 |
| |
 |
 |
| n. 1-2006 - © copyright |
LUIGI GIAMPAOLINO
|
|
| Un recente libro su “Il
nuovo diritto degli appalti nella Direttiva 2004/18/CE e nella
legge comunitaria n. 62/2005” di R. Garofoli e M. A. Sandulli
ed il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie
nn. 17 e 18 del 2004 (*)
|
(*) Trattasi dell’intervento tenuto
nella tavola rotonda organizzata presso l’Avvocatura
Generale dello Stato il 24 novembre 2005.
1. Il libro che presentiamo non è un commento articolo
per articolo, ma una trattazione sistematica degli
istituti degli appalti pubblici intesi come le procedure
per l’affidamento di lavori e di servizi e per l’acquisizione
di forniture, da parte di pubbliche amministrazioni
considerate in senso lato.
La nuova disciplina comunitaria degli appalti pubblici
così intesi è quindi immessa in istituti e ripartizioni
da noi conosciuti (ambito soggettivo ed oggettivo;
le procedure di affidamento; le garanzie di pubblicità
e trasparenza, la procedura di valutazione delle
offerte, ecc.) sicché la disciplina comunitaria,
in parte - ed in diverse parti - molto nuova, è
inquadrata in trattazioni per buona parte anch’esse
conosciute - se non consuete - anche se in esse
sono poste chiaramente in evidenza le novità e le
innovazioni rispetto alla disciplina attualmente
vigente. E ciò anche con riguardo a precedenti normative
comunitarie, alla giurisprudenza nel caso esistente,
alle determinazioni dell’Autorità, alla prassi in
vigore.
In proposito, però, va segnalato, sin da questo
momento, che la trattazione si spinge a settori
- i servizi, le forniture - non sempre prima oggetto
di un’attenzione particolarmente qualificata. L’unificazione
delle tre discipline – lavori, servizi, forniture
–ha portato, infatti, questi due ultimi settori
nell’ambito di problematiche ampiamente e da tempo
già indagate in modo perspicuo e a tutto campo,
sicché, nel mettere in evidenza le differenze, è
stato elevato anche il tono ed il livello dell’attenzione
a questi altri settori.
Trattasi, pertanto, di un opera ampia ed articolata,
completa, che offre, della parte del diritto degli
appalti, e non solo di questa parte, una trattazione
di notevole livello e al tempo stesso variegata
per gli istituti toccati e le questioni esaminate.
Vi è, per di più, per ognuno di questi istituti,
una rassegna della normativa oggi vigente; la dottrina
che se ne è occupata, con le diverse teorie; la
giurisprudenza che, in proposito, si è formata.
Trattasi di un opera pregevole e meritoria perché,
al pregio delle trattazioni chiare e complete, per
tutti gli aspetti che si sono accennati, aggiunge
il merito di introdurci nel nuovo modo di essere
del diritto degli appalti.
Della maggior parte di questo, come, appresso, si
dirà.
2. Ma, se un’operazione analoga a quella compiuta
da Roberto Garofoli e Maria Alessandra Sandulli
e, in particolare, dagli altri A.A. di questo libro,
noi volessimo porre in essere sul piano normativo
– e dovendo recepire nel nostro ordinamento le due
direttive, la si dovrà effettuare – notevoli difficoltà
noi incontreremmo.
L’ordinamento normativo dei settori degli appalti
che qui ci interessano, invero, attualmente, nelle
sue grandi linee, sembra così presentarsi.
Per quanto riguarda i lavori pubblici vi è, anzitutto,
il plesso normativo costituito da leggi e regolamenti
che va sotto il nome di legge Merloni.
Trattasi di un complesso di norme il quale – conviene
qui ricordare soprattutto al fine di quello che
in seguito si dirà – ebbe l’intento, in presenza
di diffuse e gravi anomalie venute alla ribalta
alla fine degli anni ottanta e ai primi degli anni
novanta con il fenomeno che va sotto il nome di
“tangentopoli” che proprio nel settore degli appalti
pubblici ebbe le sue manifestazioni più eclatanti,
di apprestare rimedi con una legge ad hoc avente
riguardo specificatamente il settore dei lavori
pubblici.
Il disegno che fu delineato fu quello di costituire,
per la materia, un ordinamento sezionale perimetrato
con il criterio di soggetti pubblici o privati che
gestissero, per l’esecuzione di lavori pubblici,
pubbliche risorse; un ordinamento che trovasse in
se stesso i suoi rimedi e le sue cautele sicché
l’intervento del giudice penale, in esso, fosse
del tutto eccezionale.
Con questa legge, infatti, per la prima volta nella
storia della legislazione in materia, si intervenne
anzitutto sull’organizzazione del settore e tutto
il sistema fu posto sotto l’egida dei principi della
qualità dell’attività amministrativa in materia
di opere e lavori pubblici e dei criteri dell’efficienza
e dell’efficacia secondo procedure improntate a
tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto,
era detto a chiusura del 1° co dell’art.1 della
legge, del diritto comunitario e della libera concorrenza
tra gli imprenditori.
