| TRIBUNALE DI PESCARA - Ordinanza 1 marzo 2005
Pres. Turco, Est. Figiani
D.’A. (Avv.ti Amicarelli e Della Rocca) c. Regione Abruzzo
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Regioni – Art.2, co. 1, lett. n), L.R. Abruzzo
n. 51 del 2004 – Casi di ineleggibilità dei Sindaci dei
Comuni e dei Presidenti e degli Assessori delle Province
– Q.l.c. in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione
– Non è manifestamente infondata
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Non è manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera
n) L.R. Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, in riferimento
agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui
prevede l’ineleggibilità dei Sindaci dei Comuni della Regione
con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dei Presidenti
e degli Assessori delle Province, atteso che: a) estende
l’ineleggibilità a tutto il territorio regionale anziché
nell'ambito della sola provincia nella quale detti soggetti
esercitano il proprio mandato; b) non ha disciplinato in
modo paritario tutte le situazioni tra loro omogenee e sostanzialmente
equivalenti, consentendo - implicitamente – al Presidente
ed ai componenti della Giunta regionale in carica, di conservare
le loro rilevanti funzioni fino al momento delle nuove elezioni
e di essere eleggibili, sì da poter cumulare, nel delicato
periodo della campagna elettorale, i due ruoli di candidato
consigliere e di componente della Giunta regionale in carica.
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