| TRIBUNALE DI NAPOLI - Sentenza 14 luglio 2005 n. 7913
G.I. Vitale.
Netta e Netta (Avv.ti G. Ciannella e G. Andreone) c. ANM
(Avv.ti A. Abbamonte e M. Terrana) e Comune di Napoli (Avv.ti
F. Santoro e F. Petrocelli). |
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Giurisdizione e Competenza – Richiesta di
declaratoria di illegittimità del progetto di ristrutturazione
di una funicolare perché violativo di una servitù di altius
non tollendi – Giurisdizione dell’A.G.O. – Non sussiste
- Ragioni.
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La domanda volta a far dichiarare l’illegittimità
del progetto di ristrutturazione di una funicolare che prevede
la realizzazione di una stazione, con pertinenze e accessori,
destinata a ospitare un mezzo di trasporto pubblico, perché
lesivo di un diritto di servitù di altius non tollendi,
esula dalla giurisdizione del Giudice Ordinario poiché non
si è di fronte ad un atto materiale posto in essere dalla
P.A., bensì di progetto approvato da un Consiglio Comunale,
e, a norma dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 80, come modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio
2000 n. 205, sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto
gli atti e i provvedimenti della amministrazioni pubbliche
e dei soggetti alle stesse equiparati in maniera urbanistica
ed edilizia, e poiché l’opera in questione rientra pienamente
nella materia di urbanistica, che “concerne tutti gli aspetti
dell’uso del territorio” (art. 34, comma 2).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XI sezione civile
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nella persona del Giudice Istruttore dott.
Eduardo Vitale in funzione di Giudice Unico
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella causa civile iscritta al numero 1435
del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2001,
avente ad oggetto: accertamento di servitù FRA
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NETTA TERESA ROSARIA e NETTA GIGLIOLA
INCORONATA, elettivamente domiciliate in Napoli, alla
via Toledo n. 424, presso gli avv. Giuliana Ciannella e
Gemma Andreone, che le rappresentano e difendono come da
mandato amargine dell’atto di citazione, ATTRICI
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E
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ANM – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’,
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata
in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, presso gli avv. Andrea
Abbamonte e Marina Terrana, che la rappresentano e difendono
come da mandato a margine della comparsa di costituzione
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COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco,
rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Santoro e Francesca
Petrocelli, come da mandato in calce alla copia notificata
dell’atto di citazione, tutti domiciliati in Napoli, Palazzo
San Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale, CONVENUTI
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CONCLUSIONI
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Per la parte attrice:
1) dichiarare l’esistenza della servitù altius non tollendi
e il conseguente obbligo del proprietario del fondo servente
di osservarla;
2) affermare l’illegittimità del progetto di ristrutturazione
della Funicolare, in quanto in violazione del suddetto diritto
di servitù;
3) condannare i convenuti al risarcimento del danno, da
liquidarsi in separata sede, per aver tenuto in situ il
casotto provvisorio, in violazione della servitù altius
non tollendi per tutto il periodo intercorrente fra la sua
costruzione e il suo abbattimento, avvenuto in corso di
causa.
Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
Per. l’ANM:
respingere la domanda con vittoria di spese, diritti ed
onorari.
Per il Comune di Napoli:
respingere la domanda con vittoria di spese, diritti ed
onorari.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con atto notificato il 26 e il 27 giugno
2001 le germane Teresa Rosaria Netta e Gigliola Incoronata
Netta esponevano quanto segue.
Esse erano proprietarie dell’appartamento sito in Napoli
alla via L. Sanfelice n. 1, piano rialzato, interno 25,
composto da cinque vani catastali, in virtù della successione
legittima dei defunti genitori Luigi Netta ed Elena Cafazzo.
Questi ultimi avevano acquistato l’appartamento dai signori
Lubrano di Figolo con atto notarile del 22 marzo 1951, che
all’art. 6 prevedeva i venditori si obbligavano a non eseguire
costruzioni sul suolo antistante l’edificio di via Sanfelice
n. 1, limitrofo alla Funicolare di Chiaia, “ad un’altezza
superiore nel massimo, compresa ogni opera accessoria, come
parapetti e ringhiere, al livello del davanzale di ciascuna
delle finestre dell’appartamento venduto”, così trasformando
in servitus altius non tollendi l’originaria, più ampia
servitù non aedificandi.
