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| n. 2-2006 - © copyright |
ALFONSO CELOTTO
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| Revisione o riforma? Un
invito al dibattito
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La quarta approvazione in Senato
della più ampia modifica costituzionale mai “tentata”
in Italia mi induce a riprendere e alcune considerazioni
“di metodo”.
Il meccanismo previsto dall’art. 138 Cost. è funzionalmente
orientato alla manutenzione ordinaria, alle piccole
modifiche della Costituzione, come emerge chiaramente
dalla lettura dell’elenco delle sole sedici leggi
di revisione costituzionale approvate nei quasi
sessant’anni di vita repubblicana [e che voglio
ricordare: l. cost. 18 marzo 1958, n. 1, «Scadenza
del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie
e finali" della Costituzione»; l. cost. 9 febbraio
1963, n. 2, «Modificazioni agli articoli 56, 57
e 60 della Costituzione»; l. cost. 27 dicembre 1963,
n. 3, «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della
Costituzione e istituzione della Regione "Molise"»;
l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, «Estradizione per
i delitti di genocidio» (artt. 10 e 26 Cost); l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2, «Modificazione dell'articolo
135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte
costituzionale»; l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1,
«Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione
e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
e norme in materia di procedimenti per i reati di
cui all'art. 96 della Costituzione»; l. cost. 4
novembre 1991, n. 1, «Modifica dell'art. 88, secondo
comma, della Costituzione»; l. cost. 6 marzo 1992,
n. 1, «Revisione dell'art. 79 della Costituzione
in materia di concessione di amnistia e indulto»;
l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3, «Modifica dell'art.
68 della Costituzione»; l. cost. 22 novembre 1999,
n. 1, «Disposizioni concernenti l'elezione diretta
del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia
statutaria delle regioni» (artt. 121, 122, 123 e
126 Cost.); l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, «Inserimento
dei princìpi del giusto processo nell'art. 111 della
Costituzione»; l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, «Modifica
all'art. 48 della Costituzione concernente l'istituzione
della circoscrizione Estero per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero»; l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, «Modifiche
agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti
il numero dei deputati e senatori in rappresentanza
degli italiani all'estero»; l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione» (artt. 114-119, 123-130 e 132
Cost.); l. cost. 23 ottobre 2002, n. 1, «Cessazione
degli effetti dei commi primo e secondo della XIII
disposizione transitoria e finale della Costituzione»;
l. cost. 30 maggio 2003, n. 1, «Modifica dell'articolo
51 della Costituzione»].
Del resto, non è un caso che i tre precedenti tentativi
di grande riforma istituzionale siano stati compiuti
mediante lo strumento delle Commissioni Bicamerali
(Bozzi, 1985; De Mita – Iotti, 1992; D’Alema, 1997),
strumento peraltro criticato da molte compagini
politiche che propendevano per la creazione di una
apposita Assemblea Costituente, al fine di accrescere
la democraticità della procedura.
La attuale maggioranza politica, mi pare, abbia
“forzato la mano” al procedimento dell’art. 138
Cost. per imporre un testo che, molto probabilmente,
non sarebbe mai stato approvato da una Bicamerale,
né tanto meno da una Assemblea costituente.
Del resto si tratta di un testo minuzioso, cavilloso,
forse anche macchinoso, che soprattutto si configura
come la Costituzione di una parte, di alcuni e non
di tutti.
Intendo dire le Costituzioni liberali non rientrano
nel programma politico di una maggioranza, ma devono
rappresentare i fondamenti della vita associata
di un paese, condivisi da tutte le forze politiche
a sociali, di là dai loro programmi politici. Fin
dall’esperienza antica, greca e soprattutto romana,
la Costituzione è stata intesa come un insieme di
regole fondamentali tendenzialmente sottratte alla
piena disponibilità del potere politico: la Costituzione
non è un atto politico, in quanto rappresenta piuttosto
un limite al potere politico, e - come tale – va
condivisa e approvata da ampie maggioranze. La Costituzione
italiana del 1948 è in ciò emblematica, avendo felicemente
mediato fra le tre ideologie presenti in Assemblea
Costituente (cattolica, socialista, liberale).
Abbassare la Costituzione ad enunciazione delle
regole di una parte vuole dire svilirla, trasformarla
da regola di tutti in regola di alcuni; in tal modo,
le viene sottratto quel carattere “solenne” di Legge
fondamentale, superiore alle contingenze della politica.
Le riforme costituzionali, mi pare, non dovrebbero
essere “di destra” o “di sinistra”, ma piuttosto
“buone” o “cattive”, in quanto – comunque – riforme
di tutti.
In questa legislatura, la riforma costituzionale
è divenuta programma della maggioranza, la quale
la ha di approvata senza un dibattito reale con
le altre forze sociali e politiche (in questo, non
va esente da colpe nemmeno l’opposizione che si
è limitata a una contrarietà di principio, non costruttiva).
Puntualmente non è stata raggiunta la maggioranza
qualificata richiesta dall’art. 138 Cost. e, quindi,
si apre ora il termine per richiedere il referendum
popolare, che puntualmente – come già preannunciato
sarà richiesto.
Anche in vista di tale referendum si vuole aprire
un dibattito on line (sul merito oltre che sul metodo
della riforma), dibattito che sarà mantenuto libero
e non criptato, quale (piccolo) contributo a favorire
la conoscibilità di una riforma complessa.
Come potrà il popolo chiamato al referendum esprimersi
avvedutamente? Si rischia un referendum con valenza
solo politica, nel senso che ci si limiterà ad una
approvazione o ad un rigetto in blocco, fidandosi
delle indicazioni dei partiti al riguardo (“è una
riforma di destra”, “è una riforma di sinistra”),
come già avvenuto, peraltro, nella revisione costituzionale
del 2001 (che pure aveva un impatto molto minore,
essendo relativa ad una decina di articoli, di matrice
omogenea, e non a cinquanta, sull’intera organizzazione
dello Stato, come ora).
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