Dal punto di vista dell’organizzazione, l’intento
della normativa era quello della costituzione dell’apparato
amministrativo del settore con una rivitalizzazione
del Consiglio Superiore e la previsione di un Autorità
indipendente posta, appunto, a garanzia dei beni
che si volevano perseguire e a chiusura del sistema,
alla stregua di altri ordinamenti sezionali già
conosciuti nel nostro ordinamento e sorti per i
medesimi scopi (credito, assicurazione, ecc).
Per questo ordinamento, poi, era prevista una particolare
qualificazione per i soggetti che ne venissero a
far parte, qualificazione attuata, peraltro, con
un’ulteriore innovazione del sistema, a mezzo di
società private che qualificassero appunto le imprese,
in quanto tali e protagoniste del mercato, così
innovando al sistema dell’albo che, in verità, nasceva
dal presupposto della legittimazione della controparte
dell’Amministrazione e ad opera di questa.
Si disciplinavano, quindi, le procedure, unificando
sia le fattispecie sotto soglia che quelle sopra
soglia, nell’intento di dare una disciplina che
salvaguardasse ambedue i beni, ai quali la legge
fin dalla sua apertura era intestata, vale a dire
la correttezza dell’azione amministrativa o comunque
interessata dall’impiego di pubbliche risorse, e
la concorrenza tra le imprese.
Da qui una più severa considerazione delle varie
clausole dei regimi amministrativi e quasi un disfavore
verso un esercizio delle discrezionalità da parte
di soggetti pubblici che ne potessero essere titolari.
Elementi, tutti questi, non accolti con favore e
ritenuti caratterizzati da rigidità, forieri di
impedimenti per una più sciolta azione amministrativa.
E, pertanto, gli aggiustamenti e le modifiche che
sono state poste nel corso degli anni successivi.
3. Quasi come un’appendice della legge Merloni si
presentano le norme sulla finanza di progetto. Trattasi
di norme introdotte con metodo novellistico nella
Legge Merloni, ma che, invece, forse, avrebbero
potuto avere una disciplina autonoma. Infatti, era
opinione non isolata che le norme sul p.f. non dovessero
essere introdotte nella l. Merloni.
Ed invero, per le cose che si sono innanzi dette,
era – ed è – ben discutibile che l’istituto della
finanza di progetto dovesse trovare ricetto in una
legge volta a disciplinare l’esecuzione di lavori
pubblici da realizzare con pubbliche risorse.
Nella finanza di progetto, invece, com’è noto, sono
i privati i quali investono proprie risorse nella
realizzazione di un lavoro pubblico dall’amministrazione
previsto nel suo programma o che egli stesso propone.
Trattasi di un’operazione finanziaria - la predisposizione
di un progetto finanziario - da parte di un operatore
finanziario nel quale si esalta il momento dell’iniziativa
imprenditoriale, l’iniziativa economica (e quindi
l’autonomia privata), iniziativa imprenditoriale
che viene, per più di qualche aspetto, protetta
sino ad entificare l’operazione con la previsione
di una società di progetto, società che è volta,
appunto, a tenere indenne il patrimonio dell’operatore.
L’operatore presenta la sua proposta che dovrà,
ovviamente, avere un determinato contenuto e determinati
requisiti; proposta che, nelle ultime modifiche,
può anche fuoriuscire dalla programmazione e che
deve essere esaminata dall’amministrazione aggiudicatrice
entro un termine che, nelle ultime modifiche volte
a sollecitare e a rendere proficuo l’istituto, è
stato abbreviato.
Le proposte che sono dall’amministrazione individuate
come di pubblico interesse, poi, sono poste a base
di una gara da svolgere con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, all’esito della
quale si perviene, quindi, al confronto, a mezzo
di una procedura negoziata, tra il soggetto promotore
e altre due offerte.
4. Dopo la legge Merloni, un secondo plesso normativo
da considerare è quello della legislazione composta
dalle norme “per le opere di preminente interesse
nazionale da realizzare per la modernizzazione e
lo sviluppo del Paese” di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, cd. legge obiettivo, e al
d. lgs n. 190/2002, a seguito di questa emanato.
Trattasi di uno scenario, per così dire, di alto
profilo: si tratta, infatti, di una normativa prevista
per la realizzazione di “infrastrutture strategiche
di preminente interesse nazionale” ovvero di opere
per le quali “l’interesse regionale è coincidente
con il preminente interesse nazionale”.
Si tratta, com’è evidente, di realizzazioni di notevoli
complessità e volte a soddisfare interessi primari.
Esse interessano, talvolta, più territori regionali
e consistono in manufatti di notevole complessità
ed impatto.
