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TRIBUNALE DI PISA - Sentenza 20 settembre 2005 n. 687
Giudice unico dr.ssa Tarquini
Pianigiani ed altri c. Ministero della Giustizia.


Ripetizione dell'indebito. Giurisdizione ordinaria o amministrativa. Art. 68 del D.Lvo. n. 29 del 1993, come novellato dall’art. 29 del D.Lvo. n. 80 dei 1998 (oggi art. 63 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165). Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proponibilità della domanda giudiziale.Rilevanza del periodo storico cui si riferiscono i fatti materiali e le circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia.

 

Non rilevanza dell’atto di costituzione in mora, successivo al 15 settembre 2000.

 

Proponibilità della domanda dopo il 15 settembre 2000 in caso di azione a favore di un autonomo diritto a conservare il trattamento retributivo attuale senza alcuna decurtazione.

L'atto di costituzione in mora, di provenienza dall'Amministrazione, del febbraio 2002, finalizzato al recupero delle somme che si assume essere state indebitamente percepite, pur fondando l'interesse dei ricorrenti ad agire in mero accertamento, non ha alcun rilievo sul piano della ricostruzione del petitum sostanziale (determinante ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per costante giurisprudenza …), non determinando di per sé alcun pregiudizio o una qualsiasi decurtazione attuale del trattamento retributivo dei lavoratori attori, rilevando solo sul piano processuale in quanto in astratto produttivo della giuridica incertezza in ordine alle reciproche posizioni delle parti.

 

E' noto come l’art. 68 del D.Lvo. n. 29 del 1993, come novellato dall’art. 29 del D.Lvo. n. 80 dei 1998 (oggi art. 63 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165. recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'), nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico escluda dal trasferimento quelle che, sebbene introdotte successivamente all’entrata in vigore del detto D.Lvo. n. 80 del 1998. abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'ari. 45, comma 17, dello stesso D.Lvo. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'ari 69, settimo comma, del citato D.Lvo. n. 165/200'

 

Le Sezioni unite della Suprema Corte, interpretando questa disposizione, hanno più volte rilevato (Cass., sez. un., 20 novembre 1999, n. 808; Id., 5 febbraio 1999. n. 35; Id., 26 agosto 1998, n. 8451; Id., 30 dicembre 1998, n. 12908; Id. 27 gennaio 1999, n. 4) che essa, facendo menzione di questioni attinenti ai periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 ovvero anteriore a tale data, 'utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti dì tale atto' o, infine, (e per quanto qui più interessa) 'il momento di insorgenza della contestazione' (così testualmente Cass., sez. un., 12.3.2004, n. 5184).

 

Viceversa “l’accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia' (così ancora la decisione da ultimo citata, ma riprendendo un principio da considerarsi jus receptum), con la conseguenza che “se la lesione del diritto dei lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione' (cfr. ex plurimis: Cass. [ord.],sez. un., 11.1.2005. n. 319; Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2003 n. 1809; Cass., 18 ottobre 2002 n. 14835: Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2002 n.14766).

 

Nella specie tutti i fatti materiali e le circostanze della cui giuridica rilevanza si controverte si sono verificati in data ben anteriore al 30.6.1998, facendosi questione della debenza di somme percepite dagli attori (almeno apparentemente) a titolo di retribuzione tra il 1994 e il 22.10.1997 … mentre nessun rilievo può attribuirsi sul piano sostanziale alla costituzione in mora del 18.2.2002, non determinando essa di per sé alcuna lesione del diritto controverso, e quindi nulla aggiungendo all’insieme di quei 'fatti materiali' e di quelle 'circostanze' sulle quali dovrà esercitarsi il sindacato del giudice, e risolvendosi piuttosto nella mera contestazione del diritto degli attori, idonea a fondarne l'interesse ad agire e rilevante pertanto sul piano processuale.

 

Deve quindi concludersi che, in ordine alle domande azionate, questo tribunale difetti di giurisdizione, dovendo conoscerne il giudice amministrativo, senza che in contrario rilevi il superamento della data del 15 settembre 2000, indicata dall'art. 45, 17° comma del D.Lvo. n. 80 del 1998 (ora. art. 69, 7° comma, D.Lvo. 165 del 2001), per essere consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte l’affermazione che detto termine, pur dopo l’entrata in vigore del citato D.Lvo 165/2001, operi non quale limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (così da ultimo ma ex plurimis Cass. [ord.], sez. un., 7.3.2003. n. 3512).

