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| n. 1-2006 - © copyright |
GIUSEPPE MORBIDELLI
(Ordinario di istituzioni di diritto costituzionale presso la facoltà
di giurisprudenza dell'università La Sapienza di Roma)
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| Le fondazioni per la gestione
dei beni culturali*
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* relazione tenuta al convegno su
“Fondazioni e attività amministrativa”, Palermo
13 maggio 2005
Sommario
1) L’erompere delle fondazioni di diritto
speciale
2) Le fondazioni culturali: i referenti normativi
3) Le fondazioni come strumento precipuo per
la gestione esternalizzata dei beni culturali
4) Natura delle fondazioni culturali regolate
dal d.m. 27 novembre 2001
5) Natura privata delle fondazioni prefigurate
dall’art. 113 d.lgs. 267/2000 e dall’art. 115 d.lgs.
42/2004 (se non regolate dal d.m. 27 novembre 2001)
6) Prospettive delle fondazioni culturali
1) L’erompere delle fondazioni di diritto speciale.
Per quanto questa relazione sia dedicata
ad una parte speciale, non posso esimermi da talune
riflessioni introduttive di carattere generale,
propedeutiche alla disamina delle fondazioni per
la gestione dei beni culturali.
Non v’è dubbio che le fondazioni siano una new
entry del diritto amministrativo. Se si vanno
a consultare i manuali di pochi anni fa, il termine
fondazione non appare neppure nell’indice analitico.
Il punto di incontro tra le fondazioni e il diritto
amministrativo avveniva, oltre che ovviamente sotto
il profilo della procedura di riconoscimento e dei
controlli ex art. 25 cod. civ., sul piano della
capacità di diritto privato onde rilevare che gli
enti pubblici potevano partecipare alla istituzione
di fondazioni regolate dal codice civile, ove fosse
rispettato il c.d. vincolo di scopo. Per il vero
la legislazione speciale conosceva talune ipotesi
di fondazioni “strumentali” istituite da enti pubblici,
come le fondazioni universitarie previste dall’art.
191 r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, T.U. delle leggi
sull’istruzione superiore aventi come finalità l’incremento
degli studi superiori e dell’assistenza, e le fondazioni
militari, previste dall’art. 849 r.d. 10 febbraio
1927 n. 443, regolamento di amministrazione dell’esercito,
aventi lo scopo di fornire assistenza a militari,
ex militari e loro famiglie. Si trattava
tuttavia di fattispecie marginali, con finalità
prevalentemente assistenziali, e comunque regolate
in toto dal diritto privato. La stessa teoria
degli enti pubblici, pur così complessa ed articolata,
rifuggiva dal riferimento al termine fondazione,
per quanto fosse ricorrente la discendenza di enti
pubblici da preesistenti fondazioni. La tipizzazione
- classificazione degli enti pubblici conosceva
gli enti a struttura associativa, quelli a struttura
rappresentativa, quelli a struttura di società per
azioni. Non si parlava mai di enti a struttura “fondazionale”.
Quanto agli enti definiti “istituzionali”, con tale
termine si intendeva riferirsi non già al patrimonio
destinato ad uno scopo, bensì esprimere la non disponibilità
dell’ente e del suo scopo da parte degli interessati:
ma questo derivava dalla legge, e non dalla autoreferenzialità
e rigidità della struttura e dello scopo secondo
lo schema delle fondazioni. Del resto, la stessa
terminologia usata dal legislatore, con riguardo
ad enti di solito a struttura fondazionale, come
le opere pie, è quella di “istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza” (v. l. 17 luglio 1890
n. 6972), a dimostrazione che ciò che rileva è la
istituzione per legge, nel senso che il significato
dinamico del termine istituzione si consolida nel
significato statico dello stesso termine.
Si potrebbe disquisire se la scoperta delle fondazioni
è avvenuta per caso e cioè per effetto della sentenza
della Corte sulle IPAB[1], o per trascinamento dal
modello della legge Amato (che peraltro non parlava
di fondazioni, ma di enti conferenti), o per il
combinarsi di questo ad altri elementi, in lettura
dialettica con il processo di privatizzazione dei
soggetti e delle attività, con l’affermarsi del
principio di sussidiarietà orizzontale, con la ricerca,
sempre più diffusa, di moduli e strumenti mutuati
dal modello privato, con la versatilità della fondazione,
che ha progressivamente perso il suo status di
“schiava del patrimonio”, e che è aperta sia a moduli
organizzativi che hanno i tratti delle associazioni
sia a fungere da strumento dell’iniziativa economica
dei fondatori (e dei partecipanti)[2]. Tutto questo
ha ormai una importanza relativa.
Non possiamo invece fare a meno di tracciare un
parallelo con la vicenda delle società a partecipazione
pubblica. Un tempo esse erano strumenti di politica
industriale pubblica, nel senso che erano funzionali
all’intervento diretto dello Stato nell’economia.
Anche se sovente si doveva constatare la difficile
coabitazione tra scopi imprenditoriali tipici delle
società di capitale e finalità pubbliche (id
est: non imprenditoriali) insite nella proprietà
pubblica del socio di controllo se non unico azionista,
le società erano società … e basta. Nessuno dubitava
del loro regime esclusivamente privatistico. Tutto
diverso il discorso per le società a partecipazione
pubblica della nuova generazione, nate per metamorfosi
dagli enti pubblici, dagli enti pubblici economici
e dalle aziende, intrise per destinazione dal padre
di famiglia dell’originario regime, tanto che il
Consiglio di Stato non esita a qualificarli tout
court enti pubblici, con l’adesione della prevalente
dottrina[3], perlomeno di quella amministrativistica[4].
Che cosa v’è, allora, in tali soggetti di diritto
societario? Ovvero: si tratta di un merum nomen,
oppure le società pubbliche del nuovo corso hanno
in se elementi “forti” della relativa disciplina
di categoria? Se da un lato è vero che di solito
difetta la disponibilità dell’ente perché la disciplina
statutaria, e quindi la stessa esistenza, oltre
ai fini, sono dettati dalla legge; e che in virtù
del diritto comunitario e della connessa nozione
di organismo di diritto pubblico, che abbraccia
soggetti pubblici e soggetti privati in virtù di
un criterio sostanziale di “dominanza pubblica”,
l’attività contrattuale nel settore dei lavori,
delle forniture e dei servizi soprasoglia, delle
società che operano avvalendosi di diritti speciali
ed esclusivi o comunque al di fuori del mercato
sono soggette all’evidenza pubblica (nei lavori
pubblici tra l’altro senza limite di soglia), dall’altro
non si può negare che tutte le regole di azione
e di organizzazione (salvo deroghe espresse), tra
cui ad es. organi, composizione e funzionamento
degli stessi, regime degli atti, rappresentanza,
responsabilità, bilanci, controlli, riserve legali,
disciplina del capitale etc. sono proprio quelle
del codice civile, che si conformano allo svolgimento
di attività imprenditoriali ben più della disciplina
degli enti pubblici. Così, le società in questione
possono acquisire capitale di rischio, emettere
obbligazioni, dar corso a fusioni e scissioni, assumere
partecipazioni in altre imprese. Si è ritenuto cioè
che le società per azioni costituiscano una formula
universale, utilizzabile anche per il perseguimento
di fini pubblicistici, con maggiore efficacia di
quanto avviene con gli strumenti tradizionali. Ciò
ha peraltro determinato una frammentazione dello
stesso istituto “spa”: sia perché le società pubbliche
costituiscono ex se, in virtù del regime
derogatorio che le caratterizza, società
di diritto speciale, sia perché di società di diritto
speciale ve ne sono più categorie o sottocategorie
caratterizzate dai diversi formanti legislativi
che le hanno previste e disciplinate.