Da qui la peculiarità e la delicatezza della disciplina
sotto quattro profili:
a) interferenza con altri ambiti e competenze istituzionali;
in particolare, con le Regioni;
b) particolare complessità dell’opera, donde la
necessità di regimi giuridici ed organizzatori speciali:
da qui altresì le analogie o le speciali discipline
in tema di progettazione, concessioni, aggiudicazione;
peculiari figure come il contraente generale,
o peculiarità circa la disciplina del promotore;
c) rilevante impatto-ambientale, donde la previsione
di un’apposita procedura di impatto ambientale;
d) necessità di favorire l’esecuzione e, quindi,
disciplina speciale anche in ordine all’esecuzione
delle opere sino all’eventuale contenzioso.
L’altra connotazione, propria e qualificante di
queste opere – che più propriamente devono appunto
chiamarsi “infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale” - è quella della loro destinazione
per soddisfare interessi di primario rilievo per
l’interesse generale.
Gli interessi che sono tenuti di mira sono quelli
che l’economia ed il Paese intendono perseguire
in via “preminente” e “strategico”, come la legge
si esprime, “la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese”, nonché “le finalità di riequilibrio socio-economico
fra le aree del territorio nazionale”.
Da qui la loro individuazione nella programmazione,
e, previo parere del CIPE e l’intesa con la Conferenza
Unificata, la loro presentazione nel DPEF con l’indicazione
dei relativi stanziamenti e la previsione, altresì,
delle risorse nella legge finanziaria.
Da qui, altresì, la particolare problematica con
le Regioni e le competenze di queste ed i vari accorgimenti
previsti.
L’obiettivo da perseguire e l’importanza, anche
strutturale ed economica dell’opera, postulano,
come si è detto, speciali, derogatorie, discipline
per queste infrastrutture, speciali discipline,
che, conviene ripeterlo, riguardano: la progettazione;
la concessione; il promotore; la figura del contraente
generale; le procedure di aggiudicazione; il collaudo;
la risoluzione delle controversie; le norme in materia
processuale.
5. Oltre queste normative di carattere generale,
il nostro ordinamento, attualmente, conosce la pluralità
delle leggi regionali. Le Regioni, infatti, vantavano,
sin dalla introduzione della Costituzione del ’42,
una potestà legislativa concernente, ex art. 117
cost., nella materia dei lavori pubblici.
Dopo la riforma del tit. V, la materia dei lavori
pubblici, com’è noto, non è menzionata in quanto
tale come materia di competenza della legislazione
esclusiva dello Stato né come materia tra quelle
di competenza della potestà legislativa concorrente
delle Regioni.
Essa, quindi, secondo l’indirizzo delineato dalla
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 303/2003
(accanto alla quale occorre, altresì, ricordare
la sent. n. 202 dello stesso anno) spetta alle Regioni
la competenza legislativa a disciplinare i lavori
pubblici che attengono alla realizzazione di interessi
regionali.
Allorché, pertanto, i lavori attengono ad interessi
rientranti nelle competenze delle Regioni, la relativa
disciplina è rimessa alla legislazione da queste,
all’uopo, emanata.
Trattasi, quindi, in teoria, di una competenza vasta.
Anche se va ricordato che la disciplina dei lavori
pubblici riguarda, per una rilevante parte, la concorrenza
rientrante - e non potrebbe essere, in verità, diversamente
– tra le competenze dello Stato (art. 117, co. 2,
lett. e) insieme all’ordinamento civile, all’ambiente
e a qualche altra materia (ivi, lett. l) e s), pur
interessata da una legislazione sui lavori pubblici.
6. La descrizione, sia pure per sommi capi, della
legislazione attualmente vigente in materia di appalti
pubblici, sarebbe del tutto incompleta e parziale
se non si accennasse, altresì, ad altri due filoni
di normativa, quello sui servizi e quello sulle
forniture.
Il filone normativo sui servizi è dato, com’è noto,
dal decreto legislativo n. 157 del 1995, il quale
ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva 22/50/CEE
modificata dalla direttiva 97/52/CEE, mentre quello
delle forniture dal decreto legislativo n. 358 del
24 luglio 1992, costituente un testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture
in attuazione di diverse direttive comunitarie.
Tali testi di recepimento hanno introdotto nel nostro
sistema giuridico una disciplina articolata dei
servizi e delle forniture a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti a queste assimilati.
Una tale disciplina ricalca, nella sua attuale configurazione,
la disciplina comunitaria in materia di appalti
di lavori pubblici, sebbene se se ne discosta, ad
esempio, in tema di qualificazione, di revisione
prezzi, di direzione e vigilanza, di varianti, di
subappalto.
Ulteriori norme, sia per i servizi che per le forniture
– la cui individuazione è operata con una descrizione
in appositi allegati mentre la relativa disciplina
applicabile in caso di contratti misti è rimessa
ad apposite regole, anche di origine giurisprudenziale
– sono, poi, contenuti in altri testi legislativi
volti a risolvere esigenze di buon funzionamento
che nella materia si erano appalesate, ovvero ulteriori
sviluppi del fenomeno (es. cfr L n. 533, del 1996,
sulle soc. miste in sede locale).