Tale diritto di servitù altius non tollendi, attribuita
all’appartamento acquistato dai coniugi Netta-Cafazzo era
stato trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari
di Napoli con nota del 31 marzo 1951 n. 7155.
Il fondo servente era in proprietà del Comune di Napoli
ed era sede della stazione Vomero della Funicolare di Chiaia.
La parte di tale fondo, antistante l’appartamento di esse
esponenti, era stato sempre adibito a giardino.
Nel 1983 era stata spostata l’entrata della funicolare da
via Cimarosa a via Luigia Sanfelice e, per questo, era stata
creata su quest’ultima via una struttura provvisoria per
ospitare la biglietteria e le scale di accesso ai vagoni.
Sebbene tale costruzione superasse in altezza il limite
di edificabilità cui era sottoposto il fondo, non en era
stato chiesto l’abbattimento confidando nel fatto che il
Comune l’avrebbe eliminata, cosa che non era avvenuta.
Alla fine del 1997 l’ANM aveva transennato tutta la stazione
Vomero della Funicolare di Chiaia, dimostrando così di essere
in procinto di effettuare dei lavori. Il 23 novembre 1998
esse deducenti avevano inviato lettera raccomandata all’ANM
per chiedere di prendere visione del progetto dei lavori
di esecuzione della Funicolare di Chiaia, chiedendo contestualmente
chiarimenti sulle opere che si stavano effettuando e facendo
presente che il loro appartamento si avvaleva di una servitù
altius non tollendi.
Presa visione del progetto di ristrutturazione della Funicolare
di Chiaia, avevano notato che esso prevedeva la realizzazione
di un corpo di fabbrica a quattro livelli sul fondo antistante
il loro appartamento. In particolare, in via Luigia Sanfelice
era prevista la costruzione di un fabbricato di altezza
superiore alla quota dei davanzali della prima e della seconda
finestra dell’appartamento, in palese violazione della suddetta
servitù.
Un’ulteriore lettera di contestazione, del 5 ottobre 1999,
indirizzata all’ANM e al Comune di Napoli, era rimasta senza
esito.
Tanto premesso, Teresa Rosaria Netta e Gigliola Incoronata
Netta convenivano il Comune di Napoli e l’ANM – Azienda
Napoletana Mobilità al giudizio di questo Tribunale, per
sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare l’esistenza della servitù altius non tollendi
e il conseguente obbligo del proprietario del fondo servente
di osservarla;
- affermare l’illegittimità del progetto di ristrutturazione
della Funicolare di Chiaia in quanto in violazione del suddetto
diritto di servitù;
- condannare i convenuti all’abbattimento del “casotto provvisorio”
costruito in violazione del predetto diritto;
- condannare i medesimi al risarcimento del danno, da liquidare
in separato giudizio.
Con vittoria di spese ed onorario.
L’ANM – Azienda Napoletana Mobilità si costituiva, replicando
nel modo che di seguito si espone.
Il 24 maggio 1916, mediante atto per notar Tavassi di Napoli,
era stata costituita, nell’ambito della divisione del patrimonio
ereditario della signora Emilia Arcucci, una servitù non
aedificandi in favore dell’intero fabbricato sito in Napoli
alla via Luigia Sanfelice n. 1 e a carico del fondo posto
“ad occidente di riscontro al fabbricato, in confine con
la funicolare”.
Negli anni successivi gli appartamento facenti parte del
fabbricato de quo avevano formato oggetto di diversi atti
di compravendita, fra cui quello del 2 gennaio 1954 per
notar Monda di Napoli (n. rep. 35097), mediante il quale
Giovan Battista e salvatore Lubrano di Figolo avevano alienato
alle Ferrovie del Vomero (poi ANM) il suolo contraddistinto
con la p.lla provvisoria 107/A della superficie di 140 mq.