La stessa tecnica è stata usata per le fondazioni
attraverso tutta una nutrita e stratificata legislazione
speciale (fondazioni bancarie, fondazioni teatrali,
fondazioni assistenziali-previdenziali, fondazioni
culturali, fondazioni universitarie etc.), di talché,
riprendendo la nota e fortunata locuzione usata
da Predieri con riguardo alle autorità indipendenti,
si può parlare di un “erompere” delle fondazioni
speciali o di diritto amministrativo. Inutile dire
che, a differenza delle società, non avendo le fondazioni
scopo di lucro per definizione[5], non si pone il
problema della compatibilità della causa del negozio
fondativo. In altri termini, le fondazioni di diritto
speciale sono strumento per il perseguimento di
interessi pubblici o di rilievo pubblico individuati
dal legislatore. E se in astratto tali obiettivi
possono essere raggiunti anche senza l’interpositio
del legislatore, attraverso il mero uso della capacità
di diritto privato degli enti pubblici, è peraltro
innegabile che la previsione legislativa, da un
lato indica il favor della legge per tale
strumento, e dall’altro introduce una serie di disposizioni
di diritto speciale funzionali allo scopo.
2) Le fondazioni culturali: i referenti normativi.
Le fondazioni speciali oggetto della recente
legislazione possono essere divise in due categorie.
Quelle che vengono istituite in luogo o per trasformazione
di enti pubblici preesistenti e quelle invece previste
ex novo dal legislatore. Le fondazioni per
la gestione dei beni culturali appartengono alla
seconda categoria. I referenti normativi non si
prestano ad una ricostruzione organica. Il punto
di partenza è rappresentato dal d.lgs. 20 ottobre
1998, n. 368, il quale autorizzava il Ministero
per i beni e le attività culturali a stipulare accordi
con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati,
a costituire o a partecipare ad associazioni, fondazioni
o società secondo modalità e criteri definiti in
un apposito regolamento ministeriale (v. art. 10,
comma 1°). Il regolamento,relativo proprio alla
costituzione e partecipazione a fondazioni,è stato
approvato con d.m. 27 novembre 2001 n. 491, in esito
ad un lungo travaglio determinato in specie da rilievi
della Corte dei Conti (come emerge con chiarezza
dalle premesse dello stesso d.m.). Tale d.m., dopo
avere dichiarato la natura privata delle fondazioni
stabilisce: a) le finalità della partecipazione
alla costituzione di fondazioni culturali, che sono
poi le finalità delle fondazioni stesse (ovvero
la gestione e la valorizzazione dei beni culturali
e promozione delle attività culturali: v. art. 1
d.m.); b) la facoltà del Ministero di partecipare
al patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento
in uso dei beni culturali che ha in consegna (i
beni infatti sono del demanio statale); c) le finalità
del conferimento in uso, rappresentate dal conseguimento
di almeno uno dei seguenti obiettivi: acquisizione
di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata
conservazione dei beni culturali conferiti; miglioramento
della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti,
garantendone nel contempo l'adeguata conservazione;
integrazione delle attività di gestione e valorizzazione
dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti
i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione,
incrementando nel territorio di riferimento i servizi
offerti al pubblico, migliorandone la qualità e
realizzando economie di gestione (v. art. 2); d)
gli organi delle fondazioni (distinti tra organi
con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di
consulenza scientifica e di controllo) e le relative
attribuzioni (v. artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); e)
le regole in ordine alla redazione di bilanci, mutuate
dalla disciplina delle società per azioni (art.
12); f) le risorse cui attingere (art. 11); g) la
previsione per cui il Ministero può adottare atti
di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto,
tra l'altro: «(1) i criteri ed i requisiti relativi
alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione;
(2) i requisiti di professionalità e onorabilità,
le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano
la sospensione temporanea dalla carica dei componenti
degli organi delle fondazioni, nonché la disciplina
del conflitto di interessi; (3) i parametri di adeguatezza
delle spese di funzionamento in base a criteri di
efficienza e di sana e prudente gestione (sul punto
sono evidenti gli influssi della normativa sulle
fondazioni bancarie, cui del resto si deve anche
la distinzione tra organo di indirizzo e organo
di amministrazione); h) i poteri di controllo del
Ministero (ivi comprese le facoltà di ispezioni,
e di imporre la sottoposizione a revisione e certificazione
di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); i) il
potere del Ministro di disporre, su indicazione
dell'organo di controllo o del comitato scientifico,
la revoca della concessione d'uso dei beni culturali
conferiti[6]».
Risulta chiaro che tale d.m. stabilisce i caratteri
tipici (e necessari) delle fondazioni a partecipazione
ministeriale: in sostanza l’Amministrazione dei
beni culturali in tanto può partecipare a fondazioni
ed eventualmente si determina a conferire beni in
uso, che invero si possono considerare il core-business
della fondazione, in quanto si segua lo statuto
tipo tracciato dal regolamento.
Anche a livello degli enti locali l’istituto delle
fondazioni come strumento per la gestione e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali di tali enti
ha trovato riconoscimento espresso. Difatti l’art.
113-bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
prevede che per la gestione dei servizi pubblici
locali privi di rilevanza economica, agli enti locali
“possono procedere all’affidamento diretto dei servizi
culturali e del tempo libero anche ad associazioni
e fondazioni da loro costituite o partecipate”,
regolando i rapporti con tale soggetto erogatore
di servizi mediante il ricorso a “contratti di servizio”
(strumento tipico in tutti i casi in cui occorra
regolare i rapporti giuridici tra ente pubblico
e un soggetto erogatore di servizi).
Il T.U. 267 non contiene, né lo avrebbe potuto,
una disciplina tipo delle fondazioni; demanda cioè
agli enti locali le relative determinazioni che
si esplicheranno facendo leva sulla loro capacità
di diritto privato e connessa autonomia negoziale
(fermo restando che ove si tratti di fondazioni
partecipate anche dal Ministro per i beni e le attività
culturali sarà inevitabile attenersi al dettato
del d.m. 491/2001).
Tali precedenti hanno trovato razionalizzazione
e generalizzazione nel codice dei beni culturali
e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)[7].
Il quale, a proposito delle forme di gestione delle
attività di valorizzazione dei beni culturali
ad iniziativa pubblica, prevede la gestione indiretta
anche tramite fondazioni costituite o partecipate
in maniera prevalente dell’amministrazione
pubblica cui i beni pertengono[8] (oltre che attraverso
concessione a terzi) v. art. 115, comma 3°. Il comma
4° dello stesso art. 115 stabilisce che il ricorso
alla gestione in forma indiretta o esternalizzata
da parte dello Stato e delle Regioni
è finalizzato ad assicurare un adeguato livello
di valorizzazione di beni culturali. In sostanza,
si devono motivare le ragioni della scelta della
gestione esternalizzata, in luogo di quella diretta,
la quale di contro fa leva sulle strutture organizzative
interne delle amministrazioni, dotate di adeguata
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
Ragioni che si fondano pertanto sull’assenza di
strutture dotate di tali requisiti. Mentre l’opzione
tra l’affidamento a fondazioni (ma anche ad associazioni,
consorzi, società) ex art. 115, comma 3°, lett.
a) e la concessione a terzi (art. 115, comma 3°,
lett. b) richiede una valutazione comparativa, secondo
i criteri di cui all’art. 115, comma 4°, che richiamano
l’efficienza, l’efficacia, gli obiettivi e i relativi
mezzi, i metodi e tempi. In altri termini, si deve
spiegare, in applicazione del principio generale
dell’obbligo di motivazione, perché nella gestione
esternalizzata è più conveniente l’affidamento diretto
a fondazioni etc., anziché attraverso concessioni
a terzi (la concessione pertanto dovrà essere affidata
in esito a procedure di evidenza pubblica). Da avvertire
pure che, se si tratta di servizio culturale a rilevanza
economica[9], l’affidamento diretto in tanto sarà
ammissibile in quanto ricorrano le rigorose condizioni
richieste dalla Corte di Giustizia in ordine al
c.d. affidamento “in house”[10].