7. Ed ovviamente è appena il caso di accennare che
tutto questo delineato scenario normativo è attraversato,
in senso orizzontale, a varie altezze, da un “dislivello”,
un gradino vien fatto di dire. Vale a dire, una
duplice natura delle fonti, fonti a livello legislativo
e fonti a livello regolamentare.
8. Ed è su questo insieme di plessi normativi, ognuno
retto, a ben vedere, da sue intime esigenze, da
suoi propri principi perché volto a proseguire in
via prioritaria suoi propri scopi o, per meglio
dire, beni o valori, che viene ad inserirsi, quasi
a planare, la normativa contenuta nelle direttive
nn. 17 e 18 del 2004: è ciò che si va configurando
in questi giorni ed attiene al recepimento delle
direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.
Trattasi di direttive (la n. 17 ha riguardo ai cd.
Settori esclusi, rectius speciali: acqua, energia,
trasporti, servizi postali; la n. 18, il coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi) le
quali provvedono alla fusione delle direttive già
presenti nell’ordinamento comunitario, in modo separato,
nelle materia di lavori pubblici, dei servizi e
delle forniture. Trattasi di normative ispirate
essenzialmente ai principi della libera circolazione
delle merci, della libertà di stabilimento e della
libera prestazione dei servizi e volte a garantire,
appunto, la concorrenza e l’osservanza di questi
principi, in questi importanti settori del mercato,
nei quali notevolissima è la presenza di operatori
pubblici.
Le direttive, pertanto, sono soprattutto indirizzate
allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli
altri organismi di diritto pubblico.
Rispetto alle discipline innanzi passate in rassegna,
lo scenario di fondo qui cambia del tutto. L’ambiente
è il mercato e il bene principe da tutelare è il
bene fondamentale del mercato, vale a dire, la concorrenza.
I soggetti che vengono soprattutto considerati e
per i quali, appunto, le norme poste a tutela di
determinati beni come la concorrenza, sono previste,
sono le imprese che, come è noto, sono le protagoniste
del mercato: le norme, quindi, sono poste a protezione
di queste e per il bene che, nell’ambito del mercato,
le tutela, vale a dire, la concorrenza.
E’ così previsto che la stessa presenza di organismi
di diritto pubblico nelle procedure di aggiudicazione
non debba essere causa di distorsione della concorrenza;
che la tutela dell’ambiente deve essere tenuta presente
nell’ambito, però, di uno sviluppo sostenibile e
garantendo il rapporto qualità – prezzo; che si
possono pure imporre norme a tutela dell’ordine,
della moralità, della sicurezza pubblica, della
salute, della vita umana od animale, della preservazione
dei vegetali, a condizione che, però, esse, non
siano violatrici del Trattato; che possono essere
previsti istituti particolari i quali, però, devono
sempre salvaguardare la concorrenza come: accordi
quadro, acquisti elettronici e relativi sistemi,
l’asta elettronica, le centrali di committenza.
Condizioni particolari sono poi previste per garantire
comunque le pari opportunità, come a proposito delle
specifiche tecniche, dei requisiti ambientali e
delle etichettature.
E’ anche previsto l’istituto del dialogo competitivo
come procedura eccezionale la cui adozione è, peraltro,
rimessa alla facoltà dello Stato.
Particolari garanzie sono, inoltre, previste in
tema di pubblicità e di partecipazione alle gare
con la possibilità di prevedere una limitazione
del numero dei candidati alle procedure (cd. “forcella”);
nonché la progressiva riduzione delle offerte e
norme speciali in tema di elenchi ufficiali e di
qualificazione.
E’ previsto, altresì, il peculiare istituto dell’avvalimento.
Circa i criteri per l’aggiudicazione, poi, essi
sono individuati in quelli che garantiscono il rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione
e di parità di trattamenti e che assicurino una
valutazione delle offerte in condizioni di effettiva
concorrenza. Di conseguenza è prevista l’applicazione
dei due criteri del prezzo più basso e dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e la necessità dell’indicazione
della ponderazione dei criteri.
Come si vede, trattasi, di norme regolanti clausole
e modalità procedurali ai fini della tutela dei
beni che innanzi si sono detti, dei beni, vale a
dire, della trasparenza, della correttezza, della
parità di condizioni.
La stessa funzione dell’Autorità in una tale ottica
cambia di prospettiva. Essa, nell’ottica comunitaria
non è posta tanto a vigilare sul corretto agire
della P.A. e sulla corretta gestione delle pubbliche
risorse, ma a tutelare la concorrenza in questo
settore del mercato, che è un mercato dominato,
in particolare, dalla domanda pubblica nel settore
di lavori pubblici, servizi e forniture.
9. Orbene, se questo, nelle sue grandi linee, è
lo scenario ordinamentale degli appalti pubblici,
evidenti sono i problemi che si pongono per il recepimento
di queste direttive n. 17 e 18/2004.
I valori che le normative che prima di queste due
direttive si sono passate in rassegna, perseguono
e tutelano, non del tutto coincidono con quelli
che ispirano e che sono posti a fondamento delle
direttive.