.Nel medesimo atto i venditori avevano reso noto he il fondo
era gravato di servitù non aedificandi in favore dell’immobile
di via L. Sanfelice n. 1
Sempre il 2 gennaio 1954, con altro atto per notar Nicola
Monda di Napoli, n. rep. 35098, Salvatore, Girolamo e Giovan
Battista Lubrano di Figolo avevano provveduto a ridurre
il “diritto di servitù non aedifincadi già costituita a
favore delle lloro proprietà”, nel senso che consentivano
alle Ferrovie del Vomero di costruire sul suolo ad esse
venduto con l’atto in pari data, “ma limitandosi comunque
l’altezza della costruzione al livello del davanzale delle
finestre del piano rex de chauseée del palazzo alla via
Luigia Sanfelice n. 1 prospicienti al terreno oggetto della
vendita”.
Tale riduzione della servitù originaria in favore dell’intero
fabbricato da servitù altius non tollendi in virtù della
quale non poteva sorgere “costruzione alcuna di qualsiasi
specie” sul fondo servente a servitù altius non tollendi
in servitù della quale potevano edificarsi sul fondo servente
venduto all’ANM opere la cui altezza doveva limitarsi “al
livello del davanzale delle finestre del paino rex de chaussée
del palazzo alla via Luigia Sanfelice n. 1” – configurava
un mutamento sostanziale della servitù originaria, mutamento
illegittimo perché avvenuto senza il consenso unanime dei
contitolari del fabbricato quale fondo dominante.
Era quindi sostenibile la tesi che il mancato esercizio
della sevitus non aedificandi da parte dei titolari (ossia
tutti i comproprietari del fabbricato i questione) aveva
prodotto l’estinzione per prescrizione della stessa servitù.
Risalendo i lavori per la realizzazione delle opere dell’attuale
stazione superiore dell’ANM a data successiva all’acquisto
delle aree da parte delle Ferrovie del Vomero (anno 1954)
era palese l’estinzione della servitù per mancata opposizione,
alle opere poste in essere dall’ANM, da parte del condominio
di via L. Sanfelice n. 1 quale titolare della servitù non
aedificandi.
L’ANM chiedeva pertanto la reiezione delle avverse domande
in quanto inammissibili, improcedibili e infondate.
Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese.
Nel costituirsi, il Comune di Napoli affermava la propria
carenza di legittimazione passiva, per non aver eretto la
costruzione de qua e comunque eccepiva anch’esso la prescrizione
per non uso ventennale della vantata servitù.
Chiedeva pertanto la reiezione dell’avversa domanda con
vittoria di spese, diritti ed onorari.
Quindi la causa, dopo la produzione di documenti e la reiezione
di un’istanza di sospensione dei lavori formulata dalle
attrici ex art. 700 c.p.c., all’udienza del 1° febbraio
2005 veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni trascritte
in epigrafe.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Va in primo luogo rilevato che il Comune
di Napoli si presenta carente di legittimazione passiva,
non risultando, contrariamente a quanto affermato in citazione,
essere proprietario del suolo su cui è sorta la costruzione
contestata. Diversamente è a dirsi per quanto attiene all’ANM
– Azienda Napoletana Mobilità, atteso che mediante atto
datato 2 gennaio 1954 per notar Monda di Napoli (n. rep.
35097), Givanbattista e Salvatore Lubrano di Figolo risultano
aver alienato alla s.p.a. Ferrovie del Vomero (poi ANM)
il suolo contraddistinto con la p.lla provvisoria 107/A
della superficie di 140 mq..
Tanto premesso, si osserva che l’atto rogato il 2 marzo
1951 dal notaio Luigi Novia di Napoli, n. rep. 18039, con
cui Salvatore, Girolamo e Gianbattista Lubrano di Figolo
hanno venduto ai coniugi Luigi Netta ed Elena Cafazzo l’appartamento
menzionato nell’atto di citazione, contiene la seguente
clausola:
<>.
