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n. 2-2006 - © copyright

 

ALFONSO CELOTTO

Revisione o riforma? Un invito al dibattito


La quarta approvazione in Senato della più ampia modifica costituzionale mai “tentata” in Italia mi induce a riprendere e alcune considerazioni “di metodo”.
Il meccanismo previsto dall’art. 138 Cost. è funzionalmente orientato alla manutenzione ordinaria, alle piccole modifiche della Costituzione, come emerge chiaramente dalla lettura dell’elenco delle sole sedici leggi di revisione costituzionale approvate nei quasi sessant’anni di vita repubblicana [e che voglio ricordare: l. cost. 18 marzo 1958, n. 1, «Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione»; l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»; l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise"»; l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, «Estradizione per i delitti di genocidio» (artt. 10 e 26 Cost); l. cost. 22 novembre 1967, n. 2, «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale»; l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione»; l. cost. 4 novembre 1991, n. 1, «Modifica dell'art. 88, secondo comma, della Costituzione»; l. cost. 6 marzo 1992, n. 1, «Revisione dell'art. 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto»; l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3, «Modifica dell'art. 68 della Costituzione»; l. cost. 22 novembre 1999, n. 1, «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni» (artt. 121, 122, 123 e 126 Cost.); l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, «Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione»; l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, «Modifica all'art. 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»; l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero»; l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (artt. 114-119, 123-130 e 132 Cost.); l. cost. 23 ottobre 2002, n. 1, «Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione»; l. cost. 30 maggio 2003, n. 1, «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione»].
Del resto, non è un caso che i tre precedenti tentativi di grande riforma istituzionale siano stati compiuti mediante lo strumento delle Commissioni Bicamerali (Bozzi, 1985; De Mita – Iotti, 1992; D’Alema, 1997), strumento peraltro criticato da molte compagini politiche che propendevano per la creazione di una apposita Assemblea Costituente, al fine di accrescere la democraticità della procedura.
La attuale maggioranza politica, mi pare, abbia “forzato la mano” al procedimento dell’art. 138 Cost. per imporre un testo che, molto probabilmente, non sarebbe mai stato approvato da una Bicamerale, né tanto meno da una Assemblea costituente.
Del resto si tratta di un testo minuzioso, cavilloso, forse anche macchinoso, che soprattutto si configura come la Costituzione di una parte, di alcuni e non di tutti.
Intendo dire le Costituzioni liberali non rientrano nel programma politico di una maggioranza, ma devono rappresentare i fondamenti della vita associata di un paese, condivisi da tutte le forze politiche a sociali, di là dai loro programmi politici. Fin dall’esperienza antica, greca e soprattutto romana, la Costituzione è stata intesa come un insieme di regole fondamentali tendenzialmente sottratte alla piena disponibilità del potere politico: la Costituzione non è un atto politico, in quanto rappresenta piuttosto un limite al potere politico, e - come tale – va condivisa e approvata da ampie maggioranze. La Costituzione italiana del 1948 è in ciò emblematica, avendo felicemente mediato fra le tre ideologie presenti in Assemblea Costituente (cattolica, socialista, liberale).
Abbassare la Costituzione ad enunciazione delle regole di una parte vuole dire svilirla, trasformarla da regola di tutti in regola di alcuni; in tal modo, le viene sottratto quel carattere “solenne” di Legge fondamentale, superiore alle contingenze della politica.
Le riforme costituzionali, mi pare, non dovrebbero essere “di destra” o “di sinistra”, ma piuttosto “buone” o “cattive”, in quanto – comunque – riforme di tutti.
In questa legislatura, la riforma costituzionale è divenuta programma della maggioranza, la quale la ha di approvata senza un dibattito reale con le altre forze sociali e politiche (in questo, non va esente da colpe nemmeno l’opposizione che si è limitata a una contrarietà di principio, non costruttiva).
Puntualmente non è stata raggiunta la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 138 Cost. e, quindi, si apre ora il termine per richiedere il referendum popolare, che puntualmente – come già preannunciato sarà richiesto.
Anche in vista di tale referendum si vuole aprire un dibattito on line (sul merito oltre che sul metodo della riforma), dibattito che sarà mantenuto libero e non criptato, quale (piccolo) contributo a favorire la conoscibilità di una riforma complessa.
Come potrà il popolo chiamato al referendum esprimersi avvedutamente? Si rischia un referendum con valenza solo politica, nel senso che ci si limiterà ad una approvazione o ad un rigetto in blocco, fidandosi delle indicazioni dei partiti al riguardo (“è una riforma di destra”, “è una riforma di sinistra”), come già avvenuto, peraltro, nella revisione costituzionale del 2001 (che pure aveva un impatto molto minore, essendo relativa ad una decina di articoli, di matrice omogenea, e non a cinquanta, sull’intera organizzazione dello Stato, come ora).

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