Talune norme, insieme alla concorrenza, tutelano
prioritariamente i beni della correttezza della
P.A., della corretta gestione delle sue risorse;
altre, come si è visto, sempre insieme alla concorrenza,
incoraggiano, soprattutto, specie nella loro originaria
formazione, l’intrapresa economica e l’impiego di
risorse private nella realizzazione di lavori pubblici
o di pubblica utilità come proprio quelle norme
dicono; altre, infine, cercano di favorire la costruzione
di grandi opere e privilegiano, quindi, le grandi
imprese e, per così dire, la “privatizzazione” di
rapporti.
L’ “ambiente”, come si è detto, è anche diverso:
talune norme, o il complesso di esse, si inseriscono
in un ordinamento più ristretto che è quello dei
soggetti lato sensu pubblici o finanche privati
che gestiscono pubbliche risorse e che contribuiscono,
come si è detto, alla costituzione della domanda
pubblica del mercato; ordinamento che invero si
preoccupa, soprattutto, della stessa formazione
di questa domanda e della sua gestione; ordinamento,
infine, nel quale i principi sostanziali del sistema
sono quelli della correttezza e dell’efficienza,
del corretto impiego di pubbliche risorse.
Altre norme, inoltre, hanno riguardo ai lavori pubblici
come fenomeni di politica economica e privilegiano,
quindi, figure organizzatorie particolari e procedure
più spedite.
Le norme delle direttive, invece, come si è detto,
nascono dal mercato, hanno riguardo al bene primario
di questo che è la concorrenza, sono volte a favorire
e proteggere i soggetti protagonisti del mercato
che sono le imprese.
Le invocazioni dei principi e dei beni della concorrenza,
della trasparenza, della parità delle condizioni
hanno, invero, qui, una valenza diversa dagli stessi
principi che si invocano e ai quali sono intestate
le norme della legge Merloni a proposito della P.A.
Pertanto, come “conciliare”, per così dire, i due
mondi? Come armonizzarli ed insieme sistemarli,
affinché l’uno non vada a detrimento dell’altro?
Lo stesso modo di porsi di tutti questi principi
in quella che potrebbe essere configurata come una
scala dei valori, è diverso: la concorrenza, ad
esempio, è il bene principale del mercato e, quindi,
dell’ordinamento comunitario; essa è, invece, soltanto
strumentale in una visione lato sensu giuscontabilistica.
10. A questi problemi, in un certo senso, si è data
risposta in sede parlamentare allorché si è discussa
la norma che conferiva la delega al Governo per
il recepimento delle direttive.
In quella sede si rilevò, esplicitamente, che la
delega che veniva conferita al Governo riguardava
soltanto la riscrittura della parte della legislazione
in materia di “lavori pubblici” (ma deve intendersi
anche per servizi e forniture), interessata dalle
Direttive n. 17 e n. 18 e a quant’altro strettamente
necessario per soddisfare le esigenze di coordinamento
tra il quadro normativo collegato all’attuazione
delle direttive e la restante disciplina legislativa
incidente su altri oggetti.
Ed il Governo, in questi sensi, assentiva, ed, in
seguito, anche, ribadiva, escludendo, a seguito
di esplicita richiesta, che si volesse predisporre
un T.U. di tutta la legislazione in materia di appalti,
ivi inclusa la disciplina contenuta nella legge
Merloni.
Proprio il rappresentante del Governo assicurava,
infatti, (cfr seduta n. 554 del 2/12/2004), che
il T.U. dovesse contenere, unicamente, le procedure
di appalto, contenute nelle Direttive 17 e 18, e
che il Governo, pertanto, non si era fatto delegare
dal Parlamento a ridisciplinare l’intera normativa
vigente nel settore degli appalti pubblici.
La portata della delega, pertanto, chiaramente sembra
quella dell’immissione, nel nostro ordinamento,
della disciplina portata dalle direttive ed il loro
coordinamento con la disciplina esistente, nonché
una semplificazione delle procedure di affidamento
che non costituiscono diretta applicazione delle
normative comunitarie.
Le parti dell’attuale ordinamento (vigente) interessate
dall’operazione legislativa, pertanto, sono soltanto
quelle direttamente o indirettamente interessate
dalla nuova normativa comunitaria, oltre, ovviamente,
la semplificazione.
Il decreto – delegato, infatti, in virtù della delega
dell’art. 25 dell’ultima comunitaria (L. 18 aprile
2005, n. 62) ed alla stregua di quanto questo recita,
dovendo recare le disposizioni legislative in materia
di procedure di appalto, disciplinate dalle due
direttive, coordinando anche le altre disposizioni
in vigore nel rispetto dei principi del trattato,
- deve disciplinare le materie contemplate dalle
direttive, recependo le norme e le innovazioni di
queste e coordinandole con quelle esistenti (oltre
ad operare una “semplificazione delle procedure
di affidamento” che non costituiscono direttamente
applicazione della normativa comunitaria, leggi
procedure di affidamento sotto soglia).
