| TRIBUNALE DI PISA - Sentenza 20 settembre 2005 n. 687
Giudice unico dr.ssa Tarquini
Pianigiani ed altri c. Ministero della Giustizia. |
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Ripetizione dell'indebito. Giurisdizione
ordinaria o amministrativa. Art. 68 del D.Lvo. n. 29 del
1993, come novellato dall’art. 29 del D.Lvo. n. 80 dei 1998
(oggi art. 63 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165). Termine
di decadenza del 15 settembre 2000 per la proponibilità
della domanda giudiziale.Rilevanza del periodo storico cui
si riferiscono i fatti materiali e le circostanze in relazione
alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia.
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Non rilevanza dell’atto di costituzione in
mora, successivo al 15 settembre 2000.
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Proponibilità della domanda dopo il 15 settembre
2000 in caso di azione a favore di un autonomo diritto a
conservare il trattamento retributivo attuale senza alcuna
decurtazione.
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L'atto di costituzione in mora, di provenienza
dall'Amministrazione, del febbraio 2002, finalizzato al
recupero delle somme che si assume essere state indebitamente
percepite, pur fondando l'interesse dei ricorrenti ad agire
in mero accertamento, non ha alcun rilievo sul piano della
ricostruzione del petitum sostanziale (determinante ai fini
del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo per costante giurisprudenza …), non determinando
di per sé alcun pregiudizio o una qualsiasi decurtazione
attuale del trattamento retributivo dei lavoratori attori,
rilevando solo sul piano processuale in quanto in astratto
produttivo della giuridica incertezza in ordine alle reciproche
posizioni delle parti.
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E' noto come l’art. 68 del D.Lvo. n. 29 del
1993, come novellato dall’art. 29 del D.Lvo. n. 80 dei 1998
(oggi art. 63 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165. recante
'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche'), nel trasferire alla giurisdizione
ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico
escluda dal trasferimento quelle che, sebbene introdotte
successivamente all’entrata in vigore del detto D.Lvo. n.
80 del 1998. abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo
del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno
1998, come espressamente stabilito dall'ari. 45, comma 17,
dello stesso D.Lvo. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'ari 69,
settimo comma, del citato D.Lvo. n. 165/200'
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Le Sezioni unite della Suprema Corte, interpretando
questa disposizione, hanno più volte rilevato (Cass., sez.
un., 20 novembre 1999, n. 808; Id., 5 febbraio 1999. n.
35; Id., 26 agosto 1998, n. 8451; Id., 30 dicembre 1998,
n. 12908; Id. 27 gennaio 1999, n. 4) che essa, facendo menzione
di questioni attinenti ai periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998 ovvero anteriore a tale data,
'utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica,
sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi
rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle
controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come
la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell'atto
di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere
della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento
degli effetti dì tale atto' o, infine, (e per quanto qui
più interessa) 'il momento di insorgenza della contestazione'
(così testualmente Cass., sez. un., 12.3.2004, n. 5184).
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Viceversa “l’accento va posto sul dato storico
costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze
- così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione
alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia'
(così ancora la decisione da ultimo citata, ma riprendendo
un principio da considerarsi jus receptum), con la conseguenza
che “se la lesione del diritto dei lavoratore è prodotta
da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento
all'epoca della sua emanazione' (cfr. ex plurimis: Cass.
[ord.],sez. un., 11.1.2005. n. 319; Cass., Sez. Un., 6 febbraio
2003 n. 1809; Cass., 18 ottobre 2002 n. 14835: Cass., Sez.
Un., 17 ottobre 2002 n.14766).
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Nella specie tutti i fatti materiali e le
circostanze della cui giuridica rilevanza si controverte
si sono verificati in data ben anteriore al 30.6.1998, facendosi
questione della debenza di somme percepite dagli attori
(almeno apparentemente) a titolo di retribuzione tra il
1994 e il 22.10.1997 … mentre nessun rilievo può attribuirsi
sul piano sostanziale alla costituzione in mora del 18.2.2002,
non determinando essa di per sé alcuna lesione del diritto
controverso, e quindi nulla aggiungendo all’insieme di quei
'fatti materiali' e di quelle 'circostanze' sulle quali
dovrà esercitarsi il sindacato del giudice, e risolvendosi
piuttosto nella mera contestazione del diritto degli attori,
idonea a fondarne l'interesse ad agire e rilevante pertanto
sul piano processuale.