Quanto invece a Comuni, Province, Città metropolitane,
è previsto che provvedano ordinariamente
attraverso la gestione (in forma indiretta) con
il meccanismo dell’affidamento diretto a fondazioni,
associazioni, consorzi etc. Il ricorso alla gestione
diretta è invece del tutto residuale e devono essere
espressamente motivate le ragioni di tale scelta.
Ciò sul presupposto che, a differenza dello Stato,
i Comuni di solito non dispongono di strutture organizzative
adeguate allo scopo (per il vero anche le Regioni,
che sotto questo profilo sono invece accomunate
dallo Stato, versano in situazioni analoghe a quelle
degli enti locali: anzi taluni enti locali di grande
dimensione e di vaste tradizioni culturali hanno
strutture per la gestione di beni culturali più
qualificate e organizzate di molte Regioni).
Il codice stabilisce altresì le modalità e gli effetti
della partecipazione al patrimonio o al capitale
di soggetti affidatari attraverso il conferimento
in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione
da parte del «titolare» dell’attività (v. comma
9°), cioè il soggetto proprietario o consegnatario
del bene culturale, e pertanto tenuto alla sua valorizzazione
e fruizione (v. art. 102 e 111 codice); nonché la
disciplina dell’eventuale concessione in uso del
bene culturale in combinato con l’affidamento dell’attività
di valorizzazione.
3) Le fondazioni come strumento precipuo per
la gestione esternalizzata dei beni culturali.
In sintesi, le fondazioni, se pure non in
via esclusiva, vengono configurate come uno degli
strumenti di gestione in forma indiretta o esternalizzata
della valorizzazione dei beni culturali, strumento
che a sua volta viene impiegato attraverso un affidamento
diretto[11]. Il codice non pone graduazioni tra
le varie forme di gestione con affidamento diretto
(a società, consorzi, fondazioni, etc.) E’ tuttavia
da ritenere – come già anticipato - che se si tratta
di attività di valorizzazione suscettibili di produrre
reddito e che dunque possono essere ascritte tra
i servizi di interesse economico perché inseriti
in un mercato concorrenziale, e a meno che le fondazioni,
associazioni, società, etc. non abbiano i requisiti
di stretta strumentalità che sono richiesti dalla
giurisprudenza comunitaria tali da poter essere
definiti in house, la gestione deve
avvenire attraverso il ricorso al mercato, per il
tramite di una procedura di evidenza pubblica finalizzata
alla concessione. Il fatto che l’art. 115 del codice
non contempli tale possibilità con riguardo all’attività
di valorizzazione dei beni culturali da parte degli
enti locali non è decisivo, perché tale obbligo
nasce da principi comunitari e dall’art. 113 T.U.
enti locali: il silenzio del codice (che invece
prevede le concessioni previa procedura di evidenza
pubblica per la gestione indiretta della valorizzazione
dei beni dello Stato e delle Regioni) nasce con
tutta probabilità dalla presupposizione che per
gli enti locali non si ravvisano gestioni di rilevanza
economica. Del resto l’art. 113 bis, T.U.
enti locali espressamente riconduce i servizi culturali
dagli enti locali, tra quelli privi di rilevanza
economica[12], evidentemente, sulla base della stessa
presupposizione. La quale però è tutta da provare:
e in ogni caso la lacuna viene colmata attraverso
i principi comunitari, l’art. 113 T.U. enti locali,
e la stessa applicazione analogica all’art. 115,
comma 4° e 5° codice[13]. I criteri per determinare
la rilevanza economica dell’attività e quindi la
sua riconduzione entro le regole concorrenziali
sono oggetto di numerosi studi, cui in questa sede
non possiamo che rinviare[14]. Se così non è salvo
i casi in cui già vi siano istituzioni o associazioni,
consorzi o società che operano nel settore o comunque
vi siano situazioni specifiche che meritano considerazione
(ad es. una associazione benemerita nella valorizzazione
delle ville storiche di un determinato comprensorio
o di un museo) è da ritenere che l’affidamento diretto
(della gestione indiretta o esterna) avrà come naturale
destinatario una fondazione. La quale è certamente
lo strumento più funzionale all’attività di gestione
e di valorizzazione dei beni culturali, così come
la società di capitali si addice ad attività di
carattere imprenditoriale finalizzate ad acquisire
risorse finanziarie, mentre l’associazione può essere
utilizzata per l’erogazione di attività di promozione
culturale, quando può contare su di un radicato
volontariato o comunque su di una esperienza già
acquisita. Quanto agli altri soggetti richiamati
dall’art. 115, comma 3° le istituzioni sono organismi
strumentali idonei per iniziative di secondo piano,
non avendo personalità giuridica e quindi non utilizzabili
per acquisire risorse; mentre i consorzi o sono
composti da imprenditori (ex art. 2602 e
ss. cod. civ., e allora valgono le stesse considerazioni
svolte a proposito delle società di capitali, fermo
restando che la partecipazione ad esse di un ente
pubblico dovrà avvenire attraverso una società di
capitali da questo controllata) oppure sono consorzi
appositamente costituiti allo scopo di valorizzazione
di beni culturali da parte degli enti locali (v.
combinato disposto artt. 31 e 24 T.U. enti locali)
o da parte delle Regioni o dello Stato attraverso
leggi speciali: e in tal caso le ragioni dell’affidamento
sono specificate negli atti istitutivi.
Del resto, che le fondazioni costituiscano lo strumento
principale, lo si ricava indirettamente dal fatto
che a fronte della previsione di legge per cui il
Ministero per i beni e le attività culturali può
costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni
o società (art. 10, d.lgs. 20 ottobre 1998 n. 368),
l’unico regolamento disciplinante tale materia riguarda
proprio la struttura e le finalità delle fondazioni,
nonché dal fatto che enti pubblici già preposti
ad attività culturali sono stati trasformati, attraverso
leggi speciali, in fondazioni: così l’Istituto nazionale
per il dramma antico, trasformato in fondazione
con d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, o la Triennale
di Milano, un ente artistico espositivo, trasformata
in fondazione con d.lgs. 20 luglio 1999, n. 279,
497 o la Società di cultura La Biennale di Venezia,
trasformata in Fondazione La Biennale di Venezia
con d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.
4) Natura delle fondazioni culturali regolate
dal d.m. 27 novembre 2001.
Qual’è la natura delle fondazioni culturali
previste dalla legislazione testé passata in rassegna?
L’art. 1 d.m. 491/2001 qualifica tali fondazioni
come “aventi personalità giuridica di diritto privato”.