Pertanto, i problemi di fondo ai quali qui si è
accennato sono stati rinviati ad un dibattito più
generale e l’opera del legislatore delegato si dovrebbe
per ora limitare al solo recepimento delle norme
delle direttive concordarle, conciliandole, con
quelle esistenti.
L’operazione, pertanto, potrà consistere nella formulazione
delle norme riguardante le definizioni (con la verifica,
quindi, della validità di quelle esistenti e con
l’eventuale adattamento di qualcuna di queste norme)
nonché nella posizione di norme in tema di principi
generali, di soggetti, di centrali di committenza,
di specifiche tecniche, di subappalto e di condizioni
per l’esecuzione dei contratti.
Occorrerà, poi, recepire le norme in tema di procedure
e di pubblicità.
Ed occorrerà, pertanto, riscrivere le norme in tema
di trattativa privata – prevista nella direttiva
in ipotesi ulteriore rispetto all’art. 19 della
Merloni – e disciplinare quindi l’istituto del dialogo
competitivo, istituto il cui riferimento è facoltativo
e che tanti problemi pone sia sul versante delle
garanzie dell’amministrazione aggiudicatrice sia
sul versante delle garanzie della concorrenza e
delle imprese, come pure si dovrebbero disciplinare
gli altri istituti come gli accordi quadro, le aste
elettroniche e le varie modalità per la pubblicità,
le procedure, le informazioni.
Disposizioni speciali dovranno, poi, essere previste
per le concessioni.
E tutta questa serie di norme, dalle definizioni
ai principi generali, ai soggetti, dalle centrali
di committenza alle specifiche tecniche, al subappalto,
alle condizioni per l’esecuzione del contratto,
alle norme in tema di procedure e di pubblicità,
alle modifiche della trattativa privata, all’istituto
del dialogo competitivo, alle aste elettroniche
e contigua normativa esistente, dovranno essere
inserite nel contesto della più ampia normativa
esistente, procedendo alle necessarie integrazioni
ed abrogazioni.
11. In tal modo, una buona parte della legislazione
vigente – nella sua parte generale – verrebbe riscritta
dal momento che le materie toccate dalle norme comunitarie
sono quelle preponderanti della legislazione comunitaria,
attenendo esse alle definizioni e ai principi generali,
al campo di applicazione, alle procedure, alle disposizioni
in tema di pubblicità e trasparenza, ecc.
E ciò sia per i settori classici che per i settori
esclusi e con riguardo altresì al settore delle
concessioni.
Si condensano, in questa operazione, le problematiche
relative alle legislazioni regionali e al doppio
livello nel quale attualmente la legislazione in
materia di lavori pubblici si articola, il livello
legislativo e quello regolamentare.
Per quanto riguarda la legislazione regionale, pur
dovendosi rapportare, secondo il nostro sommesso
avviso, la materia regolata specie dalle direttive
e per le cose che innanzi si sono dette, alla tutela
della concorrenza e, quindi, ad una competenza esclusiva
dello Stato, la situazione per così dire ordinamentale
è oggi tale che non potrà evitarsi una proliferazione
di leggi regionali di recepimento, con l’eventualità
anche di normative diverse.
Con riguardo, invece, al problema delle norme regolamentari,
nulla vieterebbe, a nostro sommesso avviso, una
previsione normativa meramente ricognitiva ma di
contenuto sistematico - ed in questo, nonostante
l’apparente bisticcio, risiederebbe il precetto
- che rimetta alla fonte regolamentare l’istituto
o il comando della direttiva comunitaria nel nostro
ordinamento già contemplato da norme regolamentari.
Come vedasi, si è in presenza essenzialmente di
una “novella” e di un riordino, nel senso tecnico
che a questo termine ha dato il Consiglio di Stato
nel parere dell’ottobre 2004.
Da qui il Testo Unico o “l’unico testo” come la
norma si esprime ed è questa l’unica operazione
che sembra consentita.
12. D’altro canto è giusto che sia così, perché
un’operazione di più ampia portata, la costruzione
di un “codice” , richiede scelte più a monte, opzioni
tra principi che è necessario e bene – attesi gli
interessi, anche in senso assiologico, che sono
in gioco – che sia il legislatore nella sua più
propria veste a compiere.
Anzitutto, da un punto di vista strettamente formale,
la delega per il “codice” non figura, come si è
detto, nell’investitura legislativa.
Dopo la legge 29 luglio 2003, n. 209 (legge di semplificazione,
2001) ed il pregevole parere del Consiglio di Stato
dell’ottobre 2004, a proposito del codice della
proprietà industriale, nel nostro ordinamento, lo
stesso temine “codice” - nel progredire dagli assetti
normativi dalla “semplificazione “, al “riordine”,
al “riassetto” – ha assunto un significato proprio
e tecnico, una scelta di valore.
Ma, per un’opera siffatta, manca, attualmente, nel
nostro ordinamento, una norma che la legittima.