 

Diversamente si opinerebbe nel caso in cui gli attori avessero azionato un autonomo diritto a conservare il trattamento retributivo attuale senza alcuna decurtazione (in fatto riferibile ai pagamenti rateali eseguiti volontariamente all'esito della costituzione in mora con espressa riserva di ripetizione).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

II Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa

 

dott.ssa Elisabetta Tarquini, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa iscritta al N. 242/2003 RG., discussa all'udienza del 20.9.2005
promossa
da
PIANIGIANI ALESSANDRO
FERRARI GIULIANO
MELONI ANTONIO
CASCIELLO LAURA
MISSERE ANTONIO
CASALINI ADRIANO
ODDI SILVIA
LUPO MONICA
REBECHINI ANTONIETTA
CAPUTO GENNARO
CREA DOMENICO
INSERRA MARIA
TARALLO DARIO
D'ERPICOENRICO
NERI ROBERTA
MATTERA GABRIELLA
ANGELA CHINCA
VIRGINIO LIONETTI
GLORIA BATTAGLINI
PIETRO ARNALDO
AMONICA VINCENZO
BERTINI ANGIOLO
VETTORI MARINELLO
IOZZI IVANOBACHINI ULIANA

 

tutti elettivamente domiciliati in Pisa, via G. B. Cottolengo, 8, presso lo studio dell' Avv. Germano Scarafiocca, che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo

 

contro

 

Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma,via Arenula, 70, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal proprio funzionario dott. Stefano Peri

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato il 10.3.2003 gli attori indicati in epigrafe convenivano davanti a questo giudice del lavoro il Ministero della Giustizia, allegando di essere tutti ufficiali giudiziari in servizio o già in servizio presso il tribunale di Pisa, e di avere ricevuto, in data 18.2.2002 ed all'esito dell'ispezione ordinaria eseguita presso gli uffici UNEP di Pisa e Pontedera tra il 15 ottobre ed il 7 dicembre 2001, un atto di costituzione in mora, con il quale l'Amministrazione convenuta pretendeva il pagamento da ciascuno dei ricorrenti di varie somme, da tutti percepite a titolo di indennità di amministrazione, nel periodo compreso il 1994 ed il 1997, somme che l'affermato creditore assumeva indebitamente riscosse quanto alla frazione dell'indennità riferibile alla sua rivalutazione.
Più specificamente, all’esito dell'ispezione,il convenuto Ministero aveva escluso che agli ufficiali giudiziari spettasse la rivalutazione dell'indennità di amministrazione per il periodo anteriore al 22.10.1997, data di entrata in vigore del contratto integrativo del CCNL del comparto Ministeri, che un simile meccanismo aveva espressamente previsto anche per gli addetti agli uffici UNEP.
Di qui, secondo la tesi dell’Amministrazione, l'indebita percezione da parte degli attori delle maggiori somme da loro in effetti ricevute per il titolo de quo in data anteriore al 22.10.1997
Con varie argomentazioni assumeva, in contrario, la difesa attrice il buon diritto dei lavoratori a ricevere indennità di amministrazione nella misura rivalutata fin dal 1°. 1.1994(come in atto avvenuto), cosi essendo infondata la pretesa dell’Amministrazione di ottenerne la restituzione.
Allegava tuttavia avere richiesto ed ottenuto gli attori "ad evitare l'acutizzazione del contenzioso" di poter accedere ad un pagamento rateizzato, salva la ripetizione in caso di esito vittorioso del ricorso.
Ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo "dichiararsi l'infondatezza della pretesa creditoria all’Amministrazione diretta ad ottenere la restituzione delle somme (da loro) percepite a titolo di indennità di amministrazione dal 1994 al 1997, sino alla data di vigenza del contratto integrativo del CCNL Ministeri, siglato il 22 ottobre 1997", e condannarsi il convenuto Ministero" a rifondere ai ricorrenti le somme già da questi restituite e tutte quelle che saranno restituite dagli stessi in futuro, sino alla definizione del giudizio, in base alla disposta rateazione",con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi il contraddittorio, l'Amministrazione resisteva nel merito, argomentando la non debenza delle somme in fatto percepite dagli attori a titolo di indennità di amministrazione, nella frazione riferibile alla rivalutazione della stessa per il periodo di causa, e concludeva per il rigetto del ricorso.
Sostituito l'istruttore ex art. 174 c.p.c. la giudicante ravvisava una questione pregiudiziale idonea a definire il giudizio ed assegnava alle parti termine per note scritte.
Infine, all'udienza indicata in epigrafe, i difensori discutevano (l'Amministrazione per la prima volta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito ed il giudice pronunciava sentenza come da separato dispositivo di cui dava lettura,

