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TRIBUNALE DI NAPOLI - Sentenza 14 luglio 2005 n. 7913
G.I. Vitale.
Netta e Netta (Avv.ti G. Ciannella e G. Andreone) c. ANM (Avv.ti A. Abbamonte e M. Terrana) e Comune di Napoli (Avv.ti F. Santoro e F. Petrocelli).


Giurisdizione e Competenza – Richiesta di declaratoria di illegittimità del progetto di ristrutturazione di una funicolare perché violativo di una servitù di altius non tollendi – Giurisdizione dell’A.G.O. – Non sussiste - Ragioni.

La domanda volta a far dichiarare l’illegittimità del progetto di ristrutturazione di una funicolare che prevede la realizzazione di una stazione, con pertinenze e accessori, destinata a ospitare un mezzo di trasporto pubblico, perché lesivo di un diritto di servitù di altius non tollendi, esula dalla giurisdizione del Giudice Ordinario poiché non si è di fronte ad un atto materiale posto in essere dalla P.A., bensì di progetto approvato da un Consiglio Comunale, e, a norma dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti della amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in maniera urbanistica ed edilizia, e poiché l’opera in questione rientra pienamente nella materia di urbanistica, che “concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio” (art. 34, comma 2).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XI sezione civile

 

nella persona del Giudice Istruttore dott. Eduardo Vitale in funzione di Giudice Unico

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al numero 1435 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2001, avente ad oggetto: accertamento di servitù FRA

 

NETTA TERESA ROSARIA e NETTA GIGLIOLA INCORONATA, elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Toledo n. 424, presso gli avv. Giuliana Ciannella e Gemma Andreone, che le rappresentano e difendono come da mandato amargine dell’atto di citazione, ATTRICI

 

E

 

ANM – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Melisurgo n. 4, presso gli avv. Andrea Abbamonte e Marina Terrana, che la rappresentano e difendono come da mandato a margine della comparsa di costituzione

 

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Santoro e Francesca Petrocelli, come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, tutti domiciliati in Napoli, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale, CONVENUTI

 

CONCLUSIONI

 

