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| n. 1-2006 - © copyright |
ALFONSO CELOTTO
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La Corte costituzionale
finalmente applica il primo comma dell’art. 117 Cost.
(in margine alla sent. n. 406 del 2005)
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1. Malgrado la riforma del 2001 abbia
costituzionalizzato il limite del diritto comunitario
alla legittimità delle leggi regionali (e statali),
nel primo comma dell’art. 117, da allora la soluzione
delle questioni di costituzionalità delle leggi
regionali contrastanti con il diritto comunitario
si è – paradossalmente – complicata.
Va rammentato che, a metà degli anni ’90, la Corte
costituzionale aveva ammesso un proprio intervento
diretto per sindacare il contrasto con il diritto
comunitario nel giudizio in via principale. Tale
possibilità era stata introdotta in sede di controllo
preventivo sulle leggi regionali (art. 127 Cost.
vecchio testo): quando il Governo eccepiva il contrasto
di delibere legislative regionali con il diritto
comunitario non esisteva certo un giudice a quo
a cui affidare il compito di disapplicare direttamente
le norme nazionali; anzi, un mancato pronunciamento
della Corte costituzionale avrebbe prodotto l’assurdo
effetto di dare il “via libera” all’ingresso nell’ordinamento
italiano di norme comunque viziate e che non avrebbero
mai potuto trovare applicazione[1]. Parallelamente
la Corte si era ritenuta competente ad intervenire,
pronunciando - se del caso - l’incostituzionalità,
anche quando le Regioni impugnavano in via di azione
leggi dello Stato le quali, contravvenendo al diritto
comunitario, allo stesso tempo ledessero o invadessero
le proprie competenze[2].
Di là da ogni considerazione sistematica circa le
contraddizioni che questa giurisprudenza creava
rispetto alla esatta qualificazione del vizio che
affettava le norme nazionali contrastanti con quelle
comunitarie[3], con l’entrata in vigore del nuovo
art. 127 Cost. e l’eliminazione del controllo preventivo,
questa giurisprudenza sembrava perso solo in parte
significato. Esclusa la possibilità di una verifica
preventiva sulle delibere regionali, ci si aspettava
che comunque la Consulta avrebbe ammesso, per una
forma di maggiore certezza, una propria competenza
a giudicare le leggi impugnate in via principale
per violazione del diritto comunitario.
Stando alla lettera dell’art. 117, primo comma,
meglio se letto in combinazione con l’art. 11 Cost.,
la incompatibilità comunitaria di una legge interna,
comunque ne comporta anche la illegittimità costituzionale:
la violazione di norme comunitarie da parte delle
leggi regionali (o statali) si configura quale violazione
indiretta della Costituzione, secondo il classico
schema delle norme interposte.
2. E’ invece sorprendente rilevare come per oltre
quattro anni dall’entrata in vigore della riforma
costituzionale, la Corte non abbia apertamente preso
posizione sul punto.
Il problema è stato eluso, ritenendolo assorbito
in altri parametri rispetto ai quali la questione
era stata sollevata. E’ quanto accaduto, ad es.,
nella sent. n. 166 del 2004, in cui viene dichiarata
incostituzionale una legge della Regione Emilia-Romagna
contro la vivisezione, per violazione dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione, poiché essa
inciderebbe sulle materie della ricerca scientifica
e della tutela della salute, attribuite alla potestà
legislativa concorrente delle Regioni (art. 117,
3° comma, Cost.), lasciando cadere l’ulteriore censura
relativa all’ostacolo all'attività di sperimentazione
ammessa nell'ordinamento comunitario (art. 117,
1° comma, Cost.)[4].
Da ultimo, peraltro, nella sent. n. 150 del 2005
troviamo una conferma implicita del fatto che la
violazione delle norme comunitarie da parte delle
leggi regionali si configura come illegittimità
costituzionale per violazione dell’art. 117, 1°
comma, Cost., sindacabile come tale – nel giudizio
principale - dalla Corte[5]. Tuttavia, non era certo
sufficiente una pronuncia di inammissibilità per
ritenere confermato – o peggio consolidato - quest’orientamento
nella giurisprudenza costituzionale.
Questa “timidezza” è apparsa ancora più strana ove
si consideri che la Corte si è invece pronunciata
chiaramente sul problema della idoneità del diritto
comunitario a derogare all’impianto costituzionale
e, quindi, al riparto di competenze fra Stato e
Regioni.
Sappiamo quanto sia difficile, in via attuativa,
la definizione dell’esatto riparto di competenze
fra Stato e Regioni, anche in ragione della presenza
di una serie di possibili “grimaldelli” della competenza
regionale a favore di quella statale. Accanto alla
sussidiarietà, alla tutela della concorrenza, alle
materie c.d. “trasversali”, il diritto comunitario
si candidava ad essere uno degli strumenti ideali
per spostare blocchi di competenza dalle regioni
allo stato, grazie al tradizionale e inoppugnabile
argomento della titolarità statale delle competenze
comunitarie.