L’art. 25 della legge comunitaria, come si è detto,
non abilita a tanto: esso autorizza ad un “unico
testo” come si esprime - ancor più che ad un testo
unico - e vuole il solo recepimento delle norme
comunitarie ed il loro contemperamento con quelle
esistenti, oltre ad una semplificazione di altre
procedure.
Siamo ben lontani dalla portata di un “codice” nei
sensi anzidetti e di quanto oggi il nostro ordinamento,
dopo il parere del Consiglio di Stato, richiede.
13. Eppure, proprio per la materia dei lavori pubblici,
il Giannini, nel suo volume sul Diritto pubblico
dell’economia, segnalava, sin dal 1993, una “buona
raccolta di normazione”, quella del Varanese, significamene
chiamata. “Codice delle leggi sui lavori pubblici”,
giunto, nel 1982, alla 4° edizione.
Ma, ovviamente, il codice del quale oggi potremmo
parlare, è opera ben diversa da una pura compilazione
– absit iniuria verbis - tipografica.
Il codice che oggi vorremmo è quello del quale innanzi
abbiamo detto. Una raccolta di norme legislative
nella quale tutta la materia dei lavori pubblici
sia disciplinata: dai principi che la regolano,
ai beni che essa tende a tutelare, dal momento che,
come insegna (è proprio il caso di dirlo) il Consiglio
di Stato, un codice deve anzitutto contenere principi
fondamentali al fine di assicurare esigenze di unitarietà
compatibili con le nuove competenze normative regionali.
Esso, poi, deve avere riguardo ai soggetti che sono
i protagonisti del settore, all’ambito, appunto,
di questo, ai suoi confini, sia soggettivi che oggettivi;
alla ricognizione degli istituti e alla loro definizione
e alla loro declinazione nelle varie parti; le procedure,
con i loro principi e le loro cadenze ed i vari
momenti di questi.
Un settore può avere un “codice”, seguendo il Consiglio
di Stato, allorché si vuole pervenire ad un “riassetto”
della legislazione in una determinata materia: non
solo ad un suo riordino, ma anche ad una sua “pulizia”,
all’eliminazione di norme superflue o non più attuali,
ovvero di norme, la cui scelta di fondo ovvero la
cui disciplina dei sottostanti interessi, più non
si condividono o non si approvano.
Ed il “codice dei pubblici appalti”, senza dubbio,
è un codice del quale si avverte la necessità.
Appare singolare, invero, che, in questa nuova stagione
di “codificazione”, di “codificazione di settore”,
di operazioni, cioè, di sistemazioni normative per
fini essenzialmente di politica economica – e ciò
soprattutto, ai fini di garantire la competitività
del sistema Paese - proprio il settore dei lavori
pubblici e degli appalti pubblici in genere, sia,
sino ad ora, rimasto privo di un codice che, in
altri settori economici, di recente, proprio per
i detti fini, si sono avuti.
Il parere del Consiglio di Stato dell’ottobre 2004,
intende per “codice”, sia pure per settore, un riassetto
legislativo che mira al raggiungimento di equilibri
provvisori ma di particolare significato perché
orientati a raccogliere le numerose leggi speciali
di settore in modo tale da conferire alla raccolta
una portata sistematica, orientandola ad idee regolative,
capace di garantire l’unità e la coerenza complessiva
della disciplina.
All’idea regolativa del Codice si è sostituito l’esistenza
di discipline sistematicamente organizzate in una
pluralità di codici di settore.
Ecco, quindi, la funzione e la necessità di un codice
di settore: una tavola di valori, norme, procedure,
intorno alla quale ruota e si sviluppa un settore
economico.
Si tratta di regole stabili, forme di procedure
riconosciute che possono essere tenute per ferme
dal mondo economico del settore che ad esse può
ispirarsi e trarre giovamento anche per il suo sviluppo.
Ma queste regole devono essere scelte con il concorso
di tutti purché siano condivise: ne beneficia l’azione
dell’amministrazione che, in tal modo, ha regole
certe e gli interessati che conseguono il bene della
certezza.
14. Ma, per fare questo, come si è detto, c’è bisogno
di un intervento legislativo, anche se di sola delega,
dal momento che, attesa la natura dell’opera da
compiere, essa non potrebbe che essere rimessa all’esecutivo.
Occorrerebbe, cioè una norma – coma già nella legge
n. 229/2003 e come già la legge n. 272/2002 – che
dica che si avverte nella materia la necessità di
un “riassetto” nei sensi che il termine ha assunto
nel nostro ordinamento, e, quindi, una stabilizzazione
di principi e norme nella materia, una tavola di
valori, appunto, un “codice” .
Occorre, poi, che il legislatore – e non di certo
il potere esecutivo o i collaboratori di queste
– attesi i valori che vengono in gioco, individui
ed, eventualmente, gradui, - ove, per avventura,
ce ne fosse bisogno - i valori che devono riformare
la normativa.
