenza sanitaria ed ospedaliera”, si
riusciva a distinguere dagli ordinari enti sanitari
la particolare posizione degli enti pubblici che
operavano nel settore dell'assistenza sanitaria
ma erano caratterizzati dalla loro attività di ricerca
scientifica nell'ambito sanitario. Con riferimento
a tali ultimi enti la competenza regionale risultava
limitata alle sole attribuzioni di tipo assistenziale,
mentre era affidata al legislatore statale la loro
disciplina quali enti di ricerca sanitaria, compresa
la previsione di diversi poteri amministrativi esercitati
su di essi da parte di molteplici organi ministeriali[2].
L’evoluzione normativa in materia di ricerca sanitaria
aiuta a comprendere la natura giuridica degli IRCCS.
In un primo momento l'art. 2, comma 4, della l.
12 febbraio 1968, n. 132, dedicata agli “enti ospedalieri
e assistenza ospedaliera”, includeva tra i compiti
dell'ente ospedaliero la possibilità di “compiere
ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali
in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali”.
L'art. 42 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del S.S.N., aveva quindi affidato agli IRCCS il
compito di perseguire insieme a prestazioni sanitarie
di ricovero e cura anche “specifiche attività di
ricerca scientifica biomedica”[3].
Riguardo l'attività ricerca, l'art. 1, comma
1, d. lgs. 30 giugno 1993, n. 269 (recante riordinamento
degli IRCCS), aveva affiancato all'ambito “biomedico”
quello “della organizzazione e gestione dei servizi
sanitari”. Da ultimo l'art. 1 del d. lgs. n. 288
del 2003 ha previsto che la ricerca biomedica deve
caratterizzarsi come “prevalentemente clinica e
traslazionale” e che le prestazioni di ricovero
e cura assumano la connotazione “di alta specialità”.
Dal quadro ricostruttivo sinteticamente prospettato
emerge che nell’attività degli IRCCS ricerca e assistenza
rappresentano due profili essenziali ed inscindibili
tra i quali intercorre un rapporto di equivalenza
qualitativa e di reciproca strumentalità[4]. Tale
peculiarità rispetto alle ordinarie strutture del
servizio sanitario ha continuato a determinare la
necessaria specializzazione degli IRCCS, differenziandone
la natura giuridica rispetto agli ospedali generali
ed ai policlinici universitari.
La stessa duplicità delle attività svolte ha comportato
una difficile coesistenza tra le attribuzioni regionali,
riguardanti la sola funzione assistenziale, e le
competenze statali riferite all'attività di ricerca
ed al regime giuridico-amministrativo degli istituti.
La l. n. 833 del 1978, considerava gli IRCCS nello
svolgimento delle funzioni assistenziali quali “presidi
ospedalieri multizonali”; il d. lgs. n. 269 del
1993 li includeva tra gli “ospedali di rilievo nazionale
e di alta specializzazione”, assimilandolo alle
aziende ospedaliere; il d. lgs. 19 giugno 1999,
n. 229 ha previsto che le Regioni se ne avvalgano
al pari degli altri presidi e aziende per assicurare
i “livelli essenziali di assistenza”[5].
I compiti di ricerca restavano per contro legati
a modalità accentrate di programmazione, finanziamento
e controllo, di esclusiva competenza statale.
La stessa Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi
sul decreto legislativo di riordino n. 269 del 1993,
sottolineava quale peculiarità degli IRCCS la preminenza
dell’attività di ricerca e di studio, laddove l'assistenza
sanitaria risultava assumere mero carattere “strumentale”:
in ragione dell’allora vigente riparto di competenze
costituzionali, risultava la legittimità della titolarità
statale non solo delle funzioni normative e amministrative
in tema di programmazione e gestione della ricerca,
ma anche e soprattutto sul complessivo regime giuridico-amministrativo
degli enti medesimi[6].
Le regioni erano comunque coinvolte, sia pure in
modo limitato, come ricorda la stessa Corte con
la pronuncia in commento, nella disciplina e nel
funzionamento degli IRCCS, a causa della loro evidente
connessione, soprattutto nei diversi contesti territoriali,
con il sistema degli “ordinari enti sanitari”. Del
resto la Corte costituzionale, con la richiamata
sentenza n. 338 del 1994, pur confermando la natura
statale degli istituti, aveva rafforzato le forme
di coinvolgimento delle regioni previste dalla normativa
ad essi dedicata. Per effetto di tale pronuncia
della Corte costituzionale le competenze in tema
di controlli erano comunque attribuite in misura
prevalente al Ministero della Sanità[7], riverberandosi
altresì sulla disciplina delle fonti finanziamento.
Sussistevano infatti a carico delle regioni oneri
finanziari relativamente alle funzioni assistenziali,
nonostante l'assenza in capo alle stesse di reali
poteri di programmazione, gestione e controllo:
basti ricordare la composizione del Consiglio di
amministrazione degli istituti, che ai sensi dell'art.
3 del d.P.R. n. 617 del 1980 era costituito da cinque
rappresentanti del Ministero e due soli delle regioni.
Non deve essere dimenticato inoltre che sul piano
delle funzioni amministrative, il decentramento
a Costituzione invariata aveva lasciato allo Stato
“il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza
ed il controllo, in particolare sull'attività di
ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
e privati” (art. 121, comma 2, d. lgs. n. 112 del
1998). La riforma è rimasta così incompiuta,
caratterizzata dall'estensione di alcune disposizioni
relative alle Aziende sanitarie[8]. La mancata
attuazione del decreto legislativo di riordino
n. 269 del 1993 ha condotto al commissariamento
degli istituti pubblici[9].
2. “Tutela della salute” e “ricerca scientifica”
: la ragionevolezza limita la sussidiarietà ascensionale
Il nuovo quadro costituzionale è caratterizzato
dall'inserimento nell'ambito della legislazione
concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117
Cost. della materia “tutela della salute”, ritenuta
decisamente più ampia rispetto alla precedente materia
“assistenza ospedaliera”, oltre all’introduzione
della materia “ricerca scientifica”. Ne consegue,
ad avviso della pronuncia in esame, che di norma
tutti gli enti pubblici operanti in tali materie
di competenza delle regioni siano oggetto della
corrispondente potestà legislativa regionale (ovviamente
nell'ambito dei principî fondamentali determinati
dal legislatore statale), atteso che la loro previsione
e disciplina rappresenta una delle possibili opzioni
organizzative per conseguire le finalità prescelte
dall'ente costituzionalmente responsabile nella
materia o nelle materie interessate.