Il nomen però non è mai decisivo. Né ha rilievo
in senso contrario l’art. 4 della l. 20.3.1975 ai
sensi del quale non è ammessa la istituzione di
nuovi enti pubblici senza una espressa previsione
di legge, in quanto tale disposizione riguarda solo
gli enti (parastatali) ai quali è destinata la legge
stessa n. 70/1975[15].
Di contro, ove si consideri che, in virtù di tale
regolamento, l’Amministrazione ministeriale dispone
di poteri ben più intensi di quelli previsti dal
codice civile, tanto che può adottare atti di indirizzo
attinenti ai requisiti di professionalità e alle
ipotesi di incompatibilità, o ai parametri di adeguatezza
delle spese di funzionamento (art. 13, comma 1°,
lett. b), che può sospendere gli organi di amministrazione
e di controllo e nominare un commissario, e che
la organizzazione e i fini sono stabiliti dal regolamento,
che il soggetto fondatore è il Ministero o comunque
ha una partecipazione prevalente, è evidente la
presenza di una molteplicità di indici rivelatori
della natura pubblica[16].
E’ vero che la fonte regolamentare non è idonea
a limitare l’autonomia negoziale e tantomeno ad
attribuire all’Amministrazione poteri invasivi di
una persona giuridica privata. Ma questo argomento
è rovesciabile nel senso che appunto tali limitazioni
sono la conferma della natura pubblica per «destinazione
originaria». Ciò tantopiù se la fondazione ha il
suo patrimonio più prezioso, e in fondo l’essenza
stessa dei suoi scopi[17], nel diritto d’uso sui
beni mobili e immobili concessi dal Ministero. In
presenza di tali elementi siamo di fronte ad una
fondazione con una veste insincera, per riprendere
una centrata e brillante aggettivazione della società
di capitali a natura sostanzialmente pubblica[18],
dove la veste insincera non è la fondazione ma la
dichiarazione della sua natura privata. Infatti
le fondazioni ex d.m. 491, hanno tutti i
connotati degli enti pubblici: i controlli pubblici,
il “fondo di dotazione” (se pur in uso) pubblico,
la assenza di autonomia negoziale nella determinazione
degli scopi e dell’organizzazione, i poteri di indirizzo
che in fondo si traducono in poteri di gestione[19].
D’altra parte la natura pubblica è l’unica che consente
di ritenere legittimi i poteri di controllo additivi
rispetto all’art. 25 cod. civ. e i poteri di indirizzo,
datoche, per incidere sull’autonomia privata, essi
devono avere fondamento in una norma di legge: la
riserva di legge posta dall’art. 41 Cost., per quanto
relativa, non è certo rispettata dal rinvio in bianco
ovvero senza alcun principio direttivo che la legge
fa al regolamento. Per cui il criterio della interpretazione
secondo legge induce ulteriormente alla tesi della
natura pubblica.
Né tali conclusioni sono contraddette dalla giurisprudenza
costituzionale sulle fondazioni bancarie: queste
infatti, o meglio gli enti creditizi da cui discendono,
sono entità nate per iniziativa di soggetti privati,
che non sono state mai destinatarie di risorse pubbliche
e la loro finalità (culturali, assistenziali etc)
si riconducono alle finalità originarie delle Casse
di Risparmio e degli altri enti pubblici creditizi,
le quali erano presenti anche se poste in secondo
piano di fronte all’attività bancaria, ma che sono
statge rivitalizzate a seguito dello scorporo della
impresa bancaria[20]. E se è vero che sotto vari
profili il d.lgs. 153/1999 prevede controlli analoghi
a quelli in esame, nonché stabilisce dettagliate
regole organizzative, è da osservare che ciò è coerente
con il fatto che le fondazioni bancarie, dispongono
di un patrimonio formatosi nel tempo, che sono tenute
a conservare e ad impiegare in maniera redditizia
onde perseguire al meglio le finalità sociali prescritte
dalla legge (e dalla storia della fondazione), talché
siamo di fronte a controlli tipici nei confronti
di amministrazioni private di patrimonio altrui.
Ma soprattutto va tenuto conto del fatto che la
disciplina delle fondazioni bancarie che possiamo
definire di «ipervigilanza», nasce per derivazione
dalla natura pubblica degli enti cui sono succedute
o meglio subentrate. Anche se, dopo la sentenza
della Corte sulle IPAB, molto spesso è stato ravvisato
un parallelismo tra esse e le fondazioni bancarie
(parallelismo che, tra l’altro, poteva semmai essere
tracciato solo con le Casse di risparmio “associative”[21],
e non con le Casse di Risparmio e gli altri enti
pubblici creditizi a struttura fondazionale, in
quanto le prime erano stato create per iniziativa
dei singoli cittadini, e le seconde per iniziativa
di enti pubblici o istituzioni ecclesiastiche),
ravvisando anche negli enti conferenti il germe
originario della natura privata, fatto sta che non
v’è stata nessuna sentenza della Corte che abbia
dichiarato incostituzionale la “pubblicizzazione”
delle Casse di Risparmio e degli altri enti pubblici
creditizi, disposta prima in via strisciante dalla
giurisprudenza e poi dalla normativa, e tantomeno
che abbia investito la originaria qualificazione
delle fondazioni bancarie (nate in virtù dello scorporo
delle aziende bancarie dagli originari enti pubblici
creditizi) come enti pubblici conferenti[22]. Di
talché al momento in cui si trasforma un ente pubblico
in un ente privato, è comprensibile il mantenimento
di taluni caratteri dell’ancien regime, caratteri
che accompagnano la acquisizione della personalità
di diritto privato (tanto che la l. 15 giugno 2002,
n. 112, ha definito le fondazioni bancarie come
assoggettate ad “un regime privatistico speciale”:
il che è ovvio, essendovi una legge speciale ad
hoc, ma nel contempo il fatto che si sia ritenuto
di precisarlo, per di più in sede di interpretazione
autentica, è significativo della peculiarità di
tali fondazioni). Tra l’altro, il d.lgs.