Occorre cioè domandarsi, per le cose che si sono
innanzi dette, se il valore, se non proprio unico
e fondante, ma quanto meno principale, debba essere
la sola concorrenza ovvero se occorre ancora avere
di mira, nella materia, gli altri valori del buon
andamento delle pubbliche amministrazioni, del loro
corretto agire, della corretta gestione delle pubbliche
risorse – ove siano queste ad essere impiegate
– essendo, peraltro, la correttezza della P.A. ed
il suo corretto agire presupposti della concorrenza.
Ovvero se tali esigenze – pur tanto tenute presenti
– si sono attutite o venute meno e possono essere
recedute.
Occorre, poi, che il legislatore dica, ad esempio,
se, con riferimento sempre ad una perimentazione
all’ambito soggettivo, quale il regime giuridico
che si vuole dare ai lavori in house, oltre che,
alle società miste, specie dopo la sentenza Brixen,
anche con riferimento al partenierato pubblico –
privato che, per altro verso, si vuol favorire;
se, poi, ad esempio, debba estendersi anche ai servizi
e alle forniture la figura del responsabile del
procedimento; se le fasi delle procedure di affidamento,
debbano essere disciplinate sulla falsariga della
normativa di contabilità di stato e ciò per tutte
le procedure di affidamento dei contratti pubblici
(comprese quindi le concessioni), ovvero solo per
alcuni lavori pubblici.
Se, a seguito della prevista possibilità di costituire
centrali di committenza e la possibilità che amministrazioni
aggiudicatrici possano realizzare le opere attraverso
le centrali di committenza, si possa ripristinare
ancorché in forma diversa, la concessione di committenza.
Si tratta, dunque, di una scelta strategica. Si
ricordi l’art. 19, comma 3, della legge n. 109/1004,
il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici
non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto
privato l’espletamento delle funzioni e delle attività
di stazione appaltante di lavori, anche se, sulla
base di apposito disciplinare, le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione
appaltante.
Se, con riguardo alla qualificazione, i lavori pubblici,
e la mancanza di chiarezza (dovuta nell’ordinamento
vigente al sovrapporsi delle fonti in epoche diverse)
circa i requisiti di carattere tecnico-organizzativo
e economico-organizzativo che ad oggi devono essere
dimostrati solo con l’attestazione di qualificazione
rilasciata dalle SOA, si debba chiarire, una volta
per tutte, che i requisiti per i lavori pubblici
sono identificati con le categorie e le classifiche
del sistema di qualificazione e la dimostrazione
avviene con l’attestazione.
Se, non sarebbe opportuno specificare i reati prescritti
dalla direttiva 18/2002/CE come esclusione obbligatoria
in relazione al nostro ordinamento penale e chiarire
che la falsa dichiarazione concerne sia i requisiti
generali che quelli speciali (stante il contrasto
in merito tra TAR e Autorità), nonché chiarire che
la certificazione per i disabili può essere sostituita
da dichiarazione, ecc. ecc.
15. Trattasi di scelte che presuppongono opzioni
– talvolta rilevanti – tra gli interessi in gioco
e una capacità di adattamento dell’ordinamento esistente.
Trattasi, in sostanza, di scelte che armonizzano
in una visione articolata i vari plessi normativi
che innanzi si sono evidenziati, ognuno retto da
suoi valori di fondo e da finalità talvolta specifiche
da perseguire.
Plessi normativi che non possono essere coagulati
in un informe prodotto, ma che devono essere rispettati
nella loro intrinseca consequenzialità e resi compatibili
con altre coesistenti discipline, ovvero, se necessario,
con queste coordinate a seguito di un’opera di abrogazione
o di deroghe che presuppone comunque una consapevolezza
– che non può che essere politica - degli obiettivi
che si intendono perseguire.
Opera, pertanto, che, come si è detto, non può che
essere, per i suoi principi generali, se non del
Parlamento.
In una tale opera di grande utilità può essere un
elaborato come quello dal quale si sono prese le
mosse.
Esso, come all’inizio si è detto, non si limita
ad un commento articolo per articolo della nuova
disciplina comunitaria ma immette questa nuova disciplina
in istituti e contesti già conosciuti rilevandone
lo sviluppo e le incompatibilità e comunque offrendo
degli stessi una trattazione sistematica.
Trattasi di una intelaiatura concettuale ed, alla
fine, ordinamentale che, come è evidente, può essere
di grande utilità per la costruzione di un’ordito
normativo di eguale portata.
E se è vero che il valore di un’opera giuridica,
ancor più che per l’ausilio che può dare per la
risoluzione di problemi pratici, consiste nell’apporto
che essa reca alla generale costruzione dell’ordinamento
nel suo complesso, l’opera coordinata da R. Garofoli
e M. A. Sandulli è di certo un contributo in questi
sensi di notevole utilità e, per essa, pertanto,
dobbiamo essere molto grati ai due coordinatori
ora menzionati e a tutti gli autori che l’hanno
eseguita.
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|