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Altri Atti
n. 12-2005 - © copyright

COMMISSIONE EUROPEA

IP/05/1665



Bruxelles, 21 dicembre 2005

Mercato interno: procedimenti per infrazione riguardanti le farmacie in Italia ed il controllo tecnico degli autoveicoli in Germania; archiviazione di casi riguardanti Italia, Francia, Belgio e Grecia


La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente all’Italia di modificare il quadro giuridico applicabile all’assunzione di partecipazioni e allo stabilimento di farmacie. Secondo la Commissione le prescrizioni giuridiche italiane, nell’interpretazione effettuata dalla Corte costituzionale, sono contrarie agli articoli 43 e 56 del trattato CE riguardanti la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione europea. La Commissione ha inoltre chiesto alla Germania di modificare la propria legislazione nazionale in materia di centri di controllo tecnico dei veicoli stradali perché incompatibile con la libertà di stabilimento. Le richieste della Commissione assumono la forma di « parere motivato », ovvero la seconda fase del procedimento per infrazione in virtù dell’articolo 226 del trattato CE. In mancanza di risposte soddisfacenti entro un termine di due mesi la Commissione può adire la Corte di giustizia. La Commissione ha infine deciso di archiviare una serie di procedimenti riguardanti legislazioni nazionali che sono state rese compatibili con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi: si tratta dei casi concernenti il settore delle fiere ed esposizioni in Italia, l’accesso privilegiato all’informazione per taluni operatori di radiodiffusione in Belgio, la proprietà dei mezzi di comunicazione di massa in Grecia e la fotografia aerea in Francia.

Italia: assunzione di partecipazioni e stabilimento di farmacie

La normativa italiana, nell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, prevede il divieto per imprese attive o collegate ad imprese attive nella distribuzione farmaceutica di assumere partecipazioni in società che gestiscono farmacie comunali nel quadro dell’attuale processo di privatizzazione delle farmacie comunali in Italia. Essa vieta anche alle persone fisiche che non possiedono il diploma di farmacista o alle persone giuridiche non composte da farmacisti di detenere farmacie private.
Tali limitazioni hanno l’effetto di impedire o rendere più difficoltosa l’assunzione di partecipazioni o lo stabilimento di farmacie da parte di operatori di altri Stati membri. Esse possono essere considerate compatibili con il trattato CE solo se giustificate da obiettivi di interesse generale, necessarie e proporzionate al raggiungimento di tali obbiettivi. Le autorità italiane giustificano le limitazioni in questione con la necessità di tutelare la salute pubblica (evitando conflitti d’interesse nel caso della prima limitazione e controllando in modo più efficace le persone che rilasciano i medicinali nel caso della seconda limitazione).
La Commissione ritiene però che le limitazioni in questione vadano oltre ciò che è necessario a raggiungere l’obiettivo di tutela della salute. I rischi di conflitti d’interesse possono infatti essere evitati con provvedimenti diversi dal divieto puro e semplice per le imprese collegate ad imprese attive nella distribuzione farmaceutica di assumere partecipazioni nelle farmacie. Per quanto riguarda il divieto per i non farmacisti o per le persone giuridiche non composte da farmacisti di possedere una farmacia, anch'esso va oltre quanto è necessario per garantire la tutela della salute pubblica, poiché basterebbe esigere la presenza di un farmacista per il rilascio dei medicinali ai pazienti e per la gestione delle scorte.

Germania: controllo tecnico dei veicoli stradali

La Commissione ha decisio di inviare alla Germania un parere motivato riguardante le prescrizioni relative all’autorizzazione di cui all’allegato VIIIb del regolamento tedesco sulla messa in circolazione dei veicoli.
Il regolamento contiene norme sull’autorizzazione che prescrivono: 1) l’iscrizione obbligatoria di almeno 60 esperti indipendenti che svolgano tale attività a tempo pieno; 2) l’iscrizione esclusiva di tali esperti indipendenti; 3) l’iscrizione e/o l’assunzione di un determinato numero (al massimo 30) di esperti e/o dei loro dipendenti (come tecnici d’ispezione); 4) lo stabilimento di tali esperti e/o dei relativi dipendenti in una determinata zona del territorio tedesco.
La Commissione ritiene che tali prescrizioni quantitative e qualitative riguardanti la struttura interna e la forma giuridica di tali organizzazioni siano contrarie all’articolo 43 del trattato CE sulla libertà di stabilimento.
Tramite provvedimenti meno restrittivi si potrebbe comunque garantire l’efficacia dei controlli tecnici periodici e tutelare l’interesse comune della sicurezza stradale. Ad esempio l’organizzazione preposta al controllo tecnico potrebbe effettuare la supervisione di tutto il personale addetto allo svolgimento dei controlli ed accertarsi che i suoi tecnici d’ispezione forniscano le debite garanzie delle loro qualifiche professionali.