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

I fatti rilevanti ai fini del decidere non sono controversi.
E' invero del tutto pacifico avere gli attori, tutti ufficiali giudiziari in servizio, almeno all'epoca dei fatti in causa, presso il Tribunale di Pisa percepito le somme la cui restituzione l'Amministrazione ha preteso in via stragiudiziale nel periodo compreso tra il 1994 ed il 22.10.1997 a titolo di rivalutazione sull'indennità di amministrazione.
Del pari incontestata (e comunque documentata) è la circostanza che il Ministero convenute non abbia compiuto alcun atto diretto ad ottenere l'adempimento coattivo dell'affermato obbligo di restituzione, avendo piuttosto gli attori, all'esito della costituzione in mora, richiesto ed ottenuto una rateizzazione dei pagamenti con riserva di ripetizione.
Ciò poste in fatto, pare innanzitutto alla decidente che oggetto delle domande attrici sia con tutta evidenza non solo in ragione del tenore delle conclusioni e delle argomentazioni del ricorso, ma più generalmente in base ai principi, il diritto dei lavoratori a percepire l'indennità di amministrazione nella misura rivalutata anche nel periodo di causa in tutta la sua durata anteriore al 30.6.1998),diritto al quale seguirebbe di necessità, così come nelle conclusioni del loro atto introduttivo.
D'altro canto non può dirsi che il diritto così individuato avesse subito, all'atto dell'introduzione del presente giudizio, una lesione per fatto dell'Amministrazione, essendosi limitata la stessa a richiedere il pagamento in via stragiudiziale, senza attivare alcuna procedura diretta all'adempimento coattivo, così fondandosi senz'altro l'interesse dei ricorrenti ad agire sulla sola situazione di incertezza, in ordine alla legittimità della percezione delle somme de quibus, derivante dalla contestazione necessariamente implicata nella pretesa alla restituzione.
Sembra allora a questo giudice che l'atto di costituzione in mora, di provenienza dell'Amministrazione, del febbraio 2002 non abbia alcun rilievo sul piano della ricostruzione del petitum sostanziale (determinante ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per costante giurisprudenza: cfr. ex plurimis: Cass., sez. Un., 3 marzo 2003 n. 3145; Cass., Sez. Un., 10 maggio 2001 n. 186; Cass., Sez. Un., 19 novembre 1999 n. 799; Cass., Sez. Un., 30 giugno 1999 n. 379; Cass., Sez. Un., 15 luglio 1993 n. 7832), non determinando di per sé alcun pregiudizio o una qualsiasi decurtazione attuale del trattamento retributivo dei lavoratori attori, rilevando solo sul piano processuale in quanto in astratto produttivo della giuridica incertezza in ordine alle reciproche posizioni delle parti fondante l'interesse dei ricorrenti ad agire in mero accertamento.
Né, per altro, potrebbe ritenersi essere stato azionato un autonomo diritto degli attori a conservare il trattamento retributivo attuale senza alcuna decurtazione (in fatto riferibile ai pagamenti rateali eseguiti volontariamente all'esito della costituzione in mora con espressa riserva di ripetizione), atteso il tenore delle conclusioni del ricorso, nelle quali la domala di accertamento è espressamente riferita ai diritto alla percezione dell’indennità di amministrazione nella misura rivalutata per il periodo 1994-1997, e la domanda di condanna alla restituzione di quanto spontaneamente pagato con chiarezza posta in rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto al detto accertamento.
E la correttezza di una simile lettura del petitum sostanziale (che identifica l'oggetto delle domande con il dritto degli attori all'indennità di amministrazione rivalutata anche tra il 1994 ed il 1997 piuttosto che con il loro attuale diritto a percepire integralmente il trattamento retributivo, senza alcuna decurtazione per effetto dei pagamenti rateali eseguiti per i fatti di cui è causa) è confermata dal tenore delle difese, tutte incentrate sul buon diritto dei lavoratori a ricevere nell'importo in effetto pagato l'indennità di amministrazione nel periodo di causa, mentre del tutto marginale (e con evidenza finalizzato ad affermarne la compatibilità con l’azione ai accertamento) è il rilievo dato agli attuali pagamenti, la cui volontarietà (nel senso meramente negativo di esecuzione in assenza di un titolo giudiziale o extragiudiziale idoneo ad imporre l’adempimento) merita comunque di essere ribadita anche ai fini che qui interessano.