La Corte si è invece mostrata assai cauta e rigorosa
su questa possibilità, arrivando ad affermare, riguardo
all’impugnazione regionale del Codice delle comunicazioni,
che “Nella fase di attuazione del diritto comunitario
la definizione del riparto interno di competenze
tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente
e, dunque, la stessa individuazione dei principî
fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello
specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze
perseguite a livello comunitario. In altri termini,
gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie,
pur non incidendo sulle modalità di ripartizione
delle competenze, possono di fatto richiedere una
peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme
di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione
delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure
di rilascio del titolo abilitativo per la installazione
degli impianti devono essere improntate al rispetto
dei canoni della tempestività e della non discriminazione,
richiede di regola un intervento del legislatore
statale che garantisca l'esistenza di un unitario
procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato,
inoltre, da regole che ne consentano una conclusione
in tempi brevi”[6].
In via applicativa, tuttavia, la Corte non ha potuto
fare a meno di ammettere l’idoneità del diritto
comunitario a prevalere sul riparto interno delle
competenze (e, quindi, ad assorbire i problemi di
costituzionalità)[7].
Pronunciandosi sulle quote-latte, ha infatti osservato
che “La regolamentazione non potrebbe, pertanto,
che essere uniforme sull'intero territorio nazionale,
dovendosi escludere che possa essere adottata in
ambito regionale”[8]; ed ha ribadito che “Le
riportate prescrizioni comunitarie delineano, pertanto,
un sistema che autorizza esclusivamente la istituzione
di una riserva di livello nazionale”[9].
Si tratta della inevitabile conferma che i vincoli
comunitari incidono sul riparto di competenze Stato
– Regioni, modificandone ambiti ed assetti.
3. Va salutata con favore la sentenza n. 406 del
2005, in quanto finalmente dichiara l’incostituzionalità
di una legge per contrasto con il diritto comunitario.
Lo Stato aveva proposto questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della
Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14 (Disposizioni
urgenti in materia di zootecnia), per violazione
dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione
al contrasto con la direttiva n. 2000/75/CE del
20 novembre 2000 (Direttiva del Consiglio che stabilisce
disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli
ovini), nonché dell'art. 117, secondo comma, lettere
q) e s), Cost., per contrasto con la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di
“profilassi internazionale” e di “tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema”.
L'art. 1 della legge regionale n. 14 del 2004 prevede
la sospensione sino al 31 dicembre 2004 della campagna
di profilassi della “blue tongue” (febbre catarrale
degli ovini), mentre l'art. 2 consente per lo stesso
periodo, «in deroga ad ogni altra contraria disposizione»,
la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione,
nell'ambito del territorio regionale, dei capi animali
non vaccinati. Queste prescrizioni, secondo il ricorrente,
si ponevano in esplicito contrasto con la normativa
comunitaria in materia e con i relativi atti attuativi
e comunque sarebbero il frutto dell'esercizio da
parte della Regione di poteri legislativi ricadenti
in materie di esclusiva competenza del legislatore
statale.
La Corte ha affrontato direttamente la violazione
del primo comma dell'art. 117 Cost., ritenendola
fondata.
La motivazione passa attraverso una attenta disamina
della portata della normativa comunitaria, in confronto
con la legge regionale. Si osserva che la direttiva
n. 2000/75/CE prevede una molteplicità di misure
precauzionali in presenza di sospetti relativamente
alla presenza del virus catarrale degli ovini ed,
in particolare, ove si abbiano documentate conferme
di animali affetti dal virus, disciplina – tra l'altro
– la delimitazione di zone di protezione e zone
di sorveglianza, il censimento degli animali morti,
infetti o suscettibili di essere infetti, il divieto
di movimento di questi animali, la possibilità di
abbattimenti di capi, la distruzione dei loro cadaveri,
la possibilità di vaccinazioni obbligatorie. L'attuazione
della direttiva è in larga parte affidata alla Commissione,
anche secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 7
della decisione n. 1999/468/CE del 28 giugno 1999
(Decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione)
– cui espressamente rinvia l'art. 20, comma 2, della
stessa direttiva –, ed in parte allo Stato membro
(cfr., in particolare, l'art. 9 della direttiva,
che si riferisce anche alla possibilità che lo Stato
membro possa assumere l'iniziativa di un programma
di vaccinazione degli animali, nonché l'art.22).
Si aggiunge che la suddetta direttiva è stata in
effetti attuata da una molteplicità di atti comunitari
di esecuzione, in corrispondenza alle diverse fasi
di diffusione della malattia, ed in particolare
da una serie di decisioni della Commissione europea
(per il presente giudizio si veda la decisione n.
