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n. 3-2005 - © copyright

TRIBUNALE DI PESCARA - Ordinanza 1 marzo 2005
Pres. Turco, Est. Figiani
D.’A. (Avv.ti Amicarelli e Della Rocca) c. Regione Abruzzo


Regioni – Art.2, co. 1, lett. n), L.R. Abruzzo n. 51 del 2004 – Casi di ineleggibilità dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti e degli Assessori delle Province – Q.l.c. in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione – Non è manifestamente infondata

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera n) L.R. Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’ineleggibilità dei Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dei Presidenti e degli Assessori delle Province, atteso che: a) estende l’ineleggibilità a tutto il territorio regionale anziché nell'ambito della sola provincia nella quale detti soggetti esercitano il proprio mandato; b) non ha disciplinato in modo paritario tutte le situazioni tra loro omogenee e sostanzialmente equivalenti, consentendo - implicitamente – al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale in carica, di conservare le loro rilevanti funzioni fino al momento delle nuove elezioni e di essere eleggibili, sì da poter cumulare, nel delicato periodo della campagna elettorale, i due ruoli di candidato consigliere e di componente della Giunta regionale in carica.


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