153/1999 prevede che l’attività di vigilanza è destinata,
una volta che le singole fondazioni abbiano dismesso
il controllo o anche il co-controllo diretto o indiretto
sulle banche conferitarie, ad essere svolta dalle
istituende attività di controllo sulle persone giuridiche
di cui al Titolo II del libro 1° del codice civile,
in tal maniera operandosi un trapasso dal controllo
ministeriale al controllo tipico di tutte le persone
giuridiche senza fine di lucro, vieppiù significativo
della natura privata. Senza contare che la qualificazione
“forte” delle fondazioni bancarie come soggetti
dell’organizzazione delle libertà sociali[23] dovrebbe
condurre, se del caso attraverso ulteriori interventi
del giudice delle leggi, ad una riduzione degli
strumenti di ipervigilanza o delle disposizioni
limitative della capacità (ad es., la previsione
circa il limite di durata in carica dei soci nominati
post legge Amato), in quanto non coerenti
con la natura privata. Sono invece da ritenersi
ancora coerenti con tale natura le disposizioni
funzionali alla salvaguardia del patrimonio affidato
alle fondazioni, perché dietro ad esse v’è un interesse
pubblico dato dal radicamento nel territorio dell’attività
delle fondazioni che in pratica fa aggio sulla imputazione
soggettiva del patrimonio stesso: le fondazioni
sono espressione del territorio e del resto la loro
amministrazione è devoluta a rappresentanti del
territorio, per cui i controlli in questione hanno
una loro giustificazione nella tutela del “combinato”
territorio-patrimonio nel senso che quest’ultimo
si è formato nel tempo in quel territorio e in virtù
di quel territorio. Il parallelismo con le fondazioni
bancarie non è pertanto decisivo. Né a risultati
diversi si perviene seguendo un altro modus di argomentare,
che si fonda sulla illegittimità del d.m. in quanto
regolamento che attiene a materia di legislazione
concorrente, quale la valorizzazione dei beni culturali
ed ambientali[24]. Di conseguenza– come ha rilevato
Merusi[25] – il regolamento non potrebbe essere
qualificato come atto dotato di forza normativa,
ma come autolimitazione del Ministro in ordine ad
eventuali iniziative volte ad istituire fondazioni
o a parteciparvi. In pratica, il regolamento si
tramuterebbe in uno “schema tipo”, la cui osservanza
condiziona ogni iniziativa ministeriale e di rimando
tutti coloro che intendono parteciparvi. In assenza
di fonte normativa, pertanto, lo statuto costituisce
mera espressione delle capacità di diritto privato:
di qui la natura privata[26]. Tale lettura però
cancella in toto la sicura natura normativa
del d.m., come si ricava anche dall’iter seguito
e dalla sua fonte legislativa, e con esse i chiari
poteri di indirizzo e i poteri di vigilanza additivi
rispetto all’art 25 cod. civ., che in quanto poteri
autoritativi il Ministro in tanto può esercitare
in quanto titolato da una previsione legislativa
e non sulla base dell’esercizio di capacità di diritto
privato e connesse autolimitazioni inserite nello
statuto. Del resto a guardar bene non si tratterebbe
di autolimitazione, ma di autoattribuzione (di poteri
amministrativi). In ogni caso i dubbi di legittimità
del regolamento e con essi la sua interpretazione
riduttiva sono superati dalla sentenza della Corte
Costituzionale 20 gennaio 2004 n. 26, relativa all’art.
33 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2002), che ha aggiunto
al comma 1° dell’art. 10 del d.lgs, 20 ottobre 1998,
n. 368, la lettera b-bis (si tratta appunto
della disposizione già ricordata per cui il Ministero,
ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni
e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali, può costituire o partecipare
ad associazioni fondazioni o società secondo modalità
e criteri definiti con regolamento). Tale disposizione
prevede la facoltà di dare in concessione a soggetti
diversi da quelli statali la gestione di servizi
finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica
e della valorizzazione del patrimonio artistico,
rinviando all’uopo ad un regolamento da emanare
ai sensi dell’art. 17, comma 3°, della l. 23 agosto
1988, n. 400, che dovrà dettare tutta una serie
di criteri. La Corte ha respinto i ricorsi regionali
avverso tale previsione, ricorsi che sostenevano
la impraticabilità della fonte regolamentare statale
in materia di competenza legislativa concorrente.
Il ragionamento della Corte è stato nel senso che
trattandosi di beni dello Stato, oggetti del servizio,
come tali esulano ex se da ogni competenza
legislativa regionale, che appunto incontra il limite
della sua incapacità di legiferare con riguardo
ai beni pubblici statali. In altri termini, la necessaria
tutela dei beni del proprio demanio culturale da
parte dell’Amministrazione statale reca con se una
competenza esclusiva anche a disciplinarli, assorbendo
così le funzioni di valorizzazione e di gestione[27],
di modo che, l’art. 117, comma 3°, Cost., disposizione
attributiva della competenza legislativa regionale
in materia di “valorizzazione dei beni culturali”
potrebbe essere così (implicitamente) completato:
“a meno che non riguardi beni del demanio culturale
dello Stato” (mentre il Consiglio di Stato, nel
menzionato parere, distingueva tra tutela e valorizzazione
dei beni culturali, distinzione invero nettamente
respinta dagli specialisti della conservazione[28]).
5) Natura privata delle fondazioni
prefigurate dall’art. 113 d.lgs. 267/2000 e dall’art.
115 d.lgs. 42/2004 (se non regolate dal d.m. 27
novembre 2001).
Altro discorso vale per le fondazioni istituite
al di fuori della rete dei criteri e dei requisiti
stabiliti dal d.m. 27 novembre 2001. Le fondazioni
evocate dall’art. 115 codice beni culturali (e anche
dall’art. 113 bis T.U. 267) sono istituite
(o partecipate) per mera esplicazione delle capacità
di diritto privato[29]. In assenza di una disciplina
speciale, la fondazione è regolata in toto dal
diritto privato. Né è sufficiente, a mutarne la
natura, la partecipazione prevalente, la quale è
funzionale a che l’amministrazione “cui i beni pertengono”
abbia voce in capitolo decisiva nella gestione dei
beni stessi[30]. Non si deve dimenticare che l’art.
115 del codice ha per presupposto che l’attività
affidata alla fondazione abbia ad oggetto dei beni.
Se invece si tratta di fondazioni che non hanno
ad oggetto la valorizzazione dei beni, ma una promozione
di attività culturali (come consente l’art. 1, comma
1°, d.m. 491), allora trova applicazione per gli
enti locali il regime dell’art. 113 bis,
comma 3°, che non prevede la partecipazione
di maggioranza, se tale valorizzazione è apprestata
in forma di servizio pubblico locale (diversamente
se non si ha un servizio pubblico, ex art.
113 bis , T.U., né valorizzazione dei beni
ex art. 115 codice dei beni culturali, saremmo
al di fuori delle fondazioni culturali “speciali”
di cui si tratta in questa sede). La stessa regola
vale per le fondazioni culturali o partecipate da
Regioni, obbligate a seguire l’art. 115 del codice
solo se si tratta di valorizzazione dei beni, ma
non se si tratta di espletare attività di servizio
pubblico senza uso dei beni. Anche se, sia chiaro
l’Amministrazione affidataria disporrà comunque
di tutti i poteri di regolazione e controllo discendenti
dalla titolarità del servizio pubblico[31]. L’assenza
del requisito della partecipazione maggioritaria
si spiega non essendo coinvolti direttamente beni
“pertinenti”, il che, incide sulle forme di gestione
(e l’art. 115 codice beni culturali costituisce
in tal senso norma di principio nel senso che se
la gestione riguarda anche beni culturali, l’amministrazione
regionale o locale titolare dei beni stessi deve
partecipare alla fondazione in misura prevalente).
Va da se che ove poi – come deve ritenersi necessario,
quando vi sia la partecipazione maggioritaria, o
come sempre possibile gli organi di amministrazione
siano formati in maggioranza da soggetti designati
da enti pubblici, la fondazione acquisirà la natura
di organismo di diritto pubblico, con tutte le note
conseguenze in tema di regime delle procedure contrattuali
afferenti a beni, servizi e forniture, ma senza
che questo muti la natura dell’ente.
6) Prospettive delle fondazioni culturali.
Il rilievo dato alla partecipazione (prevalente
o meno) delle Amministrazioni , è tuttavia significativo
sotto un altro punto di vista, nel senso che esprime
come il modello tenuto presente dal legislatore
sia quello delle c.d. “fondazioni di partecipazione”,
che rappresentano la sintesi dell’elemento personale,
proprio delle associazioni, e dell’elemento patrimoniale,
tipicamente presente nelle fondazioni[32]. Grazie
alla loro struttura aperta, esse consentono l’allargamento
della compagine dei soggetti che la compongono,
aggiungendone altri rispetto ai fondatori, che determinano
l’apporto di nuovi capitali da aggiungere alla dotazione
patrimoniale iniziale. Le fondazioni culturali sono
cioè configurate come strumento sì imperniato sul
patrimonio e sugli scopi, ma con una capacità aggregativa,
sia di persone che di capitali. Del resto in proposito
v’è una diffusa prassi statutaria volta ad incentivare
la partecipazione di soggetti in quanto concorrono
ad accrescere ed ad alimentare il capitale[33].