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Deve quindi concludersi che, in ordine alle
domande azionate, questo tribunale difetti di giurisdizione,
dovendo conoscerne il giudice amministrativo, senza che
in contrario rilevi il superamento della data del 15 settembre
2000, indicata dall'art. 45, 17° comma del D.Lvo. n. 80
del 1998 (ora. art. 69, 7° comma, D.Lvo. 165 del 2001),
per essere consolidata nella giurisprudenza della Suprema
Corte l’affermazione che detto termine, pur dopo l’entrata
in vigore del citato D.Lvo 165/2001, operi non quale limite
alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma
quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda
giudiziale (così da ultimo ma ex plurimis Cass. [ord.],
sez. un., 7.3.2003. n. 3512).
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Diversamente si opinerebbe nel caso in cui
gli attori avessero azionato un autonomo diritto a conservare
il trattamento retributivo attuale senza alcuna decurtazione
(in fatto riferibile ai pagamenti rateali eseguiti volontariamente
all'esito della costituzione in mora con espressa riserva
di ripetizione).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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II Giudice del lavoro presso il Tribunale
di Pisa
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dott.ssa Elisabetta Tarquini, ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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nella
causa iscritta al N. 242/2003 RG., discussa all'udienza
del 20.9.2005
promossa
da
PIANIGIANI ALESSANDRO
FERRARI GIULIANO
MELONI ANTONIO
CASCIELLO LAURA
MISSERE ANTONIO
CASALINI ADRIANO
ODDI SILVIA
LUPO MONICA
REBECHINI ANTONIETTA
CAPUTO GENNARO
CREA DOMENICO
INSERRA MARIA
TARALLO DARIO
D'ERPICOENRICO
NERI ROBERTA
MATTERA GABRIELLA
ANGELA CHINCA
VIRGINIO LIONETTI
GLORIA BATTAGLINI
PIETRO ARNALDO
AMONICA VINCENZO
BERTINI ANGIOLO
VETTORI MARINELLO
IOZZI IVANOBACHINI ULIANA
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tutti elettivamente domiciliati in Pisa,
via G. B. Cottolengo, 8, presso lo studio dell' Avv. Germano
Scarafiocca, che li rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso introduttivo
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contro
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Ministero della Giustizia, domiciliato
in Roma,via Arenula, 70, rappresentato e difeso ex art.
417 bis c.p.c. dal proprio funzionario dott. Stefano Peri
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso depositato il 10.3.2003 gli attori
indicati in epigrafe convenivano davanti a questo giudice
del lavoro il Ministero della Giustizia, allegando di essere
tutti ufficiali giudiziari in servizio o già in servizio
presso il tribunale di Pisa, e di avere ricevuto, in data
18.2.2002 ed all'esito dell'ispezione ordinaria eseguita
presso gli uffici UNEP di Pisa e Pontedera tra il 15 ottobre
ed il 7 dicembre 2001, un atto di costituzione in mora,
con il quale l'Amministrazione convenuta pretendeva il pagamento
da ciascuno dei ricorrenti di varie somme, da tutti percepite
a titolo di indennità di amministrazione, nel periodo compreso
il 1994 ed il 1997, somme che l'affermato creditore assumeva
indebitamente riscosse quanto alla frazione dell'indennità
riferibile alla sua rivalutazione.
Più specificamente, all’esito dell'ispezione,il convenuto
Ministero aveva escluso che agli ufficiali giudiziari spettasse
la rivalutazione dell'indennità di amministrazione per il
periodo anteriore al 22.10.1997, data di entrata in vigore
del contratto integrativo del CCNL del comparto Ministeri,
che un simile meccanismo aveva espressamente previsto anche
per gli addetti agli uffici UNEP.
Di qui, secondo la tesi dell’Amministrazione, l'indebita
percezione da parte degli attori delle maggiori somme da
loro in effetti ricevute per il titolo de quo in data anteriore
al 22.10.1997
Con varie argomentazioni assumeva, in contrario, la difesa
attrice il buon diritto dei lavoratori a ricevere indennità
di amministrazione nella misura rivalutata fin dal 1°. 1.1994(come
in atto avvenuto), cosi essendo infondata la pretesa dell’Amministrazione
di ottenerne la restituzione.
Allegava tuttavia avere richiesto ed ottenuto gli attori
"ad evitare l'acutizzazione del contenzioso" di poter accedere
ad un pagamento rateizzato, salva la ripetizione in caso
di esito vittorioso del ricorso.
Ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo "dichiararsi
l'infondatezza della pretesa creditoria all’Amministrazione
diretta ad ottenere la restituzione delle somme (da loro)
percepite a titolo di indennità di amministrazione dal 1994
al 1997, sino alla data di vigenza del contratto integrativo
del CCNL Ministeri, siglato il 22 ottobre 1997", e condannarsi
il convenuto Ministero" a rifondere ai ricorrenti le somme
già da questi restituite e tutte quelle che saranno restituite
dagli stessi in futuro, sino alla definizione del giudizio,
in base alla disposta rateazione",con vittoria delle spese
di lite.