In forza di tali sintetiche premesse, la Corte esclude
che la normativa oggetto del giudizio possa essere
ricondotta al titolo di legittimazione della potestà
legislativa statale costituito dall'art. 117, secondo
comma, lettera g), Cost., “ordinamento e organizzazione
amministrativa degli enti pubblici nazionali”, che
condurrebbe alla esclusione delle regioni dalla
disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. Importante il rilievo secondo cui tale
competenza esclusiva statale non può assumere le
caratteristiche di titolo “trasversale”, in grado
di legittimare “qualsivoglia intervento legislativo
indipendentemente dalle specifiche funzioni che
ad un determinato ente pubblico vengano in concreto
attribuite e dalle materie di competenza legislativa
cui tali funzioni afferiscano”.
Lo Stato può infatti prevedere e disciplinare enti
pubblici nazionali in tutti i casi in cui disponga
di una competenza legislativa non limitata ai principî
fondamentali. La Corte individua due possibili titoli
per fondare tale intervento esclusivo del legislatore
statale: o per istituire enti cui affidare funzioni
afferenti a materie di propria legislazione esclusiva,
oppure nei casi in cui, al fine di garantire l'esercizio
unitario di determinate funzioni che pur sarebbero
di normale competenza delle regioni o degli enti
locali, dopo averle valutate “come non utilmente
gestibili a livello regionale o locale”, intervenga
“in sussidiarietà” proprio mediante la previsione
e la disciplina di uno o più appositi enti pubblici
nazionali. La prima opzione, come si è visto, non
è percorribile, in ragione dell’ambito materiale
di riferimento.
Quanto alla vocazione ascensionale del principio
di sussidiarietà, occorre l'attenta valutazione
dell'effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti
(necessarietà dell'attrazione al livello statale
della funzione e della relativa disciplina regolativa,
nonché idoneità, pertinenza logica e proporzionalità
di tale disciplina rispetto alle esigenze di regolazione
della suddetta funzione), ed anche la previsione
di adeguate forme di coinvolgimento delle regioni
interessate, secondo i moduli di leale collaborazione
ritenuti ineludibili dalla stessa Corte[10].
L’esame al riguardo viene condotto dalla Corte con
passaggio rapido ma efficace, secondo lo scrutinio
di ragionevolezza, che non potrebbe giustificare
l’attrazione a livello statale delle funzioni e
della relativa disciplina, in ragione del numero
degli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere
scientifico attualmente esistenti, dei loro risalenti
rapporti con il sistema delle autonomie territoriali
dovuti alla localizzazione sul territorio, nonché
la relativa eterogeneità delle attività in concreto
svolte. Lo stesso legislatore statale non sembra
aver compiuto una scelta del genere, dal momento
che le disposizioni di delega rendono evidente che
era consapevole di intervenire in una materia caratterizzata
da un intreccio di competenze statali e regionali[11].
Ed anche durante i lavori preparatori del d. lgs.
n. 288 del 2003 è emerso ripetutamente il problema
della qualificazione degli IRCCS quali “enti nazionali”,
poi sostituita con “enti a rilevanza nazionale”[12].
Superato il dubbio in ordine alla possibile competenza
esclusiva del legislatore statale, la Corte affronta
le censure di eccesso di analiticità di alcuni principî
e criteri direttivi, nonché quelle riferite alla
attribuzione ad organi statali di numerosi e rilevanti
poteri di organizzazione e controllo sugli IRCCS[13].
Già con riferimento alla ricerca scientifica, la
Corte ha affermato che l'inclusione della materia
tra quelle appartenenti alla competenza concorrente
non esclude che lo Stato conservi una propria competenza
«in relazione ad attività di ricerca scientifica
strumentale e intimamente connessa a funzioni statali,
allo scopo di assicurarne un miglior espletamento»
e neppure esclude che lo Stato possa «attribuire
con legge funzioni amministrative a livello centrale,
per esigenze di carattere unitario, e regolarne
al tempo stesso l'esercizio», attraverso una disciplina
«che sia logicamente pertinente e risulti limitata
a quanto strettamente indispensabile a tali fini»[14].
Nuovamente il richiamo alla sussidiarietà verticale
ed alla sua vocazione ascensionale consente allo
Stato, nelle materie di legislazione concorrente,
di “andare al di là di quanto possono disciplinare
ordinariamente le leggi cornice”, al fine di tutelare
anche “esigenze di carattere unitario” ai sensi
dell'art. 118, primo comma, Cost.
Tale esigenza unitaria non viene in questo caso
fondata sul carattere “fondamentale” del diritto
alla salute[15], ma sulla necessità di un procedimento
amministrativo uniforme rivolto alla “la trasformazione
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
in fondazioni”, come voluto dall’art. 42 della legge
di delegazione n. 3 del 2003. La nuova fondazione
IRCCS di diritto pubblico, nella esclusiva disponibilità
del legislatore statale, esige necessariamente una
disciplina uniforme della sua fondamentale caratterizzazione
organizzativa.
Lo sviluppo di tale ragionamento ha indotto la Corte
a rigettare gran parte delle censure sollevate riguardo
agli artt. 42 e 43 della legge di delegazione, attesa
la necessità che i nuovi soggetti pubblici rispondano
ad “un rinnovato modello organizzativo destinato
a soddisfare le esigenze di funzionamento a rete”,
sì da giustificare la opportunità di riservare ad
organi statali alcuni poteri amministrativi di attuazione
di questo rinnovato sistema di organizzazione e
di gestione, sia pure “limitati e condivisi con
le regioni”. Ciò anche in ragione del permanere
di specifiche competenze e responsabilità di organi
statali in materie complementari, come quelle inerenti
i rapporti con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento
internazionale.
La Corte ha conseguentemente ritenuto “non irragionevole”
individuare nel Ministro della salute, d'intesa
con la Regione interessata, il soggetto preposto
alla trasformazione degli IRCCS esistenti in fondazioni
di rilievo nazionale[16], al fine di garantire uniformità
di valutazione, laddove la necessità dell'intesa
con la Regione assicura la partecipazione paritaria
della Regione direttamente interessata.
Lo stesso ragionamento è seguito con riferimento
alla delega al Governo a disciplinare «i criteri
generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni
e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e
la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi»,
ed alla attribuzione al Ministro della salute della
determinazione dell'“organizzazione a rete degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
dedicati a particolari discipline”, seppur “sentita
la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano”, posto che “responsabilità del genere sembrano
spettare naturalmente ad un organo che riesca ad
avere una visione d'insieme della complessiva capacità
e specificità degli IRCCS, anche in relazione alle
mutevoli tendenze della ricerca scientifica in materia
sanitaria a livello internazionale ed a livello
comunitario”. Tali considerazioni valgono a rendere
ragione anche del motivo per il quale si prevede
in materia una forma meno rigida di partecipazione
regionale all'esercizio del potere del Ministro
della salute.