Da tali espressioni emerge con evidenza che i contraenti
non hanno inteso costituire una servitutem altius non tollendi,
né modificare la servitutem non aedificandi costituita nel
1916, ma solo porre un obbligo di natura personale a carico
dei venditori, precludendo nel contempo la possibilità,
per gli acquirenti, di far valere nei confronti dei Lubrano
di Figolo il diritto di servitù, costituito nel 1916, nella
sua piena estensione. L’intenzione degli stipulanti risulta
inequivocabile dal fatto che si indichi un obbligo facente
capo alle persone dei venditori (<>),
con un risultato particolare determinato dal fatto che nelle
righe precedenti si menzioni, invece, esplicitamente, una
<> gravante su un <>.
La chiarezza del testo negoziale è tale che non può indurre
a una diversa interpretazione della volontà delle parti
la circostanza dell’avvenuta trascrizione (parziale) della
clausola (nota n. 7155 del marzo 1951).
Del resto, il tenore letterale della nota di trascrizione
conferma la natura obbligatoria del patto (<<è proibito
ai sig. Lubrano di Figolo Salvatore, Girolamo e Giovanbattista
di edificare sull’intero suolo antistante il fabbricato
di via Luigia Sanfelice n. 1 in Napoli … ad altezza superiore
nel massimo …>>).
Conseguentemente non può dirsi che tale obbligo si è trasmesso
alla s.p.a. Ferrovie del Vomero (oggi ANM) all’atto dell’acquisto
del suolo in questione.
Poiché le attrici hanno posto a fondamento della loro azione
il predetto atto di compravendita del 1951, non occorre
procedere alla disamina del suindicato atto datato 2 gennaio
1954 per notar Monda di Napoli (n. rep. 35097), nel quale
i Lubrano di Figolo, nell’alienare alle Ferrovie del Vomero
(poi ANM) l’area de qua, hanno contestualmente precisato
che il fondo era gravato di servitù non aedificandi in favore
dell’immobile di via L. Sanfelice n. 1.
Giova peraltro osservare che tale atto concerne una servitù
(diversa e più ampia di quella prospettata dalle attrici)
posta a vantaggio dell’intero fabbricato condominiale, non
di una sua parte, sicchè l’accertamento della sua esistenza
presupporrebbe il contraddittorio di tutti i condomini.
Sulla premessa di tali rilievi, non possono che essere disattese
sia la domanda diretta a far accertare l’esistenza dell’asserita
servitù altius non tollendi, sia la domanda risarcitoria,
che pure si fonda sulla violazione di questa.
Per ciò che attiene alla domanda volta a far dichiarare
l’illegittimità del progetto di ristrutturazione della Funicolare
di Chiaia perché lesivo del suddetto diritto di servitù,
è senza dubbio da dichiarare la giurisdizione del Giudice
Amministrativo, trattandosi non già di atto materiale posto
in essere dalla P.A., bensì di progetto approvato dal Consiglio
Comunale di Napoli.
Infatti a norma dell’art. 34 del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 80, come modificato dall’art. 7 della legge
21 luglio 2000 n. 205, sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi
per oggetto gli atti e i provvedimenti della amministrazioni
pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in maniera
urbanistica ed edilizia. E non v’è dubbio che la realizzazione
di una stazione, con pertinenza e accessori, destinata a
ospitare un mezzo di trasporto pubblico, qual è una funicolare,
rientri pienamente nella materia urbanistica, che “concerne
tutti gli aspetti dell’uso del territorio” (art. 34, comma
2).
In considerazione delle peculiarità della controversia,
si stima equo compensare integralmente fra le parti le spese
processuali, incluse quelle della fase cautelare.
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P.Q.M.
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Il Tribunale così giudica:
1) dichiara il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria
in ordine alla domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità
del progetto di ristrutturazione della Funicolare, rientrando
essa nella giurisdizione del Giudice Amministrativo;
2) respinge le altre domande
3) Compensa fra la parti le spese processuali.
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Napoli, 20 giugno 2005
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