Di riflesso si ha una vera e propria mutazione genetica
del patrimonio, che da capitale definitivamente
fissato con l’atto di dotazione e idoneo a sostenere
l’attività dell’ente per il tramite dei redditi
da esso estraibili, diviene strumento per acquisire
risorse da impiegare da parte degli amministratori[34].
Questo modello è particolarmente congeniale alle
forze imprenditoriali (ma anche a finanziatori istituzionali
quali le fondazioni bancarie) che richiedono infatti
un coinvolgimento gestionale duraturo, senza cioè
limitarsi a più o meno sostanziosi contributi “a
fondo perduto”.
Nelle fondazioni di partecipazione, di solito (e
del resto una assemblea è prevista anche dal d.m.
491, se pur come facoltativa) lo statuto contempla
una assemblea di soci o di “amici” della fondazione,
alla quale è riservata la funzione di designare
una quota dell’organo amministrativo, a cui sono
legittimati a partecipare non soltanto fondatori
bensì anche coloro che ne facciano richiesta impegnandosi
a versare un contributo pari a quello stabilito
per tale categoria di soci ovvero ad offrire un
apporto in termini di capacità di opere o di attività
per la realizzazione dei fini dell’istituto[35].
La fondazione svolge così anche un ruolo di aggregazione
di risorse, e quindi di ricerca di capitali, che
sono capitali di solidarietà e non di rischio. E’
stato appropriatamente detto che ciò non determina
la trasformazione dell’ente, ma la trasformazione
del ruolo, che l’ente svolte nel traffico giuridico,
che assomiglia sempre più ad una società “senza
soci”[36].
La conferma che le fondazioni culturali sono configurate
come fondazioni di partecipazione è data non solo
dalla prassi ante litteram, cioè anteriore
alla normativa in esame, ma anche dal primo esempio
di fondazioni culturali che si è avuto dopo il d.m.
491, ovvero quello del Museo egizio di Torino, che
si caratterizza per il fatto che il ministero conferisce
in uso alla fondazione il “museo”, inteso come bene
museale, comprese le relative dotazioni e collezioni,
mentre gli altri fondatori debbono conferire “adeguate
risorse finanziarie” e si impegnano a concorrere
al finanziamento delle “spese di funzionamento e
della attività della fondazione”, nonché a garantire
la copertura delle spese necessarie per la ristrutturazione
funzionale della sede.
Per il vero nelle fondazioni disciplinate dal regolamento
491, la silloge dei poteri affidati al Ministero
e con esso la consustanziale natura pubblica mette
in secondo piano l’apporto dei fondatori, e quindi
la loro stessa vocazione a partecipare.
Una maggiore apertura alla partecipazione dei privati
(ed invero le fondazioni di partecipazione vengono
talvolta definite «aperte») e ai complementari poteri
di gestione, non solo contribuirebbe alla «effettività»
della natura privata, ma soprattutto ad acquisire
quel capitale di solidarietà che è indispensabile
per una corretta e produttiva gestione dei relativi
beni culturali. Non c’è dubbio che il motivo primo
del ricorso alle fondazioni è la raccolta delle
risorse pubbliche da destinare alla tutela e alla
valorizzazione. Se, alla fin fine, dietro la fondazione,
v’è sempre l’apparato ministeriale (o della regione
o dell’ente locale) con la sua incombenza gestionale
e dunque la «esternalizzazione» si traduce in una
operazione gattopardesca, è ben difficile che la
ricerca di partecipazione (di capitale, ma anche
di idee e di energie) abbia successo. Se cioè si
vuole che la fondazione sia non solo universitas
bonorum, secondo gli antichi schemi, ma anche
una organizzazione di persone che non solo si avvalgono
del patrimonio per realizzare lo scopo, ma che contribuiscono
ad incrementare il patrimonio e non confinarle a
meri sponsor[37], occorre dare motivazioni, proprie
per realizzare al meglio lo scopo. Non solo dunque
offrire ai soggetti privati che intendano partecipare
una serie di incentivi, come (secondo esperienze
intraprese da alcuni musei statunitensi[38]) ad
esempio, l’uso dell’emblema o del logo della fondazione
o l’uso delle strutture museali o in genere dei
beni culturali per organizzare iniziative di autopromozione,
prevedendo coordinamenti con la concessione dei
c.d. servizi aggiuntivi di cui al d.m. 24 marzo
1997, n. 139 per organizzare iniziative di autopromozione
etc., anche consentendo l’ingresso nella gestione
di persone sicuramente dotate delle necessarie capacità
e selezionate rigorosamente dai finanziatori, onde
avere un crescente processo di integrazione tra
organismi di espressione della c.d. sussidiarietà
orizzontale ed organismi propri della c.d. sussidiarietà
verticale. Anche perché così si potrà dare una legittimazione
di tipo sostanziale ai rappresentanti delle fondazioni
che si dimostrano in grado di operare proficuamente
nell’interesse collettivo. Se è vero, come è ormai
convinzione unanime, che le fondazioni sono del
tutto emerse dal cono d’ombra dato dal presupposto
antipluralista dello Stato accentrato di tipo costituzionale-liberale
sorto dalla rivoluzione francese, uno Stato cioè
nemico dei corpi intermedi che non ammetteva la
costituzione della persona giuridica se non come
concessione, dell’esecutivo, più o meno strettamente
collegata alla concessione graziosa del privilegio[39],
è del pari vero che l’assumere funzioni di interesse
generale e categoriale costituisce un esempio di
pluralismo sociale, in cui le funzioni sociali sono
assunte e svolte da privati con libertà di scelta
di decisione in un sistema di articolazione decentrata,
connesso e simmetrico al pluralismo ed al principio
di sussidiarietà. Ma per raggiungere questi obiettivi
occorre, con riguardo ai beni dello Stato, “depurare”
il regolamento 491 da tutte le incrostazioni pubblicistiche
e, con riguardo ai beni di Regioni ed enti locali,
far ricorso a statuti che incentivino la partecipazione
nei termini sopra rappresentati. Diversamente le
fondazioni culurali non potranno che essere meri
enti strumentali, una sorta di aziende municipalizzate
delle cultura, e dunque prive dell’apporto di risorse,
di idee e di energie di privati che pur nelle dichiarazioni
e nei propositi si ritengono indispensabili. Né
questo è di pregiudizio per la tutela dei beni,
dato che comunque le pubbliche amministrazioni dispongono
di tutti i molteplici poteri di indirizzo e di controllo
sull’uso e sulla gestione dei beni culturali dettati
dal codice.
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[1] V. in tal senso F. MERUSI, La
privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato,
in Dir. amm., 2004, 463.
[2] V. su questo, la raffinata ricostruzione di
A. ZOPPINI, Quattro tesi per una rilettura delle
norme sulle fondazioni, in A. PONZANELLI (a
cura di), Gli enti «non profit» in Italia,
Padova, 1994, 61 ss. e ivi ricche indicazioni bibliografiche.