Proprio in questo ruolo particolare riconosciuto
al Ministro in tema di garanzia di una visione unitaria
sul piano della ricerca scientifica dell'intera
rete degli IRCCS, trovano giustificazione sia il
potere del Ministro di affidare “diversi e specifici
progetti finalizzati di ricerca” ai diversi IRCCS[17],
sia il potere del Ministro di nominare, “sentita
la Regione interessata”, il “direttore scientifico
responsabile della ricerca”, tanto negli IRCCS trasformati
in fondazioni, quanto in quelli non trasformati[18].
Lo stesso ragionamento viene seguito con riguardo
ai motivi di ricorso prospettati avverso il decreto
legislativo n. 288 del 2003, definito dalla Corte,
con espressione perplessa, “una normativa di cornice,
seppur alquanto analitica”[19]. Così il Giudice
costituzionale ha respinto i motivi di ricorso con
i quali si censurava la disciplina degli enti fondatori
e dei possibili enti partecipanti, nonché del legame
di continuità fra le nuove Fondazioni e gli IRCCS
di cui rappresentano la trasformazione, trattandosi
di disposizioni ritenute “tutt'altro che irragionevoli
dinanzi ad un procedimento di trasformazione complessivo
degli IRCCS pubblici attualmente esistenti in un
nuovo tipo di ente di diritto pubblico”, che peraltro
lascerebbero spazio ad una serie di specificazioni
che potranno essere operate tramite la potestà statutaria
delle fondazioni[20].
Analoghi rilievi vengono prospettati in riferimento
alle disposizioni che impongono particolari ed uniformi
caratteristiche alle fondazioni sul piano della
loro organizzazione amministrativa, del raccordo
fra di esse in rete, del finanziamento, del regime
giuridico del loro personale; peraltro, ove si assuma
come scelta caratterizzante del legislatore nazionale
la affermata necessità di un rinnovato modello di
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
come enti autonomi altamente specializzati sia sul
piano della ricerca che del ricovero e cura, ma
al tempo stesso capaci di operare in coordinamento
tra loro anche su impulso a livello statale[21],
possono ritenersi non implausibili e pienamente
compatibili con il riparto di competenze definito
negli artt. 117 e 118 Cost. le scelte, pur alquanto
innovative, imposte all'intera categoria di tali
istituzioni.
Sempre sul piano dei principi fondamentali sono
rigettate le questioni in relazione all'asserita
violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma,
e 118 Cost. ad opera dell'art. 4, comma 236, della
legge n. 350 del 2003, nella parte in cui autorizza
le fondazioni IRCCS e gli istituti non trasformati
ad alienare i beni immobili del proprio patrimonio
al fine di ripianare i debiti pregressi maturati
fino al 31 ottobre 2003, stabilendo che «le modalità
di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze». Tale disposizione è stata ritenuta
qualificabile come principio fondamentale in ordine
alla gestione del patrimonio degli IRCCS; inoltre
il potere ministeriale circa le modalità di attuazione
delle operazioni di alienazione si configura come
potere amministrativo di autorizzazione da esercitare
nei confronti del singolo ente, ancora una volta
fondato sulle richiamate esigenze unitarie e non
come potere normativo in deroga al riparto delle
competenze regolamentari di cui all'art. 117, sesto
comma, Cost.
Quanto alla censura concernente l'art. 5, c. 1,
d. lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui prevede
che l'atto di intesa, da assumere in sede di Conferenza
fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento
e di Bolzano, deve determinare «le modalità di organizzazione,
di gestione e di funzionamento degli IRCCS non trasformati
in Fondazioni», nel rispetto di una serie di indicazioni
organizzative ivi elencate, la Regione ricorrente,
considerando questa intesa come una vera e propria
fonte normativa[22], ne rileva la profonda anomalia
e comunque rivendica in alternativa la possibilità
di disciplinare la materia mediante la legge regionale.
Mentre non vi sono dubbi che un atto di intesa non
possa produrre una vera e propria fonte normativa,
della disposizione si può però dare una diversa
interpretazione compatibile con la disciplina costituzionale.
Se l'interpretazione dei decreti legislativi deve
essere compiuta anche considerando quanto contenuto
nelle disposizioni di delega legislativa[23], consegue
che sono gli IRCCS non trasformati in fondazioni
i soggetti che devono comunque adeguare la loro
organizzazione ed il loro funzionamento ad alcuni
principî della delega e che quindi l'intesa di cui
all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003
rappresenta semplicemente una modalità di determinazione,
condivisa fra Stato e Regioni ed uniforme sull'intero
territorio nazionale, di quali debbano essere le
caratteristiche comuni di questa categoria residuale
di istituti, ovviamente nel rispetto di quanto determinato
a livello delle fonti primarie statali[24]. Ciò
non esclude che in ambiti ulteriori ciascuna Regione
possa esercitare il proprio potere legislativo anche
in questo particolare settore.
3. L’indebita ingerenza statale nella disciplina
degli organi fondazionali : il duplice limite della
competenza legislativa regionale e dell’autonomia
della fondazione
La Corte ha invece accolto le censure riferite
ai vincoli relativi alla composizione del consiglio
di amministrazione delle fondazioni ed alla rappresentanza
paritetica in esso “del Ministero della salute e
della Regione interessata”, nonché alla composizione
paritetica fra rappresentanti regionali e ministeriali
del Consiglio di indirizzo degli IRCCS non trasformati
e alla nomina da parte del Ministro della salute
del Presidente dell'Istituto non trasformato[25]:
il riconoscimento di una competenza legislativa
di tipo concorrente delle regioni sia in tema di
“ricerca scientifica” che di “tutela della salute”,
non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria
per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari
organi di gestione di enti pubblici che non appartengono
più all'area degli enti statali, né consente di
giustificare in alcun modo, in particolare sotto
il profilo del rispetto della competenza a dettare
i principî fondamentali, che il legislatore statale
determini quali siano le istituzioni pubbliche che
possano designare la maggioranza del consiglio di
amministrazione delle fondazioni.
Sono conseguentemente ritenute in parte fondate
le questioni in ordine alla denunciata eccessiva
analiticità delle disposizioni del d. lgs. n. 288
del 2003 relative alla composizione e designazione
dei consigli di amministrazione, dei Presidenti
e dei collegi sindacali delle fondazioni; le relative
disposizioni sono ritenute ingiustificatamente dettagliate
e quindi invasive sia dell'area di autonomia statutaria
riconosciuta alle fondazioni, sia dell'ambito lasciato
all'eventuale esercizio della potestà legislativa
regionale[26].