Descritto nei termini appena esposti l'oggetto del decidere, quanto all’individuazione del giudice chiamato a conoscerne, è noto come l’art. 68 del D.Lvo. n. 29 del 1993, come novellato dall’art. 29 de! D.Lvo. n. 80 dei 1998 (oggi art. 63 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico escluda dal trasferimento quelle che, sebbene introdotte successivamente all’entrata in vigore del detto D.Lvo. n. 80 del 1998. abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'ari. 45, comma 17, dello stesso D.Lvo. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'ari 69, settimo comma, del citato D.Lvo. n. 165/200'
Ora, le Sezioni unite della Suprema Corte, interpretando questa disposizione, hanno più volte rilevato (Cass., sez. un., 20 novembre 1999, n. 808; Id., 5 febbraio 1999. n. 35; Id., 26 agosto 1998, n. 8451; Id., 30 dicembre 1998, n. 12908; Id. 27 gennaio 1999, n. 4) che essa, facendo menzione di questioni attinenti ai periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 ovvero anteriore a tale data, "utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti dì tale atto" o, infine, (e per quanto qui più interessa) "il momento di insorgenza della contestazione" (così testualmente Cass., sez. un., 12.3.2004, n. 5184).
Viceversa “l’accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia" (così ancora la decisione da ultimo citata, ma riprendendo un principio da considerarsi jus receptum), con la conseguenza che “se la lesione del diritto dei lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione" (cfr. ex plurimis: Cass. [ord.],sez. un., 11.1.2005. n. 319; Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2003 n. 1809; Cass., 18 ottobre 2002 n. 14835: Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2002 n.14766).
Facendosi applicazione di un tale principio nella specie, pare allora, alla decidente che tutti i fatti materiali e le circostanze della cui giuridica rilevanza si controverte si siano verificati in data ben anteriore al 30.6.1998, facendosi questione della debenza di somme percepite dagli attori (almeno apparentemente) a titolo di retribuzione tra il 1994 e il 22.10.1997, come più volte detto, mentre nessun rilievo può attribuirsi sul piano sostanziale alla costituzione in mora del 18.2.2002, non determinando essa di per sé alcuna lesione del diritto controverso, e quindi nulla aggiungendo all’insieme di quei "fatti materiali" e di quelle "circostanze" sulle quali dovrà esercitarsi il sindacato del giudice, e risolvendosi piuttosto nella mera contestazione del diritto degli attori, idonea a fondarne l'interesse ad agire e rilevante pertanto sul piano processuale.
Deve quindi concludersi che, in ordine alle domande azionate, questo tribunale difetti di giurisdizione, dovendo conoscerne il giudice amministrativo, senza che in contrario rilevi il superamento della data del 15 settembre 2000, indicata dall'art. 45, 17° comma del D.Lvo. n. 80 del 1998 (ora. art. 69, 7° comma, D.Lvo. 165 del 2001), per essere consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte l’affermazione che detto termine, pur dopo l’entrata in vigore del citato D.Lvo 165/2001, operi non quale limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (così da ultimo ma ex plurimis Cass. [ord.], sez. un., 7.3.2003. n. 3512).
La complessità e controvertibilità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite di pertinenza di tutte le parti.

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 429 e 420 IV comma c.p.c, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara il difetto di giurisdizione e compensate le spese processuali di pertinenza di tutte le parti.

 

Pisa, 20.9.2005

 

Il giudice del lavoro
Elisabetta Tarquini


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