[3] La materia è oggetto di approfonditi studi:
ci limitiamo a rinviare ad uno dei più recenti e
più «informati» F. GOISIS, Contributo allo studio
delle società in mano pubblica come persone giuridiche,
Milano, 2004.
[4] V. infatti, tra i privatisti, la diversa e suggestiva
lettura di G. OPPO, Pubblico e privato nelle
società partecipate, ora in Scritti giuridici,
VII, Padova, 2005, 340 che propone la formula “società
di evidenza pubblica” (riprendendo così la formula
usata per i contratti degli enti pubblici).
[5] Anche se non mancano le fondazioni che svolgono
una attività di impresa: in tal caso però manca
sempre lo scopo di lucro in senso soggettivo, che
non contrasta con lo svolgimento di una attività
di impresa, né con la realizzazione di utili attraverso
tale attività (lucro oggettivo).
[6] Per un analitico commento di tale regolamento:
v. S. FOÀ, Il regolamento delle fondazioni costituite
e partecipate del Ministero per i beni e le attività
culturali, in Aedon, n. 1/2002; ID.,
Il regolamento sulle fondazioni culturali a partecipazione
statale, in Giornale di diritto amministrativo,
2002, 829 ss.
[7] V. in proposito l’analisi svolta da S. FOÀ,
I raccordi tra ministero e privati¸ in Aedon,
1/2005.
[8] Tale termine, che non ha rispondenza nella terminologia
del codice civile in tema di diritti sociali o personali
sui beni, è stato impiegato perché i beni culturali
di proprietà dello Stato fanno parte del demanio
statale (art. 822 c.civ.), e sono assegnati in uso
alle varie amministrazioni. I beni sono infatti
“concessi in uso gratuito”: così la previsione dell’art.
1 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (legge di contabilità
di Stato). I Ministeri (compreso quello per i beni
e le attività culturali) non sono perciò proprietari
di tali beni ma a loro viene affidato l’uso e nel
caso di beni culturali, la valorizzazione. Di qui
il termine “pertengono”, suscettibile di inglobare
i più svariati titolo di uso del bene. Con riguardo
a Regioni, enti locali, enti pubblici in genere
invece tale problematica non si pone. Può peraltro
avvenire che i beni degli enti locali siano assegnati
in uso ad amministrazioni statali: secondo la tesi
del Comune di Firenze tale è ad esempio il caso
della statua del David di Donatello, che è esposta
nella Galleria dell’Accademia (museo statale), ma
è di proprietà del Comune per ragioni storiche rappresentate
dalla originaria collocazione della statua come
pertinenza di Palazzo Vecchio (bene comunale).
[9] Come è ben possibile v. in tal senso S. FOÀ,
Commento all’art. 115, in M. CAMMELLI (a
cura di), Il codice dei beni culturali e del
paesaggio, Bologna, 2004, 454.
[10] V. da ultimo la sentenza 13 ottobre 2005, in
causa C-458/03, Parking Brixen.
[11] Corre l’obbligo di rilevare che malgrado la
non perspicuità della disposizione, che fa riferimento
alla valorizzazione, la attività in questione, da
svolgersi in forma diretta o indiretta, riguarda
ogni sorta di attività di gestione diretta a consentire
la fruizione ed il godimento del bene culturale
da parte del pubblico: v. D. VAIANO, Commento
all’art. 115 d.lgs. 42/2004, in G. CAIA-N.
AICARDI-G. TROTTA (a cura di) Commento
al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in
Le leggi civili commentate, 2005, 1452; la
tesi restrittiva sembra invece essere sostenuta
da S. FOA’, Commento all’art. 115, cit.,
452.
[12] V. sul punto ancora S. FOÀ, Commento art.
115, cit., 454.
[13] E’ opportuno segnalare che vi sono talune dissonanze
tra il codice dei beni culturali e l’art. 113 bis
T.U. enti locali. In particolare, l’art.
113 bis, comma 3° T.U. prevede o la costituzione
o la partecipazione da parte del soggetto titolare
del servizio; di contro l’art. 115 del codice prevede
la costituzione o la partecipazione in misura prevalente
da parte dell’amministrazione cui i beni pertengono.
Si ritiene che prevalga la disciplina del d.lgs.
42/2004, sia perché lex posterior e speciale
(v. anche art. 113 bis, comma 1°): v. sul
punto G. SCIULLO, Gestione dei servizi culturali
e governo locale dopo la pronuncia 272 del 2004
della Corte costituzionale, in Aedon,
3/2004; sia perché comunque espressione del principio
della materia concorrente “valorizzazione di beni
culturali ed ambientali”. Non ha pertanto nessun
rilievo, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale
27 luglio 2004 n. 272 (in Giur. it., 2004,
III, 837, con nota di E. ROLANDO, Servizi pubblici
locali in continuo movimento e novità in tema di
riparto di competenze fra Stato e Regioni nella
“materia trasversale” della tutela della concorrenza),
che riguarda i servizi degli enti locali privi di
rilevanza economica, e che la Corte ha ritenuto
non disciplinabili dal legislatore statale in quanto
estranei alla materia «trasversale» della concorrenza
Qui infatti si versa in una materia a competenza
bipartita (o concorrente), per cui lo Stato può
dettare norme di principio, tra cui i criteri per
la gestione, ivi compresi i requisiti soggettivi
richiesti agli affidatari. V. ancora sul punto l’approfondito
studio di G. SCIULLO, Gestione dei servizi culturali,
cit. Tuttavia la previsione normativa del
codice riguarda le ipotesi in cui la fondazione
abbia per oggetto diretto la valorizzazione dei
beni culturali (v. art. 115, comma 1°). Il servizio
locale può invece riguardare la mera promozione
e valorizzazione di attività culturali (es.: attività
di divulgazione di studio della storia della città
o di educazione musicale, prestate a utenti indifferenziati),
a prescindere dal rapporto diretto con i beni e
dunque senza che vi siano beni “che pertengono”
ad una amministrazione. In tal caso, cioè quando
il servizio è svincolato dai beni, trova applicazione
l’art. 113 bis T.U. enti locali, e dunque
non è necessaria la partecipazione in misura prevalente.
[14] V. comunque, con riguardo alla subiecta
materia, G. SCIULLO, Gestione dei servizi
culturali e governo locale, cit.; G. PIPERATA,
I servizi culturali nel nuovo ordinamento dei servizi
degli enti locali, in Aedon, 3/2004;
più in generale v. per tutti L. PERFETTI, Servizi
di interesse economico generale e pubblici servizi,
in Riv. it. dir. pubbl, com., 2001, 479 ss.
[15] Per tutti S. CASSESE, Le basi del diritto
amministrativo, Torino, 1989, 252.
[16] La natura pubblica è sostenuta anche da S.
FOÀ, Il regolamento sulle fondazioni costituite
e partecipate dal ministero per i Beni e le attività
culturali, in Aedon, 1/2002, facendo
particolarmente leva sul criterio del fine, che
di contro non sembra essere decisivo, atteso che
la persone giuridiche senza scopo di lucro di solito
perseguono finalità di interesse pubblico.
[17] I beni vengono definiti “nucleo essenziale
e prioritario dell’attività di gestione”, S. FOÀ,
Lo statuto-tipo della fondazione museale: il
caso del Museo egizio di Torino,in Aedon,
3/2003.