Costituitesi il contraddittorio, l'Amministrazione resisteva
nel merito, argomentando la non debenza delle somme in fatto
percepite dagli attori a titolo di indennità di amministrazione,
nella frazione riferibile alla rivalutazione della stessa
per il periodo di causa, e concludeva per il rigetto del
ricorso.
Sostituito l'istruttore ex art. 174 c.p.c. la giudicante
ravvisava una questione pregiudiziale idonea a definire
il giudizio ed assegnava alle parti termine per note scritte.
Infine, all'udienza indicata in epigrafe, i difensori discutevano
(l'Amministrazione per la prima volta eccependo il difetto
di giurisdizione del giudice adito ed il giudice pronunciava
sentenza come da separato dispositivo di cui dava lettura,
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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I fatti rilevanti ai fini del decidere non
sono controversi.
E' invero del tutto pacifico avere gli attori, tutti ufficiali
giudiziari in servizio, almeno all'epoca dei fatti in causa,
presso il Tribunale di Pisa percepito le somme la cui restituzione
l'Amministrazione ha preteso in via stragiudiziale nel periodo
compreso tra il 1994 ed il 22.10.1997 a titolo di rivalutazione
sull'indennità di amministrazione.
Del pari incontestata (e comunque documentata) è la circostanza
che il Ministero convenute non abbia compiuto alcun atto
diretto ad ottenere l'adempimento coattivo dell'affermato
obbligo di restituzione, avendo piuttosto gli attori, all'esito
della costituzione in mora, richiesto ed ottenuto una rateizzazione
dei pagamenti con riserva di ripetizione.
Ciò poste in fatto, pare innanzitutto alla decidente che
oggetto delle domande attrici sia con tutta evidenza non
solo in ragione del tenore delle conclusioni e delle argomentazioni
del ricorso, ma più generalmente in base ai principi, il
diritto dei lavoratori a percepire l'indennità di amministrazione
nella misura rivalutata anche nel periodo di causa in tutta
la sua durata anteriore al 30.6.1998),diritto al quale seguirebbe
di necessità, così come nelle conclusioni del loro atto
introduttivo.
D'altro canto non può dirsi che il diritto così individuato
avesse subito, all'atto dell'introduzione del presente giudizio,
una lesione per fatto dell'Amministrazione, essendosi limitata
la stessa a richiedere il pagamento in via stragiudiziale,
senza attivare alcuna procedura diretta all'adempimento
coattivo, così fondandosi senz'altro l'interesse dei ricorrenti
ad agire sulla sola situazione di incertezza, in ordine
alla legittimità della percezione delle somme de quibus,
derivante dalla contestazione necessariamente implicata
nella pretesa alla restituzione.
Sembra allora a questo giudice che l'atto di costituzione
in mora, di provenienza dell'Amministrazione, del febbraio
2002 non abbia alcun rilievo sul piano della ricostruzione
del petitum sostanziale (determinante ai fini del riparto
di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
per costante giurisprudenza: cfr. ex plurimis: Cass.,
sez. Un., 3 marzo 2003 n. 3145; Cass., Sez. Un., 10 maggio
2001 n. 186; Cass., Sez. Un., 19 novembre 1999 n. 799; Cass.,
Sez. Un., 30 giugno 1999 n. 379; Cass., Sez. Un., 15 luglio
1993 n. 7832), non determinando di per sé alcun pregiudizio
o una qualsiasi decurtazione attuale del trattamento retributivo
dei lavoratori attori, rilevando solo sul piano processuale
in quanto in astratto produttivo della giuridica incertezza
in ordine alle reciproche posizioni delle parti fondante
l'interesse dei ricorrenti ad agire in mero accertamento.
Né, per altro, potrebbe ritenersi essere stato azionato
un autonomo diritto degli attori a conservare il trattamento
retributivo attuale senza alcuna decurtazione (in fatto
riferibile ai pagamenti rateali eseguiti volontariamente
all'esito della costituzione in mora con espressa riserva
di ripetizione), atteso il tenore delle conclusioni del
ricorso, nelle quali la domala di accertamento è espressamente
riferita ai diritto alla percezione dell’indennità di amministrazione
nella misura rivalutata per il periodo 1994-1997, e la domanda
di condanna alla restituzione di quanto spontaneamente pagato
con chiarezza posta in rapporto di pregiudizialità-dipendenza
rispetto al detto accertamento.