Altre censure si riferiscono alla asserita insussistenza
di esigenze unitarie che possano legittimare la
attribuzione di una serie di funzioni amministrative
ad organi statali ed alla carenza comunque in queste
ipotesi, ove siano ammissibili, di idonee forme
di coinvolgimento delle Regioni interessate in questi
procedimenti.
L’infondatezza di tali questioni è ancora motivata
in ragione delle prospettate esigenze di carattere
unitario, che permetterebbero di giustificare l'adozione
di alcune delle disposizioni impugnate: la nomina
dei direttori scientifici da parte del Ministro
della salute, “sentito il Presidente della Regione
interessata”, sia nelle fondazioni che negli IRCCS
non trasformati[27], dal momento che tali disposizioni
costituiscono mera attuazione del criterio direttivo
contenuto nelle lettere b) e p) dell'art. 42, comma
1, della legge n. 3 del 2003 ed oggetto di questo
giudizio.
Numerose disposizioni del decreto legislativo prevedono
poteri ministeriali e procedure di leale collaborazione
fra Stato e Regioni e ciò non solo nella fase della
adozione dello statuto, ma anche nel riconoscimento
di nuovi IRCCS, nella conferma o revoca del riconoscimento,
nello scioglimento degli organi delle fondazioni
e degli IRCCS non trasformati, nella nomina dei
commissari, nelle procedure di devoluzione dei patrimoni
degli IRCCS estinti, nella conferma provvisoria
del carattere scientifico degli Istituti esistenti[28].
Tali poteri, tuttavia, sono opportunamente affiancati
dalla previsione di una necessaria intesa fra il
Ministro ed il Presidente della Regione interessata.
Fra le funzioni amministrative affidate al Ministro
della salute vi sono quelle previste dall'art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, definite come
“funzioni di vigilanza e di controllo”, che poi
trovano concretizzazione in quanto analiticamente
disciplinato negli artt. 15, 16, 19. Un potere di
vigilanza sugli IRCCS è altresì attribuito al Ministro
dell'economia e delle finanze dall'art. 2, comma
1 del decreto n. 288 del 2003.
Appare in parte fondata la censura formulata con
riguardo al solo art. 1, comma 2, limitatamente
al profilo in cui si rileva la ampiezza ed eterogeneità
dei compiti di vigilanza e di controllo, indistintamente
affidati a livello ministeriale, e la conseguente
sostanziale espropriazione delle corrispondenti
funzioni regionali in relazione ad enti pubblici
di ricerca operanti a livello regionale.
In effetti, il riconoscimento degli IRCCS come enti
autonomi, dotati di propri statuti ed organi di
controllo interni, ed operanti nell'ambito della
legislazione regionale di tipo concorrente, rende
manifesto come non sia conforme a Costituzione attribuire
al Ministro della salute veri e propri poteri di
controllo amministrativo su di essi. In particolare,
appare estraneo alla ricostruzione della natura
e della posizione giuridica degli IRCCS la previsione,
contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 16 del d.lgs.
n. 288 del 2003, di un vero e proprio controllo
amministrativo di tipo preventivo sugli atti fondamentali
degli IRCCS, controllo affidato ad appositi organi
statali (i Comitati periferici di vigilanza) operanti
su scala regionale.
Un controllo del genere, ormai escluso sia per le
Regioni che per gli enti locali dalla intervenuta
abrogazione degli stessi artt. 125 e 130 della Costituzione,
potrebbe essere ammissibile solo all'interno di
una ricostruzione, che si è già esclusa, degli IRCCS
come “enti pubblici nazionali”. Atteso che gli istituti
in esame sono enti pubblici operanti nell'ambito
regionale, non è configurabile alcun controllo di
questo tipo.
Secondo la Corte trova invece giustificazione la
previsione dei controlli sugli organi degli IRCCS,
disciplinata dai commi 3 e 4 dell'art. 16 del d.
lgs. n. 288 del 2003, nonché il potere di vigilanza
riconosciuto al Ministro dell'economia dall'art.
2, comma 1 del medesimo decreto.
4. Dalla tipicità alle tipologie : la fondazione
strumentale all’ente pubblico fondatore
Alcune osservazioni si impongono riguardo alla scelta
dell’istituto della fondazione, ritenuta “alquanto
innovativa” dalla stessa Corte costituzionale. La
gran parte degli IRCCS di diritto privato sono costituiti
in tale forma, prevalendo l'aspetto patrimoniale
su quello personale, unitamente al vincolo di destinazione
dei beni allo scopo. Elemento qualificante delle
istituende fondazioni-IRCCS, secondo lo schema ormai
diffuso della fondazione di partecipazione, è l'apertura
alla partecipazione o collaborazione di soggetti
terzi, pubblici e privati (art. 2, comma 1), la
distinzione tra “enti fondatori”[29] e “soggetti
partecipanti” e la previsione della costituzione
e della partecipazione a “consorzi, società di persone
o di capitali, con soggetti pubblici e privati”
(art. 8, comma 5), ai quali può essere affidato
lo svolgimento di compiti e attività anche istituzionali.
Il d. lgs. n. 288 del 2003 afferma la natura pubblica
degli istituti trasformati in fondazioni (art. 2,
comma 1) e rinvia alla disciplina dettata del codice
civile sulle persone giuridiche private in via residuale
o suppletiva (“per quanto compatibili”: art. 3,
comma 1). La Corte ha ritenuto infondata la censura
con cui si lamentava la totale compressione della
potestà legislativa regionale in tema di disciplina
delle Fondazioni IRCCS, che scaturirebbe proprio
dal rinvio al codice civile, ad integrazione di
quanto già determinato nel decreto delegato. In
coerenza con il suo tenore letterale, la Corte ha
interpretato tale disposizione nel senso di non
escludere che le singole Regioni possano esercitare
i propri poteri normativi in materia, in funzione
integrativa di quanto determinato in tema di ordinamento
delle Fondazioni IRCCS dal decreto delegato.
Lo stesso decreto disciplina il rapporto con il
personale (art. 11), il ricorso agli strumenti gestionali
di matrice privatistica (art. 8); e dispone analiticamente
in ordine a molteplici aspetti organizzativi dell’ente,
comprimendo fortemente l'autonomia statutaria della
fondazione, salvi gli ambiti ad essa riaffidati
(in materia di composizione degli organi e controlli)
per effetto della sentenza della Corte in commento.
A differenza di quanto previsto dall'art. 3, comma
1-bis, d. lgs. n. 502 del 1992, per le A.S.L.,
la cui “organizzazione e funzionamento sono disciplinati
con atto aziendale di diritto privato”, l'art. 3,
comma 1, del d. lgs. n. 288 del 2003, ha previsto
un etero-statuto, adottato d'intesa tra Ministero
e Regione.