Procedimenti archiviati

La Commissione ha deciso di archiviare i seguenti procedimenti, dato che è già stata accertata l'eliminazione delle restrizioni precedentemente constatate per quanto riguarda la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

- Italia: fiere ed esposizioni

La sentenza della Corte di giustizia del 15/1/2002 (causa C-439/99), in seguito ad un procedimento per infrazione avviato dalla Commissione nel 1996, aveva sanzionato l’incompatibilità con la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento di una serie particolarmente lunga di prescrizioni nazionali contenute in leggi nazionali e nei regolamenti di cinque Regioni (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Friuli e Veneto) e della provincia autonoma di Trento. Grazie al parere motivato della Commissione per non conformità con la suddetta sentenza (IP/04/885), le varie legislazioni regionali sono state rese conformi al trattato.
La Commissione aveva in particolare chiesto che fossero modificate le prescrizioni regionali riguardanti: a) l'obbligo di autorizzazione imposto senza distinzioni a tutti gli operatori; b) il rispetto di termini eccessivamente vincolanti; c) l'impossibilità di organizzare fiere fuori dal calendario ufficiale; d) la conformità delle fiere agli obiettivi di programmazione regionale; e) la presenza di operatori locali nelle commissioni consultive.
I nuovi regimi applicabili in materia di fiere sono stati quindi oggetto di semplificazione normativa e amministrativa. In particolare, ai fini dell’organizzazione di fiere, le norme non prescrivono più che l’operatore sia stabilito in Italia, iscritto in un registro italiano o che abbia ottenuto un’autorizzazione preventiva.

- Belgio : accesso privilegiato all’informazione per taluni operatori di radiodiffusione

In seguito all’invio da parte della Commissione nel gennaio 2005 di un parere motivato, il Belgio ha modificato il decreto sulla libertà d’informazione della regione fiamminga, che prevedeva un accesso privilegiato per gli operatori di radiodiffusione riconosciuti dalla comunità fiamminga alle manifestazioni della regione neerlandofona o, a talune condizioni, della regione di Bruxelles- capitale. Gli operatori in questione beneficiavano del libero accesso alle manifestazioni, potevano effettuare registrazioni e diffonderne brevi stralci informativi, nonché effettuare le proprie registrazioni di manifestazioni sportive gratuitamente, se l’acquirente dei diritti di esclusiva non era riconosciuto dalla comunità fiamminga.
La modifica di tali prescrizioni pone fine ad un regime di discriminazione nei confronti degli operatori stabiliti in altri Stati membri, nonché ad una differenza del livello di tutela dei diritti esclusivi a seconda che l’acquirente sia o meno riconosciuto dalla comunità fiamminga. La Commissione ha quindi potuto archiviare il procedimento per infrazione.

- Grecia: proprietà dei mezzi di comunicazione di massa

Le disposizioni della legislazione greca prescrivevano che le società del settore mediatico (stazioni televisive, radio, giornali e riviste) fossero costituite in forma di azioni nominative e che fossero proprietà di una persona fisica (secondo la legge: « nominative, fino alla persona fisica »). Per quanto riguarda la televisione e la radio, una disposizione precisava che le società legalmente stabilite in territorio non greco, in un paese che non prevedeva l’obbligo di azioni nominative fino alla persona fisica, potevano essere autorizzate, a talune condizioni, a detenere una piccola parte del capitale di una società radiofonica o televisiva.
Tali prescrizioni erano contrarie ai principi di libertà di stabilimento e di libertà di circolazione dei capitali; la Commissione aveva quindi avviato un procedimento per infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Grecia nel luglio 2005 (IP/05/987).
La legislazione ellenica oggetto della lettera di costituzione in mora è stata modificata dalla legge 3314/10.11.2005 in modo conforme al diritto comunitario. Di conseguenza il procedimento per infrazione può essere archiviato.

- Francia: fotografia aerea

Il Codice di navigazione francese (art. D-133-10) imponeva ai non francesi l’obbligo di autorizzazione per effettuare lavori di fotografia aerea. Per i non residenti in Francia la procedura era ancora più complessa.
In seguito al parere motivato della Commissione (IP/04/937), la Repubblica francese ha adottato:
1) un nuovo decreto del Ministero dei trasporti (n.2005/865 del 27/7/2005), che ha modificato l’articolo D133-10 del Codice d’aviazione civile eliminando l’obbligo di autorizzazione preventiva per le attività di fotografia aerea (e più in generale per le attività di registrazione di immagini e di dati) e che ha istituito un regime fondato su una semplice dichiarazione (da presentare entro 15 giorni dall’inizio delle attività aeree), senza distinzioni in base alla nazionalità; i residenti all’estero devono presentare tale dichiarazione alle autorità dell’aviazione civile di Parigi;
2) un nuovo decreto dello stesso Ministero (del 27/7/2005), recante applicazione del suddetto articolo del Codice d’aviazione civile, che ha stabilito le modalità pratiche di presentazione della dichiarazione, con un allegato contenente il modulo da utilizzare per presentare (anche in forma elettronica) la dichiarazione.
Tenuto conto dell’eliminazione delle discriminazioni contenute nella legislazione precedente e della semplificazione amministrativa operata dal regime applicabile agli operatori interessati allo svolgimento di attività di fotografia aerea, la Commissione ha ritenuto opportuno archiviare il procedimento in questione.

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