E la correttezza di una simile lettura del petitum sostanziale
(che identifica l'oggetto delle domande con il dritto degli
attori all'indennità di amministrazione rivalutata anche
tra il 1994 ed il 1997 piuttosto che con il loro attuale
diritto a percepire integralmente il trattamento retributivo,
senza alcuna decurtazione per effetto dei pagamenti rateali
eseguiti per i fatti di cui è causa) è confermata dal tenore
delle difese, tutte incentrate sul buon diritto dei lavoratori
a ricevere nell'importo in effetto pagato l'indennità di
amministrazione nel periodo di causa, mentre del tutto marginale
(e con evidenza finalizzato ad affermarne la compatibilità
con l’azione ai accertamento) è il rilievo dato agli attuali
pagamenti, la cui volontarietà (nel senso meramente negativo
di esecuzione in assenza di un titolo giudiziale o extragiudiziale
idoneo ad imporre l’adempimento) merita comunque di essere
ribadita anche ai fini che qui interessano.
Descritto nei termini appena esposti l'oggetto del decidere,
quanto all’individuazione del giudice chiamato a conoscerne,
è noto come l’art. 68 del D.Lvo. n. 29 del 1993, come novellato
dall’art. 29 de! D.Lvo. n. 80 dei 1998 (oggi art. 63 del
D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165. recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"),
nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie
in materia di impiego pubblico escluda dal trasferimento
quelle che, sebbene introdotte successivamente all’entrata
in vigore del detto D.Lvo. n. 80 del 1998. abbiano ad oggetto
questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico
anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito
dall'ari. 45, comma 17, dello stesso D.Lvo. n. 80 del 1998
(ed oggi dall'ari 69, settimo comma, del citato D.Lvo. n.
165/200'
Ora, le Sezioni unite della Suprema Corte, interpretando
questa disposizione, hanno più volte rilevato (Cass., sez.
un., 20 novembre 1999, n. 808; Id., 5 febbraio 1999. n.
35; Id., 26 agosto 1998, n. 8451; Id., 30 dicembre 1998,
n. 12908; Id. 27 gennaio 1999, n. 4) che essa, facendo menzione
di questioni attinenti ai periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998 ovvero anteriore a tale
data, "utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica,
sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi
rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle
controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come
la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell'atto
di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere
della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento
degli effetti dì tale atto" o, infine, (e per quanto
qui più interessa) "il momento di insorgenza della
contestazione" (così testualmente Cass., sez. un., 12.3.2004,
n. 5184).
Viceversa “l’accento va posto sul dato storico
costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze
- così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione
alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia"
(così ancora la decisione da ultimo citata, ma riprendendo
un principio da considerarsi jus receptum), con la
conseguenza che “se la lesione del diritto dei lavoratore
è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve
farsi riferimento all'epoca della sua emanazione" (cfr.
ex plurimis: Cass. [ord.],sez. un., 11.1.2005. n. 319; Cass.,
Sez. Un., 6 febbraio 2003 n. 1809; Cass., 18 ottobre 2002
n. 14835: Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2002 n.14766).
Facendosi applicazione di un tale principio nella specie,
pare allora, alla decidente che tutti i fatti materiali
e le circostanze della cui giuridica rilevanza si controverte
si siano verificati in data ben anteriore al 30.6.1998,
facendosi questione della debenza di somme percepite dagli
attori (almeno apparentemente) a titolo di retribuzione
tra il 1994 e il 22.10.1997, come più volte detto, mentre
nessun rilievo può attribuirsi sul piano sostanziale alla
costituzione in mora del 18.2.2002, non determinando essa
di per sé alcuna lesione del diritto controverso, e quindi
nulla aggiungendo all’insieme di quei "fatti materiali"
e di quelle "circostanze" sulle quali dovrà esercitarsi
il sindacato del giudice, e risolvendosi piuttosto nella
mera contestazione del diritto degli attori, idonea a fondarne
l'interesse ad agire e rilevante pertanto sul piano processuale.
Deve quindi concludersi che, in ordine alle domande azionate,
questo tribunale difetti di giurisdizione, dovendo conoscerne
il giudice amministrativo, senza che in contrario rilevi
il superamento della data del 15 settembre 2000, indicata
dall'art. 45, 17° comma del D.Lvo. n. 80 del 1998 (ora.
art. 69, 7° comma, D.Lvo. 165 del 2001), per essere consolidata
nella giurisprudenza della Suprema Corte l’affermazione
che detto termine, pur dopo l’entrata in vigore del citato
D.Lvo 165/2001, operi non quale limite alla persistenza
della giurisdizione amministrativa, ma quale termine di
decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale
(così da ultimo ma ex plurimis Cass. [ord.], sez. un., 7.3.2003.
n. 3512).
La complessità e controvertibilità delle questioni trattate
costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese
di lite di pertinenza di tutte le parti.
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P.Q.M.
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Visto l'art. 429 e 420 IV comma c.p.c, definitivamente
decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara
il difetto di giurisdizione e compensate le spese processuali
di pertinenza di tutte le parti.
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Pisa, 20.9.2005
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Il giudice del lavoro
Elisabetta Tarquini
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