Come si è visto, anche le modalità di svolgimento
delle funzioni affidate agli IRCCS sono fatte salve
dalla Corte, nella versione di cui all'art. 8, comma
4, d. lgs. n. 288 del 2003, ai sensi del quale “le
Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati
attuano misure idonee di collegamento e sinergia
con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria,
pubbliche e private, con le Università, con istituti
di riabilitazione e con analoghe strutture (…) all'interno
delle quali attuare comuni progetti di ricerca,
praticare comuni protocolli di assistenza, operare
la circolazione delle conoscenze e del personale”.
Per quanto attiene all'attività di ricerca,
il comma 5 dello stesso articolo prevede che “al
fine di trasferire i risultati della ricerca in
ambito industriale e salvaguardando comunque la
finalità pubblica della ricerca, le istituzioni
e gli enti disciplinate dal presente decreto legislativo,
le istituzioni e gli enti disciplinati dal presente
decreto possono stipulare accordi e convenzioni,
costituire e/o partecipare a consorzi, società di
persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati
di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità”.
Già i primi commenti alla disposizione hanno
rilevato che la disposizione non prevede alcuno
dei requisiti ai quali, viceversa, l’art. 9-bis
del d. lgs. n. 502 del 1992 subordina la costituzione
di società miste da parte delle A.U.S.L.[30].
Il d. lgs. n. 288 del 2003 si limita per contro
a prevedere la salvaguardia comunque della finalità
pubblica della ricerca; l'obbligo di destinare i
profitti ritratti dalla fondazione, tramite la partecipazione
a tale enti di natura mista, alle finalità istituzionali
perseguite dalla Fondazione stessa; il divieto di
porre a carico della fondazione eventuali perdite;
la previsione di adeguate regole di trasparenza
dei flussi finanziari, con obblighi di rendicontazione;
la determinazione di obiettivi e tempi certi per
il loro raggiungimento; la previsione di idonee
modalità di informazione, verifica e controllo dell'andamento
del programma da parte degli organi di indirizzo
e degli organi di gestione. È prevedibile una integrazione
di tali previsioni in sede statutaria, espressione
dell’autonomia fondazionale.
Per contro il d. lgs. n. 288 del 2003 non prevede
in via specifica l'affidamento a terzi di parte
dell'attività di assistenza sanitaria, come invece
previsto dall'art. 42, comma 2, lett. i), della
legge delega. A differenza di quanto previsto per
l’attività di ricerca, l'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo si limita a prevedere “misure idonee
di collegamento e sinergia” con altre strutture
pubbliche o private al fine di “praticare comuni
protocolli di assistenza”, ma non ne specifica il
contenuto. L’art. 9 della stessa fonte limita inoltre
la possibilità di ricorrere ad accordi, convenzioni,
consorzi e società miste, solo per le attività “diverse
da quelle istituzionali”. Anche in questo settore
residuano margini di scelta a favore dei legislatori
regionali e degli statuti delle fondazioni, che
potranno tener conto del modello fornito dal già
richiamato art. 9-bis d. lgs. n. 502 del
1992 per l'esternalizzazione delle funzioni istituzionali
delle Aziende sanitarie.
Specialmente con riferimento all’esternalizzazione
di attività istituzionali ed alla conseguente erogazione
di prestazioni di servizio pubblico, occorre interrogarsi
sulla necessità di procedere secondo evidenza pubblica
nella scelta del “soggetto partecipante privato”,
atteso che l’art. 8, c. 5, d. lgs. n. 288 del 2003
si limita a richiedere il previo accertamento della
relativa “qualificazione e idoneità”[31]. V’è da
chiedersi se anche alle fondazioni in esame sia
applicabile in via analogica il sistema di scelta
previsto dal d.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, in
tema di società a capitale pubblico minoritario
(per la gestione di servizi pubblici locali), ai
sensi del quale “il socio privato di maggioranza
è scelto dall'ente o dagli enti promotori mediante
una procedura concorsuale ristretta, assimilata
all'appalto concorso di cui al d. lgs. 17 marzo
1995, n. 157, con le specificazioni ed integrazioni
disposte dagli articoli seguenti”. L’applicazione
del d.P.R. n. 533 del 1996 avviene del resto anche
per la scelta del socio all’interno di organismi
che non erogano necessariamente un servizio pubblico,
come dimostra l’esempio delle società di trasformazione
urbana[32].
Secondo le previsioni del “libro verde” comunitario
relativo ai partenariati pubblico-privati[33], il
modello di società mista ipotizzato - al quale occorre
affiancare quello della fondazione di partecipazione
laddove si intenda selezionare il privato per lo
svolgimento di attività a rilevanza economica -
diverge da quello che si è tradizionalmente affermato
nella prassi italiana. In estrema sintesi può, in
proposito, affermarsi che secondo la Commissione:
a) l’organismo misto deve essere costituito per
svolgere le prestazioni definite “in modo sufficientemente
chiaro e preciso” nel bando di gara (§ 61); b) al
socio privato spetta svolgere le prestazioni affidate
alla società (§ 58); c) il socio pubblico deve,
invece, svolgere solamente il ruolo di controllore
delle operazioni “in seno agli organi decisionali
dell’impresa comune” (§ 54); d) atteso che il socio
privato assume il ruolo di “esecutore” degli incarichi
affidati alla società, la scelta dello stesso, oltre
ad avvenire mediante una procedura concorrenziale,
non può basarsi “esclusivamente sulla qualità del
suo contributo in capitali o della sua esperienza”,
dovendosi anche “tenere conto delle caratteristiche
della sua offerta (…) per quanto riguarda le prestazioni
specifiche da fornire” (§ 58); e) nel caso in cui
la società mista intenda, a sua volta, affidare
degli incarichi non potrà avvalersi del socio privato,
ma essendo essa stessa un’amministrazione aggiudicatrice,
dovrà bandire un’apposita gara (§ 64); f) la durata
della società mista dovrà, infine, coincidere “con
la durata del contratto o della concessione”, giacché,
altrimenti, le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero
essere indotte “a rinnovi dell’incarico affidato
a questa impresa senza che sia posta in essere una
reale nuova messa in concorrenza” e, quindi, in
definitiva, ad attribuire gli incarichi “per una
durata illimitata” (§ 61).
Il modello di organismo a capitale misto ipotizzato
dalla Commissione nel Libro verde pare dunque potersi
assimilare allo schema della concessione: nella
società il partner privato realizza gli incarichi
specificati nel bando di gara e il partner pubblico
controlla, dall’interno dell’ente a capitale misto,
le modalità di svolgimento.