Per la parte attrice:
1) dichiarare l’esistenza della servitù altius non tollendi e il conseguente obbligo del proprietario del fondo servente di osservarla;
2) affermare l’illegittimità del progetto di ristrutturazione della Funicolare, in quanto in violazione del suddetto diritto di servitù;
3) condannare i convenuti al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, per aver tenuto in situ il casotto provvisorio, in violazione della servitù altius non tollendi per tutto il periodo intercorrente fra la sua costruzione e il suo abbattimento, avvenuto in corso di causa.
Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
Per. l’ANM:
respingere la domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per il Comune di Napoli:
respingere la domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto notificato il 26 e il 27 giugno 2001 le germane Teresa Rosaria Netta e Gigliola Incoronata Netta esponevano quanto segue.
Esse erano proprietarie dell’appartamento sito in Napoli alla via L. Sanfelice n. 1, piano rialzato, interno 25, composto da cinque vani catastali, in virtù della successione legittima dei defunti genitori Luigi Netta ed Elena Cafazzo.
Questi ultimi avevano acquistato l’appartamento dai signori Lubrano di Figolo con atto notarile del 22 marzo 1951, che all’art. 6 prevedeva i venditori si obbligavano a non eseguire costruzioni sul suolo antistante l’edificio di via Sanfelice n. 1, limitrofo alla Funicolare di Chiaia, “ad un’altezza superiore nel massimo, compresa ogni opera accessoria, come parapetti e ringhiere, al livello del davanzale di ciascuna delle finestre dell’appartamento venduto”, così trasformando in servitus altius non tollendi l’originaria, più ampia servitù non aedificandi.
Tale diritto di servitù altius non tollendi, attribuita all’appartamento acquistato dai coniugi Netta-Cafazzo era stato trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli con nota del 31 marzo 1951 n. 7155.
Il fondo servente era in proprietà del Comune di Napoli ed era sede della stazione Vomero della Funicolare di Chiaia. La parte di tale fondo, antistante l’appartamento di esse esponenti, era stato sempre adibito a giardino.
Nel 1983 era stata spostata l’entrata della funicolare da via Cimarosa a via Luigia Sanfelice e, per questo, era stata creata su quest’ultima via una struttura provvisoria per ospitare la biglietteria e le scale di accesso ai vagoni. Sebbene tale costruzione superasse in altezza il limite di edificabilità cui era sottoposto il fondo, non en era stato chiesto l’abbattimento confidando nel fatto che il Comune l’avrebbe eliminata, cosa che non era avvenuta.
Alla fine del 1997 l’ANM aveva transennato tutta la stazione Vomero della Funicolare di Chiaia, dimostrando così di essere in procinto di effettuare dei lavori. Il 23 novembre 1998 esse deducenti avevano inviato lettera raccomandata all’ANM per chiedere di prendere visione del progetto dei lavori di esecuzione della Funicolare di Chiaia, chiedendo contestualmente chiarimenti sulle opere che si stavano effettuando e facendo presente che il loro appartamento si avvaleva di una servitù altius non tollendi.
Presa visione del progetto di ristrutturazione della Funicolare di Chiaia, avevano notato che esso prevedeva la realizzazione di un corpo di fabbrica a quattro livelli sul fondo antistante il loro appartamento. In particolare, in via Luigia Sanfelice era prevista la costruzione di un fabbricato di altezza superiore alla quota dei davanzali della prima e della seconda finestra dell’appartamento, in palese violazione della suddetta servitù.
Un’ulteriore lettera di contestazione, del 5 ottobre 1999, indirizzata all’ANM e al Comune di Napoli, era rimasta senza esito.
Tanto premesso, Teresa Rosaria Netta e Gigliola Incoronata Netta convenivano il Comune di Napoli e l’ANM – Azienda Napoletana Mobilità al giudizio di questo Tribunale, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare l’esistenza della servitù altius non tollendi e il conseguente obbligo del proprietario del fondo servente di osservarla;
- affermare l’illegittimità del progetto di ristrutturazione della Funicolare di Chiaia in quanto in violazione del suddetto diritto di servitù;
- condannare i convenuti all’abbattimento del “casotto provvisorio” costruito in violazione del predetto diritto;
- condannare i medesimi al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio.
Con vittoria di spese ed onorario.
L’ANM – Azienda Napoletana Mobilità si costituiva, replicando nel modo che di seguito si espone.
Il 24 maggio 1916, mediante atto per notar Tavassi di Napoli, era stata costituita, nell’ambito della divisione del patrimonio ereditario della signora Emilia Arcucci, una servitù non aedificandi in favore dell’intero fabbricato sito in Napoli alla via Luigia Sanfelice n. 1 e a carico del fondo posto “ad occidente di riscontro al fabbricato, in confine con la funicolare”.
Negli anni successivi gli appartamento facenti parte del fabbricato de quo avevano formato oggetto di diversi atti di compravendita, fra cui quello del 2 gennaio 1954 per notar Monda di Napoli (n. rep. 35097), mediante il quale Giovan Battista e salvatore Lubrano di Figolo avevano alienato alle Ferrovie del Vomero (poi ANM) il suolo contraddistinto con la p.lla provvisoria 107/A della superficie di 140 mq. .Nel medesimo atto i venditori avevano reso noto he il fondo era gravato di servitù non aedificandi in favore dell’immobile di via L. Sanfelice n. 1
Sempre il 2 gennaio 1954, con altro atto per notar Nicola Monda di Napoli, n. rep. 35098, Salvatore, Girolamo e Giovan Battista Lubrano di Figolo avevano provveduto a ridurre il “diritto di servitù non aedifincadi già costituita a favore delle lloro proprietà”, nel senso che consentivano alle Ferrovie del Vomero di costruire sul suolo ad esse venduto con l’atto in pari data, “ma limitandosi comunque l’altezza della costruzione al livello del davanzale delle finestre del piano rex de chauseée del palazzo alla via Luigia Sanfelice n. 1 prospicienti al terreno oggetto della vendita”.
Tale riduzione della servitù originaria in favore dell’intero fabbricato da servitù altius non tollendi in virtù della quale non poteva sorgere “costruzione alcuna di qualsiasi specie” sul fondo servente a servitù altius non tollendi in servitù della quale potevano edificarsi sul fondo servente venduto all’ANM opere la cui altezza doveva limitarsi “al livello del davanzale delle finestre del paino rex de chaussée del palazzo alla via Luigia Sanfelice n. 1” – configurava un mutamento sostanziale della servitù originaria, mutamento illegittimo perché avvenuto senza il consenso unanime dei contitolari del fabbricato quale fondo dominante.