2003/828/CE del 25 novembre 2003, Decisione della
Commissione che istituisce zone di protezione e
di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini,
più volte successivamente integrata), che disciplinano
i limiti alla possibilità di movimento degli animali
o di loro parti, nonché le possibili eccezioni.
In quest'ambito, parti del territorio abruzzese
sono state individuate come sottoposte a queste
limitazioni. In riferimento alle vaccinazioni, la
decisione n. 2001/141/CE del 20 febbraio 2001 (Decisione
della Commissione relativa all'attuazione di un
programma di vaccinazione contro la febbre catarrale
degli ovini in alcune parti della zona di protezione
in Italia e all'acquisto di vaccini a tale scopo
da parte della Comunità) ha previsto che lo Stato
italiano realizzi un programma di vaccinazione nelle
aree nelle quali erano stati rilevati focolai di
febbre catarrale degli ovini e l'ordinanza 11 maggio
2001 del Ministro della sanità (Misure urgenti di
profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre
catarrale degli ovini – Blue tongue) ha disciplinato
la vaccinazione obbligatoria degli ovini nei territori
indicati in allegato alla stessa ordinanza o successivamente
individuati tramite appositi decreti dirigenziali.
Per ciò che interessa il territorio abruzzese, sono
intervenuti il decreto dirigenziale 608/BT/14 del
7 gennaio 2003 (per la provincia di L'Aquila), il
decreto dirigenziale 608/BT/1241 dell'8 aprile 2003
(per le Province di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo),
il decreto dirigenziale 608/BT/1242 dell'8 aprile
2003 (per la Provincia di Chieti).
Ne discende agevolmente che “Non vi è quindi
dubbio che la sospensione della campagna di profilassi
obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini,
ai sensi dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo
n. 14 del 2004, e la possibilità che nello stesso
periodo i capi non vaccinati possano essere movimentati,
commercializzati e macellati, ai sensi dell'art.
2 della medesima legge, si pongano in palese contrasto
con alcune delle prescrizioni fondamentali della
normativa europea di cui alla direttiva n. 2000/75/CE
del 20 novembre 2000, così ponendo anche a rischio
la complessiva opera di profilassi a livello europeo.
Né è certo sostenibile – come argomentato dalla
difesa regionale – che la disapplicazione all'interno
di un'area regionale della normativa sopranazionale
non incida sulla sua complessiva efficacia, che
evidentemente presuppone una uniformità di comportamenti
per ridurre i rischi di contagio”.
Date queste argomentazioni, la Consulta ritiene
assorbiti gli altri parametri di impugnazione, così
sottolineando la scelta di aver applicato il parametro
comunitario.
Il dubbio che lascia aperto questa decisione consiste
nel vedere se la Corte vorrà applicare questa giurisprudenza
anche alle impugnazioni in via incidentale delle
leggi statali (o regionali) che comunque giungeranno
al suo esame. Sappiamo bene che la giurisprudenza
costituzionale seguita alla nota sentenza Simmenthal
ha sempre dichiarato inammissibili le questioni
di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale
su leggi nazionali, in base all’argomentazione secondo
cui tali leggi vanno disapplicate e non certo dichiarate
incostituzionali (dato che l’attesa dell’intervento
della Corte rappresenterebbe una “barriera nazionale”
alla diretta efficacia).
Ora, tuttavia, specie dopo l’entrata in vigore dell’art.
117, 1° comma, Cost., quest’orientamento andrebbe
rimeditato[10], in considerazione soprattutto del
fatto che quando la questione è comunque arrivata
alla Corte non c’è ragione di non annullare la legge
nazionale, anche perché in tal modo si contribuisce
comunque a quell’opera di depurazione dell’ordinamento
dalle antinomie comunitarie, che certo non contribuisce
alla certezza del diritto e alla conformità dei
rapporti fra ordinamenti.
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[1] Cfr. sent. n. 384 del 1994, confermata
dalle recenti sentt. n. 85 e 424 del 1999.
[2] Cfr. sent. n. 94 del 1995, sentt. nn. 482 e
520 del 1995.
[3] L’invalidità pronunciata nel giudizio in via
principale metteva, infatti, in crisi la possibilità
di risolvere in via di non applicazione (quale non
vizio) la comune antinomia tra norme comunitarie
e norme interne; sia consentito il rinvio al mio,
Le «modalità» di prevalenza delle norme comunitarie
sulle norme interne: spunti ricostruttivi, in
Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., 1999, 1473
ss.