Da quanto visto, a cominciare dallo statuto etero-determinato
e considerando le varie forme di ingerenza pubbliche
nella vita delle istituende fondazioni, non può
sorgere alcun dubbio che si tratti di enti pubblici[34],
per i quali il legislatore statale ha scelto la
forma giuridica dello strumento fondazionale corretto
in veste partecipativa, forse perché il modello
di riferimento non permette il governo dei propri
fini, a differenza di quello associativo[35]. V’è
da chiedersi se si possano ascrivere le fondazioni
in esame alla categoria delle “fondazioni di diritto
pubblico o di diritto amministrativo” e se una tale
classificazione assuma rilevanza giuridicamente
apprezzabile. Se si può condividere l’impressione
che il ricorso alla figura dell’organismo di diritto
pubblico non sia dirimente per la loro qualificazione,
attesa la rilevanza settoriale di tale connotazione[36],
è altresì necessario rilevare che, in carenza di
un modello fondazionale, la tipologia in esame appare
prossima a quella degli enti strumentali rispetto
all’ente pubblico fondatore[37], non dissimilmente
da quanto già sperimentato nel settore universitario
e culturale[38], così giustificando penetranti forme
di controllo dell’ente di riferimento sulle vicende
modificative ed estintive della fondazione. Al riguardo
ritornano utili ancora una volta i dibattiti teorici
dell’inizio del '900 sulla riconducibilità dei cd.
“corpi morali” al regime di diritto pubblico: se
da un lato si era riconosciuto che “tutti i corpi
morali vivono in ultima analisi sotto un regime
di diritto pubblico, perché il loro riconoscimento
è ispirato a concetti di interesse pubblico”, dall'altro
si era ritenuto “esagerato affermare che ogni volta
che vi è questo interesse di natura ideale o altruistica,
vi è un ente pubblico in tutta la estensione del
termine, paragonabile allo Stato od agli enti autarchici
territoriali, poiché in tal modo si giungerebbe
ad un assorbimento troppo grande del diritto
privato nel pubblico, che nell'attuale momento
storico non è giustificato”[39] . Oltre al criterio
dello scopo perseguito, si riteneva pubblico ogni
ente che fosse costituito dallo Stato o “munito
di poteri di imperio verso i terzi”, o ancora assoggettato
a “continua vigilanza od a coattiva fusione o trasformazione”[40].
Alla stessa stregua delle fondazioni ora in esame,
la natura pubblica degli enti morali era giustificata
dall’intensità del fine perseguito e dal particolare
legame, genetico e funzionale, sussistente tra gli
stessi enti morali e l’ente pubblico territoriale
di riferimento.
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[1] Nella materia d’interesse si
confrontino, ad esempio, la sentenza n. 407 del
2002, che ha ricondotto nella “tutela della salute”
la disciplina della prevenzione di incidenti rilevanti,
ancorché parzialmente sovrapposta alla tutela dell’ambiente
di competenza esclusiva statale e la sentenza n.
116 del 2004 in materia di ricerca scientifica.
[2] Corte cost., 25 luglio 1994, n. 338, in Cons.
St., 1994, II, 1116; Id., n. 356 del 1992, n.
285 del 1974 e n. 176 del 1971.
[3] Per un commento a quelle disposizioni, Bassani
M., Disciplina degli istituti di ricovero e cura
riconosciuti a carattere scientifico nella legge
di riforma sanitaria, in Trib. amm. reg.,
1981, II, 237; De Cesare G., Istituti di ricovero
e di cura a carattere scientifico, in Novissimo
dig., Appendice IV, Torino, 1983, 469.
[4] Cons. Stato, Sez. I, 25 settembre 2002, n. 1541/02,
in Cons. St., 2002, I, 2596.
[5] Cfr. l'art. 8-bis del d. lgs. n. 502
del 1992 introdotto dal d. lgs. n. 229 del 1999.
Sui raccordi con il SSN, cfr. C. conti, Sez. centr.
contr. Stato gestione, 19 febbraio 2002, n. 6/Rel./G.,
in Riv. corte conti, 2002, 42.
[6] Corte cost., 25 luglio 1994, n. 338, in Cons.
St., 1994, II, 1116.
[7] Cfr. l'art. 18 d.P.R. 31 luglio 1980, n. 617,
anche in considerazione del silenzio serbato dal
decreto legislativo di riordino n. 269 del 1993
sul punto.
[8] Art. 4, comma 1, d. lgs. n. 502 del 1992,
introdotto dal d. lgs. n. 229 del 1999. Così agli
IRCCS si applicano le disposizioni in materia di
contabilità e patrimonio previste dal d. lgs. n.
502 del 1992 per le ASL: T.a.r. Liguria, sez. II,
2 luglio 2003, n. 834, in Ragiusan, 2004,
fasc. 239, 193; mentre non si applicano le disposizioni
sulle vicende successorie afferenti alla soppressione
delle U.S.L.: Cass., Sez. I, 6 giugno 2000, n. 7559,
in Foro it., Rep. 2000, Voce Sanità
pubblica, n. 466.
[9] D.l. n. 419 del 1994 e d.l. n. 171 del 1997.
[10] Cfr., fra le altre, le note sentenze n. 6 del
2004 e n. 303 del 2003. dell’ultima si vedano i
diversi commenti pubblicati in http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0303s-03.html.
In materia di tutela della salute, la Corte ha sottolineato
il fondamento procedimentale del principio: così
con sentenza n. 88 del 2003 in materia di definizione
dei LEA sanitari e con sentenza n. 36 del 2005 riguardo
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
A livello monografico, tra i più recenti contributi
sul principio di sussidiarietà, Sul principio di
sussidiarietà Duret P., Sussidiarietà e autoamministrazione
dei privati, Padova, 2004; Massa Pinto I., Il
principio di sussidiarietà, profili storici e costituzionali,
Napoli, 2003, passim.
[11] Cfr. art. 42, comma 1, lett. a), e comma 2
della legge n. 3 del 2003.
[12] Anche i lavori preparatori del decreto di attuazione
della delega, che ha seguito il procedimento di
cui all’art. 42 l. n. 3 del 2003: avendo, infatti,
il Governo definito gli IRCCS “enti nazionali” nello
schema di decreto legislativo inviato alle Camere
ed alla Conferenza Stato-Regioni per i necessari
pareri prima dell'esercizio del potere legislativo
ad esso delegato, sia la Commissione igiene e sanità
del Senato che la Conferenza Stato-Regioni ed i
Presidenti delle Regioni hanno esplicitamente contestato
che una previsione del genere fosse contenuta nelle
disposizioni di delega. In particolare, la dodicesima
Commissione del Senato ha rilevato che «all'art.