[18] Rinviata a T. ASCARELLI, Considerazioni
in tema di società e personalità giuridica,
in Saggi di diritto commerciale, Milano,
1955, 129, e ripresa da G. ROSSI, Diritto
amministrativo, I, Principi, Milano, 2005, 229.
[19] Tale profilo è rilevato da S. FOA’, I raccordi
fra Ministero e privati, in Aedon, 1/2005.
[20] La storia delle fondazioni bancarie è stata
ricostruita con particolare incisività da F. MERUSI,
Dalla banca pubblica alla fondazione privata.
Cronache di una riforma decennale, Torino, 2000
(di cui peraltro non si condivide la tesi circa
la perdurante natura pubblica delle fondazioni bancarie).
[21] V. in proposito F. ROVERSI MONACO (cura di),
Le fondazioni Casse di Risparmio, Rimini
1998 e ivi in particolare A. BARBERA, Sul regime
delle casse di risparmio a base associativa,
198, che parla di diritto delle casse associative
alla “depubblicizzazione”.
[22] Che le fondazioni bancarie, prima del d.lgs.
153/1999, o meglio dei loro adeguamenti statutari
alle disposizioni di tale decreto legislativo avessero
natura pubblica, era sostenuto da dottrina e giurisprudenza
del tutto prevalente: indicazioni in A. MALTONI,
Le fondazioni di origine bancaria al vaglio del
giudice delle leggi: enti privati a “statuto speciale”
, in Le nuove leggi civili commentate,
2003, 1393, nota 20.
[23] Così Corte Cost., 29 settembre 2003 n. 300,
p. 7 del considerato in diritto.
[24] Secondo la autorevole indicazione proveniente
da Consiglio di Stato, Sez. atti normativi, 26 agosto
2002 nel parere relativo allo schema di regolamento
ministeriale, recante disposizioni concernenti la
costituzione e la partecipazione a società da parte
del Ministero per i beni e le attività culturali
a norma dell’art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998,
n. 368. Il parere, muovendosi dal rilievo che la
competenza esclusiva dello Stato riguarda solo la
tutela dei beni, ha ritenuto che le funzioni relative
alla valorizzazione dei beni culturali e promozione
e organizzazione di attività culturali sono invece
da ascrivere alla competenza ripartita, l’art. 10
d.lgs. 369 parla espressamente solo di valorizzazione
(e non di tutela). Con la conseguenza che l’ascrivibilità
della materia in oggetto tra quelle elencate al
comma 3° dell’art. 117 implica che le disposizioni
del d.lgs. n,. 368 del 1998, attributive della potestà
regolamentare al Ministero per i beni culturali
ed ambientali, devono ritenersi venute meno a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della
Costituzione che, inserendo le materie della “valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali” tra quelle di legislazione
concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare
la materia in questione nella sua intera estensione
e, per giunta, a livello regolamentare.
[25] La privatizzazione per fondazioni tra pubblico
e privato, cit., 2004, 503-4.
[26] Il rilievo per cui dalla «degradazione» del
regolamento ad autolimitazione conseguirebbe la
natura privata è avanzato anche da S. FOA’ I
raccordi, cit., 12 ss .
[27] Nel senso che, relativamente ai beni di proprietà
pubblica, il criterio di ripartizione delle competenze
tra Stato e Regioni ruota intorno alle cose, anziché
sulla attività, sia consentito rinviare a G. MORBIDELLI,
L’azione regionale e locale per i beni culturali
in Italia, in Le Regioni, 1987, 948.
[28] V. S. SETTIS, Battaglie senza eroi. I beni
culturali tra istituzioni e profitto, Milano,
2005, 144, che definisce ridicola la formula giuridica
secondo cui la valorizzazione va distinta dalla
tutela.
[29] A meno che – s’intende – non si tratti di fondazioni
partecipate o istituite dal Ministero per i beni
e le attività culturali, nel qual caso trova applicazione
il d.m. 27 novembre 2001.
[30] Per l’affermazione di tale principio v. recentemente
Corte dei Conti, Sez. I, centrale, del 5 novembre
2005, n. 356 in cui è stato puntualizzato che “l’attività
gestionale di natura discrezionale degli amministratori
delle società per azioni è sindacabile quando contravvenendo
a criteri di efficacia ed economicità si concreti
in “abusi, arbitri od omissioni produttive di danno
patrimoniale, ma anche quando contrastino o siano
comunque estranee ai fini pubblici che la società,
per la sua caratterizzazione pubblicistica, deve
perseguire”. Dal che si ricava che se è legittimo
che l’ente pubblico partecipi a società e altre
entità di natura privatistica, è necessario che
subordini la propria partecipazione a disposizioni
statutarie o pattizie finalizzate a rendere concreto
e verificabile il raggiungimento delle finalità
pubbliche che hanno motivato la partecipazione stessa
e a prevedere specifiche forme di controllo e di
rendicontazione.
[31] Il punto è opportunamente messo in luce da
E. BRUTI LIBERATI, Pubblico e privato nella gestione
dei beni culturali: ancora una disciplina legislativa
nel segno dell’ambiguità e del compromesso,
in Aedon 3/2001.
[32] Nel senso che la tradizionale contrapposizione
tra universitas personarum, che rappresenterebbe
il carattere peculiare delle associazione, e universitas
bonorum, che al contrario, caratterizzerebbe
l’istituto delle fondazioni è sempre meno netto
e che invece la disciplina delle fondazioni tende
progressivamente ad essere incentrata sull’elemento
organizzativo e personale è messo in luce dalla
dottrina dominante: v. in particolare e per tutti
F. GALGANO, “Fondazione (diritto civile)”, in
Enc. giur. Treccani, XIV, 1989, 1
ss.; M.V. DE GIORGI, Le persone giuridiche in
generale. Le associazioni e le fondazioni, in
Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno,
2, I, Torino, 1982, 254.
[33] V. soprattutto il preziosissimo saggio di D.
VITTORIA, Le fondazioni culturali ed il consiglio
di amministrazione (Studio della prassi statutaria
delle fondazioni culturali italiane seguito da una
raccolta di statuti), Napoli 1976.
[34] Sulle fondazioni di partecipazione v’è ormai
una vastissima letteratura: v. per tutti M.. GORGONI,
Le fondazioni di partecipazione, in Il
volontariato a dieci anni dalla legge quadro a
cura di L. BRUSCUGLIA e E. ROSSI, Milano, 2002,
532, e con riferimento alla materia dei beni culturali
U. MINNECI, Il ricorso al (flessibile) modello
fondazionale nella valorizzazione dei beni culturali
di appartenenza, in P. BILANCIA (a cura di),
La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico
e privato. Studi dei modelli di gestione integrata)
Milano, 2004, 161 ss.
[35] V. sul punto le indicazioni di G. IORIO, Le
fondazioni, Milano, 1997, 214.
[36] Così A. ZOPPINI, Quattro tesi,
cit., 69.
[37] Come invece in sostanza fa il d.m. 491: v.
in tal senso A. CANUTI, Il regolamento attuativo
dell’art. 10 d.lgs. 368/1998: un primo commento,
in Aedon, 2/2000.
[38] Come propone U. MINNECI, op. cit., 181.
[39] Una forte critica a questa concezione delle
fondazioni già in A. PREDIERI, Sull’ammodernamento
della disciplina delle fondazioni e istituzioni
culturali di diritto privato, in Riv. trim.
dir. proc. 1969, 1117, saggio che fu precursore
dell’attenzione verso le fondazioni da parte degli
studiosi di diritto pubblico.
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