Era quindi sostenibile la tesi che il mancato esercizio della sevitus non aedificandi da parte dei titolari (ossia tutti i comproprietari del fabbricato i questione) aveva prodotto l’estinzione per prescrizione della stessa servitù.
Risalendo i lavori per la realizzazione delle opere dell’attuale stazione superiore dell’ANM a data successiva all’acquisto delle aree da parte delle Ferrovie del Vomero (anno 1954) era palese l’estinzione della servitù per mancata opposizione, alle opere poste in essere dall’ANM, da parte del condominio di via L. Sanfelice n. 1 quale titolare della servitù non aedificandi.
L’ANM chiedeva pertanto la reiezione delle avverse domande in quanto inammissibili, improcedibili e infondate.
Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese.
Nel costituirsi, il Comune di Napoli affermava la propria carenza di legittimazione passiva, per non aver eretto la costruzione de qua e comunque eccepiva anch’esso la prescrizione per non uso ventennale della vantata servitù.
Chiedeva pertanto la reiezione dell’avversa domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Quindi la causa, dopo la produzione di documenti e la reiezione di un’istanza di sospensione dei lavori formulata dalle attrici ex art. 700 c.p.c., all’udienza del 1° febbraio 2005 veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Va in primo luogo rilevato che il Comune di Napoli si presenta carente di legittimazione passiva, non risultando, contrariamente a quanto affermato in citazione, essere proprietario del suolo su cui è sorta la costruzione contestata. Diversamente è a dirsi per quanto attiene all’ANM – Azienda Napoletana Mobilità, atteso che mediante atto datato 2 gennaio 1954 per notar Monda di Napoli (n. rep. 35097), Givanbattista e Salvatore Lubrano di Figolo risultano aver alienato alla s.p.a. Ferrovie del Vomero (poi ANM) il suolo contraddistinto con la p.lla provvisoria 107/A della superficie di 140 mq..
Tanto premesso, si osserva che l’atto rogato il 2 marzo 1951 dal notaio Luigi Novia di Napoli, n. rep. 18039, con cui Salvatore, Girolamo e Gianbattista Lubrano di Figolo hanno venduto ai coniugi Luigi Netta ed Elena Cafazzo l’appartamento menzionato nell’atto di citazione, contiene la seguente clausola:
<>.
Da tali espressioni emerge con evidenza che i contraenti non hanno inteso costituire una servitutem altius non tollendi, né modificare la servitutem non aedificandi costituita nel 1916, ma solo porre un obbligo di natura personale a carico dei venditori, precludendo nel contempo la possibilità, per gli acquirenti, di far valere nei confronti dei Lubrano di Figolo il diritto di servitù, costituito nel 1916, nella sua piena estensione. L’intenzione degli stipulanti risulta inequivocabile dal fatto che si indichi un obbligo facente capo alle persone dei venditori (<>), con un risultato particolare determinato dal fatto che nelle righe precedenti si menzioni, invece, esplicitamente, una <> gravante su un <>.
La chiarezza del testo negoziale è tale che non può indurre a una diversa interpretazione della volontà delle parti la circostanza dell’avvenuta trascrizione (parziale) della clausola (nota n. 7155 del marzo 1951).
Del resto, il tenore letterale della nota di trascrizione conferma la natura obbligatoria del patto (<<è proibito ai sig. Lubrano di Figolo Salvatore, Girolamo e Giovanbattista di edificare sull’intero suolo antistante il fabbricato di via Luigia Sanfelice n. 1 in Napoli … ad altezza superiore nel massimo …>>).
Conseguentemente non può dirsi che tale obbligo si è trasmesso alla s.p.a. Ferrovie del Vomero (oggi ANM) all’atto dell’acquisto del suolo in questione.
Poiché le attrici hanno posto a fondamento della loro azione il predetto atto di compravendita del 1951, non occorre procedere alla disamina del suindicato atto datato 2 gennaio 1954 per notar Monda di Napoli (n. rep. 35097), nel quale i Lubrano di Figolo, nell’alienare alle Ferrovie del Vomero (poi ANM) l’area de qua, hanno contestualmente precisato che il fondo era gravato di servitù non aedificandi in favore dell’immobile di via L. Sanfelice n. 1.
Giova peraltro osservare che tale atto concerne una servitù (diversa e più ampia di quella prospettata dalle attrici) posta a vantaggio dell’intero fabbricato condominiale, non di una sua parte, sicchè l’accertamento della sua esistenza presupporrebbe il contraddittorio di tutti i condomini.
Sulla premessa di tali rilievi, non possono che essere disattese sia la domanda diretta a far accertare l’esistenza dell’asserita servitù altius non tollendi, sia la domanda risarcitoria, che pure si fonda sulla violazione di questa.
Per ciò che attiene alla domanda volta a far dichiarare l’illegittimità del progetto di ristrutturazione della Funicolare di Chiaia perché lesivo del suddetto diritto di servitù, è senza dubbio da dichiarare la giurisdizione del Giudice Amministrativo, trattandosi non già di atto materiale posto in essere dalla P.A., bensì di progetto approvato dal Consiglio Comunale di Napoli.
Infatti a norma dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti della amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in maniera urbanistica ed edilizia. E non v’è dubbio che la realizzazione di una stazione, con pertinenza e accessori, destinata a ospitare un mezzo di trasporto pubblico, qual è una funicolare, rientri pienamente nella materia urbanistica, che “concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio” (art. 34, comma 2).
In considerazione delle peculiarità della controversia, si stima equo compensare integralmente fra le parti le spese processuali, incluse quelle della fase cautelare.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale così giudica:
1) dichiara il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria in ordine alla domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità del progetto di ristrutturazione della Funicolare, rientrando essa nella giurisdizione del Giudice Amministrativo;
2) respinge le altre domande
3) Compensa fra la parti le spese processuali.

 

Napoli, 20 giugno 2005

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