COMMISSIONE EUROPEA
IP/05/1665
Bruxelles, 21 dicembre 2005
Mercato interno: procedimenti per infrazione riguardanti
le farmacie in Italia ed il controllo tecnico degli autoveicoli
in Germania; archiviazione di casi riguardanti Italia, Francia,
Belgio e Grecia
La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente all’Italia
di modificare il quadro giuridico applicabile all’assunzione
di partecipazioni e allo stabilimento di farmacie. Secondo la
Commissione le prescrizioni giuridiche italiane, nell’interpretazione
effettuata dalla Corte costituzionale, sono contrarie agli articoli
43 e 56 del trattato CE riguardanti la libertà di stabilimento
e la libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione
europea. La Commissione ha inoltre chiesto alla Germania di modificare
la propria legislazione nazionale in materia di centri di controllo
tecnico dei veicoli stradali perché incompatibile con la
libertà di stabilimento. Le richieste della Commissione
assumono la forma di « parere motivato », ovvero la
seconda fase del procedimento per infrazione in virtù dell’articolo
226 del trattato CE. In mancanza di risposte soddisfacenti entro
un termine di due mesi la Commissione può adire la Corte
di giustizia. La Commissione ha infine deciso di archiviare una
serie di procedimenti riguardanti legislazioni nazionali che sono
state rese compatibili con la libertà di stabilimento e
la libera circolazione dei servizi: si tratta dei casi concernenti
il settore delle fiere ed esposizioni in Italia, l’accesso
privilegiato all’informazione per taluni operatori di radiodiffusione
in Belgio, la proprietà dei mezzi di comunicazione di massa
in Grecia e la fotografia aerea in Francia.
Italia: assunzione di partecipazioni e stabilimento di
farmacie
La normativa italiana, nell’interpretazione fornita dalla
Corte costituzionale, prevede il divieto per imprese attive o
collegate ad imprese attive nella distribuzione farmaceutica di
assumere partecipazioni in società che gestiscono farmacie
comunali nel quadro dell’attuale processo di privatizzazione
delle farmacie comunali in Italia. Essa vieta anche alle persone
fisiche che non possiedono il diploma di farmacista o alle persone
giuridiche non composte da farmacisti di detenere farmacie private.
Tali limitazioni hanno l’effetto di impedire o rendere più
difficoltosa l’assunzione di partecipazioni o lo stabilimento
di farmacie da parte di operatori di altri Stati membri. Esse
possono essere considerate compatibili con il trattato CE solo
se giustificate da obiettivi di interesse generale, necessarie
e proporzionate al raggiungimento di tali obbiettivi. Le autorità
italiane giustificano le limitazioni in questione con la necessità
di tutelare la salute pubblica (evitando conflitti d’interesse
nel caso della prima limitazione e controllando in modo più
efficace le persone che rilasciano i medicinali nel caso della
seconda limitazione).
La Commissione ritiene però che le limitazioni in questione
vadano oltre ciò che è necessario a raggiungere
l’obiettivo di tutela della salute. I rischi di conflitti
d’interesse possono infatti essere evitati con provvedimenti
diversi dal divieto puro e semplice per le imprese collegate ad
imprese attive nella distribuzione farmaceutica di assumere partecipazioni
nelle farmacie. Per quanto riguarda il divieto per i non farmacisti
o per le persone giuridiche non composte da farmacisti di possedere
una farmacia, anch'esso va oltre quanto è necessario per
garantire la tutela della salute pubblica, poiché basterebbe
esigere la presenza di un farmacista per il rilascio dei medicinali
ai pazienti e per la gestione delle scorte.
Germania: controllo tecnico dei veicoli stradali
La Commissione ha decisio di inviare alla Germania un parere motivato
riguardante le prescrizioni relative all’autorizzazione
di cui all’allegato VIIIb del regolamento tedesco sulla
messa in circolazione dei veicoli.
Il regolamento contiene norme sull’autorizzazione che prescrivono:
1) l’iscrizione obbligatoria di almeno 60 esperti indipendenti
che svolgano tale attività a tempo pieno; 2) l’iscrizione
esclusiva di tali esperti indipendenti; 3) l’iscrizione
e/o l’assunzione di un determinato numero (al massimo 30)
di esperti e/o dei loro dipendenti (come tecnici d’ispezione);
4) lo stabilimento di tali esperti e/o dei relativi dipendenti
in una determinata zona del territorio tedesco.
La Commissione ritiene che tali prescrizioni quantitative e qualitative
riguardanti la struttura interna e la forma giuridica di tali
organizzazioni siano contrarie all’articolo 43 del trattato
CE sulla libertà di stabilimento.
Tramite provvedimenti meno restrittivi si potrebbe comunque garantire
l’efficacia dei controlli tecnici periodici e tutelare l’interesse
comune della sicurezza stradale. Ad esempio l’organizzazione
preposta al controllo tecnico potrebbe effettuare la supervisione
di tutto il personale addetto allo svolgimento dei controlli ed
accertarsi che i suoi tecnici d’ispezione forniscano le
debite garanzie delle loro qualifiche professionali.
Procedimenti archiviati
La Commissione ha deciso di archiviare i seguenti procedimenti,
dato che è già stata accertata l'eliminazione delle
restrizioni precedentemente constatate per quanto riguarda la
libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.