1, comma 1, è necessario eliminare la definizione
degli IRCCS quali “enti nazionali”. Questa definizione
non è presente nella delega (art. 42 della legge
16 gennaio 2003, n. 3) e porterebbe gli IRCCS nell'ambito
della competenza legislativa esclusiva dello Stato»
(cfr. Senato della Repubblica, dodicesima Commissione,
30 luglio 2003). In modo del tutto simile su questo
punto si erano già espresse la Conferenza Stato-Regioni
e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome in data 24 luglio 2003, aggiungendo
che «tale definizione farebbe ricadere artificiosamente
gli IRCCS nella fattispecie del comma 2, lettera
g), dell'art. 117 della Costituzione e quindi tra
le materie sulle quali lo Stato ha legislazione
esclusiva». La definizione contenuta nell'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 288 del 2003,
ove gli IRCCS vengono qualificati “enti a rilevanza
nazionale”, rappresenta quindi la rinuncia alla
precedente contestata definizione di tali istituti
come “enti nazionali”, in conformità ai pareri surricordati;
al tempo stesso questa vicenda conferma in termini
inequivocabili il fatto che primari protagonisti
delle procedure legislative abbiano convenuto nella
considerazione che il legislatore delegante non
avesse inteso rivendicare la disciplina degli IRCCS
all'esclusiva competenza legislativa dello Stato.
[13] Tra i primi commenti alla riforma del 2003,
Rampulla F.C., Tronconi L.P., Il decreto legislativo
di riforma degli Irccs: una opportunità perduta,
in Sanità pubblica, 2004, 125 ss.; Salustri
A., Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288, nella prospettiva del processo di riforma
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
in Sanità pubblica, 2004, 713 ss.; Griglio
E., Il riordino degli Irccs (istituti ricovero
e cura a carattere scientifico): prospettive della
riforma, in Ragiusan, 2003, fasc. 233,
10; Cilione G., La riforma degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, in
Sanità pubblica, 2003, 129; Griglio E., Il
decreto legislativo di riordino degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico: un’occasione
di riforma mancata, in Sanità pubbl.,
2003, 1165; Griglio E., La delega per il riordino
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico:
criteri ispiratori e prospettive evolutive della
riforma, in Sanità pubblica, 2003, 379.
[14] Così, da ultimo, la sentenza n. 31 del 2005;
si vedano, altresì, le già richiamate sentenze n.
6 del 2004 e n. 303 del 2003.
[15] Come invece affermato con sentenza n. 359 del
2003.
[16] Art. 42, c. I c., lett. a), l. n. 3 del 2003.
[17] Art. 42, c. I, lett. f), l. n. 3 del 2003.
[18] Art. 42, c. I, lett. b) e p), l. n. 3 del 2003.
[19] Si ricorda che la stessa Corte costituzionale,
con sentenza n. 12 del 2004, ha limitato il ruolo
del legislatore statale alla “predisposizione di
un principio di disciplina, che la Regione possa
svolgere nell’esercizio delle competenze legislative
ad essa spettanti”. Tuttavia proprio in materia
di organizzazione del Servizio sanitario nazionale,
la stessa Corte ha elevato al rango di principio
fondamentale diverse disposizioni normative, seguendo
una interpretazione estensiva della nozione: cfr.
sentenze nn. 282 del 2002; 388, 353 e 361 del 2003;
147, 200, 319 del 2005. Per una rassegna aggiornata,
C. Tubertini, La tutela della salute nella giurisprudenza
costituzionale, in www.grupposanmartino.it/ContributiPerugia2005.htm.
Cfr. inoltre S. Gambino, Federalismo e salute,
in Federalismi, 24.2.1005; R. Balduzzi, I
servizi pubblici e la dimensione imprenditoriale
della pubblica amministrazione. Salute e assistenza
sociale, idem, 7.10.2004.
[20] Art. 2, commi 2 e 3, e art. 11 del d.lgs. n.
288 del 2003.
[21] Cfr. in particolare l'art. 1, comma 1, e gli
artt. 8, 9, del d.lgs. n. 288 del 2003, nonché lo
stesso art. 43 della legge n. 3 del 2003.
[22] Sul sistema delle intese, per tutti, R. Bin,
Le deboli istituzioni della leale cooperazione
(nota a Corte cost. 507/2002), in in Giur.
cost., 2002, 4189 s.; F. Pizzetti, Il sistema
delle conferenze e la forma di Governo italiana,
in Le regioni, 2000, 481 ss.
[23] Cfr. sentenze n. 125 del 2003 e n. 15 del 1999.
[24] Art. 42, c. 1, lett. p), l. n. 3 del 2003.
[25] Art. 42, comma 1, lett. b) e lett. p), l. n.
3 del 2003.
[26] Art. 3, commi 2 e 3; art. 4, comma 3, d.lgs.
n. 288 del 2003.
[27] Art. 3, comma 4; art. 5 d. lgs. n. 288 del
2003.
[28] Artt. 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 19 d. lgs. n.
288 del 2003.
[29] Tra i primi è incluso il Comune, estromesso
tuttavia dal procedimento istitutivo dell’ente.
[30] L'art. 9-bis d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, aggiunto dall'art. 11 del d. lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, e riformulato dall'art. 10 d. lgs.
19 giugno 1999, n. 229, prevede che le regioni autorizzano
“programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi
modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione
tra strutture del Servizio sanitario nazionale e
soggetti privati, anche attraverso la costituzione
di società miste a capitale pubblico e privato”.
Ai sensi del comma 2 della stessa disposizione sono
necessarie “ragioni di convenienza economica del
progetto gestionale, di miglioramento della qualità
dell'assistenza e di coerenza con le previsioni
del Piano sanitario regionale”.
Lo stesso art. 9 bis prevede i seguenti requisiti:
“a) privilegiare nell'area del settore privato il
coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale individuate dall'articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione
di organismi privati in misura non superiore al
quarantanove per cento; c) prevedere forme idonee
di limitazione alla facoltà di cessione della propria
quota sociale nei confronti dei soggetti privati
che partecipano alle sperimentazioni; d) disciplinare
le forme di risoluzione del rapporto contrattuale
con privati che partecipano alla sperimentazione
in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali
o di accertate esposizioni debitorie nei confronti
di terzi; e) definire partitamente i compiti, le
funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti
pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione
gestionale, avendo cura di escludere in particolare
il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto,
nei confronti di terzi estranei alla convenzione
di sperimentazione, per la fornitura di opere e
servizi direttamente connessi all'assistenza alla
persona; f) individuare forme e modalità di pronta
attuazione per la risoluzione della convenzione
di sperimentazione e scioglimento degli organi societari
in caso di mancato raggiungimento del risultato
della avviata sperimentazione”.
Ai sensi del comma 4 “al di fuori dei programmi
di sperimentazione di cui al presente articolo,
è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario
nazionale di costituire società di capitali aventi
per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti
di tutela della salute”.