[4] Cfr., ad es. sent. n. 213 del 2003 e n. 8 del
2004, ov la censura di violazione del parametro
comunitario viene dichiarata inammissibile, in quanto
non argomentata; ord. n. 99 del 2004, di manifesta
inammissibilità per irrilevanza; sent. n. 265 del
2003 e n. 283 del 2004, in cui le norme comunitarie
restano comunque sullo sfondo del conflitto fra
enti; sent. n. 359 del 2003, in cui la Corte utilizza
ampiamente argomentazioni comunitarie per dichiarare
incostituzionale la legge regionale del Lazio sul
“mobbing”, senza tuttavia riferimento all’art. 117,
1° comma, cost.; così come accade nella sent. n.
226 del 2003, rispetto ad una legge della Regione
Puglia in materia di caccia.
[5] La questione sorgeva dall’impugnazione statale
di due leggi regionali in tema i OGM. La Corte dichiara
inammissibili le questioni in ragione “di una evidente
erronea indicazione delle norme interposte che dovrebbero
dimostrare la illegittimità costituzionale di tali
disposizioni per violazione dell'art. 117, primo
comma” ...
“La direttiva europea 2001/18/CE, adottata ai sensi
dell'art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità
europea al fine del ravvicinamento delle “legislazioni
degli Stati membri riguardanti l'immissione deliberata
nell'ambiente di OGM ed al fine di garantire il
corretto sviluppo dei prodotti industriali che utilizzano
OGM” (cfr. “Considerando” n. 7), riguarda sia l'emissione
deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente
modificati, che la loro immissione in commercio;
l'art. 2 della legge della Regione Puglia n. 26
del 2003 e l'art. 2 della legge della Regione Marche
n. 5 del 2004 – oggetto del presente giudizio –
si riferiscono invece soltanto alla coltivazione
di prodotti agricoli o all'allevamento di animali
geneticamente modificati.
Peraltro, le norme interposte che, secondo la prospettazione
del Governo, sarebbero state specificamente violate
dalle disposizioni impugnate – e cioè gli artt.
22 e 23 della direttiva 2001/18/CE e l'art. 25 del
d.lgs. n. 224 del 2003 – si riferiscono esclusivamente
al commercio degli alimenti contenenti organismi
geneticamente modificati. Infatti, sia la direttiva
europea, sia il d.lgs. n. 224 del 2003 distinguono
nettamente la disciplina della «emissione deliberata
di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione
in commercio» da quella concernente la «immissione
in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti».
La asserita violazione del primo comma dell'art.
117 Cost. da parte di disposizioni delle leggi regionali
impugnate, che riguardano soltanto tipiche forme
di emissioni di OGM nei settori dell'agricoltura
e della zootecnia, non può dunque conseguire alla
violazione di disposizioni che, invece, regolano
specificamente il diverso profilo della immissione
in commercio di OGM” (sent. n. 150 del 2005, § 15
Cons. diritto).
[6] Così sent. n. 336 del 2005, § 6.1. Cons.
diritto.
[7] Non è questa la sede per dilungarsi sul fatto
che, ormai, a ben vedere la legittimità comunitaria
assorbe la legittimità costituzionale. Le norme
comunitarie condizionano profondamente la legittimità
degli atti legislativi interni: una legge interna
se conforme a norma costituzionale, ma difforme
da norma comunitaria, è comunque illegittima; mentre
se difforme da norma costituzionale, ma conforme
a norma comunitaria, diviene comunque legittima!
Non serve dilungarsi ad esemplificare l’ipotesi
di norme regionali che disattendono il riparto fissato
nell’art. 117 Cost., ma sono conformi ad un qualsiasi
regolamento comunitario per testare la plausibilità
di questo dirompente effetto.
Nelle materie di competenza comunitaria, il problema
della legittimità costituzionale delle norme interne
viene assorbito dal problema della legittimità
comunitaria. Già in questa fase di integrazione
incrementale dell’ordinamento interno nell’ordinamento
comunitario è divenuto improcrastinabile rimeditare
e riscrivere la nozione stessa di “legittimità costituzionale”,
alla luce della forza dirompente con cui il diritto
comunitario ha inciso - forse al di là di quanto
consapevolmente si potesse prevedere - sul nostro
assetto costituzionale.
[8] Sent. n. 272 del 2005, § 19.3 Cons. diritto.
[9] Sent. n. 286 del 2005, § 2.1.2 Cons. diritto,
ove la Corte conclude che “L'art. 20 della legge
della Regione Valle d’Aosta impugnata, “stabilendo
– nell'ambito del territorio regionale – che la
struttura competente ripartisca tra i produttori
i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati
e oggetto di riduzione o revoca, presuppone, invece,
l'esistenza di una «riserva regionale», non consentita
dalla riportata normativa comunitaria, con conseguente
illegittimità costituzionale della disposizione
censurata”. Cfr. anche la successiva sent. n. 324
del 2005.
[10] Cfr., ord. n. 238 del 2002 in cui la Corte
ha “perso” quest’occasione.
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