- Italia: fiere ed esposizioni
La sentenza della Corte di giustizia del 15/1/2002 (causa C-439/99),
in seguito ad un procedimento per infrazione avviato dalla Commissione
nel 1996, aveva sanzionato l’incompatibilità con
la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento
di una serie particolarmente lunga di prescrizioni nazionali contenute
in leggi nazionali e nei regolamenti di cinque Regioni (Lombardia,
Liguria, Emilia Romagna, Friuli e Veneto) e della provincia autonoma
di Trento. Grazie al parere motivato della Commissione per non
conformità con la suddetta sentenza (IP/04/885), le varie
legislazioni regionali sono state rese conformi al trattato.
La Commissione aveva in particolare chiesto che fossero modificate
le prescrizioni regionali riguardanti: a) l'obbligo di autorizzazione
imposto senza distinzioni a tutti gli operatori; b) il rispetto
di termini eccessivamente vincolanti; c) l'impossibilità
di organizzare fiere fuori dal calendario ufficiale; d) la conformità
delle fiere agli obiettivi di programmazione regionale; e) la
presenza di operatori locali nelle commissioni consultive.
I nuovi regimi applicabili in materia di fiere sono stati quindi
oggetto di semplificazione normativa e amministrativa. In particolare,
ai fini dell’organizzazione di fiere, le norme non prescrivono
più che l’operatore sia stabilito in Italia, iscritto
in un registro italiano o che abbia ottenuto un’autorizzazione
preventiva.
- Belgio : accesso privilegiato all’informazione
per taluni operatori di radiodiffusione
In seguito all’invio da parte della Commissione nel gennaio
2005 di un parere motivato, il Belgio ha modificato il decreto
sulla libertà d’informazione della regione fiamminga,
che prevedeva un accesso privilegiato per gli operatori di radiodiffusione
riconosciuti dalla comunità fiamminga alle manifestazioni
della regione neerlandofona o, a talune condizioni, della regione
di Bruxelles- capitale. Gli operatori in questione beneficiavano
del libero accesso alle manifestazioni, potevano effettuare registrazioni
e diffonderne brevi stralci informativi, nonché effettuare
le proprie registrazioni di manifestazioni sportive gratuitamente,
se l’acquirente dei diritti di esclusiva non era riconosciuto
dalla comunità fiamminga.
La modifica di tali prescrizioni pone fine ad un regime di discriminazione
nei confronti degli operatori stabiliti in altri Stati membri,
nonché ad una differenza del livello di tutela dei diritti
esclusivi a seconda che l’acquirente sia o meno riconosciuto
dalla comunità fiamminga. La Commissione ha quindi potuto
archiviare il procedimento per infrazione.
- Grecia: proprietà dei mezzi di comunicazione
di massa
Le disposizioni della legislazione greca prescrivevano che le
società del settore mediatico (stazioni televisive, radio,
giornali e riviste) fossero costituite in forma di azioni nominative
e che fossero proprietà di una persona fisica (secondo
la legge: « nominative, fino alla persona fisica »).
Per quanto riguarda la televisione e la radio, una disposizione
precisava che le società legalmente stabilite in territorio
non greco, in un paese che non prevedeva l’obbligo di azioni
nominative fino alla persona fisica, potevano essere autorizzate,
a talune condizioni, a detenere una piccola parte del capitale
di una società radiofonica o televisiva.
Tali prescrizioni erano contrarie ai principi di libertà
di stabilimento e di libertà di circolazione dei capitali;
la Commissione aveva quindi avviato un procedimento per infrazione
inviando una lettera di costituzione in mora alla Grecia nel luglio
2005 (IP/05/987).
La legislazione ellenica oggetto della lettera di costituzione
in mora è stata modificata dalla legge 3314/10.11.2005
in modo conforme al diritto comunitario. Di conseguenza il procedimento
per infrazione può essere archiviato.
- Francia: fotografia aerea
Il Codice di navigazione francese (art. D-133-10) imponeva ai
non francesi l’obbligo di autorizzazione per effettuare
lavori di fotografia aerea. Per i non residenti in Francia la
procedura era ancora più complessa.
In seguito al parere motivato della Commissione (IP/04/937), la
Repubblica francese ha adottato:
1) un nuovo decreto del Ministero dei trasporti (n.2005/865 del
27/7/2005), che ha modificato l’articolo D133-10 del Codice
d’aviazione civile eliminando l’obbligo di autorizzazione
preventiva per le attività di fotografia aerea (e più
in generale per le attività di registrazione di immagini
e di dati) e che ha istituito un regime fondato su una semplice
dichiarazione (da presentare entro 15 giorni dall’inizio
delle attività aeree), senza distinzioni in base alla nazionalità;
i residenti all’estero devono presentare tale dichiarazione
alle autorità dell’aviazione civile di Parigi;
2) un nuovo decreto dello stesso Ministero (del 27/7/2005), recante
applicazione del suddetto articolo del Codice d’aviazione
civile, che ha stabilito le modalità pratiche di presentazione
della dichiarazione, con un allegato contenente il modulo da utilizzare
per presentare (anche in forma elettronica) la dichiarazione.
Tenuto conto dell’eliminazione delle discriminazioni contenute
nella legislazione precedente e della semplificazione amministrativa
operata dal regime applicabile agli operatori interessati allo
svolgimento di attività di fotografia aerea, la Commissione
ha ritenuto opportuno archiviare il procedimento in questione.