Con riferimento alla ricerca sanitaria, l'art. 12-bis,
comma 6, d.lgs. n. 502 del 1992 si limita a prevedere
che “alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti
o convenzioni, le Università, il Consiglio nazionale
delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici
e privati, nonché imprese pubbliche e private”.
[31] Secondo il noto ed ormai univoco orientamento
giurisprudenziale in materia di servizi pubblici
locali, in forza del quale “la scelta del socio
privato di minoranza di una società che ha ad oggetto
la gestione di un pubblico servizio deve essere
compiuta dal Comune attraverso una apposita procedura
concorsuale perché il socio privato è un socio "imprenditore"
chiamato a svolgere mediante il suo apporto parte
rilevante di un pubblico servizio e ciò esclude
che l'amministrazione possa basarsi, nella scelta
del socio, su generici apprezzamenti soggettivi
e, comunque, di carattere fiduciario perché ciò
escluderebbe i principi di buona amministrazione
e trasparenza dell'azione amministrativa” (orientamento
inaugurato da Consiglio di Stato, Sez. V, 19 febbraio
1998, n. 192; Consiglio di Stato, Sez. V, 19 settembre
2000, n. 4850; Cassazione civile, SS.UU., 29 ottobre
1999, n. 754; cfr. altresì Autorità Garante per
la Concorrenza ed il Mercato, pareri 15 novembre
1996, 26 febbraio 1997 e 17 novembre 1997). Per
un primo inquadramento generale della tendenza giurisprudenziale
a “snidare la pubblicità reale” degli organismi,
cfr. E. Casetta - S. Foà, Pubblica amministrazione,
ad vocem, in Dig. disc. pub., Aggiornamento,
Torino, 2000, 436 ss. Da ultimo, per un quadro ricostruttivo
della nozione, Sandulli M.A. (a cura di), Organismi
e imprese pubbliche. Natura delle attività e incidenza
sulla scelta del contraente e tutela giurisdizionale,
Milano, 2004, passim.
[32] Nel procedimento di costituzione delle S.t.u.
avviato dall’ente locale è stato ritenuto applicabile,
in via analogica, il corpo normativo dettato in
tema di società per azioni a capitale misto pubblico-privato
per l’erogazione di servizi pubblici locali (artt.
112, 113, 116 e 117 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
d.P.R. 16 settembre 1996, n. 533) : cfr. Circolare
esplicativa del Ministero dei lavori pubblici sulle
S.T.U. 11 dicembre 2000, n. 622. Sulle società di
trasformazione urbana, M. Dugato, Oggetto e regime
delle società di trasformazione urbana, in Dir.
amm., 1999, 511; P. Urbani, Trasformazione
urbana e società di trasformazione urbana, in
Riv. giur. urban., 2000, 623; S. Stanghellini,
Le società di trasformazione urbana, strumento
evoluto per la gestione di progetti complessi,
in Riv. trim. app., 1998, 289 ss.
[33] Commissione europea, 30/4/2004 n. COM(2004)327,
Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati
ed al diritto comunitario degli appalti pubblici
e delle concessioni.
[34] In modo non dissimile dagli enti pubblici organizzati
in forma societaria: da ultimo, G. Rossi, Gli
enti pubblici in forma societaria, in Servizi
pubblici e appalti, 2004. Dello stesso Autore,
più in generale, Enti pubblici associativi,
Napoli, 1979, passim. Cfr. inoltre Roversi
Monaco M.G., La teoria dell’ente pubblico in
forma di società. Considerazioni critiche, Torino,
2005.
[35] Cfr. Cons. St., Commiss. spec., 20 dicembre
2000, n. 288/00, in Cons. St., 2001, I, 490
ss. Anche la più recente giurisprudenza amministrativa
richiama il principio della “tipicità legale” degli
enti pubblici, così escludendo che la trasformazione
di una accademia privata in una fondazione partecipata
da un Comune ed una Provincia possa per ciò solo
comportare la trasformazione dell’Accademia in ente
pubblico: T.a.r. Umbria, Perugia, 18 febbraio 2005,
n. 50, in www.giust.amm.it. La tesi appare
invero forzata, laddove fonda la prevalenza del
principio di tipicità degli enti pubblici rispetto
alla verifica della “pubblicità reale” dell’ente,
secondo i diversi indici elaborati dalla prevalente
giurisprudenza.
[36] A. Romano Tassone, Le fondazioni di diritto
amministrativo: un nuovo modello?, in corso
di pubblicazione in Dir. amm., 2005, che
descrive il modello fondazionale come “modello debole”.
La transizione dalla tipicità alle tipologie fondazionali
è stata segnalata, negli studi di diritto privato,
da A. Zoppini, Le fondazioni. Dalla tipicità
alle tipologie, Napoli, 1995, passim,
ma spec. 54 ss.
[37] Interessante al riguardo la sistemazione delle
tipologie fondazionali prospettata da G. Napolitano,
Le fondazioni quali strumenti privatistici di
perseguimento dell’interesse pubblico (dell’utilità
sociale), Relazione al Convegno “Fondazioni
e attività amministrativa”, Palermo, 13 maggio 2005.
Con riferimento alle fondazioni - IRCCS, cfr. anche
la comunicazione di M. Occhiena allo stesso Convegno.
[38] Con riferimento alle fondazioni universitarie,
cfr. d.P.R. 24.5.2001, n. 254; per un commento,
G.M. Riccio, Le fondazioni universitarie. Analisi
del D.P.R. 24.5.2001, n. 254, in Nuova giur.
civ. comm., 2002, II, 159 ss. Con riferimento
alle fondazioni culturali, cfr. l’art. 10 d. lgs.
n. 368 del 1998 e il d.M. n. 491 del 2001; per un
commento S. Foà, Il regolamento sulle fondazioni
culturali a partecipazione statale, in Giorn.
dir. amm., 2002, 829 ss.; Id., I raccordi
tra Ministero per i beni e le attività culturali
e i privati, in Aedon, n. 2/2005. Più
in generale, sulle c.d. fondazioni “speciali”, sul
limite della “manipolazione” normativa dell’autonomia
privata e sul canone della ragionevolezza per configurarne
la legittimità, F. Merusi, La privatizzazione
per fondazioni tra pubblico e privato, in Dir.
amm., 2004, 502 ss.
[39] Così, per tutti, C. Vitta, Le persone giuridiche
pubbliche in Francia e in Italia, Modena, 1928,
18 ss., ed ivi richiami alle diverse ricostruzioni
dottrinali dell’epoca.
[40] Per un approfondimento, S. Foà, Il regolamento
sulle fondazioni costituite e partecipate dal Ministero
per i beni e le attività culturali, in Aedon,
n. 1/2002.
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